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Decisione

32.2023.121

Revisione di una rendita AI. Miglioramento dello stato di salute accertato tramite perizia amministrativa. Assicurata al beneficio di una rendita da oltre 15 anni. Rinvio degli atti all'amministrazion

6 maggio 2024Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici prodotti

nelle more processuali non sono atti a sovvertire le convincenti e motivate

conclusioni peritali.

Il referto del 25 gennaio 2024

del curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, il cui contenuto è in

parte simile a quello del 23 giugno 2023 prodotto nelle more amministrative

(pag. 470 incarto AI) e sul quale il perito si è già ampiamente espresso, non

permette di giungere ad una conclusione differente a quella accertata tramite

la perizia amministrativa, segnatamente per quanto concerne la capacità

lavorativa della ricorrente.

Il

curante, non specialista in psichiatria, elenca una serie di diagnosi senza

tuttavia far capo a sistemi di classificazione internazionale riconosciuti (ad

esempio ICD 10) e senza indicare alcun elemento medico oggettivo alla base

delle sue diagnosi. Come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________, il

dr. med. __________ evidenzia inoltre un asserito peggioramento dello stato di

salute dell’interessata, ma non indica l’implementazione di un diverso

approccio terapeutico, limitandosi a generici riferimenti relativi ad un “intenso

lavoro psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da parte

della paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e noti

canali “socials media”. Il referto, privo di qualsiasi elemento medico

oggettivo atto a comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute

della ricorrente, non può inficiare l’esito della perizia amministrativa.

I

due ulteriori certificati del medesimo curante, del 27 febbraio 2024 (doc.

XXII/E1 ed E2), non sono di migliore aiuto. Nel primo referto il medico si

limita a chiedere ai colleghi psichiatri un ricovero in clinica psichiatrica

per un quadro depressivo con disturbi del comportamento alimentare, ossia una

diagnosi già nota, e con il secondo referto afferma che l’interessata necessita

di aiuti domiciliari.

A

giusta ragione il medico SMR, dr. med. __________, rileva che la seconda

attestazione non è chiara, in assenza di una descrizione oggettiva dello

status, della diagnosi, della prognosi e l’assenza di una presa di posizione

specialistica che motivino le ragioni di tale domanda.

Quanto

alla, generica, richiesta rivolta ai curanti psichiatri di organizzare un

ricovero, non è dato sapere né per quale motivo esso sia necessario, né, se

immediatamente necessario, le ragioni per le quali non è stato organizzato

direttamente dal curante.

Del

resto un eventuale peggioramento dello stato di salute con necessità di

ricovero dopo l’emanazione della decisione impugnata, non potrebbe essere preso

in considerazione poiché è la data della decisione impugnata (in concreto il 6

ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1.

pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio

2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220

con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in

base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione

impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Per cui non è necessario

attendere il prospettato invio del contenuto del referto relativo alla degenza

della ricorrente, trattandosi di un fatto avvenuto dopo l’emanazione della

decisione impugnata.

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza

dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il

paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023

consid. 3.3.2).

Inoltre, relativamente alla

diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Per quanto concerne infine

la circostanza, sollevata dalla ricorrente, secondo cui il suo grado

d’invalidità è comunque del 70%, poiché il perito ha attestato un miglioramento

del 10% rispetto al grado d’invalidità dell’80% da ultimo riconosciuto e che l’incapacità lavorativa non va confusa con

il grado d’invalidità, va rilevato quanto

segue.

Da una parte il dr. med. __________

ha accertato un miglioramento del 10% con riferimento alla valutazione peritale

del __________ del 2006, che concludeva per un’incapacità lavorativa del 70%, e

non al grado d’invalidità dell’80% contenuto nella decisione dell’AI (pag. 425

incarto AI: “[…] Trovo quindi ragionevole e lecito stabilire

che il miglioramento funzionale qui documentato giustifichi un aumento della

capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale

documentato agli atti […]”, e pag. 428 incarto AI: “[…] Il

miglioramento oggettivo ha quindi un impatto limitato sulla capacità

lavorativa, che può essere quantificato ragionevolmente come un miglioramento

del rendimento dell’ordine del 10%, rispetto a quanto era stato sancito nel

corso della precedente valutazione peritale e confermato con stazionarietà

del quadro clinico successivo […]”, sottolineature del redattore).

D’altra

parte va rammentato che se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare

una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla

base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio

2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62; cfr. anche

DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014

consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro

di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un

trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla

soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Per cui, accertato un miglioramento dello stato di salute ed

accertata una capacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI

non era più vincolato a quanto deciso nelle precedenti procedure.

2.8. Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le

conclusioni della perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 28 marzo

2023 e del suo complemento del 15 agosto 2023, confermati dal medico SMR, dr.

med. __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che

l’insorgente, dal mese di gennaio 2019, ha presentato un miglioramento dello

stato di salute e che a partire da tale periodo la sua incapacità lavorativa è

pari al 60% in qualsiasi attività.

Rilevato che l’insorgente, per

il resto, non contesta gli accertamenti dell’Ufficio AI secondo cui la

percentuale citata equivale al grado di invalidità, occorre pertanto concludere

che il grado d’invalidità è del 60% (sul tema cfr. STF 8C_452/2017 del 6

febbraio 2018).

La

ricorrente afferma tuttavia che non vi sono attività alternative che potrebbe

sfruttare per migliorare la sua capacità di guadagno. Ella non ha risorse per

reintegrarsi nel mondo del lavoro, vista la grave patologia di natura

psichiatrica di cui soffre e dopo oltre 20 anni di inabilità lavorativa. Non

esistono impieghi che possano essere ritenuti rispettosi delle raccomandazioni

di carattere medico che potrebbero essere assunti con miglioramento della

capacità lavorativa.

2.9. Conformemente alla giurisprudenza,

prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità

a seguito di revisione occorre accertare se esiste un bisogno di

reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in misura di

mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di

regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico

– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della

riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente

sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del

lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.

art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014,8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014,8C_18/2013 del

23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013,9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011,9C_163/2009 del 10

settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha

ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale

in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità

dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa

attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato

maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni

(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014,9C_128/2013 del 4 novembre 2013,

9C_152/2013 del 3 settembre 2013,9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.

2.2.2;9C_367/2011 del 10 agosto 2011;9C_228/2010 del 26 aprile 2011,

pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20

ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali

casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato

è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo

conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).

In

DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

In

una sentenza del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale

federale ha stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1

e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità

di reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione

secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di

partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La

possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una

rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.

In

DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione

autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità

di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire

provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione

Considerandi

e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.

L’Alta

Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le

persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni

e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di

invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all’introduzione

di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale

(“Bei

Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll,

sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55.

Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel vorgängig Massnahmen

zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind, das

medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels

Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41

S. 139,9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220,9C_228/2010 E. 3; SVR 2011

IV Nr. 30 S. 86,9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3;8C_394/2017 vom 8. August 2017

E. 4.2;9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1;8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2;9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2;

je mit Hinweisen)”).

Eccezioni alla

presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove

l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei

all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e

integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di

un’ampia formazione (“Ausnahmen von der

diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden

Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die

langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe zurückzuführen

ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die

versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen Leben

integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über

besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012

vom 24. April 2012 E. 5.2).”).

Sono sempre richiesti

elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata

malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun

aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer

konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne

sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer

mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das

Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139,9C_183/2015 E. 5).”).

Spetta all’Ufficio AI

comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di

sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die

IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte

Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten

(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August

2017.

E. 4.2;9C_87/2016 vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil

9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1

und 5.1).”).

L’Alta Corte, nella DTF

145.

V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la rendita AI con

un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o ridotta

(consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per

stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in

cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in

entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona

assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti

all’UAI per ulteriori accertamenti (“Die

Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur

bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der

Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren

könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine

Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere

Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine

breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch

die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1.

August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die

Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).

In DTF 148 V 321 il

Tribunale federale ha stabilito che in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita

limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l’art.

17.

LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre

fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di

riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).

2.10

Nella fattispecie concreta la

ricorrente, con decisione del 24 giugno 2003 è stata posta al beneficio di una

rendita intera dal 1° maggio 2001 (grado d’invalidità dell’80%). Ella è

pertanto al beneficio di una rendita AI da ben oltre 15 anni al momento

dell’emanazione della decisione impugnata (6 ottobre 2023), così come al

momento in cui è stato accertato il miglioramento dello stato di salute

(perizia del 28 marzo 2023).

È pertanto data la condizione

prevista dalla giurisprudenza per beneficiare, di regola, del diritto a

provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale della capacità lavorativa

medico-teorica è effettivamente realizzato.

Sulla base delle valutazioni del

consulente in integrazione l’Ufficio AI sostiene implicitamente che

l’interessata può sfruttare il potenziale

medico-teorico tramite l’integrazione autonoma.

Occorre

stabilire se l’amministrazione è riuscita a comprovare la sua tesi (DTF 145 V

209.

consid. 5).

2.11

In concreto il consulente in integrazione, nell’esame della

reintegrabilità e del diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione, il

12.

maggio 2023 ha affermato:

" (…)

Limitazioni funzionali e risorse:

estratto RAF conclusivo SMR. Punto 3.2, datato del 07.04.2023 e

presente in GED

“Parziale miglioramento del disturbo alimentare, in particolare

delle gravissime condotte bulimiche precedenti, sebbene permanga l’anoressia e

sebbene vi siano ancora degli episodi con abbuffate e successive condotte di

eliminazione. L’assicurata ha migliorato la sua capacità di relazione e di

spostamento, anche lontano dalla propria città di residenza e anche

partecipando a eventi molto impegnativi. I contatti sociali sono molteplici,

sebbene sembrino piuttosto superficiali. Infine, l’ansia non è più così pervasiva

e gli eventuali eventi critici non sono così frequenti, riuscendo ad essere

gestiti efficacemente mediante l’assunzione dei medicamenti.”

Dal profilo medico, emerge come siano migliorate le abilità

sociali e vi sia maggiore capacità d’investimento in attività costruttive,

soprattutto nell’ambito della musica, promozione di artisti e di eventi.

Di seguito vengono riportati degli esempi pratici di impieghi

rispettosi delle raccomandazioni di carattere medico:

- Addetta alla

pubblicità e promozione di eventi e Marketing sui social media

- Social media specialist e promoter

- Addetta/aiuto all’organizzazione di concerti/eventi

- Hostess e

accoglienza ospiti ed eventi pubblici/musicali/cinema e teatro

- Aiuto

ufficio/segretaria con mansioni semplici (es: piccolo studio d’architettura,

fiduciaria, stamperia,…)

- Operatrice call center agent

Analisi della reintegrabilità e diritto a PPR:

Nella precedente valutazione emerge chiaramente come il mercato

del lavoro offra attualmente, e senza la necessità di formazioni, un ampio

ventaglio di opzioni, semplici e adeguate, percorribili nell’immediato (1707

CPIPr). Professioni dove l’A.ta presenta una CL del 40%.

All’assicurata può essere quindi richiesto di sfruttare la sua

capacità lavorativa in settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Oltre

a ciò va rimarcato come l’A.ta sia comunque ritenuta ancora abile in attività

abituale sempre nella misura del 40%.

Rispetto a quanto emerso in sede peritale, e dalla raccolta di

informazioni presente ad incarto, si ritiene che l’A.ta possegga sufficienti

risorse per reintegrare il mercato del lavoro in attività semplici e confacenti

che non richiedono riformazioni professionali specifiche.

Non si evidenziano inoltre ulteriori opportunità formative di

media e lunga durata che permetterebbero realisticamente di incrementare

ulteriormente la capacità di guadagno residua attuale.

In merito a quanto sopra, giova evidenziare che, in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurata deve intraprendere tutto quanto

è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (art. 21 LPGA). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire – in un mercato del lavoro supposto in equilibrio – un reddito

tale da escluderne l’erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a e RCC 1968 pag. 434,

nonché la nota marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, CIGI).

Conclusione:

Alla luce di quanto esposto e precedentemente analizzato risulta

evidente come il mercato del lavoro presenti diverse attività rispettose delle

limitazioni funzionali e direttamente accessibili, si ritiene quindi che l’A.to

possa reintegrarlo tramite i normali canali di ricerca del lavoro e/o

collocamento.

Nello specifico, dietro richiesta esplicita e marcata motivazione,

si può valutare un servizio di aiuto al collocamento (art. 8 LAI), ciò una

volta maturata la decisione definitiva” (pag. 435-436 incarto AI)

Nella sua risposta l’Ufficio AI

ha affermato:

" (…) Per

quanto attiene alla censura relativa all’impossibilità di reinserimento nel

mondo lavorativo dell’assicurata, si rimarca che le attività ritenute consone

dal SIP collimano con quanto da lei messo in atto autonomamente, inoltre in

proposito il consulente ha rilevato che l’assicurata possiede sufficienti

risorse per reintegrare il mondo del lavoro in attività semplici e confacenti,

che non richiedono riformazioni professionali specifiche (cfr. doc. 131

incarto AI).” (doc. IV)

2.12

Questo Tribunale ritiene

innanzitutto che l’Ufficio AI cade in contraddizione laddove da una parte

rileva che l’interessata potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive senza

la necessità di ulteriori provvedimenti integrativi, ma dall’altra, come

indicato a pag. 2, quarto paragrafo, delle osservazioni del 5 febbraio 2024,

calcola il grado d’invalidità in applicazione del “Prozentvergleich”,

ritenendo che vi è un’inabilità lavorativa del 60% sia nella professione

abituale (infermiera odontotecnica), sia in attività adeguate allo stato di

salute. Considerando che in attività adeguate l’assicurata non potrebbe

sfruttare maggiormente la sua capacità di guadagno residua, l’amministrazione ha

stabilito che all’inabilità presentata nell’attività abituale corrisponde

un’incapacità al guadagno di medesima entità (doc. XIV).

Delle due cose l’una: o

l’interessata può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa nella

precedente attività, e allora occorre stabilire se ella, quale infermiera

odontoiatrica, può, senza alcun aiuto, integrarsi

nuovamente nel mondo del lavoro, oppure si prendono in considerazione le

attività semplici e ripetitive ed allora occorre procedere con l’abituale

raffronto dei redditi.

Considerato che la medesima

amministrazione ha ritenuto che l’interessata può meglio sfruttare la sua

capacità lavorativa nella precedente attività di infermiera odontoiatrica (cfr.

decisione formale impugnata: “ [ …] risulta un miglioramento dello stato di

salute che comporta un’inabilità lavorativa pari al 60%, sia nella professione

abituale (infermiera odontotecnica), che in attività adeguate allo stato di

salute […]”; cfr. osservazioni del 5 febbraio 2024, pag. 2, quarto

paragrafo: “ […] sia nella professione abituale (infermiera odontotecnica)”;

cfr. rapporto del consulente: “ […] IL attività abituale: 60% a partire da

gennaio 2019 e continua in qualità di infermiera odontotecnica”), va

accertato se ella può, senza alcun aiuto, integrarsi

nuovamente nel mondo del lavoro in tale professione.

In concreto l’assicurata dispone

di un’unica formazione professionale conclusa con un diploma nel giugno 1995,

ossia quella di infermiera odontoiatrica CP SSO (cfr. pag. 38 incarto AI). Da

allora ha alternato periodi di lavoro come infermiera odontoiatrica, segretaria

e una volta come ausiliaria di lavanderia, con periodi di malattia e di

disoccupazione. Successivamente, da marzo 1999 a gennaio 2000, ha lavorato

quale segretaria di direzione presso una discoteca e da febbraio 2000

nuovamente quale infermiera odontoiatrica per tre mesi. In seguito non ha più

lavorato (cfr. perizia del 18 agosto 2006 del __________, pag. 187-188 incarto

AI e perizia del 28 marzo 2023, pag. 415-416).

Secondo questo Tribunale tenuto

conto della durata dell’erogazione della rendita intera (dal maggio 2001 al

dicembre 2022), dell’età dell’assicurata (nata nel 1977) e del lungo periodo di

inattività lavorativa (dal 2000), l’Ufficio AI, nel preciso caso di specie,

conformemente alla giurisprudenza federale, prima di ridurre la rendita, avrebbe

dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale sfruttabilità della

capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. anche sentenza 32.2021.2 del 15 marzo

2021; sentenza 32.2014.53 del 15 dicembre 2014).

A maggior ragione ove si

considera che l’insorgente dispone di un’unica formazione professionale, come

infermiera odontoiatrica CP SSO e che da quando ha ottenuto il diploma nel 1995

ha lavorato solo pochi anni, alternando periodi di malattia e di

disoccupazione, fino al 2000.

Ella non sembra quindi disporre

di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile nella professione di infermiera

odontoiatrica secondo gli attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base

alla quale si possa ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé

(STF 9C_128/2013 del 4 novembre 2013; cfr. invece STF 8C_39/2012 del 24 aprile

2012.

con riferimento ad un assicurato provvisto di tre formazioni professionali

e ampia esperienza professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore

riformazione professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame

non è infatti possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente

alla citata giurisprudenza federale, –

“(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen

Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)

ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,

bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher

Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das

schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist

ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die (wiedergewonnene)

Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist

(Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im Einzelfall

Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch vorhandenen

Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung

entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung

eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender

Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht

möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27,9C_141/2009; in diesem Sinne auch das

Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,

wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit Aufenthalt

in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining die

erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen

Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la

STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –, per un’adeguata sfruttabilità

della capacità lavorativa quale infermiera odontoiatrica.

Il perito

infatti sottolinea come l’assicurata “presenta una condizione

psicopatologica seria e documentata nel corso degli anni, che deve essere

riconosciuta come preponderante” ed afferma che “alcuni aspetti sopra

riportati sono sicuramente migliorati in misura netta rispetto a quella

perizia, ma l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla capacità

di resa e di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza cedere ad un

eccessivo ottimismo”.

Tanto più che, come emerge dal

sito della società svizzera degli odontoiatri (cfr. www.sso.ch/it/team-dello-studio-dentistico),

quale stretta

collaboratrice del medico dentista, l’assistente dentale SSO svolge i seguenti

compiti: accoglie e accompagna i pazienti all’interno dello studio dentistico; assiste

i pazienti in tutte le fasi dei trattamenti e li informa sulla profilassi; assiste

il medico dentista durante i trattamenti; si occupa della cura dei dispositivi

e degli strumenti, che pulisce, disinfetta e sterilizza; esegue autonomamente

radiografie e le archivia; esegue piccole riparazioni su apparecchi e

Dispositivo

dispositivi dello studio dentistico; svolge compiti amministrativi: redige le

note d’onorario, registra i pagamenti in entrata, gestisce gli appuntamenti e

li ricorda ai pazienti, evade la corrispondenza e gestisce il magazzino dello

studio.

Alla

luce del lungo tempo trascorso dall’ultima volta che l’interessata ha svolto

l’attività di infermiera odontoiatrica, la necessità di una

preventiva valutazione dell’opportunità di misure d’ordine professionale va in

casu ammessa.

Ciò anche se, conformemente

agli accertamenti medici effettuati, l’assicurata ha riacquisito una parziale

capacità lavorativa in attività adeguate grazie alla sua attività sui social (perizia

del 28 marzo 2023, pag. 422 incarto AI: “[…] Agli atti risulta un’attività

imponente di promozione di eventi e di musicisti tramite i social network, una

notevole capacità di viaggiare e di partecipare a eventi sociali.

Apparentemente sembrerebbe anche esservi la capacità di collaborare con altre

persone nell’organizzazione di eventi musicali […]”).

Infatti, come sopra

più volte evocato, l’Ufficio AI nel calcolo del nuovo grado d’invalidità non ha

tenuto conto delle attività semplici e ripetitive, tra cui quelle ad esempio di

social media specialist e promoter o di addetta alla pubblicità e promozione di

eventi e marketing sui social media, citate dal consulente in integrazione, ma

ha fissato il grado d’invalidità secondo la capacità lavorativa nell’attività

di infermiera odontoiatrica poiché è in tale lavoro che l’assicurata potrebbe

meglio sfruttare la capacità lavorativa.

In queste

condizioni, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda

all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità

lavorativa quale infermiera odontoiatrica, e, quindi, dell’eventuale necessità

di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata

giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà nuovamente sul

diritto a prestazioni (per casi simili cfr. STCA 32.2014.53 del 15 dicembre

2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre

2010).

Va qui aggiunto che, se dagli

accertamenti effettuati emergerà che l’insorgente non può essere integrata

quale infermiera odontoiatrica, l’Ufficio AI dovrà allora procedere

all’abituale raffronto dei redditi, prendendo quale parametro per le attività

semplici e ripetitive quelle elencate dal consulente in integrazione nel

rapporto del 12 maggio 2023 e per le quali, alla luce delle attività svolte

negli ultimi anni (cfr. perizia del 28 marzo 2023, pag. 424-425 incarto AI),

un’immediata reintegrabilità sarebbe data.

Va infine qui

ancora rammentato che l’assicurata è tenuta a sottoporsi ai provvedimenti che

l’UAI metterà in atto. In caso contrario, applicate le necessarie misure

procedurali, l’amministrazione sarà tenuta a confermare la riduzione della

rendita (DTF 145 V 1).

In queste condizioni, confermato

il diritto ad una rendita AI di almeno il 60%, la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

A questo proposito va rammentato che

in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed

ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma del diritto alla rendita nella misura del 60%, non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del

10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2021.104 del

14 febbraio 2022; STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA

32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA

32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.13. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata, fermo restando il diritto alla rendita di invalidità con grado AI

del 60%, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come

ai considerandi.

2.

Le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800

(IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti