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Decisione

32.2023.116

Amministrazione ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità come pure di adottare dei provvedimenti professionali. Perizia pluridisciplinare ex art. 44 LPGA. Ricusa perito amministrativo negata. Decisione confermata

29 aprile 2024Italiano120 min

32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.2 e la STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.116

PC/sc

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1980, di

formazione impiegato di commercio (con attestato federale di capacità,

rilasciato l’8 luglio 2004) e gerente (con certificato di capacità per

esercenti, Tipo I, rilasciato il 27 giugno 2008), di professione “__________”

(venditore/rappresentante) presso __________ a __________ al 100% dal 1° aprile

2008 al 30 settembre 2012, in malattia al 100% dal 17 aprile 2012, il 27

ottobre 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti,

giustificata da “Depressione, ansia”, indicando che “già dal 1997 si

sono verificati i primi sintomi”.

Dopo avere acquisito agli atti

l’incarto LAMal ed esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI) con decisione del 10 novembre 2014

(preavvisata il 1° ottobre 2014), ha rifiutato all'assicurato il diritto a

prestazioni AI, rilevando quanto segue: “(…) Per concludere, considerati

giustificati unicamente i periodi di incapacità sopraccitati, non vi è alcun

diritto a rendita in quanto il periodo è inferiore all’anno di attesa, come

dettato dall’art. 28 cpv.1 lett. b LAI.”

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

(cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 1.1).

1.2. Il 22 novembre 2018 RI 1, attivo al

100% quale venditore indipendente d’auto d’occasione presso la “__________m” di __________ dal 1° febbraio 2015,

inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio occorsogli il 18 dicembre

2017, ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI

per adulti, giustificata come segue “Sono stato vittima di un incidente

durante il tempo lavorativo e ho subito un trauma cranio cervicale e

consecutivo peggioramento del mio stato lombare”, puntualizzando di essere

in cura dal 1° maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, per “Disturbi post traumatico”.

Dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF rispettivamente la perizia

pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria e reumatologia)

del __________, del 10 settembre 2019 ed esperiti gli ulteriori accertamenti

medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 febbraio 2020

(preavvisata il 13 gennaio 2020) ha rifiutato all'assicurato il diritto a

prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità del 17%.

(cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

1.3. Con sentenza 32.2020.42 del 21

dicembre 2020 (pag. 917-969 incarto AI) il TCA ha “accolto ai sensi dei

considerandi” il ricorso inoltrato dall’assicurato, annullando la decisione

e retrocedendo l’incarto all’UAI per l’allestimento - previo aggiornamento

degli atti medici dal profilo psichico e somatico - di una rivalutazione del

caso dal profilo psichiatrico e per l’acquisizione pure di un complemento

peritale reumatologico (rispettivamente, se ritenuto necessario dai periti, una

valutazione peritale di decorso dal profilo reumatologico e/o neurologico) da

parte del __________ (cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.12).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha esperito

gli ulteriori accertamenti medici ed economici del caso (in particolare,

acquisendo agli atti la perizia pluridisciplinare - in ambito internistico,

neurologico, reumatologico e psichiatrico - del __________ del 19 luglio 2022: pag.

1215-1514 incarto AI). Sulla base delle relative risultanze, l’amministrazione,

con decisione del 28 settembre 2023 (preavvisata il 28 giugno 2023: pag.

1806-1813 incarto) ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a

fronte di un grado di invalidità del 17.64% dal 1° dicembre 2018 (alla scadenza

dell’anno di attesa) rispettivamente del 7.34% dal 1° aprile 2019 (doc. A2)

1.5. Con tempestivo ricorso del 27

ottobre 2023 l’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata

e che il suo assistito sia “posto al beneficio di una rendita di ¾ almeno,

sub. dato un grado di invalidità del 20% almeno, l’assicurato è posto al

beneficio di provvedimenti professionali e/o d’integrazione e/o di riqualifica

professionale” (cfr. doc. I, pag. 19).

Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica

ed economica operata dall’amministrazione.

Innanzitutto l’avv. RA 1 ritiene giustificato, anche in questa sede, “chiedere

- come già fatto dinanzi all'UAI con le osservazioni del 4.9.2023 e rimasta

inevasa - la ricusa ex art. 36 LPGA della dr.ssa __________ e che venga

effettuata nuova valutazione peritale ad opera di altro medico.”, dato che

“A ben vedere, e leggere, la dr.ssa __________ non è imparziale, non è

indipendente e la sua - contestata, errata - perizia, palese e ingiuriata base

del progetto di decisione qui impugnato - non deve e non può ritenersi valida

nei modi, nei toni e nell'insieme quale perizia di parte.” e, inoltre, “A

più riprese la Dr.ssa __________ conferma il fatto di non essere in possesso di

tutti i rapporti medici, quantunque gli stessi vengano citati nelle anamnesi e

nella descrizione dell'iter medico del signor RI 1.” (doc. I, pag. 10)

In secondo luogo l’avv. RA 1

osserva che:

" II signor RI

1, ha altresì riferito di non essersi sentito ascoltato e di ritenersi

denigrato dalle valutazioni peritali, soprattutto quelle di natura psichiatrica,

affermando, in una mail inviata il 4.8.2023 (senza consultarsi con lo

scrivente) ai Dr.i __________ e __________, quanto segue:

"Per me __________ e i

periti del __________ sono solo delle formalità che devono fare un rapporto di

parte e prendere una remunerazione, se una persona sta male, gli stessi

alimentano sempre di più il problema anziché ridurlo, essere valutato tanto per,

con 17 perizie e negando l'evidenza e il problema, io pur essendo consapevole

già a naso ancor prima delle conclusioni peritali del risultato, non ho più

minimamente fiducia nei confronti del __________ con procedure burocratiche e

non, in effetti ai test del Dr. __________, ho risposto testa o croce, a caso,

non sono stato informato a cosa si riferiva il test dunque... anche da lei sono

stato molto vago.”

Questo messaggio, il cui senso e la cui opportunità sono

discutibili, appare rilevante nel contesto delle valutazioni mediche,

soprattutto di natura psichiatrica, illustra bene quanto alto sia e sia stato

al momento della somministrazione dei test e delle valutazioni psichiatriche,

il grado di esasperazione (riteniamo patologico) del signor RI 1.

La questione attiene all'attendibilità delle valutazioni peritali. Si tratta di

un aspetto medico che il perito doveva comunque verificare, rientrando tale

aspetto nelle sue competenze.

Ci si interroga, sulla questione a sapere come mai nell'ambito

della valutazione del test somministrato dal dr. __________ non sia stata

valutata l'attendibilità del risultato - che lo psicologo medesimo espone come

- significativamente superiore al punteggio limite, indicando che "...

l'analisi delle 5 scale di Validità ... rendendo di fatto improbabile

un'accurata interpretazione del protocollo".

Ora, il test, sul cui risultato, evidentemente falsato, i periti

si sono acriticamente adagiati, ha determinato le conclusioni errate del perito

psichiatra.

Del resto, le modalità con le quali l'assicurato ha approcciato il

test in occasione della sua somministrazione potrebbero essere la

manifestazione delle patologie psichiatriche di cui soffre.

Ma nemmeno questa ipotesi è stata valutata dai periti.

Questo approccio superficiale e tendenzioso ha caratterizzato

l'intera perizia che si manifesta come negazione dell'esistenza dei problemi di

salute e le patologie invalidanti di cui soffre l'assicurato.

Si tratta di aspetti rilevanti e significativi che configurano

concreti indizi ai sensi della giurisprudenza, tali da mettere in dubbio

l'affidabilità delle conclusioni mediche (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V

231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 35).

Ma vi è di più.

Quello che lascia oltremodo perplessi e configura una carenza

inaccettabile, è il fatto che tale comunicazione ai periti __________, non sia

confluita negli atti Al (quantomeno quelli pervenuti allo scrivente in data

5.10.2023). I periti __________ avrebbero quantomeno dovuto informare

l'amministrazione in attesa di eventuali istruzioni o presentare la loro

posizione. Eppure - a mente dell'assicurato - tale comunicazione (di natura

patologica) - doveva essere inviata all'amministrazione o al SMR ai sensi

dell'art. 30 LPGA e di riflesso catalogato secondo l'art. 46 LPGA.

Nulla di ciò è però occorso.

Giova infine rilevare come nelle proprie osservazioni l'assicurato

abbia fatto riferimento alla comunicazione mail ai periti di data 4.9.2023,

senza che l'UAI abbia preso posizione in merito, circostanza che configura una

violazione del diritto costituzionale (art. 29 CF) di essere sentito garantito

dall'art. 42 LPGA.

Ma vi è di più.

Anche qualora si volesse per pura ipotesi di ragionamento considerare

l'atteggiamento del signor RI 1, non già quale manifestazione della patologia e

del disagio, psichico, bensì quale suo rifiuto di collaborare.

(…).

In tal senso, fanno qui chiaramente difetto sia l'ingiunzione, sia la diffida

scritta con avvertimento delle conseguenze giuridiche, così come l'assegnazione

di un termine adeguato di riflessione.

Data la non collaborazione del signor RI 1 il perito avrebbe

dovuto informare l'amministrazione, la quale avrebbe dovuto applicare i

disposti di cui all'art. 43 LPGA.

Le conclusioni peritali del Dr. __________ appaiono quindi non solo errate dal

profilo materiale, ma pure viziate a livello formale, configurando una

decisione implicita irrita, sanzionante un (comunque non dato, giacché

patologico) rifiuto di collaborare, adottata in dispregio dell'art. 43 LPGA.”

(doc. i, pag. 10-12).

In terzo luogo l’avv. RA 1 rileva

che il perito psichiatrico non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e che tale

conclusione “ben si sposa con la posizione pregiudiziale della Dr.ssa __________

e si pone senza alcuna spiegazione né motivazione, in chiaro contrasto con

l’anamnesi, remota e recente, del signor RI 1” (cfr. doc. I, pag. 12). Egli

non avrebbe neppure tenuto conto dei limiti attestati dallo psichiatra curante

(limitata capacità di concentrazione e di adeguamento nonché suscettibilità e

impulsività; cfr. doc. I, pag. 13).

Fatti

I periti del __________

avrebbero pure “banalizzato” l’infortunio del 21 dicembre 2017, ritenuto

dai medici specialisti curanti (che “hanno avuto in cura l’assicurato

nell’arco di diversi anni e che - diversamente dai medici __________- conoscono

pertanto il paziente”) quale “punto di rottura”; inoltre la necessità

di cure e di presa a carico psichiatrica sarebbe un “ulteriore aspetto a

torto non considerato (o considerato erroneamente dai periti __________) senza

valida giustificazione” e anche quanto occorso nel 1997 non sarebbe stato

debitamente analizzato dal perito psichiatra del __________ (cfr. doc. I, pag.

13 e 14).

A ciò aggiungasi che la perizia del __________ del 2019 sanciva un’incapacità

lavorativa del 20% (riduzione di rendimento) per motivi psichiatrici, mentre

“la nuova perizia - nata sotto condizionamenti inaccettabili - nega ora,

inspiegabilmente, ogni inabilità lavorativa in ambito psichiatrico” e le

patologie psichiatriche con influenza sulla capacità lavorativa poste nella

perizia del 2019 (“Sindrome da disadattamento reazione ansioso-depressiva

(ICD-10 F 43.22); Disturbo della personalità misto (ICS-10 F 61.0); Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” “sono scomparse e

vengono negate in sede di perizia __________, oppure laddove rilevate, sono

considerate senza influsso sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. I, pag. 15).

L’avv. RA 1 osserva inoltre che sarebbe stata violata anche la giurisprudenza

federale secondo cui in presenza di disturbi psichici (in particolare di

disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni

psicosomatiche assimilate a questi ultimi oppure di disturbi depressivi di

grado da leggero a medio), la capacità lavorativa dell’assicurato deve essere

valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su

indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281. Il patrocinatore sottolinea che:

" Questa

giurisprudenza è qui stata palesemente disattesa, anche perché l'asserita

esagerazione dei sintomi non è data e non sarebbe comunque (anche nella

denegata ipotesi fosse data) tale da escludere un danno alla salute

invalidante, soprattutto in presenza di costanti cure effettive somministrate

negli anni da medici specialisti.

Difatti, la sentenza TCA del 21.12.2021 ha sancito l'esigenza di

una rivalutazione del caso dal profilo psichiatrico (in particolare, che

esamini in modo circostanziato gli indicatori posti dalla giurisprudenza

federale) da parte del __________.

Non solo.

Il TCA aveva indicato che il perito del __________ dovrà inoltre esprimersi, in

modo circostanziato e motivato, in merito alle critiche sollevate dal

patrocinatore dell'assicurato al suo operato e alle valutazioni discordanti

dello psichiatra curante, dr. med. __________.

Ciò non è stato fatto.

(…).

Dal profilo reumatologico il Dr. __________ si è sostanzialmente riconfermato

nelle proprie valutazioni di cui alla perizia __________ del 2019.

Ciò è inammissibile e sì pone in contrasto con quanto sancito da

codesto lod. TCA nella sentenza del 21.12.2021 che aveva rinviato gli atti per

un complemento peritale.

Le valutazioni del Dr. __________ non configurano alcun

complemento, bensì l'acritica conferma di quanto già esposto - in maniera

insufficiente, giacché si impone proprio un complemento - in precedenza.

Si noti a conferma di quanto precede come non siano nemmeno stati discussi,

tantomeno indagati, i problemi di cui soffre il signor RI 1.” (cfr. doc. I,

pag. 15-17).

Per quanto concerne l’aspetto medico, l’avv. RA 1 ha quindi concluso quanto

segue:

" Già solo

dato quanto precede, la capacità residua del signor RI 1 in ogni ambito deve

essere ammessa in misura del 30% almeno (20% psichiatrico + 10% neurologico),

dovendosi sommari i limiti funzionali che attengono ad ambiti, capacità e

funzioni diverse.

Ciò detto, si ritiene che la capacità residua reale del signor RI

1, a definita a fronte di valide e congruenti valutazioni mediche deve

attestarsi al 60%.” (cfr. doc. I, pag. 17 e 18).

Da ultimo, per quanto concerne

le contestazioni relative all’a-spetto economico, si riferirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

1.6. Nella risposta di causa del 4 dicembre

2023, l'UAI - dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo - ha postulato

la reiezione del ricorso (doc. VI).

1.7. Nel successivo scambio di allegati,

le parti hanno confermato integralmente le proprie posizioni (doc. VIII, XII e

XII-1, XVI e XVIII). In tali occasioni esse hanno pure versato agli atti

svariata documentazione medica di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. B1-5, XII-2, C).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità. È parimenti oggetto di contestazione

la mancata adozione di provvedimenti professionali.

2.2. Va qui innanzitutto rilevato che il

1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è

entrata in vigore una modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione in-validità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale n. 9100 che “Le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono

applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio

2022.” rispettivamente al marginale n. 9101 che “Se la decisione sulla prima

concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto

alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”

I marginali n. 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposi-zioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul siste-ma di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa, come nel caso di specie, nel 2023 (cfr., pure, la STCA

32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.2 e la STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023,

consid. 2.3).

In concreto, l’assicurato ha

presentato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di novembre 2018. L’UAI

ha ritenuto che l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro dal 18

dicembre 2017 al 5 agosto 2018, ritenut6o che in seguito egli sarebbe stato

inabile al 20% (riduzione di rendimento) fino al 31 marzo 2019 rispettivamente

al 10% (riduzione di rendimento) dal 1° aprile 2019 e non avrebbe diritto alla

rendita poiché il suo grado di invalidità è inferiore al 40%.

In concreto l’eventuale diritto alle prestazioni nascerebbe prima del 31

dicembre 2021.

Ne consegue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31

dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in

senso contrario.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente

difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al

metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa

(art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di

indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a

confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio,

op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le

ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione

concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V

151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva

funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di

guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il

metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa

indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti

per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA

I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre

2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag.

205).

Nel caso di un indipendente, il

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo

raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non

conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno

che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili

di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

2.5. Per quanto attiene l’esame delle

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a).

I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione

dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui

l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura

il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e

psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle

attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di

conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V

261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare

che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile

dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende

simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag.

125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000;

cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27

ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece il reddito

da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V

76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V

76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64;

STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11

febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4;

STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2023.94 del 27 novembre

2023, consid. 2.5).

2.6. Ai fini del presente giudizio

giova qui inoltre ricordare che, qualora una prima richiesta di rendita sia

stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché

l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2

e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale, nella DTF

133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117

V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.

OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V

198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in

vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido

dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2

e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso

articolo.

2.7. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa

delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

Nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023, il TF ha inoltre ribadito,

al consid. 4.1, che “se i fatti che giustificano il diritto alla rendita

d’invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento

significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di

invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in

modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni

dell’invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.

2.8. Preliminarmente il TCA rileva che

l'amministrazione è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1

e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 2.6,

si deve situare al momento in cui l’UAI con decisione del 10 novembre 2014

(pag. 234-236 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato

all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché aveva presentato un periodo

di incapacità lavorativa inferiore all’anno d’attesa ex art. 28 LAI.

In quell’occasione

l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, su una perizia con

accertamento medico psichiatrico e psicoterapeutico del 28 luglio 2014 della

dr.ssa med. __________ del __________ (pag. 199-216 incarto AI) e sul rapporto

finale SMR del 12 settembre 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (pag. 226-230 incarto AI).

Nella perizia allestita il 28

luglio 2014 (pag. 199-216 incarto AI) la specialista psichiatra - dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi, la descrizione della giornata come pure

delle attività e delle abitudini, l’esame clinico, la descrizione soggettiva

dei disturbi secondo vocabolario AMDP-System, gli approfondimenti testali (la

valutazione psicodiagnostica o psicometrica, tramite test di Rorschach, del 20

gennaio 2014, pag. 221-222 incarto AI, e l’esame neuropsicologico del 28

febbraio 2014, pag. 217-220 incarto AI), la ricerca per sostanze stupefacenti,

il trattamento psichiatrico e le informazioni di terzi (telefonata del 12

dicembre 2013 con lo psichiatra curante, dr. med. __________) - aveva posto la

diagnosi di:

" Sindrome

cervicolombovertebrale cronica intermittente, in:

Probabile Sindrome affettiva bipolare, attuale episodio misto

(ICD10:F31.6) da luglio 2013, in precedenza episodio depressivo grave con

sintomi psicotici (ICD10:F31.5)

Probabile Sindrome ossessivo-compulsiva, associazione di pensieri

ossessivi e atti compulsivi (I CD10:F42.2)

Gioco d'azzardo patologico (ICD10:F63.0)” (pag. 209 incarto AI)

La perita psichiatra ha rilevato

quanto segue:

" L'esame

del caso ha sollevato numerose perplessità, che elenco di seguito:

(…).

Nel rimettere il mandato nelle vostre mani, specifico quindi che,

sulla base di tutti i dubbi argomentati fino ad ora trovo impossibile

esprimermi in merito alla capacità lavorativa di questo soggetto, alla

veridicità della sintomatologia che egli descrive oltre che alla reale

pregnanza di limiti e risorse, alla possibilità di provvedimenti di natura

professionale o di reintegro.

Specifico di non aver eseguito un test MMPI2, che avrei ritenuto

necessario ai fini di avere un ulteriore aiuto per quanto riguarda queste

questioni, dal momento che ho deciso di interrompere il procedimento

dell'accertamento peritale in seguito alla presa di coscienza dei

misunderstanding da parte dell'assicurato rispetto il mio ruolo. (…)”. (pag.

214 e 215 incarto AI)

Al termine dell’esame

neuropsicologico del 28 febbraio 2014 (pag. 217-220 incarto AI) il

neuropsicologo, dott. __________, ha concluso quanto segue:

" (…).

L'esame neuropsicologico mette in evidenza un profilo cognitivo caratterizzato

da rallentamento esecutivo, riduzione dell'attenzione e difficoltà di memoria

verbale. Il profilo è assimilabile ad una compromissione neuropsicologica di

grado lieve-moderato compatibile con i disturbi psichici del paziente (in

particolare sul versante depressivo) e con il disturbo del sonno.” (pag. 219

incarto AI)

Nel rapporto finale SMR del 12

settembre 2014 (pag. 226-230 incarto AI), il dr. med. __________ ha posto la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Probabile

sindrome affettiva bipolare” e le diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa di “Probabile sindrome ossessivo-compulsiva; Gioca

d’azzardo patologico; Non escludibile abuso di sostanze.” (pag. 226 incarto

AI). Il medico SMR ha concluso per una incapacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività dal 23 al 28 febbraio 2012 e dal 7 marzo al 31 luglio 2012

(pag. 227 incarto AI). Il medico SMR ha indicato “Limiti oggettivi non

valutabili, vedi osservazioni conclusive.” e prognosi evoluzione capacità

lavorativa “Non valutabile, vedi osservazioni conclusive.” (pag. 227 e

228 incarto AI). Sub “Osservazioni conclusive” (pag. 229 incarto AI) il

medico SMR ha rilevato quanto segue:

" L'assicurato

è stato sottoposto a 3 visite peritali, distanziate nel tempo tra dicembre 2013

e giugno 2014. Dal 31 marzo 2014, l'assicurato non si è più presentato presso

lo psichiatra curante.

L'assicurato ha descritto in perizia la propria sintomatologia in

maniera prolissa, stato che è risultato molto variegato e multiforme, lasciando

spazio al dubbio della possibilità di una scarsa autenticità della

sintomatologia descritta.

Innegabile che vi sia stato nel passato dell'assicurato un grave

episodio depressivo che ha condotto ad un altrettanto grave tentamen suicidario

(1997), in quanto testimoniato anche dalla documentazione medica in atti.

Tuttavia, non è possibile oggettivare l'evoluzione più recente.

La descrizione di limiti e risorse, fornita utilizzando lo schema

MINI-ICF-APP, è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni soggettive

dell'assicurato, rispetto alle quali non è stato possibile ottenere conferma

oggettiva o oggettivabile.

Non è possibile conoscere lo stato della reale collaborazione

dell'assicurato a livello di assunzione della terapia psicofarmacologica,

poiché ha rifiutato l'esecuzione del prelievo per la propria fobia specifica

degli aghi (dichiarazione soggettiva) e che nell'ultimo colloquio peritale ha

affermato di non assumere più alcuna terapia, osservazione quest'ultima

indirettamente confermata dal Dr. __________, che non vede l'assicurato dal

31.03.2014 e che da quella data non gli ha fornito prescrizioni di medicamenti.

Il riscontro di negatività albo screening tossicologico effettuato

dopo l'ultimo incontro peritale potrebbe non rilevare la reale situazione

dell'assicurato giacché questi aveva rifiutato di sottoporvisi in precedenza

(conosceva quindi le intenzioni del perito in tal senso) ed è stato convocato

per l'ultimo colloquio con oltre una settimana di preavviso, avendo quindi

tempo per astenersi dall'eventuale consumo di sostanze.

Si sono riconosciuti i periodi di assenza dal lavoro noti relativi

al 2012.”

Da ultimo, il medico SMR ha

indicato che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato o mantenuto

verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 229 incarto AI).

2.9. Il 22 novembre 2018 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,

in quanto il suo stato di salute era peggiorato, a causa dei postumi di un

infortunio occorsogli il 18 dicembre 2017 (cfr. consid. 1.2).

2.10. Il 4 marzo 2019 l’UAI ha incaricato

il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito

internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico; pag. 395-396 incarto

AI). La perizia del __________ è datata 10 settembre 2019 (pag. 475-575 incarto

AI).

In tale ambito i medici del __________ hanno sottoposto l'assicurato ad un

consulto internistico (dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr.

med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un

consulto neurologico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 10 settembre 2019 i medici del __________,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

del ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure su una

esauriente discussione tra i medici periti del __________ (pag. 509 incarto

AI), hanno posto le seguenti diagnosi:

" B.1

Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi psichiatriche

Sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD-10

F 43.22).

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Fibromialgia di tipo primario con emisindrome dolorosa sin.

Sindrome cervicale su alterazioni degenerative soprattutto C5-C6.

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba

sin, su una discopatia L4-L5 e L5-S1.

Diagnosi neurologiche

Sindrome algica cronica non spiegata da patologia neurologica.

Possibile lieve sindrome irritativa del n. ulnare sinistro.

Diagnosi internistiche

Sovrappeso con BMI 29k/m2.

Tabagismo cronico.” (pag. 512 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e

le sottolineature non sono della redattrice)

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso

ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività

lavorativa (abituale adeguata) dal 18 dicembre 2017 (infortunio) al 5 agosto

2018 e abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% (dettato

unicamente dalla patologia descritta in ambito psichiatrico) in qualsiasi

attività lavorativa (abituale e adeguata) dal 6 agosto 2018 e continua (pag.

514 e 515 incarto AI).

2.11. A seguito della STCA 32.2020.42 del

21 dicembre 2020 (cfr. consid. 1.3), l’UAI ha incaricato, seguendo la procedura

prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. pag. 1057-1062; 1073-1077 e 1119-1120 incarto

AI), il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito

internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico). La perizia del __________

è datata 19 luglio 2022 (pag. 1215-1514 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________

- dopo aver elencato gli atti (relativi alla precedente perizia __________ del

2019 e successivi alla perizia __________ del 2019, dettati dalla dr.ssa. med. __________)

ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed

obiettive, la descrizione della giornata e la terapia farmacologica, come pure

i risultati degli esami di laboratorio (ematologico, ematochimico, screening

tiroideo, autoanticorpi, tasso psicofarmaci; esame delle urine) del 2 e 10

novembre 2021, dell’ECG a riposo del 2 novembre 2021, degli esami

psicodiagnostici SIMS e MMPI-2-RF del 3 novembre 2021 - hanno sottoposto

l'assicurato ad un consulto internistico (dr.ssa med. __________), ad un

consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto reumatologico (dr.

med. __________) e ad un consulto neurologico (dr. med. __________).

Globalmente nel rapporto peritale

del 19 luglio 2022 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento come pure su una esauriente discussione tra i medici

periti del __________ (pag. 1338 incarto AI), hanno posto le seguenti diagnosi:

" B

Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Probabile lesione minore del plesso brachiale inferiore sin. su

trauma del 18.12.2017 con:

- disestesie persistenti sull'avambraccio ulnare e la mano ulnare

sin.

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Cefalee croniche come parte integrante di una probabile sindrome

del dolore cronico senza base neurologica.

Fibromialgia di tipo primario con tendenza alla generalizzazione

della sintomatologia dolorosa antecedentemente con un'emisindrome dolorosa a

sin.

Sindrome cervicale su alterazioni degenerative a carattere

pluridiscale senza correlati irritativi radicolari all'esame clinico e

neuroradiologico con soprattutto interessamento dei segmenti C5-C6 e C6-C7.

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba

sin. più che a ds. su una discopatia L4-L5 e L5-S1.

Stato dopo carenza di acido folico.

Ipovitaminosi D.

Stato dopo reazione di stadio II L. Müller di origine allergica

alimentare.

Tabagismo cronico.

Stato dopo distorsione-contusione ginocchio ds. nel 2009.” (pag. 1356

incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

I periti del __________

hanno anche osservato quanto segue:

" E

Discussione di fattori di stress e risorse

Per l'aspetto psichiatrico le risorse non sono intaccate da

malattia psichica. I fattori di stress percepiti dall'A. non rientrano tra gli

elementi medici invalidanti.

Le risorse psichiche non sono inficiate da alcuna malattia mentale

obiettivabile.

Per l'aspetto reumatologico il consulente afferma non vi siano

delle patologie somatiche di entità tale da portare a delle limitazioni

funzionali.

Per l'aspetto neurologico il Dr. med. __________ afferma che

durante la visita nel suo studio l'A. dà l'impressione di avere comunque delle

buone risorse per affrontare la sua situazione attuale.

Per l'aspetto internistico l'A. mantiene risorse piene, quali

fattori di stress vi è sicuramente la situazione economica e famigliare, che

possono giocare un ruolo stressogeno.” (pag. 1357 incarto AI; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso

ritenendo l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto

del 10% (dettato unicamente dalla patologia descritta in ambito neuro-logico)

in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dall’aprile 2019 e

continua (pag. 1359-1361 incarto AI).

2.12.

Nel rapporto finale del 27

luglio 2022 (pag. 1580-1584 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver ripreso le diagnosi con e senza influenza sulla

capacità lavorativa poste dai periti del __________, ha fissato in qualsiasi

attività (abituale e adeguata) un'inabilità lavorativa del 100% dal 18 dicembre

2017 al 5 agosto 2018, del 20% (riduzione globale di rendimento) dal 6 agosto

2018 al 31 marzo 2019, del 10% (riduzione globale di rendimento) dal 1° aprile

2019 al 13 maggio 2019, del 100% dal 14 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (per un ricovero

presso il reparto di __________ della __________ per un trattamento

reumatologico, sotto supervisione del reumatologo curante dr. med. __________:

pag. 584-587 incarto AI) e nuovamente del 10% (riduzione globale di rendimento)

dal 1° giugno 2019 e continua (pag. 1583 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato

che non vi è alcuna limitazione per il carico massimo in kg, che non vi è

necessità di alternanza della postura, che non vi è difficoltà nello svolgere

lavori di precisione, mentre sono necessarie pause supplementari (incluse; pag.

1582 incarto AI). Sub “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili”

ha ripreso integralmente quanto indicato dai periti del __________ sub “E

Discussione di fattori di stress e risorse” del referto peritale (cfr.

consid. 2.12; pag. 1582 incarto AI). Ha poi concluso che non sono applicabili provvedimenti

sanitari/terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 1584 incarto

AI).

2.13. Agli atti è stata poi versata una MR

ginocchio destro nativo del 23 luglio 2022 che ha messo in evidenza una “lesione

del corno posteriore del menisco mediale. Cisti di baker dell’estensione

longitudinale di 4 cm ca.” (pag. 1586 incarto AI).

Nel complemento peritale del 20 ottobre 2022, il dr. med. __________ ha

rilevato che la nuova diagnosi non era di entità tale da modificare la sua

precedente valutazione (pag. 1607 incarto AI).

Questa valutazione è stata anche

confermata il 27 ottobre 2022 dal medico SMR (pag. 1603 incarto AI).

In seguito sono stati versati agli atti un certificato medico dell’11 novembre

2022 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché medico

di famiglia del ricorrente (attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 18

dicembre 2017 al 30 novembre 2022 per “infortunio”.: pag. 1615 incarto

AI), un rapporto del 27 ottobre 2022 della dr.ssa __________ (che aveva

visitato il ricorrente in data 13 ottobre 2022 e che aveva deciso di cambiare

il farmaco Aimovig, introducendo Vyepti, in quanto il paziente le aveva

riferito un peggioramento delle cefalee come pure della stipsi: pag. 1616

incarto AI) e tre rapporti (del 26 settembre, del 17 ottobre e del 7 novembre

2022) del dr. med. __________, caposervizio dell’ambulatorio di terapia del

dolore dell’Ospedale __________ di __________, che, in tali occasioni, aveva

proceduto ad eseguire delle infiltrazioni a livello dell’articolazione del

ginocchio destro (pag. 1617-1622 incarto AI).

Agli atti è stato anche versato il certificato medico del 6 febbraio 2023 del

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia nonché

psichiatra curante dell’assicurato, secondo il quale:

" La

sintomatologia dolorosa di cui soffre il paziente e le conseguenti limitazioni

sulla vita quotidiana si sono aggravate. Alla sintomatologia neurologica e

reumatologica già presenti si è aggiunta una lesione al menisco mediale del

ginocchio destro, che accentua i dolori e le difficoltà nella deambulazione.

A causa delle difficoltà economiche il paziente non ha un proprio

alloggio indipendente e la relazione con genitori che lo ospitano, coi parenti

e con le persone cui si e rivolto per dei prestiti, presentano momenti di

tensione che accentuano il suo disagio.

Il suo stato di salute e le sue difficoltà economiche

compromettono anche la sua possibilità di seguire e sostenere i figli come

vorrebbe: vi sono momenti in cui le sue impossibilità in questo ambito mettono

a dura prova la sua capacità sostenere la situazione.

Non disponendo delle proprie abituali risorse, che gli hanno

sempre consentito di far fronte alle proprie necessità, si sente costretto a

dipendere da una presa di posizione assicurativa che tarda a concretizzarsi.

Abituato a fondare la propria condizione sulla propria

intraprendenza, vive con estrema difficoltà l'attuale situazione in cui il suo

vivere e il vivere dei suoi figli dipende dalle valutazioni e dalle decisioni

di altre persone. Per lo stesso motivo fatica a rivolgersi al sostegno sociale

e preferisce cercare di resistere piuttosto che accettare un ricovero in

clinica.

L'incerta prospettiva riguardo alle reali possibilità di

raggiungere un miglioramento del proprio stato di salute in futuro, la

condizione economica sempre pin compromessa, il passare del tempo senza che vi

siano riscontri di nessun genere, sono alla base di uno stato psichico

caratterizzato da umore deflesso, intensa tensione interiore, tendenza

all'isolamento sociale, insonnia, intermittenti (…)

di suicidio. Lo stato di tensione del paziente raggiunge talvolta

un'intensità preoccupante, come se la sua esasperazione fosse vicina al punto

di cedimento e lo predisponesse a una reazione impulsiva.

La terapia attuale comprende:

Pregabalin 100 mg 1-1-1

Duloxetin 30 mg 1-1-0

Stilnox 10 mg 0-0-0-I

Walium 10 mg al bisogno” (pag. 1761 incarto AI).

Nei complementi del 14 e del 17 maggio

2023, il dr. __________ e __________ hanno ha confermato le loro precedenti

valutazioni

(pag. 1801, 1802 e 1804 incarto AI).

Queste valutazioni sono state confermate il 26 giugno 2023 anche dal medico SMR

(pag. 1805 incarto AI).

In seguito è stato versato agli atti il certificato medico del 31 agosto 2023

dello psichiatra curante, giusta il quale:

" Con

riferimento alla perizia del __________ del 19.7.2022 esprimo il mio disaccordo

con la valutazione psichiatrica in essa contenuta.

Confermo le valutazioni da me precedentemente espresse riguardo

allo stato di salute del paziente.

Ritengo che egli necessiti tuttora di cure e sottolineo che lo

stato psichico del paziente beneficia del trattamento farmacologico in corso,

senza il quale esso sarebbe ulteriormente compromesso” (pag. 1834 incarto AI).

Nel complemento peritale del 18

settembre 2023, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:

" Quest'ultimo

documento esprime semplicemente il disaccordo del curante rispetto alle conclusioni

peritali, ma non contiene dei dati oggettivi che richiedano commenti ulteriori.

L'affermazione che il periziando necessiti tuttora di cure e che

il trattamento farmacologico in corso porti benefici non implica

automaticamente una messa in discussione della capacità funzionale.” (pag. 1849

incarto AI).

Questa valutazione è stata

confermata il 26 settembre 2023 anche dal medico SMR (pag. 1844 incarto AI).

2.14. Davanti al TCA, il ricorrente ha

prodotto i rapporti del 19 ottobre e del 6 novembre 2023 della dr.ssa __________

(doc. B1 e B2), i certificati medici del 3 e del 23 novembre 2023 del medico di

famiglia, dr. med. __________, (doc. B3 e B4) e un referto del 21 novembre 2023

di una RX ginocchio al destro (doc. B5).

In particolare, nel rapporto del 19 ottobre 2023 (doc. B1) della neurologa

curante risulta attestato quanto segue:

" Ho

ricevuto la copia della (recte: nella) perizia pluridisciplinare __________,

alla quale è stato sottoposto il paziente. Mi riferisco in particolare alla

valutazione del Dottor __________, specialista in neurologia.

Da parte mia rivedrò Il paziente a breve per un controllo, ma mi

permetto di inviarti nel frattempo alcune mie considerazioni.

Dal punto di vista neurologico dalla perizia __________ è stata

considerata unicamente una leggera riduzione della capacità lavorativa, dovuta

alla neuropatia del plesso brachiale sinistro, che potrebbe causare dolori

neuropatici. Non è stata ritenuta nessuna capacità lavorativa

(recte: alcuna incapacità lavorativa) per quanto riguarda il dolore

cervicobrachiale di origine radicolare, per la sindrome lomboradico-lare e

soprattutto la cefalea non è stata considerata come causa della inabilità

lavorativa.

Devo dire che sono molto stupita da questa valutazione.

Ricordo che la cefalea è insorta subito dopo il trauma e ha

assunto caratteristiche di una cefalea muscolo tensiva e cervicogena, alla

quale si sono poi associate componenti emicraniche.

La perizia neurologica discute a lungo che in alcuni miei rapporti

si parla di una cefalea emicranica e in alcuni di cefalea in parte di origine

muscolo tensiva. Sappiamo che un trauma cranico minore può fare insorge una

cefalea che poi si ripete con caratteristiche di una cefalea primaria, come in

questo caso; inoltre la cefalea, può nel suo decorso modificarsi, senza che

questo metta in dubbio la sua presenza o la sua gravità.

La perizia non si sofferma sulla frequenza delle cefalee sempre

documentata dal diario e dalle ripetute visite. Non si sofferma sulle varie

terapie prescritte.

Ricordo di aver seguito il paziente regolarmente partire dal 2018.

Abbiamo provato veramente molti farmaci, tra cui antidepressivi triciclici,

beta-bloccanti, il topiramato, abbiamo eseguito infiltrazioni di tossina

botulinica. Il paziente ha sempre mostrato una eccellente collaborazione con le

terapie, che ha sempre assunto in modo diligente. Il paziente ha sempre

compilato il diario della cefalea che testimoniava l'elevata intensità e

frequenza dei dolori. Dal 2020 il paziente ha iniziato una terapia a base di

Aimovig, grazie alla quale la frequenza delle cefalee e la loro intensità si

sono leggermente ridotte. Le iniezioni di Aimovig sono state eseguite

mensilmente nel mio studio.

Nel corso del 2022 abbiamo dovuto cambiare la terapia con Aimovig,

introducendo Vyepti a causa di una stipsi ostinata provocata dalla Aimovig.

Anche con questo farmaco il paziente ha riportato benefici confermati dal

diario.

Il fatto che non vi sia stata una risposta ottimale ma solo

parziale alla terapia con gli anticorpi monoclonali è stato considerato come

indicatore di una cefalea non specifica. Dal mio punto di vista la risposta

parziale agli anticorpi monoclonali parla a favore di una cefalea di veramente

difficile controllo farmacologico e invalidante, ricordo che secondo la

letteratura la cefalea farmacoresistente non scompare, ma si riduce con la

terapia a base di anticorpi monoclonali.

Non riesco a capire per quale ragione la cefalea di questa entità,

farmaco-resistente tendente alla cronicizzazione, che ha un impatto netto sulle

attività diurne del paziente, non sia stata considerata almeno in parte una

causa della incapacità lavorativa, ma ê stata "banalizzata" e

giudicata aspecifica e facente parte della sintomatologia algica cronica.

D'altro canto vengono anche contestati i dolori cervico radicolari

e lombo-radicolari. Ricordo che il paziente lamenta un dolore cervicobrachiale

sinistro, che inizialmente non era correlato con i conflitti radicolari, ma è

stata ipotizzata una lesione traumatica del plesso brachiale su trauma da

stiramento. A questo si aggiungeva clinicamente una neuropatia del nervo ulnare

al gomito, senza correlato ENG, come spesso succede in pazienti con neuropatia

del nervo ulnare, nelle quali non sempre si osserva chiare anomalie ENG. In un secondo

tempo si sono invece aggiunti dei dolori radicolari, bilaterali, in territorio

C6 bilaterale, su stenosi foraminale bilaterale a livello CS-C6.

Inoltre, il paziente ha anche sviluppato un dolore all'arto

inferiore sinistro, inizialmente considerato di origine pseudo radicolare,

visto all’irradiazione non specifica per un territorio topografico preciso. A

partire dal 2020, il dolore si è irradiato fino al dorso del piede sinistro

associandosi a parestesie nella stessa sede e sulla RMN lombare si documentava

una progressione della discopatia L4-LS, con contatto con entrambe le radici L5

all'emergenza. Per questa problematica il paziente si è sottoposto a plurime

infiltrazioni periradicolari, con benefici transitori. Il paziente si è sempre

impegnato molto a sottoporsi ad una fisioterapia sia antalgica che di rinforzo

muscolare.

Il paziente è stato seguito regolarmente anche dal punto di vista

psichiatrico da parte del dr. __________, con il quale mi sono spesso sentita,

preoccupata per le condizioni del paziente che oltre all'umore depresso

esprimeva anche una ideazione suicidale.

Il paziente ha sempre assunto una terapia farmacologica importante

a base di pregabalin, duloxetina e sonniferi/miorilassanti.

Mi sorprende quindi che nella perizia del __________ non sia stata

posta nessuna diagnosi dal punto di vista psichiatrico.

A mio avviso la perizia del __________ si sofferma su alcuni

aspetti diagnostici, puntualizzando singole frasi di noi medici curanti, senza

tuttavia cercare di capire la reale condizione del paziente e né cercare di

quantificare la sua sintomatologia, che personalmente ho sempre ritenuto

genuina e importante, avendo potuto seguire il paziente dal 2018 in maniera

periodica, ad intervalli di 1-3 mesi.

A mio avviso, il complesso iter assicurativo, in paziente che in

pochi anni ha dovuto sottoporsi a diverse perizie mediche, purtroppo ha

influito negativamente alle condizioni dello stesso, causando una forte

situazione di stress.

Rivedrò a breve il paziente per un aggiornamento. clinico. Resto a tua

disposizione per ulteriori informazioni.” (doc. B1).

Nel precitato rapporto del 6 novembre 2023 (doc. B2) della neurologa curante (al

medico di famiglia dell’assicurato) risulta attestato quanto segue:

" ti

riferisco a proposito del paziente a margine, che ho visitato in data odierna

per un controllo. Ho visto il paziente molto demoralizzato, stanco e sofferente.

Mi riferisce di isolarsi molto e di aver ridotto le sedute di fisioterapia,

alle quali spesso non riesce a recarsi a causa di uno stato di astenia e di

dolori diffusi. Le cefalee che sono migliorate con la terapia a base di Vyepti

ma stanno riapparendo, il paziente mi chiede di riprogrammare una nuova

infusione,

Abbiamo parlato a lungo della perizia pluridisciplinare alla quale

si è sottoposto che ha giudicato il paziente abile al lavoro, senza limitazioni

maggiori e senza considerare le patologie per cui il paziente è seguito da

diversi specialisti. Ti ho inviato separatamente le mie osservazioni in merito.

Ho proposto al paziente una riabilitazione presso il reparto di

immuno-reumatologia in sede, ma per varie ragioni il paziente preferisce

posticiparla. Chiedo comunque al Dr. __________, che mi legge in copia, di

volerlo rivalutare per discutere delle varie problematiche dolorose e per valutare

se vi è l'indicazione ad una nuova infiltrazione a livello cervicale e/o

lombare.

Il paziente mi ha parlato anche dei dolori al ginocchio destro,

per i quali è stato valutato alle __________ e sottoposto ad infiltrazioni di

plasma, senza beneficio. Il paziente mi chiede se può beneficiare di una

valutazione ortopedica in sede e lo invio volentieri al Dr. __________. Il

paziente ha eseguito una RMN del ginocchio in sede (estate del 2022) e porterà

eventuale ulteriore documentazione radiologica più recente.

Da parte mia rivedrò il paziente al più tardi all'inizio di

febbraio, durante la pausa della terapia con gli anticorpi monoclonali prevista

dalla LAMaI. Nel frattempo il signor RI 1 continuerà a mantenere il diario

della cefalea.” (doc. B2).

Nel precitato certificato

medico del 3 novembre 2023 il medico di famiglia ha attestato un’incapacità

lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 30 novembre 2023 per “infortunio”

(doc. B3) mentre in quello del 23 novembre 2023 (doc. B4) il medesimo medico ha

attestato quanto segue:

" (…) in

risposta al vostro progetto di decisione AI, datato 28 settembre 2023, esprimo

il mio disaccordo con la vostra conclusione "Nessun diritto a prestazioni

AI" (grado d'invalidità pari a 17.64% ossia 7.34%).

Non ritorno sull'anamnesi e sulle diagnosi del paziente a voi, già

note.

In veste del medico curante ho ritenuto il Signor RI 1 inabile al

lavoro in misura totale dalla data dell'infortunio ovvero dal 17.12.2017 a

tutt'ora.

Come ben sapete, il Signor RI 1, ha avuto diverse importanti

complicazioni sia a livello fisico che a livello psicologico perle quali è

tutt'oggi in cura da colleghi specialisti.

A mio parere, nel corso della vostra perizia non sono stati presi

in considerazione diversi fattori psico-fisici importanti come le valutazioni

specialistiche in atto.

Per tale motivo vi chiedo di rivalutare la vostra decisione.”

(doc. B4).

Infine, la RX ginocchio al

destro del 21 novembre 2023 ha messo in evidenza una “lieve riduzione

d’ampiezza dello spazio articolare femoro-tibiale al comparto interno con lieve

sclerosi della spongiosa ossea subcondrale al piatto tibiale mediale. Un poco

ridotto lo spazio articolare femoro-rotuleo al versante laterale” (doc.

B5).

Nei complementi peritali del 23

dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024 il dr. med. __________ e il dr. med. __________

hanno confermato le precedenti valutazioni (doc. XII-2).

Queste valutazioni sono state

confermate il 1° febbraio 2024 anche dalla dr.ssa med. __________ (doc. XII-2),

che ha pure puntualizzato quanto segue:

" Riteniamo

che il lavoro svolto sia stato dettagliato è abbia preso in considerazione le

lamentele descritte dall'A., nonché valutato in modo critico e oggettivo il

comportamento dimostrato dall'A. stesso. Facciamo notare che la perizia consiste

in ben 148 pagine e peraltro l'accusa di lacune, carenze o manchevolezze è a

nostro avviso assolutamente ingiustificata.” (doc. XII).

In data 6 marzo 2024 l’avv. RA 1

ha infine versato agli atti il rapporto del 4 marzo 2024 della __________ - relativo

al consulto del 27 febbraio 2024 - dal quale si evince quanto segue:

" Beurteilung

und Prozedere

(…) Zusammengefasst handelt es sich um ein Schmerzsyndrom mit

psychischen und somatischen Faktoren.

Im heute durchgeführten MRI der HWS zeigt sich eine Zunahme der

Degenerationen in mehreren Segmenten, insbesondere im Vergleich zur

Voruntersuchung 2019. Es zeigt sich eine Spinalkanaleinengung

ohne Myelopathie und mehrsegmentale Foramenstenosen. Aktuell habe ich keine

klaren Hinweise, dass ein zervikomyeloradikuläres Reiz- oder sensomotorisches

Ausfallssyndrom vorliegt. Auch die Elektrophysiologie im linken Arm liefert

keine Hinweise für eine Schwerpunktneuropathie als Ursache der

Kribbelparästhesien.

Der kernspintomographische Befund sollte sicherlich kontrolliert

werden. Bei regulärem Verlauf ohne Hinweise für zervikomyeloradikuläre Symptome

empfehle ich ein Verlaufs-MRI der HWS in etwa 2 Jahren.

Bezüglich des aktuellen Beschwerdebildes mit medikamentöser

Therapie wie oben angegeben, empfehle ich diese bei den behandelnden

Spezialisten im Tessin weiterzuführen. Ebenfalls auch die

Physiotherapie und das Beibehalten der körperlichen Aktivität. Wiedervorstellung

bei Bedarf.” (doc. C).

2.15. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di

diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.

2.4; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7; STCA 35.2023.145 del 18

marzo 2024, consid. 2.6 e la STCA 32.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.6).

2.16. Ai fini del presente giudizio giova

qui inoltre rilevare, che, per quel che concerne l’invalidità psichica, con due

sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143

V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle

terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Nel Comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre le seguenti

indicazioni:

" Nel 2015

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata

in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere

considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.”

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto

2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha in

seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,

STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.4, STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6, STCA

32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.5, STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio

2024, consid. 2.5, STCA 35.2023.145 del 18 marzo 2024, consid. 2.5 e la STCA

2.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.5).

2.17. Il TCA è chiamato a verificare

innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’UAI prima della

data di emissione della decisione

qui impugnata (nel caso concreto il 28 settembre 2023) che segna, come si vedrà

meglio al considerando 2.19.2, il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali.

Dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, quella riassunta ai

considerandi da 2.10 a 2.14), questa Corte ritiene di poter fondare il proprio

giudizio sull’apprezzamento espresso dai periti amministrativi incaricati

dall’amministrazione nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr.

supra, consid. 2.11).

Il TCA constata, infatti, che i

periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti (anche specialisti).

In particolare il perito neurologo, che ha visitato l’assicurato il 2 novembre

2021, nel referto del 12 novembre 2021 (pag. 1365-1445) ha spiegato nel

dettaglio e in modo convincente i motivi per i quali, contrariamente a quanto

ritenuto dalla neurologa curante, le cefalee di cui soffriva l’assicurato non

erano di origine né post-traumatica né emicranica e, quindi, non inquadrabili

in una cefalea autonoma, di base organica (neurologica), bensì psicogena-somatoforme

(ovvero cefalee fin da subito croniche, resistenti a trattamenti farmacologici

con le caratteristiche stesse della cefalea variabili). Per queste ragioni non

si poteva considerare la cefalea dell'assicurato come una entità a se stante,

indipendente, ma si trattava di un sintomo che faceva parte di un contesto di

una sindrome del dolore cronico diffuso, la quale a sua volta sarebbe stata

valutata nell'ambito reumatologico e/o psichiatrico, quindi senza che vi fosse una

base neurologica soggiacente. Egli ha pure spiegato nel dettaglio e in modo

convincente che dal danno del plesso brachiale inferiore derivavano delle

disestesie persistenti ormai da quasi quattro anni (comunque d'entità minore e

che non necessitavano un trattamento farmacologico particolare) che, potendo

comunque creare un "fastidio di base" giustificavano una limitazione

del rendimento del 10%.

Anche il perito psichiatra - che

ha sottoposto l’assicurato ad un consulto il 9 novembre 2021 (dalle ore 10.00

alle ore 11.00) e il 29 novembre 2021 (dalle ore 11.15 alle ore 11.45) - nel

rapporto del 30 novembre 2011 (pag. 1473-1499 incarto AI) - dopo aver descritto

l'anamnesi e le constatazioni obbiettive sul piano psicopatologico e avere

valutato i test SIMS e MMPI-2-RF eseguiti dallo psicologo __________ in data 3

novembre 2021 dalle ore 10.40 alle ore 13.50 sulla base del relativo rapporto

del 16 novembre 2021 (pag. 1500-1503) - ha spiegato nel dettaglio e in modo

convincente i motivi per i quali, alla luce di tutti gli elementi che a quel

momento erano emersi, a differenza del dr. med. __________ (nella precedente

perizia __________ del 2019) e dello psichiatra curante, non ha posto alcuna

diagnosi psichiatrica, ravvisando per contro “un tentativo volontario di

simulazione della malattia mentale” (cfr. rapporto peritale psichiatrico

del 30 novembre 2021, in particolare 1494 incarto AI).

In particolare, il perito psichiatra ha sottolineato che la valuta-zione

obiettiva dell’assicurato e dei dati che erano emersi in occasione della

perizia, portava alla luce delle incoerenze molteplici e assai rilevanti (ad

es.: completa discrepanza tra la presentazione esteriore del soggetto e la

riferita sofferenza devastante che egli riferiva di sperimentare, anche psichicamente,

ogni giorno della sua vita: molto curato nella persona e nell'abbigliamento, in

ordine, con un viso disteso, non segnato, senza indizi di affaticamento o di

assopimento visibili durante il colloquio, il periziando aveva mantenuto sempre

una lucidità razionale ed emotiva che era del tutto incompatibile con la

malattia mentale; insistenza, manifestamente strumentale e ridondante, sul tema

della presunta ideazione suicidale: comportamento inusuale in chi soffre di un

genuino disturbo mentale, sia esso la depressione o qualunque altra

manifestazione psicopatologica, che spesso si accompagna a sentimenti di timore

e di vergogna; incoerenze enormi si osservavano sul tema della terapia

antalgica e psichiatrica: l’assicurato aveva ribadito con molta insistenza di

passare le giornate a "bombardarsi" di dosaggi cospicui di farmaci,

che avrebbero inciso negativamente sulla sua vigilanza e lo avrebbero fatto

dormire a lungo mentre dagli estratti della Cassa Malati si evinceva un

acquisto modesto e anche irregolare dei farmaci, sicuramente incompatibile con

un loro uso massiccio e inoltre dai dosaggi ematici si evinceva che nessuno, ma

proprio nessuno dei farmaci presenti in terapia psichiatrica, raggiungeva

nemmeno lontanamente il minimo livello dell'intervallo terapeutico). Infine il

perito psichiatra ha portato l'attenzione sulla testistica accurata che era

stata effettuata dallo psicologo __________. Il test di screening per la

simulazione SIMS aveva fornito un punteggio globale straordinariamente elevato,

con livelli superiori ai cut-off per tutte le scale che erano state analizzate.

Considerandi

II test MMPI-2-RF aveva fornito dei risultati del tutto non interpretabili, a

causa dell'alterazione di tutte e cinque le scale di validità. II giudizio

dello psicologo, che segnalava una rilevante amplificazione volontaria dei

sintomi riferiti era estremamente bonale, potendosi ravvisare invece tutti gli

estremi per una presentazione totalmente incoerente, e quindi totalmente

infondata, della sofferenza psichica. Ha quindi concluso per una piena capacità

lavorativa in qualsiasi (abituale e adeguata) attività lavorativa dall’aprile

2019.

Anche il perito reumatologo - che ha visitato l’assicurato il 17 novembre 2021

(dalle ore 9.55 alle ore 11.00) - nel rapporto del 2 dicembre 2021 (pag.

1450-1468 incarto AI) ha spiegato nel dettaglio e in modo convincente i motivi

per i quali, rispetto alla sua valutazione peritale del 2019, non aveva

rilevato modifiche, assistendo piuttosto ad una certa generalizzazione della

sintomatologia dolorosa che stava gradatamente interessando anche la parte

destra del corpo (mentre per quanto riguardava il lato sinistro la situazione

era sostanzialmente invariata rispetto alla sua valutazione antecedente). Le

indagini neuroradiologiche effettuate recentemente non mostravano evoluzioni

particolari.

Il perito reumatologo ha inoltre segnalato che le irritazioni radicolari

descritte dai colleghi radiologi erano soprattutto localizzate sul lato destro,

dove l'assicurato aveva meno problemi. Come già nella visita del 2019 il perito

amministrativo ha rilevato una certa difficoltà nella valutazione dal punto di

vista clinico per un atteggiamento difensivo dell'assicurato. Persisteva un

quadro fibromialgico, mentre non vi erano, dal punto di vista reumatologico,

patologie di entità maggiore. Anche per quanto riguardava le alterazioni

degenerative alla colonna vertebrale queste non portavano compressioni di tipo

radicolare (valutazioni neurologiche del decorso) e non erano sono segni

clinici d'instabilità soprattutto alla colonna lombare. In quel momento il

quadro clinico andava inquadrato nell'ambito di un dolore cronico con

componente miofasciale e la presenza di una problematica biopsicosociale in

relazione con una sindrome ansioso-depressiva. L'evoluzione era da considerarsi

cronica. Ha quindi concluso per una piena capacità lavorativa in qualsiasi

(abituale e adeguata) a partire al più tardi dal 6 agosto 2018, data in cui

terminava l'incapacità lavorativa determinata dal neurochirurgo.

Inoltre, per quanto concerne la “lesione del corno posteriore del menisco

mediale. Cisti di baker dell’estensione longitudinale di 4 cm ca.”

evidenziata dalla MR ginocchio destro nativo del 23 luglio 2022 (pag. 1586

incarto AI), nei complementi peritali del 20 ottobre 2022 e del 17 maggio 2023,

il dr. med. __________ ha osservato/ribadito che la nuova diagnosi non era di

entità tale da modificare la sua precedente valutazione (pag. 1607 e 1804

incarto AI).

Anche, dal profilo internistico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato

esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico

del 18 ottobre 2021 (dalle ore 8.45 alle ore 13.40) e del 16 novembre 2021

(dalle ore 10.05 alle ore 11.05) della dr.ssa med. __________, specialista FMH

in medicina interna generale, che - dopo avere posto le diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa di “Stato dopo carenza di acido folico;

Ipovitaminosi D; Stato dopo reazione di stadio II L. Müller di origine

allergica alimentare; Tabagismo cronico; Stato dopo distorsione-contusione

ginocchio ds. nel 2009” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena

capacità lavorativa dell’assicurato, a prescindere dalle valutazioni in ambito

reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 1326, 1327 e 1338 incarto AI).

Questo Tribunale ritiene tale

modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione

l’operato di tali medici, che hanno proceduto ad una visita personale accurata

dell'assicurato, sono specialisti delle materie che qui ci occupano e vantano

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Le conclusioni dei periti del __________ sono state peraltro fatte proprie

anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del

27.

luglio 2022 (pag. 1580-1584 incarto AI).

A proposito del medico SMR va sottolineato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Il TCA non ha nemmeno motivo per dubitare delle considerazioni - dettagliate,

approfondite e convincenti - espresse dai periti del __________ e dal medico

SMR nei successivi complementi peritali (incluso quello del 23 dicembre 2023

del perito psichiatra in cui ha puntualizzato quanto segue: “A proposito del

ricorso del rappresentante legale del 13.12.2023, posso rassicurare che ho

ponderato adeguatamente i test effettuati dallo psicologo, i quali sono stati

eseguiti secondo la regola dell'arte, come previsto dai manuali e hanno

permesso di confermare in maniera. fondata la manipolazione volontaria degli

stessi. In merito a questo fatto non ci sono altre speculazioni sensate da

fare.”: cfr. doc. XII-2) e annotazioni di cui si è già detto ai precedenti

considerandi.

2.18

Questa Corte non ignora la svariata

documentazione medica versata agli atti dal patrocinatore dell’insorgente

riassunta ai precedenti considerandi. Tuttavia essa non è, in ogni caso, atta a

sminuirne la piena forza probante della perizia pluridisciplinare.

Innanzitutto, va ricordato che

questi rapporti medici hanno comunque un valore probatorio minore rispetto a

quello attribuibile alla perizia amministrativa esterna del 19 luglio 2022 (e

ai relativi complementi del 2023 e del 2024) del __________ (cfr. consid. 2.15).

In secondo luogo, essi non

apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi (fatta

eccezione per il rapporto del 4 marzo 2024 della __________ di cui si è già

detto al considerando 2.14 e di cui si riferirà al consid. 2.19).

Non siamo dunque in presenza di indizi concreti suscettibili di fare

dubitare della fondatezza delle conclusioni dei periti amministrativi (cfr.

consid. 2.15).

Nella maggiore parte dei

certificati (cfr., in particolare, pag. 1616, 1617-1622 e 1761 incarto AI, doc.

B2 e B4 di cui si è già detto ai precedenti considerandi), inoltre, nessun

medico si è confrontato con le convincenti argomentazioni contenute nella

perizia amministrativa del 19 luglio 2022 e nei relativi complementi del 2023 e

del 2024.

In particolare, negli svariati certificati medici agli atti (e, in particolare,

neppure in quello del 6 febbraio 2023: cfr. pag. 1761 incarto AI), lo

psichiatra curante non ha mai preso posizione in merito alle dettagliate e

convincenti argomentazioni contenute nella perizia psichiatrica relative tentativo

volontario di simulazione della malattia mentale da parte dell’insorgente.

Ciò che è stato rettamente sottolineato dal perito psichiatra nei successivi

complementi peritali (in particolare, del 2023).

I restanti (e stringati) certificati medici (segnatamente quelli del medico di

famiglia: cfr. pag. 1615 e doc. B3 di cui si è già detto ai precedenti

considerandi) - in cui è stata attestata un’incapacità lavorativa del 100%,

indicando semplicemente “infortunio” - appaiono invece inconsistenti.

Parimenti dicasi per quelli in cui i medici (anche specialisti) si sono

espressi in merito ad ambiti (in particolare, quello psichiatrico) che non è di

stretta competenza di quel medico (cfr., in particolare, il certificato del

medico di famiglia del 23 novembre 2023 di cui al doc. B4 e il certificato del

19.

ottobre 2023 della neurologa curante di cui al doc. B1, ambedue di cui si è

già detto ai precedenti considerandi).

Sempre con riferimento al certificato del 19 ottobre 2023 della neurologa

curante, esso non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti

amministrativi, i quali - come già precedente-mente rilevato - hanno spiegato

nel dettaglio e in modo convincente i motivi per hanno posto quale unica

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente

solamente quella di “Probabile lesione minore del plesso brachiale inferiore

sin. su trauma del 18.12.2017 con: - disestesie persistenti sull'avambraccio

ulnare e la mano ulnare sin.” mentre le altre (in particolare, quelle di: “Cefalee

croniche come parte integrante di una probabile sindrome del dolore cronico

senza base neurologica; Fibromialgia di tipo primario con tendenza alla

generalizzazione della sintomatologia dolorosa antecedentemente con

un'emisindrome dolorosa a sin.; Sindrome cervicale su alterazioni degenerative

a carattere pluridiscale senza correlati irritativi radicolari all'esame

clinico e neuroradiologico con soprattutto interessamento dei segmenti C5-C6 e

C6-C7; Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba sin. più

che a ds. su una discopatia L4-L5 e L5-S1.”) quali diagnosi senza

ripercussione sulla sua capacità lavorativa. L’inabilità lavorativa attestata

dalla neurologa curante tiene pertanto conto anche di aspetti che sono stati

accertati essere medicalmente ininfluenti sulla capacità lavorati-va

dell’insorgente rispettivamente dell’aspetto psichiatrico che non è di stretta

competenza di tale medico. In questo contesto, giova qui sottolineare che l’insorgente

è affetto da una “Fibro-mialgia di tipo primario con tendenza alla

generalizzazione della sintomatologia dolorosa antecedentemente con

un'emisindrome dolorosa a sin.” la cui diagnosi è di competenza di un reuma-tologo,

il cui accertamento adeguato presuppone però l’allesti-mento di una perizia

interdisciplianre, che tenga conto sia degli aspetti reumatologici che degli

aspetti psichiatrici (cfr. STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, consid. 5.1 e

STCA 32.2023.19 del 30 gennaio 2024, consid. 2.6.2). Ciò che è stato

debitamente eseguito nel caso di specie.

Non consentono di giungere ad una conclusione differente nemmeno il referto

della MR del ginocchio destro nativo del 22 luglio 2022 (pag. 1586) - esaminato

in modo convincente e nel dettaglio nel complemento peritale del 20 ottobre

2022.

di cui si è già detto nei precedenti considerandi - rispettivamente il

referto della RX del ginocchio destro del 21 novembre 2023 (in ogni caso,

successiva alla decisione avversata che risale al 28 settembre 2023) di cui al

doc. B5 di cui si è già detto nei precedenti considerandi.

Nemmeno la cospicua documentazione medica agli atti antecedente alla perizia

del __________ del 19 luglio 2022 permette di giungere ad una differente

conclusione, dal momento che, come visto nei precedenti considerandi, era nota

ai periti amministrativi ed è stata debitamente considerata, in modo puntuale e

convincente, nella loro valutazione.

Del resto, va in ogni caso sottolineato che, quand’anche tra la valutazione

dell’esigibilità lavorativa eseguita dai periti amministrativi e quella

effettuata dagli specialisti di fiducia dell’assicurato vi fossero alcune

differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali, esse

sarebbero in ogni caso irrilevanti (cfr. pure: STCA 35.2021.59 dell’8 novembre

2021, consid. 2.4.3; STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2; STCA 32.2023.47

dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.2 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024,

consid. 2.13).

In effetti, il concetto

d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti

amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe

confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto

2008.

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile

il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di

posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee (vedi, tra le altre, STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e

riferimenti; STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3; STCA

35.2021.83

del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio

2024, consid. 2.8.2 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

Va qui inoltre ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze

mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto

alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche

(cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V

231.

consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni

sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la

STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8

gennaio 2024, consid. 2.8.1 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid.

2.13).

In questo contesto, è pure utile

segnalare che i fattori psico-sociali (problemi di coppia, difficoltà

personali, disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano

nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità

di guadagno (cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con

riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e

riferimenti ivi citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e

riferimenti ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8), in

particolare non vi figurano i problemi reattivi a una decisione negativa

dell’autorità, altrimenti la nozione legale d’invalidità verrebbe svuotata di

contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti;

9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del

20.

agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020

consid. 2.8; STCA 35.2022.44 del 6 marzo 2023, consid. 2.4.7; STCA 32.2023.3

del 17 aprile 2023 consid. 2.12.2; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid.

2.8.3

e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

Da ultimo, va sottolineato che, con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017

il Tribunale federale ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il

medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo” (cfr. anche la recente STF

9C_179/2024 del 28 marzo 2024 con rinvio alla STF 9C_194/2023 del 1° maggio

2023.

e alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022, consid. 5.2.1 con riferimenti).

Il Tribunale federale ha inoltre più

volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010; cfr. STCA 32.2023.39 del

24.

luglio 2023, consid. 2.7.2) e che in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. consid.

2.7).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; cfr. STCA

32.2023.39

del 24 luglio 2023, consid. 2.7.2).

A ciò aggiungasi che, in ogni

caso, le certificazioni dei medici curanti (anche specialisti) dell’insorgente

hanno un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile alla perizia

amministrativa esterna del 19 luglio 2022 (e ai relativi complementi del 2023 e

del 2024) del __________ (cfr. consid. 2.7).

2.19

2.19.1

Il TCA non ignora comunque che il

rapporto del 4 marzo 2024 della __________ dal quale si evince che la MRI della

colonna cervicale 27 febbraio 2024 ha messo in evidenza una “eine Zunahme

der Degenerationen in mehreren Segmenten, insbesondere im Vergleich zur

Voruntersuchung 2019. Es zeigt sich eine Spinalkanaleinengung

ohne Myelopathie und mehrsegmentale Foramenstenosen.” (doc. C).

Il TCA prende atto che lo specialista della __________ ha pure attestato quanto

segue: “Aktuell habe ich keine klaren Hinweise, dass ein

zervikomyeloradikuläres Reiz- oder sensomotorisches Ausfallssyndrom vorliegt.

Auch die Elektrophysiologie im linken Arm liefert keine Hinweise für eine

Schwerpunktneuropathie als Ursache der Kribbelparästhesien.

Der kernspintomographische

Befund sollte sicherlich kontrolliert werden. Bei regulärem Verlauf ohne

Hinweise für zervikomyeloradikuläre Symptome empfehle ich ein Verlaufs-MRI der

HWS in etwa 2 Jahren.” (doc. C).

2.19.2

In questo contesto giova qui

ricordare che, per costante giurisprudenza federale, è la decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF

8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V

164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) ed è la data della

decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409

consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del

26.

luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali

esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366.

consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può

però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19

dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;

DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.

consid. 2.6).

(cfr. sul tema, tra le tante,

pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del

9.

gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8;

STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13

settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4;

STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto

2019.

consid. 2.6; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.8 e la STCA

32.2023.115

del 22 aprile 2024, consid. 2.7).

2.19.3

Tornando al caso di specie, non

potendo escludere a priori con la necessaria tranquillità che tale referto

renda verosimile - secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - che successivamente alla decisione

impugnata del 28 settembre 2023 sia intervenuto un peggioramento dello stato

neurologico dell’insorgente, conformemente alla giurisprudenza esposta al

consid. 2.19.2, la citata documentazione medica viene trasmes-sa all’UAI,

affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel

merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.20

2.20.1

Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha

ritenuto giustificato “chiedere - come già fatto dinanzi all'UAI con le

osservazioni del 4.9.2023 e rimasta inevasa - la ricusa ex art. 36 LPGA della

dr.ssa __________ e che venga effettuata nuova valutazione peritale ad opera di

altro medico.” (cfr. doc. I, pag. 10), in particolare sottolineando che

alcuni suoi commenti:

" si

appalesano come totalmente fuori luogo sia per il loro contenuto (invero di

poco professionale e di basso livello), sia per l'ironia sottesa.

Si espongono qui alcuni esempi:

Pag. 35

Nell'ambito dell'esposizione di una presa di posizione dello

scrivente legale il medico esprime in una nota considerazioni che non le

competono sostenendo che anche l'avvocato parrebbe essersi convinto che di

oggettivo organico ci sia poco (sic!). L'affermazione del medico è fuori luogo

oltre che errata, procedendo da una decontestualizzazione delle osservazioni

formulate dallo scrivente legale all'indirizzo del lod. TCA (che peraltro ebbe

poi ad accogliere iI gravame dell'assicurato), laddove si esponeva - ciò che

qui si ribadisce - la giurisprudenza circa l'impatto invalidante delle turbe

psichiche e delle patologie psicosomatiche. II testo mal interpretato dal

medico __________ costituiva peraltro un complemento alle motivazioni

ricorsuali, nell'ambito delle quali si erano esposte le affezioni somatiche

invalidanti di cui soffriva e soffre il signor RI 1.

Pag. 36

Denotando poco rispetto per le valutazioni esposte dalla Dr.ssa __________,

il medico __________ banalizza la situazione sostenendo che 'il fatto che ci

sia una componente psichica rilevante nel mantenere i disturbi non significa

ancora che tale componente sia invalidante" Si tratta nuovamente di un

commento inadeguato e fuori luogo che conferma la preclusione di principio del

perito, cui è invece chiesto di porre in essere accertamenti approfonditi e

fondati, in piena indipendenza ed equidistanza.

Pag. 38

Nel riprendere alcune censure esposte dallo scrivente patrono

nello scritto del 25.11.2020 la Dottoressa si permette di commentare le stesse

banalizzando la questione e sostenendo in buona sostanza che se nel 2014 non si

era ritenuto dal profilo psichiatrico la necessità di dare una rendita Al,

essendo il quadro rimasto invariato non si capirebbe perché mai adesso dovrebbe

essere motivo di rendita (sic!). Eppure - come vedremo in seguito - i medici __________

che in precedenza avevano ammesso una IL del 20% a motivo dei problemi

psichiatrici, negano ora qualsiasi inabilità legate a tali affezioni.

Pag. 43

Il medico, commentando la richiesta dello scrivente rivolta

all'amministrazione a che i quesiti complementari esposti dall'assicurato

fossero presentati ai periti in maniera neutra, ossia senza che gli stessi

fossero distinguibili di quesiti posti dall'amministrazione (richiesta invero

legittima) - dando lo scrivente per assodato, secondo logica, che tale

comunicazione non fosse posta a conoscenza dei medici - si abbandona a facile

ironia interrogandosi circa la questione a sapere se il legale non sia in

chiaro che il dossier viene sottoposto ai periti. Detto questo, lo scrivente

ritiene che la consegna ai periti della corrispondenza tra assicuratore e

amministrazione non sia opportuno, né adeguato - al punto da configurare una

violazione delle norme legali - nell'ambito dell'allestimento di una perizia

esterna ai sensi dell'art. 44 LPGA.

Questi esempi bene illustrano l'inadeguatezza del perito laddove

si esprime, non senza sarcasmo ed in maniera canzonatoria, in merito ad aspetti

assicurativi, peraltro di natura amministrativa e non medica.

Le valutazioni della Dr.ssa la fanno apparire prevenuta, non oggettiva e non

equidistante.” (cfr. doc. I, pag. 10).

In sede di risposta l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" Nella

fattispecie, posto che la comunicazione con i nominativi dei periti è stata

resa il 29 luglio 2021, un'eventuale (e denegato) motivo di ricusa è da

ritenersi intempestivo. Al riguardo, l'UAI non può fare a meno di evidenziare

che nella sentenza di rinvio degli atti è stato proprio questo lodevole

Tribunale ad indicare di rivolgersi nuovamente al __________ (cfr. lo scambio

di corrispondenza tra le parti del 4-19 agosto 2021 di cui ai doc. 250 e 253).

Sul tema, l'UAI rimarca come nel complemento peritale del 25

settembre 2023 (su cui controparte non risulta essersi chinata) il __________

ha esplicato i motivi per cui non ritiene sussistere un motivo di ricusa nei

suoi confronti. In proposito, l'UAI reputa che dall'incarto non risulta che il __________

abbia adottato un comportamento lasciante presagire prevenzione. Il suindicato

Centro peritale si è infatti limitato a esaminare con minuzia (soprattutto a

livello psichiatrico ed internistico) l'importante indicatore della coerenza

(che nella fattispecie non è data).

Valutazione che, con ogni verosimiglianza, è stata fraintesa da

controparte ed erroneamente interpretata come un atteggiamento tendenzioso.

L'UAI ritiene quindi che i motivi di ricusa sollevati siano

piuttosto riconducibili a delle critiche sul contenuto qualitativo della

perizia. Ragione per cui le stesse sono state evase con la decisione sul merito

(cfr. il consid. 6.2.1 della sentenza del Tribunale federale 9G_174/2020 del 2

novembre 2020, pubblicata nel DTF 147 V 79). Visto quanto precede, l'UAI non

ravvede alcuna lesione del diritto di essere sentito dell'interessato.” (doc. VI,

pag. 3 e 4).

2.20.2

Per costante giurisprudenza federale

(ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono

di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i

giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere

considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua

imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile.

Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia

effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano

di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare

l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può

tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve

piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid.

3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no.

U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi

atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal

ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali

impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137

consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel

diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere

valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre conformemente alla

giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04, consid. 2.5), semplici

dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non

giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che

denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una

ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre

un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG).

L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler,

Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570; cfr.

pure la STCA 32.2023.80 del 30 gennaio 2024, consid. 2.6.4; sul tema, cfr. pure

la STF 8C_449/2023 del 9 aprile 2024, consid. 3.1, 3.2 e 4.2 e la STF

8C_580/2023 del 28 febbraio 2024, consid. 4.2.1 e 4.2.2; sul tema cfr. anche la

STF 7B_173/2023 del 15 marzo 2024, consid. 2.2.1 e 2.2.2 e la STF 4A_299/2023

del 1° settembre 2023, consid. 2.1 e 2.2 di cui è prevista la pubblicazione nella

Raccolta Ufficiale e la STF 4A_624/2023 del 26 gennaio 2024, consid. 3.2).

2.20.3

Nel caso concreto, dalle tavole

processuali, emerge che, in sede di osservazioni del 4 settembre 2023 (pag.

1827-1833 incarto AI) al progetto di decisione del 28 giugno 2023, l’avv. RA 1

ha ricusato la perita amministrativa coordinatrice responsabile (dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale) per alcune considerazioni

presenti nel referto peritale, ritenute “totalmente fuori luogo sia per il

loro contenuto (invero di poco professionale e di basso livello), sia per

l’ironia sottesa” “in merito ad aspetti assicurativi, peraltro di natura

amministrativa e non medica” che “la fanno apparire prevenuta, non

oggettiva ed equidistante” e chiesto che fosse “effettuata una nuova

valutazione peritale ad opera di altro medico” (pag. 1828 incarto

AI).

Interpellata al tal proposito dall’amministrazione, nel complemento peritale

del 25 settembre 2023, la dr.ssa __________ ha osservato quanto segue:

" Per quanto

concerne la lettera del 4.9.2023 del legale, Avv. RA 1, segnalo che lo stesso

si è chiaramente irritato alle osservazioni da parte della perita __________,

che aveva ritenuto piuttosto inusuali e poco professionali certe richieste da

parte del legale, il quale cita le varie pagine tra l'altro degli atti, dove la

perita mentre dettava gli atti ha fatto le varie osservazioni.

Per quanto invece concerne le prese di posizioni del legale, che

si esprime sulla persona della scrivente in termini denigratori. La perita

ritiene che questo atteggiamento sia dovuto alla mancanza da parte sua di

argomenti oggettivi. La ricusa della sottoscritta è dunque inadeguata.

II legale riferisce che la Dr.ssa med. __________ a più riprese

dice di non essere in possesso di tutti i rapporti medici che non erano a

disposizione al momento dell'entrata al __________ dell'A., ma che poi-sono

stati attivamente ricercati e, richiesti dalla perita, tanto che dalla pag. 49

alla pagina 54 sono inseriti gli atti in più. Per questo sono poi stati citati

nelle anamnesi e nella descrizione dell'iter medico del sig. RI 1, come

corretto. Molti atti sono stati ricercati dopo l'anamnesi, proprio perché l'A.

aveva segnalato delle visite e degli esami che non erano a nostra disposizione.

(…).

Per quanto concerne poi la valutazione internistica non c'è nessun

medico curante dell'A. che abbia affermato che l'A. presenti una tale patologia

dal punto di vista internistico e pertanto mal si capisce perché la valutazione

peritale della Dr.ssa med. __________ venga contestata.

(…).

In conclusione, dal punto di vista. internistico, le affermazioni alla persona

della Dr.ssa med. __________ da parte dell'Avv. RA 1 denigratorie e senza

fondamenti oggettivi, denotano la debolezza di argomenti da parte del legale.”

Nella decisione avversata

l’amministrazione ha puntualizzato che “L'incarto è stato nuovamente

sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR) dell'Ufficio Al (UAI), il quale

ha confermato la precedente presa di posizione. Per quanto attiene alla

richiesta di ricusa in merito alla valutazione peritale espletata, non si

ritiene che ci siano i presupposti per dar seguito a tale pretesa.” (doc.

A2, pag. 3).

Contrariamente a quanto indicato dall’avv. RA 1, l’UAI ha quindi preso

posizione in merito alla ricusa della dr.ssa __________ che è stata sostanzialmente evasa con la decisione avversata.

Parimenti dicasi per la richiesta di nuova valutazione peritale ad opera di

altro medico. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; cfr. pure la STF

8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.2).

Non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito

dell’insorgente, sostanzialmente fatta valere con la citata censura, che,

pertanto, va disattesa.

Ciò premesso, attentamente esaminata la perizia del 19 luglio 2012, questo

Tribunale non può esimersi dal rilevare che, da una lettura dell’ “elenco

degli atti successivi alla perizia __________ del 2019 (dettati dalla dr.ssa.

med. __________), si evince che la perita amministrativa non si è limitata

- come di consueto avviene in una perizia medica - a riprendere sinteticamente

gli stessi, ma talvolta ha pure aggiunto delle proprie considerazioni personali

(di carattere medico e/o amministrativo).

A mero titolo esemplificativo si

riporta il seguente estratto:

" 25.8.2020:

lettera da parte dell'Avv. RA 1, al TCA (886-890).

Prende nota dei complementi peritali dell'Ufficio Al. Dice che da

una parte si sottolineano i disturbi psichici dell'A., ma dall'altra

nell'ambito della perizia, questi sono stati banalizzati. Cita le sentenze

riguardo del disturbo somatoforme e varie altre sentenze (nota del perito

__________: sembra dunque che anche l'Avv. si sia convinto che di oggettivo

organico ci sia poco). Dice come il TF è giunto alla conclusione che le

nuove procedure probatorie illustrate nel DTF per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa è di rendimento della

persona interessata vanno accertate alla luce di indicatori, devono essere

applicate non solo in caso di depressione da lieve fino a medio gravi, ma anche

per tutte le malattie psichiche, in alcun modo emerge dagli atti presenti

nell'incarto Al una situazione conforme ad un'esagerazione dei sintomi quale

quella indicata dalla giurisprudenza che ha citato. Vi è di contro la conferma

di una situazione psicofisica di natura invalidante. Ritiene che le valutazioni

di natura psichiatrica effettuate dal perito ___________, Dr. med. __________,

non sono-conformi ai crismi né ai criteri minimi posti dalla giurisprudenza e

contrastano in maniera inammissibile con "le corrette complete valutazioni

del Dr. med. __________" (nota del perito __________: il

rapporto del Dr. med. __________ non descrive un quadro clinico completo, non

descrive l'evoluzione dopo l'introduzione del trattamento, non pone una

diagnosi secondo l'lCD-10; quindi proprio così corretto e completo il rapporto

del Dr. med. __________ non lo è certamente). L'Avv. dice che le stesse

contrastano per altro in maniera inconciliabile con altri rilevanti atti medici

presenti nell'incarto. L'Avv. disquisisce sulla perizia del Dr. med. __________

che a suo dire non ha rispettato i dettami della giurisprudenza. Dice che sono

per altro gli stessi medici __________ come per esempio il Dr. med. __________,

laddove sostiene che vi è una componente psichica da non sottovalutare che

contribuisce ad influenzare negativamente la sindrome algica del paziente, dice

che dunque vi è una contraddizione. Tale conclusione è la prova lampate provata

del fatto che il l'A. soffra di affezioni psichiche somatiche di natura

invalidante che non sono a torto state considerate in maniera corretta dai

medici del __________ (nota del perito __________: il fatto che ci

sia una componente psichica rilevante nel mantenere i disturbi, non significa

ancora che tale componente sia invalidante). (…)” (pag. 1249 incarto AI;

n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice mentre il

corsivo è della redattrice).

Ora, tali considerazioni sono sempre

state puntuali e segnalate, in parentesi, come segue: “nota del perito __________”.

Tuttavia tale modo di procedere è comunque discutibile e non può qui essere

condiviso. Tanto più che la perita in questione si è pure espressa in relazione

ad aspetti (in particolare, in ambito psichiatrico) che non sono di sua stretta

competenza.

In ogni caso, pure tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale non

condivide la pretesa presunta parzialità ed assenza di indipendenza del dr.ssa

med. __________ fatta valere dal patrocinatore dell’insorgente.

Dal profilo internistico, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un

accurato esame da parte della perita amministrativa il 18 ottobre 2021 (dalle

ore 8.45 alle ore 13.40) e il 16 novembre 2021 (dalle ore 10.05 alle ore

11.05). Inoltre la perita amministrativa ha posto unicamente delle diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa, ha attestando una piena capacità lavorativa

dell’assicurato, a prescindere dalle valutazioni in ambito reumatologico,

neurologico e psichiatrico (pag. 1326, 1327 e 1338 incarto AI). Ciò che è

peraltro rimasto - a ragione - incontestato in questa sede da parte del

patrocinatore dell’insorgente.

Il rappresentante del ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove sottolinea

che il perito psichiatrico non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e che tale

conclusione “ben si sposa con la posizione pregiudiziale della Dr.ssa __________”

rispettivamente (cfr. doc. I, pag. 12) rispettivamente che “la nuova perizia

- nata sotto condizionamenti inaccettabili - nega ora, inspiegabilmente, ogni

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico” (cfr. doc. I, pag. 15). Come

visto, infatti, il perito psichiatra ha spiegato in modo dettagliato e

convincente i motivi

per cui, per quanto di sua stretta competenza, ha ravvisato “un tentativo

volontario di simulazione della malattia mentale” (cfr. rapporto peritale

psichiatrico del 30 novembre 2021, in partico-lare 1494 incarto AI), a fronte

di una presentazione da parte dell’insorgente totalmente incoerente, e quindi

totalmente infondata, della sua sofferenza psichica.

Il patrocinatore dell’insorgente non può nemmeno essere seguito laddove sostiene

che il mail del 4 agosto 2023 - che il suo cliente ha inviato ai periti del __________

(dr.ssa med. __________ e dr. med. __________) senza consultarsi con lui (e il

cui senso e la cui opportunità sono discutibili) - dimostrerebbe il grado di

esasperazione patologico del suo assistito al momento della somministrazione

dei test e delle valutazioni psichiatriche. Tale argomentazione non risulta

infatti suffragata da alcuna documentazione medica (tantomeno specialistica) e,

pertanto, non può essere condivisa da questa Corte. La circostanza poi che tale

scritto non sia stato ripreso nell’elenco degli atti è irrilevante ai fin del

giudizio, dal momento che era comunque noto ai periti del __________ (in

particolare, al perito psichiatra).

In simili circostanze neppure è dato da vedere come la circostanza giusta la

quale l'UAI non avrebbe preso posizione in merito al citato mail, possa configurare

una violazione del diritto di essere sentito del suo cliente. In questo

contesto giova qui comunque ricordare che, pur comprendendo il diritto di

essere sentito l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni, ciò

non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2

pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12

del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid.

2.3; STCA 35.2022.64 del 22 marzo 2023, consid. 2.2).

Da ultimo, nel caso di specie, non è neppure ravvisabile da parte dell’UAI

alcuna violazione dell’art. 43 LPGA, dal momento che l’assicurato si è sottoposto

alla perizia pluridisciplinare del __________.

2.21

In conclusione, stante quanto sopra

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, al momento di

emissione della decisione impugnata del 28 settembre 2023, RI 1 è stato/è

inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa (attuale e adeguata) a partire

dal 18 dicembre 2017 rispettivamente abile all’80% (100% presenza con una

riduzione di rendimento del 20% per motivi psichiatrici) dal 6 agosto 2018, al

90% (100% presenza con una riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici)

dal 1° aprile 2019, allo 0% dal 14 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (per un

ricovero presso il reparto di __________ della Clinica __________ per un

trattamento reumatologico, sotto supervisione del reumatologo curante dr. med. __________:

pag. 584-587 incarto AI) e nuovamente abile al 90% (100% presenza con una

riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici) dal 1° giugno 2019 e

continua.

2.22

Si tratta ora di valutare se le

conseguenze economiche del peggioramento della capacità di guadagno del

ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto siano tali da

giustificare il riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.22.1

Nella decisione avversata l’UAI ha

quantificato il reddito “da valido” e quello “da invalido” come

segue:

" Per la

determinazione del Reddito da valido (Rh) l'incarto è stato sottoposto

al Servizio Ispettorato, il quale ha stabilito che in base agli elementi

economici a disposizione e l'effettivo svolgimento dell'attività indipendente

del Signor RI 1, ci sono i presupposti per adoperare CHF 66'400.- come valore

di riferimento, reddito sulla cui base sono stati fissati i contributi per

l'anno 2016.

Dal 01.12.2018 (scadenza dell'anno d'attesa)

Per quanto attiene il Reddito da invalido (Ri), malgrado il

danno alla salute in un'attività adeguata egli avrebbe invece potuto

teoricamente conseguire CHF 54'689.11 (tabelle RSS, valori federali, settore

maschile, considerando inoltre la capacità lavorativa ridotta del 20%).

II confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 17.64%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 66'400.00

Reddito con invalidità CHF 54'689.11

Perdita di guadagno CHF

11'710.89

Grado d'invalidità 17.64%

Dal 01.04.2019 e dal 02.06.2019

Quale Reddito da invalido (Ri), malgrado il danno alla salute, in

un'attività adeguata egli avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF

61'525.25 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, considerando inoltre

la capacità lavorativa ridotta del 10%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di

guadagno, e quindi un grado Al, pari al 7.34%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 66'400.00

Reddito con invalidità CHF

61'525.25

Perdita di guadagno CHF 4'874.75

Grado d'invalidità 7.34%”

(cfr. doc. A2, pag. 2; cfr. anche calcoli economici a pag. 1777-1780 e pag.

1814-1817 incarto AI).

2.22.2

Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha

chiesto che il reddito “da valido” venga innalzato ad “almeno fr.

76'400.-” o quantomeno a “fr. 71'500.-” sulla base delle seguenti

considerazioni:

" Dal 2015

come ben emerge dagli atti, l'assicurato era titolare di un'attività che opera

nel commercio di automobili.

Questa attività è stata svolta sino al 18.12.2017, ossia sino

all'infortunio di cui il signor RI 1 è stato vittima.

Appare a priori pertanto errato far riferimento, come invece fa

l'amministrazione all'attività professionale svolta negli anni precedenti il

2015.

presso __________. Occorre invece fare riferimento al reddito il signor RI

1.

avrebbe conseguito oggi (vedasi al momento della decisione contestata)

svolgendo l'attività indipendente avviata nel 2015.

Risulta difatti dall'estratto conto individuale dell'assicurato che il suo

reddito nel 2015 è stato nell'attività indipendente di CHF 71'600.- per il

periodo da febbraio a dicembre, di CHF 1'117.-durante il mese di gennaio a

titolo di indennità di disoccupazione, e di CHF 3'475.- a titolo di indennità

per perdita di guadagno (cfr. estratto conto individuale AVS/AI/IPG). In tutto

quindi CHF 76'192.-.

Nel 2016 emerge un reddito di CHF 66'400.- + CHF 3'178.-, pari a

complessivi CHF 69'578.-Discende che il reddito da valido del signor RI 1 oggi

sarebbe senza i problemi alla salute scatenati dall'infortunio del 18.12.2017

di almeno CHF 76'400.- (considerato altresì l'adeguamento al rincaro).

Ma anche qualora non si volesse per delirio di ipotesi considerare

quanto precede, si consideri nel 2018 il signor RI 1 avrebbe percepito un

reddito presso __________ di CHF 65'000.- con eventuale bonus del 10%, ossia

complessivi CHF 71'500.-.” (cfr. doc. I, pag. 18).

Per quanto concerne il redito “da

invalido”, l’avv. RA 1 ha postulato quanto segue:

" Al reddito

da invalido deve essere applicata una riduzione sociale del 15% almeno

(aggiuntiva), posto come il signor RI 1 sia obbligato a svolgere solo attività

estremamente leggere, comunque con un tempo e una resa parziali (riduzione del

10%), presenti altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari,

quali possibilità di svolgere certe attività la limitazione della capacità di

reggere ritmi e carichi produttivi le problematiche legate all'affezioni

psichiche che ne riducono le competenze sociali e di contatto interpersonale,

fragilità generale che lo rende poco credibile agli occhi di un potenziale

datore di lavoro e comunque vulnerabile è soggetto alla disoccupazione. Ciò in

aggiunta alla deduzione del 10% di cui alla novella dell'OAl.” (cfr. doc. I,

pag. 18 e 19).

2.22.3

In sede di risposta, l’UAI ha versato

agli atti l’“estratto conto della Cassa __________ del 17 agosto 2022”

(doc. VI-1), puntualizzando, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Come

emerge dal qui di seguito allegato estratto conto individuale del 17 agosto

2022, il Servizio ispettorato ha preso in considerazione il reddito

(auto-dichiarato) all'AVS dall'assicurato pari a CHF 66'400.-. Reddito riferito

al 2016 poiché unico anno intero in cui l'assicurato ha lavorato per la sua

ditta. Valutazione del tutto condivisibile se si tiene conto dei redditi

complessivi acquisiti nel corso degli anni dall'assicurato, del tassato

d'ufficio dell'impresa (ormai fallita) per gli anni 2015-2017 (cfr. il pt. 4

dell'inchiesta) nonché dell'assenza di dati statistici salariali relativi

all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano.” (doc. VI,

pag. 2).

2.22.4

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

rileva innanzitutto che - con sentenza 32.2020.42 del 21 dicembre 2020 (pag.

917-969 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato - aveva rilevato, al

considerando 2.13, per motivi di economia processuale (e, peraltro,

conformemente a quanto aveva richiesto l’avv. RA 1 in quella sede), che:

" l’assicurato,

al momento dell’infortunio del 18 dicembre 2017 che ne ha determinato

l’inabilità lavorativa di lunga durata, era attivo al 100% quale venditore

indipendente d’auto d’occasione presso la “__________m” di __________ (dal 1° febbraio 2015). In siffatte

circostanze, l’assicurato deve essere considerato una persona che esercitava,

prima del danno alla salute, un’attività lavorativa indipendente a tempo

pieno.” (cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.13).

Correttamente l’amministrazione

ha, quindi, acquisito agli atti il “rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente” del 15 febbraio 2023 (pag. 1772-1775 incarto

AI), dal quale si evince, in particolare, quanto segue:

" Reddito

senza invalidità:

L'attività svolta abitualmente dall'assicurato prima del danno,

dopo un periodo in cui è stato in disoccupazione, si è protratta per un tempo

limitato, dal 2015 a fine 2017. Per la definizione del reddito senza invalidità

non disponiamo di altri dati se non quanto esposto a Cl nel 2016, l'unico anno

in cui l'assicurato ha lavorato in misura completa; il reddito tassato in

quell'anno ammonta a fr. 66'400.- lordi.

In considerazione del fatto si tratta di un'attività indipendente,

che a pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto

che l'assicurato non è riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri

sociali, ritengo che tale importo non vada attualizzato.” (pag. 1775 incarto AI;

n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Nella medesima occasione, sub

“Osservazioni”, l’incaricata ha puntualizzato quanto segue:

" Ho

parlato in data 01.02.2023 con il Servizio "contributi individuali":

sussiste infatti una differenza significativa tra il reddito assoggettato nel

2017.

e indicato a Cl e il reddito imposto fiscalmente in quell'anno. Il

Servizio ha riferito che l'assicurato ha chiesto un condono e che il condono è

stato accolto; di fatto è l'USSI ad aver proceduto al pagamento dei contributi.

In data 15.02.2023 ho sentito nuovamente il Servizio contributi

in merito al reddito esposto a CI nel 2016. Il collega ha riferito che il

reddito sulla cui base sono stati fissati i contributi è quello di fr.

66'400.-, ma dato che l'assicurato non ha pagato i contributi tale importo è

stato ridotto a fr. 10.000.-.” (pag. 1775 incarto AI; n.d.r.: il corsivo

non è della redattrice).

In assenza di termine di

paragoni utili come pure di dati statistici salariali relativi all'attività

indipendente di commercio di veicoli di seconda mano (cfr. doc. VI, pag. 2), Il

TCA condivide la scelta operata dall’incaricata di considerare i redditi da

attività iscritti nel conto individuale e più precisamente quello riferito al

2016, in quanto unico anno intero in cui l'assicurato aveva lavorato per la sua

ditta. Parimenti dicasi per la scelta di non attualizzare tale importo, visto

che pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto

che l'assicurato non era riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri

sociali. Ciò premesso, all’importo di fr. 66'400.- lordi deve essere aggiunto

anche quello di fr. 3'178.- lordi, che parimenti risulta dall’estratto del CI

per il 2016 (corrisposto dalla __________: cfr. doc. VI-2; cfr. per un caso

recente in cui questa Corte ha tenuto conto, per determinare il reddito da

valida, di quanto percepito nell’anno di riferimento dall’assicurata sia quale

ergoterapista indipendente sia quale docente dipendente cfr. la STCA 32.2023.94

del 27 novembre 2023 consid. 2.10.1). Si giunge così ad un reddito “da

valido”, sia per il 2018 sia per il 2019, di fr. 69'578.-.

Giova qui infatti ricordare

che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente

ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di

determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid.

2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera

rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio

2009.

con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003

consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA

32.2020.25

del 20 ottobre 2020, consid. 2.12), ciò che non è stato il caso.

Infatti, per determinare il

reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al

momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità

deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si deduce

di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima

dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. consid. 2.5).

Stante quanto precede, non appare invece giustificato riconoscere un reddito “da

valido” più elevato di quanto anzi riportato. Tanto più se si considera

pure che, nel corso della sua carriera professionale in Svizzera (1998-2016),

egli (fatta eccezione per gli anni 2000, 2001 e 2011 in cui ha percepito

rispettivamente fr. 62'535.-, fr. 66'733.- e fr. 65'192.-) ha ricevuto degli importi

nettamente inferiori (1998: fr. 25'065.-; 1999: fr. 20'741.-; 2002: fr.

23'826.-; 2003: fr. 8'623.-; 2004: fr. 23'551.-; 2005: fr. 44'900.-; 2006: fr.

45'155.-; 2007: fr. 33'691.-; 2008: fr. 36'012.-; 2009: fr.48'874.-; 2010: fr.

52'518.-; 2012: fr. 45'919.-; 2013: fr. 4'667.-; 2014: fr. 7'308.- e 2015: fr.

13'925.-).

In esito alle considerazioni che precedono, non può pertanto essere seguito il

patrocinatore del ricorrente laddove richiede di innalzare il reddito “da

valido” ad “almeno fr. 76'400.-” o quantomeno a “fr. 71'500.-”

(cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

Il reddito “da valido”, per il 2018 e per il 2019, è dunque

fissato in fr. 69'578.-.

2.22.5

Per quanto concerne, invece, il

reddito “da invalido”, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato che

il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua dell’80% (100%

presenza con riduzione di rendimento del 20%) nel 2018 rispettivamente del 90% (100%

presenza con riduzione di rendimento del 10% nel 2019) in attività adeguata che,

tuttavia, come si è visto al consid. 2.21, è stata confermata dal TCA.

L’avv. RA 1 ha contestato pure il mancato riconoscimento di una deduzione

sociale “del 15% almeno (aggiuntiva)” “in aggiunta alla deduzione del

10% di cui alla novella dell’OAI” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19 e consid.

2.22.1).

A questo proposito il TCA ricorda che, secondo la più recente giurisprudenza

federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie

di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,

possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che

consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al

reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro

devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la

STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del

12.

gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA

35.2023.93

del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo

2024, consid. 2.93).

L’Alta Corte ha inoltre già stabilito che in caso d’applicazione del livello di

competenze 1 della RSS sono già considerate l’assenza di formazione (cfr. STF

8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti

di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022

consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4;

cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e

la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3).

Questa Corte ricorda anche di avere già confermato al consid. 2.18 e 2.21, che

l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% dal 2018 e del

90% dal 2019 in attività adeguate rispettivamente che egli gode di un ventaglio

di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la

propria capacità lavorativa residua. In siffatte condizioni, una decurtazione

sociale, per questi aspetti, non appare giustificata.

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il TCA ritiene

che, non operando alcuna deduzione sociale, l’UAI non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Per quanto invece concerne il nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI (giusta il quale: “Al

valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è

applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità

l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo

l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una

deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”), esso è

entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e, pertanto, non è applicabile alla

presente fattispecie (cfr. consid. 2.2).

Il

reddito “da invalido” è, quindi, fissato in fr. 54'689.11 (tenuto conto

di una capacità lavorativa residua dell’80%) per il 2018 rispettivamente

in fr. 61'525.25 (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 90%)

per il 2019.

2.22.6

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 54'689.11, con il relativo reddito da valido di fr. 69'578.-,

si ottiene, nel 2018, un grado di invalidità del 21% ([69'578 - 54'689.11]

x 100 : 69’578 = 21.39% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121).

Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 61'525.25, con il relativo

reddito da valido di fr. 69'578.-, si ottiene, nel 2019, un grado di

invalidità del 12% ([69'578 - 61'525.25] x 100 : 69’578 = 11.57% arrotondato al

12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%, a

ragione l’amministrazione non ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità.

La decisione dell’UAI che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di

conseguenza, confermata.

2.23

Per quanto concerne l’aspetto

relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue.

2.23.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve

essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente

(art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI),

che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI),

l’assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per

sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art.

18d LAI).

2.23.2

In concreto, dalle tavole processuali

emerge che nel “rapporto finale SIP” del 4 aprile 2023 (pag.1785-1787

incarto AI) la consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP), ha

osservato quanto segue: “Non si ritiene di attivare provvedimenti

professionali. Su richiesta scritta dell'assicurato, possiamo attivare

l'"aiuto al collocamento".” (pag. 1787 incarto AI).

In questo contesto giova qui ricordare che il CIP, rappresenta, ai sensi della

giurisprudenza federale, la persona che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007]

consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con

la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011

del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del

14.

aprile 2011; cfr. pure la STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1

e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2023.94 del 27 novembre

2023, consid. 2.10.2).

Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP.

Tanto più che in questa sede non sono stati sollevati argomenti atti ad imporre

alla Corte di scostarsene

Nella decisione avversata l’UAI

ha puntualizzato quanto segue:

" Dalla

presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) si

evince che non ci sono i presupposti per l'applicazione di misure

reintegrative, per tramite dell'UAI.

Previa richiesta scritta, lo scrivente ufficio resta tuttavia a

disposizione per valutare un sostegno al collocamento.” (doc. A2, pag. 3).

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata anche per questo

aspetto.

2.24

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita (valutazione anticipata delle prove:

cfr. consid. 2.20.3).

L'incarto AI completo è stato

versato agli atti con la risposta di causa.

2.25

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200 e fr. 1'000 in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi

all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda agli accertamenti

indicati al consid. 2.19.3.

2. Le spese, per complessivi fr. 500,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti