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Decisione

32.2023.137

Attribuzione rendita limitata nel tempo confermata. Casalinga/salariata. SMR ha valutato attentamente tutti i referti medici, TCA si affida alle sue conclusioni. Inchiesta domiciliare per casalinga. Obbligo di farsi aiutare dai familiari. Rapporto d'inchiesta non presenta incongruenze, va confermato

29 aprile 2024Italiano69 min

con vite Corkcrew, debridement del tendine sottoscapolare, bursectomia, abbondante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.137

TB

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 19 ottobre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962, dal 22 agosto

2016 (doc. 29) è inabile al lavoro a causa della lesione del tendine sovraspinoso

della spalla destra avvenuta il 13 luglio 2016 mentre lavorava al 70% come

infermiera e nel gennaio 2017 (doc. 1) ha richiesto delle prestazioni all'Ufficio

assicurazione invalidità.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha richiamato dall'assicuratore

infortuni i referti medici e la decisione dell'11 febbraio 2022 (doc. 64) di

attribuzione di una rendita di invalidità del 36% dal 1° novembre 2021 stante

un'abilità lavorativa totale in attività adeguate, oltre a un'indennità per

menomazione del 15%.

Con STCA 35.2022.51 il 12 settembre 2022 questo Tribunale ha respinto

il ricorso e ha confermato la decisione della __________.

1.2. Sentiti il Servizio Medico

Regionale (dr.ssa __________), che con rapporto finale del 9 gennaio 2023 (doc.

76) si è pronunciato sull'intera documentazione medica raccolta, e il

consulente in integrazione professionale (doc. 81), il 7 marzo 2023 (doc. 82) l'Ufficio

AI ha esperito un'inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia

domestica e con progetto di decisione dell'8 marzo 2023 (doc. 84) ha attribuito

all'assicurata, salariata al 70% e casalinga al 30%, una rendita intera di

invalidità (grado AI 71%) limitata dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2021.

1.3. Il 14 aprile 2023 (doc. 85) l'assicurata

ha osservato che la sua situazione è andata peggiorando dal 2021 in poi, non

solo dal profilo somatico (anche il braccio sinistro presenta dei disturbi), ma

anche psichico (è caduta in depressione a causa della situazione medica ed

economica che si è venuta a creare), come emergerebbe dai referti allegati, che

sono stati esaminati il 3 maggio 2023 (doc. 89) dalla dr.ssa __________ dell'SMR,

la quale ha confermato le sue precedenti conclusioni del gennaio 2023.

Con decisione del 19 ottobre 2023 (docc. 92 e 88) l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurata una rendita intera stante un grado di invalidità del 71% tenuto

conto della ripartizione delle due attività (salariata [70%]/casalinga [1,35%])

dal 1° agosto 2017 fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino a tre mesi dopo il

miglioramento delle condizioni di salute avvenuto il 9 settembre 2021, ritenuto

che dal calcolo effettuato con metodo misto è emerso un grado di invalidità del

36% (salariata [34,18%]/casalinga [1,35%]).

1.4. Con ricorso del 24 novembre 2023

(doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione dell'Ufficio

AI, di stabilire un grado di invalidità complessivo superiore

al 40% e di effettuare una perizia medica sulle sue capacità lavorative

residue.

Per la ricorrente, il grado di invalidità complessivo del 36% non

rappresenta la reale situazione né per quanto riguarda l'inabilità lavorativa

come salariata né come casalinga. Come certificato dal dr. __________ il 20

novembre 2023 (doc. B), le problematiche alla spalla destra e i forti dolori le

impediscono di effettuare i lavori domestici, perciò il grado di invalidità è

certamente superiore al 4,49% stabilito nella decisione impugnata. Anche se per

determinati lavori casalinghi essa può contare sull'aiuto del figlio, tuttavia

questi lavora a tempo pieno e quindi determinate mansioni deve lasciarle in

sospeso fino al suo rientro.

Oppure deve delegarle ad aiuti esterni remunerandoli, come le

capiterà dal 2024 quando il figlio andrà a vivere altrove. Il grado di

impedimento per le mansioni consuete, anche considerando l'aiuto parziale del

figlio, è superiore al 20%, perciò riferito a una quota parte del 30% svolta

come casalinga si giunge a un grado parziale di invalidità di almeno il 7%.

Dai referti prodotti (docc. A2, A4 e A5) risulta che a causa dei

continui dolori alla spalla destra l'assicurata si sottoponeva a infiltrazioni

e che l'impossibilità di utilizzare la spalla destra, e di conseguenza pure il

braccio destro, l'ha portata ad avere problemi pure al braccio sinistro. La

ricorrente ha evidenziato che da quando, nel 2021, l'assicuratore infortuni ha

chiuso il caso, non è più stato effettuato alcun esame alla spalla, che invece confermerebbe

che la sua situazione va peggiorando e non migliorando come sostenuto dall'Ufficio

AI.

Quanto al grado di invalidità del 48,83% per la parte salariata, a

dire dell'assicurata si sarebbe dovuto procedere a una perizia approfondita,

visto che l'Ufficio AI ha ritenuto sufficienti soltanto le certificazioni

mediche della __________, che è giunta a un grado di invalidità del 36%. Per contro,

anche il grado di invalidità come salariata sarebbe superiore al 40%, ritenuto

come le sue capacità lavorative residue sono minime e non v'è certamente un

posto di lavoro adeguato tenuto conto dell'impossibilità di usare il braccio e

la spalla destri, i forti dolori costanti e l'età.

1.5. Preso atto delle annotazioni del 3

dicembre 2023 (doc. VII/1) dell'assistente sociale e dell'11 dicembre 2023

(doc. VII/2) dell'SMR, nella risposta del 18 dicembre 2023 (doc. VII) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

Per l'aspetto medico, l'amministrazione ha osservato di non avere

alcun motivo di distanziarsi dal rapporto finale SMR del 9 gennaio 2023 della

dr.ssa med. __________, che può servire validamente da base di giudizio senza

procedere a ulteriori indagini mediche. Le conclusioni che ha tratto, secondo

cui dal 22 agosto 2016 l'assicurata era totalmente inabile al lavoro come

infermiera e nella misura del 20% come casalinga, mentre dal 9 settembre 2021 è

abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali, sono logiche e prive di contraddizioni. Né la documentazione medica

prodotta con le osservazioni al progetto di decisione né quella allegata al ricorso

mutano queste conclusioni: un peggioramento dello stato di salute non era

ravvisabile per il medico SMR, che ha perciò rinviato al suo rapporto finale

del gennaio 2023.

Quanto alla quota parte come casalinga, l'assistente sociale ha

effettuato un'inchiesta al domicilio dell'assicurata.

In quell'occasione ha fissato gli impedimenti di ogni singola

mansione e ha stabilito una limitazione complessiva del 4,49%. A questa

valutazione l'Ufficio AI ha prestato piena adesione, rilevando che,

interpellata sulle lamentele ricorsuali, l'assistente sociale ha ribadito che

quando ha effettuato l'inchiesta, e tutt'ora, l'assicurata viveva con il figlio

maggiorenne e quindi l'esigibilità stabilita, tenuto conto dei criteri

giurisprudenziali, va confermata.

Per l'aspetto economico, incontestato, l'amministrazione ha

confermato integralmente il calcolo eseguito e i gradi AI del 71% e del 36%,

rilevando che risulta più favorevole alla ricorrente, avendo considerato una

deduzione sociale del 15% sul reddito da invalido invece del 5% praticato dall'assicuratore

infortuni.

1.6. L'assicurata non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

una rendita temporanea di invalidità soltanto per il periodo dal 1° agosto 2017

al 31 dicembre 2021 o se, come richiesto dalla ricorrente, anche dopo tale data

essa abbia diritto a una rendita di invalidità stante un grado di invalidità

complessiva di almeno il 40%.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore

sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021

705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

"

Conformemente alle DT LAI

[Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore

sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato

al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza

dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità

è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate

a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità

e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'assicurata ha

presentato la domanda di prestazioni il 24 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1) e l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, è insorta al più presto il 22 agosto 2017,

ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa accertata dal medico SMR

(cfr. consid. 1.2). Pertanto, considerato che il diritto a una rendita sorge al

più presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, ma non

prima della decorrenza dell'anno di attesa, e meglio qui il 1° agosto 2017

(art. 29 cpv. 1 e 3 LAI), ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari,

in specie è applicabile il diritto anteriore in vigore fino al 31 dicembre 2021

(cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4

ad art. 29 LAI).

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa, torna

applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che l'invalidità

per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2 e quindi occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la

parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità

nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo

misto".

L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati

nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l'assistenza ai familiari.

Secondo l'art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d'invalidità

di assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che

svolgono anche mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono

sommati i seguenti gradi d'invalidità:

a. il grado d'invalidità

nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado d'invalidità

nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis cpv. 3 OAI dispone che il calcolo del grado d'invalidità

lucrativa è disciplinato dall'articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:

a. il reddito

che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

b. la perdita di

guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido.

Giusta l'art. 27bis cpv. 4 OAI, per il calcolo del grado d'invalidità

nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che

le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa

quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione

di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa esercitata a tempo

pieno.

La Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in vigore fino al 31

dicembre 2021, ai NN. 3081 segg. spiegava come doveva procedere l'assistente

sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità.

Di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata

nell'economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti,

pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei

vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato

un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).

Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal

confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall'assistente

sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085

CIGI).

L'art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un'attività lucrativa ai

sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.

Per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di

impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente

eseguite da terzi dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici

necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia

domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la

pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Ritenuto come l'accento è stato posto sulle attività

fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di

fuori dell'economia domestica - le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non possono invece essere equiparate a un'attività

lucrativa e quindi non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito

delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb), se non in casi speciali

(DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene conto delle attività

che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

2.5. Trattandosi dell'attribuzione di

una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.6. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del gennaio 2017, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti

medici determinanti richiamandoli dall'assicuratore infortuni, che si era

assunto le conseguenze della rottura del tendine della spalla destra occorsa

mentre sosteneva un paziente durante l'attività lavorativa.

In particolare, dalla copiosa documentazione raccolta emerge che l'interessata,

risultata positiva per artrosi acromio-claveare, rottura transmurale senza

tendinopatia del sottospinato e flogosi locale (doc. 116), il 7 ottobre 2016 ha

subìto una prima artroscopia della spalla destra con sutura del tendine

sovraspinoso mediante vite Twin fix, tenotomia e tenodesi del capolungo del

bicipite brachiale mediante vite bio-pushlok, acromionplastica (doc. 132). Dopo

l'intervento, l'interessata ha eseguito fisiokinesiterapia e fisioterapia per

il recupero della completa articolarità (doc. 192), ma ad aprile 2017 (doc.

204) ha sviluppato una capsulite adesiva. I movimenti della spalla erano ancora

molto limitati e nel maggio 2017 (doc. 214) ha beneficiato di una infiltrazione

intra-articolare di cortisone e di una seconda in ottobre 2017 (doc. 261)

nell'attesa di procedere a un nuovo intervento stante il perdurare dei dolori e

della limitata mobilità.

L'8 gennaio 2018 (doc. 295) è infatti avvenuta una seconda

artroscopia alla spalla destra, sempre da parte del dr. med. __________, FMH

chirurgia ortopedica e traumatologia, con ri-sutura del tendine sovraspinoso

con vite Corkcrew, debridement del tendine sottoscapolare, bursectomia, abbondante

acromionplastica e resezione della parte infero/ laterale della clavicola.

L'assicurata ha però continuato a lamentare importanti algie a

carico della spalla.

Il 5 ottobre 2018 (doc. 394) e il 16 novembre 2018 (doc. 402) l'interessata

è stata così visitata da altri specialisti della spalla (dr.ssa med. __________)

presso la Clinica universitaria __________ di __________ che, dopo avere

escluso un'infezione, le hanno effettuato un'infiltrazione, che però non ha

apportato alcun miglioramento. L'assicurata ha pure interrotto la fisioterapia,

perché peggiorava la situazione (doc. 406).

Anche l'infiltrazione del 18 febbraio 2019 (doc. 421) non ha

migliorato i dolori e la spalla risultava sempre congelata.

Al consulto del 24 maggio 2019 (doc. 429) è stato ventilato un

intervento di capsulotomia dopo un'altra artro-RM e pure alla visita di

controllo del 18 giugno 2019 (doc. 442) le è stata proposta una capsulotomia circonferenziale.

Il 29 luglio 2019 (docc. 455 e 456) il PD dr. med. __________ ha

effettuato questo intervento in artroscopia oltre a debridement intra ed extra-articolare

a destra.

Stante il perdurare dei dolori, l'assicurata si è rivolta a inizio

2020 (doc. 489) al Centro per la terapia del dolore presso l'Ospedale __________

di __________, che le ha somministrato diverse soluzioni nell'arco dell'anno,

ma senza dare esito positivo.

Una nuova artro-RM è stata effettuata il 2 settembre 2020, perché

nonostante tutti questi interventi e trattamenti la spalla era estremamente

rigida (congelata) e dolente.

Il 7 settembre 2020 il dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica, ha visitato l'assicurata riscontrando una forte riduzione

della mobilità e della motilità in tutti i piani, i movimenti erano di

flessione quasi 90°, intra-rotazione assente, extra-rotazione da 0° a 5°. La

risonanza che ha fatto eseguire ha evidenziato soprattutto una forte riduzione

del volume capsulare con assenza dello sfondato ascellare dell'articolazione.

Il sospetto era quindi di una recidiva mai risolta di capsulite retrattile

post-chirurgica e il dubbio che potesse trattarsi anche di un'infezione low grade

vista la storia clinica della paziente. Il chirurgo le ha proposto un nuovo

intervento per via artroscopica di capsular release, come era stato

effettuato a __________, ma con prelievi bioptici per esame batteriologico (docc.

545 e 560).

Il 7 novembre 2020 (doc. 582) l'assicurata è quindi stata

sottoposta per via artroscopica alla spalla destra a un intervento di

capsulotomia circonferenziale, prelievi tissutali per esame batteriologico,

rimozione suture anchor impiantate nel pregresso intervento del 2016. Al

termine dell'operazione l'articolarità passiva appariva ripristinata su tutti i

piani. I risultati del controllo batteriologico erano negativi per infezione low

grade (doc. 592).

Il 9 settembre 2021 l'assicurata è stata visitata per conto

dell'assicuratore infortuni dal dr. med. __________, specialista in chirurgia

ortopedica, nell'ambito di una visita medica di chiusura del caso. Nel suo

rapporto del 15 settembre 2021 (doc. 702) egli ha posto le diagnosi di: "Lesione cuffia dei rotatori spalla destra. Intervento

di sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia e tenodesi capo lungo bicipite

brachiale eseguito il 07.10.2016 dal dr. med. __________. Successivo sviluppo

di capsulite adesiva spalla destra. Stato dopo artroscopia spalla destra,

sutura del sovraspinoso, débridement del sottoscapolare, bursectomia,

acromionplastica e Mumford eseguito l'08.01.2018 dal dr. med. __________. Stato

dopo capsulotomia circonferenziale e débridement intra-articolare spalla destra

eseguito presso la Clinica __________ dal dr. med. __________ il 29.07.2019.

Stato dopo capsulotomia circonferenziale, débridement articolare e prelievi per

esami culturali eseguito il 06.11.2020 dal dr. med. __________ (culturali

negativi per infezione low grade). Persistente deficit funzionale della spalla

destra operata.".

Il medico ha riportato le dichiarazioni soggettive dell'assicurata

di avere sempre importanti disturbi alla spalla destra, con forti dolori e una

mobilità estremamente ridotta. L'ultimo intervento chirurgico non ha cambiato

in modo significativo la situazione. A casa era in grado solo di fare piccoli

lavori domestici, ma non quelli pesanti.

Dall'esame oggettivo lo specialista ha constatato un deficit di

articolarità (passiva: abduzione 40°, anteposizione 50°, rotazione esterna 10°,

rotazione interna 90°; attiva: abduzione/adduzione destra 40-0-30°, sinistra

180-0-40°, estensione/flessione destra 40-0-50°, sinistra 45-0-170°, extra- e

intra-rotazione a braccio addotto destra 10-0-95°, sinistra 60-0-95°, extra- e

intra-rotazione a braccio abdotto destra non valutabile, sinistra 70-0-70°),

non deficit vascolo-nervosi periferici, non segni di flogosi articolare, una

limitazione all'esecuzione delle manovre con reazione di timore e risparmio,

riferita difficoltà all'articolarità del gomito.

A circa 10 mesi dall'ultimo intervento chirurgico, la situazione

non appariva variata in modo significativo. Per il medico di circondario dell'assicuratore,

l'interessata poteva proseguire e terminare i cicli di fisioterapia come da

prescrizione dei curanti. A quel momento non erano stati comunicati ulteriori

trattamenti in grado di modificare in modo importante la situazione. Molto

probabilmente l'attività di infermiera non sarebbe stata più esigibile in

misura completa.

A questo proposito, egli ha rilevato che l'assicurata presentava

delle limitazioni all'utilizzo della spalla destra dominante che si riflettevano

sulla possibilità del sollevamento e porto di pesi con due braccia all'altezza

dei fianchi che era molto spesso possibile per pesi molto leggeri fino a 5kg,

poteva inoltre sollevare molto spesso pesi fino a 5kg oltre l'altezza del petto

utilizzando prevalentemente l'arto superiore sinistro sano, ma mai più pesi

superiori ai 5kg. L'assicurata era in grado di maneggiare attrezzi leggeri/di

precisione molto spesso, la rotazione della mano era possibile solo di rado a

destra, i lavori sopra la testa non erano più esigibili, mentre poteva molto

spesso eseguire lavori che prevedevano la rotazione del busto, posizione

seduta/inclinata in avanti, in piedi/inclinata in avanti, posizione

inginocchiata con flessione delle ginocchia solo talvolta. Essa poteva molto

spesso mantenere la posizione seduta/in piedi così come a libera scelta,

camminare per lunghi tratti su terreno accidentato e salire le scale, non più

invece quelle a pioli. L'uso delle due mani era possibile nei limiti indicati,

equilibrio e posizione in equilibrio non erano possibili per motivi di

sicurezza.

In un lavoro che rispettava l'esigibilità espressa l'assicurata

era da ritenere abile in misura completa con rendimento completo e senza pause

supplementari.

In un parere separato, di pari data (doc. 703), il dr. __________

ha valutato la menomazione all'integrità rilevando che per una spalla mobile

fino all'orizzontale riconosceva un 15%.

Con scritto del 23 settembre 2021 (doc. 706), trasmesso in copia

all'Ufficio assicurazione invalidità quello stesso giorno (doc. 60),

l'assicuratore infortuni __________ ha informato l'assicurata che essendo

emerso, dall'esame del 9 settembre 2021, che dalla continuazione della cura non

ci si poteva attendere un sensibile miglioramento dello stato infortunistico,

sospendeva le prestazioni a titolo di spese di cura e di indennità giornaliera

dal 1° novembre 2021, data dalla quale faceva stato una capacità lavorativa nella

misura massima possibile. L'attività di infermiera non era più esigibile a

causa dei postumi infortunistici alla spalla destra, per contro è stata

ritenuta da subito abile al 100% in un'attività più leggera nella quale non

dovesse sollevare pesi superiori a 10kg e non fosse richiesta un'attività con

il braccio destro sollevato sopra l'orizzontale.

Con decisione dell'11 febbraio 2022 (doc. 64) l'assicuratore

infortuni ha accordato all'assicurata una rendita di invalidità del 36% dal 1°

novembre 2021 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%, che

l'assicurata ha impugnato l'11 marzo 2022 (doc. 806). Essa ha pure impugnato il

27 giugno 2022 (doc. 850) la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 (doc.

842) con cui la __________, dopo avere interpellato il medico di circondario

(doc. 841), ha confermato la propria decisione e con STCA 35.2022.51 il 12 settembre

2022 (doc. 864) questo Tribunale ha respinto il ricorso dell'assicurata.

Concluso dunque l'iter in ambito infortunistico (doc. 75), il 9

gennaio 2023 (doc. 76) la dr.ssa med. __________, specialista in medicina del

lavoro presso il Servizio Medico Regionale, ha reso il rapporto finale

riassumendo la situazione medica dell'interessata riportando quanto occorso il

13 luglio 2016 e i quattro interventi chirurgici che hanno fatto seguito, le

diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa poste del medico

di circondario dell'assicuratore infortuni, le limitazioni funzionali anch'esse

individuate da quest'ultimo, aggiungendo che il carico massimo era di 5kg, che

non v'era necessità di alternanza della postura, che non v'erano difficoltà

nello svolgere lavori di precisione né necessità di pause supplementari. Per

quanto concerne l'indagine a domicilio da svolgere, essendo l'assicurata anche

casalinga, il medico SMR ha indicato "quanto

sopra [ndr: i limiti funzionali] + maggior lentezza nello svolgimento delle

consuete mansioni domestiche.".

Il Servizio Medico Regionale ha poi definito l'incapacità lavorativa

essere del 100% dal 22 agosto 2016 nell'attività abituale di infermiera e in

altre attività adeguate.

Dal 9 settembre 2021, però, l'abilità lavorativa era migliorata ed

era del 100% in attività adeguate, con prognosi favorevole.

Nelle mansioni consuete, l'inabilità lavorativa era del 20% sin

dall'inizio e quindi dal 22 agosto 2016, con prognosi favorevole.

L'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica esperita al domicilio dell'assicurata il 7 marzo 2023 su mandato

dell'Ufficio AI ha dato luogo al relativo rapporto del 6 (recte: 7) marzo

2023 (doc. 82).

In una prima tabella, la consulente ispettrice ha elencato per

ogni mansione consueta (pasti, pulizia e ordine dell'alloggio, acquisti e altre

commissioni, bucato e cura dei vestiti) l'impedimento riscontrato (leggero,

molto leggero, medio, completo o nullo), l'ha espresso in percentuale (da 0% a 100%)

e ha descritto gli impedimenti rilevati per ognuna di esse.

In una seconda tabella, ha quantificato le ore settimanali

necessarie alla gestione domestica (28h24 pari al 100%), l'impedimento senza

considerare l'obbligo di collaborazione dei familiari (9h41, 34,14%), l'obbligo

di collaborare esigibile dai familiari (8h25, 29,65%) e l'impedimento

computabile nonostante l'aiuto dei familiari (1h16, pari al 4,49%).

La terza tabella è riassuntiva e stabilisce l'invalidità:

Area d'attività secondo

marg. 3609 CIRAI

Ponderazione

Impedimenti rilevati in

sede d'inchiesta

Impedimenti quantificati

considerando l'aiuto esigibile dai membri del nucleo famigliare

Invalidità

1 Pasti

44.72%

6.00%

0.00%

0.00%

Considerandi

2.

Pulizia e ordine dell'alloggio

28.17%

72.50%

0.00%

0.00%

3.

Acquisti e altre commissioni

9.15%

22.50%

0.00%

0.00%

4.

Bucato e cura dei vestiti

17.96%

50.00%

25.00%

4.49%

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.

Cure del giardino e delle aree adiacenti, cura di

animali domestici

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Invalidità nelle mansioni consuete

- comprendente la messa in pratica di strategie o l'utilizzo

di ausili in ossequio all'obbligo di riduzione del danno (marg. 3613 CIRAI)

- considerante l'aiuto esigibile da parte di membri

del nucleo famigliare (marg. 3614 CIRAI)

4.49%

Infine, nelle osservazioni è indicato che "Il grado invalidante è ridotto notevolmente siccome il

figlio sopperisce quasi completamente nei compiti inevasi (escluso in parte

bucato e stiro) come emerge dall'inchiesta, collaborazione che ricordo

esigibile così come da pt. 4.1".

Al progetto di decisione dell'8 marzo 2023 (doc. 84) di attribuzione

di una rendita intera temporanea dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2021

l'assicurata ha formulato delle osservazioni sostenendo che dalla chiusura del

caso __________ la sua situazione era peggiorata e ha prodotto quattro referti

del dr. med. __________, radiologia e terapia del dolore (SSIPM), riferiti alla

spalla destra e al gomito sinistro allestiti nel 2022 e nel 2023 a sostegno

della sua tesi.

Il 3 maggio 2023 (doc. 89) la dr.ssa __________ si è pronunciata

sui rapporti medici prodotti dall'assicurata in fase di audizione, riportando

degli estratti della sentenza di questo TCA resa in ambito infortunistico

relativi ai referti del dr. med. __________ già inviati in quel contesto, come

pure del parere del dr. med. __________ del 23 maggio 2022 (doc. 841) quale

presa di posizione all'opposizione dell'assicurata alla decisione dell'11

febbraio 2022. Anche per l'analisi del più recente rapporto del 21 marzo 2023 del

dr. __________ il medico SMR ha riportato quanto da ultimo evidenziato dal

medico di circondario nel maggio 2022.

Dopodiché, la specialista in medicina del lavoro ha affermato che,

per la spalla destra, faceva proprio e rimandava a quanto dettagliatamente

esposto dal dr. med. __________ in assenza di ulteriori significativi

peggioramenti clinici e radiografici alla consultazione del 21 marzo 2023.

Infatti, citando al riguardo gli esiti delle visite del 17 marzo 2022 e del 21

marzo 2023 del dr. med. __________, ha rilevato che non v'erano variazioni

mediche significative e ha precisato che a distanza di circa un anno dalla

precedente del 14 aprile 2022, il radiologo ha eseguito un'altra infiltrazione

alla spalla destra con immediato miglioramento della sintomatologia algica

dovuto all'effetto dell'anestetico aggiunto.

Riguardo all'epicondilite al gomito sinistro, per la quale il 22

febbraio 2022 il dr. med. __________ attestava che v'erano dolori

all'epicondilo radiale che irradiavano lungo gli estensori verso il polso, la

dr.ssa __________ ha annotato che l'interessata era stata trattata quel giorno

con un'infiltrazione con immediata scomparsa della sintomatologia algica dovuta

all'effetto dell'anestetico aggiunto. Anche i nuovi dolori al gomito sinistro

sono stati trattati con una infiltrazione. A suo dire, si trattava di

periodiche riacutizzazioni algiche di cadenza circa annuale necessitanti

esclusivamente di trattamento infiltrativo, in assenza di indicazione

chirurgica e/o altra terapia.

Infine, formulate le seguenti considerazioni:

"- Nella

relazione del Dr. __________ del 21.03.2023, ad eccezione della

nuova e

periodica insorgenza anche di dolori al gomito sinistro sopra l'epicondilo

radiale, trattati con infiltrazioni con immediata risoluzione algica con

cadenza circa annuale, non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell'ICD10 con

influsso sulla capacità lavorativa rispetto a quanto obiettivato dal Dr. __________

nella sua visita di circondario del 09.09.2021 ed in sede di apprezzamento

medico del 23.05.2022;

- non esiste un

esame obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato in

precedenza;

- non esiste per

l'attualità un'indicazione chirurgica;

- non esiste la

prescrizione di una terapia farmacologica; attualmente agli atti non viene

documentata la prosecuzione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa

nemmeno per mantenere un buon trofismo muscolare;

- non viene

attestato nessun blocco funzionale;

- non esiste

alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto

soccorso;

- il Dr. __________

non certifica alcuna incapacità lavorativa pregressa ed attuale né definisce

un'esigibilità;

- in ogni caso

quanto emerso dalla relazione del Dr. __________ non impedisce lo svolgimento

di un'attività consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato

dal Dr. __________.",

il medico SMR ha perciò concluso che in assenza di fatti nuovi

rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti, erano ancora

valide le conclusioni del rapporto finale SMR del gennaio 2023.

La decisione del 19 ottobre 2023 (doc. A1) ha confermato il

diritto dell'assicurata a una rendita intera dal 1° agosto 2017, ovvero alla scadenza

dell'anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e fino al 31 dicembre 2021,

ritenuto che dal 9 settembre 2021 l'inabilità lavorativa era nulla e quindi,

sulla base dell'art. 88a OAI, il diritto alla rendita si è protratto per tre

mesi dall'avvenuto miglioramento, dopodiché è decaduto visto che il calcolo

effettuato dall'Ufficio AI dava un grado di invalidità del 36% e quindi non

pensionabile (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).

2.7

Con il ricorso l'assicurata ha

prodotto sei certificati medici del dr. med. __________, radiologia e terapia

del dolore (SSIPM).

Il primo, del 29 settembre 2020 (doc. A7), si riferisce a una

infiltrazione che egli ha effettuato sotto guida ecografica intra- e

peri-tendinea per fascite plantare a sinistra, con immediato miglioramento

della sintomatologia algica dovuto all'effetto dell'anestetico aggiunto.

Il secondo referto concerne l'ecografia duplex venoso superficiale

e profondo della gamba sinistra e l'ecografia del piede sinistro eseguiti il 4

maggio 2021 (doc. A6) a causa dei dolori alla pianta del piede sul versante

mediale. Il problema venoso è stato escluso, la fascite plantare non era

ricomparsa e i dolori attuali si concentravano nella zona del tragitto plantare

orizzontale del peroneo lungo.

Il terzo certificato, del 23 febbraio 2022 (doc. A3), riporta la

valutazione ecografica eseguita, che ha rilevato una epicondilite con

irregolarità del profilo dell'epicondilo radiale a sinistra, non epicondilite

ulnare, perciò il curante ha eseguito un'infiltrazione dell'epicondilite

radiale a sinistra con immediata scomparsa della sintomatologia algica dovuta

all'effetto dell'anestetico aggiunto. Per quanto concerne la spalla destra,

egli ha esaminato l'ultima risonanza magnetica (2 settembre 2020) in cui era

presente un assottigliamento reattivo del sovraspinato dopo pregressa

riparazione di struttura con ancoraggio e una piccola lesione transmurale della

cuffia a livello dell'intervallo dei rotatori con fuoriuscita di contrasto

verso la borsa sub-acromiale/sub-deltoidea. A suo parere, l'assicurata soffriva

clinicamente di una capsulite retrattile che sarebbe stata suscettibile a un'infiltrazione

iper-volumetrica sotto copertura con anestetici. Le ha quindi consigliato una

nuova risonanza.

Alla successiva visita del 17 marzo 2022 (doc. A4) l'assicurata si

è presentata dal dr. med. __________ con importanti dolori alla spalla destra e

alla valutazione clinica egli ha riscontrato la limitazione funzionale in tutte

le direzioni, perciò ha eseguito una valutazione ecografica della spalla

destra, rilevando la presenza di una capsulite trattile con marcata flogosi del

sovraspinato, il sottoscapolare si era nel frattempo assottigliato a uno

spessore residuo di 1,9mm; esiti di tenotomia del capolungo bicipite che non

era più apprezzabile - a differenza della precedente RM - nel solco

intertuberculare. In conclusione, i reperti radiologici, insieme ai dati

clinici, gli hanno permesso di porre la diagnosi di una capsulite retrattile

che si prestava a un'infiltrazione iper-volumetrica (con lo scopo di una

prudente dilatazione della capsula articolare) dopo vasta anestesia.

Il referto riporta l'esito della visita del 14 aprile 2022 (doc.

A5), in cui il dr. med. __________ ha proceduto a una infiltrazione

intra-articolare alla spalla destra con immediato miglioramento della

sintomatologia algica dovuto all'effetto dell'anestetico aggiunto.

Infine, il sesto e ultimo certificato si riferisce all'ecografia

del gomito sinistro eseguita il 21 marzo 2023 (doc. A2), che ha rilevato una

marcata epicondilite radiale con presenza di multiple micro-calcificazioni e

importante tendinosi nella porzione inserzionale del tendine comune degli

estensioni con inserzione all'epicondilo radiale, non versamento articolare. Il

radiologo ha quindi proceduto a un'infiltrazione dell'epicondilo radiale.

Inoltre, ha effettuato un'ecografia della spalla destra, che ha rivelato di

nuovo un tendine del sovraspinato molto assottigliato e parzialmente perforato

in modo transmurale, regolare rappresentazione del sottoscapolare, dell'infraspinoso

e del piccolo rotondo, ma la limitazione funzionale suggeriva anche la presenza

di capsulite retrattile, solo minimo versamento articolare nella guaina

sinoviale del capolungo bicipite. Il curante ha perciò proceduto anche a

un'infiltrazione della spalla con immediato miglioramento della sintomatologia

algica dovuto all'effetto dell'anestetico aggiunto.

La ricorrente ha poi trasmesso al TCA il referto del 20 novembre

2023.

(doc. B) del medico curante dr. __________, specialista FMH in medicina

generale, che ha certificato che la paziente "in

esiti di plurimi interventi alla spalla dx e di infiltrazioni di

corticosteroide e per dolori a livello del braccio controlaterale dx non riesce

ad effettuare i lavori domestici della vita quotidiana per via degli importanti

dolori a carico degli arti superiori, necessitando di aiuti domestici.".

La dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale è stata

interpellata dall'Ufficio AI riguardo a questi nuovi referti e l'11 dicembre

2023.

(doc. VII/2) si è pronunciata nel dettaglio.

In particolare, essa ha dapprima riproposto le diagnosi con e

senza ripercussione sulla capacità lavorativa stabilite nel rapporto finale SMR

del 9 gennaio 2023.

Poi ha sottolineato che i referti del 2020 e del 2021 del dr. __________

riportano che le due infiltrazioni eseguite hanno avuto un buon successo, tanto

che la fascite plantare del piede sinistro non era più comparsa e i reperti

iconografici di ecografia duplex della gamba sinistra e del piede sinistro

erano assolutamente nella norma. Per le residue algie al mesopiede, il medico

SMR ha osservato che all'interessata era stata consigliata una RM, ma dagli

atti non risultavano ulteriori indagini per questo disturbo, di cui non v'era

comunque alcuna menzione nella raccolta dei disturbi patiti dall'assicurata né

alla visita di chiusura della __________ del 9 settembre 2023 (recte:

2021) né nell'inchiesta a domicilio del 7 marzo 2023.

Quanto ai referti del 23 febbraio 2022, del 17 marzo 2022, del 14

aprile 2022 e del 21 marzo 2023 del dottor __________, la dr.ssa med. __________

ha affermato per ciascuno di essi che "Già

agli atti __________, valutata dal Dr. __________ ed analizzata nella nota SMR

del 03.05.2023.".

Sul breve rapporto del medico curante di base dr. __________ del

20.

novembre 2023, l'SMR ha evidenziato che egli "attesta fatti medici già noti in precedenza e reputa necessario aiuto

domestico.".

Infine, nelle considerazioni finali il Servizio Medico Regionale

ha ribadito quanto già affermato nel suo rapporto del 3 maggio 2023 facente

seguito alle osservazioni dell'assicurata al progetto di decisione, e meglio

che:

" Nelle

relazioni mediche presentate in sede di ricorso al TCA:

- non esiste un

esame obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato in

precedenza;

- non esiste per

l'attualità un'indicazione chirurgica;

- non esiste la

prescrizione di una terapia farmacologica; attualmente agli atti non viene documentata

la prosecuzione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa nemmeno per

mantenere un buon trofismo muscolare;

- non viene

attestato nessun blocco funzionale;

- non esiste

alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS;

- il Dr. __________

non certifica alcuna incapacità lavorativa pregressa ed attuale né definisce

un'esigibilità;

- in ogni caso

quanto emerso dalle relazioni del Dr. __________ non impedisce lo svolgimento

di un'attività consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato

dal Dr. __________.".

Pertanto, la dr.ssa med. __________ ha concluso che in assenza di

fatti nuovi e di modifiche significative di fatti noti valevano le conclusioni

del rapporto finale del gennaio 2023.

Sulla scorta di queste considerazioni, l'Ufficio AI ha proposto al

TCA, nella sua risposta di causa, di respingere il ricorso.

2.8

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del

31.

marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid.

4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4

marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art.

6.

cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte

ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9

Questo Tribunale, chiamato a verificare

se l'amministrazione ha correttamente negato all'assicurata il diritto alla

rendita dopo il 31 dicembre 2021 a motivo che il grado di invalidità era inferiore

al 40% previsto dall'art. 28 cpv. 1 lett. c LAI (36%), dopo attenta analisi

della documentazione agli atti, e quindi dello stato di salute della ricorrente,

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

In primo luogo occorre rilevare che l'Ufficio AI ha

richiamato dall'assicuratore infortuni l'intera documentazione relativa alla

rottura del tendine della spalla destra avvenuta il 13 luglio 2016, in cui vi

si trovano anche i referti dei medici curanti che quindi non ha più avuto

bisogno di raccogliere direttamente.

Inoltre, si osserva che il corposo incarto della __________

(che consta di quasi 900 documenti, non tutti di carattere medico) è stato poi

correttamente sottoposto al vaglio del Servizio Medico Regionale che, in questo

modo, ha debitamente valutato ogni singolo referto presente agli atti.

Infatti, la dr.ssa med. __________, persona esperta in materia,

nel rapporto finale del 9 gennaio 2023 ha riportato le diagnosi e i limiti

funzionali individuati dal medico di circondario dell'assicuratore infortuni e

sulla scorta delle considerazioni tratte dal collega ha valutato la capacità

lavorativa dell'assicurata nell'attività abituale (nulla dal 22 agosto 2016) e

in attività adeguate alle sue condizioni di salute (0% dal 22 agosto 2016 e

100% dal 9 settembre 2021, ovvero da quando ha avuto luogo la visita di chiusura

del caso da parte del dr. __________ per conto della __________), oltre che

nello svolgimento delle mansioni consuete (inabile al 20% dal 22 agosto 2016).

Anche la documentazione specialistica che

l'insorgente ha prodotto con il ricorso e pendente causa è stata oggetto, l'11

dicembre 2023, di una attenta disamina da parte della dr.ssa med. __________.

La stessa ha comunque rilevato che i referti del dr.

__________ del 2022 e del 2023 erano già stati vagliati non solo dal dottor __________

nell'ambito della procedura infortunistica, ma anche dalla stessa specialista

nelle precedenti annotazioni del 3 maggio 2023, e meglio quando l'assicurata li

ha trasmessi all'amministrazione quali osservazioni al progetto di decisione.

Sui referti più datati, del 29 settembre 2020 e del

4.

maggio 2021, già agli atti dell'assicuratore infortuni e quindi già valutati

con la stesura del rapporto finale SMR del 9 gennaio 2023, il medico SMR si è

ulteriormente pronunciato rilevando che la fascite plantare al piede sinistro

non si era più ripresentata dopo l'infiltrazione e che l'ecografia duplex

venoso superficiale e profondo della gamba sinistra e del piede sinistro erano

assolutamente nella norma. Inoltre, di questi disturbi l'interessata non ne ha

più riferito ai medici curanti, al medico di circondario della __________ nel

settembre 2021 e neppure alla consulente dell'Ufficio AI che ha effettuato

l'inchiesta domiciliare nel marzo 2023.

Quanto al più recente certificato medico agli atti,

quello del dr. med. __________ del 20 novembre 2023, suo medico di base, il

Servizio Medico Regionale ha rilevato che attestava fatti medici già noti in

precedenza e che reputava necessario un aiuto domestico per l'assicurata.

Il TCA evidenzia che la ricorrente non ha prodotto

nuovi referti medici che attestino una situazione peggiore rispetto a quella

già accertata di persona dal dr. __________ nel 2021 e confermata in due

occasioni nel 2022.

In sostanza, il medico di circondario della __________

ha avuto modo di esprimersi sulle condizioni di salute dell'assicurata non solo

durante l'intero iter amministrativo man mano che i medici curanti proponevano

un piano terapeutico all'assicurata, ma anche con una visita personale che ha

avuto luogo il 9 settembre 2021 (doc. 702). A ciò è seguita la presa di

posizione del 23 maggio 2022 (doc. 841) sui nuovi referti medici prodotti

dall'assicurata per sostanziare un diverso stato di salute rispettivamente

della sua capacità lavorativa nell'ambito dell'opposizione e del ricorso al TCA

contro la decisione formale/su opposizione dell'assicuratore infortuni di

attribuirle una rendita di invalidità del 36% dal 1° novembre 2021 - e

un'indennità per menomazione all'integrità del 15%.

I referti su cui ora la ricorrente fonda le sue

richieste sono gli stessi già analizzati dall'Ufficio AI e dall'assicuratore

infortuni, eccetto il certificato del dr. __________, siccome successivo alle

decisioni dei due assicuratori, perciò non v'è motivo di scostarsi da quelle

considerazioni, ben ponderate e dettagliate, peraltro già fatte proprie da

questa Corte nella vertenza di carattere infortunistico.

In particolare, l'apprezzamento medico del 23 maggio

2022.

(doc. 841) del dr. med. __________, che la dr.ssa __________ ha fatto suo nelle

annotazioni del 3 maggio 2023 riprendendolo parzialmente, ha riferito che il 4

novembre 2021 il dr. med. __________ ha rivalutato l'assicurata a un anno

dall'ultimo intervento di capsulotomia circonferenziale, il quale ha descritto

una situazione clinica simile a quella che egli ha riportato nella visita

medico-circondariale di chiusura e ha giudicato lo stato clinico stabilizzato e

non modificabile da ulteriori trattamenti, ritenendo perciò l'attività di

infermiera non più esigibile. Anche la valutazione dei limiti funzionali, seppure

più stringata e meno approfondita, era analoga alla sua valutazione, quindi non

v'erano ulteriori elementi rispetto alla sua valutazione effettuata di persona

due mesi prima.

Lo specialista in chirurgia ortopedica sentito

dall'assicuratore infortuni si è inoltre pronunciato sui due certificati del

2022.

del dr. __________, rilevando che egli non si è espresso sulla

sintomatologia, non ha fornito un quadro clinico e nemmeno sulla esigibilità. I

dubbi che il radiologo ha annotato in merito alla risonanza magnetica del 2020,

poi, erano già stati esaminati e risolti dai medici che hanno avuto in cura

l'assicurata in precedenza e dall'artroscopia eseguita successivamente alla RM

a cui il curante faceva riferimento. Quanto alla sua proposta terapeutica di

un'infiltrazione ipervolumetrica, il dr. __________ ha osservato che

l'assicurata ha già eseguito due interventi di capsulotomia circonferenziale

che, ai fini del recupero del movimento e dell'elasticità, in queste situazioni

sono più efficaci e più controllati, perciò la soluzione suggerita dal curante,

oltre a non essere dettagliata, non disponeva di un'apprezzabile probabilità di

esito positivo. Quanto all'assottigliamento del sottoscapolare rilevato con

l'ecografia del marzo 2022, il chirurgo ortopedico ha osservato che doveva

essere altresì considerato il tono generale del referto che ne ha fatto

menzione, in cui risultava evidente la conferma della diagnosi di capsulite, ma

anche che era stato confrontato dal dr. __________ con la risonanza magnetica

del 2020 che non era solo precedente all'ultimo intervento eseguito dal dr.

med. __________, ma costituiva anche un altro esame eseguito con altra

metodica. Nell'intervento che ha eseguito nel novembre 2020, il chirurgo ortopedico

ha rilevato un tendine sottoscapolare assottigliato ed anelastico, ma comunque

inserito e quindi non aveva ritenuto necessario alcun gesto chirurgico. Il

quadro ecografico descritto dal radiologo, ha osservato il dr. __________, non

faceva che confermare quanto già noto sulle condizioni generali della spalla:

non si trattava, infatti, di una lesione del sottoscapolare dove prima il

tendine era intatto, ma di una riduzione di spessore in esiti di sutura. Tale

variazione, nel contesto generale dell'assicurata, anche qualora fosse stata

presente, non aveva un apprezzabile riflesso sul giudizio di stabilizzazione

del caso in quanto già nota, superata dalla valutazione eseguita in artroscopia

diagnostica e non suscettibile di altro trattamento chirurgico, peraltro non

proposto dal radiologo, che si è limitato a suggerire un'infiltrazione.

Lo specialista sentito dall'assicuratore infortuni

ha concluso il suo apprezzamento medico affermando che il giudizio sulla

stabilizzazione del caso era concorde con quanto certificato dal collega, il

quadro clinico funzionale e le limitazioni considerate globalmente concordavano

con quelle del dr. __________ e non v'erano proposte terapeutiche atte a

modificare in modo importante e con probabilità la situazione dell'assicurata.

Come detto, la dr.ssa __________ del Servizio Medico

Regionale ha riportato quasi integralmente nelle sue annotazioni del 3 maggio

2023.

questa valutazione del 23 maggio 2022, facendola propria e rinviandovi

espressamente.

In assenza di documentazione medica contraria, che

metta in dubbio quanto esaminato nel dettaglio dal dr. med. __________, il

quale ha formulato chiare, complete e ben motivate considerazioni sui pareri

dei medici curanti - gli stessi che la ricorrente ha prodotto in questa sede -,

confrontandosi accuratamente con gli stessi, il medico SMR si è allineato alle

sue conclusioni, le ha riprese integralmente e sono state poste alla base della

decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità.

2.10

Visto quanto precede,

non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni dianzi esposte,

di scostarsi dalle risultanze mediche analizzate dal dr. __________ e condivise

dal Servizio Medico Regionale.

Nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa

sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile di mettere

in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni, dalla dr.ssa __________,

la quale ha ben valutato tutti gli atti medici presenti nel denso incarto

richiamato dall'assicuratore infortuni che si è assunto l'evento del 13 luglio

2016.

Di conseguenza, si deve concludere che quanto

occorso all'assicurata in quell'occasione ha dato luogo a un'inabilità

lavorativa totale dal 22 agosto 2016 in qualsiasi attività lucrativa, mentre

dal 9 settembre 2021, ovvero da quando il medico di circondario l'ha esaminata

di persona, la capacità lavorativa dell'assicurata in attività adeguata era del

100%.

Per quanto concerne l'abilità dell'interessata nello svolgere le

mansioni consuete, e la sua contestazione relativa al grado di impedimento

stabilito dal Servizio Medico Regionale soltanto nel 20%, questa lamentela non

può essere accolta.

L'assicurata non ha infatti comprovato le sue allegazioni, non ha

spiegato il motivo per cui dovrebbe essere considerata una limitazione

medico-teorica maggiore nello svolgere le mansioni consuete. Il rinvio al

certificato del 20 novembre 2023 del medico di base dr. __________ non le è di

aiuto, visto che il generalista, come ha osservato la dr.ssa __________, ha

attestato fatti medici già noti e ha soltanto indicato che l'assicurata

necessitava di aiuti domestici. Egli non ha però specificato né il grado di

inabilità lavorativa che i problemi e i dolori alla spalla destra le

comportavano, né gli impedimenti che ne derivavano nello svolgere le mansioni

consuete al proprio domicilio.

Il referto del medico curante rimane quindi senza alcuna valida conseguenza

per la ricorrente, essendo scarno e generale.

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, rispecchiando le valutazioni del medico SMR del 9 gennaio 2023,

del 3 maggio 2023 e dell'11 dicembre 2023 i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), ad esse va

dunque attribuita piena forza probatoria.

Occorre infatti ricordare che l'art. 59 cpv. 2bis LAI

stabilisce, peraltro, che i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto, come pure dell'art. 49 OAI, risiedono

nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la

valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,

grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell'SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174).

I referti medici agli atti sono pertanto sufficientemente

dettagliati per l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute

della ricorrente e la sua capacità residua nell'espletamento di un'attività

lucrativa e delle mansioni consuete, ai quali dunque ci si deve attenere, senza

che sia necessario procedere a degli approfondimenti e fare erigere una

perizia, neppure a livello giudiziario, così come da essa richiesto, ritenendo

la situazione già chiarita.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove,

cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Occorre ancora rilevare che nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre

2021, al considerando 4.1 l'Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l'avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui,

secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di

dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)".

Va infine osservato che, secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel

caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle

conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste

(cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).

Riconosciuto il valore invalidante dei disturbi alla spalla

destra, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno

alla salute subìto.

2.12

La ricorrente ha contestato la

determinazione del grado di invalidità per la quota parte salariata del 70%,

che l'Ufficio AI ha stabilito nel 34,18% dopo averlo determinato nel 48,83% per

un'attività al 100%.

Tuttavia, nella sua motivazione l'assicurata ha confuso l'aspetto

medico e l'aspetto economico alla base del diritto a delle prestazioni

dall'assicurazione invalidità. Infatti, essa ha sostenuto che "si sarebbe dovuto procedere ad una perizia approfondita,

che non è stata effettuata, in quanto l'ufficio invalidità ha ritenuto

sufficienti le sole certificazioni e rapporti medici della __________, che è

giunta al grado di invalidità del 36%. A mio avviso, anche il grado di

invalidità come salariata sarebbe superiore al 40%, in quanto le mie capacità

residue lavorative sono minime e non vi è certamente un posto di lavoro

adeguato, tenuto conto dell'impossibilità ad usare la parte destra del braccio

e spalla, dei forti dolori costanti, e non da ultimo dell'età."

(doc. I pagg. 2 e 3).

Sull'aspetto medico, ovvero sulla determinazione della capacità

lavorativa residua del 100% dal 9 settembre 2021 ci si è già pronunciati nei

considerandi precedenti, ai quali si rinvia.

Quanto all'ambito economico, i calcoli effettuati dall'Ufficio AI,

che ha confrontato il reddito senza invalidità stabilito dalla __________ in

Fr. 92'426,70 con il salario che l'assicurata avrebbe potuto guadagnare in

attività semplici e ripetitive tenuto conto di una capacità lavorativa residua

del 100% (Fr. 55'638,54), ma a cui ha applicato delle deduzioni sociali

complessive del 15% (Fr. 47'292,76) - mentre l'assicuratore infortuni si è

limitato al 5% -, hanno dato luogo a un grado di invalidità del 48,83% (doc.

78).

A questo proposito occorre rilevare che l'Ufficio AI si è basato

su un dato del 2021 (il reddito da valida) e l'ha paragonato a un dato del 2020

(il reddito statistico da invalida). Se avesse fatto capo al salario che la

datrice di lavoro ha dichiarato che la ricorrente avrebbe percepito dal 2017 al

2021.

(doc. 652) se avesse continuato a lavorare (Fr. 90'769.-), la perdita di

guadagno sarebbe stata inferiore al grado ritenuto dall'Ufficio AI.

Lo stesso vale per la determinazione del reddito da invalida. Come

ha correttamente rilevato l'amministrazione nella risposta di causa,

l'assicuratore infortuni si è limitato a considerare una deduzione del 5% dal

reddito statistico, mentre l'Ufficio AI ha generosamente (cfr. da ultimo: STF

8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 5.4: "(…) Inoltre il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali.") ritenuto una

deduzione sociale del 15% (8% per attività leggere e 7% per altri fattori di

riduzione).

Non essendo comunque validamente contestato come tale, il grado

del 48,83% per la parte salariata va dunque confermato.

2.13

L'assicurata ha inoltre impugnato la

fissazione nel 4,49% delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga

che, riportate sulla quota parte del 30%, ha dato un grado di invalidità parziale

dell'1,35%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto

dall'assistente sociale sarebbe troppo basso.

Come per la parte salariata, allo stesso modo la ricorrente non è

riuscita a mettere in dubbio le constatazioni e le conclusioni che la

consulente ispettrice ha tratto dopo avere effettuato il 7 marzo 2023 un

sopralluogo al suo domicilio per potere valutare le sue abilità nelle attività

legate alla preparazione dei pasti, alla pulizia e al tenere in ordine la casa,

all'effettuare acquisti e altre commissioni e al fare e stirare il bucato.

Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate

soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le

attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona

assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno

pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di

pubblica utilità (N. 3603 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita

nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato

al 1° gennaio 2024).

In specie, nel rapporto del 7 marzo 2023 (doc. 82) dell'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, preso atto

del danno alla salute e delle limitazioni funzionali riassunte dal Servizio

Medico Regionale nel rapporto finale del 9 gennaio 2023, la consulente

ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole attività sul totale

delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N. 3604 CIRAI) e,

tenendo conto della situazione medica (inabilità lavorativa del 20% secondo la

dr.ssa med. __________), ha indicato le attività che l'assicurata era

totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare. Determinante è infatti

il confronto delle attività effettive e non la valutazione medica

dell'incapacità al lavoro. Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità

delle limitazioni dovute alla disabilità, sulla base delle quali ha poi

determinato le limitazioni in percentuale per ogni settore d'attività. Non ha

tenuto conto dell'età dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).

Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al

prodotto tra la ponderazione senza disabilità e la limitazione dovuta alla

disabilità (N. 3607 CIRAI) e dalla somma di questi impedimenti l'assistente

sociale è giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 4,49%, con una

preponderanza degli impedimenti riscontrata nell'effettuare il bucato e nello

stirare i vestiti.

Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;

STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra

la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si

deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per

quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).

Benché il Servizio Medico Regionale abbia valutato nel 20% l'inabilità

lavorativa medico-teorica e, dal lato pratico, i danni alla salute accertati dal

consulente dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno dato luogo a un'invalidità

del 4,49% nel compiere le mansioni consuete nell'economia domestica, non

essendo in presenza di disturbi psichici le discrepanze emerse fra le due

valutazioni sono in specie ininfluenti.

Ad ogni modo, riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non

va dimenticato che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni

sociali, la ricorrente era tenuta a coinvolgere e a farsi aiutare nelle

faccende di casa dal figlio che viveva con lei. Per tale motivo, come peraltro

osservato in calce al rapporto d'inchiesta, il grado di invalidità ad essa

attribuibile è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto prestatole

dal familiare.

Egli ha infatti sopperito quasi completamente (tranne nel fare il

bucato e nello stirare) alle mansioni consuete che l'assicurata non era in

grado di svolgere riducendo così il reale impedimento.

La ricorrente ha però osservato che il figlio lavorava a tempo

pieno e che dal 2024 sarebbe andato a vivere altrove (doc. I).

Interpellata al riguardo, la consulente dell'Ufficio AI ha

riportato nelle sue annotazioni del 3 dicembre 2023 (doc. VII/1) i principi giurisprudenziali

sull'esigibilità dell'aiuto dei familiari stante l'obbligo di ridurre il danno,

ricordando che ogni persona assicurata deve intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità. In ambito casalingo, se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale,

ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia

domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione

invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere

eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che, per fare

ciò, dimostrano di subire una perdita di guadagno o comunque un aggravio

eccessivo. Il grado di aiuto che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in

favore di una persona casalinga invalida va oltre il sostegno che ci si può

normalmente attenere senza un danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2).

La consulente ha poi riportato alcuni esempi tratti da sentenze del

Tribunale federale riguardo all'esigibilità dell'aiuto dei familiari che sono

stati integrati nella prassi amministrativa al N. 3614 CIRAI, concludendo che

poiché al momento in cui è stata effettuata l'inchiesta domiciliare

l'assicurata viveva con il figlio maggiorenne, era esigibile che quest'ultimo l'aiutasse

a svolgere le mansioni consuete.

Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte conviene

perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva e doveva

chiedere assistenza al figlio nelle faccende domestiche e quindi è corretto che

l'impedimento finale rilevato nella loro esecuzione fosse di gran lunga

inferiore.

Inoltre, l'interessata ha contestato che il grado di impedimento sia

solo del 20% anche considerando l'aiuto parziale del figlio, perciò riportato

sulla quota parte del 30% svolta come casalinga si avrebbe un grado parziale di

invalidità come casalinga del 7%.

Anche in tale evenienza l'assicurata ha confuso il grado di

inabilità lavorativa medico-teorica stabilito dal Servizio Medico Regionale con

quello degli impedimenti riscontrati a domicilio dalla consulente dell'Ufficio

AI, che sono determinanti per la quota parte come casalinga.

Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato né la

ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla consulente,

né la determinazione degli impedimenti per ciascuna di esse come pure il grado

di disabilità nelle singole attività.

Essa si è infatti limitata ad affermare che le problematiche alla

spalla destra e i forti dolori che ne derivavano le impedivano di effettuare i

lavori domestici, perciò il grado di invalidità era sicuramente superiore al

4,49%, ma non ha saputo indicare in quale misura era impedita di svolgere una o

l'altra attività né quale era il grado di impedimento per determinate mansioni

consuete.

A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo.

Alla luce di ciò, non emergendo delle incongruenze sull'operato

dell'assistente sociale, non v'è ragione di scostarsene. Questo Tribunale non

ha dunque motivo per sovvertire le valutazioni della consulente, che ha

esaminato di persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni

consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid.

2.12; STCA 32.2020.134 del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29

ottobre 2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle

emergenze mediche e ha correttamente applicato le direttive in materia per le

persone assicurate occupate nell'economia domestica. Non vi è pertanto alcuna valida

ragione per mettere in dubbio le sue conclusioni.

Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita

correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto

dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo

del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Di conseguenza, la valutazione dell'assistente sociale riportata

nel rapporto del 7 marzo 2023 va senza alcun dubbio posta alla base della

determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte di

casalinga svolta in ragione del 30%.

2.14

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 70% e

casalinga per il restante 30%, si ha che il grado di invalidità parziale per la

parte salariata del 48,83% (cfr. consid. 2.11) e quello per la parte

casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 4,49%, danno luogo,

tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento che la dr.ssa __________ ha confermato

essere avvenuto il 9 settembre 2021, a un grado di invalidità globale

del 35,53% (70 [parte salariata] x 48,83% [impedimento parte lucrativa]

+ 30 [parte casalinga] x 4,49% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]),

arrotondato al 36%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 19 ottobre

2023, questo grado AI non dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI

dal 1° gennaio 2022, mentre è dato, circostanza incontestata, il diritto a una

rendita intera dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2021 stante un grado di

invalidità del 100%.

2.15

Da quanto precede discende che la

pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli

atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una nuova

decisione che le attribuisca una rendita di invalidità di almeno il 40% dal 1°

gennaio 2022, deve essere respinta.

2.16

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno addebitate all'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di Fr. 500.-

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti