32.2022.84
Rifiuto rendita in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Contestata valutazione medica ed economica. Amministrazione propone parziale accoglimento. Ricorso accolto ai sensi dei considerandi
2 marzo 2023Italiano65 min
sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2022.84
FC
Lugano
2 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 ottobre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Una
prima domanda di prestazioni presentata nel settembre 2009 da RI 1, nata nel
1964, già operaia generica ed in seguito portinaia, affetta da problemi
psichici, è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante decisone del 23 febbraio
2010, in assenza di inabilità lavorativa e, quindi, di incapacità al guadagno. Sulla
successiva richiesta di prestazioni del maggio 2017 l’amministrazione non è
entrata nel merito (decisione del 19 luglio 2017; doc. AI pag. 57 e 87).
Nel
giugno 2021 l’assicurata ha ripresentato una domanda di prestazioni, lamentando
ancora problemi psichici.
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia psichiatrica
eseguita dal __________, con decisione del 25 ottobre 2022 - confermativa di un
progetto di decisione del 27 luglio 2022 - l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni avendo stabilito che l’assicurata era da considerare inabile in
ogni attività in misura completa dal 1. marzo 2020, con ripresa dal 1. dicembre
2020 di un’abilità del 70% nell’abituale attività quale portinaia e in attività
adeguate allo stato di salute, con un conseguente grado di invalidità del 30%. Contestualmente
l’amministrazione ha pure respinto la domanda di gratuito patrocinio in ambito
amministrativo.
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le
conclusioni tratte dall’amministrazione, sia per quanto riguarda la valutazione
medica che quella economica operata dall’amministrazione. A mente
dell'insorgente, la valutazione medica non avrebbe ingiustamente preso in
considerazione le valutazioni dei curanti presentate con le osservazioni al
progetto di decisione, mentre la valutazione economica avrebbe fissato erroneamente
il reddito senza invalidità. Chiede dunque l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti supplementari.
1.3. Con
risposta di causa del 20 dicembre 2022, sottolineato come la valutazione medica
operata sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2022 e del
complemento peritale del 13 ottobre 2022 andava confermata, per quel che concerneva
invece l’aspetto economico, rimandando all’allegato rapporto del consulente
professionale del 13 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza
del reddito senza invalidità fissato nella decisione contestata, mentre ha precisato
che la definizione del reddito con invalidità andava rivista. Al riguardo, premesso
che “lo specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente
indicato che per l'assicurata non sono accessibili in un numero sufficiente
delle attività adeguate assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata
riconosciuta un'inabilità lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata
esercitata dall'interessata, non vi erano particolari sollecitazioni di
rendimento; cfr. il pt. 7.4 della perizia)” ha concluso che “in un
mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a decorrere dal 1°
dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua capacità lavorativa
nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive (anch'esse estrapolate
dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia
generica”. Osservato come nella fattispecie l’inabilità lavorativa poteva
essere fatta corrispondere al grado AI, l’amministrazione ha proposto il
riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a ¾ di rendita
d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%) dal 1. marzo 2021 (alla scadenza
dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI), con versamento effettivo, vista la
tardività della domanda del 15 giugno 2021 (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI), dal 1.
dicembre 2021.
La
ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Nella
DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti
precisazioni circa il diritto intertemporale:
"
Gemäss
einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den
Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den
Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit
intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen
sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die
Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich
einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer
Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die
eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen
Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich
einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand
erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich
und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht;
insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das
intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem
ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage
Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze
zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in
zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der
Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden
Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet
dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen
zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das
alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen
hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”.
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.
Con
scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per
gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e
la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI)) ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in caso di prima concessione di una rendita si
applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla
rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con
variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di
revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al
momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che
“Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze
che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata
regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince
inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione
impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia,
non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto
applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo
contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è
irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta
sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione
uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le
sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta
interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e,
in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al
Tribunale federale.”
In
concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 15
giugno 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2009 al 2015 e nuovamente a
far tempo dal mese di aprile 2021 (doc. AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito
un’inabilità lavorativa dal marzo 2020 e, dopo il rifiuto stabilito nella
decisione impugnata (considerato come dal confronto dei redditi risultava un
grado d’invalidità inferiore al grado minimo del 40%), in questa sede, rivista
la valutazione dell’aspetto economico, ha proposto il riconoscimento di ¾ di
rendita d’invalidità dal 1. marzo 2021 (alla scadenza dell’anno di attesa ex
art. 28 LAI) con versamento dal 1. dicembre 2021 per tardività della domanda
(art. 29 cpv. 1 LAI). Siccome quindi sia l’invalidità sia il diritto alle
prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima del 1.
gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e
questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di
prestazioni il 25 ottobre 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità
di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA.
Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (cfr. anche la STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato
che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante
per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Questo giudice,
chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni della perizia psichiatrica eseguita dal __________ che ha concluso
per una capacità lavorativa del 70% nel suo ultimo impiego di portinaia e del
40% come operaia non qualificata (doc. AI pag. 216).
Nel suo referto, il perito dr. __________,
specialista in psichiatria, dopo aver riassunto accuratamente la documentazione
agli atti, eseguita un’approfondita indagine clinica, un esame clinico secondo
AMDP-System e approfondimenti testali, ha posto le diagnosi invalidanti di “Altre
sindromi ansiose (F41), Disabilità intellettiva di grado lieve (F70)”. Ha
quindi esposto che l’assicurata, in cura psichiatrica dal 2005 e con famigliarità
per patologie psichiatriche maggiori, presentava significative difficoltà di comprensione
ed espressione linguistica, con pensiero e linguaggio semplici e con immaturità
anche nelle relazioni sociali e quindi la presenza di una disabilità
intellettiva almeno di grado lieve (con chiari deficit di attenzione e memoria
di lavoro, ma anche di linguaggio, astrazione e denominazione mentre erano disprassie)
e a livello concettuale di grado lieve-moderato. In ambito sociale e
nell’ambito pratico la disabilità intellettiva era solo di grado lieve. In
definitiva, quindi, secondo il perito “siamo di fronte ad un quadro di
disabilità intellettiva di grado quantomeno lieve che, di per sé, non inficia
le attività domestiche e minimamente quelle semplici e senza pressioni come
quella di portinaia”, presentando inoltre anche “quote ansiose più
elevate nel quotidiano e, con esse, di comportamenti ritualistici di controllo
di tipo ossessivo (vi era una famigliarità per tic complessi motori in linea paterna”.
Inoltre, secondo il perito la componente del disturbo d'ansia, comprendente la
componente panica, ossessivo-compulsiva e fobica, limitava pure “il
funzionamento” dell'assicurata. Il perito ha sottolineato che “la
copresenza di disturbi d'ansia e di disabilità intellettiva non fa che
alimentare in una sorta di loop i due disturbi, essendo il soggetto scarsamente
in grado di mettere in atto strategie di coping alternative e maggiormente
funzionali ed essendo solitamente poco consapevole e critico nei confronti
della sintomatologia, come nel caso in esame. Pertanto entrambi i suddetti
disturbi a mio avviso hanno, almeno dal 2020, un impatto sulla CL
dell'assicurata, sebbene in modo differente a seconda dell'attività svolta”.
Ha quindi esposto come segue i
risultati della valutazione di capacità, risorse e
problemi secondo schema Mini ICF-APP:
" 1. Rispetto delle regole: grado di disabilita
lieve: sebbene sappia essere puntale, rispettosa delle gerarchie e dei ruoli,
ha tempi di prestazione non sempre adeguati alle richieste. Il fatto che ella
tenda a minimizzare piuttosto che enfatizzare alcune limitazioni, potrebbe entrare
in contrasto con le aspettative o con le regole di un’organizzazione.
Considerandi
2.
Organizzazione
dei compiti: grado di disabilita moderato: a parte per le attività
domestiche dove comunque presenta rituali di pulizia di tipo ossessivo di cui
ha scarsa coscienza, rassicurata tende ad appoggiarsi a terzi anche per la
scelta delle priorità e necessita a volte di un supporto anche in attività extra routinarie.
3.
Flessibilità:
grado di disabilita moderato: le sue capacità di adattamento sono influenzate
sia dal deficit cognitivo che dalla tendenza a presentare sintomatologia
ansiosa ed ossessiva e dal richiedere frequenti rassicurazioni da parte di
terzi.
4.
Competenze:
grado di disabilita moderato: per i deficit di attenzione e concentrazione ma
anche di linguaggio e di astrazione che sono connaturati anche alla disabilita intellettiva ma anche per le
quote ansiose che tendono a peggiorare il
funzionamento cognitivo se sottoposta a stress.
5.
Giudizio:
grado di disabilita moderato: sia per la difficoltà a comprendere compiti nuovi
che per l'ansia che si genera per azioni che esulino dalla routine quotidiana, tende a volte a mal interpretare le
situazioni e, di conseguenza, a sottostimare la rilevanza di alcuni suoi
comportamenti sebbene l'esame di realtà rimanga integro.
6.
Persistenza:
grado d] disabilita moderato: il rendimento nell'unità di tempo è ridotto per
la maggior lentezza dovuta a controlli o richieste di rassicurazioni, ma anche per la difficoltà ad analizzare e risolvere
problemi.
7.
Assertività:
Grado di disabilita moderato: ad un contatto minimamente prolungato, nonostante si presenti come colloquiale e
non bizzarra o inadeguata, l’assicurata mostrerebbe rapidamente la sua debilità
mentale poiché dovrebbe far spesso riferimento a terzi per farsi sorreggere e consigliare.
8.
Contatto con gli altri: grado di disabilita lieve: colloquiabile, tende
tuttavia a mettere in atto comportamenti
anche infantili insieme alle figlie (soprattutto la primogenita), entrambe affette da una disabilita di cui
rassicurata pare essere consapevole ma non
particolarmente preoccupata.
9.
Integrazione
nel gruppo: grado di disabilita moderato: il gruppo di lavoro dovrebbe
tollerare la sua richiesta frequente di sostegno soprattutto rispetto a
mansioni che richiedano responsabilità ed autonomia e ciò condurrebbe, nel medio periodo, a tensioni o alla necessità di
supervisione.
10.
Relazioni
intime: grado di disabilita lieve: mantiene contatti con le figlie e con una
sorella, anche se i maggiori contatti li ha con il personale e l'utenza del DH psichiatrico.
11.
Attività
spontanee: grado di disabilita assente: ha un cagnolino di cui si occupa,
vive sola e gestisce autonomamente l'appartamento ma non ha altri particolari interessi o attività.
12.
Cura
di sé: grado di disabilita assente: non trascurata nella persona, nell'igiene e nell'aspetto.
13.
Mobilità:
grado di disabilita lieve: buona la mobilità nei percorsi routinari mentre qualora dovesse recarsi in luoghi sconosciuti,
necessiterebbe di un periodo di allenamento. Non guida l'auto da più di 7 anni
e, anche se recentemente avrebbe espresso il desiderio di riprendere, sarebbe
stata sconsigliata dalla curante.
Il perito ha quindi concluso:
"
Si deve differenziare l'attività di
portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui l’assicurata
deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i condomini e per
avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del rendimento pur
presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia non qualificata
in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non
dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità
di performance maggiore. In questo caso ritengo che la limitazione la CL
dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (CL
40%).”
E ha risposto come segue ai
quesiti peritali:
"
8.1
CL nell'attività abituale
La
limitazione della CL è stata competa soltanto da marzo a novembre 2020 dopo l'inizio della pandemia. Da dicembre 2020, data della
certificazione della curante, vi è una CL
del 70% in qualità di portinaia e del 40% in quella di operaia. Si tratta sempre di una diminuzione del rendimento.
8.2
CL
in attività adeguata
Un'attività
adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi
livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in
autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente
tollerante. In tale ambiente la CL dell'assicurata è del 70% (riduzione del rendimento).
8.3
CL
in attività assimilabile a quella di casalinga
Non sono
presenti limitazioni medico teoriche per motivi psichiatrici della capacità in ambito domestico, anche se deve essere supportata
nelle questioni burocratiche, cosa che la
rete di cura sta facendo;
8.4
Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
Non è
possibile con sufficiente verosimiglianza stabilire in che misura potrebbe migliorare
la CL dell'assicurata con una modifica del trattamento farmacologico, benché lo
stesso sia auspicabile. Un aiuto a! collocamento, anche per cercare un'attività confacente ai limiti dell'assicurata, è
molto indicato.” (doc. AI pag. 216)
Ora,
tutto ben considerato, il referto del __________ risulta dettagliato,
approfondito e rispecchia quindi i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando 2.4 e 2.5. Esso considera pure adeguatamente i necessari
indicatori quali l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione
effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi
per il reinserimento professionale, lo sviluppo e la struttura della
personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle
limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero;
cfr. DTF 143 V 418). Lo specialista si è espresso sulla globalità dei disturbi
e delle debolezze lamentate dall’assicurata, ha risposto alle questioni poste
dall’AI, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messagli a
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa anche sulla base delle
indicazioni risultanti dalla visita effettuata, comprensiva di esami clinici e
testali. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, il medico ha pure
esaminato approfonditamente l’evolversi del suo stato di salute, prendendo in
considerazione tutta la documentazione medica prodotta ed acquisita nel corso
della procedura amministrativa.
Secondo
questo giudice alla perizia del __________ va quindi attribuita piena forza
probante.
2.7
Alle
conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base di tale perizia si deve
aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono
state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove
affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un
peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione
contestata, ritenuto che per la
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF
132.
V 220 consid. 3.1.1). Le conclusioni peritali sono peraltro state condivise
senza riserve anche dal SMR, nel rapporto del 7 aprile 2022 – nel quale il dr. __________,
psichiatra, ha ammesso un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al 30
novembre 2020 e in seguito un’inabilità del 30% come portinaia e del 60% come
operaia non qualificata, osservando che in ogni modo si doveva “differenziare
l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono gestiti autonomamente, in cui
rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie, essere disponibile per i
condomini e per avvertire eventuali ditte di manutentori in cui la riduzione del
rendimento pur presente sarebbe al massimo del 30%, da un attività di operaia
non qualificata in cui l’assicurata dovrebbe essere inserita in un gruppo, in
cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di
volumi e di qualità di performance maggiore. In questo caso ritengo che la
limitazione la CL dell'assicurata sarebbe superiore ed il rendimento massimo
sarebbe del 40% (CL 40%). Un'attività adeguata alle disabilità deve essere
priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter
essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata,
dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante”; doc.
AI pag. 222) –.
Dalle
ben motivate conclusioni della perizia __________ e del SMR non è possibile
scostarsi sulla base delle certificazioni prodotte dall’assicurata nel corso
della procedura amministrativa e contestualmente alle osservazioni al progetto
di decisione del 27 luglio 2022.
Innanzitutto, come visto, le conclusioni
peritali sono state confermate dal SMR con Annotazione del 25 maggio 2022 anche
dopo valutazione delle scarne attestazioni degli psichiatri curanti prodotte
dall’assicurata (attestazioni di inabilità lavorativa dal mese di aprile 2021
al maggio 2022 rese dalla dr.ssa __________ e uno scritto del 19 novembre 2021
del dr. __________ certificante la frequenza delle cure presso il suo studio;
doc. AI pagg. 230 segg.), nel senso che “in assenza di ogni
indicazione di diagnosi, prognosi, trattamento rispettivamente notizie di
modificazioni oggettive dello stato di salute, rimane valida la precedente
presa di posizione SMR” (doc. AI pag. 245).
Inoltre, nemmeno le ulteriori
certificazioni degli psichiatri curanti prodotte dall’assicurata con osservazioni
al progetto di decisione del 27 luglio 2022 permettono di discostarsi dalle
conclusioni peritali.
Innanzitutto il dr. __________, nel
suo scritto del 16 settembre 2022 alla dr.ssa __________, ha riferito di tre
test somministrati all’assicurata: Standard Progressive Matrices (SPM), T. l.B.
Test di intelligenza breve per la valutazione del quoziente intellettivo
attuale e pre-morboso e Esame Neuropsicologico Breve 2 ENB-2. Da tali test si
poteva desumere la presenza di un Ql piuttosto basso, collocandosi nella fascia
di “funzionamento intellettivo tipo ritardo mentale lieve F70.09 o moderato
F71.09”. Ha quindi affermato che la paziente presentava “un
funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media, di fatto
i test del Ql somministrati individualmente, unitamente al giudizio clinico
mostrano la presenza di deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo attuale,
cioè l'incapacità del soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età
e del suo ambiente culturale nelle seguenti aree: comunicazione, cura della
propria persona, vita in famiglia, capacità sociali ed interpersonali, uso
delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento
scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza”. Inoltre, il medesimo
specialista ha osservato che “con riferimento agli indicatori diagnostici
promossi nel nostro ultimo certificato del 09.08.2022 dove si diagnosticava la
presenza di un ritardo mentale di media gravita, confermiamo la sua presenza
nonostante dai test per il Ql ci si trovi di fronte ad una situazione limite
tra il ritardo mentale lieve e medio per quel che concerne il QIVe il QIP”
e ha concluso ritenendo che “la paziente presenti evidenti difficolta sul
piano cognitivo, queste difficoltà di riflesso inficiano il funzionamento
generale in toto, rendendola incapace di svolgere anche le mansioni più fatue e
banali che la vita necessariamente e quotidianamente richiede” (doc. AI
pag. 291). Dal canto suo la psichiatra __________, nella sua valutazione del 29
settembre 2022, ha ribadito la sua conclusione di inabilità lavorativa completa
“a causa principalmente del suo Ritardo Mentale oltre alla Sindrome
ansioso-depressiva oltre a quello di sottolineare quanto alcuni punti siano di
fondamentale importanza per la valutazione del caso clinico che interessa la
paziente succitata”. Ha sottolineato quindi come l’assicurata presentasse “uno
status psicopatologico caratterizzato da evidenti ed importanti deficit sia
nell'ambito del funzionamento intellettivo che adattativo”, con competenze
nel dominio sociale “estremamente deficitarie”, capacità di
comunicazione “estremamente elementari”. Erano pure presenti quote
ansiose, soprattutto di fronte a imprevisti. Osservato come l’unica attività
che dimostrava di saper gestire in modo autonomo era quella della cura della
persona e le mansioni domestiche, la paziente mostrava inoltre anche “deficit
dell'attenzione e della concentrazione oltre che della comprensione”, con
timia altalenante, mimica e la gestualità non sempre “consona ai contenuti
verbali trattati”. Lo slancio vitale era invece attualmente presente,
mentre nel passato si era rivelato flebile, con progettualità ridotta. Ha quindi
contestato la conclusione del __________ circa la presenza di "discreta
comprensione metacognitiva", ritenendo per contro che le capacità
metacognitive della paziente erano estremamente carenti. A suo avviso la capacità
lavorativa era nulla, con prognosi negativa (doc. AI pag. 299).
Tali
documenti sono stati sottoposti al __________, il quale il 13 ottobre 2022 ha redatto
un dettagliato complemento peritale del seguente tenore:
" (…) Cercherò di
analizzarle singolarmente per poi giungere alle mie conclusioni. Dai test
somministrati dallo psicologo __________ si giunge alla conclusione che
l’assicurata è affetta e, soprattutto, era affetta (visto che viene utilizzato
il T.1.B. poco sensibile al deterioramento
mentale) da un Ritardo Mentale Lieve. Ricordo che il TIB è infatti stato costruito con lo scopo dì valutare
soprattutto in ambiente medico legale la preesistenza di un deficit cognitivo
ad un trauma o allo sviluppo di condizioni patologiche (demenza). Ricordo
inoltre, come sottolineato dallo psicologo __________, che tale test consiste in una prova di lettura che
nell'assicurata è difficoltosa, come si evince anche dallo scritto della Dr.ssa
__________ ("vi sono enormi difficoltà di lettura"), il che potrebbe inficiare il test, sebbene lo stesso abbia
la prerogativa positiva di non essere
ansiogeno. lo avevo somministrato il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) che
aveva mostrato punteggi molto bassi ma non avevo ovviamente preso in considerazione
un deterioramento cognitivo, visto che tutta la storia dell'assicurata (oltre che la famigliarità per disabilita intellettiva
ed il livello di scolarizzazione) deponevano
per un ritardo mentale preesistente. Peraltro anche i punteggi alle matrici di
Raven collocano rassicurata ad un livello che fa desumere un ritardo mentale lieve. Per quanto riguarda i punteggi
atl'EBN-2, ricordo che sia il test delle
figure aggrovigliate che quello di memoria con interferenza che ho somministrato appartengono a questo gruppo di test e
non mi stupiscono i risultati ottenuti, che sono del tutto in linea con un
ritardo mentale lieve anche per il fatto di mostrare
cadute generalizzate e non settoriali. Sottolineo poi come la reiterazione l subovocalica
citata dallo psicologo __________ come potenzialmente in grado di dare
risultati inferiori qualora fosse stata assente, non è che una strategia
fisiologica. Infatti secondo il modello di Baddeley ed Hitch è una componente
della memoria di lavoro che consiste in un processo attivo di ripetizione che
permette di mantenere viva la traccia mnestica per impedire la decomposizione
delle informazioni e costituisce quindi un fisiologico (e non patologico)
meccanismo della working memory che appartiene al cosiddetto circuito fonologico.
Non ho quindi negato a più riprese nella mia perizia che vi sia un quadro di
ritardo mentale che ho sottolineato in vari ambiti oltre che parlo con ripercussione sulla CL.
La Dr.ssa
__________ nel suo scritto riprende il DSM 5 nella sua definizione di disabilità
intellettiva. Innanzitutto proprio nel DSM
5.
si ritiene che il punteggio Ql ottenuto attraverso
test di livello sia meno influente di un tempo e per questo si analizzano gli ambiti concettuale, pratico e sociale di
disfunzionamento intellettivo. Ricordo che a pagina 18 del mio elaborato
peritale (dalla riga 11 alla riga 32) riprendo pedissequamente i suddetti tre domini su cui si deve valutare il livello
di gravita della disabilita intellettiva
dove sottolineo come, a livello concettuale, vi sia un livello di disabilita
lieve moderata, in cui sono preclusi impieghi che necessitino di abilità concettuali
dove rassicurata avrebbe bisogno di un supporto pressoché completo. Per quanto
riguarda il dominio pratico affermo che "nel prendere decisioni quotidiane
appare insicura e richiedente rassicurazioni, ma in passato ha comunque
lavorato a lungo seppur probabilmente non con un rendimento pieno"; per
quanto riguarda l'ambito sociale se, come sostiene la Dr.ssa __________, il
livello di disabilita non è lieve ma vi è un elevato rischio di essere
raggirata da terzi e rassicurata non comprende bene i compiti e ha necessità di
farsi spiegare tutto, mi aspetterei una tutela che non è mai stati istituita né
mi risulta essere stata richiesta, lo stesso comunque riconoscevo che un
rischio di circonvenibilità fosse presente anche se limitato, così come sostenevo
che la figura dell'ex "padre padrone" in realtà rappresentasse per rassicurata un supporto in diverse aree.
Rispetto
alle capacità metacognitive queste sono per definizione assenti soltanto nei disturbi
dello spettro autistico il che non fa il caso dell'assicurata che, comunque,
pur presentando certamente un deficit metacognitivo da me non negato, non ne è
priva. Quando affermo "mantiene una discreta metacognizione" intendo
che la stessa è ridotta ma non in modo assoluto e infatti anche al mini ICF
parlavo di una moderata disabilita a livello di assertività, giudizio,
integrazione nel gruppo vista la ridotta comprensione dell'altro, la tendenza
ad ingigantire segnali emotivamente rilevanti e la sua difficoltà (ma non impossibilità) nella soluzione
dei problemi.
La Dr.ssa
__________ afferma poi che l’assicurata in passato "ha svolto attività
lavorative
semplici,
ma dubito sull'effettivo rendimento e sulle sue capacità di saper gestire al meglio
lo stress lavorativo, inoltre negli anni seguenti la paziente era più giovane e
poteva contare sul supporto del
coniugo". Concordo con entrambe le affermazioni della curante anche se sottolineo che, sul piano medico
assicurativo, l'età non è un fattore indennizzabile se non porta con sé il
subentrare di un danno alla salute ulteriore
(come potrebbe essere nel caso di un deterioramento cognitivo) che invece nel caso in esame è assente, cosa che su cui tutti mi
sembra concordino. Anch'io ritengo molto
probabile che anche in passato il suo rendimento non fosse pieno ma non posso
non prendere atto del fatto che così non è stato ritenuto nel 2009 (valutazione
del Dr. __________ con decisione Al passata in giudicato) e che comunque per ben
30.
anni l’assicurata ha lavorato come operaia pur avendo un ritardo mentale. La
Dr.ssa __________ poi afferma che con il passare degli anni il quadro clinico
"non ha mostrato miglioramenti significativi e si è messa in evidenza una
marcata tendenza alla cronicizzazione". Questa affermazione, su cui in
parte concordo, contrasta tuttavia con lo scritto presente agli atti sempre
della collega dell'agosto 2021 in cui la stessa sottolineava come la paziente
"durante la primavera scorsa ha risentito di un drastico peggioramento del
suo quadro clinico a seguito della comparsa della pandemia da Covid 19". E
per questo e non per una mia riflessione discordante o incongruente che
la mia
datazione parte da quel momento (2020) in cui effettivamente un evento esterno
destabilizzante aveva fatto emergere uno stato di ansia molto elevata con anche
una serie di ritualizzazioni (non infrequenti nei ritardi mentali) di pulizia
che sono poi gradualmente rientrate, tanto che anche 'la collega giudica l’assicurata
in grado di gestire autonomamente le
attività domestiche.
Mi sembra
di aver espresso in perizia a più riprese le difficoltà dell'assicurata ma, di fatto,
il quadro clinico valetudinario non appare sostanzialmente peggiorato se non temporaneamente
nel corso del 2020 (quando ho certificato una IL completa) e quando è
rientrato, o meglio si è ridimensionato e si è reso abituale, l'allarme pandemico,
il quadro è tornato ad essere quello che in passato le aveva permesso di
lavorare
anche se, come ho espresso in perizia, con un rendimento a mio avviso ridotto.
Rispetto
al trattamento già in corso da anni sia presso la Dr.ssa __________ sia presso
il DH dello studio __________, ricordo che il fallimento di innumerevoli
tentativi di reinserimento lavorativo di cui la collega parla, andavano
evidentemente nella direzione di chi pensava che in attività ovviamente
adeguata vi sarebbe stata la possibilità di reinserirla, in modo da agire anche
sull'autostima dell'assicurata che, come sottolinea la collega, desiderava
"diventare autonoma seppur parzialmente dopo il divorzio". Ebbene non ritrovo nella storia
clinica e di decorso elementi che mi facciano
ritenere che sia cambiato qualcosa da quando erano stati fatti questi tentativi
supportati dai curanti (da ultimo quello del 2020) e, pertanto, non comprendo
come si possa ritenere che un tentativo di reinserimento e provvedimenti
integrativi oggi possono essere ritenuti
"dannosi dal punto di vista medico".
Non ho
invece trovato nello scritto della Dr.ssa __________ alcun riferimento alla
terapia farmacologica da me proposta (basse dosi di neurolettico) che, proprio
nei soggetti con debolezza mentale, serve
a limitare alcune abreazioni emotive e a ridurre i livelli di ansia che influenzano poi i comportamenti richiestivi e
a volte bizzarri dell'assicurata.
Come già
affermato in perizia non ritengo che tali provvedimenti farmacologici siano in grado
di migliorare con sufficiente verosimiglianza la CL, ma lo ritengo quantomeno probabile anche nell'ottica di una reintroduzione.
In
definitiva ritengo che gli scritti molto articolati e ben motivati dei colleghi
non dipingano un quadro differente da quello da me apprezzato in perizia e non
mi inducono a modificarne le conclusioni.”
(doc. IV/1)
A questo complemento peritale, che
prende attentamente e dettagliatamente posizione sulle affermazioni dei curanti
e sulle critiche sollevate in merito alla perizia del 18 marzo 2022 – e che è
stato confermato integralmente anche dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione
del 20 ottobre 2022 (doc. IV/2) – va prestata integrale adesione. Le
conclusioni del __________ vanno condivise, non emergendo dalle certificazioni
degli psichiatri curanti alcun elemento nuovo o significativo che non sia stato
approfonditamente valutato dal perito o dal SMR rispettivamente che sia idoneo
a modificare le conclusioni peritali, limitandosi i curanti in sostanza a
riepilogare i trascorsi patologici e sociali relativi alle note problematiche
psichiche, menzionando le difficoltà accusate dalla paziente, ma non
specificando su quali motivazioni essi fonderebbero la loro conclusione circa
l’impossibilità di ritornare ad esercitare un’attività lavorativa, nemmeno a
tempo parziale.
Né
del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del
perito e del SMR, né ha fornito elementi che consentano in qualche modo di
considerarne inattendibili le conclusioni. Ella si limita in effetti a
ribadire la contestazione della valutazione medica, esprimendo tuttavia in
sostanza un dissenso puramente soggettivo.
Ribadite
le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla ricorrente
di fronte all’Ufficio AI non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del __________
e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurata
va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V
465).
Pertanto,
visto quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del
__________ e del SMR, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V
218.
consid. 5.3)
che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa totale dal 1. marzo al
30.
novembre 2020, ma che in seguito ha parzialmente recuperato un’abilità
lavorativa del 70% come portinaia e del 40% come operaia non qualificata.
2.8
Per
quel che concerne invece l’aspetto economico, per determinare il grado di
invalidità l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il
metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo
considerando che dal 1. dicembre 2020 l’assicurata risultava abile al lavoro
nella misura del 70% nell’attività di portinaia e in attività adeguate. Il calcolo
è stato esposto nella decisione impugnata come segue:
" (…) Per quanto
attiene alla valutazione economica si osserva quanto segue.
La
giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2021 non sono ancora a disposizione;
gli attuali valori di riferimento sono
quindi quelli del 2020. Sempre in base
alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti
nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel
caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurata
potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni
addebitabili al danno alla salute, l'età, il grado di occupazione.
Nel caso
concreto, prendiamo come riferimento il reddito statistico per le attività
semplici e ripetitive, valore mediano e
risulta un reddito annuo per il 2020 di CHF 55'638.55.
Malgrado
il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente
conseguire CHF 38'947.- (tabelle RSS,
valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, ed inoltre
è da considerare la capacità lavorativa ridotta del 30%).
Il
confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e
quindi un grado Al, pari al 30%.
Confronto
dei redditi:
Reddito
senza invalidità CHF 55'638.55
Reddito
con invalidità CHF
38'947.00
Perdita
di guadagno CHF
16'691.55
Grado
d'invalidità 30%
Il grado
d'invalidità del 30%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far nascere
il diritto ad una rendita.
Siccome
il grado Al è superiore al 20% abbiamo sottoposto la pratica ad una nostra
consulente
in integrazione professionale, la quale indica che secondo le limitazioni
funzionali indicate a livello
medico-teorico, esistono attività riconducibili a tutte quelle attività
semplici, non qualificate e ripetitive per le quali l'assicurata sarebbe ancora
reintegrabile. Come ad esempio: operaia di
postazione fissa, addetta all'impacchettamento, addetta all'imballaggio di prodotti.
Tenuto
conto della capacità lavorativa e della sua assenza dal mondo del lavoro non si
ritiene indicato procedere con dei provvedimenti professionali che non
permetterebbero un sostanziale
miglioramento della capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI pag. 326)
Per i motivi
che seguono tale calcolo non può venir confermato, e questo malgrado lo stesso
abbia di per sé correttamente applicato la giurisprudenza del Tribunale
federale in materia di confronto dei redditi (cfr. il riassunto di tale giurisprudenza
nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari
applicati abbia fatto giustamente capo ai dati salariali statistici ufficiali
dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti
dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di
statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128
V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato di aver nuovamente sottoposto la
pratica all’esame del Servizio di integrazione professionale, il quale con
valutazione del 13 dicembre 2022 ha concluso quanto segue:
" Prima di rispondere, faccio un breve excursus rispetto
alla situazione:
L'assicurata
ha ottenuto unicamente un titolo di studio elementare. A livello professionale,
è stata impiegata come operaia al 100% fino al 2003. Dopodiché, dal 2004 al
2015, l’assicurata ha svolto l'attività di portinaia con un salario annuo
massimo pari a CHF 4'500.
A livello
medico, la situazione dell'assicurata è stata posta nuovamente al vaglio dei
periti (20.10.2022) i quali danno una sostanziale uguale valutazione della pratica
e dunque confermano le conclusioni già contenute nel loro documento (24.03.2022).
L'SMR,
preso atto della nuova risposta dei periti, ha confermato la propria posizione
in data 20.10.2022.
La mia
risposta vuole cercare di definire al meglio quelle che sono le indicazioni del
medico SMR, in riferimento ai periti __________. A questo proposito, prendo
come base di discussione il p.to 3.2 del rapporto finale SMR in data 7.4.2022:
"Si deve differenziare l'attività di portinaia in cui tempi e modi sono
gestiti autonomamente, in cui rassicurata deve, oltre che eseguire le pulizie,
essere disponibile per i condomini e per avvertire eventuali ditte di
manutentori in cui la riduzione del rendimento pur presente sarebbe al massimo
del 30%, da un’attività di operaia non qualificata in cui rassicurata dovrebbe
essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui
vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore. In
questo caso ritengo che la limitazione della CL dell'assicurata sarebbe
superiore ed il rendimento massimo sarebbe del 40% (Ci 40%). Un'attività
adeguata alle disabilita deve essere priva di richieste concettuali con bassi
livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili
in autonomia dall'assicurata, dev'essere priva di picchi di lavoro e svolta in
ambiente tollerante."
Sulla
base di questo, come già fatto dal SMR, bisogna separare due situazioni: la
prima come portinaia in cui vi è una CL del 70% (riduzione di rendimento),
l'altra di operaia al 40% esemplificazione di attività semplice e ripetitiva
(anch'essa con riduzione di rendimento).
Nel primo
caso, va pur detto, che l'attività è piuttosto di nicchia e difficilmente riproducibile
nel mercato del lavoro. La portinaia è infatti una mansione con basso carico
emotivo, relazionale e può essere svolto in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno
è puramente a titolo accessorio, a differenza ad esempio di chi gestisce in modo
professionale degli immobili.
Nel
secondo caso, le attività sono più presenti sul territorio e per lei si possono
immaginare delle mansioni come già indicate nel rapporto finale della collega
che aveva gestito in precedenza il caso (27.4.2022).
La grande
differenza tra questo rapporto e la collega che ha redatto il precedente rapporto
sta nel fatto che giudico la CL 70% riconducibile solo all'attività di
portinaia; che è però da ritenersi di nicchia. In rispetto a quanto indicato
dal SMR, invece, la CL 40% è per tutte quelle attività semplici e ripetitivi
rispettose dei limiti funzionali citate nel rapporto SIP in data 27.4.2022.
Per
questo motivo, stante la capacità lavorativa del 60% in attività adeguate ed
esclusa la professione di portinaia dal novero delle attività da considerare
nell'esigibilità, concludo che l’assicurata ha una capacità di guadagno pari al
40%.” (doc. IV/4)
Sempre
in sede di risposta, l’Ufficio AI ha quindi osservato:
" Per quel che concerne l'aspetto economico, l'UAI tiene
a confermare che a suo avviso il reddito senza invalidità dell'assicurata
(estrapolato dalle Tabelle TA1, livello di qualifica 1, dell'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari; di seguito: ISS) è stato fissato correttamente.
Come anche confermato dal Servizio integrazione professionale nella valutazione
del 13 dicembre 2022 (qui di seguito allegata e di cui si farà menzione anche
nel prosieguo) l'attività di portinaia è stata svolta dall'interessata,
unicamente per l'immobile in risiedeva, a titolo puramente accessorio dal 2004
al 2015, con un salario massimo di CHF 4'500.- annui (cfr. l'estratto conto
individuale del 27 agosto 2021 della Cassa __________ qui di seguito allegato).
In proiezione, viste le necessità economiche dell'assicurata (al beneficio
dell'assistenza dal 2014) e dato che per la stessa (in virtù delle sue
caratteristiche formative personali) non è esigibile svolgere la custode quale
attività principale, chi scrive reputa più appropriato ritenere che – da sana –
l’interessata avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaia generica.
L'entità
del reddito con invalidità, in
considerazione della nuova valutazione del Servizio di integrazione professionale
del 13 dicembre 2022, andrebbe invece rivista.
Lo
specialista in reintegrazione ha infatti esaurientemente indicato che per l'assicurata
non sono accessibili in un numero sufficiente delle attività adeguate
assimilabili a quelle di portinaia (dov'era stata riconosciuta un'inabilità
lavorativa del 30% in quanto, per com'è stata esercitata dall'interessata, non
vi erano particolari sollecitazioni di rendimento; cfr. il pt. 7.4 della
perizia).
A mente
dell'UAI, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio l’assicurata - a
decorrere dal 1° dicembre 2020 - può dunque unicamente sfruttare la sua
capacità lavorativa nella misura del 40% in attività semplici e ripetitive
(anch'esse estrapolate dalle TA1, livello di qualifica 1, dell'ISS) assimilabili a quelle dell'operaia generica.
Ricordato
che stante alla giurisprudenza spetta al consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. il consid.
5.
della sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 e il consid. 2.10 della sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2013.221
del 6 ottobre 2014), l'UAI è dunque a proporre l'annullamento della decisione impugnata
e il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a 3/4 di rendita
d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%, in applicazione della lettera c.
delle disposizioni transitorie sull'ulteriore sviluppo) dal 1. marzo 2021
(ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI).
Essendo
la domanda d'invalidità del 15 giugno 2021 tardiva (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI),
il versamento della rendita potrà però
avvenire unicamente dal 1° dicembre 2021.
Occorre
al riguardo precisare che a mente dell'UAI nel caso di specie - in assenza di
riduzioni al reddito con invalidità (poiché le limitazioni a carattere medico
sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa
medico-teorica) e in virtù del fatto che il paragone dei redditi verrebbe
effettuato in base alle stesse statistiche - può essere applicato il
"Prozentvergleich" (metodo di calcolo che fa corrispondere
l'inabilità lavorativa al grado Al; cfr. i DTF 114 V 310 consid. 3a e 104V 135 consid. 2b). (…)” (doc. IV)
Sulla
scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha quindi postulato che “venga
riconosciuto il diritto a 3/4 di rendita (con grado Al del 60%). Con versamento
della stessa unicamente dopo 6 mesi dal deposito della domanda, ovvero dal 1°
dicembre 2021” (doc. IV).
Ora,
la valutazione del 13 dicembre 2022 del consulente ispettore non può che essere
condivisa (doc. IV/4). In particolare, dopo aver descritto la scarsa formazione
scolastica e professionale su cui può contare l’assicurata, e riepilogato le
conclusioni peritali e del SMR circa la capacità lavorativa medico-teorica, egli
ha pertinentemente spiegato il motivo per cui la professione di portinaia (nella
quale l’assicurata era stata giudicata abile al 70%) andava di fatto esclusa
dal novero delle attività esigibili, considerato come tale l'attività era “piuttosto
di nicchia e difficilmente riproducibile nel mercato del lavoro. La portinaia è
infatti una mansione con basso carico emotivo, relazionale e può essere svolto
in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno è puramente a titolo accessorio,
a differenza ad esempio di chi gestisce in modo professionale degli immobili” (doc. IV/4).
Inoltre,
il medesimo consulente professionale, al fine di definire il reddito con
invalidità, ha ritenuto opportuno riferirsi alle attività semplici e ripetitive
rispettose dei limiti funzionali citate nel precedente rapporto della
consulente professionale del 27 aprile 2022 e nel rapporto finale SMR del 7
aprile 2022, attività che peraltro “sono più presenti sul territorio” e
quindi maggiormente immaginabili per l’assicurata.
Dagli stessi emerge che la capacità lavorativa in un’attività di operaia
non qualificata in cui “dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i
ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e
di qualità di performance maggiore” (doc. AI pag. 222) sarebbe al massimo del
40%. Secondo il SMR infatti “un'attività adeguata alle disabilità deve
essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve
poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall’assicurata,
deve essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante”
(doc. AI pag. 222).
Stante
quindi una capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive
assimilabili a quelle precedentemente esercitate di operaia generica, l’Ufficio
AI nella risposta di causa – considerato come nel caso concreto, come stabilito
dal consulente professionale in occasione del confronto dei redditi operato nel
luglio 2022 (cfr. doc. AI pag. 254), non siano indicate riduzioni al reddito
con invalidità (“poiché le limitazioni a carattere medico sono già state
prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica”) e
in virtù del fatto “che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base
alle stesse statistiche” – ha ritenuto applicabile, invece del consueto
raffronto dei redditi, il cosiddetto "Prozentvergleich" e, quindi,
far corrispondere il grado d’invalidità al grado d’inabilità lavorativa.
Ora
deve essere ricordato che secondo la giurisprudenza riassunta nella STF
9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017 è possibile derogare al
principio della definizione della perdita di guadagno mediante il raffronto dei
redditi e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di
lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvergleich”). Questo
metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su
dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura
del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto
dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo
al grado d'invalidità (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF
114.
V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3; 9C_225/2016 del
14.
luglio 2016; 9C_856/2010 del 27 giugno 2011; 8C_628/2015
del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5, 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con
i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit.,
ad art. 28a LAI, n. 35 e seg.). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando
il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati
statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile
(perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando
questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale
(perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da
invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008
del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).
Alla
luce di quanto precede, nella fattispecie a ragione l’amministrazione, in
applicazione del confronto percentuale dei redditi, ritenuta la capacità
lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive come quella di operaia
generica precedentemente esercitata, ha concluso ammettendo un grado
d’invalidità del 60%, grado che giustifica l'attribuzione di ¾ di rendita
d'invalidità.
Il TCA
ritiene corretto tale modo di procedere.
A
titolo abbondanziale va detto che allo stesso risultato si giungerebbe anche procedendo
al confronto dei redditi, utilizzando i dati statistici considerato come
l’assicurata non ha più svolto l’attività di operaia successivamente al 2003
(doc. AI pag. 139). Utilizzando in effetti i dati forniti dalla tabella TA1
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente
percepito nel 2018 dalle donne per attività semplici di tipo fisico o
manuale e ripetitive (livello di qualifica 1), assimilabili a quelle dell’operaia
generica, nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pagg. 347 segg. e
SVR 2002 UV 15 pagg. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 55'638 (4’447
x 12 mesi), dopo adattamento al tempo lavorativo di 41,7 ore. Confrontando quindi
un reddito da valida di fr. 55'638 con quello da invalida di fr. 22’255,
considerando il grado di capacità lavorativa del 40%, si ottiene
un grado d’invalidità del 60% ([55'638 – 22’255 ]
x 100 : 55'638 = 60).
Tale
risultato va confermato anche considerando come giusta il consulente
professionale nella fattispecie non è indicata alcuna deduzione per
contingenze particolari, poiché le limitazioni a carattere medico sono già
state prese in considerazione nella definizione del grado di inabilità
lavorativa medico-teorica (doc. AI pagg. 255-257; secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro
capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico: il TFA ha precisato, al
riguardo, che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul
reddito del lavoro; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), e che, secondo la giurisprudenza,
il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione sociale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Visto
quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio
formulata dall’Ufficio AI, alla quale del resto l’assicurata non si è opposta.
Di
conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurata va
riconosciuto il diritto a ¾ di rendita (con grado d’invalidità del 60%) dal 1.
marzo 2021 (scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con
versamento della stessa dal 1. dicembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).
2.9
Nella
decisione contestata l’Ufficio AI ha pure rifiutato l’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale
dell’assicurata con le osservazioni del 30 settembre 2022 (doc. AI pag. 281).
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504).
Per il
resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza
del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito
favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia
con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61
LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza
di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone
nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La
necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di
opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono
trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio
2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non era data
trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche
ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un
patrocinatore al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle
assicurazioni sociali.
Pertanto,
l’Ufficio AI correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria in
ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va quindi
confermata.
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.
Patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'800.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 25 ottobre 2022 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto al
versamento di una rendita di ¾ dal 1. dicembre 2021.
§§
La decisione del 25 ottobre 2022 è confermata per quanto riguarda il rifiuto
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo.
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla
ricorrente fr. 1’800 a titolo di ripetibili (IVA Inclusa).
3.
Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti