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Decisione

32.2023.110

Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione: accertamenti medici ed economici sono stati fatti correttamente

13 maggio 2024Italiano71 min

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.110

FC

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1963, già

attivo come impiegato d’ufficio e venditore e da ultimo come gestore di un bar,

ha presentato una domanda di prestazioni nell’aprile 2022 a causa dei postumi

di un infarto patito nel dicembre 2021.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti in particolare gli

atti dall’assicuratore malattia __________ e interpellato il Servizio medico

regionale (SMR), con decisione del 22 settembre 2023 – confermativa di un

progetto del 6 giugno precedente, dopo valutazione della documentazione medica

prodotta dall’assicurato in fase di osservazioni – l’Ufficio AI ha ammesso

periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16

giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023. Ha poi ritenuto

che dal 28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata

dal dr. __________ per conto di __________) la situazione clinica era da

considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività.

Ha quindi accolto la domanda di prestazioni, accordando il diritto ad una

rendita del 60% di una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2022 sino al

30 aprile 2023.

1.3. Con ricorso al

TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento,

allegando vari documenti medici e censurando in particolare il fatto che

l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di

salute, chiedendo l’attribuzione di una rendita del 60% da ottobre 2022 ad

aprile 2023 e in seguito del 50% (doc. I). Delle allegazioni ricorsuali si

dirà, ove necessario, nel merito.

1.4. Con risposta 10

novembre 2023 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la

correttezza della valutazione medica posta alla base del provvedimento

impugnato e allegando una presa di posizione del SMR (IV).

L’assicurato, tramite il suo

legale, ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 15 dicembre 2023 (e

ulteriormente il 23 gennaio 2024, XIV), corredate da un nuovo certificato

medico psichiatrico (VIII), sul quale si è espresso l’Ufficio AI il 9 gennaio

2024, riferendosi all’allegata presa di posizione del SMR (X). Delle relative motivazioni

si dirà nel merito.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla

rendita dopo il 30 aprile 2023, dopo aver determinato per il periodo successivo

al 28 aprile 2023 una capacità lavorativa completa in ogni attività e un

conseguente grado d’invalidità nullo.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Sempre con riferimento alla

menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19

giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die

Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»

Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle

Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del

precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione

della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata

disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione

transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,

Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht

Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen

Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,

Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

In concreto l’assicurato ha

presentato la domanda di prestazioni nel mese di aprile 2022 a fronte di una

lamentata inabilità lavorativa a far tempo dal dicembre 2021. Il diritto alla

rendita sarebbe quindi insorto al più presto nel dicembre 2022 (art. 28 cpv. 1

lett. b LAI), ragione per cui in casu torna applicabile il diritto in vigore

dal 1° gennaio 2022, come del resto correttamente precisato nella decisione

contestata.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St). L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1, 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2,

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA

32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa

il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

Nell’ambito della valutazione

delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro

competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio

federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali possono eseguire

direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati

degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono

disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni del SMR, se

ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto

medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata.

L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario.

L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per

mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa

altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF

9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 4.2.1).

Non va tuttavia dimenticato, come

emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche

se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i

presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima

forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della

procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125

V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa

sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi

dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa,

occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne

Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die

Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E.

1d S. 162 f.)”).

Quo alla valenza probatoria dei pareri dei

medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico SMR –, pur non

assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore

probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di

parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche

Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg.

154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e

concludenza.

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente [STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)] e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii menzionati).

Inoltre, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico possa essere ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore [Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss], in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. L’assicurato ha presentato una domanda

di prestazioni in aprile 2022, adducendo i postumi, cardiaci e psichiatrici, di

un infarto subito nel dicembre 2021 (doc. AI pag. 5).

Ora, tutto ben considerato, per i

motivi esposti di seguito, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha

correttamente ritenuto che, malgrado l’infarto subito (con intervento

chirurgico e successiva riabilitazione) e le problematiche psichiatriche che

sono successivamente insorte, e, quindi, i diversi periodi d’inabilità

lavorativa (del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60%

dal 1° ottobre 2022, del 50% dal 16 gennaio 2023), dal 28 aprile 2023 (visita

medica del dr. __________, psichiatra, per conto dell’assicuratore malattia __________)

e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 136 V 24 consid.

4.3), l’assicurato andava ritenuto nuovamente abile in misura completa nell’attività

abituale di gerente nella ristorazione e in ogni altra attività.

In particolare questa Corte, chiamata

a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi degli

atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica acquisita

dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i

referti specialistici fatti allestire dall’assicuratore malattia __________

così come le valutazioni del SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e

rispecchianti i parametri giurisprudenziali citati al consid. 2.5.

2.7. Per quanto riguarda innanzitutto le

problematiche cardiache, l’assicurato ha subito un infarto miocardico nel

dicembre 2021 a seguito del quale ha dovuto essere operato per sostituire la

valvola aortica e l’aorta ascendente il 22 febbraio 2022 (doc. AI pag. 212). È

stata posta la diagnosi di “insufficienza aortica di grado severo e con

sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale”. Dopo un ricovero

presso il __________ di __________ sino all’8 marzo 2022, ha in seguito

effettuato la riabilitazione presso la clinica __________ a __________ sino al

26 marzo 2022 e quindi la terapia riabilitativa presso il Servizio di

cardiologia e angiologia dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI pag.

213, 217). Con scritto 21 settembre 2022, al termine della

cardioriabilitazione, i sanitari di quest’ultimo Servizio informavano il dr. __________,

curante internista, della situazione, “con miglioramento della tolleranza

allo sforzo e aumento del carico massimo alla prova d’uscita, senza eventi o

sintomi da segnalare durante le sedute” e la prova da sforzo con esito “massimale,

clinicamente ed elettricamente negativa”, “andamento crono-pressorio adeguato,

non aritmie, paziente asintomatico” (doc. AI pag. 233).

__________ ha predisposto una

valutazione peritale dal dr. __________, cardiologo, il quale il 9 dicembre

2022 ha diagnosticato:

" Cardiopatia

ischemica e valvolare nonché aortica con:

Sostituzione valvola aortica con protesi biologica CE Ispiris

Resilia 27 mm e sostituzione ascendente con graft tubulare 30 mm 02.2022 per insufficienza

severa ed aneurisma non critico

RM cardiaca negativa preintervento

NSTEMI 12.2021 con DEB primo. R. Diagonale e stenosi severa RIVP a

indicazione conservativa, 30% RCA prossimale e RIVA medio distale”

e ha descritto come segue la

situazione:

" normale

funzione della protesi valvolare aortica senza stenosi o insufficienza, lieve insufficienza

mitralica, FE 60 %, normale funzione diastolica e strain longitudinale medio,

normale contrattilità segmentarla, ergometria interrotta al 76% per

decondizionamento, clinicamente ed elettricamente negativa per ischemia o

aritmia, adeguato incremento cronopressorio.”

Riferito che l’assicurato “sta

bene, riabilitazione cardiovascolare protrattasi fino a settembre u.s. con

beneficio”, ritenuto che “lavorativamente gestisce un bar, concretamente

deve fare tutto, servizio, cantina, spostamento del materiale e dei cibi, stressante

a livello mentale e fisico (max. 25 Kg). Ha ridotto quindi gli incarichi e le

comande (p.es. rinuncia ai grandi

eventi)”, ha elencato la

terapia medicamentosa assunta, definito lo stato generale del paziente “buono”,

con toni cardiaci validi senza soffi patologici, polso ritmico, pressione

arteriosa normale, assenza di soffi di stenosi, o edemi periferici, polmoni

nella norma. Ha descritto come segue gli esami effettuati:

" Ecg

02.12.2022

Ritmo: sinusale bradicardico a 55 bpm. Asse QRS: indifferente a

77°. Blocco atrioventricolare di l grado (pr 200msec).

Depolarizzazione; normale. Repolarizzazione: normale. Aritmie:

assenti.

Ergometria 02.12.2022

Watt raggiunti: 113 (76% del predetto), poi stop per fatica

generalizzata. FC max: 99 bpm (61% del predetto), PA da 130/80 mmHg a 170/80

mmHg. Assenza di dislivellamenti ST di significato ischemico. Aritmie: assenti.

Sintomi pectanginosi: assenti. Dispnea inadeguata: assente.

Ecocardiografia 02.12.2022

Ventricolo sinistro: non dilatato, non ipertrofico. Spessori del

setto e della parete posteriore: 13 mm, rispettivamente 11 mm con indice di

massa 131 g/m2. Funzione sistolica: omogenea contrattilità segmentarla con FE

60 %. Funzione diastolica: normale con E/A 1.1, E/e' medio 8. Atri: non

dilatati. Ventricolo destro: normale per dimensioni e cinesi. Valvola aortica:

in esiti di sostituzione con protesi biologica, senza stenosi (gradiente medio/massimo

6/12 mmHg) o patologica insufficienza. Valvola mitralica; senza alterazioni

morfologico-funzionali di rilievo cinico-emodinamico, lieve insufficienza.

Valvola polmonare; senza particolarità. Valvola tricuspide: lieve insufficienza

da cui si misura un gradiente di 16 mmHg. Vena cava: non stasata. PAPs stimata:

22 mmHg. Assenza di versamento pericardico. Aorta non dilatata

(ascendente in esiti di sostituzione con graft tubulare).”

Ha quindi esposto come segue le

sue conclusioni:

" La

situazione anatomofunzionale è molto buona e non vi sono reperti

controindicanti la ripresa dell’attività lavorativa abituale visto che con la

valvola riparata e la coronaria riaperta le premesse emodinamiche/funzionali e

prognostiche sono ben migliori di quelle di prima. La tolleranza allo sforzo su

cicloergometro è limitata al 76 % del predetto teorico su evidente

decondizionamento muscolare ma senza reperti emodinamici/ ECG di allarme.

Naturalmente importante vegliare ad un buon controllo della pressione gestendo

anche lo stress, stress psicofisico non raro in pazienti dopo sternotomia.

Non ho motivo di dubitare dello stato di precoce affaticabilità

riferito dal paziente che rinuncia a malincuore ad assumersi carichi di lavoro

troppo impegnativi ma non ho spiegazioni organiche-cardiologiche per questo e

dunque non posso documentarne l'entità dell'impatto sulla abilità lavorativa,

Ev.si può probatoriamente ridurre la terapia B-Bloccante per limitare la

pigrizia cronotropa evidente anche alla ergometria che certo contribuisce

all'affaticabilità.” (doc. AI pag. 254)

Sulla

base di queste conclusioni __________, mediante scritto del 31 gennaio 2023, ha

comunicato all’assicurato quanto segue:

" (…) Dopo

un'attenta valutazione del rapporto medico datato 09.12:2022 del nostro perito,

rileviamo che non vi sono reperti controindicanti la ripresa dell'attività

lavorativa abituale. Pertanto, nella sua attività professione abituale lei

sarebbe da considerare abile al lavoro al 100% a partire dalla data della

visita medico fiduciaria svolta il 02.12.2022.

Tuttavia, il perito che l'ha visitata in data 19.10.2022,

giustificava l'inabilità lavorativa fino al 31.12.2022, ritenendo esigibile la

ripresa dell'attività lavorativa in misura completa a partire dal 01.01.2023.

Ciò nonostante, in via del tutto eccezionale, rinunciamo a

richiedere le prestazioni già versate per il mese di gennaio 2023.

Di conseguenza, con il presente le comunichiamo che a partire dal

01.02.2023 cessa il diritto all'indennità giornaliera. Le comunichiamo inoltre

che senza un rapporto medico dettagliato dal quale si evincano chiaramente e

indiscutibilmente le diagnosi, gli impedimenti concreti che non rendono

possibile la ripresa totale, la terapia e la cura medica attuale nonché futura

e la descrizione dei peggioramenti dell'evoluzione sfavorevole del suo stato

di salute, non potremo tornare sulla nostra attuale presa di

posizione e riterremo il suo caso di malattia liquidato.” (doc. AI pag. 255)

Tali conclusioni sono peraltro successivamente

state confermate da __________ anche alla luce di due valutazioni peritali

psichiatriche a cura del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. AI pag.

272 e consid. 2.8.1).

L’assicurato è stato nuovamente

sottoposto ad un controllo cardiologico, comprensivo di ecocardiografia

transtoracica e prova da sforzo, l’8 marzo 2023 presso il Servizio di

cardiologia di __________. L’ecocardiografia transtoracica eseguita non ha

evidenziato valori patologici con ventricolo normali e funzione cardiaca

globale conservata e assenza di anomalie né stenosi o insufficienza. Nel

rapporto relativo alla prova da sforzo eseguita l’8 marzo 2023 i cardiologi

rilevano che il paziente “nega episodi di dolore toracico tipico/atipico,

nega palpitazioni, nega sincope o pre sincope, nega dispnea. Riferisce di un

certo grado di affaticabilità nel lavoro abituale (bar) che non gli impedisce

di realizzare le normali attività di vita quotidiana e alle volte edemi declivi

attribuiti dal paziente su ortostasismo prolungato durante il lavoro”.

Concludono quindi per una prova da sforzo “massimale”, “clinicamente

negativa e elettricamente negativa”, oltre che “andamento

crono-pressorio adeguato in trattamento betabloccante, assenza di aritmie,

paziente asintomatico”, e, quindi, ammettendo una ritrovata piena abilità

lavorativa nell’attività abituale, affermando:

" (…)

- ETT (v. rapporto) con funzione biventricolare conservata e buona

funzione della protesi valvolare aortica

- Prova da sforzo massimale per W, doppiamente negativa

- Per quanto riguarda l'affaticabilità, possibile componente su

trattamento betabloccante, che riduciamo a beloczok 25 mg/die: prevedere

controllo clinico con medico curante la settimana prossima con eventuale

riduzione del beloczok a 12.5 mg/die

- Per quanto riguarda gli edemi declivi in contesto di

ortostatismo prolungato, possibile componente farmacologica (amplodipina

all’interno di Coveram)

per cui sospendiamo Coveram e introduciamo Coversum N 10 mg/die:

da verificare con medico curante l''evoluzione la prossima settimana. In caso

di miglioramento, si consiglia di sospendere Torasemide. In caso di

persistenza, da prevedere valutazione angiologica (non origine

cardiaca sulla base degli accertamenti realizzati attualmente)

- Dal punto di vista cardiologico non ci sono controindicazioni

per la ripresa dell’attività lavorativa abituale (bar)

- Prossimo controllo cardiologico a settembre 2023 come precedentemente

organizzato.” (doc. AI pag. 265)

Ora, sulla base di tali

documenti, anche il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto del 5 giugno 2023,

ha condiviso le conclusioni circa l’assenza di impedimenti e controindicazioni

all’attività lavorativa da un punto di vista cardiologico (doc. AI pag. 110).

A tali conclusioni, che attestano

una ripresa dell’abilità lavorativa piena dal punto di vista cardiologico a far

tempo dalla visita eseguita dal dr. __________ il 2 dicembre 2022 o quantomeno

successivamente alla visita cardiologica di controllo dell’8 marzo 2023, questo

Tribunale deve aderire, non avendo l’interessato prodotto in fase

amministrativa (né del resto in questa sede, cfr. consid. 2.9) documentazione

medica che possa in qualche modo farle apparire non corrette. Del resto anche __________

ha, come detto, concluso in tal senso rilevando che l’assicurato era nuovamente

abile in misura completa dal 2 dicembre 2022 (doc. AI pag. 255).

Viste le chiare conclusioni dei

cardiologi interpellati, non permettono altra conclusione le allegazioni del

ricorrente riferite al fatto che egli non sarebbe nemmeno riuscito a terminare

l’esame clinico, non da ultimo osservato come sia il dr. __________ che i medici

del Servizio di cardiologia hanno ipotizzato che l’affaticabilità potesse

essere da ascrivere al betabloccante assunto, prescrivendone la riduzione (doc.

AI pag. 254 e 265).

2.8.

2.8.1. Per quanto riguarda le affezioni psichiatriche,

emerge dagli atti che l’assicurato, successivamente all’infarto del dicembre

2021, ha sviluppato “una situazione psichica d'insicurezza” (cfr. e-mail

del dr. __________ del 1° maggio 2022, doc. AI pag. 246). Nel rapporto del 1°

luglio 2022 lo psichiatra che lo cura dal mese di aprile 2022 dr. __________ ha

posto quale diagnosi “disturbi dell’adattamento (F43.2)”, con un quadro

psicopatologico caratterizzato da “deflessione del tono dell'umore, ansia

generalizzata con sintomi gastrointestinali, abulia, anedonia, elevata,

vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni e tendenza al ritiro sociale”.

Introdotta una terapia farmacologica, lo psichiatra prevedeva una volta al mese

una consultazione psichiatrica e psicologica (doc. AI pag. 247).

L’assicuratore malattia __________

ha commissionato una valutazione peritale a cura del dr. __________,

psichiatra, il quale, con rapporto 24 ottobre 2022, posta le diagnosi di “disturbo

dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) reattiva alla

situazione cardiaca e conseguente intervento cardiochirurgico nel febbraio 2022”,

ha concluso:

" Si tratta

di un uomo di 59 anni, gerente del __________ a __________ da circa sette anni,

felicemente legato alla sua compagna, senza figli, dichiarato inabile in misura

completa a partire dal 10.12.2021 dopo che era stata scoperta un'insufficienza

aortica di grado severo ed una sindrome coronarica cronica su malattia

coronarica bivasale, evidenziate presso il __________. Il signor RI 1 è stato

in seguito sottoposto ad intervento cardiochirurgico con sostituzione della

valvola aortica e seguito a un programma di riabilitazione cardiovascolare. Il

decorso è stato lentamente favorevole con ripresa in misura del 20% a partire

dal 16.06.2022 e successivamente in misura de! 40% dal 01.10.2022.

Nel contesto della riabilitazione cardiovascolare era stato anche

preso a carico dalla primavera 2022 dallo psichiatra dr. __________ che ha

prescritto una terapia con Sertralina 50mg. Per qualche tempo l’assicurato era

stato anche seguito da uno psicologo (sedute nel frattempo sospese, come da

informazioni ottenute dall'interessato). Viene però ancora visto circa una

volta al mese dallo psichiatra dr. __________.

Dal profilo cardiologico il decorso appare favorevole, come è

stato menzionato pure dal medico curante dr. __________ di __________.

Dal profilo medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio

esame clinico odierno, persiste attualmente uno stato prevalentemente ansioso

ed uno stato di relativa astenia psicofisica che giustifica ancora un'inabilità

lavorativa parziale (in misura dei 30%) per la sola componente

medico-psichiatrica, presumibilmente fino a fine del presente anno.

Dal solo profilo medico-psichiatrico, come peraltro discusso e

accettato dall’interessato, ritengo ragionevolmente proponibile, e esigibile,

salvo complicazioni, la ripresa dell'attività lavorativa nella misura massima possibile,

tenendo presenti eventuali limitazioni dal profilo cardiologico, come stabilito

dagli specialisti cardiologi, a partire dal 01.01.2023.” (doc. AI pag. 250)

Ora, tale valutazione, che a

mente del TCA appare approfondita, completa e senza contraddizioni, è stata

contestata con scritto del 16 febbraio 2023 dal dr. __________, il quale ha chiesto

una rivalutazione del caso, sostenendo che l’assicurato, malgrado la terapia

impostata e l’iniziale miglioramento delle condizioni, fosse affetto da “Episodio

depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)”, presentando “umore deflesso,

vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, pensiero dominante rispetto alla

perdita della propria funzionalità abituale antecedente all'evento

cardiovascolare con significativo decadimento della funzionalità di base”

oltre a “spiccata difficoltà di accettazione del proprio cambiamento e di

riflesso una proiezione pessimistica per il futuro”, con una conseguente inabilità

lavorativa del 50% (doc. AI pag. 258).

__________ ha quindi ordinato una

nuova valutazione psichiatrica affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria,

il quale ha reso il suo rapporto il 28 aprile 2023, nel quale, dopo una

consultazione clinica e un’attenta valutazione degli atti, descritta l’anamnesi

personale e professionale, ha esposto che l’assicurato aveva indicato di “sentirsi

meglio” e di lavorare “7 giorni su 7”. Ha quindi posto quale

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome mista

ansioso depressiva lieve F 41.2”, e, ritenuta buona la prognosi, ha tra

l’altro esposto:

" 7. Il trattamento

medico/terapeutico è adeguato? Se no, terapia da lei consigliata (tipo di

trattamento medico e farmacologico, frequenza)?

L'A. risulta in cura dal Dr. Med. __________, specialista in

Psichiatria.

Vede lo psichiatra regolarmente ed assume escitalopram 10 mg. al

die.

La terapia si è svolta in conformità al quadro clinico presentato

e ha consentito di contenere la sintomatologia acuta. L'A. riferisce di

sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della tolleranza allo

stress.

Si consiglia la prosecuzione delle cure psichiatriche integrate (psicofarmacoterapia

e psicoterapia), al fine di migliorare le strategie di coping, ponendo

particolare attenzione ai processi identificatori dell'A. nella sua componente

somatica/cardiologica, presunta “difettuale”.

Il rischio di procrastinare la malattia senza evidenze cliniche

rischia di cronicizzare il disturbo attraverso ii circolo vizioso dell’identificazione

con la parte "lesa" e della ricompensa che ne deriva.”

Sulla capacità lavorativa ha

affermato:

" a) Valutazione

della capacità lavorativa dell'A. nella sua attività professionale, in

considerazione della precedente percentuale al lavoro del 100%? Grado, durata e

prognosi?

L'A. è da considerarsi abile al 100% a partire da subito, in

continuità con la valutazione del dr. Med. __________ di ottobre 2022.

b) In quali attività (ad esempio: lavorare al computer, prendere

delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del corpo/mobilità,

ecc.), indipendentemente dall’attività professionale.

precedente all'inizio dell'inabilità lavorativa, l'A. è

confrontato/a con limitazioni? In quale misura (tempo, prestazione) rispetto ad

un grado occupazionale del 100%?

L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni

precedentemente esposte al punto 9a, valgono per tutte le attività. Chiaramente

il fatto di lavorare 7 giorni su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta

strategica/economica dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti

assicurati della malattia.

c) Quali attività (ad esempio: lavorare a! computer, prendere

delle ordinazioni, lavorare alla cassa, sollevare/portare, posizione del

corpo/mobilità, ecc.), indipendentemente dall’attività professionale precedente

all’inizio dell’inabilità lavorativa, per l'A. sono oggi ancora ragionevolmente

esigibili? Per quanto tempo e con quale prestazione (rendimento), sempre in relazione

alla piena capacità lavorativa del 100%? Quali limitazioni della salute gravano

sulla capacità di prestazioni e in che modo? Motivo?

L'attività svolta è un'attività adeguata; le considerazioni

precedentemente esposte al punto 9a-b/ valgono per tutte le attività.” (doc. AI

pag. 266)

Come anticipato, sulla base di

questa valutazione __________, con scritto del 10 maggio 2023, ha confermato di

ritenere l’assicurato abile al lavoro in misura completa, con sospensione delle

prestazioni da febbraio 2023 (doc. AI pag. 272). Tale presa di posizione non

risulta essere stata contestata dall’interessato.

La conclusione, ben motivata e

corredata dei necessari approfondimenti, circa una recuperata abilità

lavorativa in ogni attività a far tempo dal mese di aprile 2023 è quindi stata

condivisa, dopo attenta valutazione del caso, anche dal medico SMR dr. __________

nel rapporto del 5 giugno 2023. Ricordate le conclusioni del dr. __________ e

del dr. __________ (così come quelle del dr. __________ e dei sanitari del

Servizio di cardiologia), il dr. __________ ha concluso che “in

considerazione della favorevole valutazione cardiologica e psichiatrica l’assicurato

è da ritenersi abile al 100% da fine aprile, prognosi stazionaria”. Ha

quindi ammesso quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “Insufficienza

valvola aortica severa, su sostituzione valvola aortica con protesi biologica

il 22.2.2022, Sindrome coronarica cronica su malattia coronarica bivasale su NSTEMI

10.12.2021” e quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa “sindrome

mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”. Ha concluso ammettendo periodi di inabilità lavorativa del 100% dal 10 dicembre 2021, dell’80%

dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16 gennaio 2023,

con una ripresa dell’abilità piena dal 28 aprile 2023 (data della

valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________ per conto di __________),

essendo la situazione clinica da considerare stabilizzata (doc. AI pag. 110).

Le conclusioni, fondate e

complete, di tale valutazione, eseguita da due esperti in psichiatria, basate

su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame degli atti e dei

referti all’inserto, rispettose dei criteri probatori enunciati al considerando

che precede, e condivise dal SMR, non possono che essere confermate da questo Tribunale,

considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti documenti che

possano in qualche modo farle apparire errate o incomplete.

2.8.2. In effetti, le stesse non sono state

validamente smentite nemmeno in fase di osservazioni al progetto di decisione

del 6 giugno 2023, allorquando l’assicurato ha prodotto certificazioni dello

psichiatra curante attestanti un’inabilità lavorativa del 50% sino al luglio

2023 (doc. AI pag. 128 e 133).

Ora, quanto attestato, su

richiesta dell’Ufficio AI, dal dr. __________ nel rapporto medico del 26 luglio

2023 non permette in effetti di concludere diversamente. Poste le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di grado medio

ICD-10 F32.1 da febbraio 2023, disturbi dell’adattamento ICD-10 F43.2 e

disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da maggio 2022”, il curante ha

concluso per un’inabilità lavorativa del 50% (massimo 4 ore lavorative al

giorno) dal 1° marzo 2022, nella sua attività come in ogni attività ,

precisando che si evidenziava “deflessione del tono dell’umore,

vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione pessimistica per il

futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della propria funzionalità,

abituale antecedente all’evento cardiovascolare con significativo decadimento

della funzionalità di base”, e indicando quali limiti funzionali “deflessione

timica, ridotta caricabilità con proiezione pessimistica per il futuro, elevata

vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, deficitaria capacità

relazionale, d’interazione interpersonale” (doc. AI pag. 146).

Ora, in merito il dr. __________

del SMR, il del 27 luglio 2023 ha affermato quanto segue:

" L'attuale

rapporto del dr. __________ è in netto contrasto con la valutazione peritale

del dr. __________ di aprile 2023. Il dr. __________ attesta una IL 50%

precedente la valutazione fiduciaria. Dal suo rapporto non risulta però una

modifica della situazione clinica rispetto ad aprile. Non vi sono quindi gli

estremi per non ritenere valida la valutazione fiduciaria. Confermo quindi il

contenuto del RAF del 5.6.2023.” (doc. AI pag. 137)

A tale conclusione lineare e

coerente del SMR, presa sulla base di un’attenta valutazione degli atti, va

prestata adesione.

In effetti il curante, esprimendosi

a soli tre mesi di distanza dalla valutazione del dr. __________, descrive in

sostanza la stessa sintomatologia riportata sia dal medesimo dr. __________ che

dal dr. __________, ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità

lavorativa. Diversa conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La

terapia farmacologica appare del resto sostanzialmente invariata rispetto a

quanto indicato dal dr. ________, fatta eccezione per l’aggiunta di 1 Temesta

al giorno in riserva in caso di ansia. Inoltre lo psichiatra curante indica la

presenza di un “episodio depressivo di grado medio ICD-10 F32.1”,

situandone l’insorgenza nel febbraio 2023, vale a dire ad un’epoca anteriore

alla valutazione eseguita il 28 aprile 2023 dal dr. ___________ (nell’ambito

della quale quest’ultimo aveva riferito che durante la visita non erano stati

evidenziati né sintomi ansiosi né depressivi tali da configurare una diagnosi

attiva con influenza sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 266; cfr. in

esteso al consid. 2.9.1), ma non indica sostanzialmente le ragioni per cui egli

ritiene indicata tale diagnosi in luogo di quella posta dal perito (e ritenuta

non invalidante) di sindrome mista ansioso depressiva lieve F41.2 (doc. AI pag.

269).

Rilevato peraltro come non sia

stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso sulla

capacità lavorativa (per quanto riguarda la problematica cardiologica cfr.

consid. 2.7), la conclusione del SMR, supportata da un’accurata indagine,

dall’esame della cospicua documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in

ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza

in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi

concreti idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Alla

luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed

approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 22

settembre 2023, ha ammesso periodi di inabilità lavorativa variabili

dal giorno dell’infarto (10 dicembre 2021), ma ha pure ritenuto che dal

28 aprile 2023 (data della valutazione medica di chiusura effettuata dal dr. __________

per conto della __________) la situazione clinica era da considerare

stabilizzata con un’abilità lavorativa completa.

2.9. A tali conclusioni si deve aderire,

ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata dall’Ufficio

AI non è stata smentita nemmeno in questa sede da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo a tale

valutazione e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

Dinanzi al TCA l’assicurato ha in

effetti contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, rilevando

essenzialmente che la stessa si baserebbe unicamente sugli atti

dell'assicurazione malattia __________ e non considererebbe adeguatamente le

varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a

questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.

2.9.1. Il ricorrente ha contestato tali

conclusioni producendo documentazione medica già agli atti (e quindi già

adeguatamente considerata dal SMR) oltre ad uno scritto del 18 ottobre 2023 del

dr. __________, del seguente tenore:

" con il

presente di seguito rispondo alla sua richiesta. Desidero pertanto contestare

la decisione dell'ufficio di assicurazioni invalidità del 22.09.2023 per il

paziente summenzionato, in particolare mi riferisco ad alcune osservazioni

emerse dalla perizia del Dr. med. __________ (FMH psichiatria e psicoterapia)

effettuata il 28.04.2023 su richiesta della __________ per l'indennità

giornaliera. Nello specifico il paziente a margine è stato preso in carico

specialistico presso lo studio dello scrivente ad aprile del 2022 su

indicazione del medico di famiglia Dr. med. __________ per un Quadro di

disturbo affettivo reattivo ai problemi cardiovascolari del dicembre

2021/febbraio 2022 (vedi rapporti medici). Da allora il paziente segue un

percorso terapeutico di approdo psichiatrico e psicoterapeutico evidenziando un

atteggiamento collaborante e disponibile. In base all’iniziale valutazione

specialistica che rilevava un quadro psicopatologico di stampo depressivo

(deflessione del tono dell'umore, ansia generalizzata con sintomi

gastrointestinali, abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle

frustrazioni, diminuita capacità di concentrazione, insonnia), è stata

impostata una terapia antidepressiva/ansiolitica con Sertratina 50mg/die in

concomitanza ad un percorso psicoterapeutico. Il paziente, in seguito alla somministrazione

del medicamento sopracitato, ha iniziato ad evidenziare un lento ma progressivo

miglioramento del tono dell'umore e attenuazione delle quote d'ansia,

nonostante la persistenza della preoccupazione di fondo inerente il mancato/deficitario

recupero delle proprie forze somatiche.

Di fatto, il paziente si lamentava spesso di uno stato di' precoce

affaticabilità, astenia, edemi declivi e di algie muscoloscheletriche

generalizzate che non venivano convalidate dagli esami strumentali e le visite

cardiologiche di monitoraggio. Tale situazione controversa (tra sintomi e esami

cardiologi negativi) in associazione alla struttura personologica di base contraddistinta

da tratti ansiosi/ossessivi, con il protrarsi del tempo hanno risvegliato la

sintomatologica depressiva e l'evoluzione di uno quadro simil-ipocondriaco.

Nonostante la titolazione della Sertralina fino 100mg/die, nel tentativo di contenere

l'evoluzione del quadro psichico sopracitato, non sono stati osservati gli

effetti auspicati. È stata quindi modificata la terapia farmacologica con la

sospensione della Sertratina e l'introduzione dell'Escitalopram titolato fino a

10 mg/die a fine febbraio del 2022 con moderati risultati positivi nell'ambito psicopatologico.

Ritornando sulla perizia del collega Dr. med. __________ (perito)

vorrei contestare le seguenti osservazioni:

1. Il perito riferisce sull' anamnesi del paziente che “durante la

mia visita, non si sono appalesati sintomi ansiosi né tanto meno depressivi...

permane una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la situazione

cardiologica, infondati sul piano clinico”, Riguardo questa osservazione

rispondo che in base al quadro psichico attuale e durante tutto il percorso

terapeutico (da aprile del 2022), il paziente evidenzia riduzione dell’energia vitale,

marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità dopo 3-4 ore di lavoro, ansia

generalizzata con sintomi gastrointestinali, moderato stato di abulia, anedonia

ed elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.

Considerandi

2.

Punto 2 (indicazioni del/della paziente) il perito riferisce «A

riferisce di sentirsi meglio, residua ancora insicurezza e riduzione della

tolleranza allo stress». Concordo che il paziente dall'inizio del percorso

terapeutico ad oggi si sente meglio, ma la permanenza dei sintomi elencati

sopra, influisce tuttora negativamente sulla capacità lavorativa e sulla

funzionalità di base in generale, in modo parziale.

3.

Punto 5 (valutazione generale), il perito riferisce «l'umore

non mostra alterazioni significative, sono presenti lievi quote d'ansia»

Dalla mia valutazione risulta che il paziente evidenzia tutt’oggi:

riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità

dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali,

moderato stato di abulia, anedonia ed elevata vulnerabilità allo stress e alle

frustrazioni.

4.

Punto 6 (i disturbi lamentati soggettivamente possono essere

oggettivati?), il perito riferisce "Le dichiarazioni dell'A. corrispondono

alle mie constatazioni. Divergono nella gravità e nell'enfasi posta rispetto

alle limitazioni professionali che i sintomi gli procurerebbero".

E ovvio da questa osservazione del perito che quest'ultimo non

valorizza in modo adeguato la sofferenza psichica espressa dal paziente

riguardo l'intensità e la frequenza della sintomatologia sopracitata. A mio

avviso inoltre, non ci sono dei criteri per cui si possa pensare che il

paziente sia un simulatore.

5.

Punto 3 (Referto preciso e diagnosi? Quali diagnosi influiscono

sulla capacità lavorativa?) il perito riferisce «…i lievi segni clinici

presenti non sono sufficienti a configurare una diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorative in generale».

In base alla sintomatologia sopracitata che persiste tutt'oggi

(riduzione dell'energia vitale, marcata sensazione di stanchezza/affaticabilità

dopo 3-4 ore di lavoro, ansia generalizzata con sintomi gastrointestinali,

moderato stato di abulia, anedonia, elevata vulnerabilità allo stress e alle

frustrazioni, perdita di sicurezza e di autostima, insonnia, pensiero dominante

rispetto alla perdita della propria funzionalità abituale antecedente), in

associazione alla struttura personologica di base contraddistinta da tratti

ansiosi/ossessivi, a mio avviso il caso soddisfa i criteri per una diagnosi di

«Episodio depressivo di grado medio (ICD-10, F32.1)». Di fatto, l'aspetto

psichico attualmente impatta in maniera decisiva sul funzionamento di base del

paziente e di conseguenza alfa sua capacità lavorativa che a mio avviso risulta

essere parziale.

In conclusione, tale combinazione di problematiche a mio avviso

richiedono la revisione del caso, che ritengo sia importante includa una

perizia psichiatrica effettuata dai colleghi periti dell'AI.” (doc. A/4)

Il dr. __________ del SMR ha

ritenuto opportuno sottoporre tale certificazione allo psichiatra del SMR dr. __________

(doc. IV/1), il quale, il 31 ottobre 2023, dopo analisi degli atti, ha

concluso:

" Ho preso

visione del rapporto del Dr. __________ del 18.10.2023. In sintesi, lo

psichiatra curante contesta la valutazione fiduciaria per __________ del Dr. __________

eseguita il 28.04.2023, dunque sei mesi prima, sostenendo il suo apprezzamento

noto di una maggiore gravita dello stato clinico e relative limitazioni senza,

tuttavia, elencare fatti temporalmente definibili tranne un riferimento alla

modifica del trattamento medicamentoso in febbraio 2023.

Non riscontro nello scritto del dr. __________ alcun riferimento

chiaro ed aggettivo dell'evoluzione recente cioè da febbraio 2023 a ottobre

2023.

ovvero successiva alla perizia del Dr. __________ se non alcuni brevi

riferimenti ad un lieve miglioramento, ad una capacità lavorativa parziale non

quantificata, riduzione dell'energia vitale, sensazione soggettiva di

stanchezza, fattori generici che non permettono di giustificare una condizione

depressiva severa rispettivamente di invalidare, con sei mesi di ritardo, la valutazione

del Dr. __________. In conclusione, in ambito psichiatrico, confermo la

posizione del SMR espressa dal Dr. __________.” (doc. IV/2)

Tutto ben ponderato, a tale

dettagliato e completo rapporto, reso dallo specialista in psichiatria FMH del

SMR, dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle

censure formulate dal ricorrente e dal suo curante, ricordato il margine

d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni sociali

dispone, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi e

non risultando esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica

della valutazione in ambito medico-funzionale. Né peraltro possono essere

condivise le – del tutto infondate – allegazioni del ricorrente che insinua che

il dr. __________ si sia espresso in merito a tale certificato senza neppure

esaminare l’incarto.

L’attestazione prodotta del

curante, che peraltro consiste essenzialmente in una valutazione diversa delle

medesime problematiche psichiatriche evidenziate dagli esperti che si sono

occupati dell’assicurato, e che trae una diversa ma non motivata conclusione in

merito alla capacità lavorativa, non fornisce in effetti elementi nuovi che

permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre il mese di aprile 2023 o

dai quali sia possibile evincere un significativo peggioramento delle

condizioni rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa della

decisione impugnata.

Siano peraltro nuovamente ricordate

le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni dei curanti

giusta la giurisprudenza per la quale in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con

rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Va in effetti rilevato che a

fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico descritto, mentre il dr. __________

il 24 ottobre 2022 aveva diagnosticato la presenza di un “disturbo

dell'adattamento con reazione mista ansioso-depressiva F 43.22” con

un’inabilità lavorativa del 30% fino alla fine dell'anno 2022 e il dr. __________

il 28 aprile 2023 una “sindrome mista ansioso-depressiva lieve F 41.2”,

senza influsso sull’abilità lavorativa, il dr. __________ il 16 febbraio 2023

aveva posto la diagnosi di F 32.1, episodio depressivo di grado medio, dal

febbraio 2023, con un’inabilità lavorativa del 50%, conclusioni confermate in

data 26 luglio e 13 ottobre 2023 (con l’aggiunta di “disturbi

dell’adattamento ICD-10 F43.2 e disturbo ossessivo-compulsivo ICD-10 F42 da

maggio 2022”), precisando che si evidenziava “deflessione del tono

dell’umore, vulnerabilità alle frustrazioni, nervosismo, proiezione

pessimistica per il futuro, pensiero dominante rispetto alla perdita della

propria funzionalità, abituale antecedente all’evento cardiovascolare con

significativo decadimento della funzionalità di base”, e indicando quali

limiti funzionali “deflessione timica, ridotta caricabilità con proiezione

pessimistica per il futuro, elevata vulnerabilità allo stress e alle

frustrazioni, deficitaria capacità relazionale, d’interazione interpersonale”,

giudicando la prognosi incerta (doc. AI pag. 146).

In merito, va osservato che il

dr. __________ nella sua valutazione del 24 ottobre 2022 aveva rilevato la

presenza di un tono dell'umore lievemente flesso verso il polo depressivo nell’evocare

la difficile situazione vissuta dopo la scoperta delle problematiche cardiache,

ritenuto tuttavia che non erano presenti “segni depressivi di natura

melanconica, non sensi di colpa o di rimorso, non segni di rallentamento

psicomotorio o di appiattimento affettivo/emotivo, non tendenze autolesive. Le

funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del colloquio, in

particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le

facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale nel complesso conservata, non

maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale”. Aveva pure specificato che

in base alle risultanze dell’accurato esame clinico persisteva “uno stato

prevalentemente ansioso ed uno stato di relativa astenia psicofisica” che

aveva giustificato un'inabilità lavorativa parziale fino alla fine del 2022 (in

misura dei 30%; doc. AI pag. 250 e consid. 2.8.1).

Tali conclusioni erano del

resto state sostanzialmente confermate dal dr. __________, il quale, nell’approfondita

valutazione del 28 aprile 2023, aveva precisato innanzitutto che l’assicurato

aveva dichiarato di “sentirsi meglio”, pur lamentando ancora residua

insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress, riferendo anche di “lavorare

però 7 giorni su 7”. Aveva quindi osservato, in base all’anamnesi eseguita,

che il quadro di sintomatologia ansioso depressiva sviluppatosi successivamente

all’infarto del dicembre 2021 era inizialmente compatibile con una F43.22, ma

che la stessa si era progressivamente risolta. Confermava quindi “il buon

recupero in atto” dal mese di ottobre 2022 già attestato dal dr. __________,

ritenuto che nel frattempo l’assicurato non aveva dichiarato esserci stato

alcun cambiamento, in particolare nessun peggioramento della sintomatologia

psicologica. Il perito aveva quindi confermato che durante la visita non erano

stati evidenziati né sintomi ansiosi né tanto meno depressivi, tali da

configurare una diagnosi attiva con influenza sulle capacità lavorative.

Permaneva “soltanto” “una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la

situazione cardiologica, infondati sul piano clinico”. Aveva quindi posto

quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome

mista ansioso depressiva lieve F 41,2”, precisando che “al

momento attuale, i lievi segni clinici presenti non sono sufficienti a

configurare una diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa in

generale” ed esponendo al capitolo “Status psichico, secondo criteri

AMDP-System” che l’assicurato non presentava alterazioni dal profilo

psicomotorio, con mimica congrua all’umore, stato di coscienza senza evidenti

alterazioni, ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla

situazione attuale, senza alterazioni delle funzioni cognitive o dispercezioni,

umore senza alterazioni significative e con lievi quote d'ansia.

Al quesito a sapere se i

disturbi “lamentati soggettivamente dall’assicurato potevano essere

oggettivati”, il perito aveva osservato che se da un lato le dichiarazioni

dell’assicurato corrispondevano alle sue constatazioni, le stesse tuttavia “divergono

nella gravità e nell’enfasi posta rispetto alle limitazioni professionali che i

sintomi gli procurerebbero”, ritenuto che egli, “consapevole che il

carico lavorativo è strettamente legato al suo ruolo”, era nondimeno impegnato

sul lavoro 7 giorni su 7, dal mattino alla sera. Considerata adeguata la

terapia farmacologica improntata, aveva confermato le conclusioni del dr. __________

e l’abilità completa, ritenuto altresì come l’attività eseguita fosse da

considerare adeguata, con l’osservazione che il fatto di lavorare “7 giorni

su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta "strategica/economica

dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti assicurati della malattia”

(doc. AI pag. 266).

Ne deriva che alle predette

conclusioni, espresse da due specialisti in psichiatria, sulla base di

un’attenta valutazione clinica e degli atti e che sostanzialmente giungono ad

analoghe conclusioni sia in merito al quadro diagnostico sia riguardo alle

eventuali ripercussioni sull’abilità lavorativa, questo Tribunale deve aderire,

non essendo state fatte valere argomentazioni che permettano in qualche modo di

considerarle non corrette o incomplete.

A maggior ragione considerato

come le stesse siano state condivise e confermate anche dal dr. __________ del

SMR e pure dallo psichiatra del SMR dr. __________.

Quo alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli

assicuratori – così come di quelli del medico SMR –, sia ricordato che essi, pur

non assurgendo a rango di perizia esterna, laddove appaiono affidabili e

concludenti, in caso di lite hanno valore probatorio preponderante per rapporto

ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka,

Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das

Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154 segg).

Sia pure nuovamente osservato

che sulla base delle predette valutazioni del dr. __________ e del dr. __________,

__________, con scritto del 10 maggio 2023, rimasto incontestato, ha comunicato

all’assicurato di ritenerlo abile al lavoro in misura completa e di confermare

la sospensione delle prestazioni dal 1° febbraio 2023 (doc. AI pag. 272).

2.9.2

Nemmeno permette di dipartirsi da

tali conclusioni il rapporto medico del 29 novembre 2023 della dr.ssa __________,

psichiatra, allestito su richiesta dell’assicurato (doc. A/8). La specialista,

posta la diagnosi di “Episodio depressivo di grado medio ICD F 32.1”, si

è così espressa:

" In

considerazione dello stato clinico attuale e del perdurare della situazione

clinica ormai da due anni, nonostante il trattamento farmacologico e

psicoterapico, si valuta che il sig. RI 1 riesca a reggere stress lavorativi

ridotti rispetto al periodo premorboso, in conseguenza alla patologia

psichiatrica di cui soffre. Rimando ai colleghi

cardiologi la valutazione della causalità della patologia cardiologica rispetto

ai sintomi presentati. Prima dell'episodio cardiologico scatenante (concausa

dell'attuale episodio depressivo), viene descritto come una persona molto

attiva, di carattere solare, tendenzialmente impostato sulle proprie forze

fisiche e risorse razionali, più' che in contatto con la sfera emotiva, tanto

meno su aspetti di sensibilità o fragilità in tal senso. Tali difese piuttosto

rigide hanno funzionato e permesso un funzionamento globale più' che buono sia

personalmente che dal punto di vista lavorativo. L'episodio relativo all'infarto

ha rappresentato non solo un trauma, che ancora oggi trascina sintomi

ipocondriaci e paura di morte, ma ha determinato anche un cambiamento radicale

negli aspetti identitari, cambiamento che ha minato le sicurezze sulle quali

fino ad allora aveva basato le proprie energie e la propria performance

lavorativa (caratterizzata da una iperattività).

Tale trauma ha messo in contatto il paziente con una realtà ben

diversa da quella su cui si era basato nell'immagine dì sé; ovvero lo ha

confrontato con una persona fragile, che ha subito un intervento a cuore

aperto, sofferente, con capacità limitate e limitanti. È ipotizzabile che la

ferita psicologica e la carenza di strumenti psicologici flessibili di

adattamento determinino il perdurare di uno stato depressivo dalla importante

componente somatica, con sentimenti prevalenti di irritabilità, fastidio e rabbia

più' che di tipo melanconico. Rispetto alla perizia del dr. __________ del

28.04.23, non concordo sulla sua valutazione di capacità lavorativa. In

particolare non condivido i seguenti punti:

1.

il sig. RI

1.

non ha più' lavorato 7 giorni su 7 al 100 % dopo l'insorgere della malattia.

Ha sempre lavorato tutti i giorni sì, ma solo alcune ore al giorno, delegando

ad altri alcune attività.

2.

Non ha

assunto aiuti per motivi economici, ma si è appoggiato ad amici che lo aiutano

senza richiedere compensi economici, perché da solo non è più' in grado di

svolgere l'attività come prima.

3.

Non è

supportato da relazioni significative, perché a differenza di quanto indicato

nella perizia, la relazione con la sua compagna è terminata dopo l'insorgenza

dei sintomi depressivi e al momento della perizia era già separato dalla

compagna.

4.

i sintomi

dì anergia, abulia, astenia, il disturbo del sonno, i sintomi ipocondriaci, le

somatizzazioni sono inequivocabili e obiettivabili sintomi depressivi (come da

definizione dell'episodio depressivo secondo ICD X. F 32), che impattano sul

funzionamento globale.

La prognosi sulla abilità lavorativa è sfavorevole per una ripresa

al 100 %. Si valuta che al massimo il sig. RI 1 possa reggere uno stress

lavorativo del 50 % per motivi di salute prima descritti. Si ritiene che mantenere

un 50 % di attività sia comunque importante ai fini di conservare quel ruolo

lavorativo in cui si identifica.” (doc. A/8)

Ora, in merito si è espresso

come segue il dr. __________ del SMR in data 27 dicembre 2023:

" Ho preso

visione del rapporto della Dr.ssa __________ del 29.11 .2023; si tratta di una seconda

opinione, non di un parere peritale come indicato dalla scrivente, in quanto l'elaborato

è molto breve e non segue le linee guida per le perizie psichiatriche riconosciute

dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia. Non è fatta menzione della

durata della visita né del trattamento medicamentoso in corso. Viene indicato

un esame obiettivo patognomonico di un episodio depressivo di grado medio con

elementi significativi quali tendenza a contenuti pessimistici, di sfiducia,

timori dì fallimento a cui, tuttavia, non segue un'obiettiva descrizione di

deficit e risorse funzionali salvo confermare la posizione del curante di IL

50% (espressa anche nei certificati generici del Dr. __________ pervenuti il

06.12.2023) rispettivamente sostenere le dichiarazioni soggettive

dell'assicurato riguardo quanto espresso nella visita presso il Dr. __________.

Si tratta, infatti di dichiarazioni soggettive, rilasciate ben 7 mesi dopo,

alla Dr.ssa __________ che non possono essere considerate; come un dato

oggettivo per non condividere le conclusioni del perito. Come avevo già

evidenziato lo scorso 31 ottobre riguardo il rapporto del Dr. __________ del

18.10.2023, anche nella posizione della Dr.ssa __________ non è fatto alcun

riferimento all'evoluzione dello stato di salute psichico dell'assicurato negli

ultimi 7 mesi.

In conclusione, in assenza di elementi oggettivi certi di un

peggioramento dello stato di salute rispettivamente di fatti obiettivi diversi

rispetto alla perizia del Dr. __________, confermo la presa di posizione del

SMR.” (X/1)

A tale conclusione questo TCA

deve aderire e rimandare.

Va pure osservato che le

precisazioni della dr.ssa __________ circa le dichiarazioni dell’assicurato

riferite alle ore lavorative, il percepimento di aiuti economici, l’esistenza o

meno della relazione con la sua compagna (le quali peraltro sono state pure

riprese dall’assicurato nel suo ricorso, cfr. I pag. 4) oltre ad apparire

scarsamente rilevanti nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa,

si esauriscono essenzialmente nell’enunciazione di dichiarazioni soggettive

dell’assicurato, le quali peraltro si rilevano contraddittorie e tardive

rispetto a quanto egli aveva dichiarato di fronte sia al dr. __________ che al

dr. __________. Quanto all’allusione del ricorrente a “fatti errati” contenuti

nelle perizie fatte allestire da __________ (VIII), in assenza di elementi

concreti, questo TCA non ritiene di poter mettere in dubbio la fedefacenza di

quanto verbalizzato dai dr. __________ e __________.

Per il resto la psichiatra

descrive una situazione obiettiva che non si appalesa sostanzialmente diversa

da quella descritta dai dr. __________ e __________ (ad esempio presenza di “una

certa quota d'ansia durante il colloquio, umore deflesso, mimica ridotta”,

con tuttavia eloquio fluido, assenza di errori formali del pensiero, “tendenza

a contenuti pessimistici”, assenza di errori psicosensoriali, atteggiamento

relazionale adeguato, “un vissuto di tipo vagamente persecutorio e di

autoriferimento) – a fronte peraltro di una descrizione soggettiva

maggiormente pessimistica (con il paziente che lamenta una grave astenia,

ridotta spinta vitale, perdita di motivazione, irritabilità, impulsività, facile

affaticabilità, rimuginio, insonnia da risveglio precoce) – ma che diverge

sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi patologici

e, quindi, la diagnosi da porre e le conseguenze sulla capacità lavorativa. Del

resto, come affermato dal dr. __________, nemmeno vengono elencati e

sostanziati elementi oggettivi che documentino un peggioramento rilevante delle

condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente al referto del dr. __________

e entro la data della decisione contestata.

2.9.3

Va respinta pure la censura

ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe in sostanza dovuto effettuare

ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti

da __________, ritenuto peraltro come a detta del ricorrente la valutazione del

dr. _________ non sia da considerare completa (I, pag. 6 seg.).

Ora, val la pena di ricordare che

per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

D’altra parte, le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella fattispecie, per le ragioni

già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate da __________, in

particolare ai rapporti allestiti dal dr. __________ il 24 ottobre 2022 e dal

dr. __________ il 28 aprile 2023 (doc. AI pag. 245 e 266), va conferita piena

forza probatoria poiché gli stessi risultano essere completi, concludenti, e privi

di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare sulla loro attendibilità

(DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui l’Ufficio AI, chiamato ad

esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza delle medesime affezioni alla

salute, non si riferisca a tali atti probatori. Le critiche espresse dal

ricorrente e dal suo curante si esauriscono in sostanza in critiche soggettive

che tuttavia non sono accompagnate da motivazioni concrete che permettano

quantomeno di mettere in dubbio le conclusioni dei medici che, su incarico di __________,

hanno valutato l’assicurato, arrivando a conclusioni essenzialmente identiche

ed esponendo una situazione clinica, basata anche sui dati forniti

dall’assicurato, convergente (sull’utilizzo in ambito AI di valutazioni

specialistiche fatte allestire dall’assicuratore perdita di guadagno vedasi

anche la recente STF 9C_287/2023 dell’8 aprile 2024).

Le motivazioni, approfondite e

chiare, dell’Ufficio AI e dei medici SMR (cfr. Annotazioni del 5 giugno, 4

luglio, 27 luglio, 31 ottobre e 27 dicembre 2023, doc. AI pag. 110, 133, 137,

IV/2, X/1) appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle

condividere, anche considerando che il ricorrente ha sostanzialmente manifestato

un dissenso puramente soggettivo.

Non permettono diversa

conclusione nemmeno le altre allegazioni ricorsuali.

In particolare, circa le critiche

espresse alla valutazione del dr. __________, questo Tribunale si limita a

ribadire che la stessa appare completa e senza contraddizioni e basata su

un’attenta valutazione clinica e degli atti. Effettivamente la stessa valutazione

non costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA. Si tratta nondimeno di una

valutazione del medico fiduciario a cui l’assicuratore privato __________ ha

conferito mandato peritale (in tema STF 8C_54/2022 del 23 maggio 2022 consid.

3.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5. e la 32.2023.23 consid.

2.8.2

di cui è prevista la pubblicazione). Del resto il fatto che la perizia

del dr. __________ non configuri una perizia esterna ex art. 44 LPGA non

comporta certo l’inutilizzabilità della stessa (in tema STF 9C_192/2015 del 13

luglio 2015 consid. 3., 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 consid. 6.4., DTF 137 V

210.

consid. 6, STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5.; Aliotta, op.

cit., n. 5 e seg. ad art. 44 LPGA).

Sia pure osservato che

correttamente l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui i

rapporti degli specialisti interpellati dall’assicurazione perdita di guadagno

per malattia, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il quale –

contrariamente al parere dell’assicurato e dei suoi curanti – l’ha fatta

propria ritenendola sufficiente per accertare la riacquisizione della capacità

lavorativa dal 28 aprile 2023.

Quanto poi al velato rimprovero

fatto dal ricorrente circa il fatto che il dr. __________ avrebbe visitato

l’assicurato solo una volta e per poco tempo, va detto che a proposito della

durata della visita, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2;

9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1

con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

Ne consegue che anche questa censura

si rivela inconferente.

Per quanto concerne il fatto che medici

SMR non avrebbero personalmente visitato il ricorrente, va osservato che nel caso

concreto il medico SMR ha fatto proprie, tra l’altro, le valutazioni dei medici

incaricati di peritare l’assicurato da __________, i quali l’hanno visitato

personalmente, ragione per cui l’agire del medico SMR è conforme alla

surriferita giurisprudenza. In effetti, sia pure ricordato che l’Alta Corte ha

già stabilito che, di principio, alla valutazione del SMR allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto (“Aktengutachten”) può

essere riconosciuto valenza probatoria nella misura in cui essa contenga

sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame

personale dell'assicurato (RAMI 1993 Nr. U 167, pag. 95, consid. 5d; STF

9C_29/2014 del 18 febbraio 2014 e 8C_199/2011 del 9 agosto 2011 consid. 2; cfr.

anche DTF 127 I 54 consid. 2e-g).

Né del resto l’assicurato ha

prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle

valutazioni del dr. __________ e dei sanitari del Servizio di cardiologia di __________

rispettivamente del dr. __________ e entro la data della decisione contestata.

Con riferimento alle

problematiche cardiologiche, infine, il ricorrente ritiene indicato anche in

quest’ambito un accertamento ulteriore, preannunciando la produzione di una

nuova e aggiornata valutazione cardiologica che tuttavia non ha fatto pervenire

in corso di causa (I p. 9 e doc. A/5). Considerato come le valutazioni agli

atti appaiano, come detto (cfr. consid. 2.7), senza dubbio chiare e conclusive,

alle conclusioni delle stesse va rinviato senza che occorra ricorrere ad alcun

ulteriore accertamento.

Va poi qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Alla luce di quanto sopra esposto

questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove

valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in

fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA

32.2022.39

consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la

valutazione medica effettuata dal medico SMR in punto all’incapacità lavorativa

sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto a

quella del curante, posto che di principio in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione dei curanti (cfr. supra consid. 2.5.).

A tal proposito, non si può del

resto ignorare che l’insorgente non risulta aver contestato la comunicazione dell’assicuratore

d’indennità giornaliere in caso di malattia __________ con la quale è stato

ritenuto abile al lavoro in misura completa dal febbraio 2023, ciò che ha

determinato la cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per

malattia. L’agire dell’insorgente evidenzia dunque l’implicita accettazione

delle conclusioni dei dr. __________, __________ e __________, su cui poggia la

presa di posizione di __________.

In conclusione, rispecchiando le

valutazioni dei vari specialisti interpellati dalla __________ e, quindi, quelle

del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della valutazione

del dr. __________ del 9 dicembre 2022 e del dr. __________ del 28 aprile 2023,

rispettivamente della valutazione del SMR del 27 luglio 2023 e prima della

decisione contestata del 22 settembre 2023 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 136 V 24

consid. 4.3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a dipendenza delle

affezioni insorte successivamente all’infarto del dicembre 2021 andavano

ammessi periodi di inabilità del 100% dal 10 dicembre 2021,

dell’80% dal 16 giugno 2022, del 60% dal 1° ottobre 2022 e del 50% dal 16

gennaio 2023, tuttavia a far tempo dal 28 aprile 2023 (data della

valutazione effettuata dal dr. __________ per conto della __________) la

situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa

completa in ogni attività.

La refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dall’assicurato di eseguire ulteriori

approfondimenti medici va quindi respinta.

2.10

Ne discende che a ragione l’Ufficio

AI, ammessi i precitati periodi di inabilità lavorativa con ripresa

dell’abilità lavorativa piena dal mese di aprile 2023, con la decisione

querelata ha quindi accolto la domanda di prestazioni accordando il diritto ad

una rendita del 60 percento di una rendita intera dal 1° dicembre 2022 (trascorso

l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 30 aprile 2023, ossia

dal miglioramento, con ripresa della capacità lavorativa piena in ogni

attività, accertato dal 28 aprile 2023, ricordato come per l’art. 88a cpv. 1 OAI

“se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le

mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va

considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri” (cfr. consid. 2.3).

La decisione

impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il Presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti