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Decisione

32.2023.121

Revisione di una rendita AI. Miglioramento dello stato di salute accertato tramite perizia amministrativa. Assicurata al beneficio di una rendita da oltre 15 anni. Rinvio degli atti all'amministrazione per stabilire se possibile autointegrazione

6 maggio 2024Italiano77 min

approccio terapeutico, limitandosi a generici riferimenti relativi ad un “intenso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.121

cs

Lugano

6 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 ottobre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 24 giugno 2003

l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1977, infermiera odontotecnica, al

beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità dell’80%) dal 1° maggio

2001 (pag. 168 incarto AI).

1.2. Nel corso degli anni l’Ufficio AI ha

proceduto a numerose revisioni d’ufficio che hanno confermato il diritto alla

rendita intera.

1.3. Il 9 agosto 2022 l’Ufficio AI ha

dato avvio ad un’ulteriore revisione, nel corso della quale è giunta una

segnalazione anonima secondo la quale l’assicurata era molto attiva sui social

network, come pure nella vita privata e nella quale si chiedeva se lo stile di

vita fosse conforme con il riconoscimento di una rendita AI. In seguito agli

accertamenti effettuati l’amministrazione ha rilevato che l’interessata sembrava

partecipare a diversi eventi notturni in Svizzera ed all’estero e sembrava esercitare

un’attività lavorativa presso diverse società per le quali promuoveva eventi. Alla

luce di questi fatti, RI 1 è stata convocata presso gli uffici dell’AI per

chiarire la fattispecie. L’interessata ha indicato essere iscritta su diversi

social network ed ha negato di svolgere un’attività lucrativa e di percepire un

reddito. Dopo aver sottoposto l’assicurata ad una perizia psichiatrica ad opera

del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, confermata dal

complemento del 15 agosto 2023 dove lo specialista ha confermato un “leggero”

miglioramento dello stato di salute dell’interessata, l’Ufficio AI con

decisione del 6 ottobre 2023, preavvisata dal progetto del 16 maggio 2023, ha

ridotto la rendita dell’assicurata al 60% dal primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando la conferma del grado d’invalidità dell’80% con diritto ad una

rendita intera (doc. I). L’insorgente contesta qualsiasi miglioramento del suo

stato di salute e sostiene che non vi sono attività alternative che potrebbe

sfruttare per migliorare la sua capacità di guadagno. Ella non ha risorse per reintegrarsi

nel mondo del lavoro, vista la grave patologia di natura psichiatrica di cui

soffre e dopo oltre 20 anni di inabilità lavorativa. Non esistono impieghi che

possano essere ritenuti rispettosi delle raccomandazioni di carattere medico

che potrebbero essere assunti con miglioramento della capacità lavorativa. Gli

accertamenti del perito che non conosce l’assicurata come i suoi curanti, sono

stati smentiti da questi ultimi e non possono giustificare una riduzione del

suo grado d’invalidità e della rendita.

1.5. Con risposta del 27 novembre 2023

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando tra le altre cose

che la perizia del __________ allestita nel 2006 aveva concluso per

un’incapacità lavorativa del 70%, ma per una svista nel riprendere il dato

peritale, il grado AI dell’80% è stato confermato nel corso degli anni. Ciò

tuttavia non ha comportato necessità di successive riconsiderazioni poiché

l’assicurata avrebbe in ogni caso avuto diritto ad una rendita intera (doc.

IV).

1.6. Dopo aver chiesto di poter prendere

visione di alcuni documenti citati dall’UAI in sede di risposta e di poter

replicare (doc. da VI a XI), ottenuti gli atti (doc. IX), con scritto del 22

gennaio 2024, a cui ha allegato alcuni articoli apparsi __________ su due __________

__________ e relativi alla sua storia, la ricorrente ha contestato la presa di

posizione dell’amministrazione (doc. XII). L’insorgente contesta che le

comunicazioni relative alle revisioni che si sono succedute nel tempo non

sarebbero state corrette nel prendere in considerazione un grado d’invalidità

dell’80% e sostiene che l’incapacità lavorativa della perizia del __________

del 2006 si riferisce unicamente all’incapacità stabilita dal profilo medico e

non al grado di invalidità economica stabilito nelle incontestate e definitive

decisioni sulle revisioni. Il grado d’invalidità non deve essere confuso con

l’incapacità lavorativa medica, poiché non considera solo l’incapacità

lavorativa ma anche la conseguente perdita economica. Per questo motivo va

ritenuto il grado AI dell’80%. Del resto la gravità della sua situazione ha

anche interessato la __________ che si è occupata del suo caso nel 2006.

L’insorgente chiede di poter

visionare la segnalazione anonima, il cui contenuto è comunque contestato.

Secondo l’assicurata, il semplice

apparire sui social network non costituisce un’attività lavorativa e non

consente di ritenere che sarebbe abile al lavoro. Ella ha del resto smentito di

aver mai lavorato dopo aver ottenuto la rendita AI. Quanto scritto nelle reti

sociali non corrisponde al vero e le affermazioni a lei attribuite ne

confermano lo stato patologico e sono state scritte per “darsi un tono”

dopo anni di totale isolamento sociale. L’affermazione relativa alla “promozione

di eventi”, espressa in occasione del colloquio presso l’UAI non si

riferiva ad un’attività lavorativa ma alla comunicazione a conoscenti di questi

eventi. Non si è trattato di promozione a titolo professionale ma di “passa

parola”.

L’insorgente evidenza che secondo

il perito non vi sono stati cambiamenti nelle diagnosi che dunque sono rimaste

invariate, così come la gravità della patologia e delle conseguenze della

stessa. Non è vero che vi è stato un miglioramento del disturbo alimentare. Le

condotte bulimiche passate sono persino peggiorate quale conseguenza della

presente procedura. La ricorrente afferma che l’attuale situazione sarà esposta

dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che allestirà uno

specifico rapporto medico dopo la prossima visita prevista per il 29 gennaio

2024.

Per la ricorrente, anche se vi

fosse stato un aumento della capacità lavorativa del 10%, comunque contestato,

esso dovrebbe essere calcolato sul precedente grado d’invalidità dell’80% e

dunque si raggiungerebbe semmai il 70% di invalidità, ciò che continuerebbe a

dare diritto ad una rendita intera.

1.7. Con osservazioni del 5 febbraio

2024 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc.

XIV). L’amministrazione ha rilevato che quando è stata attribuita per la prima

volta la rendita non è stato effettuato il raffronto dei redditi, ma si è

considerato che l’incapacità lavorativa medico-teorica corrispondeva al grado

AI e la successiva diminuzione dell’incapacità lavorativa dall’80% al 70% sulla

base della perizia del 16 agosto 2006 non comportava una diminuzione del

diritto alla prestazione (art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre

2021). Invece il miglioramento dello stato di salute, accertato nella perizia

del 28 marzo 2023 e stabilito confrontando lo status con la perizia del 16

agosto 2006 giustifica una riconsiderazione della decisione, comportando una

riduzione della prestazione riconosciuta. La determinazione del nuovo grado AI

è nuovamente avvenuto tramite il “Prozentvergleich” ritenendo che vi è

un’inabilità del 60% sia nella professione abituale (infermiera odontotecnica

e/o segretaria) che in attività adeguate. Considerato che in attività alternative

l’interessata non potrebbe sfruttare maggiormente la sua capacità di guadagno

residua si è considerato che all’inabilità presentata nell’abituale attività

corrispondesse un’incapacità al guadagno di medesima entità del 60%.

Quanto alla richiesta relativa

all’ottenimento della segnalazione anonima, per garantire l’anonimato,

trattandosi di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 PA

e 20 cpv. 3 lett. a LPD (cfr. sentenza del Tribunale federale amministrativo

A-5430/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 4.3) è stata redatta l’annotazione del

22 settembre 2022 (doc. 162 incarto LFA) che permette all’assicurata di

conoscere il contenuto essenziale della segnalazione e quindi di prendere

posizione, ciò che ha fatto sia in sede amministrativa che contenziosa. Del

resto l’Ufficio AI non si è accontentato di fare suo il contenuto della

segnalazione, ma ha eseguito degli accertamenti e fatto allestire una perizia

per valutare se vi sia stato un miglioramento del suo stato di salute. La riduzione

non è fondata sulla segnalazione ma sugli accertamenti effettuati. L’assicurata

inoltre non apporta elementi medici oggettivi a sostegno del peggioramento del

suo stato di salute bulimico.

1.8. Dopo aver chiesto ed ottenuto di

poter prendere visione del doc. 162 incarto LFA (doc. XVI e XVII), il 28

febbraio 2024 la ricorrente si è riconfermata nelle sue motivazioni ed ha

prodotto un certificato del 25 gennaio 2024 del dr. med. __________, FMH

medicina generale (doc. XVIII + 1).

1.9. L’11 marzo 2024 l’Ufficio AI si è

espresso in merito, allegando un’annotazione del medico SMR, dr. med. __________

(doc. XX + 1).

1.10. L’8 aprile 2024 l’insorgente ha

prodotto due ulteriori referti del dr. med. __________ (doc. XXII + E1/E2), tra

cui una richiesta di ricovero, riservandosi di produrre l’eventuale rapporto

relativo alla degenza (doc. XXII).

1.11. Il 15 aprile 2024 l’Ufficio AI ha

confermato la richiesta di reiezione del ricorso, allegando una presa di

posizione del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XXIV). Lo scritto è stato

trasmesso alla ricorrente il 17 aprile 2024 per conoscenza (doc. XXV).

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno il

5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°

gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Ai sensi della cifra marginale

9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate

negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in

caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021.

Infine, secondo il marg. no. 9103

CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1°

gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida

fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione

del diritto alla rendita.

Nel caso concreto, con la

decisione contestata la modifica del diritto alla rendita (rispettivamente la

riduzione da intera al 60%) è stata fatta risalire retroattivamente al 2019,

quindi prima della novella legislativa e di conseguenza andrebbe applicato il

diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, ritenuto che, come

verrà esposto nel prosieguo, dal 1° gennaio 2022 l’assicurata, nata nel 1977,

presenta un grado d’invalidità del 60% e non ha in quel giorno ancora compiuto

55 anni, è applicabile il nuovo diritto. In tal senso va ricordato che il marg.

9201 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1°

gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal

1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI),

se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del

grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI, nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

L'art. 28b LAI (Determinazione

dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è

compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI

(Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce

che per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita

un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA e che il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

In merito al confronto dei

redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2022,

stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo

l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e

tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la

determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori

statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione

della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici

“in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche

e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).

2.3. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Dal 1° gennaio 2022

l’art. 17 cpv. 1 LPGA prevede che per il futuro la rendita d’invalidità

è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado

d’invalidità del beneficiario della rendita:

-

subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o

-

aumenta al 100 per cento (lett. b).

Con

l’introduzione della soglia del 5% previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA

“s’intende

evitare che modifiche molto modeste della situazione reddituale comportino una

riduzione della rendita. In tal modo sarà raggiunto anche lo scopo del vigente

articolo 31 capoverso 1 LAI, che sarà dunque abrogato (cfr. il relativo

commento). Per un grado d’invalidità del 66 per cento, ad esempio, in futuro si

procederebbe a una revisione solo se il grado d’invalidità passasse almeno al

71 per cento, mentre non si procederebbe ad alcuna revisione se esso scendesse

al 62 per cento. Si procederebbe a una revisione della rendita anche nel caso

in cui il grado d’invalidità di un assicurato scendesse dal 43 al 38 per cento

o meno, mentre lo stesso assicurato continuerebbe a ricevere la sua rendita

invariata (senza alcuna revisione) se la sua situazione migliorasse e il suo

grado d’invalidità diminuisse di meno del 5 per cento. Nel caso contrario,

ossia se esso aumentasse almeno al 40 per cento (p. es. dal 38 al 41 %), il

diritto a prestazioni sarebbe esaminato nel quadro di una nuova richiesta di

prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI) e non di una revisione del diritto alla

rendita. In un tal caso, il fatto che il grado d’invalidità subisca una

variazione inferiore a cinque punti percentuali non impedirebbe la concessione

della rendita AI ”[ Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), FF 2017 pag.

2337).

Riguardo

alla lett. b dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel citato Messaggio (FF 2017 pag. 2337)

il Consiglio federale ha rilevato che “è necessario prevedere

un’eccezione alle regole di base formulate alla lettera a, poiché altrimenti le

persone con un grado d’invalidità compreso tra il 96 e il 99 per cento non

potrebbero più ottenere una rendita intera, anche se la loro situazione di

salute peggiorasse a tal punto da impedire loro l’esercizio di qualsiasi

attività lucrativa. Questa regolamentazione è importante per l’AINF e l’AM, ma

irrilevante per l’AI, poiché quest’ultima contempla il diritto a una rendita

intera già per un grado d’invalidità nettamente inferiore (art. 28b cpv. 3

D-LAI)”.

L’art.

17 cpv. 2 LPGA prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù

di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su

richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno

giustificata hanno subito una notevole modificazione.

Qualsiasi cambiamento importante

delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,

sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa

delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per

l’assistenza avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a

partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione

ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se

viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,

era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato

scoperto (lett. c).

L’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; DTF 133 V

108; cfr. Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262). Determinante è l'ultima decisione cresciuta in

giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV

N. 2).

La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b

e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21

gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il

Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto

alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole

modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado

d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in

maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.4. Nel caso concreto, trattandosi di

una revisione della rendita, avviata il 9 agosto 2022, dal punto di vista

temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria della ricorrente con

quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad un esame

materiale del diritto alla rendita.

Si tratta della procedura

sfociata nella comunicazione del 30 settembre 2008 con la quale

l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità dopo che il medico SMR,

dr. med. __________, aveva visitato l’insorgente in data 11 settembre 2008 ed

aveva in sostanza confermato l’esito della perizia pluridisciplinare del __________

del 16 agosto 2006 allestita nell’ambito della precedente procedura di

revisione.

Nelle successive revisioni,

conclusesi con le comunicazioni del 30 marzo 2010 (pag. 263 incarto AI), del 4

giugno 2014 (pag. 308 incarto AI) e del 24 luglio 2017 (pag. 339 incarto AI) l’UAI

ha invece confermato la rendita AI intera (grado dell’80%) dopo aver acquisito

gli atti medici dei curanti, ma senza effettuare ulteriori accertamenti e senza

procedere ad un esame materiale del diritto alla rendita.

Dalle tavole processuali emerge

che l’interessata, già al beneficio di una rendita AI intera con un grado

d’invalidità dell’80%, stabilita con decisione del 24 giugno 2003, in seguito

all’avvio di una revisione della prestazione, nel corso del 2006 è stata

sottoposta ad una perizia pluridisciplinare.

Nel referto del __________ del 16

agosto 2006 i periti hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di anoressia nervosa atipica, bulimia nervosa, sindrome

fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, minime alterazioni

degenerative del rachide lombare.

Mentre a livello reumatologico il

grado di capacità lavorativa è stato fissato nell’80% nell’ultima attività

svolta e nel 100% in attività esigibile, a livello psichiatrico è stata

rilevata una capacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività. Il consulente,

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva affermato:

" (…) Ci si

trova confrontati con un A. che presenta un disturbo misto dell’alimentazione,

con una forma anoressica atipica, in quanto non ha mai presentato amenorrea e

la ritorsione dell’immagine corporea, sebbene presente, appare con una modalità

egodistonica non tipica. Il quadro clinico complessivo ha un decorso cronico e

mantiene caratteristiche di una gravità da media ad alta con un disturbo

metabolico e fisico che influisce sulla capacità lavorativa (…) Ci si trova

quindi confrontati con un quadro psicopatologico che tuttora incide sulla

capacità lavorativa dell’A. in modo importante (…)” (pag. 194 incarto AI)

Nella loro valutazione globale i

periti hanno stabilito che il grado di capacità lavorativa medico-teorica

dell’assicurata, sia nelle attività da ultimo esercitate come segretaria o

infermiera odontoiatrica (pag. 195 incarto AI) sia in attività adatte (pag. 196

incarto AI), era da considerare del 30%.

Sulla base di tale valutazione

l’UAI ha confermato la rendita AI intera, con grado d’invalidità dell’80% (pag.

218 incarto AI).

Nell’ambito della successiva

revisione, l’insorgente è stata convocata dal medico SMR, dr. med. __________,

il quale, dopo averla visitata l’11 settembre 2008, posta la diagnosi di grave

disturbo borderline di personalità, disturbo alimentare attualmente compensato,

fibromialgia, osteopenia e stato dopo colica renale 8.2006, confermata

l’assenza di risorse sfruttabili per un’attività lavorativa regolare e quindi

non indicati provvedimenti professionali o di reinserimento, ha confermato l’“attuale

grado AI” (pag. 244 incarto AI).

Con comunicazione del 30

settembre 2008 l’UAI ha informato l’insorgente che la rendita d’invalidità sarebbe

rimasta immutata.

Dopo aver nuovamente confermato,

con comunicazioni del 30 marzo 2010 (pag. 263 incarto AI), del 4 giugno 2014

(pag. 308 incarto AI) e del 24 luglio 2017 (pag. 339 incarto AI) la rendita AI,

nell’ambito della revisione avviata il 9 agosto 2022, l’Ufficio AI ha proceduto

ad ulteriori accertamenti anche alla luce di una segnalazione anonima secondo

la quale l’assicurata era molto attiva sui social network, come pure nella vita

privata, e nella quale si chiedeva se lo stile di vita fosse conforme con il

riconoscimento di una rendita AI (doc. AI 162).

In seguito agli accertamenti

effettuati, l’amministrazione ha rilevato che l’interessata sembrava

partecipare a diversi eventi notturni in Svizzera ed all’estero e sembrava

esercitare un’attività lavorativa presso diverse società per le quali promuoveva

eventi (doc. AI 163).

In tale contesto, dopo essere

stata sentita personalmente dall’UAI, la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia

psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

il quale con referto del 28 marzo 2023, riassunti gli atti e descritta

l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e i dati soggettivi, ha posto la

diagnosi di F50.1 anoressia nervosa, F50.2 bulimia nervosa e F60.30 disturbo di

personalità emotivamente instabile di tipo borderline.

Il perito ha affermato:

" (…) La

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata non può basarsi soltanto

su quello che la signora sembra saper fare osservando i social network.

L’assicurata usa i social network in larga misura come una vetrina, per

appagare il suo bisogno istrionico di apparire, di essere vista e apprezzata,

per costruire un’immagine di se stessa bella, sana, di successo, invidiabile e

trionfante.

Tale costruzione artificiosa della propria

immagine è quindi compensatoria, funzionale a contrastare i vissuti di

autosvalutazione profondi che questa donna si porta dentro e che sono connessi

ai suoi disturbi psichiatrici, con andamento cronico.

D’altra parte però è innegabile che

l’assicurata abbia costruito negli anni una rete sociale reale, fatta di

conoscenze molteplici. Nella sua vita non sembrano esserci delle relazioni

stabili di vero spessore, ma indubbiamente gravitano numerose persone, che sono

collegate principalmente al mondo della musica. È anche innegabile che è

aumentata la capacità di spostamento e di partecipazione sociale

dell’assicurata.

L’energia psichica della perizianda non è

più totalmente occupata dalla sua psicopatologia, com’era all’epoca della

precedente perizia, ma viene investita in larga misura nella sua passione per

la musica, in attività di selezione e montaggio di canzoni e immagini, nella

promozione tramite i social di musicisti e di eventi, in scambi comunicativi

frequenti, che avvengono prevalentemente tramite i social, ma non solo.

Queste capacità sono nettamente maggiori

rispetto a quanto si poteva osservare al momento della perizia __________, ma

questo non vuole ancora dire automaticamente che l’assicurata sia capace di

esercitare con un profitto consistente e durevole una professione.

Personalmente fatico a credere che

un’attività di promozione come quella dell’assicurata non renda proprio nulla,

ma non è lecito basarsi su delle speculazioni o sui sospetti. Inoltre potrebbe

darsi che l’assicurata offra effettivamente i suoi servizi con lo scopo

principale di soddisfare, come si è detto, la sua necessità irrinunciabile di

apparire, piuttosto che per guadagnare.

Se poi vi fossero dei guadagni,

bisognerebbe comunque comprenderne la reale entità, anche perché a livello

medico teorico è sempre stata riconosciuta una capacità lavorativa residua,

seppure molto bassa.

Fatte queste premesse, occorre quindi

essere equilibrati e prudenti nel giudizio circa la capacità funzionale

dell’assicurata. Questa donna presenta una condizione psicopatologica seria e

documentata nel corso degli anni, che deve essere riconosciuta come

preponderante.

In occasione dell’ultima valutazione presso

il __________, con i limiti di allora, il perito giudicava un’incapacità

funzionale del 70%, ovvero una capacità lavorativa residua del 30%. Da quel

momento in avanti i certificati prodotti dai curanti hanno sempre parlato di stazionarietà

del quadro clinico.

Attualmente, alcuni aspetti sopra riportati

sono sicuramente migliorati in misura netta rispetto a quella perizia, ma

l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla capacità di resa e

di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza cedere a un eccessivo

ottimismo.

Trovo quindi ragionevole e lecito stabilire

che il miglioramento funzionale qui documentato giustifichi un aumento della

capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale documentato

agli atti.

Globalmente l’assicurata può lavorare

rendendo attualmente un 40% e un’inabilità lavorativa residua del 60% va

mantenuta, giudicandola come un calo complessivo del suo rendimento, dovuto a

incostanza e alla necessità di gestire le transitorie fasi critiche” (pag.

424-425 incarto AI)

Il perito ha precisato che ciò

vale da inizio 2019:

" (…)

All’epoca della perizia __________, l’assicurata trascorreva le proprie

giornate per la maggior parte del tempo in casa, soprattutto mangiando e

vomitando (così diceva): mangiava circa 10 volte al giorno (ogni pasto durava

circa 1-2 ore) per poi vomitare subito dopo ogni pasto; il vomito era provocato

schiacciando la pancia con le proprie mani). Tra un pasto e l’altro si occupava

delle faccende di casa, faceva la spesa tutti i giorni, la sera guardava

qualche programma al televisore. Non aveva praticamente contatti sociali.

All’epoca della perizia __________

l’assicurata descriveva anche una grave e costante tristezza. Era costantemente

preoccupata per la propria salute, per il proprio futuro, rimuginando spesso,

con tanta ansia e con frequenti crisi di panico quasi tutti i giorni.

Da quel momento in avanti, i certificati

prodotti dai curanti hanno sempre parlato di stazionarietà del quadro clinico,

stazionarietà sulla quale si sono basate le successive decisioni AI.

Rispetto alla situazione documentata negli

atti, alla base della descrizione determinante, non vi sono cambiamenti nelle

diagnosi, ma il disturbo alimentare risulta maggiormente controllato e meno

invalidante.

Parimenti, come si è descritto, sono

migliorate le abilità sociali e vi è maggiore capacità di investimento in

attività costruttive, soprattutto nell’ambito della musica, della promozione di

artisti e di eventi.

. Quando è presumibilmente subentrato il

cambiamento?

Verosimilmente da gennaio 2019, laddove

risulta una stabilità del quadro psicopatologico, dedotta anche dalla stabilità

terapeutica.

. Il cambiamento dello stato di salute ha

prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività

svolta e della capacità lavorativa in attività adeguata? In caso affermativo,

da quando e in che misura?

Le disfunzioni croniche dei disturbi

psichiatrici diagnosticati restano comunque prevalenti rispetto alle risorse

psichiche dell’assicurata.

Il miglioramento oggettivo ha quindi un

impatto limitato sulla capacità lavorativa, che può essere quantificato

ragionevolmente come un miglioramento del rendimento dell’ordine del 10%,

rispetto a quanto era stato sancito nel corso della precedente valutazione

peritale e confermato con stazionarietà del quadro clinico successivo”

(pag. 427-428 incarto AI)

Il 5 aprile 2023 il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato l’esito peritale (pag. 429).

In seguito alle osservazioni presentate

dall’insorgente al progetto di decisione, alle quali aveva allegato ulteriore

documentazione medica, il 15 agosto 2023 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) Il

perito ha riconosciuto senza problemi le diagnosi, la complessità del caso e

anche il prezioso apporto della presa a carico multidisciplinare, che è stata

garantita con continuità dai curanti e che, fortunatamente, ha ottenuto almeno

un certo miglioramento per la paziente.

Si tenga presente che la perizianda aveva

già ventilato, con lo scrivente, l’eventualità che le pressioni connesse alla

revisione AI avrebbero potuto farla peggiorare.

Tuttavia, si noti che il perito ha

considerato, nel suo giudizio funzionale, soltanto quei miglioramenti protratti

ed evidenti, che hanno dimostrato di rimanere stabili nel tempo ormai da anni.

Il sottoscritto ha tenuto debitamente conto

anche di tutti i fattori di vulnerabilità e delle fragilità persistenti della

perizianda, riconoscendo un miglioramento soltanto leggero ma che, al di là di

ogni ragionevole dubbio, è stabile da tempo e non può essere né trascurato, né

sottaciuto.

Infine, dagli atti e dalle cure che sono

state ricostruite in perizia, non emergono dei particolari segnali di gravi

scompensi ricorrenti, che abbiano richiesto degli aggiustamenti urgenti e

significativi dell’approccio terapeutico oggettivo.

Considerato quanto ho esposto, trovo che la

perizia ponga la giusta attenzione sui miglioramenti che sono stati stabilmente

ottenuti negli ultimi anni dall’assicurata, grazie alle cure adeguate e

continuative, ma anche sui limiti che sono ancora presenti e che sono stati

riconosciuti come preponderanti.

Ne deriva che confermo interamente le

conclusioni peritali, che trovo valide, argomentate e fondate su dati

incontrovertibili, al di là di quello che potrebbe capitare a causa del

transitorio contenzioso attualmente in atto con l’Assicurazione Invalidità.”

(pag. 478 incarto AI)

Il 14 settembre 2023 il medico

SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni del dr. med. __________

(pag. 479 incarto AI).

Nelle more processuali la

ricorrente ha prodotto un referto del 25 gennaio 2024 del dr. med. __________,

FMH medicina generale, in parte analogo a quello del 23 giugno 2023 prodotto in

sede di osservazioni al progetto di decisione (pag. 470 incarto AI), il quale,

dopo aver rammentato di avere in cura l’interessata dal 2010, ha affermato:

" (…) La

signora RI 1 attualmente mi riconsulta per un esacerbazione acuta della nota

sindrome ansioso-depressiva (attualmente severa) con associato disturbo

alimentare tipo anoressia-bulimia in netto peggioramento rispetto alla visita

del 23.06.23 (ulteriore calo ponderale!!!), quadro di cefalee miste e quadro

fibromialgico, problematiche sino ad ora discretamente compensate grazie ad

intenso lavoro psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da

parte della paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e

noti canali “socials-media”.

Da qui l’assoluta necessità della paziente di NON isolarsi dal

mondo esterno!!

Ora prendo atto (con molta delusione e preoccupazione) di una

decisione del 16.05.2023 da parte della assicurazione invalidità (a mio parere

ingiustificata e superficiale) di una riduzione della rendita d’invalidità.

Da segnalare che oramai le patologie internistico-psichiatriche

summenzionate della signora RI 1, insorte già in giovane età, sono da

considerarsi croniche e non modificabili ed è quindi impensabile che la summenzionata

paziente possa riprendere una qualsivoglia attività lavorativa regolare!!!

Segnalo che questa decisione ha purtroppo reinnescato nella

signora RI 1 meccanismi ansioso-depressivi con turbe del comportamento

alimentare (in netto peggioramento!) potenzialmente letali!

Quindi in conclusione ritengo vada assolutamente rivista la

decisione presa dall’assicurazioni invalidità del 16.05.23 onde evitare

potenziali grossi problemi alla salute psico-fisica della paziente (nel caso

estremo, e questo lo sottolineo nuovamente, si riterranno responsabili i

firmatari della decisione!).”

Con annotazione del 4 marzo 2024,

il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

affermato:

" (…) Il

medico di base riporta la nota diagnosi di disturbo alimentare cui aggiunge un

quadro di cefalee miste e quadro fibromialgico senza riferire alcun elemento

oggettivo di status a sostegno di queste ultime due diagnosi rispettivamente

scrive un peggioramento cui verosimilmente non è seguito alcun diverso

approccio terapeutico alla luce di un generico riferimento a intenso lavoro

psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da parte della

paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e noti canali

“socials-media” e, più sotto, turbe

del comportamento alimentare (in netto peggioramento!) potenzialmente letali.

In assenza di qualsiasi nozione oggettiva di trattamento rispettivamente di

provvedimenti sanitari molto importanti quale un ricovero stazionario

assolutamente necessario se un paziente è a rischio della vita, tali

considerazioni rappresentano un apprezzamento soggettivo del curante

generalista, non specialista in psichiatria, e non giustificano una

modificazione oggettiva dello stato di fatto esaustivamente analizzato in

perizia dal Dr. __________.

In assenza di fatti nuovi oggettivi o oggettivabili, confermo la

precedente presa di posizione SMR” (Doc. XX/1).

L’8 aprile 2024 la ricorrente ha

trasmesso due certificati del 27 febbraio 2024 del medesimo dr. med. __________

secondo cui “per seri motivi medici la summenzionata paziente necessita di

aiuti domiciliari” (doc. XXII/E2) e in cui chiede “ai colleghi

psichiatri curanti della summenzionata paziente di volere organizzare in tempi

rapidi un ricovero in clinica psichiatrica per quadro depressivo con disturbi

del comportamento alimentare (idealmente presso servizio Dr.ssa __________

presso __________ o eventualmente presso clinica __________ a __________. La

paziente rifiuta ricovero presso clinica __________!)” (doc. XXII/E1).

Con annotazione del 12 aprile

2024, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…) Non

comprendo perché non sia stato lo stesso psichiatra, dal cui studio non è

giunta alcuna ulteriore comunicazione dal 27.06.2023 nonostante lo stesso

rappresentante legale avesse in sede di ricorso preannunciato un referto

psichiatrico, a procedere con il ricovero rispettivamente, alla luce del

precedente referto del 25.01.2024, il Dr. __________ non abbia proceduto al

ricovero ma abbia allungato i tempi con una richiesta a mezzo lettera.

Il secondo documento del 27.02.2024 concerne una generica

richiesta di aiuto domiciliare. Non sono chiare, in assenza di una descrizione

oggettiva di status, diagnosi e prognosi, rispettivamente l’assenza di una

oggettiva presa di posizione specialistica, le motivazioni di tale richiesta.

In conclusione, gli atti presentati non modificano la mia

posizione espressa il 04.03.2024.” (doc. XXIV/1)

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7. In

concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia

psichiatrica del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 28

marzo 2023 e del suo complemento del 15 agosto 2023.

Il referto è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le

patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

della ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med. __________, dopo aver

visitato l’insorgente in data 10 marzo 2023 dalle ore 10.02 alle ore 11.57 ed

il 27 marzo 2023 dalle ore 15.34 alle ore 16.14, esaminati i rapporti medici e

descritta approfonditamente l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e i dati

soggettivi, ha posto la diagnosi di F50.1 anoressia nervosa, F50.2 bulimia

nervosa e F60.30 disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo

borderline, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali, rispetto

all’ultima perizia del __________, allestita nel 2006, vi è stato un

miglioramento dello stato di salute psichico della ricorrente. Lo specialista

ha evidenziato che nel corso degli anni l’assicurata ha costruito una rete

sociale reale, fatta di conoscenze molteplici, che nella sua vita non sembrano

esserci delle relazioni stabili di vero spessore, ma indubbiamente gravitano

numerose persone che sono collegate principalmente al mondo della musica e che

è aumentata la capacità di spostamento e di partecipazione sociale

dell’assicurata. A differenza di quanto avveniva in precedenza, l’energia

psichica dell’interessata non è più totalmente occupata dalla sua

psicopatologia, ma viene investita in larga misura nella sua passione per la

musica, in attività di selezione e montaggio di canzoni e immagini, nella promozione

tramite i social di musicisti e di eventi, in scambi comunicativi frequenti,

che avvengono prevalentemente tramite i social, ma non solo.

Per il perito, queste capacità

sono nettamente maggiori rispetto a quanto si poteva osservare al momento della

perizia del __________. Dopo aver preso posizione sugli accertamenti effettuati

dall’UAI per quanto concerne l’attività svolta dall’interessata sui social

media, il dr. med. __________ ha rilevato come l’assicurata presenta una

condizione psicopatologica seria e documentata nel corso degli anni, che deve

essere riconosciuta come preponderante.

Il perito ha ribadito che alcuni

aspetti riportati nella perizia del __________ sono sicuramente migliorati in

misura netta, ma che l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla

capacità di resa e di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza

cedere ad un eccessivo ottimismo.

Infine, lo specialista ha

concluso accertando che il miglioramento funzionale documentato giustifica un

aumento della capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale

documentato agli atti. Da cui una capacità lavorativa del 40% in qualsiasi

attività (riduzione del rendimento del 60%). Ciò a partire dal mese di gennaio

2019, ossia da quando è documentata una stabilità del quadro psicopatologico

dedotta anche dalla stabilità terapeutica.

Nel suo complemento del 15 agosto

2023 il dr. med. __________ ha affermato di aver tenuto conto, nel suo giudizio

funzionale, solo di quei miglioramenti protratti ed evidenti che hanno

dimostrato di rimanere stabili nel tempo ormai da anni e di aver tenuto conto

di tutti i fattori di vulnerabilità e delle fragilità persistenti

dell’interessata, “riconoscendo un miglioramento soltanto leggero ma che, al

di là di ogni ragionevole dubbio, è stabile da tempo e non può essere né

trascurato, né sottaciuto”.

Fatti

I certificati medici prodotti

nelle more processuali non sono atti a sovvertire le convincenti e motivate

conclusioni peritali.

Il referto del 25 gennaio 2024

del curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, il cui contenuto è in

parte simile a quello del 23 giugno 2023 prodotto nelle more amministrative

(pag. 470 incarto AI) e sul quale il perito si è già ampiamente espresso, non

permette di giungere ad una conclusione differente a quella accertata tramite

la perizia amministrativa, segnatamente per quanto concerne la capacità

lavorativa della ricorrente.

Il

curante, non specialista in psichiatria, elenca una serie di diagnosi senza

tuttavia far capo a sistemi di classificazione internazionale riconosciuti (ad

esempio ICD 10) e senza indicare alcun elemento medico oggettivo alla base

delle sue diagnosi. Come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________, il

dr. med. __________ evidenzia inoltre un asserito peggioramento dello stato di

salute dell’interessata, ma non indica l’implementazione di un diverso

approccio terapeutico, limitandosi a generici riferimenti relativi ad un “intenso

lavoro psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da parte

della paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e noti

canali “socials media”. Il referto, privo di qualsiasi elemento medico

oggettivo atto a comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute

della ricorrente, non può inficiare l’esito della perizia amministrativa.

I

due ulteriori certificati del medesimo curante, del 27 febbraio 2024 (doc.

XXII/E1 ed E2), non sono di migliore aiuto. Nel primo referto il medico si

limita a chiedere ai colleghi psichiatri un ricovero in clinica psichiatrica

per un quadro depressivo con disturbi del comportamento alimentare, ossia una

diagnosi già nota, e con il secondo referto afferma che l’interessata necessita

di aiuti domiciliari.

A

giusta ragione il medico SMR, dr. med. __________, rileva che la seconda

attestazione non è chiara, in assenza di una descrizione oggettiva dello

status, della diagnosi, della prognosi e l’assenza di una presa di posizione

specialistica che motivino le ragioni di tale domanda.

Quanto

alla, generica, richiesta rivolta ai curanti psichiatri di organizzare un

ricovero, non è dato sapere né per quale motivo esso sia necessario, né, se

immediatamente necessario, le ragioni per le quali non è stato organizzato

direttamente dal curante.

Del

resto un eventuale peggioramento dello stato di salute con necessità di

ricovero dopo l’emanazione della decisione impugnata, non potrebbe essere preso

in considerazione poiché è la data della decisione impugnata (in concreto il 6

ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1.

pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio

2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220

con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in

base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione

impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Per cui non è necessario

attendere il prospettato invio del contenuto del referto relativo alla degenza

della ricorrente, trattandosi di un fatto avvenuto dopo l’emanazione della

decisione impugnata.

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza

dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il

paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023

consid. 3.3.2).

Inoltre, relativamente alla

diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Per quanto concerne infine

la circostanza, sollevata dalla ricorrente, secondo cui il suo grado

d’invalidità è comunque del 70%, poiché il perito ha attestato un miglioramento

del 10% rispetto al grado d’invalidità dell’80% da ultimo riconosciuto e che l’incapacità lavorativa non va confusa con

il grado d’invalidità, va rilevato quanto

segue.

Da una parte il dr. med. __________

ha accertato un miglioramento del 10% con riferimento alla valutazione peritale

del __________ del 2006, che concludeva per un’incapacità lavorativa del 70%, e

non al grado d’invalidità dell’80% contenuto nella decisione dell’AI (pag. 425

incarto AI: “[…] Trovo quindi ragionevole e lecito stabilire

che il miglioramento funzionale qui documentato giustifichi un aumento della

capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale

documentato agli atti

[…]”, e pag. 428 incarto AI: “[…] Il

miglioramento oggettivo ha quindi un impatto limitato sulla capacità

lavorativa, che può essere quantificato ragionevolmente come un miglioramento

del rendimento dell’ordine del 10%, rispetto a quanto era stato sancito nel

corso della precedente valutazione peritale e confermato con stazionarietà

del quadro clinico successivo […]”, sottolineature del redattore).

D’altra

parte va rammentato che se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare

una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla

base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio

2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62; cfr. anche

DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014

consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro

di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un

trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla

soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Per cui, accertato un miglioramento dello stato di salute ed

accertata una capacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI

non era più vincolato a quanto deciso nelle precedenti procedure.

2.8. Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le

conclusioni della perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 28 marzo

2023 e del suo complemento del 15 agosto 2023, confermati dal medico SMR, dr.

med. __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che

l’insorgente, dal mese di gennaio 2019, ha presentato un miglioramento dello

stato di salute e che a partire da tale periodo la sua incapacità lavorativa è

pari al 60% in qualsiasi attività.

Rilevato che l’insorgente, per

il resto, non contesta gli accertamenti dell’Ufficio AI secondo cui la

percentuale citata equivale al grado di invalidità, occorre pertanto concludere

che il grado d’invalidità è del 60% (sul tema cfr. STF 8C_452/2017 del 6

febbraio 2018).

La

ricorrente afferma tuttavia che non vi sono attività alternative che potrebbe

sfruttare per migliorare la sua capacità di guadagno. Ella non ha risorse per

reintegrarsi nel mondo del lavoro, vista la grave patologia di natura

psichiatrica di cui soffre e dopo oltre 20 anni di inabilità lavorativa. Non

esistono impieghi che possano essere ritenuti rispettosi delle raccomandazioni

di carattere medico che potrebbero essere assunti con miglioramento della

capacità lavorativa.

2.9. Conformemente alla giurisprudenza,

prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità

a seguito di revisione occorre accertare se esiste un bisogno di

reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in misura di

mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di

regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico

– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della

riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente

sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del

lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.

art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10

settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha

ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale

in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità

dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa

attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato

maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni

(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013,

9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.

2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011,

pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20

ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali

casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato

è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo

conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).

In

DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

In

una sentenza del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale

federale ha stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1

e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità

di reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione

secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di

partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La

possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una

rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.

In

DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione

autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità

di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire

provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione

e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.

L’Alta

Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le

persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni

e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di

invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all’introduzione

di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale

(“Bei

Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll,

sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55.

Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel vorgängig Massnahmen

zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind, das

medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels

Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41

S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011

IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017

E. 4.2; 9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2;

je mit Hinweisen)”).

Eccezioni alla

presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove

l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei

all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e

integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di

un’ampia formazione (“Ausnahmen von der

diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden

Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die

langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe zurückzuführen

ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die

versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen Leben

integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über

besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012

vom 24. April 2012 E. 5.2).”).

Considerandi

Sono sempre richiesti

elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata

malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun

aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer

konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne

sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer

mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das

Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”).

Spetta all’Ufficio AI

comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di

sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die

IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte

Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten

(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August

2017.

E. 4.2; 9C_87/2016

vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil

9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1

und 5.1).”).

L’Alta Corte, nella DTF

145.

V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la rendita AI con

un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o ridotta

(consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per

stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in

cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in

entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona

assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti

all’UAI per ulteriori accertamenti (“Die

Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur

bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der

Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren

könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine

Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere

Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine

breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch

die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1.

August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die

Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).

In DTF 148 V 321 il

Tribunale federale ha stabilito che in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita

limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l’art.

17.

LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre

fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di

riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).

2.10

Nella fattispecie concreta la

ricorrente, con decisione del 24 giugno 2003 è stata posta al beneficio di una

rendita intera dal 1° maggio 2001 (grado d’invalidità dell’80%). Ella è

pertanto al beneficio di una rendita AI da ben oltre 15 anni al momento

dell’emanazione della decisione impugnata (6 ottobre 2023), così come al

momento in cui è stato accertato il miglioramento dello stato di salute

(perizia del 28 marzo 2023).

È pertanto data la condizione

prevista dalla giurisprudenza per beneficiare, di regola, del diritto a

provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale della capacità lavorativa

medico-teorica è effettivamente realizzato.

Sulla base delle valutazioni del

consulente in integrazione l’Ufficio AI sostiene implicitamente che

l’interessata può sfruttare il potenziale

medico-teorico tramite l’integrazione autonoma.

Occorre

stabilire se l’amministrazione è riuscita a comprovare la sua tesi (DTF 145 V

209.

consid. 5).

2.11

In concreto il consulente in integrazione, nell’esame della

reintegrabilità e del diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione, il

12.

maggio 2023 ha affermato:

" (…)

Limitazioni funzionali e risorse:

estratto RAF conclusivo SMR. Punto 3.2, datato del 07.04.2023 e

presente in GED

“Parziale miglioramento del disturbo alimentare, in particolare

delle gravissime condotte bulimiche precedenti, sebbene permanga l’anoressia e

sebbene vi siano ancora degli episodi con abbuffate e successive condotte di

eliminazione. L’assicurata ha migliorato la sua capacità di relazione e di

spostamento, anche lontano dalla propria città di residenza e anche

partecipando a eventi molto impegnativi. I contatti sociali sono molteplici,

sebbene sembrino piuttosto superficiali. Infine, l’ansia non è più così pervasiva

e gli eventuali eventi critici non sono così frequenti, riuscendo ad essere

gestiti efficacemente mediante l’assunzione dei medicamenti.”

Dal profilo medico, emerge come siano migliorate le abilità

sociali e vi sia maggiore capacità d’investimento in attività costruttive,

soprattutto nell’ambito della musica, promozione di artisti e di eventi.

Di seguito vengono riportati degli esempi pratici di impieghi

rispettosi delle raccomandazioni di carattere medico:

- Addetta alla

pubblicità e promozione di eventi e Marketing sui social media

- Social media specialist e promoter

- Addetta/aiuto all’organizzazione di concerti/eventi

- Hostess e

accoglienza ospiti ed eventi pubblici/musicali/cinema e teatro

- Aiuto

ufficio/segretaria con mansioni semplici (es: piccolo studio d’architettura,

fiduciaria, stamperia,…)

- Operatrice call center agent

Analisi della reintegrabilità e diritto a PPR:

Nella precedente valutazione emerge chiaramente come il mercato

del lavoro offra attualmente, e senza la necessità di formazioni, un ampio

ventaglio di opzioni, semplici e adeguate, percorribili nell’immediato (1707

CPIPr). Professioni dove l’A.ta presenta una CL del 40%.

All’assicurata può essere quindi richiesto di sfruttare la sua

capacità lavorativa in settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Oltre

a ciò va rimarcato come l’A.ta sia comunque ritenuta ancora abile in attività

abituale sempre nella misura del 40%.

Rispetto a quanto emerso in sede peritale, e dalla raccolta di

informazioni presente ad incarto, si ritiene che l’A.ta possegga sufficienti

risorse per reintegrare il mercato del lavoro in attività semplici e confacenti

che non richiedono riformazioni professionali specifiche.

Non si evidenziano inoltre ulteriori opportunità formative di

media e lunga durata che permetterebbero realisticamente di incrementare

ulteriormente la capacità di guadagno residua attuale.

In merito a quanto sopra, giova evidenziare che, in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurata deve intraprendere tutto quanto

è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (art. 21 LPGA). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire – in un mercato del lavoro supposto in equilibrio – un reddito

tale da escluderne l’erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a e RCC 1968 pag. 434,

nonché la nota marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, CIGI).

Conclusione:

Alla luce di quanto esposto e precedentemente analizzato risulta

evidente come il mercato del lavoro presenti diverse attività rispettose delle

limitazioni funzionali e direttamente accessibili, si ritiene quindi che l’A.to

possa reintegrarlo tramite i normali canali di ricerca del lavoro e/o

collocamento.

Nello specifico, dietro richiesta esplicita e marcata motivazione,

si può valutare un servizio di aiuto al collocamento (art. 8 LAI), ciò una

volta maturata la decisione definitiva” (pag. 435-436 incarto AI)

Nella sua risposta l’Ufficio AI

ha affermato:

" (…) Per

quanto attiene alla censura relativa all’impossibilità di reinserimento nel

mondo lavorativo dell’assicurata, si rimarca che le attività ritenute consone

dal SIP collimano con quanto da lei messo in atto autonomamente, inoltre in

proposito il consulente ha rilevato che l’assicurata possiede sufficienti

risorse per reintegrare il mondo del lavoro in attività semplici e confacenti,

che non richiedono riformazioni professionali specifiche (cfr. doc. 131

incarto AI).” (doc. IV)

2.12

Questo Tribunale ritiene

innanzitutto che l’Ufficio AI cade in contraddizione laddove da una parte

rileva che l’interessata potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive senza

la necessità di ulteriori provvedimenti integrativi, ma dall’altra, come

indicato a pag. 2, quarto paragrafo, delle osservazioni del 5 febbraio 2024,

calcola il grado d’invalidità in applicazione del “Prozentvergleich”,

ritenendo che vi è un’inabilità lavorativa del 60% sia nella professione

abituale (infermiera odontotecnica), sia in attività adeguate allo stato di

salute. Considerando che in attività adeguate l’assicurata non potrebbe

sfruttare maggiormente la sua capacità di guadagno residua, l’amministrazione ha

stabilito che all’inabilità presentata nell’attività abituale corrisponde

un’incapacità al guadagno di medesima entità (doc. XIV).

Delle due cose l’una: o

l’interessata può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa nella

precedente attività, e allora occorre stabilire se ella, quale infermiera

odontoiatrica, può, senza alcun aiuto, integrarsi

nuovamente nel mondo del lavoro, oppure si prendono in considerazione le

attività semplici e ripetitive ed allora occorre procedere con l’abituale

raffronto dei redditi.

Considerato che la medesima

amministrazione ha ritenuto che l’interessata può meglio sfruttare la sua

capacità lavorativa nella precedente attività di infermiera odontoiatrica (cfr.

decisione formale impugnata: “ [ …] risulta un miglioramento dello stato di

salute che comporta un’inabilità lavorativa pari al 60%, sia nella professione

abituale (infermiera odontotecnica), che in attività adeguate allo stato di

salute […]”; cfr. osservazioni del 5 febbraio 2024, pag. 2, quarto

paragrafo: “ […] sia nella professione abituale (infermiera odontotecnica)”;

cfr. rapporto del consulente: “ […] IL attività abituale: 60% a partire da

gennaio 2019 e continua in qualità di infermiera odontotecnica”), va

accertato se ella può, senza alcun aiuto, integrarsi

nuovamente nel mondo del lavoro in tale professione.

In concreto l’assicurata dispone

di un’unica formazione professionale conclusa con un diploma nel giugno 1995,

ossia quella di infermiera odontoiatrica CP SSO (cfr. pag. 38 incarto AI). Da

allora ha alternato periodi di lavoro come infermiera odontoiatrica, segretaria

e una volta come ausiliaria di lavanderia, con periodi di malattia e di

disoccupazione. Successivamente, da marzo 1999 a gennaio 2000, ha lavorato

quale segretaria di direzione presso una discoteca e da febbraio 2000

nuovamente quale infermiera odontoiatrica per tre mesi. In seguito non ha più

lavorato (cfr. perizia del 18 agosto 2006 del __________, pag. 187-188 incarto

AI e perizia del 28 marzo 2023, pag. 415-416).

Secondo questo Tribunale tenuto

conto della durata dell’erogazione della rendita intera (dal maggio 2001 al

dicembre 2022), dell’età dell’assicurata (nata nel 1977) e del lungo periodo di

inattività lavorativa (dal 2000), l’Ufficio AI, nel preciso caso di specie,

conformemente alla giurisprudenza federale, prima di ridurre la rendita, avrebbe

dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale sfruttabilità della

capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. anche sentenza 32.2021.2 del 15 marzo

2021; sentenza 32.2014.53 del 15 dicembre 2014).

A maggior ragione ove si

considera che l’insorgente dispone di un’unica formazione professionale, come

infermiera odontoiatrica CP SSO e che da quando ha ottenuto il diploma nel 1995

ha lavorato solo pochi anni, alternando periodi di malattia e di

disoccupazione, fino al 2000.

Ella non sembra quindi disporre

di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile nella professione di infermiera

odontoiatrica secondo gli attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base

alla quale si possa ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé

(STF 9C_128/2013 del 4 novembre 2013; cfr. invece STF 8C_39/2012 del 24 aprile

2012.

con riferimento ad un assicurato provvisto di tre formazioni professionali

e ampia esperienza professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore

riformazione professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame

non è infatti possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente

alla citata giurisprudenza federale, –

“(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen

Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)

ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,

bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher

Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das

schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist

ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die (wiedergewonnene)

Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist

(Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im Einzelfall

Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch vorhandenen

Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung

entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung

eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender

Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht

möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27, 9C_141/2009; in diesem Sinne auch das

Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,

wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit Aufenthalt

in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining die

erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen

Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la

STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –, per un’adeguata sfruttabilità

della capacità lavorativa quale infermiera odontoiatrica.

Il perito

infatti sottolinea come l’assicurata “presenta una condizione

psicopatologica seria e documentata nel corso degli anni, che deve essere

riconosciuta come preponderante” ed afferma che “alcuni aspetti sopra

riportati sono sicuramente migliorati in misura netta rispetto a quella

perizia, ma l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla capacità

di resa e di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza cedere ad un

eccessivo ottimismo”.

Tanto più che, come emerge dal

sito della società svizzera degli odontoiatri (cfr. www.sso.ch/it/team-dello-studio-dentistico),

quale stretta

collaboratrice del medico dentista, l’assistente dentale SSO svolge i seguenti

compiti: accoglie e accompagna i pazienti all’interno dello studio dentistico; assiste

i pazienti in tutte le fasi dei trattamenti e li informa sulla profilassi; assiste

il medico dentista durante i trattamenti; si occupa della cura dei dispositivi

e degli strumenti, che pulisce, disinfetta e sterilizza; esegue autonomamente

radiografie e le archivia; esegue piccole riparazioni su apparecchi e

dispositivi dello studio dentistico; svolge compiti amministrativi: redige le

note d’onorario, registra i pagamenti in entrata, gestisce gli appuntamenti e

li ricorda ai pazienti, evade la corrispondenza e gestisce il magazzino dello

studio.

Alla

luce del lungo tempo trascorso dall’ultima volta che l’interessata ha svolto

l’attività di infermiera odontoiatrica, la necessità di una

preventiva valutazione dell’opportunità di misure d’ordine professionale va in

casu ammessa.

Ciò anche se, conformemente

agli accertamenti medici effettuati, l’assicurata ha riacquisito una parziale

capacità lavorativa in attività adeguate grazie alla sua attività sui social (perizia

del 28 marzo 2023, pag. 422 incarto AI: “[…] Agli atti risulta un’attività

imponente di promozione di eventi e di musicisti tramite i social network, una

notevole capacità di viaggiare e di partecipare a eventi sociali.

Apparentemente sembrerebbe anche esservi la capacità di collaborare con altre

persone nell’organizzazione di eventi musicali […]”).

Infatti, come sopra

più volte evocato, l’Ufficio AI nel calcolo del nuovo grado d’invalidità non ha

tenuto conto delle attività semplici e ripetitive, tra cui quelle ad esempio di

social media specialist e promoter o di addetta alla pubblicità e promozione di

eventi e marketing sui social media, citate dal consulente in integrazione, ma

ha fissato il grado d’invalidità secondo la capacità lavorativa nell’attività

di infermiera odontoiatrica poiché è in tale lavoro che l’assicurata potrebbe

meglio sfruttare la capacità lavorativa.

In queste

condizioni, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda

all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità

lavorativa quale infermiera odontoiatrica, e, quindi, dell’eventuale necessità

di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata

giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà nuovamente sul

diritto a prestazioni (per casi simili cfr. STCA 32.2014.53 del 15 dicembre

2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre

2010).

Va qui aggiunto che, se dagli

accertamenti effettuati emergerà che l’insorgente non può essere integrata

quale infermiera odontoiatrica, l’Ufficio AI dovrà allora procedere

all’abituale raffronto dei redditi, prendendo quale parametro per le attività

semplici e ripetitive quelle elencate dal consulente in integrazione nel

rapporto del 12 maggio 2023 e per le quali, alla luce delle attività svolte

negli ultimi anni (cfr. perizia del 28 marzo 2023, pag. 424-425 incarto AI),

un’immediata reintegrabilità sarebbe data.

Va infine qui

ancora rammentato che l’assicurata è tenuta a sottoporsi ai provvedimenti che

l’UAI metterà in atto. In caso contrario, applicate le necessarie misure

procedurali, l’amministrazione sarà tenuta a confermare la riduzione della

rendita (DTF 145 V 1).

In queste condizioni, confermato

il diritto ad una rendita AI di almeno il 60%, la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

A questo proposito va rammentato che

in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed

ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma del diritto alla rendita nella misura del 60%, non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del

10.

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2021.104 del

14.

febbraio 2022; STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA

32.2018.53

del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA

32.2014.70

del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.13

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata, fermo restando il diritto alla rendita di invalidità con grado AI

del 60%, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come

ai considerandi.

2.

Le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800

(IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti