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Decisione

32.2023.13

Decisione di attribuzione di rendita al 43%. Valutazione SMR confermata, refertazioni prodotte dall’A. essendo irrilevanti. Peraltro, la stessa assicurata avendo prodotto nell’incarto AMF della refertazione medica che smentisce quanto da lei asserito in questa sede circa capacità lavorativa

7 luglio 2023Italiano36 min

osservazioni del 2 novembre 2020 l’assicurata, per il tramite del curante dr. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.13

jv/gm

Lugano

7 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1969, di formazione collaboratrice sanitaria e da ultimo attiva quale

ausiliaria di cure, ha presentato una domanda di prestazioni AI il 12/13

febbraio 2019 adducendo un’incapacità lavorativa del 50% dal 17 settembre 2018

e del 100% dal 23 ottobre 2018 riconducibile ad una “artrosi

acromionclaveare con lesione spalla sx OP 24.10.2018” (docc. 1-4 e 10

incarto AI).

1.2. L’Ufficio

AI, richiamato il questionario per il datore di lavoro (doc. 6 incarto AI), aveva

attuato – in intervento tempestivo – un tentativo terapeutico di ripresa

graduale dell’attività lavorativa presso il datore di lavoro (docc. 7, 13-15

incarto AI). Il 6 maggio 2019 l’assicurata subiva un infortunio alla spalla

destra, circostanza che ha determinato la fine dell’intervento tempestivo (doc.

16-18 incarto AI). L’Ufficio AI aveva quindi richiamato l’incarto AMF dalla __________

(docc. 22, 139-268 incarto AI) e l’incarto AINF dalla __________ (docc. 23, 24,

271-599 incarto AI), sottoponendo il caso al medico SMR (doc. 30 incarto AI).

Quest’ultimo,

posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

" St.d. intervento per via artroscopica di decompressione

sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione sottoscapolare e

sovraspinoso riparazione spalla sinistra (24.10.2018)

St.d. intervento per via artroscopica di

decompressione sottoacromiale, resezione acromioclaveare, riparazione

sottoscapolare e sovraspinato riparazione spalla destra (03.07.2019)"

rilevati

Fatti

i limiti funzionali, aveva accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa

(rapporto finale SMR del 13 agosto 2020, doc. 47 incarto AI):

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

Periodi

50

50

17.09.2018-22.10.2018

100

100

23.10.2018-04.12.2018

0

0

05.12.2018-14.12.2018

100

100

15.12.2018-30.04.2019

50

50

01.05.2019-08.05.2019

100

100

09.05.2019-04.05.2019

0

05.05.2020***

* prognosi stazionaria ** prognosi favorevole ***

cfr. doc. 185 incarto AI

Nel

suo rapporto finale del 19 ottobre 2020 il consulente SIP aveva chiuso il

mandato di valutazione rendendosi disponibile, su richiesta dell’assicurata,

per un aiuto al collocamento (doc. 51 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 20 ottobre 2020 l’Ufficio AI aveva prospettato

l’attribuzione di una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1.

settembre 2019 (dopo l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31

agosto 2020 (tre mesi dal miglioramento, art. 88a OAI), l’assicurata

presentando un successivo grado d’invalidità non pensionabile del 6.15% (doc.

52 incarto AI).

Con

osservazioni del 2 novembre 2020 l’assicurata, per il tramite del curante dr. __________

(specialista in medicina interna generale), produceva il referto radiologico

del 28 ottobre 2020 (doc. 59 incarto AI), a cui sono seguite ulteriori

refertazioni e della documentazione amministrativa (docc. 59-89 incarto AI).

Sulla

base della documentazione medica e amministrativa pervenutagli, il SMR ha

sostituito il rapporto del 13 agosto 2020 con quello del 13 gennaio 2022 (doc.

90 incarto AI), per poi annullare e sostituire anche quest’ultimo, a fronte di

ulteriore documentazione (docc. 91-105 incarto AI) con il rapporto finale del 6

luglio 2022 (doc. 107 incarto AI). Poste le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di:

" Patologia di cuffia rotatoria alle due spalle in stato

da ultimo impianto di membrana bioinduttiva Regenenten in data 24.03.2021 alla

spalla destra in/con:

St.d. intervento per via artroscopica di

decompressione sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione

sottoscapolare e sovraspinoso riparazione spalla sinistra (24.10.2018).

St.d. intervento per via artroscopica di

decompressione sottoacromiale, resezione acromionclaveare, riparazione

sottoscapolare e sovraspinoso riparazione spalla destra (03.07.2019). Perdura

limitazione funzionale ai movimenti maggiori bilateralmente.

Tosse secca irritativa cronica con

riflusso gastroesofageo."

e rilevati

i limiti funzionali, ha accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

Periodi

Documenti di riferimento

50

50

17.09.2018-22.10.2018

100

100

23.10.2018-04.12.2018

0

0

05.12.2018-14.12.2018

100

100

15.12.2018-30.04.2019

50

50

01.05.2019-05.05.2019

100

100

06.05.2019-31.07.2019

Mandato SMR

0*

0

01.08.2020-20.08.2020

50

50

21.08.2020-01.10.2020

100

100

02.10.2020-14.09.2021

100

50**

15.09.2021-14.11.2021

__________ 11.08.2021

100

40**

15.11.2021-continua

__________ 18.11.2021

* con mansioni adattate.

**

come da decisione di __________ del 03.05.2022 (doc. 597, pag. 1629 incarto

AI).

Con

scritto del 24 febbraio 2022 il datore di lavoro ha comunicato all’Ufficio AI

l’ipotetica evoluzione salariale dell’assicurata qualora non fosse insorto il

danno alla salute (docc. 94 e 95 incarto AI).

L’Ufficio

AI aveva annullato e sostituito il succitato progetto di decisione con quello

del 23 agosto 2022 (doc. 113 incarto AI), prospettando l’attribuzione di una

rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. settembre 2019 (dopo l’anno

d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 1. gennaio 2022 (tre mesi dal

miglioramento, art. 88a OAI), data dalla quale l’assicurata avrebbe avuto

diritto ad una rendita con un grado del 43%.

Con

osservazioni del 20 settembre 2022 (doc. 116 incarto AI) l’assicurata ha

comunicato di soffrire di una severa atrofia del tendine sottoscapolare con

infiltrazione di grado 4 di Goutillier (pag. 246 incarto AI) e che la

situazione valetudinaria è peggiorata, producendo il referto radiologico del 16

febbraio 2022 (pag. 246 incarto AI), il rapporto del dr. __________ del 24

febbraio 2022 (pag. 247 incarto AI) e quello del dr. __________ del 16

settembre 2022 (pag. 248 incarto AI) attestante un peggioramento del quadro

clinico e comunicando di essere “[…] in attesa di una rivalutazione

specialistica (Dr. med. __________)”. Da qui la sua richiesta di “tenere

in sospeso il progetto di decisione fino alla ricezione del

rapporto del Dr. __________ e di ricevere – nel frattempo – una copia del

vostro incarto per i nostri atti.”.

Sottoposte

le osservazioni e la refertazione medica al vaglio del medico SMR, quest’ultimo

ha confermato il suo rapporto del 6 luglio 2022 (docc. 119 e 120 incarto AI).

L’assicurata

ha prodotto il rapporto del 17 novembre 2022 del dr. __________ (doc. 123

incarto AI) che il medico SMR ha ritenuto ininfluente (doc. 125 incarto AI),

mentre con certificato del 24 novembre 2022 la curante dr.ssa __________ (specialista

in chirurgia ortopedica) ha attestato un’incapacità lavorativa del 60% dal 24

novembre 2022 al 15 giugno 2023 compreso indicando quale motivo “Malattia”

(doc. 126, pag. 273 incarto AI), anch’esso ritenuto irrilevante

dall’amministrazione (docc. 127 e 131 incarto AI).

Conseguentemente,

con decisione del 13 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato integralmente il

proprio progetto di decisione del 23 agosto 2022 (docc. 129, 130 e 134 incarto

AI).

1.4. L’assicurata,

rappresentata dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione

del 13 gennaio 2023, postulandone, per quel che è dato di capire, la modifica nel

senso di concederle una rendita maggiore, subordinatamente che il TCA ordini “una

perizia giudiziaria destinata a determinare il grado d’inabilità lavorativa

[…]”, in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio AI

“affinché disponga una perizia giudiziaria destinata a determinare il grado

d’inabilità lavorativa […]”.

Ella

contesta esclusivamente la valutazione medica, evidenziando come il medico SMR

non abbia preso in considerazione nella sua valutazione molteplici refertazioni

prodotte in istruttoria, in particolare “due recenti risonanze magnetiche

alla spalla destra (2 novembre 2023) e alla spalla sinistra (9 gennaio 2023)”,

asserendo come quanto attestato dalla dr.ssa __________ sia “di primordiale

importanza”, trattandosi della curante.

Sostiene

inoltre di essere in attesa di un parere medico dettagliato dal dr. __________

e dalla dr.ssa __________, ragione per cui chiede la sospensione della

procedura “fino alla trasmissione di detto rapporto medico”.

1.5. Con

scritto del 21 febbraio 2023 la ricorrente ha prodotto il prospettato parere

medico datato 17 febbraio 2023 del dr. __________ e dalla dr.ssa __________

(V).

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione del

medico SMR, quest’ultimo avendo vagliato e ritenuto irrilevante il rapporto del

17 febbraio 2023 dei curanti (VI+1).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Occorre

preliminarmente rilevare che, avendo l’insorgente prodotto nelle more di

ricorso la prospettata refertazione medica per cui aveva chiesto la sospensione

della procedura (cfr. supra consid. 1.3-1.5.), quest’ultima non si giustifica

(più) (in tema; STCA 32.2019.171 del 14 agosto 2020 consid. 2.5.).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto ad una rendita superiore al 43% dal 1. gennaio 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI

prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato

prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità

non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.

1). “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una

modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se

l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione

della rendita in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso

di riduzione del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il

marginale 9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.

luglio 2022 e il marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni

transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite

lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).

In

concreto, l’assicurata fa parte del cosiddetto “gruppo mainstream”,

ossia coloro nati tra il 1967 ed il 1991 e che quindi il 1. gennaio 2022 non avevano

ancora compiuto i 55 anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). La modifica del

grado d’invalidità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA (grado d’invalidità

ridotto dal 100% al 43%) è avvenuta a far tempo dal 1. gennaio 2022 (cfr. supra

consid. 1.3.).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale,

della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv.

3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se

il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita

viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se

il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14

aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente

la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

Considerandi

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di

salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015.

il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14.

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni del 12/13 febbraio 2019 (cfr.

supra consid. 1.1.), al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata

l’Ufficio AI ha richiamato tutta la documentazione medica di cui agli incarti

AMF e AINF e quella man mano pervenutale nel corso dell’istruttoria,

sottoponendola al vaglio del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.). Quest’ultimo

ha accertato i periodi di incapacità lavorativa di cui al consid. 1.3. Sulla

scorta di tali accertamenti e del rapporto della consulente in integrazione,

l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione qui impugnata,

debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.3.).

La

ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dal medico SMR,

contrapponendole delle refertazioni che, da quel che è dato di capire,

proverebbero uno stato valetudinario, rispettivamente una capacità lavorativa

ben peggiore rispetto a quanto attestato dal medico SMR. Incontestata è la

valutazione economica.

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

L’incapacità

lavorativa del 40% dal 15 novembre 2021 è stata accertata dal medico SMR sulla

base della decisione formale emanata il 3 maggio 2022 della __________,

risultato di plurimi accertamenti (in particolare quello peritale esperito dal

medico fiduciario dr. __________ l’11 agosto 2021, doc. 551 incarto AI), visite

mediche fiduciarie e valutazioni della refertazione medica pervenutale (doc.

597.

incarto AI). Preso atto di tale decisione, l’assicurata ha comunicato il 10

maggio 2022 all’__________ di non voler interporre opposizione alla decisione

in parola, ragione per cui quest’ultima è cresciuta incontestata in giudicato

(doc. 599 incarto AI).

Occorre

dunque chinarsi sulle refertazioni mediche che, a mente dell’insorgente,

attesterebbero un’incapacità lavorativa superiore a quella accertata dal medico

SMR.

La

ricorrente si prevale innanzitutto del rapporto del 16 settembre 2022 del dr. __________:

" Con la presente certifico che […] si è in attesa di una

rivalutazione specialistica (dr. med. __________), potendo già affermare, da

parte mia, che “alla giustificazione del progetto di decisione “… dopo il

miglioramento dello stato di salute, ha diritto a …”, la paziente in realtà non

ha avuto alcun miglioramento del suo stato di salute, anzi, vi è stato un

peggioramento sulla base di quanto riferito in anamnesi, sull’esame obiettivo e

con il supporto di esami paraclinici (risonanza magnetica)." (doc. 116; I,

allegato A6).

Di

tutta evidenza, il curante si è limitato a dissentire circa l’asserito miglioramento,

rinviando in modo generico all’anamnesi, all’esame obiettivo e alla risonanza

magnetica, senza spiegare come e in che misura tali risultanze mediche siano in

contrasto con quanto accertato dal medico SMR. La capacità lavorativa non è

neppure stata tematizzata. Conseguentemente, suddetto certificato non fornisce

alcun nuovo elemento oggettivo.

La

ricorrente si prevale altresì del rapporto del 17 novembre 2022 del dr. __________,

inviato al dr. __________:

" […] ho fatto eseguire un’artro-RM sia alla spalla

destra che sinistra. Gli esami si sono rivelati negativi per recidive di

rotture ed evidenziano un quadro di tendinosi della cuffia dei rotatori più

marcata e destra che non a sinistra […]. Per quanto concerne l’esame clinico le

spalle presentano una mobilità ed una motilità normali

ma

vi è scarsa resistenza all’esame contrastato manuale della forza

bilateralmente. Si tratta pertanto di un quadro di tendinosi della cuffia

dei roratori in esiti di riparazione tendinea senza altre significative

problematiche. Si tratta quindi di una condizione clinica ormai

stabilizzata con postumi evidenti e cioè l’impossibilità […] di

eseguire attività lavorative manuali pesanti ma anche leggere con attività

ripetitive al di sopra del livello delle spalle e questa condizione clinica al

momento non può essere modificata […] con terapie […]. […] se i sintomi

dovessero […] peggiorare […] sarà ipotizzabile un impianto di protesi inversa

ma questo intervento al momento non è indicato perché seppure

potenzialmente in grado di togliere la sintomatologia dolorosa, peggiorerebbe

invece la mobilità e la motilità delle spalle che al momento […] sono

comunque quasi regolari bilateralmente. […] non vi è un miglioramento da

gennaio 2022 perlomeno per quanto attiene alla capacità lavorativa della

paziente che al momento può eseguire solo o attività lavorative non manuali o

attività lavorative manuali molto leggere con movimenti al di sotto del livello

delle spalle. […]" (doc. 116; I, allegato A7, sottolineature

del redattore).

A tal

proposito, questo Giudice condivide le osservazioni del 22 novembre 2022 del

medico SMR, il quale, dopo aver valutato il rapporto, ha evidenziato che:

" […]

-

[…] non esiste una nuova diagnosi

ai sensi dell’ICD10;

-

non esiste un esame obiettivo

condotto che evidenzi una diagnosi ai sensi dell’ICD10 o un peggioramento

clinico e valetudinario diversi da quelli posti dal Dr. __________ nella sua

valutazione peritale dell’11.08.2021;

-

non esiste la prescrizione di una

nuova terapia farmacologica; la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa non è

diversa da quella finora seguita dall’A. per mantenere un buon trofismo

muscolare;

-

non viene attestato nessun blocco

funzionale;

-

non esiste alcuna recente

attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS;

-

non vengono precisati limiti

funzionali diversi da quelli già valutati in precedenza ed anzi quelli

stabiliti dal Dr. __________ risultano maggiormente ampi e generici rispetto a

quanto attestano nel RAF SMR del 06.07.2022, riassuntivi di quelli stabiliti

dalla Dr.ssa __________ per la disoccupazione (nel fascicolo __________ al

18.11.2021) integrati con quelli definiti dalla rivalutazione peritale per __________

esperita dal Dr. __________ (12.08.2021).

[…] In conclusione in assenza di fatti

nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora

valide le conclusioni del rapporto finale SMR redatto il 06.07.2022" (doc.

125.

incarto AI)

Il

certificato della dr.ssa __________ del 24 novembre 2022 presenta il seguente

tenore:

" Con la presente certifichiamo che la summenzionata

paziente è inabile al lavoro nella misura del 60% dal 24 novembre 2022 al

15.06.2023

compreso. Motivo: Malattia." (I, allegato A8).

Di

tutta evidenza, lo scarno certificato della curante, la quale neppure

differenzia tra incapacità lavorativa in attività abituale e quella in attività

adeguata, non è idoneo a mettere in dubbio quanto accertato dal medico SMR.

Infine,

la ricorrente si prevale del rapporto medico datato 17 febbraio 2023, cofirmato

dai curanti dr. __________ e dr.ssa __________ e avente il seguente tenore:

" […] al momento la condizione clinica riscontrata è da

considerarsi stabilizzata con importanti postumi ed in particolare per

la paziente è impossibile eseguire attività lavorative manuali, sia pesanti

che leggere, e che prevedano gesti ripetitivi al di sopra del livello

dell’orizzontale e/o il sollevamento di pesi anche di minima entità. Tale

condizione […] non può essere oramai modificata […]. […] La paziente ha

ottenuto un discreto recupero funzionale ma con importante riduzione di

resistenza e della forza bilateralmente. Pertanto non essendoci stato un

ulteriore miglioramento dal gennaio 2022, […] dal punto di vista lavorativo la

paziente risulta tutt’oggi limitata ed in particolare con la completa

astensione nell’eseguire i movimenti al di sopra del livello delle spalle e

gesti ripetitivi anche senza pesi con gli arti superiori distanti dal tronco.

In conclusione, per quanto concerne l’attività lavorativa precedentemente

svolta […] è controindicata una ripresa lavorativa anche parziale;

la paziente può essere considerata abile tra il 40 ed il 50% per mansioni

leggere come badante, animatrice o curatrice. […] Dall’ultima consultazione

[…] ad oggi non vi sono nuove diagnosi. […]” (I, allegato A13).

Ora, oltre

che sulle diagnosi, il medico SMR e i curanti concordano sul fatto che la

ricorrente sia inabile al lavoro in misura completa nella sua abituale attività

(cfr. supra consid. 1.3.). Un sostanziale consenso vige altresì circa i limiti

funzionali, il medico SMR avendoli così descritti: “Indicate attività molto

leggere, senza sollevamento di pesi, con arti distanti dal tronco > 4-5 kg e

sotto l’altezza dell’orizzonte. Evitare gesti ripetitivi con arti superiori

anche senza pesi ma per overhead, mai uso di utensili vibranti. Difficoltà

nella manualità ripetitiva con la mano e braccio destro dominante. Difficoltà

nel guidare l’automobile”, doc. 107, pag. 223 incarto AI). Tuttavia, i

curanti esprimono un apprezzamento diverso circa la capacità lavorativa residua

in attività adeguate ai surriferiti limiti funzionali, accertandola nella

misura del 40-50%, mentre il medico SMR ritiene essere del 60% (cfr. supra

consid. 1.3.).

Questo

Giudice, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido

(anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine

LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA

32.2022.39

consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la

valutazione medica effettuata dal medico SMR in punto all’incapacità lavorativa

in attività adeguate sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi

preferibile) rispetto a quella dei curanti, posto che di principio in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione dei curanti, anche se

specialisti (cfr. supra consid. 2.6.). A tal proposito, non si può ignorare che

è stata l’insorgente medesima a produrre, con l’opposizione alla decisione

dell’__________ del 15 novembre 2021 (doc. 576 incarto AI) – indicante una

capacità lavorativa del 75% (in luogo dei 2/3 accertati dal medico fiduciario,

cfr. doc. 551, pag. 1530 incarto AI) – il certificato della dr.ssa __________

attestante un’incapacità lavorativa del 40% “almeno inizialmente” in

attività adeguate dal 1. dicembre 2021 (doc. 580 incarto AI), valutazione

confermata nella sua presa di posizione del 4 febbraio 2022 (doc. 591, pag.

1617.

e seg. incarto AI: “[…] ho ritenuto giustificata […] un’inabilità

lavorativa del 40% almeno inizialmente per attività confacenti. Tale

percentuale […] non è definitiva e in caso di miglioramento dello stato

funzionale […] può essere raggiunta una percentuale […] maggiore.”),

ciò che ha determinato l’annullamento e la sostituzione della decisione del 15

novembre 2021 con quella del 3 maggio 2022 (doc. 596 incarto AI), con la quale __________

ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate dal 15

novembre 2021. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra

consid. 2.8 in fine). L’agire dell’insorgente evidenzia dunque l’implicita

accettazione delle conclusioni del dr. __________, fatte proprie dal medico

SMR.

Visto

quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in

questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni del medico SMR,

a cui va prestata integrale adesione.

Pertanto, la censura

dell’insorgente s’appalesa inconferente.

2.9

Come

detto (cfr. supra consid. 2.7. in fine), la ricorrente non ha contestato la

valutazione economica operata dall’Ufficio AI e questo Giudice non ravvisa

motivi per discostarsene.

2.10

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti