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32.2023.122

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 marzo 2024Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di un AGI”) occorre

sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide

se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”. Infine, secondo la

cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e

il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione

svolgendo

una verifica mediante domande mirate e

coinvolgendo

il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”.

Secondo

la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità

(art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri.

L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il

contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni

(diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono

essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le

opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo

rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai

singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e

inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il

caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il

giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni

chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la

persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore

della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso

(DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.8. Va

ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive

dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo

ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare

l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate

disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e

di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR

2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle

norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi

essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non

possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o

dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non

creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista

dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non

un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b,

427 consid. 5a).

2.9. Come

esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.1.) il 29 novembre/1. dicembre 2022 RI

1 ha presentato una di assegno domanda di assegno per grandi invalidi indicando

la necessità di aiuto di terzi per lo svolgimento dei seguenti atti ordinari

della vita: vestirsi/svestirsi, cura del corpo e spostarsi/mantenimento dei

contatti sociali e di necessitare accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana. Nell’“Allegato al modulo di richiesta per un assegno per

grandi invalidi dell’AI” del 19 dicembre 2022, la curante dr.ssa med. __________

ha indicato quali diagnosi “Chronic Fatigue Syndrom, Fibromialgia dal 2004,

Sindrome delle apnee del sonno di grado moderato, Toracalgie fluttuanti con

palpitazioni” confermando le indicazioni fornite dalla paziente nella

domanda di prestazioni (doc. 164 incarto AI).

L’amministrazione

ha quindi sottoposto tale documentazione al SMR, il quale ha ritenuto che dal

punto di vista medico non fosse giustificata la necessità dell’aiuto di terzi

per compiere gli atti ordinari della vita. Facendo proprie le conclusioni del

medico SMR, l’amministrazione, senza esperire un’inchiesta domiciliare, ha

preavvisato il rifiuto dell’AGI.

Con le

osservazioni l’assicurata ha prodotto copiosa documentazione medica fra cui un

referto del 15 giugno 2023 della curante dr.ssa med. __________ (doc. 174

incarto AI). Tale refertazione medica è stata ritenuta sufficiente dal medico

Considerandi

SMR per effettuare un’inchiesta domiciliare volta ad accertare gli effettivi

impedimenti, avendo egli riscontrato l’(eventuale) necessità di terzi per

compiere gli atti ordinari della vita dall’inizio del 2021 con l’inizio della

terapia con CPAP (doc. 176 incarto AI), introdotta per la cura della sindrome

delle apnee del sonno.

Esperita

l’inchiesta domiciliare il 25 luglio 2023 nel rapporto del giorno seguente, il

consulente __________ ha ritenuto che l’assicurata necessitasse di un

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e che “la

situazione descritta è tale almeno da gennaio 2021”, con il versamento di

un AGI di grado lieve dal mese di gennaio 2022 alla scadenza dell’anno di

attesa giusta l’art. 42 cpv. 4 LAI (doc. 179 incarto AI).

Nelle more

amministrative la ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato medico 13

settembre 2023 della curante dr.ssa med. __________ del seguente tenore:

"

Con la presente certifico che la

Signora RI 1, nata il __________.1961 è la mia paziente dal 26.03.2019. Da

questa data come già nei anni precedenti la paziente per motivi di salute

necessita diverse ora a settimana gli aiuti di terzi. Vuole dire per gli anni

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 necessita: Aiuto domiciliare, aiuto

domestico, aiuto per trasportare la paziente dai medici o dai uffici comunali e

cantonali, Aiuti per fare la spesa.”

Chiamato a pronunciarsi, con annotazione 28 settembre 2023 (doc. 184

incarto AI) il medico SMR ha ritenuto che quanto prodotto dall’assicurata non

apportasse elementi oggettivi tali da mettere in dubbio la correttezza

dell’accertamento domiciliare del 25 luglio 2023:

"

A riprova di ciò vi è quanto

attestato dalla stessa assicurata nelle osservazioni citate, rispettivamente:

“vorrei precisare, che dipendo dal aiuto di terzi

regolarmente dal 2004/2005 e vi ho anche mandato qualche documenti che lo

confermano”

Quando una perizia pluridisciplinare __________ del

20.07.2005

(con sentenza del 01.04.2009 che confermò la validità della perizia

stessa) non evidenziò alcuna patologia somatica influente sulla capacità

lavorativa dell’A. ma solo

“.. un disturbo somatoforme e di personalità…

accompagnata da un atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio…”

Infine il generico certificato della Dr.ssa med. __________

del 13.09.2023 trattasi di una semplice attestazione senza un minimo di

requisiti che comporti un serio certificate medico, cioè diagnosi, descrizione

del quadro clinico ed evoluzione dello stesso, descrizione della terapia in

atto risultati della stessa: tutto questo manca completamente in questo

certificate che non ha nessuna valenza probatoria.

Per cui si conferma l’inchiesta domiciliare del

25.07

, rispettivamente:

La persona assicurata non dipende da terzi per compiere

gli atti ordinari della vita. Non necessita di una sorveglianza personale

continua.

Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana.

La situazione è descritta tale almeno da gennaio 2021”

(doc. 184 incarto AI)

In concreto, il medico SMR riconduce la necessità di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana al momento dell’introduzione della

terapia con CPAP nel gennaio del 2021, mentre ritiene che non vi siano elementi

oggettivi tali da far ritenere che un simile bisogno sussistesse anche prima di

tale data. In risposta all’asserzione dell’assicurata secondo cui ella necessiterebbe

del regolare aiuto di terzi dal 2004/2005, il medico SMR ha fatto riferimento

alle conclusioni di cui alla perizia pluridisciplinare __________ del 20 luglio

2005, esperita in seguito alla domanda di rendita presentata da RI 1, da cui

non è emersa alcuna patologia somatica avente un influsso sulla capacità

lavorativa ma solo un disturbo somatoforme e di personalità accompagnato da un

atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio (doc. 101 incarto AI). Giova inoltre

evidenziare come in tale occasione, nessuno degli specialisti coinvolti avesse

riscontrato alcun impedimento nell’attività di casalinga.

Con il ricorso RI 1 chiede il riconoscimento di un AGI dal novembre

2018.

ovvero con un periodo di retroattività di cinque anni giusta l’art. 48

cpv. 2 LAI e, subordinatamente, ne chiede la concessione dal novembre 2021,

ossia con una retroattività di 12 mesi dalla richiesta, in applicazione

dell’art. 48 cpv. 1 LAI. Ciò in ragione dell’asserita necessità del regolare

aiuto di terzi dal “2004/2005”.

L’insorgente ha prodotto con l’allegato ricorsuale documentazione

pregressa, già vagliata dal medico SMR e ritenuta insufficiente per oggettivare

il costante e durevole bisogno per eseguire gli atti ordinari della vita, così

come per oggettivare la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana prima del gennaio 2021.

Tale documentazione, che consiste prevalentemente in certificazioni

della curante dr.ssa __________ e scritti di organizzazioni alle quali negli

anni l’assicurata ha fatto capo per ricevere sostegno di vario tipo,

evidenziano senza dubbio uno stato valetudinario compromesso senza tuttavia

oggettivare sufficientemente le condizioni conferenti diritto all’AGI.

Quanto al certificato 15 giugno 2023 della dr.ssa med. __________,

già prodotto in sede amministrativa e che, oltre ad esporre il noto quadro

diagnostico, ha indicato l’inizio di una terapia con CPAP nel 2021 - momento

che è stato indicato dal medico SMR quale inizio di eventuali bisogni di

assistenza dell’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita -

lo stesso indica inoltre che:

"

La paziente soffre da diversi anni

di un Chronic Fatigue Sindrom in continuo peggioramento. Per questo motivo la

paziente è limitata nel svolgimento degli atti ordinari della vita quotidiana e

necessità di un aiuto di terzi. La paziente si stanca subito, anche per esempio

per lavarsi i capelli.

Dispositivo

Per questi motivi ha bisogno di un aiuto per la cura

del corpo (fare la doccia, lavarsi i capelli).

Ha bisogno di un sostegno di 2 a 5 ore alla settimana

per compiere le attività della vita quotidiana (aiuto domestico, fare la spesa

e preparare i pasti).

Ha bisogno di un servizio di trasporti per le visite

mediche e altri impegni perché non può usare i mezzi publici.

E molto importante che la paziente riceve un aiuto economico

per poter svolgere una vita quotidiana assistita” (doc. B)

Ora, tale certificato della curante, il cui valore probatorio è di

per sé relativo (cfr. pro multis STCA 32.2021.87 del 7 marzo 2022 consid. 2.4.

con rinvii), non indica il momento a partire da cui sarebbe insorta la

necessità di aiuto da parte di terzi in quali ambiti della vita quotidiana. Ad

ogni modo, le limitazioni indicate dalla dr.ssa med. __________ risultano

sovrapponibili a quelle riferite dall’insorgente nell’ambito dell’inchiesta a

domicilio (cfr. doc. 179 incarto AI), le quali sono state prese in

considerazione dal consulente __________ che, in modo motivato e condivisibile,

ha ritenuto come le stesse non giustificassero un aiuto regolare e notevole di

terzi nello svolgimento in alcun atto ordinario della vita, ma che ella

necessitasse dell’aiuto di terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana, e

ciò a far tempo dal mese di gennaio 2021.

Tutto ben considerato, questo Giudice ritiene che la documentazione

agli atti non sia sufficiente a provare con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6, 126 V 360) che le condizioni conferenti il diritto ad un AGI di

grado lieve fossero adempiute precedentemente al 1. gennaio 2022 (ovvero allo

scadere dell’anno d’attesa ex art. 42 cpv. 4 LAI). Ne consegue che sia la

domanda principale tendente alla corresponsione dell’AGI dal mese di novembre

2018 (per i cinque anni precedenti la richiesta ex art. 48 cpv. 2 e 24 cpv. 1

LPGA) che la domanda subordinata tendente alla concessione di un AGI dal mese

di novembre 2021 (per i 12 mesi precedenti la richiesta ex art. 48 cpv. 1 LAI)

vanno respinte.

D’altra parte, l’insorgente non ha presentato nelle more ricorsuali

nuova refertazione medica atta ad inficiare l’accertamento del medico SMR e del

consulente __________ (sul tema del valore probatorio dell’inchiesta

domiciliare cfr. STFA I 138/02 del 27 ottobre 2003 consid. 6.1.2. e seg.).

2.10. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.2.), la ricorrente

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Va da sé che nel

caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità

dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata in causa da

un legale.

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella presente

fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti al considerando 2.9., la presente vertenza appariva sin dall’inizio

destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è respinta.

3. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti