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Decisione

32.2022.85

Dopo aver concesso una prima riformazione professionale, l'Ufficio AI rifiuta ulteriori provvedimenti professionali, segnatamente la garanzia per un ulteriore percorso finalizzato all'ottenimento di un diploma federale. Ricorso respinto

10 maggio 2023Italiano54 min

dev'essere garantita solo nella misura necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2022.85

FC

Lugano

10 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 31 ottobre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 2002, sin dalla nascita beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui

dei provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 390 OIC.

Nel

giugno 2018 l’assicurato ha terminato la frequentazione della scuola media speciale

presso gli istituti della __________ e dal 2018 sino al 2020 ha frequentato il __________

a __________, svolgendo diversi stage in vari settori professionali.

Nel

mese di dicembre 2018 RI 1 ha inoltrato una richiesta per minorenni volta

all'ottenimento di provvedimenti di ordine professionale da parte dell'assicurazione

per l'invalidità. Preso atto del rapporto di dimissione del 15 giugno 2019 al

termine del Ciclo di orientamento professionale, del rapporto finale del

Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 15 luglio 2019 e di quello della

consulente professionale del 30 luglio 2019, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato

la garanzia per una prima formazione professionale ex art. 16 LAI quale addetto

alla logistica con certificato federale di pratica (CFP) presso la __________, da

svolgersi nel periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021, con il relativo

diritto all’indennità giornaliera per la durata del provvedimento (cfr. comunicazioni

del 30 luglio 2019 e 24 giugno 2020).

A

seguito delle difficoltà incontrate dall’assicurato, la prima formazione

professionale è in seguito stata prolungata fino al 31 agosto 2022 (cfr.

scritto 15 marzo 2021 della Sezione della formazione industriale, agraria,

artigianale e artistica e la comunicazione 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI), ed è

quindi stata terminata nell’estate 2022, con il conseguimento del diploma quale

addetto alla logistica con CFP.

1.2. Nell’agosto

2022 l’assicurato, tramite il datore di lavoro, ha chiesto l'assunzione dei

costi del proseguimento ulteriore della formazione ai fini del conseguimento

del diploma come impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC).

Preso

atto del rapporto 15 settembre 2022 della consulente in integrazione

professionale (cfr. anche la successiva annotazione del 24 ottobre 2022),

l'amministrazione, con decisione del 31 ottobre 2022, confermativa di un

progetto del 19 settembre 2022, accertato che l’assicurato aveva terminato con

successo la sua formazione professionale, ha respinto la richiesta, reputando

l’assicurato integrato in modo confacente. L’amministrazione ha motivato nel senso

che “non si attuano ulteriori provvedimenti professionali in quanto non

migliorerebbero la capacità di guadagno”, considerato come la prima

formazione appena conclusa era da ritenere “adeguata, semplice e appropriata”

ai sensi dell’art. 1 lett. a LAI. Valutato un grado di incapacità al guadagno

del 25% nell’attività appresa, determinato mediante il confronto dei redditi, ha

pure negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo in

sostanza la concessione della garanzia dei costi della successiva formazione finalizzata

ad ottenere il diploma come impiegato in logistica con attestato federale di

capacità (AFC), da svolgere sempre presso la medesima ditta di __________. Osserva

che la ditta in questione si troverebbe in difficoltà economiche e sottolinea in

sostanza il beneficio integrativo nel mondo del lavoro che deriverebbe

dall’ottenimento del citato diploma.

1.4. Con la

risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame. Interpellata

nuovamente la consulente professionale (cfr. allegate annotazioni del 7

dicembre 2022 in doc. IV/1), l’Ufficio AI ha sottolineato che già il percorso

per l'ottenimento del certificato CFP era stato superato dall’assicurato con

difficoltà dovute al danno alla salute che avevano richiesto il prolungamento

di un anno; inoltre fa notare che la richiesta sembra anche dettata dalla

situazione economica/finanziaria del datore di lavoro. Ricordate inoltre le

riserve espresse nel gennaio 2019 dal curante circa la possibilità per

l’assicurato di ottenere un attestato federale di capacità, l’amministrazione

ha confermato il diniego delle prestazioni, ritenuto come il raggiungimento

della formazione con CFP ottenuta era da ritenersi adeguata all'assicurato (IV).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI, dopo aver garantito una

prima formazione professionale ex art. 16 LAI che ha portato al conseguimento

del diploma quale addetto alla logistica con CFP, ha correttamente o meno rifiutato

ulteriori provvedimenti professionali, segnatamente nella forma del prolungo

della formazione allo scopo dell’ottenimento del diploma quale impiegato alla logistica

con attestato federale di capacità (AFC), negando nel contempo l’attribuzione

di una rendita d’invalidità, ritenendolo abile al lavoro al 75% con una

conseguente perdita di guadagno del 25%.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica

della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto a provvedimenti

professionali e alle rendite di invalidità (cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a prestazioni occorre di norma rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pagg. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto alla decisione emanata il 31 ottobre 2022 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali –, e che si è pronunciata sulla domanda di ulteriori provvedimenti

professionali e sulla concessione di una rendita per il periodo successivo al

mese di agosto 2022 (conclusione della prima formazione professionale), si

applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.

Ne discende che ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado

d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il

50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art.

1a LAI dispone quanto segue:

" Le

prestazioni della presente legge si prefiggono di:

a. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante

provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;

b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità

mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;

c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma

e responsabile.”

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art.

8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi

siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro

capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e

(lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano

adempiute.

Per

stabilire tale diritto devono essere considerati la sua età, il suo grado di

sviluppo, le sue capacità e la durata probabile della sua vita professionale

(art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

(art. 8 cpv. 3 lett. a ter LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3

lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la

prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale

(art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art.

18a LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Fanno

parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure

direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro

estensione non è definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto

delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità

soggettive e oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato

di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione ecc.; STFA

Fatti

I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti).

Di

principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei

e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai

migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo perché l'integrazione

dev'essere garantita solo nella misura necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.

2b pag. 110 con riferimenti).

2.4. L’art.

16 LAI disciplina la Prima formazione professionale, e, nella sua

versione valida dal 1° gennaio 2022, stabilisce che gli assicurati

che hanno scelto una professione, ma che non hanno ancora esercitato alcuna

attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli

spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione

di siffatte spese se la formazione si confà alle loro attitudini (cpv. 1). La

prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata

all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già

in esso (cpv. 2).

Sono

parificati alla prima formazione professionale, secondo l’art. 16 cpv. 3

LAI, la formazione in una nuova formazione per gli assicurati i quali, dopo

l’insorgere dell’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata

di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione (lett. a), il

perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro

settore, nella misura in cui sia idoneo e adeguato e permetta presumibilmente

di migliorare o conservare la capacità al guadagno (lett. b), e, infine, la

preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (lett.

c).

L’art.

5 OAI (Prima formazione professionale), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2022, dispone quanto segue:

" 1

È considerata prima formazione professionale, dopo la conclusione dell’obbligo

scolastico:

a. la formazione professionale di base secondo la legge del

13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);

b. la frequenza di una scuola media, professionale o

universitaria;

c. la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a

un’attività in un laboratorio protetto.

2 La preparazione mirata alla prima formazione

professionale fa parte della prima formazione professionale, se:

a. il contratto di tirocinio è firmato;

b. l’iscrizione a una scuola superiore è avvenuta;

c. l’inizio di una preparazione specifica per la professione in

questione, necessaria per la prima formazione professionale, è fissato.

3 In singoli casi, la prima formazione

professionale può essere considerata non conclusa, se:

a. dopo la conclusione di una formazione professionale di base

secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono

all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr

a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario;

b. dopo la conclusione di un provvedimento di cui

all’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI, le sue capacità

permettono all’assicurato di svolgere una formazione secondo la LFPr nel mercato

del lavoro primario.

4 La preparazione a un lavoro ausiliario o a

un’attività in un laboratorio protetto deve orientarsi per quanto possibile

alla LFPr. Se possibile, deve essere svolta nel mercato del lavoro primario.

5 L’assegnazione di una formazione pratica secondo

l’articolo 16 capoverso 3 lettera c LAI vale per tutta la durata

della formazione.”

L’art.

5 bis OAI (Spese supplementari dovute all’invalidità) dispone invece quanto

segue:

" 1 Un

assicurato che non ha ancora concluso la sua formazione professionale ha

diritto al rimborso delle spese di formazione supplementari dovute

all’invalidità, se:

a. non ha ancora conseguito un reddito lavorativo determinante

pari ad almeno tre quarti dell’importo minimo della rendita di cui

all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre

1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

b. ha esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi

senza formazione.

2 Se l’assicurato aveva già iniziato una

formazione prima di essere invalido oppure nel caso in cui, senza invalidità,

avrebbe potuto svolgere una formazione evidentemente meno costosa, le spese

necessarie a quella formazione servono da base comparativa per il calcolo delle

spese supplementari dovute all’invalidità.

3 Sono considerate spese supplementari dovute

all’invalidità le spese che una persona invalida deve sostenere in più rispetto

a una persona non invalida per la prima formazione professionale o per il

perfezionamento a causa dell’invalidità.

4 Queste spese supplementari sono considerate

rilevanti, se ammontano almeno a 400 franchi l’anno.

5 Nel calcolo delle spese supplementari dovute

all’invalidità sono computabili:

a. le spese sostenute per acquisire le necessarie nozioni e

abilità;

b. le spese per l’acquisto di utensili personali e abiti da

lavoro;

c. le spese di trasporto.

6 Se, a causa della sua invalidità, l’assicurato è

posto in un centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità si assume le

spese di vitto e alloggio.

7 In caso di vitto e alloggio fuori dal centro di

formazione, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa, fatti salvi accordi

contrattuali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, gli importi di cui all’articolo 90

capoverso 4 lettere a e b. per l’alloggio, le spese necessarie comprovate,

ma al massimo fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 90

capoverso 4 lettera c.”

Per

formazione professionale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo,

avente lo scopo preciso di renderlo idoneo ad esercitare una professione ovvero

ad insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente

professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni

scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di

successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982

pag. 471).

Un

provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra quindi in linea di

conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle

sue attitudini e se è suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e

importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto

necessita per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de

l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 129). Le prestazioni secondo l’art.

16 cpv. 1 LAI, come anche tutte le misure di integrazione professionale, devono

in ogni modo seguire il principio fondamentale per cui l’integrazione ha la

priorità sulla rendita, giusta l’art. 1a lett. a LAI

(Murer,

Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), all’art. 16 n. 26).

Si

tratta di valutare il quesito obbiettivo se la prima formazione prospettata

rappresenta una misura professionale nel caso concreto necessaria e idonea;

inoltre vanno considerati anche gli aspetti soggettivi e meglio le

predisposizioni e le capacità soggettive dell’assicurato; occorre pure chiedersi

se la persona assicurata è obiettivamente in grado di affrontare la formazione

professionale (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 46).

Per

determinare se un provvedimento serve per ristabilire, migliorare,

salvaguardare o favorire l’utilizzo della residua capacità lucrativa di un

assicurato, deve essere effettuato un pronostico sulle possibilità di successo

dei chiesti provvedimenti (DTF 110 V 101), i quali non saranno erogati se molto

verosimilmente sono destinati all’insuccesso. La prospettata prima formazione

deve essere semplice e adeguata e tra la durata della stessa e il risultato

economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione), deve esserci un

rapporto ragionevole. Se l’assicurato sceglie una formazione di per sé idonea,

ma non necessaria all’integrazione deve assumersi i costi ulteriori; decisivo è

in effetti il quesito di sapere quali possibilità economiche concrete la misura

professionale è in grado di apportare (STF 8C_812/2007 consid. 2.3.1 e Murer,

op. cit., all’art. 16 n. 79). In ogni caso le prestazioni ex art. 16 LAI sono

dovute soltanto nella misura in cui esse sono necessarie e ed efficaci dal

punto di vista dell’integrazione. La prima formazione va di regola ritenuta

conclusa con l’ottenimento del diploma di tirocinio, il quale va di principio

considerato sufficiente per l’integrazione (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81).

Nel caso di un assicurato non vedente, ad esempio, il tribunale non ha più assunto

la copertura dei contributi ad un corso di lingua aggiuntivo come prerequisito

necessario per l’implementazione delle competenze professionali (da misurare

con la media) (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81).

Va anche ricordato che nella STF 9C_457/2008 (consid. 2.2

e 2.3) l’Alta Corte ha sottolineato che i provvedimenti

professionali devono garantire un’adeguatezza “dal profilo materiale,

temporale, finanziario e personale”, precisando:

" (…) per

prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e

pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e

abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa

con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di

adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di

realizzazione della formazione e non al livello di formazione (DTF 106 V 165 consid.

2 pag. 167).

Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità

presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal

profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve

pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la

persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno

parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I 101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre

2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole

(adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del

provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta

ragionevolmente attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua

situazione personale (adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 256/02 del 5 marzo 2003, consid. 3.1 con

riferimenti; Susanne Leuzinger-Naef, Die Ausbildungsziele der beruflichen

Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen

der Eingliederung Behinderter, 2000, pag. 45 seg.).”

La succitata giurisprudenza è stata precisata nella STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 (pubblicata in DTF 142 V

523) al consid 2.3 nel senso che:

" Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche

Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie

hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit

und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im

engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu

genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und

rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum

angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen

sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die

finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme

prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann

muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg

voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende

Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten

Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen

auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über

die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH

MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht,

1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27bis IVG],

Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht

der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)."

2.5. La

Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione

invalidità (CPIPr) del 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022 (applicabile

alla presente fattispecie, cfr. al consid. 2.1), dispone innanzitutto che scopo

della prima formazione professionale è quello che gli assicurati, dopo aver

concluso il periodo dell’obbligo scolastico e aver scelto la propria

professione, “conseguano un titolo professionale consono alle loro capacità,

se possibile svolgendo una formazione nel mercato del lavoro primario e secondo

la LFPr. È possibile svolgere formazioni in un ambiente (parzialmente) protetto

e che non rientrano nel campo d’applicazione della LFPr” (marginale 1300).

Circa

le condizioni generali secondo l’art. 16 LAI, la CPIPr prevede ai marginali

1302 segg. quanto segue:

" 1302

Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o art. 8a LAI, per

avere diritto a una prima formazione professionale gli assicurati devono

adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:

– aver concluso la scuola dell’obbligo e adempiere le condizioni

di base scolastiche e personali per lo svolgimento di una prima formazione

professionale;

– aver effettuato la scelta professionale;

– in linea di massima, non aver ancora concluso alcuna formazione

prima dell’insorgere del danno alla salute e non aver ancora esercitato alcuna

attività lucrativa, ovvero, secondo l’art. 5 bis cpv. 1 lett. a OAI, non aver

ancora conseguito un reddito lavorativo pari ad almeno tre quarti dell’importo

minimo della rendita di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (2021: 897 franchi al mese)

o aver esercitato un’attività ausiliaria per meno di sei mesi (eccezione: N.

1303; v. cap. 13.3.2);

– essere notevolmente limitati nella formazione professionale a

causa dell’invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute

all’invalidità di almeno 400 franchi (v. cap. 13.3.6);

– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di

formazione professionale; e

– aver firmato un contratto di formazione, essersi iscritti a una

scuola superiore o essere alla ricerca di un posto di formazione, purché

l’indirizzo professionale sia già stato individuato.

La prima formazione professionale:

– rispetta i criteri di semplicità e appropriatezza ed è consona

alle capacità dell’assicurato;

– ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (v.

cap. 13.3.5); e

– presenta un rapporto ragionevole fra la durata e il risultato

economici.”

Circa

le condizioni di diritto per un perfezionamento professionale secondo l’art. 16

cpv. 3 lett. b LAI (Miglioramento della capacità al guadagno) le cifre

marginali 1306segg. prevedono:

" 1306

Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale

secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. b LAI nel settore attuale o in un altro settore,

se esso è idoneo e adeguato e permette presumibilmente di conservare o

migliorare la capacità al guadagno.

1307 (Nessuna necessità dovuta all’invalidità)

Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale

anche nei casi in cui non vi è alcuna necessità dovuta all’invalidità ed essi

dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza

il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la

loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono

perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad

esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie,

avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante

o maggiori possibilità di guadagno.

Esempio: un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente

ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e

nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe svolgere una

formazione di organizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita

dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che porta a un

miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori

opportunità di lavoro), tale perfezionamento può essere considerato come

perfezionamento professionale.

1308 (Delimitazione rispetto alla riformazione professionale)

Se, invece, un perfezionamento è necessario a causa

dell’invalidità al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno, si

tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI (v. cap.

17).”

Circa

lo Svolgimento della prima formazione professionale la circolare prevede

quanto segue:

" 1326

(Esigibilità e proporzionalità)

Conformemente all’art. 8 cpv. 1bis LAI, la prima formazione

professionale secondo l’art. 16 LAI tiene conto del grado di sviluppo, dell’età

e delle capacità del singolo assicurato, al fine di migliorare durevolmente la

sua idoneità all’integrazione nel mercato del lavoro primario. In particolare

occorre evitare che gli assicurati siano sostenuti in misura sproporzionata

durante la formazione con varie prestazioni (p. es. prestazioni di coaching

parallele) e conseguano così un titolo professionale che non è consono alle

loro capacità e competenze effettive (v. anche cap. 13.5).

(…)

1328 (Durata)

In generale, la prima formazione professionale non può essere di

durata superiore a quella ordinaria di formazione (p. es. secondo la LFPr,

secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per

l’intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario un periodo

di formazione più lungo, occorre indicarne i motivi.

La preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un

laboratorio protetto viene concessa per l’intera durata, senza scaglionamento.

In conformità con le direttive sulla formazione, ad esempio, le formazioni

pratiche INSOS durano di regola due anni.

(…).

13.5. Prosecuzione della prima formazione professionale a un

livello di formazione superiore o in un contesto formativo più impegnativo

(art. 5 cpv. 3 OAI)

1332 (Obiettivo della prosecuzione)

Per aumentare le prospettive di un’integrazione durevole nel

mercato del lavoro primario, che consenta di evitare il versamento di una

rendita, viene data agli assicurati la possibilità di continuare la formazione

a un livello di formazione superiore e nel mercato del lavoro primario, se

questa è consona al loro grado di sviluppo, alla loro età e alle loro risorse e

limitazioni dovute all’invalidità (art. 8 cpv. 1bis LAI e art. 5 cpv. 3 OAI).

1333 (Condizione)

L’ufficio AI decide nel singolo caso se la prosecuzione della

prima formazione professionale sia opportuna. Conformemente all’art. 5 cpv. 3

OAI, una prima formazione professionale va considerata non conclusa nei casi

seguenti:

– dopo la conclusione di una formazione professionale di base

secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono

all’assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr

a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario. Esempio:

passaggio da un CFP a un AFC nel mercato del lavoro primario oppure da una

formazione secondo la LFPr in un ambiente protetto a una formazione secondo la

LFPr nel mercato del lavoro primario a un livello di formazione superiore;

– dopo la conclusione di una preparazione a un lavoro ausiliario o

a un’attività in un laboratorio protetto, le sue capacità permettono

all’assicurato di svolgere una formazione secondo la LFPr nel mercato del

lavoro primario. Esempio: a una formazione pratica INSOS o a un avviamento

professionale AI può seguire una formazione secondo la LFPr (CFP o AFC) nel mercato

del lavoro primario.

(…).

1334 (Condizioni)

Oltre alle condizioni di diritto di cui all’art. 16 LAI (v. cap.

13.3), per la prosecuzione di una prima formazione professionale devono essere

adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

– gli assicurati sono motivati;

– gli assicurati dispongono di risorse sufficienti per poter

concludere con successo la formazione successiva;

– dopo la conclusione della formazione successiva, è molto

probabile che gli assicurati potranno essere integrati, con una conseguente

riduzione o esclusione della rendita;

– la formazione successiva si svolge imperativamente nel quadro di

una formazione professionale di base secondo l’art. 17 LFPr (p. es. CFP o AFC);

la prosecuzione non è possibile in una scuola di cultura generale o al livello

terziario;

– in linea di principio, la formazione successiva deve svolgersi

nel mercato del lavoro primario o nella scuola professionale pubblica. In casi

motivati, la formazione scolastica può avere luogo in un ambiente protetto (p.

es. se un assicurato con una limitazione sensoriale frequenta una scuola

professionale speciale, ma svolge la formazione pratica nel mercato del lavoro

primario).

(…).

1336 (Nessun diritto)

Non sussiste alcun diritto alla prosecuzione della prima formazione

professionale (art. 5 cpv. 3 OAI).”

2.6. Nel

caso in esame, l’assicurato è affetto dagli esiti di una paralisi cerebrale

congenita (IC Nr. 390), con disturbi dello sviluppo psico-motorio, ed è stato

messo al beneficio, da parte dell'Ufficio AI, di provvedimenti sanitari per la

cura dell’infermità congenita, segnatamente di fisioterapia e ergoterapia. È

pacifico che l’assicurato, a causa della sua infermità congenita, è limitato

nella possibilità di svolgere normalmente una prima formazione professionale ed

è quindi da considerare invalido ai sensi dell’art. 16 LAI, rilevato come

un’invalidità sussista quando l’assicurato, a motivo del danno alla salute

(art. 4 LAI), è limitato in maniera rilevante nella prima formazione

professionale e a causa dell’invalidità incontra notevoli spese suppletive per

la prima formazione professionale.

Nel

giugno 2018 RI 1 ha terminato la frequentazione della scuola media speciale presso

gli istituti della __________. Nel dicembre 2018 egli ha inoltrato una richiesta

per minorenni volta all'ottenimento di provvedimenti di ordine professionale da

parte dell'AI. Alla conclusione del Ciclo di orientamento professionale (COP)

dal 2018 al 2020, durante il quale l’assicurato ha eseguito stage in diversi

settori, con rapporto di dimissione del 15 giugno 2019 è stato “dimesso dal

ciclo d’orientamento professionale delle scuole speciali a giugno 2019” ed

è stato stabilito che egli avrebbe iniziato l’apprendistato come addetto alla

logistica CFP a settembre 2019 presso l’azienda __________”, osservato come la

formazione più indicata è stata ritenuta quella biennale, “avendo così lui

modo di inserirsi gradatamente nel nuovo contesto di apprendimento” (doc.

AI pag. 151).

Con

rapporto finale del 15 luglio 2019, il dr. __________, psichiatra del SMR,

posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Paralisi

cerebrale congenita”, ha ritenuto che l’assicurato, dopo aver frequentato

le scuole speciali, appariva “aver le risorse necessarie e sufficienti per

portare a termine un apprendistato biennale come addetto alla logistica con

adeguato sostegno”, e osservato che “l’assicurato ha ottime possibilità

di portare a termine la formazione scelta di addetto alla logistica CFP, se

accompagnato con adeguato sostegno” (doc. AI pag. 165).

La

consulente professionale, nel rapporto del 30 luglio 2019, ha quindi chiesto il

riconoscimento di una prima formazione ai sensi dell’art. 16 LAI con

ottenimento CFP quale addetto alla logistica presso la citata ditta di __________

dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, con versamento della piccola indennità

giornaliera dal 1° luglio 2020 (doc. AI pag. 169).

Mediante

comunicazione formale del 30 luglio 2019, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto

all’assicurato la garanzia per la copertura dei costi relativi ad una prima

formazione professionale ex art. 16 LAI nella forma di un percorso pratico

biennale ai fini dell’ottenimento del certificato federale di pratica (CFP) quale

addetto alla logistica presso la __________, da svolgersi nel periodo dal 1° settembre

2019 al 31 agosto 2021, con il relativo diritto all’indennità giornaliera (cfr.

comunicazioni del 30 luglio 2019 e 24 giugno 2020; doc. AI pag. 170).

A

seguito delle difficoltà incontrate dall’assicurato, su indicazione del datore

di lavoro e dell’ispettore di tirocinio, la prima formazione professionale è

stata prolungata di un anno, ovvero fino al 31 agosto 2022 (cfr. lo scritto 15

marzo 2021 della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e

artistica e la comunicazione 24 marzo 2021 dell’Ufficio AI concernente l'estensione

della garanzia per una prima formazione professionale, incluso il diritto a

indennità giornaliere, doc. AI pag. 209 e 212; cfr. anche la decisione

sull’indennità giornaliera del 6 aprile 2021, doc. AI pag. 216). Il relativo

contratto di apprendistato è quindi stato esteso fino al 31 agosto 2022, con

effettuazione degli esami teorici nel 2021 e di quelli pratici ripartiti tra il

2021 e 2022 e lo stipendio mensile versato dal 1° settembre 2021 direttamente

dall’Ufficio AI (doc. AI pag. 219).

La formazione

è stata terminata con successo nell’estate 2022, con il conseguimento del diploma

quale addetto alla logistica con CFP (promosso con la media complessiva di 5.1,

doc. AI pag. 235).

In

data 25 agosto 2022 la ditta formatrice ha informato l’Ufficio AI di essere

intenzionata ad offrire all’assicurato un ulteriore contratto di apprendistato

come impiegato in logistica e, considerate le difficoltà economiche incontrate

dalla ditta, ha chiesto all’Ufficio AI “un sostegno” economico (doc. AI

pag. 238).

L’amministrazione

ha interpellato la consulente professionale, la quale, con rapporto 15

settembre 2022, dopo aver riepilogato le varie tappe formative dell’interessato,

ha preavvisato negativamente la richiesta di proseguimento degli studi per

permettergli di ottenere l’AFC, considerato come il titolo ottenuto, quale addetto

alla logistica CFP, era da considerare “adeguato, semplice e appropriato”,

avendo l’assicurato acquisito le sufficienti conoscenze professionali.

Effettuato il confronto dei redditi ha determinato una perdita di guadagno del

25%, considerando come la capacità lavorativa dell’assicurato fosse stata

valutata dal datore di lavoro, negli anni di formazione e in attività semplici

di tipo fisico o manuale, al 75%. Non occorreva quindi procedere con ulteriori

provvedimenti professionali in quanto non avrebbero migliorato la sua capacità

lavorativa (doc. AI pag. 249).

Nelle

osservazioni del 3 ottobre 2022 al progetto di decisione del 19 settembre 2022

– con il quale l’Ufficio AI preavvisava il rifiuto di ulteriori provvedimenti

professionali e di una rendita d’invalidità (doc. AI pag. 252) – l’assicurato ha

sottolineato che l’ottenimento di un attestato federale di capacità gli

permetterebbe di “ampliare eventuali sviluppi in ambito lavorativo”, e “contribuirebbe

a migliorare la mia posizione sociale e la mia condizione economica” (doc.

AI pag. 260). Dopo aver nuovamente interpellato la consulente professionale (Annotazione

Considerandi

del 24 ottobre 2022; doc. AI pag. 263), con decisione

31.

ottobre 2022 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione, motivando

come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dopo aver acquisito la documentazione

medica, la sua pratica è stata sottoposta ad esame della nostra consulente in

integrazione professionale, la quale ha messo in atto dei provvedimenti

professionali: prima formazione professionale come addetto in logistica CFP

presso la ditta __________, dal 01.09.2019 al 31.08.2022.

Ci congratuliamo con lei per aver

portato a termine la formazione ottenendo risultati positivi agli esami.

Viene fatta richiesta per il

proseguimento degli studi per permetterle di ottenere l'AFC, ma dopo attenta

valutazione il nostro Ufficio decide di non garantire una formazione successiva

in quanto quella appena conclusa è adeguata, semplice ed appropriata.

Calcolo del grado Al a fine

formazione

La giurisprudenza imposta dall'Alta

Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di Statistica (tabelle RSS).

l dati RSS relativi all'anno 2022 non

sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi

quelli del 2020.

Reddito da valido

Si fa riferimento ai dati statistici

della tabella RSS edita dall'Ufficio federale di statistica di Berna, categoria

49-53 (categoria in cui si è formato), settore maschile, attività semplici di

tipo fisico o manuale, valore 2020: CHF 66'932.85.

Reddito da invalido

Secondo il datore di lavoro la

capacità lavorativa è stata valutata, negli anni di formazione, al 75 %; per

cui il reddito corrisponde a CHF 50'199.65

Il confronto dei redditi permette

dunque di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 66'932.85

con invalidità CHF 50'199.65

Perdita di guadagno CHF 16733.20 = Grado d'invalidità 25 %

Un grado d'invalidità inferiore al 40

%, non giustifica il diritto ad una rendita Al.

Osservazioni:

Le osservazioni presentate in

opposizione al progetto di decisione del 19.09.2022 non apportano alcun

elemento atto a poter modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione

era giunta. Il nostro Servizio integrazione professionale, con annotazione del

24.10.2022, ha confermato il rapporto del 15.09.2022 con le seguenti

conclusioni:

"La formazione conclusa, il

livello raggiunto è, semplice, adeguato e appropriato al giovane. Come da

articolo 1a scopo della LAI:

Art 1a, lett. a LAI: le prestazioni

della presente legge si prefiggono di prevenire, ridurre o eliminare

l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e

appropriati. "

In definitiva il progetto di decisione

del 19.09.2022 risulta corretto e deve pertanto essere confermato.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di una rendita

d'invalidità è respinta.

Non si attuano ulteriori provvedimenti

professionali in quanto non migliorerebbero la capacità di guadagno.”

Contro

la decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo in sostanza la

concessione della garanzia dei costi della successiva formazione al fine di

ottenere il diploma come impiegato in logistica con AFC, da svolgere sempre

presso la medesima ditta di __________, la quale si troverebbe in difficoltà

economiche. Sottolinea in sostanza il beneficio integrativo nel mondo del

lavoro che deriverebbe dal citato diploma.

Nella

sua risposta l’amministrazione ha confermato la sua presa di posizione, sulla

base anche di un’ulteriore presa di posizione della consulente professionale

(doc. IV/1).

2.7

Litigiosa

è la domanda dell’assicurato di poter ottenere la copertura da parte dell’AI anche

dei costi per il conseguimento del diploma come impiegato in logistica AFC.

Nel corso dell’istruttoria

amministrativa l’Ufficio AI ha in merito interpellato la consulente

professionale che già si occupava della pratica, la quale, con rapporto 15

settembre 2022, ha affermato:

"

(…) Con Garanzia decisione: 321/2019/039375/2 del 30.07.2019 assumiamo i

costi di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI come addetto

in logistica CFP presso la Ditta __________ dal 01.09.2019 al 31.08.2021.

A seguito di difficoltà e fragilità a

livello pratico e la bocciatura della patente del muletto (senza la patente,

non potrà accedere all'esame pratico) e dopo il consiglio, sia del datore di

lavoro che dell’ispettore di Tirocinio, si decide di prolungare, di un

ulteriore anno, il contratto di tirocinio per permettere a RI 1 di rinforzarsi

sulla parte pratica.

La Divisione della Formazione quindi

ha deciso che gli esami saranno così strutturati:

. sessione generale 2021: esami

teorici dei campi di qualificazione Conoscenze professionali e cultura

generale;

. sessione generale 2022: esame

pratico del campo di qualificazione Lavoro pratico

. corsi interaziendali del

secondo anno verranno ripartiti tra il 2021 e il 2022.

Dopo rincontro di rete del 05.03.2021

il datore di lavoro si dice disponibile a prolungare il contratto di tirocinio

di un ulteriore anno per permettergli di ripresentare gli esami a giugno 2022.

In data 24.03.2021 si prolunga la

formazione fino al 31.08.2022.

Ad agosto 2022 riceviamo i risultati

positivi agli esami, media finale di 5.1 -vedi ged del 10.08.2022.

Il datore di lavoro fa richiesta per

un proseguimento agli studi per permettere di ottenere l'AFC, ma il nostro

ufficio, dopo attenta valutazione decide di fermarsi al conseguimento del

titolo ottenuto, ovvero addetto alla logistica CFP considerato che:

Per tutti gli elementi sopra descritti

e presenti nel incarto, si decide di non garantire una formazione successiva -

la formazione conclusa, il livello raggiunto è adeguato al giovane.

Come da Capo primo a: Scopo Art. 1a

della LAI, il provvedimento attuato è risultato essere adeguato, semplice e

appropriato.

La mamma, in data 14.09.2022, mi

conferma che RI 1 ha sottoscritto il contratto di tirocinio per il percorso

triennale, sempre presso lo stesso datore di lavoro - in ged si trova il

contratto di tirocinio.

Dalla nascita del diritto, ovvero

dal mese successivo il compimento dei 18 anni, gli sono state riconosciute le

indennità giornaliere, minino piccola IG dal 01.07.2020 al 08.06.2021 e massimo

piccola IG dal 09.06.2021 al 31.08.2022.

(…).

Analisi della reintegrabilità e

valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica

Il giovane è da ritenersi

reintegrabile per le attività della formazione appresa, ovvero addetto alla

logistica CFP.

L'addetto e l'addetta alla logistica

prendono in consegna la merce e in seguito la trasportano, la immagazzinano e

la distribuiscono. Lavorano nei depositi o magazzini di aziende, oppure in

centri lettere o pacchi, nel servizio di distribuzione della posta, in centri

di distribuzione merci o nelle stazioni ferroviarie o terminali di smistamento.

Le loro attività principali possono essere così descritte:

Ricezione

scaricare la merce e controllarne la

qualità, in seguito esaminarla e pesarla;

registrarla utilizzando sistemi

informatici oppure a mano nei tradizionali registri (annotando il tipo, la data

d'entrata e il luogo di deposito in magazzino);

Immagazzinamento

depositare la merce;

curarne la conservazione effettuando

regolari controlli, in particolare se si tratta di derrate alimentari;

procedere alla rotazione delle merci

per evitare il loro invecchiamento e smerciare con priorità i primi prodotti;

Distribuzione

smistare la corrispondenza, vuotare i

container, spartire la corrispondenza e i pacchi per quartiere, strada e

numero;

imballare e caricare la mercé sui

veicoli appropriati;

preparare i documenti necessari per la

distribuzione;

firmare o far firmare le ricevute o i

bollettini di consegna ai destinatari.

Calcolo CGR senza (ri)formazione

specifica

Si considera che l'Assicurato ha

acquisito sufficienti conoscenze professionali e pertanto si fa riferimento ai

salari RSS.

Non si conoscono i dati statistici per

gli anni successivi.

Reddito da valido - anno di

riferimento 2020

In riferimento ai dati statistici

delle RSS, si prende in considerazione la Divisione Economica 49-53, attività semplici

di tipo fisico o manuale.

Salario annuo CHF 66'932.85- vedi

tabella allegata

Reddito da invalido

In riferimento ai dati statistici

delle RSS, si prende in considerazione la Divisione Economica 49-53, attività

semplici di tipo fisico o manuale.

La capacità lavorativa, secondo il

datore di lavoro __________, è stata valutata, negli anni di formazione, al

75%.

Salario annuo 2020 CHF 50'199.65

Grado Al 2020

66932.85-50199.65= 25%

66932.85

Chiusura del caso o applicazione

provvedimenti d'integrazione:

Non si procede con ulteriori

provvedimenti professionali in quanto non migliorerebbero la sua capacità

lavorativa.

Si procede alla chiusura del mandato,

il giovane ha iniziato il percorso AFC come impiegato alla logistica AFC,

entrando direttamente al secondo anno, sempre presso lo stesso datore di lavoro

- ho richiesto la copia del contratto di tirocinio.” (doc. AI pag. 249)

Richiamati

in questa sede i sopracitati principi in materia di provvedimenti professionali

dell’AI – per i quali segnatamente gli assicurati invalidi o minacciati da

un’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione nella misura in cui

essi, considerati fra l’altro l’età, il grado di sviluppo, le capacità, siano

necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità

al guadagno (art. 8 LAI) – ritenuto inoltre che, ai sensi dell’art. 1a LAI, le

prestazioni si prefiggono di “prevenire, ridurre o eliminare”

l’invalidità mediante provvedimenti integrativi “adeguati, semplici e

appropriati”, questo Tribunale ritiene di dover aderire all’esposta

valutazione della consulente professionale __________, la quale appare completa

e rispettosa dei principi di legge applicabili in concreto.

Tale conclusione

si impone, richiamato peraltro il principio consolidato per il quale i consulenti in integrazione professionale,

sulla base delle indicazioni sanitarie, meglio di chiunque altro sono di

principio in grado di effettuare le opportune valutazioni professionali e vagliare

in generale quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr.

RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3 e STF 9C_721/2012 del 24 ottobre

2012.

e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389; cfr. tra le tante STCA

32.22.37

del 14 novembre 2022). È peraltro doveroso sottolineare che la consulente professionale ben conosce la pratica di RI

1, avendone sempre seguito il caso ed essendosi pronunciata in merito già in

occasione della concessione della prima formazione professionale, sottoscrivendo

pure l’accordo sugli obiettivi di formazione il 3 luglio 2019 e nuovamente il

14.

aprile 2021 in sede di prolungamento di un anno della formazione ( cfr. i rapporti

della consulente del 19 febbraio, 30 luglio 2019, 5 e 22 marzo 2021, doc. AI

pag. 131, 160, 169, 201, 222).

Come

esposto nella decisone impugnata, dall’esame degli atti emerge in effetti che

l’assicurato ha usufruito di una prima formazione completa e adeguata alle sue

risorse e capacità. La stessa si è conclusa con successo con l’ottenimento del

diploma di addetto in logistica CFP presso la ditta di __________. Ora, tale

formazione appare senza dubbio adeguata, semplice e appropriata (ai sensi del

richiamato art. 1a lett. a LAI) e necessaria a ripristinare, conservare o

migliorare la capacità di guadagno giusta l’art. 8 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 2.3).

La stessa permette al ricorrente di essere reintegrabile nella professione

appresa e, quindi, esercitare un’attività lavorativa nella misura sufficiente

ad escludere un grado d’invalidità pensionabile (cfr. in merito al consid. 2.8).

Deve

essere del resto ricordato che nell’ambito della valutazione che ha portato al

riconoscimento delle prima formazione professionale, e nel corso della quale

sono state approfonditamente esaminate le risorse dell’assicurato (cfr. anche

il rapporto della formatrice professionale in merito agli stage eseguiti, doc.

AI pag. 129 e il rapporto fine intervento tempestivo della consulente

professionale del 19 febbraio 2019, doc. AI pag. 131), nel rapporto finale del

15.

luglio 2019 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “paralisi celebrale congenita“, aveva osservato

che l’assicurato appariva “avere le risorse necessarie e sufficienti per

portare a termine un apprendistato biennale come addetto alla

logistica con adeguato sostegno” (le sottolineature sono della redattrice),

e questo anche dopo aver preso conoscenza del certificato del medico curante del

18.

gennaio 2019. In tale scritto il dr. __________ aveva espresso il suo parere

negativo in merito all’ottenimento di un percorso di formazione inteso al

conseguimento di un attestato federale di capacità, non ritenendo che il

paziente presentasse i requisiti sufficienti, affermando che “(...) di sicuro

allo stato attuale si può ipotizzare che questo ragazzo, sano da un punto di

vista psico-fisico, potrà aspirare ad un certificato di formazione pratica

biennale (e probabilmente limitata alla vendita al dettaglio, ufficio e

logistica) e non ad un attestato federale di capacità con prospettive più

ampie. (...)" (doc. AI pag. 134).

A

ragione del resto l’amministrazione, sulla base anche dell’ulteriore presa di

posizione della consulente professionale del 7 dicembre 2022 (IV/1), ha

ricordato come già il percorso per l'ottenimento del CFP quale addetto alla

logistica sia stato superato non senza ostacoli. Infatti, a seguito delle difficoltà

e fragilità palesatesi a livello pratico e la bocciatura della patente del

muletto, l’amministrazione, dopo aver interpellato le varie parti coinvolte (datore

di lavoro, ispettore di tirocinio), si era vista costretta ad accordare il

prolungo di un ulteriore anno (sino ad agosto 2022) del contratto di tirocinio,

sottoscritto inizialmente per il periodo dal settembre 2019 al mese di agosto

2021, così da permettere all’assicurato di rinforzarsi sulla parte pratica e

suddividere gli esami tra il 2021 e il 2022.

Sia

peraltro osservato che la richiesta di proseguimento di formazione per

ottenimento dell’AFC come impiegato in logistica, inoltrata tramite il datore

di lavoro, appare essere stata presentata (anche) perché dettata dalla difficile

situazione economica/finanziaria della ditta formatrice (cfr. scritto della

signora __________ della __________ del 25 agosto 2022, doc. AI pag. 238 e ricorso

del 1. dicembre 2022, doc. I). Ora, in merito occorre soltanto osservare che i

provvedimenti professionali sono finalizzati all’integrazione professionale degli

assicurati, non invece al sostegno finanziario delle aziende formatrici.

Alla

luce di quanto precede, è perciò a giusta ragione che l'amministrazione, basandosi

sulle valutazioni della consulente in integrazione professionale, e tenendo

conto della capacità soggettiva e oggettiva di integrazione (cfr. STFA I 529/01

del 19 marzo 2002 consid. 1a), ha negato la garanzia per un proseguimento della

formazione per permettere all’assicurato l’ottenimento dell’AFC come impiegato

in logistica.

Come

detto, le prestazioni ex art. 16 LAI sono dovute soltanto nella misura

in cui esse sono necessarie e ed efficaci dal punto di vista dell’integrazione,

ritenuto che la prima formazione va di principio ritenuta conclusa con

l’ottenimento del diploma di tirocinio (Murer, op. cit, all’art. 16 n. 81).

Inoltre deve pure essere ribadito che deve esserci un rapporto ragionevole fra

la durata ed i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico,

dall’altro (marg. 1302 CPIPr e RCC 1972 pag. 64).

Ora,

il livello raggiunto dal ricorrente con l’ottenimento del diploma di addetto

alla logistica CFP appare adeguato all’assicurato, detta formazione apparendo consona

alle sue capacità e competenze effettive, completa e sufficiente per ottenere

l’auspicata integrazione nel mercato del lavoro.

Viste

le circostanze concrete e le capacità soggettive dell’assicurato, alla luce

delle conclusioni della consulente professionale, la copertura della chiesta

formazione nemmeno potrebbe essere accordata quale “perfezionamento” ai sensi

dell’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI, non apparendo né idonea al miglioramento della

capacità di guadagno né necessaria all’integrazione, considerato come la

formazione ottenuta già permette all’assicurato di evitare il versamento di una

rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.8).

Sia

peraltro ancora rilevato che, come rammenta il TF nella

sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona

assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo

scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le

circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione

necessaria e sufficiente nel caso particolare. Inoltre dev'esserci un rapporto

ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; STFA I 718/05 dell'8 novembre

2006).

In

tale contesto, per le motivazioni che precedono, avendo l’assicurato concluso

con successo la prima formazione professionale, non sono date le condizioni per

poter mettere in atto ulteriori provvedimenti professionali.

2.8

L’amministrazione

ha calcolato il grado di invalidità del ricorrente a fine formazione sulla base

del reddito che lo stesso avrebbe potuto conseguire nell'attività appresa,

essendo in tale professione abile dal profilo medico al 100%, ma con una

diminuzione del rendimento del 25% a causa dei deficit che egli presenta per la

diagnosi invalidante di “paralisi celebrale congenita”.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa medico teorica – la cui valutazione era

stata lasciata aperta dal medico SMR in occasione della concessione della prima

formazione ritenendo che la stessa fosse da valutare alla luce e al termine

della formazione (rapporto SMR del 15 luglio 2019, doc. AI pag. 166) – a

ragione l’amministrazione, sulla base della valutazione della consulente

professionale, l’ha fissata sulla base delle indicazioni fornite dal datore di

lavoro circa il grado di rendimento lavorativo durante la formazione (rispetto

al ruolo di apprendista) nei rapporti periodici allestiti all’attenzione

dell’Ufficio AI che hanno indicato un rendimento lavorativo medio del 75% (70%

il 30 marzo 2020, 80% nel giugno 2020, 80% nel marzo 2021, 70% nell’agosto 2021

e 80% nel marzo 2022, doc. AI pag. 177, 199, 204, 225, 230).

Per

quel che concerne il calcolo del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è

rimasto incontestato – nelle motivazioni della decisione contestata, che si è

basata sul rapporto della consulente professionale del 15 settembre 2022 (doc.

AI pag. 247 e sopra in esteso al consid. 2.7), sono indicati i parametri

utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da

invalido, a cui va fatto riferimento.

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. (STF 9C_ 501/2013 del 28

novembre 2013). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS

(v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se

l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del

26.

gennaio 2011 consid. 3.2).

In

proposito va detto che l’Alta Corte ha ripetutamente ribadito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Per la giurisprudenza sono applicabili inoltre i dati statistici più attuali a

disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10

luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

In

merito alla determinazione del reddito da valido il nuovo art. 26 OAI (in

vigore dal 1° gennaio 2022) – diversamente dal previgente art. 26 OAI che

prevedeva per gli assicurati che non hanno potuto, a cagione dell’invalidità,

acquisire sufficienti conoscenze professionali, la determinazione del reddito

da valido secondo un tasso percentuale, graduato secondo l’età, del reddito

medio di salariati conformemente alla statistica sui salari e sugli stipendi

effettuata dall’Ufficio federale di statistica, con percentuali variabili dal

70.

al 100% a seconda dell’età; cfr. in merito marg. 3035 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’AI, in vigore sino al 31 dicembre

2021) – prevede che per determinare il reddito da valido la retribuzione

effettivamente percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria

e che, in caso di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti

all'invalidità, va calcolata come media (cpv. 1). Se il reddito (medio)

effettivamente percepito è inferiore di almeno il 5% del valore centrale usuale

del settore secondo la RSS di cui all'art 25 cpv. 3 OAI, il reddito da valido

corrisponde al 95º/o di questo valore centrale (cpv. 2, cosiddetta

parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche il reddito con invalidità ex

art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del

settore secondo la RSS o se il reddito è stato conseguito con un'attività

lucrativa indipendente (cpv. 3: esclusione della parallelizzazione). Con tale

soluzione il legislatore ha voluto creare un automatismo a favore degli

assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere quali fattori hanno

comportato un reddito inferiore alla media e/o se l'assicurato si fosse

accontentato di un tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto esplicativo, successivo

alla procedura di consultazione, edito dall'UFAS del 3 novembre 2021 sulle

Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), pag. 49 con

rinvio giurisprudenziale; per la giurisprudenza ormai superata cfr. pro multis

DTF 148 V 174 consid. 6.4.).

Se il

reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura

sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base

statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI relativo alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe (cpv. 4).

Se

l'invalidità insorge dopo che l'assicurato ha previsto o iniziato una

formazione professionale, il reddito da valido corrisponde al reddito

statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che egli avrebbe potuto conseguire se avesse

concluso la formazione (cpv. 5). Qualora l'assicurato non può iniziare o

concludere alcuna formazione professionale a causa dell'invalidità, il reddito

senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all'art. 25

cpv. 3 OAI ma senza differenziare in base al sesso (cpv. 6).

In concreto, l’insorgente non contesta il reddito figurante

nella decisione impugnata, di fr. 66’932 per il 2020, riferito ai dati

statistici correttamente ammessi e forniti dalla RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2018, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, in

relazione a personale maschile nella divisione economica 49-53, categoria “attività

semplici di tipo fisico o manuale”, consona all’attività professionale acquisita

dall’assicurato (addetto alla logistica), inclusa la tredicesima, e

correttamente aggiornato all’anno 2020 (doc. AI pag. 251).

2.8.2

Per quel

che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Come

anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna.

La

nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022 codifica tali principi prevedendo

al nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI che se dopo l'insorgere dell'invalidità

l'assicurato consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il

reddito da invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la

sua capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui

ragionevolmente esigibile (cpv. 1). In mancanza di una retribuzione lavorativa

o se la retribuzione lavorativa non può essergli computata quale reddito da

invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25 cpv. 3 OAI.

Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso.

Tuttavia,

per gli assicurati di cui all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi

dalla nascita o precoci, cfr. il surriferito Rapporto esplicativo dell'UFAS,

pag. 53) non si differenzia in base al sesso (cpv. 2).

L’art.

25.

cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica.

Se a

causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale ex art. 49 cpv. 1bis OAI (ossia la capacità lavorativa in attività

precedente o adeguata ai limiti funzionali accertati in sede medica) pari o

inferiore al 50% rispetto al valore determinato su base statistica, si applica

una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale (art. 26bis cpv.

3.

OAI).

Va qui ricordato che nella

citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo oggettivo serio per

un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per l'accertamento del reddito da

invalido sulla base dei dati statistici occorre fondarsi di principio sui

valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e 9.2.4). Un cambiamento di

giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce della revisione della LAI e

dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (consid. 9.3)”.

Nel

caso concreto, l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le citate tabelle

dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di

statistica (Tabella TA1_Skill level, categoria 1, uomini). Applicando il

medesimo dato statistico di fr. 68'932.85, in relazione a personale maschile

nella divisione economica 49-53, categoria “attività semplici di tipo fisico

o manuale”, consona all’attività professionale acquisita dall’assicurato

(addetto alla logistica), inclusa la tredicesima, e correttamente aggiornato

all’anno 2020, ha quindi proceduto a fissare il reddito da invalido operando una

deduzione del 25% per considerare l’inabilità lavorativa pari alla riduzione di

rendimento definita sulla base degli anni di formazione (art. 16 LPGA). Ne è quindi

scaturito, correttamente, un reddito da invalido di fr. 50’199.65.

Inoltre, tenuto conto del

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna

ulteriore decurtazione sul salario da invalido – sia ricordato che secondo la giurisprudenza federale resa sotto

l’egida della normativa valida sino al 31 dicembre 2021 per gli assicurati che,

a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico (di al massimo il

25%, cfr. fra le tante DTF 126 V 80; cfr. in proposito Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BG über die Invalidenversicherung, 4.

Auflage, all’art. 28a LAI, n. 104, dove si precisa che il TF non si è ancora

espresso sul tema di sapere se tale giurisprudenza manterrà la sua validità

anche dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della revisione della LAI e

dell’OAI, e questo malgrado, secondo il tenore letterale del nuovo art. 26bis

cpv. 3 OAI, una riduzione sul valore salariale statistico è prevista unicamente

nella misura del 10% e solo in caso di esercizio di un’attività lavorativa al 50%

o meno) – l’amministrazione non ha abusato del proprio potere di

apprezzamento, considerata già la riduzione del 25% operata per la riduzione

del rendimento. Del resto, nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha

ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma con una

flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella

fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore

riduzione per la stessa ragione. L’Alta Corte si è confermata in questa

giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 (consid. 4.3) e

9C_603/2015 del 25 aprile 2016 (consid. 8.1).

Dalle conclusioni dell’amministrazione

questo giudice non ritiene quindi di doversi scostare, l’assicurato non

avendo del resto addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il

suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

2.8.3

Sulla

base di questi dati, l’amministrazione ha quindi correttamente determinato il

grado di invalidità, raffrontando

il reddito da valido di fr. 66'932 con il reddito da invalido di fr. 50'199, ottenendo un grado

d’invalidità (non pensionabile) del 25% (66'932 – 50'199.-- x 100 : 66'932).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita

d’invalidità.

2.9

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti