Lexipedia

Decisione

32.2023.138

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2024Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR [diritto,

n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

In

concreto l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 23 febbraio

2021 (cfr. supra consid. 1.1.). Incontestato è il fatto che la domanda di

prestazioni è tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ragione per cui

l’eventuale diritto ad una rendita è sorto al più presto sei mesi dopo, ossia

ad agosto 2021.

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

Considerandi

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4

In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dalla ricorrente.

In

effetti, nonostante l’esplicita richiesta dei medici SMR di approfondire le

diagnosi psichiatriche con il dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.), tale

approfondimento non è stato tempestivamente attuato, la richiesta di una

perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico essendo stata formulata solo

successivamente all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid.

1.3

e 1.4.).

Ritenuto

che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti

valetudinari del caso.

Quo

alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato sopra essa risulta

prematura.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 31

ottobre 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti