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Decisione

32.2023.132

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2024Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 24 ottobre 2023

deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.

Nel

referto del 30 novembre 2023, il PD dr. med. __________, dopo aver descritto le

lagnanze soggettive della ricorrente ed aver affermato che “penso che

l’articolazione sembri, almeno alle lastre e all’esame artroscopico, ancora in

relative buone condizioni” ha ritenuto necessario procedere con ulteriori

esami ma non ha accennato ad un’incapacità lavorativa, se non nei certificati

prodotti successivamente e per un periodo che comunque è ben posteriore

all’emissione della decisione impugnata (doc. D: dal 30 novembre 2023 all’11

gennaio 2024; doc. XII/2-3 per il periodo dall’11 gennaio 2024 al 14 marzo 2024

e doc. XXIV/1 per il periodo dal 15 marzo 2024 al 16 aprile 2024).

Da

parte sua il dr. med. __________, specialista in neurologia, il 18 gennaio 2024

(doc. E), posta la diagnosi di verosimile contrattura muscolare

latero-cervicale, riassunta la situazione valetudinaria dell’insorgente rileva

che l’interessata è ormai da 18 anni che non può utilizzare la mano destra,

ossia anche per un periodo durante il quale è stata ritenuta totalmente capace

al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr.

decisione del 25 maggio 2021 di non entrata in materia, cresciuta incontestata

in giudicato e rapporto SMR del 6 marzo 2023, da cui emerge che l’interessata

dal 1° gennaio 2008 al 10 giugno 2021 è stata completamente abile al lavoro in

attività leggere). Lo specialista, del resto, evidenzia come nell’arto

superiore sinistro non ha constatato deficit di forza o sensibilità e come la

risonanza magnetica cervico-toracica del 9 gennaio 2024 non ha mostrato gravi

discopatie e men che meno compressioni radicolari ed ha concluso affermando che

“non credo che il quadro clinico della Paziente dipenda direttamente dal

rachide cervicale (o toracico)” ma che potrebbe “trattarsi di un

sovraccarico collegato all’utilizzo dell’arto superiore sinistro (non

dominante) cui la Paziente non era abituata” ed ha consigliato una

valutazione fisiatrica “che potrebbe dettare delle linee di trattamento per

fisioterapisti”.

Non

è stata accertata alcuna incapacità lavorativa.

Da

parte sua il PD dr. med. __________ l’11 gennaio 2024 ha proposto una denervazione

per migliorare il dolore alla mano destra (doc. F), operazione effettuata il 2

febbraio 2024 (doc. XIII/1), ossia in un periodo successivo a quello che

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali.

Neppure

la dr.ssa med. __________, nel suo referto del 26 febbraio 2024 (doc. XX/1), fa

stato di una incapacità lavorativa, ma descrive la fattispecie e le possibili

terapie per curare anche la problematica rachidea associata, secondaria ai

problemi di gestione dell’arto superiore destro, mentre l’ergoterapista __________

il 13 marzo 2024 si limita a rilevare che l’interessata sta eseguendo sedute di

ergoterapia con cadenza settimanale e a descrivere le difficoltà nell’utilizzo

della mano destra (doc. XXIV/2).

Infine,

il PD dr. med. __________ il 14 marzo 2024 ha indicato che l’insorgente

riferisce un buon decorso post-operatorio al dorso del polso dove il dolore è diminuito,

pur avendo un bruciore all’eminenza tenar dopo l’intervento, che secondo lo

specialista, tuttavia, ha carattere temporaneo (doc. XXVI/1).

Questo

Tribunale evidenzia pertanto da una parte che i referti sopra descritti si

riferiscono ad un periodo successivo al 24 ottobre 2023 e non devono di

principio essere ritenuti nell’ambito della presente procedura.

D’altra

parte essi non sono neppure atti a modificare l’esito della decisione, siccome la

conclusione del medico SMR, secondo cui l’interessata, in attività leggere e

con le limitazioni ivi descritte, è abile al lavoro in maniera completa, trova

conferma anche nei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Giova

qui segnalare la sentenza 35.2017.37 del 23 novembre 2017, in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, confermata dall’Alta Corte con STF

8C_32/2018 del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA

ha rilevato quanto segue:

"

(…). Ad esempio, in una pronunzia

inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad

esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -

questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata

che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una

sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U

439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei

deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado

di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003,

cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006,

consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno

semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come

lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o

in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici

alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid.

2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF

ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere

non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a

completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in

un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato,

il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si

era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il

TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto

l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega

circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo

del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte

35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre

2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato

è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di

smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di

svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016

questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione

"tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia

al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla

destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016

questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica

di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo

Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa

di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un

intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di

svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel

contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani

contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo

Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a

causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al

gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente:

prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di

pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi

superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4

movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017,

il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive

adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso

della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a

esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,

2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non

qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre

attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e

nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di

controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato

o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332

consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta

Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un

braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata

con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017

Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato

del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”

Ancora con STF 8C_462/2020

del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel caso di assicurati

limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare pienamente abili al

lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose dei limiti

funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.

Nella sentenza

9C_39/2022 del 24 marzo 2022, al consid. 4.2, il Tribunale federale ha ribadito

il medesimo concetto:

" (…) Gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen

Feststellungen kann der Versicherte seinen (nicht dominanten) linken Arm nicht

einsetzen; zudem ist auch die Feinmotorik seiner dominanten rechten Hand

eingeschränkt. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, bietet der

theoretische ausgeglichene Arbeitsmarkt auch für Personen mit einem solchen

Tätigkeitsprofil ausreichende realistische Beschäftigungsmöglichkeiten. Zu

denken ist etwa an die Bedienung und Überwachung von automatischen Maschinen

und Produktionseinheiten, die mit keinerlei körperlicher Anstrengung verbunden

sind (vgl. auch Urteile 9C_520/2021 vom 22. Dezember 2021 E. 4.3 und

8C_442/2019 vom 20. Juli 2019 E. 4.2). Somit hat die Vorinstanz kein

Bundesrecht verletzt, als sie die Verwertbarkeit der verbliebenen

medizinisch-theoretischen Arbeitsfähigkeit bejahte.”

La

conclusione dell’UAI secondo cui la ricorrente può svolgere un’attività

semplice di tipo amministrativo o di controllo senza l’utilizzo della mano

destra è pertanto conforme alla giurisprudenza.

In

queste condizioni la valutazione del medico SMR merita conferma, senza la

necessità di procedere con una perizia specialistica, né di richiamare

l’incarto completo, compresa la cartella clinica, dal PD dr. med. __________ o

di assumere le ulteriori prove genericamente elencate nel ricorso, tra cui

l’audizione del marito.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

Considerandi

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto, per i motivi

esposti in precedenza, non è di conseguenza necessario assumere ulteriori

prove.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2

; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, accertato che lo stato di salute della

ricorrente è migliorato nel corso del mese di maggio 2022, è a giusta ragione

che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita tre mesi dopo l’avvenuto

miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAVS), ossia il 31 agosto 2022, ritenuto che dal

raffronto dei redditi, il cui calcolo non è stato contestato dall’assicurata,

risulta un grado d’invalidità nullo (doc. B).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti