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Decisione

32.2023.101

Ricorso per ritardata/denegata giustizia dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale, non avendo il curatore dell’insorgente ratificato il gravame

22 novembre 2023Italiano4 min

32.2023.101

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Incarto

n.

Fatti

32.2023.101

FS

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato

che - con

scritto 29 settembre 2023 denominato “ricorso art. 56-60 per ritardata e

denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente

Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI della cui

decisione 14 settembre 2023 chiede l’annullamento, formulando inoltre diverse

richieste tra cui il riconoscimento di prestazioni assicurative;

-

con scritto 3 novembre 2023, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in

qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad

Considerandi

evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- con

risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con

sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a

favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso

che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi

di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e

penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e

soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali

ambiti”;

- il

9.

dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un

co-curatore nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;

- per

decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via

definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale

curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;

- l’autorità

giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali

condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità

processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio

dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare

tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto

civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner

Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n.

44, p. 113);

- RI

1.

è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito

giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato

il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza

di capacità processuale;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- considerata la particolare situazione, si

prescinde dal prelievo delle spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile

per carenza di capacità processuale.

2. Non si prelevano spese di

procedura.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti