32.2023.12
Ricorso (accolto) contro decisione di attribuzione di una rendita temporanea. Adesione: A. condivide proposta UAI di retrocessione atti per accertamenti medici. TCA: non si può escludere che tra perizia e decisione la situazione sia peggiorata. Diritto intertemporale: si applica il diritto vigente
7 aprile 2023Italiano14 min
seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 22/24 febbraio 2022, motivo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.12
jv/gm
Lugano
7 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel __________ e da ultimo attivo quale responsabile del personale in un
ristorante, l’8/13 giugno 2019 ha presentato una prima domanda di prestazioni
AI adducendo molteplici affezioni fisiche comportanti un danno alla salute “Da
ca. 5 anni” ed un’inabilità lavorativa completa (docc. 1, 3, 7, 9 incarto
AI).
Dopo
aver esperito gli accertamenti di rito, con decisione del 18 novembre 2019
(doc. 18 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 13 incarto AI), l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni. Questa decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.2. Il 22/24
febbraio 2022 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,
adducendo “Mal di schiena, male alle gam-be” dal 2015 ed indicando
un’inabilità lavorativa completa a far tempo dal 1. gennaio 2017 (docc. 19 e 20
incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 1. marzo 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la non
entrata in materia (doc. 20 incarto AI), salvo poi ritornare sui suoi passi a
seguito della documentazione medica pervenuta in sede di osservazioni, ritenuta
sufficiente dal medico SMR per entrare in materia (docc. 21-24 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha quindi conferito mandato al medico SMR per valutare se vi è stata una
modifica dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione (doc. 35
incarto AI). Richiamato il formulario medico dalla curante (doc. 36 incarto
AI), il medico SMR ha richiesto all’Ufficio AI una perizia monodisciplinare in
ambito psichiatrico (doc. 37 incarto AI), richiesta avvallata
dall’amministrazione che ha conferito mandato in tal senso al __________ nella
persona del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc.
38 e 41 incarto AI).
Facendo
proprio il rapporto peritale del 14 settembre 2022 (doc. 47 incarto AI), nel
suo rapporto finale del 19 ottobre 2022 (doc. 52 incarto AI) il medico SMR ha
posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “disturbo
dell’adattamento evoluto in un episodio depressivo di grado medio in parziale
remissione (F32.1)” e di “moderata sindrome lombovertebrale”,
rilevando i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità
lavorativa:
% IL in attività abituale
% IL in attività adeguata
Periodi
(att. abituale e adeguata)
% IL in mansioni consuete
Periodi
(mansioni consuete)
Documenti
40
25
1.2021-11.2021
20
12.2021-13.9.2022
75
60
12.2021-30.6.2022
0
14.9.2022-30.6.2022
100
100
1.7.2022-26.7.2022
100
1.7.2022-26.7.2022
degenza
75
60
27.7.2022-13.9.2022
0
27.7.2022
50
35
14.9.2022-continua
Perizia psi
1.4. Con
progetto di decisione del 20 ottobre 2022 (doc. 54 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato l’attribuzione di una rendita d’invalidità temporanea dal 1.
gennaio 2022 (scadenza dell’anno d’attesa) al 31 dicembre 2022 (tre mesi dal
miglioramento dello stato di salute), con primo versamento per il 1. agosto
2022 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni, trattandosi di
una domanda tardiva).
Con
osservazioni del 21 novembre 2022 l’assicurato ha contestato il progetto,
allegando il rapporto del 20 novembre 2022 del curante dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia), quest’ultimo avendo rilevato
molteplici criticità afferenti al rapporto peritale e certificato un’incapacità
lavorativa completa (doc. 60 incarto AI).
Il
perito psichiatra, presa visione del rapporto del collega, ha confermato il suo
rapporto peritale (doc. 62 incarto AI), ragione per cui con decisione del 12
gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il progetto (docc. 64-66 incarto AI).
1.5. Rappresentato
dall’avv. __________, l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 12 gennaio 2022, postulandone l’annullamento e l’attribuzione di
una rendita intera d’invalidità, subordinatamente l’annullamento e la
retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI affinché approfondisca la situazione
medica ed emani una nuova decisione. Ha pure chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con
scritto del 21 febbraio 2023 l’insorgente ha prodotto copia del certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione correlata (V+1).
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del __________
del 20 febbraio 2023 e l’annotazione SMR del 28 febbraio 2023 secondo cui non è
possibile escludere un peggioramento della situazione valetudinaria
dell’insorgente nel periodo intercorso tra la perizia psichiatrica e la
decisione impugnata, circostanza che rende necessario un approfondimento
medico.
Sulla
base di quanto precede l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
poter procedere agli accertamenti medici necessari (VI+1/2).
1.8. Con
scritto del 14 marzo 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta
dell’Ufficio AI (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato il 22/24 febbraio 2022.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale
9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata
dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa
data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite
AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a
partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e
inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 →
C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla
rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, la prima domanda di prestazioni dell’assicurato è stata respinta
dall’Ufficio AI con decisione del 18 novembre 2019 cresciuta incontestata in
giudicato (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’assicurato non è mai
stato in precedenza al beneficio di prestazioni AI.
La
seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 22/24 febbraio 2022, motivo
per cui l’eventuale diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto
successivamente alla modifica legislativa in parola (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI),
a prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica addotta dall’assicurato
(cfr. supra consid. 1.2.).
Visto
quanto precede e in applicazione delle citate circolari, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
Considerandi
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4
In
concreto, sia il perito psichiatra che il medico SMR hanno ritenuto necessario esperire
ulteriori accertamenti medici alla luce delle refertazioni presentate
dall’insorgente con il ricorso. Ritenuto che l’accertamento della situazione
valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione
dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a
prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il
gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal
ricorrente. In effetti, come rilevato dal __________ nelle già menzionate sue
osservazioni del 20 febbraio 2023, c’è da ritenere “che si possa essere di
fronte ad un peggioramento e ad una mancata tenuta della parziale remissione
oggettivata nella perizia del settembre 2022, per cui una valutazione di
decorso potrebbe essere opportuna”.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in
causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel
ricorso e completata nelle more ricorsuali (cfr. pro multis DTF 124 V 309
consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 12
gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al
ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni