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Decisione

32.2023.119

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita d’invalidità e provvedimenti professionali. Conferma della valutazione peritale psichiatrica del CPAS. Apprezzamento anticipato delle prove

22 gennaio 2024Italiano37 min

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.119

FS

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 14/15

aprile 2022 RI 1, nato nel 1972, da ultimo attivo quale venditore/responsabile

amministrativo, ha presentato una domanda di prestazioni dell’AI adducendo dei

“disturbi nervosi in fase acuta” a far tempo dal 9 settembre 2021 (doc.

1 incarto AI).

1.2.

Esperita una perizia in materia psichiatrica a cura del __________ (doc.

41 incarto AI) la quale, sulla base anche della refertazione medica richiamata,

in particolare i rapporti dello psichiatra curante dr. med. __________, del

medico fiduciario dell’assicurazione perdita di guadagno dr.ssa med. __________,

nonché del rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 17 agosto 2022

(pagg. 150-153 incarto AI) ha rilevato come l’assicurato fosse abile al lavoro

nella professione abituale nella misura del 60% (diminuzione del tempo) mentre in

una professione adeguata presentasse un’abilità lavorativa residua dell’85%

(diminuzione del tempo), raccolti i successivi complementi peritali 16 maggio

2023 (doc. 78 incarto AI) e 19 settembre 2023 (doc. 97 incarto AI), con

decisione 2 ottobre 2023 (doc. A), preavvisata l’11 luglio 2023 (doc. 92

incarto AI), l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e ai

provvedimenti professionali.

1.3.

Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, rappresentato dall’avv. RA

1 il quale, istando per la concessione del gratuito patrocinio, ne postula

l’annullamento e l’attribuzione di una rendita intera con un grado d’invalidità

del 100% dal 1. settembre 2021. Nel merito contesta la valutazione psichiatrica

peritale contrapponendole le valutazioni del proprio curante, fra cui una nuova

certificazione prodotta con il ricorso e la valutazione del medico fiduciario

dell’assicurazione perdita di guadagno all’inserto, avvalendosi inoltre di un

nuovo ricovero in clinica psichiatrica avvenuto il 13 marzo 2023, elementi ai

quali sostiene non sia stato attribuito il giusto peso.

1.4.

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato integralmente la

valutazione peritale evidenziando come alla stessa, ritenuta di “particolare

qualità”, vada riconosciuto pieno valore probatorio. Rileva inoltre come

sia le prese di posizione del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________

che il nuovo rapporto di dimissione della clinica psichiatrica siano stati

oggetto di approfondite prese di posizione da parte del perito psichiatra, a

cui in questa sede viene contrapposto unicamente il generico certificato 12

ottobre 2023 del curante.

1.5.

Con scritto 14 dicembre 2023 il ricorrente ha chiesto una pronuncia

sulla domanda di gratuito patrocinio e l’audizione testimoniale del curante dr.

med. __________.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2.

Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha

negato all’assicurato il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali

dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le

disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema

di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e

valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT

[Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto,

n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 14/15 aprile

2022 (cfr. supra consid. 1.1. in initio), ragione per cui l’eventuale diritto a

prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr.

artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli

art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264).

2.4. Nel caso di specie, alla luce delle patologie di cui è

affetto l’insorgente, l’Ufficio AI ha fatto allestire una perizia psichiatrica

ad opera del __________ redatta il 20 gennaio 2023 dal dr. med. __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia, dopo aver svolto due colloqui con l’interessato

il 29 dicembre 2022 ed il 10 gennaio 2023 (doc. 41 incarto AI).

Nel

referto il perito, dopo aver descritto gli atti, l’“anamnesi familiare primo

sviluppo”, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi

psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, lo

svolgimento della giornata, il reperto e gli approfondimenti testali, ha posto

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome da

disadattamento evoluta in episodio depressivo di grado lieve (F32.00), mentre

non ha indicato alcuna diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro. Nella “valutazione

della coerenza e plausibilità” il dr. med. __________ ha evidenziato che “sebbene

l’assicurato affermi di stare malissimo e di non essere più la persona di prima,

si sono identificati diversi elementi che mettono in dubbio l’attendibilità

delle affermazioni rese sia in termini di discrepanze e incongruenze (deficit

cognitivi che non emergono minimamente alla valutazione clinica, il fatto che

affermi di stare malissimo ma che sarebbero gli altri a segnalarglielo, il

fatto che si vergognerebbe ad incontrare persone ma trascorrerebbe la maggior

parte del giorni in giro e al bar), sia in termini di anomalie (i risultati al

TMT), sia per le risultanze di alcuni test specifici per valutare

l’attendibilità come lo 10P-29. Di questo si è tenuto conto nella valutazione

della IL. Per questo il quadro, di consistenza limitata è coerente solo con la

diagnosi posta e le limitazioni funzionali plausibili sono soltanto quelle

descritte al mini-ICF”.

Il perito

psichiatra ha quindi stabilito che nell’attività abituale di venditore e

responsabile amministrativo l’assicurato presenta, da settembre 2021 fino alla

fine di novembre 2021, un’incapacità lavorativa completa mentre, a partire dal

dicembre 2021, una capacità lavorativa residua del 60% (diminuzione del tempo).

In attività adeguata, descritta come un’attività operativa semplice, in

ambiente preferibilmente piccolo e a basso tasso di responsabilità con mansioni

già programmate, lo specialista ha invece concluso per una capacità lavorativa

residua dell’85% (diminuzione del tempo).

Egli ha

pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la

capacità lavorativa nel senso che, mediante l’implementazione della terapia

antidepressiva e con un monitoraggio della compliance (la quale appare dubbia),

si potrebbe ottenere nell’arco di 6-8 mesi un verosimile recupero della

capacità lavorativa del 15% almeno in ogni attività.

Con

rapporto finale 7 febbraio 2023 (doc. 43 incarto AI) il dr. med. __________,

medico SMR, ha confermato l’esito della perizia.

Nelle more

amministrative, il ricorrente ha prodotto un rapporto del proprio medico

curante del 23 marzo 2023 (doc. 61 incarto AI) il quale, ribadita la diagnosi

di sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD f 43.22)

- già posta con rapporto medico 11.10.2022 vagliato dal perito - ha rilevato

come, a causa dell’emergenza di ideazione suicidale il 13 marzo 2023 si fosse

proceduto al ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________. I dr. med. __________

e __________, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

di dimissione dalla menzionata clinica psichiatrica del 25 aprile 2023, presso

il quale l’insorgente è stato ricoverato sino al 30 di marzo 2023, descritto lo

status psichico all’ammissione e l’anamnesi, esposte inoltre le risultanze

dell’osservazione clinica, hanno posto la diagnosi di “Episodio depressivo

di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente come documentato da

precedenti in anamnesi”. Inoltre, dopo aver illustrato la farmacoterapia

impostata durante il ricovero hanno rilevato che “Nella seconda fase del

ricovero il quadro clinico appariva in miglioramento: l’umore era in stabile

miglioramento con iniziale ripresa della volizione e della progettualità per il

futuro. L’ansia era di grado lieve. Il pensiero era corretto per forma con

contenuto meno polarizzato su problematiche di tipo esistenziale, nonostante

persistessero tuttavia in maniera meno invalidante, preoccupazioni riguardo al

proprio stato di salute e al proprio futuro lavorativo. Il sonno era

maggiormente regolare. Erano assenti idee di morte e/o propositi autolesivi”

(doc. 67 incarto AI).

Chiamato dal medico SMR a

prendere posizione sulla nuova refertazione medica (doc. 75 incarto AI), con

scritto 16 maggio 2023 il perito del __________ si è così espresso:

" (…) Il Dr. __________ nel suo scritto

giustificava il ricovero ospedaliero con una difficile gestione dell’angoscia

al domicilio e l’emergere di una ideazione suicidale attiva e riportava una

compliance farmacologica altalenante che era sta anche verificata in perizia

(dosaggio dei principi attivi prescritti).

Nel

rapporto di dimissione dalla Clinica __________ si parla invece all’ingresso

non di suicidialità attiva ma di “un’ideazione anticonservativa cronica

passiva”, che farebbe probabilmente riferimento alla situazione

esistenziale dell’assicurato e alle diatribe con la ex moglie, ma che non aveva

esplicitato durante la valutazione peritale pur avendo esplicitato in modo

evidente il proprio malessere. Tuttavia, sempre nel rapporto della Clinica __________

si parla di presenza di sentimenti di sconforto, ingiustizia e rabbia con un

contenuto del pensiero polarizzato su problematiche di tipo esistenziale e

l’esame psichico all’ingresso non assolve i criteri per un episodio depressivo

di media gravità. Inoltre, dal momento che in anamnesi non sono presenti

precedenti episodi depressivi discreti con periodi intervallari liberi, non è

possibile porre diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Sottolineo peraltro

come in quinta giornata di ricovero l’assicurato abbia goduto di un permesso per

recarsi dal proprio generalista curante ad effettuare un trattamento con “iniezione

di vitamine ozonizzate”; anche questo elemento non depone per un forte

rischio suicidario. Ancora, l’introduzione di una farmacoterapia con

Escitalopram è ad un dosaggio equivalente a quello antecedente di Bupropione

(Wellbutrin), sebbene si sia associato un basso dosaggio di Olanzapina (5 mg)

quale potenziamento, modifica terapeutica condivisibile e perorata anche in

perizia. Tuttavia, questa terapia avrebbe comportato in breve tempo (non

sufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva visto che il ricovero è

stato di 17 giorni) ad uno “stabile miglioramento” dell’umore “con

iniziale ripresa della volizione e delle progettualità per il futuro”. Non

ritrovo pertanto nel rapporto di dimissione né nello scritto del curante

elementi che mi inducano a modificare la mia valutazione che confermo

integralmente.

Avevo

già peraltro preso posizione anche sulla valutazione della Dr.ssa __________,

che poneva anch’ella diagnosi di episodio depressivo di grado medio dopo aver

visitato l’assicurato un paio di mesi prima di me (ad ottobre 2022) e

l’assicurato non si era certo dichiarato migliorato alla mia valutazione che,

ricordo, aveva preso in considerazione anche una serie di discordanze di cui si

era tenuto conto anche nella stima della CL in attività abituale e adeguata.” (doc. 78 incarto AI)

Tale

presa di posizione è stata avvallata dal medico SMR (doc. 81 incarto AI) e quindi,

unitamente al referto peritale 20 gennaio 2023, è stata posta alla base del

progetto di decisione 11 luglio 2023 (doc. 92 incarto AI).

Con le

osservazioni al menzionato preavviso l’assicurato ha prodotto un’ulteriore

presa di posizione del 19 luglio 2023 del proprio psichiatra curante dr. med. __________

il quale ha osservato:

" Il paziente riferisce di aver

attraversato un primo episodio di disagio psichico durante la prima separazione

cosa che il perito mette in discussione non essendoci documentazione medica

relativa a tale dichiarazione. Considerato che il paziente presenta un disturbo

di personalità riconosciuto anche dalla D.ssa __________, medico

dell’assicurazione __________, à altamente probabile che ciò sia realmente accaduto

poiché notoriamente i pazienti con disturbo di personalità sono molto più

sensibili ai traumi derivanti dagli eventi negativi di vita.

La

valutazione della collega D.sa __________, medico di fiducia dell’assicurazione

__________, che ha visto il paziente in due momenti successivi (23.09.2021 e

03.10.2022) ha osservato, a mio parere, un peggioramento della situazione

clinica del paziente, contrariamente a ciò che afferma il perito della __________,

poiché la prima diagnosi del 23.09.2021 è stata di Disturbo dell’adattamento

(ICD 10 F 43.2) mentre la seconda è stata Disturbo di personalità misto (ICD 10

F 61.0) più Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1).

L’aggravamento è evidente dal fatto che mentre nel primo rapporto del

23.09.2021 la collega prevedeva un’abilità al lavoro totale dal 01.12.2021, nel

rapporto del 03.10.2022 parlava di abilità allo svolgimento di accertamenti

professionali (reinserimento/allenamento al lavoro) da parte dell’Assicurazione

invalidità.

Quindi

un tentativo di rientro nel mondo del lavoro in maniera protetta e sotto il

controllo dell’AI. Tutt’altra cosa è un’abilità lavorativa al 100%.

Il

ricovero in Clinica __________ del 13.03.202 è stato necessario a causa del

peggioramento dei sintomi associati all’emergere di ideazione anticonservativa

e per trovare una nuova terapia antidepressiva anche alla luce della nuova

diagnosi di Glaucoma che aveva compromesso la compliance farmacologica la cui

scarsa aderenza è da imputare anche al disturbo di personalità di cui il

paziente soffre.

Anche

il fatto che la presa a carico del paziente fosse discontinua è da imputare al

disturbo di personalità di cui soffre il paziente e non come lascia intendere

il perito come non compatibili col quadro osservato.

Il

miglioramento dello stato di salute in Clinica è stato dovuto alla condizione

di protezione garantita dell’ambiente ospedaliero ed in parte anche enfatizzato

dal paziente, come da lui stesso ammesso, poiché preoccupato dal clima di

tensione vissuto in alcuni episodi del ricovero e finalizzato alla veloce

dimissione da un ambiente che veniva vissuto negativamente.

La

sintomatologia attualmente presentata dal paziente risulta ad oggi invariata e

lo stesso appare ancora inabile al lavoro al 100%” (doc.

93 incarto AI).

Chiamato

a pronunciarsi sulla nuova presa di posizione del curante, il 19 settembre 2023

il perito ha osservato:

" Rispetto al primo episodio di

disagio psichico esperito durante la prima separazione, ho preso posizione

all’interno della mia discussione diagnostica in cui riportavo che: “non vi

sono elementi sufficienti per considerarlo” un episodio depressivo, “anche

perché nemmeno il curante parla di depressione ricorrente e allora l’assicurato

non aveva fatto ricorso a cure mediche ma si era ripreso “ guardandosi allo

specchio” e trovando la forza di reagire tant’è che, dopo 4-5 mesi aveva

una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver a suo dire abbandonato il precedente

per sua scelta anche se in virtù di un calo di funzionamento”.

Il

Dr. __________ attribuisce sia la probabilità che si sia trattato di uno

scompenso depressivo che la scarsa compliance alla farmacoterapia, alla

presenza di un disturbo misto di personalità da cui l’assicurato sarebbe

affetto ma, anche in questo caso, ho sostenuto nella discussione diagnostica

che dalla storia di vita e dall’anamnesi non si rilevavano elementi che

soddisfacessero i criteri generali per porre diagnosi di disturbo della

personalità. Ricordo che, anche nelle più recenti nosografie (ICD 11), per

poter porre diagnosi di disturbo della personalità devono essere soddisfatti i

criteri generali.

Anche

rispetto alle diagnosi poste dalla Dr.ssa __________ nelle sue perizie

fiduciarie avevo già preso posizione, credo ampiamente, nella mia perizia del

20.01.2023 (…)

In

definitiva le osservazioni del Dr. __________ si configurano come una

differente valutazione del quadro e non mi inducono a modificare la mia stima

della CL residua dell’assicurato determinata in perizia.” (doc. 97 incarto AI).

Sulla

base di tale valutazione, avallata dal SMR (doc. 98 incarto AI) l’Ufficio AI, con

Considerandi

decisione 2 ottobre 2023 (doc. 99 incarto AI) ha confermato il progetto di

decisione.

Con il

ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato 12 ottobre 2023 del dr. med. __________

con cui egli “certifica che il sig. __________ è inabile al lavoro al 100%

dal 09.09.2021 e fino al 30.10.2023” (doc. B).

2.5

Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al

giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del

medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4., pag. 261; 115 V 133 consid.

2., pag. 134; 114 V 310 consid.

3c, pag. 314; 105 V 156 consid.

1.

pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF

137.

V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il

ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare

un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va ancora

evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è

decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher / Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF

130.

V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”

in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella STF

I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo

avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/ Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015

il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della

vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella DTF

145.

V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

2.7

In concreto, l’insorgente non ha portato alcun elemento

medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del 20 gennaio 2023 del

dr. med. __________, allestita secondo i surriferiti dettami posti dalla

giurisprudenza.

Il

referto è infatti da considerare dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.

Alla

perizia va attribuita piena forza probante.

Nemmeno

forniscono elementi atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali i rapporti

23.

marzo 2023 e 19 luglio 2023 dello psichiatra curante dr. med. __________, ed

il rapporto di dimissione dalla Clinica __________ del 25 aprile 2023 prodotti

nelle more amministrative e sui quali il perito si è ampiamente e

convincentemente espresso.

Per

quanto riguarda il rapporto del dr. med. __________ del 23 marzo 2023 ed il

rapporto di dimissione dalla Clinica __________ relativo al ricovero avvenuto

dal 13 al 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha evidenziato che benché in

quest’ultimo rapporto fosse stata posta la diagnosi di “Episodio depressivo

di media gravità, appartenente a un disturbo ricorrente”, l’esame psichico

all’ingresso in clinica non assolvesse i criteri per un episodio depressivo di

media gravità. Ha spiegato come non sia nemmeno possibile parlare di sindrome

depressiva ricorrente, non essendo presenti precedenti “episodi depressivi

discreti con periodi intervallari liberi”. Ha poi evidenziato come il fatto

che l’assicurato al quinto giorno di ricovero abbia goduto di un permesso per

recarsi dal curante per un trattamento “con iniezione di vitamine ozonizzate”

non deponga per un forte rischio suicidario. Ha quindi osservato come la

farmacoterapia introdotta in clinica, la quale risulta aver condotto ad uno “stabile

miglioramento” dell’umore “con iniziale ripresa della volizione e della

progettualità per il futuro”, abbia prodotto tali effetti in soli 17

giorni, tempo normalmente insufficiente ad ottenere un’efficacia antidepressiva.

Ha pertanto ritenuto che tali referti non contenessero elementi atti a

modificare la sua valutazione.

Il perito

ha poi spiegato, relativamente al primo episodio di disagio psichico

riscontrato durante la prima separazione, di avervi preso posizione nell’ambito

della discussione diagnostica in perizia in cui aveva considerato non vi

fossero elementi per considerarlo un episodio depressivo contrariamente a

quanto indicato dal curante, evidenziando inoltre come l’assicurato non avesse

fatto ricorso a cure mediche ma si fosse ripreso come da lui riferito “guardandosi

allo specchio”, e trovando la forza di reagire, tanto da avere, dopo 4-5

mesi, una nuova relazione ed un nuovo lavoro dopo aver abbandonato il

precedente per sua scelta. Il perito si è inoltre nuovamente confermato in

quanto sostenuto nella discussione diagnostica in merito alla presenza di un

disturbo misto della personalità indicato dal curante, evidenziando di non aver

rilevato elementi necessari per porre una tale diagnosi.

Rilevato

che il generico certificato del 12 ottobre del curante si esaurisce

nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 9 settembre 2021 al

30.

ottobre 2023, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico

oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________, non vi sono

motivi per scostarsi dalle valutazioni peritali sulla quale l’Ufficio AI ha

fondato la propria decisione.

Del

resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8

In conclusione, questo Giudice ritiene che la

documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessaria l’audizione

testimoniale del dr. med. __________ richiesta dal ricorrente, al quale

peraltro incombeva indicare il motivo per cui si giustificasse l’assunzione di

tale mezzo di prova, ciò che non è avvenuto.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1

pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.

5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica con i

relativi complementi e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno, ha concluso per un’abilità lavorativa del 60%

(diminuzione del tempo) in attività abituale e dell’85% (diminuzione del tempo)

in attività adeguata.

A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente

chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di

carattere medico.

2.9

Il

ricorrente non contesta la valutazione economica sulla base della quale

l’Ufficio AI ha determinato una perdita di guadagno ed un grado d’invalidità

nulli e questo Tribunale non ha motivo per discostarsene.

Pertanto, nella misura in cui oltre al diritto alla

rendita, l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento di

provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA

32.2021.10

del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020; STCA

32.2017.194

del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.46

del 12 ottobre 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;

STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis

1997.

pag. 80 consid. 1b).

2.10

Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il

ricorso va integralmente respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore

dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.12

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7-2.8 la presente vertenza appariva sin dall’inizio

destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In simili

condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti