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Decisione

32.2023.134

Richiesta di rimborso di un apparecchio acustico quale caso di rigore (cifra 5.07.2* OMAI). In concreto non sono date le condizioni alla luce del poco tempo di attivià lucrativa rimanente fino all'AVS (poco più di un mese dalla domanda, 5 mesi e mezzo se si prende in considerazone un altro scritto)

22 aprile 2024Italiano33 min

circolare. L’indicazione della durata di un anno non si applica al criterio dell’integrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.134

cs

Lugano

22 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 ottobre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 26 agosto 2016, RI 1, nata il __________

1959, affetta da una patologia al sistema uditivo, ha inoltrato una domanda per

il rimborso di un mezzo ausiliario acustico.

1.2. Con decisione del 12 giugno 2017

l’Ufficio AI del Canton __________ ha riconosciuto un caso di rigore ai sensi della

cifra 5.07.2* OMAI per la presa a carico dei costi dell’apparecchio acustico

Phonak Audéo V50-312T (doc. B).

1.3. Il 15 febbraio 2023 RI 1, nel

frattempo trasferitasi in Ticino ed attiva nella misura del 40% presso la __________,

ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per mezzi ausiliari per l’assunzione

dei costi di un nuovo apparecchio acustico, ossia il modello Phonak Audeo L90

RT, per un preventivo di fr. 3'990 (pag. 9 e seguenti incarto AI).

1.4. Con comunicazione del 3 maggio 2023

l’Ufficio AI ha rilasciato una garanzia per la fornitura di un apparecchio

acustico (importo forfettario pari a CHF 1'650 per la consegna di due

apparecchi BI-CROSS omologati in Svizzera) secondo la cifra 5.07 dell’OMAI

(pag. 29-31 incarto AI).

1.5. Con e-mail del 20 giugno 2023 RI 1

ha chiesto di poter beneficiare del caso di rigore secondo la cifra 5.07.2*

OMAI: “Da ich weiterhin bei der __________ arbeite und nach wie vor im

Kundenkontakt bin, ist ein gutes hörvermögen unerlässlich (…)” (pag. 32

incarto AI).

1.6. Acquisiti gli atti medici ritenuti

necessari ed accertato che l’interessata dal 1° agosto 2023 sarebbe passata al

beneficio del pensionamento (pag. 46 incarto AI), l’Ufficio AI, con progetto di

decisione del 7 agosto 2023, confermato dalla decisione del 20 ottobre 2023, ha

negato la garanzia di assunzione dei costi per la regolamentazione dei casi di

rigore – 5.07.2* OMAI.

Nella decisione impugnata l’UAI

ha affermato:

" (…)

Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di

tipo semplice e adeguato, se:

-

sono elencati nella lista esaustiva annessa all’ordinanza sulla consegna

dei mezzi ausiliari, oppure;

-

se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in questa

lista (art. 21 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)).

La regolamentazione dei

casi di rigore può essere applicata quando il mezzo in questione (apparecchi

acustici) è necessario per svolgere un’attività lucrativa, per la frequenza

scolastica, per la formazione professionale o per l’adempimento delle mansioni

consuete.

Un’attività lucrativa è

considerata tale quando si raggiunge un reddito annuo di CHF 4851.00 senza

rendite e salario sociale. Le attività consuete sono adempiute quando

l’assicurato se ne occupa personalmente (marg. 1019 CMAI).

Dagli atti acquisiti in

fase d’istruttoria è emerso che a partire dal 01.08.2023 lei entrerà in

pensione e percepirà pertanto una rendita AVS. Tenendo conto di ciò confermiamo

pertanto che non sono assolti i criteri per beneficiare di mezzi ausiliari

destinati all’integrazione (*).

Il costo totale degli apparecchi

acustici acquistati non può pertanto essere accordato dal nostro ufficio.

Esito degli

accertamenti dopo osservazioni

(...).

Nel presente caso

precisiamo che a livello medico non si mette in dubbio la necessità della

signora RI 1 di portare apparecchi acustici a causa di una perdita uditiva

molto marcata.

Per quanto concerne il

diritto al mezzo ausiliario, regolamentazione dei casi di rigore 5.07.2* OMAI.

Abbiamo valutato le condizioni secondo l’art. 2 cpv. 2 OMAI e la marginale 1018

CMAI che indica “i mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) possono

essere accordati dal nostro ufficio unicamente in ambito reintegrativo, ossia

quando sono necessari per lo svolgimento di un’attività lucrativa, lo

svolgimento delle mansioni consuete e la formazione scolastica o

professionale”.

Tramite decisione del

12.06.2017 n. __________ emanata dall’ufficio AI del Canton __________ è stato

riconosciuto correttamente il diritto alla regolamentazione del caso di rigore

(5.07.2* OMAI) in quanto l’apparecchio acustico Phonak Audéo V50-312T era

necessario alla Signora RI 1 per continuare a svolgere la propria attività

lucrativa.

Una volta raggiunta

l’età di pensionamento e il conseguente diritto alla rendita AVS, il diritto ai

mezzi ausiliari definiti da un asterisco (*) decade e non può essere prorogato

in età AVS come diritto acquisito IA.

La richiesta da parte

della Signora RI 1 per la regolamentazione del caso di rigore è giunta al

nostro ufficio il 20.06.2023 con l’indicazione che lavorava e per tale motivo

chiedeva il riconoscimento del caso di rigore. Abbiamo proceduto con

l’istruttoria della domanda e solo in data 31.07.2023 in seguito a nostra

richiesta siamo venuti a conoscenza che la signora RI 1 sarebbe andata in

pensione a partire dal 01.08.2023.

In considerazione che

già al momento della richiesta in giugno 2023 la signora RI 1 era consapevole

del fatto che dal 01.08.2023 avrebbe beneficiato della rendita AVS in quanto

andava in pensione, da quel momento sapeva che non avrebbe avuto diritto al

caso di rigore in quanto sottostando alla Legge federale sull’assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) la prestazione non è riconosciuta e non

è prorogabile neanche in base al diritto acquisito AI.” (doc. B)

1.7. RI 1, rappresentata dall’avv. __________

di RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale che alla ricorrente sia accordata la presa a carico dell’apparecchio

acustico menzionato ai sensi di un caso di rigore 5.07.2* OMAI ed in via subordinata

che l’incarto sia rinviato all’Ufficio AI per istruzione ai sensi dei

considerandi.

L’insorgente, che richiama

l’intero incarto AI, sottolinea che nel caso di specie non si tratta di una

prima domanda, ma di una richiesta inoltrata nel febbraio 2023 a causa

dell’aggravamento del suo stato di salute e che tutte le condizioni per

ottenere l’apparecchio sono state adempiute prima del compimento dei 64 anni di

età del pensionamento. Ella sottolinea la sua buona fede, il cui comportamento

è nel pieno rispetto della legge e della circolare. A suo parere non le si può

rimproverare che l’aggravamento del suo stato di salute sia avvenuto in stretta

vicinanza con l’età di pensionamento, poiché si è trattato di un evento

imprevedibile, che non dipende dalla sua volontà.

Del resto, considerato che la

domanda può essere nuovamente inoltrata dopo sei anni dalla precedente, a meno

che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la

sostituzione dell’apparecchio prima del termine, e che la prima decisione

dell’UAI del Canton __________ è stata emessa il 12 giugno 2017, ella non

poteva far valere i propri diritti precedentemente. Altrimenti tutti gli

assicurati che da ultimo hanno ricevuto il rimborso di un apparecchio a 58 o 59

anni dovrebbero essere avvisati che non possono presentare un’altra richiesta.

Una tale restrizione dovrebbe essere prevista dalla legge.

Inoltre, applicando il

ragionamento dell’Ufficio AI, se la ricorrente avesse continuato l’attività

lavorativa fino al 20 ottobre 2023, data della decisione, avrebbe avuto il

diritto alla prestazione, mentre essendo andata in pensione all’età ordinaria,

non ha più diritto a nulla. La nascita del diritto non può dipendere

dall’operato dell’UAI. In ambito di assicurazioni sociali determinante è il

momento della presentazione della domanda e non quello in cui viene emessa la

decisione.

La ricorrente rileva inoltre che

l’amministrazione sembra applicare l’art. 4 OMAV per rifiutare il

riconoscimento di un caso di rigore. Ciò tuttavia, secondo la ricorrente, viola

la legge e sconfina in un accertamento arbitrario dei fatti.

Per l’assicurata,

l’amministrazione perde di vista che l’aggravamento dello stato di salute

determinante non è avvenuto in età AVS e pertanto le disposizioni dell’OMAV non

trovano applicazione, non essendo applicabile al momento della presentazione

della domanda. L’UAI applica altresì la nozione di diritto acquisito in maniera

errata. La valutazione dei fatti è manifestamente insostenibile. I diritti

acquisiti comprendono prestazioni cui l’assicurata avrebbe bisogno solo se la

sua situazione medica si fosse deteriorata una volta raggiunta l’età

pensionabile (STF 9C_598/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 3.1; STF 9C_317/2009

del 19 aprile 2010, consid. 4.1).

Trattandosi di un apparecchio

acustico più o meno simile al precedente e con un prezzo simile, molto onesto

in materia di apparecchi uditivi, tale mezzo ausiliario è adeguato,

appropriato, economico e necessario ed adempie quindi tutti i criteri legali.

Infine la ricorrente evidenzia

che l’amministrazione deve esaminare tutte le condizioni previste dalla legge e

deve pertanto chinarsi sulla necessità del mezzo ausiliario per lo svolgimento

delle mansioni consuete ai sensi dell’art. 27 OAI, ciò che nel caso non è stato

fatto. La ricorrente ha in cura una figlia con grave disabilità che si

manifesta anche a livello comunicativo e necessita di cure importanti. Con la

stessa non è possibile comunicare senza apparecchi uditivi.

1.8. Con risposta del 3 gennaio 2024,

cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del

ricorso (doc. IV). Dopo aver citato le marginali della circolare CMAI ritenute

determinanti, l’amministrazione ha affermato che al momento della comunicazione

del 3 maggio 2023 non era a conoscenza del fatto che l’interessata avesse già

beneficiato del mezzo ausiliario riconosciuto come caso di rigore nel giugno

2017. In applicazione delle marginali della CMAI “è al momento della

valutazione operata dall’UAI che ci si deve riferire per il riconoscimento o

meno del caso di rigore e le relative condizioni devono essere adempiute a quel

momento. In ogni caso, al momento della richiesta inoltrata dall’assicurata

Fatti

i mezzi ausiliari in questione non erano da considerarsi necessari per almeno

un anno, considerato che dopo due mesi è andata in pensione cessando la sua

attività” (sottolineature in originale).

1.9. Con replica del 18 gennaio 2024 la

ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI (doc. VI). A suo parere

l’amministrazione propone un’interpretazione e applicazione errata della

circolare. L’indicazione della durata di un anno non si applica al criterio dell’integrazione

sociale di cui all’art. 21 LAI. Tale condizione serve a delimitare la nozione

di malattia (infermità temporanea) da quella di invalidità. Essa si applica

quindi all’esistenza (persistenza) di un danno alla salute che renda

obiettivamente necessario il ricorso al mezzo ausiliario. Tale condizione nel

caso di specie è adempiuta, poiché il suo stato di salute non è né temporaneo,

né migliorato, ed esiste dal 2005, con aggravamento almeno dal 2014. Ella ha

poi raggiunto l’ulteriore peggioramento dell’acutezza uditiva che fonda il

diritto a chiedere il riconoscimento di un nuovo apparecchio acustico e il

danno alla salute dura da più di un anno. Ella era già invalida almeno dal

2017, per cui non si tratta di un nuovo evento assicurato in senso stretto, ma

della sostituzione di un apparecchio acustico. Il marg. 2046 CMAI prevede che

il criterio determinante per stabilire se l’AI accetta o rifiuta nuovamente un

apparecchio acustico è l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute

conforme alle direttive o allo scadere dei sei anni. Il danno alla salute è

incontestato e gli altri criteri sono adempiuti al momento della domanda. Non è

pertinente la circostanza che nel maggio 2023 l’UAI non sapesse che

l’interessata era già stata al beneficio di un caso di rigore nel 2017. Del

resto nella richiesta del 15 febbraio 2023 aveva indicato di essere

beneficiaria di un apparecchio acustico dal 2016 ed in un’email del 16 febbraio

2023 aveva affermato che “secondo il controllo dell’udito presso l’acustica,

il mio udito destro è ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione

dell’apparecchio acustico di sei anni fa non è più soddisfacente”.

1.10. Con osservazioni del 30 gennaio 2024,

trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 1° febbraio 2024 (doc. IX), l’Ufficio

AI ha contestato la presa di posizione della ricorrente (doc. VIII).

Per l’amministrazione la

previsione circa la durata di un anno è riferita al raggiungimento di un

obiettivo di integrazione, al quale è legata la necessità di utilizzo del mezzo

ausiliario, che deve servire ad ottenere l’integrazione degli assicurati a

medio/lungo termine per essere considerato un caso di rigore.

Inoltre la procedura per il

riconoscimento del rimborso per un caso di rigore (le cui specifiche condizioni

vanno rivalutate di volta in volta) prevede che l’assicurata proceda alla

protesizzazione con apparecchi acustici adeguati dopo l’eventuale accoglimento

da parte dell’UAI della richiesta di copertura dei costi come caso di rigore,

fatturando solo in seguito all’UAI il forfait corrispondente ed i costi

eccedenti mediante il modulo di fatturazione di apparecchi acustici corredato

dalle fatture originali con i costi totali. L’assicurata non ha atteso la

definizione del caso di rigore ed ha acquistato il mezzo ausiliario in

questione senza attendere l’esito della domanda da lei inoltrata nel giugno

2023. In questo contesto si inserisce l’informazione indicata nella risposta di

causa circa il fatto che l’interessata non ha reso noto subito che ella avesse

beneficiato di un caso di rigore riconosciuto in un altro Cantone ma ne abbia

fatto richiesta di valutazione unicamente dopo l’invio della comunicazione del

3 maggio 2023. L’ulteriore riconoscimento del caso di rigore non è automatico,

nemmeno allo scadere dei 6 anni o prima di tale periodo in caso di peggioramento,

ma viene unicamente riconosciuto dopo valutazione delle relative condizioni che

devono essere sempre soddisfatte, in particolare per quel che concerne

l’obiettivo di integrazione. Per quanto concerne la mancata presa in

considerazione dello svolgimento da parte dell’assicurata delle mansioni

consuete, l’amministrazione osserva che l’interessata esercitava un’attività

lavorativa al momento della domanda e che il diritto AI sussiste solo fino

all’età AVS, quindi visto che non vi è un diritto acquisito, il fatto che ella

continui a svolgere delle mansioni consuete dopo il pensionamento non incide su

tale diritto; per cui tale valutazione è superflua.

1.11. In data 28 marzo 2024 l’avv. __________

ha prodotto la sua nota d’onorario (doc. X+1).

considerato in diritto

2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli

assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto

ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di

svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute.

Secondo l’art. 8 cpv. 1bis

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto ai provvedimenti

d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima

dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene

conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato: la sua

età (lett. a); il suo grado di sviluppo (lett. b); le sue capacità (lett. c);

la durata probabile della sua vita professionale (lett. d).

Conformemente alla giurisprudenza

(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;

DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge

infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia

necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.

6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206

consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,

consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la

consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una casistica in

merito ai mezzi ausiliari cfr. Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz

(Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater,

pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il cui

concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche

nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff

der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”

Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in

quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute

e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,

la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI

l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal

Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o

adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità

al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure

a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per

protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un

complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

Il cpv. 2 della medesima

disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha

bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio

ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla

sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito

dal Consiglio federale.

Quanto ai capoversi 3 e 4, in

vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di

misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo

2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede

l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i

vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi

ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e

inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale

capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto

di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato

nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta

attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il

Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie

disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa

ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.

1677; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022,

ad art. 21-21quater).

In virtù

della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato

l'art. 14 OAI.

Secondo il cpv. 1 l'elenco dei

mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di

un'ordinanza del DFI (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione

per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la

consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.

Per l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto

alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati

dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne

uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria

autonomia.

L'assicurato ha invece diritto ai

mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se

gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le

mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di

assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel

numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer,

op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 879-881; Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 21-21quater, pag. 222-223; Locher/Gächter, op. cit., §

36 n. 15 e 17, pag. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009

con riferimenti).

La lista contenuta nell'allegato

all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che

entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria

se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente

indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid.

3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater,

n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21

LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di

provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art.

21-21quater, pag. 220-221).

2.3. La cifra 5.07 dell’allegato OMAI,

avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli

apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a

questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente

e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante.

L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo

ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda

necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi

acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi

per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la

protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le

riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie

ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli

apparecchi biauricolari.

Il forfait per le riparazioni da

parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per

tutti gli altri danni.

Entrambi gli importi forfettari

sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.

L’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che

rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il

versamento di un forfait.

Per l’acquisto e la riparazione

degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro

presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

2.4. Ai sensi del marginale 1002 della

circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

(CMAI), per quanto riguarda i mezzi ausiliari, l’invalidità è considerata sorta

se il danno alla salute rende obiettivamente necessario il ricorso a un tale

apparecchio e se questi permette di raggiungere un obiettivo d’integrazione

secondo l’articolo 21 LAI. In caso di infermità solo temporanea, la consegna di

apparecchi a titolo di mezzi ausiliari è esclusa. Tali apparecchi vengono

consegnati quando si prevede che saranno necessari per almeno un anno

(delimitazione rispetto all’obbligo di fornire prestazioni da parte

dell’assicurazione malattie). Possibili eccezioni:

- provvedimenti

d’integrazione concessi per un periodo inferiore a un anno (p. es. lavoro a

titolo di prova, provvedimenti di reinserimento), se l’integrazione è possibile

solo con la consegna del mezzo ausiliario (p. es. adeguamenti informatici per

ciechi e ipovedenti gravi per permettere loro di svolgere compiti

amministrativi);

- malattie

che rendono obiettivamente necessario l’uso di un mezzo ausiliario e

aspettativa di vita inferiore a un anno.

Per il marginale 1003 CMAI, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto ai mezzi ausiliari si

Considerandi

estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del

diritto di ottenere una rendita anticipata o alla fine del mese in cui

raggiunge l’età di pensionamento. Ciò significa che le condizioni di diritto

devono essere soddisfatte prima che l’assicurato raggiunga l’età di

pensionamento (fa stato il mese in cui la rendita è versata per la prima

volta).

Secondo il marginale 1007 CMAI

l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI solo

se questi non sono concessi dall’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni (ad es. Suva) o dall’assicurazione militare (AM). Le prestazioni

dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle assicurazioni summenzionate (v.

art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di prestazione si deve

contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla procedura

nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI]).

Ai sensi del marginale 1008 CMAI

per contro le prestazioni delle casse malati sono sussidiarie a quelle dell’AI

e possono quindi essere accordate solo quando l’AI non è tenuta a fornirle.

Il marginale 1009 CMAI prevede

che per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti per i titolari di una

rendita di vecchiaia, sono applicabili le istruzioni contenute nella Circolare

sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia

(CMAV).

Per il marginale 2046 CMAI l’AI

versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei sei anni solo se il

peggioramento dell’acutezza uditiva raggiunge la percentuale definita al punto

4.2

delle direttive per i medici specialisti ORL. La perizia ORL necessaria per

questa constatazione può essere finanziata dall’AI. In caso di perdita di un

apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l’AI non finanzia alcuna

prestazione.

La cifra 5.07.2* dell’allegato

OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere

versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a

tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in

quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N.

5.07

per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

La circolare sulla consegna di

mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:

" 5.07.2*

OMAI Regolamentazione dei casi di rigore

L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait

superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con

apparecchi monoauricolari e biauricolari.

2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice

e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una

prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere

più elevati o più bassi.

2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere

applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera

inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La

condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie

mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti

all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a

condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame

dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore

deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato

dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:

(…).

2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con

l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare

all’ufficio AI i seguenti documenti:

- richiesta

con una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento

dell’apparecchio acustico;

- rapporto del

fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei

problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);

- diario

compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).

L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i

documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei

costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni

probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi

acustici, l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica

otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per

fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di

tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con

audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di

rilievo).

2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una

raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le

spese all’ufficio AI secondo TARMED.

2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica

otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione

della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19

luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi

supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.

2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi

per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi

acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il

forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione

per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i

costi totali. (…)”

Cfr. anche la lettera circolare

AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi acustici) e la

lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate

nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2, pubblicata in SVR Nr.

5.

1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 2.

A pag. 2 della seconda circolare

vengono elencati i criteri per i casi di rigore.

Cfr. pure l’informativa per

persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per

apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali

per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui

l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI

prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della

copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori

informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati

di rivolgervi all’ufficio AI”.

2.5

Con sentenza 9C_114/2018 del 19

luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag.

15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI, dell’art. 2

OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che presupposto per

l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di rigore, è che la

clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di rigore (cfr.

consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della legge (consid.

4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico

secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della

clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).

L’Alta Corte ha stabilito che i

marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione conforme

della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme alla

legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).

In una sentenza 9C_316/2019 del 7

ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la giurisprudenza di cui alla

pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato la decisione dell’“Obergericht”

del Canton Uri che aveva rinviato la causa all’amministrazione affinché

sottoponesse il caso ad una clinica specializzata per esaminare se erano dati i

presupposti di un caso di rigore. In quel caso, infatti, era stato accertato

che l’aumento complessivo della perdita dell’udito era inferiore al 15%

previsto dalle linee direttive degli esperti ORL e di conseguenza mancava già

d’acchito un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi

dell’apparecchio acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle

direttive.

In una sentenza 9C_506/2019 del

15.

ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicurato

contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che

aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior costi di

un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il caso ad

una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i presupposti

per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.

2.6

Nel caso di specie oggetto del

contendere è il rifiuto della garanzia di assunzione dei costi di un

apparecchio acustico secondo la regolamentazione dei casi di rigore – 5.07.2*

OMAI (cfr. decisione del 20 ottobre 2023, doc. B).

L’Ufficio AI ha in sostanza

negato il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico secondo il caso di

rigore giacché la ricorrente ha inoltrato la sua domanda il 20 giugno 2023, a

poche settimane dal suo pensionamento.

Preliminarmente va rilevato che

secondo la DTF 107 V 76 è da ritenere tempestiva la domanda di assegnazione di

un mezzo ausiliario depositata sino alla fine del mese durante il quale

l’istante raggiunge l’età richiesta per l’ottenimento di una rendita di

vecchiaia (citata da Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885,

n. 217) e che per l’art. 10 cpv. 3 LAI, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023, il diritto ai provvedimenti di integrazione si estingue al più

tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere

una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS, o alla

fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento (cfr. anche marginale

1003.

CMAI e Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 218).

Al fine di stabilire se il mezzo

deve essere preso a carico dall’AI, tra i tanti criteri da prendere in

considerazione, vi è pure quello della durata probabile della vita

professionale (art. 8 cpv. 1bis lett. d LAI nel tenore in vigore dal

1° gennaio 2022 [in precedenza: art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI

secondo cui “per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della

durata probabile della vita professionale rimanente”).

Non decisivo, nel preciso caso di

specie, è invece il termine di un anno indicato al marginale 1002 CMAI, cui ha

accennato l’UAI in sede di risposta. Tale termine viene di principio preso in

considerazione quando occorre stabilire se il danno alla salute è permanente

oppure temporaneo. In concreto la ricorrente era già al beneficio di un

apparecchio acustico e non è in discussione che il danno alla salute di cui è

affetta sia permanente.

A proposito della durata

probabile della vita professionale, in DTF 132 V 215, applicando la versione

dell’art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI nel tenore in vigore fino al

31.

dicembre 2022, il Tribunale federale ha stabilito che nel valutare l'adeguatezza temporale del diritto a

provvedimenti d'integrazione di una persona assicurata esercitante un'attività

lucrativa dipendente alla soglia (in casu: 3 anni) del pensionamento ordinario

AVS occorre ritenere che per "tutta la durata di lavoro prevedibile"

ai sensi dell'art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI si intende il

periodo di tempo rimanente fino al compimento del 64°/65° anno di età e che una

deroga a tale principio è unicamente possibile in presenza di circostanze del

tutto particolari e concrete suscettibili di fare prevedere una continuazione

dell'attività lucrativa al di là dell'età di pensionamento (modifica della

giurisprudenza sviluppata in STFA 1969 pag. 151 consid. 5; consid. 4.4 e 4.5).

Sul tema cfr. anche Murer, op.

cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 219 e Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 21-21quater, pag. 229, n. 39.

Questo concetto è stato ripreso

in DTF 143 V 190, dove il Tribunale federale, a proposito della consegna di una

protesi della coscia dotata di articolazione del ginocchio Genium quale

provvedimento d’integrazione, dopo aver esaminato il diritto dal profilo

dell’idoneità, della necessità e dell’adeguatezza personale, materiale,

finanziaria e personale (consid. 7), ed aver accertato che tale protesi può

essere considerata quale mezzo ausiliario per l’assicurato affetto da

disabilità multiple, ha stabilito che la sua consegna a carico dell’assicurazione

per l’invalidità è limitata, in conformità della DTF 132 V 215, ai casi di

bisogno di integrazione particolarmente elevato (consid. 7.3.2).

Al consid. 7.4. l’Alta Corte ha

affermato che dal punto di vista temporale, occorre garantire che il successo

della misura di integrazione abbia una certa durata (art. 8 cpv. 1bis

LAI). Nel caso giudicato, il ricorrente aveva 39 anni al momento dell’inoltro

della richiesta di prestazioni. Fino al compimento dei 65 anni l’assicurato poteva

svolgere la sua attività per 26 anni. Con riferimento ai costi supplementari

che l’AI doveva assumersi nel caso di rimborso del prezzo della protesi Genium

rispetto al modello C-leg (fr. 14'000, cfr. consid. 7.3.2), la misura di

integrazione è stata considerata adeguata perché permetteva al ricorrente di continuare

a lavorare per un periodo importante rispetto al rimanente periodo di attività

lavorativa fino al pensionamento.

Determinante per stabilire

l’adeguatezza della misura dal punto di vista temporale è pertanto il periodo

rimanente tra l’inoltro della richiesta e il pensionamento. Irrilevante è

invece la data di emissione della decisione (cfr. STF 8C_792/2019 del 28

febbraio 2020, consid. 4.1: “Das

kantonale Gericht hat in seiner Hauptbegründung erwogen, eine Umschulung des

Versicherten wäre zeitlich nicht mehr angemessen, da dieser im Zeitpunkt der

angefochtenen Verfügung, mithin am 20. Juni 2018, bereits 60 Jahre alt gewesen

sei. Wie der Beschwerdeführer indessen zu Recht geltend macht, verstösst diese

Argumentation gegen Bundesrecht: Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der

zeitlichen Angemessenheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1bis

Satz 2 IVG ist nicht der Verfügungszeitpunkt, sondern das Datum der

Gesuchstellung (vgl. 3.2 hievor). Der Versicherte meldete sich am 5. Mai 2014

bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an; damals war er noch nicht

ganz 56 Jahre alt und hatte damit noch eine Aktivitätsdauer von etwas über neun

Jahren vor sich.”).

Nel

caso di specie la ricorrente ha inoltrato la richiesta di assunzione dei costi

di un apparecchio acustico quale caso di rigore (5.07.2* OMAI), il 20 giugno

2023.

(pag. 32 incarto AI), ossia a poco più di un mese dal suo pensionamento. Anche

volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, quale data d’inoltro della domanda

per casi di rigore la richiesta di rimborso dei costi di un apparecchio

acustico inoltrata il 16 febbraio 2023 (“in allegato troverà la mia nuova

domanda per un apparecchio acustico, insieme all’offerta e alla mia attuale

busta paga. Secondo il controllo dell’udito presso l’acustica, il mio udito è

ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione dell’apparecchio acustico di sei

anni fa non è più soddisfacente”, pag. 1 incarto AI) il lasso di tempo dell’attività

lavorativa residua fino alla data del pensionamento sarebbe comunque ancora

limitato: 5 mesi e mezzo.

Visto l’esiguo periodo della

durata dell’attività lucrativa al momento dell’inoltro di entrambe le

richieste, è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI non ha garantito

l’assunzione dei costi dell’apparecchio acustico per la regolamentazione dei

casi di rigore ai sensi del 5.07.2* OMAI (DTF 132 V 215, consid. 4.4 e 4.5 e

DTF 143 V 190).

Ciò, alla luce del poco tempo

rimanente fino alla pensione, vale anche per quanto concerne lo svolgimento

delle mansioni consuete, cui la ricorrente accenna in coda all’impugnativa.

Infine, ritenuto che la medesima assicurata

sostiene che non sono in discussione i diritti acquisiti (cfr. art. 4

dell’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione

per la vecchiaia [OMAV]) e rilevato che la garanzia di assunzione dei costi per

apparecchi acustici per la regolamentazione dei casi di rigore non figura nella

lista dei mezzi ausiliari dell’OMAV, non occorre neppure esaminare se

l’interessata avrebbe diritto alla prestazione dal 1° agosto 2023.

In queste condizioni il TCA non

ravvisa alcuna arbitrarietà nell’agire dell’amministrazione, né alcuna

violazione della legge, come invece sembra ritenere la ricorrente con la sua

impugnativa.

La decisione del 20

ottobre 2023 merita pertanto conferma.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso,

le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Richiesta di rimborso di un apparecchio acustico quale caso di rigore (cifra 5.07.2* OMAI). In concreto non sono date le condizioni alla luce del poco tempo di attivià lucrativa rimanente fino all'AVS (poco più di un mese dalla domanda, 5 mesi e mezzo se si prende in considerazone un altro scritto) | Lexipedia