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Decisione

32.2023.136

Dopo revisione della prestazione, amministrazione riduce rendita del 20% come sanzione per la mancata collaborazione prestata dall'assicurato. Ricorrente contesta. L'UAI propone l'annullamento della decisione e il ripristino della prestazione. Assicurato aderisce alla proposta

30 gennaio 2024Italiano6 min

d’ufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione

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n.

Fatti

32.2023.136

FC

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione del 28 ottobre 2021 l’Ufficio

AI, eseguiti gli accertamenti del caso, ha assegnato all’assicurato il diritto

ad una rendita intera (con grado d’invalidità del 73%) dal 1° luglio 2020,

versata dal 1° agosto 2020 in ragione della tardività della domanda.

Contestualmente l’assicurato è stato diffidato ex art. 21 cpv. 4 LPGA a ridurre

il danno, segnatamente mediante l’assunzione continuativa di una terapia

farmacologica stabilizzatrice del tono dell’umore, associata all’introduzione

di un neurolettico a basso dosaggio per contenere la tensione e l’impulsività

comportamentale (doc. AI pag. 223);

- nell’ottobre 2022 è stata avviata

d’ufficio una revisione della prestazione, al termine della quale, mediante decisione

del 26 ottobre 2023, confermativa di un progetto del 15 giugno 2023, l’Ufficio

AI, come sanzione per la mancata collaborazione (in quanto la farmacoterapia

assunta dall’assicurato non si era rilevata adeguata/sufficiente per la cura

del male giusta le conclusioni del SMR; Annotazioni del SMR del 10 maggio e 2

ottobre 2023, doc. AI pag. 280 e 293), ha ridotto del 20% il diritto alla

rendita e, quindi, il grado d’invalidità dell’assicurato è stato fissato al 57%

dal 1° dicembre 2023 (doc. AI pag. 297 e 304);

- contro la suddetta decisione

l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA.

Censura la violazione del diritto di essere sentito e, nel merito, nega la

mancanza di collaborazione e rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto

debitamente conto di quanto da lui indicato nelle osservazioni al progetto di

decisione e di non aver interpellato il medico curante. Chiede quindi

l’annullamento della decisione contestata e il ripristino del diritto alla

rendita intera, postulando altresì il riconoscimento dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio;

- nella risposta del 2 gennaio 2024

l’Ufficio AI ha comunicato di aver richiesto dalla cassa malati dell’assicurato

Considerandi

copia della distinta delle prestazioni erogate da gennaio 2022 a novembre 2023

(doc. IV/1), dalla quale emerge che egli – almeno dal mese di febbraio del 2023

– effettua regolari sedute psicoterapiche e assume una terapia farmacologica

divenuta vieppiù incisiva. Alla luce di tali dati, rilevato che la riduzione

della rendita “ha avuto effetto dal 1°dicembre 2023 – ovvero in un periodo

in cui l'assicurato stava rispettando la richiesta di cui alla diffida a cure

(che, tecnicamente, non ha menzionato precise categorie di medicamenti da

assumere) – l’UAI è a proporre l'annullamento della decisione impugnata”;

- l’amministrazione ha pure ricordato che

“in virtù del principio di proporzionalità, quando vi è solo una momentanea

mancata collaborazione, si deve infatti levare, rispettivamente rinunciare alla

sanzione, se l'assicurato cambia opinione e collabora pienamente con le

richieste dell'amministrazione (cfr. il DTF139 V 585 consid. 6.3.7.5)”.

Considerato come lo psichiatra del SMR ha ritenuto ancora attuali le

possibilità di miglioramento della capacità lavorativa prospettate nella

perizia fatta eseguire dall’amministrazione e ritenuto che l'esigibilità di una

sottoposizione dell'assicurato a regolari visite psichiatriche/psicoterapiche e

all'assunzione di una farmacoterapia era da considerare in concreto pacifica,

ricordata anche la giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno, l’Ufficio

AI ha nondimeno precisato che “è intenzione dell'UAl revisionare il diritto

a prestazioni di RI 1 dopo 12 mesi dal termine del presente contenzioso”;

- per

questi motivi, l’Ufficio AI ha quindi proposto:

"

l'annullamento della decisione

impugnata e il contestuale ripristino del diritto dell'assicurato a una rendita

con grado Al del 73%.

Diritto a rendita che verrà ad ogni modo revisionato

dopo 12 mesi il termine del presente contenzioso per controllare la continuità

e l'adesione dell'assicurato alle cure psichiatriche, psicoterapiche e

farmacologiche stabilite da uno psichiatra di sua scelta. In tal senso, I'UAI

coglie dunque l'occasione per reiterare la richiesta a cure ex artt. 21 cpv. 4

LPGA e 7b cpv. I LAI.” (IV)

- interpellato dal TCA, con scritto 11

gennaio 2024 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di aderire alla

proposta formulata dall’Ufficio AI con risposta del 2 gennaio 2024, chiedendo

l’assegnazione di ripetibili (VI);

- ora, con la sua presa di posizione l’Ufficio

AI ha in sostanza aderito alla richiesta ricorsuale, tendente all’annullamento

della decisione del 26 ottobre 2023 e il conseguente ripristino della rendita

d’invalidità intera con un grado d’invalidità del 73%;

- di

conseguenza il ricorso va accolto con l’annullamento della decisione impugnata

e il conseguente ripristino del diritto ad una rendita intera;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spese devono essere

prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio

2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);

- secondo

la giurisprudenza inoltre, vi è una pretesa di diritto federale alle

ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica (SVR 2002 AHV Nr.

20; DTF 110 V 54, consid. 3a, 109 V 70, 107 V 127);

- equivalendo

l’esito della presente procedura ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da

un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art.

30.

cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito

patrocinio formulata dal ricorrente (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 26 ottobre 2023 è annullata. Di conseguenza è ripristinato il

diritto ad una rendita intera (con grado AI del 73%) a favore di RI 1.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti