32.2023.1
Prima domanda di rendita respinta di un indipedente il cui grado d'invalidità è stato determinato con il metodo ordinario. Conferma della valutazione medica del SMR
27 marzo 2023Italiano30 min
solidi a livello della stessa parete laterale sinistra, del pavimento e del retto.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.1
BS/sc
Lugano
27 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 17 novembre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI
1, classe 1962, disegnatore edile indipendente, nel mese di marzo 2018 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito delle sequele di
un infortunio risalente al 1992 e della successiva ricaduta del marzo 2018
presi a carico dell’__________ (doc. 2, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
Richiamati
dall’assicuratore contro gli infortuni gli atti concernenti l’assicurato,
accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente
all’infortunio (cfr. annotazione 14 maggio 2019 del SMR, doc. 59), con
decisione del 16 luglio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto “non è stato raggiunto l’anno di attesa
con incapacità minima ed ininterrotta del 40% dopo il quale sarebbe potuto
insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della
capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe
l’assegnazione di provvedimenti professionali” (doc. 68).
Con
STCA 32.2091.171 del 14 agosto 2020 il TCA, accogliendo il ricorso
dell’assicurato contro la summenzionata decisione, ha rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle
conseguenze assicurative relative alla ricaduta (marzo 2018) dell’infortunio del
1992 e, quindi, stabilisse nuovamente in merito al diritto a prestazioni
dell’assicurato (doc. 85).
1.2 Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima atteso la conclusio- ne della procedura
contro l’__________ terminata con la STCA 35.2022.13 del 4 maggio 2022,
cresciuta in giudicato. In quella sentenza è stato confermato il diniego di una
rendita d’invalidità a seguito del danno alla salute al piede/caviglia destra
riconducibile all’infortunio del 22 gennaio 1992 e alla successiva ricaduta del
marzo 2018, poiché l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile nella sua
originaria attività lucrativa.
Dopo
aver accertato che non vi erano patologie extra-infortunistiche con influsso
durevole sulla capacità lavorativa [cfr. i rapporti del 21 settembre 2022 e del
9 novembre 2022 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), in doc. 135 e
140], con decisione del 17 novembre 2022, debitamente preavvisata il 28 settembre
2022 (doc. 142), l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc.
149).
1.3 L’assicurato
è tempestivamente insorto contro suddetta decisione chiedendone l’annullamento
e postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Egli contesta
l’assenza di una rilevante e durevole incapacità lavorativa.
1.4 Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo
le conclusioni mediche oggetto della decisione contestata.
1.5 Con
scritto 13 febbraio 2023 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
medica (VI).
1.6 Dopo
aver esaminato i nuovi atti, per il tramite del SMR (cfr. annotazioni 21
febbraio 2023), con scritto 21 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la
correttezza della decisione impugnata con conseguente richiesta di reiezione
del ricorso.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2
Per quel che concerne la tempestività del
ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale
delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1
LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art.
38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V pag. 8 = Pratiche VSI 1993 pag. 117
cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi
non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Gli atti scritti devono essere consegnati
all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura
ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).
Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano
tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 cosi. 4b/aa
con riferimenti).
Infine,
secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato, mediante
apporto della relativa documentazione, che l’invio raccomandato contenente la
decisione contestata è sta-to recapitato all’assicurato il 21 dicembre 2022
(doc. IV/1).
Considerate
le ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023), tenuto
conto che il termine sarebbe scaduto il 6 gennaio 2023, giorno festivo, e che
il 7 e 8 gennaio 2023 erano sabato e domenica, l’ultimo giorno utile per
impugnare era quindi il 9 gennaio 2023. Essendo stato il ricorso depositato
alla posta il 9 gennaio 2023 (cfr. busta d’impostazio-ne), lo stesso è
tempestivo.
Il TCA può pertanto
entrare nel merito dell’impugnativa.
nel
merito
2.3 Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni inoltrata da RI 1 nel marzo 2018.
Va qui
rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di alme-no
5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per
contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite
nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le
condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di
almeno 5 punti percentuali)”.
Infine,
secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto
applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a
tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigo-re
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel
caso concreto, ai fini del diritto applicabile, ammettendo per ipotesi di
lavoro l’inizio della durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI nel
mese di febbraio 2018 (cfr. decisione contestata), l’anno di carenza ex art. 29
cpv. 1 LAI terminerebbe nel febbraio 2019. L’inizio dell’eventuale diritto alla
prestazione sarebbe sorto prima del gennaio 2022, motivo per cui applicabile è
il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
2.4 Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapaci-tà al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendi-ta se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5 Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 mar-zo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6 Nel
caso concreto, con la citata sentenza del 14 agosto 2020 questa Corte,
accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente
all’infortunio del 1992, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché
attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle conseguenze sulla
capacità lavorativa della ricaduta del marzo 2018 e si pronunciasse quindi di
nuovo sul diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).
Con
sentenza del 4 maggio 2022, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto il
ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione 17 dicembre 202, con
la quale l’__________ aveva negato il diritto ad una rendita d’invalidità
riguardo alle conseguenze della ricaduta annunciata nel marzo 2018 e riconducibile
all’infortunio alla caviglia destra del 1992. In particolare, il TCA ha confermato
la valutazione medico-teorica del 9 luglio 2020 del medico fiduciario dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il
quale aveva ritenuto l’assicurato abile al 100% nell’abituale attività di
disegnatore edile (inc. 35.2022.13).
Va
ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI
coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il
singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità
al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro
assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni
(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pagg. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il
principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale
ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità
verso l’altro assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione
ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V
549).
Ritornando
al caso in esame, questo giudice non ha motivo per distanziarsi dalla
valutazione medico-teorica del medico fiduciario dell’__________, la cui
fedefacenza è stata confermata nella STCA 35.2022.13.
A
tal riguardo il succitato specialista aveva diagnosticato, quali affezioni
riconducibili all’infortunio del 1992 ed alla ricaduta del marzo 2018:
"
Frattura III distale intrarticolare
tibia destra trattata conservativamente, sviluppo progressivo di una artrosi
all'articolazione tibiotalare e talocalcaneare di grado intermedio.
Sullo stesso infortunio lussazione della spalla destra
trattata conservativamente e guarita senza conseguenze.
Artrosi post-traumatica tibio-tarsica destra.” (Doc. 343,
pag. 881 inc. AI).
In
merito all’esigibilità lavorativa egli aveva osservato:
"
Esigibilità del lavoro
Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di
sollevare con due braccia fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri e
leggeri fino a 10 kg molto spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado, pesi
pesanti e molto pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto
pesi fino a 5 kg molto spesso e pesi superiori ai 5 kg di rado o mai.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso, attrezzi
pesanti talvolta, molto pesati mai. La rotazione della mano è possibile molto
spesso.
Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di
eseguire lavori sopra la testa talvolta, lavori che prevedono la rotazione del
busto e la posizione seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in
piedi e inclinata in avanti talvolta, la posizione inginocchiata talvolta, con
flessione delle ginocchia di rado.
Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di
mantenere la posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi talvolta ed
è in grado di cambiare dalla posizione seduta a posizione in piedi molto spesso
con prevalenza della posizione seduta.
Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per
tratti superiori ai 50 metri molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno
accidentato e di salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.
L'uso delle due mani è possibile.
Equilibrio e stare in equilibrio: possibile.” (Doc.
343, pag. 882 inc. AI).
Egli
aveva quindi concluso che “l'assicurato in un lavoro che rispetti
l'esigibilità espressa, è da ritenersi abile in misura completa con rendimento
completo senza pause supplementari” (doc. 344, pag. 882).
Per
quanto concerne le conseguenze economiche, nella STCA 35.22.13 questo Tribunale
aveva precisato:
"
Questa Corte è tuttavia del parere
che, su un mercato equilibrato del lavoro, ad un disegnatore edile
competano in prevalenza delle attività di ufficio (comprendenti
progettazione, disegni, richiesta offerte e stesura offerta, calcoli, riunione
con architetti per discussione progetti), per lo più di carattere sedentario.
Un suo coinvolgimento diretto in attività di
cantiere (comprendenti controlli lavori, rilevamenti e misurazioni)
costituisce generalmente l’eccezione. In siffatte circostanze, su un mercato
equilibrato del lavoro, il danno residuale al piede/caviglia destra
dell’assicurato, che influisce sulla sua esigibilità lavorativa nelle attività
di cantiere nei termini indicati dal dr. med. __________, costituisce un
impedimento tutto sommato esiguo nell’attività di disegnatore edile.”
Quindi,
per quanto concerne le affezioni infortunistiche, è corretto ritenere
l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione. Va poi rilevato che
non risulta – e tantomeno è stato fatto valere – un peggioramento delle citate
patologie.
Per
quanto concerne le patologie extra-infortunistiche, rettamente l’Ufficio
AI non ha riscontrato un anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza
interruzione.
Con
annotazioni del 21 settembre 2022 (doc. 140) la dr.ssa de Angelis del SMR,
sulla base degli atti raccolti durante l’istruttoria, ha accertato una
problematica urologica [stato dopo carciroma uroteliale, TUR-V + loggia
prostatica (12.12.2019)], la quale, secondo il rapporto 20 settembre 2022
dell’urologo curante dr. Stoffel, “non comporta una riduzione dell’attività
lucrativa” (doc. 140, pag. 348). Inoltre il medico SMR ha rilevato quali
diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di ipertensione
arteriosa dal 2005, sovrappeso dal 2005 e stato d’asportazione carcinoma
spinocellulare dorso del naso avvenuta nel febbraio 2017. La dr.ssa __________ ha
infine riportato i periodi d’incapacità lavorativa (100% dal 5 al 9 febbraio
2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio 2018 al 2 marzo 2018) dovuti
ad una sindrome lombovertebrale probabilmente dovuta a zoppia, come attestato
dal medico curante dr. __________ l’8 giugno 2018 (doc. 31).
Con
osservazioni 27 ottobre 2022 al progetto di decisione, l’allora legale dell’assicurato
aveva prodotto un breve rapporto datato 25 ottobre 2022 del medico curante, dr.ssa
__________, attestante un’inabilità del 100% dal 15 novembre 2019 fino al 31
luglio 2020 e del 50% dal 1° agosto 2020 sino ad oggi (doc. 145).
Prendendo
posizione sia sulle censure sollevate dal legale che sul citato rapporto del
medico curante, con annotazioni 9 novembre 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha
osservato:
"
Riassumendo
A) I limiti funzionali sono stati definiti sulla
scorta della visita di __________ esperita dal Dr. __________ (02.07.2020) e
dal rapporto medico dell’urologo curante Dr. __________ (20.09.2022);
B) I periti d’incapacità lavorativa sono stati
desunti da quanto certificato dal precedente curante di base Dr. __________.
Inoltre nella definizione dei periodi d’incapacità lavorativa si è ritenuto
corretto computare i periodi di degenza per l’esecuzione di TUR-V per sospetta
neoplasia vescicale dal 12.12.2019 al 15.12.2019.
c) Sia l’attuale curante di base Dr.ssa __________
che il RL Avv. __________ sostengono che l’attuale incapacità lavorativa
presentata dall’A è dovuta agli esiti degli interventi alla vescica a cui l’A
si è sottoposto nel dicembre 2019 e febbraio 2020.
Ricordo che lo specialista FMH Urologia non attesta
alcuna incapacità lavorativa per motivi urologici.
Considerazioni
- Nella relazione dell’attuale curante di base
Dr.ssa __________ non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell’ICD10;
- l’incapacità lavorativa certificata dalla
curante di base Dr.ssa __________ non viene confermata dallo specialista FMH
Urologia Dr. __________;
- non esiste la prescrizione di una nuova terapia
farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;
- non esiste alcuna recente attestazione di
ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso.
Conclusioni
In conclusione in assenza di fatti nuovi,
rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide
le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel settembre 2022.” (Doc. 147, pagg.
368/7).
Sulla
scorta di quanto sopra, il medico SMR ha pertinentemente concluso per l’assenza
Fatti
di un’inabilità lavorativa durevole di almeno un anno, eccetto, come visto, i
brevi periodi di piena incapacità attestati dal medico curante.
2.7 Con
il ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione senza produrre al
riguardo alcuna documentazione medica.
Solo
con scritto 13 febbraio 2023 egli ha prodotto diversi atti medici, sostenendo
che “i dolori di artrosi e dei due interventi chirurgici persistono tutti i
giorni” (VI).
Gli
atti medici, in parte già prodotti ed esaminati, sono stati dettagliatamente
valutati dal SMR con annotazioni 21 febbraio 2023. Riguardo ai nuovi rapporti
prodotti con il ricorso, la dr.ssa __________ ha rilevato (sottolineature del
redattore):
"
(…) Inoltre giunge agli atti la
seguente documentazione medica, non in precedenza acquisita:
1) Rapporto del 16 novembre 2019 del pronto soccorso
di __________,
··Trattasi di una
lettera di dimissioni dal PS per accesso alla medesima data,
corredato dalla refertazione del TC addome (già
in atti) che evidenzia: aggetto
dalla parete laterale sinistra assai sospetto per
neoplasia, di circa 40x 30 mm circa, associato da alcuni ispessimenti iperdensi
a livello del pavimento. Dopo contrasto si apprezza enhancement della lesione
vescicale ed in fase tardiva ben si delinea difetto di riempimento in sua
corrispondenza, in associazione alla presenza di ulteriori numerosi gettoni
solidi a livello della stessa parete laterale sinistra, del pavimento e del retto.
... In sede paravescicale sinistra vescica si documenta linfonodo tondeggiante
di 10x7 mm (IMA 215, serie 702). ... Conclusioni: Lesione sarei sospetta per
neoplasia plurifocale della vescica, con formazione maggiore sulla parete
laterale sinistra. Dubbio linfonodo locoregionale.
Tale documentazione attesta il sospetto diagnostico di
una lesione neoplastica alla vescica, successivamente confermata.
Non viene certificata alcuna incapacità
lavorativa.
2) Referto istopatologico del 27.02.2020 che
documenta: TUR, vescica, parete posteriore: pTa, alto grado; indenne da
neoplasia trigono e parete laterale Sn.
··Documentazione ininfluente
sulla capacità lavorativa e relativa
al referto
istopatologico dei campioni prelevati endoscopicamente
durante la re-TURvescica del 27.02.2020.
3) Rapporto del 12 marzo 2020 del reparto di
urologia dell'OSG: Rapporto del
12.03.2020: trattasi di relata di dimissioni relativa
alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020 relativa al re-TUR-vescica del
27.02.2020 per tumore vescicale.
Assenza di complicanze. Paziente in buona
forma.
Decorso
Gli esami ematochimici risultavano nella norma
e l'esame obiettivo non
evidenziava peculiarità. Si esegue quindi in
data 27.02.2020 l'intervento
sovracitato in assenza di complicanze peri o
post-operatorie. Durante la degenza si esegue una copertura antibiotica con
Bactrim da proseguire per un totale di 5 giorni. Il catetere vescicale veniva
quindi rimosso con successiva comparsa di minzione spontanea e diuresi valida
con urine chiare. Si dimette quindi il paziente in data 01.03.2020.
··Tale documentazione attesta l'esecuzione dell'intervento di
re-TUR-vescica, in assenza di complicazioni ed in paziente in buona forma.
4) Referto radiologico di controllo di TAC addome
intero nativa e con MDC (URO) del 23.09.2022.
Considerandi
Confronto con l'esame precedente del
16/11/2019.
Non urolitiasi. Fase nefrografica simmetrica. Non
idronefrosi. Non si rilevano segni suggestivi di difetti di riempimento durante
la fase urografica a livello delle vie urinarie. Vescica normodistesa a pareti
regolari, alitiasica. Invariata linfonodo (6mm, assiale serie 402, ima 220).
Fegato di dimensioni nei limiti di norma senza evidenti
alterazioni densitometriche focali attualmente identificabili. Non evidenti
dilatazioni delle V.B. nel tratto intra ed extra-epatico. Cistifellea
normodistesa, senza calcoli radiopachi. Nei limiti morfovolumetrici e
tomodensitometrici di norma appaiono i reni, i surreni, il pancreas e la milza.
Aortosclerosi.
L'aorta regolare per decorso e calibro. Non liquido
libero endoaddominale. Non lesioni ossee sospette. Le basi polmonari appaiono
nei limiti della norma.
Non si rilevano segni suggestivi per processi sospetti
a livello delle vie urinarie.
··Assenza di recidiva
del tumore vescicale, assenza di secondarismi
intraddominali.
Assenza di liquido libero endoperitoneale.
Fegato, vie biliari, cistifellea, reni, surreni,
pancreas, milza, basi polmonari: tutti nei limiti della norma.
Aortosclerosi con aorta regolare per decorso
e calibro: reperto radiografico
consono con l'età dell'A ed ininfluente
sulla capacità lavorativa.
Conclusioni
Si conferma il RAF SMR del 21.09.2022 a cui è
necessario aggiungere il periodo relativo alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020
per l'esecuzione di re-TUR-vescica, con incapacità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività, non computato in precedenza poiché non allegato, né
certificato dagli specialisti che hanno in carico l'A ed in particolare dall'urologo
curante Dr. __________ (Rapporto ed allegati in GED al 04.08.2021 e al 20.09.2022).”
(Doc. VIII/1)
Il
medico SMR, sulla base dell’ultima indagine TAC (23 settembre 2022), ha pertinentemente
escluso la presenza di una recidiva del tumore vescicale e di secondarismi
intraddominali, come pure l’assenza di liquido all’interno della cavità
peritoneale. Ha potuto costatare come fegato, vie biliari, cistifellea, reni,
surreni, pancreas, milza, basi polmonari siano tutti nei limiti della norma.
D’altronde al considerando precedente è stato fatto riferimento al rapporto 20
settembre 2022 dell’urologo curante che non aveva riscontrato alcuna
un’inabilità lavorativa (doc. 140, pag. 348). Infine, sempre sulla base della
TAC, la dr.ssa __________ ha riscontrato un’aortosclerosi consona con l'età dell’assicurata
ed ininfluente sulla capacità lavorativa.
Diversamente
da quanto concluso nella precedente valutazione del 21 settembre 2022, il
medico SMR ha riconosciuto una totale inabilità lavorativa dal 27 febbraio al
1° marzo 2020 dovuta all’esportazione del tumore alla vescica.
Ora,
ai citati quattro giorni di totale incapacità lavorativa del 2020 (quell’anno
era bisestile) va aggiunto il periodo d’inabilità al 100% attestata dal dr. __________
(dal 5 al 9 febbraio 2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio al 2
marzo 2018). La condizione dell’anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza
interruzione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) non risulta
pertanto adempiuta.
Visto
quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR,
alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), che l’assicurato, tenuto conto delle affezioni sia
infortunistiche che extra-infortunistiche, non presenta un’incapacità lavorativa
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione come prescritto
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. supra consid. 2.4). Egli non ha pertanto
diritto ad alcuna prestazione AI.
La
decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti