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Decisione

32.2023.130

Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di rendita e ricorso (respinto nella misura in cui ricevibile) contro decisione di non concedere gratuito patrocinio per la procedura amminis

12 aprile 2024Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e

DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato

presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un

albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181;

giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Nel

caso in disamina non erano adempiuti i presupposti dell’esigenza del patrocinio

e di probabilità di esito favorevole.

Riguardo

al primo presupposto, si rileva che l’insorgente aveva perfettamente compreso

la portata del preavviso, chiedendo alla curante di produrre un ulteriore

rapporto medico (doc. 46, pag. 201 incarto AI) e manifestando personalmente le

rimostranze circa la valutazione medica, esponendo il suo punto di vista circa

la situazione valetudinaria e professionale (doc. 46, pag. 202 incarto AI).

Pervenutagli la decisione del 23 ottobre 2023, egli si è attivato per il

tramite dell’avv. RA 1 in ottica ricorsuale. Inoltre, il caso in esame non

presenta particolari difficoltà di natura fattuale e/o giuridica rispetto alla

casuistica rituale. Ne discende che non vi erano gli estremi per poter concludere

che RI 1 si trovasse in una situazione di impaccio e disorientamento tale per

cui l’amministrazione avrebbe dovuto d’ufficio sollevare la questione

dell’assistenza giudiziaria, rispettivamente che vi fosse la necessità

d’intervento di un avvocato.

Per

Considerandi

quanto attiene al secondo presupposto, si rileva che l’analisi – giocoforza

sommaria – delle probabilità dell’esito della procedura è da effettuarsi al

momento della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (Betschart,

op. cit., n. 39 ad art. 37 LPGA) e che l’unico documento medico che è stato

prodotto nell’ambito della procedura amministrativa era quello della dr.ssa ___________

che sostanzialmente ricalcava quanto da quest’ultima già esposto con la seconda

domanda di prestazioni (docc. 29 e 46 incarto AI). Al termine della procedura

amministrativa, quindi, difettava manifestamente il requisito di esito

favorevole.

È

quindi a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, decisione

che va confermata in questa sede.

Visto

quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso contro la

decisione incidentale del 20 novembre 2023 va respinto.

2.3.3

Come

accennato (cfr. supra consid. 2.2.5.), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

In

concreto l’oggetto del contendere non concerne l’assegnazione o il rifiuto di

prestazioni, bensì la domanda di gratuito patrocinio per la procedura

amministrativa (in tema vedasi STCA 32.2018.218 consid. 2.5. con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, Commentaire – Loi sur

l’assurance-invalidité (LAI), n. 7 ad art. 69 LAI).

Ne

consegue che al ricorrente, pur soccombente, non vanno accollate spese di

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione del 23 ottobre 2023 (inc. 32.2023.130) è accolto.

§ La

decisione del 23 ottobre 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi 2.2.2. e 2.2.4.

§§§ Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la

procedura ricorsuale.

2. Nella

misura in cui ricevibile, il ricorso contro la decisione incidentale del 20

novembre 2023 (inc. 32.2023.131) è respinto.

§

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico

dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti