32.2023.105
Ricorso contro decisione di diniego delle prestazioni, producendo nuovi documenti. UAI propone accoglimento ricorso e rinvio per nuovi accertamenti medici. Ricorso accolto
31 gennaio 2024Italiano10 min
Il vicepresidente Il
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.105
FC
Lugano
31 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 11 settembre 2023,
confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la domanda di
prestazioni presentata nel mese di settembre 2021 da RI 1, nato nel 1976, di
professione giardiniere, ritenendolo inabile in misura del 50% dal 1° gennaio
2021 nella sua attività quale giardiniere, ma nuovamente abile in misura piena
in ogni attività dal 1° luglio 2021 con un conseguente grado di invalidità dello
0% (doc. B);
- contro
la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto chiedendone
l’annullamento. Sulla base di nuove certificazioni mediche, egli postula il
riesame della sua richiesta di rendita, essendo le sue condizioni di salute
peggiorate e non potendo egli più esercitare la sua professione di giardiniere
(I e III e doc. B1-B3);
- con la
risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 31
ottobre 2023 del dr. __________ del SMR (il quale ha osservato che, in
considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurato, appariva
necessario procedere ad “ulteriori approfondimenti verosimilmente in ambito
internistico, pneumologico, cardiologico, reumatologico, psichiatrico”;
doc. VI/1) – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti
per procedere ad ulteriori accertamenti medici (VI);
- con scritto 29 novembre 2023 l’insorgente
ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (VIII);
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina
del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, l’assicurato ha
presentato la sua domanda di prestazioni AI nel settembre 2021, lamentando
un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020. Con la decisione contestata la richiesta
è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal gennaio al
luglio 2021, un periodo di inabilità lavorativa del 50%, ha concluso che, fatta
esclusione per tale periodo, l’assicurato era da considerare abile nella misura
completa in ogni attività con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. A).
Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità
sarebbero in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è
il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia
emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni l’11 settembre 2023. Ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi
inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Secondo il
cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1
LPGA;
- nel
caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di
causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il
ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada
ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso
il 31 ottobre 2023 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione
versata agli atti – comprendente una certificazione del 17 ottobre 2023
del dr. __________, reumatologo, attestante “gotta tofacea
poliarticolare, insufficienza renale cronica verosimilmente su
nefroangiosclerosi stadio G3bA3 con peggioramento acuto il 3.10.2023
(creatinina 328 Imola) su utilizzo regolare di antiinfiammatori non steroidei,
ipertensione arteriosa mal controllata, consumo elevato di etile, Pancreatite
di verosimile origine etilica, asma bronchiale allergico, broncopatia”,
doc. B1; uno scritto del 25 ottobre 2023 della dr.ssa __________, internista, attestante
un’inabilità lavorativa completa per le diagnosi di “cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva probabilmente di origine ipertensiva, broncopatia
cronica ostruttiva GOLD 2B con componente asmatica, insufficienza renale
cronica verosimilmente su nefroangiosclerosi st. G3bA3, gotta tofacea
poliarticolare, consumo inadeguato di etile, tabagismo cronico, iniziale
gonartrosi mediale ginocchio destro, esiti di pancreatite”, doc. B2; un rapporto
di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ a conclusione di una
degenza dal 26 settembre al 1° ottobre 2023 per “dolori articolari di ndd”
che ha concluso ponendo l’indicazione ad una “rivalutazione medica clinica-laboratoristica”
tramite il curante “il prima possibile” e preannunciando una
convocazione per una valutazione ambulatoriale (doc. B3) – era
opportuno procedere ad “ulteriori
approfondimenti verosimilmente in ambito internistico, pneumologico, cardiologico,
reumatologico, psichiatrico” (VI/1);
- sulla base di tali conclusioni del
SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla luce di
quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del
Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente
a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione del 31 ottobre 2023. Ciò
comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo
esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in
precedenza) e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà
una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),
garantendo di conseguenza all’assicurato tutti i suoi diritti di difesa”
(VI);
- a tale
richiesta ha aderito il ricorrente in data 29 novembre 2023, affermando
che “(…) in risposta al vostro scritto del 21 novembre vi comunico che sono
d’accordo con la proposta dello spettabile Ufficio Invalidità” (VIII);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. Come anticipato anche
dall’Ufficio AI nella risposta (VI), in esito alla nuova istruttoria
dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e
segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e
di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’11 settembre 2023
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti