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Decisione

32.2023.124

Ricorso irricevibile perché tardivo. Nessun motivo giustificante la restituzione del termine

5 febbraio 2024Italiano7 min

avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato

Source ti.ch

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Incarto

n.

Fatti

32.2023.124

FS/gm

Lugano

5 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 22 settembre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto e in diritto

che - per decisione 22 settembre 2023

l’Ufficio AI ha respinto, per mancata collaborazione, la domanda di prestazioni

presentata da RI 1 nel gennaio 2023;

-

con ricorso datato 28 ottobre 2023, consegnato

alla posta il 9 novembre 2023 (cfr. busta d'impostazione agli atti),

l'assicurato personalmente è insorto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) contestando il provvedimento suddetto;

-

con la risposta di causa

l’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, presentato il 9

novembre 2023 contro la decisione notificata il 2 ottobre 2023, ovvero allo

spirare del termine di giacenza, confermando in ogni caso la fondatezza della

propria decisione, avendo RI 1 omesso di fornire la documentazione più volte

richiestagli come indicato nel querelato provvedimento;

-

l’insorgente non ha presentato

ulteriori osservazioni;

-

in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA,

giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono

impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo

dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere

interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di

ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60

cpv. 2 LPGA);

-

un invio raccomandato è reputato

notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il

destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato

nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato

è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non

avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato

l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva

prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF

127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001 no. U 434 pag. 329). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

Considerandi

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94

cosi. 4b/aa con riferimenti);

-

il termine di ricorso decorre il giorno che

segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato,

una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la

parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi

non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38

LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

-

gli atti scritti devono essere

consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale

svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi

l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata

notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo

rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua

sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1; DTF 115 Ia 12; DTF 113 Ib 297 consid.

2a; RAMI 1997 UV p. 444);

-

se il termine di ricorso è spirato, il

giudice non entra nel merito di un gravame tardivo per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (DTF

110.

V 37 consid. 2; Locher,

Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);

-

nel caso in esame la decisione

impugnata è stata spedita con invio raccomandato il 22 settembre 2023 ed il 25

settembre 2023, a seguito dell’infruttuoso tentativo di intimazione, è stato

emesso l’avviso di ritiro (cfr. tracciamento degli invii in www.service.post.ch, invio n. __________, doc. 36 incarto AI). Dovendo

l’insorgente, a seguito del progetto di decisione 10 luglio 2023 dell’Ufficio AI,

attendersi l’intimazione della decisione formale (cfr. a tal riguardo DTF 117 V

133.

consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a) il termine di ricorso di 30 giorni ha

iniziato a decorrere il 3 ottobre 2023, ovvero il giorno seguente l’ultimo

giorno di giacenza presso l’Ufficio postale e veniva quindi a scadenza giovedì

2.

novembre 2023. In siffatte circostanze nulla muta il secondo invio 5 ottobre

2023.

con il quale l’Ufficio AI ha trasmesso al ricorrente copia della decisione

per posta A. Consegnato all’Ufficio postale giovedì 9 novembre 2023, il ricorso

risulta quindi tardivo;

-

nulla ha per il resto addotto

l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione

in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla

procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA

giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. La giurisprudenza federale

ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in

particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la

degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo, non bastando

tuttavia che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999

n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255; cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio

2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di

lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta

all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99 del 18 gennaio 2000;

DTF 110 V 339; DTF 110 V 210);

-

il gravame deve pertanto essere

dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

-

giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI

in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

Visto l’esito della vertenza, all’insorgente vanno accollate spese di

procedura per fr. 200.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti