32.2023.136
Dopo revisione della prestazione, amministrazione riduce rendita del 20% come sanzione per la mancata collaborazione prestata dall'assicurato. Ricorrente contesta. L'UAI propone l'annullamento della decisione e il ripristino della prestazione. Assicurato aderisce alla proposta
30 gennaio 2024Italiano6 min
d’ufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione
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n.
Fatti
32.2023.136
FC
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione del 28 ottobre 2021 l’Ufficio
AI, eseguiti gli accertamenti del caso, ha assegnato all’assicurato il diritto
ad una rendita intera (con grado d’invalidità del 73%) dal 1° luglio 2020,
versata dal 1° agosto 2020 in ragione della tardività della domanda.
Contestualmente l’assicurato è stato diffidato ex art. 21 cpv. 4 LPGA a ridurre
il danno, segnatamente mediante l’assunzione continuativa di una terapia
farmacologica stabilizzatrice del tono dell’umore, associata all’introduzione
di un neurolettico a basso dosaggio per contenere la tensione e l’impulsività
comportamentale (doc. AI pag. 223);
- nell’ottobre 2022 è stata avviata
d’ufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione
del 26 ottobre 2023, confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio
AI, come sanzione per la mancata collaborazione (in quanto la farmacoterapia
assunta dall’assicurato non si era rilevata adeguata/sufficiente per la cura
del male giusta le conclusioni del SMR; Annotazioni del SMR del 10 maggio e 2
ottobre 2023, doc. AI pag. 280 e 293), ha ridotto del 20% il diritto alla
rendita e, quindi, il grado d’invalidità dell’assicurato è stato fissato al 57%
dal 1° dicembre 2023 (doc. AI pag. 297 e 304);
- contro la suddetta decisione
l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA.
Censura la violazione del diritto di essere sentito e, nel merito, nega la
mancanza di collaborazione e rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto
debitamente conto di quanto da lui indicato nelle osservazioni al progetto di
decisione e di non aver interpellato il medico curante. Chiede quindi
l’annullamento della decisione contestata e il ripristino del diritto alla
rendita intera, postulando altresì il riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio;
- nella risposta del 2 gennaio 2024
l’Ufficio AI ha comunicato di aver richiesto dalla cassa malati dell’assicurato
Considerandi
copia della distinta delle prestazioni erogate da gennaio 2022 a novembre 2023
(doc. IV/1), dalla quale emerge che egli – almeno dal mese di febbraio del 2023
– effettua regolari sedute psicoterapiche e assume una terapia farmacologica
divenuta vieppiù incisiva. Alla luce di tali dati, rilevato che la riduzione
della rendita “ha avuto effetto dal 1°dicembre 2023 – ovvero in un periodo
in cui l'assicurato stava rispettando la richiesta di cui alla diffida a cure
(che, tecnicamente, non ha menzionato precise categorie di medicamenti da
assumere) – l’UAI è a proporre l'annullamento della decisione impugnata”;
- l’amministrazione ha pure ricordato che
“in virtù del principio di proporzionalità, quando vi è solo una momentanea
mancata collaborazione, si deve infatti levare, rispettivamente rinunciare alla
sanzione, se l'assicurato cambia opinione e collabora pienamente con le
richieste dell'amministrazione (cfr. il DTF139 V 585 consid. 6.3.7.5)”.
Considerato come lo psichiatra del SMR ha ritenuto ancora attuali le
possibilità di miglioramento della capacità lavorativa prospettate nella
perizia fatta eseguire dall’amministrazione e ritenuto che l'esigibilità di una
sottoposizione dell'assicurato a regolari visite psichiatriche/psicoterapiche e
all'assunzione di una farmacoterapia era da considerare in concreto pacifica,
ricordata anche la giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno, l’Ufficio
AI ha nondimeno precisato che “è intenzione dell'UAl revisionare il diritto
a prestazioni di RI 1 dopo 12 mesi dal termine del presente contenzioso”;
- per
questi motivi, l’Ufficio AI ha quindi proposto:
"
l'annullamento della decisione
impugnata e il contestuale ripristino del diritto dell'assicurato a una rendita
con grado Al del 73%.
Diritto a rendita che verrà ad ogni modo revisionato
dopo 12 mesi il termine del presente contenzioso per controllare la continuità
e l'adesione dell'assicurato alle cure psichiatriche, psicoterapiche e
farmacologiche stabilite da uno psichiatra di sua scelta. In tal senso, I'UAI
coglie dunque l'occasione per reiterare la richiesta a cure ex artt. 21 cpv. 4
LPGA e 7b cpv. I LAI.” (IV)
- interpellato dal TCA, con scritto 11
gennaio 2024 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di aderire alla
proposta formulata dall’Ufficio AI con risposta del 2 gennaio 2024, chiedendo
l’assegnazione di ripetibili (VI);
- ora, con la sua presa di posizione l’Ufficio
AI ha in sostanza aderito alla richiesta ricorsuale, tendente all’annullamento
della decisione del 26 ottobre 2023 e il conseguente ripristino della rendita
d’invalidità intera con un grado d’invalidità del 73%;
- di
conseguenza il ricorso va accolto con l’annullamento della decisione impugnata
e il conseguente ripristino del diritto ad una rendita intera;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spese devono essere
prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio
2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);
- secondo
la giurisprudenza inoltre, vi è una pretesa di diritto federale alle
ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica (SVR 2002 AHV Nr.
20; DTF 110 V 54, consid. 3a, 109 V 70, 107 V 127);
- equivalendo
l’esito della presente procedura ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da
un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art.
30.
cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito
patrocinio formulata dal ricorrente (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014
del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 26 ottobre 2023 è annullata. Di conseguenza è ripristinato il
diritto ad una rendita intera (con grado AI del 73%) a favore di RI 1.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti