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Decisione

32.2023.122

Respinto il ricorso contro la decisione di attribuzione di un assegno grandi invalidi di grado lieve. Confermata l’inchiesta domiciliare con cui è stato determinato che l’assicurata necessita unicamente di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

15 marzo 2024Italiano37 min

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.122

FS

Lugano

15 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco

Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7

novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 6 ottobre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1961, in precedenza attiva quale massaggiatrice/venditrice, il 29

novembre/1. dicembre 2022 ha presentato una domanda di assegno per grandi

invalidi (di seguito: AGI), indicando il bisogno di terzi per lo svolgimento

dei seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, cura del corpo e

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali e di necessitare accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 160 incarto AI).

Raccolto il

parere del medico SMR, il quale, vagliata la refertazione medica, ha valutato

che non fosse giustificata la necessità dell’aiuto da parte di terzi per

compiere atti ordinari della vita (doc. 168 incarto AI), con progetto di

decisione 17 aprile 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto dell’assegno

per grandi invalidi (doc. 167 incarto AI).

A seguito

delle osservazioni, corredate da copiosa documentazione medica, presentate

dall’assicurata, il medico SMR ha valutato che fosse giustificata la necessità

di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e ciò dall’inizio della

terapia con CPAP, introdotta per la cura della sindrome delle apnee del sonno

nel 2021, ritenendo necessario effettuare un’inchiesta AGI (doc. 176 incarto

AI). L’inchiesta AGI, esperita dal consulente __________ il 25 luglio 2023 e

confluita nel rapporto 26 luglio 2023, ha permesso di concludere che “(…) in

assenza di un’adeguata rete di figure di riferimento, l’assicurata non sarebbe

in grado di gestire la propria quotidianità ed economia domestica. La signora RI

1 presenta inoltre la tendenza ad isolarsi. Senza la rete sociosanitaria

attiva, non sarebbe in grado di vivere in modo autonomo e cadrebbe in uno stato

di degrado ed isolamento sociale che la costringerebbe

all’istituzionalizzazione. Ella necessita dunque in modo regolare e notevole di

un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”. Il

consulente ha quindi formulato la seguente proposta di decisione:

"

La persona assicurata non dipende

da terzi per compiere gli atti ordinari della vita

Non necessita di una sorveglianza personale continua

Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana

La situazione è descritta tale almeno da gennaio 2021

La domanda AGI è stata presentata nel mese di dicembre

2022.

Sono assolte le condizioni per il versamento di un

assegno per grandi invalidi di grado:

- lieve

a decorrere dal mese di gennaio 2022, un anno dopo

l’inizio della dipendenza” (doc. 179 incarto AI)

Con progetto

di decisione 9 agosto 2023 (doc. 181 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il

diritto ad un assegno grandi invalidi di grado lieve con accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana durante il soggiorno a domicilio, a

decorrere dal 1. gennaio 2022 (trascorso l’anno d’attesa ex art. 42 cpv. 4

LAI).

Con

osservazioni del 14 settembre 2023 (doc. 182 incarto AI), l’assicurata ha

contestato il progetto di decisione asserendo di dipendere dall’aiuto di terzi

dal “2004/2005”, prevalendosi inoltre di un certificato della curante

dr.ssa med. __________ secondo cui la propria paziente necessiterebbe di un regolare

aiuto di terzi per compiere atti ordinari della vita (almeno) dal 2018.

Raccolto il

parere del medico SMR (doc. 184 incarto AI), il quale ha ritenuto che il

certificato della curante non fosse atto a inficiare le conclusioni contenute

nel rapporto 26 luglio 2023 del consulente __________, con decisione 6 ottobre

2023 l’Ufficio AI ha confermato il proprio preavviso (doc. A).

1.2.

Con tale decisione s’aggrava al TCA RI 1 la quale, istando per la

concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dalle spese di giustizia,

ne postula l’annullamento. Contesta la decisione limitatamente all’inizio del

diritto all’AGI ribadendo di necessitare dell’aiuto di terzi dal 2004 e di non

essere mai stata informata da nessuno in merito alla possibilità di presentare

una domanda di assegno per grandi invalidi. Sostiene quindi che “l’AGI mi

dovrebbe essere concesso a far tempo dal novembre 2018 in poi e cioè con un

periodo di retroattività pari a 5 anni in virtù di quanto sancito dall’art. 48

cpv. 2 LAI. Subordinatamente si giustifica che l’AGI venga concesso dal

novembre 2021”.

1.3.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del

ricorso, evidenziando come, non sussistendo i presupposti per anticipare il

diritto alla prestazione, la stessa vada concessa dal 1. gennaio 2022.

1.4.

Con scritto di osservazioni 8 gennaio 2024 l’insorgente ha ribadito le

proprie allegazioni ricorsuali illustrando, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto, la necessità di aiuto a fa tempo

dal 2004.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo

l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli

uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle

assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art. 38

LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato

in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede

la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (cpv. 3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità

oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno

del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale

a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94

cosi. 4b/aa con riferimenti).

Eccezione

va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve,

una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che

sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è

calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le

condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della

protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2;

STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

La

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del

7 gennaio 2020; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92

consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Infine,

secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso

in esame, l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 6 ottobre 2023,

inviata per posta semplice, lunedì 9 ottobre 2023, sicché il termine di 30

giorni per inoltrare ricorso sarebbe scaduto mercoledì 9 novembre 2023, da cui

la tempestività del ricorso.

Con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare

la data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione contestata,

perché inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il

ricorso tardivo.

Siccome

non vi sono motivi per dubitare della versione della ricorrente, la decisione

contestata è da ritenere notificata lunedì 9 ottobre 2023, motivo per cui il

termine ricorsuale decorreva dal 10 ottobre 2023 (art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto

conto del termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica del provvedimento

impugnato (art. 60 cpv.1 LPGA), il termine scadeva mercoledì 8 novembre 2023, giorno

in cui il ricorso è stato consegnato all’ufficio postale (vedi etichetta

postale, cfr. art. 39 cpv. 1 LPGA di cui al rinvio dell’art. 60 cpv. 1 LPGA).

Ne

consegue che il ricorso è tempestivo.

nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha fissato la

decorrenza del diritto all’AGI dal 1. gennaio 2022.

2.4. Secondo

l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La giurisprudenza

ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia

come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari

della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dall'01.01.2015, stato

all'01.01.2018):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che

permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza

ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della

società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105

V 52, 104 V 127).

2.5. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande

invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42

cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla

salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1

OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38 OAI.

Infine,

l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita

di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art.

38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato

maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv.

3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle

situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le

attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di

protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo

l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo

40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo

29 capoverso 1.

Va qui rilevato che

nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato

che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per

analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta

l’art. 48 cpv. 1 se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per

grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi

dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga

all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, soltanto per i 12 mesi precedenti la

richiesta.

L’art. 48 cpv. 2

dispone che la prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se

l’assicurato: non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle

prestazioni (lett. a); e fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal momento in

cui è venuto a conoscenza di tali fatti (lett. b).

Giusta

l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di

grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per

grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado

elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio

al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Sia

ancora rammentato che secondo il N. 8025 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; valida dal 1°

gennaio 2015, stato 1° gennaio 2021), l'aiuto di terzi è considerato regolare

se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF

9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad

attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma

improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag.

510).

Per

il N. 8026 della CIGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una

funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte

della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta

dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non

esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure

non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può

essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è

priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di

gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a

letto) [DTF 117 V 146]).

Per

le cifre marginali 8011 e 8013 CIGI, se un atto ordinario comprende diverse

funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l’assicurato

abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte

dì esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto

di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per

l'aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).

In ogni

caso, il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita

non giustifica per principio la grande invalidità

(STF

9C_633/2012).

Inoltre, per

il N. 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è

tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o

ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe

con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,

attrezzi, ecc.; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui

deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande

invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo

ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI

per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti

privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto

prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si

potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF

9C_410/2009 del 1° aprile 2010).

2.6. Riguardo

ai singoli aspetti della grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo

nella fattispecie, va ricordato che per la cifra marginale 8014 CIGI (atto

ordinario di vestirsi e svestirsi), la grande invalidità è data se

assicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo

d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o le calze sanitarie. La

grande invalidità è data anche quando l'assicurato riesce a vestirsi da solo,

ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente

rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso

giusto.

Secondo

la cifra marginale 8018 CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in

presenza di una grande invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare

da solo, ma può farlo solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es.

quando non è in grado di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma

di purè o portarli alla bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato

ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande

invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e

dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura indispensabile

dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in presenza di una grande

invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun modo il coltello (e non

può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C 346/2011). In caso di

mancanza di un braccio si è in presenza di una grande invalidità e ciò vale

anche in caso di incapacità funzionale del medesimo (paralisi del braccio), a

condizione che il braccio paralizzato non possa essere impiegato nemmeno come sostegno

(p. es. per tenere fermo un piatto con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

Quanto

all’atto “pulizia personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI,

l'assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da

solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia

personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data

grande invalidità, se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli

o pitturarsi le unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato

è invece considerato grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni

corporali” se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la

pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e

per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni

vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e

andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.;

Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se

l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora

svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità

umana (STF 9C 604/2013; CIGI 8021 e 8021.1).

Per

quanto concerne l’atto di “Spostarsi (in casa o al di fuori di essa),

intrattenere contatti sociali”, secondo la menzionata Circolare

l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari,

non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di

intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono le

relazioni interpersonali

caratteristiche

della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere,

frequentare

concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126),

mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire

l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili)

va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione

parziale «intrattenere contatti sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).

Quanto

infine alla “necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana” ai sensi degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale

accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per

compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma

costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V

450). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave

abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le

nozioni, v. N. 8005 segg. e 8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in

considerazione devono perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto

fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di vivere

autonomamente a casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con

difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di

aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una

clinica; questo aiuto non va quindi considerato. Una persona che per diversi

anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare

(madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici (per es. per pulire, lavare e

preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per

beneficiare di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nel

momento in cui tale sostegno viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio

2014; CIGI 8040).

Le

cifre 8049 CIGI segg. dispongono in merito:

"

La necessità di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se

l’assicurato:

- non può vivere autonomamente senza

l’accompagnamento di una terza persona oppure

- non può compiere le attività della vita quotidiana

e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona

oppure

- rischia seriamente l’isolamento permanente dal

mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo. (8049 CIGI)

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile

una vita autonoma

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte

in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona

in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione della giornata;

- sostegno nell'affrontare situazioni della realtà

quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e

all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);

- conduzione della propria economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende

per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari

fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a

un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà

quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare

all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per

lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della

vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell'economia domestica rientrano

compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le

prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire

che l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare

se, in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute

come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (8050 CIGI)

Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere

sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono

abitare per conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza

del TF 9C 28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di

aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì

che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a

vivere in un istituto (v. N. 8040). (8050.2 CIGI)

Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno,

occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie

per imparare ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende

domestiche (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare

attenzione all'aiuto dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto

riguarda í lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come sì

organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna

prestazione assicurativa (DTF 1 33 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il

sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l'assicurato non presenti

alcun danno alla salute. Se l'assicurato vive nella stessa economia domestica

con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio

aiuto per i lavori domestici. Sì può esigere un aiuto nell'economia domestica

anche da parte dei figli, in funzione della loro età. (8050.3 CIGI)

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della

vita quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa

per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti

(fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici

amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del

TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o

prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.” (8051

CIGI)

2.7. Ai

sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni

assicurative mediante l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra

marginale 1058 CIGI, l'ufficio effettua accertamenti sul posto (a

domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro), fra l’altro, in

particolare quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi.

È possibile rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali

dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente

documentato.

Secondo

la cifra marginale 8131 (Procedura in materia di accertamento dell’assegno

grandi invalidi dell’AI), “in linea di principio, l'ufficio Al procede

inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un

eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di

soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni

fornite dall'assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno

valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente

dell’onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima

precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di cui al N. 8130 (nb: fra

Fatti

i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di un AGI”) occorre

sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide

se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”. Infine, secondo la

cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e

il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione

svolgendo

una verifica mediante domande mirate e

coinvolgendo

il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”.

Secondo

la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità

(art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri.

L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il

contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni

(diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono

essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le

opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo

rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai

singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e

inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il

caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il

giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni

chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la

persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore

della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso

(DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.8. Va

ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive

dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo

ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare

l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate

disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e

di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR

2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle

norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi

essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non

possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o

dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non

creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista

dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non

un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1,

232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b,

427 consid. 5a).

2.9. Come

esposto in narrativa (cfr. supra consid. 1.1.) il 29 novembre/1. dicembre 2022 RI

1 ha presentato una di assegno domanda di assegno per grandi invalidi indicando

la necessità di aiuto di terzi per lo svolgimento dei seguenti atti ordinari

della vita: vestirsi/svestirsi, cura del corpo e spostarsi/mantenimento dei

contatti sociali e di necessitare accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana. Nell’“Allegato al modulo di richiesta per un assegno per

grandi invalidi dell’AI” del 19 dicembre 2022, la curante dr.ssa med. __________

ha indicato quali diagnosi “Chronic Fatigue Syndrom, Fibromialgia dal 2004,

Sindrome delle apnee del sonno di grado moderato, Toracalgie fluttuanti con

palpitazioni” confermando le indicazioni fornite dalla paziente nella

domanda di prestazioni (doc. 164 incarto AI).

L’amministrazione

ha quindi sottoposto tale documentazione al SMR, il quale ha ritenuto che dal

punto di vista medico non fosse giustificata la necessità dell’aiuto di terzi

per compiere gli atti ordinari della vita. Facendo proprie le conclusioni del

medico SMR, l’amministrazione, senza esperire un’inchiesta domiciliare, ha

preavvisato il rifiuto dell’AGI.

Con le

osservazioni l’assicurata ha prodotto copiosa documentazione medica fra cui un

referto del 15 giugno 2023 della curante dr.ssa med. __________ (doc. 174

incarto AI). Tale refertazione medica è stata ritenuta sufficiente dal medico

Considerandi

SMR per effettuare un’inchiesta domiciliare volta ad accertare gli effettivi

impedimenti, avendo egli riscontrato l’(eventuale) necessità di terzi per

compiere gli atti ordinari della vita dall’inizio del 2021 con l’inizio della

terapia con CPAP (doc. 176 incarto AI), introdotta per la cura della sindrome

delle apnee del sonno.

Esperita

l’inchiesta domiciliare il 25 luglio 2023 nel rapporto del giorno seguente, il

consulente __________ ha ritenuto che l’assicurata necessitasse di un

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e che “la

situazione descritta è tale almeno da gennaio 2021”, con il versamento di

un AGI di grado lieve dal mese di gennaio 2022 alla scadenza dell’anno di

attesa giusta l’art. 42 cpv. 4 LAI (doc. 179 incarto AI).

Nelle more

amministrative la ricorrente ha prodotto un ulteriore certificato medico 13

settembre 2023 della curante dr.ssa med. __________ del seguente tenore:

"

Con la presente certifico che la

Signora RI 1, nata il __________.1961 è la mia paziente dal 26.03.2019. Da

questa data come già nei anni precedenti la paziente per motivi di salute

necessita diverse ora a settimana gli aiuti di terzi. Vuole dire per gli anni

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 necessita: Aiuto domiciliare, aiuto

domestico, aiuto per trasportare la paziente dai medici o dai uffici comunali e

cantonali, Aiuti per fare la spesa.”

Chiamato a pronunciarsi, con annotazione 28 settembre 2023 (doc. 184

incarto AI) il medico SMR ha ritenuto che quanto prodotto dall’assicurata non

apportasse elementi oggettivi tali da mettere in dubbio la correttezza

dell’accertamento domiciliare del 25 luglio 2023:

"

A riprova di ciò vi è quanto

attestato dalla stessa assicurata nelle osservazioni citate, rispettivamente:

“vorrei precisare, che dipendo dal aiuto di terzi

regolarmente dal 2004/2005 e vi ho anche mandato qualche documenti che lo

confermano”

Quando una perizia pluridisciplinare __________ del

20.07.2005

(con sentenza del 01.04.2009 che confermò la validità della perizia

stessa) non evidenziò alcuna patologia somatica influente sulla capacità

lavorativa dell’A. ma solo

“.. un disturbo somatoforme e di personalità…

accompagnata da un atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio…”

Infine il generico certificato della Dr.ssa med. __________

del 13.09.2023 trattasi di una semplice attestazione senza un minimo di

requisiti che comporti un serio certificate medico, cioè diagnosi, descrizione

del quadro clinico ed evoluzione dello stesso, descrizione della terapia in

atto risultati della stessa: tutto questo manca completamente in questo

certificate che non ha nessuna valenza probatoria.

Per cui si conferma l’inchiesta domiciliare del

25.07.2023, rispettivamente:

La persona assicurata non dipende da terzi per compiere

gli atti ordinari della vita. Non necessita di una sorveglianza personale

continua.

Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana.

La situazione è descritta tale almeno da gennaio 2021”

(doc. 184 incarto AI)

In concreto, il medico SMR riconduce la necessità di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana al momento dell’introduzione della

terapia con CPAP nel gennaio del 2021, mentre ritiene che non vi siano elementi

oggettivi tali da far ritenere che un simile bisogno sussistesse anche prima di

tale data. In risposta all’asserzione dell’assicurata secondo cui ella necessiterebbe

del regolare aiuto di terzi dal 2004/2005, il medico SMR ha fatto riferimento

alle conclusioni di cui alla perizia pluridisciplinare __________ del 20 luglio

2005, esperita in seguito alla domanda di rendita presentata da RI 1, da cui

non è emersa alcuna patologia somatica avente un influsso sulla capacità

lavorativa ma solo un disturbo somatoforme e di personalità accompagnato da un

atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio (doc. 101 incarto AI). Giova inoltre

evidenziare come in tale occasione, nessuno degli specialisti coinvolti avesse

riscontrato alcun impedimento nell’attività di casalinga.

Con il ricorso RI 1 chiede il riconoscimento di un AGI dal novembre

2018.

ovvero con un periodo di retroattività di cinque anni giusta l’art. 48

cpv. 2 LAI e, subordinatamente, ne chiede la concessione dal novembre 2021,

ossia con una retroattività di 12 mesi dalla richiesta, in applicazione

dell’art. 48 cpv. 1 LAI. Ciò in ragione dell’asserita necessità del regolare

aiuto di terzi dal “2004/2005”.

L’insorgente ha prodotto con l’allegato ricorsuale documentazione

pregressa, già vagliata dal medico SMR e ritenuta insufficiente per oggettivare

il costante e durevole bisogno per eseguire gli atti ordinari della vita, così

come per oggettivare la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana prima del gennaio 2021.

Tale documentazione, che consiste prevalentemente in certificazioni

della curante dr.ssa __________ e scritti di organizzazioni alle quali negli

anni l’assicurata ha fatto capo per ricevere sostegno di vario tipo,

evidenziano senza dubbio uno stato valetudinario compromesso senza tuttavia

oggettivare sufficientemente le condizioni conferenti diritto all’AGI.

Quanto al certificato 15 giugno 2023 della dr.ssa med. __________,

già prodotto in sede amministrativa e che, oltre ad esporre il noto quadro

diagnostico, ha indicato l’inizio di una terapia con CPAP nel 2021 - momento

che è stato indicato dal medico SMR quale inizio di eventuali bisogni di

assistenza dell’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita -

lo stesso indica inoltre che:

"

La paziente soffre da diversi anni

di un Chronic Fatigue Sindrom in continuo peggioramento. Per questo motivo la

paziente è limitata nel svolgimento degli atti ordinari della vita quotidiana e

necessità di un aiuto di terzi. La paziente si stanca subito, anche per esempio

per lavarsi i capelli.

Dispositivo

Per questi motivi ha bisogno di un aiuto per la cura

del corpo (fare la doccia, lavarsi i capelli).

Ha bisogno di un sostegno di 2 a 5 ore alla settimana

per compiere le attività della vita quotidiana (aiuto domestico, fare la spesa

e preparare i pasti).

Ha bisogno di un servizio di trasporti per le visite

mediche e altri impegni perché non può usare i mezzi publici.

E molto importante che la paziente riceve un aiuto economico

per poter svolgere una vita quotidiana assistita” (doc. B)

Ora, tale certificato della curante, il cui valore probatorio è di

per sé relativo (cfr. pro multis STCA 32.2021.87 del 7 marzo 2022 consid. 2.4.

con rinvii), non indica il momento a partire da cui sarebbe insorta la

necessità di aiuto da parte di terzi in quali ambiti della vita quotidiana. Ad

ogni modo, le limitazioni indicate dalla dr.ssa med. __________ risultano

sovrapponibili a quelle riferite dall’insorgente nell’ambito dell’inchiesta a

domicilio (cfr. doc. 179 incarto AI), le quali sono state prese in

considerazione dal consulente __________ che, in modo motivato e condivisibile,

ha ritenuto come le stesse non giustificassero un aiuto regolare e notevole di

terzi nello svolgimento in alcun atto ordinario della vita, ma che ella

necessitasse dell’aiuto di terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana, e

ciò a far tempo dal mese di gennaio 2021.

Tutto ben considerato, questo Giudice ritiene che la documentazione

agli atti non sia sufficiente a provare con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6, 126 V 360) che le condizioni conferenti il diritto ad un AGI di

grado lieve fossero adempiute precedentemente al 1. gennaio 2022 (ovvero allo

scadere dell’anno d’attesa ex art. 42 cpv. 4 LAI). Ne consegue che sia la

domanda principale tendente alla corresponsione dell’AGI dal mese di novembre

2018 (per i cinque anni precedenti la richiesta ex art. 48 cpv. 2 e 24 cpv. 1

LPGA) che la domanda subordinata tendente alla concessione di un AGI dal mese

di novembre 2021 (per i 12 mesi precedenti la richiesta ex art. 48 cpv. 1 LAI)

vanno respinte.

D’altra parte, l’insorgente non ha presentato nelle more ricorsuali

nuova refertazione medica atta ad inficiare l’accertamento del medico SMR e del

consulente __________ (sul tema del valore probatorio dell’inchiesta

domiciliare cfr. STFA I 138/02 del 27 ottobre 2003 consid. 6.1.2. e seg.).

2.10. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.2.), la ricorrente

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Va da sé che nel

caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità

dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata in causa da

un legale.

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella presente

fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti al considerando 2.9., la presente vertenza appariva sin dall’inizio

destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è respinta.

3. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti