32.2023.110
Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione: accertamenti medici ed economici sono stati fatti correttamente
13 maggio 2024Italiano71 min
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.110
FC
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1963, già
attivo come impiegato d’ufficio e venditore e da ultimo come gestore di un bar,
ha presentato una domanda di prestazioni nell’aprile 2022 a causa dei postumi
di un infarto patito nel dicembre 2021.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti in particolare gli
atti dall’assicuratore malattia __________ e interpellato il Servizio medico
regionale (SMR), con decisione del 22 settembre 2023 – confermativa di un
progetto del 6 giugno precedente, dopo valutazione della documentazione medica
prodotta dall’assicurato in fase di osservazioni – l’Ufficio AI ha ammesso
periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16
giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023. Ha poi ritenuto
che dal 28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata
dal dr. __________ per conto di __________) la situazione clinica era da
considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività.
Ha quindi accolto la domanda di prestazioni, accordando il diritto ad una
rendita del 60% di una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2022 sino al
30 aprile 2023.
1.3. Con ricorso al
TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento,
allegando vari documenti medici e censurando in particolare il fatto che
l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di
salute, chiedendo l’attribuzione di una rendita del 60% da ottobre 2022 ad
aprile 2023 e in seguito del 50% (doc. I). Delle allegazioni ricorsuali si
dirà, ove necessario, nel merito.
1.4. Con risposta 10
novembre 2023 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la
correttezza della valutazione medica posta alla base del provvedimento
impugnato e allegando una presa di posizione del SMR (IV).
L’assicurato, tramite il suo
legale, ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 15 dicembre 2023 (e
ulteriormente il 23 gennaio 2024, XIV), corredate da un nuovo certificato
medico psichiatrico (VIII), sul quale si è espresso l’Ufficio AI il 9 gennaio
2024, riferendosi all’allegata presa di posizione del SMR (X). Delle relative motivazioni
si dirà nel merito.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla
rendita dopo il 30 aprile 2023, dopo aver determinato per il periodo successivo
al 28 aprile 2023 una capacità lavorativa completa in ogni attività e un
conseguente grado d’invalidità nullo.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Sempre con riferimento alla
menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19
giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die
Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»
Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle
Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del
precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione
della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata
disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione
transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,
Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht
Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,
Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).
In concreto l’assicurato ha
presentato la domanda di prestazioni nel mese di aprile 2022 a fronte di una
lamentata inabilità lavorativa a far tempo dal dicembre 2021. Il diritto alla
rendita sarebbe quindi insorto al più presto nel dicembre 2022 (art. 28 cpv. 1
lett. b LAI), ragione per cui in casu torna applicabile il diritto in vigore
dal 1° gennaio 2022, come del resto correttamente precisato nella decisione
contestata.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St). L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1, 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2,
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2
agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA
32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa
il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).
Nell’ambito della valutazione
delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro
competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio
federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali possono eseguire
direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati
degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono
disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni del SMR, se
ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto
medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio
dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata.
L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario.
L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per
mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa
altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF
9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF
9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre
2012, consid. 4.2.1).
Non va tuttavia dimenticato, come
emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche
se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i
presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima
forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della
procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125
V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa
sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi
dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa,
occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne
Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die
Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen
ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E.
1d S. 162 f.)”).
Quo alla valenza probatoria dei pareri dei
medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico SMR –, pur non
assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore
probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di
parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche
Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg.
154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e
concludenza.
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente [STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)] e che il solo fatto che uno
o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii menzionati).
Inoltre, affinché un esame medico
in ambito psichiatrico possa essere ritenuto affidabile deve adempiere diverse
condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore [Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss], in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. L’assicurato ha presentato una domanda
di prestazioni in aprile 2022, adducendo i postumi, cardiaci e psichiatrici, di
un infarto subito nel dicembre 2021 (doc. AI pag. 5).
Ora, tutto ben considerato, per i
motivi esposti di seguito, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha
correttamente ritenuto che, malgrado l’infarto subito (con intervento
chirurgico e successiva riabilitazione) e le problematiche psichiatriche che
sono successivamente insorte, e, quindi, i diversi periodi d’inabilità
lavorativa (del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60%
dal 1° ottobre 2022, del 50% dal 16 gennaio 2023), dal 28 aprile 2023 (visita
medica del dr. __________, psichiatra, per conto dell’assicuratore malattia __________)
e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 136 V 24 consid.
4.3), l’assicurato andava ritenuto nuovamente abile in misura completa nell’attività
abituale di gerente nella ristorazione e in ogni altra attività.
In particolare questa Corte, chiamata
a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi degli
atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica acquisita
dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i
referti specialistici fatti allestire dall’assicuratore malattia __________
così come le valutazioni del SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e
rispecchianti i parametri giurisprudenziali citati al consid. 2.5.
2.7. Per quanto riguarda innanzitutto le
problematiche cardiache, l’assicurato ha subito un infarto miocardico nel
dicembre 2021 a seguito del quale ha dovuto essere operato per sostituire la
valvola aortica e l’aorta ascendente il 22 febbraio 2022 (doc. AI pag. 212). È
stata posta la diagnosi di “insufficienza aortica di grado severo e con
sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale”. Dopo un ricovero
presso il __________ di __________ sino all’8 marzo 2022, ha in seguito
effettuato la riabilitazione presso la clinica __________ a __________ sino al
26 marzo 2022 e quindi la terapia riabilitativa presso il Servizio di
cardiologia e angiologia dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI pag.
213, 217). Con scritto 21 settembre 2022, al termine della
cardioriabilitazione, i sanitari di quest’ultimo Servizio informavano il dr. __________,
curante internista, della situazione, “con miglioramento della tolleranza
allo sforzo e aumento del carico massimo alla prova d’uscita, senza eventi o
sintomi da segnalare durante le sedute” e la prova da sforzo con esito “massimale,
clinicamente ed elettricamente negativa”, “andamento crono-pressorio adeguato,
non aritmie, paziente asintomatico” (doc. AI pag. 233).
__________ ha predisposto una
valutazione peritale dal dr. __________, cardiologo, il quale il 9 dicembre
2022 ha diagnosticato:
" Cardiopatia
ischemica e valvolare nonché aortica con:
Sostituzione valvola aortica con protesi biologica CE Ispiris
Resilia 27 mm e sostituzione ascendente con graft tubulare 30 mm 02.2022 per insufficienza
severa ed aneurisma non critico
RM cardiaca negativa preintervento
NSTEMI 12.2021 con DEB primo. R. Diagonale e stenosi severa RIVP a
indicazione conservativa, 30% RCA prossimale e RIVA medio distale”
e ha descritto come segue la
situazione:
" normale
funzione della protesi valvolare aortica senza stenosi o insufficienza, lieve insufficienza
mitralica, FE 60 %, normale funzione diastolica e strain longitudinale medio,
normale contrattilità segmentarla, ergometria interrotta al 76% per
decondizionamento, clinicamente ed elettricamente negativa per ischemia o
aritmia, adeguato incremento cronopressorio.”
Riferito che l’assicurato “sta
bene, riabilitazione cardiovascolare protrattasi fino a settembre u.s. con
beneficio”, ritenuto che “lavorativamente gestisce un bar, concretamente
deve fare tutto, servizio, cantina, spostamento del materiale e dei cibi, stressante
a livello mentale e fisico (max. 25 Kg). Ha ridotto quindi gli incarichi e le
comande (p.es. rinuncia ai grandi
eventi)”, ha elencato la
terapia medicamentosa assunta, definito lo stato generale del paziente “buono”,
con toni cardiaci validi senza soffi patologici, polso ritmico, pressione
arteriosa normale, assenza di soffi di stenosi, o edemi periferici, polmoni
nella norma. Ha descritto come segue gli esami effettuati:
" Ecg
02.12.2022
Ritmo: sinusale bradicardico a 55 bpm. Asse QRS: indifferente a
77°. Blocco atrioventricolare di l grado (pr 200msec).
Depolarizzazione; normale. Repolarizzazione: normale. Aritmie:
assenti.
Ergometria 02.12.2022
Watt raggiunti: 113 (76% del predetto), poi stop per fatica
generalizzata. FC max: 99 bpm (61% del predetto), PA da 130/80 mmHg a 170/80
mmHg. Assenza di dislivellamenti ST di significato ischemico. Aritmie: assenti.
Sintomi pectanginosi: assenti. Dispnea inadeguata: assente.
Ecocardiografia 02.12.2022
Ventricolo sinistro: non dilatato, non ipertrofico. Spessori del
setto e della parete posteriore: 13 mm, rispettivamente 11 mm con indice di
massa 131 g/m2. Funzione sistolica: omogenea contrattilità segmentarla con FE
60 %. Funzione diastolica: normale con E/A 1.1, E/e' medio 8. Atri: non
dilatati. Ventricolo destro: normale per dimensioni e cinesi. Valvola aortica:
in esiti di sostituzione con protesi biologica, senza stenosi (gradiente medio/massimo
6/12 mmHg) o patologica insufficienza. Valvola mitralica; senza alterazioni
morfologico-funzionali di rilievo cinico-emodinamico, lieve insufficienza.
Valvola polmonare; senza particolarità. Valvola tricuspide: lieve insufficienza
da cui si misura un gradiente di 16 mmHg. Vena cava: non stasata. PAPs stimata:
22 mmHg. Assenza di versamento pericardico. Aorta non dilatata
(ascendente in esiti di sostituzione con graft tubulare).”
Ha quindi esposto come segue le
sue conclusioni:
" La
situazione anatomofunzionale è molto buona e non vi sono reperti
controindicanti la ripresa dell’attività lavorativa abituale visto che con la
valvola riparata e la coronaria riaperta le premesse emodinamiche/funzionali e
prognostiche sono ben migliori di quelle di prima. La tolleranza allo sforzo su
cicloergometro è limitata al 76 % del predetto teorico su evidente
decondizionamento muscolare ma senza reperti emodinamici/ ECG di allarme.
Naturalmente importante vegliare ad un buon controllo della pressione gestendo
anche lo stress, stress psicofisico non raro in pazienti dopo sternotomia.
Non ho motivo di dubitare dello stato di precoce affaticabilità
riferito dal paziente che rinuncia a malincuore ad assumersi carichi di lavoro
troppo impegnativi ma non ho spiegazioni organiche-cardiologiche per questo e
dunque non posso documentarne l'entità dell'impatto sulla abilità lavorativa,
Ev.si può probatoriamente ridurre la terapia B-Bloccante per limitare la
pigrizia cronotropa evidente anche alla ergometria che certo contribuisce
all'affaticabilità.” (doc. AI pag. 254)
Sulla
base di queste conclusioni __________, mediante scritto del 31 gennaio 2023, ha
comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…) Dopo
un'attenta valutazione del rapporto medico datato 09.12:2022 del nostro perito,
rileviamo che non vi sono reperti controindicanti la ripresa dell'attività
lavorativa abituale. Pertanto, nella sua attività professione abituale lei
sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% a partire dalla data della
visita medico fiduciaria svolta il 02.12.2022.
Tuttavia, il perito che l'ha visitata in data 19.10.2022,
giustificava l'inabilità lavorativa fino al 31.12.2022, ritenendo esigibile la
ripresa dell'attività lavorativa in misura completa a partire dal 01.01.2023.
Ciò nonostante, in via del tutto eccezionale, rinunciamo a
richiedere le prestazioni già versate per il mese di gennaio 2023.
Di conseguenza, con il presente le comunichiamo che a partire dal
01.02.2023 cessa il diritto all'indennità giornaliera. Le comunichiamo inoltre
che senza un rapporto medico dettagliato dal quale si evincano chiaramente e
indiscutibilmente le diagnosi, gli impedimenti concreti che non rendono
possibile la ripresa totale, la terapia e la cura medica attuale nonché futura
e la descrizione dei peggioramenti dell'evoluzione sfavorevole del suo stato
di salute, non potremo tornare sulla nostra attuale presa di
posizione e riterremo il suo caso di malattia liquidato.” (doc. AI pag. 255)
Tali conclusioni sono peraltro successivamente
state confermate da __________ anche alla luce di due valutazioni peritali
psichiatriche a cura del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. AI pag.
272 e consid. 2.8.1).
L’assicurato è stato nuovamente
sottoposto ad un controllo cardiologico, comprensivo di ecocardiografia
transtoracica e prova da sforzo, l’8 marzo 2023 presso il Servizio di
cardiologia di __________. L’ecocardiografia transtoracica eseguita non ha
evidenziato valori patologici con ventricolo normali e funzione cardiaca
globale conservata e assenza di anomalie né stenosi o insufficienza. Nel
rapporto relativo alla prova da sforzo eseguita l’8 marzo 2023 i cardiologi
rilevano che il paziente “nega episodi di dolore toracico tipico/atipico,
nega palpitazioni, nega sincope o pre sincope, nega dispnea. Riferisce di un
certo grado di affaticabilità nel lavoro abituale (bar) che non gli impedisce
di realizzare le normali attività di vita quotidiana e alle volte edemi declivi
attribuiti dal paziente su ortostasismo prolungato durante il lavoro”.
Concludono quindi per una prova da sforzo “massimale”, “clinicamente
negativa e elettricamente negativa”, oltre che “andamento
crono-pressorio adeguato in trattamento betabloccante, assenza di aritmie,
paziente asintomatico”, e, quindi, ammettendo una ritrovata piena abilità
lavorativa nell’attività abituale, affermando:
" (…)
- ETT (v. rapporto) con funzione biventricolare conservata e buona
funzione della protesi valvolare aortica
- Prova da sforzo massimale per W, doppiamente negativa
- Per quanto riguarda l'affaticabilità, possibile componente su
trattamento betabloccante, che riduciamo a beloczok 25 mg/die: prevedere
controllo clinico con medico curante la settimana prossima con eventuale
riduzione del beloczok a 12.5 mg/die
- Per quanto riguarda gli edemi declivi in contesto di
ortostatismo prolungato, possibile componente farmacologica (amplodipina
all’interno di Coveram)
per cui sospendiamo Coveram e introduciamo Coversum N 10 mg/die:
da verificare con medico curante l''evoluzione la prossima settimana. In caso
di miglioramento, si consiglia di sospendere Torasemide. In caso di
persistenza, da prevedere valutazione angiologica (non origine
cardiaca sulla base degli accertamenti realizzati attualmente)
- Dal punto di vista cardiologico non ci sono controindicazioni
per la ripresa dell’attività lavorativa abituale (bar)
- Prossimo controllo cardiologico a settembre 2023 come precedentemente
organizzato.” (doc. AI pag. 265)
Ora, sulla base di tali
documenti, anche il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto del 5 giugno 2023,
ha condiviso le conclusioni circa l’assenza di impedimenti e controindicazioni
all’attività lavorativa da un punto di vista cardiologico (doc. AI pag. 110).
A tali conclusioni, che attestano
una ripresa dell’abilità lavorativa piena dal punto di vista cardiologico a far
tempo dalla visita eseguita dal dr. __________ il 2 dicembre 2022 o quantomeno
successivamente alla visita cardiologica di controllo dell’8 marzo 2023, questo
Tribunale deve aderire, non avendo l’interessato prodotto in fase
amministrativa (né del resto in questa sede, cfr. consid. 2.9) documentazione
medica che possa in qualche modo farle apparire non corrette. Del resto anche __________
ha, come detto, concluso in tal senso rilevando che l’assicurato era nuovamente
abile in misura completa dal 2 dicembre 2022 (doc. AI pag. 255).
Viste le chiare conclusioni dei
cardiologi interpellati, non permettono altra conclusione le allegazioni del
ricorrente riferite al fatto che egli non sarebbe nemmeno riuscito a terminare
l’esame clinico, non da ultimo osservato come sia il dr. __________ che i medici
del Servizio di cardiologia hanno ipotizzato che l’affaticabilità potesse
essere da ascrivere al betabloccante assunto, prescrivendone la riduzione (doc.
AI pag. 254 e 265).
2.8.
2.8.1. Per quanto riguarda le affezioni psichiatriche,
emerge dagli atti che l’assicurato, successivamente all’infarto del dicembre
2021, ha sviluppato “una situazione psichica d'insicurezza” (cfr. e-mail
del dr. __________ del 1° maggio 2022, doc. AI pag. 246). Nel rapporto del 1°
luglio 2022 lo psichiatra che lo cura dal mese di aprile 2022 dr. __________ ha
posto quale diagnosi “disturbi dell’adattamento (F43.2)”, con un quadro
psicopatologico caratterizzato da “deflessione del tono dell'umore, ansia
generalizzata con sintomi gastrointestinali, abulia, anedonia, elevata,
vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni e tendenza al ritiro sociale”.
Introdotta una terapia farmacologica, lo psichiatra prevedeva una volta al mese
una consultazione psichiatrica e psicologica (doc. AI pag. 247).
L’assicuratore malattia __________
ha commissionato una valutazione peritale a cura del dr. __________,
psichiatra, il quale, con rapporto 24 ottobre 2022, posta le diagnosi di “disturbo
dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) reattiva alla
situazione cardiaca e conseguente intervento cardiochirurgico nel febbraio 2022”,
ha concluso:
" Si tratta
di un uomo di 59 anni, gerente del __________ a __________ da circa sette anni,
felicemente legato alla sua compagna, senza figli, dichiarato inabile in misura
completa a partire dal 10.12.2021 dopo che era stata scoperta un'insufficienza
aortica di grado severo ed una sindrome coronarica cronica su malattia
coronarica bivasale, evidenziate presso il __________. Il signor RI 1 è stato
in seguito sottoposto ad intervento cardiochirurgico con sostituzione della
valvola aortica e seguito a un programma di riabilitazione cardiovascolare. Il
decorso è stato lentamente favorevole con ripresa in misura del 20% a partire
dal 16.06.2022 e successivamente in misura de! 40% dal 01.10.2022.
Nel contesto della riabilitazione cardiovascolare era stato anche
preso a carico dalla primavera 2022 dallo psichiatra dr. __________ che ha
prescritto una terapia con Sertralina 50mg. Per qualche tempo l’assicurato era
stato anche seguito da uno psicologo (sedute nel frattempo sospese, come da
informazioni ottenute dall'interessato). Viene però ancora visto circa una
volta al mese dallo psichiatra dr. __________.
Dal profilo cardiologico il decorso appare favorevole, come è
stato menzionato pure dal medico curante dr. __________ di __________.
Dal profilo medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio
esame clinico odierno, persiste attualmente uno stato prevalentemente ansioso
ed uno stato di relativa astenia psicofisica che giustifica ancora un'inabilità
lavorativa parziale (in misura dei 30%) per la sola componente
medico-psichiatrica, presumibilmente fino a fine del presente anno.
Dal solo profilo medico-psichiatrico, come peraltro discusso e
accettato dall’interessato, ritengo ragionevolmente proponibile, e esigibile,
salvo complicazioni, la ripresa dell'attività lavorativa nella misura massima possibile,
tenendo presenti eventuali limitazioni dal profilo cardiologico, come stabilito
dagli specialisti cardiologi, a partire dal 01.01.2023.” (doc. AI pag. 250)
Ora, tale valutazione, che a
mente del TCA appare approfondita, completa e senza contraddizioni, è stata
contestata con scritto del 16 febbraio 2023 dal dr. __________, il quale ha chiesto
una rivalutazione del caso, sostenendo che l’assicurato, malgrado la terapia
impostata e l’iniziale miglioramento delle condizioni, fosse affetto da “Episodio
depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)”, presentando “umore deflesso,
vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, pensiero dominante rispetto alla
perdita della propria funzionalità abituale antecedente all'evento
cardiovascolare con significativo decadimento della funzionalità di base”
oltre a “spiccata difficoltà di accettazione del proprio cambiamento e di
riflesso una proiezione pessimistica per il futuro”, con una conseguente inabilità
lavorativa del 50% (doc. AI pag. 258).
__________ ha quindi ordinato una
nuova valutazione psichiatrica affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria,
il quale ha reso il suo rapporto il 28 aprile 2023, nel quale, dopo una
consultazione clinica e un’attenta valutazione degli atti, descritta l’anamnesi
personale e professionale, ha esposto che l’assicurato aveva indicato di “sentirsi
meglio” e di lavorare “7 giorni su 7”. Ha quindi posto quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome mista
ansioso depressiva lieve F 41.2”, e, ritenuta buona la prognosi, ha tra
l’altro esposto:
" 7. Il trattamento
medico/terapeutico è adeguato? Se no, terapia da lei consigliata (tipo di
trattamento medico e farmacologico, frequenza)?
L'A. risulta in cura dal Dr. Med. __________, specialista in
Psichiatria.
Vede lo psichiatra regolarmente ed assume escitalopram 10 mg. al
die.
La terapia si è svolta in conformità al quadro clinico presentato
e ha consentito di contenere la sintomatologia acuta. L'A. riferisce di
sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della tolleranza allo
stress.
Si consiglia la prosecuzione delle cure psichiatriche integrate (psicofarmacoterapia
e psicoterapia), al fine di migliorare le strategie di coping, ponendo
particolare attenzione ai processi identificatori dell'A. nella sua componente
somatica/cardiologica, presunta “difettuale”.
Il rischio di procrastinare la malattia senza evidenze cliniche
rischia di cronicizzare il disturbo attraverso ii circolo vizioso dell’identificazione
con la parte "lesa" e della ricompensa che ne deriva.”
Sulla capacità lavorativa ha
affermato:
" a) Valutazione
della capacità lavorativa dell'A. nella sua attività professionale, in
considerazione della precedente percentuale al lavoro del 100%? Grado, durata e
prognosi?
L'A. è da considerarsi abile al 100% a partire da subito, in
continuità con la valutazione del dr. Med. __________ di ottobre 2022.
b) In quali attività (ad esempio: lavorare al computer, prendere
delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del corpo/mobilità,
ecc.), indipendentemente dall’attività professionale.
precedente all'inizio dell'inabilità lavorativa, l'A. è
confrontato/a con limitazioni? In quale misura (tempo, prestazione) rispetto ad
un grado occupazionale del 100%?
L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni
precedentemente esposte al punto 9a, valgono per tutte le attività. Chiaramente
il fatto di lavorare 7 giorni su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta
strategica/economica dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti
assicurati della malattia.
c) Quali attività (ad esempio: lavorare a! computer, prendere
delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del
corpo/mobilità, ecc.), indipendentemente dall’attività professionale precedente
all’inizio dell’inabilità lavorativa, per l'A. sono oggi ancora ragionevolmente
esigibili? Per quanto tempo e con quale prestazione (rendimento), sempre in relazione
alla piena capacità lavorativa del 100%? Quali limitazioni della salute gravano
sulla capacità di prestazioni e in che modo? Motivo?
L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni
precedentemente esposte al punto 9a-b/ valgono per tutte le attività.” (doc. AI
pag. 266)
Come anticipato, sulla base di
questa valutazione __________, con scritto del 10 maggio 2023, ha confermato di
ritenere l’assicurato abile al lavoro in misura completa, con sospensione delle
prestazioni da febbraio 2023 (doc. AI pag. 272). Tale presa di posizione non
risulta essere stata contestata dall’interessato.
La conclusione, ben motivata e
corredata dei necessari approfondimenti, circa una recuperata abilità
lavorativa in ogni attività a far tempo dal mese di aprile 2023 è quindi stata
condivisa, dopo attenta valutazione del caso, anche dal medico SMR dr. __________
nel rapporto del 5 giugno 2023. Ricordate le conclusioni del dr. __________ e
del dr. __________ (così come quelle del dr. __________ e dei sanitari del
Servizio di cardiologia), il dr. __________ ha concluso che “in
considerazione della favorevole valutazione cardiologica e psichiatrica l’assicurato
è da ritenersi abile al 100% da fine aprile, prognosi stazionaria”. Ha
quindi ammesso quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “Insufficienza
valvola aortica severa, su sostituzione valvola aortica con protesi biologica
il 22.2.2022, Sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale su NSTEMI
10.12.2021” e quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa “sindrome
mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”. Ha concluso ammettendo periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80%
dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023,
con una ripresa dell’abilità piena dal 28 aprile 2023 (data della
valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________ per conto di __________),
essendo la situazione clinica da considerare stabilizzata (doc. AI pag. 110).
Le conclusioni, fondate e
complete, di tale valutazione, eseguita da due esperti in psichiatria, basate
su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame degli atti e dei
referti all’inserto, rispettose dei criteri probatori enunciati al considerando
che precede, e condivise dal SMR, non possono che essere confermate da questo Tribunale,
considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti documenti che
possano in qualche modo farle apparire errate o incomplete.
2.8.2. In effetti, le stesse non sono state
validamente smentite nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione
del 6 giugno 2023, allorquando l’assicurato ha prodotto certificazioni dello
psichiatra curante attestanti un’inabilità lavorativa del 50% sino al luglio
2023 (doc. AI pag. 128 e 133).
Ora, quanto attestato, su
richiesta dell’Ufficio AI, dal dr. __________ nel rapporto medico del 26 luglio
2023 non permette in effetti di concludere diversamente. Poste le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di grado medio
ICD-10 F32.1 da febbraio 2023, disturbi dell’adattamento ICD-10 F43.2 e
disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da maggio 2022”, il curante ha
concluso per un’inabilità lavorativa del 50% (massimo 4 ore lavorative al
giorno) dal 1° marzo 2022, nella sua attività come in ogni attività ,
precisando che si evidenziava “deflessione del tono dell’umore,
vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione pessimistica per il
futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità,
abituale antecedente all’evento cardiovascolare con significativo decadimento
della funzionalità di base”, e indicando quali limiti funzionali “deflessione
timica, ridotta caricabilità con proiezione pessimistica per il futuro, elevata
vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, deficitaria capacità
relazionale, d’interazione interpersonale” (doc. AI pag. 146).
Ora, in merito il dr. __________
del SMR, il del 27 luglio 2023 ha affermato quanto segue:
" L'attuale
rapporto del dr. __________ è in netto contrasto con la valutazione peritale
del dr. __________ di aprile 2023. Il dr. __________ attesta una IL 50%
precedente la valutazione fiduciaria. Dal suo rapporto non risulta però una
modifica della situazione clinica rispetto ad aprile. Non vi sono quindi gli
estremi per non ritenere valida la valutazione fiduciaria. Confermo quindi il
contenuto del RAF del 5.6.2023.” (doc. AI pag. 137)
A tale conclusione lineare e
coerente del SMR, presa sulla base di un’attenta valutazione degli atti, va
prestata adesione.
In effetti il curante, esprimendosi
a soli tre mesi di distanza dalla valutazione del dr. __________, descrive in
sostanza la stessa sintomatologia riportata sia dal medesimo dr. __________ che
dal dr. __________, ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità
lavorativa. Diversa conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La
terapia farmacologica appare del resto sostanzialmente invariata rispetto a
quanto indicato dal dr. ________, fatta eccezione per l’aggiunta di 1 Temesta
al giorno in riserva in caso di ansia. Inoltre lo psichiatra curante indica la
presenza di un “episodio depressivo di grado medio ICD-10 F32.1”,
situandone l’insorgenza nel febbraio 2023, vale a dire ad un’epoca anteriore
alla valutazione eseguita il 28 aprile 2023 dal dr. ___________ (nell’ambito
della quale quest’ultimo aveva riferito che durante la visita non erano stati
evidenziati né sintomi ansiosi né depressivi tali da configurare una diagnosi
attiva con influenza sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 266; cfr. in
esteso al consid. 2.9.1), ma non indica sostanzialmente le ragioni per cui egli
ritiene indicata tale diagnosi in luogo di quella posta dal perito (e ritenuta
non invalidante) di sindrome mista ansioso depressiva lieve F41.2 (doc. AI pag.
269).
Rilevato peraltro come non sia
stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso sulla
capacità lavorativa (per quanto riguarda la problematica cardiologica cfr.
consid. 2.7), la conclusione del SMR, supportata da un’accurata indagine,
dall’esame della cospicua documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in
ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza
in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi
concreti idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Alla
luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed
approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 22
settembre 2023, ha ammesso periodi di inabilità lavorativa variabili
dal giorno dell’infarto (10 dicembre 2021), ma ha pure ritenuto che dal
28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________
per conto della __________) la situazione clinica era da considerare
stabilizzata con un’abilità lavorativa completa.
2.9. A tali conclusioni si deve aderire,
ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata dall’Ufficio
AI non è stata smentita nemmeno in questa sede da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo a tale
valutazione e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
Dinanzi al TCA l’assicurato ha in
effetti contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, rilevando
essenzialmente che la stessa si baserebbe unicamente sugli atti
dell'assicurazione malattia __________ e non considererebbe adeguatamente le
varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a
questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.
2.9.1. Il ricorrente ha contestato tali
conclusioni producendo documentazione medica già agli atti (e quindi già
adeguatamente considerata dal SMR) oltre ad uno scritto del 18 ottobre 2023 del
dr. __________, del seguente tenore:
" con il
presente di seguito rispondo alla sua richiesta. Desidero pertanto contestare
la decisione dell'ufficio di assicurazioni invalidità del 22.09.2023 per il
paziente summenzionato, in particolare mi riferisco ad alcune osservazioni
emerse dalla perizia del Dr. med. __________ (FMH psichiatria e psicoterapia)
effettuata il 28.04.2023 su richiesta della __________ per l'indennità
giornaliera. Nello specifico il paziente a margine è stato preso in carico
specialistico presso lo studio dello scrivente ad aprile del 2022 su
indicazione del medico di famiglia Dr. med. __________ per un Quadro di
disturbo affettivo reattivo ai problemi cardiovascolari del dicembre
2021/febbraio 2022 (vedi rapporti medici). Da allora il paziente segue un
percorso terapeutico di approdo psichiatrico e psicoterapeutico evidenziando un
atteggiamento collaborante e disponibile. In base all’iniziale valutazione
specialistica che rilevava un quadro psicopatologico di stampo depressivo
(deflessione del tono dell'umore, ansia generalizzata con sintomi
gastrointestinali, abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle
frustrazioni, diminuita capacità di concentrazione, insonnia), è stata
impostata una terapia antidepressiva/ansiolitica con Sertratina 50mg/die in
concomitanza ad un percorso psicoterapeutico. Il paziente, in seguito alla somministrazione
del medicamento sopracitato, ha iniziato ad evidenziare un lento ma progressivo
miglioramento del tono dell'umore e attenuazione delle quote d'ansia,
nonostante la persistenza della preoccupazione di fondo inerente il mancato/deficitario
recupero delle proprie forze somatiche.
Di fatto, il paziente si lamentava spesso di uno stato di' precoce
affaticabilità, astenia, edemi declivi e di algie muscoloscheletriche
generalizzate che non venivano convalidate dagli esami strumentali e le visite
cardiologiche di monitoraggio. Tale situazione controversa (tra sintomi e esami
cardiologi negativi) in associazione alla struttura personologica di base contraddistinta
da tratti ansiosi/ossessivi, con il protrarsi del tempo hanno risvegliato la
sintomatologica depressiva e l'evoluzione di uno quadro simil-ipocondriaco.
Nonostante la titolazione della Sertralina fino 100mg/die, nel tentativo di contenere
l'evoluzione del quadro psichico sopracitato, non sono stati osservati gli
effetti auspicati. È stata quindi modificata la terapia farmacologica con la
sospensione della Sertratina e l'introduzione dell'Escitalopram titolato fino a
10 mg/die a fine febbraio del 2022 con moderati risultati positivi nell'ambito psicopatologico.
Ritornando sulla perizia del collega Dr. med. __________ (perito)
vorrei contestare le seguenti osservazioni:
1. Il perito riferisce sull' anamnesi del paziente che “durante la
mia visita, non si sono appalesati sintomi ansiosi né tanto meno depressivi...
permane una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la situazione
cardiologica, infondati sul piano clinico”, Riguardo questa osservazione
rispondo che in base al quadro psichico attuale e durante tutto il percorso
terapeutico (da aprile del 2022), il paziente evidenzia riduzione dell’energia vitale,
marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità dopo 3-4 ore di lavoro, ansia
generalizzata con sintomi gastrointestinali, moderato stato di abulia, anedonia
ed elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.
Considerandi
2.
Punto 2 (indicazioni del/della paziente) il perito riferisce «A
riferisce di sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della
tolleranza allo stress». Concordo che il paziente dall'inizio del percorso
terapeutico ad oggi si sente meglio, ma la permanenza dei sintomi elencati
sopra, influisce tuttora negativamente sulla capacità lavorativa e sulla
funzionalità di base in generale, in modo parziale.
3.
Punto 5 (valutazione generale), il perito riferisce «l'umore
non mostra alterazioni significative, sono presenti lievi quote d'ansia»
Dalla mia valutazione risulta che il paziente evidenzia tutt’oggi:
riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità
dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali,
moderato stato di abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle
frustrazioni.
4.
Punto 6 (i disturbi lamentati soggettivamente possono essere
oggettivati?), il perito riferisce "Le dichiarazioni dell'A. corrispondono
alle mie constatazioni. Divergono nella gravità e nell'enfasi posta rispetto
alle limitazioni professionali che i sintomi gli procurerebbero".
E ovvio da questa osservazione del perito che quest'ultimo non
valorizza in modo adeguato la sofferenza psichica espressa dal paziente
riguardo l'intensità e la frequenza della sintomatologia sopracitata. A mio
avviso inoltre, non ci sono dei criteri per cui si possa pensare che il
paziente sia un simulatore.
5.
Punto 3 (Referto preciso e diagnosi? Quali diagnosi influiscono
sulla capacità lavorativa?) il perito riferisce «…i lievi segni clinici
presenti non sono sufficienti a configurare una diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorative in generale».
In base alla sintomatologia sopracitata che persiste tutt'oggi
(riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità
dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali,
moderato stato di abulia, anedonia, elevata vulnerabilità allo stress e alle
frustrazioni, perdita di sicurezza e di autostima, insonnia, pensiero dominante
rispetto alla perdita della propria funzionalità abituale antecedente), in
associazione alla struttura personologica di base contraddistinta da tratti
ansiosi/ossessivi, a mio avviso il caso soddisfa i criteri per una diagnosi di
«Episodio depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)». Di fatto, l'aspetto
psichico attualmente impatta in maniera decisiva sul funzionamento di base del
paziente e di conseguenza alfa sua capacità lavorativa che a mio avviso risulta
essere parziale.
In conclusione, tale combinazione di problematiche a mio avviso
richiedono la revisione del caso, che ritengo sia importante includa una
perizia psichiatrica effettuata dai colleghi periti dell'AI.” (doc. A/4)
Il dr. __________ del SMR ha
ritenuto opportuno sottoporre tale certificazione allo psichiatra del SMR dr. __________
(doc. IV/1), il quale, il 31 ottobre 2023, dopo analisi degli atti, ha
concluso:
" Ho preso
visione del rapporto del Dr. __________ del 18.10.2023. In sintesi, lo
psichiatra curante contesta la valutazione fiduciaria per __________ del Dr. __________
eseguita il 28.04.2023, dunque sei mesi prima, sostenendo il suo apprezzamento
noto di una maggiore gravita dello stato clinico e relative limitazioni senza,
tuttavia, elencare fatti temporalmente definibili tranne un riferimento alla
modifica del trattamento medicamentoso in febbraio 2023.
Non riscontro nello scritto del dr. __________ alcun riferimento
chiaro ed aggettivo dell'evoluzione recente cioè da febbraio 2023 a ottobre
2023.
ovvero successiva alla perizia del Dr. __________ se non alcuni brevi
riferimenti ad un lieve miglioramento, ad una capacità lavorativa parziale non
quantificata, riduzione dell'energia vitale, sensazione soggettiva di
stanchezza, fattori generici che non permettono di giustificare una condizione
depressiva severa rispettivamente di invalidare, con sei mesi di ritardo, la valutazione
del Dr. __________. In conclusione, in ambito psichiatrico, confermo la
posizione del SMR espressa dal Dr. __________.” (doc. IV/2)
Tutto ben ponderato, a tale
dettagliato e completo rapporto, reso dallo specialista in psichiatria FMH del
SMR, dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle
censure formulate dal ricorrente e dal suo curante, ricordato il margine
d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni sociali
dispone, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi e
non risultando esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica
della valutazione in ambito medico-funzionale. Né peraltro possono essere
condivise le – del tutto infondate – allegazioni del ricorrente che insinua che
il dr. __________ si sia espresso in merito a tale certificato senza neppure
esaminare l’incarto.
L’attestazione prodotta del
curante, che peraltro consiste essenzialmente in una valutazione diversa delle
medesime problematiche psichiatriche evidenziate dagli esperti che si sono
occupati dell’assicurato, e che trae una diversa ma non motivata conclusione in
merito alla capacità lavorativa, non fornisce in effetti elementi nuovi che
permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre il mese di aprile 2023 o
dai quali sia possibile evincere un significativo peggioramento delle
condizioni rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa della
decisione impugnata.
Siano peraltro nuovamente ricordate
le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei curanti
giusta la giurisprudenza per la quale in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con
rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Va in effetti rilevato che a
fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico descritto, mentre il dr. __________
il 24 ottobre 2022 aveva diagnosticato la presenza di un “disturbo
dell'adattamento con reazione mista ansioso-depressiva F 43.22” con
un’inabilità lavorativa del 30% fino alla fine dell'anno 2022 e il dr. __________
il 28 aprile 2023 una “sindrome mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”,
senza influsso sull’abilità lavorativa, il dr. __________ il 16 febbraio 2023
aveva posto la diagnosi di F 32.1, episodio depressivo di grado medio, dal
febbraio 2023, con un’inabilità lavorativa del 50%, conclusioni confermate in
data 26 luglio e 13 ottobre 2023 (con l’aggiunta di “disturbi
dell’adattamento ICD-10 F43.2 e disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da
maggio 2022”), precisando che si evidenziava “deflessione del tono
dell’umore, vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione
pessimistica per il futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della
propria funzionalità, abituale antecedente all’evento cardiovascolare con
significativo decadimento della funzionalità di base”, e indicando quali
limiti funzionali “deflessione timica, ridotta caricabilità con proiezione
pessimistica per il futuro, elevata vulnerabilità allo stress e alle
frustrazioni, deficitaria capacità relazionale, d’interazione interpersonale”,
giudicando la prognosi incerta (doc. AI pag. 146).
In merito, va osservato che il
dr. __________ nella sua valutazione del 24 ottobre 2022 aveva rilevato la
presenza di un tono dell'umore lievemente flesso verso il polo depressivo nell’evocare
la difficile situazione vissuta dopo la scoperta delle problematiche cardiache,
ritenuto tuttavia che non erano presenti “segni depressivi di natura
melanconica, non sensi di colpa o di rimorso, non segni di rallentamento
psicomotorio o di appiattimento affettivo/emotivo, non tendenze autolesive. Le
funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del colloquio, in
particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le
facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale nel complesso conservata, non
maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale”. Aveva pure specificato che
in base alle risultanze dell’accurato esame clinico persisteva “uno stato
prevalentemente ansioso ed uno stato di relativa astenia psicofisica” che
aveva giustificato un'inabilità lavorativa parziale fino alla fine del 2022 (in
misura dei 30%; doc. AI pag. 250 e consid. 2.8.1).
Tali conclusioni erano del
resto state sostanzialmente confermate dal dr. __________, il quale, nell’approfondita
valutazione del 28 aprile 2023, aveva precisato innanzitutto che l’assicurato
aveva dichiarato di “sentirsi meglio”, pur lamentando ancora residua
insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress, riferendo anche di “lavorare
però 7 giorni su 7”. Aveva quindi osservato, in base all’anamnesi eseguita,
che il quadro di sintomatologia ansioso depressiva sviluppatosi successivamente
all’infarto del dicembre 2021 era inizialmente compatibile con una F43.22, ma
che la stessa si era progressivamente risolta. Confermava quindi “il buon
recupero in atto” dal mese di ottobre 2022 già attestato dal dr. __________,
ritenuto che nel frattempo l’assicurato non aveva dichiarato esserci stato
alcun cambiamento, in particolare nessun peggioramento della sintomatologia
psicologica. Il perito aveva quindi confermato che durante la visita non erano
stati evidenziati né sintomi ansiosi né tanto meno depressivi, tali da
configurare una diagnosi attiva con influenza sulle capacità lavorative.
Permaneva “soltanto” “una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la
situazione cardiologica, infondati sul piano clinico”. Aveva quindi posto
quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome
mista ansioso depressiva lieve F 41,2”, precisando che “al
momento attuale, i lievi segni clinici presenti non sono sufficienti a
configurare una diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa in
generale” ed esponendo al capitolo “Status psichico, secondo criteri
AMDP-System” che l’assicurato non presentava alterazioni dal profilo
psicomotorio, con mimica congrua all’umore, stato di coscienza senza evidenti
alterazioni, ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla
situazione attuale, senza alterazioni delle funzioni cognitive o dispercezioni,
umore senza alterazioni significative e con lievi quote d'ansia.
Al quesito a sapere se i
disturbi “lamentati soggettivamente dall’assicurato potevano essere
oggettivati”, il perito aveva osservato che se da un lato le dichiarazioni
dell’assicurato corrispondevano alle sue constatazioni, le stesse tuttavia “divergono
nella gravità e nell’enfasi posta rispetto alle limitazioni professionali che i
sintomi gli procurerebbero”, ritenuto che egli, “consapevole che il
carico lavorativo è strettamente legato al suo ruolo”, era nondimeno impegnato
sul lavoro 7 giorni su 7, dal mattino alla sera. Considerata adeguata la
terapia farmacologica improntata, aveva confermato le conclusioni del dr. __________
e l’abilità completa, ritenuto altresì come l’attività eseguita fosse da
considerare adeguata, con l’osservazione che il fatto di lavorare “7 giorni
su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta "strategica/economica
dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti assicurati della malattia”
(doc. AI pag. 266).
Ne deriva che alle predette
conclusioni, espresse da due specialisti in psichiatria, sulla base di
un’attenta valutazione clinica e degli atti e che sostanzialmente giungono ad
analoghe conclusioni sia in merito al quadro diagnostico sia riguardo alle
eventuali ripercussioni sull’abilità lavorativa, questo Tribunale deve aderire,
non essendo state fatte valere argomentazioni che permettano in qualche modo di
considerarle non corrette o incomplete.
A maggior ragione considerato
come le stesse siano state condivise e confermate anche dal dr. __________ del
SMR e pure dallo psichiatra del SMR dr. __________.
Quo alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli
assicuratori – così come di quelli del medico SMR –, sia ricordato che essi, pur
non assurgendo a rango di perizia esterna, laddove appaiono affidabili e
concludenti, in caso di lite hanno valore probatorio preponderante per rapporto
ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka,
Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das
Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154 segg).
Sia pure nuovamente osservato
che sulla base delle predette valutazioni del dr. __________ e del dr. __________,
__________, con scritto del 10 maggio 2023, rimasto incontestato, ha comunicato
all’assicurato di ritenerlo abile al lavoro in misura completa e di confermare
la sospensione delle prestazioni dal 1° febbraio 2023 (doc. AI pag. 272).
2.9.2
Nemmeno permette di dipartirsi da
tali conclusioni il rapporto medico del 29 novembre 2023 della dr.ssa __________,
psichiatra, allestito su richiesta dell’assicurato (doc. A/8). La specialista,
posta la diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio ICD F 32.1”, si
è così espressa:
" In
considerazione dello stato clinico attuale e del perdurare della situazione
clinica ormai da due anni, nonostante il trattamento farmacologico e
psicoterapico, si valuta che il sig. RI 1 riesca a reggere stress lavorativi
ridotti rispetto al periodo premorboso, in conseguenza alla patologia
psichiatrica di cui soffre. Rimando ai colleghi
cardiologi la valutazione della causalità della patologia cardiologica rispetto
ai sintomi presentati. Prima dell'episodio cardiologico scatenante (concausa
dell'attuale episodio depressivo), viene descritto come una persona molto
attiva, di carattere solare, tendenzialmente impostato sulle proprie forze
fisiche e risorse razionali, più' che in contatto con la sfera emotiva, tanto
meno su aspetti di sensibilità o fragilità in tal senso. Tali difese piuttosto
rigide hanno funzionato e permesso un funzionamento globale più' che buono sia
personalmente che dal punto di vista lavorativo. L'episodio relativo all'infarto
ha rappresentato non solo un trauma, che ancora oggi trascina sintomi
ipocondriaci e paura di morte, ma ha determinato anche un cambiamento radicale
negli aspetti identitari, cambiamento che ha minato le sicurezze sulle quali
fino ad allora aveva basato le proprie energie e la propria performance
lavorativa (caratterizzata da una iperattività).
Tale trauma ha messo in contatto il paziente con una realtà ben
diversa da quella su cui si era basato nell'immagine dì sé; ovvero lo ha
confrontato con una persona fragile, che ha subito un intervento a cuore
aperto, sofferente, con capacità limitate e limitanti. È ipotizzabile che la
ferita psicologica e la carenza di strumenti psicologici flessibili di
adattamento determinino il perdurare di uno stato depressivo dalla importante
componente somatica, con sentimenti prevalenti di irritabilità, fastidio e rabbia
più' che di tipo melanconico. Rispetto alla perizia del dr. __________ del
28.04.23, non concordo sulla sua valutazione di capacità lavorativa. In
particolare non condivido i seguenti punti:
1.
il sig. RI
1.
non ha più' lavorato 7 giorni su 7 al 100 % dopo l'insorgere della malattia.
Ha sempre lavorato tutti i giorni sì, ma solo alcune ore al giorno, delegando
ad altri alcune attività.
2.
Non ha
assunto aiuti per motivi economici, ma si è appoggiato ad amici che lo aiutano
senza richiedere compensi economici, perché da solo non è più' in grado di
svolgere l'attività come prima.
3.
Non è
supportato da relazioni significative, perché a differenza di quanto indicato
nella perizia, la relazione con la sua compagna è terminata dopo l'insorgenza
dei sintomi depressivi e al momento della perizia era già separato dalla
compagna.
4.
i sintomi
dì anergia, abulia, astenia, il disturbo del sonno, i sintomi ipocondriaci, le
somatizzazioni sono inequivocabili e obiettivabili sintomi depressivi (come da
definizione dell'episodio depressivo secondo ICD X. F 32), che impattano sul
funzionamento globale.
La prognosi sulla abilità lavorativa è sfavorevole per una ripresa
al 100 %. Si valuta che al massimo il sig. RI 1 possa reggere uno stress
lavorativo del 50 % per motivi di salute prima descritti. Si ritiene che mantenere
un 50 % di attività sia comunque importante ai fini di conservare quel ruolo
lavorativo in cui si identifica.” (doc. A/8)
Ora, in merito si è espresso
come segue il dr. __________ del SMR in data 27 dicembre 2023:
" Ho preso
visione del rapporto della Dr.ssa __________ del 29.11 .2023; si tratta di una seconda
opinione, non di un parere peritale come indicato dalla scrivente, in quanto l'elaborato
è molto breve e non segue le linee guida per le perizie psichiatriche riconosciute
dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia. Non è fatta menzione della
durata della visita né del trattamento medicamentoso in corso. Viene indicato
un esame obiettivo patognomonico di un episodio depressivo di grado medio con
elementi significativi quali tendenza a contenuti pessimistici, di sfiducia,
timori dì fallimento a cui, tuttavia, non segue un'obiettiva descrizione di
deficit e risorse funzionali salvo confermare la posizione del curante di IL
50% (espressa anche nei certificati generici del Dr. __________ pervenuti il
06.12.2023) rispettivamente sostenere le dichiarazioni soggettive
dell'assicurato riguardo quanto espresso nella visita presso il Dr. __________.
Si tratta, infatti di dichiarazioni soggettive, rilasciate ben 7 mesi dopo,
alla Dr.ssa __________ che non possono essere considerate; come un dato
oggettivo per non condividere le conclusioni del perito. Come avevo già
evidenziato lo scorso 31 ottobre riguardo il rapporto del Dr. __________ del
18.10.2023, anche nella posizione della Dr.ssa __________ non è fatto alcun
riferimento all'evoluzione dello stato di salute psichico dell'assicurato negli
ultimi 7 mesi.
In conclusione, in assenza di elementi oggettivi certi di un
peggioramento dello stato di salute rispettivamente di fatti obiettivi diversi
rispetto alla perizia del Dr. __________, confermo la presa di posizione del
SMR.” (X/1)
A tale conclusione questo TCA
deve aderire e rimandare.
Va pure osservato che le
precisazioni della dr.ssa __________ circa le dichiarazioni dell’assicurato
riferite alle ore lavorative, il percepimento di aiuti economici, l’esistenza o
meno della relazione con la sua compagna (le quali peraltro sono state pure
riprese dall’assicurato nel suo ricorso, cfr. I pag. 4) oltre ad apparire
scarsamente rilevanti nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa,
si esauriscono essenzialmente nell’enunciazione di dichiarazioni soggettive
dell’assicurato, le quali peraltro si rilevano contraddittorie e tardive
rispetto a quanto egli aveva dichiarato di fronte sia al dr. __________ che al
dr. __________. Quanto all’allusione del ricorrente a “fatti errati” contenuti
nelle perizie fatte allestire da __________ (VIII), in assenza di elementi
concreti, questo TCA non ritiene di poter mettere in dubbio la fedefacenza di
quanto verbalizzato dai dr. __________ e __________.
Per il resto la psichiatra
descrive una situazione obiettiva che non si appalesa sostanzialmente diversa
da quella descritta dai dr. __________ e __________ (ad esempio presenza di “una
certa quota d'ansia durante il colloquio, umore deflesso, mimica ridotta”,
con tuttavia eloquio fluido, assenza di errori formali del pensiero, “tendenza
a contenuti pessimistici”, assenza di errori psicosensoriali, atteggiamento
relazionale adeguato, “un vissuto di tipo vagamente persecutorio e di
autoriferimento) – a fronte peraltro di una descrizione soggettiva
maggiormente pessimistica (con il paziente che lamenta una grave astenia,
ridotta spinta vitale, perdita di motivazione, irritabilità, impulsività, facile
affaticabilità, rimuginio, insonnia da risveglio precoce) – ma che diverge
sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi patologici
e, quindi, la diagnosi da porre e le conseguenze sulla capacità lavorativa. Del
resto, come affermato dal dr. __________, nemmeno vengono elencati e
sostanziati elementi oggettivi che documentino un peggioramento rilevante delle
condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente al referto del dr. __________
e entro la data della decisione contestata.
2.9.3
Va respinta pure la censura
ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe in sostanza dovuto effettuare
ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti
da __________, ritenuto peraltro come a detta del ricorrente la valutazione del
dr. _________ non sia da considerare completa (I, pag. 6 seg.).
Ora, val la pena di ricordare che
per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
D’altra parte, le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella fattispecie, per le ragioni
già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate da __________, in
particolare ai rapporti allestiti dal dr. __________ il 24 ottobre 2022 e dal
dr. __________ il 28 aprile 2023 (doc. AI pag. 245 e 266), va conferita piena
forza probatoria poiché gli stessi risultano essere completi, concludenti, e privi
di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare sulla loro attendibilità
(DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui l’Ufficio AI, chiamato ad
esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza delle medesime affezioni alla
salute, non si riferisca a tali atti probatori. Le critiche espresse dal
ricorrente e dal suo curante si esauriscono in sostanza in critiche soggettive
che tuttavia non sono accompagnate da motivazioni concrete che permettano
quantomeno di mettere in dubbio le conclusioni dei medici che, su incarico di __________,
hanno valutato l’assicurato, arrivando a conclusioni essenzialmente identiche
ed esponendo una situazione clinica, basata anche sui dati forniti
dall’assicurato, convergente (sull’utilizzo in ambito AI di valutazioni
specialistiche fatte allestire dall’assicuratore perdita di guadagno vedasi
anche la recente STF 9C_287/2023 dell’8 aprile 2024).
Le motivazioni, approfondite e
chiare, dell’Ufficio AI e dei medici SMR (cfr. Annotazioni del 5 giugno, 4
luglio, 27 luglio, 31 ottobre e 27 dicembre 2023, doc. AI pag. 110, 133, 137,
IV/2, X/1) appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle
condividere, anche considerando che il ricorrente ha sostanzialmente manifestato
un dissenso puramente soggettivo.
Non permettono diversa
conclusione nemmeno le altre allegazioni ricorsuali.
In particolare, circa le critiche
espresse alla valutazione del dr. __________, questo Tribunale si limita a
ribadire che la stessa appare completa e senza contraddizioni e basata su
un’attenta valutazione clinica e degli atti. Effettivamente la stessa valutazione
non costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA. Si tratta nondimeno di una
valutazione del medico fiduciario a cui l’assicuratore privato __________ ha
conferito mandato peritale (in tema STF 8C_54/2022 del 23 maggio 2022 consid.
3.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5. e la 32.2023.23 consid.
2.8.2
di cui è prevista la pubblicazione). Del resto il fatto che la perizia
del dr. __________ non configuri una perizia esterna ex art. 44 LPGA non
comporta certo l’inutilizzabilità della stessa (in tema STF 9C_192/2015 del 13
luglio 2015 consid. 3., 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 consid. 6.4., DTF 137 V
210.
consid. 6, STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5.; Aliotta, op.
cit., n. 5 e seg. ad art. 44 LPGA).
Sia pure osservato che
correttamente l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui i
rapporti degli specialisti interpellati dall’assicurazione perdita di guadagno
per malattia, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il quale –
contrariamente al parere dell’assicurato e dei suoi curanti – l’ha fatta
propria ritenendola sufficiente per accertare la riacquisizione della capacità
lavorativa dal 28 aprile 2023.
Quanto poi al velato rimprovero
fatto dal ricorrente circa il fatto che il dr. __________ avrebbe visitato
l’assicurato solo una volta e per poco tempo, va detto che a proposito della
durata della visita, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2;
9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1
con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
Ne consegue che anche questa censura
si rivela inconferente.
Per quanto concerne il fatto che medici
SMR non avrebbero personalmente visitato il ricorrente, va osservato che nel caso
concreto il medico SMR ha fatto proprie, tra l’altro, le valutazioni dei medici
incaricati di peritare l’assicurato da __________, i quali l’hanno visitato
personalmente, ragione per cui l’agire del medico SMR è conforme alla
surriferita giurisprudenza. In effetti, sia pure ricordato che l’Alta Corte ha
già stabilito che, di principio, alla valutazione del SMR allestita
esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto (“Aktengutachten”) può
essere riconosciuto valenza probatoria nella misura in cui essa contenga
sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame
personale dell'assicurato (RAMI 1993 Nr. U 167, pag. 95, consid. 5d; STF
9C_29/2014 del 18 febbraio 2014 e 8C_199/2011 del 9 agosto 2011 consid. 2; cfr.
anche DTF 127 I 54 consid. 2e-g).
Né del resto l’assicurato ha
prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la
presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle
valutazioni del dr. __________ e dei sanitari del Servizio di cardiologia di __________
rispettivamente del dr. __________ e entro la data della decisione contestata.
Con riferimento alle
problematiche cardiologiche, infine, il ricorrente ritiene indicato anche in
quest’ambito un accertamento ulteriore, preannunciando la produzione di una
nuova e aggiornata valutazione cardiologica che tuttavia non ha fatto pervenire
in corso di causa (I p. 9 e doc. A/5). Considerato come le valutazioni agli
atti appaiano, come detto (cfr. consid. 2.7), senza dubbio chiare e conclusive,
alle conclusioni delle stesse va rinviato senza che occorra ricorrere ad alcun
ulteriore accertamento.
Va poi qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto
questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove
valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in
fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA
32.2022.39
consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la
valutazione medica effettuata dal medico SMR in punto all’incapacità lavorativa
sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto a
quella del curante, posto che di principio in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione dei curanti (cfr. supra consid. 2.5.).
A tal proposito, non si può del
resto ignorare che l’insorgente non risulta aver contestato la comunicazione dell’assicuratore
d’indennità giornaliere in caso di malattia __________ con la quale è stato
ritenuto abile al lavoro in misura completa dal febbraio 2023, ciò che ha
determinato la cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per
malattia. L’agire dell’insorgente evidenzia dunque l’implicita accettazione
delle conclusioni dei dr. __________, __________ e __________, su cui poggia la
presa di posizione di __________.
In conclusione, rispecchiando le
valutazioni dei vari specialisti interpellati dalla __________ e, quindi, quelle
del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e
incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della valutazione
del dr. __________ del 9 dicembre 2022 e del dr. __________ del 28 aprile 2023,
rispettivamente della valutazione del SMR del 27 luglio 2023 e prima della
decisione contestata del 22 settembre 2023 (la quale delimita, come detto, il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 136 V 24
consid. 4.3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a dipendenza delle
affezioni insorte successivamente all’infarto del dicembre 2021 andavano
ammessi periodi di inabilità del 100% dal 10 dicembre 2021,
dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16
gennaio 2023, tuttavia a far tempo dal 28 aprile 2023 (data della
valutazione effettuata dal dr. __________ per conto della __________) la
situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa
completa in ogni attività.
La refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dall’assicurato di eseguire ulteriori
approfondimenti medici va quindi respinta.
2.10
Ne discende che a ragione l’Ufficio
AI, ammessi i precitati periodi di inabilità lavorativa con ripresa
dell’abilità lavorativa piena dal mese di aprile 2023, con la decisione
querelata ha quindi accolto la domanda di prestazioni accordando il diritto ad
una rendita del 60 percento di una rendita intera dal 1° dicembre 2022 (trascorso
l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 30 aprile 2023, ossia
dal miglioramento, con ripresa della capacità lavorativa piena in ogni
attività, accertato dal 28 aprile 2023, ricordato come per l’art. 88a cpv. 1 OAI
“se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le
mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va
considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri” (cfr. consid. 2.3).
La decisione
impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il Presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti