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Decisione

32.2023.10

Violazione dell'obbligo di informare (collaborare) da parte dell'assicurato, postulante la copertura dei costi per scarpe ortopediche, e consecutiva decisione di non entrata in materia da parte dell'A

28 giugno 2023Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2.- Non si prelevano spese di procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

Considerandi

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni