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Decisione

32.2023.1

Prima domanda di rendita respinta di un indipedente il cui grado d'invalidità è stato determinato con il metodo ordinario. Conferma della valutazione medica del SMR

27 marzo 2023Italiano30 min

solidi a livello della stessa parete laterale sinistra, del pavimento e del retto.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.1

BS/sc

Lugano

27 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 17 novembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 RI

1, classe 1962, disegnatore edile indipendente, nel mese di marzo 2018 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito delle sequele di

un infortunio risalente al 1992 e della successiva ricaduta del marzo 2018

presi a carico dell’__________ (doc. 2, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

Richiamati

dall’assicuratore contro gli infortuni gli atti concernenti l’assicurato,

accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente

all’infortunio (cfr. annotazione 14 maggio 2019 del SMR, doc. 59), con

decisione del 16 luglio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto

la domanda di prestazioni in quanto “non è stato raggiunto l’anno di attesa

con incapacità minima ed ininterrotta del 40% dopo il quale sarebbe potuto

insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della

capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe

l’assegnazione di provvedimenti professionali” (doc. 68).

Con

STCA 32.2091.171 del 14 agosto 2020 il TCA, accogliendo il ricorso

dell’assicurato contro la summenzionata decisione, ha rinviato gli atti

all’Ufficio AI affinché attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle

conseguenze assicurative relative alla ricaduta (marzo 2018) dell’infortunio del

1992 e, quindi, stabilisse nuovamente in merito al diritto a prestazioni

dell’assicurato (doc. 85).

1.2 Ritornati

gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima atteso la conclusio- ne della procedura

contro l’__________ terminata con la STCA 35.2022.13 del 4 maggio 2022,

cresciuta in giudicato. In quella sentenza è stato confermato il diniego di una

rendita d’invalidità a seguito del danno alla salute al piede/caviglia destra

riconducibile all’infortunio del 22 gennaio 1992 e alla successiva ricaduta del

marzo 2018, poiché l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile nella sua

originaria attività lucrativa.

Dopo

aver accertato che non vi erano patologie extra-infortunistiche con influsso

durevole sulla capacità lavorativa [cfr. i rapporti del 21 settembre 2022 e del

9 novembre 2022 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), in doc. 135 e

140], con decisione del 17 novembre 2022, debitamente preavvisata il 28 settembre

2022 (doc. 142), l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc.

149).

1.3 L’assicurato

è tempestivamente insorto contro suddetta decisione chiedendone l’annullamento

e postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Egli contesta

l’assenza di una rilevante e durevole incapacità lavorativa.

1.4 Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo

le conclusioni mediche oggetto della decisione contestata.

1.5 Con

scritto 13 febbraio 2023 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione

medica (VI).

1.6 Dopo

aver esaminato i nuovi atti, per il tramite del SMR (cfr. annotazioni 21

febbraio 2023), con scritto 21 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la

correttezza della decisione impugnata con conseguente richiesta di reiezione

del ricorso.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2

Per quel che concerne la tempestività del

ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale

delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1

LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione

della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art.

38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V pag. 8 = Pratiche VSI 1993 pag. 117

cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi

non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Gli atti scritti devono essere consegnati

all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura

ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano

tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 cosi. 4b/aa

con riferimenti).

Infine,

secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel

caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato, mediante

apporto della relativa documentazione, che l’invio raccomandato contenente la

decisione contestata è sta-to recapitato all’assicurato il 21 dicembre 2022

(doc. IV/1).

Considerate

le ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023), tenuto

conto che il termine sarebbe scaduto il 6 gennaio 2023, giorno festivo, e che

il 7 e 8 gennaio 2023 erano sabato e domenica, l’ultimo giorno utile per

impugnare era quindi il 9 gennaio 2023. Essendo stato il ricorso depositato

alla posta il 9 gennaio 2023 (cfr. busta d’impostazio-ne), lo stesso è

tempestivo.

Il TCA può pertanto

entrare nel merito dell’impugnativa.

nel

merito

2.3 Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni inoltrata da RI 1 nel marzo 2018.

Va qui

rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di alme-no

5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per

contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In

tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite

nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le

condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di

almeno 5 punti percentuali)”.

Infine,

secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto

applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a

tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigo-re

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel

caso concreto, ai fini del diritto applicabile, ammettendo per ipotesi di

lavoro l’inizio della durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI nel

mese di febbraio 2018 (cfr. decisione contestata), l’anno di carenza ex art. 29

cpv. 1 LAI terminerebbe nel febbraio 2019. L’inizio dell’eventuale diritto alla

prestazione sarebbe sorto prima del gennaio 2022, motivo per cui applicabile è

il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

2.4 Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapaci-tà al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendi-ta se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.5 Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 mar-zo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6 Nel

caso concreto, con la citata sentenza del 14 agosto 2020 questa Corte,

accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente

all’infortunio del 1992, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché

attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle conseguenze sulla

capacità lavorativa della ricaduta del marzo 2018 e si pronunciasse quindi di

nuovo sul diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).

Con

sentenza del 4 maggio 2022, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto il

ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione 17 dicembre 202, con

la quale l’__________ aveva negato il diritto ad una rendita d’invalidità

riguardo alle conseguenze della ricaduta annunciata nel marzo 2018 e riconducibile

all’infortunio alla caviglia destra del 1992. In particolare, il TCA ha confermato

la valutazione medico-teorica del 9 luglio 2020 del medico fiduciario dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il

quale aveva ritenuto l’assicurato abile al 100% nell’abituale attività di

disegnatore edile (inc. 35.2022.13).

Va

ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI

coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF

127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il

singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità

al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro

assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni

(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pagg. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999

nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni

non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che

quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che

dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Il

principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale

ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità

verso l’altro assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione

ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V

549).

Ritornando

al caso in esame, questo giudice non ha motivo per distanziarsi dalla

valutazione medico-teorica del medico fiduciario dell’__________, la cui

fedefacenza è stata confermata nella STCA 35.2022.13.

A

tal riguardo il succitato specialista aveva diagnosticato, quali affezioni

riconducibili all’infortunio del 1992 ed alla ricaduta del marzo 2018:

"

Frattura III distale intrarticolare

tibia destra trattata conservativamente, sviluppo progressivo di una artrosi

all'articolazione tibiotalare e talocalcaneare di grado intermedio.

Sullo stesso infortunio lussazione della spalla destra

trattata conservativamente e guarita senza conseguenze.

Artrosi post-traumatica tibio-tarsica destra.” (Doc. 343,

pag. 881 inc. AI).

In

merito all’esigibilità lavorativa egli aveva osservato:

"

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di

sollevare con due braccia fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri e

leggeri fino a 10 kg molto spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado, pesi

pesanti e molto pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto

pesi fino a 5 kg molto spesso e pesi superiori ai 5 kg di rado o mai.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso, attrezzi

pesanti talvolta, molto pesati mai. La rotazione della mano è possibile molto

spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di

eseguire lavori sopra la testa talvolta, lavori che prevedono la rotazione del

busto e la posizione seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in

piedi e inclinata in avanti talvolta, la posizione inginocchiata talvolta, con

flessione delle ginocchia di rado.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di

mantenere la posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi talvolta ed

è in grado di cambiare dalla posizione seduta a posizione in piedi molto spesso

con prevalenza della posizione seduta.

Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per

tratti superiori ai 50 metri molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno

accidentato e di salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.

L'uso delle due mani è possibile.

Equilibrio e stare in equilibrio: possibile.” (Doc.

343, pag. 882 inc. AI).

Egli

aveva quindi concluso che “l'assicurato in un lavoro che rispetti

l'esigibilità espressa, è da ritenersi abile in misura completa con rendimento

completo senza pause supplementari” (doc. 344, pag. 882).

Per

quanto concerne le conseguenze economiche, nella STCA 35.22.13 questo Tribunale

aveva precisato:

"

Questa Corte è tuttavia del parere

che, su un mercato equilibrato del lavoro, ad un disegnatore edile

competano in prevalenza delle attività di ufficio (comprendenti

progettazione, disegni, richiesta offerte e stesura offerta, calcoli, riunione

con architetti per discussione progetti), per lo più di carattere sedentario.

Un suo coinvolgimento diretto in attività di

cantiere (comprendenti controlli lavori, rilevamenti e misurazioni)

costituisce generalmente l’eccezione. In siffatte circostanze, su un mercato

equilibrato del lavoro, il danno residuale al piede/caviglia destra

dell’assicurato, che influisce sulla sua esigibilità lavorativa nelle attività

di cantiere nei termini indicati dal dr. med. __________, costituisce un

impedimento tutto sommato esiguo nell’attività di disegnatore edile.”

Quindi,

per quanto concerne le affezioni infortunistiche, è corretto ritenere

l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione. Va poi rilevato che

non risulta – e tantomeno è stato fatto valere – un peggioramento delle citate

patologie.

Per

quanto concerne le patologie extra-infortunistiche, rettamente l’Ufficio

AI non ha riscontrato un anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza

interruzione.

Con

annotazioni del 21 settembre 2022 (doc. 140) la dr.ssa de Angelis del SMR,

sulla base degli atti raccolti durante l’istruttoria, ha accertato una

problematica urologica [stato dopo carciroma uroteliale, TUR-V + loggia

prostatica (12.12.2019)], la quale, secondo il rapporto 20 settembre 2022

dell’urologo curante dr. Stoffel, “non comporta una riduzione dell’attività

lucrativa” (doc. 140, pag. 348). Inoltre il medico SMR ha rilevato quali

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di ipertensione

arteriosa dal 2005, sovrappeso dal 2005 e stato d’asportazione carcinoma

spinocellulare dorso del naso avvenuta nel febbraio 2017. La dr.ssa __________ ha

infine riportato i periodi d’incapacità lavorativa (100% dal 5 al 9 febbraio

2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio 2018 al 2 marzo 2018) dovuti

ad una sindrome lombovertebrale probabilmente dovuta a zoppia, come attestato

dal medico curante dr. __________ l’8 giugno 2018 (doc. 31).

Con

osservazioni 27 ottobre 2022 al progetto di decisione, l’allora legale dell’assicurato

aveva prodotto un breve rapporto datato 25 ottobre 2022 del medico curante, dr.ssa

__________, attestante un’inabilità del 100% dal 15 novembre 2019 fino al 31

luglio 2020 e del 50% dal 1° agosto 2020 sino ad oggi (doc. 145).

Prendendo

posizione sia sulle censure sollevate dal legale che sul citato rapporto del

medico curante, con annotazioni 9 novembre 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha

osservato:

"

Riassumendo

A) I limiti funzionali sono stati definiti sulla

scorta della visita di __________ esperita dal Dr. __________ (02.07.2020) e

dal rapporto medico dell’urologo curante Dr. __________ (20.09.2022);

B) I periti d’incapacità lavorativa sono stati

desunti da quanto certificato dal precedente curante di base Dr. __________.

Inoltre nella definizione dei periodi d’incapacità lavorativa si è ritenuto

corretto computare i periodi di degenza per l’esecuzione di TUR-V per sospetta

neoplasia vescicale dal 12.12.2019 al 15.12.2019.

c) Sia l’attuale curante di base Dr.ssa __________

che il RL Avv. __________ sostengono che l’attuale incapacità lavorativa

presentata dall’A è dovuta agli esiti degli interventi alla vescica a cui l’A

si è sottoposto nel dicembre 2019 e febbraio 2020.

Ricordo che lo specialista FMH Urologia non attesta

alcuna incapacità lavorativa per motivi urologici.

Considerazioni

- Nella relazione dell’attuale curante di base

Dr.ssa __________ non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell’ICD10;

- l’incapacità lavorativa certificata dalla

curante di base Dr.ssa __________ non viene confermata dallo specialista FMH

Urologia Dr. __________;

- non esiste la prescrizione di una nuova terapia

farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;

- non esiste alcuna recente attestazione di

ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso.

Conclusioni

In conclusione in assenza di fatti nuovi,

rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide

le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel settembre 2022.” (Doc. 147, pagg.

368/7).

Sulla

scorta di quanto sopra, il medico SMR ha pertinentemente concluso per l’assenza

Fatti

di un’inabilità lavorativa durevole di almeno un anno, eccetto, come visto, i

brevi periodi di piena incapacità attestati dal medico curante.

2.7 Con

il ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione senza produrre al

riguardo alcuna documentazione medica.

Solo

con scritto 13 febbraio 2023 egli ha prodotto diversi atti medici, sostenendo

che “i dolori di artrosi e dei due interventi chirurgici persistono tutti i

giorni” (VI).

Gli

atti medici, in parte già prodotti ed esaminati, sono stati dettagliatamente

valutati dal SMR con annotazioni 21 febbraio 2023. Riguardo ai nuovi rapporti

prodotti con il ricorso, la dr.ssa __________ ha rilevato (sottolineature del

redattore):

"

(…) Inoltre giunge agli atti la

seguente documentazione medica, non in precedenza acquisita:

1) Rapporto del 16 novembre 2019 del pronto soccorso

di __________,

··Trattasi di una

lettera di dimissioni dal PS per accesso alla medesima data,

corredato dalla refertazione del TC addome (già

in atti) che evidenzia: aggetto

dalla parete laterale sinistra assai sospetto per

neoplasia, di circa 40x 30 mm circa, associato da alcuni ispessimenti iperdensi

a livello del pavimento. Dopo contrasto si apprezza enhancement della lesione

vescicale ed in fase tardiva ben si delinea difetto di riempimento in sua

corrispondenza, in associazione alla presenza di ulteriori numerosi gettoni

solidi a livello della stessa parete laterale sinistra, del pavimento e del retto.

... In sede paravescicale sinistra vescica si documenta linfonodo tondeggiante

di 10x7 mm (IMA 215, serie 702). ... Conclusioni: Lesione sarei sospetta per

neoplasia plurifocale della vescica, con formazione maggiore sulla parete

laterale sinistra. Dubbio linfonodo locoregionale.

Tale documentazione attesta il sospetto diagnostico di

una lesione neoplastica alla vescica, successivamente confermata.

Non viene certificata alcuna incapacità

lavorativa.

2) Referto istopatologico del 27.02.2020 che

documenta: TUR, vescica, parete posteriore: pTa, alto grado; indenne da

neoplasia trigono e parete laterale Sn.

··Documentazione ininfluente

sulla capacità lavorativa e relativa

al referto

istopatologico dei campioni prelevati endoscopicamente

durante la re-TURvescica del 27.02.2020.

3) Rapporto del 12 marzo 2020 del reparto di

urologia dell'OSG: Rapporto del

12.03.2020: trattasi di relata di dimissioni relativa

alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020 relativa al re-TUR-vescica del

27.02.2020 per tumore vescicale.

Assenza di complicanze. Paziente in buona

forma.

Decorso

Gli esami ematochimici risultavano nella norma

e l'esame obiettivo non

evidenziava peculiarità. Si esegue quindi in

data 27.02.2020 l'intervento

sovracitato in assenza di complicanze peri o

post-operatorie. Durante la degenza si esegue una copertura antibiotica con

Bactrim da proseguire per un totale di 5 giorni. Il catetere vescicale veniva

quindi rimosso con successiva comparsa di minzione spontanea e diuresi valida

con urine chiare. Si dimette quindi il paziente in data 01.03.2020.

··Tale documentazione attesta l'esecuzione dell'intervento di

re-TUR-vescica, in assenza di complicazioni ed in paziente in buona forma.

4) Referto radiologico di controllo di TAC addome

intero nativa e con MDC (URO) del 23.09.2022.

Considerandi

Confronto con l'esame precedente del

16/11/2019.

Non urolitiasi. Fase nefrografica simmetrica. Non

idronefrosi. Non si rilevano segni suggestivi di difetti di riempimento durante

la fase urografica a livello delle vie urinarie. Vescica normodistesa a pareti

regolari, alitiasica. Invariata linfonodo (6mm, assiale serie 402, ima 220).

Fegato di dimensioni nei limiti di norma senza evidenti

alterazioni densitometriche focali attualmente identificabili. Non evidenti

dilatazioni delle V.B. nel tratto intra ed extra-epatico. Cistifellea

normodistesa, senza calcoli radiopachi. Nei limiti morfovolumetrici e

tomodensitometrici di norma appaiono i reni, i surreni, il pancreas e la milza.

Aortosclerosi.

L'aorta regolare per decorso e calibro. Non liquido

libero endoaddominale. Non lesioni ossee sospette. Le basi polmonari appaiono

nei limiti della norma.

Non si rilevano segni suggestivi per processi sospetti

a livello delle vie urinarie.

··Assenza di recidiva

del tumore vescicale, assenza di secondarismi

intraddominali.

Assenza di liquido libero endoperitoneale.

Fegato, vie biliari, cistifellea, reni, surreni,

pancreas, milza, basi polmonari: tutti nei limiti della norma.

Aortosclerosi con aorta regolare per decorso

e calibro: reperto radiografico

consono con l'età dell'A ed ininfluente

sulla capacità lavorativa.

Conclusioni

Si conferma il RAF SMR del 21.09.2022 a cui è

necessario aggiungere il periodo relativo alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020

per l'esecuzione di re-TUR-vescica, con incapacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività, non computato in precedenza poiché non allegato, né

certificato dagli specialisti che hanno in carico l'A ed in particolare dall'urologo

curante Dr. __________ (Rapporto ed allegati in GED al 04.08.2021 e al 20.09.2022).”

(Doc. VIII/1)

Il

medico SMR, sulla base dell’ultima indagine TAC (23 settembre 2022), ha pertinentemente

escluso la presenza di una recidiva del tumore vescicale e di secondarismi

intraddominali, come pure l’assenza di liquido all’interno della cavità

peritoneale. Ha potuto costatare come fegato, vie biliari, cistifellea, reni,

surreni, pancreas, milza, basi polmonari siano tutti nei limiti della norma.

D’altronde al considerando precedente è stato fatto riferimento al rapporto 20

settembre 2022 dell’urologo curante che non aveva riscontrato alcuna

un’inabilità lavorativa (doc. 140, pag. 348). Infine, sempre sulla base della

TAC, la dr.ssa __________ ha riscontrato un’aortosclerosi consona con l'età dell’assicurata

ed ininfluente sulla capacità lavorativa.

Diversamente

da quanto concluso nella precedente valutazione del 21 settembre 2022, il

medico SMR ha riconosciuto una totale inabilità lavorativa dal 27 febbraio al

1° marzo 2020 dovuta all’esportazione del tumore alla vescica.

Ora,

ai citati quattro giorni di totale incapacità lavorativa del 2020 (quell’anno

era bisestile) va aggiunto il periodo d’inabilità al 100% attestata dal dr. __________

(dal 5 al 9 febbraio 2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio al 2

marzo 2018). La condizione dell’anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza

interruzione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) non risulta

pertanto adempiuta.

Visto

quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che l’assicurato, tenuto conto delle affezioni sia

infortunistiche che extra-infortunistiche, non presenta un’incapacità lavorativa

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione come prescritto

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. supra consid. 2.4). Egli non ha pertanto

diritto ad alcuna prestazione AI.

La

decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti