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Decisione

32.2023.114

Rendita AI salariata/casalinga.Perizia psichiatrica più volte contestata dalla curante è stata confermata in 3 complementi peritali,che hanno dettagliatamente e approfonditamente vagliato lo stato di salute.Stante l'obbligo di ridurre il danno,è esigibile l'aiuto della sorella nelle faccende di casa

13 maggio 2024Italiano83 min

presentava idee ipocondriache, l'umore appariva deflesso, erano presenti sentimenti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.114

TB

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, dal 12 agosto

2020 (doc. 2) è inabile al lavoro di infermiera odontoiatra svolto al 60% a

causa di disturbi psichici e nel luglio 2021 (doc. 8) ha richiesto delle

prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato dall'assicuratore

malattia per perdita di guadagno e dai curanti la documentazione medica e il 14

ottobre 2022 (doc. 75) ha ritenuto necessario sottoporre l'assicurata a una

perizia psichiatrica.

1.2. Preso atto del rapporto peritale (dr.

__________) del 15 dicembre 2022 (doc. 84) e del rapporto finale SMR (dr. __________)

del 27 dicembre 2022 (doc. 85), come pure dell'inchiesta economica per le

persone che si occupano dell'economia domestica esperita il 13 marzo 2023 (doc.

87) e del calcolo del grado di invalidità (doc. 92), con progetto di decisione

del 13 aprile 2023 (doc. 94) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all'assicurata, salariata al 60% e casalinga al 40%, una rendita intera con

grado AI del 76% dal 1° agosto 2021 e con grado AI del 100% dal 1° maggio 2022,

mentre una rendita con grado AI del 43% dal 1° settembre 2022. Il versamento

delle prestazioni decorreva, per tardività, dal 1° gennaio 2022.

1.3. Le osservazioni del 19 maggio 2023

(doc. 104) dell'assicurata e gli allegati certificati dei medici curanti sono

stati valutati dal perito dr. __________ nel suo complemento peritale del 10

luglio 2023 (doc. 109), le cui conclusioni sono state fatte proprie dal dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale il 18 luglio 2023 (doc. 110), il

quale ha confermato la sua precedente presa di posizione.

Sentita anche la consulente ispettrice il 15 agosto 2023 (doc.

112) sulle osservazioni dell'assicurata in merito al basso grado di invalidità

parziale per la parte casalinga (3,31%), con decisione del 22 settembre 2023

(doc. A1) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una rendita intera stante

un grado di invalidità del 76% tenuto conto della ripartizione delle due

attività (salariata [60%]/casalinga [16%]) dal 1° agosto 2021 e del 100% dal 1°

maggio 2022 (salariata [60%]/casalinga [40%]), ovvero tre mesi dopo il

peggioramento delle condizioni di salute (casalinga) avvenuto il 1° febbraio

2022 e una rendita con grado AI del 43% dal 1° settembre 2022, ossia tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute del 6 maggio 2022, ritenuto che dal

calcolo effettuato con metodo misto è emerso un grado di invalidità del 43,24%

(salariata [42%]/casalinga [1,324%]) (recte: 43,32%).

1.4. Con ricorso del 26 ottobre 2023

(doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, chiedendo

di annullare la decisione dell'Ufficio AI e che "è riconosciuto un grado d'invalidità e incapacità lavorativa

complessivo di almeno l'80% con diritto ad una rendita invalidità intera.".

La ricorrente ha rilevato che con il licenziamento, avente effetto da agosto

2020, e con la separazione dal marito dal 2017, è precipitata in un abisso da

cui ancora oggi non riesce a uscire: lo stato di salute si è aggravato sempre

più con manifestazioni di depressione, ansia, attacchi di panico, agorafobia,

disturbi del sonno, disadattamento sociale.

A causa del degrado delle sue condizioni di vita, nel 2021

l'interessata è stata costretta a trasferirsi a casa della sorella e, a suo

dire, il fatto di non essere in grado di vivere da sola e di provvedere ai suoi

bisogni doveva essere maggiormente preso in considerazione nella valutazione

del perito. Al riguardo, la ricorrente ha contestato che vi sia stato un

miglioramento delle sue condizioni di salute dal 6 maggio 2022, visto che, come

ha sostenuto la psichiatra curante dr.ssa __________ nei suoi rapporti del 28

aprile 2023 e del 25 ottobre 2023 (doc. A3), essa è sempre rimasta inabile al

lavoro al 100% e non era in grado di riprendere a lavorare a causa dello stato

depressivo e ansioso di grado intenso, come pure era in forti difficoltà nel

ruolo di casalinga. Anche le psicologhe e psicoterapeute che l'hanno in cura

hanno testimoniato gravi difficoltà nel suo funzionamento psicologico che non

le permettono di avere le risorse necessarie per riprendere una vita che

implichi impegni e doveri (docc. A4 e A5). Pertanto, la ricorrente ha

contestato le conclusioni della perizia di disporre di una "capacità lavorativa residua del 30%, e un'invalidità

quale casalinga del 25%, poi ridotte al 3,31%" (doc. I punto 4 pag.

6), non essendo sostanziate da alcun elemento né argomentate secondo i

parametri giurisprudenziali: infatti, pur riconoscendo totalmente le

ripercussioni negative dello stato di salute, il perito non ha minimamente

spiegato perché sussisterebbe un'abilità lavorativa del 30% e come potrebbe

essere messa in atto. Come indicato dalla dr.ssa med. __________, invece,

supportata dalle valutazioni della psicologa e della psicoterapeuta,

l'inabilità lavorativa è concretamente del 100%.

Per quanto concerne l'aspetto casalingo, il profondo stato

depressivo che l'affligge inducendola a trascurarsi e a tralasciare i compiti

fondamentali della vita quotidiana, ha reso necessario il suo trasferimento

presso la sorella, alla quale non può però essere chiesto di supplire

integralmente alle sue mancanze, avendo essa un'attività lavorativa a tempo

pieno. Anche il perito dr. __________ ha giudicato il grado di disabilità

nell'organizzazione dei compiti di grado moderato-grave, perciò che

l'incapacità quale casalinga sia valutata nel 3,31% è incomprensibile. Questa

limitazione deve invece essere indubbiamente almeno pari al 50%. L'indagine

domiciliare doveva considerare il suo stato di salute psichico e il conseguente

effetto paralizzante e inibitorio sulla determinazione e capacità volitiva di

attivarsi nella cura di sé, dell'ambiente abitativo e delle incombenze

generali.

Le valutazioni dell'SMR e della perizia __________ (durata

soltanto 2 ore e 20 minuti) sono perciò inappropriate e superficiali; le

capacità lavorative residue del 30% per la parte salariata e del 96,38% quale

casalinga sono insostenibili.

1.5. Chieste (docc. IV e VI) e ottenute

delle proroghe (docc. V e VII), preso atto del complemento peritale del 29

novembre 2023 (doc. VIII/2) del dr. med. __________ e delle annotazioni del 1°

dicembre 2023 (doc. VIII/3) dell'SMR (dr. __________), nella risposta del 19

dicembre 2023 (doc. VIII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA

di respingere il ricorso.

Per l'aspetto medico, l'amministrazione ha osservato che il perito

ha ribadito le valutazioni espresse con la perizia e le motivazioni che l'hanno

condotto a ritenere determinate diagnosi rispetto ad altre. Inoltre, l'esperto

ha confermato le limitazioni dell'assicurata, ma anche le sue risorse e le

capacità lavorative residue. Il Servizio Medico Regionale ha confermato

l'assenza di elementi oggettivi giustificanti una modifica delle precedenti

valutazioni poste, perciò l'evoluzione dello stato di salute espressa nel

rapporto finale SMR del 27 dicembre 2022 è confermata. Le conclusioni tratte

dal perito, valide fino alla emanazione della decisione, sono coerenti e

concludenti.

Il metodo misto di calcolo è corretto, ritenuto che l'assicurata,

prima dell'insorgenza del danno alla salute, svolgeva un'attività lavorativa a tempo

parziale.

Quanto all'inchiesta economica eseguita il 13 marzo 2023,

l'Ufficio AI ha osservato che non v'erano elementi di confronto con una

medesima situazione abitativa precedente al danno alla salute, essendosi

l'assicurata trasferita dalla sorella nel luglio 2021. L'abilità residua del

75% in ambito casalingo stabilita dal lato medico-funzionale è stata ribadita

dal perito nel suo complemento e non si è riscontrata una situazione in cui

l'assicurata non potrebbe vivere da sola, visto che anche in considerazione

degli impedimenti ritenuti era in grado di svolgere le attività casalinghe,

come emerso sia dalle valutazioni rese in ambito medico-funzionale sia dal

rapporto d'inchiesta e anche dal rapporto di accertamento in fase di intervento

tempestivo del 10 agosto 2021 (doc. 26).

In conclusione, dal lato medico non è emersa una situazione nella

quale l'assicurata non potrebbe vivere da sola e non potrebbe svolgere le varie

attività casalinghe come descritto nel rapporto d'inchiesta. Quand'anche si

possa ritenere un ruolo di sostegno della sorella, è pertinente riconoscere anche

l'aiuto esigibile nella collaborazione domestica.

1.6. Pendente causa la ricorrente ha

prodotto ulteriori atti medici (docc. A6, A7, A9), su cui l'Ufficio AI si è

puntualmente espresso dopo avere interpellato il __________ (doc. XVI/2) e il Servizio

Medico Regionale (doc. XX/1) (docc. da X a XXI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

una rendita di invalidità con grado AI del 43% dal 1° settembre 2022 o se, come

richiesto dalla ricorrente, dopo tale data essa abbia diritto a una rendita intera

di invalidità con un grado di invalidità complessiva di almeno l'80%.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore

sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021

705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima

di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite

il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente

all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al

31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031

→ C DT US AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio

2022.”

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'assicurata ha presentato

la domanda di prestazioni il 10 luglio 2021 (cfr. consid. 1.1) e l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, è insorta il 12 agosto 2021, ossia un anno

dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa accertata dal medico SMR (cfr. consid.

1.2). Pertanto, considerato che il diritto a una rendita sorge al più presto

sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio, qui, il

1° febbraio 2022 (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) (cfr. Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con

esempio; cfr. anche Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4

ad art. 29 LAI), ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in

specie è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità

si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5%

per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità

(cpv. 2).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro

che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolgeva, prima di essere invalido (o

comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo

parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che

prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato

secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado di invalidità

per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre

determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle

mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo

misto".

L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati

nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l'assistenza ai familiari.

Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado

d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:

a. il grado

d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado

d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità

nell'ambito dell'attività lucrativa:

a. il reddito

senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente

a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è

calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione

del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è

ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non

fosse divenuto invalido.

Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni

consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al

capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17

gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in

caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di

un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione

dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle

attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte

al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica

utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono

essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività

equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni

consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

2.5. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del luglio 2021, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti

medici determinanti richiamandoli dall'assicuratore malattia per perdita di

guadagno, che si era assunto le conseguenze dell'inabilità lavorativa accertata

dal 12 agosto 2020, e dai curanti della richiedente.

In particolare, dai referti raccolti emerge che dal 4 giugno 2020

l'interessata era in cura dalla dr.ssa med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH, per depressione, ansia, disturbo ansioso parossistico,

stanchezza, insonnia, disturbo di personalità di tipo ansioso e dipendente, e

ancora dopo un anno (doc. 23) lo stato psichico era sofferente. Essa

beneficiava di psicoterapia settimanale e di controlli psichiatrici e

farmacologici una volta al mese. L'inabilità lavorativa era sempre del 100%.

Il 14 ottobre 2022 (doc. 75) il Servizio Medico Regionale (dr. __________)

ha richiesto l'allestimento di una perizia psichiatrica e nel mentre è emerso

che dal 25 febbraio al 5 maggio 2022 (doc. 83) l'assicurata è stata ricoverata

presso la Clinica __________ di __________.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

attivo presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurata: il primo

il 6 dicembre 2022 (durato dalle 9 e 20 alle 11 e 20) e il secondo il 14

dicembre 2022 (20 minuti), per una durata totale di due ore e venti minuti.

Nel rapporto peritale del 15 dicembre 2022 (doc. 84) l'esperto ha

riassunto gli atti messi a sua disposizione considerati ai fini della sua

valutazione, l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,

psicopatologica pregressa e i disturbi attuali), la descrizione della giornata,

Fatti

i sintomi soggettivi e il trattamento psichiatrico in essere.

Il perito ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, rilevando, in particolare, che l'assicurata era lucida e

orientata, non sono emersi disturbi della forma del pensiero, presentava un

calo dell'autostima, idee di inadeguatezza e infuturazione negativa, non

presentava idee ipocondriache, l'umore appariva deflesso, erano presenti sentimenti

di inutilità, tendeva a trascurare il proprio aspetto di cui non si

interessava, ma nello stesso tempo temeva il giudizio altrui, per cui avrebbe

degli evitamenti agorafobici ancora notevoli. Non andrebbe nei negozi, avrebbe

provato, ma l'ansia apparirebbe subito. Queste crisi ansiose si presenterebbero

anche più volte al giorno, non sempre necessitanti di una terapia al bisogno.

Non sono mai state presenti ideazioni autolesive o suicidarie, tendenzialmente

apatica e abulica, l'appetito era ridotto; le manifestazioni ansiose erano

plurime, caratterizzate da nausea, fame d'aria, tachicardia, senso di

oppressione retrosternale.

Al secondo colloquio l'interessata è stata sottoposta al Trail

Making Test (TMT) e al test di memoria con interferenza, che valuta la memoria

di lavoro, ottenendo in entrambi i casi punteggi sempre nella norma.

Nella discussione diagnostica lo psichiatra ha rilevato che prima

del licenziamento (aprile 2020), che ha scatenato una reazione da

disadattamento, già quando è andata a vivere da sola allontanandosi dal marito

nel 2017, e dal 2019 quando ha iniziato ad abusare di superalcolici, sembrava

una modalità di gestione di malessere e delusione relativa alla decisione di

chiusura della relazione. Il lavoro era stato la sua ancora di salvezza e

l'inaspettato licenziamento in piena pandemia ha generato una reazione emotiva

importante con incremento dell'abuso alcolico. Presa in carico dal giugno 2020

dalla dr.ssa __________, il quadro è evidentemente peggiorato se da gennaio

2021 è stata dichiarata inabile al 100%, anche se nel corso del 2021 il potus è

andato a interrompersi e questo dimostrava comunque una conservata volitività

dell'assicurata, aiutata e monitorata anche dalle sorelle. Nel novembre 2021 il

dr. __________ l'ha ritenuta abile al 50% da gennaio 2022 e da settembre a

dicembre 2021 l'assicurata ha frequentato un corso di informatica. Tutto ciò,

d'avviso del dr. __________, era un altro elemento che deponeva per un quadro

depressivo che non portava a una perdita completa della capacità lavorativa né

alla posizione rinunciataria rispetto a eventuali reinserimenti negativi.

Tuttavia, secondo la psichiatra curante il quadro sarebbe peggiorato da gennaio

2022, che ha condotto a un ricovero alla Clinica __________ di due mesi in cui

è stata confermata la diagnosi di episodio depressivo di media gravità.

Non si faceva cenno né all'ansia né al disturbo di personalità e

alla dimissione veniva riportato un buon compenso psichico, gli stati d'ansia

si erano risolti, il tono dell'umore era migliorato, la progettualità futura

appariva buona e anche il livello di autostima era risalito. L'assicurata ha

riconosciuto il miglioramento e che non è più tornata al momento peggiore del

gennaio 2022, ma ha continuato a presentare, anche a quel momento, un umore

deflesso per lo più influenzato dalle circostanze esterne, mentre la quota anedonica

era meno rappresentata, la motivazione e l'energia erano ridotte. Erano

presenti anche calo dell'autostima e sono state presenti modifiche

dell'appetito con variazioni ponderali. Il sonno appariva ancora disturbato nel

mantenimento e, dati in totali 5 sintomi, l'episodio è stato definito di grado

lieve medio. L'assicurata portava come principali sintomi le crisi d'ansia

subentranti che si sarebbero sviluppate in concomitanza con l'episodio

depressivo. Il perito ha però rilevato che queste crisi si sono presentate

anche durante la valutazione peritale ed erano apparse brevi sebbene numerose,

gestibili con la distrazione ed erano caratterizzate dalla presenza soltanto di

senso di oppressione toracica, lieve iperventilazione e senso di nausea. Non

erano quindi veri e propri attacchi di panico. Sembrava invece essersi sviluppato

un quadro agorafobico che appariva maggiormente limitante il funzionamento

dell'assicurata: aveva una gran paura di entrare nei negozi perché si sentiva

gli occhi addosso, per cui prendevano avvio le crisi di ansia, per l'imbarazzo

delle quali era in difficoltà. Pertanto, a suo avviso era diagnosticabile

soltanto un episodio depressivo di grado lieve medio con ansia e agorafobia.

Quanto al disturbo della personalità, per il perito v'erano tratti

dipendenti, che possono avere contribuito sia al malessere antecedente il 2020

sia all'automedicazione attraverso il potus, sia alla mancata remissione

clinica dell'episodio depressivo insorto dopo il licenziamento e vissuto come

evento particolarmente negativo ed a forte impatto sulla sua autostima.

Le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano

dunque di agorafobia (F40.0), episodio depressivo di gravo lieve medio con

ansia (F32.1) e di pregresso abuso alcolico (F10.1).

Nella valutazione psichiatrica, il dr. __________ ha evidenziato

che l'abuso alcolico a scopo automedicativo ha avuto un influsso parziale e

temporaneo sul funzionamento dell'assicurata ed era ormai in remissione

completa almeno dal luglio 2021. Il licenziamento ha comportato un

disadattamento con basso impatto sulla capacità lavorativa fino ad agosto 2020,

poi da gennaio 2021 è evoluto in un episodio depressivo di grado medio che non

si è mai risolto, ha avuto un decorso minimamente fluttuante, con un lieve

miglioramento verso la fine del 2021, ma un nuovo peggioramento a inizio 2022

che ha comportato un ricovero ospedaliero di due mesi, dopo il quale si è

assestato sui livelli attuali. A causa di tale episodio depressivo,

l'assicurata ha presentato periodi con grado di disabilità differente

certificati dalla curante e confermati dal dr. __________ nella perizia del

novembre 2021 per conto dell'assicuratore malattia. Dalla dimissione dalla

clinica il quadro appariva stabilizzato sui livelli attuali e l'incremento di

ansia che l'assicurata affermava di avere vissuto per la valutazione peritale è

stata oggettivata come gestibile durante la perizia ed egli ne ha tenuto conto

nella stima della capacità lavorativa residua. Al domicilio la disfunzionalità

aveva inevitabilmente un impatto minore, anche se negli acquisti era limitata a

causa della componente agorafobica e per l'anergia depressiva la sua attività

al domicilio era deficitaria, anche se, se vivesse da sola, come ha fatto fino

a luglio 2021 quando era già certificata un'inabilità lavorativa del 100%, riuscirebbe

a gestirsi autonomamente.

Lo psichiatra riteneva che il trattamento specialistico condotto

dalle curanti fosse adeguato e ha osservato che anche se la presenza di ansia è

un fattore prognostico negativo, non erano presenti elementi quali sintomi

cognitivi o residuali che deponevano per un'avvenuta cronicizzazione del

quadro. A suo dire, quindi, dei tentativi di esposizione graduale all'esterno

per affrontare l'agorafobia e un approccio cognitivo comportamentale avrebbero

potuto condurre nei prossimi 12 mesi a un miglioramento, dopo il quale

avrebbero potuto essere indicate misure di reinserimento peraltro già avviate

nel 2021. Era pertanto indicato un riesame del caso al massimo tra 12 mesi.

Il perito ha poi valutato le capacità e i problemi dell'assicurata

descrivendo le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF - APP, rilevando

dei gradi di disabilità lievi (nelle competenze e nella cura di sé), lievi-moderati

(nel rispetto delle regole, nel giudizio, nelle relazioni intime), moderati (nel

contatto con gli altri), moderati-gravi (nell'organizzazione dei compiti,

nell'assertività, nelle attività spontanee e nella mobilità) e gravi (nella

flessibilità, nella persistenza, nell'integrazione nel gruppo).

Tutto ben considerato, il perito psichiatra ha quindi

stabilito i periodi di incapacità lavorativa della ricorrente nell'attività abituale:

100% dal 12 agosto 2020, 40% dal 5 al 30 settembre 2020, 40% dal 12 ottobre

2020 al 17 gennaio 2021, 70% dal 18 gennaio 2021 fino a metà gennaio 2022, 100%

dal 15 gennaio al 5 maggio 2022 e 70% dal 6 maggio 2022 (capacità lavorativa

residua del 30% da intendersi come diminuzione del tempo e del rendimento).

Per quanto concerne la capacità lavorativa in

attività adeguata, l'esperto ha ritenuto che non v'era un'altra attività nel

libero mercato del lavoro in cui l'assicurata avrebbe potuto avere un

funzionamento e quindi una capacità lavorativa superiore a quella nell'attività

abituale.

Nell'esaminare le ripercussioni dei danni alla

salute nella conduzione dell'economia domestica, il perito ha valutato una

limitazione come casalinga del 25%, ovvero la capacità lavorativa residua era

del 75%.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, nel suo rapporto finale SMR del 27 dicembre 2022 (doc. 85) ha

confermato le tre diagnosi poste dal perito, non ha individuato limitazioni

funzionali, mentre ha fatto propri ulteriori limiti indicati nella perizia.

Egli ha invece posto - sulla base dei periodi riconosciuti dall'assicuratore

malattia e dall'assicuratore infortuni - altri gradi di inabilità lavorativa

per altri periodi (inabile al 40% dal 12 agosto 2020, al 100% dal 23 ottobre

2020 al 9 gennaio 2022, al 50% dal 10 al 31 gennaio 2022, al 100% dal 1°

febbraio al 5 maggio 2022 e al 70% dal 6 maggio 2022). Anche nelle mansioni consuete

si è avvalso di quanto riconosciuto dall'assicuratore malattia (40% dal 23

ottobre 2020 al 9 gennaio 2022), integrando poi le conclusioni peritali (25%

dal 12 agosto 2020 e dal 6 maggio 2022). Infine, lo psichiatra del Servizio

Medico Regionale ha osservato la necessità di una revisione a 12 mesi, non

escludendosi l'attivazione di risorse residue in base alla perizia.

Al progetto di decisione del 13 aprile 2023 (doc.

94) di attribuzione di una rendita, dapprima intera (dal 1° agosto 2021) e poi

con grado AI del 43% (dal 1° settembre 2022), l'assicurata ha contrapposto il

certificato del 2 febbraio 2023 (doc. 103) della dr.ssa med. __________,

specialista in medicina interna generale, che ha attestato una riesacerbazione

della sindrome depressiva con attacchi di panico, tanto che necessitava di

essere ricoverata in ambito psichiatrico, e quello del 28 aprile 2023 (doc.

103) della psichiatra curante dr.ssa __________, che ha giustificato un'inabilità

lavorativa del 100% dal 1° gennaio al 31 maggio 2023.

In seguito, ha prodotto anche il rapporto del 22

giugno 2023 (doc. 106) della dr.ssa med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH, che ha riferito che le condizioni psicopatologiche della

sua paziente erano persistentemente dominate da uno stato depressivo e ansioso

intenso, anche con episodi di tipo parossistico terebrante che intralciava la

socializzazione e le relazioni, con rilevante ritiro sociale e deficit nelle

attività di vita quotidiana. Anche il sonno era di cattiva qualità e le energie

generali erano precarie. Nonostante gli sforzi di cura psicoterapeutici e

psicofarmacologici in corso, persisteva uno stato deficitario delle competenze

personali e professionali, che non appariva compatibile con una ripresa

lavorativa.

La curante ha poi riportato le risorse e i deficit

dell'assicurata secondo lo schema Mini ICF-APP, rilevando sostanzialmente delle

disabilità gravi, eccetto per l'organizzazione dei compiti (medio-grave), le

competenze (moderata-intensa), il giudizio e la persistenza (moderata).

Le diagnosi, quattro, erano di ansia episodica

parossistica, stato depressivo persistente attuale episodio di grado medio,

ansia generalizzata e disturbo di personalità di tipo ansioso e dipendente (gravi

traumi personali-relazionali in corso di elaborazione). Le terapie in corso

consistevano in sedute di psicoterapia con frequenza settimanale e in

farmacoterapia (Fluoxetina 20mg 2-0-0-0, Xanax 1mg 1-0-0-0, Temesta 1mg al

bisogno e Lamictal 25mg 1-0-0-2).

Per la psichiatra curante, le condizioni

psicopatologiche esposte non erano compatibili con una ripresa lavorativa a

causa della persistenza di uno stato depressivo e ansioso di grado intenso e

pervasivo, che pregiudicava la qualità di vita nella quotidianità e la capacità

lavorativa, con un'inabilità lavorativa del 100%. Anche la capacità nel ruolo

di casalinga appariva fortemente in difficoltà ed estremamente precaria, avendo

infatti bisogno di essere supportata e costantemente sostenuta nelle sue

attività quotidiane, come fare la spesa, cucinare, le pulizie e soprattutto

nella gestione burocratica, perché lo stato ansioso e i vissuti depressivi di

profonda insicurezza personale riducevano fortemente la volizione e la qualità

di vita.

Il 10 luglio 2023 (doc. 109) il dr. med. __________,

interpellato dall'SMR (doc. 108), si è pronunciato su questi tre referti,

rilevando che la collega ha sempre certificato un'inabilità lavorativa totale

anche prima della sua valutazione peritale, da cui egli si è scostato in base

all'esame Mini ICF essendo emerse ancora risorse residue e, soprattutto, non

v'erano dimensioni in cui vi fosse una completa deficitarietà. Egli ha inoltre

osservato che la psichiatra curante ha posto le medesime diagnosi dei referti

precedenti la sua valutazione peritale, su cui si era già soffermato nella

discussione diagnostica. Quanto al Mini ICF stilato dalla dr.ssa __________ a

sei mesi di distanza, a suo dire era abbastanza sovrapponibile al suo, se si

eccettuano le competenze.

L'unica differenza era nella terapia farmacologica,

che appariva essere stata implementata con l'introduzione di Lamotrigina e il

raddoppio del dosaggio della Fluoxetina, che egli condivideva pienamente ma che,

a dire della curante, non pareva avere condotto a modificazioni del quadro.

Egli stesso aveva sottolineato che proprio l'agorafobia era la maggior

limitante, tanto che riteneva che il focus della terapia avrebbe dovuto essere

principalmente quello di esposizione graduale all'esterno. Egli ha quindi ritenuto

meno verosimile il miglioramento che aveva pronosticato trovandosi ormai a più

di sei mesi dalla precedente perizia, anche se, proprio per questo, riteneva

opportuna una rivalutazione del caso a 12 mesi. Per il resto, egli non ha

ritrovato nei nuovi documenti esaminati alcun elemento che l'abbia indotto a

modificare la stima della capacità lavorativa residua in attività abituale,

adeguata e di casalinga.

Il dr. __________ ha ritenuto completo ed esaustivo

il complemento peritale rilevando, il 18 luglio 2023 (doc. 110), che nelle

osservazioni presentate non v'erano elementi che portavano a modificare le

capacità lavorative dell'assicurata nei tre ambiti. Egli ha pertanto confermato

le sue precedenti prese di posizione.

Il 22 settembre 2023 (doc. A1) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha confermato il progetto di attribuzione di una

rendita (dapprima intera, poi con grado di invalidità del 43%).

Con il ricorso formulato il 26 ottobre 2023 contro

questa decisione, l'assicurata ha prodotto tre nuovi referti medici.

Il primo, datato 20 ottobre 2023 (doc. A4), è stato

reso da __________, dr. psych, psicologa specialista in psicoterapia FSP

insieme alla collega __________, dipl. psych. FSP, psicologa, le quali, a

richiesta dalla psichiatra curante, hanno effettuato un'indagine

psicodiagnostica sull'assicurata il 12 ottobre 2023, che si è svolta in due

incontri di circa 60 minuti ciascuno.

Dall'intervista semi-strutturata, utilizzata per

inquadrare i sintomi manifestati dall'interessata (SCID-5-CV), sono emersi i

criteri per porre le diagnosi di disturbo depressivo ricorrente (F33.1), di

disturbo di panico (F41.0) e di agorafobia (F40.0).

Per la prima diagnosi, l'assicurata riportava da due

anni, ossia dal termine del ricovero presso la Clinica __________, di avere un

umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, e di avere

perso interesse per le cose che di solito le piacevano. In questi anni, ha

riportato iperfagia, disturbi del sonno, irrequietezza, difficoltà a

concentrarsi e a tenere il filo nei discorsi (aspetto emerso anche durante la

valutazione psicodiagnostica), si sentiva inutile, svuotata e inadeguata,

manifestando così una bassa autostima. Questi sintomi compromettevano in modo

significativo il suo benessere psicosociale. Per la seconda diagnosi, dalla

dimissione dalla clinica l'assicurata ha sperimentato improvvise e intense

scariche d'ansia, in cui erano presenti palpitazioni, sudorazione, tremori,

fiato corto, sensazione di instabilità e di soffocamento, vertigini e la paura

di stare impazzendo. Questi attacchi, che si verificavano improvvisamente e in

diversi luoghi, hanno portato a una significativa alterazione del comportamento

dell'assicurata, che ha messo in atto diversi evitamenti per la preoccupazione

di stare male e un progressivo ritiro. Per la terza diagnosi, è stato rilevato

che sempre dall'uscita dalla clinica, l'interessata ha una forte ansia di

trovarsi tra la folla, sia in spazi chiusi sia aperti: quando si trovava in

queste situazioni era molto spaventata e temeva di non potere gestire l'ansia,

che spesso sfociava in attacco di panico, e l'imbarazzo, generato dal farsi

vedere da altre persone mentre stava male. Onde evitare queste situazioni, la

paura e gli evitamenti conseguenti stavano influenzando in modo importante la

sua vita: non riusciva ad andare al ristorante, frequentava i bar solo se

all'aperto e con poca gente, si muoveva spesso a piedi percorrendo itinerari

poco frequentati e/o prendeva l'autobus solo in orari non di punta.

Nel rapporto è inoltre fatto presente che alcune

situazioni verificatesi con l'ex marito avrebbero generato sintomi riconducibili

a un disturbo post-traumatico da stress, sentendosi l'interessata, da quel

momento, una persona diversa, più vulnerabile, senza autostima e senza più

fiducia in sé stessa.

Il secondo incontro è consistito nel BDI, un

questionario self-report per valutare la presenza e la gravità della sindrome

depressiva. Questo questionario ha mostrato non solo la presenza di una

sintomatologia depressiva, ma anche con una gravità "estrema".

Le psicologhe hanno concluso che l'assicurata

presentava una sintomatologia riconducibile al disturbo depressivo ricorrente

(F33.1), al disturbo di panico (F41.0) e agorafobia (F40.0). I sintomi

depressivi risultavano piuttosto severi e combinati con i sintomi ansiosi

compromettevano in modo significativo la qualità di vita dell'interessata.

Un'altra psicoterapeuta specializzata in

psicoterapia FPS, __________, ha affermato il 25 ottobre 2023 (doc. A5) di

avere in cura l'assicurata da oltre un anno.

Malgrado il sostegno apportato, ha constatato la

perseveranza di gravi difficoltà nel suo funzionamento psicologico. Lo stato

d'ansia era quasi permanente e gli attacchi di panico sempre presenti. I

cambiamenti o imprevisti erano fonte di forte ansia, l'ambito socio-relazionale

era seriamente compromesso, faceva molta fatica ad esporsi a luoghi pubblici,

ancor di più se affollati, la vita sociale era ridotta alle relazioni familiari

e terapeutiche.

Nonostante una migliore stabilizzazione e migliore

capacità di mentalizzazione, l'interessata non aveva ancora le risorse

necessarie per riprendere una vita che implichi impegni e doveri più grandi di

quelli che le si presentavano a quel momento.

La psicologa pur non essendo medico, ha posto le

diagnosi erano di: stato depressivo ricorrente, gravità media (F33.1), ansia

episodica parossistica (F41.0), agorafobia (F40.0), fobia sociale (F40.1), PTSD

trauma complex 6B41 (ICD-11) in disturbi di personalità di tipo ansioso e

dipendente (correlato ai gravi traumi personali-relazionali in corso di

elaborazione nel percorso di psicoterapia).

Per la psichiatra curante, dr.ssa med. __________,

che ha visitato l'assicurata il 25 ottobre 2023 e ne ha riferito quel giorno

(doc. A3), le condizioni psicopatologiche apparivano persistentemente dominate

da uno stato depressivo di grado medio e ansioso intenso, anche con episodi di

tipo parossistico terebrante che intralciavano la socializzazione e le

relazioni, con rilevante ritiro sociale e deficit nelle attività di vita

quotidiana e una condizione di evitamenti di tipo agorafobico, il ritmo sonno

veglia permaneva alterno e poco ristoratore, le energie generali erano ridotte.

Nonostante le cure psicoterapeutiche e psicofarmacologiche, persisteva uno

stato deficitario delle competenze personali e professionali, che non appariva

compatibile con una ripresa lavorativa neppure di minima entità.

La valutazione delle risorse e dei deficit

dell'assicurata secondo lo schema Mini ICF-APP ha rivelato una fatica a

rispettare le regole e nella mobilità, una disabilità moderata nel giudizio,

nella persistenza, nell'integrazione nel gruppo, una disabilità medio-grave

nell'organizzazione dei compiti, moderata-intensa nelle competenze, grave nella

flessibilità, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee e nel contatto

con gli altri.

La diagnosi psichiatrica posta era di stato

depressivo persistente, attuale episodio di grado medio (F33.1), ansia

episodica parossistica (F41.0), agorafobia (F40.0), fobia sociale (F40.1) e

PTSD Trauma complex 6B41 (ICD-11) in disturbo di personalità di tipo ansioso e

dipendente (correlato ai gravi traumi personali-relazionali in corso di

elaborazione nel percorso di psicoterapia).

Oltre alle sedute settimanali di psicoterapia, la

farmacoterapia prevedeva fluoxetina 20mg 2-0-0-0, Lamictal 100mg 0.0.1.0, Xanax

1mg 1-0-0-0 e Temesta 1mg al bisogno.

La psichiatra ha poi riportato gli esiti delle

valutazioni effettuate dalla psicoterapeuta esterna allo studio (__________) e

dalla collega che seguiva con regolarità l'assicurata (__________).

Infine, la dr.ssa __________ ha preso posizione sul

complemento peritale del dr. __________ del 10 luglio 2023, contestando che non

sia stata rilevata una grave persistenza di uno stato depressivo, ansioso e di

tipo traumatico. Egli ha però confermato che l'esame Mini ICF da lei stilato

nel giugno 2023 era pressoché sovrapponibile al suo di dicembre 2022, che

indicava un importante intralcio delle risorse dell'assicurata che la rendevano

inabile al lavoro. Inoltre, il perito concordava con la presenza di un grave

quadro di agorafobia, ma le esposizioni progressive consigliate hanno portato

addirittura a un peggioramento intenso dell'angoscia e a scatenare intensi

attacchi di panico, con recrudescenza degli evitamenti. Il perito ha poi

ammesso che il verosimile miglioramento da lui pronosticato non è avvenuto e ha

ricordato che era opportuna una rivalutazione del caso a 12 mesi, con cui

concordava la curante.

Infine, quest'ultima ha esposto delle riflessioni

sulla perizia del 15 dicembre 2022 riguardo all'insorgenza dei disturbi

psichici e alla dipendenza alcolica e ha poi spiegato la difficoltà terapeutica

per l'assicurata testimoniata dalla necessità di continue modifiche farmacologiche

ma, ciò nonostante, la condizione psichica di sofferenza permaneva. Essa ha

descritto le ragioni per cui ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente (2006 morte del padre, 2010 consumo di alcolici insorto in relazione

ai vissuti conflittuali coniugali, peggiorato nel 2017 con la morte della madre

e continuato fino a gennaio 2023) e non solo di episodio depressivo e ha

confermato la diagnosi di trauma complesso, correlato alla relazione di coppia

e alla sofferenza di personalità dell'assicurata.

A causa della persistenza di uno stato depressivo e

ansioso di grado intenso e pervasivo, per i gravi evitamenti socio-relazionali

e la sintomatologia PTSD evidenziata, che intralciavano in modo grave sia la

qualità di vita nella quotidianità sia la capacità lavorativa, l'assicurata era

inabile al 100%. Nel ruolo di casalinga appariva fortemente in difficoltà ed

estremamente precaria, avendo bisogno di essere supportata e sostenuta nelle

attività quotidiane come fare la spesa, cucinare, pulire la casa e nella

gestione burocratica, perché lo stato ansioso, gli evitamenti e i vissuti

depressivi di profonda insicurezza personale riducevano fortemente la capacità

nella gestione della normale quotidianità.

Il 29 novembre 2023 (doc. VIII/2) il dr. med. __________

ha preso posizione sui tre succitati certificati prodotti con il ricorso.

Lo psichiatra nominato dall'Ufficio AI ha osservato

che v'è stato un cambiamento diagnostico, per cui alla condizione depressiva

persistente attuale episodio di grado medio (F33.1, che è il codice della

depressione ricorrente) e all'ansia episodica parossistica, la curante ha

aggiunto l'agorafobia e la fobia sociale, mentre nel suo precedente referto

parlava di disturbo d'ansia generalizzato. Si è pure aggiunto il PTSD trauma complex

secondo la classificazione ICD-11, citata anche dalla psicologa curante, ma non

confermata dalla valutazione testistica delle altre due psicologhe. Il perito

ha rilevato che la dr.ssa med. __________, per giustificare la presenza di un

disturbo depressivo ricorrente, ha fatto risalire il primo episodio al lutto

del padre, mentre l'assicurata gli aveva riferito di avere superato il lutto

del padre e della madre, perciò, a suo dire, non si identificava anamnesticamente

la presenza di altri episodi depressivi per potere definire ricorrente il

disturbo depressivo. Egli ha inoltre osservato che non corrispondeva al vero

l'accusa di avere dimenticato la sofferenza di personalità vissuta

dall'assicurata, rilevando di avere invece annotato come il lavoro sia stato la

sua ancora di salvezza e che pur essendo rimasta per anni all'interno di una

relazione disfunzionale con il marito, l'assicurata ha deciso di allontanarsi e

di chiudere quella relazione che aveva mantenuto per anni per il bene della

figlia, ciò che dimostrava comunque una capacità di reagire, anche se dopo

diversi anni e quando alcune condizioni esterne (morte della mamma) erano

cambiate. Non va poi dimenticato che malgrado la malattia del padre e la

convivenza con una persona che la controllava e le ha inflitto molti soprusi,

l'assicurata ha comunque continuato a lavorare e il suo funzionamento sociale e

relazionale, oltre che lavorativo, non erano inficiati; non è quindi

soddisfatto il criterio per porre diagnosi di disturbo di personalità. La

sofferenza non era tale da provocare una limitazione nel funzionamento

lavorativo, che si è significativamente modificata solo nel momento in cui è

stata inaspettatamente licenziata.

Il perito si è pronunciato sul consumo d'alcol

(peggiorato con il licenziamento), sulle crisi di ansia (hanno portato allo

sviluppo di un quadro agorafobico) e sul fatto che l'interessata poteva vivere

da sola (d'estate andava nella baita in montagna), concludendo che si era di

fronte a un episodio depressivo di grado medio evoluto da un disturbo

dell'adattamento conseguente al licenziamento inaspettato, che si

caratterizzava per la presenza di ansia ed era all'interno di questa diagnosi

che dovevano essere considerate le crisi di ansia.

Egli ha inoltre confermato la diagnosi di

agorafobia, che era la maggior limitante il funzionamento.

Quanto alla fobia sociale, che le psicoterapeute

hanno riferito al timore e all'imbarazzo dell'assicurata quando esce di casa per

il giudizio della gente su di sé all'idea che il marito abbia diffuso voci

infamanti sul suo conto, si distingue dalla fobia sociale riferita al modo di

comportarsi essa stessa in modo imbarazzante e umiliante. Di questo avviso non

erano né la dr.ssa __________ né la psicologa __________, che hanno invece

posto questa diagnosi.

Sul disturbo post-traumatico da stress complesso

secondo l'ICD-11, l'esperto ha osservato come le due psicoterapeute esterne non

abbiano ritenuto esservi sufficienti elementi per porre questa diagnosi, mentre

la dr.ssa __________ l'ha chiaramente diagnosticata sulla scorta del vissuto

dell'assicurata (periodo di umiliazioni e svalutazioni da parte del marito). Il

dr. __________ ha invece spiegato i motivi per cui se si fosse trattato di un

PTSD complesso si sarebbe sviluppato ancora quando l'assicurata viveva con il

marito e quindi ben prima rispetto a quando, dopo il licenziamento, le

manifestazioni psicopatologiche sono diventate evidenti e influenti sul suo

funzionamento. È stata proprio la perdita del lavoro ad avere un ruolo

patogenetico, ma ciò non significa che quello che è avvenuto prima e che le

caratteristiche temperamentali e comportamentali (seppur senza disturbo di

personalità) non possano avere giocato un ruolo, ma il danno alla salute con

ripercussione sulla capacità lavorativa era determinato dallo sviluppo

dell'episodio depressivo maggiore e dall'agorafobia oltre che, nella fase

iniziale, dall'abuso alcolico.

Nel pronunciarsi sulla capacità lavorativa

dell'assicurata, il perito ha ricordato di averla stimata nel 70% nel libero

mercato del lavoro, con un Mini ICF che era abbastanza sovrapponibile a quello

della dr.ssa __________, peraltro migliorativo nel suo ultimo referto

dell'ottobre 2023 rispetto al precedente del 22 giugno 2023. Per lo specialista

in psichiatria, v'erano delle importanti limitazioni della capacità lavorativa

che ha riconosciuto nella sua perizia, ma che non comportavano una completa e

totale limitazione del funzionamento ad alcun item del Mini ICF e pertanto la

capacità lavorativa residua, seppure molto bassa, esisteva e ciò ancor più al

domicilio, dove egli ha stimato una inabilità lavorativa del 25%, che ha

confermato: l'assicurata era in grado di gestirsi quando d'estate andava nella

baita in montagna, riusciva a fare il bucato e a stirare, non aveva incombenze

di accudimento di altri, teneva sufficientemente pulita sé stessa e si

alimentava, pur delegando e sicuramente avvantaggiandosi notevolmente del fatto

di vivere con la sorella.

Non si era quindi di fronte a una situazione in cui

l'assicurata non poteva vivere da sola.

Riguardo all'impossibilità, secondo la curante, di

riprendere a lavorare, il dottor __________ ha osservato che, a domanda AI inoltrata,

da settembre a dicembre 2021 l'assicurata ha frequentato un corso di informatica

e che dal ricovero presso la Clinica __________ l'interessata era stata dimessa

in buon compenso psichico con stati di ansia risolti, tono dell'umore

migliorato, buona progettualità futura e livello di autostima in risalita. La

stessa assicurata gli aveva dichiarato di non essere più ricaduta in una simile

situazione, quindi v'era stata una modifica migliorativa del quadro, anche se,

secondo la curante, non sarebbe invece avvenuta. Quanto alla sua ipotesi di una

rivalutazione a distanza di 12 mesi, considerato che gli interventi

psicoterapici e psicofarmacologici che egli aveva suggerito sono stati eseguiti

dai curanti, ma che non sembravano avere condotto ad alcun miglioramento del

quadro, a suo dire una rivalutazione non si imponeva, lasciando però all'SMR la

decisione finale.

Nel secondo complemento peritale per il perito non

v'erano così motivi per modificare la sua precedente posizione, ritenendo

probabile che il quadro non si sia modificato in senso migliorativo come invece

aveva ritenuto possibile nella perizia del dicembre 2022. Si trattava, perciò,

di una differente valutazione dello stesso quadro, che dalla curante non veniva

descritto come peggiorato, ma come stabile fin dalla presa in carico, mentre

l'assicurata stessa parlava di un miglioramento rispetto al periodo peggiore

che essa ha collocato nel gennaio 2022.

Il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________),

che ha preso visione della nuova documentazione medica, il 1° dicembre 2023

(doc. VIII/3) ha affermato che la presa di posizione del dr. med. __________

era argomentata ed esaustiva, perciò dal punto di vista medico psichiatrico non

sussistevano elementi oggettivi per modificare le precedenti decisioni

dell'Ufficio AI, che confermava.

Il 30 gennaio 2024 la psichiatra curante e le

psicoterapeute non curanti si sono nuovamente pronunciate sul caso

dell'assicurata.

Le psicologhe __________ e __________ hanno

puntualizzato la questione del disturbo post-traumatico, che in precedenza non

hanno diagnosticato soltanto per assenza di sufficienti elementi, non potendo

indagare in maniera esaustiva gli episodi dolorosi del passato dell'assicurata stante

la sua difficoltà di parlarne. La non diagnosi, hanno affermato, non esclude

però la presenza di un disturbo post-traumatico da stress (doc. A7).

La dr.ssa med. __________ ha rivalutato l'assicurata

durante 85 minuti di colloquio psichiatrico-psicologico il giorno precedente e,

dopo avere ridiscusso le diagnosi e la prognosi con le tre psicoterapeute

coinvolte, ha puntualizzato le diagnosi messe in discussione dal perito, ha

esposto la descrizione della giornata dell'interessata, ha contestato il grado

di autonomia di vita valutato dal perito, ha presentato il decorso delle cure e

lo stato psichico attuale, le risorse e i deficit secondo lo schema Mini

ICF-APP, le diagnosi psichiatriche, le terapie in corso, le sue riflessioni e

conclusioni.

La psichiatra curante ha confermato, e spiegato, la

sindrome depressiva ricorrente, con gravità del primo episodio avvenuto in

relazione alla morte del padre, e la fobia sociale, che però non era legata al

tema del giudizio altrui rispetto alle conoscenze del marito, come sostenuto

dal perito, ma era un disturbo ansioso ben più pervasivo e generalizzato e

riguardava tutte le interazioni personali. L'assicurata soffriva dunque di una

condizione ansiosa severa, che influenzava in modo peggiorativo la sua qualità

di vita e, secondo la curante, tale disturbo era pervasivo in ogni ambito della

quotidianità e delle relazioni sociali.

Essa ha poi chiarito che la diagnosi di disturbo

post-traumatico o PTSD F43.1 (secondo l'ICD-10), contrariamente a quanto

sostenuto dal perito, (non) è stata posta dalle psicologhe __________ e __________,

mentre la diagnosi di trauma complesso PTSD secondo l'ICD-11 (e non l'ICD-10) è

stata posta dalla psichiatra stessa e dalla psicoterapeuta __________, ma non è

stata oggetto dei test delle prime due psicologhe, come risulta dal loro

referto. La dr.ssa __________ ha poi spiegato gli elementi che l'hanno portata

a diagnosticare un trauma complesso PTSD 6B41.

Sull'abuso di alcol quest'ultima ha precisato essere

insorto ben prima della separazione, e meglio nel 2013 quando la figlia aveva

iniziato a compiere atti di autolesionismo dovuti alla problematica relazione

di coppia dei genitori.

La psichiatra non si è detta neppure d'accordo con

il perito riguardo all'autonomia di vita dell'assicurata, ribadendo che essa non

sarebbe affatto in grado di vivere da sola per lo stato psicopatologico, per lo

più angosciato e triste, che la portava spesso a non uscire dalla stanza per

tutto il giorno, a non cucinare, a mangiare cibi come formaggio, pane e

insaccati perché non aveva la motivazione di cucinare per sé. Le lettere le

apriva la sorella, sentendosi incapace e timorosa di non capirne bene il

contenuto; la spesa pure era effettuata dalla sorella, se non per piccoli

acquisti di generi di prima necessità in piccoli negozi e non in orari di

punta.

Questa importante necessità di supporto e

disautonomia di vita nel disbrigo delle normali incombenze quotidiane a suo

dire indicava un'importante struttura dipendente e ansiosa di personalità, che

ha fatto da terreno fertile per una relazione di violenza domestica e di coppia

reiterata nel tempo e di gravissima entità, che ha portato all'abuso alcolico.

Quanto alle uscite nella baita in montagna, viste

dal perito come elemento di risorsa per l'assicurata, quest'ultima, ha

precisato la sua psichiatra, si è invece recata un'unica volta nell'estate

2023, accompagnata dalla figlia non sentendosi di andarci da sola.

A ciò ha fatto seguito l'esposizione delle risorse e

dei deficit secondo lo schema Mini ICF-APP eseguito il giorno precedente, le

diagnosi psichiatriche (poste già in precedenza) e le terapie in corso (non

cambiate).

La dr.ssa __________ ha quindi concluso che le

condizioni psicopatologiche che ha osservato non erano compatibili con una

ripresa lavorativa a causa della persistenza di uno stato depressivo di grado

medio e ansioso intenso e pervasivo, il persistere di uno stato deficitario

delle competenze personali e professionali, per i gravi evitamenti

socio-relazionali e il quadro di trauma complesso PTSD. Anche le capacità dell'assicurata

nel ruolo di casalinga erano fortemente penalizzate e estremamente precarie

(doc. A6).

Questi due nuovi referti sono stati sottoposti al vaglio

del perito, che nel terzo complemento peritale, reso il 15 febbraio 2024 (doc.

XVI/2), ha precisato che il lutto, essendo fisiologico, non è corretto parlare

di episodio depressivo maggiore. Sulle diagnosi della curante di ansia

episodica parossistica e fobia sociale, egli ha confermato la propria diagnosi

di agorafobia e sulla questione del PTSD l'esperto nominato dall'Ufficio AI ha

precisato alcuni concetti. Riguardo all'abuso alcolico, anche la psichiatra

curante ha confermato che attualmente è assente ed è ciò che conta per la

valutazione peritale. Quanto alla struttura della giornata e alla grave

disautonomia di vita, il perito ha confermato quanto l'assicurata stessa gli ha

riferito. Sul decorso delle cure e sullo stato clinico, il dr. __________ ha

rinviato alla sua precedente presa di posizione, giacché la dr.ssa med. __________

ha ribadito quanto già sostenuto il 25 ottobre 2023.

Il 15 marzo 2024 (doc. A9) la psichiatra si è

chinata sui temi citati dal perito della depressione correlata al lutto, della

depressione post-partum, della fobia sociale e dell'ansia parossistica

episodica, del PTSD trauma complex secondo l'ICD-11, della severa problematica

alcolica e della disautonomia di vita.

Infine, il 15 aprile 2024 (doc. XX/1) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale, preso visione del dossier e della documentazione

medica, ha affermato che dal rapporto medico del 15 marzo 2024 della dr.ssa

med. __________ non si evidenziavano fatti nuovi o variazioni significative di

fatti noti, perciò la precedente presa di posizione dal punto di vista medico

psichiatrico restava confermata.

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

Considerandi

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108

segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente

del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una

rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In

tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento

raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di

carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori

positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni

lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le

malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su

indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si

accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica

sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni

adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà

prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse

inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve

essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.8

Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che

l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso i curanti della

ricorrente, giustamente la sottoponeva al vaglio del Servizio Medico Regionale.

In questo modo, ogni singolo referto presente agli atti dell'amministrazione è

stato debitamente vagliato da una persona esperta in materia.

Anche la nuova documentazione specialistica che

l'insorgente ha prodotto con il ricorso e pendente causa è stata oggetto di una

attenta e approfondita disamina da parte sia di medici psichiatri indipendenti

(dr. med. __________) sia di specialisti alle dipendenze del Servizio Medico

Regionale (dr. med. __________ e dr. med. __________).

Il dottor __________ ha visitato la ricorrente in

due occasioni, il 6 dicembre durante due ore e il 14 dicembre 2022 durante 20

minuti. L'indomani ha reso la sua perizia, in cui ha esposto nel dettaglio l'esito

dell'indagine clinica esperita, dei reperti oggettivi riscontrati dalle sue

osservazioni, dall'esame clinico secondo AMDP-System e dalla valutazione

psichiatrica comprendente la valutazione delle capacità e delle risorse secondo

lo schema Mini ICF-APP. Sulla scorta di queste sue valutazioni, lo psichiatra

ha posto le diagnosi di agorafobia (F40.0), episodio depressivo di grado lieve

medio con ansia (F32.1) e di pregresso abuso alcolico (F10.1), ribadendole e

confermandole anche in tutti i suoi complementi peritali facenti seguito ai

nuovi referti medici della dr.ssa __________ e delle psicoterapeute consultate

dall'assicurata.

Va qui osservato che se in un primo momento queste

diagnosi corrispondevano, grosso modo, a quelle individuate dalla psichiatra curante,

con il tempo quest'ultima le ha modificate rispettivamente ne ha aggiunte delle

altre, su cui il perito si è pronunciato mettendo in evidenza le ragioni per

cui non era d'accordo con quanto riscontrato dalla collega, non avendo egli

rilevato un quadro peggiorativo come descritto dalla curante.

A questo proposito, oltre a ricordare che lo stato

di salute della ricorrente deve essere valutato fino al massimo al 22 settembre

2023, data in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata

dall'assicurata che delimita temporalmente il potere di esame del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1), il TCA

evidenzia che con il passare del tempo i rapporti della dr.ssa med. __________ hanno

fornito un quadro clinico vieppiù peggiore. Se in un primo momento le diagnosi poste

dal perito (agorafobia, episodio depressivo di grado lieve medio con ansia e

pregresso abuso alcolico) e dalla curante (ansia episodica parossistica, stato

depressivo persistente attuale episodio di grado medio, ansia generalizzata e

disturbo di personalità di tipo ansioso e dipendente) sostanzialmente si

sovrapponevano, in seguito v'è stata, d'avviso della psichiatra curante,

un'evoluzione delle diagnosi, laddove alle prime due si è aggiunta l'agorafobia

- diagnosticata pure dal perito -, la fobia sociale e il PTSD trauma complex

6B41 in disturbo di personalità di tipo ansioso e dipendente. Non senza

dimenticare che la diagnosi di sindrome depressiva è stata ritenuta ricorrente

e non un unico episodio depressivo.

Queste nuove diagnosi sono state tutte contestate dal perito e in

più rapporti complementari, in cui ha spiegato in modo chiaro, convincente e

non contraddittorio i motivi per cui, anche sulla scorta delle dichiarazioni che

l'interessata gli ha direttamente rilasciato nel dicembre 2022, non erano dati

i presupposti per potere riconoscere una sindrome depressiva ricorrente, una

fobia sociale e un PTSD trauma complesso.

Il dr. med. __________ ha inoltre ben sottolineato che dai vari

test Mini ICF effettuati dalla stessa dr.ssa __________ non è emerso un quadro particolarmente

negativo delle capacità della assicurata. Anzi.

Egli ha infatti evidenziato, nel suo secondo complemento peritale

del 29 novembre 2023, che l'esito del Mini ICF che ha effettuato

sull'interessata era "abbastanza

sovrapponibile a quello redatto dalla dr.ssa __________ peraltro anche

migliorativo nell'ultimo suo rapporto rispetto a quello precedente. Infatti,

rispetto alle risorse e ai deficit dell'assicurata nella sua relazione del

25.10.2023

la Dr.ssa __________ riprende in gran parte i punti del suo

precedente rapporto del 22.06.2023 sul quale il sottoscritto aveva già preso

posizione nel luglio 2023 ma, nell'ultimo Mini ICF redatto dalla curante

nell'ottobre 2023, l'assertività viene giudicata come "intralciata",

mentre nel precedente scritto veniva giudicata dalla curante "molto

intralciata" e l'integrazione nel gruppo da moderata-grave è definita

attualmente come moderata." (doc. VIII/2 pag. 3).

Inoltre, l'esito del test Mini ICF del 25 ottobre 2023 (doc. A3) è

identico a quello figurante nel rapporto del 30 gennaio 2024 (doc. A6).

Quindi, anche se in un periodo posteriore a quello in cui il TCA

si deve porre per giudicare le condizioni di salute dell'assicurata, si può comunque

affermare che le risorse e i deficit della ricorrente non attestano una

situazione peggiore rispetto a quella che ha potuto constatare il perito nel

dicembre 2022 non solo fino a prima della decisione impugnata, ma anche successivamente.

Ma non solo.

Questi deficit e risorse riscontrati non sono così limitativi

delle capacità dell'assicurata e non sostengono quindi una situazione tale da

giustificare una totale inabilità lavorativa come per contro affermato

dall'insorgente. Sono infatti ancora presenti delle risorse a cui l'assicurata

può aggrapparsi, visto che alcune limitazioni sono soltanto moderate.

Addirittura, un confronto fra il test condotto dal dottor __________

il 6 dicembre 2022 e dalla dr.ssa __________ il 29 gennaio 2024, con esito corrispondente

a quello del 25 ottobre 2023, rappresenta una situazione migliore constatata

dal perito rispetto a quella descritta dalla curante un anno dopo. Infatti, se

per il primo il grado di disabilità per la persistenza era grave, per la seconda

era moderato; per l'assertività moderato-grave rispettivamente intralciata; nel

contatto con gli altri moderato e per la curante v'erano importanti evitamenti;

nell'integrazione nel gruppo il grado di disabilità era grave per il perito, ma

per la psichiatra dell'assicurata le limitazioni erano moderate. Per

quest'ultima, invero, alcune disabilità erano invece peggiorate, e meglio per

le competenze (per il perito era lieve, per lei moderata-intensa), il giudizio

(lieve-moderata/moderata), le relazioni intime (lieve-moderata/grave) e per le

attività spontanee (moderata-grave/ grave).

Ciò stante, secondo la scrivente Corte, non si può pertanto

concludere che la situazione che si è presentata al perito nel dicembre 2022, quando

ha potuto accertare di persona le capacità e i deficit della ricorrente, sia

peggiorata nel tempo e, soprattutto, che giustifichi un'incapacità lavorativa

del 100% dopo il 5 maggio 2022, visto che, per contro, i gradi di disabilità

rilevati da entrambi gli psichiatri non attestano affatto una situazione che

pone l'assicurata nell'impossibilità assoluta di mettere a frutto queste

capacità residue e di esercitare un'attività lucrativa. Non va dimenticato che

il perito ha valutato nel 30% la capacità lavorativa residua dalla dimissione dalla

clinica e quindi ha certamente tenuto conto di uno stato di salute psichico

piuttosto compromesso, ma non al punto da essere totalmente invalidante: né le

diagnosi poste né le constatazioni oggettive giustificano una tale conclusione,

che quindi il TCA non tutela.

In merito alla disautonomia di vita dell'assicurata che la curante

ha definito grave, lo specialista sentito dall'Ufficio AI ha precisato che le

dichiarazioni dell'interessata rese in occasione delle sue due consultazioni

non possono giustificare una simile gravità. Certamente vi sono delle

difficoltà per la ricorrente nella conduzione della quotidianità, che egli ha

ben rilevato nei suoi rapporti, ma non vi sono sufficienti elementi oggettivi

per giungere alla conclusione che anche come casalinga non sarebbe in grado di

fare alcunché. Va ricordato, infatti, che l'interessata ha dichiarato al perito

di occuparsi del proprio bucato e del relativo stiro (e la curante l'ha

confermato: doc. A6 pag. 7), si alimenta - seppure solitamente con cibi freddi

che non necessitano di una particolare elaborazione nella preparazione (doc. A6

pag. 7) -, si tiene comunque sufficientemente pulita (doc. A6 pag. 7) - anche

se non si fa più la tinta dei capelli, ma questo non è un valido motivo per

sostenere che si stia trascurando -, esce di casa per comprare i generi di

prima necessità in piccoli negozi e non negli orari di punta (doc. A6 pag. 7).

Non va poi dimenticato di rilevare che, comunque, la ricorrente si

reca autonomamente una volta alla settimana alle sedute di psicoterapia e una

volta al mese dalla psichiatra, spostandosi con i mezzi pubblici non perché non

è in grado, a causa dei suoi disturbi psichici, di guidare un'automobile, ma

perché non ha la patente. Essa è perciò capace di gestirsi da questo punto di

vista, anche se deve evitare, stante l'agorafobia, di salire su mezzi affollati

e di frequentare simili luoghi.

Inoltre, i contatti con alcune amiche, anche se soprattutto telefonici,

sono rimasti intatti, a cui si aggiungono quelli tuttora in essere con i

parenti stretti (figlia, sorelle gemelle, zio).

Non v'è dunque una totale chiusura in sé da parte dell'assicurata

e pertanto una limitazione integrale nella gestione delle attività quotidiane

non può essere giustificata.

Pertanto, le valutazioni della specialista in psichiatria

consultata privatamente dall'insorgente, e delle tre psicoterapeute

interpellate da quest'ultima, non apportando nuovi elementi oggettivi in grado

di scalfire le prese di posizione dello specialista del __________ e del

Servizio Medico Regionale, vanno quindi intese nel senso di una diversa

valutazione del quadro clinico valutato dal perito prima e dal Servizio Medico

Regionale poi e delle conseguenze che le patologie che la interessano hanno

sulla sua capacità di lavoro e come casalinga.

I referti medici agli atti sono pertanto sufficientemente

dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute

della ricorrente e la sua capacità residua nell'espletamento di un'attività lucrativa

e delle mansioni consuete, ai quali dunque ci si deve attenere, senza che sia

necessario procedere a degli approfondimenti e fare erigere una perizia,

neppure a livello giudiziario, ritenendo la situazione già chiarita.

2.9

In tale contesto, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove, cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Occorre ancora rilevare che nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre

2021, al considerando 4.1 l'Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l'avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)".

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid.

2.12).

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, rispecchiando le numerose valutazioni del perito (la perizia del

15.

dicembre 2022, il primo rapporto complementare del 10 luglio 2023, il

secondo complemento peritale del 29 novembre 2023 e il terzo del 15 febbraio

2024) i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7) per ciò che concerne la problematica psichiatrica

analizzata, ad esse va dunque attribuita piena forza probatoria.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute della

ricorrente sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'Ufficio

AI. Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni dianzi

esposte, di scostarsi dalle risultanze mediche analizzate dal dr. __________ e condivise

dal Servizio Medico Regionale. Nessuna delle certificazioni prodotte dalla

ricorrente in questa sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile

di mettere in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni,

dallo specialista esterno, il quale ha ben valutato tutti gli atti medici

presenti nell'incarto.

Di conseguenza, si deve concludere che i disturbi

psichiatrici certificati come invalidanti dal 12 agosto 2020 comportano in

qualsiasi attività lucrativa un'inabilità lavorativa totale dopo un anno

dall'insorgenza del danno alla salute e del 70% dal 6 maggio 2022, ovvero dalla

dimissione dell'assicurata dalla Clinica __________, stante un accertato

miglioramento.

Allo stesso modo, la lamentela dell'insorgente relativa

all'abilità nello svolgere le mansioni consuete, e la sua contestazione

relativa al grado di impedimento stabilito dal perito e confermato dal Servizio

Medico Regionale nel 25%, non può essere accolta.

Riconosciuto il valore invalidante dei disturbi psichici, occorre

ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute

subìto.

2.11

L'assicurata ha impugnato la

fissazione nel 3,31% delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga

che, riportate sulla quota parte del 40%, ha dato un grado di invalidità

parziale dell'1,324%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto dall'Ufficio

AI sarebbe troppo basso.

Essa non è però riuscita a mettere in dubbio le constatazioni e le

conclusioni che la consulente ispettrice ha tratto dopo avere effettuato il 13

febbraio 2023 un sopralluogo al suo domicilio per potere valutare le sue

abilità nelle attività della preparazione dei pasti, della pulizia e dell'ordine

della casa, nell'effettuare acquisti e altre commissioni, nel fare e stirare il

bucato e nella cura del giardino.

Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate

soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le

attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona

assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno

pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di

pubblica utilità (N. 3603 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita

nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato

al 1° gennaio 2024).

In specie, nel rapporto del 13 marzo 2023 (doc. 87) dell'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, preso atto

del danno alla salute e delle limitazioni funzionali riassunte dal Servizio

Medico Regionale nel rapporto finale del 27 dicembre 2022, la consulente

ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole attività sul totale

delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N. 3604 CIRAI) e,

tenendo conto della situazione medica (inabilità lavorativa del 25% secondo il dr.

med. __________), ha indicato le attività che l'assicurata era totalmente o

notevolmente impossibilitata a esercitare. Determinante è infatti il confronto

delle attività effettive e non la valutazione medica dell'incapacità al lavoro.

Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità delle limitazioni dovute alla

disabilità, sulla base delle quali ha poi determinato le limitazioni in

percentuale per ogni settore d'attività. Non ha tenuto conto dell'età

dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).

Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al

prodotto tra la ponderazione senza disabilità e la limitazione dovuta alla

disabilità (N. 3607 CIRAI) e dalla somma di questi impedimenti l'assistente

sociale è giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 3,31%, con una

preponderanza degli impedimenti riscontrata nella preparazione dei pasti e

nella cura del giardino.

Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;

STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra

la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si

deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per

quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).

Nel caso in esame, il Servizio Medico Regionale ha valutato nel 25%

l'inabilità lavorativa medico-teorica.

Dal lato pratico, i danni alla salute accertati dalla consulente

dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno dato invece luogo a un'invalidità del 3,31%

nel compiere le mansioni consuete nell'economia domestica.

Riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non va dimenticato

che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni sociali, la

ricorrente era tenuta a coinvolgere e a farsi aiutare nelle faccende di casa

dalla sorella che viveva con lei. Per tale motivo, il grado di invalidità ad

essa attribuibile è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto

prestatole dal familiare (cfr. colonna "Impedimenti quantificati

considerando l'aiuto esigibile dai membri del nucleo familiare"). La

sorella, che dal luglio 2021 la ospita in casa, ha infatti sopperito quasi

completamente (tranne nella preparazione dei pasti visto che è assente durante

il giorno e nella cura del giardino) alle mansioni consuete che l'assicurata

non era in grado di svolgere, riducendo così il reale impedimento che la

consulente ha comunque, a tutti gli effetti, rilevato (cfr. colonna degli

"Impedimenti rilevati in sede d'inchiesta").

La ricorrente ha però osservato che la sorella lavorava a tempo

pieno e quindi non poteva sempre aiutarla (doc. I).

Interpellata al riguardo, la consulente dell'Ufficio AI ha riportato

nelle sue annotazioni del 15 agosto 2023 (doc. 112) il principio

giurisprudenziale sull'esigibilità dell'aiuto dei familiari stante l'obbligo di

ridurre il danno, osservando che la sorella abitava da sola prima che ospitasse

l'assicurata e quindi da sola già provvedeva alle incombenze domestiche. A suo

dire, non v'era dunque motivo per ritenere che la sorella gemella non dovesse

continuare ad occuparsene anche se coabitava con l'assicurata.

In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il

proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel

caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere

considerato dall'assicurazione invalidità solo se le mansioni non più

esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che, per fare ciò, dimostrano di subire una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di aiuto che si

può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una persona casalinga

invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente attenere senza un danno

alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

La persona assicurata deve fare ricorso all'aiuto dei familiari,

indipendentemente dall'attuabilità effettiva di quest'ultimo (STF 8C_879/2012

del 17 gennaio 2013, consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

Il N. 3615 CIRAI precisa perciò che se la persona assicurata non

adempie l'obbligo di ridurre il danno o lo adempie solo in parte oppure se non

ricorre all'aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in parte,

non le è riconosciuta alcuna limitazione nell'attività in questione o le è

riconosciuta soltanto una limitazione parziale.

Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte

conviene perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva e

doveva chiedere assistenza alla sorella convivente nelle faccende domestiche e

quindi è corretto che "l'impedimento quantificato considerando l'aiuto

esigibile dai membri del nucleo familiare" fosse di gran lunga

inferiore.

Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato né la

ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla

consulente, né la determinazione degli impedimenti per ciascuna di esse come

pure il grado di disabilità nelle singole attività.

Essa si è infatti limitata ad affermare genericamente che le

problematiche psichiche presenti le impedivano di effettuare i lavori domestici

in ragione almeno del 50%, perciò il grado di invalidità era sicuramente

superiore al 3,31%, ma non ha saputo indicare in quale misura era impedita di

svolgere una o l'altra attività né quale era il grado di impedimento per

determinate mansioni consuete.

A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo.

L'insorgente ha contestato le capacità della consulente

ispettrice, sostenendo che non avesse una preparazione psichiatrica e quindi

che non fosse stata in grado di valutarla correttamente.

Nelle predette annotazioni la consulente ha ricordato che "le indagini per le

persone attive in seno all'economia domestica viene svolta dai consulenti

ispettori i quali, a loro volta e sulla base del marginale 3606 della CIRAI, quando

un assicurato presenta un danno alla salute di natura psichico, devono seguire

le indicazioni del medico specialista.", ciò che l'ispettrice ha

pienamente fatto.

Su questo aspetto si rinvia inoltre a quanto esposto poco sopra,

ricordando che nel caso concreto occorre dare maggior peso alle indicazioni

fornite dallo psichiatra, su cui la consulente si è infatti basata, ma che

l'obbligo di ridurre il danno e quindi di pretendere dalla sorella convivente

un aiuto accresciuto ha portato il reale impedimento nelle mansioni consuete a

quasi annullarsi.

Alla luce di ciò, non emergendo delle incongruenze sull'operato in

esame, non v'è ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo

per sovvertire le valutazioni della consulente ispettrice, la quale ha attentamente

esaminato di persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni

consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.137 del 29 aprile 2024; STCA

32.2023.117

del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA 32.2020.134 del 26 aprile

2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020, consid. 2.18; STCA

32.2018.79

del 28 maggio 2019, consid. 2.18). Quest'ultima ha espletato il suo

incarico sulla base delle emergenze mediche e ha correttamente applicato le

direttive in materia per le persone assicurate occupate nell'economia

domestica. Non vi è pertanto alcuna valida ragione per mettere in dubbio le sue

conclusioni.

Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita

correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto

dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo

del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Di conseguenza, la valutazione della consulente ispettrice

riportata nel rapporto del 13 marzo 2023 va senza alcun dubbio posta alla base

della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte di casalinga

svolta in ragione del 40%.

2.12

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 60% e

casalinga per il restante 40% (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024), si ha che il

grado di invalidità parziale per la parte salariata del 42%, e quello

per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 3,31%,

danno luogo, tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento che il dr. __________ ha

confermato essere avvenuto il 6 maggio 2022, a un grado di invalidità

globale del 43,32% (60 [parte salariata] x 70% [impedimento parte

lucrativa] + 40 [parte casalinga] x 3,31% [tasso di impedimento nelle mansioni

consuete]), arrotondato al 43%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 22 settembre

2023, questo grado AI dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI di

grado 43% dal 1° settembre 2022 (art. 88a OAI), mentre è dato, circostanza

incontestata, il diritto a una rendita intera dal 1° agosto 2021, stante un

grado di invalidità del 76% fino al 30 aprile 2022 e poi del 100%.

2.13

Da quanto precede discende che la

pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirle dal

1° settembre 2022 una rendita intera di invalidità con grado AI di almeno l'80%,

deve essere respinta.

2.14

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese di fr. 500.- vanno addebitate alla

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di Fr. 500.-

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti