32.2023.134
Richiesta di rimborso di un apparecchio acustico quale caso di rigore (cifra 5.07.2* OMAI). In concreto non sono date le condizioni alla luce del poco tempo di attivià lucrativa rimanente fino all'AVS (poco più di un mese dalla domanda, 5 mesi e mezzo se si prende in considerazone un altro scritto)
22 aprile 2024Italiano33 min
circolare. L’indicazione della durata di un anno non si applica al criterio dell’integrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.134
cs
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 ottobre 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 26 agosto 2016, RI 1, nata il __________
1959, affetta da una patologia al sistema uditivo, ha inoltrato una domanda per
il rimborso di un mezzo ausiliario acustico.
1.2. Con decisione del 12 giugno 2017
l’Ufficio AI del Canton __________ ha riconosciuto un caso di rigore ai sensi della
cifra 5.07.2* OMAI per la presa a carico dei costi dell’apparecchio acustico
Phonak Audéo V50-312T (doc. B).
1.3. Il 15 febbraio 2023 RI 1, nel
frattempo trasferitasi in Ticino ed attiva nella misura del 40% presso la __________,
ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per mezzi ausiliari per l’assunzione
dei costi di un nuovo apparecchio acustico, ossia il modello Phonak Audeo L90
RT, per un preventivo di fr. 3'990 (pag. 9 e seguenti incarto AI).
1.4. Con comunicazione del 3 maggio 2023
l’Ufficio AI ha rilasciato una garanzia per la fornitura di un apparecchio
acustico (importo forfettario pari a CHF 1'650 per la consegna di due
apparecchi BI-CROSS omologati in Svizzera) secondo la cifra 5.07 dell’OMAI
(pag. 29-31 incarto AI).
1.5. Con e-mail del 20 giugno 2023 RI 1
ha chiesto di poter beneficiare del caso di rigore secondo la cifra 5.07.2*
OMAI: “Da ich weiterhin bei der __________ arbeite und nach wie vor im
Kundenkontakt bin, ist ein gutes hörvermögen unerlässlich (…)” (pag. 32
incarto AI).
1.6. Acquisiti gli atti medici ritenuti
necessari ed accertato che l’interessata dal 1° agosto 2023 sarebbe passata al
beneficio del pensionamento (pag. 46 incarto AI), l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 7 agosto 2023, confermato dalla decisione del 20 ottobre 2023, ha
negato la garanzia di assunzione dei costi per la regolamentazione dei casi di
rigore – 5.07.2* OMAI.
Nella decisione impugnata l’UAI
ha affermato:
" (…)
Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di
tipo semplice e adeguato, se:
-
sono elencati nella lista esaustiva annessa all’ordinanza sulla consegna
dei mezzi ausiliari, oppure;
-
se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in questa
lista (art. 21 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)).
La regolamentazione dei
casi di rigore può essere applicata quando il mezzo in questione (apparecchi
acustici) è necessario per svolgere un’attività lucrativa, per la frequenza
scolastica, per la formazione professionale o per l’adempimento delle mansioni
consuete.
Un’attività lucrativa è
considerata tale quando si raggiunge un reddito annuo di CHF 4851.00 senza
rendite e salario sociale. Le attività consuete sono adempiute quando
l’assicurato se ne occupa personalmente (marg. 1019 CMAI).
Dagli atti acquisiti in
fase d’istruttoria è emerso che a partire dal 01.08.2023 lei entrerà in
pensione e percepirà pertanto una rendita AVS. Tenendo conto di ciò confermiamo
pertanto che non sono assolti i criteri per beneficiare di mezzi ausiliari
destinati all’integrazione (*).
Il costo totale degli apparecchi
acustici acquistati non può pertanto essere accordato dal nostro ufficio.
Esito degli
accertamenti dopo osservazioni
(...).
Nel presente caso
precisiamo che a livello medico non si mette in dubbio la necessità della
signora RI 1 di portare apparecchi acustici a causa di una perdita uditiva
molto marcata.
Per quanto concerne il
diritto al mezzo ausiliario, regolamentazione dei casi di rigore 5.07.2* OMAI.
Abbiamo valutato le condizioni secondo l’art. 2 cpv. 2 OMAI e la marginale 1018
CMAI che indica “i mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) possono
essere accordati dal nostro ufficio unicamente in ambito reintegrativo, ossia
quando sono necessari per lo svolgimento di un’attività lucrativa, lo
svolgimento delle mansioni consuete e la formazione scolastica o
professionale”.
Tramite decisione del
12.06.2017 n. __________ emanata dall’ufficio AI del Canton __________ è stato
riconosciuto correttamente il diritto alla regolamentazione del caso di rigore
(5.07.2* OMAI) in quanto l’apparecchio acustico Phonak Audéo V50-312T era
necessario alla Signora RI 1 per continuare a svolgere la propria attività
lucrativa.
Una volta raggiunta
l’età di pensionamento e il conseguente diritto alla rendita AVS, il diritto ai
mezzi ausiliari definiti da un asterisco (*) decade e non può essere prorogato
in età AVS come diritto acquisito IA.
La richiesta da parte
della Signora RI 1 per la regolamentazione del caso di rigore è giunta al
nostro ufficio il 20.06.2023 con l’indicazione che lavorava e per tale motivo
chiedeva il riconoscimento del caso di rigore. Abbiamo proceduto con
l’istruttoria della domanda e solo in data 31.07.2023 in seguito a nostra
richiesta siamo venuti a conoscenza che la signora RI 1 sarebbe andata in
pensione a partire dal 01.08.2023.
In considerazione che
già al momento della richiesta in giugno 2023 la signora RI 1 era consapevole
del fatto che dal 01.08.2023 avrebbe beneficiato della rendita AVS in quanto
andava in pensione, da quel momento sapeva che non avrebbe avuto diritto al
caso di rigore in quanto sottostando alla Legge federale sull’assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) la prestazione non è riconosciuta e non
è prorogabile neanche in base al diritto acquisito AI.” (doc. B)
1.7. RI 1, rappresentata dall’avv. __________
di RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale che alla ricorrente sia accordata la presa a carico dell’apparecchio
acustico menzionato ai sensi di un caso di rigore 5.07.2* OMAI ed in via subordinata
che l’incarto sia rinviato all’Ufficio AI per istruzione ai sensi dei
considerandi.
L’insorgente, che richiama
l’intero incarto AI, sottolinea che nel caso di specie non si tratta di una
prima domanda, ma di una richiesta inoltrata nel febbraio 2023 a causa
dell’aggravamento del suo stato di salute e che tutte le condizioni per
ottenere l’apparecchio sono state adempiute prima del compimento dei 64 anni di
età del pensionamento. Ella sottolinea la sua buona fede, il cui comportamento
è nel pieno rispetto della legge e della circolare. A suo parere non le si può
rimproverare che l’aggravamento del suo stato di salute sia avvenuto in stretta
vicinanza con l’età di pensionamento, poiché si è trattato di un evento
imprevedibile, che non dipende dalla sua volontà.
Del resto, considerato che la
domanda può essere nuovamente inoltrata dopo sei anni dalla precedente, a meno
che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la
sostituzione dell’apparecchio prima del termine, e che la prima decisione
dell’UAI del Canton __________ è stata emessa il 12 giugno 2017, ella non
poteva far valere i propri diritti precedentemente. Altrimenti tutti gli
assicurati che da ultimo hanno ricevuto il rimborso di un apparecchio a 58 o 59
anni dovrebbero essere avvisati che non possono presentare un’altra richiesta.
Una tale restrizione dovrebbe essere prevista dalla legge.
Inoltre, applicando il
ragionamento dell’Ufficio AI, se la ricorrente avesse continuato l’attività
lavorativa fino al 20 ottobre 2023, data della decisione, avrebbe avuto il
diritto alla prestazione, mentre essendo andata in pensione all’età ordinaria,
non ha più diritto a nulla. La nascita del diritto non può dipendere
dall’operato dell’UAI. In ambito di assicurazioni sociali determinante è il
momento della presentazione della domanda e non quello in cui viene emessa la
decisione.
La ricorrente rileva inoltre che
l’amministrazione sembra applicare l’art. 4 OMAV per rifiutare il
riconoscimento di un caso di rigore. Ciò tuttavia, secondo la ricorrente, viola
la legge e sconfina in un accertamento arbitrario dei fatti.
Per l’assicurata,
l’amministrazione perde di vista che l’aggravamento dello stato di salute
determinante non è avvenuto in età AVS e pertanto le disposizioni dell’OMAV non
trovano applicazione, non essendo applicabile al momento della presentazione
della domanda. L’UAI applica altresì la nozione di diritto acquisito in maniera
errata. La valutazione dei fatti è manifestamente insostenibile. I diritti
acquisiti comprendono prestazioni cui l’assicurata avrebbe bisogno solo se la
sua situazione medica si fosse deteriorata una volta raggiunta l’età
pensionabile (STF 9C_598/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 3.1; STF 9C_317/2009
del 19 aprile 2010, consid. 4.1).
Trattandosi di un apparecchio
acustico più o meno simile al precedente e con un prezzo simile, molto onesto
in materia di apparecchi uditivi, tale mezzo ausiliario è adeguato,
appropriato, economico e necessario ed adempie quindi tutti i criteri legali.
Infine la ricorrente evidenzia
che l’amministrazione deve esaminare tutte le condizioni previste dalla legge e
deve pertanto chinarsi sulla necessità del mezzo ausiliario per lo svolgimento
delle mansioni consuete ai sensi dell’art. 27 OAI, ciò che nel caso non è stato
fatto. La ricorrente ha in cura una figlia con grave disabilità che si
manifesta anche a livello comunicativo e necessita di cure importanti. Con la
stessa non è possibile comunicare senza apparecchi uditivi.
1.8. Con risposta del 3 gennaio 2024,
cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del
ricorso (doc. IV). Dopo aver citato le marginali della circolare CMAI ritenute
determinanti, l’amministrazione ha affermato che al momento della comunicazione
del 3 maggio 2023 non era a conoscenza del fatto che l’interessata avesse già
beneficiato del mezzo ausiliario riconosciuto come caso di rigore nel giugno
2017. In applicazione delle marginali della CMAI “è al momento della
valutazione operata dall’UAI che ci si deve riferire per il riconoscimento o
meno del caso di rigore e le relative condizioni devono essere adempiute a quel
momento. In ogni caso, al momento della richiesta inoltrata dall’assicurata
Fatti
i mezzi ausiliari in questione non erano da considerarsi necessari per almeno
un anno, considerato che dopo due mesi è andata in pensione cessando la sua
attività” (sottolineature in originale).
1.9. Con replica del 18 gennaio 2024 la
ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI (doc. VI). A suo parere
l’amministrazione propone un’interpretazione e applicazione errata della
circolare. L’indicazione della durata di un anno non si applica al criterio dell’integrazione
sociale di cui all’art. 21 LAI. Tale condizione serve a delimitare la nozione
di malattia (infermità temporanea) da quella di invalidità. Essa si applica
quindi all’esistenza (persistenza) di un danno alla salute che renda
obiettivamente necessario il ricorso al mezzo ausiliario. Tale condizione nel
caso di specie è adempiuta, poiché il suo stato di salute non è né temporaneo,
né migliorato, ed esiste dal 2005, con aggravamento almeno dal 2014. Ella ha
poi raggiunto l’ulteriore peggioramento dell’acutezza uditiva che fonda il
diritto a chiedere il riconoscimento di un nuovo apparecchio acustico e il
danno alla salute dura da più di un anno. Ella era già invalida almeno dal
2017, per cui non si tratta di un nuovo evento assicurato in senso stretto, ma
della sostituzione di un apparecchio acustico. Il marg. 2046 CMAI prevede che
il criterio determinante per stabilire se l’AI accetta o rifiuta nuovamente un
apparecchio acustico è l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute
conforme alle direttive o allo scadere dei sei anni. Il danno alla salute è
incontestato e gli altri criteri sono adempiuti al momento della domanda. Non è
pertinente la circostanza che nel maggio 2023 l’UAI non sapesse che
l’interessata era già stata al beneficio di un caso di rigore nel 2017. Del
resto nella richiesta del 15 febbraio 2023 aveva indicato di essere
beneficiaria di un apparecchio acustico dal 2016 ed in un’email del 16 febbraio
2023 aveva affermato che “secondo il controllo dell’udito presso l’acustica,
il mio udito destro è ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione
dell’apparecchio acustico di sei anni fa non è più soddisfacente”.
1.10. Con osservazioni del 30 gennaio 2024,
trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 1° febbraio 2024 (doc. IX), l’Ufficio
AI ha contestato la presa di posizione della ricorrente (doc. VIII).
Per l’amministrazione la
previsione circa la durata di un anno è riferita al raggiungimento di un
obiettivo di integrazione, al quale è legata la necessità di utilizzo del mezzo
ausiliario, che deve servire ad ottenere l’integrazione degli assicurati a
medio/lungo termine per essere considerato un caso di rigore.
Inoltre la procedura per il
riconoscimento del rimborso per un caso di rigore (le cui specifiche condizioni
vanno rivalutate di volta in volta) prevede che l’assicurata proceda alla
protesizzazione con apparecchi acustici adeguati dopo l’eventuale accoglimento
da parte dell’UAI della richiesta di copertura dei costi come caso di rigore,
fatturando solo in seguito all’UAI il forfait corrispondente ed i costi
eccedenti mediante il modulo di fatturazione di apparecchi acustici corredato
dalle fatture originali con i costi totali. L’assicurata non ha atteso la
definizione del caso di rigore ed ha acquistato il mezzo ausiliario in
questione senza attendere l’esito della domanda da lei inoltrata nel giugno
2023. In questo contesto si inserisce l’informazione indicata nella risposta di
causa circa il fatto che l’interessata non ha reso noto subito che ella avesse
beneficiato di un caso di rigore riconosciuto in un altro Cantone ma ne abbia
fatto richiesta di valutazione unicamente dopo l’invio della comunicazione del
3 maggio 2023. L’ulteriore riconoscimento del caso di rigore non è automatico,
nemmeno allo scadere dei 6 anni o prima di tale periodo in caso di peggioramento,
ma viene unicamente riconosciuto dopo valutazione delle relative condizioni che
devono essere sempre soddisfatte, in particolare per quel che concerne
l’obiettivo di integrazione. Per quanto concerne la mancata presa in
considerazione dello svolgimento da parte dell’assicurata delle mansioni
consuete, l’amministrazione osserva che l’interessata esercitava un’attività
lavorativa al momento della domanda e che il diritto AI sussiste solo fino
all’età AVS, quindi visto che non vi è un diritto acquisito, il fatto che ella
continui a svolgere delle mansioni consuete dopo il pensionamento non incide su
tale diritto; per cui tale valutazione è superflua.
1.11. In data 28 marzo 2024 l’avv. __________
ha prodotto la sua nota d’onorario (doc. X+1).
considerato in diritto
2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli
assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto
ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di
svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute.
Secondo l’art. 8 cpv. 1bis
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto ai provvedimenti
d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima
dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene
conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato: la sua
età (lett. a); il suo grado di sviluppo (lett. b); le sue capacità (lett. c);
la durata probabile della sua vita professionale (lett. d).
Conformemente alla giurisprudenza
(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;
DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge
infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia
necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.
6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206
consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il
successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,
consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88
consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la
consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una casistica in
merito ai mezzi ausiliari cfr. Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz
(Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater,
pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il cui
concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche
nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff
der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen
Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”
Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in
quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute
e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,
la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal
Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o
adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità
al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure
a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.
Il cpv. 2 della medesima
disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha
bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio
ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla
sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito
dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4, in
vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di
misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo
2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede
l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i
vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi
ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e
inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale
capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto
di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato
nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta
attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il
Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie
disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa
ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.
1677; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022,
ad art. 21-21quater).
In virtù
della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato
l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco dei
mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del DFI (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione
per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la
consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.
Per l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto
alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati
dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne
uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria
autonomia.
L'assicurato ha invece diritto ai
mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se
gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le
mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di
assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel
numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer,
op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 879-881; Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 21-21quater, pag. 222-223; Locher/Gächter, op. cit., §
36 n. 15 e 17, pag. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009
con riferimenti).
La lista contenuta nell'allegato
all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che
entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria
se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente
indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid.
3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater,
n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21
LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di
provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.
21-21quater, pag. 220-221).
2.3. La cifra 5.07 dell’allegato OMAI,
avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli
apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a
questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente
e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante.
L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo
ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda
necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi
acustici devono essere consegnati da specialisti.
Il forfait ammonta a 840 franchi
per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la
protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le
riparazioni e le batterie.
Il forfait annuo per le batterie
ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli
apparecchi biauricolari.
Il forfait per le riparazioni da
parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per
tutti gli altri danni.
Entrambi gli importi forfettari
sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.
L’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che
rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il
versamento di un forfait.
Per l’acquisto e la riparazione
degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro
presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
2.4. Ai sensi del marginale 1002 della
circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità
(CMAI), per quanto riguarda i mezzi ausiliari, l’invalidità è considerata sorta
se il danno alla salute rende obiettivamente necessario il ricorso a un tale
apparecchio e se questi permette di raggiungere un obiettivo d’integrazione
secondo l’articolo 21 LAI. In caso di infermità solo temporanea, la consegna di
apparecchi a titolo di mezzi ausiliari è esclusa. Tali apparecchi vengono
consegnati quando si prevede che saranno necessari per almeno un anno
(delimitazione rispetto all’obbligo di fornire prestazioni da parte
dell’assicurazione malattie). Possibili eccezioni:
- provvedimenti
d’integrazione concessi per un periodo inferiore a un anno (p. es. lavoro a
titolo di prova, provvedimenti di reinserimento), se l’integrazione è possibile
solo con la consegna del mezzo ausiliario (p. es. adeguamenti informatici per
ciechi e ipovedenti gravi per permettere loro di svolgere compiti
amministrativi);
- malattie
che rendono obiettivamente necessario l’uso di un mezzo ausiliario e
aspettativa di vita inferiore a un anno.
Per il marginale 1003 CMAI, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto ai mezzi ausiliari si
Considerandi
estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del
diritto di ottenere una rendita anticipata o alla fine del mese in cui
raggiunge l’età di pensionamento. Ciò significa che le condizioni di diritto
devono essere soddisfatte prima che l’assicurato raggiunga l’età di
pensionamento (fa stato il mese in cui la rendita è versata per la prima
volta).
Secondo il marginale 1007 CMAI
l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI solo
se questi non sono concessi dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (ad es. Suva) o dall’assicurazione militare (AM). Le prestazioni
dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle assicurazioni summenzionate (v.
art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di prestazione si deve
contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla procedura
nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI]).
Ai sensi del marginale 1008 CMAI
per contro le prestazioni delle casse malati sono sussidiarie a quelle dell’AI
e possono quindi essere accordate solo quando l’AI non è tenuta a fornirle.
Il marginale 1009 CMAI prevede
che per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti per i titolari di una
rendita di vecchiaia, sono applicabili le istruzioni contenute nella Circolare
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia
(CMAV).
Per il marginale 2046 CMAI l’AI
versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei sei anni solo se il
peggioramento dell’acutezza uditiva raggiunge la percentuale definita al punto
4.2
delle direttive per i medici specialisti ORL. La perizia ORL necessaria per
questa constatazione può essere finanziata dall’AI. In caso di perdita di un
apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l’AI non finanzia alcuna
prestazione.
La cifra 5.07.2* dell’allegato
OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere
versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a
tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in
quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N.
5.07
per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
La circolare sulla consegna di
mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:
" 5.07.2*
OMAI Regolamentazione dei casi di rigore
L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait
superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con
apparecchi monoauricolari e biauricolari.
2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice
e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una
prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere
più elevati o più bassi.
2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere
applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera
inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La
condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie
mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti
all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a
condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame
dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore
deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato
dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:
(…).
2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con
l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare
all’ufficio AI i seguenti documenti:
- richiesta
con una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento
dell’apparecchio acustico;
- rapporto del
fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei
problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);
- diario
compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).
L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i
documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei
costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni
probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi
acustici, l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica
otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per
fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di
tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con
audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di
rilievo).
2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una
raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le
spese all’ufficio AI secondo TARMED.
2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica
otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione
della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19
luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi
supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.
2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi
per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi
acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il
forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione
per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i
costi totali. (…)”
Cfr. anche la lettera circolare
AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi acustici) e la
lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate
nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2, pubblicata in SVR Nr.
5.
1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 2.
A pag. 2 della seconda circolare
vengono elencati i criteri per i casi di rigore.
Cfr. pure l’informativa per
persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per
apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali
per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui
l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI
prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della
copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori
informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati
di rivolgervi all’ufficio AI”.
2.5
Con sentenza 9C_114/2018 del 19
luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag.
15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI, dell’art. 2
OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che presupposto per
l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di rigore, è che la
clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di rigore (cfr.
consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della legge (consid.
4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico
secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della
clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).
L’Alta Corte ha stabilito che i
marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione conforme
della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme alla
legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).
In una sentenza 9C_316/2019 del 7
ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la giurisprudenza di cui alla
pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato la decisione dell’“Obergericht”
del Canton Uri che aveva rinviato la causa all’amministrazione affinché
sottoponesse il caso ad una clinica specializzata per esaminare se erano dati i
presupposti di un caso di rigore. In quel caso, infatti, era stato accertato
che l’aumento complessivo della perdita dell’udito era inferiore al 15%
previsto dalle linee direttive degli esperti ORL e di conseguenza mancava già
d’acchito un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi
dell’apparecchio acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle
direttive.
In una sentenza 9C_506/2019 del
15.
ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicurato
contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che
aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior costi di
un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il caso ad
una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i presupposti
per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.
2.6
Nel caso di specie oggetto del
contendere è il rifiuto della garanzia di assunzione dei costi di un
apparecchio acustico secondo la regolamentazione dei casi di rigore – 5.07.2*
OMAI (cfr. decisione del 20 ottobre 2023, doc. B).
L’Ufficio AI ha in sostanza
negato il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico secondo il caso di
rigore giacché la ricorrente ha inoltrato la sua domanda il 20 giugno 2023, a
poche settimane dal suo pensionamento.
Preliminarmente va rilevato che
secondo la DTF 107 V 76 è da ritenere tempestiva la domanda di assegnazione di
un mezzo ausiliario depositata sino alla fine del mese durante il quale
l’istante raggiunge l’età richiesta per l’ottenimento di una rendita di
vecchiaia (citata da Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885,
n. 217) e che per l’art. 10 cpv. 3 LAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2023, il diritto ai provvedimenti di integrazione si estingue al più
tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere
una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS, o alla
fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento (cfr. anche marginale
1003.
CMAI e Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 218).
Al fine di stabilire se il mezzo
deve essere preso a carico dall’AI, tra i tanti criteri da prendere in
considerazione, vi è pure quello della durata probabile della vita
professionale (art. 8 cpv. 1bis lett. d LAI nel tenore in vigore dal
1° gennaio 2022 [in precedenza: art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI
secondo cui “per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della
durata probabile della vita professionale rimanente”).
Non decisivo, nel preciso caso di
specie, è invece il termine di un anno indicato al marginale 1002 CMAI, cui ha
accennato l’UAI in sede di risposta. Tale termine viene di principio preso in
considerazione quando occorre stabilire se il danno alla salute è permanente
oppure temporaneo. In concreto la ricorrente era già al beneficio di un
apparecchio acustico e non è in discussione che il danno alla salute di cui è
affetta sia permanente.
A proposito della durata
probabile della vita professionale, in DTF 132 V 215, applicando la versione
dell’art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI nel tenore in vigore fino al
31.
dicembre 2022, il Tribunale federale ha stabilito che nel valutare l'adeguatezza temporale del diritto a
provvedimenti d'integrazione di una persona assicurata esercitante un'attività
lucrativa dipendente alla soglia (in casu: 3 anni) del pensionamento ordinario
AVS occorre ritenere che per "tutta la durata di lavoro prevedibile"
ai sensi dell'art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI si intende il
periodo di tempo rimanente fino al compimento del 64°/65° anno di età e che una
deroga a tale principio è unicamente possibile in presenza di circostanze del
tutto particolari e concrete suscettibili di fare prevedere una continuazione
dell'attività lucrativa al di là dell'età di pensionamento (modifica della
giurisprudenza sviluppata in STFA 1969 pag. 151 consid. 5; consid. 4.4 e 4.5).
Sul tema cfr. anche Murer, op.
cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 219 e Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 21-21quater, pag. 229, n. 39.
Questo concetto è stato ripreso
in DTF 143 V 190, dove il Tribunale federale, a proposito della consegna di una
protesi della coscia dotata di articolazione del ginocchio Genium quale
provvedimento d’integrazione, dopo aver esaminato il diritto dal profilo
dell’idoneità, della necessità e dell’adeguatezza personale, materiale,
finanziaria e personale (consid. 7), ed aver accertato che tale protesi può
essere considerata quale mezzo ausiliario per l’assicurato affetto da
disabilità multiple, ha stabilito che la sua consegna a carico dell’assicurazione
per l’invalidità è limitata, in conformità della DTF 132 V 215, ai casi di
bisogno di integrazione particolarmente elevato (consid. 7.3.2).
Al consid. 7.4. l’Alta Corte ha
affermato che dal punto di vista temporale, occorre garantire che il successo
della misura di integrazione abbia una certa durata (art. 8 cpv. 1bis
LAI). Nel caso giudicato, il ricorrente aveva 39 anni al momento dell’inoltro
della richiesta di prestazioni. Fino al compimento dei 65 anni l’assicurato poteva
svolgere la sua attività per 26 anni. Con riferimento ai costi supplementari
che l’AI doveva assumersi nel caso di rimborso del prezzo della protesi Genium
rispetto al modello C-leg (fr. 14'000, cfr. consid. 7.3.2), la misura di
integrazione è stata considerata adeguata perché permetteva al ricorrente di continuare
a lavorare per un periodo importante rispetto al rimanente periodo di attività
lavorativa fino al pensionamento.
Determinante per stabilire
l’adeguatezza della misura dal punto di vista temporale è pertanto il periodo
rimanente tra l’inoltro della richiesta e il pensionamento. Irrilevante è
invece la data di emissione della decisione (cfr. STF 8C_792/2019 del 28
febbraio 2020, consid. 4.1: “Das
kantonale Gericht hat in seiner Hauptbegründung erwogen, eine Umschulung des
Versicherten wäre zeitlich nicht mehr angemessen, da dieser im Zeitpunkt der
angefochtenen Verfügung, mithin am 20. Juni 2018, bereits 60 Jahre alt gewesen
sei. Wie der Beschwerdeführer indessen zu Recht geltend macht, verstösst diese
Argumentation gegen Bundesrecht: Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der
zeitlichen Angemessenheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1bis
Satz 2 IVG ist nicht der Verfügungszeitpunkt, sondern das Datum der
Gesuchstellung (vgl. 3.2 hievor). Der Versicherte meldete sich am 5. Mai 2014
bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an; damals war er noch nicht
ganz 56 Jahre alt und hatte damit noch eine Aktivitätsdauer von etwas über neun
Jahren vor sich.”).
Nel
caso di specie la ricorrente ha inoltrato la richiesta di assunzione dei costi
di un apparecchio acustico quale caso di rigore (5.07.2* OMAI), il 20 giugno
2023.
(pag. 32 incarto AI), ossia a poco più di un mese dal suo pensionamento. Anche
volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, quale data d’inoltro della domanda
per casi di rigore la richiesta di rimborso dei costi di un apparecchio
acustico inoltrata il 16 febbraio 2023 (“in allegato troverà la mia nuova
domanda per un apparecchio acustico, insieme all’offerta e alla mia attuale
busta paga. Secondo il controllo dell’udito presso l’acustica, il mio udito è
ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione dell’apparecchio acustico di sei
anni fa non è più soddisfacente”, pag. 1 incarto AI) il lasso di tempo dell’attività
lavorativa residua fino alla data del pensionamento sarebbe comunque ancora
limitato: 5 mesi e mezzo.
Visto l’esiguo periodo della
durata dell’attività lucrativa al momento dell’inoltro di entrambe le
richieste, è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI non ha garantito
l’assunzione dei costi dell’apparecchio acustico per la regolamentazione dei
casi di rigore ai sensi del 5.07.2* OMAI (DTF 132 V 215, consid. 4.4 e 4.5 e
DTF 143 V 190).
Ciò, alla luce del poco tempo
rimanente fino alla pensione, vale anche per quanto concerne lo svolgimento
delle mansioni consuete, cui la ricorrente accenna in coda all’impugnativa.
Infine, ritenuto che la medesima assicurata
sostiene che non sono in discussione i diritti acquisiti (cfr. art. 4
dell’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione
per la vecchiaia [OMAV]) e rilevato che la garanzia di assunzione dei costi per
apparecchi acustici per la regolamentazione dei casi di rigore non figura nella
lista dei mezzi ausiliari dell’OMAV, non occorre neppure esaminare se
l’interessata avrebbe diritto alla prestazione dal 1° agosto 2023.
In queste condizioni il TCA non
ravvisa alcuna arbitrarietà nell’agire dell’amministrazione, né alcuna
violazione della legge, come invece sembra ritenere la ricorrente con la sua
impugnativa.
La decisione del 20
ottobre 2023 merita pertanto conferma.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso,
le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti