32.2023.132
Richiesta di una rendita AI respinta sulla base della valutazione degli atti da parte del medico SMR. L'ulteriore documentazione medica prodotta nelle more processuali non è atta a sovvertire le conclusioni del medico SMR. Riassunto giurisprudenza per casi di inutilizzabilità di un arto
22 aprile 2024Italiano62 min
parte sua il PD dr. med. __________ l’11 gennaio 2024 ha proposto una denervazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.132
cs
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 15 gennaio 2009
l’Ufficio AI del Cantone di __________ ha posto RI 1, nata nel 1974, al
beneficio di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1°
febbraio 2007 al 31 ottobre 2007 e di mezza rendita (grado del 55%) dal 1°
novembre 2007 al 31 dicembre 2007 (cfr. doc. AI 49 e 53).
1.2. Con decisione del 25 maggio 2021
l’Ufficio AI del Canton Ticino non è entrato in materia sulla nuova domanda
presentata dall’interessata (doc. AI 82 e 86).
1.3. Il 15 ottobre 2021 l’assicurata ha
inoltrato all’UAI ulteriore documentazione medica in seguito alla quale l’amministrazione
è entrata nel merito della richiesta (doc. AI 92 e seguenti).
1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti
ritenuti necessari, preso atto del rapporto finale del 6 marzo 2023 della
dr.ssa med. __________, medico SMR, e dei rapporti del 30 gennaio 2023 e del 13
aprile 2023 della consulente in integrazione, con decisione del 24 ottobre 2023
l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita AI intera (grado del 100%) dal 1°
giugno 2021 al 31 agosto 2022 (dopo tre mesi dal miglioramento dello stato di
salute). A causa della tardività della domanda, la rendita è stata versata dal
1° aprile 2022 (doc. B).
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso
di riconoscerle un’incapacità lavorativa al 100% anche dopo il 19 maggio 2023 (recte;
2022) ed il rinvio degli atti all’UAI per il calcolo della rendita (doc. I). In
via subordinata chiede che venga allestita una perizia indipendente che accerti
le sue condizioni di salute.
La ricorrente solleva
preliminarmente la violazione del suo diritto di essere sentita poiché nella
decisione l’amministrazione rinvia agli “esiti degli accertamenti”, a
lei non resi noti. La decisione non indicherebbe le ragioni che hanno indotto
l’UAI a dichiarare cessato lo stato di inabilità lavorativa al 19 maggio 2023
(recte: 2022). Ciò le avrebbe impedito di rendersi conto del motivo per il
quale è stata ritenuta abile al lavoro al 100%. Essendo il difetto grave, la
violazione non può essere sanata dal Tribunale.
Nel merito contesta la
valutazione medica e ritiene di essere soggettivamente incapace al lavoro in
qualsiasi attività. Ella rileva di avere la mano destra paralizzata,
inutilizzabile, circostanza riconducibile ad un evento traumatico del 2005. Nel
corso degli anni i suoi postumi sono stati verosimilmente mal curati e sono
sfociati in un intervento operatorio del 16 febbraio 2022. Dopo tale intervento
le condizioni dell’arto e quelle generali di salute sono peggiorate. Ella
soffre ora anche di dolori alla schiena per la quale è in cura e sottoposta a
terapia farmacologica, fisioterapica ed ergoterapica. Neppure in casa è in
grado di svolgere un’attività, ma deve essere aiutata dal marito. Ella contesta
di poter svolgere un lavoro, anche solo amministrativo o di controllo che non
richieda l’uso della mano destra.
L’insorgente evidenzia che
prossimamente sarà visitata dal PD dr. med. __________, specialista in
chirurgia della mano, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, che
l’aveva operata il 16 febbraio 2022 e si riserva di produrre ulteriore
documentazione medica.
La ricorrente richiama l’incarto
completo dall’UAI e dal PD dr. med. __________.
1.6. Con risposta del 15 dicembre 2023,
cui ha allegato l’esito della visita medica del 30 novembre 2023 del PD dr.
med. __________, l’annotazione del 13 dicembre 2023 della dr.ssa med. __________,
medico SMR e l’intero incarto AI, l’amministrazione ha proposto la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 20 dicembre 2023 l’insorgente,
oltre a produrre il referto del 30 novembre 2023 del PD dr. med. __________, di
cui chiede l’edizione della cartella clinica, ha domandato di poter visionare
l’incarto AI (doc. VII), ciò che ha fatto l’8 gennaio 2024 (doc. X).
1.8. Pendente causa la ricorrente ha
prodotto ulteriori numerosi atti medici, su cui l’UAI si è puntualmente
espresso (doc. da XI a XXXI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
Nel caso in esame l’UAI ha
riconosciuto alla ricorrente una rendita AI intera (grado del 100%) dal 1°
giugno 2021 al 31 agosto 2022 (dopo tre mesi dal miglioramento dello stato di
salute). A causa della tardività della domanda, il versamento delle prestazioni
decorre dal 1° aprile 2022 (doc. B).
In concreto, al momento della
presentazione della domanda l’assicurata non beneficiava di una rendita AI. Nel
corso del mese di ottobre 2021 l’interessata ha prodotto documentazione medica
atta a comprovare un peggioramento del suo stato di salute a fronte di un grado
d’invalidità del 100% dal giugno 2021, ragione per cui la domanda era tardiva
ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
Ne consegue che il diritto alla
rendita d’invalidità è nato nel 2022, dopo il termine di carenza di 6 mesi.
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. anche STCA
32.2023.77 del 22 gennaio 2024).
2.2. La ricorrente fa valere una grave
violazione del suo diritto di essere sentita poiché l’Ufficio AI si è limitato a
motivare la sua decisione con un rinvio agli “esiti degli accertamenti” (doc.
I, pag. 2). Ella ritiene che tale vizio è insanabile.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.3. Nel caso
di specie nella decisione impugnata (doc. B) l’Ufficio AI, in un capitolo
intitolato “esito degli accertamenti” ha affermato di aver proceduto ad
ulteriori indagini in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente il
1° marzo 2023 ed il 25 maggio 2023.
L’amministrazione
ha indicato che sulla base degli accertamenti medici emerge che nella
precedente attività l’interessata è incapace al lavoro al 100% dal mese di
febbraio 2006, mentre in attività adeguate al suo stato di salute la ricorrente
è stata totalmente incapace al lavoro dall’11 giugno 2021 al 18 maggio 2022 per
poi essere nuovamente capace al lavoro in maniera completa dal 19 maggio 2022.
Dopo
aver confermato il grado d’invalidità al 100% dall’11 giugno 2021, l’UAI ha
effettuato l’abituale confronto dei redditi ed ha stabilito che dal 19 maggio
2022 il grado d’invalidità è nullo. Da cui, tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute (31 agosto 2022), in applicazione dell’art. 88a cpv. 1
OAI, la soppressione della rendita.
L’amministrazione
ha poi citato per esteso la presa di posizione della
consulente in integrazione circa le attività professionali esigibili per la
ricorrente (pag. 2 e 3).
Nel
caso di specie, l’assicuratore ha di conseguenza indicato in maniera
approfondita i motivi alla base della sua decisione.
Tant’è che
la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate con
un ricorso motivato al quale ha allegato ulteriore documentazione medica.
È vero che l’Ufficio AI non ha
esplicitato nella decisione impugnata le ragioni per le quali ha ritenuto che lo
stato di salute è migliorato il 19 maggio 2022.
Tuttavia dalle tavole processuali
emerge che il 7 febbraio 2023 ed il 21 giugno 2023, ossia prima dell’emanazione
della decisione impugnata, l’Ufficio AI ha trasmesso alla ricorrente, su sua
richiesta, l’intero incarto (doc. AI 121 e 140), comprendente pure il rapporto
SMR del 6 marzo 2023, dove figura che l’incapacità lavorativa in attività
adeguata è pari allo 0% dal 19 maggio 2022 sulla base della valutazione del PD dr.
med. __________ (cfr. doc. AI 126, pag. 338).
Ella ha pertanto potuto prendere
visione di tutti gli atti rilevanti, tra i quali quelli alla base della
decisione dell’amministrazione di ritenere migliorato il suo stato di salute
dal 19 maggio 2022.
Ne segue che non vi è stata nessuna
violazione del suo diritto di essere sentita.
Del resto, pendente causa, la
ricorrente, per il tramite del suo legale, ha nuovamente visionato l’intero
incarto ed ha prodotto numerosa documentazione medica tramite la quale ha
ampiamente contestato il provvedimento amministrativo.
Per cui, anche se per pura
ipotesi di lavoro si ritenesse una violazione del diritto di essere sentita,
esso è comunque stato sanato in questa sede.
A questo proposito va rammentato
che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di
essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata
ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;
STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).
Si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. In
concreto dall’incarto dell’UAI, emerge che dopo aver acquisito tutta la
documentazione medica ritenuta necessaria, l’amministrazione ha sottoposto gli
atti al medico SMR, dr.ssa med. __________, la quale nel rapporto finale del 6
marzo 2023 ha accertato, nella precedente attività svolta dalla ricorrente, di
ausiliaria di pulizie e cameriera, una totale incapacità lavorativa dal mese di
febbraio 2006, mentre in attività adatte al suo stato di salute, a parte un
periodo di totale incapacità lavorativa dall’11 giugno 2021 al 18 maggio 2022,
ha ritenuto una capacità lavorativa totale (pag. 336-338 incarto AI).
Per
stabilire il periodo durante il quale la ricorrente è stata incapace al lavoro
in maniera completa, la dr.ssa med. __________ si è fondata in particolare sui
referti del 17 giugno 2021 della dr.ssa med. __________, FMH neurologia (per
l’inizio dell’incapacità lavorativa) e sul referto del 19 maggio 2022 del PD
dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica
e traumatologia (per la fine dell’incapacità lavorativa), il quale, posta la
diagnosi di artrosi al polso destro e/d pregressa lesione legamento
scafato-lunato, e/d ricostruzione legamento scafato-lunato (2010) e/d artroscopia
e sinovectomia estesa del 16.02.2022, circa il decorso ha indicato che “la
paziente torna a 3 mesi dall’intervento. Soggettivamente contenta: non ha
formicolio alle dita, riesce ad aprire e chiudere la mano che sente come
“sbloccata” (…) Per quanto riguarda il polso, a fronte di una situazione
clinica in miglioramento e a fronte di un’artroscopia che ha trovato un polso,
nel complesso, in buone condizioni, con solo una condropatia nella fossa
scafoide, non penso siano necessari altri gesti chirurgici da parte mia”
(doc. AI 114).
Lo
specialista aveva aggiunto che l’interessata iniziava a lamentare un dolore
alla spalla destra quando caricava. Contattata in merito, l’insorgente ha poi
indicato che dopo aver smesso la fisioterapia, non ha più avuto problemi (doc.
AI 116).
La
dr.ssa med. __________ ha indicato quali limitazioni funzionali un carico
massimo di 2 chili per la mano destra, aggiungendo che l’interessata può
eseguire dei lavori di controllo o lavori leggeri d’ufficio, senza utilizzo di
forza dalla mano destra, lavori leggeri senza forza per la mano destra, senza
esposizione a vibrazioni o colpi, non deve flettere o estendere il polso destro
in modo ripetitivo o contro resistenza, il movimento di pinze ed i movimenti di
precisione sono possibili (doc. AI 126, pag. 337-338).
Il 13
aprile 2023 la consulente professionale ha affermato:
" (…) Nel
mercato del lavoro ci sono delle attività che l’A. potrebbe svolgere e che sono
compatibili con le limitazioni espresse in sede medica.
Come indicato nel mio rapporto precedente
confermo quale attività confacente quella di supporto amministrativo e/o
ricezionista. Nel citato rapporto è stata indicata la possibilità di
riconoscere una formazione breve o dei corsi per acquisire le competenze
considerato che l’A. non ha esperienza nel settore (la formazione in ambito
commerciale e la breve esperienza lavorativa risalgono a oltre 30 anni fa).
Qualora l’A. ne facesse richiesta, il
Servizio integrazione resta a disposizione per valutare una formazione ad hoc
che consenta all’A. di acquisire le competenze e potersi reinserire in
un’attività di supporto di tipo amministrativo/ricezione con eventualmente, se
si rendesse necessario, di adeguare la postazione a livello ergonomico.
Altra possibile attività adeguata è quella
di rappresentante di vendita ad es. promozione di prodotti alimentari non
pesanti. L’attività prevede la presentazione e la promozione dell’articolo con
possibilità di degustazione. Considerato il tipo di attività e le limitazioni
al braccio destro, l’A. potrebbe utilizzare e ricorrere al braccio sinistro.
Non si reputa infatti che per questo tipo
di attività le limitazioni al braccio destro siano tali da non rendere
possibile lo svolgimento dell’attività adattando e utilizzando le risorse
disponibili.
L’attività di sorvegliante di mensa non
prevede sforzi fisici o movimenti particolari. L’attività non è quella di un
educatore e consiste nella sorveglianza dei bambini durante la pausa pranzo
durante la consumazione del pasto e nel tempo che precede la ripresa delle
lezioni.
In riferimento alle osservazioni si è
riconsiderata la figura della badante/accompagnatrice indicata come attività
adeguata nel rapporto del 30.1.2023. Nella valutazione tale attività era da
intendersi per persone con autonomia fisica.
L’attività nell’insieme può in effetti però
prevedere anche pazienti con autonomia ridotta e che necessitano di un
sostegno/intervento fisico in funzione delle esigenze del datore di lavoro.
Rivalutando tale figura professionale
tramite un servizio preposto, uno dei requisiti è la buona condizione fisica,
condizione che riduce le possibilità d’impiego per persone che presentano delle
limitazioni fisiche come l’A. Pertanto, a dispetto di quanto indicato nel
precedente rapporto, non si può considerare l’attività di badante/accompagnatrice
quale attività accessibile e confacente alla situazione dell’A.” (doc. AI 130)
Nelle
more amministrative è stato prodotto anche un referto del 19 maggio 2023 del PD
dr. med. __________, il quale ha affermato che “la paziente torna a un anno
di distanza, in quanto ha provato a lavorare ma, appena inizia a fare dei
lavori di carico e ripetitivi, il polso si gonfia e le fa molto male. Nel
complesso la situazione del polso è sovrapponibile a quella dell’anno scorso
(…) le lastre di oggi dimostrano una situazione sostanzialmente sovrapponibile
alle immagini radiografiche dell’anno scorso: vi è una dissociazione
scafo-lunata con una deformità in VISI. Non sembrano esserci progressioni
dell’artrosi, che era stata vista con l’artroscopia (…) La paziente ha un polso
che ha un deficit funzionale. La mobilità è limitata e la forza è ¾ della forza
controlaterale. Quello che importa, però, è il carico che la mano destra può
sostenere, che si aggira attorno ai 2-3 kg per un periodo prolungato. Questo impedisce
alla signora di effettuare un lavoro manuale prolungato nel tempo. Non penso ci
sia in questo momento un’indicazione chirurgica, se non, eventualmente,
un’artrodesi” (pag. 349-350 incarto AI).
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto:
-
numerosa documentazione medica relativa alla precedente procedura
innanzi all’UAI del Cantone di __________, ossia rapporti del 5 maggio 2006 e
del 30 maggio 2006 del servizio di Ortopedia-Traumatologia dell’__________,
attestati di incapacità lavorativa del 5 febbraio 2007 e del 4 agosto 2005 del
dr. med. __________ (doc. da C7 a C10);
-
un rapporto del 17 giugno 2021 della dr.ssa med. __________, FMH
neurologia, già agli atti (doc. C6 e pag. 243 incarto AI);
-
dei certificati di incapacità lavorativa del 16 febbraio 2022 (doc. C), 27
ottobre 2021 (doc. C1), del 7 ottobre 2021 (doc. C3), dell’8 ottobre 2021 (doc.
C4) e una prescrizione per ergoterapia del 6 settembre 2021 (doc. C5);
-
il rapporto operatorio del 16 febbraio 2022 del PD dr. med. __________
(doc. C2);
-
prescrizioni di fisioterapia ed ergoterapia del 16 ottobre 2023 e del 9
novembre 2023, con allegato il rapporto di ergoterapia del 15 novembre 2023 dell’ergoterapista
__________ (doc. C11, C12 e C13);
-
un rapporto del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, medico
generico, FMH ozonoterapia, micronutrizione (doc. C14), del seguente tenore:
" (…)
Attualmente la paziente sta utilizzando il tutore di riposo per il polso sia di
giorno che di notte e un guanto compressivo anti-edema. Presenta una cicatrice
dorsale al polso ipersensibile dolente alla lieve pressione. Riferisce anche
forti dolori a riposo e con il movimento di dita lunghe/polso (VAS 8/10).
La paziente riferisce di non riuscire ad
utilizzare la forza della mano a causa dei dolori. L’articolarità del polso non
è completa ed è dolente agli ultimi gradi. Questo le impedisce lo svolgimento
di attività di vita quotidiana e soprattutto in attività che richiedono
utilizzo della forza
Svolge regolarmente sedute di ergoterapia e
fisioterapia. Nel 2022 ha svolto fisioterapia per il rachide a causa di forti
dolori dorso lombari ma dal mese di settembre 2023 il problema si è
maggiormente esacerbato al tratto cervicale inizialmente riferibile ad una
causa posturale visto che svolge tutte le attività quasi esclusivamente con
l’arto superiore sx.
Durante l’ultimo mese si è verificato un
problema complesso con Trigger point attivi a livello del trapezio superiore e
dei muscoli della masticazione. La paziente riferisce più sovente cefalee che,
per come descritte, è clinicamente associabile a cefalee muscolo-tensive.
Da questo scorso ottobre la signora
presenta un chiaro stato ansioso depressivo di tipo reattivo alla sua storia
clinica. Le ho introdotto una terapia del valium 5 mg. Rivedrò la paziente a
breve per valutare se necessario richiedere un consulto di uno psicoterapeuta.”
(doc. C14)
È
inoltre stato prodotto il referto del 30 novembre 2023 del PD dr. med. __________
il quale ha affermato che “la paziente torna a controllo a 6 mesi
dall’ultima volta, riferendo un peggioramento del quadro clinico. Quello che
lamenta è un dolore a livello del polso. Dice che usa sempre il tutore. La VAS
a riposo è a 5 e sotto sforzo 10 (…) ricordo come le lastre dell’ultima volta
indicassero come ancora irrisolto il gap tra il semilunare e lo scafoide. Non
grossolane alterazioni artrosiche, anche se in artroscopia era stata vista una
condropatia della fossa scafoidea (…) Ho spiegato alla paziente che, alla luce
del quadro clinico e radiologico, non vedo in questo momento un’indicazione
precisa a un intervento chirurgico. Penso che l’articolazione sembri, almeno
alle lastre e all’esame artroscopico, ancora in relative buone condizioni.
Siccome però il dolore è ingravescente, ho chiesto di eseguire una SPECT-CT e
vedrò la paziente a seguire” (doc. V/1).
Chiamata
ad esprimersi in merito alla documentazione prodotta con il ricorso, nella
sua presa di posizione del 13 dicembre 2023, il medico SMR, dr.ssa med. __________,
ha affermato che nella “relazione del curante di base Dr. __________ è
ventilata una problematica reattiva (e contestuale) all’emissione della
decisione, senza che vi sia la certificazione di uno specialista circa una
diagnosi psichiatrica invalidante ai sensi dell’ICD 11 (…) il PD Dr. __________,
nella sua ultima visita, non apporta elementi di novità rispetto al suo ultimo
rapporto del 19.05.2023. Anzi, lo stesso – pur decidendo (per scrupolo) di
effettuare un’ulteriore esame visto quanto riferitogli dall’assicurata –
riporta un’articolazione “ancora in relative buone condizioni” (…) non vi sono
esami strumentali che confermino la presenza di una sindrome cervicale pleurale
sinistra” (doc. V/2).
Il 20
dicembre 2023 la ricorrente ha prodotto un certificato del 30 novembre 2023 del
PD dr. med. __________ che ha certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal
30 novembre 2023 all’11 gennaio 2024 (doc. D), mentre il 22 gennaio 2024 ha
trasmesso un referto dell’11 gennaio 2024 del PD dr. med. __________ ed un
referto del 18 gennaio 2024 del dr. med. __________, specialista in
neurochirurgia, aggiungendo che segue una terapia con calmanti per il suo stato
d’ansia e che il 5 febbraio 2024 sarebbe stata sottoposta ad un intervento
chirurgico all’arto principale destro e dovrà poi sottoporsi ad un trattamento
dell’atrofizzazione muscolare (doc. XI).
Nel
referto del 18 gennaio 2024, relativo al consulto del medesimo giorno, il dr.
med. __________ ha posto la diagnosi di verosimile contrattura muscolare
latero-cervicale ed ha affermato:
" (…)
Trattasi di una paziente disoccupata da circa 18 anni e in precedenza impiegata
come cameriera, impiegata di pulizie e aiuto-cucina. In trattamento antidepressivo.
Questa Paziente da circa diciotto anni
convive con una problematica coinvolgente l’arto superiore destro distale, che
ha portato allo stato attuale a quattro interventi chirurgici, in attesa del
quinto.
Da circa diciotto anni, quindi, questa
Paziente destrimane si trova a non poter più utilizzare la mano e l’arto
superiore destro non solo in ambito professionale, ma anche nelle mansioni
quotidiane.
Tutto ciò chiaramente, ha portato non solo
ad una perdita di autonomia, ma anche progressivamente di autostima con
conseguente sviluppo di una sindrome depressiva, attualmente trattata.
Nell’arco degli anni, ma soprattutto negli
ultimi mesi compare una sintomatologia algica latero-cervicale accompagnata da
un senso di “tensione, pesantezza e bruciore”. Starebbe effettuando un
trattamento di fisioterapia comprendente Dry-Needling.
(…).
L’esame clinico porta alla dimostrazione di
numerosi trigger points a carico della muscolatura latero-cervicale
bilateralmente, soprattutto sul lato sinistro.
Non ho potuto valutare la forza nell’arto
superiore destro, mentre nel sinistro non ho constatato deficit di forza o
sensibilità.
(…).
Una risonanza magnetica cervico-toracica,
effettuata il 09.01.2024 presso ospedale __________, non ha mostrato gravi
discopatie e men che meno compressioni radicolari.
(…).
Non credo che il quadro clinico della
Paziente dipenda direttamente dal rachide cervicale (o toracico).
Potrebbe trattarsi di un sovraccarico
collegato all’utilizzo dell’arto superiore sinistro (non dominante) cui la
Paziente non era abituata.
Consiglierei eventualmente una valutazione
fisiatrica che potrebbe dettare delle linee di trattamento per i fisioterapisti.”
(doc. E)
Nel referto dell’11 gennaio 2024
il Pd dr. med. __________ ha affermato:
" (…) La
paziente torna a controllo dopo aver eseguito SPEC-CT in data 13.12.2023.
Riferisce tra il 20 e il 24.12.2023 ricovero presso __________ per una
infezione delle vie urinarie, in quell’occasione i dolori anche al polso destro
sarebbero ulteriormente peggiorati.
(…).
Polso destro: all’ispezione
cicatrici in ordine. La mobilità del polso è di 45° in estensione e 30° in
flessione. Dolore in sede dorso-radiale e ai massimi gradi di estensione, anche
senza palpazione. La prono/supinazione è completa. Non deficit neurologici. Kapandji
score 10 bilateralmente.
(…).
SPEC_CT 13.12.2023: captazione a livello
del polo prossimale del capitato come da artrosi secondaria a lesione legamento
scafolunato.
(…).
La paziente ha male e non riesce a lavorare
neanche con il tutore, quindi una artrodesi o una protesi non sarebbero una
buona opzione. Secondo me l’unica opzione è quindi una denervazione. Ho
spiegato alla paziente i dettagli della procedura e che si tratterebbe di un
tentativo per migliorare il dolore. La paziente accetta la proposta.” (doc. F)
Il 5 febbraio 2024 la ricorrente
ha prodotto il rapporto operatorio del 2 febbraio 2024 del PD dr. med. __________
e due certificati medici di incapacità lavorativa completa, del 26 gennaio 2024
e del 1° febbraio 2024 del medesimo medico, per il periodo complessivo dall’11
gennaio 2024 al 14 marzo 2024 (doc. XIII + 1-3).
Il 29 gennaio 2024 ed il 7
febbraio 2024, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha affermato che la
documentazione non porta nuovi elementi clinici che modificano “la valutazione
medica entro il 24.10.2023” (doc. XVI/1 e XV/1). Il 29 gennaio 2024 ha
inoltre affermato che “L’intervento proposto per il 05.02.2024 è atto a
migliorare ulteriormente la situazione al polso destro (mano dominante), ma
salvo complicazioni – non dovrebbe portare ad una inabilità lavorativa di più
di 14 giorni” (doc. XV/1).
L’ufficio AI ha inoltre citato il
consid. 4.2 della STF 9C_39/2022 relativa ad assicurati con limitazioni agli
arti superiori (doc. XV).
Il 1° marzo 2024 la ricorrente ha
prodotto un referto della dr.ssa med. __________, FMH medicina fisica e
riabilitazione, del 26 febbraio 2024 ed il rapporto operatorio, già agli atti,
del PD Dr. med. __________ del 2 febbraio 2024 (doc. XX).
Nel certificato del 26 febbraio
2024, facente seguito alla visita del 15 febbraio 2024, la dr.ssa med. __________,
dopo aver riassunto gli esami e le operazioni eseguiti, ha affermato:
" (…) Tale
quadro giustifica ampiamente il dolore dichiarato dalla signora RI 1, e sarebbe
meritevole di adatto trattamento farmacologico,
In un quadro di algodistrofia polso destro.
La problematica rachidea associata- che la
signora attualmente lamenta – è sicuramente secondaria ai problemi di gestione
dell’arto superiore destro che ha impedito per ben 18 anni la corretta mobilità
dell’arto superiore destro e le normali attività della vita quotidiana.
Attualmente il polso è tutelato da una
polsiera rigida, le dita hanno una corretta mobilità, con forza conservata,
l’articolazione scapolo omerale destra è libera, come libera è l’articolarità
del gomito destro.
Cifosi dorsale, iperlordosi cervicale.
Possibile leggero atteggiamento scoliotico
destro convesso lombare e sinistro convesso dorsale, che vedo più come una
possibile risposta difensiva a protezione della mano destra che come reale
scoliosi.
La signora veniva inviata alla mia
attenzione per valutare la corretta indicazione per una ripresa motoria con
dell’attività in acqua.
Sicuramente la possibilità di effettuare
del nuoto mi trova d’accordo come utile sarà anche un trattamento
chinesiologico al rachide cervico-dorso lombare, ma sottolineo nuovamente la
necessità di valutare una terapia per gli esiti di una molto probabile
algodistrofia del polso destro, che non è ancora stata trattata.” (doc. XX/1)
L’UAI, con riferimento anche alla
STF 9C_241/2022 ed all’annotazione del 6 marzo 2024 della dr.ssa med. __________,
sostiene che la nuova documentazione non ha valenza di accertamento
retrospettivo ed aggiunge che la dr.ssa med. __________ non riporta oggettive
informazioni circa le limitazioni funzionali dell’assicurata in attività
adeguate e non testimonia di uno stato di salute aggravato per più di tre mesi
(art. 88a cpv. 2 OAI). L’intervento è inoltre andato a buon fine e pertanto non
è neppure giustificata la presentazione di una nuova domanda (doc. XXII).
Il 20 marzo 2024 l’insorgente ha
prodotto un certificato medico di totale incapacità lavorativa del 14 marzo
2024 del PD dr. med. __________ per il periodo dal 15 marzo 2024 al 16 aprile
2024 (doc. XXIV/1), nonché un attestato del 13 marzo 2024 dell’ergoterapista __________
da cui emerge che l’interessata sta seguendo delle sedute una volta a settimana
(doc. XXIV/2).
Il 14 marzo 2024 la ricorrente ha
prodotto un rapporto del 21 marzo 2024 del PD dr. med. __________ dal quale
emerge:
" (…) La
paziente torna a controllo a distanza di circa 6 settimane dall’intervento.
Riferisce un buon decorso post-operatorio al dorso del polso dove il dolore è
diminuito. Ha però un bruciore all’eminenza tenar dopo l’intervento.
(…).
Il dolore al polso è diminuito, che era il
fine dell’intervento. Rimane ipersensibilità in particolare alla eminenza tenar
che a mio avviso ha un carattere temporaneo. Ho incoraggiato la paziente al
trattamento aggressivo delle cicatrici. Ho spiegato alla paziente che
l’intervento ha avuto lo scopo di ridurre il dolore, ma non ha risolto la
problematica di fondo. La rivedrò tra 6 settimane” (doc. XXVI/1)
L’UAI si è riconfermato nella sua
posizione (doc. XXVIII e XXX).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie
psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8. In
concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata del 24 ottobre 2023, dopo attento
esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi
dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Il
medico SMR, dr.ssa med. __________, dopo aver esaminato l’intera documentazione
prodotta dall’insorgente ha giustamente stabilito che l’interessata, nella
precedente attività di donna delle pulizie e cameriera, è completamente inabile
al lavoro dal mese di febbraio 2006 ed ha accertato che, per quanto qui di
interesse, l’insorgente è stata completamente inabile al lavoro in attività
adatte anche dall’11 giugno 2021 fino al 18 maggio 2022, quando, in attività
adeguate al suo stato di salute, con le limitazioni ivi indicate (carico
massimo della mano destra di 2 kg, può eseguire lavori di controllo o lavori
leggeri d’ufficio, senza utilizzo di forza dalla mano destra, lavori leggeri
senza forza per la mano destra, senza esposizione a vibrazioni o colpi, non deve
flettere o estendere il polso destro in modo ripetitivo o contro resistenza, il
movimento di pinze ed i movimenti di precisione sono possibili), è ritornata ad
essere totalmente capace al lavoro (cfr. pag. 336-338 incarto AI).
La dr.ssa med. __________ si è a
ragione fondata sul referto del 19 maggio 2022 del PD dr. med. __________,
specialista in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologica,
per stabilire la data del miglioramento dello stato di salute della ricorrente.
Lo specialista, posta la diagnosi di artrosi al polso
destro e/d pregressa lesione legamento scafato-lunato, e/d ricostruzione
legamento scafato-lunato (2010) e/d artroscopia e sinovectomia estesa del
16.02.2022, circa il decorso ha infatti indicato che “la paziente torna a 3
mesi dall’intervento. Soggettivamente contenta: non ha formicolio alle dita,
riesce ad aprire e chiudere la mano che sente come “sbloccata” (…) Per quanto
riguarda il polso, a fronte di una situazione clinica in miglioramento e a
fronte di un’artroscopia che ha trovato un polso, nel complesso, in buone
condizioni, con solo una condropatia nella fossa scafoide, non penso siano
necessari altri gesti chirurgici da parte mia” (doc. AI 114).
L’assicurata
non contesta di essere stata completamente incapace al lavoro dall’11 giugno
2021, ma sostiene di non aver riacquisito la sua capacità lavorativa a partire
dal 19 maggio 2023 (recte: 2022) e produce, nelle more processuali, ulteriore
certificazione medica.
La
documentazione prodotta, per i motivi che seguono, non è tuttavia atta a
sovvertire le conclusioni del medico SMR.
Al
ricorso l’interessata ha allegato referti medici relativi alla precedente
procedura esperita innanzi all’Ufficio AI di __________ per il periodo dal 2005
al 2007 e sfociata nella decisione del 15 gennaio 2009 di attribuzione di una
rendita limitata nel tempo (doc. da C7 a C10 e doc. AI 40 e seguenti),
certificati di incapacità lavorativa e di prescrizione di ergoterapia per
periodi per i quali l’UAI ha già riconosciuto la totale incapacità lavorativa
(doc. C, C1, C3, C4 e C5), un rapporto medico del 17 giugno 2021 della dr.ssa
med. __________, già agli atti e preso in considerazione dal medico SMR per
stabilire l’inizio della totale incapacità lavorativa (doc. C6 e pag. 243 e 338
incarto AI) ed il rapporto operatorio del 16 febbraio 2022 per l’artroscopia
del polso destro e la sinovectomia estesa (doc. C2), che non apportano elementi
di novità e concernono periodi durante i quali l’amministrazione ha già
riconosciuto prestazioni.
Non
sono di migliore aiuto le prescrizioni di fisioterapia ed ergoterapia del 16
ottobre 2023 e del 9 novembre 2023 o il rapporto di ergoterapia del 15 novembre
2023 dell’ergoterapista __________ (doc. C11, C12 e C 13), poiché si
esauriscono nella descrizione della necessità di effettuare ulteriore
ergoterapia a causa dell’intervento al polso destro, senza soffermarsi
sull’incidenza della patologia sulla capacità lavorativa in attività semplici
ed adeguate, concludendo che “la paziente riferisce di essere limitata,
causa forti dolori e limitazioni gradi articolari di polso, nello svolgimento
di attività di vita quotidiana e soprattutto in attività che richiedono l’uso
della forza” (doc. C11), ossia limitazioni già prese in considerazione dal
medico SMR (cfr. pag. 337 incarto AI: “[…] può eseguire dei lavori di
controllo o lavori leggeri d’ufficio, senza utilizzo di forza dalla mano destra
[…]”).
Quanto
al rapporto del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, oltre a riportare le
già note limitazioni descritte in precedenza, in particolare circa la mancanza
di forza nella mano destra, cita la presenza di cefalee muscolo-tensive e di
uno stato ansioso depressivo di tipo reattivo alla sua storia clinica, con conseguente
futura necessità di valutare se chiedere un consulto ad uno psicoterapeuta,
senza tuttavia spendere una parola in merito ad un’eventuale incapacità
lavorativa derivante da tali patologie e senza esprimere alcuna diagnosi sulla
base di criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto (ad esempio
ICD 10; cfr. sul tema la STF I/384/06 del 4 luglio 2007 con rinvio alla DTF 130
V 396). A tale referto non può essere attribuito alcun valore probatorio (cfr.
sul tema i consid. 2.6 e 2.7).
Agli
atti non vi è del resto alcuna documentazione medico-psichiatrica specialistica
in merito ad un’eventuale patologia, malgrado anche in altre occasioni
l’insorgente accenni al suo stato ansioso e depressivo (cfr. doc. XI e doc. E).
Per
quanto concerne la documentazione medica prodotta in seguito, va
preliminarmente rammentato che di principio è la data della decisione impugnata
(in concreto il 24 ottobre 2023) che delimita il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V
409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018
del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5
agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,
pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
Fatti
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un
eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 24 ottobre 2023
deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.
Nel
referto del 30 novembre 2023, il PD dr. med. __________, dopo aver descritto le
lagnanze soggettive della ricorrente ed aver affermato che “penso che
l’articolazione sembri, almeno alle lastre e all’esame artroscopico, ancora in
relative buone condizioni” ha ritenuto necessario procedere con ulteriori
esami ma non ha accennato ad un’incapacità lavorativa, se non nei certificati
prodotti successivamente e per un periodo che comunque è ben posteriore
all’emissione della decisione impugnata (doc. D: dal 30 novembre 2023 all’11
gennaio 2024; doc. XII/2-3 per il periodo dall’11 gennaio 2024 al 14 marzo 2024
e doc. XXIV/1 per il periodo dal 15 marzo 2024 al 16 aprile 2024).
Da
parte sua il dr. med. __________, specialista in neurologia, il 18 gennaio 2024
(doc. E), posta la diagnosi di verosimile contrattura muscolare
latero-cervicale, riassunta la situazione valetudinaria dell’insorgente rileva
che l’interessata è ormai da 18 anni che non può utilizzare la mano destra,
ossia anche per un periodo durante il quale è stata ritenuta totalmente capace
al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr.
decisione del 25 maggio 2021 di non entrata in materia, cresciuta incontestata
in giudicato e rapporto SMR del 6 marzo 2023, da cui emerge che l’interessata
dal 1° gennaio 2008 al 10 giugno 2021 è stata completamente abile al lavoro in
attività leggere). Lo specialista, del resto, evidenzia come nell’arto
superiore sinistro non ha constatato deficit di forza o sensibilità e come la
risonanza magnetica cervico-toracica del 9 gennaio 2024 non ha mostrato gravi
discopatie e men che meno compressioni radicolari ed ha concluso affermando che
“non credo che il quadro clinico della Paziente dipenda direttamente dal
rachide cervicale (o toracico)” ma che potrebbe “trattarsi di un
sovraccarico collegato all’utilizzo dell’arto superiore sinistro (non
dominante) cui la Paziente non era abituata” ed ha consigliato una
valutazione fisiatrica “che potrebbe dettare delle linee di trattamento per
fisioterapisti”.
Non
è stata accertata alcuna incapacità lavorativa.
Da
parte sua il PD dr. med. __________ l’11 gennaio 2024 ha proposto una denervazione
per migliorare il dolore alla mano destra (doc. F), operazione effettuata il 2
febbraio 2024 (doc. XIII/1), ossia in un periodo successivo a quello che
delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali.
Neppure
la dr.ssa med. __________, nel suo referto del 26 febbraio 2024 (doc. XX/1), fa
stato di una incapacità lavorativa, ma descrive la fattispecie e le possibili
terapie per curare anche la problematica rachidea associata, secondaria ai
problemi di gestione dell’arto superiore destro, mentre l’ergoterapista __________
il 13 marzo 2024 si limita a rilevare che l’interessata sta eseguendo sedute di
ergoterapia con cadenza settimanale e a descrivere le difficoltà nell’utilizzo
della mano destra (doc. XXIV/2).
Infine,
il PD dr. med. __________ il 14 marzo 2024 ha indicato che l’insorgente
riferisce un buon decorso post-operatorio al dorso del polso dove il dolore è diminuito,
pur avendo un bruciore all’eminenza tenar dopo l’intervento, che secondo lo
specialista, tuttavia, ha carattere temporaneo (doc. XXVI/1).
Questo
Tribunale evidenzia pertanto da una parte che i referti sopra descritti si
riferiscono ad un periodo successivo al 24 ottobre 2023 e non devono di
principio essere ritenuti nell’ambito della presente procedura.
D’altra
parte essi non sono neppure atti a modificare l’esito della decisione, siccome la
conclusione del medico SMR, secondo cui l’interessata, in attività leggere e
con le limitazioni ivi descritte, è abile al lavoro in maniera completa, trova
conferma anche nei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.
Giova
qui segnalare la sentenza 35.2017.37 del 23 novembre 2017, in ambito di
assicurazione contro gli infortuni, confermata dall’Alta Corte con STF
8C_32/2018 del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA
ha rilevato quanto segue:
"
(…). Ad esempio, in una pronunzia
inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad
esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 -
integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -
questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata
che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una
sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U
439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei
deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado
di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003,
cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006,
consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno
semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come
lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o
in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici
alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid.
2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio
professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del
pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF
ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere
non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a
completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in
un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato,
il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si
era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il
TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto
l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega
circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo
del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte
35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre
2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato
è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di
smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di
svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016
questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute
infortunistico, l'assicurato (di professione
"tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia
al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla
destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul
ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di
contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia
dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016
questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute
infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica
di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo
Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute
infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa
di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un
intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di
svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel
contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani
contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo
Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute
infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a
causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al
gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente:
prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di
pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi
superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4
movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017,
il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive
adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso
della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a
esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,
2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non
qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre
attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e
nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di
controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato
o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332
consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta
Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un
braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata
con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017
Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato
del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”
Ancora con STF 8C_462/2020
del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel caso di assicurati
limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare pienamente abili al
lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose dei limiti
funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.
Nella sentenza
9C_39/2022 del 24 marzo 2022, al consid. 4.2, il Tribunale federale ha ribadito
il medesimo concetto:
" (…) Gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen
Feststellungen kann der Versicherte seinen (nicht dominanten) linken Arm nicht
einsetzen; zudem ist auch die Feinmotorik seiner dominanten rechten Hand
eingeschränkt. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, bietet der
theoretische ausgeglichene Arbeitsmarkt auch für Personen mit einem solchen
Tätigkeitsprofil ausreichende realistische Beschäftigungsmöglichkeiten. Zu
denken ist etwa an die Bedienung und Überwachung von automatischen Maschinen
und Produktionseinheiten, die mit keinerlei körperlicher Anstrengung verbunden
sind (vgl. auch Urteile 9C_520/2021 vom 22. Dezember 2021 E. 4.3 und
8C_442/2019 vom 20. Juli 2019 E. 4.2). Somit hat die Vorinstanz kein
Bundesrecht verletzt, als sie die Verwertbarkeit der verbliebenen
medizinisch-theoretischen Arbeitsfähigkeit bejahte.”
La
conclusione dell’UAI secondo cui la ricorrente può svolgere un’attività
semplice di tipo amministrativo o di controllo senza l’utilizzo della mano
destra è pertanto conforme alla giurisprudenza.
In
queste condizioni la valutazione del medico SMR merita conferma, senza la
necessità di procedere con una perizia specialistica, né di richiamare
l’incarto completo, compresa la cartella clinica, dal PD dr. med. __________ o
di assumere le ulteriori prove genericamente elencate nel ricorso, tra cui
l’audizione del marito.
A
questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.
1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
Considerandi
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si
dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se
si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
In concreto, per i motivi
esposti in precedenza, non è di conseguenza necessario assumere ulteriori
prove.
Va qui
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11
maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016
del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto, accertato che lo stato di salute della
ricorrente è migliorato nel corso del mese di maggio 2022, è a giusta ragione
che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita tre mesi dopo l’avvenuto
miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAVS), ossia il 31 agosto 2022, ritenuto che dal
raffronto dei redditi, il cui calcolo non è stato contestato dall’assicurata,
risulta un grado d’invalidità nullo (doc. B).
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti