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Decisione

32.2023.102

Richiesta di una rendita AI di un assiucrato affetto da un'infermità congenita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria

11 marzo 2024Italiano51 min

invalidità il reddito che avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.102

cs

Lugano

11 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1990, ha beneficiato

fino all’età di 20 anni di provvedimenti sanitari e di fisioterapia per la cura

dell’infermità congenita n. 485 OIC, la sindrome di Marfan. Egli ha necessitato

di cure specialistiche in particolare per patologie agli occhi, alla schiena e

per eventuali problematiche cardiache.

1.2. Nel mese di dicembre 2010 RI 1 ha

presentato una domanda di prestazioni dell’AI volta ad ottenere misure di reintegrazione

quali un sostegno per un orientamento professionale. Dopo aver esaminato varie

possibilità ed aver accertato una totale capacità lavorativa in attività

adeguate alle limitazioni funzionali rilevate, con decisione del 12 ottobre

2011 l’Ufficio AI ha chiuso la pratica poiché RI 1 ha deciso di proseguire con

la formazione di panettiere/pasticciere, sottoscrivendo un contratto di

tirocinio (doc. 52, inc. AI).

1.3. Nel corso del mese di ottobre 2016 RI

1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI a causa di problemi di

salute alla schiena in seguito all’attività di panettiere e di una patologia

psichica, consistente in un disturbo da attacchi di panico con elementi di

evitamento fobico, in cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia.

L’assicurato

ha indicato di non aver conseguito l’attestato federale di capacità (AFC) nella

professione di panettiere/pasticciere e di aver passato gli esami teorici ma

non, per due volte, quelli pratici. L’Ufficio AI ha quindi sottoposto

l’interessato ad una valutazione pluridisciplinare ad opera del __________,

redatta il 12 dicembre 2017, e che ha accertato un’inabilità lavorativa in ogni

attività del 70% da dicembre 2014 e del 50% da settembre 2015 fino al 29

febbraio 2016. Dal 1° marzo 2016 è stato dichiarato inabile al 50% nella

precedente attività di panettiere/pasticciere e al 20% in attività adeguate e

confacenti al suo stato di salute (inc. AI, doc. 81 e 82).

1.4. Nel corso del mese di luglio 2018 RI

1 ha svolto un accertamento professionale presso il __________ che lo ha

portato ad una riqualifica professionale come impiegato di commercio AFC,

profilo esteso, con sottoscrizione di un contratto di apprendistato presso __________.

L’Ufficio AI ha garantito la riqualifica professionale dal 27 agosto 2018 al 26

agosto 2021 ed il sostegno scolastico, con riconoscimento della piccola

indennità giornaliera.

L’assicurato ha concluso la

formazione, con conseguimento del dell’AFC di impiegato di commercio profilo

esteso e avviamento della fase di ricerca di un posto di lavoro con l’aiuto di

vari enti. Con comunicazione del 31 agosto 2021, l’Ufficio AI ha riconosciuto a

RI 1 l’accertamento delle possibilità di reintegrazione presso __________ ed il

21 novembre 2021 ha garantito un percorso formativo pratico presso l’azienda __________

per il periodo dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022, poi prolungato dal 23

novembre 2022 al 31 dicembre 2022 (comunicazione del 23 novembre 2022), al termine

del quale l’Ufficio AI lo ha ritenuto reintegrabile nella misura dell’80% in

attività adeguate quale impiegato di commercio.

1.5. Con progetto di decisione del 27

febbraio 2023 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni alla luce di

un grado d’invalidità del 13% (doc. 241, inc. AI). In sede di osservazioni

l’assicurato ha contestato la valutazione della resa dell’abilità lavorativa

residua ed i redditi da valido e da invalido ed ha calcolato un grado

d’invalidità del 47% (doc. 251, inc. AI). Con decisione del 23 agosto 2023

l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta in considerazione

di un grado d’invalidità del 16% (doc. 257, inc. AI).

1.6. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per completamento dell’istruttoria

(doc. I).

Riassunta la fattispecie, il

ricorrente ha contestato sia il reddito senza danno alla salute, chiedendo

l’applicazione del livello di competenza 2 dei dati RSS nel settore della

produzione alimentare 10-11, in luogo del livello di competenza 1, sia la resa

della capacità lavorativa residua (riduzione del rendimento del 20%

nell’attività di impiegato di commercio), che l’assicurato ritiene che sia da

approfondire maggiormente.

L’insorgente ha affermato:

" (…) Controverso

nella fattispecie, rimangono la definizione del reddito senza invalidità, della

capacità lavorativa restante e di conseguenza del reddito con invalidità.

1.

Il reddito senza danno alla salute è stato definito dall'Ufficio AI in

applicazione dei dati RSS nel settore della produzione alimentare 10-11, per

uomo in attività semplici e ripetitive, ossia il livello di competenza 1.

L'Ufficio AI ha negato l'applicazione del livello di competenza 2, come

richiesto con le osservazioni del 30.03.2023 al progetto AI, con la seguente

motivazione: "il mancato conseguimento dell'AFC quale panettiere-pasticciere,

che in effetti non è stato conseguito per ben due volte, non è imputabile al

danno alla salute, infatti se non avesse raggiunto gli obiettivi formativi richiesti

non avrebbe potuto presentarsi agli esami AFC due volte. Da notare inoltre che

il danno alla salute assume carattere invalidante a decorrere dal mese di

dicembre 2014, mentre per la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa

verso giugno- agosto dello stesso anno".

1.1 La posizione dell'Ufficio AI non

può venir condivisa.

1.1.1 Innanzitutto,

va sottolineato che i dati RSS sono suddivisi, per ogni ramo economico, in

livelli di competenza e non più di qualifica. In altre parole, la scelta del

livello da ritenere per la definizione del reddito senza invalidità non dipende

dalla o dalle certificazioni ottenute, nella nostra fattispecie l'AFC, ma dalle

competenze che il tipo di attività richiede. Come già esposto nelle mie

osservazioni del 30.03.2023, consultando il sito orientamento.ch vi si trova la

descrizione delle attività del panettiere pasticcere (avviare le impastatrici

meccaniche, preparazioni di svariati pani, dolci e torte anche salate, ecc.),

nonché i temi di insegnamento (lavorazione artigianale e tecnologia, qualità e

sicurezza, ideazione e creazione, economia aziendale). Non si tratta affatto di

un'attività semplice e ripetitiva, bensì di un'attività che richiede conoscenze

particolari ed utilizzo di macchinari e quindi un'attività con competenze di

livello 2.

1.1.2 Secondariamente,

ma non per importanza, e contrariamente da quanto sostenuto dal consulente

professionale, è il danno alla salute ad aver impedito all'assicurato l'ottenimento

della certificazione AFC. E noto che l’assicurato è affetto dalla sindrome di

Marfan. Per le conseguenze di tale sindrome ha presentato un peggioramento dei dolori

durante l'apprendistato di pasticcere/panettiere, come confermato dalla perizia

reumatologica __________ del dr. med. __________. L'assicurato non sarebbe

stato in grado di portare avanti l'attività intrapresa. Ma, oltre a ciò,

accanto alla problematica somatica, si è sviluppata quella psichiatrica: "Gli

aspetti disfunzionali di personalità, già presenti in epoca preadolescenziale

(come si evince dalla difficoltà a scegliere l'iter scolastico) si sono resi

progressivamente evidenti con il trascorrere degli anni causando battute di

arresto in corrispondenza con eventi di vita significativi dal punto di vista

del processo di autonomizzazione. In quest'ottica appare comprensibile come proprio

in prossimità dell'esame che avrebbe sancito una maggiore definizione di sé sul

piano professionale egli abbia manifestato uno scompenso su base ansiosa. Si

nota a tale proposito che lo sviluppo di attacchi di panico è uno scompenso

frequente in personalità con aspetti di organizzazione di tipo fobico come

quella descritta nell'assicurato" (rapporto perita __________ dr.ssa

med. __________ del 09.10.2017, pag. 9).

La perita, infatti,

conferma quanto descritto in anamnesi dallo psichiatra curante dr. med. __________:

"Il quadro sintomatologico è esploso nel dicembre 2014, con crisi di ansia

acuta con correlati vegetativi completi e paura di morire per una complicanza cardiaca

della S. di Marfan, comportante alcuni accessi al pronto soccorso. Tale malattia

lo ha portato ad interrompere a più riprese l'apprendistato di formazione per pasticcere

ed infine ad essere bocciato all'esame finale (luglio 2016), dopo un precedente

fallimento per non essersi presentato, a causa della compromissione delle prestazioni

su base ansiosa e relative complicante evitanti" (rapporto dr. med. __________

del 04.04.2017 agli atti).

È palese quindi che la

problematica psichiatrica ha compromesso la formazione dell'assicurato.

1.2 Mi preme

rilevare inoltre che l'Ufficio AI è pure contradditorio nel sostenere che il danno

alla salute ha carattere invalidante a decorrere dal dicembre 2014 e allo

stesso tempo affermare che la prima formazione dovrebbe essere stata conclusa

nel giugno-agosto dello stesso anno. Concretamente una prima formazione, come

qualsiasi altra formazione necessitante di certificazione, la si conclude con

l'ottenimento della certificazione. Ne consegue che nel giugno-agosto 2014 l’assicurato

non aveva ancora concluso il suo percorso formativo, visto che non si era

presentato agli esami finali. La motivazione addotta dal consulente

professionale è dunque priva di fondamento.

Ma il consulente

professionale si contraddice pure nel considerare che la mancata formazione - ottenimento

AFC - non è imputabile al danno alla salute. Inizialmente, infatti, ha

considerato diversamente la situazione. In particolare, nella scheda di segnalazione

__________ (luglio 2018) riporta a chiare lettere che "L'assicurato a

causa di problemi di salute ha dovuto abbandonare la formazione di base di

panettiere - pasticcere". Tale considerazione viene ancora ripresa al

termine di tutto il percorso provvedimenti professionali come scritto nel

rapporto finale SIP del 23.09.2022: "Poi ha svolto un apprendistato di

panettiere-pasticcere dove ha dovuto cambiare ben 3 volte datore di lavoro per

Fatti

i problemi di salute sorti. Di fatto quest'attività non può più svolgere!...".

Per cui non si comprendono i motivi per i quali il consulente professionale si

distanzia da quanto legalmente previsto, ossia ritenere quale reddito senza

invalidità il reddito che avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione

(art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente

art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022).

Considerandi

1.3

Conformemente

all'art. 26 cpv. 2 OAI nella versione valida fino al 31.12.2021, rispettivamente

all'art. 26 cpv. 5 OAI nella versione valida dal 01.01.2022, il reddito da

valido va definito in base ai dati RSS della Tabella TA1 Skill level, ramo

economico 10-11, uomini, livello di competenza 2. Secondo i dati RSS 2020 il

reddito da valido ammonta a CHF 68'693.16 (CHF 5'426.- : 40 x 42.2 ore nel

settore x 12), secondo i dati RSS 2016, applicabili nel 2017, il reddito senza

invalidità è di CHF 67'117.41 (CHF 5'289.- : 40 x 42.3 ore nel settore x 12)

Dispositivo

Per questi motivi la decisione in merito al

reddito senza invalidità va fermamente censurata.

(…)

2. Nella

decisione impugnata l'Ufficio AI conclude che secondo gli accertamenti è possibile

confermare una riduzione del rendimento del 20% nell'attività di impiegato di

commercio esercitata nella misura del 100%. Anche questa conclusione non può venir

condivisa.

2.1 La

posizione dell'Ufficio AI si fonda sulla valutazione medico teorica della

capacità lavorativa operata dal __________ (vedi rapporto __________ del

12.12.2017).

Tuttavia, come

evidenziato in modo puntiglioso nei fatti del presente allegato, il percorso

formativo per l'ottenimento dell'AFC come impiegato di commercio ha fatto emergere

chiaramente il bisogno di accompagnamento e di sostegno e la dipendenza da

terzi, pregiudicandone l'autonomia nella pianificazione del lavoro, il rispetto

delle scadenze, il ritmo di lavoro, la qualità del lavoro e di conseguenza

limitando nella misura del 50% la capacità di rendimento. Durante tutto il

percorso formativo l’assicurato ha continuato a presentare queste difficoltà,

motivo per il quale i responsabili della formazione hanno incontrato il curante

a più riprese, invitando lo stesso consulente professionale che tuttavia non

incontrerà mai il curante durante la formazione.

La discrepanza tra la

valutazione medico teorica della capacità lavorativa e quella resa dall'azienda

formatrice è palese. Per questo motivo non si comprendono le ragioni per le

quali il consulente professionale non abbia sottoposto il problema a chi di competenza,

vale a dire al SMR.

Un chiarimento al

riguardo andava fatto soprattutto in considerazione di quanto già emerso nelle

conclusioni peritali del __________: "Un altro aspetto personologico riscontrato

nell'assicurato riguarda alcune disfunzioni di tipo metacognitivo, in particolare

relative alla capacità di individuare scopi ed obiettivi personali e a regolare

il proprio comportamento in funzione degli stessi. Ne risulta che l’assicurato pur

desiderando, ed apparentemente impegnandosi per il raggiungimento di una condizione

di maggiore autonomia, in accordo con quanto sostenuto dal curante, risulta di

fatto bloccato sul piano evolutivo, con grandi difficoltà a staccarsi dalla figura

di accudimento primaria. Questa disfunzione viene vicariata dalla tendenza a

ricercare aiuti esterni volti al sostegno e alla direttività (nostra

sottolineatura).

La testistica

somministrata in data 19.09.2017 dallo psicologo Dr. __________, ha riportato

tratti di fragilità, immaturità, problematiche nelle relazioni intime,

difficoltà a prendere iniziative, ad assumere responsabilità, incertezza nelle

decisioni. Conferma anche una rappresentazione di sé contradditoria che oscilla

tra posizioni di sopravalutazione e vissuti di inadeguatezza. Inoltre "il

vissuto di mancanza di aiuto e protezione crea comportamenti simili a quelli di

uno stato di sovraccarico. Il soggetto si sente indifeso, senza risorse e

spaventato dalle richieste della vita quotidiana, l'organizzazione della

personalità sarà più immatura e vulnerabile"" (rapporto __________

del 12.12.2017, discussione tra i periti pag. 19).

In sostanza emerge che

la disfunzione osservata dai periti __________ è confermata dalle valutazioni

dell'azienda formatrice; ma ciò che risulta evidente dal percorso formativo è

che la tendenza a cercare aiuto si traduce nei fatti in una costante

dipendenza da terzi per pianificare e portare a termine le attività

richieste - dipendenza osservata e comunicata al SIP durante i 3 anni di

formazione! -, inficiando di fatto autonomia, affidabilità e ritmo di lavoro.

Questo motiva verosimilmente una riduzione di rendimento maggiore rispetto a

quanto valutato dai periti. In tal senso anche le esigenze del mercato del

lavoro concorrono a sostegno di una riduzione di rendimento maggiore.

Nel mercato del

lavoro, infatti, le imprese sono confrontate con la pressione circa la

redditività, la competitività, la gestione dei costi, per cui agli impiegati si

richiede capacità di adattamento importante, saper reggere il ritmo di lavoro,

efficienza (STF 9C_248/2018), ossia capacità in cui l’assicurato ha presentato

difficoltà (pianificazione e rispetto delle scadenze) se non sostenuto da

terzi.

Ne consegue che

l'amministrazione non può semplicemente evadere la discrepanza delle

valutazioni del rendimento in favore della valutazione medico-teorica, quando siamo

in presenza di indizi concreti a sostegno di una riduzione maggiore del rendimento

rispetto a quella ritenuta dai periti __________.

La pratica andava

sottoposta al SMR, rispettivamente al __________ per un chiarimento.

L'istruttoria è per questi

motivi carente.

2.2 La

carenza istruttoria è oltremodo grave, se consideriamo che lo psichiatra

curante, incontrato finalmente dal consulente professionale per la prima volta

in data 23.09.2022, ha esplicitamente riconfermato anche dal punto di vista

medico una riduzione di rendimento nella, misura del 50%. La posizione del

medico curante è stata tuttavia alquanto ignorata dal consulente professionale;

ha, infatti, esplicitamente ribadito al medico che "Sono andato a

rivedere le valutazioni dell'ultimo anno ed invece a noi risulta che RI 1 abbia

sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno al 80%" (vedi

documento istruttoria: verbale del 23.09.2022 agli atti).

In realtà dagli atti

non emerge quanto sostenuto dal consulente professionale e riferito al medico

curante!

2.2.1 Dopo la

formazione ricevuta da __________ e al fine di completare la formazione e

preparare l’assicurato al mondo del lavoro, l'Ufficio AI ha autorizzato un

periodo presso __________ (Azienda di pratica) dove l’assicurato doveva essere valutato

per le competenze acquisite e completate quelle lacunose (vedi proposta misure

e provvedimenti del 25.08.2021). Nel dossier ritroviamo il rapporto di

autovalutazione dell'assicurato, ma non vi è traccia della valutazione

dell'Azienda di pratica. Considerando le difficoltà incontrate durante la

formazione, questa valutazione andava richiesta soprattutto per confermare o

meno la tendenza dell'assicurato a ricercare aiuto esterno. Ma anche su questo

punto l'istruttoria è lacunosa.

2.2.2 Risulta

poi evidente dagli atti, che l'attività svolta presso __________ non è mai

stata esercitata nella misura del 100% (vedi valutazione della prestazione del 21.09.2022,

quindi precedente all'incontro con il curante dr. med. __________). Ma ciò che più

ci lascia perplessi è la presa di posizione del __________ alle mie

osservazioni. In sostanza il consulente non può confermare la

percentuale lavorativa effettivamente svolta per __________: "Presso

l'ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa,

nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo postCOVID. È

stato difficile per il titolare controllare l'effettiva presenza e gli orari di

lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nelle

esecuzioni dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a

distanza" (documento d'istruttoria: presa di posizione SIP del

26.07.2023). Per poi confermare poco oltre che il suo tempo di lavoro era

dell'80%. Per cui quanto sostenuto dal consulente professionale nell'incontro

con il curante in merito alla percentuale lavorativa è privo di fondamento.

2.2.3 Infine, un

datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro sull'attività

prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo del 60%, può

solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80% non rende al

100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al 60%.

In altre parole, ci

troviamo confrontati con una doppia riduzione: da un lato di presenza (l’assicurato

non è mai stato testato nel mercato del lavoro primario per un'attività con tempo

di lavoro al 100%) e, nel tempo di presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo

più vicino al 60% che all'80%.

Ancora una volta

abbiamo una valutazione della capacità lavorativa che diverge con quella medico

teorica resa dal __________ ca. cinque anni prima (perizia __________ 2017), ma

nessun approfondimento in merito alla discrepanza che emerge chiaramente. Le certezze

del consulente professionale secondo le quali RI 1 "in futuro,

allorquando conosce bene il lavoro possa lavorare anche al 100% con buon

80-100% di rendimento e di ritmo di lavoro" (vedi presa di posizione

SIP alle mie osservazioni) non sono corroborate da indizi concreti. Dal

dossier, come dimostrato dal percorso formativo come pure dal periodo di

attività presso __________, emergono invece difficoltà che influiscono in modo

importante sul rendimento e sul ritmo di lavoro, tant'è vero che proprio

durante l'anno di pratica professionale presso __________ il datore di lavoro

ha avvisato il consulente professionale che "RI 1 da un po' di tempo non

rispetta gli orari, in particolare non è raggiungibile e richiama dopo molto

tempo” (vedi annotazione per l’incarto del 11.05.2022). In altre parole, le

difficoltà di pianificazione e rispetto delle scadenze riscontrate durante il

tirocinio, e ribadisco comunicate al consulente professionale in ogni

valutazione ma, oserei dire, mai prese sul serio, vengono riscontrate anche dal

datore di lavoro di __________, tant'è vero che passano ulteriori due mesi e

l'Ufficio AI decide di diffidare l’assicurato con la motivazione "vi è

calo considerevole delle prestazioni, che è distratto e non rispetta i termini

dati" (diffida del 13.07.2022). Le motivazioni della diffida sono

esattamente i punti deboli riscontrati durante la formazione presso __________.

Ci sono quindi molti

indizi a sostegno che la valutazione del rendimento lavorativo dell'assicurato,

ritenuta dall'Ufficio AI, è carente. L'istruttoria al riguardo è lacunosa e richiede

un rimando atti, per procedere con un completamento istruttorio della parte

medica (rapporto del curante e perizia psichiatrica di decorso per chiarire la

divergenza evidenziata) ed in seguito la definizione del reddito con invalidità

e la perdita di guadagno subita.

Ne consegue che la

decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati all'Ufficio AI per il completamento

dell'istruttoria come indicato. (…)”

1.7. Con risposta del 27 ottobre 2023, l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando:

" (…)

5. Dal lato medico non vi sono elementi

clinici determinanti una diversa valutazione del caso in esame. Si reputano ad

oggi valide le conclusioni emerse dalla perizia pluridisciplinare del __________

del 2017, conclusioni tuttora riprese dal SMR (cfr. annotazione del 20 aprile

2023, inc. Al, doc. 253).

6. In merito all'abilità lavorativa residua

dell'assicurato va rilevato che la capacità di rendimento appurata sul luogo di

lavoro non era limitata al 50%. La prova pratica presso l'azienda __________ ha

determinato non solo limiti come sostenuto da controparte, bensì forze che l’assicurato

ha saputo attivare in un impiego sul mercato primario del lavoro, come ben

emerge anche dalla valutazione della prestazione redatta dall'azienda in data

22 settembre 2022 (cfr. inc. Al, doc. 224), dove è stato espressamente indicato

un rendimento ben superiore al 50% con indicazione, inoltre, che "(...)

Non ci sono stati impedimenti fisici e psichici durante l'attività

svolta". L'attività era maggiormente svolta via telelavoro, con presenza

all'80% circa, ed il signor RI 1 ha saputo svolgere le mansioni affidategli

come ben emerge dalle valutazioni espresse.

Va, inoltre, rammentato che, al termine

della formazione di impiegato di commercio AFC, le ricerche di lavoro erano

indirizzate verso impieghi presenti sul mercato primario del lavoro con

attività ben superiore al 50% (dal 70 e 80% al 100%, cfr. inc. Al, doc. 159 - 173;

anche l'operatrice sociale di __________ con e-mail dell'8 luglio 2021 indicava

per un concorso limitato al 40-60% di valutare se fosse possibile un incremento

dell'attività lavorativa ad un 80% di attività, cfr. inc. Al, doc. 168).

Su tale aspetto si rinvia a quanto già

indicato dal SIP nel rapporto del 26 luglio 2023 (inc. Al, doc. 255).

7. Con riferimento al reddito da valido

corrispondente all'attività di panettiere/pasticciere stabilita secondo i dati

statistici, è l'assenza di esperienza professionale del signor RI 1 nel

settore, come anche di competenze particolari acquisite, e non solo l'assenza

del conseguimento dell'AFC, ad avere determinato la scelta del livello di

competenza 1.

Ad ogni modo, anche reputando per ipotesi

di lavoro l'applicazione al caso del livello di competenza 2 per danno alla

salute che ha impedito la formazione nel ramo indicato, con riferimento ai dati

citati nel ricorso da controparte, dal raffronto dei redditi e con l'abilità ritenuta

all'80%, risulterebbe un discapito economico inferiore al tasso minimo del 40% tutelato

dall'AI.

In considerazione di quanto sopra, si

chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata

e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (doc. IV)

1.8. Con osservazioni del 20 novembre

2023, il ricorrente ha affermato:

" (…) Mi

riconfermo con quanto sollevato e richiesto con il ricorso del 2 ottobre u.s.,

precisando che il SMR (cfr. annotazione del 20 aprile 2023) non si esprime in

merito alla discrepanza tra le conclusioni peritali del __________ del 2017 e

quanto emerso dal percorso formativo in riguardo alla capacità lavorativa in

attività adeguate (cfr. mandato per SMR del 19 aprile 2023), con la motivazione

che non sono di sua competenza. Effettivamente il SMR coinvolto è un medico

specialista in medicina interna generale e non uno specialista in psichiatria

(ricordo che l’impedimento della capacità lavorativa in attività adeguata è

puramente di natura psichiatrica). Pertanto, alla luce della motivazione del

SMR e di quanto emerso durante i provvedimenti professionali, una richiesta di

chiarimento alla perita psichiatra del __________ s’impone a maggior ragione.

In merito poi alla valutazione della prestazione redatta

dall’azienda osservo che essa è stata presa in data 21 settembre 2022 e non in

data 22 settembre 2022 (vedi punto 6 della risposta di causa) e in assenza

dell’assicurato (mentre in quella del 4 marzo 2022 l’assicurato era presente).

Il consulente professionale ha incontrato l’assicurato in presenza dello

psichiatra curante solo il giorno successivo (22 settembre 2022) e in tale

occasione il curante ha ribadito al consulente professionale una limitata

capacità lavorativa nella misura del 50% del suo paziente. Anche in

considerazione di questa ennesima divergenza, un chiarimento alla perita psichiatra

del __________ va richiesto.” (doc. VI/1)

1.9. Il 4 dicembre 2023 l’UAI si è

riconfermato nella sua decisione, rilevando che le capacità e abilità

lavorative dell’assicurato sono emerse dall’attività pratica svolta presso __________

e rappresentano un fatto rilevante (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso al

ricorrente per conoscenza il 6 dicembre 2023 (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Le cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le

disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema

di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022

(stato al 1° gennaio 2022) prevedono che:

"

(…) le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica

del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Nel caso in esame il ricorrente

ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di ottobre 2016.

L’Ufficio AI ha ritenuto che l’insorgente è stato incapace al lavoro al 70% dal

dicembre 2014 in qualsiasi attività, al 50% dal settembre 2015 in qualsiasi

attività ed al 20% dal marzo 2016 in attività adeguate, ritenuta un’incapacità

lavorativa del 50% nella precedente attività (doc. A2).

In concreto l’eventuale diritto ad

una rendita AI sarebbe potuto nascere al più presto dal mese di aprile 2017,

ossia dopo sei mesi dall’inoltro della domanda (art. 29 LAI; cfr. doc. A2).

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà

riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso di specie, alla luce delle

patologie di cui è affetto il ricorrente l’Ufficio AI ha sottoposto il

ricorrente ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia; cardiologica: dr. med. __________, specialista

FMH cardiologia; oftalmologica: dr. med. __________, specialista FMH

oftalmologia; psichiatrica: dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria

e psicoterapia), del __________, redatta il 12 dicembre 2017, che conclude, dal

mese di agosto 2016, per una capacità lavorativa del 50% (riduzione del

rendimento) nell’ultima attività svolta di panettiere/pasticcere e dell’80%

(riduzione del rendimento del 20%) in un’attività adatta allo stato di salute

dell’assicurato (pag. 208 e seguenti incarto AI).

Quali limitazioni funzionali sono

state indicate:

" (…) Dal

punto di vista reumatologico secondo il consulente la diminuzione della

capacità lavorativa è dovuta alla scoliosi grave con dorsalgie. L’A. non è in

grado di stare in piedi in modo continuo e facendo uso in modo intensivo degli

arti superiori durante l’intera giornata di lavoro. Sono necessarie molte pause

supplementari e un’organizzazione ottimale dei compiti che permetta all’A, di

riposare la schiena e le braccia regolarmente. È necessaria un’ergonomia perfetta.

L’A. è in grado di svolgere qualunque lavoro leggero a mediamente pesante che

rispetti i criteri precedentemente elencati a tempo pieno e con pieno

rendimento. Le risorse fisiche sono descritte dettagliatamente alla fine del

consulto reumatologico.

Come già descritto in precedenza dal punto di vista oftalmologico

vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.

Dal punto di vista cardiologico l’A. è in grado di svolgere altre

attività. è possibile che svolga attività al 100% in professioni con impegno

fisico da leggero a medio. È esclusa un’attività professionale con impegno

fisico pesante, ripetuto, in particolare isometrico o che implica traumi

toracici diretti o per decelerazione.

Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente ritiene che

l’A. sia in grado di svolgere qualunque altra attività teoricamente esigibile

compatibile con il livello culturale, di età, esperienze ed attitudini

personali nella misura dell’80%.” (pag. 22-23 della perizia __________, pag.

229-230 incarto AI)

L’esito della valutazione

peritale del __________, confermato dal medico SMR dr. med. __________ il 15

dicembre 2017 (pag. 298 incarto AI), non è contestato dal ricorrente che del

resto non produce alcun nuovo referto medico. Essendo conforme ai dettami

giurisprudenziali (cfr. in merito alla procedura probatoria strutturata in caso

di una componente psichiatrica: DTF 141 V 281), la perizia merita conferma.

2.4. Il ricorrente sostiene tuttavia che

in seguito al percorso formativo teso all’ottenimento dell’AFC di impiegato di

commercio, è emerso un bisogno di accompagnamento, di sostegno e di dipendenza

da terzi, con riduzione dell’autonomia nella pianificazione del lavoro, del

rispetto delle scadenze, del ritmo e della qualità del lavoro, con una

limitazione del 50% della capacità di rendimento, confermata dallo psichiatra

curante ancora in occasione dell’incontro del 23 settembre 2022 con il

consulente professionale, il quale non ne avrebbe tenuto conto.

L’insorgente si lamenta inoltre

del fatto che al termine del periodo di formazione presso __________, non è

stato valutato da parte dell’Azienda di pratica.

Il ricorrente evidenzia poi di

non aver mai esercitato presso __________ un’attività al 100%, rileva che lo

stesso consulente professionale sottolinea la difficoltà per il titolare

dell’azienda di controllare l’effettiva presenza e gli orari di lavoro, pur

confermando che il suo tempo di lavoro sarebbe stato dell’80%.

Infine l’assicurato afferma che “un

datore di lavoro rende una valutazione del rendimento e del ritmo di lavoro

sull'attività prestata. Per cui se valuta un rendimento del 60-80% ed un ritmo

del 60%, può solo logicamente significare che per l'attività prestata all'80%

non rende al 100%, ma al 60%-80%, ed ha un ritmo di lavoro non al 100% ma al

60%.

In altre parole, ci troviamo confrontati con una doppia riduzione:

da un lato di presenza (l’assicurato non è mai stato testato nel mercato del

lavoro primario per un'attività con tempo di lavoro al 100%) e, nel tempo di

presenza, presenta una riduzione di rendimento/ritmo più vicino al 60% che

all'80%.” La valutazione della capacità lavorativa diverge da quella medico

teorica del __________ ma non è stato fatto alcun accertamento ulteriore in

merito, neppure tenendo conto che le difficoltà sorte in seno al lavoro svolto

per __________ sono simili a quelle riscontrate durante il periodo di

apprendistato.

Per l’assicurato l’istruttoria

sarebbe lacunosa e necessiterebbe un rinvio degli atti all’Ufficio AI per

procedere ad un complemento, consistente nella richiesta di un rapporto al medico

curante ed all’allestimento di una perizia di decorso, con successiva

definizione del grado d’invalidità.

2.5. Dalle tavole processuali emerge che

nel consulto del 9 ottobre 2017 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha rilevato sulla base dell’esame clinico, dell’analisi della

giornata e del mini ICF-app, che l’assicurato presenta limiti funzionali lievi

a carico delle seguenti dimensioni: rispetto delle regole, organizzazione dei

compiti, flessibilità, persistenza, assertività, mentre vi è una limitazione da

lieve a moderata nelle relazioni intime. Questi limiti determinano una

riduzione della capacità del rendimento del 20%. Per la perita l’esistenza di

una capacità lavorativa residua superiore al 50% “è corroborata anche dagli

elementi emersi dall’anamnesi da cui risulta che soprattutto nell’ultimo anno,

l’assicurato ha sempre cercato di rimanere attivo (…), inoltre ha, di recente,

sostenuto un colloquio come addetto alla vendita presso la __________ per un

impiego dell’80%. Nella determinazione della suddetta IL ho tenuto comunque

conto del fatto che in presenza di stress ambientali significativi (che possono

coincidere anche con situazioni di carenza di supporto o chiare direttive) vi

sia il rischio di un aumento dell’ansia ed un peggioramento del quadro clinico

sia più probabile” (pag. 11 del consulto, pag. 271 incarto AI).

In seguito l’insorgente è stato

sottoposto ad una valutazione ad opera del __________, al termine del quale è

emerso che l’assicurato non è adeguato a svolgere lavori fisici, ma deve

piuttosto esercitare attività in ambito amministrativo.

Ciò ha portato l’Ufficio AI a

proporgli una riqualifica professionale quale impiegato di commercio AFC con un

sostegno scolastico inizialmente nella misura di 2 ore a settimana, presso __________.

Nel primo rapporto del 30

novembre 2018, relativo ai primi mesi di lavoro, i formatori hanno rilevato che

l’interessato ha difficoltà di tipo emotivo, organizzativo, di pianificazione

del tempo e di rispetto delle scadenze (pag. 376 incarto AI). Il 1° marzo 2019

è stata confermata la necessità di un sostegno, per evitare che l’insorgente non

si agiti eccessivamente, e la presenza di lacune nella pianificazione degli

impegni (pag. 389 incarto AI). Al termine del primo anno i formatori hanno

notato che la formazione procede in modo positivo con buoni risultati sia a

scuola che nella pratica e l’atteggiamento dell’assicurato è maturo e

coscienzioso. Il suo approccio non è ottimale nella pianificazione delle

tempistiche e si trova spesso a dover rincorrere il tempo perduto e quindi si

trova in affanno per rispettare le scadenze. Senza il giusto sostegno tende a

mollare perché oppresso dagli impegni, mal pianificati nel tempo. Malgrado i

buoni risultati a scuola è stato chiesto di rinnovare le ore di sostegno (pag.

396 incarto AI).

Il 6 marzo 2020 i responsabili

della formazione hanno rilevato un rendimento ridotto, del 50%, quale

apprendista presso lo sportello __________ di __________. La prestazione

lavorativa è ridotta per la necessità di un monitoraggio esterno nel rispettare

le scadenze e nella pianificazione del suo lavoro. Viene sempre affiancato per

evitare di posticipare fino all’ultimo gli impegni che deve portare a termine.

I formatori hanno spiegato che nel

mese di ottobre 2019 è stato effettuato un incontro di rete con lo psichiatra,

da cui è emerso che nell’assicurato è radicata la paura del fallimento, cosa

che emerge anche nel modo di fare, nello sdrammatizzare e nel tranquillizzare

gli altri. Questo atteggiamento può portarlo a far sì che il risultato finale

sia negativo, quasi ad anticipare e di conseguenza bloccare sul nascere

aspettative di risultati positivi nei suoi confronti. Per questo motivo non è

stato sottoposto ad un carico importante di mole di lavoro e viene monitorato

da vicino per quanto concerne la sua organizzazione e la pianificazione delle

scadenze (pag. 414-415 incarto AI). Per i formatori l’interessato ha le qualità

personali-professionali-scolastiche per apprendere e raggiungere gli obiettivi

richiesti, ad eccezione, almeno per il momento, della capacità di rispettare le

scadenze con un'adeguata preparazione nel tempo, ciò che richiede il

monitoraggio continuo e che giustifica il non raggiungimento del rendimento del

100% (pag. 416 incarto AI). Tale valutazione è stata confermata anche il 10

luglio 2020 al termine del secondo semestre (pag. 434-435 incarto AI). Se

l’assicurato è lasciato libero di fare le attività senza un monitoraggio

costante il tempo di esecuzione si allunga e l’affidabilità viene a mancare

(pag. 435 incarto AI). I formatori hanno rilevato che la sua dipendenza da

terzi per portare a termine i compiti dovrà essere considerata per poterlo

aiutare a trovare un lavoro adeguato alla fine dell’apprendistato.

Il 17 marzo 2021 i formatori

hanno confermato la riduzione del rendimento del 50% dovuta al monitoraggio

esterno costante ed alla fatica nel rispettare le scadenze e a portare avanti

le attività. In alcuni momenti il rendimento è buono, mentre in altri cala

drasticamente e deve essere sostenuto ed aiutato per ripartire (pag. 455

incarto AI).

Anche nella fase della ricerca

del lavoro avviata prima della fine dell’anno scolastico è emerso che

l’assicurato non riesce a rispettare i termini (pag. 394 incarto AI).

Nella valutazione finale del 23

luglio 2021, dopo aver superato gli esami, i formatori hanno confermato la

riduzione del rendimento del 50% (pag. 5050 incarto AI) e l’indicazione che il

ricorrente non riesce ad essere autonomo nella pianificazione del proprio

lavoro, nel rispettare l’agenda di quello che deve fare e se si trova in ritardo

non riesce a ripianificare il proprio lavoro dando delle priorità. Questo lo

porta ad essere in perenne affanno, dovendo completare dei compiti all’ultimo

momento. I formatori affermano: “questo aspetto ci preoccupa; non siamo

sereni nel pensarlo un domani nel mondo del lavoro. Riteniamo doveroso un

accompagnamento adeguato, finanziato dall’Assicurazione invalidità, affinché

trovi un’attività lavorativa confacente alle sue conoscenze, ma rispettosa dei

suoi bisogni personali, legati all’aspetto psicologico-emotivo” e che “al

termine dell’apprendistato è importante riuscire ad organizzare un periodo di

valutazione della resa effettiva, se possibile sul mercato del lavoro non

protetto, per accompagnarlo nel mondo del lavoro. (…) Siamo fiduciosi che possa

riservare dei risultati molto positivi, poiché lo vediamo in difficoltà quando

deve focalizzarsi su più obiettivi, con ritmi e richieste diverse (ambito

scolastico e ambito pratico). Dovendosi concentrare solo nella pratica potrebbe

risultare un fattore di vantaggio” (pag. 507-508 incarto AI).

Non riuscendo a trovare un datore

di lavoro, il consulente professionale ha avviato un provvedimento per evitare

l'iscrizione in disoccupazione dell’assicurato e per tale motivo ha seguito il

progetto __________ presso la __________.

Il 15 novembre 2021 l’assicurato

ha iniziato una formazione pratica quale collaboratore amministrativo presso __________,

in parte in modalità di telelavoro. L’attività è svolta il lunedì mattina e da

martedì a giovedì tutto il giorno. Il venerdì l’assicurato continua la sua

attività presso __________ (pag. 544 incarto AI). Dal mese di febbraio 2022 ha

poi lavorato anche il venerdì presso __________ (pag. 558 incarto AI).

Nella valutazione intermedia del

4 marzo 2022 figura che il rendimento lavorativo e la resistenza psico-fisica

sono pari all’80%, il ritmo di lavoro tra il 60% e l’80% (pag. 562 incarto AI).

L’11 maggio 2022 il consulente AI

è stato avvisato dal datore di lavoro che l’assicurato da un po' di tempo non

rispetta gli orari, non è raggiungibile e richiama dopo molto tempo (pag. 563

incarto AI). Il 13 luglio 2022, accertato che vi è stato un calo considerevole

delle prestazioni, l’UAI ha diffidato l’insorgente a dichiarare entro 10 giorni

se desiderava continuare con il progetto formativo (pag. 570 incarto AI). Il 22

luglio 2022 il ricorrente ha risposto contestando il calo delle prestazioni e

segnalando la volontà di continuare con la formazione, chiedendo al consulente

di organizzare un incontro con il proprio medico curante (pag. 575 incarto AI).

Il 21 settembre 2022 il datore di

lavoro ed il consulente dell’AI si sono incontrati per la valutazione della

prestazione dell’insorgente dal 15 novembre 2021 al 18 novembre 2022. In tale

contesto è stato indicato che l’assicurato ha avuto una presenza di circa

l’80%, una resistenza psico-fisica dell’80%, un rendimento lavorativo tra il

60% e l’80% nonché un ritmo del lavoro e una qualità del lavoro del 60%. Figura

inoltre che vi è stato un miglioramento negli ultimi 4 mesi e non ci sono stati

impedimenti fisici o psichici nell’attività (pag. 590-591 incarto AI).

Nel corso dell’incontro tra

l’insorgente, il consulente ed il curante, tenutosi il 23 settembre 2022, il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha segnalato che RI 1 presenta

una capacità lavorativa del 50%, mentre il consulente ha affermato che il

ricorrente nell’ultimo anno ha sempre lavorato al 100% con un rendimento attorno

all’80% e che entro un mese il provvedimento professionale sarebbe terminato e

l’attuale datore di lavoro non avrebbe potuto tenere l’assicurato quale suo

dipendente come invece pensava di fare un anno prima. Ciò a causa delle

situazioni economiche incerte (pag. 586 incarto AI).

Il 23 settembre 2022 il

consulente AI ha redatto il rapporto finale, dove figura:

" (…) L’assicurato,

di anni 32, presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua

ex attività di panettiere, mentre in attività [ndr: adeguate] essa è del 80%.

L’assicurato ha dimostrato di poter

lavorare nel mondo del lavoro in qualità di impiegato d’ufficio/di commercio. A

livello pratico è migliorato in quella che era la sua lacuna principale, ossia

quella di rispettare le tempistiche ed i termini di consegna. La qualità del

lavoro svolto risulta sempre essere buona. Egli infatti controlla più volte il

lavoro svolto prima di riconsegnarlo al responsabile o al cliente.

L’ultimo anno trascorso dapprima a __________

(progetto di ricerca di lavoro) e poi presso la start-up __________ che si

occupa di formazione e vendita di droni, ha migliorato molto le performance di RI

1.

L’attuale provvedimento scadrà il prossimo

18.11.2022. Purtroppo la start-up __________ non potrà assumerlo per motivi

finanziari e dovrà pertanto rinunciare alla collaborazione con RI 1.

(…).

Riteniamo pertanto l’assicurato come

reintegrabile nella misura del 80% in attività adeguata di impiegato di

commercio, rispettosa dei limiti funzionali dati.” (pag. 589 incarto AI)

Il 16 novembre 2022, su richiesta

del datore di lavoro, la formazione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022

per permettere all’assicurato di acquisire tutte le competenze che, a causa del

telelavoro, non è stato possibile impartire. L’ultimo mese sarebbe stato svolto

in presenza nei nuovi uffici della società, a __________ (pag. 598 incarto AI).

Una valutazione per questo

periodo non è stata effettuata.

Con progetto di decisione del 27

febbraio 2023, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita AI, poiché il

grado d’invalidità è del 13%.

In seguito alle osservazioni presentato

dal ricorrente, è stato interpellato il medico SMR, dr. med. __________, che ha

affermato:

" (…)

-

da parte mia non mi esprimo in merito ai risultati dell’accertamento

lavorativo non essendo di mia competenza

-

l’assicurato era in cura psichiatrica da 2.2015. è possibile/probabile

che la problematica psichica abbia giocato un ruolo nel fallimento dell’esame

pratico (rapporto dr. __________ del 4.4.2017). Da notare però che vi erano

anche altre problematiche non di stretta pertinenza medica, rimando qui alla

nota a pagina 3 della perizia __________: “anche perché nei mesi precedenti non

aveva un posto di lavoro stabile” 28.9.2016, richiesta di prestazioni AI.”

(pag. 643 incarto AI)

Il 26 luglio 2023 anche il

consulente AI ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto di

decisione ed ha affermato:

" (…) Presso

l’ultimo datore di lavoro, ossia la __________, egli ha lavorato molto da casa,

nella modalità del telelavoro in quanto era ancora un periodo di postCOVID. È

stato difficile per il titolare controllare l’effettiva presenza e gli orari di

lavoro. È capitato che talvolta RI 1 fosse richiamato per dei ritardi nell’esecuzione

dei lavori, ma questo è stato un problema generale del lavoro a distanza.

Nella scheda di valutazione del 21.9.2022

il datore di lavoro indica una presenza del 80% ed un rendimento del 60-80% ed

un ritmo del 60%. Bisogna magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno

alla settimana di libero per andare dai medici/fisioterapia. Il suo tempo di

lavoro era quindi dell’80%. Il rendimento variava tra il 60 e l’80%, ma sempre

calcolato su 80% di presenza e non sul 100%.

Stessa cosa vale per ritmo. L’assicurato è

stato sempre molto meticoloso e controllava sempre il lavoro da riconsegnare,

portando anche dei ritardi. Per questo è stato fissato prudentemente un 60%.

Io credo che RI 1 abbia lavorato bene, con

qualità e accortezza. Sono certo che egli in futuro, allorquando conosce bene

il lavoro possa lavorare anche al 100% con un buon 80-100% di rendimento e di

ritmo di lavoro.

Bisogna pure dire che il passaggio da 3

anni di apprendistato presso __________ (laboratorio semi-protetto) ad una

azienda vera e propria (start-up) con esigenze reali di mercato, non è stato

facile per l’assicurato. Se lo avessero assunto, a quest’ora avrebbe recuperato

il gap ed essere un collaboratore a tutti gli effetti.

Da notare che la mancata assunzione non era

dovuta alla qualità del lavoro di RI 1 ma ad un problema di liquidità della

start-up.

Secondo il SIP, una riduzione del

rendimento del 44%, non è giustificabile, mentre un 20% può esserlo (ma non oltre).”

(pag. 647 incarto AI)

2.6. Alla luce di quanto sopra esposto,

questo Tribunale ritiene che prima di potersi esprimere definitivamente sulla

fattispecie, sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.

In primo luogo, come rileva

l’insorgente, dalla documentazione agli atti non risulta che l’attività svolta

presso __________ sia stata esercitata nella misura del 100% (pag. 590 incarto

AI: “presenza circa 80%”), con un rendimento dell’80%. Anche perché

l’insorgente ha lavorato molto da casa in modalità di telelavoro e per il

titolare dell’azienda è stato difficile controllare l’effettiva presenza e gli

orari di lavoro (pag. 647 incarto AI).

Alla luce del contenuto, non

sempre chiaro, della valutazione della prestazione della formazione pratica

quale collaboratore amministrativo per la __________ ed in assenza di qualsiasi

ulteriore presa di posizione in merito all’attività svolta, da ultimo in

presenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, occorre interpellare la società

per ottenere maggiori informazioni circa la valutazione espressa il 21

settembre 2022.

In tale contesto il datore di

lavoro dovrà fornire una valutazione per il periodo fino al 31 dicembre 2022 e

dovrà precisare a quale tempo di lavoro si riferiscono le percentuali riportate

nella valutazione delle prestazioni del 21 settembre 2022 (pag. 590-591 incarto

AI) e per quale tempo di lavoro effettivo è stata svolta l’attività da parte

dell’insorgente.

Dagli atti non emerge infatti con

sufficiente chiarezza se le percentuali ivi indicate, segnatamente quelle della

resistenza psico-fisica (80%), del rendimento lavorativo (tra il 60 e l’80%) e

del ritmo di lavoro (60%), sono riferite ad un’attività di circa l’80% (cfr.

pag. 590 incarto AI, cfr. anche pag. 647 incarto AI) o ad un’attività del 100%.

Al fine di chiarire la

fattispecie, è necessario capire la percentuale esatta delle valutazioni se

l’attività fosse stata svolta al 100%.

A questo proposito occorrerà

inoltre accertare se, dal lato medico, l’insorgente può effettivamente lavorare

al 100%, con una riduzione del rendimento, oppure se, per motivi di salute,

come durante la formazione pratica presso __________, egli è tenuto ad

assentarsi per un giorno alla settimana per potersi sottoporre alle cure

mediche (fisioterapia e visite varie; cfr. pag. 647 incarto AI: “Bisogna

magari aggiungere che l’assicurato aveva un giorno alla settimana di libero per

andare dai medici/fisioterapia”).

Successivamente, raccolte queste

informazioni, le risposte andranno sottoposte ad un medico psichiatra SMR per

stabilire, in maniera accurata, approfondita e motivata, se necessario

interpellando il __________, se quanto accertato in sede di apprendistato e

soprattutto in sede di formazione pratica come collaboratore amministrativo

presso __________ (rendimento secondo gli accertamenti da effettuare), è

compatibile con l’esito della perizia, segnatamente in ambito psichiatrico, del

12 dicembre 2017.

In caso di risposta positiva,

ossia se quanto accertato corrisponde alle conclusioni della perizia del __________,

non occorre procedere con ulteriori accertamenti medici, segnatamente non è

necessario allestire una perizia di decorso, ritenuto come l’insorgente non ha

prodotto alcun atto medico che possa far ritenere la necessità di procedere in

tal senso. Le sole dichiarazioni orali del proprio curante, dr. med. __________,

nell’ambito del colloquio del 23 settembre 2022 (rendimento massimo del 50%),

non sono infatti sufficienti ad imporre ulteriori accertamenti medici in

assenza di una motivazione medica oggettivata.

Se invece il medico SMR o il __________

ritengono che vi sia una divergenza rispetto all’esito della perizia del 12

dicembre 2017, spetterà loro stabilire se procedere con una perizia di decorso

o se decidere in base agli atti.

Infine, per quanto concerne l’ammontare

del reddito da valido e meglio la presa in considerazione del livello di

competenza 2 in luogo del livello di competenza 1 dei dati RSS del settore

della produzione alimentare 10-11, visto l’esito della vertenza è prematuro

esprimersi in merito.

Va comunque rilevato che se gli

esiti degli accertamenti dovessero confermare le percentuali della capacità

lavorativa residua in attività adatte (80%), la questione non meriterebbe

particolare approfondimento ritenuto che, come rilevato dall’Ufficio AI in sede

di risposta, il grado d’invalidità sarebbe comunque inferiore al 40%. In caso

contrario, ossia se le percentuali della capacità lavorativa residua dovessero

essere diverse, l’amministrazione dovrà chinarsi anche su questo aspetto.

A questo proposito, in una

sentenza 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, in ambito di assicurazione contro gli

infortuni, in un caso in cui si trattava di stabilire, per il reddito da invalida,

il livello di competenza da applicare, il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2. A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012),

sono stati stabiliti quattro livelli di competenza in funzione dei nove grandi

gruppi professionali (si veda tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro,

di formazione necessaria all'esercizio della professione e l'esperienza

professionale (si veda tabella TA1_skill_level; DTF 142 V 178 consid.

2.5.3). Il livello 1 è quello più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e

manuali semplici, mentre il livello 4 è il grado più elevato e raggruppa le professioni

che esigono una capacità a risolvere i problemi complessi e a prendere

decisioni su un vasto insieme di conoscenze tecniche e di fatto in un settore

specifico (qui si trovano per esempio i direttori, i quadri di direzioni, i

gerenti e le professioni intellettuali e scientifiche). Nel mezzo di queste due

categorie estreme figurano le professioni cosiddette intermedie (livello 3 e

2). Il livello 3 implica mansioni pratiche complesse che necessitano un vasto

insieme di conoscenze in un ambito specifico (i tecnici, i controllori, gli

intermediari o ancora il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce

alle mansioni pratiche come la vendita, la cura, l'elaborazione di dati, le

pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza

8C_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza

8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti). L'accento è posto

quindi sul tipo di occupazione che l'assicurato è suscettibile di assumere in

funzione delle sue qualifiche, non più unicamente sulle qualifiche in quanto

tali (sentenze 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 del 14

aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti).

4.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale - presa in considerazione dai giudici cantonali -, se la persona

assicurata non è più in grado di esercitare l'attività lavorativa originaria

svolta prima dell'invalidità, l'applicazione del livello di competenza 2 si

giustifica unicamente se la stessa dispone di competenze o conoscenze

particolari (sentenze 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 7.2, pubblicata in

SVR 2022 UV n° 47 pag. 188; 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1,

pubblicata in SVR 2022 UV n° 3 pag. 7; 8C_645/2022 del 16 febbraio 2023 consid.

5 con riferimenti).”

L’Alta Corte ha poi affermato che

la giurisprudenza federale che impone la sussistenza di competenze o conoscenze

particolari affinché si possa ammettere il livello di competenza 2 non

risultava determinante per la valutazione del reddito da invalida fondato sulle

statistiche della RSS poiché nel caso allora giudicato l’assicurata era in

grado di svolgere la sua solita attività lavorativa (“angestammter Beruf”) ed ha

stabilito il livello di competenza in base all’attività lavorativa che

l’assicurata era suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche. Dopo

aver esaminato la situazione concreta dell’interessata, il Tribunale federale

ha applicato il livello di competenze 2:

" (…)

5.3. L'opponente

è titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, conseguito nel

1993 dopo tre anni di formazione e gode di un'ampia esperienza nelle attività

amministrative commerciali giacché, concluso il ciclo professionale, ha sempre

svolto lavori d'ufficio presso tre diverse aziende presenti nel Cantone. Di

madrelingua italiana, essa parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il

francese. Ritenuto che le effettive competenze professionali dell'assicurata non

sono di fatto mutate dopo l'infortunio (consid. 5.1 supra), giova

altresì rilevare le attività amministrative da lei svolte richiedono

generalmente una specifica formazione professionale (cfr. sentenze 8C_534/2019

del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.3.3; 9C_125/2009 del 19 marzo 2010 consid.

4.4.3) incentrata, segnatamente, sulla gestione della corrispondenza

commerciale, degli ordini e della contabilità nonché sulla conduzione della

segreteria (cfr. descrizione della professione di impiegato di commercio sul

portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professionale:

consultato il 6 luglio 2023). Pertanto, contrariamente a quanto concluso dalla

Corte cantonale, l'attività lavorativa nel concreto esigibile - e tutt'ora

esercitata dall'opponente - va inserita nel livello di competenza 2. A fronte

della sua formazione professionale, delle sue competenze linguistiche e

dell'esperienza finora maturata, l'opponente è infatti in grado, con

verosimiglianza preponderante, di svolgere in modo redditizio svariate attività

pratiche di amministrazione - adeguate alle sue limitazioni funzionali - e non

unicamente mansioni semplici di tipo fisico o manuale tipiche del livello di

competenza 1. Del resto, dagli atti di causa non risultano elementi concreti

che permettono di concludere per quest'ultima ipotesi. Va infine osservato che

il livello di competenza inferiore attiene ad una categoria di attività

lavorative che, di principio, non impongono nessuna formazione e esperienza

professionale specifica (sentenze 8C_196/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 7.5;

8C_118/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.3.2; 8C_175/2020 del 22 settembre

2020 consid. 4.2). Applicando il livello di competenza 1 (salari statistici

delle RSS 2020) per determinare il reddito da invalido dell'opponente, la Corte

cantonale ha pertanto violato il diritto federale.”

Come ancora ribadito

dall’Alta Corte nella STF 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 pubblicata in SVR

12/2022 UV nr. 47, non basta una lunga esperienza professionale per rivendicare

il livello 2 invece che il livello 1. Secondo costante giurisprudenza, difatti,

per utilizzare il livello 2 servono attitudini e conoscenze particolari che

permettano di immaginare la messa a frutto di tali attitudini al di fuori della

professione appresa, ad es. una esperienza di direzione, delle formazioni

continue supplementari o altre qualifiche particolari acquisite durante

l’attività (sul tema cfr. anche: STF 8C_123/2023 del 7 settembre 2023, consid.

5.1.2: “Wenn die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität nicht

auf einen angestammten Beruf zurückgreifen kann, rechtfertigt

sich die Anwendung von Kompetenzniveau 2 (beziehungsweise bis LSE 2010

Anforderungsniveau 3; vgl. Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 5.3.1

mit Hinweis) nach der bundesgerichtlichen Praxis nur dann, wenn sie über

besondere Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt (Urteile 8C_250/2021 vom 31. März

2022 E. 4.2.1; 8C_5/2020 vom 22. April 2020 E. 5.3.2). Bejaht wurde dies etwa

im Fall einer Versicherten, welche im Laufe ihrer beruflichen Karriere unter

anderem als Lehrmeisterin, als Filialleiterin mit Führungsaufgaben, als

stellvertretende Teamleiterin und als Prüfungsexpertin tätig war (Urteil

8C_374/2021 vom 13. August 2021 E. 5.4), bei einer Versicherten, welche

aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Hotels über

Berufserfahrung in leitender Funktion mit Administrativaufgaben verfügte

(Urteil 8C_368/2021 vom 22. Juli 2021 E. 10), beim Verkäufer in einer

Bijouterie in teilweise leitender Funktion (Urteil 8C_534/2019 vom 18. Dezember

2019 E. 5.3.2 und 5.3.3), und auch beim gelernten Zimmermann, der diese

Tätigkeit gesundheitlich bedingt zwar nicht mehr ausüben konnte, jedoch in der

Lage war, einen eigenen Betrieb mit mehreren Angestellten zu führen (Urteil

8C_630/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.1 mit Hinweis).”; cfr.

anche STF 9C_570/2022 del 21 settembre 2023, consid. 5.3 per l’applicazione del

livello di competenza 3 in luogo del livello di competenza 4).

2.7. Alla luce di

quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata

e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da

un’avvocata iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino ed attiva

presso la RA 1, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che

rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti