Lexipedia

Decisione

32.2023.105

Ricorso contro decisione di diniego delle prestazioni, producendo nuovi documenti. UAI propone accoglimento ricorso e rinvio per nuovi accertamenti medici. Ricorso accolto

31 gennaio 2024Italiano10 min

Il vicepresidente Il

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.105

FC

Lugano

31 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 11 settembre 2023,

confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la domanda di

prestazioni presentata nel mese di settembre 2021 da RI 1, nato nel 1976, di

professione giardiniere, ritenendolo inabile in misura del 50% dal 1° gennaio

2021 nella sua attività quale giardiniere, ma nuovamente abile in misura piena

in ogni attività dal 1° luglio 2021 con un conseguente grado di invalidità dello

0% (doc. B);

- contro

la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto chiedendone

l’annullamento. Sulla base di nuove certificazioni mediche, egli postula il

riesame della sua richiesta di rendita, essendo le sue condizioni di salute

peggiorate e non potendo egli più esercitare la sua professione di giardiniere

(I e III e doc. B1-B3);

- con la

risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 31

ottobre 2023 del dr. __________ del SMR (il quale ha osservato che, in

considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurato, appariva

necessario procedere ad “ulteriori approfondimenti verosimilmente in ambito

internistico, pneumologico, cardiologico, reumatologico, psichiatrico”;

doc. VI/1) – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti

per procedere ad ulteriori accertamenti medici (VI);

- con scritto 29 novembre 2023 l’insorgente

ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (VIII);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina

del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, l’assicurato ha

presentato la sua domanda di prestazioni AI nel settembre 2021, lamentando

un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020. Con la decisione contestata la richiesta

è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal gennaio al

luglio 2021, un periodo di inabilità lavorativa del 50%, ha concluso che, fatta

esclusione per tale periodo, l’assicurato era da considerare abile nella misura

completa in ogni attività con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. A).

Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità

sarebbero in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è

il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia

emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni l’11 settembre 2023. Ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi

inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Secondo il

cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1

LPGA;

- nel

caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di

causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il

ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada

ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso

il 31 ottobre 2023 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione

versata agli atti – comprendente una certificazione del 17 ottobre 2023

del dr. __________, reumatologo, attestante “gotta tofacea

poliarticolare, insufficienza renale cronica verosimilmente su

nefroangiosclerosi stadio G3bA3 con peggioramento acuto il 3.10.2023

(creatinina 328 Imola) su utilizzo regolare di antiinfiammatori non steroidei,

ipertensione arteriosa mal controllata, consumo elevato di etile, Pancreatite

di verosimile origine etilica, asma bronchiale allergico, broncopatia”,

doc. B1; uno scritto del 25 ottobre 2023 della dr.ssa __________, internista, attestante

un’inabilità lavorativa completa per le diagnosi di “cardiomiopatia

ipertrofica ostruttiva probabilmente di origine ipertensiva, broncopatia

cronica ostruttiva GOLD 2B con componente asmatica, insufficienza renale

cronica verosimilmente su nefroangiosclerosi st. G3bA3, gotta tofacea

poliarticolare, consumo inadeguato di etile, tabagismo cronico, iniziale

gonartrosi mediale ginocchio destro, esiti di pancreatite”, doc. B2; un rapporto

di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ a conclusione di una

degenza dal 26 settembre al 1° ottobre 2023 per “dolori articolari di ndd”

che ha concluso ponendo l’indicazione ad una “rivalutazione medica clinica-laboratoristica”

tramite il curante “il prima possibile” e preannunciando una

convocazione per una valutazione ambulatoriale (doc. B3) – era

opportuno procedere ad “ulteriori

approfondimenti verosimilmente in ambito internistico, pneumologico, cardiologico,

reumatologico, psichiatrico” (VI/1);

- sulla base di tali conclusioni del

SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla luce di

quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del

Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente

a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione del 31 ottobre 2023. Ciò

comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo

esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in

precedenza) e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà

una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),

garantendo di conseguenza all’assicurato tutti i suoi diritti di difesa”

(VI);

- a tale

richiesta ha aderito il ricorrente in data 29 novembre 2023, affermando

che “(…) in risposta al vostro scritto del 21 novembre vi comunico che sono

d’accordo con la proposta dello spettabile Ufficio Invalidità” (VIII);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. Come anticipato anche

dall’Ufficio AI nella risposta (VI), in esito alla nuova istruttoria

dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e

segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e

di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’11 settembre 2023

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti