32.2023.10
Violazione dell'obbligo di informare (collaborare) da parte dell'assicurato, postulante la copertura dei costi per scarpe ortopediche, e consecutiva decisione di non entrata in materia da parte dell'AI. Informazioni fornite con il ricorso
28 giugno 2023Italiano5 min
Il vicepresidente La
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n.
32.2023.10
rg/sc
Lugano
28 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 1. febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato che
- nel settembre 2022 RI 1 ha
presentato una domanda volta all’assunzione, a carico dell’AI, dei costi per
scarpe ortopediche su misura (doc. AI 57-59);
- dopo aver chiesto all’assicurato,
senza successo, alcune informazioni e l’invio di documentazione (doc. AI
65-68), con lettera 17 novembre 2022 l’Ufficio AI, ricordato il tenore degli
artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’ha diffidato a produrre la
documentazione e fornire le informazioni richieste entro 15 giorni, con la
comminatoria che in caso contrario sarebbe stato deciso in applicazione di
menzionati disposti di legge (doc. AI 69);
- non avendo l’assicurato dato seguito
alla diffida, per decisione 1. febbraio 2023 (preavvisata il 9 dicembre 2022)
l’amministrazione non è entrata in materia sull’assunzione dei costi per scarpe
ortopediche (doc. AI 70-71);
- con il presente ricorso, tramite
invio di un certificato del medico curante dr. __________ – attestante il
persistere di difficoltà del suo paziente (affetto da Parkinson con
manifestazioni depressive e di anedonia) nella gestione delle questioni
amministrative (cfr. I) – l’assicurato si aggrava contro la predetta decisione
fornendo sia il (già richiesto) nominativo dello specialista ortopedico (di cui
ha prodotto pure una prescrizione medica del 7 dicembre 2022, doc. A-4) sia il
(già richiesto) suo documento d’identità (doc. A-3);
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha in particolare osservato che:
"
(…) Alla luce delle motivazioni
rese e tenuto conto della situazione personale e di salute del signor RI 1,
osservato che controparte ha fornito non solo il nominativo dello specialista
ortopedico, ma anche la prescrizione medica del 7 dicembre 2022 del medesimo
Dr. Med. __________, unendo copia del suo documento d’identità, lo scrivente
UAI chiede il ritorno degli atti all’amministrazione per procedere con
l’istruttoria del caso. (…)” (Doc. X pag. 2)
-
con scritto 25 maggio 2023 l’insorgente ha comunicato di
aderire alla proposta dell’Ufficio AI;
-
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art.
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
-
l’art. 23 cpv. 2 LPGA dispone che colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative. Secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 21 cpv.
4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e
termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le
informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali;
- nel caso concreto, alla luce degli atti
all’inserto ed in particolare della suevocata documentazione prodotta (seppure
tardivamente) con il gravame e tenuto conto della particolare situazione medica
che affligge l’insorgente, nulla si oppone a che la causa – annullata la
decisione impugnata – venga retrocessa all’amministrazione perché, entrando in
materia sulla richiesta d’assunzione dei costi per scarpe ortopediche
presentata il 22 settembre 2022, effettui i necessari accertamenti e si
pronunci in seguito, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, tramite
nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e
segg. LPGA;
- stante la particolarità del caso, non si prelevano spese di
procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessi
all'Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi
2.- Non si prelevano spese di procedura.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente La
Considerandi
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni