32.2023.13
Decisione di attribuzione di rendita al 43%. Valutazione SMR confermata, refertazioni prodotte dall’A. essendo irrilevanti. Peraltro, la stessa assicurata avendo prodotto nell’incarto AMF della refertazione medica che smentisce quanto da lei asserito in questa sede circa capacità lavorativa
7 luglio 2023Italiano36 min
osservazioni del 2 novembre 2020 l’assicurata, per il tramite del curante dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.13
jv/gm
Lugano
7 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1969, di formazione collaboratrice sanitaria e da ultimo attiva quale
ausiliaria di cure, ha presentato una domanda di prestazioni AI il 12/13
febbraio 2019 adducendo un’incapacità lavorativa del 50% dal 17 settembre 2018
e del 100% dal 23 ottobre 2018 riconducibile ad una “artrosi
acromionclaveare con lesione spalla sx OP 24.10.2018” (docc. 1-4 e 10
incarto AI).
1.2. L’Ufficio
AI, richiamato il questionario per il datore di lavoro (doc. 6 incarto AI), aveva
attuato – in intervento tempestivo – un tentativo terapeutico di ripresa
graduale dell’attività lavorativa presso il datore di lavoro (docc. 7, 13-15
incarto AI). Il 6 maggio 2019 l’assicurata subiva un infortunio alla spalla
destra, circostanza che ha determinato la fine dell’intervento tempestivo (doc.
16-18 incarto AI). L’Ufficio AI aveva quindi richiamato l’incarto AMF dalla __________
(docc. 22, 139-268 incarto AI) e l’incarto AINF dalla __________ (docc. 23, 24,
271-599 incarto AI), sottoponendo il caso al medico SMR (doc. 30 incarto AI).
Quest’ultimo,
posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
" St.d. intervento per via artroscopica di decompressione
sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione sottoscapolare e
sovraspinoso riparazione spalla sinistra (24.10.2018)
St.d. intervento per via artroscopica di
decompressione sottoacromiale, resezione acromioclaveare, riparazione
sottoscapolare e sovraspinato riparazione spalla destra (03.07.2019)"
rilevati
Fatti
i limiti funzionali, aveva accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa
(rapporto finale SMR del 13 agosto 2020, doc. 47 incarto AI):
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata**
Periodi
50
50
17.09.2018-22.10.2018
100
100
23.10.2018-04.12.2018
0
0
05.12.2018-14.12.2018
100
100
15.12.2018-30.04.2019
50
50
01.05.2019-08.05.2019
100
100
09.05.2019-04.05.2019
0
05.05.2020***
* prognosi stazionaria ** prognosi favorevole ***
cfr. doc. 185 incarto AI
Nel
suo rapporto finale del 19 ottobre 2020 il consulente SIP aveva chiuso il
mandato di valutazione rendendosi disponibile, su richiesta dell’assicurata,
per un aiuto al collocamento (doc. 51 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 20 ottobre 2020 l’Ufficio AI aveva prospettato
l’attribuzione di una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1.
settembre 2019 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31
agosto 2020 (tre mesi dal miglioramento, art. 88a OAI), l’assicurata
presentando un successivo grado d’invalidità non pensionabile del 6.15% (doc.
52 incarto AI).
Con
osservazioni del 2 novembre 2020 l’assicurata, per il tramite del curante dr. __________
(specialista in medicina interna generale), produceva il referto radiologico
del 28 ottobre 2020 (doc. 59 incarto AI), a cui sono seguite ulteriori
refertazioni e della documentazione amministrativa (docc. 59-89 incarto AI).
Sulla
base della documentazione medica e amministrativa pervenutagli, il SMR ha
sostituito il rapporto del 13 agosto 2020 con quello del 13 gennaio 2022 (doc.
90 incarto AI), per poi annullare e sostituire anche quest’ultimo, a fronte di
ulteriore documentazione (docc. 91-105 incarto AI) con il rapporto finale del 6
luglio 2022 (doc. 107 incarto AI). Poste le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di:
" Patologia di cuffia rotatoria alle due spalle in stato
da ultimo impianto di membrana bioinduttiva Regenenten in data 24.03.2021 alla
spalla destra in/con:
St.d. intervento per via artroscopica di
decompressione sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione
sottoscapolare e sovraspinoso riparazione spalla sinistra (24.10.2018).
St.d. intervento per via artroscopica di
decompressione sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione
sottoscapolare e sovraspinoso riparazione spalla destra (03.07.2019). Perdura
limitazione funzionale ai movimenti maggiori bilateralmente.
Tosse secca irritativa cronica con
riflusso gastroesofageo."
e rilevati
i limiti funzionali, ha accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata**
Periodi
Documenti di riferimento
50
50
17.09.2018-22.10.2018
100
100
23.10.2018-04.12.2018
0
0
05.12.2018-14.12.2018
100
100
15.12.2018-30.04.2019
50
50
01.05.2019-05.05.2019
100
100
06.05.2019-31.07.2019
Mandato SMR
0*
0
01.08.2020-20.08.2020
50
50
21.08.2020-01.10.2020
100
100
02.10.2020-14.09.2021
100
50**
15.09.2021-14.11.2021
__________ 11.08.2021
100
40**
15.11.2021-continua
__________ 18.11.2021
* con mansioni adattate.
**
come da decisione di __________ del 03.05.2022 (doc. 597, pag. 1629 incarto
AI).
Con
scritto del 24 febbraio 2022 il datore di lavoro ha comunicato all’Ufficio AI
l’ipotetica evoluzione salariale dell’assicurata qualora non fosse insorto il
danno alla salute (docc. 94 e 95 incarto AI).
L’Ufficio
AI aveva annullato e sostituito il succitato progetto di decisione con quello
del 23 agosto 2022 (doc. 113 incarto AI), prospettando l’attribuzione di una
rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. settembre 2019 (dopo l’anno
d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 1. gennaio 2022 (tre mesi dal
miglioramento, art. 88a OAI), data dalla quale l’assicurata avrebbe avuto
diritto ad una rendita con un grado del 43%.
Con
osservazioni del 20 settembre 2022 (doc. 116 incarto AI) l’assicurata ha
comunicato di soffrire di una severa atrofia del tendine sottoscapolare con
infiltrazione di grado 4 di Goutillier (pag. 246 incarto AI) e che la
situazione valetudinaria è peggiorata, producendo il referto radiologico del 16
febbraio 2022 (pag. 246 incarto AI), il rapporto del dr. __________ del 24
febbraio 2022 (pag. 247 incarto AI) e quello del dr. __________ del 16
settembre 2022 (pag. 248 incarto AI) attestante un peggioramento del quadro
clinico e comunicando di essere “[…] in attesa di una rivalutazione
specialistica (Dr. med. __________)”. Da qui la sua richiesta di “tenere
in sospeso il progetto di decisione fino alla ricezione del
rapporto del Dr. __________ e di ricevere – nel frattempo – una copia del
vostro incarto per i nostri atti.”.
Sottoposte
le osservazioni e la refertazione medica al vaglio del medico SMR, quest’ultimo
ha confermato il suo rapporto del 6 luglio 2022 (docc. 119 e 120 incarto AI).
L’assicurata
ha prodotto il rapporto del 17 novembre 2022 del dr. __________ (doc. 123
incarto AI) che il medico SMR ha ritenuto ininfluente (doc. 125 incarto AI),
mentre con certificato del 24 novembre 2022 la curante dr.ssa __________ (specialista
in chirurgia ortopedica) ha attestato un’incapacità lavorativa del 60% dal 24
novembre 2022 al 15 giugno 2023 compreso indicando quale motivo “Malattia”
(doc. 126, pag. 273 incarto AI), anch’esso ritenuto irrilevante
dall’amministrazione (docc. 127 e 131 incarto AI).
Conseguentemente,
con decisione del 13 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato integralmente il
proprio progetto di decisione del 23 agosto 2022 (docc. 129, 130 e 134 incarto
AI).
1.4. L’assicurata,
rappresentata dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione
del 13 gennaio 2023, postulandone, per quel che è dato di capire, la modifica nel
senso di concederle una rendita maggiore, subordinatamente che il TCA ordini “una
perizia giudiziaria destinata a determinare il grado d’inabilità lavorativa
[…]”, in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio AI
“affinché disponga una perizia giudiziaria destinata a determinare il grado
d’inabilità lavorativa […]”.
Ella
contesta esclusivamente la valutazione medica, evidenziando come il medico SMR
non abbia preso in considerazione nella sua valutazione molteplici refertazioni
prodotte in istruttoria, in particolare “due recenti risonanze magnetiche
alla spalla destra (2 novembre 2023) e alla spalla sinistra (9 gennaio 2023)”,
asserendo come quanto attestato dalla dr.ssa __________ sia “di primordiale
importanza”, trattandosi della curante.
Sostiene
inoltre di essere in attesa di un parere medico dettagliato dal dr. __________
e dalla dr.ssa __________, ragione per cui chiede la sospensione della
procedura “fino alla trasmissione di detto rapporto medico”.
1.5. Con
scritto del 21 febbraio 2023 la ricorrente ha prodotto il prospettato parere
medico datato 17 febbraio 2023 del dr. __________ e dalla dr.ssa __________
(V).
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione del
medico SMR, quest’ultimo avendo vagliato e ritenuto irrilevante il rapporto del
17 febbraio 2023 dei curanti (VI+1).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Occorre
preliminarmente rilevare che, avendo l’insorgente prodotto nelle more di
ricorso la prospettata refertazione medica per cui aveva chiesto la sospensione
della procedura (cfr. supra consid. 1.3-1.5.), quest’ultima non si giustifica
(più) (in tema; STCA 32.2019.171 del 14 agosto 2020 consid. 2.5.).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita superiore al 43% dal 1. gennaio 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1). “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una
modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se
l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione
della rendita in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso
di riduzione del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il
marginale 9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
luglio 2022 e il marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni
transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite
lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
In
concreto, l’assicurata fa parte del cosiddetto “gruppo mainstream”,
ossia coloro nati tra il 1967 ed il 1991 e che quindi il 1. gennaio 2022 non avevano
ancora compiuto i 55 anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). La modifica del
grado d’invalidità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA (grado d’invalidità
ridotto dal 100% al 43%) è avvenuta a far tempo dal 1. gennaio 2022 (cfr. supra
consid. 1.3.).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale,
della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv.
3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se
il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita
viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se
il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14
aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente
la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
Considerandi
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati
a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di
salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere
stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
2.5
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015.
il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14.
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria
per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143.
V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni del 12/13 febbraio 2019 (cfr.
supra consid. 1.1.), al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata
l’Ufficio AI ha richiamato tutta la documentazione medica di cui agli incarti
AMF e AINF e quella man mano pervenutale nel corso dell’istruttoria,
sottoponendola al vaglio del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.). Quest’ultimo
ha accertato i periodi di incapacità lavorativa di cui al consid. 1.3. Sulla
scorta di tali accertamenti e del rapporto della consulente in integrazione,
l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata,
debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.3.).
La
ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dal medico SMR,
contrapponendole delle refertazioni che, da quel che è dato di capire,
proverebbero uno stato valetudinario, rispettivamente una capacità lavorativa
ben peggiore rispetto a quanto attestato dal medico SMR. Incontestata è la
valutazione economica.
2.8
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
L’incapacità
lavorativa del 40% dal 15 novembre 2021 è stata accertata dal medico SMR sulla
base della decisione formale emanata il 3 maggio 2022 della __________,
risultato di plurimi accertamenti (in particolare quello peritale esperito dal
medico fiduciario dr. __________ l’11 agosto 2021, doc. 551 incarto AI), visite
mediche fiduciarie e valutazioni della refertazione medica pervenutale (doc.
597.
incarto AI). Preso atto di tale decisione, l’assicurata ha comunicato il 10
maggio 2022 all’__________ di non voler interporre opposizione alla decisione
in parola, ragione per cui quest’ultima è cresciuta incontestata in giudicato
(doc. 599 incarto AI).
Occorre
dunque chinarsi sulle refertazioni mediche che, a mente dell’insorgente,
attesterebbero un’incapacità lavorativa superiore a quella accertata dal medico
SMR.
La
ricorrente si prevale innanzitutto del rapporto del 16 settembre 2022 del dr. __________:
" Con la presente certifico che […] si è in attesa di una
rivalutazione specialistica (dr. med. __________), potendo già affermare, da
parte mia, che “alla giustificazione del progetto di decisione “… dopo il
miglioramento dello stato di salute, ha diritto a …”, la paziente in realtà non
ha avuto alcun miglioramento del suo stato di salute, anzi, vi è stato un
peggioramento sulla base di quanto riferito in anamnesi, sull’esame obiettivo e
con il supporto di esami paraclinici (risonanza magnetica)." (doc. 116; I,
allegato A6).
Di
tutta evidenza, il curante si è limitato a dissentire circa l’asserito miglioramento,
rinviando in modo generico all’anamnesi, all’esame obiettivo e alla risonanza
magnetica, senza spiegare come e in che misura tali risultanze mediche siano in
contrasto con quanto accertato dal medico SMR. La capacità lavorativa non è
neppure stata tematizzata. Conseguentemente, suddetto certificato non fornisce
alcun nuovo elemento oggettivo.
La
ricorrente si prevale altresì del rapporto del 17 novembre 2022 del dr. __________,
inviato al dr. __________:
" […] ho fatto eseguire un’artro-RM sia alla spalla
destra che sinistra. Gli esami si sono rivelati negativi per recidive di
rotture ed evidenziano un quadro di tendinosi della cuffia dei rotatori più
marcata e destra che non a sinistra […]. Per quanto concerne l’esame clinico le
spalle presentano una mobilità ed una motilità normali
ma
vi è scarsa resistenza all’esame contrastato manuale della forza
bilateralmente. Si tratta pertanto di un quadro di tendinosi della cuffia
dei roratori in esiti di riparazione tendinea senza altre significative
problematiche. Si tratta quindi di una condizione clinica ormai
stabilizzata con postumi evidenti e cioè l’impossibilità […] di
eseguire attività lavorative manuali pesanti ma anche leggere con attività
ripetitive al di sopra del livello delle spalle e questa condizione clinica al
momento non può essere modificata […] con terapie […]. […] se i sintomi
dovessero […] peggiorare […] sarà ipotizzabile un impianto di protesi inversa
ma questo intervento al momento non è indicato perché seppure
potenzialmente in grado di togliere la sintomatologia dolorosa, peggiorerebbe
invece la mobilità e la motilità delle spalle che al momento […] sono
comunque quasi regolari bilateralmente. […] non vi è un miglioramento da
gennaio 2022 perlomeno per quanto attiene alla capacità lavorativa della
paziente che al momento può eseguire solo o attività lavorative non manuali o
attività lavorative manuali molto leggere con movimenti al di sotto del livello
delle spalle. […]" (doc. 116; I, allegato A7, sottolineature
del redattore).
A tal
proposito, questo Giudice condivide le osservazioni del 22 novembre 2022 del
medico SMR, il quale, dopo aver valutato il rapporto, ha evidenziato che:
" […]
-
[…] non esiste una nuova diagnosi
ai sensi dell’ICD10;
-
non esiste un esame obiettivo
condotto che evidenzi una diagnosi ai sensi dell’ICD10 o un peggioramento
clinico e valetudinario diversi da quelli posti dal Dr. __________ nella sua
valutazione peritale dell’11.08.2021;
-
non esiste la prescrizione di una
nuova terapia farmacologica; la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa non è
diversa da quella finora seguita dall’A. per mantenere un buon trofismo
muscolare;
-
non viene attestato nessun blocco
funzionale;
-
non esiste alcuna recente
attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS;
-
non vengono precisati limiti
funzionali diversi da quelli già valutati in precedenza ed anzi quelli
stabiliti dal Dr. __________ risultano maggiormente ampi e generici rispetto a
quanto attestano nel RAF SMR del 06.07.2022, riassuntivi di quelli stabiliti
dalla Dr.ssa __________ per la disoccupazione (nel fascicolo __________ al
18.11.2021) integrati con quelli definiti dalla rivalutazione peritale per __________
esperita dal Dr. __________ (12.08.2021).
[…] In conclusione in assenza di fatti
nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora
valide le conclusioni del rapporto finale SMR redatto il 06.07.2022" (doc.
125.
incarto AI)
Il
certificato della dr.ssa __________ del 24 novembre 2022 presenta il seguente
tenore:
" Con la presente certifichiamo che la summenzionata
paziente è inabile al lavoro nella misura del 60% dal 24 novembre 2022 al
15.06.2023
compreso. Motivo: Malattia." (I, allegato A8).
Di
tutta evidenza, lo scarno certificato della curante, la quale neppure
differenzia tra incapacità lavorativa in attività abituale e quella in attività
adeguata, non è idoneo a mettere in dubbio quanto accertato dal medico SMR.
Infine,
la ricorrente si prevale del rapporto medico datato 17 febbraio 2023, cofirmato
dai curanti dr. __________ e dr.ssa __________ e avente il seguente tenore:
" […] al momento la condizione clinica riscontrata è da
considerarsi stabilizzata con importanti postumi ed in particolare per
la paziente è impossibile eseguire attività lavorative manuali, sia pesanti
che leggere, e che prevedano gesti ripetitivi al di sopra del livello
dell’orizzontale e/o il sollevamento di pesi anche di minima entità. Tale
condizione […] non può essere oramai modificata […]. […] La paziente ha
ottenuto un discreto recupero funzionale ma con importante riduzione di
resistenza e della forza bilateralmente. Pertanto non essendoci stato un
ulteriore miglioramento dal gennaio 2022, […] dal punto di vista lavorativo la
paziente risulta tutt’oggi limitata ed in particolare con la completa
astensione nell’eseguire i movimenti al di sopra del livello delle spalle e
gesti ripetitivi anche senza pesi con gli arti superiori distanti dal tronco.
In conclusione, per quanto concerne l’attività lavorativa precedentemente
svolta […] è controindicata una ripresa lavorativa anche parziale;
la paziente può essere considerata abile tra il 40 ed il 50% per mansioni
leggere come badante, animatrice o curatrice. […] Dall’ultima consultazione
[…] ad oggi non vi sono nuove diagnosi. […]” (I, allegato A13).
Ora, oltre
che sulle diagnosi, il medico SMR e i curanti concordano sul fatto che la
ricorrente sia inabile al lavoro in misura completa nella sua abituale attività
(cfr. supra consid. 1.3.). Un sostanziale consenso vige altresì circa i limiti
funzionali, il medico SMR avendoli così descritti: “Indicate attività molto
leggere, senza sollevamento di pesi, con arti distanti dal tronco > 4-5 kg e
sotto l’altezza dell’orizzonte. Evitare gesti ripetitivi con arti superiori
anche senza pesi ma per overhead, mai uso di utensili vibranti. Difficoltà
nella manualità ripetitiva con la mano e braccio destro dominante. Difficoltà
nel guidare l’automobile”, doc. 107, pag. 223 incarto AI). Tuttavia, i
curanti esprimono un apprezzamento diverso circa la capacità lavorativa residua
in attività adeguate ai surriferiti limiti funzionali, accertandola nella
misura del 40-50%, mentre il medico SMR ritiene essere del 60% (cfr. supra
consid. 1.3.).
Questo
Giudice, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido
(anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine
LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA
32.2022.39
consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la
valutazione medica effettuata dal medico SMR in punto all’incapacità lavorativa
in attività adeguate sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi
preferibile) rispetto a quella dei curanti, posto che di principio in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione dei curanti, anche se
specialisti (cfr. supra consid. 2.6.). A tal proposito, non si può ignorare che
è stata l’insorgente medesima a produrre, con l’opposizione alla decisione
dell’__________ del 15 novembre 2021 (doc. 576 incarto AI) – indicante una
capacità lavorativa del 75% (in luogo dei 2/3 accertati dal medico fiduciario,
cfr. doc. 551, pag. 1530 incarto AI) – il certificato della dr.ssa __________
attestante un’incapacità lavorativa del 40% “almeno inizialmente” in
attività adeguate dal 1. dicembre 2021 (doc. 580 incarto AI), valutazione
confermata nella sua presa di posizione del 4 febbraio 2022 (doc. 591, pag.
1617.
e seg. incarto AI: “[…] ho ritenuto giustificata […] un’inabilità
lavorativa del 40% almeno inizialmente per attività confacenti. Tale
percentuale […] non è definitiva e in caso di miglioramento dello stato
funzionale […] può essere raggiunta una percentuale […] maggiore.”),
ciò che ha determinato l’annullamento e la sostituzione della decisione del 15
novembre 2021 con quella del 3 maggio 2022 (doc. 596 incarto AI), con la quale __________
ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate dal 15
novembre 2021. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra
consid. 2.8 in fine). L’agire dell’insorgente evidenzia dunque l’implicita
accettazione delle conclusioni del dr. __________, fatte proprie dal medico
SMR.
Visto
quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in
questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR,
a cui va prestata integrale adesione.
Pertanto, la censura
dell’insorgente s’appalesa inconferente.
2.9
Come
detto (cfr. supra consid. 2.7. in fine), la ricorrente non ha contestato la
valutazione economica operata dall’Ufficio AI e questo Giudice non ravvisa
motivi per discostarsene.
2.10
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti