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Decisione

32.2023.11

Revisione della prestazione. Contestata la decorrenza della prestazione e la compensazione delle rendite arretrate con le prestazioni complementari. Gravame respinto

5 giugno 2023Italiano42 min

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.11

FC

Lugano

5 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 dicembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1992, è stato beneficiario di provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica e sanitari dell’AI per la cura dell’infermità congenita

n. 125 OIC.

Affetto

da problemi psichici, con decisione 24 maggio 2017 l’Ufficio AI gli ha

attribuito una mezza rendita d’invalidità per un grado di invalidità del 50% a

decorrere dal 1° luglio 2016 (doc. AI pag. 205). La prestazione è stata

confermata, dopo revisione, mediante decisione 15 maggio 2019 (doc. AI pag.

289).

1.2. Nel

mese di agosto 2022, su richiesta dell’assicurato, è stata avviata una nuova procedura

di revisione. Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI, con decisione

19 dicembre 2022, confermativa di un progetto del 18 ottobre 2022, ammesso un

peggioramento delle condizioni psichiche con un’inabilità lavorativa completa

dal gennaio 2021, gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera di fr.

1'593 mensili a far tempo dal 1° agosto 2022 (fr. 1'633 dal 1° gennaio 2023),

ossia a partire dalla richiesta di revisione.

Contestualmente

l’amministrazione ha compensato le rendite dovute retroattivamente (periodo dal

1° agosto al 31 dicembre 2022; per fr. 7'965) con quelle nel frattempo già

versate come mezza rendita (fr. 3'985) e con fr. 3'980 di prestazioni

complementari (in seguito: PC) corrisposte in eccesso nello stesso periodo dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurato, assistito dal padre RA 1, ha interposto il

presente ricorso, contestando la decorrenza della prestazione intera, che

vorrebbe fosse versata già dal gennaio 2022, e la compensazione effettuata con

le PC.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione della Cassa di compensazione,

Servizio rendite e l’intero incarto, ha proposto la reiezione del gravame.

Rileva

che malgrado il peggioramento delle condizioni psichiche sia stato attestato

dal gennaio 2021, il rapporto medico dello psichiatra curante è pervenuto

all’amministrazione soltanto il 5 agosto 2022, motivo per cui l’aumento della

prestazione ha potuto essere riconosciuto unicamente dal 1° agosto 2022. Quanto

al calcolo della rendita intera, l’Ufficio AI si è allineato integralmente al

calcolo della Cassa.

1.5. Tramite

osservazioni 15 marzo 2023 (VII), corredate da copie di corrispondenza

intercorsa con l’Ufficio AI e la Cassa cantonale di compensazione, RI 1,

assistito dal padre, si è riconfermato nelle proprie allegazioni di cui si

dirà, ove necessario, nel merito. Il 23 marzo 2023 l’Ufficio AI si è dal canto

suo ribadito nelle sue argomentazioni (IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Per quanto riguardo la tempestività

del ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato in data 3 febbraio

2023, tramite e-mail e per posta cartacea raccomandata (pervenuta il 6 febbraio

2023, doc. AI pag. 443), all’Istituto assicurazioni sociali un “ricorso

cautelativo” avverso la decisione 19 dicembre 2022. Detto ricorso è quindi

stato trasmesso per competenza al TCA.

Secondo la giurisprudenza,

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso concreto, nella risposta

di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la

data di ricezione della decisione contestata da parte dell’assicurato poiché la

stessa non è stata inviata per raccomandata, ma per posta semplice. Ritiene

pertanto che il gravame debba essere considerato tempestivo.

Considerato come dagli atti è

possibile unicamente dedurre che la decisione era pervenuta al destinatario

perlomeno l’11 gennaio 2023 (doc. AI pag. 403), e siccome non vi sono motivi

per dubitare di quanto addotto dal ricorrente, vista anche la presa di

posizione dell’amministrazione e considerate le ferie giudiziarie di Natale

(dal 18 dicembre al 2 gennaio, cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA), il presente ricorso è

da ritenere tempestivo, ossia inoltrato entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA)

dal ricevimento della decisione impugnata.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal

1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate

che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli

anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare

(art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA

(modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102

CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel caso concreto, il diritto

alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio 2022. Tuttavia, la

modifica di tale diritto (rispettivamente l’aumento della prestazione, da mezza

a intera) è fatta risalire al mese di agosto 2022. Tenuto inoltre conto che al

momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1992) non aveva

ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio

2022.

2.3. Il ricorrente

non contesta l’attribuzione di una rendita intera di invalidità, con grado AI

100%, da ricondurre al peggioramento, con inabilità lavorativa completa,

segnalato dallo psichiatra curante a far tempo dal gennaio 2021. Egli censura unicamente

la decorrenza del suo diritto alla rendita intera, sostenendo che lo psichiatra

curante avrebbe fatto pervenire all’amministrazione già nel gennaio 2022 la

certificazione attestante il peggioramento delle sue condizioni. Contesta

pertanto che l’aumento della prestazione gli sia concesso retroattivamente

soltanto dal mese di agosto 2022. Egli censura inoltre che le rendite dovutegli

retroattivamente siano state compensate con le PC versategli dalla Cassa di

compensazione.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado

d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il

50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. D’altra parte, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100% (art. 17 cpv. 1 LPGA nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio

2022).

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene

al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui

la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a

partire dal mese in cui è stata prevista (lett.b); se viene costatato che la

decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente

errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della

rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la

prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente

dall’art. 77 OAI (lett. b).

Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

Il Tribunale

federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata

quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica)

rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera

considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica

precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è

dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del

Considerandi

5.

aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012

del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.6

Nell’evenienza concreta risulta che

l’assicurato era titolare di una mezza rendita d’invalidità, riconosciutagli

mediante decisione del 24 maggio 2017, a far tempo dal 1° luglio 2016 e poi confermata,

dopo revisione, con provvedimento del 15 maggio 2019 (doc. AI pag. 205 e 289).

Il 27 luglio 2022 RI 1 ha fatto

pervenire all’Ufficio AI uno scritto del seguente tenore:

" Con

riferimento alla richiesta di aumento % AI inoltratavi 6 mesi fa con la

presente vi svincolo dal segreto professionale e vi autorizzo a prendere

contatto con il mio medico di fiducia Dr. __________ a __________, no __________

al fine di chiarire se vi sono delle difficoltà o altre questioni tenuto conto

del lungo tempo trascorso dalla richiesta e che a tutt’oggi nulla è avvenuto da

parte vostra.” (doc. AI pag. 295)

L’Ufficio AI, dopo aver

comunicato all’assicurato di non aver ricevuto “nessuna richiesta 6 mesi fa”

(doc. AI pag. 294), ha nondimeno avviato la revisione, facendo compilare

dall’assicurato l’apposito formulario per la revisione della prestazione (doc.

AI pag. 307) e ricevendo il 5 agosto 2022 per e-mail dal dr. __________ (doc.

AI pag. 297) una sua certificazione, datata 27 gennaio 2022, del seguente

tenore:

" Gentili

Colleghi, mi pregio di inviarvi un Rapporto medico evolutivo sulla situazione

del signor RI 1 a tre anni dal mio ultimo Rapporto medico del 28.11.2018.

In questi anni RI 1 ha continuato a venire regolarmente presso il

mio Studio e ad andare presso il Servizio psicosociale di __________ per la somministrazione

della farmacoterapia depot. Ogni due/tre mesi vengono organizzati dei regolari

incontri di rete ove è presente un operatore del servizio psicosociale di __________,

in generale l'infermiera __________, il padre, la madre e lo scrivente. Sino a due

anni fa era presente anche un medico del servizio psicosociale di __________. RI

1.

nel 2019 è andato incontro ad un miglioramento progressivo della sua

psicopatologia con riduzione dell'Abilify Maintena depot sino ai 100 mg. Questa

riduzione era dovuta anche al desiderio di RI 1 di assumerne una quantità

inferiore di farmacoterapia. Era andato anche a convivere con la propria

ragazza, con la quale vi è poi stata una frattura relazionale.

Attualmente ha un proprio appartamento, ma spesso vive con la

ragazza attuale. Dal lato lavorativo ha continuato a lavorare presso un

giardiniere in un modo irregolare. In effetti egli non riesce più a mantenere

un'attività lavorativa continuativa, in quanto non riesce a gestire lo stress

delle richieste che gli vengono poste.

In effetti il suo stato psicopatologico è andato incontro progressivamente

ad un peggioramento che l'ha portato a sviluppare una fase interpretativa

significativa verso l'inizio del 2021, in seguito anche alla rottura

relazionale con la sua precedente ragazza, ai problemi a lavoro, nonché alla

presenza di un nuovo appartamento. Durante il mese di gennaio 2021 RI 1 andò

incontro progressivamente a un aumento significativo degli elementi deliranti,

interpretativi, allucinatori che lo avevano portato a un certo scollamento

dall'aderenza terapeutica.

Anche i genitori si erano molto preoccupati di questa situazione

di RI 1, che era entrato in un'area delirante complessa. Questa crisi aveva

portato ad un incontro di famiglia, con il padre la madre, la sorella e il

fratello, per cercare di gestire al meglio la crisi. Il sistema famigliare era

arrivato al limite delle sue capacità. Dopo questo incontro di famiglia RI 1

accettò la proposta di aumentare la farmacoterapia in un modo significativo e

ciò portò progressivamente a un miglioramento dello stato psicopatologico di RI

1.

con riduzione degli elementi deliranti attivi. Questa crisi ha però messo in

evidenza le difficoltà lavorative di RI 1, tanto è vero che nel posto di lavoro

dove egli era accolto da parecchio tempo, è stato licenziato. In effetti

parlando con il datore di lavoro era emerso come RI 1 non riuscisse a mantenere

più i ritmi lavorativi, pur rimanendo durante tutta la giornata con gli altri giardinieri,

la produttività si era di molto ridotta. Si è visto come RI 1 sia andato

incontro ad una riduzione delle sue capacità lavorative, della gestione dello

stress lavorativo, delle richieste parallele che possono arrivare dal mondo del

lavoro. Ciò ha portato alla riflessione che egli non abbia più le competenze e

la capacità cognitive e psicologiche per poter sorreggere un’attività lavorativa

Dispositivo

al 50%. Per questi motivi è indicato che l’Assicurazione invalidità possa rivedere

la situazione del signor RI 1 nell'ottica di un aumento dell'inabilità lavorativa

almeno al 70%.”

(doc. AI pag. 298).

In merito il dr. __________,

psichiatra del SMR, nell’Annotazione del 23 agosto 2022 ha osservato che “in

considerazione del peggioramento dello stato di salute con descritta riduzione

della CL dell’assicurato a partire indicativamente dal gennaio 2021, come

descritto nel rapporto medico del 27 gennaio 2022 (5 agosto 2022) del dr. med. __________,

psichiatra e psicoterapeuta curante, l’entrata in materia è giustificata”.

(doc. AI pag. 312).

Con scritto 30 agosto 2022 il

padre dell’assicurato ha ulteriormente precisato la richiesta di revisione

della prestazione a favore del figlio, osservando di essere stato informato “per

la sorpresa di tutti, che nessuna richiesta di aumento AI era pervenuta dal dr.

__________ in gennaio 2022, vi avevamo poco prima scritto che AI può contattare

direttamente il dr. __________ con il permesso di RI 1 per definire la

richiesta di aumento AI, nonostante la medesima fosse stata spedita dal dr. __________,

ancorché non per raccomandata” (doc. AI pag. 313).

Con rapporto 10 ottobre 2022, lo

psichiatra del SMR dr. __________, posta quale diagnosi invalidante quella di “schizofrenia

paranoide”, oltre a altri disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di cannabinoidi, senza influsso sulla capacità lavorativa, ha concluso per

un’inabilità lavorativa come giardiniere e in ogni altra attività adeguata del

50% dall’8 ottobre 2015 e del 100% dal gennaio 2021 (doc. AI pag. 344).

L’Ufficio AI, con progetto di decisione

18 ottobre 2022, ha quindi prospettato un aumento della mezza rendita ad intera

dal 1° agosto 2022, ovvero all’inizio del mese di ricezione della richiesta di

valutazione del peggioramento dello stato clinico (doc. AI pag. 347).

Con rapporto medico all’AI del 31

ottobre 2022 il dr. __________ ha confermato le precedenti conclusioni e,

quindi, l’intervento di un peggioramento dal gennaio 2021, osservato come

l’assicurato, per la diagnosi posta di “schizofrenia ICD-10 F 20.0”, “non

ha la capacità per poter mantenere un’attività lavorativa lucrativa in un

ambiente di lavoro non protetto” (doc. AI pag. 358).

Dopo aver valutato le

osservazioni del 19 novembre 2022 del ricorrente, rappresentato da __________, contestanti

la data di decorrenza della rendita intera (doc. AI pag. 367), mediante

decisione 19 dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato come segue l’aumento

della rendita:

" Aumento

della rendita d'invalidità

Egregio Signor __________,

Abbiamo riesaminato il diritto a rendita d'invalidità del Signor RI

1. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La nostra

decisione si basa su questi presupposti.

Dal 1. gennaio 2022 è in vigore il nuovo sistema di rendite

lineari. Il vecchio sistema di rendite si applica a coloro che hanno diritto ad

una rendita prima del 1. gennaio 2022. In caso di modifica del grado

d'invalidità di almeno 5 punti percentuali, dal 1. gennaio 2022 viene applicato

il nuovo sistema delle rendite.

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 24.05.2017 il suo assistito è stato posto a

benefìcio di ½ rendita con grado Al del 50% dal 01.07.2016.

Con decisione del 15.05.2019 è stata respinta la richiesta di

aumento del grado.

Il 05.08.2022, tramite rapporto del Dr. __________ è giunta ai

nostri atti una nuova richiesta di revisione a causa di un peggioramento dello

stato di salute, a seguito della quale abbiamo potuto constatare che la

capacità di guadagno del Signor RI 1 è stata notevolmente compromessa dal suo

danno alla salute.

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale, si ritiene

giustificato riconoscergli un'inabilità lavorativa, in qualsiasi attività

lucrativa, del 100% a decorrere dal gennaio 2021.

Decidiamo pertanto:

Viene aumentata la 1/2 rendita fin qui erogata, a rendita intera

con grado Al del 100%, a far capo dal 01.08.2022, ovvero dall'inizio del mese

di ricezione della richiesta di valutazione di peggioramento dello stato

clinico (art. 88bis, cpv. 1 OAI).

Osservazioni al progetto

Riferendoci al suo scritto del 19.11.2022 si certifica come

indipendentemente dalla data di stesura del rapporto medico indicante il

peggioramento clinico dell'assicurato, tale rapporto è giunto ai nostri atti il

05.08.2022, come già espresso nel preavviso decisionale del 18.10.2022. Per tal

motivo l'aumento della prestazione può esser riconosciuto unicamente dal 01.08.2022.

Le osservazioni vengono pertanto respinte.” (doc. AI pag. 372)

Contro detta decisione si è aggravato

l’assicurato mediante un ricorso cautelativo all'Ufficio Al, che l’ha poi

trasmesso al TCA per ragioni di competenza, chiedendo la corresponsione della

rendita intera d'invalidità già a far tempo da gennaio 2022 (e non solo a

partire dal mese di agosto 2022) e censurando la compensazione operata con le

PC.

2.7. Deve essere premesso che poiché né

l’aspetto medico né quello economico sono stati contestati come tali

dall’assicurato, ciò porta il TCA a non verificare oltre le conclusioni mediche

tratte dal SMR nel rapporto del 10 ottobre 2022 (doc. AI pag. 344) e quelle dell’Ufficio

AI in merito alla capacità di guadagno nella decisione impugnata.

Contestata è per contro innanzitutto

la decorrenza della rendita intera.

In merito, l’amministrazione ha

statuito l’aumento della rendita a far tempo dal 1° agosto 2022, ossia dall’inizio

del mese di ricezione della certificazione del dr. __________, datata 27

gennaio 2022, ma di fatto pervenuta per email all’Ufficio AI solo il 5 agosto

2022 (doc. AI pag. 297), a valere come richiesta di valutazione di

peggioramento dello stato clinico giusta l’art. 88bis cpv. 1 lett. a

OAI.

Questa Corte, per i motivi che

seguono, deve aderire a questa conclusione.

Come ricordato al consid. 2.5 in

effetti, nell’ambito di una richiesta di revisione di una prestazione a causa

dell’intervento di una modifica del grado d'invalidità del

beneficiario che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita (art. 17

cpv. 1 LPGA), il peggioramento determinante delle condizioni, per giustificare

un aumento delle prestazioni, deve perdurare da almeno tre mesi, senza

interruzione notevole, e bisogna poter ritenere che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88a cpv. 2 OAI).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità, il

già citato l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento

della rendita avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a

partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione

ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b).

Ora, a ragione l’Ufficio AI

sottolinea come indipendentemente dalla presumibile data di stesura del

rapporto medico del dr. __________, datato 27 gennaio 2022, indicante il

peggioramento clinico dal gennaio 2021, tale rapporto è giunto ai suoi atti solo

il 5 agosto 2022, inviato per email dallo studio medico del medesimo

specialista (doc. AI pag. 297).

In tale momento, essendo già

trascorsi i tre mesi di peggioramento delle condizioni di salute (peggioramento

situato dallo psichiatra curante a gennaio 2021) e, quindi, il periodo di

attesa giusta l’art. 88a capoverso 2 OAI, a ragione è stato concesso l’aumento

della rendita dal 1° agosto 2022, ovvero dall’inizio del mese di ricezione

della richiesta di revisione conformemente a quanto previsto dall'art. 88bis

cpv. 1 lett. a OAI.

Quanto alla circostanza,

sostenuta dal ricorrente, che la certificazione del dr. __________, datata 27

gennaio 2022, sarebbe stata inviata all’Ufficio AI dal medesimo psichiatra già

all’epoca della sua stesura, l’amministrazione nega di aver mai ricevuto tale

atto prima del 5 agosto 2022 (doc. AI pag. 297). In effetti, fra gli atti

dell’incarto AI, acquisito da questo TCA, non risulta traccia di tale documento

o di una richiesta di revisione della mezza rendita precedente allo scritto dell’assicurato

del 27 luglio 2022 (con il quale egli chiedeva in sostanza informazioni circa

la revisione della rendita, doc. AI pag. 295) e nemmeno nessuna nota interna

che possa indicare diversamente.

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.;

8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015

consid. 6.2.; 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195

consid. 2).

In

particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006

consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio

non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è

in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche

(cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid.

5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

Ora, il ricorrente non ha

apportato alcuna prova riguardo all’effettivo invio, da parte sua o da parte dello

psichiatra curante, della certificazione del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI in

data anteriore al 5 agosto 2022, allorquando la stessa è stata inoltrata per e-mail

dallo studio medico del dr. __________ (doc. AI pag. 297).

L’insorgente non ha nemmeno

indicato le modalità con le quali tale documento sarebbe stato inviato. Nel

caso l’invio fosse ad esempio stato fatto tramite Posta A Plus (A+), il mittente

disporrebbe del tracciamento dell’invio da cui si evincerebbe la data del

deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26

novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; sul sistema di tracciamento track

& trace previsto dalla Posta svizzera cfr. in merito DTF 142 III 599

consid. 2.2. e STF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2).

Inoltre, precedentemente allo

scritto del 27 luglio 2022 (doc. AI pag. 295), non risulta, né ciò è stato fatto

valere, che l’assicurato abbia in qualche modo sollecitato l’Ufficio AI, e

questo malgrado nel frattempo, come da lui indicato nello stesso scritto, “nulla

è avvenuto da parte vostra” (cfr. doc. AI pag. 295).

In simili condizioni RI 1 deve

farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto dello

psichiatra curante del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_452/2019 del

12 novembre 2019 consid. 4.1.).

A nulla possono modificare le

allegazioni del ricorrente, tramite il padre, che ritiene la questione “squisitamente

formale” e causata “da vostri disservizi”, il sistema di ricezione e

smistamento della posta presso l’AI essendo “inaffidabile e lacunoso” e considerato

come a suo avviso la perdita di documentazione da parte dell’AI sarebbe “una

triste consuetudine”, prova ne sarebbe anche il fatto che “pure io RA 1

vi ho spedito diversi documenti e lettere regolarmente andati persi” (doc.

I, VII).

Ora, senza per questo mettere in

dubbio la buona fede del dr. __________, tali allegazioni restano semplici

dichiarazioni di parte che tuttavia non risultano in alcuna maniera comprovate.

Anche nell’eventualità in cui lo psichiatra dell’assicurato, o la di lui

segretaria, dovessero confermare di aver spedito la certificazione del 27

gennaio 2022 il giorno della sua stesura, come pretende il ricorrente (doc.

VII), questo non muterebbe comunque al fatto che tale invio, che peraltro non

risulta nemmeno essere stato preannunciato all’Ufficio AI, non risulta essere

effettivamente giunto a destinazione. A prescindere dalle eventuali cause di

questo presumibile “intoppo”, resta il fatto che, come detto, in simili

condizioni è l’interessato a doversi fare carico della carenza probatoria

relativa all’avvenuta notifica dello scritto del dr. __________ del 27 gennaio

2022 all’Ufficio AI.

Tra l’altro, a maggior ragione

visto che il ricorrente, rispettivamente il di lui rappresentante, sostiene di

esser già stato vittima della perdita di documenti da parte

dell’amministrazione, egli avrebbe dovuto procedere personalmente all’invio del

documento attestante l’aggravamento delle sue condizioni, procedendovi per

invio raccomandato o avrebbe quantomeno dovuto non tardare sino al 27 luglio

2022 per accertarsi dell’avvenuto ricevimento del documento in questione e per

sollecitare l’evasione della richiesta di revisione.

In assenza di prova contraria, e

in particolare difettando la prova del recapito della lettera del 27 gennaio

2022 all’Ufficio AI in data anteriore, tale documento va quindi ritenuto

pervenuto il 5 agosto 2022, con la conseguenza che, come giustamente concluso

dall’amministrazione, in applicazione del menzionato disciplinamento legale, l’aumento

della prestazione può essere concesso soltanto a partire dal 1° agosto 2022.

2.8. Per quanto riguarda l’ammontare

della rendita e la liceità della compensazione operata dall’amministrazione, con

la decisione contestata l’Ufficio AI, sulla base del conteggio eseguito dalla

Cassa competente per il calcolo delle rendite e del pagamento, ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera di fr. 1'593 mensili a far tempo dal 1° agosto

2022 (fr. 1'633 dal 1° gennaio 2023).

Contestualmente

ha compensato le rendite AI retroattive (periodo dal 1° agosto al 31 dicembre

2022 per fr. 7'965) con quelle nel frattempo già versate nello stesso periodo (fr.

3'985, pari a 5 mensilità a fr. 797 cadauna) e con fr. 3'980 versati nello stesso

periodo dalla Cassa di compensazione a titolo di prestazioni complementari (PC)

e rivendicati mediante l’apposito formulario compilato il 19 dicembre 2022 (doc.

Cassa 51).

Oggetto del contendere è la

correttezza della compensazione delle rendite AI arretrate (periodo 1° agosto –

31 dicembre 2022) con le PC versate in eccesso dalla Cassa nel medesimo

periodo.

2.8.1. Ora, giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i

versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti:

a. al datore di lavoro o

all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

" 1I

datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni

contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le

assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della

concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato

anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come

compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la

compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno

consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario

speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al

momento della decisione dell'Ufficio AI.

2Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3Gli arretrati di rendita possono essere versati

all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e

per il periodo nel quale sono stati forniti."

La citata disposizione di legge, in

essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV

Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalle revisioni dell'AI, entrate in vigore il 1°

gennaio 2008 e il 1° gennaio 2022.

Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA

relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a

terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è

eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai

sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla

compensazione (STF 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione del

credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle

assicurazioni sociali (STF 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con

riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

In concreto, secondo l’art. 20

cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2

LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti

dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in

caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni

familiari nell’agricoltura. Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS, possono pure

essere compensati con prestazioni scadute “i crediti per la restituzione di

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità”.

Sulla compensazione dei crediti

della Cassa di compensazione con rendite (e AGI), le Direttive sulle rendite

dell’AVS e dell’AI del 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2023; di seguito: DR) prevedono

al marginale 10901 che se il beneficiario di una prestazione è debitore di una

cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti

della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi

invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Ai sensi del marginale 10903 DR

sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le

condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve appartenere a una

cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa

le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con

prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

Il credito deve poter essere

fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione

oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi

invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi

e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare

personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere

compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

Secondo il marginale 10909 DR il

credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non

sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla

rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2

LAVS).

Per il marginale 10910 il credito

deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG,

dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi

alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni

dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non

siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la

LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità

giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e

delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR);

contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni

familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese

d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR);

risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag.

10917 DR; la sottolineatura è della redattrice).

Infine, per quanto concerne la

sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la

compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito (marg.

10922). Inoltre, secondo il marg. 10924 DR, l’avente diritto deve essere informato

della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella

decisione di rendita o in una decisione speciale indicante i mezzi di

impugnazione. Trattandosi di rendite questo compito spetta all’Ufficio AI

competente per emanare la decisione di rendita.

2.8.2 Nel caso in esame, come dianzi

esposto, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad

una rendita intera, in luogo della mezza già erogata, di fr. 1'593 mensili, retroattivamente

a far tempo dal 1° agosto 2022 (fr. 1'633 dal 1 gennaio 2023).

Contestualmente

ha compensato le rendite retroattive (fr. 7'965 per il periodo dall’1° agosto

al 31 dicembre 2022) con quelle nel frattempo già versate come mezza rendita (fr.

3'985 pari a fr. 797 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022) e con fr. 3'980

di prestazioni versate in eccesso (fr. 8'986 versate a fronte di fr. 5'006

dovute) nello stesso periodo dalla Cassa di compensazione a titolo di PC.

Al fine di meglio illustrare la

situazione l’Ufficio AI ha prodotto in causa la seguente presa di posizione

della Cassa:

" Egregi

signori,

in merito alle censure sollevate con l'atto ricorsuale, in

particolare quella riferita alla

compensazione operata dal servizio rendite in favore del servizio

prestazioni complementari dell'AVS/Al, per un importo complessivo di CHF

3'980.-, la Cassa tiene a precisare quanto segue.

L’articolo 20 cpv. 2 lett. b LAVS - per rinvio dell'articolo 50

cpv. 2 LAI - prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute

"i crediti per la restituzione di prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.

Nella fattispecie, con decisione del 23 agosto 2018, la Cassa ha

posto l'assicurata al beneficio di una prestazione complementare alla rendita

Al a partire dal 1º luglio 2018.

Questa decisione è stata presa sulla base anche della mezza

rendita Al percepita dall'assicurata dal 1º luglio 2016.

Dato che, con decisione del 19 dicembre 2022, l'assicurata è stata

posta, a partire dal 1º agosto 2022, al beneficio di una rendita intera

d'invalidità, in luogo della mezza rendita versatale in precedenza, il

competente servizio PC, conformemente all'articolo 20 cpv. 2 lett. b LAVS, ha

proceduto ad un nuovo calcolo della PC spettante all'assicurata, stabilendo una

compensazione di CHF 3'980.- corrispondenti agli importi di PC versati in

eccedenza così riassunti:

PC di diritto (secondo nuovo calcolo)

dal

01.08.2022 al 30.09.2022 mesi 02 a fr. 547.- fr. 1'094.-

dal

01.10.2022 al 31.12.2022 mesi 03 a fr.1'304.- fr. 3'912.-

Totale fr.

5'006.-

PC

percepita

dal

01.08.2022 al 30.09.2022 mesi 02 a fr. 1'343.- fr. 2'686.-

dal

01.10.2022 al 31.12.2022 mesi 03 a fr. 2'100.- fr. 6'300.-

Totale fr.

8'986.-

PC

percepita fr. 8'986.-

PC

di diritto fr. 5'006.-

Eccedenza

a favore PC

fr. 3'980.-“

Ne consegue che, accertata la base legale per la compensazione

richiesta (art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS), ritenuto che all'assicurata è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di agosto 2022,

dall'importo della rendita intera d’invalidità va dedotto quanto versato, in

eccedenza, da parte delle PC.

In conclusione, quindi, la compensazione operata dal Servizio

rendite a favore del Servizio PC risulta corretta e merita conferma.” (IV)

Tale

conteggio, cui ha aderito anche l’Ufficio AI, appare chiaro e incensurabile.

Allo stesso può essere integralmente rinviato, non avendo del resto il

ricorrente fatto valere argomentazioni che possano validamente metterlo in

dubbio (cfr. anche al consid. 2.8.3).

In

queste circostanze le prestazioni fornite di troppo quali PC, avendo il

ricorrente beneficiato di tali prestazioni anche nel periodo in esame ed avendo

egli diritto retroattivamente ad una rendita mensile intera dell’assicurazione

invalidità dal 1° agosto 2022, in luogo della precedente mezza (che aveva

costituito la base per il calcolo delle PC riconosciute dal 1° luglio 2018),

possono essere regolarmente compensate giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS.

2.8.3 Il ricorrente contesta la compensazione con le prestazioni

erogate dalla Cassa sotto forma di PC, sollevando, in maniera confusa, una

serie di argomentazioni che mirano a censurare il “disconoscimento da

parte della PC di mancati redditi, informazione notificata con tempestività, ma

successivamente solo una volta comprese le informazioni ottenute”. Da quel

che è possibile comprendere dagli allegati ricorsuali, sostiene in sostanza che

negli anni 2021 e 2022 egli avrebbe incassato meno redditi di quelli presi in

considerazione dalla Cassa. Chiede quindi in sostanza una correzione della PC

retroattivamente da luglio 2021. Contesta poi che, secondo le informazioni

ricevute dai funzionari della Cassa, mentre non vi sarebbe modifica retroattiva

del calcolo della PC a sfavore dell’assicurato, la revisione entrando in vigore

solo dal momento in cui si informa l’autorità, “in caso la notifica

successiva sia favorevole alla pc la medesima viene accolta retroattivamente

senza problemi, nel caso invece la notifica successiva sia sfavorevole alla PC

la medesima è applicata solo dal momento in cui è notificata” (I punto E),

fatto questo che costituirebbe “una gravissima disparità di trattamento”.

Allega

inoltre corrispondenza intercorsa relativamente alla definizione delle

prestazioni PC (segnatamente modifica canone affitto, redditi computati, ma non

percepiti, definizione sostanza imputabile, spese di cura da imputare; doc.

A/3d, VII/4) e si lamenta del fatto che egli sarebbe stato in contatto con

addirittura una ventina di funzionari diversi dell’AI e dell’Ufficio delegato

alle PC presso la Cassa (doc. VII/4).

Tali

allegazioni, oltre che non sostanziate, appaiono in questa sede irricevibili e

comunque irrilevanti.

Infatti,

nella misura in cui l’assicurato sembra contestare il calcolo della PC che gli

spetta, pretendendo il riconoscimento di altre deduzioni rispettivamente

aggravi, tali censure e richieste devono essere dichiarate irricevibili.

In

effetti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio

2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.

1b).

In

concreto il TCA può in questa sede pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione impugnata e meglio l’attribuzione al ricorrente, in via di

revisione, di una rendita intera dal 1° agosto 2022 in luogo della mezza

prestazione precedentemente erogata.

Per contro, la questione della concreta definizione della PC esula dalla

competenza dell’Ufficio AI e dalla presente vertenza ed è dunque irricevibile.

Su

tale argomento nessuna decisione è stata emanata secondo l’art. 49 LPGA e,

pertanto, in assenza di una decisione impugnabile giusta l’art. 52 LPGA, il TCA

non può pronunciarsi in merito (art. 56 LPGA).

In

caso di contestazioni sull’ammontare delle PC che gli spettano, e, di riflesso,

sul credito di restituzione posto in compensazione con le rendite d’invalidità

concesse retroattivamente, spetta in effetti alla persona assicurata, in

questo caso al ricorrente, fare valere la contestazione direttamente nei

confronti della Cassa di compensazione, servizio PC. Contro una sua eventuale

decisione su opposizione egli potrebbe quindi presentare ricorso al TCA.

La decisione dell’Ufficio AI

sul pagamento diretto nei confronti della Cassa di compensazione relativamente

alle PC versate in eccesso concerne unicamente le modalità di versamento e non

il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione (cfr. per un

caso concernente un credito di restituzione dell’assicuratore perdita di

guadagno, STF 9C_232/2016 del 1° settembre 2016, 9C_ STF 8C_115/2013 consid.

5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2; STFA I 296/03

del 21 ottobre 2004 consid. 4.2 e anche STCA 32.2019.67).

In

conclusione, i principi suesposti permettono senza dubbio di confermare l’agire

dell’Ufficio AI e quindi di convalidare, nella misura indicata nella decisione

contestata, la compensazione della rendita di invalidità riconosciuta

retroattivamente con le PC erogate in eccedenza dalla Cassa di compensazione.

2.9.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. fra le

tante STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel

caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del

dr. __________ o della sua segretaria non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Ne

discende che la richiesta di assunzione di prove, formulata quantomeno

implicitamente dall’insorgente (VII), va respinta.

2.10. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito sfavorevole del ricorso, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti