32.2023.121
Revisione di una rendita AI. Miglioramento dello stato di salute accertato tramite perizia amministrativa. Assicurata al beneficio di una rendita da oltre 15 anni. Rinvio degli atti all'amministrazione per stabilire se possibile autointegrazione
6 maggio 2024Italiano77 min
approccio terapeutico, limitandosi a generici riferimenti relativi ad un “intenso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.121
cs
Lugano
6 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 ottobre 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 24 giugno 2003
l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1977, infermiera odontotecnica, al
beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità dell’80%) dal 1° maggio
2001 (pag. 168 incarto AI).
1.2. Nel corso degli anni l’Ufficio AI ha
proceduto a numerose revisioni d’ufficio che hanno confermato il diritto alla
rendita intera.
1.3. Il 9 agosto 2022 l’Ufficio AI ha
dato avvio ad un’ulteriore revisione, nel corso della quale è giunta una
segnalazione anonima secondo la quale l’assicurata era molto attiva sui social
network, come pure nella vita privata e nella quale si chiedeva se lo stile di
vita fosse conforme con il riconoscimento di una rendita AI. In seguito agli
accertamenti effettuati l’amministrazione ha rilevato che l’interessata sembrava
partecipare a diversi eventi notturni in Svizzera ed all’estero e sembrava esercitare
un’attività lavorativa presso diverse società per le quali promuoveva eventi. Alla
luce di questi fatti, RI 1 è stata convocata presso gli uffici dell’AI per
chiarire la fattispecie. L’interessata ha indicato essere iscritta su diversi
social network ed ha negato di svolgere un’attività lucrativa e di percepire un
reddito. Dopo aver sottoposto l’assicurata ad una perizia psichiatrica ad opera
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, confermata dal
complemento del 15 agosto 2023 dove lo specialista ha confermato un “leggero”
miglioramento dello stato di salute dell’interessata, l’Ufficio AI con
decisione del 6 ottobre 2023, preavvisata dal progetto del 16 maggio 2023, ha
ridotto la rendita dell’assicurata al 60% dal primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
domandando la conferma del grado d’invalidità dell’80% con diritto ad una
rendita intera (doc. I). L’insorgente contesta qualsiasi miglioramento del suo
stato di salute e sostiene che non vi sono attività alternative che potrebbe
sfruttare per migliorare la sua capacità di guadagno. Ella non ha risorse per reintegrarsi
nel mondo del lavoro, vista la grave patologia di natura psichiatrica di cui
soffre e dopo oltre 20 anni di inabilità lavorativa. Non esistono impieghi che
possano essere ritenuti rispettosi delle raccomandazioni di carattere medico
che potrebbero essere assunti con miglioramento della capacità lavorativa. Gli
accertamenti del perito che non conosce l’assicurata come i suoi curanti, sono
stati smentiti da questi ultimi e non possono giustificare una riduzione del
suo grado d’invalidità e della rendita.
1.5. Con risposta del 27 novembre 2023
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando tra le altre cose
che la perizia del __________ allestita nel 2006 aveva concluso per
un’incapacità lavorativa del 70%, ma per una svista nel riprendere il dato
peritale, il grado AI dell’80% è stato confermato nel corso degli anni. Ciò
tuttavia non ha comportato necessità di successive riconsiderazioni poiché
l’assicurata avrebbe in ogni caso avuto diritto ad una rendita intera (doc.
IV).
1.6. Dopo aver chiesto di poter prendere
visione di alcuni documenti citati dall’UAI in sede di risposta e di poter
replicare (doc. da VI a XI), ottenuti gli atti (doc. IX), con scritto del 22
gennaio 2024, a cui ha allegato alcuni articoli apparsi __________ su due __________
__________ e relativi alla sua storia, la ricorrente ha contestato la presa di
posizione dell’amministrazione (doc. XII). L’insorgente contesta che le
comunicazioni relative alle revisioni che si sono succedute nel tempo non
sarebbero state corrette nel prendere in considerazione un grado d’invalidità
dell’80% e sostiene che l’incapacità lavorativa della perizia del __________
del 2006 si riferisce unicamente all’incapacità stabilita dal profilo medico e
non al grado di invalidità economica stabilito nelle incontestate e definitive
decisioni sulle revisioni. Il grado d’invalidità non deve essere confuso con
l’incapacità lavorativa medica, poiché non considera solo l’incapacità
lavorativa ma anche la conseguente perdita economica. Per questo motivo va
ritenuto il grado AI dell’80%. Del resto la gravità della sua situazione ha
anche interessato la __________ che si è occupata del suo caso nel 2006.
L’insorgente chiede di poter
visionare la segnalazione anonima, il cui contenuto è comunque contestato.
Secondo l’assicurata, il semplice
apparire sui social network non costituisce un’attività lavorativa e non
consente di ritenere che sarebbe abile al lavoro. Ella ha del resto smentito di
aver mai lavorato dopo aver ottenuto la rendita AI. Quanto scritto nelle reti
sociali non corrisponde al vero e le affermazioni a lei attribuite ne
confermano lo stato patologico e sono state scritte per “darsi un tono”
dopo anni di totale isolamento sociale. L’affermazione relativa alla “promozione
di eventi”, espressa in occasione del colloquio presso l’UAI non si
riferiva ad un’attività lavorativa ma alla comunicazione a conoscenti di questi
eventi. Non si è trattato di promozione a titolo professionale ma di “passa
parola”.
L’insorgente evidenza che secondo
il perito non vi sono stati cambiamenti nelle diagnosi che dunque sono rimaste
invariate, così come la gravità della patologia e delle conseguenze della
stessa. Non è vero che vi è stato un miglioramento del disturbo alimentare. Le
condotte bulimiche passate sono persino peggiorate quale conseguenza della
presente procedura. La ricorrente afferma che l’attuale situazione sarà esposta
dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che allestirà uno
specifico rapporto medico dopo la prossima visita prevista per il 29 gennaio
2024.
Per la ricorrente, anche se vi
fosse stato un aumento della capacità lavorativa del 10%, comunque contestato,
esso dovrebbe essere calcolato sul precedente grado d’invalidità dell’80% e
dunque si raggiungerebbe semmai il 70% di invalidità, ciò che continuerebbe a
dare diritto ad una rendita intera.
1.7. Con osservazioni del 5 febbraio
2024 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc.
XIV). L’amministrazione ha rilevato che quando è stata attribuita per la prima
volta la rendita non è stato effettuato il raffronto dei redditi, ma si è
considerato che l’incapacità lavorativa medico-teorica corrispondeva al grado
AI e la successiva diminuzione dell’incapacità lavorativa dall’80% al 70% sulla
base della perizia del 16 agosto 2006 non comportava una diminuzione del
diritto alla prestazione (art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre
2021). Invece il miglioramento dello stato di salute, accertato nella perizia
del 28 marzo 2023 e stabilito confrontando lo status con la perizia del 16
agosto 2006 giustifica una riconsiderazione della decisione, comportando una
riduzione della prestazione riconosciuta. La determinazione del nuovo grado AI
è nuovamente avvenuto tramite il “Prozentvergleich” ritenendo che vi è
un’inabilità del 60% sia nella professione abituale (infermiera odontotecnica
e/o segretaria) che in attività adeguate. Considerato che in attività alternative
l’interessata non potrebbe sfruttare maggiormente la sua capacità di guadagno
residua si è considerato che all’inabilità presentata nell’abituale attività
corrispondesse un’incapacità al guadagno di medesima entità del 60%.
Quanto alla richiesta relativa
all’ottenimento della segnalazione anonima, per garantire l’anonimato,
trattandosi di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 PA
e 20 cpv. 3 lett. a LPD (cfr. sentenza del Tribunale federale amministrativo
A-5430/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 4.3) è stata redatta l’annotazione del
22 settembre 2022 (doc. 162 incarto LFA) che permette all’assicurata di
conoscere il contenuto essenziale della segnalazione e quindi di prendere
posizione, ciò che ha fatto sia in sede amministrativa che contenziosa. Del
resto l’Ufficio AI non si è accontentato di fare suo il contenuto della
segnalazione, ma ha eseguito degli accertamenti e fatto allestire una perizia
per valutare se vi sia stato un miglioramento del suo stato di salute. La riduzione
non è fondata sulla segnalazione ma sugli accertamenti effettuati. L’assicurata
inoltre non apporta elementi medici oggettivi a sostegno del peggioramento del
suo stato di salute bulimico.
1.8. Dopo aver chiesto ed ottenuto di
poter prendere visione del doc. 162 incarto LFA (doc. XVI e XVII), il 28
febbraio 2024 la ricorrente si è riconfermata nelle sue motivazioni ed ha
prodotto un certificato del 25 gennaio 2024 del dr. med. __________, FMH
medicina generale (doc. XVIII + 1).
1.9. L’11 marzo 2024 l’Ufficio AI si è
espresso in merito, allegando un’annotazione del medico SMR, dr. med. __________
(doc. XX + 1).
1.10. L’8 aprile 2024 l’insorgente ha
prodotto due ulteriori referti del dr. med. __________ (doc. XXII + E1/E2), tra
cui una richiesta di ricovero, riservandosi di produrre l’eventuale rapporto
relativo alla degenza (doc. XXII).
1.11. Il 15 aprile 2024 l’Ufficio AI ha
confermato la richiesta di reiezione del ricorso, allegando una presa di
posizione del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XXIV). Lo scritto è stato
trasmesso alla ricorrente il 17 aprile 2024 per conoscenza (doc. XXV).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto
alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno il
5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°
gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31
dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata
secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Ai sensi della cifra marginale
9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022
hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate
negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in
caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto
applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021.
Infine, secondo il marg. no. 9103
CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1°
gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida
fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione
del diritto alla rendita.
Nel caso concreto, con la
decisione contestata la modifica del diritto alla rendita (rispettivamente la
riduzione da intera al 60%) è stata fatta risalire retroattivamente al 2019,
quindi prima della novella legislativa e di conseguenza andrebbe applicato il
diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, ritenuto che, come
verrà esposto nel prosieguo, dal 1° gennaio 2022 l’assicurata, nata nel 1977,
presenta un grado d’invalidità del 60% e non ha in quel giorno ancora compiuto
55 anni, è applicabile il nuovo diritto. In tal senso va ricordato che il marg.
9201 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1°
gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal
1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI),
se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del
grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI, nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione
dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è
compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI
(Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce
che per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita
un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA e che il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
In merito al confronto dei
redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2022,
stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo
l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e
tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la
determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori
statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione
della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono
essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non
figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati
a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici
“in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche
e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).
2.3. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Dal 1° gennaio 2022
l’art. 17 cpv. 1 LPGA prevede che per il futuro la rendita d’invalidità
è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita:
-
subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o
-
aumenta al 100 per cento (lett. b).
Con
l’introduzione della soglia del 5% previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA
“s’intende
evitare che modifiche molto modeste della situazione reddituale comportino una
riduzione della rendita. In tal modo sarà raggiunto anche lo scopo del vigente
articolo 31 capoverso 1 LAI, che sarà dunque abrogato (cfr. il relativo
commento). Per un grado d’invalidità del 66 per cento, ad esempio, in futuro si
procederebbe a una revisione solo se il grado d’invalidità passasse almeno al
71 per cento, mentre non si procederebbe ad alcuna revisione se esso scendesse
al 62 per cento. Si procederebbe a una revisione della rendita anche nel caso
in cui il grado d’invalidità di un assicurato scendesse dal 43 al 38 per cento
o meno, mentre lo stesso assicurato continuerebbe a ricevere la sua rendita
invariata (senza alcuna revisione) se la sua situazione migliorasse e il suo
grado d’invalidità diminuisse di meno del 5 per cento. Nel caso contrario,
ossia se esso aumentasse almeno al 40 per cento (p. es. dal 38 al 41 %), il
diritto a prestazioni sarebbe esaminato nel quadro di una nuova richiesta di
prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI) e non di una revisione del diritto alla
rendita. In un tal caso, il fatto che il grado d’invalidità subisca una
variazione inferiore a cinque punti percentuali non impedirebbe la concessione
della rendita AI ”[ Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), FF 2017 pag.
2337).
Riguardo
alla lett. b dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel citato Messaggio (FF 2017 pag. 2337)
il Consiglio federale ha rilevato che “è necessario prevedere
un’eccezione alle regole di base formulate alla lettera a, poiché altrimenti le
persone con un grado d’invalidità compreso tra il 96 e il 99 per cento non
potrebbero più ottenere una rendita intera, anche se la loro situazione di
salute peggiorasse a tal punto da impedire loro l’esercizio di qualsiasi
attività lucrativa. Questa regolamentazione è importante per l’AINF e l’AM, ma
irrilevante per l’AI, poiché quest’ultima contempla il diritto a una rendita
intera già per un grado d’invalidità nettamente inferiore (art. 28b cpv. 3
D-LAI)”.
L’art.
17 cpv. 2 LPGA prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù
di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che
l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per
l’assistenza avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione
ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se
viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,
era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato
scoperto (lett. c).
L’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2
lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; DTF 133 V
108; cfr. Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262). Determinante è l'ultima decisione cresciuta in
giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV
N. 2).
La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b
e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21
gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il
Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto
alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole
modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado
d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in
maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.4. Nel caso concreto, trattandosi di
una revisione della rendita, avviata il 9 agosto 2022, dal punto di vista
temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria della ricorrente con
quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad un esame
materiale del diritto alla rendita.
Si tratta della procedura
sfociata nella comunicazione del 30 settembre 2008 con la quale
l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità dopo che il medico SMR,
dr. med. __________, aveva visitato l’insorgente in data 11 settembre 2008 ed
aveva in sostanza confermato l’esito della perizia pluridisciplinare del __________
del 16 agosto 2006 allestita nell’ambito della precedente procedura di
revisione.
Nelle successive revisioni,
conclusesi con le comunicazioni del 30 marzo 2010 (pag. 263 incarto AI), del 4
giugno 2014 (pag. 308 incarto AI) e del 24 luglio 2017 (pag. 339 incarto AI) l’UAI
ha invece confermato la rendita AI intera (grado dell’80%) dopo aver acquisito
gli atti medici dei curanti, ma senza effettuare ulteriori accertamenti e senza
procedere ad un esame materiale del diritto alla rendita.
Dalle tavole processuali emerge
che l’interessata, già al beneficio di una rendita AI intera con un grado
d’invalidità dell’80%, stabilita con decisione del 24 giugno 2003, in seguito
all’avvio di una revisione della prestazione, nel corso del 2006 è stata
sottoposta ad una perizia pluridisciplinare.
Nel referto del __________ del 16
agosto 2006 i periti hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di anoressia nervosa atipica, bulimia nervosa, sindrome
fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, minime alterazioni
degenerative del rachide lombare.
Mentre a livello reumatologico il
grado di capacità lavorativa è stato fissato nell’80% nell’ultima attività
svolta e nel 100% in attività esigibile, a livello psichiatrico è stata
rilevata una capacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività. Il consulente,
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva affermato:
" (…) Ci si
trova confrontati con un A. che presenta un disturbo misto dell’alimentazione,
con una forma anoressica atipica, in quanto non ha mai presentato amenorrea e
la ritorsione dell’immagine corporea, sebbene presente, appare con una modalità
egodistonica non tipica. Il quadro clinico complessivo ha un decorso cronico e
mantiene caratteristiche di una gravità da media ad alta con un disturbo
metabolico e fisico che influisce sulla capacità lavorativa (…) Ci si trova
quindi confrontati con un quadro psicopatologico che tuttora incide sulla
capacità lavorativa dell’A. in modo importante (…)” (pag. 194 incarto AI)
Nella loro valutazione globale i
periti hanno stabilito che il grado di capacità lavorativa medico-teorica
dell’assicurata, sia nelle attività da ultimo esercitate come segretaria o
infermiera odontoiatrica (pag. 195 incarto AI) sia in attività adatte (pag. 196
incarto AI), era da considerare del 30%.
Sulla base di tale valutazione
l’UAI ha confermato la rendita AI intera, con grado d’invalidità dell’80% (pag.
218 incarto AI).
Nell’ambito della successiva
revisione, l’insorgente è stata convocata dal medico SMR, dr. med. __________,
il quale, dopo averla visitata l’11 settembre 2008, posta la diagnosi di grave
disturbo borderline di personalità, disturbo alimentare attualmente compensato,
fibromialgia, osteopenia e stato dopo colica renale 8.2006, confermata
l’assenza di risorse sfruttabili per un’attività lavorativa regolare e quindi
non indicati provvedimenti professionali o di reinserimento, ha confermato l’“attuale
grado AI” (pag. 244 incarto AI).
Con comunicazione del 30
settembre 2008 l’UAI ha informato l’insorgente che la rendita d’invalidità sarebbe
rimasta immutata.
Dopo aver nuovamente confermato,
con comunicazioni del 30 marzo 2010 (pag. 263 incarto AI), del 4 giugno 2014
(pag. 308 incarto AI) e del 24 luglio 2017 (pag. 339 incarto AI) la rendita AI,
nell’ambito della revisione avviata il 9 agosto 2022, l’Ufficio AI ha proceduto
ad ulteriori accertamenti anche alla luce di una segnalazione anonima secondo
la quale l’assicurata era molto attiva sui social network, come pure nella vita
privata, e nella quale si chiedeva se lo stile di vita fosse conforme con il
riconoscimento di una rendita AI (doc. AI 162).
In seguito agli accertamenti
effettuati, l’amministrazione ha rilevato che l’interessata sembrava
partecipare a diversi eventi notturni in Svizzera ed all’estero e sembrava
esercitare un’attività lavorativa presso diverse società per le quali promuoveva
eventi (doc. AI 163).
In tale contesto, dopo essere
stata sentita personalmente dall’UAI, la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia
psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
il quale con referto del 28 marzo 2023, riassunti gli atti e descritta
l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e i dati soggettivi, ha posto la
diagnosi di F50.1 anoressia nervosa, F50.2 bulimia nervosa e F60.30 disturbo di
personalità emotivamente instabile di tipo borderline.
Il perito ha affermato:
" (…) La
valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata non può basarsi soltanto
su quello che la signora sembra saper fare osservando i social network.
L’assicurata usa i social network in larga misura come una vetrina, per
appagare il suo bisogno istrionico di apparire, di essere vista e apprezzata,
per costruire un’immagine di se stessa bella, sana, di successo, invidiabile e
trionfante.
Tale costruzione artificiosa della propria
immagine è quindi compensatoria, funzionale a contrastare i vissuti di
autosvalutazione profondi che questa donna si porta dentro e che sono connessi
ai suoi disturbi psichiatrici, con andamento cronico.
D’altra parte però è innegabile che
l’assicurata abbia costruito negli anni una rete sociale reale, fatta di
conoscenze molteplici. Nella sua vita non sembrano esserci delle relazioni
stabili di vero spessore, ma indubbiamente gravitano numerose persone, che sono
collegate principalmente al mondo della musica. È anche innegabile che è
aumentata la capacità di spostamento e di partecipazione sociale
dell’assicurata.
L’energia psichica della perizianda non è
più totalmente occupata dalla sua psicopatologia, com’era all’epoca della
precedente perizia, ma viene investita in larga misura nella sua passione per
la musica, in attività di selezione e montaggio di canzoni e immagini, nella
promozione tramite i social di musicisti e di eventi, in scambi comunicativi
frequenti, che avvengono prevalentemente tramite i social, ma non solo.
Queste capacità sono nettamente maggiori
rispetto a quanto si poteva osservare al momento della perizia __________, ma
questo non vuole ancora dire automaticamente che l’assicurata sia capace di
esercitare con un profitto consistente e durevole una professione.
Personalmente fatico a credere che
un’attività di promozione come quella dell’assicurata non renda proprio nulla,
ma non è lecito basarsi su delle speculazioni o sui sospetti. Inoltre potrebbe
darsi che l’assicurata offra effettivamente i suoi servizi con lo scopo
principale di soddisfare, come si è detto, la sua necessità irrinunciabile di
apparire, piuttosto che per guadagnare.
Se poi vi fossero dei guadagni,
bisognerebbe comunque comprenderne la reale entità, anche perché a livello
medico teorico è sempre stata riconosciuta una capacità lavorativa residua,
seppure molto bassa.
Fatte queste premesse, occorre quindi
essere equilibrati e prudenti nel giudizio circa la capacità funzionale
dell’assicurata. Questa donna presenta una condizione psicopatologica seria e
documentata nel corso degli anni, che deve essere riconosciuta come
preponderante.
In occasione dell’ultima valutazione presso
il __________, con i limiti di allora, il perito giudicava un’incapacità
funzionale del 70%, ovvero una capacità lavorativa residua del 30%. Da quel
momento in avanti i certificati prodotti dai curanti hanno sempre parlato di stazionarietà
del quadro clinico.
Attualmente, alcuni aspetti sopra riportati
sono sicuramente migliorati in misura netta rispetto a quella perizia, ma
l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla capacità di resa e
di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza cedere a un eccessivo
ottimismo.
Trovo quindi ragionevole e lecito stabilire
che il miglioramento funzionale qui documentato giustifichi un aumento della
capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale documentato
agli atti.
Globalmente l’assicurata può lavorare
rendendo attualmente un 40% e un’inabilità lavorativa residua del 60% va
mantenuta, giudicandola come un calo complessivo del suo rendimento, dovuto a
incostanza e alla necessità di gestire le transitorie fasi critiche” (pag.
424-425 incarto AI)
Il perito ha precisato che ciò
vale da inizio 2019:
" (…)
All’epoca della perizia __________, l’assicurata trascorreva le proprie
giornate per la maggior parte del tempo in casa, soprattutto mangiando e
vomitando (così diceva): mangiava circa 10 volte al giorno (ogni pasto durava
circa 1-2 ore) per poi vomitare subito dopo ogni pasto; il vomito era provocato
schiacciando la pancia con le proprie mani). Tra un pasto e l’altro si occupava
delle faccende di casa, faceva la spesa tutti i giorni, la sera guardava
qualche programma al televisore. Non aveva praticamente contatti sociali.
All’epoca della perizia __________
l’assicurata descriveva anche una grave e costante tristezza. Era costantemente
preoccupata per la propria salute, per il proprio futuro, rimuginando spesso,
con tanta ansia e con frequenti crisi di panico quasi tutti i giorni.
Da quel momento in avanti, i certificati
prodotti dai curanti hanno sempre parlato di stazionarietà del quadro clinico,
stazionarietà sulla quale si sono basate le successive decisioni AI.
Rispetto alla situazione documentata negli
atti, alla base della descrizione determinante, non vi sono cambiamenti nelle
diagnosi, ma il disturbo alimentare risulta maggiormente controllato e meno
invalidante.
Parimenti, come si è descritto, sono
migliorate le abilità sociali e vi è maggiore capacità di investimento in
attività costruttive, soprattutto nell’ambito della musica, della promozione di
artisti e di eventi.
. Quando è presumibilmente subentrato il
cambiamento?
Verosimilmente da gennaio 2019, laddove
risulta una stabilità del quadro psicopatologico, dedotta anche dalla stabilità
terapeutica.
. Il cambiamento dello stato di salute ha
prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività
svolta e della capacità lavorativa in attività adeguata? In caso affermativo,
da quando e in che misura?
Le disfunzioni croniche dei disturbi
psichiatrici diagnosticati restano comunque prevalenti rispetto alle risorse
psichiche dell’assicurata.
Il miglioramento oggettivo ha quindi un
impatto limitato sulla capacità lavorativa, che può essere quantificato
ragionevolmente come un miglioramento del rendimento dell’ordine del 10%,
rispetto a quanto era stato sancito nel corso della precedente valutazione
peritale e confermato con stazionarietà del quadro clinico successivo”
(pag. 427-428 incarto AI)
Il 5 aprile 2023 il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato l’esito peritale (pag. 429).
In seguito alle osservazioni presentate
dall’insorgente al progetto di decisione, alle quali aveva allegato ulteriore
documentazione medica, il 15 agosto 2023 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Il
perito ha riconosciuto senza problemi le diagnosi, la complessità del caso e
anche il prezioso apporto della presa a carico multidisciplinare, che è stata
garantita con continuità dai curanti e che, fortunatamente, ha ottenuto almeno
un certo miglioramento per la paziente.
Si tenga presente che la perizianda aveva
già ventilato, con lo scrivente, l’eventualità che le pressioni connesse alla
revisione AI avrebbero potuto farla peggiorare.
Tuttavia, si noti che il perito ha
considerato, nel suo giudizio funzionale, soltanto quei miglioramenti protratti
ed evidenti, che hanno dimostrato di rimanere stabili nel tempo ormai da anni.
Il sottoscritto ha tenuto debitamente conto
anche di tutti i fattori di vulnerabilità e delle fragilità persistenti della
perizianda, riconoscendo un miglioramento soltanto leggero ma che, al di là di
ogni ragionevole dubbio, è stabile da tempo e non può essere né trascurato, né
sottaciuto.
Infine, dagli atti e dalle cure che sono
state ricostruite in perizia, non emergono dei particolari segnali di gravi
scompensi ricorrenti, che abbiano richiesto degli aggiustamenti urgenti e
significativi dell’approccio terapeutico oggettivo.
Considerato quanto ho esposto, trovo che la
perizia ponga la giusta attenzione sui miglioramenti che sono stati stabilmente
ottenuti negli ultimi anni dall’assicurata, grazie alle cure adeguate e
continuative, ma anche sui limiti che sono ancora presenti e che sono stati
riconosciuti come preponderanti.
Ne deriva che confermo interamente le
conclusioni peritali, che trovo valide, argomentate e fondate su dati
incontrovertibili, al di là di quello che potrebbe capitare a causa del
transitorio contenzioso attualmente in atto con l’Assicurazione Invalidità.”
(pag. 478 incarto AI)
Il 14 settembre 2023 il medico
SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni del dr. med. __________
(pag. 479 incarto AI).
Nelle more processuali la
ricorrente ha prodotto un referto del 25 gennaio 2024 del dr. med. __________,
FMH medicina generale, in parte analogo a quello del 23 giugno 2023 prodotto in
sede di osservazioni al progetto di decisione (pag. 470 incarto AI), il quale,
dopo aver rammentato di avere in cura l’interessata dal 2010, ha affermato:
" (…) La
signora RI 1 attualmente mi riconsulta per un esacerbazione acuta della nota
sindrome ansioso-depressiva (attualmente severa) con associato disturbo
alimentare tipo anoressia-bulimia in netto peggioramento rispetto alla visita
del 23.06.23 (ulteriore calo ponderale!!!), quadro di cefalee miste e quadro
fibromialgico, problematiche sino ad ora discretamente compensate grazie ad
intenso lavoro psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da
parte della paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e
noti canali “socials-media”.
Da qui l’assoluta necessità della paziente di NON isolarsi dal
mondo esterno!!
Ora prendo atto (con molta delusione e preoccupazione) di una
decisione del 16.05.2023 da parte della assicurazione invalidità (a mio parere
ingiustificata e superficiale) di una riduzione della rendita d’invalidità.
Da segnalare che oramai le patologie internistico-psichiatriche
summenzionate della signora RI 1, insorte già in giovane età, sono da
considerarsi croniche e non modificabili ed è quindi impensabile che la summenzionata
paziente possa riprendere una qualsivoglia attività lavorativa regolare!!!
Segnalo che questa decisione ha purtroppo reinnescato nella
signora RI 1 meccanismi ansioso-depressivi con turbe del comportamento
alimentare (in netto peggioramento!) potenzialmente letali!
Quindi in conclusione ritengo vada assolutamente rivista la
decisione presa dall’assicurazioni invalidità del 16.05.23 onde evitare
potenziali grossi problemi alla salute psico-fisica della paziente (nel caso
estremo, e questo lo sottolineo nuovamente, si riterranno responsabili i
firmatari della decisione!).”
Con annotazione del 4 marzo 2024,
il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
" (…) Il
medico di base riporta la nota diagnosi di disturbo alimentare cui aggiunge un
quadro di cefalee miste e quadro fibromialgico senza riferire alcun elemento
oggettivo di status a sostegno di queste ultime due diagnosi rispettivamente
scrive un peggioramento cui verosimilmente non è seguito alcun diverso
approccio terapeutico alla luce di un generico riferimento a intenso lavoro
psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da parte della
paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e noti canali
“socials-media” e, più sotto, turbe
del comportamento alimentare (in netto peggioramento!) potenzialmente letali.
In assenza di qualsiasi nozione oggettiva di trattamento rispettivamente di
provvedimenti sanitari molto importanti quale un ricovero stazionario
assolutamente necessario se un paziente è a rischio della vita, tali
considerazioni rappresentano un apprezzamento soggettivo del curante
generalista, non specialista in psichiatria, e non giustificano una
modificazione oggettiva dello stato di fatto esaustivamente analizzato in
perizia dal Dr. __________.
In assenza di fatti nuovi oggettivi o oggettivabili, confermo la
precedente presa di posizione SMR” (Doc. XX/1).
L’8 aprile 2024 la ricorrente ha
trasmesso due certificati del 27 febbraio 2024 del medesimo dr. med. __________
secondo cui “per seri motivi medici la summenzionata paziente necessita di
aiuti domiciliari” (doc. XXII/E2) e in cui chiede “ai colleghi
psichiatri curanti della summenzionata paziente di volere organizzare in tempi
rapidi un ricovero in clinica psichiatrica per quadro depressivo con disturbi
del comportamento alimentare (idealmente presso servizio Dr.ssa __________
presso __________ o eventualmente presso clinica __________ a __________. La
paziente rifiuta ricovero presso clinica __________!)” (doc. XXII/E1).
Con annotazione del 12 aprile
2024, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…) Non
comprendo perché non sia stato lo stesso psichiatra, dal cui studio non è
giunta alcuna ulteriore comunicazione dal 27.06.2023 nonostante lo stesso
rappresentante legale avesse in sede di ricorso preannunciato un referto
psichiatrico, a procedere con il ricovero rispettivamente, alla luce del
precedente referto del 25.01.2024, il Dr. __________ non abbia proceduto al
ricovero ma abbia allungato i tempi con una richiesta a mezzo lettera.
Il secondo documento del 27.02.2024 concerne una generica
richiesta di aiuto domiciliare. Non sono chiare, in assenza di una descrizione
oggettiva di status, diagnosi e prognosi, rispettivamente l’assenza di una
oggettiva presa di posizione specialistica, le motivazioni di tale richiesta.
In conclusione, gli atti presentati non modificano la mia
posizione espressa il 04.03.2024.” (doc. XXIV/1)
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7. In
concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia
psichiatrica del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 28
marzo 2023 e del suo complemento del 15 agosto 2023.
Il referto è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le
patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa
della ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il dr. med. __________, dopo aver
visitato l’insorgente in data 10 marzo 2023 dalle ore 10.02 alle ore 11.57 ed
il 27 marzo 2023 dalle ore 15.34 alle ore 16.14, esaminati i rapporti medici e
descritta approfonditamente l’anamnesi, lo sviluppo della malattia e i dati
soggettivi, ha posto la diagnosi di F50.1 anoressia nervosa, F50.2 bulimia
nervosa e F60.30 disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo
borderline, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali, rispetto
all’ultima perizia del __________, allestita nel 2006, vi è stato un
miglioramento dello stato di salute psichico della ricorrente. Lo specialista
ha evidenziato che nel corso degli anni l’assicurata ha costruito una rete
sociale reale, fatta di conoscenze molteplici, che nella sua vita non sembrano
esserci delle relazioni stabili di vero spessore, ma indubbiamente gravitano
numerose persone che sono collegate principalmente al mondo della musica e che
è aumentata la capacità di spostamento e di partecipazione sociale
dell’assicurata. A differenza di quanto avveniva in precedenza, l’energia
psichica dell’interessata non è più totalmente occupata dalla sua
psicopatologia, ma viene investita in larga misura nella sua passione per la
musica, in attività di selezione e montaggio di canzoni e immagini, nella promozione
tramite i social di musicisti e di eventi, in scambi comunicativi frequenti,
che avvengono prevalentemente tramite i social, ma non solo.
Per il perito, queste capacità
sono nettamente maggiori rispetto a quanto si poteva osservare al momento della
perizia del __________. Dopo aver preso posizione sugli accertamenti effettuati
dall’UAI per quanto concerne l’attività svolta dall’interessata sui social
media, il dr. med. __________ ha rilevato come l’assicurata presenta una
condizione psicopatologica seria e documentata nel corso degli anni, che deve
essere riconosciuta come preponderante.
Il perito ha ribadito che alcuni
aspetti riportati nella perizia del __________ sono sicuramente migliorati in
misura netta, ma che l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla
capacità di resa e di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza
cedere ad un eccessivo ottimismo.
Infine, lo specialista ha
concluso accertando che il miglioramento funzionale documentato giustifica un
aumento della capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale
documentato agli atti. Da cui una capacità lavorativa del 40% in qualsiasi
attività (riduzione del rendimento del 60%). Ciò a partire dal mese di gennaio
2019, ossia da quando è documentata una stabilità del quadro psicopatologico
dedotta anche dalla stabilità terapeutica.
Nel suo complemento del 15 agosto
2023 il dr. med. __________ ha affermato di aver tenuto conto, nel suo giudizio
funzionale, solo di quei miglioramenti protratti ed evidenti che hanno
dimostrato di rimanere stabili nel tempo ormai da anni e di aver tenuto conto
di tutti i fattori di vulnerabilità e delle fragilità persistenti
dell’interessata, “riconoscendo un miglioramento soltanto leggero ma che, al
di là di ogni ragionevole dubbio, è stabile da tempo e non può essere né
trascurato, né sottaciuto”.
Fatti
I certificati medici prodotti
nelle more processuali non sono atti a sovvertire le convincenti e motivate
conclusioni peritali.
Il referto del 25 gennaio 2024
del curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, il cui contenuto è in
parte simile a quello del 23 giugno 2023 prodotto nelle more amministrative
(pag. 470 incarto AI) e sul quale il perito si è già ampiamente espresso, non
permette di giungere ad una conclusione differente a quella accertata tramite
la perizia amministrativa, segnatamente per quanto concerne la capacità
lavorativa della ricorrente.
Il
curante, non specialista in psichiatria, elenca una serie di diagnosi senza
tuttavia far capo a sistemi di classificazione internazionale riconosciuti (ad
esempio ICD 10) e senza indicare alcun elemento medico oggettivo alla base
delle sue diagnosi. Come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________, il
dr. med. __________ evidenzia inoltre un asserito peggioramento dello stato di
salute dell’interessata, ma non indica l’implementazione di un diverso
approccio terapeutico, limitandosi a generici riferimenti relativi ad un “intenso
lavoro psichiatrico e psicoterapico settimanale associato a sforzo da parte
della paziente di mantenere un “aggancio sociale” tramite i regolari e noti
canali “socials media”. Il referto, privo di qualsiasi elemento medico
oggettivo atto a comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute
della ricorrente, non può inficiare l’esito della perizia amministrativa.
I
due ulteriori certificati del medesimo curante, del 27 febbraio 2024 (doc.
XXII/E1 ed E2), non sono di migliore aiuto. Nel primo referto il medico si
limita a chiedere ai colleghi psichiatri un ricovero in clinica psichiatrica
per un quadro depressivo con disturbi del comportamento alimentare, ossia una
diagnosi già nota, e con il secondo referto afferma che l’interessata necessita
di aiuti domiciliari.
A
giusta ragione il medico SMR, dr. med. __________, rileva che la seconda
attestazione non è chiara, in assenza di una descrizione oggettiva dello
status, della diagnosi, della prognosi e l’assenza di una presa di posizione
specialistica che motivino le ragioni di tale domanda.
Quanto
alla, generica, richiesta rivolta ai curanti psichiatri di organizzare un
ricovero, non è dato sapere né per quale motivo esso sia necessario, né, se
immediatamente necessario, le ragioni per le quali non è stato organizzato
direttamente dal curante.
Del
resto un eventuale peggioramento dello stato di salute con necessità di
ricovero dopo l’emanazione della decisione impugnata, non potrebbe essere preso
in considerazione poiché è la data della decisione impugnata (in concreto il 6
ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1.
pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio
2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220
con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in
base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Per cui non è necessario
attendere il prospettato invio del contenuto del referto relativo alla degenza
della ricorrente, trattandosi di un fatto avvenuto dopo l’emanazione della
decisione impugnata.
Alla ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF
9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza
dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il
paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023
consid. 3.3.2).
Inoltre, relativamente alla
diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Per quanto concerne infine
la circostanza, sollevata dalla ricorrente, secondo cui il suo grado
d’invalidità è comunque del 70%, poiché il perito ha attestato un miglioramento
del 10% rispetto al grado d’invalidità dell’80% da ultimo riconosciuto e che l’incapacità lavorativa non va confusa con
il grado d’invalidità, va rilevato quanto
segue.
Da una parte il dr. med. __________
ha accertato un miglioramento del 10% con riferimento alla valutazione peritale
del __________ del 2006, che concludeva per un’incapacità lavorativa del 70%, e
non al grado d’invalidità dell’80% contenuto nella decisione dell’AI (pag. 425
incarto AI: “[…] Trovo quindi ragionevole e lecito stabilire
che il miglioramento funzionale qui documentato giustifichi un aumento della
capacità lavorativa del 10% rispetto all’ultimo status peritale
documentato agli atti
[…]”, e pag. 428 incarto AI: “[…] Il
miglioramento oggettivo ha quindi un impatto limitato sulla capacità
lavorativa, che può essere quantificato ragionevolmente come un miglioramento
del rendimento dell’ordine del 10%, rispetto a quanto era stato sancito nel
corso della precedente valutazione peritale e confermato con stazionarietà
del quadro clinico successivo […]”, sottolineature del redattore).
D’altra
parte va rammentato che se i
fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare
una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla
base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a
precedenti valutazioni dell'invalidità (sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio
2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62; cfr. anche
DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014
consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro
di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un
trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla
soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
Per cui, accertato un miglioramento dello stato di salute ed
accertata una capacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI
non era più vincolato a quanto deciso nelle precedenti procedure.
2.8. Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le
conclusioni della perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 28 marzo
2023 e del suo complemento del 15 agosto 2023, confermati dal medico SMR, dr.
med. __________.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che
l’insorgente, dal mese di gennaio 2019, ha presentato un miglioramento dello
stato di salute e che a partire da tale periodo la sua incapacità lavorativa è
pari al 60% in qualsiasi attività.
Rilevato che l’insorgente, per
il resto, non contesta gli accertamenti dell’Ufficio AI secondo cui la
percentuale citata equivale al grado di invalidità, occorre pertanto concludere
che il grado d’invalidità è del 60% (sul tema cfr. STF 8C_452/2017 del 6
febbraio 2018).
La
ricorrente afferma tuttavia che non vi sono attività alternative che potrebbe
sfruttare per migliorare la sua capacità di guadagno. Ella non ha risorse per
reintegrarsi nel mondo del lavoro, vista la grave patologia di natura
psichiatrica di cui soffre e dopo oltre 20 anni di inabilità lavorativa. Non
esistono impieghi che possano essere ritenuti rispettosi delle raccomandazioni
di carattere medico che potrebbero essere assunti con miglioramento della
capacità lavorativa.
2.9. Conformemente alla giurisprudenza,
prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità
a seguito di revisione occorre accertare se esiste un bisogno di
reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in misura di
mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di
regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico
– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della
riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente
sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del
lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.
art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre
2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso
laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta
dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece
l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale
dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità
di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi
la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il
potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato
grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del
23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,
9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10
settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha
ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale
in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità
dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa
attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato
maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni
(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013,
9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.
2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011,
pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20
ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali
casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato
è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo
conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).
In
DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona
assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°
anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della
rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).
In
una sentenza del 28 gennaio 2019 pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale
federale ha stabilito, in relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1
e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità
di reintegrazione, indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione
secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di
partecipare a misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La
possibilità soggettiva all’integrazione di una persona beneficiaria di una
rendita non costituisce un motivo per lo svolgimento di tali misure.
In
DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione
autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità
di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire
provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione
e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.
L’Alta
Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le
persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni
e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di
invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di
capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all’introduzione
di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale
(“Bei
Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll,
sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55.
Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss in der Regel vorgängig Massnahmen
zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in der Lage sind, das
medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial mittels
Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41
S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011
IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile 8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017
E. 4.2; 9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E. 3.2;
je mit Hinweisen)”).
Eccezioni alla
presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove
l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei
all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e
integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di
un’ampia formazione (“Ausnahmen von der
diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise") anzunehmenden
Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann vor, wenn die
langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe zurückzuführen
ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die
versicherte Person besonders agil, gewandt und im gesellschaftlichen Leben
integriert ist (Urteil 9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über
besonders breite Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012
vom 24. April 2012 E. 5.2).”).
Considerandi
Sono sempre richiesti
elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata
malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun
aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro (“Verlangt sind immer
konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte Person könne
sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen Rentenbezugsdauer
mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne Hilfestellungen wieder in das
Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5).”).
Spetta all’Ufficio AI
comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di
sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die
IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte
Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene
Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten
(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August
2017.
E. 4.2; 9C_87/2016
vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil
9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1
und 5.1).”).
L’Alta Corte, nella DTF
145.
V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la rendita AI con
un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o ridotta
(consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per
stabilire la soglia dell'integrazione
autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di
erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della
decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca
della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in
cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in
entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona
assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti
all’UAI per ulteriori accertamenti (“Die
Schlussfolgerung einer zumutbaren Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur
bei Vorliegen hinreichender konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der
Beschwerdeführer ohne Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren
könne (vgl. oben E. 5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine
Absenz vom Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere
Agilität, Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine
breite Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält, liess sich ohne weitere Abklärungen durch
die IV-Stelle nicht zuverlässig beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1.
August 2015 hält aus diesem Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die
Sache an die Verwaltung zurückzuweisen.”).
In DTF 148 V 321 il
Tribunale federale ha stabilito che in caso di attribuzione a titolo retroattivo di una rendita
limitata e/o scalata nel tempo - così come in caso di revisione secondo l’art.
17.
LPGA del diritto a una rendita in corso (cfr. DTF 141 V 5) -, occorre
fondarsi sul momento dell'emanazione della decisione per stabilire se l'età di
riferimento di 55 anni sia stata raggiunta (consid. 7.3).
2.10
Nella fattispecie concreta la
ricorrente, con decisione del 24 giugno 2003 è stata posta al beneficio di una
rendita intera dal 1° maggio 2001 (grado d’invalidità dell’80%). Ella è
pertanto al beneficio di una rendita AI da ben oltre 15 anni al momento
dell’emanazione della decisione impugnata (6 ottobre 2023), così come al
momento in cui è stato accertato il miglioramento dello stato di salute
(perizia del 28 marzo 2023).
È pertanto data la condizione
prevista dalla giurisprudenza per beneficiare, di regola, del diritto a
provvedimenti integrativi fino a quando il potenziale della capacità lavorativa
medico-teorica è effettivamente realizzato.
Sulla base delle valutazioni del
consulente in integrazione l’Ufficio AI sostiene implicitamente che
l’interessata può sfruttare il potenziale
medico-teorico tramite l’integrazione autonoma.
Occorre
stabilire se l’amministrazione è riuscita a comprovare la sua tesi (DTF 145 V
209.
consid. 5).
2.11
In concreto il consulente in integrazione, nell’esame della
reintegrabilità e del diritto a provvedimenti professionali di reintegrazione, il
12.
maggio 2023 ha affermato:
" (…)
Limitazioni funzionali e risorse:
estratto RAF conclusivo SMR. Punto 3.2, datato del 07.04.2023 e
presente in GED
“Parziale miglioramento del disturbo alimentare, in particolare
delle gravissime condotte bulimiche precedenti, sebbene permanga l’anoressia e
sebbene vi siano ancora degli episodi con abbuffate e successive condotte di
eliminazione. L’assicurata ha migliorato la sua capacità di relazione e di
spostamento, anche lontano dalla propria città di residenza e anche
partecipando a eventi molto impegnativi. I contatti sociali sono molteplici,
sebbene sembrino piuttosto superficiali. Infine, l’ansia non è più così pervasiva
e gli eventuali eventi critici non sono così frequenti, riuscendo ad essere
gestiti efficacemente mediante l’assunzione dei medicamenti.”
Dal profilo medico, emerge come siano migliorate le abilità
sociali e vi sia maggiore capacità d’investimento in attività costruttive,
soprattutto nell’ambito della musica, promozione di artisti e di eventi.
Di seguito vengono riportati degli esempi pratici di impieghi
rispettosi delle raccomandazioni di carattere medico:
- Addetta alla
pubblicità e promozione di eventi e Marketing sui social media
- Social media specialist e promoter
- Addetta/aiuto all’organizzazione di concerti/eventi
- Hostess e
accoglienza ospiti ed eventi pubblici/musicali/cinema e teatro
- Aiuto
ufficio/segretaria con mansioni semplici (es: piccolo studio d’architettura,
fiduciaria, stamperia,…)
- Operatrice call center agent
Analisi della reintegrabilità e diritto a PPR:
Nella precedente valutazione emerge chiaramente come il mercato
del lavoro offra attualmente, e senza la necessità di formazioni, un ampio
ventaglio di opzioni, semplici e adeguate, percorribili nell’immediato (1707
CPIPr). Professioni dove l’A.ta presenta una CL del 40%.
All’assicurata può essere quindi richiesto di sfruttare la sua
capacità lavorativa in settori d’attività accessibili a lavoratori non
qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Oltre
a ciò va rimarcato come l’A.ta sia comunque ritenuta ancora abile in attività
abituale sempre nella misura del 40%.
Rispetto a quanto emerso in sede peritale, e dalla raccolta di
informazioni presente ad incarto, si ritiene che l’A.ta possegga sufficienti
risorse per reintegrare il mercato del lavoro in attività semplici e confacenti
che non richiedono riformazioni professionali specifiche.
Non si evidenziano inoltre ulteriori opportunità formative di
media e lunga durata che permetterebbero realisticamente di incrementare
ulteriormente la capacità di guadagno residua attuale.
In merito a quanto sopra, giova evidenziare che, in virtù
dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurata deve intraprendere tutto quanto
è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (art. 21 LPGA). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire – in un mercato del lavoro supposto in equilibrio – un reddito
tale da escluderne l’erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a e RCC 1968 pag. 434,
nonché la nota marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, CIGI).
Conclusione:
Alla luce di quanto esposto e precedentemente analizzato risulta
evidente come il mercato del lavoro presenti diverse attività rispettose delle
limitazioni funzionali e direttamente accessibili, si ritiene quindi che l’A.to
possa reintegrarlo tramite i normali canali di ricerca del lavoro e/o
collocamento.
Nello specifico, dietro richiesta esplicita e marcata motivazione,
si può valutare un servizio di aiuto al collocamento (art. 8 LAI), ciò una
volta maturata la decisione definitiva” (pag. 435-436 incarto AI)
Nella sua risposta l’Ufficio AI
ha affermato:
" (…) Per
quanto attiene alla censura relativa all’impossibilità di reinserimento nel
mondo lavorativo dell’assicurata, si rimarca che le attività ritenute consone
dal SIP collimano con quanto da lei messo in atto autonomamente, inoltre in
proposito il consulente ha rilevato che l’assicurata possiede sufficienti
risorse per reintegrare il mondo del lavoro in attività semplici e confacenti,
che non richiedono riformazioni professionali specifiche (cfr. doc. 131
incarto AI).” (doc. IV)
2.12
Questo Tribunale ritiene
innanzitutto che l’Ufficio AI cade in contraddizione laddove da una parte
rileva che l’interessata potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive senza
la necessità di ulteriori provvedimenti integrativi, ma dall’altra, come
indicato a pag. 2, quarto paragrafo, delle osservazioni del 5 febbraio 2024,
calcola il grado d’invalidità in applicazione del “Prozentvergleich”,
ritenendo che vi è un’inabilità lavorativa del 60% sia nella professione
abituale (infermiera odontotecnica), sia in attività adeguate allo stato di
salute. Considerando che in attività adeguate l’assicurata non potrebbe
sfruttare maggiormente la sua capacità di guadagno residua, l’amministrazione ha
stabilito che all’inabilità presentata nell’attività abituale corrisponde
un’incapacità al guadagno di medesima entità (doc. XIV).
Delle due cose l’una: o
l’interessata può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa nella
precedente attività, e allora occorre stabilire se ella, quale infermiera
odontoiatrica, può, senza alcun aiuto, integrarsi
nuovamente nel mondo del lavoro, oppure si prendono in considerazione le
attività semplici e ripetitive ed allora occorre procedere con l’abituale
raffronto dei redditi.
Considerato che la medesima
amministrazione ha ritenuto che l’interessata può meglio sfruttare la sua
capacità lavorativa nella precedente attività di infermiera odontoiatrica (cfr.
decisione formale impugnata: “ [ …] risulta un miglioramento dello stato di
salute che comporta un’inabilità lavorativa pari al 60%, sia nella professione
abituale (infermiera odontotecnica), che in attività adeguate allo stato di
salute […]”; cfr. osservazioni del 5 febbraio 2024, pag. 2, quarto
paragrafo: “ […] sia nella professione abituale (infermiera odontotecnica)”;
cfr. rapporto del consulente: “ […] IL attività abituale: 60% a partire da
gennaio 2019 e continua in qualità di infermiera odontotecnica”), va
accertato se ella può, senza alcun aiuto, integrarsi
nuovamente nel mondo del lavoro in tale professione.
In concreto l’assicurata dispone
di un’unica formazione professionale conclusa con un diploma nel giugno 1995,
ossia quella di infermiera odontoiatrica CP SSO (cfr. pag. 38 incarto AI). Da
allora ha alternato periodi di lavoro come infermiera odontoiatrica, segretaria
e una volta come ausiliaria di lavanderia, con periodi di malattia e di
disoccupazione. Successivamente, da marzo 1999 a gennaio 2000, ha lavorato
quale segretaria di direzione presso una discoteca e da febbraio 2000
nuovamente quale infermiera odontoiatrica per tre mesi. In seguito non ha più
lavorato (cfr. perizia del 18 agosto 2006 del __________, pag. 187-188 incarto
AI e perizia del 28 marzo 2023, pag. 415-416).
Secondo questo Tribunale tenuto
conto della durata dell’erogazione della rendita intera (dal maggio 2001 al
dicembre 2022), dell’età dell’assicurata (nata nel 1977) e del lungo periodo di
inattività lavorativa (dal 2000), l’Ufficio AI, nel preciso caso di specie,
conformemente alla giurisprudenza federale, prima di ridurre la rendita, avrebbe
dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale sfruttabilità della
capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. anche sentenza 32.2021.2 del 15 marzo
2021; sentenza 32.2014.53 del 15 dicembre 2014).
A maggior ragione ove si
considera che l’insorgente dispone di un’unica formazione professionale, come
infermiera odontoiatrica CP SSO e che da quando ha ottenuto il diploma nel 1995
ha lavorato solo pochi anni, alternando periodi di malattia e di
disoccupazione, fino al 2000.
Ella non sembra quindi disporre
di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile nella professione di infermiera
odontoiatrica secondo gli attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base
alla quale si possa ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé
(STF 9C_128/2013 del 4 novembre 2013; cfr. invece STF 8C_39/2012 del 24 aprile
2012.
con riferimento ad un assicurato provvisto di tre formazioni professionali
e ampia esperienza professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore
riformazione professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame
non è infatti possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente
alla citata giurisprudenza federale, –
“(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen
Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)
ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,
bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher
Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das
schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist
ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die (wiedergewonnene)
Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist
(Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im Einzelfall
Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch vorhandenen
Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung
entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung
eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender
Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht
möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27, 9C_141/2009; in diesem Sinne auch das
Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,
wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit Aufenthalt
in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining die
erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen
Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la
STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –, per un’adeguata sfruttabilità
della capacità lavorativa quale infermiera odontoiatrica.
Il perito
infatti sottolinea come l’assicurata “presenta una condizione
psicopatologica seria e documentata nel corso degli anni, che deve essere
riconosciuta come preponderante” ed afferma che “alcuni aspetti sopra
riportati sono sicuramente migliorati in misura netta rispetto a quella
perizia, ma l’impatto negativo della psicopatologia, soprattutto sulla capacità
di resa e di tenuta nel lungo periodo, deve essere ponderato senza cedere ad un
eccessivo ottimismo”.
Tanto più che, come emerge dal
sito della società svizzera degli odontoiatri (cfr. www.sso.ch/it/team-dello-studio-dentistico),
quale stretta
collaboratrice del medico dentista, l’assistente dentale SSO svolge i seguenti
compiti: accoglie e accompagna i pazienti all’interno dello studio dentistico; assiste
i pazienti in tutte le fasi dei trattamenti e li informa sulla profilassi; assiste
il medico dentista durante i trattamenti; si occupa della cura dei dispositivi
e degli strumenti, che pulisce, disinfetta e sterilizza; esegue autonomamente
radiografie e le archivia; esegue piccole riparazioni su apparecchi e
dispositivi dello studio dentistico; svolge compiti amministrativi: redige le
note d’onorario, registra i pagamenti in entrata, gestisce gli appuntamenti e
li ricorda ai pazienti, evade la corrispondenza e gestisce il magazzino dello
studio.
Alla
luce del lungo tempo trascorso dall’ultima volta che l’interessata ha svolto
l’attività di infermiera odontoiatrica, la necessità di una
preventiva valutazione dell’opportunità di misure d’ordine professionale va in
casu ammessa.
Ciò anche se, conformemente
agli accertamenti medici effettuati, l’assicurata ha riacquisito una parziale
capacità lavorativa in attività adeguate grazie alla sua attività sui social (perizia
del 28 marzo 2023, pag. 422 incarto AI: “[…] Agli atti risulta un’attività
imponente di promozione di eventi e di musicisti tramite i social network, una
notevole capacità di viaggiare e di partecipare a eventi sociali.
Apparentemente sembrerebbe anche esservi la capacità di collaborare con altre
persone nell’organizzazione di eventi musicali […]”).
Infatti, come sopra
più volte evocato, l’Ufficio AI nel calcolo del nuovo grado d’invalidità non ha
tenuto conto delle attività semplici e ripetitive, tra cui quelle ad esempio di
social media specialist e promoter o di addetta alla pubblicità e promozione di
eventi e marketing sui social media, citate dal consulente in integrazione, ma
ha fissato il grado d’invalidità secondo la capacità lavorativa nell’attività
di infermiera odontoiatrica poiché è in tale lavoro che l’assicurata potrebbe
meglio sfruttare la capacità lavorativa.
In queste
condizioni, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda
all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità
lavorativa quale infermiera odontoiatrica, e, quindi, dell’eventuale necessità
di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata
giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà nuovamente sul
diritto a prestazioni (per casi simili cfr. STCA 32.2014.53 del 15 dicembre
2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre
2010).
Va qui aggiunto che, se dagli
accertamenti effettuati emergerà che l’insorgente non può essere integrata
quale infermiera odontoiatrica, l’Ufficio AI dovrà allora procedere
all’abituale raffronto dei redditi, prendendo quale parametro per le attività
semplici e ripetitive quelle elencate dal consulente in integrazione nel
rapporto del 12 maggio 2023 e per le quali, alla luce delle attività svolte
negli ultimi anni (cfr. perizia del 28 marzo 2023, pag. 424-425 incarto AI),
un’immediata reintegrabilità sarebbe data.
Va infine qui
ancora rammentato che l’assicurata è tenuta a sottoporsi ai provvedimenti che
l’UAI metterà in atto. In caso contrario, applicate le necessarie misure
procedurali, l’amministrazione sarà tenuta a confermare la riduzione della
rendita (DTF 145 V 1).
In queste condizioni, confermato
il diritto ad una rendita AI di almeno il 60%, la decisione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
A questo proposito va rammentato che
in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed
ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di
ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una
rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata
all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la
conferma del diritto alla rendita nella misura del 60%, non
vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del
10.
novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2021.104 del
14.
febbraio 2022; STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA
32.2018.53
del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA
32.2014.70
del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.13
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata, fermo restando il diritto alla rendita di invalidità con grado AI
del 60%, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come
ai considerandi.
2.
Le spese di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800
(IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti