32.2023.129
Domanda di revisione processuale dichiarata irricevibile poichè presentata nei confronti di una sentenza del TCA fatta oggetto di ricorso al TF, il quale aveva respinto il gravame. Trasmissione degli atti al TF
29 novembre 2023Italiano8 min
2.1. Giusta
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.129
rg/gm
Lugano
29 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza di revisione del 17 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
in relazione alla sentenza
emessa il 9 maggio 2011 da questo Tribunale (inc. 32.2007.173+179) nella
causa promossa con ricorsi 21 e 25 maggio 2007 da TERZ 1 e TERZ 2
contro
le decisioni emanate il 24 aprile 2007 da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
e considerato in
diritto
1.1. Con
decisioni 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
rendita intera dal 1. giugno 2004 erogata a far tempo dal 1. settembre 2004.
1.2.
In accoglimento dei ricorsi presentati da TERZ 1 e da TERZ 2, per
giudizio 9 maggio 2011 (inc. 32.2007.173+179) questo Tribunale ha annullato le
decisioni 24 aprile 2007, l’assicurato – valutati gli aspetti medici (tramite
perizia giudiziaria) ed economici (sulla base anche degli atti relativi ad un
procedimento penale allora pendente a suo carico [__________]) – non
presentando un’incapacità di guadagno.
1.3.
Con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (TF) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha avversato il giudizio cantonale contestandone
la valutazione sia medica che economica posta alla base del mancato
riconoscimento di prestazioni.
Per sentenza
9C_469/2011 del 18 giugno 2012 l’Alta Corte ha respinto il gravame confermando
sia la valutazione medica che economica operata dall’istanza cantonale.
1.4.
Con la presente istanza di revisione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, chiede che “L’istanza di revisione del 28 luglio 2023 di RI 1 in __________
è accolta. Di conseguenza, la decisione del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 9 maggio 2011 è riformata, nel senso indicato nei
considerandi e meglio in conferma della decisione dell’Ufficio
dell’assicurazione invalidità del 24 aprile 2007. (…) Protestate tasse, spese e
ripetibili”.
A
sostegno della sua domanda l’istante produce il decreto d’abbandono (per
intervenuta prescrizione) emanato nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 3
marzo 2023 in relazione al procedimento __________, nonché refertazione medica
e altri documenti.
Fatti
2.1. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2.2. Secondo l'art. 61 lett. i LPGA le
decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto.
L’art. 61 lett. i LPGA impone ai
Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in
presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di
prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto
influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata
dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione
rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del
13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)
L’art. 24 Lptca enuncia che contro
le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o
un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca,
poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei
motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)
dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. I
termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i
LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti,
regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA
(cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR
2022 UV Nr. 7 pag. 27).
2.3. Secondo un principio generale – che
l’istante sembra non conoscere – la domanda di revisione nel merito di una
sentenza dev’essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel
merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2, 118 Ia 366 consid. 2 con
riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1; Kölz/Häner/Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, 1990, n. 1416 p. 303).
Per quanto
concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in
casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011),
occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario
Considerandi
di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento
sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza
che il giudizio del TF si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso,
la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza
costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF)
passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121 e
123.
LTF (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; von Werdt,
Bundesgerichtsgesetz, 2007, Art. 123 N. 13). Con l’emanazione di una
sentenza del Tribunale federale l’oggetto per una domanda di revisione del
giudizio dell’istanza inferiore viene cioè a cadere (Bollinger, Basler
Kommentar - ATSG, 2020, Art. 61 N. 105). Per contro, la domanda di revisione
dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in
materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della
domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella
procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009,
consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2).
Nel caso di
specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 è stato
respinto con sentenza 18 giugno 2012 del TF che ha confermato il giudizio 9
maggio 2011 della scrivente Corte, ritenuto che il motivo della presente
domanda di revisione non verte su un aspetto che non era più litigioso nella
procedura dinanzi al TF.
Pertanto,
considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se
l’istante possa essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità,
l’istanza di revisione deve essere presentata al TF.
Ne consegue
che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per
competenza al TF.
2.4
In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato
che “(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un
incarto a quella competente configura un principio generale del diritto
amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V
406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)”.
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità
competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale, valido
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 15
ad art. 30), anche dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48
cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 31 Lptca).
2.5
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, considerata la natura e l’esito della vertenza, le spese vanno poste
a carico dell’istante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 61 N. 250) in ragione
di fr. 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi per competenza al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti