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Decisione

32.2023.103

Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto assegno grandi invalidi di grado lieve. Adesione alla proposta dell’UAI di retrocessione atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici. Visto l’esito, istanza di “esenzione dal pagamento di ogni onere” è priva d’oggetto

22 novembre 2023Italiano10 min

del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) secondo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2023.103

jv/gm

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1965, di formazione educatrice sociale (con diploma) ed assistente di

cura (con diploma parificato), da ultimo attiva al 50% quale supporto

amministrativo per la __________, il 29 luglio 2015 ha presentato una prima

domanda di prestazioni AI adducendo una “forte depressione a seguito di

problemi professionali e familiari” ed una “poliartrosi invalidante”

(docc. 1-4 e 14 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI, fondandosi in particolare sulla perizia

psichiatrica del 5 novembre 2015 del __________ (doc. 31 incarto AI), sul

rapporto del 29 aprile 2016 d’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica (doc. 36 incarto AI) e sul rapporto SMR dell’8

maggio 2017 (doc. 66 incarto AI), con decisione del 19 aprile 2018 (docc. 79 e

82 incarto AI) ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di

rendita dal 1. ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e dal 1. settembre 2015 al 29

febbraio 2016.

Questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. L’11/18

maggio 2022 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni

adducendo un peggioramento della sua situazione valetudinaria (doc. 94 incarto

AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 95 incarto AI), fondandosi sui rapporti

del 9 maggio 2022 (doc. 90 incarto AI) e del 13 giugno 2022 (doc. 101 incarto

AI) della curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia), sul rapporto del 13 giugno 2022 del curante dr. __________

(medico generico) e sul rapporto SMR del 19 agosto 2022 (doc. 104 incarto AI),

con decisioni del 16 e del 23 marzo 2023 l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera con grado AI del 100% dal 1.

novembre 2020 (docc. 121, 122, 125-127 incarto AI) con versamento dal 1.

novembre 2022, trattandosi di una domanda tardiva.

Queste decisioni sono

cresciute incontestate in giudicato.

1.3. Il 7

dicembre 2022 l’assicurata ha presentato una domanda di assegno per grandi

invalidi (di seguito AGI) (docc. 114 e 116 incarto AI).

Sulla

scorta del rapporto del 27 giugno 2023 d’inchiesta domiciliare (doc. 128

incarto AI) e del rapporto SMR del 17 luglio 2023 (doc. 130 incarto AI), con

decisione del 26 settembre 2023 (doc. 132 incarto AI) l’Ufficio AI ha rifiutato

la domanda di AGI.

1.4. L’assicurata

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 26 settembre 2023,

postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad un AGI di grado

lieve e “di essere esentata dal pagamento di ogni onere”.

Sostiene

che il ritrovamento del corpo esamine della figlia, suicidatasi il 21 marzo

2021, abbia esacerbato in modo importante le affezioni psichiche preesistenti a

cui si è aggiunta una sindrome da stress post traumatico, con un’intensa presa

a carico psichiatrica e farmacologica. Riporta che le affezioni psichiche

l’hanno anche resa inidonea alla guida, inficiato ogni possibilità di

interazione sociale con il mondo esterno, rendendosi necessario un

accompagnamento anche solo per fare la spesa. In sostanza, ella ritiene di non

essere più autonoma per molti aspetti della vita, non capacitandosi di come sia

possibile rifiutarle il diritto all’AGI di grado lieve a fronte del diritto ad

una rendita d’invalidità intera.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 13 ottobre 2023

del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) secondo

cui si rendono necessari ulteriori accertamenti medici coinvolgendo la curante

psichiatra.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere ad un

approfondimento medico.

1.6. Con

scritto del 19 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (VII+1).

1.7. Con

ulteriore scritto del 24 ottobre 2023 la ricorrente ha comunicato, di essere disposta

a sottoporsi ad approfondimenti medici, chiedendo la presenza della dr.ssa __________

e, qualora lo ritenesse necessario, dell’infermiera psichiatrica __________ (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

Considerandi

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di AGI presentata dall’assicurata il 7 dicembre 2022.

2.3

Secondo

l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La

giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio

2015, stato al 1. gennaio 2021):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117.

V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4

L'art.

42.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La

grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2

LAI).

Giusta

l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un

danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente

di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha

diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art.

37.

cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado

elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando

necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari

della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38 OAI.

Infine,

l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita

di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

2.5

In

concreto questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e

condivisa dalla ricorrente il 24 ottobre 2023.

Infatti,

per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad un AGI, occorre innanzitutto

fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario. Considerato che lo

stesso medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato la

necessità di procedere ad approfondimenti medici (cfr. supra consid. 1.5.), ritenuto

che la ricorrente è già al beneficio di una rendita intera dal 1. novembre 2020

(cfr. supra consid. 1.2.) e rilevata la gravità della situazione descritta

nell’allegato di ricorso in punto alla mancanza pressocché totale di

interazioni sociali con il mondo esterno a seguito del tragico evento familiare

(cfr. supra consid. 1.4.), un approfondimento medico risulta in casu

imprescindibile. Tale approfondimento dovrà, se del caso, coinvolgere specialisti

esterni.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti medici.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, la

ricorrente non essendo patrocinata in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14

dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii). Per i medesimi motivi

l’istanza di esenzione “dal pagamento di ogni onere” è divenuta priva

d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 26 settembre 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al

consid. 2.5.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si

assegnano ripetibili.

L’istanza di esenzione “dal

pagamento di ogni onere” è priva d’oggetto.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti