32.2023.103
Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto assegno grandi invalidi di grado lieve. Adesione alla proposta dell’UAI di retrocessione atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici. Visto l’esito, istanza di “esenzione dal pagamento di ogni onere” è priva d’oggetto
22 novembre 2023Italiano10 min
del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) secondo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2023.103
jv/gm
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1965, di formazione educatrice sociale (con diploma) ed assistente di
cura (con diploma parificato), da ultimo attiva al 50% quale supporto
amministrativo per la __________, il 29 luglio 2015 ha presentato una prima
domanda di prestazioni AI adducendo una “forte depressione a seguito di
problemi professionali e familiari” ed una “poliartrosi invalidante”
(docc. 1-4 e 14 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI, fondandosi in particolare sulla perizia
psichiatrica del 5 novembre 2015 del __________ (doc. 31 incarto AI), sul
rapporto del 29 aprile 2016 d’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica (doc. 36 incarto AI) e sul rapporto SMR dell’8
maggio 2017 (doc. 66 incarto AI), con decisione del 19 aprile 2018 (docc. 79 e
82 incarto AI) ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di
rendita dal 1. ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e dal 1. settembre 2015 al 29
febbraio 2016.
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. L’11/18
maggio 2022 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni
adducendo un peggioramento della sua situazione valetudinaria (doc. 94 incarto
AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 95 incarto AI), fondandosi sui rapporti
del 9 maggio 2022 (doc. 90 incarto AI) e del 13 giugno 2022 (doc. 101 incarto
AI) della curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia), sul rapporto del 13 giugno 2022 del curante dr. __________
(medico generico) e sul rapporto SMR del 19 agosto 2022 (doc. 104 incarto AI),
con decisioni del 16 e del 23 marzo 2023 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera con grado AI del 100% dal 1.
novembre 2020 (docc. 121, 122, 125-127 incarto AI) con versamento dal 1.
novembre 2022, trattandosi di una domanda tardiva.
Queste decisioni sono
cresciute incontestate in giudicato.
1.3. Il 7
dicembre 2022 l’assicurata ha presentato una domanda di assegno per grandi
invalidi (di seguito AGI) (docc. 114 e 116 incarto AI).
Sulla
scorta del rapporto del 27 giugno 2023 d’inchiesta domiciliare (doc. 128
incarto AI) e del rapporto SMR del 17 luglio 2023 (doc. 130 incarto AI), con
decisione del 26 settembre 2023 (doc. 132 incarto AI) l’Ufficio AI ha rifiutato
la domanda di AGI.
1.4. L’assicurata
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 26 settembre 2023,
postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad un AGI di grado
lieve e “di essere esentata dal pagamento di ogni onere”.
Sostiene
che il ritrovamento del corpo esamine della figlia, suicidatasi il 21 marzo
2021, abbia esacerbato in modo importante le affezioni psichiche preesistenti a
cui si è aggiunta una sindrome da stress post traumatico, con un’intensa presa
a carico psichiatrica e farmacologica. Riporta che le affezioni psichiche
l’hanno anche resa inidonea alla guida, inficiato ogni possibilità di
interazione sociale con il mondo esterno, rendendosi necessario un
accompagnamento anche solo per fare la spesa. In sostanza, ella ritiene di non
essere più autonoma per molti aspetti della vita, non capacitandosi di come sia
possibile rifiutarle il diritto all’AGI di grado lieve a fronte del diritto ad
una rendita d’invalidità intera.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 13 ottobre 2023
del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) secondo
cui si rendono necessari ulteriori accertamenti medici coinvolgendo la curante
psichiatra.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere ad un
approfondimento medico.
1.6. Con
scritto del 19 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VII+1).
1.7. Con
ulteriore scritto del 24 ottobre 2023 la ricorrente ha comunicato, di essere disposta
a sottoporsi ad approfondimenti medici, chiedendo la presenza della dr.ssa __________
e, qualora lo ritenesse necessario, dell’infermiera psichiatrica __________ (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
Considerandi
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di AGI presentata dall’assicurata il 7 dicembre 2022.
2.3
Secondo
l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione
contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La
giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio
2015, stato al 1. gennaio 2021):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117.
V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4
L'art.
42.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La
grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2
LAI).
Giusta
l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un
danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente
di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha
diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve.
L'art.
37.
cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado
elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando
necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti
ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale.
Per
il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di
grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari
della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38 OAI.
Infine,
l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve
se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita
di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
2.5
In
concreto questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e
condivisa dalla ricorrente il 24 ottobre 2023.
Infatti,
per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad un AGI, occorre innanzitutto
fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario. Considerato che lo
stesso medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato la
necessità di procedere ad approfondimenti medici (cfr. supra consid. 1.5.), ritenuto
che la ricorrente è già al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2020
(cfr. supra consid. 1.2.) e rilevata la gravità della situazione descritta
nell’allegato di ricorso in punto alla mancanza pressocché totale di
interazioni sociali con il mondo esterno a seguito del tragico evento familiare
(cfr. supra consid. 1.4.), un approfondimento medico risulta in casu
imprescindibile. Tale approfondimento dovrà, se del caso, coinvolgere specialisti
esterni.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti medici.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, la
ricorrente non essendo patrocinata in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14
dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii). Per i medesimi motivi
l’istanza di esenzione “dal pagamento di ogni onere” è divenuta priva
d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 26 settembre 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al
consid. 2.5.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si
assegnano ripetibili.
L’istanza di esenzione “dal
pagamento di ogni onere” è priva d’oggetto.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti