32.2023.125
Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione
11 aprile 2024Italiano54 min
caso concreto, l’assicurata aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012, adducendo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.125
FC
Lugano
11 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nata il __________ 1966, già attiva come operaia qualificata, ha presentato una
prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012 a
causa di problemi neurologici. Attuata l'istruttoria l'Ufficio AI ha respinto
la richiesta di prestazioni con decisione del 14 novembre 2012 (doc. Al pag.
149), avendo l’assicurata ripreso la propria attività con mansionario più adeguato.
1.2. A
seguito di un infortunio avvenuto il 2 novembre 2020 l’assicurata ha presentato
una nuova domanda di prestazioni nel marzo 2021.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti in particolare gli
atti dalla __________, e interpellati anche il Servizio integrazione professionale
(SIP) e il Servizio medico regionale (SMR), con decisione del 10 ottobre 2023 –
confermativa di un progetto del 6 aprile 2023, dopo valutazione della
documentazione medica prodotta dall’assicurata in fase di osservazioni – l’Ufficio
AI ha ammesso periodi di inabilità lavorativa per malattia
del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020,
100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e 0% dal 16 novembre 2020, e
per infortunio del 50% dal 1° novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020,
50% dal 25 gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021. Ha tuttavia ritenuto
che dal 10 dicembre 2021 (data della visita medica di chiusura della __________)
la situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’inabilità lavorativa
completa nell’attività precedentemente svolta, ma una ritrovata abilità piena
in attività leggere adeguate. Quanto alle affezioni extra infortunistiche, le
stesse erano state “valutate dal nostro Servizio Medico Regionale il quale
indica che allo stato attuale non influiscono ulteriormente sulla capacità
lavorativa residua per un'attività già definita dalla __________”.
Effettuato il calcolo del grado d’invalidità al 10 dicembre 2021 mediante il
consueto confronto dei redditi e stabilito un grado d’invalidità nullo, ha
quindi accolto la domanda di prestazioni accordando all’assicurata il diritto ad
una rendita intera dal 1° giugno 2021 (trascorso l'anno d'attesa, art. 28 cpv.
1 lett. b LAI) sino al 31 marzo 2022 (tre mesi dal miglioramento, art. 88a cpv.
1 OAI), con effettivo versamento dal 1° settembre 2021 per tardività della domanda
(art. 29 cpv. 1 LAI).
1.3. Con
ricorso al TCA l'assicurata, allegando vari documenti medici, ha contestato il
provvedimento, censurando in particolare il fatto che l’amministrazione non
avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di salute, trascurando in
particolare l’esistenza anche di patologie extra infortunistiche, chiedendo
l’attribuzione di una rendita anche successivamente al 31 marzo 2022 (doc. I).
Delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario,
nel merito (I, III, doc. A/1-A/11, B/1-B/4).
1.4. Con
risposta 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la correttezza della valutazione medica e economica poste alla base
del provvedimento impugnato, allegando una presa di posizione del SMR (VI).
L’assicurata
ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 14 dicembre 2023 (VIII), sulle
quali si è espresso l’Ufficio AI l’11 gennaio 2024 (X). Delle relative
motivazioni si dirà, per quanto di rilievo, nel merito.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto alla rendita dopo il 31 marzo 2022, dopo aver
determinato per il periodo successivo al dicembre 2021 una capacità lavorativa
in attività adeguate completa e un conseguente grado d’invalidità nullo.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Sempre
con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo
delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema,
viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il
grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA
(ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al
momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non
aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1
della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche
Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten
Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in:
BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per
contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
casu la disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche
se il diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa
e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione nella
decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (per
lo meno) a partire dal 10 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), l’assicurata
al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa, ossia il 1.
gennaio 2022, aveva già quasi 56 anni.
Pertanto,
al ricorso contro la decisione del 10 ottobre 2023 si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni
riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino a tale data.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (cfr. Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Va
ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con
quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui
la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima
fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado
d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In una
decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
L'aspetto
del coordinamento è in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle
quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione
dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione
invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid.
4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che
l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a
ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il
diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione
dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti
nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).
Successivamente
il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;
STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile
2017, consid. 2.2 e 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; 32.2017.60 del
19 febbraio 2018, consid. 2.4).
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,
il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3).
Va poi
evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.7.
2.7.1. Nel
caso concreto, l’assicurata aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012, adducendo
problemi neurologici (segnatamente una cervicobrachialgia refrattaria alla
terapia conservativa, doc. AI pag. 119). La richiesta era stata respinta
con decisione del 14 novembre 2012 (doc. AI pag. 149), avendo l’assicurata
dichiarato di aver ripreso all’80% l’abituale attività lavorativa come operaia
addetta al confezionamento presso __________, con mansionario più adeguato.
Tale
decisione è cresciuta in giudicato incontestata ed è quindi da considerare
vincolante.
Oggetto
della decisione contestata in questa sede è la nuova domanda di prestazioni
presentata nel marzo 2021 a seguito di un infortunio avvenuto il 2 novembre
2020 che ha causato diverse lesioni, ma soprattutto un trauma alla spalla
destra. Nella richiesta di prestazioni l’assicurata non ha evidenziato altre
problematiche invalidanti oltre a quelle in relazione al citato infortunio
(doc. AI pag. 241).
Ora, tutto
ben considerato, per i motivi esposti di seguito, secondo questo giudice
l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado il nuovo caso di malattia
invalidante notificato all’assicuratore __________ nel giugno 2020 (“dolori
muscolo-scheletrici diffusi, in particolare alla colonna cervicale, colonna
lombare e spalla dx”, certificato dr. __________ del 3 agosto 2020, doc. AI
pag. 659) e nonostante l’infortunio subito il 2 novembre 2020 e, quindi, il
conseguente peggioramento delle sue condizioni di salute che ha comportato
diversi periodi d’inabilità lavorativa (del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24
agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2
novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020, 50% dal 25 gennaio 2021 e 100% dal 27
gennaio 2021), dal 10 dicembre 2021 (visita medica di chiusura della __________)
e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 220, 130 V
140) l’assicurata va ritenuta nuovamente abile in misura completa in attività medio-leggere,
nel rispetto dei limiti funzionali menzionati dalla valutazione eseguita per la
__________ dal dr. __________, chirurgo ortopedico (cfr. in esteso al consid.
2.7.3).
In
particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente
sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi degli atti non ha motivo per mettere in dubbio
la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese
di posizione dei curanti e i referti fatti allestire dalla __________ e da __________,
da considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri
giurisprudenziali menzionati al consid. 2.6.
2.7.2. In
effetti, per quanto riguarda innanzitutto il peggioramento denunciato
dall’assicurata nel giugno 2020 all’assicuratore malattia, risulta che il
medico curante generalista dr. __________ aveva attestato un’inabilità
lavorativa dal 10 giugno 2020 per “dolori muscoloscheletrici diffusi, in
particolare cervicale, colonna lombare e spalla destra” (doc. AI pag. 659).
L’assicuratore __________ ha sottoposto il caso al medico fiduciario dr. ________,
il quale il 12 ottobre 2020 ha allestito un rapporto completo che ha posto la
diagnosi di “recidiva di noti dolori lombari e cervicale”, e, valutati
gli atti e in particolare il referto relativo ad una RM lombare del 5 ottobre
2020 (attestante “Discopatie multiple con segni degenerativi L4-L5 ed L5-S1
con sporgenze discali mediane, focali e contenute, in parte calcifiche agli
stessi livelli. Artrosi interapofisaria, soprattutto evidenti a valle di L3,
con quote di edema spongioso soprattutto a carico dell'istmo e del processo
articolare superiore destro L4”), ha esposto quanto segue:
"
(…) Anamnesi
Paziente
che svolge mansioni di operaia e che soffre di dolori lombari recidivanti da
molti anni. Malattia reumatica di base già nota e che probabilmente rappresenta
il trigger dei dolori. Già al mattino quando si sveglia lamenta rigidità nei
movimenti. Camminare le fa bene ed una volta che inizia fattività quotidiana
inizia a stare un po' meglio e ad eseguire in modo più' fluido i movimenti.
Lamenta anche dolori cervicali e dorsali, originati sicuramente dalle
componenti muscolare ed articolare (artrosi) che coinvolgono diversi distretti.
Intensità del dolore su scala VAS attualmente è = 6, quindi meglio di metà
settembre dove riporta una VAS=10.
Da
menzionare che lo scorso agosto ha eseguito una riabilitazione funzionale ed
antalgica per disturbi della deambulazione e sindrome multifocale di origine
multifattoriale presso il Centro __________ di __________. Dal trattamento
riabilitativo ha avuto un parziale benefìcio. Ricordo che in passato si è già
sottoposta anche ad infiltrazioni spinali antalgiche con steroidi a livello
cervicale, ma senza ottenere benefìcio.
In
anamnesi: Epatite cronica in trattamento. Sindrome di Sjogren, LES cutaneo,
Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica, Osteoporosi.
(…).
Esame
Obiettivo
Paziente
in buone condizioni generali. Altezza 163 cm. Peso 47 Kg (sottopeso). BMI 17.8.
E.G. Flessione dolente con DDP 30 cm. Flessione laterale sinistra dolente >
destra. Bacino non in asse. Segni di scoliosi dorso-lombare con segni di
scompenso muscolare. Làsegue negativo bilateralmente. ROT nella norma.
Sensibilità e forza conservate. Non segni di infiammazione delle articolazioni
sacro iliache. Dolore alta palpazione della muscolatura lombare. Dolore alla
palpazione del distretto muscolare cervicale e paracervicale in assenza di
segni di radicolopatia sia in termini di solare che di alterazione di forza e
sensibilità.
2) Dal
profilo medico, fattuale incapacità lavorativa risulta giustificata? Se no,
motivazioni ed indicare la percentuale di capacità lavorativa e da quando
IL 100%
dal 15.09.2020
3) Dal
profilo medico, allo stato attuale è presumibile che l’assicurato possa
riprendere e continuare la sua attività lavorativa? Se no, motivazioni.
IL 50%
dal 02.11.2020 al 15.11.2020 con rendimento lavorativo al 100% durante tempo
parziale prescritto
IL 0% dal
16.11.2020
4)
Osservazioni ed eventuale prognosi
Si tratta
di una paziente che soffre da anni di problematiche reumatologiche croniche che
la espongono a recidive dolorose multidistrettuali. Presenta una recidiva dei
dolori da qualche settimana. Questi dolori sono principalmente a livello lombare
a cervicale, ma senza deficit nervosi periferici. La paziente si sottopone
regolarmente a sedute di fisioterapia che consiglierei al curante di continuare
a prescrivere al fine di mantenere un quadro funzionale che consenta di
riprendere le proprie attività lavorative. La terapia farmacologica impostata
di base va bene. Potrei suggerire al curante di introdurre Celebrex 200 mg,
indicato nel trattamento farmacologico in un corollario di sintomi che indicano
uno stato reumatico pro-infiammatorio (vedi LES ad esempio).
La
paziente lamenta che i movimenti ripetitivi associati a sollevamento di pesi a
volte di 5Kg o superiori rappresentano, nella loro quotidiana ripetitività, il
trigger della riacutizzazione dei sintomi.
Potrà
riprendere la propria attività lavorativa come descritto nel punto 3.
La
valutazione clinica e le incapacità lavorative sono state discusse con il
paziente che concorda con quanto definito nel rapporto medico.” (doc. AI pag. 663)
Di
conseguenza __________ ha riconosciuto periodi di inabilità lavorativa del 100%
dal 10 giugno 2020, 50 % dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020, 100% dal
15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e, infine, 0% dal 16 novembre 2020. Con
comunicazione del 21 ottobre 2020 ha quindi informato l’assicurata, sofferente
di “problematiche reumatologiche croniche che la espongono a recidive
dolorose multidistrettuali” con dolori “principalmente a livello lombare
a cervicale, ma senza deficit nervosi periferici”, di ritenerla nuovamente
abile in misura completa dal 16 novembre 2020 (doc. AI pag. 665).
A tali
conclusioni, che peraltro non sono state contestate, questo giudice deve
aderire, non avendo l’interessata prodotto in fase amministrativa (né del resto
in questa sede, cfr. consid. 2.8) documentazione medica che possa in qualche
modo farle apparire non corrette. Non è stato comprovato, né del resto fatto
valere, che le altre note diagnosi extrainfortunistiche [quali epatite
cronica in trattamento, Sindrome di Sjögren, LES cutaneo (malattia di lupus
eritematosus), Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica,
Osteoporosi] potessero in qualche modo originare una diminuzione della capacità
lavorativa (cfr. in merito anche al consid. 2.7.4 e 2.8).
2.7.3. Per
quanto riguarda invece i postumi postinfortunistici, emerge dagli atti che
l’assicurata ha notificato un infortunio avvenuto il 2 novembre 2020, cadendo dalle
scale della propria abitazione e riportando una contusione alla schiena a
destra, al naso e alla spalla destra. Gli accertamenti eseguiti avevano
permesso di accertare la presenza di artrosi alla spalla oltre che una lesione scapolare
e del sovraspinato.
Il 14
aprile 2021 l’assicurata è stata quindi operata alla spalla destra dal dr. __________,
chirurgo ortopedico, per la lesione infortunistica, segnatamente “per la
ricostruzione del tendine del sottoscapolare su diagnosi operatoria di lesione
scapolare più sovraspinato spalla destra” (doc. AI pag. 488).
Agli
atti figurano i rapporti medici dei vari controlli pre e postoperatori eseguiti
dal dr. __________ (scritti 15 marzo, 7 maggio, 16 giugno e 24 settembre 2021;
doc. AI pag. 469, 492, 502, 531), il quale, il 26 novembre 2021, alla luce dei
risultati ottenuti anche grazie alla fisioterapia, ha concluso ritenendo difficile
per l’assicurata la ripresa dell’attività da ultimo svolta a tempo pieno, concludendo
per un’inabilità del 100% sino al 31 dicembre 2021 e in seguito del 50%,
affermando quanto segue:
" Rivedo la paziente a distanza di 7 mesi dall'intervento
da noi eseguito alla spalla destra e consistito in una riparazione di una
rottura coinvolgente i tendini del sottoscapolare e decompressione dello spazio
sottacromiale.
La
paziente ha eseguito come prescritto la fisioterapia riabilitativa ottenendo in
modo graduale ma progressivo un buon
recupero di mobilità e motilità.
Al
controllo odierno i movimenti si presentano liberi sino a fondo corsa in tutti
i piani articolari con buona coordinazione
scapolo-omerale. È ancora evidente un'affaticabilità nei gesti sotto sforzo ripetitivi,
soprattutto over head; la paziente riferisce di aver provato ad utilizzare la
spalla e l'arto superiore per delle minime pulizie domestiche, riferendo un
riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa.
Consiglio
alla paziente di proseguire ancora per un mese con le sedute di kinesi-terapia
assistita, mirata al miglioramento della forza della muscolatura del cingolo
scapolo-omerale, in particolare dei muscoli stabilizzatori della scapola ed
intra ed extra-rotatori.
Pensando
al tipo di attività lavorativa svolta ed in particolare al fatto che la
paziente riferisce di dover spostare durante le ore lavorative pesi che possono
andare da 4 ai 10 kg con gesti che allontanano gli arti superiori dal tronco sotto sforzo, mi sembra difficile che la
paziente possa riprendere tale attività,
pertanto consiglierei un'inabilità del 100% sino al 31.12.2021 e dal 1.01.2022
la paziente potrà riprendere al 50% inteso come mezza giornata lavorativa.”
(doc. AI pag. 565)
La conclusione
circa una recuperata abilità lavorativa in attività adeguate a far tempo dal
gennaio 2022 (confermata dal dr. __________ anche nel rapporto all’AI allestito
il 19 luglio 2023, laddove egli conferma che l’inabilità certificata era da
riferirsi a “attività manuali e pesanti”; doc. AI pag. 302; cfr. consid.
2.7.4) è quindi stata condivisa, dopo attenta valutazione del caso e degli atti
all’inserto, anche dal medico fiduciario incaricato dalla __________. Eseguita infatti
una visita medica di chiusura il 10 dicembre 2021, il dr. __________, chirurgo
ortopedico, ha in effetti posto le diagnosi invalidanti di “Politrauma del
01.11.2020 con trauma cranio-facciale e frattura ossa nasali trattate
conservativamente, contusione torace lato destro trattato conservativamente,
contusione spalla destra con lesione tendine del sottoscapolare e sovraspinato
con /su stato dopo intervento di ricostruzione tendine sottoscapolare spalla
destra del 14.04.2021” oltre alla diagnosi, non di competenza __________,
di Sindrome di Sjógren. Ha quindi formulato come segue il suo
apprezzamento:
"
(…)
Dichiarazioni
soggettive dell’assicurata
Riferisce
dolore nella regione anteriore, superiore della spalla destra con una
importante diminuzione della forza.
Reperti
oggettivi
Deficit
articolare nei movimenti attivi di flessione, estensione, rotazione esterna
spalia destra rispetto alla controlaterale
con associato gap di forza.
Proposte
diagnostiche e terapeutiche
Chiedo all’amministrazione
che ci legge in copia di prendere a carico numero 2 ulteriori cicli di 9 sedute di fisioterapia per la spalla destra il 2022 per
il mantenimento dello status ed evitare il peggioramento clinico.
Aspetti
medico-assicurativi
L’assicurata
al tempo del trauma del 01.11.2020 di professione operaia al 100% presso I’Azienda
__________ di __________ al 100% con
contratto non più in essere dal 01.12.2021.
In data
odierna la situazione clinica risulta stabilizzata dal punto di vista medico
per quanto attiene alla spalla destra,
motivo per cui vengono definiti limiti funzionali: l'assicurata è da
considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che
rispecchiano le limitazioni indicate.
L'assicurata
è portatrice di un danno permanente alla sua spalla dominante destra, che verrà
quantificato attraverso apprezzamento
medico separato.
L'esigibilità
del lavoro viene valutata in presenza dell'assicurata. Esigibilità del lavoro:
Livello
di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg)
saltuariamente, molto lieve (5 kg)
frequentemente.
Molto
spesso può eseguire lavori leggeri/di precisione, talvolta lavori medi, mai più
lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesante. Mai più può salire su
scale a pioli, possibile equilibrio e stare in
equilibrio.” (doc. AI pag. 580)
Le
conclusioni, fondate e complete, di tale valutazione, eseguita da un esperto in
ortopedia, basata su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame
degli atti e dei referti all’inserto, rispettosa dei criteri probatori
enunciati al considerando che precede, non può che essere condivisa da questo
giudice, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti documenti
che possano in qualche modo farla apparire errata o incompleta.
Di
conseguenza a ragione la __________, mediante comunicazione del 7 gennaio 2022
(doc. AI pag. 586) dapprima e, quindi, decisione formale del 27 aprile 2022
(doc. AI pag. 238), ha concluso che, nonostante i postumi infortunistici, sebbene
l’assicurata fosse da ritenere inabile nell’attività svolta prima
dell’infortunio, dal 1° marzo 2022 era da considerare abile al lavoro nella
misura massima possibile in un’attività lavorativa “di precisione leggera e
talvolta mediamente pesante senza necessità di pause aggiuntive”, osservando le limitazioni di carico elencate
dal dr. __________ [carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve
(10 kg) saltuariamente, molto lieve (5 kg) frequentemente) evitando lavori
pesanti e lavori manuali rozzi e molto pesanti, così come lavori comportanti la
salita su scale a pioli o lo stare in equilibrio]. Ne discendeva il diniego di
una rendita d’invalidità, considerato come i postumi infortunistici non
influivano in modo apprezzabile sulla capacità al guadagno (grado d’invalidità
del 4.76%), e l’assegnazione di un’indennità per una menomazione dell’integrità
del 10% (doc. AI pag. 238).
La decisione
della __________ non è stata contestata dall’assicurata ed è quindi da
considerare definitiva.
Del
resto la __________ ha confermato nell’aprile 2022 all’Ufficio AI di aver
riconosciuto periodi di inabilità del 50% dal 1° novembre 2020, del 100% dal 16
novembre 2020, 50% dal 25 gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021 e dello 0% dal
1° marzo 2022 (doc. AI pag. 235 e 307).
Di
conseguenza, chiamato a pronunciarsi, valutata tutta la documentazione
all’inserto, il dr. __________ del SMR, con Annotazione del 9 agosto 2022, ha
affermato:
" In risposta a quanto richiesto, dopo visione del
dossier medico, si ritiene che la diagnosi attestata nel RAF-SMR del
12.07.2012, ovverosia lo stato dopo cervico-brachialgia refrattaria alla
terapia conservativa, in cui ricordo che al termine delle cure l’A.ta
dichiarava di aver poi ripreso l'abituale attività lavorativa con un
mansionario più adatto allo stato di salute, attività svolta all'80% e
discretamente tollerata, sia l'attuale diagnosi attestata come non di
competenza __________ (Sindrome di Sjögren) allo stato attuale non influiscono
ulteriormente sulla CL residua per un'attività già definita dalla __________
confacente allo stato di salute in cui le limitazioni funzionali e di carico
attestate già includono appieno e preservano anche le altre patologie seppure
di pertinenza extrainfortunistiche già pregresse.” (doc. AI pag. 241)
Tali
conclusioni, basate su un’attenta valutazione di tutti gli atti all’inserto e
su una decisione cresciuta in giudicato della __________, e che ha funto da
base per il progetto di decisione del 6 aprile 2023 (doc. AI pag. 250), vanno
confermate.
2.7.4. Del resto
le stesse non sono state validamente smentite nemmeno in fase di osservazioni
al progetto di decisione, allorquando l’assicurata ha prodotto nuova
documentazione e l’amministrazione ha ritenuto quindi di interpellare i curanti
dell’assicurata (doc. AI pag. 271).
Non
permette di concludere diversamente innanzitutto la certificazione del dr. __________,
generalista curante, del 7 luglio 2023, con la quale, poste le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome pan vertebrale muscolare,
periartrite omero scapolare, stato da ricostruzione cuffia spalla dx e
decompressione sotto AC dx”, e quelle, senza influsso sulla capacità
lavorativa ,di “sindrome di Sijögren nota dal 2012, Lupus eritematosus
cutaneo (2016)”, ha concluso per un’inabilità lavorativa quale operaia
presso __________ completa dal 10 ottobre 2022 al 20 gennaio 2023 e in seguito
dell’80%, giudicando la prognosi “piuttosto negativa, difficilmente potrebbe
aumentare l’abilità lavorativa” (doc. AI pag. 282). In effetti il curante
attesta di principio unicamente un’inabilità lavorativa nell’attività
precedentemente svolta (per l’adempimento della quale, come detto, l’Ufficio AI
ha ammesso un’inabilità totale) e non illustra, né motiva se e del caso in che
misura l’interessata sarebbe anche inabile, successivamente al dicembre 2021,
in un’attività leggera adeguata.
Per
quanto riguarda il dr. __________, fisiatra, nel rapporto medico all’Ufficio AI
del 12 luglio 2023, egli ha attestato un’inabilità lavorativa completa limitata
al periodo dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021 per la diagnosi invalidante di
“esiti di trauma contusivo alla spalla dx del 1° novembre 2020 con lesione
del tendine sottospinoso e sovraspinoso riparati chirurgicamente il 14.4.21 dal
dr. __________”, oltre a, senza influsso sulla capacità lavorativa, “cervicalgia
cronica degenerativa”. Ha precisato che l’assicurata non poteva essere
sottoposta a lavori pesanti (doc. AI pag. 295). Tali conclusioni confermano
quindi quelle tratte dall’amministrazione.
Quanto
invece alla certificazione del 18 novembre 2022 della dr.ssa __________, dell’__________
in relazione alla diagnosi di Epatite C (doc. AI pag. 288), la stessa non
certifica alcuna inabilità lavorativa a dipendenza delle diagnosi di sua
competenza (in particolare “pregressa epatite C verosimilmente cronica,
genotipo 1°, positività isolata dell’anticorpo anti sp100”) né a causa delle
alle altre note diagnosi non infortunistiche (sindrome di Sjögren, lupus
Considerandi
erythematosus cutaneo, cervico-dorsalgie, herpes labiale recidivante, tabagismo,
stato dopo due interventi di emorroidectomia, stato dopo taglio cesareo 21 anni
fa, colon irritabile, stato dopo intervento alla spalla, aterosclerosi pareti
aorta addominale,osteoporosi), ma si limita a riferire dei controlli
eseguiti e di un andamento benigno delle varie problematiche, con esito
negativo di danni ai dotti biliari e densitometria che conferma un “leggero
miglioramento” (doc. AI pag. 289).
Il dr.
__________ infine, interpellato nuovamente dall’Ufficio AI, il 19 luglio 2023
ha riferito di non aver più visto l’assicurata dal novembre 2011, e di aver certificato,
per la diagnosi di “lesione sottoscapolare, lesione scapolare più sovraspinato
con conflitto sottoacromidiale spalla destra”, un’inabilità completa dal 14
aprile 2021 (data dell’intervento eseguito alla spalla destra) al 31 dicembre
2021.
e successivamente del 50% in relazione ad “attività manuali e pesanti”
(doc. AI pag. 302).
Anche
tale attestazione conferma quindi le conclusioni tratte dalla __________ e,
quindi, dall’Ufficio AI in merito ad una ritrovata abilità lavorativa completa
in attività adeguate da dicembre 2021.
Né del
resto permettono conclusione diversa le certificazioni del dr. __________, del
Centro __________, che sono peraltro riferite ad un periodo (dal maggio al
dicembre 2012) di quasi dieci anni antecedente alla domanda di prestazioni
dell’assicurata (doc. AI pag. 274-278).
Ora, a
ragione, quindi, dopo aver interpellato nuovamente la __________ – la quale ha
comunicato di aver riconosciuto una capacità lavorativa completa dal 4 gennaio
2022.
in attività adeguate e di aver versato le indennità giornaliere fino alla
fine di febbraio 2023 (doc. AI pag. 306) – il medico SMR dr. __________,
valutata la documentazione agli atti il 24 luglio 2023, ha confermato “che
allo stato attuale non vi sono ulteriori patologie con influsso sulla capacità
lavorativa confacente rispetto a quanto definito dalla __________ stessa,
pertanto si rinvia alla loro decisione finale” (doc. AI pag. 307).
Dette
approfondite conclusioni, supportate da un’accurata indagine clinica,
dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano
conferma in quanto giungono a
risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.6) requisiti
posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non
sussistendo del resto indizi concreti idonei a mettere in forse la loro
credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Alla luce di questi
accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione
l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 10 ottobre 2023, ha
attribuito all’assicurata prestazioni limitatamente al periodo dal 1°giugno
2021.
al 31 marzo 2022, ammettendo inabilità lavorative variabili da giugno
2020, ma una ripresa di un’abilità completa, a far tempo dal dicembre 2021 in attività
leggere e adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali (doc. AI pag. 310).
2.8
A tali
conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo,
la valutazione effettuata dalla __________ e fatta propria dall’Ufficio AI non
è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove
affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un
peggioramento successivo a tale valutazione e a quella del SMR del 24 luglio
2023.
e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.
3.1.1).
Di
fronte al TCA l’assicurata contesta la valutazione medica, rilevando che la
stessa si baserebbe unicamente sugli atti dell'assicurazione infortuni __________
e non considererebbe le varie patologie extra-infortunistiche. Adduce di avere impedimenti
nello svolgimento di attività anche casalinghe e reputa peggiorato il suo stato
di salute.
Ora, la
ricorrente ha contestato tali conclusioni producendo documentazione medica, in
parte già agli atti, quale segnatamente una relazione clinica e di dimissione
per l'intervento di riparazione del sottoscapolare dell'__________ del 15
aprile 2021; una descrizione dell’intervento del 14 aprile 2021; un referto di
un’artro-RM alla spalla destra del 17 febbraio 2021 presso la __________; un
referto di una MR al rachide lombare nativo del 10 dicembre 2022 e 5 ottobre
2020.
e di una MR al rachide cervicale nativo del 24 novembre 2020; un rapporto
della Clinica __________ del 27 agosto 2020 relativo ad una degenza per
riabilitazione dal 2 luglio al 18 agosto 2020; un rapporto dell'__________ del
31.
agosto 2020 e 9 giugno 2017 con dati di laboratorio; un rapporto del dr. __________
del 22 marzo 2017; rapporti dello dr.ssa __________, dermatologa, del 15
dicembre 2016 e 31 gennaio 2017 riferiti alla diagnosi di “Lupus eritemadoses;
un rapporto istopatologico dell'__________ del 5 dicembre 2016 (finalizzato
alla conferma della diagnosi di Lupus eritemadoses); un rapporto della dr.ssa
__________ del 21 novembre 2017 in relazione ad un problema di sindrome
emoroiddale poi trattato con un intervento; un rapporto di panendoscopia del 13
ottobre 2017 della dr.ssa __________ relativa ad una gastro e colonoscopia con
referti di massima nella norma (doc. A/1-A/11).
Ora, per
quanto riguarda la documentazione che non figurava agli atti, e riferita alle
varie affezioni extra infortunistiche, la stessa riferisce di accertamenti
eseguiti nel periodo 2016-2017, vale a dire ben sei anni prima della decisione
contestata. Inoltre in nessuna di tali certificazioni viene attestata una,
anche solo transitoria, inabilità lavorativa.
Trattasi
dunque di documenti che non comprovano e nemmeno rendono verosimile la
possibile esistenza di affezioni alla salute non ancora note e investigate e
che potrebbero aver causato o causare un’inabilità lavorativa duratura nel
tempo.
Del
resto, sulla documentazione prodotta si è espresso il medico SMR con
Annotazione del 1° dicembre 2023, come segue:
" In risposta a quanto richiesto, la __________ aveva
annoverato tra le diagnosi con influsso sulla
CL di pertinenza LAINF: "Politrauma del 01.11.2020 con trauma
cranio-facciale e frattura ossa
nasali trattate conservativamente, contusione torace lato destro trattato conservativamente, contusione spalla destra con lesione
tendine del sottoscapolare e sovraspinato con /su stato dopo intervento di
ricostruzione tendine sottoscapolare spalla destra del 14.04.2021 (GED 1111:
04.01.22) e tra le diagnosi non di pertinenza LAINF la nota e preesistente
Sindrome di Sjògren". (diagnosi
già nota dal 2012).
Sono poi
stati posti dei limiti funzionali sia di carico generali ed attestata una piena
CL confacente.
Visti i
seguenti nuovi atti medici, presentati in sede di ricorso e non noti in
precedenza daII'SMR:
rapporti
dello __________ del 31.01.2017 e 15.12.2016
rapporto
istopatologico dell'__________ del 5.12.2016
rapporto
della Dr.ssa __________ del 21.11.2017
rapporto
di panendoscopia 13.10.2017
Ritengo
che essi non possano ad oggi, aggettivare con prevalenza preponderante un ulteriore
influsso sulla CL confacente non motivandone neanche in tempi reali (rapporti datati
del 2016/2017) l’eventuale (ma non oggettivabile) franco peggioramento clinico sintomatologico
ed essendo comunque le altre diagnosi senza attuale ulteriore influsso sulla CL
confacente ed anche già sufficientemente ineludibili nelle limitazioni
funzionali sia di carico attestate dalla __________
stessa per un'altra professione.
In
conclusione non risultano dati clinici rilevanti ed attuali atti a giustificare
una diversa valutazione medico funzionale.”
(VI/1)
Tutto
ben ponderato, a tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo
accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure
formulate dalla ricorrente e sulle attestazioni prodotte, può interamente
essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando esservi elementi
clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione in ambito
medico-funzionale.
Le attestazioni
prodotte, che peraltro appaiono generiche e sono sprovviste di attestazioni di
inabilità lavorativa, non forniscono in effetti elementi nuovi che permettano
di protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine del mese di dicembre 2021 o
dai quali sia possibile evincere un significativo peggioramento delle
condizioni dell’assicurata rispetto a quanto approfonditamente appurato prima
della resa della decisione impugnata. Siano peraltro ricordate le riserve che
si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni
dei curanti [cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid.
3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2].
Quanto
alla censura dell’assicurata per cui la valutazione operata
dall'amministrazione, fondata essenzialmente sugli accertamenti eseguiti dalla __________,
non avrebbe preso in considerazione le patologie extra-infortunistiche di cui
soffre, la stessa appare sprovvista di fondamento.
Ora, a
prescindere dal fatto che in occasione della domanda di prestazioni del marzo
2021.
l’assicurata ha menzionato unicamente l’esistenza di problematiche alle
spalle e le conseguenze dell’infortunio del 1° novembre 2020 (doc. AI pag.
150), come anticipato, l’amministrazione ha richiamato gli atti
dell’assicuratore __________ comprendenti gli accertamenti effettuati in
relazione al peggioramento denunciato dall’assicurata nel giugno 2020 con
un’inabilità lavorativa, attestata dal medico curante generalista dr. __________,
dal 10 giugno 2020 per “dolori muscoloscheletrici diffusi, in particolare
cervicale, colonna lombare e spalla destra” (doc. AI pag. 659). La
valutazione effettuata dal medico fiduciario il 12 ottobre 2020 aveva posto la
diagnosi di “recidiva di noti dolori lombari e cervicale”, indicando
nell’anamnesi la presenza anche di “Epatite cronica in trattamento, Sindrome
di Sjögren, LES cutaneo, Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica,
Osteoporosi”. Aveva quindi concluso per un’inabilità lavorativa completa
dal 15 settembre 2020, del 50% dal 2 novembre 2020 e nulla dal 16 novembre 2020
(doc. AI pag. 663; consid. 2.7.2). Con comunicazione del 21 ottobre 2020 __________
aveva quindi comunicato all’assicurata, sofferente di “problematiche
reumatologiche croniche che la espongono a recidive dolorose multidistrettuali”
con dolori “principalmente a livello lombare a cervicale, ma senza deficit
nervosi periferici”, di ritenerla nuovamente abile in misura completa dal
16.
novembre 2020 (doc. AI pag. 665; cfr. consid. 2.7.2).
Del
resto sulle menzionate diagnosi extrainfortunistiche, segnatamente i dolori
muscoloscheletrici diffusi, così come la Sindrome di Sjögren (e l’epatite
cronica in trattamento, il lupus eritematoso, il colon irritabile, l’ipertensione
arteriosa e l’osteoporosi), si era espresso anche il medico SMR
nell’Annotazione del 9 agosto 2022 nel senso che esse “allo stato attuale
non influiscono ulteriormente sulla CL residua per un'attività già definita
dalla __________ confacente allo stato di salute in cui le limitazioni
funzionali e di carico attestate già includono appieno e preservano anche le
altre patologie seppure di pertinenza extrainfortunistiche già pregresse”
(doc. AI pag. 241).
In tal
senso il SMR si è nuovamente espresso nell’annotazione del 1° dicembre 2023
prodotta in corso di causa (VI/1).
Inoltre,
già è stato esposto che lo stesso curante dr. __________, nella sua
certificazione del 7 luglio 2023, aveva menzionato le diagnosi di “sindrome
di Sijögren nota dal 2012, Lupus eritematoso cutaneo (2016)”,
fra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, mentre che a
dipendenza della diagnosi principale di “sindrome pan vertebrale muscolare,
periartrite omero scapolare, stato da ricostruzione cuffia spalla dx e
decompressione sotto AC dx”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa quale
operaia presso __________ completa dal 10 ottobre 2022 al 20 gennaio 2023 e in
seguito dell’80% (doc. AI pag. 282). Parimenti aveva fatto il dr. __________ il
12.
luglio 2023 riferendosi alla cervicalgia (doc. AI pag. 295).
Come
anticipato, alle altre diagnosi emerse dagli atti (Epatite cronica in
trattamento, Sindrome di Sjögren, Lupus eritematoso, Colon irritabile,
Ipertensione Arteriosa Sistemica, Osteoporosi”), non è mai stata correlata
alcuna inabilità lavorativa. Né peraltro la ricorrente ha fatto valere e
tantomeno comprovato che tali affezioni siano state oggetto di ulteriori
approfondimenti.
Tutto
ben considerato, questo Tribunale deve quindi concludere che la ricorrente non
ha comprovato, né in fase amministrativa né in questa sede, che le asserite
patologie extra-infortunistiche, abbiano o abbiano avuto un rilevante influsso
sulla capacità lavorativa all’infuori dei periodi di inabilità certificati da __________
e fatti propri dall’Ufficio AI.
Va
respinta pure la censura ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe in
sostanza dovuto effettuare ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente
agli accertamenti esperiti dalla __________.
Ora,
val la pena di nuovamente ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto
medico
sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
D’altra
parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati,
in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi
specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini
approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro
credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre
va pure osservato che se è vero che, come esposto al consid. 2.3, di principio
l’assicuratore AI non è vincolato agli accertamenti dell’assicuratore infortuni
(e viceversa), tuttavia, considerato come la nozione di invalidità in ambito AI
coincida di massima con quella vigente in ambito LAINF, è anche vero che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione medica e professionale dell'assicuratore
AI (e viceversa), fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita (STF U183/98 dell'8 luglio 1999, AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Nella
fattispecie, per le ragioni già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate
dalla __________, in particolare alla perizia redatta dal dr. __________il 10
dicembre 2021 (doc. AI pag. 580), e dall’assicuratore malattia (cfr. la visita
fiduciaria del dr. __________ del 12 ottobre 2020, doc. AI pag. 662), va
conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere complete,
concludenti, e prive di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare
sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui
l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza
delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori.
Le motivazioni,
approfondite e chiare, dell’Ufficio AI e del medico SMR (cfr. le Annotazioni del
9.
agosto 2022 e 24 luglio 2023, doc. AI pag. 241 e 307), appaiono dunque convincenti
e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come la ricorrente
abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo.
Né del
resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute
d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni della __________ e entro la data
della decisione contestata (cfr. consid. 2.8).
Va poi
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni della __________ e di __________ agli
atti tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e
incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia della
__________ del 10 dicembre 2021 rispettivamente della valutazione del SMR del
24.
luglio 2023 e prima della decisione contestata del 10 ottobre 2023 (la quale
delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3), è da ritenere dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a
dipendenza del peggioramento per i dolori articolari andavano ammessi periodi
di inabilità del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020,
0% dal 7 settembre 2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e
0% dal 16 novembre 2020, e, a causa dell’infortunio patito nel novembre 2020
inabilità del 50% dal 1° novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020, 50% dal 25
gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021, tuttavia dal 10 dicembre 2021 lo
stato di salute dell’interessata è migliorato e da considerarsi stabilizzato con
un’inabilità lavorativa completa nell’attività precedentemente svolta, ma una
ritrovata abilità piena in attività leggere adeguate.
La
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante
e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). La richiesta formulata
dall’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta
(VIII).
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del
provvedimento in lite, resta aperta la possibilità alla ricorrente di far valer
se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.
2.9
Per quel
che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla
valutazione dell’Ufficio AI va prestata integrale adesione.
In
merito, l’amministrazione aveva interpellato il servizio integrazione
professionale (SIP), il quale, nel rapporto del 24 novembre 2022, ha proceduto
all’analisi della reintegrabilità e, ritenute esigibili attività consone alle
limitazioni funzionali poste e presenti sul mercato del lavoro senza ulteriori
riduzioni, ha calcolato di conseguenza una perdita di guadagno nulla. In tale
rapporto è stato esposto come segue:
"
Agli atti vi è il rapporto della
visita medica di chiusura __________ del 10 dicembre 2021.
Dallo
stesso emerge che l'assicurata viene
considerata abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che
rispecchiano la seguente esigibilità lavorativa:
- livello
di carico: raramente carico massimo da lieve a medio (15 kg), saltuariamente lieve
(10 kg), frequentemente molto lieve (5 kg)
- molto
spesso può eseguire lavori leggeri/di precisione, talvolta lavori medi, mai più
Iavori pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesante
- mai più
può salire su scale a pioli
-
possibile equilibrio e stare in equilibrio.
Con
scritto del 7 gennaio 2022 la __________ comunica all'assicurata che, dal 1.
marzo 2022, sospenderà le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità
giornaliera. Da tale data la ritengono abile al lavoro nella misura massima
possibile.
Con
decisione del 27 aprile 2022 la __________ informa l'assicurata che non vi sono
i presupposti per accordare prestazioni a titolo di rendita d'invalidità (i
postumi
infortunistici
non influiscono in modo apprezzabile sull'incapacità al guadagno).
Dall'apprezzamento
medico risulta altresì il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità
del 10%.
Nelle sue
annotazioni per / da SMR del 9 agosto 2022 il medico Al, __________, annota quanto
segue: " ... si ritiene che la diagnosi attestata nel rapporto finale SMR
del 12 luglio 2012 ... e l'attuale diagnosi attestata come non di competenza __________
(Sindrome di Sjögren) allo stato attuale non influiscono ulteriormente sulla
capacità lavorativa residua per un'attività già definita dalla __________
confacente allo stato di salute in cui le limitazioni funzionali e di carico
attestate già includono appieno e preservano anche le altre patologie seppure
di pertinenza extra-infortunistiche già pregresse ... ".
Le
possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle
attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta
il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica)
con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro
presenti sul mercato nei vari settori economici.
Dalla
decisione __________ del 27 aprile 2022 si evince che " ... nonostante i
postumi infortunistici, si può pretendere l'esecuzione di un'attività
lavorativa di precisione leggera e talvolta mediamente pesante senza necessità
di pause aggiuntive ... ".
A livello
teorico, in un mercato del lavoro equilibrato, l'assicurata potrebbe quindi
essere occupata in un numero sufficiente di professioni (in parte già svolte in
passato) compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta di
professioni semplici, leggere e ripetitive che non richiedono conoscenze
specifiche come ad esempio:
operaia
generica in ambito industriale, addetta al controllo / sorveglianza della
qualità, addetta alla vendita / consulenza / rappresentanza, ...
Dall'esame
della pratica non emergono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali
mirati alla riformazione.
Considerata
la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti
con il danno alla salute si ritiene che l'assicurata sia direttamente
integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.
Preso
altresì atto della sua situazione personale / professionale, sulla base di un'esplicita
richiesta scritta, si può peraltro valutare un'introduzione al posto di lavoro (formazione
ad hoc) e / o un aiuto al collocamento (come discusso con la consulente di riferimento).
Sulla
base delle indicazioni di cui sopra, il presente mandato viene chiuso e
considerato come convenientemente evaso.” (doc.
AI pag. 243)
Stante
quindi al dicembre 2021 un’abilità lavorativa completa in attività leggere
adeguate, l’amministrazione ha proceduto nella decisione contestata al seguente
raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità:
"
Calcolo del grado Al dal
10.12.2021
La
giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili,
in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica
(tabelle RSS).
l dati
RSS relativi all'anno 2022 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori
di riferimento sono quindi quelli del
2020.
Se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per
cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il
reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale
(gap salariale). In caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato.
Se dopo
l'insorgere dell'invalidità rassicurato può lavorare soltanto con un grado d'occupazione
pari o inferiore al 50 per cento, al salario da invalido determinato in base ai
valori statistici è applicata una deduzione del 10 per cento per attività
lucrativa a tempo parziale.
Nel caso
concreto, considerato che il contratto di lavoro è stato sciolto per
riorganizzazione del reparto, per il reddito da valido si fa riferimento alle
tabelle RSS, valori federali, attività semplici e ripetitive, anno 2020 che
corrisponde a CHF 55'643.69.
Malgrado
il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 100 % in attività
adeguate, avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 55'643.69 (tabelle
RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive).
Il
confronto dei redditi permette dunque di determinare una perdita di guadagno e
quindi un grado Al come segue:
Reddito
annuale esigibile:
senza
invalidità CHF
55'643.69
con
invalidità CHF
55'643.69
Perdita
di guadagno CHF 0.00 = grado d’invalidità 0%
Un grado
d'invalidità inferiore al 40 %, non giustifica il diritto ad una rendita.”
Tale
calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le norme
applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide
dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli
art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta
nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo,
per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali
(riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio
i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF,
in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001
U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).
Va
infine osservato che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, per tener conto
degli effetti legati al danno alla salute, applicare una riduzione del 15% sul
salario da invalida, segnatamente per il fattore “attività leggere”
(10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%) [in
base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25%
al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80
consid. 5b/cc)], si otterrebbe un grado d’invalidità del 25% (55'643.69 – 41’732.75 x 100 : 55'643.69) che
comunque non darebbe diritto ad una rendita.
Le
conclusioni dell’amministrazione meritano di essere condivise. Esse si basano
peraltro sul dettagliato rapporto allestito dalla consulente in integrazione
professionale il 24 novembre 2022 (doc. AI pag. 243), la quale ha indicato
altresì che a livello teorico, in un mercato del lavoro equilibrato, la
ricorrente potrebbe essere occupata in un numero sufficiente di professioni (in
parte già svolte in passato) compatibili con le limitazioni indicate in sede
medica (cfr. doc. AI pag. 243 sopra in esteso).
Del
resto, va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale e non richiedono una formazione né un'esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF
137.
V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).
Non vi
sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno
per quanto concerne la valutazione economica.
Va in
questa sede nondimeno precisato che l’amministrazione si è espressamente
dichiarata disposta, qualora l’assicurata lo desideri e su sua esplicita
richiesta scritta, a valutare un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad
hoc) e/o un aiuto al collocamento.
2.10
In simili
circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa
del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre
2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 1 novembre 2020, 100% dal 16 novembre
2020, 50% dal 25 gennaio 2021 e 100% dal 27 gennaio 2021, dal 10 dicembre 2021
l’assicurata va considerata abile in misura completa in attività leggere
adeguate, con un conseguente grado d’invalidità nullo.
Considerati
i suesposti periodi di inabilità lavorativa in ogni attività, a ragione
l’amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente una rendita intera
limitatamente al periodo dal 1° giugno 2021 (trascorso l’anno di attesa, art.
28.
cpv. 1 lett. b LAI) sino al 31 marzo 2022 (ossia tre mesi dal miglioramento
situato al dicembre 2021, art. 88a cpv. 1 OAI), versata dal 1° settembre 2021
per tardività della domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).
La decisione
impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti