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Decisione

32.2023.109

Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Valutazione medica (perizia pluridisciplinare) confermata. Confermata valutazione economica (nessuna riduzione sociale). Negata la designazione di un avvocato d’ufficio. Negata l’assistenza giudiziaria

8 marzo 2024Italiano41 min

l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 73 incarto AI). Esaminata la refertazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.109

jv/gm

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 19 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1972, da ultimo attiva quale casalinga e dal dicembre 2017 al

beneficio dell’assistenza sociale, il 28/30 maggio 2018 ha presentato una

domanda di prestazioni AI a motivo di “dolori forti muscolari, cervicali,

perdita di memoria, perdita di vista, dolori forti addominali, … depressa”

da luglio 2012, allegando della refertazione medica (docc. 1, 4-6 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 52 incarto AI),

debitamente preavvisata (doc. 44 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la

domanda di prestazioni.

Questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 13

aprile 2021 il curante dr. __________ (specialista in chirurgia) ha inviato

all’Ufficio AI della documentazione medica afferente all’assicurata (doc. 56

incarto AI).

Giustificata

l’entrata in materia (docc. 57 e 58 incarto AI), su richiesta dell’Ufficio AI

il 13 maggio 2021 l’assicurata ha inviato il formulario “Richiesta per adulti:

integrazione professionale/Rendita”, indicando un’incapacità lavorativa “80%

<…” da agosto 2012 a maggio 2021 ed una situazione valetudinaria

peggiorata rispetto all’ultima valutazione da parte dell’amministrazione (doc.

62 incarto AI).

Richiamati

Fatti

i rapporti medici dai curanti dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) (doc. 64 incarto AI), dr. __________ (doc. 72 incarto AI),

l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 73 incarto AI). Esaminata la refertazione

pervenuta e allestito il rapporto SMR del 6 agosto 2021 (doc. 75 incarto AI), i

medici SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e dr.ssa __________

(specialista in medicina interna) hanno chiesto all’Ufficio AI una perizia

pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico e reumatologico (doc. 74

incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione (doc. 76 incarto AI) che

ha conferito mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P (docc. 77,

86 e 87 incarto AI) – al __________ di __________ nelle persone della dr.ssa __________

(internista), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) e del dr. __________

(reumatologo) (docc. 88 e 97 incarto AI). I periti hanno ritenuto necessario

procedere anche ad un approfondimento gastroenterologico da effettuarsi dal dr.

__________ (gastroenterologo), oltre ad esami radiografici del torace, esami di

laboratorio ed un ECG (docc. 99 e 100 incarto AI).

1.3. La

perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 20 dicembre

2022 (doc. 101 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 106 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

"

4.3.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Disturbo di personalità misto paranoide-istrionico

(ICD-10 F61).

Fibromialgia di tipo primario.

Dolori nella regione pelvica in stato dopo operazione

d’isterectomia e salpingectomia nel 2012 per endometriosi, con lesione

iatrogena dell’uretere di sin., con la pinza da coagulazione e formazione di

una fistola uretero-vaginale a sin., risanata chirurgicamente con una

uretero-cisto-neostomia dopo tre mesi. In seguito miglioramento della

situazione, ma con sospetto radiologico di una fistola retto-vaginale, mai

completamente dimostrata con ulteriori indagini.

4.3.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa

Cervico-toraco-lombalgie nell’ambito della diagnosi

principale di fibromialgia e su modifiche alterazioni degenerative della

colonna lombare.

Stitichezza cronica con sintomi di defecazione

ostruita, anamnesticamente sospetta per coprostasi su rettocele, attualmente

risolto con una semplice terapia con Metamucil.

Sospetto colon irritabile.

Cefalea tensionale.

Obesità grado I (BMI 31.51 kg/m2).

Stato dopo asportazione di marisca anale 2008.

Stato dopo appendicectomia aperta del 2007.

Stato dopo raschiamento per polipi nell’endometrio

1995.

Stato dopo aborti spontanei recidivanti (6-7) fino al

2004.”

rilevati i

seguenti limiti funzionali:

"

I dolori residui nella regione

pelvica in esiti degli interventi chirurgici citati hanno un impatto sul

rendimento lavorativo nella misura del 20% per ridotta caricabilità, alla

stessa stregua dei dolori cronici correlati alla patologia reumatologica, che

determinano anch’essi una ridotta caricabilità con affaticamento rapido, con

analogo impatto sul rendimento del 20%.

Le limitazioni funzionali presenti dal lato

psichiatrico sono essenzialmente correlate al disturbo di personalità misto

paranoide-istrionico rilevato, con difficoltà a riconoscere le priorità,

ridotte capacità di adattamento, difficoltà di valutazione degli eventi con

tendenza interpretativa, inflessibilità nei propri convincimenti e competenze

relazionali compromesse, con difficoltà d’interagire in un gruppo soprattutto

se numeroso. Da sottolineare che non vi sono disturbi di memoria, concentrazione

ed attenzione che potrebbero ostacolare l’utilizzo delle proprie conoscenze e a

livello psichiatrico non sono emersi segni per aumentata stanchezza ed

esauribilità.

Le limitazioni della funzionalità correlati al disturbo

della personalità determinano una incapacità lavorativa del 30% in termini di

diminuzione del rendimento lavorativo.”

i

periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale con incidenza sul

rendimento del 20% dal 2 ottobre 2019 ad agosto 2020 e del 30% da settembre

2020 (quest’ultima integrando un 20% a motivo dei disturbi gastroenterologici e

reumatologici al 30% a motivo dell’affezione psichiatrica).

1.4. Con

rapporto finale del 16 gennaio 2023 la consulente in integrazione ha accertato

che, in considerazione dell’incapacità lavorativa e dei limiti funzionali,

l’assicurata era reintegrabile sia in ambito commerciale che in attività

adeguate (operaia generica in mansioni di imballaggio, etichettatura, ecc.). Non

intravvedendo provvedimenti professionali atti a migliorarne la capacità di guadagno,

ella ha chiuso il caso restando a disposizione per un aiuto al collocamento

(doc. 109 incarto AI).

1.5. Con

progetto di decisione del 20 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto delle prestazioni, l’assicurata presentando un grado d’invalidità del

30% non pensionabile al termine dell’anno d’attesa (doc. 112 incarto AI).

Con

osservazioni del 21/23 aprile 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di

decisione, allegando della documentazione medica (docc. 164 e 167 incarto AI).

Sottoposta

la nuova refertazione medica ai periti del __________ (docc. 170 e 171 incarto

AI), con complemento peritale del 14 giugno 2023 questi ultimi hanno confermato

le rispettive conclusioni (doc. 172 incarto AI).

Con rapporto

del 29 agosto 2023 (doc. 178 incarto AI) la consulente in integrazione ha

confermato le conclusioni del 16 gennaio 2023, indicando diverse attività

confacenti alla capacità lavorativa accertata ed ai limiti funzionali rilevati

e ribadendo come non vi fossero percorsi formativi idonei a migliorare la

capacità di guadagno (doc. 178 incarto AI).

Con

decisione del 19 settembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc.

179 incarto AI).

1.6. L’assicurata

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 19 settembre 2023,

postulandone l’annullamento e chiedendo “di assegnarmi le prestazioni

previste dalla LAI o retrocedere l’incarto all’UAI”.

Chiede

altresì l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la nomina di un

avvocato.

Contesta

sia la valutazione medica in punto all’accertamento della capacità lavorativa,

sia la valutazione economica in punto alla mancata riduzione sociale dal

salario statistico da invalido.

L’insorgente ha allegato

al ricorso varia documentazione medica.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione

medica, rilevando come l’unico referto “nuovo” prodotto dall’insorgente fosse

il certificato del 22 marzo 2022 della curante dr.ssa __________ (specialista

in psichiatria e psicoterapia), ininfluente siccome antecedente alle visite

peritali della dr.ssa __________ e poiché in caso di abilità lavorativa

completa la ricorrente sarebbe stata considerata salariata a tempo pieno ex

art. 24septies cpv. 2 lett. a OAI.

Per

quanto riguarda la mancata riduzione sociale dal salario statistico da

invalido, l’Ufficio AI ha rinviato alle motivazioni allegate alla tabella di

calcolo della capacità al guadagno residua del 10 gennaio 2023.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.8. Con

scritto dell’8 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto il certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VII+1/8).

1.9. Con ulteriore

scritto dell’8 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto ulteriore refertazioni

mediche “come nuove prove” (VIII+1/10).

1.10. Con

scritto del 21 novembre 2023 l’Ufficio AI ha osservato che “è stata versata

agli atti della documentazione (in parte già presente all’incarto prodotto

contestualmente alla risposta di causa) che non si confronta con gli esiti

degli accertamenti peritali né si china sulle limitazioni funzionali […]”.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha ribadito quanto richiesto nella risposta di causa (X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto RI 1 non è mai stata al beneficio di una rendita (cfr. supra consid.

1.1.). Nella (seconda) domanda di prestazioni l’assicurata si è prevalsa, tra

l’altro, delle refertazioni della curante dr.ssa __________ attestanti un

peggioramento della situazione valetudinaria dall’inverno 2019 con accertamento

di un’incapacità lavorativa dell’80% da tale momento e continua (doc. 56, pag.

205 e doc. 64, pag. 252 incarto AI). L’asserita invalidità sarebbe quindi

insorta prima della modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che

si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1

lett. b LAI).

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique

VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

Considerandi

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta

procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

2.6.1

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.2.), al fine

di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto

la refertazione medica richiamata, rispettivamente pervenuta al medico SMR e ha

predisposto una perizia pluridisciplinare confluita nel referto peritale del 20

dicembre 2022 e nel complemento del 14 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.5.).

La

ricorrente contesta le conclusioni peritali, adducendo un’incapacità lavorativa

dell’80% e producendo, in sede di osservazioni al preavviso e nella presente

procedura, della documentazione medica (cfr. supra consid. 1.5., 1.6. e 1.9.)

che l’amministrazione ha ritenuto irrilevante (cfr. supra consid. 1.5., 1.7 e

1.10).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2

Con le

osservazioni al progetto la ricorrente aveva prodotto varia documentazione

medica, esaminata dai periti, e meglio:

-

certificato del 6 marzo 2023 del dr. __________ attestante “La

paziente […] per motivo di salute è inabile al lavoro nella misura del

100% fino a tempo determinato” (doc. 164, pag. 787 incarto AI);

-

rapporto del 15 marzo 2023 dello psicologo e psicoterapeuta __________

(doc. 164, pag. 788 e seg. incarto AI);

-

rapporto del 18 febbraio 2023 del curante dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) (doc. 164, pag. 791 e seg. incarto AI) e

-

referto radiologico del 17 febbraio 2023 del dr. __________ (specialista

in radiologia diagnostica) (doc. 164, pag. 793 incarto AI).

Per

quanto concerne il certificato del dr. __________, trattasi di una scarna

attestazione di un’incapacità lavorativa che differisce in modo sostanziale

dalle conclusioni peritali, senza tuttavia presentare lo stesso grado

d’approfondimento e senza neppure confrontarsi con esse.

Il

rapporto del signor __________ consiste in una riproposizione di quanto comunicatogli

dalla ricorrente, senza aggiungere alcun elemento di rilevanza medica e,

soprattutto, senza alcun riferimento alla capacità lavorativa. Per tacere del

fatto che il signor Fusetti non è un medico.

Irrilevante

risulta altresì il referto radiologico del 17 febbraio 2023 del dr. __________,

lo specialista essendosi limitato ad indicare una “Sospetta coxartrosi”

e a refertare un “Lieve restringimento delle rime articolari coxofemorali,

specie a sinistra. Non rilevante osteofitosi. Rapporti articolari sono

conservati. Non fratture”, anche in questo caso senza fare alcun riferimento

alla capacità lavorativa.

Il rapporto del dr. __________

presenta il seguente tenore:

"[…] Seguo la paziente dal 29.07.2022.

Diagnosi:

F61 Altri disturbi di personalità e forme

miste con forti tratti paranoidei ed istrionici

F33.1 Disturbo depressivo ricorrente,

episodio di media gravità in atto

Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta,

compreso l’ambiente familiare.

Terapia psicofarmacologica:

FLUOXETIN 20 mg 2/0/0/0

TRANXILIUM caps 5 mg 1/0/1/0

Segnalo un peggioramento delle condizioni psichiche […] negli

ultimi mesi […]. La paziente presenta un quadro clinico dominato da insonnia

globale e gran parte del tempo impiegato con ruminazioni sulle “ingiustizie

subite” e per preparare i documenti e le lettere per le varie contestazioni e

reclami, con un’eccessiva sensibilità ai rifiuti o contrattempi, grande

interpretatività, grande sospettosità e tendenza a distorcere la realtà. […] Si

sente terrorizzata dalle istituzioni, presenta convinzioni complottistiche, sentimenti

di ingiustizia e vissuti persecutori, con comportamenti querulomani. Nello

stesso tempo vi è un eccessivo autoriferimento, autodrammatizzazione, grande

suggestionabilità, facilità ad essere ferita nei sentimenti, continuo desiderio

di apprezzamento. Dall’anamnesi e dalla documentazione a disposizione risulta

che la paziente è affetta da un disturbo depressivo ricorrente con esordio nel

lontano 2003. Infatti, presenta deflessione timica con facilità al pianto,

bassa autostima, riduzione dell’energia e decremento dell’attività, difficoltà

nelle attività di base della vita quotidiana (beneficia di aiuto domiciliare),

sentimenti di solitudine, isolamento sociale, ansia con attacchi di panico,

insonnia globale, scarsa concentrazione, trascuratezza, iporessia. Inoltre la

sintomatologia algica cronica da fibromialgia ed i sentimenti di inguaribilità

aggiungono effetto depressogeno. […] si aggiungono gli eventi traumatici

dell’ultima decade come le gravi complicanze dell’intervento chirurgico

ginecologico nel 2012, la storia dell’eredità del marito […], un riferito abuso

sessuale che non ha denunciato [ciò non corrisponde al vero (doc. 84, pag. 381

e 383 incarto AI), n.d.r.], la curatela amministrativa che ha vissuto in modo

persecutorio ed intrusivo. La paziente ha una limitata critica di malattia. Già

nel 2019 la dr.ssa __________ considerava un’inabilità lavorativa dell’80% per

problemi psichiatrici quando l’abilità lavorativa appariva fortemente compromessa

per ciò che concerne caricabilità, persistenza, flessibilità e contatto con gli

altri, mentre la perizia __________ rilevava già un disturbo di personalità

istrionico paranoideo. Il quadro clinico […] è altamente invalidante, sia per

quanto concerne l’abilità lavorativa, sia per il funzionamento personale e

sociale ed ha avuto un andamento peggiorativo non permettendo un recupero

dell’abilità lavorativa. Condissero che, ad oggi, l’inabilità lavorativa per

motivi prettamente psichiatrici è dell’80%.”

A tal

proposito, la perita psichiatra ha così preso posizione il 26 maggio 2023 (doc.

172, pag. 828 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore):

"[…] Lo psichiatra curante riporta le

diagnosi di F61, altri disturbi di personalità e forme miste con forti tratti

paranoidei ed istrionici, F33.1 disturbo depressivo ricorrente, episodio di

media gravità in atto, Z63 altri problemi connessi alla cerchia relazionale

ristretta, compreso l’ambiente familiare. Lo specialista non riporta quali

diagnosi abbiano o meno influsso sulla CL. Segnala […] un

peggioramento delle condizioni psichiche avvenuto negli ultimi mesi ma senza

segnalare esattamente da quando e in che cosa consista il cambiamento dello

stato di salute. […] Non viene citata la terapia in atto, né quali eventuali

provvedimenti terapeutici sono stati attuati di fronte all’asserito

peggioramento. La sig.ra RI 1, nel suo scritto del 21.04.2022 [osservazioni

al preavviso, n.d.r.] cita Fluctine 40 mg/die [corrispondente al Fluoxetin,

n.d.r.], Tranxilium 15 mg/die [il curante psichiatra avendo descritto un’assunzione

addirittura inferiore, n.d.r.], Nervoheel 1/die (medicamento omeopatico),

ceress gtt di lavanda (medicamento fitoterapico). Pertanto la terapia

antidepressiva è la stessa rispetto a quella già presente al momento della valutazione

peritale, i cui dosaggi plasmatici ricordo erano inferiori ai valori minimi

normali (dosaggio non coerente rispetto alla prescrizione e alla

dichiarazione di un’assunzione regolare); è stato solo introdotto una

benzodiazepina che notoriamente non ha alcun effetto antidepressivo. I sintomi

riportati dal curante vengono elencati nella mia perizia tra i sintomi

soggettivamente percepiti, nella valutazione peritale è stata sottoposta a

valutazione testistica che ha evidenziato una sintomatologia somatica e

cognitiva poco credibile, con un’esagerazione dei sintomi. Il curante che

la segue da settembre 2022 (come scrive l’A il 21.4.2023) attesta che vi sia

un’inabilità lavorativa dell’80% come già definito dalla Dr.ssa med. __________

nel 2019. Il Dr. med. __________ nel suo rapporto descrive lo stesso

quadro clinico riportato dalla Dr.ssa med. __________

allineandosi alla

valutazione della sua capacità lavorativa ma senza descrivere le limitazioni

alla base di tale sua affermazione. Inoltre, egli pur affermando che vi

è stato un peggioramento ritiene che la sua incapacità lavorativa sia la stessa

del 2019. […] ricordo di aver evidenziato un disturbo misto di

personalità paranoideo-istrionico (ICD-10 F61) che anche il curante […] conferma.

Per quanto riguarda la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente ho

già argomentato nella mia perizia il motivo per il quale mi sono discostata da

tale classe nosografica di depressione ricorrente, oltre che non si poteva

attestare una cronicità del quadro clinico depressivo in quanto al momento

della valutazione peritale del Dr. med. __________, come anche in corso della

mia valutazione non vi erano sintomi sufficienti per una tale diagnosi. L’attuale

documentazione non modifica la mia valutazione peritale né le sue conclusioni.”

Rilevata

la contraddizione in cui è incorso il dr. __________, allineatosi alle

pregresse conclusioni della collega dr.ssa __________ in punto alla capacità

lavorativa residua nonostante un asserito peggioramento dell’affezione

psichiatrica negli ultimi mesi (la dr.ssa __________ aveva invece attestato un

peggioramento a far tempo dall’inverno 2019, cfr. supra consid. 2.2.),

considerato che il dr. __________ non ha differenziato quali diagnosi e in che

misura influiscono sulla capacità lavorativa ed i limiti funzionali, osservato

che la terapia farmacologica non ha subito modifiche sostanziali e che la

perita si è determinata in modo puntuale ed esaustivo su ogni aspetto emerso

dal rapporto del curante psichiatra, il rapporto peritale ed il citato

complemento della dr.ssa __________ risultano preferibili al rapporto del dr. __________.

È in ogni caso bene ricordare che in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra

consid. 2.5.).

2.6.3

Con il

ricorso e nelle more della presente procedura l’insorgente ha prodotto

ulteriore documentazione medica (I, allegati A4-A10, A12, A14-A16; VIII,

allegati 1-10).

Va qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione

della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimento).

Tornando

al caso in disamina, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI, l’unico nuovo

referto medico allegato al ricorso consiste nella seconda pagina del formulario

“Accertamento medico per il rimborso delle spese di aiuto domestico nell’ambito

delle prestazioni assistenziali” compilato e datato 22 marzo 2022 dalla dr.ssa __________

(I, allegato A14). A tal proposito si rileva che la curante si è limitata ad

indicare (senza fare riferimento all’ICD) “SD DEPRESSIVA RICORRENTE, EP

ATTUALE MEDIA GRAVITÀ”, “SD SOMATOFORME DOLORE PERSISTENTE”, ULTIMA

DOMANDA AI INOLTRATA IN DATA 31.5.2021”, che la ricorrente è parzialmente

abile nello svolgimento delle faccende domestiche (pulizie domestiche, lavori

di bucato e stiratura, fare la spesa, preparare pasti) e, rispondendo alla

domanda “Se parzialmente [in grado di svolgere le faccende domestiche, n.d.r.]

in quale misura?”, “GRAVEMENTE COMPROMESSA”, con prognosi sfavorevole.

A tal

proposito questo Giudice può far proprio quanto rettamente osservato

dall’Ufficio AI nella risposta di causa: “[…] detto documento non è […] influente

ai fini della presente disputa poiché è anteriore alle visite peritali del 23

settembre 2022 e 14 ottobre 2022 effettuate dalla […] dr.ssa __________

e poiché nell’istruttoria […] è stato valutato che l’assicurata – da

sana – sarebbe stata salariata in misura piena ex art. 24septies

cpv. 2 lett. a OAI” (cfr. supra consid. 1.7.). A ciò si aggiunga il fatto

che la curante psichiatra non si è mai confrontata con le conclusioni peritali.

Per

quanto attiene alla documentazione prodotta nelle more del ricorso (VIII,

allegati 1-10), ad eccezione del modulo “Accertamento medico per il rimborso

delle spese di aiuto domestico nell’ambito delle prestazioni assistenziali” di

cui si è già detto sopra, l’insorgente ha prodotto generici certificati dei

curanti (molti dei quali precedenti alla perizia pluridisciplinare) attestanti incapacità

lavorative senza alcun confronto con le conclusioni peritali e, pertanto,

irrilevanti, essendo frutto di una valutazione “a compartimento stagno”. Si

rammenta, nuovamente, che il in caso di lite l’opinione dei curanti, anche se

specialisti, ha portata limitata (cfr. supra consid. 2.5.).

Visto

quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in

questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni peritali di cui

al referto del 20 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3.) e del relativo

complemento del 14 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.5.), che vanno

integralmente confermate.

2.7

La

ricorrente contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI,

contestando la mancata riduzione sociale dal reddito statistico da invalido

(cfr. supra consid. 1.6.).

La domanda a sapere se occorre operare

una riduzione percentuale dal reddito da invalido è una questione di diritto,

liberamente verificabile dal giudice delle assicurazioni sociali (pro multis

DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali).

Una riduzione dettata dagli

impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si

suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto

di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento,

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10

giugno 2020 consid. 4.4.4; Bernasconi, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement

sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75, in SZS 1/2021 n. 49).

In

concreto la consulente in integrazione ha rilevato un ventaglio

sufficientemente ampio di attività semplici leggere che la ricorrente potrebbe

svolgere nonostante l’incapacità lavorativa accertata ed i limiti funzionali

rilevati dai periti (docc. 109 e 178 incarto AI), conformemente alla

giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.).

Pertanto,

il fattore di riduzione per attività leggera è fuori discussione.

Il

fattore “Tasso d’occupazione” (svantaggio dovuto al lavoro a tempo parziale) è

in casu irrilevante, l’incapacità lavorativa accertata ripercuotendosi sul

rendimento, non sulla presenza (cfr. supra consid. 1.3.).

Nessuna

riduzione può essere concessa a motivo dei limiti funzionali, essendo essi

stati rilevati in sede medica e tenuti in considerazione dalla consulente in

integrazione (cfr. supra consid. 1.3.; docc. 109 e 178 incarto AI).

Per

quanto attiene al fattore “Età e anni di servizio”, come rettamente rilevato

dall’Ufficio AI “Il discapito economico dovuto al limitato numero di anni di

servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento dei

redditi mediani si riduce a pochi anni. Quindi, nel caso concreto, una

riduzione del reddito ipotetico da invalido non è giustificata” (doc. 107,

pag. 655 incarto AI).

Pertanto, la censura della

ricorrente non ha pregio.

2.8

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.9

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.6.), con il ricorso la ricorrente ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e

la nomina di un avvocato, producendo il relativo il certificato municipale

(cfr. supra consid. 1.8.).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace

di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la

diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria

della designazione di un patrocinatore d’ufficio. L'art.

28.

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.

Nel

caso in disamina, pervenutole il progetto di decisione del 20 gennaio 2023

(doc. 112 incarto AI), RI 1 ha chiesto delle proroghe per presentare le

osservazioni avverse al preavviso (docc. 114, 162 e 163 incarto AI),

comprendendo quindi le tempistiche della procedura. Ella ha chiesto (e

ottenuto) l’autorizzazione per accedere alla registrazione sonora delle visite

peritali (docc. 116 e 117 incarto AI), insistendo nel ricevere personalmente –

e non per il tramite del curante dr. __________ – i referti peritali (docc.

120, 122 e 136 incarto AI) e l’esposizione del metodo di calcolo (doc. 121

incarto AI). L’assicurata ha inoltre presentato, entro il termine prorogato, le

osservazioni del 21/23 aprile 2023 con allegate le refertazioni in contrasto

con le conclusioni peritali e che, a mente sua, erano idonee a sconfessare

queste ultime (docc. 164 e 167 incarto AI). Dopo aver ricevuto la decisione del

19.

settembre 2023 (doc. 179 incarto AI), l’assicurata aveva inizialmente

conferito mandato alla __________ di difendere i suoi interessi in prospettiva

di un ricorso (docc. 190 e 191 incarto AI), mandato poi revocato (doc. 195

incarto AI). L’assicurata ha successivamente presentato tempestivo ricorso contro

la decisione negativa dell’Ufficio AI, individuando i due aspetti afferenti

alla valutazione medica e a quella economica che a suo dire non erano stati

debitamente vagliati dall’amministrazione, formulando chiare domande di causa,

chiedendo l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e la nomina di un

avvocato (cfr. supra consid. 1.6.) ed inviando il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. supra consid. 1.8). Nella

presente procedura la ricorrente ha altresì prodotto refertazioni mediche dei

curanti in contrasto con le conclusioni peritali in punto alla capacità

lavorativa residua (cfr. supra consid. 1.9.).

Tutto

bene considerato, questo Giudice constata che la ricorrente ha dimostrato di

saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse

necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cpv. 1

Lptca (in tema cfr. STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con

molteplici rinvii giurisprudenziali).

Pertanto,

la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.

Per

quanto attiene all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

non essendo la ricorrente patrocinata in causa, va esaminata esclusivamente la

domanda d’assistenza giudiziaria.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2

e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario (STF 2C_849/2013 del 30

dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base degli atti

all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.6.1.-2.7., la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.

3. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti