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Decisione

32.2023.10

Violazione dell'obbligo di informare (collaborare) da parte dell'assicurato, postulante la copertura dei costi per scarpe ortopediche, e consecutiva decisione di non entrata in materia da parte dell'AI. Informazioni fornite con il ricorso

28 giugno 2023Italiano5 min

Il vicepresidente La

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.10

rg/sc

Lugano

28 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 1. febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che

- nel settembre 2022 RI 1 ha

presentato una domanda volta all’assunzione, a carico dell’AI, dei costi per

scarpe ortopediche su misura (doc. AI 57-59);

- dopo aver chiesto all’assicurato,

senza successo, alcune informazioni e l’invio di documentazione (doc. AI

65-68), con lettera 17 novembre 2022 l’Ufficio AI, ricordato il tenore degli

artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’ha diffidato a produrre la

documentazione e fornire le informazioni richieste entro 15 giorni, con la

comminatoria che in caso contrario sarebbe stato deciso in applicazione di

menzionati disposti di legge (doc. AI 69);

- non avendo l’assicurato dato seguito

alla diffida, per decisione 1. febbraio 2023 (preavvisata il 9 dicembre 2022)

l’amministrazione non è entrata in materia sull’assunzione dei costi per scarpe

ortopediche (doc. AI 70-71);

- con il presente ricorso, tramite

invio di un certificato del medico curante dr. __________ – attestante il

persistere di difficoltà del suo paziente (affetto da Parkinson con

manifestazioni depressive e di anedonia) nella gestione delle questioni

amministrative (cfr. I) – l’assicurato si aggrava contro la predetta decisione

fornendo sia il (già richiesto) nominativo dello specialista ortopedico (di cui

ha prodotto pure una prescrizione medica del 7 dicembre 2022, doc. A-4) sia il

(già richiesto) suo documento d’identità (doc. A-3);

- con la risposta di causa

l’amministrazione ha in particolare osservato che:

"

(…) Alla luce delle motivazioni

rese e tenuto conto della situazione personale e di salute del signor RI 1,

osservato che controparte ha fornito non solo il nominativo dello specialista

ortopedico, ma anche la prescrizione medica del 7 dicembre 2022 del medesimo

Dr. Med. __________, unendo copia del suo documento d’identità, lo scrivente

UAI chiede il ritorno degli atti all’amministrazione per procedere con

l’istruttoria del caso. (…)” (Doc. X pag. 2)

-

con scritto 25 maggio 2023 l’insorgente ha comunicato di

aderire alla proposta dell’Ufficio AI;

-

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art.

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

-

l’art. 23 cpv. 2 LPGA dispone che colui che rivendica

prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni

necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni

assicurative. Secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 21 cpv.

4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e

termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le

informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali;

- nel caso concreto, alla luce degli atti

all’inserto ed in particolare della suevocata documentazione prodotta (seppure

tardivamente) con il gravame e tenuto conto della particolare situazione medica

che affligge l’insorgente, nulla si oppone a che la causa – annullata la

decisione impugnata – venga retrocessa all’amministrazione perché, entrando in

materia sulla richiesta d’assunzione dei costi per scarpe ortopediche

presentata il 22 settembre 2022, effettui i necessari accertamenti e si

pronunci in seguito, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, tramite

nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e

segg. LPGA;

- stante la particolarità del caso, non si prelevano spese di

procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessi

all'Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi

2.- Non si prelevano spese di procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente La

Considerandi

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni