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Decisione

32.2023.117

Nuova domanda AI. Perizia bidisciplinare (psi+reuma) non è stata validamente messa in dubbio da certificati dei medici curanti. Inchiesta domiciliare per casalinga, priva di incongruenze,va confermata,non essendo la ricorrente riuscita a metterla in dubbio.AG respinta:ricorso senza esito favorevole

18 marzo 2024Italiano61 min

riduzione del rendimento, a decorrere dall'ultima decisione cresciuta in giudicato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.117

TB

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, a metà

febbraio 2022 (doc. 207) ha presentato una (quarta) domanda di prestazioni dall'assicurazione

invalidità lamentando un'inabilità lavorativa del 100% dal 21 marzo 2008. Dai

referti allegati (doc. 208) risultava essere stata degente un mese nel 2021

alla Clinica di riabilitazione di __________ con diagnosi di sindrome del

dolore multifattoriale e cinque settimane nel 2019 alla Clinica __________ di __________

per disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale di media gravità (F33.1).

1.2. Raccolta la documentazione medica

presso i curanti, il 4 luglio 2022 (doc. 223) il Servizio Medico Regionale (dr.

__________ e __________) ha disposto una perizia bidisciplinare sui cui esiti

(doc. 245) il 21 febbraio 2023 (doc. 244) ha steso il rapporto finale, stabilendo

dal 2017 un'inabilità lavorativa del 20% nelle mansioni consuete.

Il dr. med. __________ ha poi disposto il 27 marzo 2023 (doc. 246)

una inchiesta economica domiciliare e il 30 maggio 2023 (doc. 250) la

consulente è giunta a un grado di invalidità del 20,56%.

1.3. Con progetto di decisione del 16

giugno 2023 (doc. 251) l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi negato il

diritto a una rendita, rifiuto che è stato confermato dalla decisione del 27

settembre 2023 (doc. A) anche dopo le osservazioni del 16 agosto 2023 (doc.

252), secondo cui le conclusioni tratte stridevano con la certificazione del 3 luglio

2023 della dr.ssa __________ di totale inabilità lavorativa in qualsiasi

attività dal settembre 2021, su cui si è pronunciato il dr. __________ dell'SMR,

specialista in psichiatria e psicoterapia, confermando il rapporto finale SMR.

L'Ufficio AI ha perciò ritenuto che non erano evidenziabili

elementi oggettivi che consentivano di scostarsi dal rapporto di inchiesta a

domicilio del 13 giugno 2023, le cui conclusioni di limitazione del 20,56% nel

compimento delle mansioni nella economia domestica erano giustificate e

condivise dal punto di vista medico psichiatrico, dato che la perita aveva

rilevato una incapacità lavorativa del 20% come casalinga.

1.4. Il 30 ottobre 2023 (doc. I) RI 1,

patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la

decisione dell'Ufficio AI e di attribuirle una rendita di invalidità.

La ricorrente ha contestato le conclusioni a cui è giunto il

Servizio Medico Regionale giacché, da quanto emerge dal referto del 3 luglio

2023 della psichiatra curante, era presente una sintomatologia cronicizzata e

una inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività dal settembre 2021.

Inoltre, dal profilo somatico permanevano grosse criticità, come rilevato dal

dr. med. __________ nel certificato del 7 settembre 2023 (doc. B). Pertanto,

era necessaria una "perizia giudiziale

equanime per fare definitivamente chiarezza".

1.5. Nella risposta del 23 novembre 2023

(doc. VIII) l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Dopo avere

ricordato i passi intrapresi per accertare lo stato di salute della ricorrente

(perizia bidisciplinare e inchiesta economica per le persone che si occupano

dell'economia domestica), l'amministrazione ha esposto il parere dell'SMR sul

nuovo referto medico allegato.

Ritenuto come la nuova documentazione medica prodotta dalla

ricorrente non oggettivava un sostanziale peggioramento del suo stato di

salute, l'Ufficio assicurazione invalidità ha concluso che non erano stati

proposti elementi clinici tali da modificare quanto disposto con la decisione

impugnata. La perizia bidisciplinare a cui l'assicurata è stata sottoposta ha

vagliato adeguatamente tutti i suoi disturbi, ponendo le diagnosi con e senza

influsso sulla sua capacità lavorativa, perciò alle conclusioni a cui sono

giunti i periti può essere riconosciuto pieno valore probatorio.

Questa conclusione va tratta pure per il rapporto di inchiesta per

casalinghe, siccome esperita da persona qualificata sulla base delle

circostanze concrete e delle limitazioni risultanti dagli accertamenti medici,

come pure delle indicazioni rese dalla interessata. Risultando completi gli

atti su cui l'Ufficio AI si è basato, non si imponeva un approfondimento di

natura medica.

1.6. Il 20 dicembre 2023 (doc. XIII) la

ricorrente ha dapprima confermato il rapporto del 29 giugno 2023 (recte:

7 settembre 2023) del dr. med. __________ e poi ha affermato che in ogni caso,

anche lasciando aperto il tema a sapere se sia effettivamente subentrato un

sostanziale peggioramento del suo stato di salute, lo specialista ha ribadito

la persistenza dei problemi di salute secondari resistenti al trattamento

ambulatoriale. Inoltre, l'insorgente ha osservato che l'amministrazione non ha

preso posizione sul certificato del 3 luglio 2023 della dr.ssa med. __________,

la quale ha rilevato chiaramente una sintomatologia cronicizzata e un'inabilità

lavorativa totale in qualsiasi attività dal settembre 2023 (recte:

2021). Infine, visto il perdurare delle discrepanze tra i referti medici, la

ricorrente ha ribadito la necessità di esperire una perizia giudiziaria.

1.7. Nelle osservazioni dell'11 gennaio

2024 (doc. XVII) l'Ufficio AI ha ricordato che il Servizio Medico Regionale si

è espresso sul referto del dr. med. __________ con annotazione del 21 novembre

2023, che è stata allegata e integrata nella risposta di causa.

Quanto al referto del 3 luglio 2023 della dr.ssa med. __________, l'amministrazione

ha osservato che è stato valutato dal dr. med. __________ dell'SMR in fase di

audizione con annotazione del 25 settembre 2023, riportandola per esteso.

L'Ufficio AI ha inoltre rilevato che il rapporto di dimissione

della Clinica di riabilitazione di __________ del 29 dicembre 2023 (doc. XV/1) prodotto

al TCA, fa seguito alla richiesta di ricovero stazionario del dr. __________

figurante nel referto del 7 settembre 2023; peraltro, si riferisce a una

situazione posteriore alla decisione impugnata e non evidenzia degli elementi particolari.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto alla rendita

di invalidità dopo aver determinato un grado d'invalidità non pensionabile.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore

sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021

705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

"

Conformemente alle DT LAI

[Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore

sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato

al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza

dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità

è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate

a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità

e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, secondo i periti l'invalidità

(teorica) del 20% giusta l'art. 28 LAI sarebbe insorta al più presto il 13 luglio

2017 (cfr. consid. 1.2), ossia dalla data dell'ultima decisione dell'Ufficio

AI, cresciuta in giudicato.

L'assicurata ha presentato la (quarta)

domanda di prestazioni il 18 febbraio 2022 (cfr. consid. 1.1), ragione per cui,

trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1. LAI, l'eventuale

diritto a una rendita sarebbe insorto al più presto sei mesi dopo la

rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1° agosto 2022 (art.

29 cpv. 3 LAI) (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).

Ne consegue che, sulla scorta

delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore dal 1°

gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità

si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5%

per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità

(cpv. 2).

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese

seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di un'attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica

l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno

(metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid.

1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che il grado di

invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le

mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA,

in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a sua volta che per mansioni consuete

secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono

gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17

gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete

possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio

dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato

di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente

eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid.

3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la

pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la

preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione,

gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei

vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro

dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere

affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati

classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai

familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle

attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte

al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica

utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono

essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività

equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni

consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

2.5. Trattandosi

di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv.

3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era

insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte

le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è

soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg

Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche

in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto

di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117

V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o

economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla

perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto

da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1

LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella DTF 141 V

9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1;

9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre

2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.6. Dal rapporto medico del 9 giugno 2022

(doc. 222) raccolto dall'Ufficio AI presso la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, risulta che essa ha visto per la prima volta l'assicurata

nel settembre 2021 e che da allora ha certificato un'inabilità lavorativa del

100% in qualsiasi attività.

La curante ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore

persistente e una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media

gravità, con prognosi altamente sfavorevole. Lo stato di salute dell'assicurata

era gravemente compromesso e si era aggravato negli ultimi due anni, i colloqui

avvenivano mensilmente, ma non v'erano risorse che potevano favorire l'integrazione

nel mondo del lavoro ritenuto, poi, che non lavorava da decenni.

La dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha

certificato il 25 agosto 2022 (doc. 232) di averla in cura dal 2012, di vederla

una o due volte al mese e di ritenerla inabile al lavoro al 100% sin da quando

la conosce per una serie di patologie (polimorbidità, depressione, sindrome del

dolore polidistrettuale su/con spondilolistesi L5-S1, fibromialgia, obesità

(BMI 40)) che le rendevano difficile muoversi, camminare, eseguire attività

quotidiane a causa dei dolori diffusi e timia depressa, motivo per cui l'assicurata

era suscettibile di peggiorare e sarebbe rimasta inabile al 100%.

Sulla base di questi certificati, il 4 luglio 2022 (doc. 223) i

dr. med. __________ ed __________ del Servizio Medico Regionale, il primo

specialista in psichiatria e psicoterapia e il secondo in medicina interna

generale, hanno ritenuto indicata una valutazione peritale bidisciplinare, psichiatrica

e reumatologica, affidata il 27 ottobre 2022 (doc. 234) ai due periti nominati

dall'Ufficio AI.

Nel suo referto peritale del 30 gennaio 2023 (doc. 245) la dr.ssa

med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato di

avere visitato l'assicurata il 9 e il 16 gennaio 2023 durante 97

rispettivamente 58 minuti. Da parte sua, lo stesso 30 gennaio 2023 il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, ha rilevato di avere

visitato ambulatorialmente l'assicurata il 25 gennaio 2023.

Nel rapporto peritale redatto da entrambi l'8 febbraio 2023 (doc.

245) sono stati esposti il decorso della malattia e la valutazione della

coerenza e plausibilità, in cui la psichiatra ha rilevato delle discrepanze in

merito all'assunzione delle terapie farmacologiche (compliance

farmacologica difettuale se rapportata alle gravi lamentele) e tra la diagnosi

di depressione posta dalla curante dr.ssa __________ e la terapia farmacologica

antidepressiva che risultava diminuita: le limitazioni totali nel quotidiano

lamentate dall'assicurata non erano plausibili con la diagnosi posta, non

risultando l'assicurata del tutto incapace, come invece affermato, nello

svolgere qualsiasi attività senza l'ausilio di terzi.

Anche il reumatologo ha evidenziato che le descritte alterazioni

degenerative a carico della colonna lombare e delle ginocchia non potevano

sicuramente spiegare in modo esaustivo i cronici dolori diffusi lamentati dall'interessata.

La diagnosi psichiatrica e reumatologica con influsso sulla

capacità lavorativa era di Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10:

F45.4) / Sindrome del dolore cronico di origine funzionale-somatoforme. Un'ulteriore

diagnosi reumatologica con influsso era di Sindrome

lombovertebrale/-spondilogena cronica su: lisi istmica bilaterale di L5 con

conseguente anterolistesi di L5 su S1 di I-II grado secondo Meyerding,

incipiente gonartrosi bilaterale e stato dopo artroscopia con shaving

articolare al ginocchio sinistro nel 2014.

La diagnosi psichiatrica di dolore somatoforme persistente

comportava, secondo il test MINI ICF APP, limitazioni lievi a carico della

persistenza, flessibilità ed assertività.

Dal punto di vista reumatologico, le patologie degenerative a

carico della colonna lombare e delle ginocchia potevano giustificare solo una

leggera limitazione della capacità lavorativa che pareva influenzata per lo più

dalla sindrome del dolore cronico. Le stesse limitazioni che nelle attività

domestiche si sarebbero riscontrate in una professione fisicamente leggera, che

non richiedeva particolari sollecitazioni per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori a 10kg, movimenti ripetitivi di flessione ed

estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche).

Gli esperti hanno poi rilevato che non v'erano tratti francamente

patologici di personalità, ma che si trattava di un'assicurata con plurimi

fattori socio culturali di svantaggio che potevano avere influito sul suo

potenziale di realizzazione e adattamento. Non lavorava dal 2006 e non v'erano

mai state precedenti esperienze lavorative di durata significativa, mentre v'erano

fattori socio culturali e anagrafici sfavorevoli, tra cui l'analfabetismo, il

non parlare italiano e l'età. Era perciò irrealistico un reinserimento nel

libero mercato del lavoro, mentre non v'erano gravi ostacoli di tipo

psichiatrico per proseguire l'attività di casalinga.

Dal profilo reumatologico, le patologie degenerative a carico

della colonna lombare e delle ginocchia potevano giustificare solo una leggera

limitazione della capacità lavorativa, che era invece più influenzata da una

sindrome del dolore cronico e non tanto da reali patologie ortopediche

reumatologiche. Presentava limitazioni lievi nello svolgimento tanto di un'attività

fisicamente leggera quanto di casalinga (sollevamento ripetuto di pesi

superiori a 10kg, movimenti ripetitivi di flesso estensione del tronco, lavori

prolungati in posizioni inergonomiche).

La prognosi valetudinaria, stante l'analfabetismo e l'assenza di

formazione professionale, era estremamente sfavorevole. Inoltre, l'assenza di

una qualsiasi risposta alle corrette misure terapeutiche già intraprese rendeva

improbabile un miglioramento delle sue condizioni psico-fisiche.

Per i periti, le capacità lavorative parziali reumatologica (80%)

e psichiatrica (80%) dovevano integrarsi poiché derivavano, per entrambe le

specialità, dalla presenza di algie croniche di origine funzionale.

Nell'attività abituale di casalinga, che coincideva anche con l'attività

più adeguata alla presenza di un disturbo somatoforme, sia sul piano

psichiatrico sia reumatologico la capacità lavorativa era dell'80% per

riduzione del rendimento.

Dal punto di vista psichiatrico non v'erano provvedimenti con

ripercussione sulla capacità lavorativa stante un quadro che da sempre

risentiva principalmente di fattori psicosociali e quindi era poco responsivo

alle terapie biologiche.

Sul piano reumatologico, la terapia farmacologica e fisiatrica, le

prese a carico psichiatriche, non hanno mai influenzato in modo significativo i

dolori né la qualità di vita che era fortemente deteriorata. Lo specialista non

vedeva ulteriori provvedimenti che potessero garantire un miglioramento dello

stato di salute, se non un importante calo ponderale e lo svolgimento regolare

di ginnastica medica per migliorare la generale tonicità muscolare, ma vista la

cattiva aderenza dell'assicurata ai trattamenti non v'era da attendersi alcun

risultato.

Per quanto concerne la valutazione dal punto di vista medico delle

abilità dell'interessata nella conduzione dell'economia domestica, i periti

hanno evidenziato quanto segue. Per la preparazione dei pasti, trattandosi di

un'attività leggera da svolgere per due persone, la dr.ssa __________ non ha

ritenuto esservi impedimenti se non lievi, mentre per il reumatologo non v'erano

limitazioni. Per la pulizia e l'ordine della casa, sul piano psichiatrico per i

lavori più gravosi dal lato fisico avrebbero potuto esserci dei limiti dovuti

ai dolori, ma riteneva che fossero contenuti stante la possibilità di svolgere

Fatti

i compiti secondo i propri ritmi, rispettando le pause di recupero e senza

dovere rendere conto a terzi, in tempi stabiliti; anche sul piano reumatologico

v'era una limitazione lieve per i lavori pesanti. Negli acquisti e altre

commissioni alcune limitazioni potevano essere dovute all'analfabetismo e agli

ostacoli linguistici, ma nessuna limitazione di ordine psichiatrico né

reumatologico. Per il bucato e la cura dei vestiti vi potevano essere lievi

limitazioni sia psichiche che reumatologiche, tenuto conto che il bucato era

per due persone e sempre con flessibilità di tempi e ritmi.

In conclusione, nell'attività di casalinga, coincidente con la più

adatta sia sul piano psichiatrico sia reumatologico, i periti hanno attestato

una capacità lavorativa globale dell'80% (inabilità lavorativa del 20%) per

riduzione del rendimento, a decorrere dall'ultima decisione cresciuta in giudicato

(13 luglio 2017).

Sulla scorta di questa perizia, il 21 febbraio 2023 (doc. 244) il

dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha allestito il

rapporto finale SMR, in cui ha riassunto la situazione medica relativa alla

penultima domanda AI (a seguito della perizia è stata ritenuta dal luglio 2015

un'inabilità lavorativa del 30% quale ausiliaria di pulizie e del 10% in

attività adatta; dopo specifica indagine l'impedimento quale casalinga era del

10,5%. Con decisione del 13 luglio 2017 (doc. 196) l'Ufficio AI ha rifiutato le

prestazioni) e all'attuale domanda del 2022, esponendo i pareri dei curanti, l'esito

della perizia bidisciplinare, le diagnosi poste dai periti e definendo di

conseguenza le limitazioni funzionali di carico massimo di 10 kg, alternanza

della postura, difficoltà nello svolgere lavori di precisione e necessità di

pause supplementari.

Infine, il medico SMR ha stabilito nel 20% il grado di incapacità

lavorativa dal luglio 2017 nelle mansioni consuete.

Il rapporto di dimissione del 29 maggio 2023 (doc. 247) della

Clinica __________ di __________, che ha riferito della caduta dell'assicurata avvenuta

il giorno precedente e dell'insorgenza di dolore lombare, è stato esaminato il

1° giugno 2023 (doc. 248) dal dr. med. __________, il quale ha ritenuto che non

evidenziava una sostanziale modifica dello stato di salute, perciò ha

confermato il rapporto finale SMR del 21 febbraio 2023.

L'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica esperita al domicilio dell'assicurata il 30 maggio 2023 su mandato

dell'Ufficio AI (doc. 246) ha dato luogo al relativo rapporto del 13 giugno

2023 (doc. 250).

In una prima tabella, la consulente ispettrice ha elencato per

ogni mansione consueta (pasti, pulizia e ordine dell'alloggio, acquisti e altre

commissioni, bucato e cura dei vestiti) l'impedimento riscontrato (leggero,

molto leggero, medio o nullo) e l'importanza attribuita a ogni mansione (dal

10% al 50%), descrivendo gli impedimenti rilevati per ognuna di esse.

In una seconda tabella, ha quantificato le ore settimanali necessarie

alla gestione domestica (21h54 pari al 100%), l'impedimento senza considerare l'obbligo

di collaborazione dei familiari (5h03, 23,09%) e l'impedimento computabile

nonostante l'aiuto dei familiari (4h30, pari al 20,56%).

La terza tabella è riassuntiva e stabilisce l'invalidità:

Area d'attività secondo

marg. 3609 CIRAI

Ponderazione

Impedimenti rilevati in

sede d'inchiesta

Impedimenti quantificati

considerando l'aiuto esigibile dai membri del nucleo famigliare

Invalidità

1 Pasti

48.40%

19.00%

19.00%

9.20%

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell'alloggio

25.11%

35.00%

35.00%

8.79%

3.

Acquisti e altre commissioni

9.59%

18.00%

18.00%

1.73%

4.

Bucato e cura dei vestiti

16.89%

20.00%

5.00%

0.84%

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.

Cure del giardino e delle aree adiacenti, cura di

animali domestici

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Invalidità nelle mansioni consuete

- comprendente la messa in pratica di strategie o l'utilizzo

di ausili in ossequio all'obbligo di riduzione del danno (marg. 3613 CIRAI)

- considerante l'aiuto esigibile da parte di membri

del nucleo famigliare (marg. 3614 CIRAI)

20.56%

Al progetto di decisione del 16 giugno 2023 (doc. 251) di rifiuto

delle prestazioni poiché il grado di invalidità del 20,56% è inferiore al 40%, con

le osservazioni l'assicurata ha prodotto il certificato del 3 luglio 2023 (doc.

252) della dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:

" (…) ho

preso in carico la summenzionata paziente nel 2021, l'ultimo colloquio si è

tenuto nel giugno 2023. Con la paziente si effettuano regolarmente visite a

cadenza mensile.

Prima di me, in considerazione della lunga storia clinica diversi

psichiatri sia privati sia presso il SPS di __________.

Nel mio ultimo rapporto medico inviato all'attenzione dell'UAI

(marzo 2022) ho sottolineato, senza soffermarmi sugli antecedenti già

ampiamente noti, una cronicizzazione della sintomatologia algica.

"Da

circa 20 anni sviluppo di una sintomatologia depressiva-dolorosa a seguito di

diversi problemi ortopedici-neurologici-reumatologici conseguenti ad alcuni

infortuni… attualmente ella è completamente immersa nella condizione algica che

vive e che parrebbe essersi oramai cronicizzata dal punto di vista generale

(sia psicologico che somatico)… la farmacoterapia è stata incrementata e i

colloqui a cadenza mensile sono proseguiti senza però alcun beneficio. Nonostante

tutti i rimaneggiamenti farmacologici tentati in questi anni la condizione non

è mutata.".

Dal profilo diagnostico parrebbe essersi cronicizzata una sindrome

somatoforme da dolore persistente che a mio avviso, come comunicato all'UAI, si

ripercuote in maniera completa sulla CL per quanto riguarda la caricabilità, persistenza,

flessibilità e contatto con altri. Ho certificato una IL completa e per

qualsiasi attività dal settembre 2021.".

Su questo referto si è pronunciato il 25 settembre 2023 (doc. 254)

il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia attivo presso

il Servizio Medico Regionale:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico del

03.07.2023

(…) della dr.ssa __________, medico psichiatra e psicoterapeuta

curante, allegato alle osservazioni al progetto di decisione, non sono

evidenziabili elementi oggettivi che consentano di discostarsi da quanto

descritto nel rapporto di inchiesta domiciliare del 13.06.2023, le cui

conclusioni sono dal punto di vista medico psichiatrico giustificate e

condivise. Conseguentemente dal punto di vista medico si conferma il contenuto

del rapporto finale SMR del 21.02.2023.".

Di conseguenza, l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso il 27

settembre 2023 (doc. A) la decisione che conferma il rifiuto di attribuzione di

una rendita stante un grado AI del 20,56%.

Con il ricorso l'assicurata ha prodotto al TCA il certificato del

7.

settembre 2023 (doc. B) del dr. med. __________, specialista in

neurochirurgia FMH, il quale ha dichiarato quanto segue:

" Diagnosi:

Trauma lombare (28.05.2023) con dolore irradiante all'arto

inferiore destro.

Spondilolistesi istmica L5 II grado.

Domando ancora con la presente la possibilità da parte della

Sig.ra RI 1 di un periodo di ricovero stazionario (4 settimane) presso una

Struttura Riabilitativa a causa della persistenza dei problemi di salute

secondari alle diagnosi summenzionate e resistenti al trattamento

ambulatoriale.".

L'Ufficio AI ha quindi interpellato il dr. med. __________ dell'SMR

il quale, ricordati l'inabilità lavorativa di carattere medico del 20%

riscontrata dalla perizia bidisciplinare dell'8 febbraio 2023 e l'impedimento

del 20,56% risultante dall'inchiesta per casalinga del 30 maggio 2023, il 21

novembre 2023 (doc. VIII/1) ha osservato quanto segue per quanto concerne il

certificato del curante allegato al ricorso, che ha riassunto:

" Valutazione:

dalla documentazione non risulta che l'assicurata abbia riportato

danni strutturali dal trauma lombare. Da notare anche che l'inchiesta domicilio

è stata eseguita solo pochi giorni dopo l'avvenuto trauma senza che l'assicurata

fosse immobilizzata come ci si aspetterebbe da un traumatismo maggiore.

In conclusione ritengo che l'attuale documentazione non oggettiva

/ non rende verosimile un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell'assicurata.".

La ricorrente ha infine prodotto al TCA il rapporto di dimissione

del 29 dicembre 2023 (doc. XV/1) della Clinica di riabilitazione __________ di __________,

in cui è stata degente dal 4 al 29 dicembre 2023 per una sindrome del dolore

multifattoriale. Il referto riporta le diagnosi principali, le diagnosi

secondarie, il procedere (proseguire con fisioterapia ambulatoriale) e la

terapia farmacologica.

Su questo referto l'Ufficio AI ha osservato che tale ricovero

stazionario era stato chiesto dal dr. med. __________ nel certificato del 7

settembre 2023 e, sebbene sia posteriore alla decisione, non evidenzia nuovi

elementi che giustificano modifiche della valutazione espressa con la decisione

impugnata (doc. XVII).

2.7

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa

(art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere

riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti,

nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della

perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb

pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF

104.

V 212; Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una

rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In

tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile

dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno

di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.9

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente negato all'assicurata il

diritto alla rendita a motivo che il grado di invalidità era del 20,56%, dopo attenta

analisi della documentazione agli atti, e quindi dello stato di salute della

ricorrente e delle limitazioni riscontrate nel compimento delle mansioni nell'ambito

dell'economia domestica, non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a

cui essa è pervenuta.

Innanzitutto occorre evidenziare che lo statuto di casalinga al

100% attribuito dall'Ufficio AI all'assicurata già con la decisione del 13

luglio 2017 (doc. 196) non è messo in discussione, perciò il grado di invalidità

della ricorrente deve essere valutato, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28a cpv. 2 LAI).

In secondo luogo, va rilevato che dopo avere raccolto

i rapporti dei medici curanti (dr.sse __________, medicina interna generale FMH

e __________, psichiatria e psicoterapia FMH), il Servizio Medico Regionale ha

richiesto una perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica), che ha

posto le diagnosi di Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10:F45.4)

/ Sindrome del dolore cronico di origine funzionale-somatoforme e di Sindrome

lombovertebrale/-spondilogena cronica.

Queste diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa sono state pure individuate dagli specialisti che hanno in cura l'assicurata.

In più, la psichiatra ha però diagnosticato nel giugno 2022 una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, mentre dal profilo

somatico la sindrome lombovertebrale cronica interessava anche, secondo il

referto del 2 giugno 2021 della Clinica di riabilitazione __________ di __________,

L4/L5 e non solo L5/S1. Il referto del 7 settembre 2023 del dr. __________ ha (invece)

confermato solo la spondilolistesi istmica L5 di II grado.

Per quanto concerne la diagnosi di depressione,

nella sua valutazione del 30 gennaio 2023 la perita psichiatra l'ha esclusa,

non avendo constatato al momento del colloquio idee di colpa, di rovina o di

morte, quote ansiose, ma genericamente nervosismo - così definito dall'assicurata

- in conseguenza dei dolori. L'emotività espressa era concentrata sulla

comunicazione di sofferenza rispetto ai dolori, non contemplava alcuna ripresa

di attività lavorativa né il desiderio di riprendere a svolgere le mansioni a

livello domestico. I livelli di energia erano riferiti essere ridotti in

relazione ai dolori; la perita non ha oggettivato segni di

stanchezza-esauribilità. Essa ha poi affermato che "Rispetto alla diagnosi di episodio depressivo in

ricorrenze posta nell'ultimo ricovero presso la clinica __________ e dalla

dr.ssa med. __________, non se ne ravvedono i criteri in base all'esame clinico

attuale mentre in base al decorso non vi è stato alcun cambiamento, giacché è

descritta dall'assicurata e confermata dagli atti una condizione psicologica

che, salvo il peggioramento dei dolori, persiste immutata da vent'anni. La

stessa dr.ssa __________ parla di un disagio ventennale nel contesto di

problematiche ortopedico reumatologiche e descrive anche una "paziente

completamente immersa nella condizione algica che ormai è cronicizzata"…

"paziente che si percepisce gravemente ammalata (percezione pure dei

familiari)"".

Inoltre, l'esperta ha osservato esservi alcuni dubbi

di compliance sulla terapia farmacologica, che è rimasta sostanzialmente

invariata negli anni, da ultimo decisamente diminuita nella componente

antidepressiva, ciò che deponeva indirettamente per l'assenza di un grave

disturbo depressivo.

In conclusione, rispetto a quanto ritenuto da un'altra

perita nel 2015 in occasione della precedente domanda di prestazioni, la dr.ssa

med. __________ ha reputato che il quadro da dolore somatoforme fosse a quel

momento l'unico con ripercussioni sulla capacità lavorativa e che, nel corso

degli anni, esso risultava ancora più cristallizzato, nelle sue dinamiche disfunzionali

sebbene, in quanto casalinga dal 2007, esso non pregiudicasse in modo grave il

suo funzionamento lavorativo.

Nell'ultimo referto del 3 luglio 2023 la dr.ssa med.

__________ ha riportato quanto ha indicato nel suo precedente rapporto del

giugno 2022, in cui aveva evidenziato una cronicizzazione della sintomatologia

algica, e ha aggiunto che ora sembrava essersi cronicizzata una sindrome

somatoforme da dolore persistente.

Di conseguenza, a mente del TCA, siccome le più

recenti considerazioni della psichiatra curante sono sostanzialmente simili

alle precedenti, anche a queste ultime possono pertanto essere contrapposte le

summenzionate motivazioni addotte dalla perita.

D'altronde, la dr.ssa med. __________ ha ben

spiegato come è giunta sia alla diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente, rilevando che perdurava da quasi venti anni e che il suo esordio

poteva essere fatto risalire al 2004 dopo un apparente banale infortunio con

contusione del rachide, sia all'esclusione di un grave disturbo depressivo.

Ne discende che la censura ricorsuale che ha posto l'accento,

per concludere all'annullamento della decisione impugnata, sulla sintomatologia

cronicizzata facendo riferimento proprio al predetto certificato del 3 luglio

2023, non è per contro atta a modificare le conclusioni tratte dalla consulente

nominata dall'Ufficio AI, la quale ha analizzato e valutato nel dettaglio, in

modo chiaro e completo, lo stato di salute dell'assicurata e le ripercussioni

sullo svolgimento delle mansioni consuete.

A quest'ultimo proposito, la perita ha valutato le

capacità e le risorse dell'assicurata come casalinga secondo lo schema MINI ICF

- APP, rilevando dei gradi di disabilità assenti praticamente per ogni

condizione, eccetto delle limitazioni lievi a carico della persistenza,

flessibilità ed assertività.

Per questo motivo, tutto ben considerato, la perita

psichiatra ha stabilito nell'80% la capacità della ricorrente nell'attività di

casalinga, ritenendola, peraltro, quale attività più adeguata alla presenza del

disturbo somatoforme.

Non va poi dimenticato che anche il dr. med. __________

dell'SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha avuto modo di esaminare

il certificato della collega allegato alle osservazioni al progetto di

decisione, non rilevando elementi oggettivi che gli permettevano di scostarsi

da quanto descritto nel rapporto di inchiesta domiciliare effettuato qualche

settimana prima, le cui conclusioni ha ritenuto giustificate dal profilo medico

psichiatrico e le ha perciò condivise.

Dal punto di vista psichiatrico, quindi, le

conclusioni della perita devono essere confermate.

2.10

La stessa conclusione

va tratta pure per le condizioni di salute dell'insorgente riscontrate a

livello somatico.

Come visto, le diagnosi poste dai medici intervenuti

sono di principio le stesse e ancora il 7 settembre 2023 il dr. med. __________

ha confermato la presenza di una spondilolistesi istmica L5 di II grado. Egli

ha invero riportato pure la diagnosi di trauma lombare con dolore irradiante

all'arto inferiore destro.

Al riguardo va osservato che se questa diagnosi non

era nota al perito reumatologo, visto che è susseguente alla caduta del 28

maggio 2023 e quindi a quando il dr. med. __________ ha visitato l'assicurata su

mandato dell'Ufficio assicurazione invalidità, tuttavia ne ha poi preso atto il

dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale il 1° giugno 2023, valutando

il rapporto medico del 29 maggio 2023 rilasciato dalla Clinica __________.

Poiché dalla visita in pronto soccorso per dolore lombare non sono emerse lesioni

strutturali, il medico internista generalista dell'SMR ha concluso che questo

evento non evidenziava una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata.

Alla stessa stregua, nemmeno il referto del

neurochirurgo del 7 settembre 2023 può modificare questa conclusione, giacché

esso riferisce unicamente della necessità per l'assicurata di effettuare un

periodo stazionario di riabilitazione di quattro settimane presso una struttura

specializzata a causa della persistenza dei problemi di salute derivanti dalla

predetta caduta, data la resistenza al trattamento ambulatoriale. E il rapporto

di dimissione del 29 dicembre 2023, pervenuto al TCA nelle more della causa,

conferma che tale degenza ha avuto luogo dal 4 al 29 dicembre 2023, non

riferendo però di particolari informazioni riguardo alle condizioni di salute

della ricorrente oltre ad indicare il motivo del ricovero (paziente con

sindrome del dolore multifattoriale) e le diagnosi principali e secondarie.

Peraltro, il trauma lombare a cui si riferisce il

dr. __________ è avvenuto soltanto due giorni prima del sopralluogo che l'assistente

sociale ha effettuato a casa della ricorrente, la quale le ha segnalato che

questa caduta era proprio riconducibile alla problematica alla gamba sinistra

con tremori e cedimenti frequenti. Di ripercussioni a livello del danno alla

salute, però, non sembrano essercene stati, tanto che il dr. __________ non ha individuato

un sostanziale peggioramento delle condizioni.

In altre parole, anche dal profilo fisico i referti

vagliati dal perito reumatologo, così pure i successivi su cui si è chinato il

medico SMR, danno un quadro delle ripercussioni dei danni della salute della

ricorrente sulle attività domestiche che non prevede delle particolari

limitazioni, se non nei lavori di pulizia fisicamente più pesanti e nei lavori

di bucato, di cura dei vestiti e per stirare.

Nel compimento di queste mansioni consuete la

limitazione medico-teorica rilevata dal perito è del 20%.

Le contestazioni dell'insorgente non sono perciò

atte a scalfire neppure queste conclusioni formulate in ambito somatico.

2.11

Visto quanto

precede, nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa sede,

o già allegata in sede amministrativa, è suscettibile di mettere in dubbio le

conclusioni dei medici consulenti psichiatra e reumatologo nominati dall'Ufficio

AI.

Essi hanno infatti reso un rapporto peritale bidisciplinare,

chiaro, completo e dettagliato, che è stato avallato dal Servizio Medico

Regionale (dr. __________) e in seguito confermato dapprima da un medico

specialista in psichiatria e psicoterapia SMR (dr. __________), il quale si è

pronunciato sul referto della dr.ssa med. __________, poi da un medico

specialista in medicina interna generale (dr. med. __________), che si è

chinato sulla questione somatica sollevata ancora da ultimo dal dr. med. __________.

A questi pareri va dunque prestata integrale adesione.

Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni

dianzi esposte, di scostarsi dalle risultanze peritali e dalla conferma delle

stesse condivisa dal Servizio Medico Regionale.

Il TCA ritiene pertanto che i referti peritali siano sufficientemente

dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute

della ricorrente e la sua capacità nell'espletamento delle mansioni consuete,

ai quali dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario fare erigere una

nuova perizia, neppure a livello giudiziario, così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

2.12

Allo stesso modo, la ricorrente non

è riuscita a mettere in dubbio le constatazioni e le conclusioni che la

consulente ispettrice ha tratto dopo avere effettuato il 30 maggio 2023 un

sopralluogo al suo domicilio per potere valutare le sue abilità nelle attività

legate alla preparazione dei pasti, alla pulizia e al tenere in ordine la casa,

all'effettuare acquisti e altre commissioni e al fare e stirare il bucato.

Nel rapporto del 13 giugno 2023 dell'inchiesta economica per le

persone che si occupano dell'economia domestica, preso atto del danno alla

salute e delle limitazioni funzionali riassunte dal Servizio Medico Regionale, la

consulente ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole attività

sul totale delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) e, tenendo

conto della situazione medica, ha indicato le attività che l'assicurata era

totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare.

Determinante è infatti il confronto delle attività effettive e non

la valutazione medica dell'incapacità al lavoro. Essa ha fornito indicazioni

precise sull'entità delle limitazioni dovute alla disabilità, sulla base delle

quali ha poi determinato le limitazioni in percentuale per ogni settore d'attività

(N. 3605 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per

l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024). Il

grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al prodotto tra la

ponderazione senza disabilità e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3607

CIRAI) e dalla somma di questi impedimenti l'assistente sociale è giunta a una

invalidità nelle mansioni concrete del 20,56%.

Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;

STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra

la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si

deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per

quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).

Nel caso in esame, dagli accertamenti medici effettuati risulta

che l'inabilità lavorativa medico-teorica è del 20% e, dal lato pratico, i

danni alla salute accertati dai periti, e confermati dal Servizio Medico

Regionale, danno luogo a un'invalidità del 20,56% nel compiere le mansioni

consuete nell'economia domestica, con una preponderanza degli impedimenti riscontrata

nell'effettuare le pulizie pesanti.

In tal caso, quindi, non vi sono divergenze tra la valutazione

resa dall'assistente sociale previo sopralluogo e le conclusioni

medico-teoriche dell'SMR.

Inoltre, l'insorgente non ha contestato né la ripartizione delle

attività e le relative percentuali attribuite dalla consulente, né la

determinazione degli impedimenti per ciascuna di esse come pure il grado di

disabilità nelle singole attività.

Di conseguenza, non emergendo delle incongruenze sull'operato dell'assistente

sociale, non v'è ragione di scostarsene.

A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio

AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta

si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo.

Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le

valutazioni dell'assistente sociale, che ha esaminato di persona la capacità

residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2020.134 del 26 aprile 2021,

consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020, consid. 2.18; STCA

32.2018.79

del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle

emergenze mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia per le

persone assicurate occupate nell'economia domestica. Non vi è pertanto alcuna

ragione per mettere in dubbio le sue conclusioni.

Nell'inchiesta domiciliare in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del

13.

giugno 2023 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della

determinazione del grado di invalidità dell'assicurata.

2.13

Sulla base del metodo specifico

applicabile alla ricorrente (art. 28a cpv. 2 LAI), siccome va ritenuta

casalinga al 100%, si ha che il grado di invalidità stabilito dall'inchiesta

domiciliare è dunque del 20,56%, arrotondato al 21% e, come stabilito

dall'Ufficio AI nella decisione del 27 settembre 2023, questo grado di

invalidità non dà diritto alla ricorrente a una rendita.

Da quanto precede discende che deve essere respinta la pretesa

dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio

AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una nuova decisione che le

attribuisca una rendita di invalidità. La decisione deve invece essere

confermata.

2.14

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente, fermo

restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2.15

Con il ricorso l'assicurata

ha infatti postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I),

producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. X/1).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il

ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, non avendo l'assicurata

apportato validi referti medici contrastanti il rapporto peritale

bidisciplinare e il rapporto finale del Servizio Medico Regionale, del tutto

privo di possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre

2021, consid. 5). La domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una

delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di procedura di Fr. 500

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti