32.2023.119
Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita d’invalidità e provvedimenti professionali. Conferma della valutazione peritale psichiatrica del CPAS. Apprezzamento anticipato delle prove
22 gennaio 2024Italiano37 min
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.119
FS
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 14/15
aprile 2022 RI 1, nato nel 1972, da ultimo attivo quale venditore/responsabile
amministrativo, ha presentato una domanda di prestazioni dell’AI adducendo dei
“disturbi nervosi in fase acuta” a far tempo dal 9 settembre 2021 (doc.
1 incarto AI).
1.2.
Esperita una perizia in materia psichiatrica a cura del __________ (doc.
41 incarto AI) la quale, sulla base anche della refertazione medica richiamata,
in particolare i rapporti dello psichiatra curante dr. med. __________, del
medico fiduciario dell’assicurazione perdita di guadagno dr.ssa med. __________,
nonché del rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 17 agosto 2022
(pagg. 150-153 incarto AI) ha rilevato come l’assicurato fosse abile al lavoro
nella professione abituale nella misura del 60% (diminuzione del tempo) mentre in
una professione adeguata presentasse un’abilità lavorativa residua dell’85%
(diminuzione del tempo), raccolti i successivi complementi peritali 16 maggio
2023 (doc. 78 incarto AI) e 19 settembre 2023 (doc. 97 incarto AI), con
decisione 2 ottobre 2023 (doc. A), preavvisata l’11 luglio 2023 (doc. 92
incarto AI), l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e ai
provvedimenti professionali.
1.3.
Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1 il quale, istando per la concessione del gratuito patrocinio, ne postula
l’annullamento e l’attribuzione di una rendita intera con un grado d’invalidità
del 100% dal 1. settembre 2021. Nel merito contesta la valutazione psichiatrica
peritale contrapponendole le valutazioni del proprio curante, fra cui una nuova
certificazione prodotta con il ricorso e la valutazione del medico fiduciario
dell’assicurazione perdita di guadagno all’inserto, avvalendosi inoltre di un
nuovo ricovero in clinica psichiatrica avvenuto il 13 marzo 2023, elementi ai
quali sostiene non sia stato attribuito il giusto peso.
1.4.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato integralmente la
valutazione peritale evidenziando come alla stessa, ritenuta di “particolare
qualità”, vada riconosciuto pieno valore probatorio. Rileva inoltre come
sia le prese di posizione del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________
che il nuovo rapporto di dimissione della clinica psichiatrica siano stati
oggetto di approfondite prese di posizione da parte del perito psichiatra, a
cui in questa sede viene contrapposto unicamente il generico certificato 12
ottobre 2023 del curante.
1.5.
Con scritto 14 dicembre 2023 il ricorrente ha chiesto una pronuncia
sulla domanda di gratuito patrocinio e l’audizione testimoniale del curante dr.
med. __________.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2.
Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha
negato all’assicurato il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali
dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e
valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT
[Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto,
n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 14/15 aprile
2022 (cfr. supra consid. 1.1. in initio), ragione per cui l’eventuale diritto a
prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr.
artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli
art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264).
2.4. Nel caso di specie, alla luce delle patologie di cui è
affetto l’insorgente, l’Ufficio AI ha fatto allestire una perizia psichiatrica
ad opera del __________ redatta il 20 gennaio 2023 dal dr. med. __________, FMH
in psichiatria e psicoterapia, dopo aver svolto due colloqui con l’interessato
il 29 dicembre 2022 ed il 10 gennaio 2023 (doc. 41 incarto AI).
Nel
referto il perito, dopo aver descritto gli atti, l’“anamnesi familiare primo
sviluppo”, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi
psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, lo
svolgimento della giornata, il reperto e gli approfondimenti testali, ha posto
la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome da
disadattamento evoluta in episodio depressivo di grado lieve (F32.00), mentre
non ha indicato alcuna diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro. Nella “valutazione
della coerenza e plausibilità” il dr. med. __________ ha evidenziato che “sebbene
l’assicurato affermi di stare malissimo e di non essere più la persona di prima,
si sono identificati diversi elementi che mettono in dubbio l’attendibilità
delle affermazioni rese sia in termini di discrepanze e incongruenze (deficit
cognitivi che non emergono minimamente alla valutazione clinica, il fatto che
affermi di stare malissimo ma che sarebbero gli altri a segnalarglielo, il
fatto che si vergognerebbe ad incontrare persone ma trascorrerebbe la maggior
parte del giorni in giro e al bar), sia in termini di anomalie (i risultati al
TMT), sia per le risultanze di alcuni test specifici per valutare
l’attendibilità come lo 10P-29. Di questo si è tenuto conto nella valutazione
della IL. Per questo il quadro, di consistenza limitata è coerente solo con la
diagnosi posta e le limitazioni funzionali plausibili sono soltanto quelle
descritte al mini-ICF”.
Il perito
psichiatra ha quindi stabilito che nell’attività abituale di venditore e
responsabile amministrativo l’assicurato presenta, da settembre 2021 fino alla
fine di novembre 2021, un’incapacità lavorativa completa mentre, a partire dal
dicembre 2021, una capacità lavorativa residua del 60% (diminuzione del tempo).
In attività adeguata, descritta come un’attività operativa semplice, in
ambiente preferibilmente piccolo e a basso tasso di responsabilità con mansioni
già programmate, lo specialista ha invece concluso per una capacità lavorativa
residua dell’85% (diminuzione del tempo).
Egli ha
pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la
capacità lavorativa nel senso che, mediante l’implementazione della terapia
antidepressiva e con un monitoraggio della compliance (la quale appare dubbia),
si potrebbe ottenere nell’arco di 6-8 mesi un verosimile recupero della
capacità lavorativa del 15% almeno in ogni attività.
Con
rapporto finale 7 febbraio 2023 (doc. 43 incarto AI) il dr. med. __________,
medico SMR, ha confermato l’esito della perizia.
Nelle more
amministrative, il ricorrente ha prodotto un rapporto del proprio medico
curante del 23 marzo 2023 (doc. 61 incarto AI) il quale, ribadita la diagnosi
di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD f 43.22)
- già posta con rapporto medico 11.10.2022 vagliato dal perito - ha rilevato
come, a causa dell’emergenza di ideazione suicidale il 13 marzo 2023 si fosse
proceduto al ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________. I dr. med. __________
e __________, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto
di dimissione dalla menzionata clinica psichiatrica del 25 aprile 2023, presso
il quale l’insorgente è stato ricoverato sino al 30 di marzo 2023, descritto lo
status psichico all’ammissione e l’anamnesi, esposte inoltre le risultanze
dell’osservazione clinica, hanno posto la diagnosi di “Episodio depressivo
di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente come documentato da
precedenti in anamnesi”. Inoltre, dopo aver illustrato la farmacoterapia
impostata durante il ricovero hanno rilevato che “Nella seconda fase del
ricovero il quadro clinico appariva in miglioramento: l’umore era in stabile
miglioramento con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il
futuro. L’ansia era di grado lieve. Il pensiero era corretto per forma con
contenuto meno polarizzato su problematiche di tipo esistenziale, nonostante
persistessero tuttavia in maniera meno invalidante, preoccupazioni riguardo al
proprio stato di salute e al proprio futuro lavorativo. Il sonno era
maggiormente regolare. Erano assenti idee di morte e/o propositi autolesivi”
(doc. 67 incarto AI).
Chiamato dal medico SMR a
prendere posizione sulla nuova refertazione medica (doc. 75 incarto AI), con
scritto 16 maggio 2023 il perito del __________ si è così espresso:
" (…) Il Dr. __________ nel suo scritto
giustificava il ricovero ospedaliero con una difficile gestione dell’angoscia
al domicilio e l’emergere di una ideazione suicidale attiva e riportava una
compliance farmacologica altalenante che era sta anche verificata in perizia
(dosaggio dei principi attivi prescritti).
Nel
rapporto di dimissione dalla Clinica __________ si parla invece all’ingresso
non di suicidialità attiva ma di “un’ideazione anticonservativa cronica
passiva”, che farebbe probabilmente riferimento alla situazione
esistenziale dell’assicurato e alle diatribe con la ex moglie, ma che non aveva
esplicitato durante la valutazione peritale pur avendo esplicitato in modo
evidente il proprio malessere. Tuttavia, sempre nel rapporto della Clinica __________
si parla di presenza di sentimenti di sconforto, ingiustizia e rabbia con un
contenuto del pensiero polarizzato su problematiche di tipo esistenziale e
l’esame psichico all’ingresso non assolve i criteri per un episodio depressivo
di media gravità. Inoltre, dal momento che in anamnesi non sono presenti
precedenti episodi depressivi discreti con periodi intervallari liberi, non è
possibile porre diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Sottolineo peraltro
come in quinta giornata di ricovero l’assicurato abbia goduto di un permesso per
recarsi dal proprio generalista curante ad effettuare un trattamento con “iniezione
di vitamine ozonizzate”; anche questo elemento non depone per un forte
rischio suicidario. Ancora, l’introduzione di una farmacoterapia con
Escitalopram è ad un dosaggio equivalente a quello antecedente di Bupropione
(Wellbutrin), sebbene si sia associato un basso dosaggio di Olanzapina (5 mg)
quale potenziamento, modifica terapeutica condivisibile e perorata anche in
perizia. Tuttavia, questa terapia avrebbe comportato in breve tempo (non
sufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva visto che il ricovero è
stato di 17 giorni) ad uno “stabile miglioramento” dell’umore “con
iniziale ripresa della volizione e delle progettualità per il futuro”. Non
ritrovo pertanto nel rapporto di dimissione né nello scritto del curante
elementi che mi inducano a modificare la mia valutazione che confermo
integralmente.
Avevo
già peraltro preso posizione anche sulla valutazione della Dr.ssa __________,
che poneva anch’ella diagnosi di episodio depressivo di grado medio dopo aver
visitato l’assicurato un paio di mesi prima di me (ad ottobre 2022) e
l’assicurato non si era certo dichiarato migliorato alla mia valutazione che,
ricordo, aveva preso in considerazione anche una serie di discordanze di cui si
era tenuto conto anche nella stima della CL in attività abituale e adeguata.” (doc. 78 incarto AI)
Tale
presa di posizione è stata avvallata dal medico SMR (doc. 81 incarto AI) e quindi,
unitamente al referto peritale 20 gennaio 2023, è stata posta alla base del
progetto di decisione 11 luglio 2023 (doc. 92 incarto AI).
Con le
osservazioni al menzionato preavviso l’assicurato ha prodotto un’ulteriore
presa di posizione del 19 luglio 2023 del proprio psichiatra curante dr. med. __________
il quale ha osservato:
" Il paziente riferisce di aver
attraversato un primo episodio di disagio psichico durante la prima separazione
cosa che il perito mette in discussione non essendoci documentazione medica
relativa a tale dichiarazione. Considerato che il paziente presenta un disturbo
di personalità riconosciuto anche dalla D.ssa __________, medico
dell’assicurazione __________, à altamente probabile che ciò sia realmente accaduto
poiché notoriamente i pazienti con disturbo di personalità sono molto più
sensibili ai traumi derivanti dagli eventi negativi di vita.
La
valutazione della collega D.sa __________, medico di fiducia dell’assicurazione
__________, che ha visto il paziente in due momenti successivi (23.09.2021 e
03.10.2022) ha osservato, a mio parere, un peggioramento della situazione
clinica del paziente, contrariamente a ciò che afferma il perito della __________,
poiché la prima diagnosi del 23.09.2021 è stata di Disturbo dell’adattamento
(ICD 10 F 43.2) mentre la seconda è stata Disturbo di personalità misto (ICD 10
F 61.0) più Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1).
L’aggravamento è evidente dal fatto che mentre nel primo rapporto del
23.09.2021 la collega prevedeva un’abilità al lavoro totale dal 01.12.2021, nel
rapporto del 03.10.2022 parlava di abilità allo svolgimento di accertamenti
professionali (reinserimento/allenamento al lavoro) da parte dell’Assicurazione
invalidità.
Quindi
un tentativo di rientro nel mondo del lavoro in maniera protetta e sotto il
controllo dell’AI. Tutt’altra cosa è un’abilità lavorativa al 100%.
Il
ricovero in Clinica __________ del 13.03.202 è stato necessario a causa del
peggioramento dei sintomi associati all’emergere di ideazione anticonservativa
e per trovare una nuova terapia antidepressiva anche alla luce della nuova
diagnosi di Glaucoma che aveva compromesso la compliance farmacologica la cui
scarsa aderenza è da imputare anche al disturbo di personalità di cui il
paziente soffre.
Anche
il fatto che la presa a carico del paziente fosse discontinua è da imputare al
disturbo di personalità di cui soffre il paziente e non come lascia intendere
il perito come non compatibili col quadro osservato.
Il
miglioramento dello stato di salute in Clinica è stato dovuto alla condizione
di protezione garantita dell’ambiente ospedaliero ed in parte anche enfatizzato
dal paziente, come da lui stesso ammesso, poiché preoccupato dal clima di
tensione vissuto in alcuni episodi del ricovero e finalizzato alla veloce
dimissione da un ambiente che veniva vissuto negativamente.
La
sintomatologia attualmente presentata dal paziente risulta ad oggi invariata e
lo stesso appare ancora inabile al lavoro al 100%” (doc.
93 incarto AI).
Chiamato
a pronunciarsi sulla nuova presa di posizione del curante, il 19 settembre 2023
il perito ha osservato:
" Rispetto al primo episodio di
disagio psichico esperito durante la prima separazione, ho preso posizione
all’interno della mia discussione diagnostica in cui riportavo che: “non vi
sono elementi sufficienti per considerarlo” un episodio depressivo, “anche
perché nemmeno il curante parla di depressione ricorrente e allora l’assicurato
non aveva fatto ricorso a cure mediche ma si era ripreso “ guardandosi allo
specchio” e trovando la forza di reagire tant’è che, dopo 4-5 mesi aveva
una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver a suo dire abbandonato il precedente
per sua scelta anche se in virtù di un calo di funzionamento”.
Il
Dr. __________ attribuisce sia la probabilità che si sia trattato di uno
scompenso depressivo che la scarsa compliance alla farmacoterapia, alla
presenza di un disturbo misto di personalità da cui l’assicurato sarebbe
affetto ma, anche in questo caso, ho sostenuto nella discussione diagnostica
che dalla storia di vita e dall’anamnesi non si rilevavano elementi che
soddisfacessero i criteri generali per porre diagnosi di disturbo della
personalità. Ricordo che, anche nelle più recenti nosografie (ICD 11), per
poter porre diagnosi di disturbo della personalità devono essere soddisfatti i
criteri generali.
Anche
rispetto alle diagnosi poste dalla Dr.ssa __________ nelle sue perizie
fiduciarie avevo già preso posizione, credo ampiamente, nella mia perizia del
20.01.2023 (…)
In
definitiva le osservazioni del Dr. __________ si configurano come una
differente valutazione del quadro e non mi inducono a modificare la mia stima
della CL residua dell’assicurato determinata in perizia.” (doc. 97 incarto AI).
Sulla
base di tale valutazione, avallata dal SMR (doc. 98 incarto AI) l’Ufficio AI, con
Considerandi
decisione 2 ottobre 2023 (doc. 99 incarto AI) ha confermato il progetto di
decisione.
Con il
ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato 12 ottobre 2023 del dr. med. __________
con cui egli “certifica che il sig. __________ è inabile al lavoro al 100%
dal 09.09.2021 e fino al 30.10.2023” (doc. B).
2.5
Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al
giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4., pag. 261; 115 V 133 consid.
2., pag. 134; 114 V 310 consid.
3c, pag. 314; 105 V 156 consid.
1.
pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF
137.
V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il
ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare
un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi
evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va ancora
evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da
parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è
decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher / Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF
130.
V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 254-257).
Nella STF
I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo
avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/ Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015
il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della
vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella DTF
145.
V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143.
V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).
2.7
In concreto, l’insorgente non ha portato alcun elemento
medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del 20 gennaio 2023 del
dr. med. __________, allestita secondo i surriferiti dettami posti dalla
giurisprudenza.
Il
referto è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.
Alla
perizia va attribuita piena forza probante.
Nemmeno
forniscono elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali i rapporti
23.
marzo 2023 e 19 luglio 2023 dello psichiatra curante dr. med. __________, ed
il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 25 aprile 2023 prodotti
nelle more amministrative e sui quali il perito si è ampiamente e
convincentemente espresso.
Per
quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________ del 23 marzo 2023 ed il
rapporto di dimissione dalla Clinica __________ relativo al ricovero avvenuto
dal 13 al 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha evidenziato che benché in
quest’ultimo rapporto fosse stata posta la diagnosi di “Episodio depressivo
di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente”, l’esame psichico
all’ingresso in clinica non assolvesse i criteri per un episodio depressivo di
media gravità. Ha spiegato come non sia nemmeno possibile parlare di sindrome
depressiva ricorrente, non essendo presenti precedenti “episodi depressivi
discreti con periodi intervallari liberi”. Ha poi evidenziato come il fatto
che l’assicurato al quinto giorno di ricovero abbia goduto di un permesso per
recarsi dal curante per un trattamento “con iniezione di vitamine ozonizzate”
non deponga per un forte rischio suicidario. Ha quindi osservato come la
farmacoterapia introdotta in clinica, la quale risulta aver condotto ad uno “stabile
miglioramento” dell’umore “con iniziale ripresa della volizione e della
progettualità per il futuro”, abbia prodotto tali effetti in soli 17
giorni, tempo normalmente insufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva.
Ha pertanto ritenuto che tali referti non contenessero elementi atti a
modificare la sua valutazione.
Il perito
ha poi spiegato, relativamente al primo episodio di disagio psichico
riscontrato durante la prima separazione, di avervi preso posizione nell’ambito
della discussione diagnostica in perizia in cui aveva considerato non vi
fossero elementi per considerarlo un episodio depressivo contrariamente a
quanto indicato dal curante, evidenziando inoltre come l’assicurato non avesse
fatto ricorso a cure mediche ma si fosse ripreso come da lui riferito “guardandosi
allo specchio”, e trovando la forza di reagire, tanto da avere, dopo 4-5
mesi, una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver abbandonato il
precedente per sua scelta. Il perito si è inoltre nuovamente confermato in
quanto sostenuto nella discussione diagnostica in merito alla presenza di un
disturbo misto della personalità indicato dal curante, evidenziando di non aver
rilevato elementi necessari per porre una tale diagnosi.
Rilevato
che il generico certificato del 12 ottobre del curante si esaurisce
nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2021 al
30.
ottobre 2023, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico
oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________, non vi sono
motivi per scostarsi dalle valutazioni peritali sulla quale l’Ufficio AI ha
fondato la propria decisione.
Del
resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8
In conclusione, questo Giudice ritiene che la
documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessaria l’audizione
testimoniale del dr. med. __________ richiesta dal ricorrente, al quale
peraltro incombeva indicare il motivo per cui si giustificasse l’assunzione di
tale mezzo di prova, ciò che non è avvenuto.
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1
pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Visto
quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.
5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica con i
relativi complementi e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito
valore probatorio pieno, ha concluso per un’abilità lavorativa del 60%
(diminuzione del tempo) in attività abituale e dell’85% (diminuzione del tempo)
in attività adeguata.
A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente
chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di
carattere medico.
2.9
Il
ricorrente non contesta la valutazione economica sulla base della quale
l’Ufficio AI ha determinato una perdita di guadagno ed un grado d’invalidità
nulli e questo Tribunale non ha motivo per discostarsene.
Pertanto, nella misura in cui oltre al diritto alla
rendita, l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento di
provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA
32.2021.10
del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA
32.2017.194
del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA
32.2017.46
del 12 ottobre 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione
professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;
STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis
1997.
pag. 80 consid. 1b).
2.10
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il
ricorso va integralmente respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore
dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.12
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, e per i motivi
esposti ai considerandi 2.7-2.8 la presente vertenza appariva sin dall’inizio
destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In simili
condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti