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Decisione

32.2022.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2023Italiano21 min

giurisprudenza riassunta in STF 8C_345/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 5.1, l’assicurato

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è considerato ragionevolmente

esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno

eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute

dell’assicurato.

L’art. 7b LAI regola le sanzioni.

Secondo il cpv. 1 le prestazioni

possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4

LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7 della

presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

Il cpv. 2 stabilisce che in

deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte

o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato: a. non si è

annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI

conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente

sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non

ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1

LPGA; c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le

informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Secondo il cpv. 3 la decisione di

ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del

singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

Infine, il cpv. 4 stabilisce che

in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non

possono essere né rifiutati né ridotti.

L’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede

che:

" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte

o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi

le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si

oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si

sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute."

L’art. 21 cpv. 4 LPGA si

riferisce al trattamento e all'integrazione nella vita lavorativa (cfr. DTF 133

V 512). In questo contesto, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità si

applica il principio generale secondo cui la persona interessata deve compiere

tutti gli sforzi ragionevoli per attenuare al meglio le conseguenze di un danno

alla salute (STF 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017 consid. 5.3.) (Kieser, ATSG

–Kommentar, 2020, art. 21 n. 115, pag. 437). Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e

5a/bb).

Quindi, secondo la

giurisprudenza riassunta in STF 8C_345/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 5.1, l’assicurato

deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la

durata e l’entità dell’incapacità al lavoro e per evitare l’insorgere di

un’invalidità (art. 7 cpv. 1 LPGA). Deve partecipare attivamente all’esecuzione

di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia

a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua

integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (art. 7

cpv. 2 LAI). In particolare si tratta di provvedimenti di reinserimento per

preparare all’integrazione professionale e di provvedimenti professionali (art.

7 cpv. 2 lett. b e c LAI). È considerato ragionevolmente esigibile ogni

provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i

provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato (art. 7a

LAI). Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate ai sensi dell’art. 24

cpv. 4 LPGA segnatamente se l’assicurato non ha adempiuto a quanto stabilito

dall’art. 7 LAI (art. 7b cpv. 1 LAI). Da ultimo, la decisione di ridurre o di

rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo

caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato (art. 7b cpv. 3

LAI).

2.4. Nel caso in esame, come visto al

consid. 1.1, terminata la formazione quale assistente di manutenzione per

autoveicoli, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato i costi supplementari

di una prima formazione professionale quale meccanico di manutenzione per automobili

presso la __________ per il periodo 1° settembre – 31 agosto 2024.

Come riportato al consid. 1.2,

con scritto del 28 marzo 2022 la consulente AI ha elencato le problematiche

riscontrate a scuola e sul posto di lavoro, diffidando l’assicurato a rispettare

le direttive indicate, le quali sono state da lui accettate il 13 aprile 2022

mediante sottoscrizione delle stesse.

Dagli atti risulta in particolare

che il 12 maggio 2022 l’assicurato è stato trovato “nascosto nel locale

materiale infiammabili a fumare e guardare il telefono” (cfr. e-mail 12

maggio 2022 del datore di lavoro alla consulente AI, pag. 382 inc. AI),

mettendo quindi in grave pericolo personale e materiale. Il giorno stesso il

datore di lavoro ha inviato all’assicurato una raccomandata a mano in cui,

stigmatizzando l’accaduto, lo ha perentoriamente invitato a rispettare le

misure di sicurezza pena l’annullamento del contratto di tirocinio (pag. 366

inc. AI).

In data 28 luglio 2022 il datore

di lavoro ha scritto un’email alla consulente AI dove ha riferito che

l’atteggiamento dell’assicurato verso il lavoro è “peggiorato molto”. Il

4 agosto 2022 il datore di lavoro le ha anche trasmesso il verbale

(controfirmato dal ragazzo) di una discussione avuta il giorno precedente con

l’interessato in cui sono state poste le regole che, in caso di mancato

rispetto, avrebbero giustificano il licenziamento immediato: “non saranno

più tollerati ritardi sopra i 15 minuti senza aver avvisato, non saranno più

tollerate discussioni sul lavori da eseguire o eseguiti in modo diverso da

quello richiesto, non sarà più accettato il non rispetto delle regole di

Considerandi

sicurezza (come spiegato chiaramente nel fascicolo __________) e delle regole

aziendali, per recuperare i vari ritardi lavorerà (l’assicurato, n.d.r.) tutti

i sabati di settembre poi dopo uno al mese sempre in coppia con il capo

officina (orario 8.30 -12.00)”.

Infine, con rapporto finale 6

ottobre 2022 la consulente AI ha rilevato che in data 21 settembre 2022 il

datore di lavoro dell’assicurato l’ha informata di aver dovuto sciogliere il

contratto di tirocinio non avendo il ragazzo rispettato la diffida del 28 marzo

2022.

e la sua dichiarazione del 13 aprile 2022 dove accettava quanto

intimatogli di eseguire. La consulente ha poi precisato (sottolineatura del

redattore):

" ... Il

DL ha più volte, in seguito alla Diffida, dovuto intervenire con degli

ulteriori incontri in presenza dell’Ispettore di Tirocinio in quanto

l’assicurato non rispettava obiettivi, regola, orari, relazioni / comunicazione,

lavori richiesti.

L’ultimo incontro avvenuto in data 04.08.2022

In data 6.10.2022 riceviamo la conferma dello scioglimento.

In data odierna pertanto richiediamo l’interruzione della Garanzia

N. decisione __________ per mancata collaborazione con effetto retroattivo al

21.09.2022

Informo la Cassa per interruzione versamento IG.” (Doc. 148).

L’interruzione del provvedimento

professionale è stato poi formalizzato con la decisione contestata.

Con il ricorso l’assicurato non

contesta quanto successo, tantomeno l’esigibilità e l’adeguatezza del

provvedimento professionale ordinato. Sostiene – per quanto è dato di

comprendere – che il lavoro svolto presso il garage non corrispondesse più alla

sua formazione di meccanico d’auto.

Ora, tale motivazione non

giustifica il suo comportamento non collaborativo. Sarebbe stato sufficiente

che egli ne avesse parlato con il responsabile di tirocinio e, se del caso, con

l’ispettore di tirocinio. La messa in pericolo del personale e del materiale da

parte dell’assicurato, l’aver disatteso alle direttive del datore di lavoro,

contravvenendo quindi agli impegni presi con la firma della diffida del 28

marzo 2022 non possono che essere ritenuti una mancata collaborazione ai sensi

della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3). Inoltre l’assicurato non può

sostenere che il contratto di tirocinio sia stato interrotto in modo repentino.

Si ricorda, come riportato sopra, che diverse volte egli è stato reso attento

sulle conseguenze della mancata collaborazione.

Per il resto va fatto presente

che l’iter formativo professionale intrapreso è dal profilo medico esigibile.

Non è stata infatti fatta valere alcuna controindicazione d’ordine medico, né

essa risulta dalla documentazione agli atti.

In queste circostanze, dunque,

con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA menzionato nella diffida del 28 marzo

2022, nonostante che l’assicurato abbia sottoscritto il relativo formulario di

impegno, rettamente l’Ufficio AI ha interrotto il provvedimento professionale

per violazione dell’obbligo collaborazione (cfr. a tal riguardo il regesto DTF

139.

V 399, ove in assenza di un valido motivo, quale ad esempio una violazione

dell’obbligo di collaborare, l’assicurazione per l’invalidità non può porre

termine prematuramente e unilateralmente a una riformazione professionale, ciò,

come visto, non è stato il caso).

Ne consegue che, confermata la

decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.5

Se la persona assicurata decide di

revocare il rifiuto di collaborare, per il futuro il nesso di causalità tra il danno (inteso come insorgenza o aggravamento dell'invalidità;

cfr. STF 8C_394/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 3.2; n.d.r.) ed il

comportamento (inteso come violazione dell'obbligo di collaborazione) viene

sostanzialmente meno. Pertanto, a partire da questo momento e con effetto per

il futuro, si deve esaminare se la precedente riduzione o rifiuto della

prestazione debba essere confermata o meno (cfr. Kieser, op. cit., art. 21 n.

164, pag. 446 con citazioni, cfr. anche Brunner/Vollenweider,

Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020,

art. 21 n. 94, pag. 326).

Al riguardo, secondo la

giurisprudenza riassunta nella sentenza 9C_244/2016 del 16

gennaio 2017 consid. 3.3, con riferimento a DTF 139 V 590

s consid. 6.3.7.5 (critico Brunner/Vollenweider, op. cit., art. 21 n. 95,

pag. 327), il TF, nell’ambito delle sanzioni

da comminare ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha stabilito che se la

collaborazione rifiutata viene fornita in un momento successivo, la sanzione

inflitta può riguardare solo il periodo di tempo in cui la collaborazione è

stata rifiutata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5). Il nesso causale tra la

sospensione delle prestazioni e la violazione dell'obbligo di collaborazione

cessa al più tardi con la dichiarazione di disponibilità a collaborare. Tale

disponibilità a collaborare va considerata come una nuova domanda (sentenze

9C_994/2009 del 22 marzo 2010 consid. 5,8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid.

5.6). Il momento decisivo è quello in cui la persona assicurata revoca il suo

rifiuto e si dichiara disponibile a sottoporsi al provvedimento, e si deve

esaminare per il futuro se il precedente rifiuto delle prestazioni debba essere

ripristinato (STF 9C_994/2009 del 22 marzo 2010).

Nel caso in disanima, per la

prima volta con il ricorso l’assicurato ha fatto presente di essere “…finalmente

riuscito a trovare un garage a __________ con il quale ho potuto stipulare un

nuovo contratto di tirocinio”, precisando poi “il lavoro intrapreso mi

interessa e soddisfa molto e sono intenzionato a portare regolarmente a termine

il percorso formativo”.

Pertanto, in applicazione del

succitato principio, preso atto della volontà dell’assicurato – comunicata con

il presente ricorso – di terminare la formazione professionale, ancorché presso

un altro datore di lavoro, si giustifica la trasmissione all’Ufficio AI degli

atti affinché, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti, si pronunci

sulla (nuova) richiesta di assunzione di provvedimenti professionali. In tale

prospettiva l’amministrazione valuterà il contratto stipulato il 24 novembre

2022.

dall’assicurato con la ditta __________ in qualità di meccanico di

manutenzione per veicoli leggeri per il periodo 7 dicembre 2022 – 31 agosto

2024, contratto allegato al ricorso (doc. A3). Nell’ambito della valutazione

l’Ufficio AI terrà inoltre conto del rapporto 7 febbraio 2022 del nuovo datore

di lavoro favorevole al ragazzo prodotto con il ricorso (doc. A4).

Da ultimo, come rilevato nella

risposta di causa, in via sussidiaria l’amministrazione dovrà esaminare

l’eventualità del diritto alla rendita.

2.6

Visto quanto sopra, confermata la

legalità dell’interruzione del provvedimento di prima formazione professionale

presso la ditta __________, la decisione va confermata.

Gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, si

pronunci sul diritto ad ulteriori provvedimenti professionali e, ove

necessario, sull’eventuale diritto alla rendita.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI per gli accertamenti di

cui al consid. 2.5.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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