32.2023.100
Ricorso (accolto) contro decisione di rifiuto aumento rendita. Valutazione medica confermata. Valutazione economica lacunosa: consulente IP non ha indicato se, considerata valutazione medico-funzional
9 febbraio 2024Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.100
jv/gm
Lugano
9 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1970, da ultimo (2002) attiva quale operaia e successivamente
casalinga, il 18 novembre/1. dicembre 2009 ha presentato una prima domanda di
prestazioni AI indicando quale danno alla salute “[…] artrite cronica per la
quale soffro anche di stati ansiosi depressivi” da circa cinque anni (docc.
2, 3, 6, 9, 18 e 117 incarto AI).
Terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI
ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni del 9 dicembre 2010 (doc. 36
incarto AI)
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 22
gennaio 2014 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni
adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria (doc. 42 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria, inclusa una perizia monodisciplinare in ambito reumatologico
(doc. 93 incarto AI), il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 14
marzo 2016 (doc. 94 incarto AI).
Poste le seguenti
diagnosi:
"Diagnosi principale con influsso
sulla CL
Poliartrite reumatoide siero positiva e
anti CCP positiva con/su:
·
pregressa riattivazione
della malattia sotto TNF-Alfa
·
pregressa terapia con Methotrexat
nel 2005 interrotta per mancato effetto ed intolleranza gastro intestinale
·
terapia con Arava 10 mg
ed EMbrei 50mg una volta la settimana dal 08.08 al 09.2013 con attività della
malattia specialmente ai polsi ed ai gomiti.
·
attuale terapia con Actembra
una volta al mese ed Arava 20mg una volta die
[…]
Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL
Sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio leggero
Disturbo della personalità misto con
aspetti dipendenti e passivo aggressivi
Attacchi di panico dal 2012
Insonnia persistente resistente alle
terapie, ormai cronica”
e
rilevati i limiti funzionali, i medici SMR hanno accertato i seguenti periodi
di incapacità lavorativa:
*
riduzione del rendimento.
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
% IL mansioni consuete (casalinga)*
Periodi
30
30
30
01.01.2014-06.03.2016
50
50
30
07.03.2016-continua
Con
rapporto del 4 settembre 2015 il consulente SIP ha chiuso il mandato
d’integrazione, non ravvisando provvedimenti professionali atti a migliorare la
capacità lavorativa dell’assicurata (doc. 80 incarto AI).
Con
decisione del 21 dicembre 2016 (docc. 103, 105 e 106), debitamente preavvisata
(doc. 100 incarto AI), l’assicurata è stata posta al beneficio di un quarto di
rendita (con grado d’invalidità del 40%) dal 1. agosto 2016 e di mezza rendita
(con grado d’invalidità del 55%) dal 1. novembre 2016.
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nell’ambito
della revisione del diritto alla rendita avviata nel 2021 dall’amministrazione,
a quest’ultima sono pervenuti il formulario di revisione compilato
dall’assicurata ed i rapporti medici della curante dr.ssa __________
(specialista in nefrologia) (doc. 125 incarto AI), del curante dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 126 incarto) e della curante
dr.ssa __________ (specialista in reumatologia) (doc. 129 incarto AI),
documentazione sottoposta al medico SMR (doc. 128 incarto AI) che con
annotazione del 7 maggio 2021 ha concluso per uno stato clinico
stabile/invariato (doc. 127 incarto AI).
Con
scritto dell’11 maggio 2021 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che il
diritto ad una mezza rendita rimaneva immutato, la situazione valetudinaria non
essendosi modificata (doc. 130 incarto AI).
1.4. Con
scritti del 24 giugno 2021 l’assicurata ha contestato le conclusioni della
comunicazione dell’11 maggio 2021 dell’Ufficio AI, censurando una carente
motivazione del rifiuto a fronte di un aggravamento dell’affezione psichiatrica
(doc. 136 incarto AI).
Con
scritto dell’8 luglio 2021 anche il dr. __________ ha censurato l’agire
dell’amministrazione, rimproverando al SMR di non aver considerato la diagnosi
di “PTSD ad evoluzione cronica con modificazione duratura della personalità
(F 43.1, F62.0) verosimilmente almeno dal 2016” e l’incapacità
lavorativa del 100% dal 10 febbraio 2021 attestata dal curante psichiatra (doc.
139 incarto AI).
Con
scritto del 18 novembre 2021 il dr. __________ ha comunicato che l’assicurata
era stata ricoverata d’urgenza alla Clinica __________ dal 21 settembre al 27
ottobre 2021 a seguito del peggioramento dell’affezione psichiatrica, gli
specialisti del citato istituto avendo confermato la diagnosi del curante di “modificazione
duratura della personalità (F62.0) verosimilmente almeno dal 2016”. Il
curante conclude che “le sue condizioni la rendano completamente inabile a
qualsiasi attività lucrativa, per un tempo indeterminato” (doc. 146 incarto
AI).
1.5. Il 25/30
novembre 2021 l’assicurata, per il tramite di __________, ha presentato una
domanda di revisione della rendita a motivo di un “Peggioramento
significativo dello stato depressivo con conseguente diminuzione dell’autonomia
in generale” dal 10 febbraio 2021 (docc. 148, 149 e153 incarto AI).
Sottoposti
al SMR i rapporti medici dei curanti dr. __________ e dr.ssa __________ (docc.
156, 157 e 159 incarto AI) all’Ufficio AI, il medico SMR ha ritenuto la
situazione invariata rispetto a quanto concluso nel rapporto del 14 marzo 2016
(doc.162 incarto AI), ragione per cui con progetto di decisione del 24 giugno
2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di aumento della rendita (doc. 163
incarto AI).
A
seguito delle osservazioni del 18 agosto e 30 settembre 2022 con la quale
l’assicurata ha chiesto di poter essere “rivalutata dai periti medici
dell’AI” (docc. 173 e 175 incarto AI), i medici SMR dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr. __________ (specialista in
medicina interna) hanno chiesto una perizia bidisciplinare esterna indipendente
in ambito psichiatrico e reumatologico atta a definire l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa dal 22 dicembre 2016 (doc. 176 incarto AI),
richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 177 incarto AI) che, tramite la
piattaforma SuisseMED@P, ha conferito mandato peritale alla dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) e al dr. __________ (specialista in
reumatologia) (docc. 179-181 incarto AI).
La
valutazione dei periti esterni è confluita nel rapporto peritale del 21 aprile
2023 (doc. 185 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR nel rapporto del 2
maggio 2023 (doc. 184 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"2.1. Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa CL
Codice infermità 738 Codice danno
funzionale: 10
Artrite reumatoide sieropositiva,
anerosiva ed anodulare
[…]
Sindrome del dolore cronico.
·
[…]
Sindrome panvertebrale cronica.
·
[…]
Disturbo della personalità misto con aspetti prevalenti istrionici
(F61)
Problemi legati all’ambiente sociale (Z60)
Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta compreso
l’ambiente familiare (Z63).
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…].”
e
rilevati i limiti funzionali, egli ha confermato il rapporto del 14 marzo 2016
in punto ai periodi d’incapacità lavorativa accertati.
1.6. Con
progetto di decisione del 16 maggio 2023, annullando e sostituendo il preavviso
del 24 giugno 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di aumento di
rendita a fronte di uno stato clinico ritenuto invariato (doc. 186 incarto AI).
Con
osservazioni del 27 e del 29 giugno 2023 l’assicurata, per il tramite del dr. __________
e dell’assistente sociale __________, ha contestato il progetto di decisione, evidenziando
aspetti a suo dire critici afferenti alle diagnosi formulate dalla perita
psichiatra, ribadendo di essere inabile al lavoro in misura completa (anche in
un contesto protetto) e di necessitare di un sostegno da parte di un’infermiera
psichiatrica nel disbrigo delle mansioni consuete (docc. 198 e 200 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha sottoposto le osservazioni alla perita psichiatra (doc. 207 incarto AI) e
quest’ultima, con complemento peritale del 17 agosto 2023 ha più diffusamente motivato
le proprie tesi e conclusioni, evidenziando criticità della valutazione operata
dal curante psichiatra, sia in punto alle diagnosi che all’accertamento della
capacità lavorativa residua (doc. 212 incarto AI). In ragione di ciò, il medico
SMR ha confermato la sua valutazione (doc. 213 incarto AI).
Con
decisione del 22 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 16
maggio 2023 (doc. 214 incarto AI).
1.7. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 22 agosto 2023, postulandone l’annullamento e la retrocessione
degli atti all’amministrazione per approfondimenti medici ed una nuova
valutazione del servizio integrazione professionale atta ad accertare le reali
possibilità occupazionali sul mercato equilibrato del lavoro.
Ha
pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato comunale.
In
sintesi, la ricorrente contesta la valutazione medica della perita esterna
indipendente, alla quale andrebbe preferita quella del curante psichiatra,
adducendo un’incapacità lavorativa completa. Sostiene inoltre di non essere
reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro, ciò che le conferirebbe il
diritto ad una rendita intera.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni
peritali, evidenziando come l’assicurata abbia “manifestato un dissenso
puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata
dall’amministrazione senza tuttavia produrre […] eventuali elementi
oggettivi […] di natura medica a sostegno delle proprie argomentazioni”.
In ragione di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Con
scritto del 2 novembre 2023 l’insorgente ha prodotto il certificato del 27
settembre 2023 dell’infermiera curante __________ della __________ (servizio di
assistenza e cura domiciliare) attestante la presa a carico dal 31 gennaio 2022
“con un sostegno relazionale e un accompagnamento nello svolgimento di
alcune attività di vita quotidiana, che altrimenti […] non è in grado di
portare a termine”, “assistenza e sostegno per le gravi algie di ci
soffre […]” a fronte di “importanti difficoltà a gestire lo stato
ansioso, molto accentuato”. Ha pure chiesto l’audizione dell’infermiera
curante (VI+1).
1.10. Con
osservazioni del 17 novembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato che l’attestato
prodotto dalla ricorrente fosse irrilevante, non accludendo “alcuna
informazione che non sia già stata tenuta in considerazione dai periti per la
loro valutazione e non apporti alcun nuovo elemento oggettivo che possa
inficiare le conclusioni peritali”, evidenziando come non fosse neanche
specificato per quali attività di vita quotidiana l’assicurata necessita di
accompagnamento, il genere di aiuto prestato e/o l’entità dello stesso (VIII).
1.11. Con
scritto del 15 gennaio 2024 la ricorrente ha prodotto un secondo scritto datato
10 gennaio 2024 della __________ con informazioni supplementari circa la
tipologia di assistenza fornita e le difficoltà dell’insorgente, indicando che
“Senza i nostri accompagnamenti la signora […] rimarrebbe
completamente isolata con un concreto rischio di un peggioramento generale del
suo stato di salute” e comunicando che è stato lo psichiatra curante ad
affidar loro la gestione della situazione (X 1).
considerato in
diritto
in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha rifiutato l’aumento della mezza rendita percepita
dal 1. novembre 2016.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
In
concreto, sia che si segua la tesi della ricorrente secondo cui vi sia stata
una modifica rilevante (art. 17 cpv. 1 LPGA) a febbraio 2021 (cfr. supra
consid. 1.5. in initio), ossia prima della surriferita modifica legislativa,
sia che si segua la tesi dell’amministrazione secondo cui la situazione è
rimasta immutata per rapporto all’ultima valutazione (cfr. supra consid. 1.6.),
torna applicabile il vecchio diritto (cfr. cifre 2004-2008 della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio
2022, stato da medesima data).
Visto
quanto precede ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore al 31
dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi
in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente
la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in
Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel
porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7.
2.7.1. In
concreto, ricevuta la domanda di revisione della rendita, al fine di accertare
lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una
perizia bidisciplinare esterna in ambito psichiatrico e reumatologico,
confluita nel rapporto peritale del 21 aprile 2023, fatto proprio dal medico
SMR, a cui ha fatto seguito il complemento peritale del 17 agosto 2023 della
perita psichiatra (cfr. supra consid. 1.5.).
La
ricorrente, prevalendosi in particolare delle refertazioni del dr. __________ e
dell’infermiera curante, contesta la valutazione medica posta alla base della
decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal
medico SMR e dai periti, ella presenti un’incapacità lavorativa completa (presumibilmente)
da febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.4.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.2. La
ricorrente sostiene che a fronte delle differenti diagnosi formulate del
curante (cfr. supra consid. 1.4. in initio) e della perita esterna indipendente
(cfr. supra consid. 1.5.) e di come esse potrebbero influenzare la capacità
lavorativa accertata, si renda “imprescindibile una [ulteriore, n.d.r.]
valutazione peritale che chiarisca quale delle due diagnosi vada preferita”,
evidenziando asserite incongruenze nel rapporto peritale della dr.ssa Barzaghi
che deporrebbero a favore di quanto accertato dal curante (I, p.ti 25.-34.).
Si
rileva preliminarmente che con il ricorso l’insorgente non ha prodotto alcuna
nuova refertazione medica, le attestazioni dell’infermiera curante e del servizio
di assistenza e cure domiciliare (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non
configurando refertazione medica stricto sensu.
Sempre
a titolo preliminare, va ricordato
che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non
è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.
DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta
alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche
ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle
opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla
DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.;
STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio
2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).
Tornando
al caso in disamina, in applicazione della surriferita giurisprudenza si deve
concludere che nella misura in cui tramite il proprio patrocinatore la
ricorrente avanza degli apprezzamenti di carattere medico per tentare di inficiare
le risultanze peritali (ad esempio speculando sull’ipotesi secondo cui
le diverse diagnosi formulate dal curante e dalla perita psichiatra comportano
un diverso apprezzamento della capacità lavorativa residua (I, p.ti 27.-29.) o
quando asserisce che la dr.ssa __________ “appare forse poco convinta del
disturbo istrionico della personalità” evidenziando elementi già trattati
dalla citata perita (I, p.to 31.), o ancora quando rimprovera alla perita di
essere stata eccessivamente ottimistica nell’accertamento della capacità
lavorativa residua, asserendo che “Costei banalizza la sofferenza descritta
dall’assicurata […]” (I, p. ti 36. e 40.)), tali considerazioni
assurgono a mere allegazioni di parte.
Per il
resto, le censure della ricorrente ricalcano sostanzialmente quelle sollevate
dal curante in sede di osservazioni al preavviso e alle quali la dr.ssa __________
ha risposto con il complemento peritale del 17 agosto 2023 (doc. 212 incarto
AI), manifestamente preferibile all’apprezzamento del curante, come si
illustrerà diffusamente in appresso.
Circa le
critiche sollevate dal curante in punto alla raccolta anamnestica,
la dr.ssa __________ ha così preso posizione:
"
[…] il dr. __________ afferma
che la perizia […] è ricca soprattutto nella parte anamnestica per
poi “dubitare che, in due colloqui con un medico che non conosceva,
l’assicurata sia riuscita ad aprirsi sugli aspetti di sofferenza più profondi
così come sugli eventi remoti dell’infanzia per lei difficili da ricordare
[…]”. […] egli riporta estratti della mia valutazione anamnestica: “[…] cita
anche i maltrattamenti e le percosse da parte dello stesso (ex marito)
etc…”, e ripercorre una serie di elementi ben riportati in perizia (quali minacce,
interventi delle forze dell’ordine e soggiorno alla casa delle Donne).
[…] egli prosegue […]: “sempre in anamnesi la perita parla anche di
percosse e maltrattamenti nell’infanzia…” passando poi alla descrizione
dettagliata di quanto riportato nella perizia al paragrafo anamnesi familiare.
[…] il dr. __________ osserva: “un ulteriore elemento di minaccia per la sua
incolumità e salute in generale sarebbe stato dato dal fatto di non poter più
ricorrere alle cure mediche, pur avendo una malattia somatica cronica, poiché
respinta perché non coperta dalla cassa malati, poiché il marito non pagava i
contributi (altro elemento descritto nella perizia)”.
Dunque, delle due affermazione l’una esclude
l’altra: o l’assicurata non è riuscita ad aprirsi in soli due colloqui o vi è
riuscita senza problemi tanto che l’anamnesi è ricca, come egli stesso sembra
confermare riportando poi diversi passaggi dello scritto peritale […].
Sottolineo che quest’ultima è particolarmente ricca perché tale è stato il
riferito dell’assicurata: il primo colloquio peritale è durato 171 minuti ed il
secondo 70 minuti. A tale proposito le registrazioni audio sono disponibili.
Secondo il dr. __________ la mia conclusione
diagnostica non avrebbe “tenuto in conto molti aspetti e sarebbe stata
tratta dopo soli due colloqui, senza interpellare i curanti che la conoscono ed
hanno una relazione di maggiore confidenza e fiducia da almeno due anni
[…]”.
Si osserva a tal proposito che anche il dr. __________,
nel suo primo rapporto medico, ha tratto le sue conclusioni diagnostiche,
peraltro differenti da tutti i precedenti colleghi, dopo soli due incontri
[…]. Inoltre, come si evince dagli atti e contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata
– di cui in perizia ho riportato il riferito, sottolineandone l’incongruenza
alla pagina 28 della valutazione peritale, la stessa si era già
precedentemente aperta con i precedenti curanti e periti, nonché con il dr. __________
ad inizio presa in carico, come si evince dai seguenti documenti agli atti,
cui rimando […]:
-
Considerandi
21.09.2010
Rapporto per l’UAI dr. __________
e dr.ssa __________, psichiatri curanti dell’__________
-
22.06.2014
Rapporto medico per
l’UAI della dr. med. __________ […]
-
15.01.2015
Rapporto medico per
l’UAI della dr. med. __________ […]
-
23.06.2015
Rapporto finale SMR […]
-
29.03.2021
Rapporto medico all’UAI
del dr. __________ […].
Tutti questi medici psichiatri hanno perfettamente
colto e descritto un riferito di episodi di trascuratezza ed abusi psicologici
e fisici, evidentemente dettagliati
dall’assicurata, in ambito familiare d’origine e poi coniugale. Si nota
peraltro una forte congruenza tra alcuni episodi anagrafici risalenti
all’infanzia, riportati sia in sede peritale che dalla dr.ssa __________ nel
2014.
Ora, visti i numerosi documenti medici agli atti […], si è ritenuto avere
materiale etero anamnestico più che sufficiente […].” (doc. 212, pagg. 703-705
incarto AI, sottolineature del redattore).
Visto
quanto precede, l’asserzione del curante, riproposta più o meno esplicitamente nell’allegato
ricorsuale, secondo cui sarebbe inverosimile che RI 1 si sia aperta alla perita
circa le sofferenze pregresse ed attuali risulta in aperta contraddizione con
gli atti all’inserto e s’appalesa pertanto inconferente.
A
sottolineare la minuzia di dettaglio del complemento peritale, giova riproporre
anche la presa di posizione dettagliata della perita circa il quadro
diagnostico:
" […]
il dr. __________ […] afferma “durante gli incontri con l’assistente sociale
è descritta come tesissima, sempre in allarme e diffidente, talvolta tende a
non ascoltare o non capire, sovrastata dalla percezione di un mondo ostile e
persecutorio”.
A livello di osservazione clinica, non si è riscontrato
alcun elemento di tensione, allarme, diffidenza o chiusura […].
Riporto […] “Accede all’interazione con atteggiamento disponibile, mantiene
il contatto oculare. I toni di voce sono inizialmente un po' dimessi,
più loquace con toni stenici e ben modulati nel proseguo del primo
colloquio e nel secondo. La mimica e la gestualità sono ben espressive e
congrue ai contenuti trattati, talvolta atteggiamenti infantili”.
Persino su aspetti delicati e personali, quali quelli inerenti all’immagine
corporea […] descrivo: “Su tali aspetti l’assicurata, inizialmente
reticente ad aprirsi, poi ha fornito diversi dettagli (su aspetti
organizzativi, costi, scontistica applicata per più di un intervento)”. Per
il dettaglio rimando all’ascolto delle registrazioni sonore.
Prosegue […] il dr. __________ “penso che in due
colloqui questi aspetti di difesa evitante e chiusura non possano essere
superati ed aggirati dalla perita che si è basata unicamente su ciò che ha
potuto vedere e non su quello che la paziente ha nascosto…”. Chiaramente il
perito non può immaginare gli aspetti “nascosti”, si possono certamente attuare
inferenze sul funzionamento intrapsichico e sulla patomorfosi, a patto che esse
siano poi corroborate da almeno qualche elemento clinico. Nello specifico, non
si può semplicemente invocare “i meccanismi difensivi del materiale
traumatizzante e la diffidenza nelle relazioni…” (pag. 2 del rapporto dr. __________)
a sostegno di una diagnosi (quella di PTSD cronico e di modificazione duratura
della personalità) se poi non si riscontra alcun elemento di conferma diretto a
livello di status psichico, né indiretto desumibile dal funzionamento. Come
sopra illustrato, l’assicurata parla abbondantemente dei propri trascorsi
traumatici e si apre senza mostrare […] tensione o iperarousal,
con i diversi interlocutori, soprattutto qualora essi siano percepiti come
figure in grado, potenzialmente, di colmare i suoi vissuti abbandonici e
validare i suoi bisogni di sostegno ed aiuto.
Riporto […] alla pagina 40 dell’Esame psichico: “comunica
invece un pervasivo timore di solitudine con richieste di essere aiutata da
terzi (solo per […] alcuni aspetti però, ad esempio non per la gestione
del denaro).”.
La scrivente, contrariamente a quanto sostenuto dal dr.
__________, ha ben sostenuto l’importanza dei maltrattamenti patiti in
infanzia, ritenendoli anzi correlabili con la psicopatologia di personalità
riscontrata. La discussione
diagnostica […] si apre infatti con […]: “[…] assicurata proveniente da un contesto
familiare socioculturale penalizzante ed opprimente per una donna per di
più appartenente ad una minoranza discriminata. Riporta esperienze di trascuratezza
dei bisogni e abusi in ambito familiare-sociale di origine.” E più
avanti: “Come sottolineato dal dr. __________, proprio perché tutto è
partito da un contesto primario di attaccamento che non ha fornito
soddisfazione dei legittimi bisogni di attenzione e cure si giustifica, non
una modificazione successiva, ma un vero sviluppo di personalità patologica
[sottolineatura della perita, n.d.r.] che si è poi manifestato in età
adulta nella ripetizione di altre dinamiche relazionali disfunzionali
[…] con ulteriore rinforzo positivo, confermando la frustrazione dei bisogni
di attenzione e cura. I tratti patologici misti [sottolineatura
della perita, n.d.r.] sono rilevabili soprattutto nell’intolleranza alle
frustrazioni, nell’ostilità agita in modo disfunzionale, nella ricerca
esterna – nell’altro – di gratificazioni, nei bisogni di attenzione, nella
centralità del corpo quale mezzo di comunicazione di tali bisogni emotivi.
L’attenzione particolare all’aspetto fisico si è esplicata nella necessità di
[…] interventi estetici (anche in tempi recenti), nella difficile
accettazione dell’invecchiamento che si associa aggravando i timori di solitudine.
In questo contesto i bisogni di aiuto ed assistenza sono espressi attraverso
un’accentuazione dei sintomi psicosomatici.
Il dr. __________ […] sostiene: “la dr.ssa __________
dice che la situazione non è cambiata rispetto alla perizia del dr. __________
ma ne trae considerazioni diagnostiche differenti, allora infatti il collega
formulò diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e disturbo misto della
personalità”. Questo è vero parzialmente in quanto non ho riscontrato più
alcun episodio depressivo in atto (allora indicato lieve […] e nemmeno più
diagnosticato in tempi recenti dal curante), ma la mia diagnosi non si
discosta per il resto affatto da quella formulata nella valutazione SMR del
2015, poiché viene riconfermato il disturbo di personalità misto (F61). La sola
differenza è che ho posto maggiore accento sugli aspetti istrionici,
senza omettere di rilevare anche quelli passivo aggressivi e dipendenti
[…], come emerge dal paragrafo sopra […]. La situazione psichica si giudica immodificata
rispetto alle sue ripercussioni sul funzionamento in quanto […] “Sebbene
non sia più rilevabile un episodio depressivo di lieve gravità, il maggiore
radicamento dei tratti disfunzionali misti [sottolineatura della
perita, n.d.r.] di personalità comporta una stazionarietà complessiva
del quadro psicopatologico”.
Il dr. __________ obietta che il cercare di attirare
l’attenzione dell’altro […] attraverso l’aspetto fisico non sia un tratto
istrionico.
Riporto il criterio B, punto 6 del disturbo istrionico
di personalità […]: “eccessivo interesse per l’aspetto fisico”. Ancora
nei criteri del DSM 5, l’elemento 4 è: “Utilizza costantemente l’aspetto
fisico per attirare l’attenzione su di sé” mentre nello stesso manuale,
nelle caratteristiche diagnostiche si legge che gli individui affetti da
disturbo istrionico “sono eccessivamente preoccupati di impressionare
l’altro per il loro aspetto, impiegano un’eccessiva quantità di tempo, energia
e denaro per gli abiti e le cure personali”. L’espressione di questi
aspetti non era stata particolarmente sottolineata nella precedente valutazione
del dr. __________ (es. non erano emersi i ripetuti interventi estetici)
ma, a voler ben vedere, il collega già coglieva, nel 2015, i timori di
invecchiamento corporeo ed anche una drammatizzazione dei sintomi, che è
pur sempre una strategia finalizzata ad una ricerca di attenzioni nel contesto
relazionale. […] nonostante il riferito peggioramento dei dolori, anche dal
lato reumatologico si è rivelata una situazione invariata e nelle incongruenze
il dr. __________ rileva […] “I cronici dolori lamentati dall’assicurata
sono a mio parere riconducibili ad una sindrome del dolore cronico di carattere
funzionale-somatoforme e non […] all’artrite reumatoide, […] ben
controllata [...].” Non pare comunque opportuno dilungarsi oltre su tali
aspetti perché, nell’assicurata, mancano altre caratteristiche tipiche del
disturbo istrionico pieno, infatti è stata posta la diagnosi di disturbo misto
di personalità.
[…] condivisa sia dalla scrivente che dal curante […] e
dai curanti della Clinica __________ è […] il disfunzionamento di personalità,
[…] si tratta di capire se sia intervenuta una modifica successiva oppure si
sia trattato di uno sviluppo patologico […] e […] il suo decorso dal 2016 […]
nonché le sue ricadute funzionali.
Vi è una notevole mole di letteratura che indica che i
traumi interpersonali precoci interferiscono con il normale sviluppo della
personalità per cui tali elementi […] sono bene in linea con la
diagnosi posta. Viceversa, è lecito chiedersi quale esperienza
catastrofica tale da determinare una modifica della personalità sia intervenuta
in età adulta ed “almeno dal 2016” alla luce di questi elementi:
-
i comportamenti maltrattamenti e
poi di stalking […] dell’ex coniuge sono noti a tutti i precedenti curanti dai
primi anni 2000 […] ma nessuno di essi ha mai segnalato una sintomatologia
di tipo traumatico.
-
nel 2015 viene diagnosticato dal
[…] dr. __________ un disturbo misto della personalità
-
il curante conosce l’assicurata
dal 2021
-
l’assicurata, sia in sede
peritale che nel questionario di revisione della rendita, data il
peggioramento da inizio 2021
-
i curanti della clinica __________
parlano di un peggioramento psichico da agosto 2021
Come riportato in perizia […], nella modifica di
personalità dopo esperienza catastrofica “solitamente sono rintracciabili ripetute
torture, abusi e traumi maggiori che non si ravvedono in questo caso.
Non volendo sminuire lo stress patito a causa dei riferiti comportamenti di
stalking, l’entità e natura di questo va inserito e compreso all’interno di una
inveterata dinamica disfunzionale di coppia aggravata dal background
socioculturale di provenienza e da serie problematiche economiche, ben
descritte agli atti e anche dall’assicurata nel corso dei colloqui.”
Per avvalorare la diagnosi di modifica di personalità
(F62) il dr. __________ formula anche quella addizionale di PTSD cronico
(F43.1). Si tratta in realtà di due entità diagnostiche ben distinte ma
correlate, entrambe associate a traumi ed un PTSD può precedere la
modificazione duratura di personalità. Nella discussione […] peritale si
prende in esame […] il PTSD […] e si motiva perché non ne
occorrono i criteri. […] In questo caso non si ritiene sia soddisfatto,
secondo l’ICD 10, il criterio A. […] non risultano soddisfatti nemmeno
gli altri criteri C, C e D (ed analoghi DSM5) […]. […] non vi è evitamento
degli stimoli correlati ai traumi: l’assicurata ne parla abbondantemente, si
reca all’occorrenza in __________ a trovare i genitori, né rifiuta l’opportunità
(anche molto di recente nel 2022) di intraprendere il lungo viaggio con l’ex
coniuge e di essere ospite presso di lui in __________. Non è evidenziabile
[…] né desumibile dal riferito alcun segno di iperarousal o esagerata risposta
di allarma (mentre risposte di rabbia e ostilità […] sono presenti e reattive
alla frustrazione delle aspettative e dei bisogni).
[la perita si confronta con la dottrina scientifica più
recente concludendo che in casu la PTSD è esclusa, n.d.r.].
Riguardo al ricovero presso la Clinica __________, si
tratta del primo in ambito psichiatrico [avvenuto su indicazione del curante,
n.d.r.]; esso si colloca nella seconda metà del 2021, dopo segnalazione
da parte dell’assicurata all’UAI del peggioramento […], nuova presa a carico
psichiatrica da parte del dr. __________ ed opposizione alla comunicazione AI
dell’11.05.2021 di rendita immutata. Viene confermata la diagnosi di
modificazione duratura della personalità (F62) posta dal curante ma non
quella di PTSD e sono aggiunti una serie di codici Z [questi ultimi
confermati dalla perita, n.d.r.] relativi a problematiche di contesto.
Nel rapporto di dimissioni (del 27.10.2021) sei legge che ha sofferto per anni
di sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a difficoltà di natura
economica e familiare. […] l’assicurata si è presentata in PS con propositi
suicidari dopo aver redatto una lettera di commiato per i familiari a
seguito di una conflittualità. Si rileva ansia, rabbia ed interpretatività
patologica. In seguito si parla di un “funzionamento base verosimilmente
associato ad esperienze di vita traumatiche, caratterizzato da diffidenza nella
relazione e ritiro sociale attivo, espressione di vissuti di rabbia attraverso
modalità rivendicative e di risarcimento nei confronti dell’entourage familiare
e della società”. L’ostilità e la ravvia sono aspetti rilevati e
descritti anche in perizia (pag. 40 e 41). Per quanto attiene
all’isolamento relazionale, questo è relativo, in parte frutto di
conseguenze legate alla separazione (esclusione dal proprio entourage
socioculturale), in parte si tratta di alcune scelte attive: […] ha
selezionato ed intrattiene relazioni con tutte le figure che erogano cure,
sostegno ed accudimento, intrattiene regolari rapporti con l’amica […], con
l’ex vicina di casa che l’accompagna a fare la spesa, con il prete […], con
l’assistente sociale e con l’infermiera psichiatrica […].
Tutti questi elementi sono ritenuti essere
riconducibili al diagnosticato disturbo della personalità misto.” (doc.
212, pagg. 705-710 incarto AI, sottolineature del redattore)
Di
tutta evidenza, le considerazioni psicopatologiche e le conclusioni
diagnostiche della dr.ssa __________, oltre ad essere più recenti di quelle del
curante – che non ha preso posizione sul complemento peritale –, sono molto più
approfondite ed esaustive, la perita essendosi confrontata attivamente e a
tutto tondo con ogni singola divergenza e contestazione sollevata dal curante,
con tutta la refertazione medica agli atti e con lo stato dell’arte medica più
recente, evidenziando in modo chiaro, lineare e sulla base di elementi
oggettivi i motivi alla base delle diagnosi formulate, rendendo così inverosimile
la sindrome da stress post-traumatico caldeggiata dal curante. Pertanto,
contrariamente a quanto asserisce l’insorgente (I, p.to 29. in initio), la
diagnosi della perita è manifestamente preferibile a quella del curante.
Circa
le ripercussioni delle diagnosi sulla capacità lavorativa, la dr.ssa __________
si è così espressa:
"
Il funzionamento emerso dal
riferito e quello ricostruito relativamente agli anni successivi al 2016 mal
si concilia con le gravi limitazioni lamentate dall’assicurata e segnalate dal
dr. __________ e dalL’AS __________, anche nei loro scritti in osservazione
alla perizia della scrivente. Devo tornare inevitabilmente sulle molte
incongruenze emerse.
Si è evidenziata una chiara accentuazione della
sintomatologia somato psichica che non corrisponde, per gravità denunciata,
a quanto obiettivamente rilevato, né a quanto desunto dalla descrizione del
quotidiano: non presenta evitamenti ansioso-fobici: è di fatto autonoma
negli spostamenti a piedi, con i mezzi pubblici e anche con l’aereo,
frequenta con regolarità l’amica [signora cilena, n.d.r.], la chiesa,
si reca settimanalmente dal parrucchiere, all’occorrenza a fare la
spesa con la ex vicina di casa. Diversamente da quanto affermato dal dr. __________,
la questione della guida è stata debitamente approfondita […]: “Possiede la
patente di guida ma da quando non lavora, da 15-20 anni, non ha più l’auto, le
manca guidare”. Pur a fronte di un complesso vissuto esistenziale, ben
considerato in perizia, mostra buone risorse come si evince dalla
perseveranza nel portare a termine i suoi obiettivi nonostante le difficoltà
(separazione), dalla determinazione nell’attuare scelte di cesura con il
passato (conversione religiosa, rifiuto del passaporto turco). Riguardo la
[asserita, n.d.r.] impossibilità di spostarsi se non accompagnata da
figure di supporto, ricordo che l’assistente sociale l’ha accompagnata alle
visite peritali, ma quando alla seconda visita questa aveva un impegno
l’assicurata ha fatto ritorno in treno da sola, senza mostrare particolari
difficoltà. Di più, ella è in grado di programmare lunghi viaggi che
comportano anche spostamenti aerei e soggiorni all’estero (riferiti nel
2019.
e anche a fine 2022) per rivedere i familiari o per sottoporsi ad
interventi estetici. Si muove con sicurezza in contesti sconosciuti ed
affronta le contingenti difficoltà o gli imprevisti con prontezza e decisione
(vedi racconto in cui è stata morsa da un cane randagio ed ha dovuto recarsi in
PS in __________ […]). Riesce perciò difficile pensare che una persona con
tali risorse, in termini di buon controllo e padronanza delle situazioni, non
sia poi in grado di andare a fare la spesa nel proprio contesto abituale. Contrariamente
a quanto dichiarato nel questionario di revisione della rendita
(30.11.2021), in sede peritale ha dichiarato di essere perfettamente in
grado di provvedere alla gestione del suo denaro, sottolineando anzi la sua
priorità di mantenere un’autonomia decisionale. Vero è che le problematiche
economiche […] sono per l’assicurata un trigger particolarmente
stressogeno; a fronte di richieste di supporto ed assistenza (anche
economica) da parte del contesto, la frustrazione dei suoi bisogni può
scatenare, come detto, reazioni proiettive e rivendicative, riconducibili al noto
disturbo della personalità.
Infine, riguardo alla CL il dr. __________ asserisce
impossibile il reinserimento lavorativo citando anche la prognosi lavorativa
sfavorevole descritta dalla scrivente. Riconfermo quanto sostenuto al punto 7.2
della perizia: “La prognosi lavorativa è sfavorevole, tenuto conto
della scarsa scolarità e della lunghissima assenza dal circuito produttivo
(ultima attività lavorativa nel 2001-2002, in seguito, di fatto, casalinga).”.
La considerazione è stata pure ribadita nella valutazione bidisciplinare del
21.04
: “[…] i periti hanno convenuto che benché residui una parziale CL
la reintegrazione di questa assicurata 52enne sarà molto difficile
non in dipendenza dalle descritte patologie reumatologiche e psichiatriche
stazionarie, bensì da un insieme di fattori motivazionali psico-sociali
(lunghissimo periodo di assenza dal circuito lavorativo, già al beneficio di
una rendita).” Il fatto di non aver messo vent’anni fa a profitto la CL
residua non depone realisticamente a favore di un futuro reinserimento senza
che ciò debba essere direttamente attribuito a motivi di tipo medico
psichiatrico in quanto molto peso hanno anche i fattori motivazionali e
socioculturali.” (doc. 212, pag. 710 e seg. incarto AI, sottolineature del
redattore).
Avendo
la dr.ssa __________ rilevato gli elementi oggettivi pertinenti e fornito
conclusioni esaustive e convincenti, evidenziando le molteplici divergenze tra
quanto riferito dall’insorgente, rispettivamente attestato dal curante ed il
comportamento della ricorrente, alla valutazione medica della perita va
conferita piena valenza probatoria. Per tacere del fatto che, come accennato
(cfr. supra consid. 2.6.), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti. A quest’ultimo proposito,
si rileva che le attestazioni dell’infermiera curante e del servizio di cura a
domicilio prodotte nelle more del ricorso (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.),
oltre a non essere state allestite da dei medici, ripropongono in sostanza
quanto attestato dal curante psichiatra in punto alle limitazioni funzionali,
ragione per cui non sono sufficienti ad inficiare la valutazione peritale.
Visto
quanto precede, la valutazione della dr.ssa __________, fatta propria dal
medico SMR, va integralmente confermata.
2.7.3
La
ricorrente sostiene che “Nella perizia reumatologica si segnala un’ulteriore
incongruenza ai punti 7.4. e 8.2: il perito conferma le conclusioni del
dr. med. __________, rilevando che sotto l’aspetto reumatologico non vi sarebbe
stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata. Tuttavia il
dr. med. __________ aveva limitato il sollevamento di pesi a 6 kg, mentre il
dr. med. __________ pone un limite a 10 kg, praticamente il doppio. La
questione andrebbe chiarita” (I, p.to 43.).
Si
rileva che i passaggi della perizia del dr. __________ citati dall’insorgente
erano riferiti alla conferma da parte del perito reumatologo dell’incapacità
lavorativa accertata precedentemente dal dr. __________, ciò che non
comporta automaticamente il medesimo apprezzamento del limite funzionale del
sollevamento di pesi. Detto altrimenti, due specialisti possono addivenire alle
stesse conclusioni circa la capacità lavorativa pur differendo sui limiti
funzionali.
Pertanto, la generica
censura dell’insorgente cade nel vuoto.
Tutto
bene considerato, le conclusioni della perizia bidisciplinare, fatte proprie
dal medico SMR, vanno integralmente confermate.
2.8
La
ricorrente contesta anche la valutazione economica. Sostiene che anche se si
ammettesse applicazione del concetto astratto di mercato del lavoro equilibrato
non vi è un’attività in cui può sfruttare la contestata capacità lavorativa
residua, il consulente in integrazione non essendosi mai determinato in tal senso.
Chiede quindi la retrocessione degli atti per il necessario complemento
istruttorio in punto all’integrazione professionale (I, p.ti 41., 42.,
45.
-49.).
A ragione.
Come
accennato (cfr. supra consid. 2.6.), il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del
lavoro equilibrato. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale,
che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito
delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla
salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011
del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008
pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e
limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5. e 9C_13/2007
del 31 marzo 2008 consid. 3.).
Analizzata
tutta la documentazione all’inserto, si rileva che il consulente in
integrazione non ha mai indicato, neppure a titolo esemplificativo, delle attività
concrete che l’insorgente potrebbe svolgere nel mercato equilibrato del lavoro
a fronte della capacità lavorativa medico-teorica accertata e dei limiti
funzionali rilevati, essendosi limitato a constatare che “l’Ata non ha
risorse (salute, conoscenze, competenze) sufficienti per poter intraprendere un
provvedimento professionale atto a migliorare la sua capacità lavorativa”
(rapporto SIP del 4 settembre 2015, doc. 80 incarto AI), precedentemente avendo
altresì formulato una prognosi lavorativa “poco favorevole […]” (doc. 68
incarto AI). La lacuna istruttoria, sulla quale l’Ufficio AI non si è
determinato con la risposta di causa e nella duplica (IV e VIII), non può
essere colmata in questa sede, ritenuto che non è compito né dei medici né del
giudice delle assicurazioni determinarsi circa le attività concretamente
esigibili.
Ne
consegue che gli atti vanno rinviati per colmare la lacuna istruttoria. Il
consulente AI dovrà quindi, avuto riguardo della valutazione medica confermata
in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1-2.7.3.), indicare se vi sono delle attività
che l’insorgente può svolgere nel mercato equilibrato del lavoro e, in caso di
risposta affermativa, esplicitarle. Successivamente l’Ufficio AI emanerà una
nuova decisione, debitamente preavvisata ed impugnabile.
Pertanto, la censura della
ricorrente merita accoglimento.
2.9
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto
all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, stante la necessità di un
approfondimento economico, annullata – in accoglimento del ricorso – la
decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché
l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.8.) e
si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
2.10
Come accennato (cfr. supra consid. 1.7. e 1.9.), la
ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria e l’audizione dell’infermiera
curante.
La
situazione valetudinaria dell’insorgente è da considerarsi sufficientemente
chiarita (cfr. supra consid. 2.7.2. e seg.), ragione per cui il TCA rinuncia
all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Va qui rammentato che conformemente,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid.
7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro
multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 22 agosto 2023 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente
ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 cono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti