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Decisione

32.2023.125

Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione

11 aprile 2024Italiano54 min

caso concreto, l’assicurata aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012, adducendo

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.125

FC

Lugano

11 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 10 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata il __________ 1966, già attiva come operaia qualificata, ha presentato una

prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012 a

causa di problemi neurologici. Attuata l'istruttoria l'Ufficio AI ha respinto

la richiesta di prestazioni con decisione del 14 novembre 2012 (doc. Al pag.

149), avendo l’assicurata ripreso la propria attività con mansionario più adeguato.

1.2. A

seguito di un infortunio avvenuto il 2 novembre 2020 l’assicurata ha presentato

una nuova domanda di prestazioni nel marzo 2021.

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti in particolare gli

atti dalla __________, e interpellati anche il Servizio integrazione professionale

(SIP) e il Servizio medico regionale (SMR), con decisione del 10 ottobre 2023 –

confermativa di un progetto del 6 aprile 2023, dopo valutazione della

documentazione medica prodotta dall’assicurata in fase di osservazioni – l’Ufficio

AI ha ammesso periodi di inabilità lavorativa per malattia

del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020,

100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e 0% dal 16 novembre 2020, e

per infortunio del 50% dal 1° novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020,

50% dal 25 gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021. Ha tuttavia ritenuto

che dal 10 dicembre 2021 (data della visita medica di chiusura della __________)

la situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’inabilità lavorativa

completa nell’attività precedentemente svolta, ma una ritrovata abilità piena

in attività leggere adeguate. Quanto alle affezioni extra infortunistiche, le

stesse erano state “valutate dal nostro Servizio Medico Regionale il quale

indica che allo stato attuale non influiscono ulteriormente sulla capacità

lavorativa residua per un'attività già definita dalla __________”.

Effettuato il calcolo del grado d’invalidità al 10 dicembre 2021 mediante il

consueto confronto dei redditi e stabilito un grado d’invalidità nullo, ha

quindi accolto la domanda di prestazioni accordando all’assicurata il diritto ad

una rendita intera dal 1° giugno 2021 (trascorso l'anno d'attesa, art. 28 cpv.

1 lett. b LAI) sino al 31 marzo 2022 (tre mesi dal miglioramento, art. 88a cpv.

1 OAI), con effettivo versamento dal 1° settembre 2021 per tardività della domanda

(art. 29 cpv. 1 LAI).

1.3. Con

ricorso al TCA l'assicurata, allegando vari documenti medici, ha contestato il

provvedimento, censurando in particolare il fatto che l’amministrazione non

avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di salute, trascurando in

particolare l’esistenza anche di patologie extra infortunistiche, chiedendo

l’attribuzione di una rendita anche successivamente al 31 marzo 2022 (doc. I).

Delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario,

nel merito (I, III, doc. A/1-A/11, B/1-B/4).

1.4. Con

risposta 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la correttezza della valutazione medica e economica poste alla base

del provvedimento impugnato, allegando una presa di posizione del SMR (VI).

L’assicurata

ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 14 dicembre 2023 (VIII), sulle

quali si è espresso l’Ufficio AI l’11 gennaio 2024 (X). Delle relative

motivazioni si dirà, per quanto di rilievo, nel merito.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto alla rendita dopo il 31 marzo 2022, dopo aver

determinato per il periodo successivo al dicembre 2021 una capacità lavorativa

in attività adeguate completa e un conseguente grado d’invalidità nullo.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Sempre

con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo

delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema,

viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il

grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA

(ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al

momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non

aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1

della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche

Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten

Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in:

BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per

contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In

casu la disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche

se il diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa

e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione nella

decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (per

lo meno) a partire dal 10 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.2.), l’assicurata

al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa, ossia il 1.

gennaio 2022, aveva già quasi 56 anni.

Pertanto,

al ricorso contro la decisione del 10 ottobre 2023 si applicano le norme

sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni

riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino a tale data.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (cfr. Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Va

ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui

la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In una

decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

L'aspetto

del coordinamento è in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle

quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione

dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione

invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid.

4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che

l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a

ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il

diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione

dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti

nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; 32.2017.60 del

19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,

il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7.

2.7.1. Nel

caso concreto, l’assicurata aveva presentato una prima domanda di prestazioni nel gennaio 2012, adducendo

problemi neurologici (segnatamente una cervicobrachialgia refrattaria alla

terapia conservativa, doc. AI pag. 119). La richiesta era stata respinta

con decisione del 14 novembre 2012 (doc. AI pag. 149), avendo l’assicurata

dichiarato di aver ripreso all’80% l’abituale attività lavorativa come operaia

addetta al confezionamento presso __________, con mansionario più adeguato.

Tale

decisione è cresciuta in giudicato incontestata ed è quindi da considerare

vincolante.

Oggetto

della decisione contestata in questa sede è la nuova domanda di prestazioni

presentata nel marzo 2021 a seguito di un infortunio avvenuto il 2 novembre

2020 che ha causato diverse lesioni, ma soprattutto un trauma alla spalla

destra. Nella richiesta di prestazioni l’assicurata non ha evidenziato altre

problematiche invalidanti oltre a quelle in relazione al citato infortunio

(doc. AI pag. 241).

Ora, tutto

ben considerato, per i motivi esposti di seguito, secondo questo giudice

l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado il nuovo caso di malattia

invalidante notificato all’assicuratore __________ nel giugno 2020 (“dolori

muscolo-scheletrici diffusi, in particolare alla colonna cervicale, colonna

lombare e spalla dx”, certificato dr. __________ del 3 agosto 2020, doc. AI

pag. 659) e nonostante l’infortunio subito il 2 novembre 2020 e, quindi, il

conseguente peggioramento delle sue condizioni di salute che ha comportato

diversi periodi d’inabilità lavorativa (del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24

agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2

novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020, 50% dal 25 gennaio 2021 e 100% dal 27

gennaio 2021), dal 10 dicembre 2021 (visita medica di chiusura della __________)

e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 220, 130 V

140) l’assicurata va ritenuta nuovamente abile in misura completa in attività medio-leggere,

nel rispetto dei limiti funzionali menzionati dalla valutazione eseguita per la

__________ dal dr. __________, chirurgo ortopedico (cfr. in esteso al consid.

2.7.3).

In

particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente

sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi degli atti non ha motivo per mettere in dubbio

la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese

di posizione dei curanti e i referti fatti allestire dalla __________ e da __________,

da considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri

giurisprudenziali menzionati al consid. 2.6.

2.7.2. In

effetti, per quanto riguarda innanzitutto il peggioramento denunciato

dall’assicurata nel giugno 2020 all’assicuratore malattia, risulta che il

medico curante generalista dr. __________ aveva attestato un’inabilità

lavorativa dal 10 giugno 2020 per “dolori muscoloscheletrici diffusi, in

particolare cervicale, colonna lombare e spalla destra” (doc. AI pag. 659).

L’assicuratore __________ ha sottoposto il caso al medico fiduciario dr. ________,

il quale il 12 ottobre 2020 ha allestito un rapporto completo che ha posto la

diagnosi di “recidiva di noti dolori lombari e cervicale”, e, valutati

gli atti e in particolare il referto relativo ad una RM lombare del 5 ottobre

2020 (attestante “Discopatie multiple con segni degenerativi L4-L5 ed L5-S1

con sporgenze discali mediane, focali e contenute, in parte calcifiche agli

stessi livelli. Artrosi interapofisaria, soprattutto evidenti a valle di L3,

con quote di edema spongioso soprattutto a carico dell'istmo e del processo

articolare superiore destro L4”), ha esposto quanto segue:

"

(…) Anamnesi

Paziente

che svolge mansioni di operaia e che soffre di dolori lombari recidivanti da

molti anni. Malattia reumatica di base già nota e che probabilmente rappresenta

il trigger dei dolori. Già al mattino quando si sveglia lamenta rigidità nei

movimenti. Camminare le fa bene ed una volta che inizia fattività quotidiana

inizia a stare un po' meglio e ad eseguire in modo più' fluido i movimenti.

Lamenta anche dolori cervicali e dorsali, originati sicuramente dalle

componenti muscolare ed articolare (artrosi) che coinvolgono diversi distretti.

Intensità del dolore su scala VAS attualmente è = 6, quindi meglio di metà

settembre dove riporta una VAS=10.

Da

menzionare che lo scorso agosto ha eseguito una riabilitazione funzionale ed

antalgica per disturbi della deambulazione e sindrome multifocale di origine

multifattoriale presso il Centro __________ di __________. Dal trattamento

riabilitativo ha avuto un parziale benefìcio. Ricordo che in passato si è già

sottoposta anche ad infiltrazioni spinali antalgiche con steroidi a livello

cervicale, ma senza ottenere benefìcio.

In

anamnesi: Epatite cronica in trattamento. Sindrome di Sjogren, LES cutaneo,

Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica, Osteoporosi.

(…).

Esame

Obiettivo

Paziente

in buone condizioni generali. Altezza 163 cm. Peso 47 Kg (sottopeso). BMI 17.8.

E.G. Flessione dolente con DDP 30 cm. Flessione laterale sinistra dolente >

destra. Bacino non in asse. Segni di scoliosi dorso-lombare con segni di

scompenso muscolare. Làsegue negativo bilateralmente. ROT nella norma.

Sensibilità e forza conservate. Non segni di infiammazione delle articolazioni

sacro iliache. Dolore alta palpazione della muscolatura lombare. Dolore alla

palpazione del distretto muscolare cervicale e paracervicale in assenza di

segni di radicolopatia sia in termini di solare che di alterazione di forza e

sensibilità.

2) Dal

profilo medico, fattuale incapacità lavorativa risulta giustificata? Se no,

motivazioni ed indicare la percentuale di capacità lavorativa e da quando

IL 100%

dal 15.09.2020

3) Dal

profilo medico, allo stato attuale è presumibile che l’assicurato possa

riprendere e continuare la sua attività lavorativa? Se no, motivazioni.

IL 50%

dal 02.11.2020 al 15.11.2020 con rendimento lavorativo al 100% durante tempo

parziale prescritto

IL 0% dal

16.11.2020

4)

Osservazioni ed eventuale prognosi

Si tratta

di una paziente che soffre da anni di problematiche reumatologiche croniche che

la espongono a recidive dolorose multidistrettuali. Presenta una recidiva dei

dolori da qualche settimana. Questi dolori sono principalmente a livello lombare

a cervicale, ma senza deficit nervosi periferici. La paziente si sottopone

regolarmente a sedute di fisioterapia che consiglierei al curante di continuare

a prescrivere al fine di mantenere un quadro funzionale che consenta di

riprendere le proprie attività lavorative. La terapia farmacologica impostata

di base va bene. Potrei suggerire al curante di introdurre Celebrex 200 mg,

indicato nel trattamento farmacologico in un corollario di sintomi che indicano

uno stato reumatico pro-infiammatorio (vedi LES ad esempio).

La

paziente lamenta che i movimenti ripetitivi associati a sollevamento di pesi a

volte di 5Kg o superiori rappresentano, nella loro quotidiana ripetitività, il

trigger della riacutizzazione dei sintomi.

Potrà

riprendere la propria attività lavorativa come descritto nel punto 3.

La

valutazione clinica e le incapacità lavorative sono state discusse con il

paziente che concorda con quanto definito nel rapporto medico.” (doc. AI pag. 663)

Di

conseguenza __________ ha riconosciuto periodi di inabilità lavorativa del 100%

dal 10 giugno 2020, 50 % dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre 2020, 100% dal

15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e, infine, 0% dal 16 novembre 2020. Con

comunicazione del 21 ottobre 2020 ha quindi informato l’assicurata, sofferente

di “problematiche reumatologiche croniche che la espongono a recidive

dolorose multidistrettuali” con dolori “principalmente a livello lombare

a cervicale, ma senza deficit nervosi periferici”, di ritenerla nuovamente

abile in misura completa dal 16 novembre 2020 (doc. AI pag. 665).

A tali

conclusioni, che peraltro non sono state contestate, questo giudice deve

aderire, non avendo l’interessata prodotto in fase amministrativa (né del resto

in questa sede, cfr. consid. 2.8) documentazione medica che possa in qualche

modo farle apparire non corrette. Non è stato comprovato, né del resto fatto

valere, che le altre note diagnosi extrainfortunistiche [quali epatite

cronica in trattamento, Sindrome di Sjögren, LES cutaneo (malattia di lupus

eritematosus), Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica,

Osteoporosi] potessero in qualche modo originare una diminuzione della capacità

lavorativa (cfr. in merito anche al consid. 2.7.4 e 2.8).

2.7.3. Per

quanto riguarda invece i postumi postinfortunistici, emerge dagli atti che

l’assicurata ha notificato un infortunio avvenuto il 2 novembre 2020, cadendo dalle

scale della propria abitazione e riportando una contusione alla schiena a

destra, al naso e alla spalla destra. Gli accertamenti eseguiti avevano

permesso di accertare la presenza di artrosi alla spalla oltre che una lesione scapolare

e del sovraspinato.

Il 14

aprile 2021 l’assicurata è stata quindi operata alla spalla destra dal dr. __________,

chirurgo ortopedico, per la lesione infortunistica, segnatamente “per la

ricostruzione del tendine del sottoscapolare su diagnosi operatoria di lesione

scapolare più sovraspinato spalla destra” (doc. AI pag. 488).

Agli

atti figurano i rapporti medici dei vari controlli pre e postoperatori eseguiti

dal dr. __________ (scritti 15 marzo, 7 maggio, 16 giugno e 24 settembre 2021;

doc. AI pag. 469, 492, 502, 531), il quale, il 26 novembre 2021, alla luce dei

risultati ottenuti anche grazie alla fisioterapia, ha concluso ritenendo difficile

per l’assicurata la ripresa dell’attività da ultimo svolta a tempo pieno, concludendo

per un’inabilità del 100% sino al 31 dicembre 2021 e in seguito del 50%,

affermando quanto segue:

" Rivedo la paziente a distanza di 7 mesi dall'intervento

da noi eseguito alla spalla destra e consistito in una riparazione di una

rottura coinvolgente i tendini del sottoscapolare e decompressione dello spazio

sottacromiale.

La

paziente ha eseguito come prescritto la fisioterapia riabilitativa ottenendo in

modo graduale ma progressivo un buon

recupero di mobilità e motilità.

Al

controllo odierno i movimenti si presentano liberi sino a fondo corsa in tutti

i piani articolari con buona coordinazione

scapolo-omerale. È ancora evidente un'affaticabilità nei gesti sotto sforzo ripetitivi,

soprattutto over head; la paziente riferisce di aver provato ad utilizzare la

spalla e l'arto superiore per delle minime pulizie domestiche, riferendo un

riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa.

Consiglio

alla paziente di proseguire ancora per un mese con le sedute di kinesi-terapia

assistita, mirata al miglioramento della forza della muscolatura del cingolo

scapolo-omerale, in particolare dei muscoli stabilizzatori della scapola ed

intra ed extra-rotatori.

Pensando

al tipo di attività lavorativa svolta ed in particolare al fatto che la

paziente riferisce di dover spostare durante le ore lavorative pesi che possono

andare da 4 ai 10 kg con gesti che allontanano gli arti superiori dal tronco sotto sforzo, mi sembra difficile che la

paziente possa riprendere tale attività,

pertanto consiglierei un'inabilità del 100% sino al 31.12.2021 e dal 1.01.2022

la paziente potrà riprendere al 50% inteso come mezza giornata lavorativa.”

(doc. AI pag. 565)

La conclusione

circa una recuperata abilità lavorativa in attività adeguate a far tempo dal

gennaio 2022 (confermata dal dr. __________ anche nel rapporto all’AI allestito

il 19 luglio 2023, laddove egli conferma che l’inabilità certificata era da

riferirsi a “attività manuali e pesanti”; doc. AI pag. 302; cfr. consid.

2.7.4) è quindi stata condivisa, dopo attenta valutazione del caso e degli atti

all’inserto, anche dal medico fiduciario incaricato dalla __________. Eseguita infatti

una visita medica di chiusura il 10 dicembre 2021, il dr. __________, chirurgo

ortopedico, ha in effetti posto le diagnosi invalidanti di “Politrauma del

01.11.2020 con trauma cranio-facciale e frattura ossa nasali trattate

conservativamente, contusione torace lato destro trattato conservativamente,

contusione spalla destra con lesione tendine del sottoscapolare e sovraspinato

con /su stato dopo intervento di ricostruzione tendine sottoscapolare spalla

destra del 14.04.2021” oltre alla diagnosi, non di competenza __________,

di Sindrome di Sjógren. Ha quindi formulato come segue il suo

apprezzamento:

"

(…)

Dichiarazioni

soggettive dell’assicurata

Riferisce

dolore nella regione anteriore, superiore della spalla destra con una

importante diminuzione della forza.

Reperti

oggettivi

Deficit

articolare nei movimenti attivi di flessione, estensione, rotazione esterna

spalia destra rispetto alla controlaterale

con associato gap di forza.

Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Chiedo all’amministrazione

che ci legge in copia di prendere a carico numero 2 ulteriori cicli di 9 sedute di fisioterapia per la spalla destra il 2022 per

il mantenimento dello status ed evitare il peggioramento clinico.

Aspetti

medico-assicurativi

L’assicurata

al tempo del trauma del 01.11.2020 di professione operaia al 100% presso I’Azienda

__________ di __________ al 100% con

contratto non più in essere dal 01.12.2021.

In data

odierna la situazione clinica risulta stabilizzata dal punto di vista medico

per quanto attiene alla spalla destra,

motivo per cui vengono definiti limiti funzionali: l'assicurata è da

considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che

rispecchiano le limitazioni indicate.

L'assicurata

è portatrice di un danno permanente alla sua spalla dominante destra, che verrà

quantificato attraverso apprezzamento

medico separato.

L'esigibilità

del lavoro viene valutata in presenza dell'assicurata. Esigibilità del lavoro:

Livello

di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg)

saltuariamente, molto lieve (5 kg)

frequentemente.

Molto

spesso può eseguire lavori leggeri/di precisione, talvolta lavori medi, mai più

lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesante. Mai più può salire su

scale a pioli, possibile equilibrio e stare in

equilibrio.” (doc. AI pag. 580)

Le

conclusioni, fondate e complete, di tale valutazione, eseguita da un esperto in

ortopedia, basata su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame

degli atti e dei referti all’inserto, rispettosa dei criteri probatori

enunciati al considerando che precede, non può che essere condivisa da questo

giudice, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti documenti

che possano in qualche modo farla apparire errata o incompleta.

Di

conseguenza a ragione la __________, mediante comunicazione del 7 gennaio 2022

(doc. AI pag. 586) dapprima e, quindi, decisione formale del 27 aprile 2022

(doc. AI pag. 238), ha concluso che, nonostante i postumi infortunistici, sebbene

l’assicurata fosse da ritenere inabile nell’attività svolta prima

dell’infortunio, dal 1° marzo 2022 era da considerare abile al lavoro nella

misura massima possibile in un’attività lavorativa “di precisione leggera e

talvolta mediamente pesante senza necessità di pause aggiuntive”, osservando le limitazioni di carico elencate

dal dr. __________ [carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve

(10 kg) saltuariamente, molto lieve (5 kg) frequentemente) evitando lavori

pesanti e lavori manuali rozzi e molto pesanti, così come lavori comportanti la

salita su scale a pioli o lo stare in equilibrio]. Ne discendeva il diniego di

una rendita d’invalidità, considerato come i postumi infortunistici non

influivano in modo apprezzabile sulla capacità al guadagno (grado d’invalidità

del 4.76%), e l’assegnazione di un’indennità per una menomazione dell’integrità

del 10% (doc. AI pag. 238).

La decisione

della __________ non è stata contestata dall’assicurata ed è quindi da

considerare definitiva.

Del

resto la __________ ha confermato nell’aprile 2022 all’Ufficio AI di aver

riconosciuto periodi di inabilità del 50% dal 1° novembre 2020, del 100% dal 16

novembre 2020, 50% dal 25 gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021 e dello 0% dal

1° marzo 2022 (doc. AI pag. 235 e 307).

Di

conseguenza, chiamato a pronunciarsi, valutata tutta la documentazione

all’inserto, il dr. __________ del SMR, con Annotazione del 9 agosto 2022, ha

affermato:

" In risposta a quanto richiesto, dopo visione del

dossier medico, si ritiene che la diagnosi attestata nel RAF-SMR del

12.07.2012, ovverosia lo stato dopo cervico-brachialgia refrattaria alla

terapia conservativa, in cui ricordo che al termine delle cure l’A.ta

dichiarava di aver poi ripreso l'abituale attività lavorativa con un

mansionario più adatto allo stato di salute, attività svolta all'80% e

discretamente tollerata, sia l'attuale diagnosi attestata come non di

competenza __________ (Sindrome di Sjögren) allo stato attuale non influiscono

ulteriormente sulla CL residua per un'attività già definita dalla __________

confacente allo stato di salute in cui le limitazioni funzionali e di carico

attestate già includono appieno e preservano anche le altre patologie seppure

di pertinenza extrainfortunistiche già pregresse.” (doc. AI pag. 241)

Tali

conclusioni, basate su un’attenta valutazione di tutti gli atti all’inserto e

su una decisione cresciuta in giudicato della __________, e che ha funto da

base per il progetto di decisione del 6 aprile 2023 (doc. AI pag. 250), vanno

confermate.

2.7.4. Del resto

le stesse non sono state validamente smentite nemmeno in fase di osservazioni

al progetto di decisione, allorquando l’assicurata ha prodotto nuova

documentazione e l’amministrazione ha ritenuto quindi di interpellare i curanti

dell’assicurata (doc. AI pag. 271).

Non

permette di concludere diversamente innanzitutto la certificazione del dr. __________,

generalista curante, del 7 luglio 2023, con la quale, poste le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome pan vertebrale muscolare,

periartrite omero scapolare, stato da ricostruzione cuffia spalla dx e

decompressione sotto AC dx”, e quelle, senza influsso sulla capacità

lavorativa ,di “sindrome di Sijögren nota dal 2012, Lupus eritematosus

cutaneo (2016)”, ha concluso per un’inabilità lavorativa quale operaia

presso __________ completa dal 10 ottobre 2022 al 20 gennaio 2023 e in seguito

dell’80%, giudicando la prognosi “piuttosto negativa, difficilmente potrebbe

aumentare l’abilità lavorativa” (doc. AI pag. 282). In effetti il curante

attesta di principio unicamente un’inabilità lavorativa nell’attività

precedentemente svolta (per l’adempimento della quale, come detto, l’Ufficio AI

ha ammesso un’inabilità totale) e non illustra, né motiva se e del caso in che

misura l’interessata sarebbe anche inabile, successivamente al dicembre 2021,

in un’attività leggera adeguata.

Per

quanto riguarda il dr. __________, fisiatra, nel rapporto medico all’Ufficio AI

del 12 luglio 2023, egli ha attestato un’inabilità lavorativa completa limitata

al periodo dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021 per la diagnosi invalidante di

“esiti di trauma contusivo alla spalla dx del 1° novembre 2020 con lesione

del tendine sottospinoso e sovraspinoso riparati chirurgicamente il 14.4.21 dal

dr. __________”, oltre a, senza influsso sulla capacità lavorativa, “cervicalgia

cronica degenerativa”. Ha precisato che l’assicurata non poteva essere

sottoposta a lavori pesanti (doc. AI pag. 295). Tali conclusioni confermano

quindi quelle tratte dall’amministrazione.

Quanto

invece alla certificazione del 18 novembre 2022 della dr.ssa __________, dell’__________

in relazione alla diagnosi di Epatite C (doc. AI pag. 288), la stessa non

certifica alcuna inabilità lavorativa a dipendenza delle diagnosi di sua

competenza (in particolare “pregressa epatite C verosimilmente cronica,

genotipo 1°, positività isolata dell’anticorpo anti sp100”) né a causa delle

alle altre note diagnosi non infortunistiche (sindrome di Sjögren, lupus

Considerandi

erythematosus cutaneo, cervico-dorsalgie, herpes labiale recidivante, tabagismo,

stato dopo due interventi di emorroidectomia, stato dopo taglio cesareo 21 anni

fa, colon irritabile, stato dopo intervento alla spalla, aterosclerosi pareti

aorta addominale,osteoporosi), ma si limita a riferire dei controlli

eseguiti e di un andamento benigno delle varie problematiche, con esito

negativo di danni ai dotti biliari e densitometria che conferma un “leggero

miglioramento” (doc. AI pag. 289).

Il dr.

__________ infine, interpellato nuovamente dall’Ufficio AI, il 19 luglio 2023

ha riferito di non aver più visto l’assicurata dal novembre 2011, e di aver certificato,

per la diagnosi di “lesione sottoscapolare, lesione scapolare più sovraspinato

con conflitto sottoacromidiale spalla destra”, un’inabilità completa dal 14

aprile 2021 (data dell’intervento eseguito alla spalla destra) al 31 dicembre

2021.

e successivamente del 50% in relazione ad “attività manuali e pesanti”

(doc. AI pag. 302).

Anche

tale attestazione conferma quindi le conclusioni tratte dalla __________ e,

quindi, dall’Ufficio AI in merito ad una ritrovata abilità lavorativa completa

in attività adeguate da dicembre 2021.

Né del

resto permettono conclusione diversa le certificazioni del dr. __________, del

Centro __________, che sono peraltro riferite ad un periodo (dal maggio al

dicembre 2012) di quasi dieci anni antecedente alla domanda di prestazioni

dell’assicurata (doc. AI pag. 274-278).

Ora, a

ragione, quindi, dopo aver interpellato nuovamente la __________ – la quale ha

comunicato di aver riconosciuto una capacità lavorativa completa dal 4 gennaio

2022.

in attività adeguate e di aver versato le indennità giornaliere fino alla

fine di febbraio 2023 (doc. AI pag. 306) – il medico SMR dr. __________,

valutata la documentazione agli atti il 24 luglio 2023, ha confermato “che

allo stato attuale non vi sono ulteriori patologie con influsso sulla capacità

lavorativa confacente rispetto a quanto definito dalla __________ stessa,

pertanto si rinvia alla loro decisione finale” (doc. AI pag. 307).

Dette

approfondite conclusioni, supportate da un’accurata indagine clinica,

dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano

conferma in quanto giungono a

risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.6) requisiti

posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non

sussistendo del resto indizi concreti idonei a mettere in forse la loro

credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Alla luce di questi

accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione

l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 10 ottobre 2023, ha

attribuito all’assicurata prestazioni limitatamente al periodo dal 1°giugno

2021.

al 31 marzo 2022, ammettendo inabilità lavorative variabili da giugno

2020, ma una ripresa di un’abilità completa, a far tempo dal dicembre 2021 in attività

leggere e adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali (doc. AI pag. 310).

2.8

A tali

conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo,

la valutazione effettuata dalla __________ e fatta propria dall’Ufficio AI non

è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento successivo a tale valutazione e a quella del SMR del 24 luglio

2023.

e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Di

fronte al TCA l’assicurata contesta la valutazione medica, rilevando che la

stessa si baserebbe unicamente sugli atti dell'assicurazione infortuni __________

e non considererebbe le varie patologie extra-infortunistiche. Adduce di avere impedimenti

nello svolgimento di attività anche casalinghe e reputa peggiorato il suo stato

di salute.

Ora, la

ricorrente ha contestato tali conclusioni producendo documentazione medica, in

parte già agli atti, quale segnatamente una relazione clinica e di dimissione

per l'intervento di riparazione del sottoscapolare dell'__________ del 15

aprile 2021; una descrizione dell’intervento del 14 aprile 2021; un referto di

un’artro-RM alla spalla destra del 17 febbraio 2021 presso la __________; un

referto di una MR al rachide lombare nativo del 10 dicembre 2022 e 5 ottobre

2020.

e di una MR al rachide cervicale nativo del 24 novembre 2020; un rapporto

della Clinica __________ del 27 agosto 2020 relativo ad una degenza per

riabilitazione dal 2 luglio al 18 agosto 2020; un rapporto dell'__________ del

31.

agosto 2020 e 9 giugno 2017 con dati di laboratorio; un rapporto del dr. __________

del 22 marzo 2017; rapporti dello dr.ssa __________, dermatologa, del 15

dicembre 2016 e 31 gennaio 2017 riferiti alla diagnosi di “Lupus eritemadoses;

un rapporto istopatologico dell'__________ del 5 dicembre 2016 (finalizzato

alla conferma della diagnosi di Lupus eritemadoses); un rapporto della dr.ssa

__________ del 21 novembre 2017 in relazione ad un problema di sindrome

emoroiddale poi trattato con un intervento; un rapporto di panendoscopia del 13

ottobre 2017 della dr.ssa __________ relativa ad una gastro e colonoscopia con

referti di massima nella norma (doc. A/1-A/11).

Ora, per

quanto riguarda la documentazione che non figurava agli atti, e riferita alle

varie affezioni extra infortunistiche, la stessa riferisce di accertamenti

eseguiti nel periodo 2016-2017, vale a dire ben sei anni prima della decisione

contestata. Inoltre in nessuna di tali certificazioni viene attestata una,

anche solo transitoria, inabilità lavorativa.

Trattasi

dunque di documenti che non comprovano e nemmeno rendono verosimile la

possibile esistenza di affezioni alla salute non ancora note e investigate e

che potrebbero aver causato o causare un’inabilità lavorativa duratura nel

tempo.

Del

resto, sulla documentazione prodotta si è espresso il medico SMR con

Annotazione del 1° dicembre 2023, come segue:

" In risposta a quanto richiesto, la __________ aveva

annoverato tra le diagnosi con influsso sulla

CL di pertinenza LAINF: "Politrauma del 01.11.2020 con trauma

cranio-facciale e frattura ossa

nasali trattate conservativamente, contusione torace lato destro trattato conservativamente, contusione spalla destra con lesione

tendine del sottoscapolare e sovraspinato con /su stato dopo intervento di

ricostruzione tendine sottoscapolare spalla destra del 14.04.2021 (GED 1111:

04.01.22) e tra le diagnosi non di pertinenza LAINF la nota e preesistente

Sindrome di Sjògren". (diagnosi

già nota dal 2012).

Sono poi

stati posti dei limiti funzionali sia di carico generali ed attestata una piena

CL confacente.

Visti i

seguenti nuovi atti medici, presentati in sede di ricorso e non noti in

precedenza daII'SMR:

rapporti

dello __________ del 31.01.2017 e 15.12.2016

rapporto

istopatologico dell'__________ del 5.12.2016

rapporto

della Dr.ssa __________ del 21.11.2017

rapporto

di panendoscopia 13.10.2017

Ritengo

che essi non possano ad oggi, aggettivare con prevalenza preponderante un ulteriore

influsso sulla CL confacente non motivandone neanche in tempi reali (rapporti datati

del 2016/2017) l’eventuale (ma non oggettivabile) franco peggioramento clinico sintomatologico

ed essendo comunque le altre diagnosi senza attuale ulteriore influsso sulla CL

confacente ed anche già sufficientemente ineludibili nelle limitazioni

funzionali sia di carico attestate dalla __________

stessa per un'altra professione.

In

conclusione non risultano dati clinici rilevanti ed attuali atti a giustificare

una diversa valutazione medico funzionale.”

(VI/1)

Tutto

ben ponderato, a tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo

accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure

formulate dalla ricorrente e sulle attestazioni prodotte, può interamente

essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando esservi elementi

clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione in ambito

medico-funzionale.

Le attestazioni

prodotte, che peraltro appaiono generiche e sono sprovviste di attestazioni di

inabilità lavorativa, non forniscono in effetti elementi nuovi che permettano

di protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine del mese di dicembre 2021 o

dai quali sia possibile evincere un significativo peggioramento delle

condizioni dell’assicurata rispetto a quanto approfonditamente appurato prima

della resa della decisione impugnata. Siano peraltro ricordate le riserve che

si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni

dei curanti [cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid.

3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2].

Quanto

alla censura dell’assicurata per cui la valutazione operata

dall'amministrazione, fondata essenzialmente sugli accertamenti eseguiti dalla __________,

non avrebbe preso in considerazione le patologie extra-infortunistiche di cui

soffre, la stessa appare sprovvista di fondamento.

Ora, a

prescindere dal fatto che in occasione della domanda di prestazioni del marzo

2021.

l’assicurata ha menzionato unicamente l’esistenza di problematiche alle

spalle e le conseguenze dell’infortunio del 1° novembre 2020 (doc. AI pag.

150), come anticipato, l’amministrazione ha richiamato gli atti

dell’assicuratore __________ comprendenti gli accertamenti effettuati in

relazione al peggioramento denunciato dall’assicurata nel giugno 2020 con

un’inabilità lavorativa, attestata dal medico curante generalista dr. __________,

dal 10 giugno 2020 per “dolori muscoloscheletrici diffusi, in particolare

cervicale, colonna lombare e spalla destra” (doc. AI pag. 659). La

valutazione effettuata dal medico fiduciario il 12 ottobre 2020 aveva posto la

diagnosi di “recidiva di noti dolori lombari e cervicale”, indicando

nell’anamnesi la presenza anche di “Epatite cronica in trattamento, Sindrome

di Sjögren, LES cutaneo, Colon irritabile, Ipertensione Arteriosa Sistemica,

Osteoporosi”. Aveva quindi concluso per un’inabilità lavorativa completa

dal 15 settembre 2020, del 50% dal 2 novembre 2020 e nulla dal 16 novembre 2020

(doc. AI pag. 663; consid. 2.7.2). Con comunicazione del 21 ottobre 2020 __________

aveva quindi comunicato all’assicurata, sofferente di “problematiche

reumatologiche croniche che la espongono a recidive dolorose multidistrettuali”

con dolori “principalmente a livello lombare a cervicale, ma senza deficit

nervosi periferici”, di ritenerla nuovamente abile in misura completa dal

16.

novembre 2020 (doc. AI pag. 665; cfr. consid. 2.7.2).

Del

resto sulle menzionate diagnosi extrainfortunistiche, segnatamente i dolori

muscoloscheletrici diffusi, così come la Sindrome di Sjögren (e l’epatite

cronica in trattamento, il lupus eritematoso, il colon irritabile, l’ipertensione

arteriosa e l’osteoporosi), si era espresso anche il medico SMR

nell’Annotazione del 9 agosto 2022 nel senso che esse “allo stato attuale

non influiscono ulteriormente sulla CL residua per un'attività già definita

dalla __________ confacente allo stato di salute in cui le limitazioni

funzionali e di carico attestate già includono appieno e preservano anche le

altre patologie seppure di pertinenza extrainfortunistiche già pregresse”

(doc. AI pag. 241).

In tal

senso il SMR si è nuovamente espresso nell’annotazione del 1° dicembre 2023

prodotta in corso di causa (VI/1).

Inoltre,

già è stato esposto che lo stesso curante dr. __________, nella sua

certificazione del 7 luglio 2023, aveva menzionato le diagnosi di “sindrome

di Sijögren nota dal 2012, Lupus eritematoso cutaneo (2016)”,

fra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, mentre che a

dipendenza della diagnosi principale di “sindrome pan vertebrale muscolare,

periartrite omero scapolare, stato da ricostruzione cuffia spalla dx e

decompressione sotto AC dx”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa quale

operaia presso __________ completa dal 10 ottobre 2022 al 20 gennaio 2023 e in

seguito dell’80% (doc. AI pag. 282). Parimenti aveva fatto il dr. __________ il

12.

luglio 2023 riferendosi alla cervicalgia (doc. AI pag. 295).

Come

anticipato, alle altre diagnosi emerse dagli atti (Epatite cronica in

trattamento, Sindrome di Sjögren, Lupus eritematoso, Colon irritabile,

Ipertensione Arteriosa Sistemica, Osteoporosi”), non è mai stata correlata

alcuna inabilità lavorativa. Né peraltro la ricorrente ha fatto valere e

tantomeno comprovato che tali affezioni siano state oggetto di ulteriori

approfondimenti.

Tutto

ben considerato, questo Tribunale deve quindi concludere che la ricorrente non

ha comprovato, né in fase amministrativa né in questa sede, che le asserite

patologie extra-infortunistiche, abbiano o abbiano avuto un rilevante influsso

sulla capacità lavorativa all’infuori dei periodi di inabilità certificati da __________

e fatti propri dall’Ufficio AI.

Va

respinta pure la censura ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe in

sostanza dovuto effettuare ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente

agli accertamenti esperiti dalla __________.

Ora,

val la pena di nuovamente ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto

medico

sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

D’altra

parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati,

in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre

va pure osservato che se è vero che, come esposto al consid. 2.3, di principio

l’assicuratore AI non è vincolato agli accertamenti dell’assicuratore infortuni

(e viceversa), tuttavia, considerato come la nozione di invalidità in ambito AI

coincida di massima con quella vigente in ambito LAINF, è anche vero che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione medica e professionale dell'assicuratore

AI (e viceversa), fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione

approfondita (STF U183/98 dell'8 luglio 1999, AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Nella

fattispecie, per le ragioni già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate

dalla __________, in particolare alla perizia redatta dal dr. __________il 10

dicembre 2021 (doc. AI pag. 580), e dall’assicuratore malattia (cfr. la visita

fiduciaria del dr. __________ del 12 ottobre 2020, doc. AI pag. 662), va

conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere complete,

concludenti, e prive di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare

sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui

l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza

delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori.

Le motivazioni,

approfondite e chiare, dell’Ufficio AI e del medico SMR (cfr. le Annotazioni del

9.

agosto 2022 e 24 luglio 2023, doc. AI pag. 241 e 307), appaiono dunque convincenti

e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come la ricorrente

abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo.

Né del

resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute

d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni della __________ e entro la data

della decisione contestata (cfr. consid. 2.8).

Va poi

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni della __________ e di __________ agli

atti tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia della

__________ del 10 dicembre 2021 rispettivamente della valutazione del SMR del

24.

luglio 2023 e prima della decisione contestata del 10 ottobre 2023 (la quale

delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3), è da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a

dipendenza del peggioramento per i dolori articolari andavano ammessi periodi

di inabilità del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020,

0% dal 7 settembre 2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 2 novembre 2020 e

0% dal 16 novembre 2020, e, a causa dell’infortunio patito nel novembre 2020

inabilità del 50% dal 1° novembre 2020, 100% dal 16 novembre 2020, 50% dal 25

gennaio 2021, 100% dal 27 gennaio 2021, tuttavia dal 10 dicembre 2021 lo

stato di salute dell’interessata è migliorato e da considerarsi stabilizzato con

un’inabilità lavorativa completa nell’attività precedentemente svolta, ma una

ritrovata abilità piena in attività leggere adeguate.

La

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della

decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante

e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). La richiesta formulata

dall’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta

(VIII).

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del

provvedimento in lite, resta aperta la possibilità alla ricorrente di far valer

se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

2.9

Per quel

che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla

valutazione dell’Ufficio AI va prestata integrale adesione.

In

merito, l’amministrazione aveva interpellato il servizio integrazione

professionale (SIP), il quale, nel rapporto del 24 novembre 2022, ha proceduto

all’analisi della reintegrabilità e, ritenute esigibili attività consone alle

limitazioni funzionali poste e presenti sul mercato del lavoro senza ulteriori

riduzioni, ha calcolato di conseguenza una perdita di guadagno nulla. In tale

rapporto è stato esposto come segue:

"

Agli atti vi è il rapporto della

visita medica di chiusura __________ del 10 dicembre 2021.

Dallo

stesso emerge che l'assicurata viene

considerata abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che

rispecchiano la seguente esigibilità lavorativa:

- livello

di carico: raramente carico massimo da lieve a medio (15 kg), saltuariamente lieve

(10 kg), frequentemente molto lieve (5 kg)

- molto

spesso può eseguire lavori leggeri/di precisione, talvolta lavori medi, mai più

Iavori pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesante

- mai più

può salire su scale a pioli

-

possibile equilibrio e stare in equilibrio.

Con

scritto del 7 gennaio 2022 la __________ comunica all'assicurata che, dal 1.

marzo 2022, sospenderà le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità

giornaliera. Da tale data la ritengono abile al lavoro nella misura massima

possibile.

Con

decisione del 27 aprile 2022 la __________ informa l'assicurata che non vi sono

i presupposti per accordare prestazioni a titolo di rendita d'invalidità (i

postumi

infortunistici

non influiscono in modo apprezzabile sull'incapacità al guadagno).

Dall'apprezzamento

medico risulta altresì il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità

del 10%.

Nelle sue

annotazioni per / da SMR del 9 agosto 2022 il medico Al, __________, annota quanto

segue: " ... si ritiene che la diagnosi attestata nel rapporto finale SMR

del 12 luglio 2012 ... e l'attuale diagnosi attestata come non di competenza __________

(Sindrome di Sjögren) allo stato attuale non influiscono ulteriormente sulla

capacità lavorativa residua per un'attività già definita dalla __________

confacente allo stato di salute in cui le limitazioni funzionali e di carico

attestate già includono appieno e preservano anche le altre patologie seppure

di pertinenza extra-infortunistiche già pregresse ... ".

Le

possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle

attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta

il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica)

con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro

presenti sul mercato nei vari settori economici.

Dalla

decisione __________ del 27 aprile 2022 si evince che " ... nonostante i

postumi infortunistici, si può pretendere l'esecuzione di un'attività

lavorativa di precisione leggera e talvolta mediamente pesante senza necessità

di pause aggiuntive ... ".

A livello

teorico, in un mercato del lavoro equilibrato, l'assicurata potrebbe quindi

essere occupata in un numero sufficiente di professioni (in parte già svolte in

passato) compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta di

professioni semplici, leggere e ripetitive che non richiedono conoscenze

specifiche come ad esempio:

operaia

generica in ambito industriale, addetta al controllo / sorveglianza della

qualità, addetta alla vendita / consulenza / rappresentanza, ...

Dall'esame

della pratica non emergono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali

mirati alla riformazione.

Considerata

la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti

con il danno alla salute si ritiene che l'assicurata sia direttamente

integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento.

Preso

altresì atto della sua situazione personale / professionale, sulla base di un'esplicita

richiesta scritta, si può peraltro valutare un'introduzione al posto di lavoro (formazione

ad hoc) e / o un aiuto al collocamento (come discusso con la consulente di riferimento).

Sulla

base delle indicazioni di cui sopra, il presente mandato viene chiuso e

considerato come convenientemente evaso.” (doc.

AI pag. 243)

Stante

quindi al dicembre 2021 un’abilità lavorativa completa in attività leggere

adeguate, l’amministrazione ha proceduto nella decisione contestata al seguente

raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità:

"

Calcolo del grado Al dal

10.12.2021

La

giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica

(tabelle RSS).

l dati

RSS relativi all'anno 2022 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori

di riferimento sono quindi quelli del

2020.

Se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per

cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il

reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale

(gap salariale). In caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato.

Se dopo

l'insorgere dell'invalidità rassicurato può lavorare soltanto con un grado d'occupazione

pari o inferiore al 50 per cento, al salario da invalido determinato in base ai

valori statistici è applicata una deduzione del 10 per cento per attività

lucrativa a tempo parziale.

Nel caso

concreto, considerato che il contratto di lavoro è stato sciolto per

riorganizzazione del reparto, per il reddito da valido si fa riferimento alle

tabelle RSS, valori federali, attività semplici e ripetitive, anno 2020 che

corrisponde a CHF 55'643.69.

Malgrado

il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 100 % in attività

adeguate, avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 55'643.69 (tabelle

RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive).

Il

confronto dei redditi permette dunque di determinare una perdita di guadagno e

quindi un grado Al come segue:

Reddito

annuale esigibile:

senza

invalidità CHF

55'643.69

con

invalidità CHF

55'643.69

Perdita

di guadagno CHF 0.00 = grado d’invalidità 0%

Un grado

d'invalidità inferiore al 40 %, non giustifica il diritto ad una rendita.”

Tale

calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le norme

applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide

dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli

art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta

nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo,

per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali

(riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio

i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF,

in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001

U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

Va

infine osservato che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, per tener conto

degli effetti legati al danno alla salute, applicare una riduzione del 15% sul

salario da invalida, segnatamente per il fattore “attività leggere”

(10%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%) [in

base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25%

al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80

consid. 5b/cc)], si otterrebbe un grado d’invalidità del 25% (55'643.69 – 41’732.75 x 100 : 55'643.69) che

comunque non darebbe diritto ad una rendita.

Le

conclusioni dell’amministrazione meritano di essere condivise. Esse si basano

peraltro sul dettagliato rapporto allestito dalla consulente in integrazione

professionale il 24 novembre 2022 (doc. AI pag. 243), la quale ha indicato

altresì che a livello teorico, in un mercato del lavoro equilibrato, la

ricorrente potrebbe essere occupata in un numero sufficiente di professioni (in

parte già svolte in passato) compatibili con le limitazioni indicate in sede

medica (cfr. doc. AI pag. 243 sopra in esteso).

Del

resto, va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale e non richiedono una formazione né un'esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF

137.

V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).

Non vi

sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno

per quanto concerne la valutazione economica.

Va in

questa sede nondimeno precisato che l’amministrazione si è espressamente

dichiarata disposta, qualora l’assicurata lo desideri e su sua esplicita

richiesta scritta, a valutare un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad

hoc) e/o un aiuto al collocamento.

2.10

In simili

circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa

del 100% dal 10 giugno 2020, 50% dal 24 agosto 2020, 0% dal 7 settembre

2020, 100% dal 15 settembre 2020, 50% dal 1 novembre 2020, 100% dal 16 novembre

2020, 50% dal 25 gennaio 2021 e 100% dal 27 gennaio 2021, dal 10 dicembre 2021

l’assicurata va considerata abile in misura completa in attività leggere

adeguate, con un conseguente grado d’invalidità nullo.

Considerati

i suesposti periodi di inabilità lavorativa in ogni attività, a ragione

l’amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente una rendita intera

limitatamente al periodo dal 1° giugno 2021 (trascorso l’anno di attesa, art.

28.

cpv. 1 lett. b LAI) sino al 31 marzo 2022 (ossia tre mesi dal miglioramento

situato al dicembre 2021, art. 88a cpv. 1 OAI), versata dal 1° settembre 2021

per tardività della domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).

La decisione

impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti