Lexipedia

Decisione

32.2023.112

Ricorso (accolto con rinvio atti) contro decisioni di soppressione retroattiva della rendita e restituzione prestazioni indebitamente percepite. Quanto emerso dal carteggio penale non permette ancora di concludere per il riacquisto di una CL del 100%. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

19 agosto 2024Italiano58 min

fondata sostanzialmente solo su una certificazione della __________ del 2020 attestante

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.112

32.2023.113

JV

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 23 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 21 e 27 settembre 2023 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1969, di formazione

“commerciante-venditore” e da ultimo attivo quale manovale in cantiere,

il 12/16 settembre 2005 ha presentato una prima domanda di prestazioni

adducendo “Dolori a schiena, gambe. Disturbi psicofisici” “circa dal

2000” (docc. 1-3 incarto AI).

Esperita l’istruttoria di rito

(docc. 4-21 incarto AI), l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 26 gennaio

2007 di rifiuto di prestazioni (doc. 23 incarto AI), debitamente preavvisata

(doc. 22 incarto AI). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 21 giugno 2012 l’assicurato ha

presentato una seconda domanda di prestazioni (docc. 26-28 e 32-35 incarto AI),

evasa con la decisione – cresciuta incontestata in giudicato – del 3 settembre

2012 di non entrata in materia (docc. 39 e 40 incarto AI).

1.3. Il 14/18 febbraio 2014 l’assicurato

ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc. 44 incarto AI), anch’essa

evasa dall’amministrazoine con la decisione di non entrata in materia dell’8

aprile 2014 (doc. 52 incarto AI).

L’assicurato ha impugnato la

decisione dell’8 aprile 2014 ed il TCA, con pronunzia del 31 marzo 2015, l’ha

confermata (STCA 32.2014.76). La decisione dell’8 aprile 2014 è quindi

cresciuta in giudicato.

1.4. Il 9/10 maggio 2017 l’assicurato ha

presentato una quarta domanda di prestazioni corredata dal certificato del 12

aprile 2017 dello psichiatra curante attestante un peggioramento della

situazione valetudinaria (docc. 71 e 74 incarto AI).

Ritenendo giustificata l’entrata

in materia, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione pervenutale (docc.

75-87 incarto AI) al medico SMR. Quest’ultimo, vagliata la refertazione medica,

ha richiesto una perizia psichiatrica (doc. 88 incarto AI), richiesta avallata

dall’amministrazione che ha conferito mandato peritale alla __________ nella

persona della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

(docc 91 e 92 incarto AI). La perizia psichiatrica è confluita nel rapporto

peritale del 3 gennaio 2018 (doc. 93 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR

(doc. 95 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi

"Diagnosi principale

con influsso sulla CL

Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo impulsivo F

60.30

Diagnosi senza influsso sulla CL

Uso dannoso di alcol”

e rilevata l’assenza di limiti

funzionali, la perita ha accertato un’incapacità lavorativa (intesa quale

riduzione del rendimento) del 20% in ogni attività dal gennaio 2000 e continua.

Con decisione del 25 settembre

2018 (doc. 103 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 101 incarto AI),

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato un grado

d’invalidità non pensionabile del 20%.

L’assicurato ha impugnato la

decisione del 25 settembre 2018 ed il TCA, con pronunzia del 6 novembre 2019 (STCA

32.2018.176), l’ha confermata. La decisione del 25 settembre 2018 è quindi

cresciuta in giudicato.

1.5. Il 5/18 febbraio 2021 l’assicurato

ha presentato una quinta domanda di prestazioni (docc. 137 e 138 incarto AI)

corredata dal certificato della Clinica __________ attestante i periodi di

degenza dal 2017 al 2021 ed un progressivo peggioramento della situazione

valetudinaria (doc. 136 incarto AI).

Richiamato il rapporto medico

dalla dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del

Servizio __________ (doc. 139 incarto AI), i rapporti relativi alle degenze

dalla __________ (doc. 149 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________

(specialista in chirurgia) (doc.151 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto la nuova

documentazione al SMR (doc. 150 incarto AI). Quest’ultimo, fondandosi sui

citati referti, ha accertato un peggioramento del quadro clinico e ha allestito

il rapporto finale del 21 ottobre 2021 (doc. 155 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

"Diagnosi principale con influsso sulla

capacità lavorativa (CL)

Cod. infermità: 645 Danno funz.: 61

Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo impulsivo

Pensieri e ruminazioni prevalentemente ossessive

Sindrome mista ansioso-depressiva

Uso dannoso di alcol”

e rilevata l’assenza di limiti

funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodi

20

20

01.2000-06.02.2020

100

100

07.02.2020-continua

*

incidenza sul rendimento e prognosi lavorativa stazionaria.

Nel citato rapporto il medico SMR

ha altresì rilevato che “Dal 07.02.2020, l’a.to è stato ricoverato 11 volte

in __________. Appare altamente improbabile una ripresa lavorativa in qualsiasi

attività” e che “Ricoveri continui in __________ con idee di nocumento

nei confronti della famiglia e tensione interiore” (doc. 155, pag. 629

incarto AI).

1.6. Con progetto di decisione del 21

ottobre 2021 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita intera con

grado d’invalidità del 100% dal 1. agosto 2020 e versamento dal 1. agosto 2021,

trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (doc. 153 incarto AI).

Con osservazioni del 27 ottobre

2021 l’assicurato si è detto d’accordo con il progetto di decisione, chiedendo

l’immediata emanazione della decisione formale (doc. 156 incarto AI).

Con decisione del 20 dicembre

2021 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 157 e 162 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.7. Con scritto dell’11 gennaio 2022 il

Ministero pubblico (di seguito: MP) ha comunicato all’Ufficio AI che nei

confronti dell’assicurato era stato aperto un procedimento penale per diverse

ipotesi di reato, chiedendo la trasmissione dell’incarto AI (doc. 196 incarto

AI).

L’Ufficio AI ha dato seguito alla

richiesta del MP, comunicando la volontà di procedere ad un riesame della

fondatezza della decisione del 20 dicembre 2021 (docc. 195 e 198 incarto AI).

1.8. Con scritto del 12 agosto 2022

l’Ufficio AI ha chiesto e – nonostante l’opposizione dell’assicurato – ottenuto

di poter visionare gli atti dell’inchiesta penale che vedeva RI 1 indagato per

molteplici reiterati reati, segnatamente truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2

CP), furto (art. 139 CP), abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato

(art. 147 CP), ricettazione (art. 160 CP), violazione di segreti privati (art.

179 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) infrazione alle norme della

circolazione (art. 90 LCStr) e guida senza autorizzazione (art. 95 LCStr) (docc.

193, 243, 246, 251, 255, 258, 263, 264, 269, 272, 273 e 281 incarto AI).

1.9. Vagliati gli elementi emersi

dall’incarto penale, con annotazione del 19 giugno 2023 il medico SMR ha accertato

il riacquisto della capacità lavorativa in misura completa ed in ogni attività

dal 1. novembre 2021, ossia da quando l’assicurato ha iniziato a commettere i

reati contro il patrimonio (doc. 172 incarto AI).

1.10. Con progetto di decisione del 17 luglio

2023 l’Ufficio AI ha prospettato – in via di revisione processuale ex art. 53

cpv. 1 LPGA – la soppressione della rendita d’invalidità con effetto

retroattivo dal 1. novembre 2021 a motivo del riacquisto della capacità

lavorativa completa in ogni attività ed una successiva separata decisione di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1. novembre 2021,

rimproverando all’assicurato una violazione dell’obbligo di informare. L’assicurato

è stato altresì informato sul fatto che ad un eventuale ricorso sarebbe stato

negato l’effetto sospensivo (doc. 179 incarto AI).

Con osservazioni dell’11

settembre 2023 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il

progetto di decisione, rilevando come il procedimento penale a suo carico non

fosse ancora sfociato in una condanna, sostenendo di presentare tutt’ora

un’incapacità lavorativa completa in ogni attività (e quindi un’invalidità

totale) a motivo delle affezioni psichiatriche ed asserendo che le refertazioni

mediche agli atti attestano come i “gravi e persistenti disturbi

psichici e che le sue azioni [criminose, n.d.r.] sono

dettate dalla sua psicopatologia”. Premesso “che il suo stato di

salute

non gli permette(va) di adempiere qualsivoglia obbligo di

informare”, la rendita può essere sospesa solo dopo tre mesi di

carcerazione preventiva, ragione per cui in concreto tale circostanza è

irrilevante, essendo stato privato della libertà per un periodo inferiore.

L’assicurato ha altresì contestato la privazione dell’effetto sospensivo a un

eventuale ricorso, allegando il certificato del 6 settembre 2023 dei curanti

dr. __________ e dr.ssa __________ (specialisti in psichiatria e psicoterapia) del

__________, attestante un sensibile miglioramento clinico ed un’accresciuta

aderenza alla terapia (doc. 182 incarto AI).

Con annotazione del 18 settembre

2023 il medico SMR, osservato come i curanti non si erano espressi circa la

capacità lavorativa, ha confermato la presa di posizione del 19 giugno 2023

(doc. 183 incarto AI).

1.11. Con decisione del 21 settembre 2023

l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 17 luglio 2023, sopprimendo la

rendita con effetto retroattivo dal 1. novembre 2021 e prospettando una

separata decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite da

tale data. Ha inoltre tolto l’effetto sospensivo all’eventuale ricorso (doc.

185 incarto AI).

1.12. Con due decisioni del 27 settembre

2023 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione delle rendite

invalidità indebitamente percepite dal 1. novembre 2021, rispettivamente della

rendita per la figlia indebitamente percepita dal 1. giugno 2022 (inc.

32.2023.113, docc. 55 e 56 incarto AVS).

1.13. L’assicurato, sempre rappresentato

dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivi ricorsi contro la decisione di

soppressione retroattiva della rendita del 21 settembre 2023 (inc. 32.2023.112)

e contro quelle di restituzione del 27 settembre 2023 (inc. 32.2023.113),

postulando l’annullamento delle tre decisioni, subordinatamente, sempre in

relazione a tutte e tre le decisioni, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

effettui una perizia psichiatrica.

Chiede l’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio producendo il relativo certificato municipale, la

concessione dell’effetto sospensivo ai ricorsi e la congiunzione degli stessi.

Per quanto attiene al ricorso

contro la decisione del 21 settembre 2023, egli censura preliminarmente un’insanabile

violazione del diritto di essere sentito, l’Ufficio AI non essendosi

confrontato a sufficienza con le osservazioni dell’11 settembre 2023, in

particolare con la perizia del dr. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) esperita nell’ambito dell’inchiesta penale, con il certificato

dei curanti del 6 settembre 2023 e con i diversi ricoveri psichiatrici.

Nel merito, contesta la

valutazione medica, sostenendo che il comportamento penalmente rilevante fosse

esclusivamente dettato dall’affezione psichiatrica e che da tale agire

l’amministrazione non può automaticamente dedurre il riacquisto della capacità

lavorativa completa con conseguente soppressione della rendita. Ciò, a maggior

ragione a fronte dei numerosi ricoveri presso la __________ e della perizia

esperita dal dr. __________, i cui referti non sono stati oggetto di

sufficiente approfondimento da parte dell’amministrazione.

Contesta altresì la valutazione

economica, sostenendo che l’affezione psichiatrica, il profilo delineato dagli

specialisti e i molteplici ricoveri presso la __________ ostano alla ripresa di

qualsivoglia attività lucrativa.

Infine, contesta la violazione

dell’obbligo di informare rimproveratagli dall’amministrazione, non essendoci

un miglioramento dello stato di salute ed essendo stato posto in carcerazione

preventiva per soli tre mesi. In ogni caso, soggiunge il ricorrente, “l’incapacitante

stato di salute […] non gli permette(va) di adempiere qualsivoglia

obbligo di informare. Di conseguenza, non può essergli imputata negligenza

alcuna […]”.

Per quanto concerne le decisioni

del 27 settembre 2023, egli ripropone le medesime censure sollevate

contestualmente al ricorso contro la decisione del 21 settembre 2023,

evidenziando come in casu non sono dati i presupposti per una riconsiderazione

ex art. 53 LPGA. Soggiunge che “È altresì pacifico affermare che […] sia

sempre stato in buona fede, non avendo mai avuto alcuna ragione di ritenere che

il suo quadro clinico sia migliorato da doverne informare l’UAI” e che “la

situazione economica del ricorrente non gli permette di far fronte al rimborso

richiesto, essendo la rendita l’unica entrata che gli permette di provvedere al

proprio sostentamento e quello della sua famiglia, che comprende una figlia

minorenne” (inc. 32.2023.113, I).

1.14. Con le risposte di causa del 13

novembre 2023 l’Ufficio AI si è opposto alla domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo alla decisione del 21 settembre 2023, illustrando i motivi per cui

in casu non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Nel merito, l’Ufficio AI ha

rilevato quanto segue.

Innanzitutto, l’Ufficio AI ha

rammentato come già nell’ambito della quarta domanda di prestazioni la dr.ssa __________

aveva accertato la tendenza manipolatrice (gesti impulsivi e pericolosi durante

Fatti

i ricoveri se l’assicurato non concordava con i medici, specialmente riguardo

alle dimissioni e l’enfatizzazione dei sintomi durante i vari ricoveri e la

valutazione peritale) e la scarsa coerenza e attendibilità (a titolo

esemplificativo il mentire circa la compliance farmacologica) dell’assicurato.

Inoltre, la valutazione medica per la quinta domanda di prestazioni si era

fondata sostanzialmente solo su una certificazione della __________ del 2020 attestante

un aumento dei ricoveri ed un peggioramento dello stato di salute.

Valutato l’incarto penale, il

medico SMR ha ritenuto che il comportamento delittuoso adottato (e

sostanzialmente ammesso) dall’assicurato non era compatibile con lo stato

valetudinario e la capacità lavorativa accertata nell’ambito dell’ultima istruttoria

amministrativa, ragione per cui egli ha concluso per il riacquisto della

capacità lavorativa completa in ogni attività dal 1. novembre 2021.

Circa la perizia del dr. __________,

l’Ufficio AI rileva che essa è stata commissionata dal Ministero pubblico al

fine di appurare il rischio di recidiva, non di accertare la capacità

lavorativa (residua), questione, questa, sulla quale il perito non si è

chinato. Cionondimeno, il perito ha evidenziato la tendenza alla manipolazione,

all’esacerbazione delle difficoltà, all’osteggiare le terapie nonostante le

frequenti richieste di aiuto (come già osservato dalla dr.ssa __________), concludendo

che “la Clinica __________, più che un luogo di cura, per l’assicurato

sembra un luogo dove trovare vittime per i suoi reati”.

A mente dell’amministrazione,

neppure la perizia del 12 ottobre 2021 del __________ (doc. 237 incarto AI) è

rilevante, essendo stata esperita prima dei fatti emersi dall’incarto penale e

non avente lo scopo di accertare la capacità lavorativa ma solo di valutare se

e quali trattamenti e/o misure andassero attuati.

Infine, l’Ufficio AI ha osservato

che “la soppressione della rendita è avvenuta dopo la scoperta di nuovi

fatti importanti, che l’assicurato ha sottaciuto. La rendita non è stata

soppressa per la sola ragione che l’assicurato ha violato l’obbligo di

informare, ma in ragione di quanto scoperto, e meglio della sua capacità

lavorativa, messa in atto per reati penali (in gran parte ammessi)”,

ribadendo come l’obbligo di informare non è a discrezione dell’assicurato,

ragione per cui egli non poteva esimersi dal comunicare l’attività lucrativa

illecita esercitata ed il regime di carcerazione a cui era stato sottoposto.

In ragione di quanto precede,

l’Ufficio AI ha chiesto la conferma delle decisioni impugnate e, di riflesso,

la reiezione delle impugnative.

1.15. Con decreto del 14 dicembre 2023 il

Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo al ricorso interposto contro la decisione del 21 settembre 2023 (inc.

32.2023.112, VI). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.16. Con repliche del 10 gennaio 2024

l’insorgente ha sostanzialmente confermato le tesi e le domande formulate nei

ricorsi, invitando il TCA a congiungere gli stessi (inc. 32.2023.112, VII; inc.

32.2023.113, VIII).

1.17. Con osservazioni del 5 febbraio 2024

l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 2 febbraio 2024 con la quale il

medico SMR ha preso posizione circa le censure sollevate in punto alla

valutazione medica, confermando la sua precedente posizione.

Pertanto, l’amministrazione ha ribadito

quanto richiesto nelle risposte di causa (inc. 32.2023.112, XI+1).

1.18. Con osservazioni del 19 febbraio

2024 il ricorrente ha criticato la presa di posizione del medico SMR,

confermando integralmente la propria posizione (XIII).

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 31 Lptca, per quanto

non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le

norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,

sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause

amministrative.

A proposito della congiunzione

dei ricorsi, l’art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti

alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, i ricorsi interposti

dall’assicurato concernono la decisione di soppressione della rendita dal 1.

novembre 2021 e, quale conseguenza, le decisioni di restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite dal 1. novembre 2021, rispettivamente dal

1. giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.11.-1.13.). Fondandosi sui medesimi fatti e

ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è opportuna

la congiunzione delle procedure formanti gli inc. 32.2023.112 e 32.2023.113,

che il TCA evade perciò con un unico giudizio, come peraltro richiesto dalle

parti.

2.2. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha retroattivamente soppresso, in via di

revisione, il diritto alla rendita dell’assicurato dal 1. novembre 2021 e

richiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite da tale

data, rispettivamente dal 1. giugno 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La cifra 9105 01/24 CIRAI prevede

che:

"

Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non

hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).”

La cifra 2004 C DT US AI,

applicabile tra l’altro al cosiddetto «gruppo mainstream», ossia agli

assicurati nati dal 1967 al 1991, prevede che:

"

Conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la quota

percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal

diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi «mainstream»

[…] fino al momento in cui, nel quadro di una revisione di rendita, il loro

grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti

percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e

-

questo aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota

percentuale di rendita o

-

questa riduzione del grado d’invalidità comporta una diminuzione della

quota percentuale di rendita.”

L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede, tra l’altro, che la soppressione della rendita è messa in

atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante

se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato

l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77,

indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere

versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione

dell’obbligo di informare (cfr. anche cifra 5602 CIRAI con rinvii

giurisprudenziali).

In concreto RI 1 era al beneficio

di una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. agosto 2021 (cfr.

supra consid. 1.6.), mentre l’asserita modifica rilevante ex art. 17 LPGA sarebbe

avvenuta il 1. novembre 2021, a seguito del riacquisto della capacità

lavorativa completa in ogni attività (cfr. supra consid. 1.10.). In

applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, la soppressione

della rendita coincide con il momento della modificazione rilevante ex art. 17

LPGA.

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Diritto di essere sentito

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto

di essere

sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid.

3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126

V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate; Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1 e seg. ad art.

42 LPGA). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di

causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la

fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia

tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni

addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,

atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014

del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3 con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno

diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di

decisioni impugnabili mediante opposizione.

Il diritto

di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione

implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V

431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di

tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è

tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di

esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere

cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in

via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti

per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche

in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio

procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con

l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF

935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid.

5.1, 116 V 187 consid. 3d).

2.4. Con la 5a revisione dell’AI, invece

dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura

– non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 2 ad art. 57a

LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid.

2.3).

Giusta l’art. 57a LAI, l’ufficio

AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in

merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della

prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla

sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere

sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le parti possono presentare le

loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3).

In tale contesto il diritto di

essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione

sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche.

Il termine di trenta giorni per

presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile.

Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede

entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito

in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di

essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la

richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione

di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso

l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in

altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive

(Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali;

cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità

(CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023).

L’amministrazione deve

confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di

assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e

l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in

modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e

procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi

a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella

decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o

considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI).

2.5. Come accennato in narrativa (cfr.

supra consid. 1.13.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere

sentito. Rimprovera all’amministrazione di non essersi sufficientemente

confrontata con le osservazioni dell’11 settembre 2023, limitandosi ad asserire

come la precedente valutazione del 19 giugno 2023 avesse già tenuto conto dei

ricoveri presso la __________ e della perizia del dr. __________. A mente del

ricorrente, “ritenuto che dalla menzionata perizia e dagli innumerevoli

ricoveri si evince inequivocabilmente il quadro clinico invalidante del

ricorrente, è lapalissiano che l’UAI non abbia minimamente considerato questi

elementi nel suo apprezzamento”. Inoltre, il ricorrente censura il fatto

che l’Ufficio AI non ha nemmeno considerato la presa di posizione della dr.ssa __________

e del dr. __________ “che danno conto che il delicato stato clinico del

ricorrente è rimasto pressoché invariato”. Il ricorrente ritiene quindi che,

quale conseguenza dell’asserita violazione del diritto di essere sentito, la

decisione di soppressione retroattiva della rendita sia di per sé nulla.

A torto.

Fondandosi sui riscontri del

Ministero pubblico, il medico SMR ha ritenuto inconciliabile l’agire penalmente

rilevante dell’assicurato con l’incapacità lavorativa accertata, l’assicurato

presentando, a suo modo di vedere, una capacità lavorativa completa in ogni

attività almeno dal 1. novembre 2021, ossia dall’inizio dei reati contro il

patrimonio. Sulla base di tale accertamento, l’Ufficio AI ha ritenuto essere

adempiuti i presupposti per una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA e

con progetto di decisione del 17 luglio 2023 ha prospettato, tra l’altro, la

soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1. novembre 2021, accordandogli

la possibilità di presentare entro trenta giorni eventuali osservazioni scritte

(doc. 179, pag. 715 incarto AI).

L’assicurato si è avvalso di tale

facoltà presentando le osservazioni dell’11 settembre 2023, asserendo, tra

l’altro, che le conclusioni dell’amministrazione erano smentite dalla frequenza

dei ricoveri psichiatrici, dall’asserita correlazione formulata dal dr. __________

tra l’affezione psichiatrica ed il suo agire criminale e da quanto attestato

dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ del __________ con certificato del

6 settembre 2023 prodotto in sede di osservazioni.

Sottoposto il certificato dei

curanti del __________ al medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria

e psicoterapia), quest’ultimo, con annotazione del 18 settembre 2023, ha

rilevato come i colleghi non si erano espressi circa la capacità lavorativa,

ragione per cui egli ha confermato la precedente posizione (doc. 183 incarto

AI). Trattasi del rapporto SMR del 19 giugno 2023 (doc. 172 incarto AI),

allestito da dr. __________ dopo che la giurista dell’amministrazione gli aveva

fatto presente, tra l’altro, sia le frequenti degenze presso la __________ che

la perizia esperita dal dr. __________ (doc. 171, pag. 662 e seg. incarto AI).

Peraltro, l’annotazione SMR del 19 giugno 2023 rinvia a sua volta (in parte) a

quella del 23 novembre 2022 (doc. 269 incarto AI) dalla quale si evince che il

dr. __________ aveva ben presente la frequenza delle degenze psichiatriche, non

ritenendole di per sé indicative di uno stato valetudinario peggiorato e

sicuramente non potendo indicare un’incapacità lavorativa completa in ogni

attività, visto il comportamento emerso dal carteggio penale.

Gli elementi e le circostanze di

cui sopra sono confluiti, ancorché in modo succinto, nella decisione di

soppressione della rendita del 21 settembre 2023 (doc. 185 incarto AI):

"

In data 11 settembre 2023 l’assicurato, per il tramite del suo

rappresentante legale ha formulato osservazioni al progetto di decisione del 17

luglio 2023. Per quanto attiene all’aspetto medico e alla documentazione

prodotta contestualmente alle osservazioni, con annotazione del 18 settembre

2023 il SMR ha confermato la sua precedente presa di posizione in assenza di

indicazioni oggettive sulla capacità rispettivamente incapacità lavorativa

dell’assicurato. Va qui precisato che la valutazione precedente del SMR del 19

giugno 2023 già teneva conto dei ricoveri dell’assicurato così come della

perizia psichiatrica effettuata in sede penale dal dr. med. __________.

Nel presente caso,

occorre rimarcare come i comportamenti rimproverati all’assicurato,

indipendentemente da una loro qualifica dal profilo giuridico in sede penale,

siano, poiché in gran parte ammessi dall’assicurato, di notevole importanza per

definire concretamente la sua capacità lavorativa.

Si osserva infine che

il provvedimento non è stato emanato a seguito della carcerazione

dell’assicurato (art. 21 cpv. 5 LPGA combinato con l’art. 88a cpv. 1 OAI). Si

evidenzia infatti che il principale rimprovero mosso all’assicurato ex artt. 31

LPGA e 77 OAI riguarda la mancata comunicazione della modifica del suo stato di

salute e dell’attività lucrativa esercitata; di transenna si rimarca, anche per

quanto riguarda il periodo di carcerazione inferiore a tre mesi, che l’obbligo

di informare che spetta agli assicurati non è condizionato dalle conseguenze

che tale comunicazione potrà avere sul diritto alla prestazione, in merito si

ricorda quanto stabilito dalla lodevole Corte di appello e di revisione penale

relativamente ai cambiamenti da comunicare, ovvero “[…] ogni cambiamento

nella sua situazione personale o finanziaria, senza che gli sia possibile

modulare autonomamente tale obbligo in funzione di un suo giudizio sulla

rilevanza dell’informazione per il suo diritto a prestazioni […]” (sentenza

nr. 17.2017.216+286 del 25 gennaio 2018, consid. 7).”

Ricapitolato l’iter

amministrativo, questa Corte non ravvisa alcuna criticità in punto al diritto

di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di preavviso (cfr.

supra consid. 2.4.).

Ma anche se, per ipotesi di

lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di essere sentito a motivo di

un insufficiente confronto con le osservazioni al preavviso, essa non sarebbe

certamente da qualificare come grave e ancor meno come insanabile. Infatti,

l’insorgente ha avuto a disposizione l’intero dossier aggiornato, potendo

impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere

cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid.

2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto.

2.6. Soppressione della rendita

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione

con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1

LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29,

consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.7. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

Considerandi

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015.

IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.8

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.9

Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.10

In concreto, visionato l’incarto

penale dal quale è emerso un comportamento del ricorrente – indagato e

sostanzialmente reo confesso di molteplici e reiterati reati contro il

patrimonio –, l’Ufficio AI ha sottoposto il carteggio penale al vaglio del

medico SMR. Quest’ultimo, rivalutando con spirito critico tutta la refertazione

medica agli atti, ha accertato il riacquisto della capacità lavorativa completa

in ogni attività dal 1. novembre 2021.

Il ricorrente, prevalendosi della

perizia del dr. __________, del certificato del 6 settembre 2023 dei curanti

dr. __________ e dr.ssa __________ del __________ e dei rapporti della __________

relativi a decine di ricoveri, contesta la valutazione medica posta alla base

della decisione del 21 settembre 2023, sostenendo che, contrariamente a quanto

concluso dal medico SMR, egli presenta ancora un’incapacità lavorativa (e pari

grado d’invalidità) del 100% in ogni attività, circostanza che protrae il

diritto ad una rendita intera riconosciutogli dal 21 agosto 2021.

Il TCA, chiamato a verificare se

lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione di soppressione

retroattiva della rendita, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a

prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)

approfondimenti medico-specialistici.

Questo per i motivi che seguono.

2.10.1

Va anzitutto sottolineato che questo

Tribunale non ha dubbi circa la scarsa credibilità delle dichiarazioni del

ricorrente rese nei confronti dei medici, degli asseriti amici, di co-degenti

presso la __________, della moglie, delle autorità, di aziende e privati, come

ampiamente ed inequivocabilmente desumibile sia dalla refertazione medico-assicurativa

(a titolo esemplificativo vedasi doc. 86, pag. 283, doc. 90, pag. 291 e seg.;

doc. 93, pagg. 301, 303, 306-311; doc. 117; doc. 130, pag. 486; doc. 149, pag.

592; doc. 211, pag. 1169 incarto AI) che dal carteggio penale (a titolo esemplificativo

vedasi doc. 193, pagg. 852, 854, 862, 864-867, 877, 943-946; doc. 194, pag.

959; doc. 202, pagg. 1013, 1016, 1053; doc. 203, pag. 1116; doc. 203, pag.

1126; doc. 204, pagg. 1134 e seg.; docc. 210 e 211; doc. 213, pagg. 1202, 1211,

1281, 1282, 1405-1414, 1428; doc. 221, pagg. 1515-1525, 1528-1534, 1551-1557,

1570-1579, 1581-1601; doc. 223 incarto AI).

Risulta altresì estremamente inverosimile

che un assicurato invalido al 100% in ogni attività per motivi psichiatrici

possa avere (ripetutamente) perpetrato i reati contro il patrimonio di cui è

imputato semplicemente a motivo di “impulsi che fa fatica a frenare”

(doc. 211, pag. 1169 incarto AI). Al contrario, risulta molto più plausibile

quanto addotto e riportato a verbale dagli inquirenti nell’ambito della

procedura penale secondo cui “Queste azioni

non possono essere

ritenute “casuali”, ma bensì ben strutturate, ripetute nel tempo con una certa

costanza e ragionate al fine di non destare sospetti sia agli istituti

contattati che ai legittimi proprietari dei conti bancari” (doc. 193, pag.

866.

incarto AI). Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato che “Il

mio agire [criminale, n.d.r.] si è protratto nel tempo, con costanza e

metodo e questo anche dopo il mio verbale di Polizia datato 10.12.2021”

(doc. 202, pag. 1013 incarto AI).

Tuttavia, quanto accertato sopra non

permette ancora a questa Corte di confermare l’assunto del medico SMR secondo

cui, in estrema sintesi, l’agire penalmente rilevante dell’assicurato comporta

automaticamente il riacquisto della capacità lavorativa completa in ogni

attività. Ciò per i seguenti motivi.

Nel rapporto peritale del 13

giugno 2022, il dr. __________, dopo aver vagliato nuovamente tutta la

documentazione medico-assicurativa e l’incarto penale, discusso con il

ricorrente e con la dr.ssa __________, appurato motu proprio i tratti

manipolatori e menzogneri dell’insorgente, ha accertato quanto segue (doc. 223

incarto AI):

"

[…] 1.1. L’esame del peritando mette in evidenza una turba psichica

al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui sarebbero

effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo

rilevati nella fattispecie?

[…] il peritando soffre

(e soffriva anche al momento dei fatti) di un disturbo di personalità

caratterizzato da:

-

immaturità psico-affettiva

-

instabilità affettiva dovuta a reattività dell’umore, come irritabilità

o ansia

-

modalità di relazioni interpersonali instabili e intense, con alternanza

tra gli estremi di iper idealizzazione e svalutazione

-

tendenza all’irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli

obblighi sociali

-

impulsività e difficoltà nella progettazione

-

non ha rispetto pe la verità

-

rabbia immotivata e intensa e mancanza di controllo di essa (eccessi di

ira)

-

tendenza ad agire in modo improvviso, senza curarsi delle conseguenze

-

difficoltà a continuare qualsiasi azione che non prometta una

gratificazione immediata

-

bassa tolleranza alla frustrazione e bassa soglia per la scarica

dell’aggressività, in particolare l’autoaggressività

-

tendenza al comportamento passivo-aggressivo

-

tendenza ad offrire razionalizzazioni plausibili per il comportamento

-

l’immagine del Sé e dell’altro è disturbata in maniera instabile

Di tutti questi tratti

troviamo esempi, come riportato nell’anamnesi, status, atti e nei colloqui,

oltre alla conferma dei test psicodiagnostici. Si tratta quindi di un Disturbo

di personalità misto (ICD-10, F 61.0). Oltre al disturbo di personalità si

deve diagnosticare pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessivi (ICD-10,

F 42.0)”.

[…] 2.1

I

reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con

la turba psichica e/o la dipendenza da sostanze stupefacente rilevate sopra

[…]?

Sì. I reati

presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione diretta

con il Disturbo di personalità misto (ICD-10, F 61.0).

[…]

Il periziando soffre di

un disturbo di personalità che può essere definito sicuramente una turba

psichica di notevole gravità, e anche di lunga durata.

2.4

Essendo dato (in

parte o pienamente) la capacità di valutazione, era al momento dei fatti

scemata la capacità di agire […]?

Si. Ritengo che la

capacità di agire in conformità con la corretta valutazione del carattere

illecito dei suoi atti era invece alterata.”

In sintesi, il dr. __________ ha

ritenuto esservi una correlazione diretta tra il comportamento penalmente

rilevante dell’insorgente ed il disturbo di personalità misto di cui soffre, ritenendo

l’affezione psichiatrica di notevole gravità e di lunga durata.

Nel complemento peritale del 19

gennaio 2023, oltre a confermare il comportamento manipolatorio perpetuato del

ricorrente nei confronti del personale della __________ e di quello criminale

nei confronti dei pazienti e dei privati fuori dall’istituto, il citato

psichiatra si è così espresso (doc. 277 incarto AI):

"

Il peritando ha ripreso a delinquere pochi mesi dopo la scarcerazione in

aprile 2022 e circa un mese dopo l’inizio della presa a carico psicoterapico

[…]. Nel rapporto mensile dell’__________ […] si legge che “[…] permangono

[…] le criticità relative ai ricoveri in __________…. Nella mattina

del 12.05.2022 è stato in colloquio medico in __________ […] e nel

pomeriggio stesso ha chiamato richiedendo nuovamente un ricovero in urgenza per

improvviso peggioramento su sua richiesta. Risulta poi che in data 18.05.2022

sia stato dimesso nuovamente su sua richiesta. In data 02.06.2022 è stato

accolto in colloquio medico in __________ durante il quale ha dato rimando di

benessere, ma nel pomeriggio è stato nuovamente ricoverato in __________”.

Ci troviamo davanti alla riedizione del periodo prima della carcerazione

preventiva del 21.02.2022. […] Il peritando è entrato durante gli ultimi sei

mesi 15 volte in __________ e frequentemente i colloqui ambulatoriali gli

servivano solamente a chiedere un nuovo ricovero in clinica. La presa a carico,

di conseguenza, non ha potuto essere effettuata né ambulatorialmente, né in

ambito stazionario. È evidente che in queste condizioni una psicoterapia

coerente non è stata assolutamente possibile e come si legge nella

documentazione, è rimasto senza alcun “impatto” sulla psicopatologia. La dr.ssa

__________ riporta in ottobre 2022 “l’importanza di un sostegno

psico-educativo affinché possa acquisire una coscienza di malattia che

attualmente è assente”. […] La __________, più che un luogo di cura, per il

peritando sembra un luogo dove trovare delle vittime per i suoi reati, in più

casi egli ha sottratto tessere bancarie ad altri pazienti incontrati durante i

suoi ricoveri, l’ultimo risale a luglio 2022 e prelevato ingenti somme di

denaro. Tenendo conto di quanto esposto sopra ritengo che il peritando

necessiti un ambiente chiuso […].”

Ora, è vero che il dr. __________

non si è espresso circa la capacità lavorativa dell’insorgente (non essendo lo scopo

del mandato conferitogli) ed è altrettanto vero che il ricorrente ha usato la __________

quale “luogo dove trovare delle vittime per i suoi reati” manifestando

solo una volontà di facciata di aderire alle cure. Tuttavia, il rapporto

peritale del 13 giugno 2022 ed il complemento del 19 gennaio 2023 non

permettono a questa Corte di escludere che l’affezione psichiatrica – ritenuta

dal perito di notevole gravità, di lunga durata, in correlazione diretta con

l’agire penalmente rilevante dell’insorgente e di cui quest’ultimo non ha

acquisito piena coscienza – possa comportare una limitazione della capacità

lavorativa.

Le diverse prese di posizione del

medico SMR non sono sufficienti per fugare questo dubbio.

Nell’annotazione del 23 novembre

2022.

il medico SMR ha asserito (doc. 269 incarto AI):

"

Sono state certificati dal 2000 segni e sintomi di malattia psichiatrica

di gravità crescente e dal 2006 di estrema gravità, incompatibili sia con una

vita relazionale (inclusi legami sentimentali) sia con una qualsiasi attività

finalizzata al lucro lecita o illecita. Avevo provveduto il 21.10.2021 a

redigere il mio rapporto sulla base dei fatti medici sommariamente riassunti.

In seguito, le informazioni fornite hanno reso necessaria una rilettura

ulteriormente critica dei fatti e la necessità di accedere agli atti penali in

modo da verificare le palesi incongruenze e incoerenze tra l’attività emersa e

uno stato psichico da anni incompatibile con le funzionalità organizzative,

capacità di adottare comportamenti diversi in funzione della situazione,

razionalità, persistenza, necessarie nell’attività illecita di cui egli è

accusato.”

Nell’annotazione del 19 giugno

2023.

il dr. __________ si è così espresso (doc. 172 incarto AI):

"

[…] La nuova documentazione raccolta conferma quanto già stabilito con

la presa di posizione SMR del 23.11.2022, più precisamente dal novembre 2021,

epoca in cui sono noti i primi reati, egli possedeva capacità lavorativa

completa […] in ogni attività.

[…] Non ho elementi

oggettivi che mi permettono di giustificare l’assenza di limitazioni prima di

novembre 2021; è dunque possibile, in base al contenuto del verbale sopra

citato, in cui l’assicurato dimostra capacità psichiche integre, affermare che

da allora […] è migliorato in modo tale da non giustificare limitazioni

psichiche di sorta in ogni attività lecita o illecita cioè CL 100% da novembre

2021.

[…] Non vi sono elementi a sostegno di un aggravamento dei sintomi o

franca simulazione, tuttavia, l’assicurato non ha informato l’UAI del miglioramento

del suo stato di salute che gli ha permesso di esercitare le attività illecite

[…].”

Nell’annotazione del 18 settembre

2023.

il medico SMR si è limitato a dire che “Ho preso visione di un

certificato del __________ di __________ 06.09.2023 a firma Dr. __________,

Dr.ssa __________ i quali certificano un significativo miglioramento clinico

senza, tuttavia, esprimersi in modo oggettivo su capacità/incapacità

lavorativa. In assenza di elementi oggettivi, confermo la precedente presa di

posizione SMR” (doc. 183 incarto AI).

Durante la procedura ricorsuale

il medico SMR ha preso posizione sulle censure sollevate dal ricorrente riguardo

alla diagnosi altamente invalidante e al mancato confronto con la perizia del

dr. __________. Il dr. __________ ha concordato sull’anamnesi e sulle

incoerenze circa il comportamento dell’assicurato evidenziate dal collega, precisando

come l’assunzione di paracetamolo a dosaggi dichiarati e senza altre modalità

di messa in atto di tentativi anticonservativi non corrisponda al quadro di una

persona con ideazione suicidale attiva. Circa le diagnosi formulate dal dr. __________,

ossia di disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0) e pensieri o ruminazioni

prevalentemente ossessivi (ICD-10 F 42.0), il dr. __________ ha osservato circa

la prima che essa “non definisce un grave disturbo psichico” sollevando

dubbi sulla seconda e rilevando che in ogni caso “i sintomi ad essa [F

42.0, n.d.r.] attribuiti non consentono […] di giudicare questa

diagnosi come fonte di per sé d’inabilità lavorativa”.

Ora, al di là del quesito

diagnostico, che non compete a questa Corte dirimere (STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6; STCA 32.2023.115 consid. 2.13. con rinvii

giurisprudenziali), si rileva che il dr. __________ non ha risposto –

esplicitamente – alla domanda di sapere se e in che misura la tesi del collega dr.

__________, ossia che l’agire delittuoso è in diretta correlazione con

l’affezione psichiatrica del ricorrente, sia corretta. Inoltre, permane un

dubbio, minimo (cfr. supra consid. 2.9.), circa la valutazione dei tentativi

anticonservativi, la ripetuta attuazione degli stessi (pur tenuto conto della

surriferita spiegazione del medico SMR, come pure del fatto che quasi sempre il

ricorrente ha chiamato i medici riferendo del suo agire a proposito dei medicamenti

e dosaggi ingeriti) essendo meritevole di una spiegazione più esaustiva.

In conclusione, ribadito che,

secondo il TCA, permangono seri dubbi che il comportamento penalmente rilevante

dell’insorgente si concili con un assicurato inabile al lavoro in misura

completa ed in ogni attività a motivo di un’affezione psichiatrica, la

documentazione agli atti impone comunque un approfondimento della situazione

valetudinaria.

2.11

Alla luce di quanto precedentemente

esposto, sulla scorta degli atti all’inserto non si può (ancora) escludere con

la dovuta certezza e serenità che l’insorgente abbia diritto a prestazioni AI

anche dopo il 31 ottobre 2021. È quindi necessaria una perizia psichiatrica che

delinei con precisione ed in modo esaustivo il quadro diagnostico e

l’evoluzione della capacità lavorativa (almeno) fino 21 settembre 2023, data

della decisione di soppressione retroattiva della rendita.

Quanto precede rende superflua la

questione a sapere se il ricorrente abbia violato l’obbligo di informare,

rispettivamente quali conseguenze l’asserita violazione comporta.

2.12

Per quanto attiene alla valutazione

economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dal ricorrente che non si

ritiene reintegrabile nel circuito lavorativo a motivo delle asserite affezioni

psichiatriche invalidanti, la stessa appare prematura, visto che la capacità

lavorativa dell’assicurato ed i suoi limiti funzionali devono ancora essere

compiutamente acclarati.

2.13

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, stante la necessità

di un approfondimento medico, annullata la decisione del 21 settembre 2023, si

giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso

indicato sopra (cfr. supra consid. 2.11. e seg.) e si determini nuovamente sul

diritto a prestazioni dell’assicurato, emanando una decisione debitamente

preavvisata ed impugnabile.

2.14

Restituzione

Stante la necessità di rinviare

gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e la resa di un nuovo

provvedimento in merito alla revisione del diritto alla rendita (cfr. supra

consid. 2.11. e 2.13.), le decisioni del 27 settembre 2023 di restituzione

delle rendite d’invalidità – versate secondo l’amministrazione indebitamente

dal 1. novembre 2021, rispettivamente dal 1. giugno 2022 (cfr. supra consid.

1.12.) – strettamente dipendenti dalla conferma o meno della soppressione della

rendita (circostanza che, come visto sopra, dovrà essere oggetto di opportuno

approfondimento) appaiono premature e vanno pertanto anch’esse annullate.

L’Ufficio AI, a dipendenza della decisione sul diritto alla rendita, statuirà se

del caso anche sull’obbligo di restituzione.

2.15

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito dei ricorsi, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000

di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata per la

procedura ricorsuale (pro multis 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30

settembre 2014 consid. 5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, congiunti, sono accolti.

§ La

decisione del 21 settembre 2023 è annullata.

§§ Le

decisioni del 27 settembre 2023 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi 2.12. e 2.13.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA

inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti