32.2023.130
Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di rendita e ricorso (respinto nella misura in cui ricevibile) contro decisione di non concedere gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (domanda tardiva e comunque presupposti non adempiuti)
12 aprile 2024Italiano27 min
casuistica rituale. Ne discende che non vi erano gli estremi per poter concludere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.130-131
jv/RG/gm
Lugano
12 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 ottobre 2023 (inc. 32.2023.130) e
la decisione incidentale del 20 novembre 2023 (inc.
32.2023.131) emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1968, di formazione impiegato d’esercizio (con certificato) ed
esercente (con certificato), da ultimo attivo quale posatore di serramenti
indipendente e da giugno 2016 al beneficio della pubblica assistenza, il 9/13
luglio 2020 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI adducendo
un’incapacità lavorativa completa dal 1. luglio 2020, allegando il certificato
medico del curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) attestante un “disturbo dell’umore ciclico (S. bipolare di tipo
II)” e “ricorrenti recidive depressive da più di 20 anni” (docc.
1-4, e 7 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, inclusa una perizia monodisciplinare in ambito
psichiatrico (doc. 20 incarto AI) fatta propria dal medico SMR (doc. 21 incarto
AI), l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 17 maggio 2021 di rifiuto di
prestazioni (doc. 25 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 3
marzo 2023 l’assicurato ha presentato una (seconda) domanda di prestazioni,
adducendo “PROBLEMI DI ANSIA E DEPRESSIONE CHE SI SONO AGGRAVATI” e
allegando della refertazione medica (docc. 29-31 incarto AI).
Ritenendo
giustificata l’entrata in materia (doc. 33 incarto AI), richiamati i rapporti
medici dai curanti dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (doc. 39 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in medicina
interna) (doc. 42 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR.
Vagliata la documentazione pervenuta, con rapporto finale del 24 agosto 2023
(doc. 44 incarto AI) il medico SMR ha confermato uno stato clinico invariato
rispetto a quello valutato nell’ambito della prima domanda (docc. 20 e 21
incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 1. settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, non essendo intervenuta una modifica significativa per
rapporto a quanto deciso nell’ambito della precedente domanda di prestazioni (doc.
45 incarto AI).
Con
osservazioni del 18 e del 22 settembre 2023 l’assicurato e la dr.ssa __________
hanno chiesto all’Ufficio AI una nuova valutazione psichiatrica, adducendo
l’impossibilità di reintegro professionale in qualsivoglia attività a causa, in
particolare, dell’affezione psichiatrica (doc. 46 incarto AI).
Sottoposte
le osservazioni al medico SMR, quest’ultimo ha ritenuto non essere dati i
presupposti per una nuova valutazione specialistica (doc. 48 incarto AI).
Con
decisione del 23 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 49
incarto AI).
1.4. Con
scritto del 14 novembre 2023 l’avv. RA 1 ha comunicato all’Ufficio AI di
rappresentare l’assicurato, instando – tra l’altro – per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura
amministrativa (doc. 51 incarto AI).
Con
scritto del 16 novembre 2023 l’avv. RA 1 ha formulato “istanza di
restituzione del termine per presentare osservazioni al progetto di decisione, rispettivamente
si chiede una sospensione della presente procedura con rettifica, se
necessario, della decisione 23.10.2023” (doc. 52 incarto AI).
Il 17
novembre 2023 l’Ufficio AI ha inviato alla rappresentante dell’assicurato
l’incarto AI, comunicandole che, a fronte dell’emanazione della decisione del
23 ottobre 2023, l’istanza di restituzione del termine per presentare
osservazioni avrebbe dovuto essere presentata dinanzi all’autorità di ricorso
(doc. 54 e 55 incarto AI).
Con
decisione incidentale del 20 novembre 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, non giustificandosi in concreto
l’intervento di un avvocato (doc. 56 incarto AI).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro le
decisioni del 23 ottobre 2023 e del 20 novembre 2023, postulando, per quanto
riguarda la prima decisione, l’annullamento della stessa e la retrocessione
degli atti all’Ufficio AI per gli accertamenti medici ed economici del caso,
subordinatamente che il TCA ordini gli accertamenti necessari, per quanto
riguarda la seconda decisione, l’annullamento della stessa con conseguente
riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.
Sotto
il profilo formale rimprovera all’amministrazione una grave violazione del
diritto di essere sentito, non avendolo attivamente coinvolto nell’istruttoria,
negandogli la richiesta di audizione e di procedere con gli approfondimenti
specialistici richiesti da lui e dalla curante psichiatra. Censura inoltre la
mancata concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa.
Nel
merito, contesta la valutazione medica con riferimento sia alla prima che alla
seconda domanda di prestazioni, prevalendosi delle refertazioni della curante
psichiatra.
1.6. Con
scritto del 15 dicembre 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione
medica, il ricorrente non avendo prodotto nuova refertazione medica idonea a
mettere in dubbio le conclusioni del SMR.
Circa la
decisione incidentale del 20 novembre 2023 di rifiuto del gratuito patrocinio,
l’amministrazione rileva che l’avv. RA 1 è intervenuta solo successivamente
all’emanazione della citata decisione, ossia quando quest’ultima poteva essere
contestata unicamente dinanzi al TCA, ragione per cui le condizioni per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non sono
adempiute.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.8. Con
scritto del 18 gennaio 2024 il ricorrente ha ribadito come l’intervento di un
rappresentante legale per la procedura amministrativa era, contrariamente a
quanto sostenuto dall’Ufficio AI, necessaria per via delle peculiarità del caso
in esame, ribadendo che i presupposti cumulativi per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sono da ritenersi
soddisfatti, sia per la procedura ricorsuale che per quella amministrativa.
L’insorgente
ha inoltre prodotto il rapporto del 2 gennaio 2024 della dr.ssa __________
(XII).
1.9. Con
scritto del 31 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il
rapporto della curante psichiatra al medico SMR e che quest’ultimo ha ritenuto
“necessaria una valutazione peritale psichiatrica di decorso a partire dalla
decisione cresciuta incontestata in giudicato del 17.05.2021”.
Conseguentemente, l’amministrazione ha proposto la retrocessione degli atti per
poter procedere in tal senso.
Con
riferimento alla decisione di rifiuto di assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa, l’Ufficio AI ha rinviato
a quanto esposto nella risposta di causa (XIV+1).
1.10. Con scritto
del 29 febbraio 2024 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI di
procedere ad una nuova valutazione psichiatrica, mantenendo tuttavia la sua
posizione per quanto attiene alla concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la procedura amministrativa. Egli ha inoltre prodotto un
ulteriore rapporto medico della dr.ssa __________ del 19 febbraio 2024
(XVIII+1).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
Ricorso
contro la decisione del 23 ottobre 2023
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra
9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
casu RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita AI (cfr. supra consid.
1.1.). Nella misura in cui l’assicurato sostiene che l’asserita invalidità
fosse presente da anni, avendo presentato la (seconda) domanda di prestazioni
nel marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), quest’ultima risulta in
ogni caso tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ragione per cui l’eventuale
diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica
legislativa di cui sopra.
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre
se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita
viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se
il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.2.2. In
concreto, vagliato il rapporto del 2 gennaio 2024 della dr.ssa __________ (cfr.
supra consid. 1.8.), nelle more del presente ricorso il medico SMR ha ritenuto
necessaria una valutazione peritale psichiatrica di decorso dalla decisione del
17 maggio 2021, ragione per cui l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli
atti per procedere in tal senso (cfr. supra consid. 1.9.), proposta condivisa
dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.10.). Ritenuto che l’accertamento della
situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la
graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto a prestazioni
AI, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.
2.2.3. Per
quanto attiene alla valutazione economica dell’Ufficio AI, la stessa appare
prematura, visto che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora
compiutamente acclarata.
2.2.4. ll TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché
vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
concreto, stante la necessità di un approfondimento medico, annullata la
decisione del 23 ottobre 2023, si giustifica il rinvio degli atti
affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid.
2.2.2. e seg.) e si determini nuovamente sul diritto a prestazioni
dell’assicurato, emanando una decisione debitamente preavvisata ed impugnabile.
2.2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio
2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
formulata per la procedura ricorsuale (pro multis 124 V 301 consid. 6. e STF
9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).
Ricorso
contro la decisione del 20 novembre 2023
2.3. Come
accennato (cfr. supra consid. 1.4. in fine e 1.5.), il ricorrente ha impugnato anche
la decisione incidentale del 20 novembre 2023, sostenendo che – contrariamente
a quanto concluso dall’Ufficio AI – i presupposti cumulativi per la concessione
del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa fossero in
concreto adempiuti.
2.3.1. Giusta
l’art. 59 LPGA ha diritto a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o
dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall’art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all’art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con rinvii; TFA M 2/06
del 17 settembre 2007 consid. 5.2.1) secondo il quale aveva diritto di
ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, di modo
che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest’ultimo disposto
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 2 ad art. 59 LPGA; Zünd/Pfiffner Rauber,
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §13 n. 64;
Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 1 e seg.
ad art. 59 LPGA; va anche fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b
LTF disciplina in modo diverso, più restrittivo, l’interesse degno di
protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF (cfr. le summenzionate
citazioni)). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell’art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste
pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196 consid. 3 e riferimenti ivi citati; Kieser, op.
cit., n. 9 ad art. 59 LPGA). Un interesse degno di protezione è dato se l’esito
della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica
del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 con riferimenti; STF 9C_499/2012 del
27 maggio 2013 consid. 2.1).
L’interesse
degno di protezione deve essere dato sia al momento del ricorso che al momento
della decisione sul ricorso e, in tal senso, dev’essere costantemente attuale
(Forster, op. cit., n. 3 ad art. 59 LPGA).
Di
regola, alla parte cui è rifiutato il gratuito patrocinio va riconosciuto un
interesse degno di protezione a ricorrere contro tale rifiuto (Métral, CR LPGA,
n. 24 ad art. 59 LPGA; Kieser, op. cit., n. 18 ad art. 59 LPGA; STFA U 63/04
del 3 ottobre 2006 consid. 2.2.1). Di natura incidentale (DTF 139 V 600 consid.
2.), suddetta decisione di rifiuto è di regola atta a causare un pregiudizio
irreparabile ed è pertanto impugnabile tramite ricorso ai sensi dell’art. 56
LPGA (STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1. con rinvii
giurisprudenziali; Métral, op. cit., n. 45 ad art. 56 LPGA).
Sia la
mancanza di un interesse degno di protezione sia – per le decisioni incidentali
– l’assenza di un pregiudizio irreparabile costituiscono condizioni di
ricevibilità del ricorso (DTF 126 V 244 consid. 2a; STCA 42.2021.40-41 del 30
agosto 2021 consid. 2.4.).
La
domanda di gratuito patrocinio presuppone un procedimento principale: essa va
negata nel caso in cui l’assicurato ha fruito di una consulenza legale prima
della pendenza di un procedimento, al di fuori di esso, oppure ancora se la
domanda è stata formulata prima dell’avvio del procedimento (Ackermann, op.
cit., pag. 162).
La
domanda di gratuito patrocinio può essere respinta se presentata in una fase
molto avanzata del procedimento, motivando tale rifiuto con il fatto che non vi
è più la necessità di patrocinio legale. Ciò vale sia nella procedura
amministrativa che in quella giudiziaria (Kieser, das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, 1999, pagg. 156 e 161). Una domanda di patrocinio
presentata successivamente alla conclusione del procedimento è in ogni caso
irricevibile (Ackermann, op. cit., pag. 178; per la procedura giudiziaria cfr.
STCA 34.2016.14 del 18 maggio 2016 pag. 2).
Tornando
al caso in esame, si rileva che nella procedura amministrativa dinanzi
all’Ufficio AI l’assicurato ha agito personalmente senza l’ausilio di un
avvocato (cfr. supra consid. 1.3.). Infatti, per sua stessa ammissione (I, pag.
2), l’avv. RA 1 ha assunto il mandato di patrocinio il 14 novembre 2023,
allorquando la decisione di rifiuto di prestazioni del 23 ottobre 2023 era già
stata resa da oltre tre settimane (cfr. supra consid. 1.4.). Vi sarebbe
pertanto da chiedersi se possa pacificamente essere ammesso nel caso concreto
il rischio di un pregiudizio irreparabile (di natura fattuale o giuridica),
ovvero se il ricorrente disponga di un interesse degno di protezione ad
un’immediata modifica della decisione impugnata (Métral, op. cit., n. 37 ad
art. 56 LPGA; DTF 120 Ib 97 consid. 1c; cfr. anche DTF 133 V 648). Se così non fosse,
l’impugnativa sarebbe irricevibile già per questo motivo.
A
prescindere dall’eventuale carenza dell’interesse degno di protezione,
l’irricevibilità del ricorso contro la decisione del 20 novembre 2023 è in ogni
caso dettata dal fatto che la domanda di gratuito patrocinio è stata presentata
successivamente all’emanazione della decisione di rifiuto di prestazioni del 23
ottobre 2023, decisione che ha messo fine alla procedura amministrativa (art.
74 OAI).
Ma
anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse dichiarare il ricorso ricevibile,
si rileva che le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio
nella procedura amministrativa non erano in ogni caso date, come si illustrerà
in appresso.
2.3.2. Giusta
l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo.
Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria a tutelare i suoi diritti.
L’art.
37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e
che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V
97 consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
Il
disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente
richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit)
di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione
di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di
concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art.
37 LPGA).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché
quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore
ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito
patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36
ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, pag. 397 e seg.).
Per il
resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la
giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200
consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Ackermann, Aktuelle
Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in:
Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pag. 154;
Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser,
Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in:
Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2014, pag. 553).
Se i
presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con
effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n.
51 ad art. 37 LPGA).
Con
l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di
allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del
contendere principale (ted. Hauptsache) possono essere accollati con
effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia
tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente
consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 e
seg.).
Quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il
richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1,
8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid.
1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con
riferimenti).
A tal
proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della
particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle
specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre
menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le
circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di
orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è
necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera
particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.
Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà
del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,
alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF
8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e
segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23
febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; Ackermann, op. cit.,
pag. 160 e seg.; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).
Il
criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella
procedura amministrativa va verificato, come accennato, con particolare
severità (STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3
marzo 2017 consid. 3.2. e seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF
125 V 32 consid. 4b; Ackermann, op. cit., pag. 161; Betschart, n. 46 ad art. 37
LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der
schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p.
164).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA
Fatti
I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e
DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato
presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un
albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181;
giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
Nel
caso in disamina non erano adempiuti i presupposti dell’esigenza del patrocinio
e di probabilità di esito favorevole.
Riguardo
al primo presupposto, si rileva che l’insorgente aveva perfettamente compreso
la portata del preavviso, chiedendo alla curante di produrre un ulteriore
rapporto medico (doc. 46, pag. 201 incarto AI) e manifestando personalmente le
rimostranze circa la valutazione medica, esponendo il suo punto di vista circa
la situazione valetudinaria e professionale (doc. 46, pag. 202 incarto AI).
Pervenutagli la decisione del 23 ottobre 2023, egli si è attivato per il
tramite dell’avv. RA 1 in ottica ricorsuale. Inoltre, il caso in esame non
presenta particolari difficoltà di natura fattuale e/o giuridica rispetto alla
casuistica rituale. Ne discende che non vi erano gli estremi per poter concludere
che RI 1 si trovasse in una situazione di impaccio e disorientamento tale per
cui l’amministrazione avrebbe dovuto d’ufficio sollevare la questione
dell’assistenza giudiziaria, rispettivamente che vi fosse la necessità
d’intervento di un avvocato.
Per
Considerandi
quanto attiene al secondo presupposto, si rileva che l’analisi – giocoforza
sommaria – delle probabilità dell’esito della procedura è da effettuarsi al
momento della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (Betschart,
op. cit., n. 39 ad art. 37 LPGA) e che l’unico documento medico che è stato
prodotto nell’ambito della procedura amministrativa era quello della dr.ssa ___________
che sostanzialmente ricalcava quanto da quest’ultima già esposto con la seconda
domanda di prestazioni (docc. 29 e 46 incarto AI). Al termine della procedura
amministrativa, quindi, difettava manifestamente il requisito di esito
favorevole.
È
quindi a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, decisione
che va confermata in questa sede.
Visto
quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso contro la
decisione incidentale del 20 novembre 2023 va respinto.
2.3.3
Come
accennato (cfr. supra consid. 2.2.5.), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
In
concreto l’oggetto del contendere non concerne l’assegnazione o il rifiuto di
prestazioni, bensì la domanda di gratuito patrocinio per la procedura
amministrativa (in tema vedasi STCA 32.2018.218 consid. 2.5. con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, Commentaire – Loi sur
l’assurance-invalidité (LAI), n. 7 ad art. 69 LAI).
Ne
consegue che al ricorrente, pur soccombente, non vanno accollate spese di
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione del 23 ottobre 2023 (inc. 32.2023.130) è accolto.
§ La
decisione del 23 ottobre 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi 2.2.2. e 2.2.4.
§§§ Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
procedura ricorsuale.
2. Nella
misura in cui ricevibile, il ricorso contro la decisione incidentale del 20
novembre 2023 (inc. 32.2023.131) è respinto.
§
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico
dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti