32.2023.101
Ricorso per ritardata/denegata giustizia dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale, non avendo il curatore dell’insorgente ratificato il gravame
22 novembre 2023Italiano4 min
32.2023.101
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Incarto
n.
Fatti
32.2023.101
FS
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato
che - con
scritto 29 settembre 2023 denominato “ricorso art. 56-60 per ritardata e
denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente
Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI della cui
decisione 14 settembre 2023 chiede l’annullamento, formulando inoltre diverse
richieste tra cui il riconoscimento di prestazioni assicurative;
-
con scritto 3 novembre 2023, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in
qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
Considerandi
evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- con
risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con
sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a
favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso
che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi
di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti”;
- il
9.
dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un
co-curatore nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;
- per
decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via
definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale
curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;
- l’autorità
giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali
condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità
processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio
dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare
tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto
civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner
Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n.
44, p. 113);
- RI
1.
è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito
giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato
il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza
di capacità processuale;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- considerata la particolare situazione, si
prescinde dal prelievo delle spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile
per carenza di capacità processuale.
2. Non si prelevano spese di
procedura.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti