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Decisione

32.2023.100

Ricorso (accolto) contro decisione di rifiuto aumento rendita. Valutazione medica confermata. Valutazione economica lacunosa: consulente IP non ha indicato se, considerata valutazione medico-funzional

9 febbraio 2024Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi

in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente

la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in

Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico

o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel

porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7.

2.7.1. In

concreto, ricevuta la domanda di revisione della rendita, al fine di accertare

lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una

perizia bidisciplinare esterna in ambito psichiatrico e reumatologico,

confluita nel rapporto peritale del 21 aprile 2023, fatto proprio dal medico

SMR, a cui ha fatto seguito il complemento peritale del 17 agosto 2023 della

perita psichiatra (cfr. supra consid. 1.5.).

La

ricorrente, prevalendosi in particolare delle refertazioni del dr. __________ e

dell’infermiera curante, contesta la valutazione medica posta alla base della

decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal

medico SMR e dai periti, ella presenti un’incapacità lavorativa completa (presumibilmente)

da febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.4.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.2. La

ricorrente sostiene che a fronte delle differenti diagnosi formulate del

curante (cfr. supra consid. 1.4. in initio) e della perita esterna indipendente

(cfr. supra consid. 1.5.) e di come esse potrebbero influenzare la capacità

lavorativa accertata, si renda “imprescindibile una [ulteriore, n.d.r.]

valutazione peritale che chiarisca quale delle due diagnosi vada preferita”,

evidenziando asserite incongruenze nel rapporto peritale della dr.ssa Barzaghi

che deporrebbero a favore di quanto accertato dal curante (I, p.ti 25.-34.).

Si

rileva preliminarmente che con il ricorso l’insorgente non ha prodotto alcuna

nuova refertazione medica, le attestazioni dell’infermiera curante e del servizio

di assistenza e cure domiciliare (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.) non

configurando refertazione medica stricto sensu.

Sempre

a titolo preliminare, va ricordato

che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non

è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.

DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche

ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle

opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla

DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.;

STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio

2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Tornando

al caso in disamina, in applicazione della surriferita giurisprudenza si deve

concludere che nella misura in cui tramite il proprio patrocinatore la

ricorrente avanza degli apprezzamenti di carattere medico per tentare di inficiare

le risultanze peritali (ad esempio speculando sull’ipotesi secondo cui

le diverse diagnosi formulate dal curante e dalla perita psichiatra comportano

un diverso apprezzamento della capacità lavorativa residua (I, p.ti 27.-29.) o

quando asserisce che la dr.ssa __________ “appare forse poco convinta del

disturbo istrionico della personalità” evidenziando elementi già trattati

dalla citata perita (I, p.to 31.), o ancora quando rimprovera alla perita di

essere stata eccessivamente ottimistica nell’accertamento della capacità

lavorativa residua, asserendo che “Costei banalizza la sofferenza descritta

dall’assicurata […]” (I, p. ti 36. e 40.)), tali considerazioni

assurgono a mere allegazioni di parte.

Per il

resto, le censure della ricorrente ricalcano sostanzialmente quelle sollevate

dal curante in sede di osservazioni al preavviso e alle quali la dr.ssa __________

ha risposto con il complemento peritale del 17 agosto 2023 (doc. 212 incarto

AI), manifestamente preferibile all’apprezzamento del curante, come si

illustrerà diffusamente in appresso.

Circa le

critiche sollevate dal curante in punto alla raccolta anamnestica,

la dr.ssa __________ ha così preso posizione:

"

[…] il dr. __________ afferma

che la perizia […] è ricca soprattutto nella parte anamnestica per

poi “dubitare che, in due colloqui con un medico che non conosceva,

l’assicurata sia riuscita ad aprirsi sugli aspetti di sofferenza più profondi

così come sugli eventi remoti dell’infanzia per lei difficili da ricordare

[…]”. […] egli riporta estratti della mia valutazione anamnestica: “[…] cita

anche i maltrattamenti e le percosse da parte dello stesso (ex marito)

etc…”, e ripercorre una serie di elementi ben riportati in perizia (quali minacce,

interventi delle forze dell’ordine e soggiorno alla casa delle Donne).

[…] egli prosegue […]: “sempre in anamnesi la perita parla anche di

percosse e maltrattamenti nell’infanzia…” passando poi alla descrizione

dettagliata di quanto riportato nella perizia al paragrafo anamnesi familiare.

[…] il dr. __________ osserva: “un ulteriore elemento di minaccia per la sua

incolumità e salute in generale sarebbe stato dato dal fatto di non poter più

ricorrere alle cure mediche, pur avendo una malattia somatica cronica, poiché

respinta perché non coperta dalla cassa malati, poiché il marito non pagava i

contributi (altro elemento descritto nella perizia)”.

Dunque, delle due affermazione l’una esclude

l’altra: o l’assicurata non è riuscita ad aprirsi in soli due colloqui o vi è

riuscita senza problemi tanto che l’anamnesi è ricca, come egli stesso sembra

confermare riportando poi diversi passaggi dello scritto peritale […].

Sottolineo che quest’ultima è particolarmente ricca perché tale è stato il

riferito dell’assicurata: il primo colloquio peritale è durato 171 minuti ed il

secondo 70 minuti. A tale proposito le registrazioni audio sono disponibili.

Secondo il dr. __________ la mia conclusione

diagnostica non avrebbe “tenuto in conto molti aspetti e sarebbe stata

tratta dopo soli due colloqui, senza interpellare i curanti che la conoscono ed

hanno una relazione di maggiore confidenza e fiducia da almeno due anni

[…]”.

Si osserva a tal proposito che anche il dr. __________,

nel suo primo rapporto medico, ha tratto le sue conclusioni diagnostiche,

peraltro differenti da tutti i precedenti colleghi, dopo soli due incontri

[…]. Inoltre, come si evince dagli atti e contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata

– di cui in perizia ho riportato il riferito, sottolineandone l’incongruenza

alla pagina 28 della valutazione peritale, la stessa si era già

precedentemente aperta con i precedenti curanti e periti, nonché con il dr. __________

ad inizio presa in carico, come si evince dai seguenti documenti agli atti,

cui rimando […]:

-

Considerandi

21.09.2010

Rapporto per l’UAI dr. __________

e dr.ssa __________, psichiatri curanti dell’__________

-

22.06.2014

Rapporto medico per

l’UAI della dr. med. __________ […]

-

15.01.2015

Rapporto medico per

l’UAI della dr. med. __________ […]

-

23.06.2015

Rapporto finale SMR […]

-

29.03.2021

Rapporto medico all’UAI

del dr. __________ […].

Tutti questi medici psichiatri hanno perfettamente

colto e descritto un riferito di episodi di trascuratezza ed abusi psicologici

e fisici, evidentemente dettagliati

dall’assicurata, in ambito familiare d’origine e poi coniugale. Si nota

peraltro una forte congruenza tra alcuni episodi anagrafici risalenti

all’infanzia, riportati sia in sede peritale che dalla dr.ssa __________ nel

2014.

Ora, visti i numerosi documenti medici agli atti […], si è ritenuto avere

materiale etero anamnestico più che sufficiente […].” (doc. 212, pagg. 703-705

incarto AI, sottolineature del redattore).

Visto

quanto precede, l’asserzione del curante, riproposta più o meno esplicitamente nell’allegato

ricorsuale, secondo cui sarebbe inverosimile che RI 1 si sia aperta alla perita

circa le sofferenze pregresse ed attuali risulta in aperta contraddizione con

gli atti all’inserto e s’appalesa pertanto inconferente.

A

sottolineare la minuzia di dettaglio del complemento peritale, giova riproporre

anche la presa di posizione dettagliata della perita circa il quadro

diagnostico:

" […]

il dr. __________ […] afferma “durante gli incontri con l’assistente sociale

è descritta come tesissima, sempre in allarme e diffidente, talvolta tende a

non ascoltare o non capire, sovrastata dalla percezione di un mondo ostile e

persecutorio”.

A livello di osservazione clinica, non si è riscontrato

alcun elemento di tensione, allarme, diffidenza o chiusura […].

Riporto […] “Accede all’interazione con atteggiamento disponibile, mantiene

il contatto oculare. I toni di voce sono inizialmente un po' dimessi,

più loquace con toni stenici e ben modulati nel proseguo del primo

colloquio e nel secondo. La mimica e la gestualità sono ben espressive e

congrue ai contenuti trattati, talvolta atteggiamenti infantili”.

Persino su aspetti delicati e personali, quali quelli inerenti all’immagine

corporea […] descrivo: “Su tali aspetti l’assicurata, inizialmente

reticente ad aprirsi, poi ha fornito diversi dettagli (su aspetti

organizzativi, costi, scontistica applicata per più di un intervento)”. Per

il dettaglio rimando all’ascolto delle registrazioni sonore.

Prosegue […] il dr. __________ “penso che in due

colloqui questi aspetti di difesa evitante e chiusura non possano essere

superati ed aggirati dalla perita che si è basata unicamente su ciò che ha

potuto vedere e non su quello che la paziente ha nascosto…”. Chiaramente il

perito non può immaginare gli aspetti “nascosti”, si possono certamente attuare

inferenze sul funzionamento intrapsichico e sulla patomorfosi, a patto che esse

siano poi corroborate da almeno qualche elemento clinico. Nello specifico, non

si può semplicemente invocare “i meccanismi difensivi del materiale

traumatizzante e la diffidenza nelle relazioni…” (pag. 2 del rapporto dr. __________)

a sostegno di una diagnosi (quella di PTSD cronico e di modificazione duratura

della personalità) se poi non si riscontra alcun elemento di conferma diretto a

livello di status psichico, né indiretto desumibile dal funzionamento. Come

sopra illustrato, l’assicurata parla abbondantemente dei propri trascorsi

traumatici e si apre senza mostrare […] tensione o iperarousal,

con i diversi interlocutori, soprattutto qualora essi siano percepiti come

figure in grado, potenzialmente, di colmare i suoi vissuti abbandonici e

validare i suoi bisogni di sostegno ed aiuto.

Riporto […] alla pagina 40 dell’Esame psichico: “comunica

invece un pervasivo timore di solitudine con richieste di essere aiutata da

terzi (solo per […] alcuni aspetti però, ad esempio non per la gestione

del denaro).”.

La scrivente, contrariamente a quanto sostenuto dal dr.

__________, ha ben sostenuto l’importanza dei maltrattamenti patiti in

infanzia, ritenendoli anzi correlabili con la psicopatologia di personalità

riscontrata. La discussione

diagnostica […] si apre infatti con […]: “[…] assicurata proveniente da un contesto

familiare socioculturale penalizzante ed opprimente per una donna per di

più appartenente ad una minoranza discriminata. Riporta esperienze di trascuratezza

dei bisogni e abusi in ambito familiare-sociale di origine.” E più

avanti: “Come sottolineato dal dr. __________, proprio perché tutto è

partito da un contesto primario di attaccamento che non ha fornito

soddisfazione dei legittimi bisogni di attenzione e cure si giustifica, non

una modificazione successiva, ma un vero sviluppo di personalità patologica

[sottolineatura della perita, n.d.r.] che si è poi manifestato in età

adulta nella ripetizione di altre dinamiche relazionali disfunzionali

[…] con ulteriore rinforzo positivo, confermando la frustrazione dei bisogni

di attenzione e cura. I tratti patologici misti [sottolineatura

della perita, n.d.r.] sono rilevabili soprattutto nell’intolleranza alle

frustrazioni, nell’ostilità agita in modo disfunzionale, nella ricerca

esterna – nell’altro – di gratificazioni, nei bisogni di attenzione, nella

centralità del corpo quale mezzo di comunicazione di tali bisogni emotivi.

L’attenzione particolare all’aspetto fisico si è esplicata nella necessità di

[…] interventi estetici (anche in tempi recenti), nella difficile

accettazione dell’invecchiamento che si associa aggravando i timori di solitudine.

In questo contesto i bisogni di aiuto ed assistenza sono espressi attraverso

un’accentuazione dei sintomi psicosomatici.

Il dr. __________ […] sostiene: “la dr.ssa __________

dice che la situazione non è cambiata rispetto alla perizia del dr. __________

ma ne trae considerazioni diagnostiche differenti, allora infatti il collega

formulò diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e disturbo misto della

personalità”. Questo è vero parzialmente in quanto non ho riscontrato più

alcun episodio depressivo in atto (allora indicato lieve […] e nemmeno più

diagnosticato in tempi recenti dal curante), ma la mia diagnosi non si

discosta per il resto affatto da quella formulata nella valutazione SMR del

2015, poiché viene riconfermato il disturbo di personalità misto (F61). La sola

differenza è che ho posto maggiore accento sugli aspetti istrionici,

senza omettere di rilevare anche quelli passivo aggressivi e dipendenti

[…], come emerge dal paragrafo sopra […]. La situazione psichica si giudica immodificata

rispetto alle sue ripercussioni sul funzionamento in quanto […] “Sebbene

non sia più rilevabile un episodio depressivo di lieve gravità, il maggiore

radicamento dei tratti disfunzionali misti [sottolineatura della

perita, n.d.r.] di personalità comporta una stazionarietà complessiva

del quadro psicopatologico”.

Il dr. __________ obietta che il cercare di attirare

l’attenzione dell’altro […] attraverso l’aspetto fisico non sia un tratto

istrionico.

Riporto il criterio B, punto 6 del disturbo istrionico

di personalità […]: “eccessivo interesse per l’aspetto fisico”. Ancora

nei criteri del DSM 5, l’elemento 4 è: “Utilizza costantemente l’aspetto

fisico per attirare l’attenzione su di sé” mentre nello stesso manuale,

nelle caratteristiche diagnostiche si legge che gli individui affetti da

disturbo istrionico “sono eccessivamente preoccupati di impressionare

l’altro per il loro aspetto, impiegano un’eccessiva quantità di tempo, energia

e denaro per gli abiti e le cure personali”. L’espressione di questi

aspetti non era stata particolarmente sottolineata nella precedente valutazione

del dr. __________ (es. non erano emersi i ripetuti interventi estetici)

ma, a voler ben vedere, il collega già coglieva, nel 2015, i timori di

invecchiamento corporeo ed anche una drammatizzazione dei sintomi, che è

pur sempre una strategia finalizzata ad una ricerca di attenzioni nel contesto

relazionale. […] nonostante il riferito peggioramento dei dolori, anche dal

lato reumatologico si è rivelata una situazione invariata e nelle incongruenze

il dr. __________ rileva […] “I cronici dolori lamentati dall’assicurata

sono a mio parere riconducibili ad una sindrome del dolore cronico di carattere

funzionale-somatoforme e non […] all’artrite reumatoide, […] ben

controllata [...].” Non pare comunque opportuno dilungarsi oltre su tali

aspetti perché, nell’assicurata, mancano altre caratteristiche tipiche del

disturbo istrionico pieno, infatti è stata posta la diagnosi di disturbo misto

di personalità.

[…] condivisa sia dalla scrivente che dal curante […] e

dai curanti della Clinica __________ è […] il disfunzionamento di personalità,

[…] si tratta di capire se sia intervenuta una modifica successiva oppure si

sia trattato di uno sviluppo patologico […] e […] il suo decorso dal 2016 […]

nonché le sue ricadute funzionali.

Vi è una notevole mole di letteratura che indica che i

traumi interpersonali precoci interferiscono con il normale sviluppo della

personalità per cui tali elementi […] sono bene in linea con la

diagnosi posta. Viceversa, è lecito chiedersi quale esperienza

catastrofica tale da determinare una modifica della personalità sia intervenuta

in età adulta ed “almeno dal 2016” alla luce di questi elementi:

-

i comportamenti maltrattamenti e

poi di stalking […] dell’ex coniuge sono noti a tutti i precedenti curanti dai

primi anni 2000 […] ma nessuno di essi ha mai segnalato una sintomatologia

di tipo traumatico.

-

nel 2015 viene diagnosticato dal

[…] dr. __________ un disturbo misto della personalità

-

il curante conosce l’assicurata

dal 2021

-

l’assicurata, sia in sede

peritale che nel questionario di revisione della rendita, data il

peggioramento da inizio 2021

-

i curanti della clinica __________

parlano di un peggioramento psichico da agosto 2021

Come riportato in perizia […], nella modifica di

personalità dopo esperienza catastrofica “solitamente sono rintracciabili ripetute

torture, abusi e traumi maggiori che non si ravvedono in questo caso.

Non volendo sminuire lo stress patito a causa dei riferiti comportamenti di

stalking, l’entità e natura di questo va inserito e compreso all’interno di una

inveterata dinamica disfunzionale di coppia aggravata dal background

socioculturale di provenienza e da serie problematiche economiche, ben

descritte agli atti e anche dall’assicurata nel corso dei colloqui.”

Per avvalorare la diagnosi di modifica di personalità

(F62) il dr. __________ formula anche quella addizionale di PTSD cronico

(F43.1). Si tratta in realtà di due entità diagnostiche ben distinte ma

correlate, entrambe associate a traumi ed un PTSD può precedere la

modificazione duratura di personalità. Nella discussione […] peritale si

prende in esame […] il PTSD […] e si motiva perché non ne

occorrono i criteri. […] In questo caso non si ritiene sia soddisfatto,

secondo l’ICD 10, il criterio A. […] non risultano soddisfatti nemmeno

gli altri criteri C, C e D (ed analoghi DSM5) […]. […] non vi è evitamento

degli stimoli correlati ai traumi: l’assicurata ne parla abbondantemente, si

reca all’occorrenza in __________ a trovare i genitori, né rifiuta l’opportunità

(anche molto di recente nel 2022) di intraprendere il lungo viaggio con l’ex

coniuge e di essere ospite presso di lui in __________. Non è evidenziabile

[…] né desumibile dal riferito alcun segno di iperarousal o esagerata risposta

di allarma (mentre risposte di rabbia e ostilità […] sono presenti e reattive

alla frustrazione delle aspettative e dei bisogni).

[la perita si confronta con la dottrina scientifica più

recente concludendo che in casu la PTSD è esclusa, n.d.r.].

Riguardo al ricovero presso la Clinica __________, si

tratta del primo in ambito psichiatrico [avvenuto su indicazione del curante,

n.d.r.]; esso si colloca nella seconda metà del 2021, dopo segnalazione

da parte dell’assicurata all’UAI del peggioramento […], nuova presa a carico

psichiatrica da parte del dr. __________ ed opposizione alla comunicazione AI

dell’11.05.2021 di rendita immutata. Viene confermata la diagnosi di

modificazione duratura della personalità (F62) posta dal curante ma non

quella di PTSD e sono aggiunti una serie di codici Z [questi ultimi

confermati dalla perita, n.d.r.] relativi a problematiche di contesto.

Nel rapporto di dimissioni (del 27.10.2021) sei legge che ha sofferto per anni

di sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a difficoltà di natura

economica e familiare. […] l’assicurata si è presentata in PS con propositi

suicidari dopo aver redatto una lettera di commiato per i familiari a

seguito di una conflittualità. Si rileva ansia, rabbia ed interpretatività

patologica. In seguito si parla di un “funzionamento base verosimilmente

associato ad esperienze di vita traumatiche, caratterizzato da diffidenza nella

relazione e ritiro sociale attivo, espressione di vissuti di rabbia attraverso

modalità rivendicative e di risarcimento nei confronti dell’entourage familiare

e della società”. L’ostilità e la ravvia sono aspetti rilevati e

descritti anche in perizia (pag. 40 e 41). Per quanto attiene

all’isolamento relazionale, questo è relativo, in parte frutto di

conseguenze legate alla separazione (esclusione dal proprio entourage

socioculturale), in parte si tratta di alcune scelte attive: […] ha

selezionato ed intrattiene relazioni con tutte le figure che erogano cure,

sostegno ed accudimento, intrattiene regolari rapporti con l’amica […], con

l’ex vicina di casa che l’accompagna a fare la spesa, con il prete […], con

l’assistente sociale e con l’infermiera psichiatrica […].

Tutti questi elementi sono ritenuti essere

riconducibili al diagnosticato disturbo della personalità misto.” (doc.

212, pagg. 705-710 incarto AI, sottolineature del redattore)

Di

tutta evidenza, le considerazioni psicopatologiche e le conclusioni

diagnostiche della dr.ssa __________, oltre ad essere più recenti di quelle del

curante – che non ha preso posizione sul complemento peritale –, sono molto più

approfondite ed esaustive, la perita essendosi confrontata attivamente e a

tutto tondo con ogni singola divergenza e contestazione sollevata dal curante,

con tutta la refertazione medica agli atti e con lo stato dell’arte medica più

recente, evidenziando in modo chiaro, lineare e sulla base di elementi

oggettivi i motivi alla base delle diagnosi formulate, rendendo così inverosimile

la sindrome da stress post-traumatico caldeggiata dal curante. Pertanto,

contrariamente a quanto asserisce l’insorgente (I, p.to 29. in initio), la

diagnosi della perita è manifestamente preferibile a quella del curante.

Circa

le ripercussioni delle diagnosi sulla capacità lavorativa, la dr.ssa __________

si è così espressa:

"

Il funzionamento emerso dal

riferito e quello ricostruito relativamente agli anni successivi al 2016 mal

si concilia con le gravi limitazioni lamentate dall’assicurata e segnalate dal

dr. __________ e dalL’AS __________, anche nei loro scritti in osservazione

alla perizia della scrivente. Devo tornare inevitabilmente sulle molte

incongruenze emerse.

Si è evidenziata una chiara accentuazione della

sintomatologia somato psichica che non corrisponde, per gravità denunciata,

a quanto obiettivamente rilevato, né a quanto desunto dalla descrizione del

quotidiano: non presenta evitamenti ansioso-fobici: è di fatto autonoma

negli spostamenti a piedi, con i mezzi pubblici e anche con l’aereo,

frequenta con regolarità l’amica [signora cilena, n.d.r.], la chiesa,

si reca settimanalmente dal parrucchiere, all’occorrenza a fare la

spesa con la ex vicina di casa. Diversamente da quanto affermato dal dr. __________,

la questione della guida è stata debitamente approfondita […]: “Possiede la

patente di guida ma da quando non lavora, da 15-20 anni, non ha più l’auto, le

manca guidare”. Pur a fronte di un complesso vissuto esistenziale, ben

considerato in perizia, mostra buone risorse come si evince dalla

perseveranza nel portare a termine i suoi obiettivi nonostante le difficoltà

(separazione), dalla determinazione nell’attuare scelte di cesura con il

passato (conversione religiosa, rifiuto del passaporto turco). Riguardo la

[asserita, n.d.r.] impossibilità di spostarsi se non accompagnata da

figure di supporto, ricordo che l’assistente sociale l’ha accompagnata alle

visite peritali, ma quando alla seconda visita questa aveva un impegno

l’assicurata ha fatto ritorno in treno da sola, senza mostrare particolari

difficoltà. Di più, ella è in grado di programmare lunghi viaggi che

comportano anche spostamenti aerei e soggiorni all’estero (riferiti nel

2019.

e anche a fine 2022) per rivedere i familiari o per sottoporsi ad

interventi estetici. Si muove con sicurezza in contesti sconosciuti ed

affronta le contingenti difficoltà o gli imprevisti con prontezza e decisione

(vedi racconto in cui è stata morsa da un cane randagio ed ha dovuto recarsi in

PS in __________ […]). Riesce perciò difficile pensare che una persona con

tali risorse, in termini di buon controllo e padronanza delle situazioni, non

sia poi in grado di andare a fare la spesa nel proprio contesto abituale. Contrariamente

a quanto dichiarato nel questionario di revisione della rendita

(30.11.2021), in sede peritale ha dichiarato di essere perfettamente in

grado di provvedere alla gestione del suo denaro, sottolineando anzi la sua

priorità di mantenere un’autonomia decisionale. Vero è che le problematiche

economiche […] sono per l’assicurata un trigger particolarmente

stressogeno; a fronte di richieste di supporto ed assistenza (anche

economica) da parte del contesto, la frustrazione dei suoi bisogni può

scatenare, come detto, reazioni proiettive e rivendicative, riconducibili al noto

disturbo della personalità.

Infine, riguardo alla CL il dr. __________ asserisce

impossibile il reinserimento lavorativo citando anche la prognosi lavorativa

sfavorevole descritta dalla scrivente. Riconfermo quanto sostenuto al punto 7.2

della perizia: “La prognosi lavorativa è sfavorevole, tenuto conto

della scarsa scolarità e della lunghissima assenza dal circuito produttivo

(ultima attività lavorativa nel 2001-2002, in seguito, di fatto, casalinga).”.

La considerazione è stata pure ribadita nella valutazione bidisciplinare del

21.04

: “[…] i periti hanno convenuto che benché residui una parziale CL

la reintegrazione di questa assicurata 52enne sarà molto difficile

non in dipendenza dalle descritte patologie reumatologiche e psichiatriche

stazionarie, bensì da un insieme di fattori motivazionali psico-sociali

(lunghissimo periodo di assenza dal circuito lavorativo, già al beneficio di

una rendita).” Il fatto di non aver messo vent’anni fa a profitto la CL

residua non depone realisticamente a favore di un futuro reinserimento senza

che ciò debba essere direttamente attribuito a motivi di tipo medico

psichiatrico in quanto molto peso hanno anche i fattori motivazionali e

socioculturali.” (doc. 212, pag. 710 e seg. incarto AI, sottolineature del

redattore).

Avendo

la dr.ssa __________ rilevato gli elementi oggettivi pertinenti e fornito

conclusioni esaustive e convincenti, evidenziando le molteplici divergenze tra

quanto riferito dall’insorgente, rispettivamente attestato dal curante ed il

comportamento della ricorrente, alla valutazione medica della perita va

conferita piena valenza probatoria. Per tacere del fatto che, come accennato

(cfr. supra consid. 2.6.), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti. A quest’ultimo proposito,

si rileva che le attestazioni dell’infermiera curante e del servizio di cura a

domicilio prodotte nelle more del ricorso (cfr. supra consid. 1.9. e 1.11.),

oltre a non essere state allestite da dei medici, ripropongono in sostanza

quanto attestato dal curante psichiatra in punto alle limitazioni funzionali,

ragione per cui non sono sufficienti ad inficiare la valutazione peritale.

Visto

quanto precede, la valutazione della dr.ssa __________, fatta propria dal

medico SMR, va integralmente confermata.

2.7.3

La

ricorrente sostiene che “Nella perizia reumatologica si segnala un’ulteriore

incongruenza ai punti 7.4. e 8.2: il perito conferma le conclusioni del

dr. med. __________, rilevando che sotto l’aspetto reumatologico non vi sarebbe

stato un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata. Tuttavia il

dr. med. __________ aveva limitato il sollevamento di pesi a 6 kg, mentre il

dr. med. __________ pone un limite a 10 kg, praticamente il doppio. La

questione andrebbe chiarita” (I, p.to 43.).

Si

rileva che i passaggi della perizia del dr. __________ citati dall’insorgente

erano riferiti alla conferma da parte del perito reumatologo dell’incapacità

lavorativa accertata precedentemente dal dr. __________, ciò che non

comporta automaticamente il medesimo apprezzamento del limite funzionale del

sollevamento di pesi. Detto altrimenti, due specialisti possono addivenire alle

stesse conclusioni circa la capacità lavorativa pur differendo sui limiti

funzionali.

Pertanto, la generica

censura dell’insorgente cade nel vuoto.

Tutto

bene considerato, le conclusioni della perizia bidisciplinare, fatte proprie

dal medico SMR, vanno integralmente confermate.

2.8

La

ricorrente contesta anche la valutazione economica. Sostiene che anche se si

ammettesse applicazione del concetto astratto di mercato del lavoro equilibrato

non vi è un’attività in cui può sfruttare la contestata capacità lavorativa

residua, il consulente in integrazione non essendosi mai determinato in tal senso.

Chiede quindi la retrocessione degli atti per il necessario complemento

istruttorio in punto all’integrazione professionale (I, p.ti 41., 42.,

45.

-49.).

A ragione.

Come

accennato (cfr. supra consid. 2.6.), il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del

lavoro equilibrato. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale,

che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011

del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e

limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5. e 9C_13/2007

del 31 marzo 2008 consid. 3.).

Analizzata

tutta la documentazione all’inserto, si rileva che il consulente in

integrazione non ha mai indicato, neppure a titolo esemplificativo, delle attività

concrete che l’insorgente potrebbe svolgere nel mercato equilibrato del lavoro

a fronte della capacità lavorativa medico-teorica accertata e dei limiti

funzionali rilevati, essendosi limitato a constatare che “l’Ata non ha

risorse (salute, conoscenze, competenze) sufficienti per poter intraprendere un

provvedimento professionale atto a migliorare la sua capacità lavorativa”

(rapporto SIP del 4 settembre 2015, doc. 80 incarto AI), precedentemente avendo

altresì formulato una prognosi lavorativa “poco favorevole […]” (doc. 68

incarto AI). La lacuna istruttoria, sulla quale l’Ufficio AI non si è

determinato con la risposta di causa e nella duplica (IV e VIII), non può

essere colmata in questa sede, ritenuto che non è compito né dei medici né del

giudice delle assicurazioni determinarsi circa le attività concretamente

esigibili.

Ne

consegue che gli atti vanno rinviati per colmare la lacuna istruttoria. Il

consulente AI dovrà quindi, avuto riguardo della valutazione medica confermata

in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1-2.7.3.), indicare se vi sono delle attività

che l’insorgente può svolgere nel mercato equilibrato del lavoro e, in caso di

risposta affermativa, esplicitarle. Successivamente l’Ufficio AI emanerà una

nuova decisione, debitamente preavvisata ed impugnabile.

Pertanto, la censura della

ricorrente merita accoglimento.

2.9

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, stante la necessità di un

approfondimento economico, annullata – in accoglimento del ricorso – la

decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché

l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.8.) e

si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

2.10

Come accennato (cfr. supra consid. 1.7. e 1.9.), la

ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria e l’audizione dell’infermiera

curante.

La

situazione valetudinaria dell’insorgente è da considerarsi sufficientemente

chiarita (cfr. supra consid. 2.7.2. e seg.), ragione per cui il TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va qui rammentato che conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid.

7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro

multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 22 agosto 2023 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente

ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 cono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti