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Decisione

32.2022.84

Rifiuto rendita in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Contestata valutazione medica ed economica. Amministrazione propone parziale accoglimento. Ricorso accolto ai sensi dei considerandi

2 marzo 2023Italiano65 min

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.84

FC

Lugano

2 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Una

prima domanda di prestazioni presentata nel settembre 2009 da RI 1, nata nel

1964, già operaia generica ed in seguito portinaia, affetta da problemi

psichici, è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante decisone del 23 febbraio

2010, in assenza di inabilità lavorativa e, quindi, di incapacità al guadagno. Sulla

successiva richiesta di prestazioni del maggio 2017 l’amministrazione non è

entrata nel merito (decisione del 19 luglio 2017; doc. AI pag. 57 e 87).

Nel

giugno 2021 l’assicurata ha ripresentato una domanda di prestazioni, lamentando

ancora problemi psichici.

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia psichiatrica

eseguita dal __________, con decisione del 25 ottobre 2022 - confermativa di un

progetto di decisione del 27 luglio 2022 - l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni avendo stabilito che l’assicurata era da considerare inabile in

ogni attività in misura completa dal 1. marzo 2020, con ripresa dal 1. dicembre

2020 di un’abilità del 70% nell’abituale attività quale portinaia e in attività

adeguate allo stato di salute, con un conseguente grado di invalidità del 30%. Contestualmente

l’amministrazione ha pure respinto la domanda di gratuito patrocinio in ambito

amministrativo.

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le

conclusioni tratte dall’amministrazione, sia per quanto riguarda la valutazione

medica che quella economica operata dall’amministrazione. A mente

dell'insorgente, la valutazione medica non avrebbe ingiustamente preso in

considerazione le valutazioni dei curanti presentate con le osservazioni al

progetto di decisione, mentre la valutazione economica avrebbe fissato erroneamente

il reddito senza invalidità. Chiede dunque l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti supplementari.

1.3. Con

risposta di causa del 20 dicembre 2022, sottolineato come la valutazione medica

operata sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2022 e del

complemento peritale del 13 ottobre 2022 andava confermata, per quel che concerneva

invece l’aspetto economico, rimandando all’allegato rapporto del consulente

professionale del 13 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza

del reddito senza invalidità fissato nella decisione contestata, mentre ha precisato

che la definizione del reddito con invalidità andava rivista. Al riguardo, premesso

che “lo specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente

indicato che per l'assicurata non sono accessibili in un numero sufficiente

delle attività adeguate assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata

riconosciuta un'inabilità lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata

esercitata dall'interessata, non vi erano particolari sollecitazioni di

rendimento; cfr. il pt. 7.4 della perizia)” ha concluso che “in un

mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a decorrere dal 1°

dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua capacità lavorativa

nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive (anch'esse estrapolate

dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia

generica”. Osservato come nella fattispecie l’inabilità lavorativa poteva

essere fatta corrispondere al grado AI, l’amministrazione ha proposto il

riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a ¾ di rendita

d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%) dal 1. marzo 2021 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI), con versamento effettivo, vista la

tardività della domanda del 15 giugno 2021 (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI), dal 1.

dicembre 2021.

La

ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Nella

DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti

precisazioni circa il diritto intertemporale:

"

Gemäss

einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den

Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den

Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit

intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen

sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die

Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich

einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer

Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die

eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen

Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich

einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand

erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich

und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht;

insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das

intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem

ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage

Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze

zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in

zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der

Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden

Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet

dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen

zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das

alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen

hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con

scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per

gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e

la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI)) ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in caso di prima concessione di una rendita si

applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla

rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con

variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di

revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al

momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che

“Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze

che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata

regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince

inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione

impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia,

non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto

applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo

contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è

irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta

sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione

uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le

sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta

interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,

in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al

Tribunale federale.”

In

concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 15

giugno 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2009 al 2015 e nuovamente a

far tempo dal mese di aprile 2021 (doc. AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito

un’inabilità lavorativa dal marzo 2020 e, dopo il rifiuto stabilito nella

decisione impugnata (considerato come dal confronto dei redditi risultava un

grado d’invalidità inferiore al grado minimo del 40%), in questa sede, rivista

la valutazione dell’aspetto economico, ha proposto il riconoscimento di ¾ di

rendita d’invalidità dal 1. marzo 2021 (alla scadenza dell’anno di attesa ex

art. 28 LAI) con versamento dal 1. dicembre 2021 per tardività della domanda

(art. 29 cpv. 1 LAI). Siccome quindi sia l’invalidità sia il diritto alle

prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima del 1.

gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e

questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di

prestazioni il 25 ottobre 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità

di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA.

Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (cfr. anche la STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato

che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione

degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere

da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Questo giudice,

chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle

conclusioni della perizia psichiatrica eseguita dal __________ che ha concluso

per una capacità lavorativa del 70% nel suo ultimo impiego di portinaia e del

40% come operaia non qualificata (doc. AI pag. 216).

Nel suo referto, il perito dr. __________,

specialista in psichiatria, dopo aver riassunto accuratamente la documentazione

agli atti, eseguita un’approfondita indagine clinica, un esame clinico secondo

AMDP-System e approfondimenti testali, ha posto le diagnosi invalidanti di “Altre

sindromi ansiose (F41), Disabilità intellettiva di grado lieve (F70)”. Ha

quindi esposto che l’assicurata, in cura psichiatrica dal 2005 e con famigliarità

per patologie psichiatriche maggiori, presentava significative difficoltà di comprensione

ed espressione linguistica, con pensiero e linguaggio semplici e con immaturità

anche nelle relazioni sociali e quindi la presenza di una disabilità

intellettiva almeno di grado lieve (con chiari deficit di attenzione e memoria

di lavoro, ma anche di linguaggio, astrazione e denominazione mentre erano disprassie)

e a livello concettuale di grado lieve-moderato. In ambito sociale e

nell’ambito pratico la disabilità intellettiva era solo di grado lieve. In

definitiva, quindi, secondo il perito “siamo di fronte ad un quadro di

disabilità intellettiva di grado quantomeno lieve che, di per sé, non inficia

le attività domestiche e minimamente quelle semplici e senza pressioni come

quella di portinaia”, presentando inoltre anche “quote ansiose più

elevate nel quotidiano e, con esse, di comportamenti ritualistici di controllo

di tipo ossessivo (vi era una famigliarità per tic complessi motori in linea paterna”.

Inoltre, secondo il perito la componente del disturbo d'ansia, comprendente la

componente panica, ossessivo-compulsiva e fobica, limitava pure “il

funzionamento” dell'assicurata. Il perito ha sottolineato che “la

copresenza di disturbi d'ansia e di disabilità intellettiva non fa che

alimentare in una sorta di loop i due disturbi, essendo il soggetto scarsamente

in grado di mettere in atto strategie di coping alternative e maggiormente

funzionali ed essendo solitamente poco consapevole e critico nei confronti

della sintomatologia, come nel caso in esame. Pertanto entrambi i suddetti

disturbi a mio avviso hanno, almeno dal 2020, un impatto sulla CL

dell'assicurata, sebbene in modo differente a seconda dell'attività svolta”.

Ha quindi esposto come segue i

risultati della valutazione di capacità, risorse e

problemi secondo schema Mini ICF-APP:

" 1. Rispetto delle regole: grado di disabilita

lieve: sebbene sappia essere puntale, rispettosa delle gerarchie e dei ruoli,

ha tempi di prestazione non sempre adeguati alle richieste. Il fatto che ella

tenda a minimizzare piuttosto che enfatizzare alcune limitazioni, potrebbe entrare

in contrasto con le aspettative o con le regole di un’organizzazione.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti: grado di disabilita moderato: a parte per le attività

domestiche dove comunque presenta rituali di pulizia di tipo ossessivo di cui

ha scarsa coscienza, rassicurata tende ad appoggiarsi a terzi anche per la

scelta delle priorità e necessita a volte di un supporto anche in attività extra routinarie.

3.

Flessibilità:

grado di disabilita moderato: le sue capacità di adattamento sono influenzate

sia dal deficit cognitivo che dalla tendenza a presentare sintomatologia

ansiosa ed ossessiva e dal richiedere frequenti rassicurazioni da parte di

terzi.

4.

Competenze:

grado di disabilita moderato: per i deficit di attenzione e concentrazione ma

anche di linguaggio e di astrazione che sono connaturati anche alla disabilita intellettiva ma anche per le

quote ansiose che tendono a peggiorare il

funzionamento cognitivo se sottoposta a stress.

5.

Giudizio:

grado di disabilita moderato: sia per la difficoltà a comprendere compiti nuovi

che per l'ansia che si genera per azioni che esulino dalla routine quotidiana, tende a volte a mal interpretare le

situazioni e, di conseguenza, a sottostimare la rilevanza di alcuni suoi

comportamenti sebbene l'esame di realtà rimanga integro.

6.

Persistenza:

grado d] disabilita moderato: il rendimento nell'unità di tempo è ridotto per

la maggior lentezza dovuta a controlli o richieste di rassicurazioni, ma anche per la difficoltà ad analizzare e risolvere

problemi.

7.

Assertività:

Grado di disabilita moderato: ad un contatto minimamente prolungato, nonostante si presenti come colloquiale e

non bizzarra o inadeguata, l’assicurata mostrerebbe rapidamente la sua debilità

mentale poiché dovrebbe far spesso riferimento a terzi per farsi sorreggere e consigliare.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilita lieve: colloquiabile, tende

tuttavia a mettere in atto comportamenti

anche infantili insieme alle figlie (soprattutto la primogenita), entrambe affette da una disabilita di cui

rassicurata pare essere consapevole ma non

particolarmente preoccupata.

9.

Integrazione

nel gruppo: grado di disabilita moderato: il gruppo di lavoro dovrebbe

tollerare la sua richiesta frequente di sostegno soprattutto rispetto a

mansioni che richiedano responsabilità ed autonomia e ciò condurrebbe, nel medio periodo, a tensioni o alla necessità di

supervisione.

10.

Relazioni

intime: grado di disabilita lieve: mantiene contatti con le figlie e con una

sorella, anche se i maggiori contatti li ha con il personale e l'utenza del DH psichiatrico.

11.

Attività

spontanee: grado di disabilita assente: ha un cagnolino di cui si occupa,

vive sola e gestisce autonomamente l'appartamento ma non ha altri particolari interessi o attività.

12.

Cura

di sé: grado di disabilita assente: non trascurata nella persona, nell'igiene e nell'aspetto.

13.

Mobilità:

grado di disabilita lieve: buona la mobilità nei percorsi routinari mentre qualora dovesse recarsi in luoghi sconosciuti,

necessiterebbe di un periodo di allenamento. Non guida l'auto da più di 7 anni

e, anche se recentemente avrebbe espresso il desiderio di riprendere, sarebbe

stata sconsigliata dalla curante.

Il perito ha quindi concluso:

"

Si deve differenziare l'attività di

portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui l’assicurata

deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i condomini e per

avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del rendimento pur

presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia non qualificata

in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non

dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità

di performance maggiore. In questo caso ritengo che la limitazione la CL

dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (CL

40%).”

E ha risposto come segue ai

quesiti peritali:

"

8.1

CL nell'attività abituale

La

limitazione della CL è stata competa soltanto da marzo a novembre 2020 dopo l'inizio della pandemia. Da dicembre 2020, data della

certificazione della curante, vi è una CL

del 70% in qualità di portinaia e del 40% in quella di operaia. Si tratta sempre di una diminuzione del rendimento.

8.2

CL

in attività adeguata

Un'attività

adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi

livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in

autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente

tollerante. In tale ambiente la CL dell'assicurata è del 70% (riduzione del rendimento).

8.3

CL

in attività assimilabile a quella di casalinga

Non sono

presenti limitazioni medico teoriche per motivi psichiatrici della capacità in ambito domestico, anche se deve essere supportata

nelle questioni burocratiche, cosa che la

rete di cura sta facendo;

8.4

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Non è

possibile con sufficiente verosimiglianza stabilire in che misura potrebbe migliorare

la CL dell'assicurata con una modifica del trattamento farmacologico, benché lo

stesso sia auspicabile. Un aiuto a! collocamento, anche per cercare un'attività confacente ai limiti dell'assicurata, è

molto indicato.” (doc. AI pag. 216)

Ora,

tutto ben considerato, il referto del __________ risulta dettagliato,

approfondito e rispecchia quindi i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando 2.4 e 2.5. Esso considera pure adeguatamente i necessari

indicatori quali l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione

effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi

per il reinserimento professionale, lo sviluppo e la struttura della

personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle

limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero;

cfr. DTF 143 V 418). Lo specialista si è espresso sulla globalità dei disturbi

e delle debolezze lamentate dall’assicurata, ha risposto alle questioni poste

dall’AI, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messagli a

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa anche sulla base delle

indicazioni risultanti dalla visita effettuata, comprensiva di esami clinici e

testali. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, il medico ha pure

esaminato approfonditamente l’evolversi del suo stato di salute, prendendo in

considerazione tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso

della procedura amministrativa.

Secondo

questo giudice alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza

probante.

2.7

Alle

conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base di tale perizia si deve

aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono

state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione

contestata, ritenuto che per la

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1). Le conclusioni peritali sono peraltro state condivise

senza riserve anche dal SMR, nel rapporto del 7 aprile 2022 – nel quale il dr. __________,

psichiatra, ha ammesso un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al 30

novembre 2020 e in seguito un’inabilità del 30% come portinaia e del 60% come

operaia non qualificata, osservando che in ogni modo si doveva “differenziare

l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui

rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i

condomini e per avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del

rendimento pur presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia

non qualificata in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in

cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di

volumi e di qualità di performance maggiore. In questo caso ritengo che la

limitazione la CL dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo

sarebbe del 40% (CL 40%). Un'attività adeguata alle disabilità deve essere

priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter

essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata,

dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante”; doc.

AI pag. 222) –.

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è possibile

scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata nel corso

della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al progetto

di decisione del 27 luglio 2022.

Innanzitutto, come visto, le conclusioni

peritali sono state confermate dal SMR con Annotazione del 25 maggio 2022 anche

dopo valutazione delle scarne attestazioni degli psichiatri curanti prodotte

dall’assicurata (attestazioni di inabilità lavorativa dal mese di aprile 2021

al maggio 2022 rese dalla dr.ssa __________ e uno scritto del 19 novembre 2021

del dr. __________ certificante la frequenza delle cure presso il suo studio;

doc. AI pagg. 230 segg.), nel senso che “in assenza di ogni

indicazione di diagnosi, prognosi, trattamento rispettivamente notizie di

modificazioni oggettive dello stato di salute, rimane valida la precedente

presa di posizione SMR” (doc. AI pag. 245).

Inoltre, nemmeno le ulteriori

certificazioni degli psichiatri curanti prodotte dall’assicurata con osservazioni

al progetto di decisione del 27 luglio 2022 permettono di discostarsi dalle

conclusioni peritali.

Innanzitutto il dr. __________, nel

suo scritto del 16 settembre 2022 alla dr.ssa __________, ha riferito di tre

test somministrati all’assicurata: Standard Progressive Matrices (SPM), T. l.B.

Test di intelligenza breve per la valutazione del quoziente intellettivo

attuale e pre-morboso e Esame Neuropsicologico Breve 2 ENB-2. Da tali test si

poteva desumere la presenza di un Ql piuttosto basso, collocandosi nella fascia

di “funzionamento intellettivo tipo ritardo mentale lieve F70.09 o moderato

F71.09”. Ha quindi affermato che la paziente presentava “un

funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media, di fatto

i test del Ql somministrati individualmente, unitamente al giudizio clinico

mostrano la presenza di deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo attuale,

cioè l'incapacità del soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età

e del suo ambiente culturale nelle seguenti aree: comunicazione, cura della

propria persona, vita in famiglia, capacità sociali ed interpersonali, uso

delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento

scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza”. Inoltre, il medesimo

specialista ha osservato che “con riferimento agli indicatori diagnostici

promossi nel nostro ultimo certificato del 09.08.2022 dove si diagnosticava la

presenza di un ritardo mentale di media gravita, confermiamo la sua presenza

nonostante dai test per il Ql ci si trovi di fronte ad una situazione limite

tra il ritardo mentale lieve e medio per quel che concerne il QIVe il QIP”

e ha concluso ritenendo che “la paziente presenti evidenti difficolta sul

piano cognitivo, queste difficoltà di riflesso inficiano il funzionamento

generale in toto, rendendola incapace di svolgere anche le mansioni più fatue e

banali che la vita necessariamente e quotidianamente richiede” (doc. AI

pag. 291). Dal canto suo la psichiatra __________, nella sua valutazione del 29

settembre 2022, ha ribadito la sua conclusione di inabilità lavorativa completa

“a causa principalmente del suo Ritardo Mentale oltre alla Sindrome

ansioso-depressiva oltre a quello di sottolineare quanto alcuni punti siano di

fondamentale importanza per la valutazione del caso clinico che interessa la

paziente succitata”. Ha sottolineato quindi come l’assicurata presentasse “uno

status psicopatologico caratterizzato da evidenti ed importanti deficit sia

nell'ambito del funzionamento intellettivo che adattativo”, con competenze

nel dominio sociale “estremamente deficitarie”, capacità di

comunicazione “estremamente elementari”. Erano pure presenti quote

ansiose, soprattutto di fronte a imprevisti. Osservato come l’unica attività

che dimostrava di saper gestire in modo autonomo era quella della cura della

persona e le mansioni domestiche, la paziente mostrava inoltre anche “deficit

dell'attenzione e della concentrazione oltre che della comprensione”, con

timia altalenante, mimica e la gestualità non sempre “consona ai contenuti

verbali trattati”. Lo slancio vitale era invece attualmente presente,

mentre nel passato si era rivelato flebile, con progettualità ridotta. Ha quindi

contestato la conclusione del __________ circa la presenza di "discreta

comprensione metacognitiva", ritenendo per contro che le capacità

metacognitive della paziente erano estremamente carenti. A suo avviso la capacità

lavorativa era nulla, con prognosi negativa (doc. AI pag. 299).

Tali

documenti sono stati sottoposti al __________, il quale il 13 ottobre 2022 ha redatto

un dettagliato complemento peritale del seguente tenore:

" (…) Cercherò di

analizzarle singolarmente per poi giungere alle mie conclusioni. Dai test

somministrati dallo psicologo __________ si giunge alla conclusione che

l’assicurata è affetta e, soprattutto, era affetta (visto che viene utilizzato

il T.1.B. poco sensibile al deterioramento

mentale) da un Ritardo Mentale Lieve. Ricordo che il TIB è infatti stato costruito con lo scopo dì valutare

soprattutto in ambiente medico legale la preesistenza di un deficit cognitivo

ad un trauma o allo sviluppo di condizioni patologiche (demenza). Ricordo

inoltre, come sottolineato dallo psicologo __________, che tale test consiste in una prova di lettura che

nell'assicurata è difficoltosa, come si evince anche dallo scritto della Dr.ssa

__________ ("vi sono enormi difficoltà di lettura"), il che potrebbe inficiare il test, sebbene lo stesso abbia

la prerogativa positiva di non essere

ansiogeno. lo avevo somministrato il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) che

aveva mostrato punteggi molto bassi ma non avevo ovviamente preso in considerazione

un deterioramento cognitivo, visto che tutta la storia dell'assicurata (oltre che la famigliarità per disabilita intellettiva

ed il livello di scolarizzazione) deponevano

per un ritardo mentale preesistente. Peraltro anche i punteggi alle matrici di

Raven collocano rassicurata ad un livello che fa desumere un ritardo mentale lieve. Per quanto riguarda i punteggi

atl'EBN-2, ricordo che sia il test delle

figure aggrovigliate che quello di memoria con interferenza che ho somministrato appartengono a questo gruppo di test e

non mi stupiscono i risultati ottenuti, che sono del tutto in linea con un

ritardo mentale lieve anche per il fatto di mostrare

cadute generalizzate e non settoriali. Sottolineo poi come la reiterazione l subovocalica

citata dallo psicologo __________ come potenzialmente in grado di dare

risultati inferiori qualora fosse stata assente, non è che una strategia

fisiologica. Infatti secondo il modello di Baddeley ed Hitch è una componente

della memoria di lavoro che consiste in un processo attivo di ripetizione che

permette di mantenere viva la traccia mnestica per impedire la decomposizione

delle informazioni e costituisce quindi un fisiologico (e non patologico)

meccanismo della working memory che appartiene al cosiddetto circuito fonologico.

Non ho quindi negato a più riprese nella mia perizia che vi sia un quadro di

ritardo mentale che ho sottolineato in vari ambiti oltre che parlo con ripercussione sulla CL.

La Dr.ssa

__________ nel suo scritto riprende il DSM 5 nella sua definizione di disabilità

intellettiva. Innanzitutto proprio nel DSM

5.

si ritiene che il punteggio Ql ottenuto attraverso

test di livello sia meno influente di un tempo e per questo si analizzano gli ambiti concettuale, pratico e sociale di

disfunzionamento intellettivo. Ricordo che a pagina 18 del mio elaborato

peritale (dalla riga 11 alla riga 32) riprendo pedissequamente i suddetti tre domini su cui si deve valutare il livello

di gravita della disabilita intellettiva

dove sottolineo come, a livello concettuale, vi sia un livello di disabilita

lieve moderata, in cui sono preclusi impieghi che necessitino di abilità concettuali

dove rassicurata avrebbe bisogno di un supporto pressoché completo. Per quanto

riguarda il dominio pratico affermo che "nel prendere decisioni quotidiane

appare insicura e richiedente rassicurazioni, ma in passato ha comunque

lavorato a lungo seppur probabilmente non con un rendimento pieno"; per

quanto riguarda l'ambito sociale se, come sostiene la Dr.ssa __________, il

livello di disabilita non è lieve ma vi è un elevato rischio di essere

raggirata da terzi e rassicurata non comprende bene i compiti e ha necessità di

farsi spiegare tutto, mi aspetterei una tutela che non è mai stati istituita né

mi risulta essere stata richiesta, lo stesso comunque riconoscevo che un

rischio di circonvenibilità fosse presente anche se limitato, così come sostenevo

che la figura dell'ex "padre padrone" in realtà rappresentasse per rassicurata un supporto in diverse aree.

Rispetto

alle capacità metacognitive queste sono per definizione assenti soltanto nei disturbi

dello spettro autistico il che non fa il caso dell'assicurata che, comunque,

pur presentando certamente un deficit metacognitivo da me non negato, non ne è

priva. Quando affermo "mantiene una discreta metacognizione" intendo

che la stessa è ridotta ma non in modo assoluto e infatti anche al mini ICF

parlavo di una moderata disabilita a livello di assertività, giudizio,

integrazione nel gruppo vista la ridotta comprensione dell'altro, la tendenza

ad ingigantire segnali emotivamente rilevanti e la sua difficoltà (ma non impossibilità) nella soluzione

dei problemi.

La Dr.ssa

__________ afferma poi che l’assicurata in passato "ha svolto attività

lavorative

semplici,

ma dubito sull'effettivo rendimento e sulle sue capacità di saper gestire al meglio

lo stress lavorativo, inoltre negli anni seguenti la paziente era più giovane e

poteva contare sul supporto del

coniugo". Concordo con entrambe le affermazioni della curante anche se sottolineo che, sul piano medico

assicurativo, l'età non è un fattore indennizzabile se non porta con sé il

subentrare di un danno alla salute ulteriore

(come potrebbe essere nel caso di un deterioramento cognitivo) che invece nel caso in esame è assente, cosa che su cui tutti mi

sembra concordino. Anch'io ritengo molto

probabile che anche in passato il suo rendimento non fosse pieno ma non posso

non prendere atto del fatto che così non è stato ritenuto nel 2009 (valutazione

del Dr. __________ con decisione Al passata in giudicato) e che comunque per ben

30.

anni l’assicurata ha lavorato come operaia pur avendo un ritardo mentale. La

Dr.ssa __________ poi afferma che con il passare degli anni il quadro clinico

"non ha mostrato miglioramenti significativi e si è messa in evidenza una

marcata tendenza alla cronicizzazione". Questa affermazione, su cui in

parte concordo, contrasta tuttavia con lo scritto presente agli atti sempre

della collega dell'agosto 2021 in cui la stessa sottolineava come la paziente

"durante la primavera scorsa ha risentito di un drastico peggioramento del

suo quadro clinico a seguito della comparsa della pandemia da Covid 19". E

per questo e non per una mia riflessione discordante o incongruente che

la mia

datazione parte da quel momento (2020) in cui effettivamente un evento esterno

destabilizzante aveva fatto emergere uno stato di ansia molto elevata con anche

una serie di ritualizzazioni (non infrequenti nei ritardi mentali) di pulizia

che sono poi gradualmente rientrate, tanto che anche 'la collega giudica l’assicurata

in grado di gestire autonomamente le

attività domestiche.

Mi sembra

di aver espresso in perizia a più riprese le difficoltà dell'assicurata ma, di fatto,

il quadro clinico valetudinario non appare sostanzialmente peggiorato se non temporaneamente

nel corso del 2020 (quando ho certificato una IL completa) e quando è

rientrato, o meglio si è ridimensionato e si è reso abituale, l'allarme pandemico,

il quadro è tornato ad essere quello che in passato le aveva permesso di

lavorare

anche se, come ho espresso in perizia, con un rendimento a mio avviso ridotto.

Rispetto

al trattamento già in corso da anni sia presso la Dr.ssa __________ sia presso

il DH dello studio __________, ricordo che il fallimento di innumerevoli

tentativi di reinserimento lavorativo di cui la collega parla, andavano

evidentemente nella direzione di chi pensava che in attività ovviamente

adeguata vi sarebbe stata la possibilità di reinserirla, in modo da agire anche

sull'autostima dell'assicurata che, come sottolinea la collega, desiderava

"diventare autonoma seppur parzialmente dopo il divorzio". Ebbene non ritrovo nella storia

clinica e di decorso elementi che mi facciano

ritenere che sia cambiato qualcosa da quando erano stati fatti questi tentativi

supportati dai curanti (da ultimo quello del 2020) e, pertanto, non comprendo

come si possa ritenere che un tentativo di reinserimento e provvedimenti

integrativi oggi possono essere ritenuti

"dannosi dal punto di vista medico".

Non ho

invece trovato nello scritto della Dr.ssa __________ alcun riferimento alla

terapia farmacologica da me proposta (basse dosi di neurolettico) che, proprio

nei soggetti con debolezza mentale, serve

a limitare alcune abreazioni emotive e a ridurre i livelli di ansia che influenzano poi i comportamenti richiestivi e

a volte bizzarri dell'assicurata.

Come già

affermato in perizia non ritengo che tali provvedimenti farmacologici siano in grado

di migliorare con sufficiente verosimiglianza la CL, ma lo ritengo quantomeno probabile anche nell'ottica di una reintroduzione.

In

definitiva ritengo che gli scritti molto articolati e ben motivati dei colleghi

non dipingano un quadro differente da quello da me apprezzato in perizia e non

mi inducono a modificarne le conclusioni.”

(doc. IV/1)

A questo complemento peritale, che

prende attentamente e dettagliatamente posizione sulle affermazioni dei curanti

e sulle critiche sollevate in merito alla perizia del 18 marzo 2022 – e che è

stato confermato integralmente anche dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione

del 20 ottobre 2022 (doc. IV/2) – va prestata integrale adesione. Le

conclusioni del __________ vanno condivise, non emergendo dalle certificazioni

degli psichiatri curanti alcun elemento nuovo o significativo che non sia stato

approfonditamente valutato dal perito o dal SMR rispettivamente che sia idoneo

a modificare le conclusioni peritali, limitandosi i curanti in sostanza a

riepilogare i trascorsi patologici e sociali relativi alle note problematiche

psichiche, menzionando le difficoltà accusate dalla paziente, ma non

specificando su quali motivazioni essi fonderebbero la loro conclusione circa

l’impossibilità di ritornare ad esercitare un’attività lavorativa, nemmeno a

tempo parziale.

del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del

perito e del SMR, né ha fornito elementi che consentano in qualche modo di

considerarne inattendibili le conclusioni. Ella si limita in effetti a

ribadire la contestazione della valutazione medica, esprimendo tuttavia in

sostanza un dissenso puramente soggettivo.

Ribadite

le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla ricorrente

di fronte all’Ufficio AI non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del __________

e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurata

va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del

__________ e del SMR, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V

218.

consid. 5.3)

che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al

30.

novembre 2020, ma che in seguito ha parzialmente recuperato un’abilità

lavorativa del 70% come portinaia e del 40% come operaia non qualificata.

2.8

Per

quel che concerne invece l’aspetto economico, per determinare il grado di

invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il

metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo

considerando che dal 1. dicembre 2020 l’assicurata risultava abile al lavoro

nella misura del 70% nell’attività di portinaia e in attività adeguate. Il calcolo

è stato esposto nella decisione impugnata come segue:

" (…) Per quanto

attiene alla valutazione economica si osserva quanto segue.

La

giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2021 non sono ancora a disposizione;

gli attuali valori di riferimento sono

quindi quelli del 2020. Sempre in base

alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti

nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel

caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurata

potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni

addebitabili al danno alla salute, l'età, il grado di occupazione.

Nel caso

concreto, prendiamo come riferimento il reddito statistico per le attività

semplici e ripetitive, valore mediano e

risulta un reddito annuo per il 2020 di CHF 55'638.55.

Malgrado

il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente

conseguire CHF 38'947.- (tabelle RSS,

valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, ed inoltre

è da considerare la capacità lavorativa ridotta del 30%).

Il

confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e

quindi un grado Al, pari al 30%.

Confronto

dei redditi:

Reddito

senza invalidità CHF 55'638.55

Reddito

con invalidità CHF

38'947.00

Perdita

di guadagno CHF

16'691.55

Grado

d'invalidità 30%

Il grado

d'invalidità del 30%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far nascere

il diritto ad una rendita.

Siccome

il grado Al è superiore al 20% abbiamo sottoposto la pratica ad una nostra

consulente

in integrazione professionale, la quale indica che secondo le limitazioni

funzionali indicate a livello

medico-teorico, esistono attività riconducibili a tutte quelle attività

semplici, non qualificate e ripetitive per le quali l'assicurata sarebbe ancora

reintegrabile. Come ad esempio: operaia di

postazione fissa, addetta all'impacchettamento, addetta all'imballaggio di prodotti.

Tenuto

conto della capacità lavorativa e della sua assenza dal mondo del lavoro non si

ritiene indicato procedere con dei provvedimenti professionali che non

permetterebbero un sostanziale

miglioramento della capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI pag. 326)

Per i motivi

che seguono tale calcolo non può venir confermato, e questo malgrado lo stesso

abbia di per sé correttamente applicato la giurisprudenza del Tribunale

federale in materia di confronto dei redditi (cfr. il riassunto di tale giurisprudenza

nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari

applicati abbia fatto giustamente capo ai dati salariali statistici ufficiali

dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti

dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di

statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128

V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato di aver nuovamente sottoposto la

pratica all’esame del Servizio di integrazione professionale, il quale con

valutazione del 13 dicembre 2022 ha concluso quanto segue:

" Prima di rispondere, faccio un breve excursus rispetto

alla situazione:

L'assicurata

ha ottenuto unicamente un titolo di studio elementare. A livello professionale,

è stata impiegata come operaia al 100% fino al 2003. Dopodiché, dal 2004 al

2015, l’assicurata ha svolto l'attività di portinaia con un salario annuo

massimo pari a CHF 4'500.

A livello

medico, la situazione dell'assicurata è stata posta nuovamente al vaglio dei

periti (20.10.2022) i quali danno una sostanziale uguale valutazione della pratica

e dunque confermano le conclusioni già contenute nel loro documento (24.03.2022).

L'SMR,

preso atto della nuova risposta dei periti, ha confermato la propria posizione

in data 20.10.2022.

La mia

risposta vuole cercare di definire al meglio quelle che sono le indicazioni del

medico SMR, in riferimento ai periti __________. A questo proposito, prendo

come base di discussione il p.to 3.2 del rapporto finale SMR in data 7.4.2022:

"Si deve differenziare l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono

gestiti autonomamente, in cui rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie,

essere disponibile per i condomini e per avvertire eventuali ditte di

manutentori in cui la riduzione del rendimento pur presente sarebbe al massimo

del 30%, da un’attività di operaia non qualificata in cui rassicurata dovrebbe

essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui

vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore. In

questo caso ritengo che la limitazione della CL dell'assicurata sarebbe

superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (Ci 40%). Un'attività

adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi

livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili

in autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in

ambiente tollerante."

Sulla

base di questo, come già fatto dal SMR, bisogna separare due situazioni: la

prima come portinaia in cui vi è una CL del 70% (riduzione di rendimento),

l'altra di operaia al 40% esemplificazione di attività semplice e ripetitiva

(anch'essa con riduzione di rendimento).

Nel primo

caso, va pur detto, che l'attività è piuttosto di nicchia e difficilmente riproducibile

nel mercato del lavoro. La portinaia è infatti una mansione con basso carico

emotivo, relazionale e può essere svolto in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno

è puramente a titolo accessorio, a differenza ad esempio di chi gestisce in modo

professionale degli immobili.

Nel

secondo caso, le attività sono più presenti sul territorio e per lei si possono

immaginare delle mansioni come già indicate nel rapporto finale della collega

che aveva gestito in precedenza il caso (27.4.2022).

La grande

differenza tra questo rapporto e la collega che ha redatto il precedente rapporto

sta nel fatto che giudico la CL 70% riconducibile solo all'attività di

portinaia; che è però da ritenersi di nicchia. In rispetto a quanto indicato

dal SMR, invece, la CL 40% è per tutte quelle attività semplici e ripetitivi

rispettose dei limiti funzionali citate nel rapporto SIP in data 27.4.2022.

Per

questo motivo, stante la capacità lavorativa del 60% in attività adeguate ed

esclusa la professione di portinaia dal novero delle attività da considerare

nell'esigibilità, concludo che l’assicurata ha una capacità di guadagno pari al

40%.” (doc. IV/4)

Sempre

in sede di risposta, l’Ufficio AI ha quindi osservato:

" Per quel che concerne l'aspetto economico, l'UAI tiene

a confermare che a suo avviso il reddito senza invalidità dell'assicurata

(estrapolato dalle Tabelle TA1, livello di qualifica 1, dell'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari; di seguito: ISS) è stato fissato correttamente.

Come anche confermato dal Servizio integrazione professionale nella valutazione

del 13 dicembre 2022 (qui di seguito allegata e di cui si farà menzione anche

nel prosieguo) l'attività di portinaia è stata svolta dall'interessata,

unicamente per l'immobile in risiedeva, a titolo puramente accessorio dal 2004

al 2015, con un salario massimo di CHF 4'500.- annui (cfr. l'estratto conto

individuale del 27 agosto 2021 della Cassa __________ qui di seguito allegato).

In proiezione, viste le necessità economiche dell'assicurata (al beneficio

dell'assistenza dal 2014) e dato che per la stessa (in virtù delle sue

caratteristiche formative personali) non è esigibile svolgere la custode quale

attività principale, chi scrive reputa più appropriato ritenere che – da sana –

l’interessata avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaia generica.

L'entità

del reddito con invalidità, in

considerazione della nuova valutazione del Servizio di integrazione professionale

del 13 dicembre 2022, andrebbe invece rivista.

Lo

specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente indicato che per l'assicurata

non sono accessibili in un numero sufficiente delle attività adeguate

assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata riconosciuta un'inabilità

lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata esercitata dall'interessata, non

vi erano particolari sollecitazioni di rendimento; cfr. il pt. 7.4 della

perizia).

A mente

dell'UAI, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a

decorrere dal 1° dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua

capacità lavorativa nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive

(anch'esse estrapolate dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia generica.

Ricordato

che stante alla giurisprudenza spetta al consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. il consid.

5.

della sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 e il consid. 2.10 della sentenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2013.221

del 6 ottobre 2014), l'UAI è dunque a proporre l'annullamento della decisione impugnata

e il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a 3/4 di rendita

d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%, in applicazione della lettera c.

delle disposizioni transitorie sull'ulteriore sviluppo) dal 1. marzo 2021

(ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI).

Essendo

la domanda d'invalidità del 15 giugno 2021 tardiva (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI),

il versamento della rendita potrà però

avvenire unicamente dal 1° dicembre 2021.

Occorre

al riguardo precisare che a mente dell'UAI nel caso di specie - in assenza di

riduzioni al reddito con invalidità (poiché le limitazioni a carattere medico

sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa

medico-teorica) e in virtù del fatto che il paragone dei redditi verrebbe

effettuato in base alle stesse statistiche - può essere applicato il

"Prozentvergleich" (metodo di calcolo che fa corrispondere

l'inabilità lavorativa al grado Al; cfr. i DTF 114 V 310 consid. 3a e 104V 135 consid. 2b). (…)” (doc. IV)

Sulla

scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha quindi postulato che “venga

riconosciuto il diritto a 3/4 di rendita (con grado Al del 60%). Con versamento

della stessa unicamente dopo 6 mesi dal deposito della domanda, ovvero dal 1°

dicembre 2021” (doc. IV).

Ora,

la valutazione del 13 dicembre 2022 del consulente ispettore non può che essere

condivisa (doc. IV/4). In particolare, dopo aver descritto la scarsa formazione

scolastica e professionale su cui può contare l’assicurata, e riepilogato le

conclusioni peritali e del SMR circa la capacità lavorativa medico-teorica, egli

ha pertinentemente spiegato il motivo per cui la professione di portinaia (nella

quale l’assicurata era stata giudicata abile al 70%) andava di fatto esclusa

dal novero delle attività esigibili, considerato come tale l'attività era “piuttosto

di nicchia e difficilmente riproducibile nel mercato del lavoro. La portinaia è

infatti una mansione con basso carico emotivo, relazionale e può essere svolto

in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno è puramente a titolo accessorio,

a differenza ad esempio di chi gestisce in modo professionale degli immobili” (doc. IV/4).

Inoltre,

il medesimo consulente professionale, al fine di definire il reddito con

invalidità, ha ritenuto opportuno riferirsi alle attività semplici e ripetitive

rispettose dei limiti funzionali citate nel precedente rapporto della

consulente professionale del 27 aprile 2022 e nel rapporto finale SMR del 7

aprile 2022, attività che peraltro “sono più presenti sul territorio” e

quindi maggiormente immaginabili per l’assicurata.

Dagli stessi emerge che la capacità lavorativa in un’attività di operaia

non qualificata in cui “dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i

ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e

di qualità di performance maggiore” (doc. AI pag. 222) sarebbe al massimo del

40%. Secondo il SMR infatti “un'attività adeguata alle disabilità deve

essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve

poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall’assicurata,

deve essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante”

(doc. AI pag. 222).

Stante

quindi una capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive

assimilabili a quelle precedentemente esercitate di operaia generica, l’Ufficio

AI nella risposta di causa – considerato come nel caso concreto, come stabilito

dal consulente professionale in occasione del confronto dei redditi operato nel

luglio 2022 (cfr. doc. AI pag. 254), non siano indicate riduzioni al reddito

con invalidità (“poiché le limitazioni a carattere medico sono già state

prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica”) e

in virtù del fatto “che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base

alle stesse statistiche” – ha ritenuto applicabile, invece del consueto

raffronto dei redditi, il cosiddetto "Prozentvergleich" e, quindi,

far corrispondere il grado d’invalidità al grado d’inabilità lavorativa.

Ora

deve essere ricordato che secondo la giurisprudenza riassunta nella STF

9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017 è possibile derogare al

principio della definizione della perdita di guadagno mediante il raffronto dei

redditi e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di

lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvergleich”). Questo

metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su

dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura

del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto

dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo

al grado d'invalidità (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3; 9C_225/2016 del

14.

luglio 2016; 9C_856/2010 del 27 giugno 2011; 8C_628/2015

del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5, 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con

i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit.,

ad art. 28a LAI, n. 35 e seg.). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando

il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati

statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile

(perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando

questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale

(perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da

invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008

del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).

Alla

luce di quanto precede, nella fattispecie a ragione l’amministrazione, in

applicazione del confronto percentuale dei redditi, ritenuta la capacità

lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive come quella di operaia

generica precedentemente esercitata, ha concluso ammettendo un grado

d’invalidità del 60%, grado che giustifica l'attribuzione di ¾ di rendita

d'invalidità.

Il TCA

ritiene corretto tale modo di procedere.

A

titolo abbondanziale va detto che allo stesso risultato si giungerebbe anche procedendo

al confronto dei redditi, utilizzando i dati statistici considerato come

l’assicurata non ha più svolto l’attività di operaia successivamente al 2003

(doc. AI pag. 139). Utilizzando in effetti i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente

percepito nel 2018 dalle donne per attività semplici di tipo fisico o

manuale e ripetitive (livello di qualifica 1), assimilabili a quelle dell’operaia

generica, nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pagg. 347 segg. e

SVR 2002 UV 15 pagg. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 55'638 (4’447

x 12 mesi), dopo adattamento al tempo lavorativo di 41,7 ore. Confrontando quindi

un reddito da valida di fr. 55'638 con quello da invalida di fr. 22’255,

considerando il grado di capacità lavorativa del 40%, si ottiene

un grado d’invalidità del 60% ([55'638 – 22’255 ]

x 100 : 55'638 = 60).

Tale

risultato va confermato anche considerando come giusta il consulente

professionale nella fattispecie non è indicata alcuna deduzione per

contingenze particolari, poiché le limitazioni a carattere medico sono già

state prese in considerazione nella definizione del grado di inabilità

lavorativa medico-teorica (doc. AI pagg. 255-257; secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro

capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico: il TFA ha precisato, al

riguardo, che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul

reddito del lavoro; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), e che, secondo la giurisprudenza,

il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione sociale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Visto

quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio

formulata dall’Ufficio AI, alla quale del resto l’assicurata non si è opposta.

Di

conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurata va

riconosciuto il diritto a ¾ di rendita (con grado d’invalidità del 60%) dal 1.

marzo 2021 (scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con

versamento della stessa dal 1. dicembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).

2.9

Nella

decisione contestata l’Ufficio AI ha pure rifiutato l’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale

dell’assicurata con le osservazioni del 30 settembre 2022 (doc. AI pag. 281).

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504).

Per il

resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza

del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito

favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia

con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61

LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza

di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone

nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di

opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono

trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio

2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non era data

trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche

ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un

patrocinatore al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle

assicurazioni sociali.

Pertanto,

l’Ufficio AI correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria in

ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va quindi

confermata.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.

Patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo

quantificare in fr. 1'800.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 25 ottobre 2022 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto al

versamento di una rendita di ¾ dal 1. dicembre 2021.

§§

La decisione del 25 ottobre 2022 è confermata per quanto riguarda il rifiuto

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla

ricorrente fr. 1’800 a titolo di ripetibili (IVA Inclusa).

3.

Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti