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Decisione

32.2023.111

Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di rendita. Rinvio degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti

18 dicembre 2023Italiano21 min

trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato sei

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.111

FS

Lugano

18 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1989, da ultimo attivo quale selvicoltore, ha inoltrato una prima domanda

di prestazioni per adulti il mese di giugno 2011 (doc. 23 incarto AI), la quale

è stata respinta con decisione 29 maggio 2012 dell’Ufficio AI (doc. 51 incarto

AI). La seconda domanda, inoltrata nel mese di marzo 2013 (doc. 70 incarto AI),

è stata evasa con decisione di non entrata in materia 16 maggio 2013 (doc. 72

incarto AI). La terza domanda, presentata nel mese di marzo 2017 (doc. 80

incarto AI), è stata nuovamente oggetto di una decisione di rifiuto di

prestazioni da parte dell’Ufficio AI il 17 maggio 2018 (doc. 118 incarto AI).

1.2.

Il 5/9 giugno 2020 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di

prestazioni adducendo un peggioramento della sua situazione valetudinaria (doc.

123 incarto AI).

Ritenuto

come la refertazione medica prodotta dall’assicurato giustificasse l’entrata nel

merito, il 21 settembre 2020 il SMR ha chiesto all’Ufficio AI l’espletamento di

una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico psichiatrico

e neurologico (doc. 141 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione

il 30 settembre 2020 (doc 143 incarto AI).

Acquisiti

agli atti il rapporto peritale pluridisciplinare dell’11 novembre 2022 (doc 187

incarto AI) e il rapporto finale SMR 15 novembre 2022 (doc. 188 incarto AI),

con progetto di decisione 10 agosto 2023 (doc. 228 incarto AI) l’Ufficio AI ha

prospettato il rifiuto di prestazioni.

Con

osservazioni 12 settembre 2023 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 ha contestato

il summenzionato progetto di decisione sia per quanto riguarda la valutazione medica

dell’incapacità lavorativa che per la valutazione economica (doc. 234 incarto

AI).

Dopo

aver raccolto il parere del SMR, con decisione 22 settembre 2023 l’Ufficio AI

ha confermato il proprio preavviso (doc. 237 incarto AI).

1.3.

Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, sempre rappresentato

dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita

intera d’invalidità, in subordine di una rendita del 63.8% per un identico

grado d’invalidità e, in via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché si determini nuovamente sulla capacità lavorativa. Contesta la

valutazione medica e quella della capacità lavorativa poste alla base del

provvedimento, prevalendosi di nuove certificazioni attestanti un peggioramento

delle sue condizioni di salute. Censura inoltre la valutazione economica

operata dall’Ufficio AI.

Con

scritto 2 novembre 2023 l’insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, ha

istato per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per la procedura di ricorso (doc. IV).

1.4.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti

per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta della presa di posizione

del medico SMR del 30 ottobre 2023 il quale ha considerato verosimile, in virtù

della documentazione medica prodotta con il ricorso, un intervenuto peggioramento

delle condizioni psichiatriche, ritenendo inoltre necessaria una rivalutazione

complessiva del caso in ragione della programmata visita neurochirurgica presso

l’Ospedale __________ di __________ il 9 novembre 2023 (doc. VII/2).

1.5.

Con scritto 16 novembre 2023, il patrocinatore di RI 1 ha aderito alla

proposta dell’amministrazione, postulando il riconoscimento di un’adeguata

indennità per ripetibili corrispondente all’acclusa nota d’onorario (doc. IX/2).

1.6.

Con scritto 23 novembre 2023 l’’avv. RA 1 ha prodotto, a sostegno della

domanda di gratuito patrocinio, i documenti giustificativi dello stato

d’indigenza del suo patrocinato (doc. XI 1-6).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni presentata dall’assicurato il 5/9 giugno 2020.

Va innanzitutto rilevato che

il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche)

il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le

disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema

di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e

valido da tale data, prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni

transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla

medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è

insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal

1° gennaio 2022.”

In

concreto, le tre precedenti domande di prestazioni inoltrate dall’assicurato

sono state respinte dall’Ufficio AI con decisioni di rifiuto 29 maggio 2012 e

17 maggio 2018, rispettivamente – la seconda – è stata evasa con una decisione

di non entrata in materia il 16 maggio 2013 (cfr. supra consid. 1.1).

La

presente procedura porta sulla reiezione della domanda di prestazioni inoltrata

dall’assicurato il 5/9 giugno 2020, in cui egli ha indicato un’incapacità

lavorativa totale dall’ “8.2016” (doc. 123 incarto AI). Pertanto,

trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato sei

mesi dopo, ossia il 1. dicembre 2020 (art. 29 cpv. 1 LAI). L’invalidità (teorica)

ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo l’asserito peggioramento,

ovvero il mese di agosto 2017. Conseguentemente, sia l’invalidità che

l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021,

sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 22 settembre 2023 (cfr.

supra consid. 1.2).

Ne segue

che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre

2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante

da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata

dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14

luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura

dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Nel

caso in esame, con il ricorso l’insorgente ha prodotto il certificato 29

Considerandi

settembre 2023 del proprio curante dr. med. __________, FMH in medicina

generale, il quale ha segnalato che:

"

[…] L’esacerbazione dei dolori alla

colonna risultano assai invalidanti ed hanno indotto il pazione all’uso

progresivo di massicce dosi di derivati oppiacei (Targin 4 x 60/30 mg/dì).

La problematica attuale è correlata con una gestione

dei dolori non soddisfacente nonostante le importanti dosi di Targin assunte

[…].

Alla luce degli accertamenti eseguiti si può senz’altro

affermare che l’evoluzione dello stato clinico del signor RI 1 è peggiorato nel

corso degli ultimi 18 mesi.

A questo proposito considerando lo stato psicofisico

del paziente lo considero inabile al lavoro in misura completa per qualsivoglia

attività professionale. […]”

(doc. A2)

All’impugnativa

il ricorrente ha inoltre accluso la lettera ambulatoriale 10 ottobre 2023 del

dr. med. __________, in cui viene posta la diagnosi di “1. Sindrome femoro rotulea

bilaterale. 2. Dolori cronici lombari con su: - esiti duplici interventi

chirurgico alla colonna lombare per stabilizzazione in contesto di lisi L5

bilaterale (primo intervento 2017, secondo intervento 2019)” e, valutato

che “la sintomatologia dolorosa di entrambe le ginocchia sia multifattoriale

[…] ma molto più somatica appare la problematica del rachide lombare”,

viene

chiesto “ai Colleghi della Neurochirurgia, di convocare il paziente per una

valutazione specialistica” (doc. A2), fissata il 9 novembre 2023 (cfr.

lettera di convocazione 9 ottobre 2023 di cui al doc. A2).

Sempre con

il ricorso il ricorrente ha infine prodotto la certificazione medica 17 ottobre

2023.

del proprio psichiatra curante dr. med. __________, dal seguente tenore:

"

[…] seguo il signor RI 1 nel mio

studio dal mese di settembre 2018.

Egli è stato sottoposto a valutazione peritale il mese

di luglio 2021 e il perito psichiatra Dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome

ansioso depressiva e riconosciuto una diminuzione del rendimento del 20%.

Da allora ad oggi il decorso è stato sfavorevole ed il

quadro clinico è evoluto, almeno da un anno a questa parte, verso un franco

episodio depressivo grave (ICD 10 F32.2) in presenza di ansia generalizzata

(ICD 10 F41.1).

La grave sintomatologia algica del rachide è peggiorata

e necessita una terapia con Targin ret. 60/30 7 pastiglie al dì. La stessa

incide in maniera pesante sulla psiche del signor RI 1 e determina una marcata

deflessione del tono dell’umore la quale aumenta la percezione del dolore in un

circolo vizioso. Per quanto concerne la terapia farmacologica, sono stati

prescritte Vortioxetina, Bupropione e Mirtazapina. Attualmente viene prescritta

Fluoxetina 20 mg/die.

La sintomatologia è caratterizzata da ansia pervasiva

che porta ad un preoccupante isolamento sociale, disturbi del sonno, della

memoria e della concentrazione, diminuzione dell’appetito con calo ponderale,

diminuzione della libido, mancanza di progettualità, persistente ideazione

suicidale passiva (a volte con progettualità).

Sono inoltre presenti astenia, apatia, abulia,

sentimenti di colpa, vergogna, autosvalutazione, mancanza di slancio vitale e

netta diminuzione dell’autostima.

La prognosi quad valetudinem e lavorativa risultano

sfavorevoli e il signor RI 1 risulta inabile al lavoro nella misura del 100%,

in qualsiasi attività, almeno a partire dal mese di ottobre 2022 [...]” (doc.

A3)

L’Ufficio AI

ha sottoposto la nuova refertazione medica al vaglio del medico SMR il quale

con annotazione 30 ottobre 2023 ha posto la seguente valutazione: “–

possibile evoluzione negativa – indicato aggiornamento atti, in particolare

esito della prevista rivalutazione neurochirurgica – indicata valutazione

peritale psichiatrica di decorso in considerazione di un attestato di

peggioramento” (doc. VII/1), indicando più precisamente che “[…] il

nuovo referto del Dr. __________ del 17.10.2023 rende verosimile un

peggioramento dello stato di salute meritevole di una valutazione di decorso.

Inoltre, è previsto a breve un accertamento neurochirurgico, il che rende

altrettanto necessario una rivalutazione complessiva del caso” (doc. VII/2).

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha quindi chiesto il ritorno degli atti al

fine di esperire i necessari accertamenti medici.

Ritenuto che

l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo

per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di

causa e condivisa dal ricorrente.

In effetti, ricordato come per costante giurisprudenza

il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata – in concreto il 22 settembre 2023 –, ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215,

130.

V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’insorgente in sede

ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dai

dr. med. __________ e __________ - oltre quanto emerge dalla lettera

ambulatoriale del dr. med. __________ e dalla seguente convocazione per una

visita presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________

- si riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurato antecedente l’emissione

della decisione contestata.

In

particolare l’esacerbazione dei dolori alla colonna vertebrale riscontrata dal

dr. med. __________ e per il quale l’assicurato è stato convocato per una

visita neurochirurgica ha comportato, secondo il curante, un peggioramento nel

corso degli ultimi 18 mesi. Inoltre il rapporto 17 ottobre 2023 del dr. med __________

fa stato di un peggioramento “almeno da un anno a questa parte […] verso un

franco episodio depressivo grave (ICD 10 F32.2) in presenza di ansia

generalizzata (ICD 10 F41.1)” attestando un’inabilità lavorativa del 100%

in qualsiasi attività almeno dal mese di ottobre 2022.

Si deve quindi

presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo lo stato di salute

dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da

giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti

vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o

perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie in

esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione,

si giustifica il rinvio degli atti ad affinché essa proceda

ad una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale,

effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero

necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a

LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss

LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre

ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria

dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;

DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di

fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa,

ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1

Lptca).

L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza

della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore

litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito

Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o

determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il

resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la

fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della

difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili

tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialvericherungsrechts,

2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di

cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il

principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo

forfetario in per cento dell’onorario.

Nel caso in disamina, ritenuta la

non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel

diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore

(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate

unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare

in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di

complessivi fr. 2'819.60 (IVA inclusa e di cui fr. 238 di spese ex art. 6 cpv.

1.

del Regolamento) e non di fr. 4'209.50 chiesti dall’insorgente in base al

conteggio allestito dal proprio patrocinatore (doc. IX/2).

L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 22 settembre 2023 dell’Ufficio AI è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al

ricorrente fr. 2'819.60 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti