32.2023.102
Richiesta di una rendita AI di un assiucrato affetto da un'infermità congenita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria
11 marzo 2024Italiano51 min
invalidità il reddito che avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.102
cs
Lugano
11 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1990, ha beneficiato
fino all’età di 20 anni di provvedimenti sanitari e di fisioterapia per la cura
dell’infermità congenita n. 485 OIC, la sindrome di Marfan. Egli ha necessitato
di cure specialistiche in particolare per patologie agli occhi, alla schiena e
per eventuali problematiche cardiache.
1.2. Nel mese di dicembre 2010 RI 1 ha
presentato una domanda di prestazioni dell’AI volta ad ottenere misure di reintegrazione
quali un sostegno per un orientamento professionale. Dopo aver esaminato varie
possibilità ed aver accertato una totale capacità lavorativa in attività
adeguate alle limitazioni funzionali rilevate, con decisione del 12 ottobre
2011 l’Ufficio AI ha chiuso la pratica poiché RI 1 ha deciso di proseguire con
la formazione di panettiere/pasticciere, sottoscrivendo un contratto di
tirocinio (doc. 52, inc. AI).
1.3. Nel corso del mese di ottobre 2016 RI
1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI a causa di problemi di
salute alla schiena in seguito all’attività di panettiere e di una patologia
psichica, consistente in un disturbo da attacchi di panico con elementi di
evitamento fobico, in cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia.
L’assicurato
ha indicato di non aver conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) nella
professione di panettiere/pasticciere e di aver passato gli esami teorici ma
non, per due volte, quelli pratici. L’Ufficio AI ha quindi sottoposto
l’interessato ad una valutazione pluridisciplinare ad opera del __________,
redatta il 12 dicembre 2017, e che ha accertato un’inabilità lavorativa in ogni
attività del 70% da dicembre 2014 e del 50% da settembre 2015 fino al 29
febbraio 2016. Dal 1° marzo 2016 è stato dichiarato inabile al 50% nella
precedente attività di panettiere/pasticciere e al 20% in attività adeguate e
confacenti al suo stato di salute (inc. AI, doc. 81 e 82).
1.4. Nel corso del mese di luglio 2018 RI
1 ha svolto un accertamento professionale presso il __________ che lo ha
portato ad una riqualifica professionale come impiegato di commercio AFC,
profilo esteso, con sottoscrizione di un contratto di apprendistato presso __________.
L’Ufficio AI ha garantito la riqualifica professionale dal 27 agosto 2018 al 26
agosto 2021 ed il sostegno scolastico, con riconoscimento della piccola
indennità giornaliera.
L’assicurato ha concluso la
formazione, con conseguimento del dell’AFC di impiegato di commercio profilo
esteso e avviamento della fase di ricerca di un posto di lavoro con l’aiuto di
vari enti. Con comunicazione del 31 agosto 2021, l’Ufficio AI ha riconosciuto a
RI 1 l’accertamento delle possibilità di reintegrazione presso __________ ed il
21 novembre 2021 ha garantito un percorso formativo pratico presso l’azienda __________
per il periodo dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022, poi prolungato dal 23
novembre 2022 al 31 dicembre 2022 (comunicazione del 23 novembre 2022), al termine
del quale l’Ufficio AI lo ha ritenuto reintegrabile nella misura dell’80% in
attività adeguate quale impiegato di commercio.
1.5. Con progetto di decisione del 27
febbraio 2023 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni alla luce di
un grado d’invalidità del 13% (doc. 241, inc. AI). In sede di osservazioni
l’assicurato ha contestato la valutazione della resa dell’abilità lavorativa
residua ed i redditi da valido e da invalido ed ha calcolato un grado
d’invalidità del 47% (doc. 251, inc. AI). Con decisione del 23 agosto 2023
l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta in considerazione
di un grado d’invalidità del 16% (doc. 257, inc. AI).
1.6. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
domandando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per completamento dell’istruttoria
(doc. I).
Riassunta la fattispecie, il
ricorrente ha contestato sia il reddito senza danno alla salute, chiedendo
l’applicazione del livello di competenza 2 dei dati RSS nel settore della
produzione alimentare 10-11, in luogo del livello di competenza 1, sia la resa
della capacità lavorativa residua (riduzione del rendimento del 20%
nell’attività di impiegato di commercio), che l’assicurato ritiene che sia da
approfondire maggiormente.
L’insorgente ha affermato:
" (…) Controverso
nella fattispecie, rimangono la definizione del reddito senza invalidità, della
capacità lavorativa restante e di conseguenza del reddito con invalidità.
1.
Il reddito senza danno alla salute è stato definito dall'Ufficio AI in
applicazione dei dati RSS nel settore della produzione alimentare 10-11, per
uomo in attività semplici e ripetitive, ossia il livello di competenza 1.
L'Ufficio AI ha negato l'applicazione del livello di competenza 2, come
richiesto con le osservazioni del 30.03.2023 al progetto AI, con la seguente
motivazione: "il mancato conseguimento dell'AFC quale panettiere-pasticciere,
che in effetti non è stato conseguito per ben due volte, non è imputabile al
danno alla salute, infatti se non avesse raggiunto gli obiettivi formativi richiesti
non avrebbe potuto presentarsi agli esami AFC due volte. Da notare inoltre che
il danno alla salute assume carattere invalidante a decorrere dal mese di
dicembre 2014, mentre per la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa
verso giugno- agosto dello stesso anno".
1.1 La posizione dell'Ufficio AI non
può venir condivisa.
1.1.1 Innanzitutto,
va sottolineato che i dati RSS sono suddivisi, per ogni ramo economico, in
livelli di competenza e non più di qualifica. In altre parole, la scelta del
livello da ritenere per la definizione del reddito senza invalidità non dipende
dalla o dalle certificazioni ottenute, nella nostra fattispecie l'AFC, ma dalle
competenze che il tipo di attività richiede. Come già esposto nelle mie
osservazioni del 30.03.2023, consultando il sito orientamento.ch vi si trova la
descrizione delle attività del panettiere pasticcere (avviare le impastatrici
meccaniche, preparazioni di svariati pani, dolci e torte anche salate, ecc.),
nonché i temi di insegnamento (lavorazione artigianale e tecnologia, qualità e
sicurezza, ideazione e creazione, economia aziendale). Non si tratta affatto di
un'attività semplice e ripetitiva, bensì di un'attività che richiede conoscenze
particolari ed utilizzo di macchinari e quindi un'attività con competenze di
livello 2.
1.1.2 Secondariamente,
ma non per importanza, e contrariamente da quanto sostenuto dal consulente
professionale, è il danno alla salute ad aver impedito all'assicurato l'ottenimento
della certificazione AFC. E noto che l’assicurato è affetto dalla sindrome di
Marfan. Per le conseguenze di tale sindrome ha presentato un peggioramento dei dolori
durante l'apprendistato di pasticcere/panettiere, come confermato dalla perizia
reumatologica __________ del dr. med. __________. L'assicurato non sarebbe
stato in grado di portare avanti l'attività intrapresa. Ma, oltre a ciò,
accanto alla problematica somatica, si è sviluppata quella psichiatrica: "Gli
aspetti disfunzionali di personalità, già presenti in epoca preadolescenziale
(come si evince dalla difficoltà a scegliere l'iter scolastico) si sono resi
progressivamente evidenti con il trascorrere degli anni causando battute di
arresto in corrispondenza con eventi di vita significativi dal punto di vista
del processo di autonomizzazione. In quest'ottica appare comprensibile come proprio
in prossimità dell'esame che avrebbe sancito una maggiore definizione di sé sul
piano professionale egli abbia manifestato uno scompenso su base ansiosa. Si
nota a tale proposito che lo sviluppo di attacchi di panico è uno scompenso
frequente in personalità con aspetti di organizzazione di tipo fobico come
quella descritta nell'assicurato" (rapporto perita __________ dr.ssa
med. __________ del 09.10.2017, pag. 9).
La perita, infatti,
conferma quanto descritto in anamnesi dallo psichiatra curante dr. med. __________:
"Il quadro sintomatologico è esploso nel dicembre 2014, con crisi di ansia
acuta con correlati vegetativi completi e paura di morire per una complicanza cardiaca
della S. di Marfan, comportante alcuni accessi al pronto soccorso. Tale malattia
lo ha portato ad interrompere a più riprese l'apprendistato di formazione per pasticcere
ed infine ad essere bocciato all'esame finale (luglio 2016), dopo un precedente
fallimento per non essersi presentato, a causa della compromissione delle prestazioni
su base ansiosa e relative complicante evitanti" (rapporto dr. med. __________
del 04.04.2017 agli atti).
È palese quindi che la
problematica psichiatrica ha compromesso la formazione dell'assicurato.
1.2 Mi preme
rilevare inoltre che l'Ufficio AI è pure contradditorio nel sostenere che il danno
alla salute ha carattere invalidante a decorrere dal dicembre 2014 e allo
stesso tempo affermare che la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa
nel giugno-agosto dello stesso anno. Concretamente una prima formazione, come
qualsiasi altra formazione necessitante di certificazione, la si conclude con
l'ottenimento della certificazione. Ne consegue che nel giugno-agosto 2014 l’assicurato
non aveva ancora concluso il suo percorso formativo, visto che non si era
presentato agli esami finali. La motivazione addotta dal consulente
professionale è dunque priva di fondamento.
Ma il consulente
professionale si contraddice pure nel considerare che la mancata formazione - ottenimento
AFC - non è imputabile al danno alla salute. Inizialmente, infatti, ha
considerato diversamente la situazione. In particolare, nella scheda di segnalazione
__________ (luglio 2018) riporta a chiare lettere che "L'assicurato a
causa di problemi di salute ha dovuto abbandonare la formazione di base di
panettiere - pasticcere". Tale considerazione viene ancora ripresa al
termine di tutto il percorso provvedimenti professionali come scritto nel
rapporto finale SIP del 23.09.2022: "Poi ha svolto un apprendistato di
panettiere-pasticcere dove ha dovuto cambiare ben 3 volte datore di lavoro per
Fatti
i problemi di salute sorti. Di fatto quest'attività non può più svolgere!...".
Per cui non si comprendono i motivi per i quali il consulente professionale si
distanzia da quanto legalmente previsto, ossia ritenere quale reddito senza
invalidità il reddito che avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione
(art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente
art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022).
Considerandi
1.3
Conformemente
all'art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente
all'art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022, il reddito da
valido va definito in base ai dati RSS della Tabella TA1 Skill level, ramo
economico 10-11, uomini, livello di competenza 2. Secondo i dati RSS 2020 il
reddito da valido ammonta a CHF 68'693.16 (CHF 5'426.- : 40 x 42.2 ore nel
settore x 12), secondo i dati RSS 2016, applicabili nel 2017, il reddito senza
invalidità è di CHF 67'117.41 (CHF 5'289.- : 40 x 42.3 ore nel settore x 12)
Dispositivo
Per questi motivi la decisione in merito al
reddito senza invalidità va fermamente censurata.
(…)
2. Nella
decisione impugnata l'Ufficio AI conclude che secondo gli accertamenti è possibile
confermare una riduzione del rendimento del 20% nell'attività di impiegato di
commercio esercitata nella misura del 100%. Anche questa conclusione non può venir
condivisa.
2.1 La
posizione dell'Ufficio AI si fonda sulla valutazione medico teorica della
capacità lavorativa operata dal __________ (vedi rapporto __________ del
12.12.2017).
Tuttavia, come
evidenziato in modo puntiglioso nei fatti del presente allegato, il percorso
formativo per l'ottenimento dell'AFC come impiegato di commercio ha fatto emergere
chiaramente il bisogno di accompagnamento e di sostegno e la dipendenza da
terzi, pregiudicandone l'autonomia nella pianificazione del lavoro, il rispetto
delle scadenze, il ritmo di lavoro, la qualità del lavoro e di conseguenza
limitando nella misura del 50% la capacità di rendimento. Durante tutto il
percorso formativo l’assicurato ha continuato a presentare queste difficoltà,
motivo per il quale i responsabili della formazione hanno incontrato il curante
a più riprese, invitando lo stesso consulente professionale che tuttavia non
incontrerà mai il curante durante la formazione.
La discrepanza tra la
valutazione medico teorica della capacità lavorativa e quella resa dall'azienda
formatrice è palese. Per questo motivo non si comprendono le ragioni per le
quali il consulente professionale non abbia sottoposto il problema a chi di competenza,
vale a dire al SMR.
Un chiarimento al
riguardo andava fatto soprattutto in considerazione di quanto già emerso nelle
conclusioni peritali del __________: "Un altro aspetto personologico riscontrato
nell'assicurato riguarda alcune disfunzioni di tipo metacognitivo, in particolare
relative alla capacità di individuare scopi ed obiettivi personali e a regolare
il proprio comportamento in funzione degli stessi. Ne risulta che l’assicurato pur
desiderando, ed apparentemente impegnandosi per il raggiungimento di una condizione
di maggiore autonomia, in accordo con quanto sostenuto dal curante, risulta di
fatto bloccato sul piano evolutivo, con grandi difficoltà a staccarsi dalla figura
di accudimento primaria. Questa disfunzione viene vicariata dalla tendenza a
ricercare aiuti esterni volti al sostegno e alla direttività (nostra
sottolineatura).
La testistica
somministrata in data 19.09.2017 dallo psicologo Dr. __________, ha riportato
tratti di fragilità, immaturità, problematiche nelle relazioni intime,
difficoltà a prendere iniziative, ad assumere responsabilità, incertezza nelle
decisioni. Conferma anche una rappresentazione di sé contradditoria che oscilla
tra posizioni di sopravalutazione e vissuti di inadeguatezza. Inoltre "il
vissuto di mancanza di aiuto e protezione crea comportamenti simili a quelli di
uno stato di sovraccarico. Il soggetto si sente indifeso, senza risorse e
spaventato dalle richieste della vita quotidiana, l'organizzazione della
personalità sarà più immatura e vulnerabile"" (rapporto __________
del 12.12.2017, discussione tra i periti pag. 19).
In sostanza emerge che
la disfunzione osservata dai periti __________ è confermata dalle valutazioni
dell'azienda formatrice; ma ciò che risulta evidente dal percorso formativo è
che la tendenza a cercare aiuto si traduce nei fatti in una costante
dipendenza da terzi per pianificare e portare a termine le attività
richieste - dipendenza osservata e comunicata al SIP durante i 3 anni di
formazione! -, inficiando di fatto autonomia, affidabilità e ritmo di lavoro.
Questo motiva verosimilmente una riduzione di rendimento maggiore rispetto a
quanto valutato dai periti. In tal senso anche le esigenze del mercato del
lavoro concorrono a sostegno di una riduzione di rendimento maggiore.
Nel mercato del
lavoro, infatti, le imprese sono confrontate con la pressione circa la
redditività, la competitività, la gestione dei costi, per cui agli impiegati si
richiede capacità di adattamento importante, saper reggere il ritmo di lavoro,
efficienza (STF 9C_248/2018), ossia capacità in cui l’assicurato ha presentato
difficoltà (pianificazione e rispetto delle scadenze) se non sostenuto da
terzi.
Ne consegue che
l'amministrazione non può semplicemente evadere la discrepanza delle
valutazioni del rendimento in favore della valutazione medico-teorica, quando siamo
in presenza di indizi concreti a sostegno di una riduzione maggiore del rendimento
rispetto a quella ritenuta dai periti __________.
La pratica andava
sottoposta al SMR, rispettivamente al __________ per un chiarimento.
L'istruttoria è per questi
motivi carente.
2.2 La
carenza istruttoria è oltremodo grave, se consideriamo che lo psichiatra
curante, incontrato finalmente dal consulente professionale per la prima volta
in data 23.09.2022, ha esplicitamente riconfermato anche dal punto di vista
medico una riduzione di rendimento nella, misura del 50%. La posizione del
medico curante è stata tuttavia alquanto ignorata dal consulente professionale;
ha, infatti, esplicitamente ribadito al medico che "Sono andato a
rivedere le valutazioni dell'ultimo anno ed invece a noi risulta che RI 1 abbia
sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno al 80%" (vedi
documento istruttoria: verbale del 23.09.2022 agli atti).
In realtà dagli atti
non emerge quanto sostenuto dal consulente professionale e riferito al medico
curante!
2.2.1 Dopo la
formazione ricevuta da __________ e al fine di completare la formazione e
preparare l’assicurato al mondo del lavoro, l'Ufficio AI ha autorizzato un
periodo presso __________ (Azienda di pratica) dove l’assicurato doveva essere valutato
per le competenze acquisite e completate quelle lacunose (vedi proposta misure
e provvedimenti del 25.08.2021). Nel dossier ritroviamo il rapporto di
autovalutazione dell'assicurato, ma non vi è traccia della valutazione
dell'Azienda di pratica. Considerando le difficoltà incontrate durante la
formazione, questa valutazione andava richiesta soprattutto per confermare o
meno la tendenza dell'assicurato a ricercare aiuto esterno. Ma anche su questo
punto l'istruttoria è lacunosa.
2.2.2 Risulta
poi evidente dagli atti, che l'attività svolta presso __________ non è mai
stata esercitata nella misura del 100% (vedi valutazione della prestazione del 21.09.2022,
quindi precedente all'incontro con il curante dr. med. __________). Ma ciò che più
ci lascia perplessi è la presa di posizione del __________ alle mie
osservazioni. In sostanza il consulente non può confermare la
percentuale lavorativa effettivamente svolta per __________: "Presso
l'ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa,
nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo postCOVID. È
stato difficile per il titolare controllare l'effettiva presenza e gli orari di
lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nelle
esecuzioni dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a
distanza" (documento d'istruttoria: presa di posizione SIP del
26.07.2023). Per poi confermare poco oltre che il suo tempo di lavoro era
dell'80%. Per cui quanto sostenuto dal consulente professionale nell'incontro
con il curante in merito alla percentuale lavorativa è privo di fondamento.
2.2.3 Infine, un
datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro sull'attività
prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%, può
solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80% non rende al
100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al 60%.
In altre parole, ci
troviamo confrontati con una doppia riduzione: da un lato di presenza (l’assicurato
non è mai stato testato nel mercato del lavoro primario per un'attività con tempo
di lavoro al 100%) e, nel tempo di presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo
più vicino al 60% che all'80%.
Ancora una volta
abbiamo una valutazione della capacità lavorativa che diverge con quella medico
teorica resa dal __________ ca. cinque anni prima (perizia __________ 2017), ma
nessun approfondimento in merito alla discrepanza che emerge chiaramente. Le certezze
del consulente professionale secondo le quali RI 1 "in futuro,
allorquando conosce bene il lavoro possa lavorare anche al 100% con buon
80-100% di rendimento e di ritmo di lavoro" (vedi presa di posizione
SIP alle mie osservazioni) non sono corroborate da indizi concreti. Dal
dossier, come dimostrato dal percorso formativo come pure dal periodo di
attività presso __________, emergono invece difficoltà che influiscono in modo
importante sul rendimento e sul ritmo di lavoro, tant'è vero che proprio
durante l'anno di pratica professionale presso __________ il datore di lavoro
ha avvisato il consulente professionale che "RI 1 da un po' di tempo non
rispetta gli orari, in particolare non è raggiungibile e richiama dopo molto
tempo” (vedi annotazione per l’incarto del 11.05.2022). In altre parole, le
difficoltà di pianificazione e rispetto delle scadenze riscontrate durante il
tirocinio, e ribadisco comunicate al consulente professionale in ogni
valutazione ma, oserei dire, mai prese sul serio, vengono riscontrate anche dal
datore di lavoro di __________, tant'è vero che passano ulteriori due mesi e
l'Ufficio AI decide di diffidare l’assicurato con la motivazione "vi è
calo considerevole delle prestazioni, che è distratto e non rispetta i termini
dati" (diffida del 13.07.2022). Le motivazioni della diffida sono
esattamente i punti deboli riscontrati durante la formazione presso __________.
Ci sono quindi molti
indizi a sostegno che la valutazione del rendimento lavorativo dell'assicurato,
ritenuta dall'Ufficio AI, è carente. L'istruttoria al riguardo è lacunosa e richiede
un rimando atti, per procedere con un completamento istruttorio della parte
medica (rapporto del curante e perizia psichiatrica di decorso per chiarire la
divergenza evidenziata) ed in seguito la definizione del reddito con invalidità
e la perdita di guadagno subita.
Ne consegue che la
decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati all'Ufficio AI per il completamento
dell'istruttoria come indicato. (…)”
1.7. Con risposta del 27 ottobre 2023, l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…)
5. Dal lato medico non vi sono elementi
clinici determinanti una diversa valutazione del caso in esame. Si reputano ad
oggi valide le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare del __________
del 2017, conclusioni tuttora riprese dal SMR (cfr. annotazione del 20 aprile
2023, inc. Al, doc. 253).
6. In merito all'abilità lavorativa residua
dell'assicurato va rilevato che la capacità di rendimento appurata sul luogo di
lavoro non era limitata al 50%. La prova pratica presso l'azienda __________ ha
determinato non solo limiti come sostenuto da controparte, bensì forze che l’assicurato
ha saputo attivare in un impiego sul mercato primario del lavoro, come ben
emerge anche dalla valutazione della prestazione redatta dall'azienda in data
22 settembre 2022 (cfr. inc. Al, doc. 224), dove è stato espressamente indicato
un rendimento ben superiore al 50% con indicazione, inoltre, che "(...)
Non ci sono stati impedimenti fisici e psichici durante l'attività
svolta". L'attività era maggiormente svolta via telelavoro, con presenza
all'80% circa, ed il signor RI 1 ha saputo svolgere le mansioni affidategli
come ben emerge dalle valutazioni espresse.
Va, inoltre, rammentato che, al termine
della formazione di impiegato di commercio AFC, le ricerche di lavoro erano
indirizzate verso impieghi presenti sul mercato primario del lavoro con
attività ben superiore al 50% (dal 70 e 80% al 100%, cfr. inc. Al, doc. 159 - 173;
anche l'operatrice sociale di __________ con e-mail dell'8 luglio 2021 indicava
per un concorso limitato al 40-60% di valutare se fosse possibile un incremento
dell'attività lavorativa ad un 80% di attività, cfr. inc. Al, doc. 168).
Su tale aspetto si rinvia a quanto già
indicato dal SIP nel rapporto del 26 luglio 2023 (inc. Al, doc. 255).
7. Con riferimento al reddito da valido
corrispondente all'attività di panettiere/pasticciere stabilita secondo i dati
statistici, è l'assenza di esperienza professionale del signor RI 1 nel
settore, come anche di competenze particolari acquisite, e non solo l'assenza
del conseguimento dell'AFC, ad avere determinato la scelta del livello di
competenza 1.
Ad ogni modo, anche reputando per ipotesi
di lavoro l'applicazione al caso del livello di competenza 2 per danno alla
salute che ha impedito la formazione nel ramo indicato, con riferimento ai dati
citati nel ricorso da controparte, dal raffronto dei redditi e con l'abilità ritenuta
all'80%, risulterebbe un discapito economico inferiore al tasso minimo del 40% tutelato
dall'AI.
In considerazione di quanto sopra, si
chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata
e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (doc. IV)
1.8. Con osservazioni del 20 novembre
2023, il ricorrente ha affermato:
" (…) Mi
riconfermo con quanto sollevato e richiesto con il ricorso del 2 ottobre u.s.,
precisando che il SMR (cfr. annotazione del 20 aprile 2023) non si esprime in
merito alla discrepanza tra le conclusioni peritali del __________ del 2017 e
quanto emerso dal percorso formativo in riguardo alla capacità lavorativa in
attività adeguate (cfr. mandato per SMR del 19 aprile 2023), con la motivazione
che non sono di sua competenza. Effettivamente il SMR coinvolto è un medico
specialista in medicina interna generale e non uno specialista in psichiatria
(ricordo che l’impedimento della capacità lavorativa in attività adeguata è
puramente di natura psichiatrica). Pertanto, alla luce della motivazione del
SMR e di quanto emerso durante i provvedimenti professionali, una richiesta di
chiarimento alla perita psichiatra del __________ s’impone a maggior ragione.
In merito poi alla valutazione della prestazione redatta
dall’azienda osservo che essa è stata presa in data 21 settembre 2022 e non in
data 22 settembre 2022 (vedi punto 6 della risposta di causa) e in assenza
dell’assicurato (mentre in quella del 4 marzo 2022 l’assicurato era presente).
Il consulente professionale ha incontrato l’assicurato in presenza dello
psichiatra curante solo il giorno successivo (22 settembre 2022) e in tale
occasione il curante ha ribadito al consulente professionale una limitata
capacità lavorativa nella misura del 50% del suo paziente. Anche in
considerazione di questa ennesima divergenza, un chiarimento alla perita psichiatra
del __________ va richiesto.” (doc. VI/1)
1.9. Il 4 dicembre 2023 l’UAI si è
riconfermato nella sua decisione, rilevando che le capacità e abilità
lavorative dell’assicurato sono emerse dall’attività pratica svolta presso __________
e rappresentano un fatto rilevante (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso al
ricorrente per conoscenza il 6 dicembre 2023 (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Le cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022
(stato al 1° gennaio 2022) prevedono che:
"
(…) le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica
del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Nel caso in esame il ricorrente
ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di ottobre 2016.
L’Ufficio AI ha ritenuto che l’insorgente è stato incapace al lavoro al 70% dal
dicembre 2014 in qualsiasi attività, al 50% dal settembre 2015 in qualsiasi
attività ed al 20% dal marzo 2016 in attività adeguate, ritenuta un’incapacità
lavorativa del 50% nella precedente attività (doc. A2).
In concreto l’eventuale diritto ad
una rendita AI sarebbe potuto nascere al più presto dal mese di aprile 2017,
ossia dopo sei mesi dall’inoltro della domanda (art. 29 LAI; cfr. doc. A2).
Ne segue che al caso di specie
vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà
riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso di specie, alla luce delle
patologie di cui è affetto il ricorrente l’Ufficio AI ha sottoposto il
ricorrente ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia; cardiologica: dr. med. __________, specialista
FMH cardiologia; oftalmologica: dr. med. __________, specialista FMH
oftalmologia; psichiatrica: dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria
e psicoterapia), del __________, redatta il 12 dicembre 2017, che conclude, dal
mese di agosto 2016, per una capacità lavorativa del 50% (riduzione del
rendimento) nell’ultima attività svolta di panettiere/pasticcere e dell’80%
(riduzione del rendimento del 20%) in un’attività adatta allo stato di salute
dell’assicurato (pag. 208 e seguenti incarto AI).
Quali limitazioni funzionali sono
state indicate:
" (…) Dal
punto di vista reumatologico secondo il consulente la diminuzione della
capacità lavorativa è dovuta alla scoliosi grave con dorsalgie. L’A. non è in
grado di stare in piedi in modo continuo e facendo uso in modo intensivo degli
arti superiori durante l’intera giornata di lavoro. Sono necessarie molte pause
supplementari e un’organizzazione ottimale dei compiti che permetta all’A, di
riposare la schiena e le braccia regolarmente. È necessaria un’ergonomia perfetta.
L’A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero a mediamente pesante che
rispetti i criteri precedentemente elencati a tempo pieno e con pieno
rendimento. Le risorse fisiche sono descritte dettagliatamente alla fine del
consulto reumatologico.
Come già descritto in precedenza dal punto di vista oftalmologico
vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.
Dal punto di vista cardiologico l’A. è in grado di svolgere altre
attività. è possibile che svolga attività al 100% in professioni con impegno
fisico da leggero a medio. È esclusa un’attività professionale con impegno
fisico pesante, ripetuto, in particolare isometrico o che implica traumi
toracici diretti o per decelerazione.
Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente ritiene che
l’A. sia in grado di svolgere qualunque altra attività teoricamente esigibile
compatibile con il livello culturale, di età, esperienze ed attitudini
personali nella misura dell’80%.” (pag. 22-23 della perizia __________, pag.
229-230 incarto AI)
L’esito della valutazione
peritale del __________, confermato dal medico SMR dr. med. __________ il 15
dicembre 2017 (pag. 298 incarto AI), non è contestato dal ricorrente che del
resto non produce alcun nuovo referto medico. Essendo conforme ai dettami
giurisprudenziali (cfr. in merito alla procedura probatoria strutturata in caso
di una componente psichiatrica: DTF 141 V 281), la perizia merita conferma.
2.4. Il ricorrente sostiene tuttavia che
in seguito al percorso formativo teso all’ottenimento dell’AFC di impiegato di
commercio, è emerso un bisogno di accompagnamento, di sostegno e di dipendenza
da terzi, con riduzione dell’autonomia nella pianificazione del lavoro, del
rispetto delle scadenze, del ritmo e della qualità del lavoro, con una
limitazione del 50% della capacità di rendimento, confermata dallo psichiatra
curante ancora in occasione dell’incontro del 23 settembre 2022 con il
consulente professionale, il quale non ne avrebbe tenuto conto.
L’insorgente si lamenta inoltre
del fatto che al termine del periodo di formazione presso __________, non è
stato valutato da parte dell’Azienda di pratica.
Il ricorrente evidenzia poi di
non aver mai esercitato presso __________ un’attività al 100%, rileva che lo
stesso consulente professionale sottolinea la difficoltà per il titolare
dell’azienda di controllare l’effettiva presenza e gli orari di lavoro, pur
confermando che il suo tempo di lavoro sarebbe stato dell’80%.
Infine l’assicurato afferma che “un
datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro
sull'attività prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo
del 60%, può solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80%
non rende al 100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al
60%.
In altre parole, ci troviamo confrontati con una doppia riduzione:
da un lato di presenza (l’assicurato non è mai stato testato nel mercato del
lavoro primario per un'attività con tempo di lavoro al 100%) e, nel tempo di
presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo più vicino al 60% che
all'80%.” La valutazione della capacità lavorativa diverge da quella medico
teorica del __________ ma non è stato fatto alcun accertamento ulteriore in
merito, neppure tenendo conto che le difficoltà sorte in seno al lavoro svolto
per __________ sono simili a quelle riscontrate durante il periodo di
apprendistato.
Per l’assicurato l’istruttoria
sarebbe lacunosa e necessiterebbe un rinvio degli atti all’Ufficio AI per
procedere ad un complemento, consistente nella richiesta di un rapporto al medico
curante ed all’allestimento di una perizia di decorso, con successiva
definizione del grado d’invalidità.
2.5. Dalle tavole processuali emerge che
nel consulto del 9 ottobre 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha rilevato sulla base dell’esame clinico, dell’analisi della
giornata e del mini ICF-app, che l’assicurato presenta limiti funzionali lievi
a carico delle seguenti dimensioni: rispetto delle regole, organizzazione dei
compiti, flessibilità, persistenza, assertività, mentre vi è una limitazione da
lieve a moderata nelle relazioni intime. Questi limiti determinano una
riduzione della capacità del rendimento del 20%. Per la perita l’esistenza di
una capacità lavorativa residua superiore al 50% “è corroborata anche dagli
elementi emersi dall’anamnesi da cui risulta che soprattutto nell’ultimo anno,
l’assicurato ha sempre cercato di rimanere attivo (…), inoltre ha, di recente,
sostenuto un colloquio come addetto alla vendita presso la __________ per un
impiego dell’80%. Nella determinazione della suddetta IL ho tenuto comunque
conto del fatto che in presenza di stress ambientali significativi (che possono
coincidere anche con situazioni di carenza di supporto o chiare direttive) vi
sia il rischio di un aumento dell’ansia ed un peggioramento del quadro clinico
sia più probabile” (pag. 11 del consulto, pag. 271 incarto AI).
In seguito l’insorgente è stato
sottoposto ad una valutazione ad opera del __________, al termine del quale è
emerso che l’assicurato non è adeguato a svolgere lavori fisici, ma deve
piuttosto esercitare attività in ambito amministrativo.
Ciò ha portato l’Ufficio AI a
proporgli una riqualifica professionale quale impiegato di commercio AFC con un
sostegno scolastico inizialmente nella misura di 2 ore a settimana, presso __________.
Nel primo rapporto del 30
novembre 2018, relativo ai primi mesi di lavoro, i formatori hanno rilevato che
l’interessato ha difficoltà di tipo emotivo, organizzativo, di pianificazione
del tempo e di rispetto delle scadenze (pag. 376 incarto AI). Il 1° marzo 2019
è stata confermata la necessità di un sostegno, per evitare che l’insorgente non
si agiti eccessivamente, e la presenza di lacune nella pianificazione degli
impegni (pag. 389 incarto AI). Al termine del primo anno i formatori hanno
notato che la formazione procede in modo positivo con buoni risultati sia a
scuola che nella pratica e l’atteggiamento dell’assicurato è maturo e
coscienzioso. Il suo approccio non è ottimale nella pianificazione delle
tempistiche e si trova spesso a dover rincorrere il tempo perduto e quindi si
trova in affanno per rispettare le scadenze. Senza il giusto sostegno tende a
mollare perché oppresso dagli impegni, mal pianificati nel tempo. Malgrado i
buoni risultati a scuola è stato chiesto di rinnovare le ore di sostegno (pag.
396 incarto AI).
Il 6 marzo 2020 i responsabili
della formazione hanno rilevato un rendimento ridotto, del 50%, quale
apprendista presso lo sportello __________ di __________. La prestazione
lavorativa è ridotta per la necessità di un monitoraggio esterno nel rispettare
le scadenze e nella pianificazione del suo lavoro. Viene sempre affiancato per
evitare di posticipare fino all’ultimo gli impegni che deve portare a termine.
I formatori hanno spiegato che nel
mese di ottobre 2019 è stato effettuato un incontro di rete con lo psichiatra,
da cui è emerso che nell’assicurato è radicata la paura del fallimento, cosa
che emerge anche nel modo di fare, nello sdrammatizzare e nel tranquillizzare
gli altri. Questo atteggiamento può portarlo a far sì che il risultato finale
sia negativo, quasi ad anticipare e di conseguenza bloccare sul nascere
aspettative di risultati positivi nei suoi confronti. Per questo motivo non è
stato sottoposto ad un carico importante di mole di lavoro e viene monitorato
da vicino per quanto concerne la sua organizzazione e la pianificazione delle
scadenze (pag. 414-415 incarto AI). Per i formatori l’interessato ha le qualità
personali-professionali-scolastiche per apprendere e raggiungere gli obiettivi
richiesti, ad eccezione, almeno per il momento, della capacità di rispettare le
scadenze con un'adeguata preparazione nel tempo, ciò che richiede il
monitoraggio continuo e che giustifica il non raggiungimento del rendimento del
100% (pag. 416 incarto AI). Tale valutazione è stata confermata anche il 10
luglio 2020 al termine del secondo semestre (pag. 434-435 incarto AI). Se
l’assicurato è lasciato libero di fare le attività senza un monitoraggio
costante il tempo di esecuzione si allunga e l’affidabilità viene a mancare
(pag. 435 incarto AI). I formatori hanno rilevato che la sua dipendenza da
terzi per portare a termine i compiti dovrà essere considerata per poterlo
aiutare a trovare un lavoro adeguato alla fine dell’apprendistato.
Il 17 marzo 2021 i formatori
hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% dovuta al monitoraggio
esterno costante ed alla fatica nel rispettare le scadenze e a portare avanti
le attività. In alcuni momenti il rendimento è buono, mentre in altri cala
drasticamente e deve essere sostenuto ed aiutato per ripartire (pag. 455
incarto AI).
Anche nella fase della ricerca
del lavoro avviata prima della fine dell’anno scolastico è emerso che
l’assicurato non riesce a rispettare i termini (pag. 394 incarto AI).
Nella valutazione finale del 23
luglio 2021, dopo aver superato gli esami, i formatori hanno confermato la
riduzione del rendimento del 50% (pag. 5050 incarto AI) e l’indicazione che il
ricorrente non riesce ad essere autonomo nella pianificazione del proprio
lavoro, nel rispettare l’agenda di quello che deve fare e se si trova in ritardo
non riesce a ripianificare il proprio lavoro dando delle priorità. Questo lo
porta ad essere in perenne affanno, dovendo completare dei compiti all’ultimo
momento. I formatori affermano: “questo aspetto ci preoccupa; non siamo
sereni nel pensarlo un domani nel mondo del lavoro. Riteniamo doveroso un
accompagnamento adeguato, finanziato dall’Assicurazione invalidità, affinché
trovi un’attività lavorativa confacente alle sue conoscenze, ma rispettosa dei
suoi bisogni personali, legati all’aspetto psicologico-emotivo” e che “al
termine dell’apprendistato è importante riuscire ad organizzare un periodo di
valutazione della resa effettiva, se possibile sul mercato del lavoro non
protetto, per accompagnarlo nel mondo del lavoro. (…) Siamo fiduciosi che possa
riservare dei risultati molto positivi, poiché lo vediamo in difficoltà quando
deve focalizzarsi su più obiettivi, con ritmi e richieste diverse (ambito
scolastico e ambito pratico). Dovendosi concentrare solo nella pratica potrebbe
risultare un fattore di vantaggio” (pag. 507-508 incarto AI).
Non riuscendo a trovare un datore
di lavoro, il consulente professionale ha avviato un provvedimento per evitare
l'iscrizione in disoccupazione dell’assicurato e per tale motivo ha seguito il
progetto __________ presso la __________.
Il 15 novembre 2021 l’assicurato
ha iniziato una formazione pratica quale collaboratore amministrativo presso __________,
in parte in modalità di telelavoro. L’attività è svolta il lunedì mattina e da
martedì a giovedì tutto il giorno. Il venerdì l’assicurato continua la sua
attività presso __________ (pag. 544 incarto AI). Dal mese di febbraio 2022 ha
poi lavorato anche il venerdì presso __________ (pag. 558 incarto AI).
Nella valutazione intermedia del
4 marzo 2022 figura che il rendimento lavorativo e la resistenza psico-fisica
sono pari all’80%, il ritmo di lavoro tra il 60% e l’80% (pag. 562 incarto AI).
L’11 maggio 2022 il consulente AI
è stato avvisato dal datore di lavoro che l’assicurato da un po' di tempo non
rispetta gli orari, non è raggiungibile e richiama dopo molto tempo (pag. 563
incarto AI). Il 13 luglio 2022, accertato che vi è stato un calo considerevole
delle prestazioni, l’UAI ha diffidato l’insorgente a dichiarare entro 10 giorni
se desiderava continuare con il progetto formativo (pag. 570 incarto AI). Il 22
luglio 2022 il ricorrente ha risposto contestando il calo delle prestazioni e
segnalando la volontà di continuare con la formazione, chiedendo al consulente
di organizzare un incontro con il proprio medico curante (pag. 575 incarto AI).
Il 21 settembre 2022 il datore di
lavoro ed il consulente dell’AI si sono incontrati per la valutazione della
prestazione dell’insorgente dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022. In tale
contesto è stato indicato che l’assicurato ha avuto una presenza di circa
l’80%, una resistenza psico-fisica dell’80%, un rendimento lavorativo tra il
60% e l’80% nonché un ritmo del lavoro e una qualità del lavoro del 60%. Figura
inoltre che vi è stato un miglioramento negli ultimi 4 mesi e non ci sono stati
impedimenti fisici o psichici nell’attività (pag. 590-591 incarto AI).
Nel corso dell’incontro tra
l’insorgente, il consulente ed il curante, tenutosi il 23 settembre 2022, il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha segnalato che RI 1 presenta
una capacità lavorativa del 50%, mentre il consulente ha affermato che il
ricorrente nell’ultimo anno ha sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno
all’80% e che entro un mese il provvedimento professionale sarebbe terminato e
l’attuale datore di lavoro non avrebbe potuto tenere l’assicurato quale suo
dipendente come invece pensava di fare un anno prima. Ciò a causa delle
situazioni economiche incerte (pag. 586 incarto AI).
Il 23 settembre 2022 il
consulente AI ha redatto il rapporto finale, dove figura:
" (…) L’assicurato,
di anni 32, presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua
ex attività di panettiere, mentre in attività [ndr: adeguate] essa è del 80%.
L’assicurato ha dimostrato di poter
lavorare nel mondo del lavoro in qualità di impiegato d’ufficio/di commercio. A
livello pratico è migliorato in quella che era la sua lacuna principale, ossia
quella di rispettare le tempistiche ed i termini di consegna. La qualità del
lavoro svolto risulta sempre essere buona. Egli infatti controlla più volte il
lavoro svolto prima di riconsegnarlo al responsabile o al cliente.
L’ultimo anno trascorso dapprima a __________
(progetto di ricerca di lavoro) e poi presso la start-up __________ che si
occupa di formazione e vendita di droni, ha migliorato molto le performance di RI
1.
L’attuale provvedimento scadrà il prossimo
18.11.2022. Purtroppo la start-up __________ non potrà assumerlo per motivi
finanziari e dovrà pertanto rinunciare alla collaborazione con RI 1.
(…).
Riteniamo pertanto l’assicurato come
reintegrabile nella misura del 80% in attività adeguata di impiegato di
commercio, rispettosa dei limiti funzionali dati.” (pag. 589 incarto AI)
Il 16 novembre 2022, su richiesta
del datore di lavoro, la formazione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022
per permettere all’assicurato di acquisire tutte le competenze che, a causa del
telelavoro, non è stato possibile impartire. L’ultimo mese sarebbe stato svolto
in presenza nei nuovi uffici della società, a __________ (pag. 598 incarto AI).
Una valutazione per questo
periodo non è stata effettuata.
Con progetto di decisione del 27
febbraio 2023, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita AI, poiché il
grado d’invalidità è del 13%.
In seguito alle osservazioni presentato
dal ricorrente, è stato interpellato il medico SMR, dr. med. __________, che ha
affermato:
" (…)
-
da parte mia non mi esprimo in merito ai risultati dell’accertamento
lavorativo non essendo di mia competenza
-
l’assicurato era in cura psichiatrica da 2.2015. è possibile/probabile
che la problematica psichica abbia giocato un ruolo nel fallimento dell’esame
pratico (rapporto dr. __________ del 4.4.2017). Da notare però che vi erano
anche altre problematiche non di stretta pertinenza medica, rimando qui alla
nota a pagina 3 della perizia __________: “anche perché nei mesi precedenti non
aveva un posto di lavoro stabile” 28.9.2016, richiesta di prestazioni AI.”
(pag. 643 incarto AI)
Il 26 luglio 2023 anche il
consulente AI ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto di
decisione ed ha affermato:
" (…) Presso
l’ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa,
nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo di postCOVID. È
stato difficile per il titolare controllare l’effettiva presenza e gli orari di
lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nell’esecuzione
dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a distanza.
Nella scheda di valutazione del 21.9.2022
il datore di lavoro indica una presenza del 80% ed un rendimento del 60-80% ed
un ritmo del 60%. Bisogna magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno
alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia. Il suo tempo di
lavoro era quindi dell’80%. Il rendimento variava tra il 60 e l’80%, ma sempre
calcolato su 80% di presenza e non sul 100%.
Stessa cosa vale per ritmo. L’assicurato è
stato sempre molto meticoloso e controllava sempre il lavoro da riconsegnare,
portando anche dei ritardi. Per questo è stato fissato prudentemente un 60%.
Io credo che RI 1 abbia lavorato bene, con
qualità e accortezza. Sono certo che egli in futuro, allorquando conosce bene
il lavoro possa lavorare anche al 100% con un buon 80-100% di rendimento e di
ritmo di lavoro.
Bisogna pure dire che il passaggio da 3
anni di apprendistato presso __________ (laboratorio semi-protetto) ad una
azienda vera e propria (start-up) con esigenze reali di mercato, non è stato
facile per l’assicurato. Se lo avessero assunto, a quest’ora avrebbe recuperato
il gap ed essere un collaboratore a tutti gli effetti.
Da notare che la mancata assunzione non era
dovuta alla qualità del lavoro di RI 1 ma ad un problema di liquidità della
start-up.
Secondo il SIP, una riduzione del
rendimento del 44%, non è giustificabile, mentre un 20% può esserlo (ma non oltre).”
(pag. 647 incarto AI)
2.6. Alla luce di quanto sopra esposto,
questo Tribunale ritiene che prima di potersi esprimere definitivamente sulla
fattispecie, sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.
In primo luogo, come rileva
l’insorgente, dalla documentazione agli atti non risulta che l’attività svolta
presso __________ sia stata esercitata nella misura del 100% (pag. 590 incarto
AI: “presenza circa 80%”), con un rendimento dell’80%. Anche perché
l’insorgente ha lavorato molto da casa in modalità di telelavoro e per il
titolare dell’azienda è stato difficile controllare l’effettiva presenza e gli
orari di lavoro (pag. 647 incarto AI).
Alla luce del contenuto, non
sempre chiaro, della valutazione della prestazione della formazione pratica
quale collaboratore amministrativo per la __________ ed in assenza di qualsiasi
ulteriore presa di posizione in merito all’attività svolta, da ultimo in
presenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, occorre interpellare la società
per ottenere maggiori informazioni circa la valutazione espressa il 21
settembre 2022.
In tale contesto il datore di
lavoro dovrà fornire una valutazione per il periodo fino al 31 dicembre 2022 e
dovrà precisare a quale tempo di lavoro si riferiscono le percentuali riportate
nella valutazione delle prestazioni del 21 settembre 2022 (pag. 590-591 incarto
AI) e per quale tempo di lavoro effettivo è stata svolta l’attività da parte
dell’insorgente.
Dagli atti non emerge infatti con
sufficiente chiarezza se le percentuali ivi indicate, segnatamente quelle della
resistenza psico-fisica (80%), del rendimento lavorativo (tra il 60 e l’80%) e
del ritmo di lavoro (60%), sono riferite ad un’attività di circa l’80% (cfr.
pag. 590 incarto AI, cfr. anche pag. 647 incarto AI) o ad un’attività del 100%.
Al fine di chiarire la
fattispecie, è necessario capire la percentuale esatta delle valutazioni se
l’attività fosse stata svolta al 100%.
A questo proposito occorrerà
inoltre accertare se, dal lato medico, l’insorgente può effettivamente lavorare
al 100%, con una riduzione del rendimento, oppure se, per motivi di salute,
come durante la formazione pratica presso __________, egli è tenuto ad
assentarsi per un giorno alla settimana per potersi sottoporre alle cure
mediche (fisioterapia e visite varie; cfr. pag. 647 incarto AI: “Bisogna
magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per
andare dai medici/fisioterapia”).
Successivamente, raccolte queste
informazioni, le risposte andranno sottoposte ad un medico psichiatra SMR per
stabilire, in maniera accurata, approfondita e motivata, se necessario
interpellando il __________, se quanto accertato in sede di apprendistato e
soprattutto in sede di formazione pratica come collaboratore amministrativo
presso __________ (rendimento secondo gli accertamenti da effettuare), è
compatibile con l’esito della perizia, segnatamente in ambito psichiatrico, del
12 dicembre 2017.
In caso di risposta positiva,
ossia se quanto accertato corrisponde alle conclusioni della perizia del __________,
non occorre procedere con ulteriori accertamenti medici, segnatamente non è
necessario allestire una perizia di decorso, ritenuto come l’insorgente non ha
prodotto alcun atto medico che possa far ritenere la necessità di procedere in
tal senso. Le sole dichiarazioni orali del proprio curante, dr. med. __________,
nell’ambito del colloquio del 23 settembre 2022 (rendimento massimo del 50%),
non sono infatti sufficienti ad imporre ulteriori accertamenti medici in
assenza di una motivazione medica oggettivata.
Se invece il medico SMR o il __________
ritengono che vi sia una divergenza rispetto all’esito della perizia del 12
dicembre 2017, spetterà loro stabilire se procedere con una perizia di decorso
o se decidere in base agli atti.
Infine, per quanto concerne l’ammontare
del reddito da valido e meglio la presa in considerazione del livello di
competenza 2 in luogo del livello di competenza 1 dei dati RSS del settore
della produzione alimentare 10-11, visto l’esito della vertenza è prematuro
esprimersi in merito.
Va comunque rilevato che se gli
esiti degli accertamenti dovessero confermare le percentuali della capacità
lavorativa residua in attività adatte (80%), la questione non meriterebbe
particolare approfondimento ritenuto che, come rilevato dall’Ufficio AI in sede
di risposta, il grado d’invalidità sarebbe comunque inferiore al 40%. In caso
contrario, ossia se le percentuali della capacità lavorativa residua dovessero
essere diverse, l’amministrazione dovrà chinarsi anche su questo aspetto.
A questo proposito, in una
sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, in ambito di assicurazione contro gli
infortuni, in un caso in cui si trattava di stabilire, per il reddito da invalida,
il livello di competenza da applicare, il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
4.2. A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012),
sono stati stabiliti quattro livelli di competenza in funzione dei nove grandi
gruppi professionali (si veda tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro,
di formazione necessaria all'esercizio della professione e l'esperienza
professionale (si veda tabella TA1_skill_level; DTF 142 V 178 consid.
2.5.3). Il livello 1 è quello più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e
manuali semplici, mentre il livello 4 è il grado più elevato e raggruppa le professioni
che esigono una capacità a risolvere i problemi complessi e a prendere
decisioni su un vasto insieme di conoscenze tecniche e di fatto in un settore
specifico (qui si trovano per esempio i direttori, i quadri di direzioni, i
gerenti e le professioni intellettuali e scientifiche). Nel mezzo di queste due
categorie estreme figurano le professioni cosiddette intermedie (livello 3 e
2). Il livello 3 implica mansioni pratiche complesse che necessitano un vasto
insieme di conoscenze in un ambito specifico (i tecnici, i controllori, gli
intermediari o ancora il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce
alle mansioni pratiche come la vendita, la cura, l'elaborazione di dati, le
pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza
8C_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza
8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti). L'accento è posto
quindi sul tipo di occupazione che l'assicurato è suscettibile di assumere in
funzione delle sue qualifiche, non più unicamente sulle qualifiche in quanto
tali (sentenze 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 del 14
aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti).
4.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale - presa in considerazione dai giudici cantonali -, se la persona
assicurata non è più in grado di esercitare l'attività lavorativa originaria
svolta prima dell'invalidità, l'applicazione del livello di competenza 2 si
giustifica unicamente se la stessa dispone di competenze o conoscenze
particolari (sentenze 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 7.2, pubblicata in
SVR 2022 UV n° 47 pag. 188; 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1,
pubblicata in SVR 2022 UV n° 3 pag. 7; 8C_645/2022 del 16 febbraio 2023 consid.
5 con riferimenti).”
L’Alta Corte ha poi affermato che
la giurisprudenza federale che impone la sussistenza di competenze o conoscenze
particolari affinché si possa ammettere il livello di competenza 2 non
risultava determinante per la valutazione del reddito da invalida fondato sulle
statistiche della RSS poiché nel caso allora giudicato l’assicurata era in
grado di svolgere la sua solita attività lavorativa (“angestammter Beruf”) ed ha
stabilito il livello di competenza in base all’attività lavorativa che
l’assicurata era suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche. Dopo
aver esaminato la situazione concreta dell’interessata, il Tribunale federale
ha applicato il livello di competenze 2:
" (…)
5.3. L'opponente
è titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, conseguito nel
1993 dopo tre anni di formazione e gode di un'ampia esperienza nelle attività
amministrative commerciali giacché, concluso il ciclo professionale, ha sempre
svolto lavori d'ufficio presso tre diverse aziende presenti nel Cantone. Di
madrelingua italiana, essa parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il
francese. Ritenuto che le effettive competenze professionali dell'assicurata non
sono di fatto mutate dopo l'infortunio (consid. 5.1 supra), giova
altresì rilevare le attività amministrative da lei svolte richiedono
generalmente una specifica formazione professionale (cfr. sentenze 8C_534/2019
del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.3.3; 9C_125/2009 del 19 marzo 2010 consid.
4.4.3) incentrata, segnatamente, sulla gestione della corrispondenza
commerciale, degli ordini e della contabilità nonché sulla conduzione della
segreteria (cfr. descrizione della professione di impiegato di commercio sul
portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professionale:
consultato il 6 luglio 2023). Pertanto, contrariamente a quanto concluso dalla
Corte cantonale, l'attività lavorativa nel concreto esigibile - e tutt'ora
esercitata dall'opponente - va inserita nel livello di competenza 2. A fronte
della sua formazione professionale, delle sue competenze linguistiche e
dell'esperienza finora maturata, l'opponente è infatti in grado, con
verosimiglianza preponderante, di svolgere in modo redditizio svariate attività
pratiche di amministrazione - adeguate alle sue limitazioni funzionali - e non
unicamente mansioni semplici di tipo fisico o manuale tipiche del livello di
competenza 1. Del resto, dagli atti di causa non risultano elementi concreti
che permettono di concludere per quest'ultima ipotesi. Va infine osservato che
il livello di competenza inferiore attiene ad una categoria di attività
lavorative che, di principio, non impongono nessuna formazione e esperienza
professionale specifica (sentenze 8C_196/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 7.5;
8C_118/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.3.2; 8C_175/2020 del 22 settembre
2020 consid. 4.2). Applicando il livello di competenza 1 (salari statistici
delle RSS 2020) per determinare il reddito da invalido dell'opponente, la Corte
cantonale ha pertanto violato il diritto federale.”
Come ancora ribadito
dall’Alta Corte nella STF 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata in SVR
12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza professionale per rivendicare
il livello 2 invece che il livello 1. Secondo costante giurisprudenza, difatti,
per utilizzare il livello 2 servono attitudini e conoscenze particolari che
permettano di immaginare la messa a frutto di tali attitudini al di fuori della
professione appresa, ad es. una esperienza di direzione, delle formazioni
continue supplementari o altre qualifiche particolari acquisite durante
l’attività (sul tema cfr. anche: STF 8C_123/2023 del 7 settembre 2023, consid.
5.1.2: “Wenn die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht
auf einen angestammten Beruf zurückgreifen kann, rechtfertigt
sich die Anwendung von Kompetenzniveau 2 (beziehungsweise bis LSE 2010
Anforderungsniveau 3; vgl. Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.1
mit Hinweis) nach der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über
besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (Urteile 8C_250/2021 vom 31. März
2022 E. 4.2.1; 8C_5/2020 vom 22. April 2020 E. 5.3.2). Bejaht wurde dies etwa
im Fall einer Versicherten, welche im Laufe ihrer beruflichen Karriere unter
anderem als Lehrmeisterin, als Filialleiterin mit Führungsaufgaben, als
stellvertretende Teamleiterin und als Prüfungsexpertin tätig war (Urteil
8C_374/2021 vom 13. August 2021 E. 5.4), bei einer Versicherten, welche
aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Hotels über
Berufserfahrung in leitender Funktion mit Administrativaufgaben verfügte
(Urteil 8C_368/2021 vom 22. Juli 2021 E. 10), beim Verkäufer in einer
Bijouterie in teilweise leitender Funktion (Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember
2019 E. 5.3.2 und 5.3.3), und auch beim gelernten Zimmermann, der diese
Tätigkeit gesundheitlich bedingt zwar nicht mehr ausüben konnte, jedoch in der
Lage war, einen eigenen Betrieb mit mehreren Angestellten zu führen (Urteil
8C_630/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.1 mit Hinweis).”; cfr.
anche STF 9C_570/2022 del 21 settembre 2023, consid. 5.3 per l’applicazione del
livello di competenza 3 in luogo del livello di competenza 4).
2.7. Alla luce di
quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata
e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso
(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V
281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per
complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da
un’avvocata iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino ed attiva
presso la RA 1, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che
rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti