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Decisione

32.2023.132

Richiesta di una rendita AI respinta sulla base della valutazione degli atti da parte del medico SMR. L'ulteriore documentazione medica prodotta nelle more processuali non è atta a sovvertire le conclusioni del medico SMR. Riassunto giurisprudenza per casi di inutilizzabilità di un arto

22 aprile 2024Italiano62 min

parte sua il PD dr. med. __________ l’11 gennaio 2024 ha proposto una denervazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.132

cs

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 15 gennaio 2009

l’Ufficio AI del Cantone di __________ ha posto RI 1, nata nel 1974, al

beneficio di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1°

febbraio 2007 al 31 ottobre 2007 e di mezza rendita (grado del 55%) dal 1°

novembre 2007 al 31 dicembre 2007 (cfr. doc. AI 49 e 53).

1.2. Con decisione del 25 maggio 2021

l’Ufficio AI del Canton Ticino non è entrato in materia sulla nuova domanda

presentata dall’interessata (doc. AI 82 e 86).

1.3. Il 15 ottobre 2021 l’assicurata ha

inoltrato all’UAI ulteriore documentazione medica in seguito alla quale l’amministrazione

è entrata nel merito della richiesta (doc. AI 92 e seguenti).

1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti

ritenuti necessari, preso atto del rapporto finale del 6 marzo 2023 della

dr.ssa med. __________, medico SMR, e dei rapporti del 30 gennaio 2023 e del 13

aprile 2023 della consulente in integrazione, con decisione del 24 ottobre 2023

l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita AI intera (grado del 100%) dal 1°

giugno 2021 al 31 agosto 2022 (dopo tre mesi dal miglioramento dello stato di

salute). A causa della tardività della domanda, la rendita è stata versata dal

1° aprile 2022 (doc. B).

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso

di riconoscerle un’incapacità lavorativa al 100% anche dopo il 19 maggio 2023 (recte;

2022) ed il rinvio degli atti all’UAI per il calcolo della rendita (doc. I). In

via subordinata chiede che venga allestita una perizia indipendente che accerti

le sue condizioni di salute.

La ricorrente solleva

preliminarmente la violazione del suo diritto di essere sentita poiché nella

decisione l’amministrazione rinvia agli “esiti degli accertamenti”, a

lei non resi noti. La decisione non indicherebbe le ragioni che hanno indotto

l’UAI a dichiarare cessato lo stato di inabilità lavorativa al 19 maggio 2023

(recte: 2022). Ciò le avrebbe impedito di rendersi conto del motivo per il

quale è stata ritenuta abile al lavoro al 100%. Essendo il difetto grave, la

violazione non può essere sanata dal Tribunale.

Nel merito contesta la

valutazione medica e ritiene di essere soggettivamente incapace al lavoro in

qualsiasi attività. Ella rileva di avere la mano destra paralizzata,

inutilizzabile, circostanza riconducibile ad un evento traumatico del 2005. Nel

corso degli anni i suoi postumi sono stati verosimilmente mal curati e sono

sfociati in un intervento operatorio del 16 febbraio 2022. Dopo tale intervento

le condizioni dell’arto e quelle generali di salute sono peggiorate. Ella

soffre ora anche di dolori alla schiena per la quale è in cura e sottoposta a

terapia farmacologica, fisioterapica ed ergoterapica. Neppure in casa è in

grado di svolgere un’attività, ma deve essere aiutata dal marito. Ella contesta

di poter svolgere un lavoro, anche solo amministrativo o di controllo che non

richieda l’uso della mano destra.

L’insorgente evidenzia che

prossimamente sarà visitata dal PD dr. med. __________, specialista in

chirurgia della mano, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, che

l’aveva operata il 16 febbraio 2022 e si riserva di produrre ulteriore

documentazione medica.

La ricorrente richiama l’incarto

completo dall’UAI e dal PD dr. med. __________.

1.6. Con risposta del 15 dicembre 2023,

cui ha allegato l’esito della visita medica del 30 novembre 2023 del PD dr.

med. __________, l’annotazione del 13 dicembre 2023 della dr.ssa med. __________,

medico SMR e l’intero incarto AI, l’amministrazione ha proposto la reiezione

del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazione (doc. V).

1.7. Il 20 dicembre 2023 l’insorgente,

oltre a produrre il referto del 30 novembre 2023 del PD dr. med. __________, di

cui chiede l’edizione della cartella clinica, ha domandato di poter visionare

l’incarto AI (doc. VII), ciò che ha fatto l’8 gennaio 2024 (doc. X).

1.8. Pendente causa la ricorrente ha

prodotto ulteriori numerosi atti medici, su cui l’UAI si è puntualmente

espresso (doc. da XI a XXXI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame l’UAI ha

riconosciuto alla ricorrente una rendita AI intera (grado del 100%) dal 1°

giugno 2021 al 31 agosto 2022 (dopo tre mesi dal miglioramento dello stato di

salute). A causa della tardività della domanda, il versamento delle prestazioni

decorre dal 1° aprile 2022 (doc. B).

In concreto, al momento della

presentazione della domanda l’assicurata non beneficiava di una rendita AI. Nel

corso del mese di ottobre 2021 l’interessata ha prodotto documentazione medica

atta a comprovare un peggioramento del suo stato di salute a fronte di un grado

d’invalidità del 100% dal giugno 2021, ragione per cui la domanda era tardiva

ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

Ne consegue che il diritto alla

rendita d’invalidità è nato nel 2022, dopo il termine di carenza di 6 mesi.

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. anche STCA

32.2023.77 del 22 gennaio 2024).

2.2. La ricorrente fa valere una grave

violazione del suo diritto di essere sentita poiché l’Ufficio AI si è limitato a

motivare la sua decisione con un rinvio agli “esiti degli accertamenti” (doc.

I, pag. 2). Ella ritiene che tale vizio è insanabile.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.3. Nel caso

di specie nella decisione impugnata (doc. B) l’Ufficio AI, in un capitolo

intitolato “esito degli accertamenti” ha affermato di aver proceduto ad

ulteriori indagini in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente il

1° marzo 2023 ed il 25 maggio 2023.

L’amministrazione

ha indicato che sulla base degli accertamenti medici emerge che nella

precedente attività l’interessata è incapace al lavoro al 100% dal mese di

febbraio 2006, mentre in attività adeguate al suo stato di salute la ricorrente

è stata totalmente incapace al lavoro dall’11 giugno 2021 al 18 maggio 2022 per

poi essere nuovamente capace al lavoro in maniera completa dal 19 maggio 2022.

Dopo

aver confermato il grado d’invalidità al 100% dall’11 giugno 2021, l’UAI ha

effettuato l’abituale confronto dei redditi ed ha stabilito che dal 19 maggio

2022 il grado d’invalidità è nullo. Da cui, tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute (31 agosto 2022), in applicazione dell’art. 88a cpv. 1

OAI, la soppressione della rendita.

L’amministrazione

ha poi citato per esteso la presa di posizione della

consulente in integrazione circa le attività professionali esigibili per la

ricorrente (pag. 2 e 3).

Nel

caso di specie, l’assicuratore ha di conseguenza indicato in maniera

approfondita i motivi alla base della sua decisione.

Tant’è che

la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate con

un ricorso motivato al quale ha allegato ulteriore documentazione medica.

È vero che l’Ufficio AI non ha

esplicitato nella decisione impugnata le ragioni per le quali ha ritenuto che lo

stato di salute è migliorato il 19 maggio 2022.

Tuttavia dalle tavole processuali

emerge che il 7 febbraio 2023 ed il 21 giugno 2023, ossia prima dell’emanazione

della decisione impugnata, l’Ufficio AI ha trasmesso alla ricorrente, su sua

richiesta, l’intero incarto (doc. AI 121 e 140), comprendente pure il rapporto

SMR del 6 marzo 2023, dove figura che l’incapacità lavorativa in attività

adeguata è pari allo 0% dal 19 maggio 2022 sulla base della valutazione del PD dr.

med. __________ (cfr. doc. AI 126, pag. 338).

Ella ha pertanto potuto prendere

visione di tutti gli atti rilevanti, tra i quali quelli alla base della

decisione dell’amministrazione di ritenere migliorato il suo stato di salute

dal 19 maggio 2022.

Ne segue che non vi è stata nessuna

violazione del suo diritto di essere sentita.

Del resto, pendente causa, la

ricorrente, per il tramite del suo legale, ha nuovamente visionato l’intero

incarto ed ha prodotto numerosa documentazione medica tramite la quale ha

ampiamente contestato il provvedimento amministrativo.

Per cui, anche se per pura

ipotesi di lavoro si ritenesse una violazione del diritto di essere sentita,

esso è comunque stato sanato in questa sede.

A questo proposito va rammentato

che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. In

concreto dall’incarto dell’UAI, emerge che dopo aver acquisito tutta la

documentazione medica ritenuta necessaria, l’amministrazione ha sottoposto gli

atti al medico SMR, dr.ssa med. __________, la quale nel rapporto finale del 6

marzo 2023 ha accertato, nella precedente attività svolta dalla ricorrente, di

ausiliaria di pulizie e cameriera, una totale incapacità lavorativa dal mese di

febbraio 2006, mentre in attività adatte al suo stato di salute, a parte un

periodo di totale incapacità lavorativa dall’11 giugno 2021 al 18 maggio 2022,

ha ritenuto una capacità lavorativa totale (pag. 336-338 incarto AI).

Per

stabilire il periodo durante il quale la ricorrente è stata incapace al lavoro

in maniera completa, la dr.ssa med. __________ si è fondata in particolare sui

referti del 17 giugno 2021 della dr.ssa med. __________, FMH neurologia (per

l’inizio dell’incapacità lavorativa) e sul referto del 19 maggio 2022 del PD

dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica

e traumatologia (per la fine dell’incapacità lavorativa), il quale, posta la

diagnosi di artrosi al polso destro e/d pregressa lesione legamento

scafato-lunato, e/d ricostruzione legamento scafato-lunato (2010) e/d artroscopia

e sinovectomia estesa del 16.02.2022, circa il decorso ha indicato che “la

paziente torna a 3 mesi dall’intervento. Soggettivamente contenta: non ha

formicolio alle dita, riesce ad aprire e chiudere la mano che sente come

“sbloccata” (…) Per quanto riguarda il polso, a fronte di una situazione

clinica in miglioramento e a fronte di un’artroscopia che ha trovato un polso,

nel complesso, in buone condizioni, con solo una condropatia nella fossa

scafoide, non penso siano necessari altri gesti chirurgici da parte mia”

(doc. AI 114).

Lo

specialista aveva aggiunto che l’interessata iniziava a lamentare un dolore

alla spalla destra quando caricava. Contattata in merito, l’insorgente ha poi

indicato che dopo aver smesso la fisioterapia, non ha più avuto problemi (doc.

AI 116).

La

dr.ssa med. __________ ha indicato quali limitazioni funzionali un carico

massimo di 2 chili per la mano destra, aggiungendo che l’interessata può

eseguire dei lavori di controllo o lavori leggeri d’ufficio, senza utilizzo di

forza dalla mano destra, lavori leggeri senza forza per la mano destra, senza

esposizione a vibrazioni o colpi, non deve flettere o estendere il polso destro

in modo ripetitivo o contro resistenza, il movimento di pinze ed i movimenti di

precisione sono possibili (doc. AI 126, pag. 337-338).

Il 13

aprile 2023 la consulente professionale ha affermato:

" (…) Nel

mercato del lavoro ci sono delle attività che l’A. potrebbe svolgere e che sono

compatibili con le limitazioni espresse in sede medica.

Come indicato nel mio rapporto precedente

confermo quale attività confacente quella di supporto amministrativo e/o

ricezionista. Nel citato rapporto è stata indicata la possibilità di

riconoscere una formazione breve o dei corsi per acquisire le competenze

considerato che l’A. non ha esperienza nel settore (la formazione in ambito

commerciale e la breve esperienza lavorativa risalgono a oltre 30 anni fa).

Qualora l’A. ne facesse richiesta, il

Servizio integrazione resta a disposizione per valutare una formazione ad hoc

che consenta all’A. di acquisire le competenze e potersi reinserire in

un’attività di supporto di tipo amministrativo/ricezione con eventualmente, se

si rendesse necessario, di adeguare la postazione a livello ergonomico.

Altra possibile attività adeguata è quella

di rappresentante di vendita ad es. promozione di prodotti alimentari non

pesanti. L’attività prevede la presentazione e la promozione dell’articolo con

possibilità di degustazione. Considerato il tipo di attività e le limitazioni

al braccio destro, l’A. potrebbe utilizzare e ricorrere al braccio sinistro.

Non si reputa infatti che per questo tipo

di attività le limitazioni al braccio destro siano tali da non rendere

possibile lo svolgimento dell’attività adattando e utilizzando le risorse

disponibili.

L’attività di sorvegliante di mensa non

prevede sforzi fisici o movimenti particolari. L’attività non è quella di un

educatore e consiste nella sorveglianza dei bambini durante la pausa pranzo

durante la consumazione del pasto e nel tempo che precede la ripresa delle

lezioni.

In riferimento alle osservazioni si è

riconsiderata la figura della badante/accompagnatrice indicata come attività

adeguata nel rapporto del 30.1.2023. Nella valutazione tale attività era da

intendersi per persone con autonomia fisica.

L’attività nell’insieme può in effetti però

prevedere anche pazienti con autonomia ridotta e che necessitano di un

sostegno/intervento fisico in funzione delle esigenze del datore di lavoro.

Rivalutando tale figura professionale

tramite un servizio preposto, uno dei requisiti è la buona condizione fisica,

condizione che riduce le possibilità d’impiego per persone che presentano delle

limitazioni fisiche come l’A. Pertanto, a dispetto di quanto indicato nel

precedente rapporto, non si può considerare l’attività di badante/accompagnatrice

quale attività accessibile e confacente alla situazione dell’A.” (doc. AI 130)

Nelle

more amministrative è stato prodotto anche un referto del 19 maggio 2023 del PD

dr. med. __________, il quale ha affermato che “la paziente torna a un anno

di distanza, in quanto ha provato a lavorare ma, appena inizia a fare dei

lavori di carico e ripetitivi, il polso si gonfia e le fa molto male. Nel

complesso la situazione del polso è sovrapponibile a quella dell’anno scorso

(…) le lastre di oggi dimostrano una situazione sostanzialmente sovrapponibile

alle immagini radiografiche dell’anno scorso: vi è una dissociazione

scafo-lunata con una deformità in VISI. Non sembrano esserci progressioni

dell’artrosi, che era stata vista con l’artroscopia (…) La paziente ha un polso

che ha un deficit funzionale. La mobilità è limitata e la forza è ¾ della forza

controlaterale. Quello che importa, però, è il carico che la mano destra può

sostenere, che si aggira attorno ai 2-3 kg per un periodo prolungato. Questo impedisce

alla signora di effettuare un lavoro manuale prolungato nel tempo. Non penso ci

sia in questo momento un’indicazione chirurgica, se non, eventualmente,

un’artrodesi” (pag. 349-350 incarto AI).

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto:

-

numerosa documentazione medica relativa alla precedente procedura

innanzi all’UAI del Cantone di __________, ossia rapporti del 5 maggio 2006 e

del 30 maggio 2006 del servizio di Ortopedia-Traumatologia dell’__________,

attestati di incapacità lavorativa del 5 febbraio 2007 e del 4 agosto 2005 del

dr. med. __________ (doc. da C7 a C10);

-

un rapporto del 17 giugno 2021 della dr.ssa med. __________, FMH

neurologia, già agli atti (doc. C6 e pag. 243 incarto AI);

-

dei certificati di incapacità lavorativa del 16 febbraio 2022 (doc. C), 27

ottobre 2021 (doc. C1), del 7 ottobre 2021 (doc. C3), dell’8 ottobre 2021 (doc.

C4) e una prescrizione per ergoterapia del 6 settembre 2021 (doc. C5);

-

il rapporto operatorio del 16 febbraio 2022 del PD dr. med. __________

(doc. C2);

-

prescrizioni di fisioterapia ed ergoterapia del 16 ottobre 2023 e del 9

novembre 2023, con allegato il rapporto di ergoterapia del 15 novembre 2023 dell’ergoterapista

__________ (doc. C11, C12 e C13);

-

un rapporto del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, medico

generico, FMH ozonoterapia, micronutrizione (doc. C14), del seguente tenore:

" (…)

Attualmente la paziente sta utilizzando il tutore di riposo per il polso sia di

giorno che di notte e un guanto compressivo anti-edema. Presenta una cicatrice

dorsale al polso ipersensibile dolente alla lieve pressione. Riferisce anche

forti dolori a riposo e con il movimento di dita lunghe/polso (VAS 8/10).

La paziente riferisce di non riuscire ad

utilizzare la forza della mano a causa dei dolori. L’articolarità del polso non

è completa ed è dolente agli ultimi gradi. Questo le impedisce lo svolgimento

di attività di vita quotidiana e soprattutto in attività che richiedono

utilizzo della forza

Svolge regolarmente sedute di ergoterapia e

fisioterapia. Nel 2022 ha svolto fisioterapia per il rachide a causa di forti

dolori dorso lombari ma dal mese di settembre 2023 il problema si è

maggiormente esacerbato al tratto cervicale inizialmente riferibile ad una

causa posturale visto che svolge tutte le attività quasi esclusivamente con

l’arto superiore sx.

Durante l’ultimo mese si è verificato un

problema complesso con Trigger point attivi a livello del trapezio superiore e

dei muscoli della masticazione. La paziente riferisce più sovente cefalee che,

per come descritte, è clinicamente associabile a cefalee muscolo-tensive.

Da questo scorso ottobre la signora

presenta un chiaro stato ansioso depressivo di tipo reattivo alla sua storia

clinica. Le ho introdotto una terapia del valium 5 mg. Rivedrò la paziente a

breve per valutare se necessario richiedere un consulto di uno psicoterapeuta.”

(doc. C14)

È

inoltre stato prodotto il referto del 30 novembre 2023 del PD dr. med. __________

il quale ha affermato che “la paziente torna a controllo a 6 mesi

dall’ultima volta, riferendo un peggioramento del quadro clinico. Quello che

lamenta è un dolore a livello del polso. Dice che usa sempre il tutore. La VAS

a riposo è a 5 e sotto sforzo 10 (…) ricordo come le lastre dell’ultima volta

indicassero come ancora irrisolto il gap tra il semilunare e lo scafoide. Non

grossolane alterazioni artrosiche, anche se in artroscopia era stata vista una

condropatia della fossa scafoidea (…) Ho spiegato alla paziente che, alla luce

del quadro clinico e radiologico, non vedo in questo momento un’indicazione

precisa a un intervento chirurgico. Penso che l’articolazione sembri, almeno

alle lastre e all’esame artroscopico, ancora in relative buone condizioni.

Siccome però il dolore è ingravescente, ho chiesto di eseguire una SPECT-CT e

vedrò la paziente a seguire” (doc. V/1).

Chiamata

ad esprimersi in merito alla documentazione prodotta con il ricorso, nella

sua presa di posizione del 13 dicembre 2023, il medico SMR, dr.ssa med. __________,

ha affermato che nella “relazione del curante di base Dr. __________ è

ventilata una problematica reattiva (e contestuale) all’emissione della

decisione, senza che vi sia la certificazione di uno specialista circa una

diagnosi psichiatrica invalidante ai sensi dell’ICD 11 (…) il PD Dr. __________,

nella sua ultima visita, non apporta elementi di novità rispetto al suo ultimo

rapporto del 19.05.2023. Anzi, lo stesso – pur decidendo (per scrupolo) di

effettuare un’ulteriore esame visto quanto riferitogli dall’assicurata –

riporta un’articolazione “ancora in relative buone condizioni” (…) non vi sono

esami strumentali che confermino la presenza di una sindrome cervicale pleurale

sinistra” (doc. V/2).

Il 20

dicembre 2023 la ricorrente ha prodotto un certificato del 30 novembre 2023 del

PD dr. med. __________ che ha certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal

30 novembre 2023 all’11 gennaio 2024 (doc. D), mentre il 22 gennaio 2024 ha

trasmesso un referto dell’11 gennaio 2024 del PD dr. med. __________ ed un

referto del 18 gennaio 2024 del dr. med. __________, specialista in

neurochirurgia, aggiungendo che segue una terapia con calmanti per il suo stato

d’ansia e che il 5 febbraio 2024 sarebbe stata sottoposta ad un intervento

chirurgico all’arto principale destro e dovrà poi sottoporsi ad un trattamento

dell’atrofizzazione muscolare (doc. XI).

Nel

referto del 18 gennaio 2024, relativo al consulto del medesimo giorno, il dr.

med. __________ ha posto la diagnosi di verosimile contrattura muscolare

latero-cervicale ed ha affermato:

" (…)

Trattasi di una paziente disoccupata da circa 18 anni e in precedenza impiegata

come cameriera, impiegata di pulizie e aiuto-cucina. In trattamento antidepressivo.

Questa Paziente da circa diciotto anni

convive con una problematica coinvolgente l’arto superiore destro distale, che

ha portato allo stato attuale a quattro interventi chirurgici, in attesa del

quinto.

Da circa diciotto anni, quindi, questa

Paziente destrimane si trova a non poter più utilizzare la mano e l’arto

superiore destro non solo in ambito professionale, ma anche nelle mansioni

quotidiane.

Tutto ciò chiaramente, ha portato non solo

ad una perdita di autonomia, ma anche progressivamente di autostima con

conseguente sviluppo di una sindrome depressiva, attualmente trattata.

Nell’arco degli anni, ma soprattutto negli

ultimi mesi compare una sintomatologia algica latero-cervicale accompagnata da

un senso di “tensione, pesantezza e bruciore”. Starebbe effettuando un

trattamento di fisioterapia comprendente Dry-Needling.

(…).

L’esame clinico porta alla dimostrazione di

numerosi trigger points a carico della muscolatura latero-cervicale

bilateralmente, soprattutto sul lato sinistro.

Non ho potuto valutare la forza nell’arto

superiore destro, mentre nel sinistro non ho constatato deficit di forza o

sensibilità.

(…).

Una risonanza magnetica cervico-toracica,

effettuata il 09.01.2024 presso ospedale __________, non ha mostrato gravi

discopatie e men che meno compressioni radicolari.

(…).

Non credo che il quadro clinico della

Paziente dipenda direttamente dal rachide cervicale (o toracico).

Potrebbe trattarsi di un sovraccarico

collegato all’utilizzo dell’arto superiore sinistro (non dominante) cui la

Paziente non era abituata.

Consiglierei eventualmente una valutazione

fisiatrica che potrebbe dettare delle linee di trattamento per i fisioterapisti.”

(doc. E)

Nel referto dell’11 gennaio 2024

il Pd dr. med. __________ ha affermato:

" (…) La

paziente torna a controllo dopo aver eseguito SPEC-CT in data 13.12.2023.

Riferisce tra il 20 e il 24.12.2023 ricovero presso __________ per una

infezione delle vie urinarie, in quell’occasione i dolori anche al polso destro

sarebbero ulteriormente peggiorati.

(…).

Polso destro: all’ispezione

cicatrici in ordine. La mobilità del polso è di 45° in estensione e 30° in

flessione. Dolore in sede dorso-radiale e ai massimi gradi di estensione, anche

senza palpazione. La prono/supinazione è completa. Non deficit neurologici. Kapandji

score 10 bilateralmente.

(…).

SPEC_CT 13.12.2023: captazione a livello

del polo prossimale del capitato come da artrosi secondaria a lesione legamento

scafolunato.

(…).

La paziente ha male e non riesce a lavorare

neanche con il tutore, quindi una artrodesi o una protesi non sarebbero una

buona opzione. Secondo me l’unica opzione è quindi una denervazione. Ho

spiegato alla paziente i dettagli della procedura e che si tratterebbe di un

tentativo per migliorare il dolore. La paziente accetta la proposta.” (doc. F)

Il 5 febbraio 2024 la ricorrente

ha prodotto il rapporto operatorio del 2 febbraio 2024 del PD dr. med. __________

e due certificati medici di incapacità lavorativa completa, del 26 gennaio 2024

e del 1° febbraio 2024 del medesimo medico, per il periodo complessivo dall’11

gennaio 2024 al 14 marzo 2024 (doc. XIII + 1-3).

Il 29 gennaio 2024 ed il 7

febbraio 2024, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha affermato che la

documentazione non porta nuovi elementi clinici che modificano “la valutazione

medica entro il 24.10.2023” (doc. XVI/1 e XV/1). Il 29 gennaio 2024 ha

inoltre affermato che “L’intervento proposto per il 05.02.2024 è atto a

migliorare ulteriormente la situazione al polso destro (mano dominante), ma

salvo complicazioni – non dovrebbe portare ad una inabilità lavorativa di più

di 14 giorni” (doc. XV/1).

L’ufficio AI ha inoltre citato il

consid. 4.2 della STF 9C_39/2022 relativa ad assicurati con limitazioni agli

arti superiori (doc. XV).

Il 1° marzo 2024 la ricorrente ha

prodotto un referto della dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e

riabilitazione, del 26 febbraio 2024 ed il rapporto operatorio, già agli atti,

del PD Dr. med. __________ del 2 febbraio 2024 (doc. XX).

Nel certificato del 26 febbraio

2024, facente seguito alla visita del 15 febbraio 2024, la dr.ssa med. __________,

dopo aver riassunto gli esami e le operazioni eseguiti, ha affermato:

" (…) Tale

quadro giustifica ampiamente il dolore dichiarato dalla signora RI 1, e sarebbe

meritevole di adatto trattamento farmacologico,

In un quadro di algodistrofia polso destro.

La problematica rachidea associata- che la

signora attualmente lamenta – è sicuramente secondaria ai problemi di gestione

dell’arto superiore destro che ha impedito per ben 18 anni la corretta mobilità

dell’arto superiore destro e le normali attività della vita quotidiana.

Attualmente il polso è tutelato da una

polsiera rigida, le dita hanno una corretta mobilità, con forza conservata,

l’articolazione scapolo omerale destra è libera, come libera è l’articolarità

del gomito destro.

Cifosi dorsale, iperlordosi cervicale.

Possibile leggero atteggiamento scoliotico

destro convesso lombare e sinistro convesso dorsale, che vedo più come una

possibile risposta difensiva a protezione della mano destra che come reale

scoliosi.

La signora veniva inviata alla mia

attenzione per valutare la corretta indicazione per una ripresa motoria con

dell’attività in acqua.

Sicuramente la possibilità di effettuare

del nuoto mi trova d’accordo come utile sarà anche un trattamento

chinesiologico al rachide cervico-dorso lombare, ma sottolineo nuovamente la

necessità di valutare una terapia per gli esiti di una molto probabile

algodistrofia del polso destro, che non è ancora stata trattata.” (doc. XX/1)

L’UAI, con riferimento anche alla

STF 9C_241/2022 ed all’annotazione del 6 marzo 2024 della dr.ssa med. __________,

sostiene che la nuova documentazione non ha valenza di accertamento

retrospettivo ed aggiunge che la dr.ssa med. __________ non riporta oggettive

informazioni circa le limitazioni funzionali dell’assicurata in attività

adeguate e non testimonia di uno stato di salute aggravato per più di tre mesi

(art. 88a cpv. 2 OAI). L’intervento è inoltre andato a buon fine e pertanto non

è neppure giustificata la presentazione di una nuova domanda (doc. XXII).

Il 20 marzo 2024 l’insorgente ha

prodotto un certificato medico di totale incapacità lavorativa del 14 marzo

2024 del PD dr. med. __________ per il periodo dal 15 marzo 2024 al 16 aprile

2024 (doc. XXIV/1), nonché un attestato del 13 marzo 2024 dell’ergoterapista __________

da cui emerge che l’interessata sta seguendo delle sedute una volta a settimana

(doc. XXIV/2).

Il 14 marzo 2024 la ricorrente ha

prodotto un rapporto del 21 marzo 2024 del PD dr. med. __________ dal quale

emerge:

" (…) La

paziente torna a controllo a distanza di circa 6 settimane dall’intervento.

Riferisce un buon decorso post-operatorio al dorso del polso dove il dolore è

diminuito. Ha però un bruciore all’eminenza tenar dopo l’intervento.

(…).

Il dolore al polso è diminuito, che era il

fine dell’intervento. Rimane ipersensibilità in particolare alla eminenza tenar

che a mio avviso ha un carattere temporaneo. Ho incoraggiato la paziente al

trattamento aggressivo delle cicatrici. Ho spiegato alla paziente che

l’intervento ha avuto lo scopo di ridurre il dolore, ma non ha risolto la

problematica di fondo. La rivedrò tra 6 settimane” (doc. XXVI/1)

L’UAI si è riconfermato nella sua

posizione (doc. XXVIII e XXX).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie

psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8. In

concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata del 24 ottobre 2023, dopo attento

esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi

dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Il

medico SMR, dr.ssa med. __________, dopo aver esaminato l’intera documentazione

prodotta dall’insorgente ha giustamente stabilito che l’interessata, nella

precedente attività di donna delle pulizie e cameriera, è completamente inabile

al lavoro dal mese di febbraio 2006 ed ha accertato che, per quanto qui di

interesse, l’insorgente è stata completamente inabile al lavoro in attività

adatte anche dall’11 giugno 2021 fino al 18 maggio 2022, quando, in attività

adeguate al suo stato di salute, con le limitazioni ivi indicate (carico

massimo della mano destra di 2 kg, può eseguire lavori di controllo o lavori

leggeri d’ufficio, senza utilizzo di forza dalla mano destra, lavori leggeri

senza forza per la mano destra, senza esposizione a vibrazioni o colpi, non deve

flettere o estendere il polso destro in modo ripetitivo o contro resistenza, il

movimento di pinze ed i movimenti di precisione sono possibili), è ritornata ad

essere totalmente capace al lavoro (cfr. pag. 336-338 incarto AI).

La dr.ssa med. __________ si è a

ragione fondata sul referto del 19 maggio 2022 del PD dr. med. __________,

specialista in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologica,

per stabilire la data del miglioramento dello stato di salute della ricorrente.

Lo specialista, posta la diagnosi di artrosi al polso

destro e/d pregressa lesione legamento scafato-lunato, e/d ricostruzione

legamento scafato-lunato (2010) e/d artroscopia e sinovectomia estesa del

16.02.2022, circa il decorso ha infatti indicato che “la paziente torna a 3

mesi dall’intervento. Soggettivamente contenta: non ha formicolio alle dita,

riesce ad aprire e chiudere la mano che sente come “sbloccata” (…) Per quanto

riguarda il polso, a fronte di una situazione clinica in miglioramento e a

fronte di un’artroscopia che ha trovato un polso, nel complesso, in buone

condizioni, con solo una condropatia nella fossa scafoide, non penso siano

necessari altri gesti chirurgici da parte mia” (doc. AI 114).

L’assicurata

non contesta di essere stata completamente incapace al lavoro dall’11 giugno

2021, ma sostiene di non aver riacquisito la sua capacità lavorativa a partire

dal 19 maggio 2023 (recte: 2022) e produce, nelle more processuali, ulteriore

certificazione medica.

La

documentazione prodotta, per i motivi che seguono, non è tuttavia atta a

sovvertire le conclusioni del medico SMR.

Al

ricorso l’interessata ha allegato referti medici relativi alla precedente

procedura esperita innanzi all’Ufficio AI di __________ per il periodo dal 2005

al 2007 e sfociata nella decisione del 15 gennaio 2009 di attribuzione di una

rendita limitata nel tempo (doc. da C7 a C10 e doc. AI 40 e seguenti),

certificati di incapacità lavorativa e di prescrizione di ergoterapia per

periodi per i quali l’UAI ha già riconosciuto la totale incapacità lavorativa

(doc. C, C1, C3, C4 e C5), un rapporto medico del 17 giugno 2021 della dr.ssa

med. __________, già agli atti e preso in considerazione dal medico SMR per

stabilire l’inizio della totale incapacità lavorativa (doc. C6 e pag. 243 e 338

incarto AI) ed il rapporto operatorio del 16 febbraio 2022 per l’artroscopia

del polso destro e la sinovectomia estesa (doc. C2), che non apportano elementi

di novità e concernono periodi durante i quali l’amministrazione ha già

riconosciuto prestazioni.

Non

sono di migliore aiuto le prescrizioni di fisioterapia ed ergoterapia del 16

ottobre 2023 e del 9 novembre 2023 o il rapporto di ergoterapia del 15 novembre

2023 dell’ergoterapista __________ (doc. C11, C12 e C 13), poiché si

esauriscono nella descrizione della necessità di effettuare ulteriore

ergoterapia a causa dell’intervento al polso destro, senza soffermarsi

sull’incidenza della patologia sulla capacità lavorativa in attività semplici

ed adeguate, concludendo che “la paziente riferisce di essere limitata,

causa forti dolori e limitazioni gradi articolari di polso, nello svolgimento

di attività di vita quotidiana e soprattutto in attività che richiedono l’uso

della forza” (doc. C11), ossia limitazioni già prese in considerazione dal

medico SMR (cfr. pag. 337 incarto AI: “[…] può eseguire dei lavori di

controllo o lavori leggeri d’ufficio, senza utilizzo di forza dalla mano destra

[…]”).

Quanto

al rapporto del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, oltre a riportare le

già note limitazioni descritte in precedenza, in particolare circa la mancanza

di forza nella mano destra, cita la presenza di cefalee muscolo-tensive e di

uno stato ansioso depressivo di tipo reattivo alla sua storia clinica, con conseguente

futura necessità di valutare se chiedere un consulto ad uno psicoterapeuta,

senza tuttavia spendere una parola in merito ad un’eventuale incapacità

lavorativa derivante da tali patologie e senza esprimere alcuna diagnosi sulla

base di criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto (ad esempio

ICD 10; cfr. sul tema la STF I/384/06 del 4 luglio 2007 con rinvio alla DTF 130

V 396). A tale referto non può essere attribuito alcun valore probatorio (cfr.

sul tema i consid. 2.6 e 2.7).

Agli

atti non vi è del resto alcuna documentazione medico-psichiatrica specialistica

in merito ad un’eventuale patologia, malgrado anche in altre occasioni

l’insorgente accenni al suo stato ansioso e depressivo (cfr. doc. XI e doc. E).

Per

quanto concerne la documentazione medica prodotta in seguito, va

preliminarmente rammentato che di principio è la data della decisione impugnata

(in concreto il 24 ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V

409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018

del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5

agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,

pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 24 ottobre 2023

deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.

Nel

referto del 30 novembre 2023, il PD dr. med. __________, dopo aver descritto le

lagnanze soggettive della ricorrente ed aver affermato che “penso che

l’articolazione sembri, almeno alle lastre e all’esame artroscopico, ancora in

relative buone condizioni” ha ritenuto necessario procedere con ulteriori

esami ma non ha accennato ad un’incapacità lavorativa, se non nei certificati

prodotti successivamente e per un periodo che comunque è ben posteriore

all’emissione della decisione impugnata (doc. D: dal 30 novembre 2023 all’11

gennaio 2024; doc. XII/2-3 per il periodo dall’11 gennaio 2024 al 14 marzo 2024

e doc. XXIV/1 per il periodo dal 15 marzo 2024 al 16 aprile 2024).

Da

parte sua il dr. med. __________, specialista in neurologia, il 18 gennaio 2024

(doc. E), posta la diagnosi di verosimile contrattura muscolare

latero-cervicale, riassunta la situazione valetudinaria dell’insorgente rileva

che l’interessata è ormai da 18 anni che non può utilizzare la mano destra,

ossia anche per un periodo durante il quale è stata ritenuta totalmente capace

al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr.

decisione del 25 maggio 2021 di non entrata in materia, cresciuta incontestata

in giudicato e rapporto SMR del 6 marzo 2023, da cui emerge che l’interessata

dal 1° gennaio 2008 al 10 giugno 2021 è stata completamente abile al lavoro in

attività leggere). Lo specialista, del resto, evidenzia come nell’arto

superiore sinistro non ha constatato deficit di forza o sensibilità e come la

risonanza magnetica cervico-toracica del 9 gennaio 2024 non ha mostrato gravi

discopatie e men che meno compressioni radicolari ed ha concluso affermando che

“non credo che il quadro clinico della Paziente dipenda direttamente dal

rachide cervicale (o toracico)” ma che potrebbe “trattarsi di un

sovraccarico collegato all’utilizzo dell’arto superiore sinistro (non

dominante) cui la Paziente non era abituata” ed ha consigliato una

valutazione fisiatrica “che potrebbe dettare delle linee di trattamento per

fisioterapisti”.

Non

è stata accertata alcuna incapacità lavorativa.

Da

parte sua il PD dr. med. __________ l’11 gennaio 2024 ha proposto una denervazione

per migliorare il dolore alla mano destra (doc. F), operazione effettuata il 2

febbraio 2024 (doc. XIII/1), ossia in un periodo successivo a quello che

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali.

Neppure

la dr.ssa med. __________, nel suo referto del 26 febbraio 2024 (doc. XX/1), fa

stato di una incapacità lavorativa, ma descrive la fattispecie e le possibili

terapie per curare anche la problematica rachidea associata, secondaria ai

problemi di gestione dell’arto superiore destro, mentre l’ergoterapista __________

il 13 marzo 2024 si limita a rilevare che l’interessata sta eseguendo sedute di

ergoterapia con cadenza settimanale e a descrivere le difficoltà nell’utilizzo

della mano destra (doc. XXIV/2).

Infine,

il PD dr. med. __________ il 14 marzo 2024 ha indicato che l’insorgente

riferisce un buon decorso post-operatorio al dorso del polso dove il dolore è diminuito,

pur avendo un bruciore all’eminenza tenar dopo l’intervento, che secondo lo

specialista, tuttavia, ha carattere temporaneo (doc. XXVI/1).

Questo

Tribunale evidenzia pertanto da una parte che i referti sopra descritti si

riferiscono ad un periodo successivo al 24 ottobre 2023 e non devono di

principio essere ritenuti nell’ambito della presente procedura.

D’altra

parte essi non sono neppure atti a modificare l’esito della decisione, siccome la

conclusione del medico SMR, secondo cui l’interessata, in attività leggere e

con le limitazioni ivi descritte, è abile al lavoro in maniera completa, trova

conferma anche nei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Giova

qui segnalare la sentenza 35.2017.37 del 23 novembre 2017, in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, confermata dall’Alta Corte con STF

8C_32/2018 del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA

ha rilevato quanto segue:

"

(…). Ad esempio, in una pronunzia

inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad

esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -

questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata

che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una

sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U

439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei

deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado

di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003,

cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006,

consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno

semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come

lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o

in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici

alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid.

2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio

professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del

pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF

ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere

non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a

completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in

un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato,

il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si

era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il

TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto

l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega

circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo

del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte

35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre

2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato

è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di

smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di

svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016

questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione

"tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia

al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla

destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016

questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica

di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo

Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa

di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un

intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di

svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel

contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani

contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo

Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a

causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al

gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente:

prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di

pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi

superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4

movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017,

il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive

adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso

della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a

esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,

2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non

qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre

attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e

nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di

controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato

o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332

consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta

Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un

braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata

con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017

Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato

del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”

Ancora con STF 8C_462/2020

del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel caso di assicurati

limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare pienamente abili al

lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose dei limiti

funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.

Nella sentenza

9C_39/2022 del 24 marzo 2022, al consid. 4.2, il Tribunale federale ha ribadito

il medesimo concetto:

" (…) Gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen

Feststellungen kann der Versicherte seinen (nicht dominanten) linken Arm nicht

einsetzen; zudem ist auch die Feinmotorik seiner dominanten rechten Hand

eingeschränkt. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, bietet der

theoretische ausgeglichene Arbeitsmarkt auch für Personen mit einem solchen

Tätigkeitsprofil ausreichende realistische Beschäftigungsmöglichkeiten. Zu

denken ist etwa an die Bedienung und Überwachung von automatischen Maschinen

und Produktionseinheiten, die mit keinerlei körperlicher Anstrengung verbunden

sind (vgl. auch Urteile 9C_520/2021 vom 22. Dezember 2021 E. 4.3 und

8C_442/2019 vom 20. Juli 2019 E. 4.2). Somit hat die Vorinstanz kein

Bundesrecht verletzt, als sie die Verwertbarkeit der verbliebenen

medizinisch-theoretischen Arbeitsfähigkeit bejahte.”

La

conclusione dell’UAI secondo cui la ricorrente può svolgere un’attività

semplice di tipo amministrativo o di controllo senza l’utilizzo della mano

destra è pertanto conforme alla giurisprudenza.

In

queste condizioni la valutazione del medico SMR merita conferma, senza la

necessità di procedere con una perizia specialistica, né di richiamare

l’incarto completo, compresa la cartella clinica, dal PD dr. med. __________ o

di assumere le ulteriori prove genericamente elencate nel ricorso, tra cui

l’audizione del marito.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

Considerandi

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto, per i motivi

esposti in precedenza, non è di conseguenza necessario assumere ulteriori

prove.

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, accertato che lo stato di salute della

ricorrente è migliorato nel corso del mese di maggio 2022, è a giusta ragione

che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita tre mesi dopo l’avvenuto

miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAVS), ossia il 31 agosto 2022, ritenuto che dal

raffronto dei redditi, il cui calcolo non è stato contestato dall’assicurata,

risulta un grado d’invalidità nullo (doc. B).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti