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Decisione

32.2023.129

Domanda di revisione processuale dichiarata irricevibile poichè presentata nei confronti di una sentenza del TCA fatta oggetto di ricorso al TF, il quale aveva respinto il gravame. Trasmissione degli atti al TF

29 novembre 2023Italiano8 min

2.1. Giusta

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Incarto

n.

32.2023.129

rg/gm

Lugano

29 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 17 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

in relazione alla sentenza

emessa il 9 maggio 2011 da questo Tribunale (inc. 32.2007.173+179) nella

causa promossa con ricorsi 21 e 25 maggio 2007 da TERZ 1 e TERZ 2

contro

le decisioni emanate il 24 aprile 2007 da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

e considerato in

diritto

1.1. Con

decisioni 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

rendita intera dal 1. giugno 2004 erogata a far tempo dal 1. settembre 2004.

1.2.

In accoglimento dei ricorsi presentati da TERZ 1 e da TERZ 2, per

giudizio 9 maggio 2011 (inc. 32.2007.173+179) questo Tribunale ha annullato le

decisioni 24 aprile 2007, l’assicurato – valutati gli aspetti medici (tramite

perizia giudiziaria) ed economici (sulla base anche degli atti relativi ad un

procedimento penale allora pendente a suo carico [__________]) – non

presentando un’incapacità di guadagno.

1.3.

Con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (TF) RI

1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha avversato il giudizio cantonale contestandone

la valutazione sia medica che economica posta alla base del mancato

riconoscimento di prestazioni.

Per sentenza

9C_469/2011 del 18 giugno 2012 l’Alta Corte ha respinto il gravame confermando

sia la valutazione medica che economica operata dall’istanza cantonale.

1.4.

Con la presente istanza di revisione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA

1, chiede che “L’istanza di revisione del 28 luglio 2023 di RI 1 in __________

è accolta. Di conseguenza, la decisione del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 9 maggio 2011 è riformata, nel senso indicato nei

considerandi e meglio in conferma della decisione dell’Ufficio

dell’assicurazione invalidità del 24 aprile 2007. (…) Protestate tasse, spese e

ripetibili”.

A

sostegno della sua domanda l’istante produce il decreto d’abbandono (per

intervenuta prescrizione) emanato nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 3

marzo 2023 in relazione al procedimento __________, nonché refertazione medica

e altri documenti.

Fatti

2.1. Giusta

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile.

2.2. Secondo l'art. 61 lett. i LPGA le

decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai

Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in

presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di

prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto

influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata

dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione

rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del

13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art. 24 Lptca enuncia che contro

le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o

un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca,

poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei

motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)

dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. I

termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i

LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti,

regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA

(cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR

2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.3. Secondo un principio generale – che

l’istante sembra non conoscere – la domanda di revisione nel merito di una

sentenza dev’essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel

merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2, 118 Ia 366 consid. 2 con

riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1; Kölz/Häner/Bertschi,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, 1990, n. 1416 p. 303).

Per quanto

concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in

casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011),

occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario

Considerandi

di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento

sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza

che il giudizio del TF si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso,

la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza

costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF)

passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121 e

123.

LTF (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; von Werdt,

Bundesgerichtsgesetz, 2007, Art. 123 N. 13). Con l’emanazione di una

sentenza del Tribunale federale l’oggetto per una domanda di revisione del

giudizio dell’istanza inferiore viene cioè a cadere (Bollinger, Basler

Kommentar - ATSG, 2020, Art. 61 N. 105). Per contro, la domanda di revisione

dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in

materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della

domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella

procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009,

consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2).

Nel caso di

specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 è stato

respinto con sentenza 18 giugno 2012 del TF che ha confermato il giudizio 9

maggio 2011 della scrivente Corte, ritenuto che il motivo della presente

domanda di revisione non verte su un aspetto che non era più litigioso nella

procedura dinanzi al TF.

Pertanto,

considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se

l’istante possa essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità,

l’istanza di revisione deve essere presentata al TF.

Ne consegue

che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per

competenza al TF.

2.4

In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato

che “(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un

incarto a quella competente configura un principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V

406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)”.

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale, valido

anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 15

ad art. 30), anche dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48

cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 31 Lptca).

2.5

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31

dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, considerata la natura e l’esito della vertenza, le spese vanno poste

a carico dell’istante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 61 N. 250) in ragione

di fr. 200.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi per competenza al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti