32.2023.109
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Valutazione medica (perizia pluridisciplinare) confermata. Confermata valutazione economica (nessuna riduzione sociale). Negata la designazione di un avvocato d’ufficio. Negata l’assistenza giudiziaria
8 marzo 2024Italiano41 min
l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 73 incarto AI). Esaminata la refertazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.109
jv/gm
Lugano
8 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 19 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1972, da ultimo attiva quale casalinga e dal dicembre 2017 al
beneficio dell’assistenza sociale, il 28/30 maggio 2018 ha presentato una
domanda di prestazioni AI a motivo di “dolori forti muscolari, cervicali,
perdita di memoria, perdita di vista, dolori forti addominali, … depressa”
da luglio 2012, allegando della refertazione medica (docc. 1, 4-6 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 52 incarto AI),
debitamente preavvisata (doc. 44 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la
domanda di prestazioni.
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 13
aprile 2021 il curante dr. __________ (specialista in chirurgia) ha inviato
all’Ufficio AI della documentazione medica afferente all’assicurata (doc. 56
incarto AI).
Giustificata
l’entrata in materia (docc. 57 e 58 incarto AI), su richiesta dell’Ufficio AI
il 13 maggio 2021 l’assicurata ha inviato il formulario “Richiesta per adulti:
integrazione professionale/Rendita”, indicando un’incapacità lavorativa “80%
<…” da agosto 2012 a maggio 2021 ed una situazione valetudinaria
peggiorata rispetto all’ultima valutazione da parte dell’amministrazione (doc.
62 incarto AI).
Richiamati
Fatti
i rapporti medici dai curanti dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (doc. 64 incarto AI), dr. __________ (doc. 72 incarto AI),
l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 73 incarto AI). Esaminata la refertazione
pervenuta e allestito il rapporto SMR del 6 agosto 2021 (doc. 75 incarto AI), i
medici SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr.ssa __________
(specialista in medicina interna) hanno chiesto all’Ufficio AI una perizia
pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico e reumatologico (doc. 74
incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione (doc. 76 incarto AI) che
ha conferito mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P (docc. 77,
86 e 87 incarto AI) – al __________ di __________ nelle persone della dr.ssa __________
(internista), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) e del dr. __________
(reumatologo) (docc. 88 e 97 incarto AI). I periti hanno ritenuto necessario
procedere anche ad un approfondimento gastroenterologico da effettuarsi dal dr.
__________ (gastroenterologo), oltre ad esami radiografici del torace, esami di
laboratorio ed un ECG (docc. 99 e 100 incarto AI).
1.3. La
perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 20 dicembre
2022 (doc. 101 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 106 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi
"
4.3.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Disturbo di personalità misto paranoide-istrionico
(ICD-10 F61).
Fibromialgia di tipo primario.
Dolori nella regione pelvica in stato dopo operazione
d’isterectomia e salpingectomia nel 2012 per endometriosi, con lesione
iatrogena dell’uretere di sin., con la pinza da coagulazione e formazione di
una fistola uretero-vaginale a sin., risanata chirurgicamente con una
uretero-cisto-neostomia dopo tre mesi. In seguito miglioramento della
situazione, ma con sospetto radiologico di una fistola retto-vaginale, mai
completamente dimostrata con ulteriori indagini.
4.3.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa
Cervico-toraco-lombalgie nell’ambito della diagnosi
principale di fibromialgia e su modifiche alterazioni degenerative della
colonna lombare.
Stitichezza cronica con sintomi di defecazione
ostruita, anamnesticamente sospetta per coprostasi su rettocele, attualmente
risolto con una semplice terapia con Metamucil.
Sospetto colon irritabile.
Cefalea tensionale.
Obesità grado I (BMI 31.51 kg/m2).
Stato dopo asportazione di marisca anale 2008.
Stato dopo appendicectomia aperta del 2007.
Stato dopo raschiamento per polipi nell’endometrio
1995.
Stato dopo aborti spontanei recidivanti (6-7) fino al
2004.”
rilevati i
seguenti limiti funzionali:
"
I dolori residui nella regione
pelvica in esiti degli interventi chirurgici citati hanno un impatto sul
rendimento lavorativo nella misura del 20% per ridotta caricabilità, alla
stessa stregua dei dolori cronici correlati alla patologia reumatologica, che
determinano anch’essi una ridotta caricabilità con affaticamento rapido, con
analogo impatto sul rendimento del 20%.
Le limitazioni funzionali presenti dal lato
psichiatrico sono essenzialmente correlate al disturbo di personalità misto
paranoide-istrionico rilevato, con difficoltà a riconoscere le priorità,
ridotte capacità di adattamento, difficoltà di valutazione degli eventi con
tendenza interpretativa, inflessibilità nei propri convincimenti e competenze
relazionali compromesse, con difficoltà d’interagire in un gruppo soprattutto
se numeroso. Da sottolineare che non vi sono disturbi di memoria, concentrazione
ed attenzione che potrebbero ostacolare l’utilizzo delle proprie conoscenze e a
livello psichiatrico non sono emersi segni per aumentata stanchezza ed
esauribilità.
Le limitazioni della funzionalità correlati al disturbo
della personalità determinano una incapacità lavorativa del 30% in termini di
diminuzione del rendimento lavorativo.”
i
periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale con incidenza sul
rendimento del 20% dal 2 ottobre 2019 ad agosto 2020 e del 30% da settembre
2020 (quest’ultima integrando un 20% a motivo dei disturbi gastroenterologici e
reumatologici al 30% a motivo dell’affezione psichiatrica).
1.4. Con
rapporto finale del 16 gennaio 2023 la consulente in integrazione ha accertato
che, in considerazione dell’incapacità lavorativa e dei limiti funzionali,
l’assicurata era reintegrabile sia in ambito commerciale che in attività
adeguate (operaia generica in mansioni di imballaggio, etichettatura, ecc.). Non
intravvedendo provvedimenti professionali atti a migliorarne la capacità di guadagno,
ella ha chiuso il caso restando a disposizione per un aiuto al collocamento
(doc. 109 incarto AI).
1.5. Con
progetto di decisione del 20 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto delle prestazioni, l’assicurata presentando un grado d’invalidità del
30% non pensionabile al termine dell’anno d’attesa (doc. 112 incarto AI).
Con
osservazioni del 21/23 aprile 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di
decisione, allegando della documentazione medica (docc. 164 e 167 incarto AI).
Sottoposta
la nuova refertazione medica ai periti del __________ (docc. 170 e 171 incarto
AI), con complemento peritale del 14 giugno 2023 questi ultimi hanno confermato
le rispettive conclusioni (doc. 172 incarto AI).
Con rapporto
del 29 agosto 2023 (doc. 178 incarto AI) la consulente in integrazione ha
confermato le conclusioni del 16 gennaio 2023, indicando diverse attività
confacenti alla capacità lavorativa accertata ed ai limiti funzionali rilevati
e ribadendo come non vi fossero percorsi formativi idonei a migliorare la
capacità di guadagno (doc. 178 incarto AI).
Con
decisione del 19 settembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc.
179 incarto AI).
1.6. L’assicurata
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 19 settembre 2023,
postulandone l’annullamento e chiedendo “di assegnarmi le prestazioni
previste dalla LAI o retrocedere l’incarto all’UAI”.
Chiede
altresì l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la nomina di un
avvocato.
Contesta
sia la valutazione medica in punto all’accertamento della capacità lavorativa,
sia la valutazione economica in punto alla mancata riduzione sociale dal
salario statistico da invalido.
L’insorgente ha allegato
al ricorso varia documentazione medica.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione
medica, rilevando come l’unico referto “nuovo” prodotto dall’insorgente fosse
il certificato del 22 marzo 2022 della curante dr.ssa __________ (specialista
in psichiatria e psicoterapia), ininfluente siccome antecedente alle visite
peritali della dr.ssa __________ e poiché in caso di abilità lavorativa
completa la ricorrente sarebbe stata considerata salariata a tempo pieno ex
art. 24septies cpv. 2 lett. a OAI.
Per
quanto riguarda la mancata riduzione sociale dal salario statistico da
invalido, l’Ufficio AI ha rinviato alle motivazioni allegate alla tabella di
calcolo della capacità al guadagno residua del 10 gennaio 2023.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.8. Con
scritto dell’8 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VII+1/8).
1.9. Con ulteriore
scritto dell’8 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto ulteriore refertazioni
mediche “come nuove prove” (VIII+1/10).
1.10. Con
scritto del 21 novembre 2023 l’Ufficio AI ha osservato che “è stata versata
agli atti della documentazione (in parte già presente all’incarto prodotto
contestualmente alla risposta di causa) che non si confronta con gli esiti
degli accertamenti peritali né si china sulle limitazioni funzionali […]”.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha ribadito quanto richiesto nella risposta di causa (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto RI 1 non è mai stata al beneficio di una rendita (cfr. supra consid.
1.1.). Nella (seconda) domanda di prestazioni l’assicurata si è prevalsa, tra
l’altro, delle refertazioni della curante dr.ssa __________ attestanti un
peggioramento della situazione valetudinaria dall’inverno 2019 con accertamento
di un’incapacità lavorativa dell’80% da tale momento e continua (doc. 56, pag.
205 e doc. 64, pag. 252 incarto AI). L’asserita invalidità sarebbe quindi
insorta prima della modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che
si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1
lett. b LAI).
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
Considerandi
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta
procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
2.6.1
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.2.), al fine
di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto
la refertazione medica richiamata, rispettivamente pervenuta al medico SMR e ha
predisposto una perizia pluridisciplinare confluita nel referto peritale del 20
dicembre 2022 e nel complemento del 14 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.5.).
La
ricorrente contesta le conclusioni peritali, adducendo un’incapacità lavorativa
dell’80% e producendo, in sede di osservazioni al preavviso e nella presente
procedura, della documentazione medica (cfr. supra consid. 1.5., 1.6. e 1.9.)
che l’amministrazione ha ritenuto irrilevante (cfr. supra consid. 1.5., 1.7 e
1.10).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.2
Con le
osservazioni al progetto la ricorrente aveva prodotto varia documentazione
medica, esaminata dai periti, e meglio:
-
certificato del 6 marzo 2023 del dr. __________ attestante “La
paziente […] per motivo di salute è inabile al lavoro nella misura del
100% fino a tempo determinato” (doc. 164, pag. 787 incarto AI);
-
rapporto del 15 marzo 2023 dello psicologo e psicoterapeuta __________
(doc. 164, pag. 788 e seg. incarto AI);
-
rapporto del 18 febbraio 2023 del curante dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) (doc. 164, pag. 791 e seg. incarto AI) e
-
referto radiologico del 17 febbraio 2023 del dr. __________ (specialista
in radiologia diagnostica) (doc. 164, pag. 793 incarto AI).
Per
quanto concerne il certificato del dr. __________, trattasi di una scarna
attestazione di un’incapacità lavorativa che differisce in modo sostanziale
dalle conclusioni peritali, senza tuttavia presentare lo stesso grado
d’approfondimento e senza neppure confrontarsi con esse.
Il
rapporto del signor __________ consiste in una riproposizione di quanto comunicatogli
dalla ricorrente, senza aggiungere alcun elemento di rilevanza medica e,
soprattutto, senza alcun riferimento alla capacità lavorativa. Per tacere del
fatto che il signor Fusetti non è un medico.
Irrilevante
risulta altresì il referto radiologico del 17 febbraio 2023 del dr. __________,
lo specialista essendosi limitato ad indicare una “Sospetta coxartrosi”
e a refertare un “Lieve restringimento delle rime articolari coxofemorali,
specie a sinistra. Non rilevante osteofitosi. Rapporti articolari sono
conservati. Non fratture”, anche in questo caso senza fare alcun riferimento
alla capacità lavorativa.
Il rapporto del dr. __________
presenta il seguente tenore:
"[…] Seguo la paziente dal 29.07.2022.
Diagnosi:
F61 Altri disturbi di personalità e forme
miste con forti tratti paranoidei ed istrionici
F33.1 Disturbo depressivo ricorrente,
episodio di media gravità in atto
Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta,
compreso l’ambiente familiare.
Terapia psicofarmacologica:
FLUOXETIN 20 mg 2/0/0/0
TRANXILIUM caps 5 mg 1/0/1/0
Segnalo un peggioramento delle condizioni psichiche […] negli
ultimi mesi […]. La paziente presenta un quadro clinico dominato da insonnia
globale e gran parte del tempo impiegato con ruminazioni sulle “ingiustizie
subite” e per preparare i documenti e le lettere per le varie contestazioni e
reclami, con un’eccessiva sensibilità ai rifiuti o contrattempi, grande
interpretatività, grande sospettosità e tendenza a distorcere la realtà. […] Si
sente terrorizzata dalle istituzioni, presenta convinzioni complottistiche, sentimenti
di ingiustizia e vissuti persecutori, con comportamenti querulomani. Nello
stesso tempo vi è un eccessivo autoriferimento, autodrammatizzazione, grande
suggestionabilità, facilità ad essere ferita nei sentimenti, continuo desiderio
di apprezzamento. Dall’anamnesi e dalla documentazione a disposizione risulta
che la paziente è affetta da un disturbo depressivo ricorrente con esordio nel
lontano 2003. Infatti, presenta deflessione timica con facilità al pianto,
bassa autostima, riduzione dell’energia e decremento dell’attività, difficoltà
nelle attività di base della vita quotidiana (beneficia di aiuto domiciliare),
sentimenti di solitudine, isolamento sociale, ansia con attacchi di panico,
insonnia globale, scarsa concentrazione, trascuratezza, iporessia. Inoltre la
sintomatologia algica cronica da fibromialgia ed i sentimenti di inguaribilità
aggiungono effetto depressogeno. […] si aggiungono gli eventi traumatici
dell’ultima decade come le gravi complicanze dell’intervento chirurgico
ginecologico nel 2012, la storia dell’eredità del marito […], un riferito abuso
sessuale che non ha denunciato [ciò non corrisponde al vero (doc. 84, pag. 381
e 383 incarto AI), n.d.r.], la curatela amministrativa che ha vissuto in modo
persecutorio ed intrusivo. La paziente ha una limitata critica di malattia. Già
nel 2019 la dr.ssa __________ considerava un’inabilità lavorativa dell’80% per
problemi psichiatrici quando l’abilità lavorativa appariva fortemente compromessa
per ciò che concerne caricabilità, persistenza, flessibilità e contatto con gli
altri, mentre la perizia __________ rilevava già un disturbo di personalità
istrionico paranoideo. Il quadro clinico […] è altamente invalidante, sia per
quanto concerne l’abilità lavorativa, sia per il funzionamento personale e
sociale ed ha avuto un andamento peggiorativo non permettendo un recupero
dell’abilità lavorativa. Condissero che, ad oggi, l’inabilità lavorativa per
motivi prettamente psichiatrici è dell’80%.”
A tal
proposito, la perita psichiatra ha così preso posizione il 26 maggio 2023 (doc.
172, pag. 828 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore):
"[…] Lo psichiatra curante riporta le
diagnosi di F61, altri disturbi di personalità e forme miste con forti tratti
paranoidei ed istrionici, F33.1 disturbo depressivo ricorrente, episodio di
media gravità in atto, Z63 altri problemi connessi alla cerchia relazionale
ristretta, compreso l’ambiente familiare. Lo specialista non riporta quali
diagnosi abbiano o meno influsso sulla CL. Segnala […] un
peggioramento delle condizioni psichiche avvenuto negli ultimi mesi ma senza
segnalare esattamente da quando e in che cosa consista il cambiamento dello
stato di salute. […] Non viene citata la terapia in atto, né quali eventuali
provvedimenti terapeutici sono stati attuati di fronte all’asserito
peggioramento. La sig.ra RI 1, nel suo scritto del 21.04.2022 [osservazioni
al preavviso, n.d.r.] cita Fluctine 40 mg/die [corrispondente al Fluoxetin,
n.d.r.], Tranxilium 15 mg/die [il curante psichiatra avendo descritto un’assunzione
addirittura inferiore, n.d.r.], Nervoheel 1/die (medicamento omeopatico),
ceress gtt di lavanda (medicamento fitoterapico). Pertanto la terapia
antidepressiva è la stessa rispetto a quella già presente al momento della valutazione
peritale, i cui dosaggi plasmatici ricordo erano inferiori ai valori minimi
normali (dosaggio non coerente rispetto alla prescrizione e alla
dichiarazione di un’assunzione regolare); è stato solo introdotto una
benzodiazepina che notoriamente non ha alcun effetto antidepressivo. I sintomi
riportati dal curante vengono elencati nella mia perizia tra i sintomi
soggettivamente percepiti, nella valutazione peritale è stata sottoposta a
valutazione testistica che ha evidenziato una sintomatologia somatica e
cognitiva poco credibile, con un’esagerazione dei sintomi. Il curante che
la segue da settembre 2022 (come scrive l’A il 21.4.2023) attesta che vi sia
un’inabilità lavorativa dell’80% come già definito dalla Dr.ssa med. __________
nel 2019. Il Dr. med. __________ nel suo rapporto descrive lo stesso
quadro clinico riportato dalla Dr.ssa med. __________
allineandosi alla
valutazione della sua capacità lavorativa ma senza descrivere le limitazioni
alla base di tale sua affermazione. Inoltre, egli pur affermando che vi
è stato un peggioramento ritiene che la sua incapacità lavorativa sia la stessa
del 2019. […] ricordo di aver evidenziato un disturbo misto di
personalità paranoideo-istrionico (ICD-10 F61) che anche il curante […] conferma.
Per quanto riguarda la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente ho
già argomentato nella mia perizia il motivo per il quale mi sono discostata da
tale classe nosografica di depressione ricorrente, oltre che non si poteva
attestare una cronicità del quadro clinico depressivo in quanto al momento
della valutazione peritale del Dr. med. __________, come anche in corso della
mia valutazione non vi erano sintomi sufficienti per una tale diagnosi. L’attuale
documentazione non modifica la mia valutazione peritale né le sue conclusioni.”
Rilevata
la contraddizione in cui è incorso il dr. __________, allineatosi alle
pregresse conclusioni della collega dr.ssa __________ in punto alla capacità
lavorativa residua nonostante un asserito peggioramento dell’affezione
psichiatrica negli ultimi mesi (la dr.ssa __________ aveva invece attestato un
peggioramento a far tempo dall’inverno 2019, cfr. supra consid. 2.2.),
considerato che il dr. __________ non ha differenziato quali diagnosi e in che
misura influiscono sulla capacità lavorativa ed i limiti funzionali, osservato
che la terapia farmacologica non ha subito modifiche sostanziali e che la
perita si è determinata in modo puntuale ed esaustivo su ogni aspetto emerso
dal rapporto del curante psichiatra, il rapporto peritale ed il citato
complemento della dr.ssa __________ risultano preferibili al rapporto del dr. __________.
È in ogni caso bene ricordare che in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra
consid. 2.5.).
2.6.3
Con il
ricorso e nelle more della presente procedura l’insorgente ha prodotto
ulteriore documentazione medica (I, allegati A4-A10, A12, A14-A16; VIII,
allegati 1-10).
Va qui ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione
della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimento).
Tornando
al caso in disamina, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI, l’unico nuovo
referto medico allegato al ricorso consiste nella seconda pagina del formulario
“Accertamento medico per il rimborso delle spese di aiuto domestico nell’ambito
delle prestazioni assistenziali” compilato e datato 22 marzo 2022 dalla dr.ssa __________
(I, allegato A14). A tal proposito si rileva che la curante si è limitata ad
indicare (senza fare riferimento all’ICD) “SD DEPRESSIVA RICORRENTE, EP
ATTUALE MEDIA GRAVITÀ”, “SD SOMATOFORME DOLORE PERSISTENTE”, ULTIMA
DOMANDA AI INOLTRATA IN DATA 31.5.2021”, che la ricorrente è parzialmente
abile nello svolgimento delle faccende domestiche (pulizie domestiche, lavori
di bucato e stiratura, fare la spesa, preparare pasti) e, rispondendo alla
domanda “Se parzialmente [in grado di svolgere le faccende domestiche, n.d.r.]
in quale misura?”, “GRAVEMENTE COMPROMESSA”, con prognosi sfavorevole.
A tal
proposito questo Giudice può far proprio quanto rettamente osservato
dall’Ufficio AI nella risposta di causa: “[…] detto documento non è […] influente
ai fini della presente disputa poiché è anteriore alle visite peritali del 23
settembre 2022 e 14 ottobre 2022 effettuate dalla […] dr.ssa __________
e poiché nell’istruttoria […] è stato valutato che l’assicurata – da
sana – sarebbe stata salariata in misura piena ex art. 24septies
cpv. 2 lett. a OAI” (cfr. supra consid. 1.7.). A ciò si aggiunga il fatto
che la curante psichiatra non si è mai confrontata con le conclusioni peritali.
Per
quanto attiene alla documentazione prodotta nelle more del ricorso (VIII,
allegati 1-10), ad eccezione del modulo “Accertamento medico per il rimborso
delle spese di aiuto domestico nell’ambito delle prestazioni assistenziali” di
cui si è già detto sopra, l’insorgente ha prodotto generici certificati dei
curanti (molti dei quali precedenti alla perizia pluridisciplinare) attestanti incapacità
lavorative senza alcun confronto con le conclusioni peritali e, pertanto,
irrilevanti, essendo frutto di una valutazione “a compartimento stagno”. Si
rammenta, nuovamente, che il in caso di lite l’opinione dei curanti, anche se
specialisti, ha portata limitata (cfr. supra consid. 2.5.).
Visto
quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in
questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni peritali di cui
al referto del 20 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.) e del relativo
complemento del 14 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.5.), che vanno
integralmente confermate.
2.7
La
ricorrente contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI,
contestando la mancata riduzione sociale dal reddito statistico da invalido
(cfr. supra consid. 1.6.).
La domanda a sapere se occorre operare
una riduzione percentuale dal reddito da invalido è una questione di diritto,
liberamente verificabile dal giudice delle assicurazioni sociali (pro multis
DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali).
Una riduzione dettata dagli
impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si
suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto
di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività
accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata
nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in
attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia
deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento,
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020
consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10
giugno 2020 consid. 4.4.4; Bernasconi, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement
sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75, in SZS 1/2021 n. 49).
In
concreto la consulente in integrazione ha rilevato un ventaglio
sufficientemente ampio di attività semplici leggere che la ricorrente potrebbe
svolgere nonostante l’incapacità lavorativa accertata ed i limiti funzionali
rilevati dai periti (docc. 109 e 178 incarto AI), conformemente alla
giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.).
Pertanto,
il fattore di riduzione per attività leggera è fuori discussione.
Il
fattore “Tasso d’occupazione” (svantaggio dovuto al lavoro a tempo parziale) è
in casu irrilevante, l’incapacità lavorativa accertata ripercuotendosi sul
rendimento, non sulla presenza (cfr. supra consid. 1.3.).
Nessuna
riduzione può essere concessa a motivo dei limiti funzionali, essendo essi
stati rilevati in sede medica e tenuti in considerazione dalla consulente in
integrazione (cfr. supra consid. 1.3.; docc. 109 e 178 incarto AI).
Per
quanto attiene al fattore “Età e anni di servizio”, come rettamente rilevato
dall’Ufficio AI “Il discapito economico dovuto al limitato numero di anni di
servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento dei
redditi mediani si riduce a pochi anni. Quindi, nel caso concreto, una
riduzione del reddito ipotetico da invalido non è giustificata” (doc. 107,
pag. 655 incarto AI).
Pertanto, la censura della
ricorrente non ha pregio.
2.8
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.9
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.6.), con il ricorso la ricorrente ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e
la nomina di un avvocato, producendo il relativo il certificato municipale
(cfr. supra consid. 1.8.).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Giusta
l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace
di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la
diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria
della designazione di un patrocinatore d’ufficio. L'art.
28.
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.
Nel
caso in disamina, pervenutole il progetto di decisione del 20 gennaio 2023
(doc. 112 incarto AI), RI 1 ha chiesto delle proroghe per presentare le
osservazioni avverse al preavviso (docc. 114, 162 e 163 incarto AI),
comprendendo quindi le tempistiche della procedura. Ella ha chiesto (e
ottenuto) l’autorizzazione per accedere alla registrazione sonora delle visite
peritali (docc. 116 e 117 incarto AI), insistendo nel ricevere personalmente –
e non per il tramite del curante dr. __________ – i referti peritali (docc.
120, 122 e 136 incarto AI) e l’esposizione del metodo di calcolo (doc. 121
incarto AI). L’assicurata ha inoltre presentato, entro il termine prorogato, le
osservazioni del 21/23 aprile 2023 con allegate le refertazioni in contrasto
con le conclusioni peritali e che, a mente sua, erano idonee a sconfessare
queste ultime (docc. 164 e 167 incarto AI). Dopo aver ricevuto la decisione del
19.
settembre 2023 (doc. 179 incarto AI), l’assicurata aveva inizialmente
conferito mandato alla __________ di difendere i suoi interessi in prospettiva
di un ricorso (docc. 190 e 191 incarto AI), mandato poi revocato (doc. 195
incarto AI). L’assicurata ha successivamente presentato tempestivo ricorso contro
la decisione negativa dell’Ufficio AI, individuando i due aspetti afferenti
alla valutazione medica e a quella economica che a suo dire non erano stati
debitamente vagliati dall’amministrazione, formulando chiare domande di causa,
chiedendo l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la nomina di un
avvocato (cfr. supra consid. 1.6.) ed inviando il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. supra consid. 1.8). Nella
presente procedura la ricorrente ha altresì prodotto refertazioni mediche dei
curanti in contrasto con le conclusioni peritali in punto alla capacità
lavorativa residua (cfr. supra consid. 1.9.).
Tutto
bene considerato, questo Giudice constata che la ricorrente ha dimostrato di
saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse
necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cpv. 1
Lptca (in tema cfr. STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con
molteplici rinvii giurisprudenziali).
Pertanto,
la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.
Per
quanto attiene all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
non essendo la ricorrente patrocinata in causa, va esaminata esclusivamente la
domanda d’assistenza giudiziaria.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2
e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario (STF 2C_849/2013 del 30
dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base degli atti
all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.6.1.-2.7., la presente
vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
In
tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti