32.2023.138
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. L’UAI non ha dato seguito, per errore, alla richiesta del SMR di procedere ad una perizia esterna psichiatrica. Retrocessione atti per procedere alla perizia, come proposto dall’UAI e condiviso dall’assicurato
24 gennaio 2024Italiano14 min
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.138
jv/gm
Lugano
24 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1972, da ultimo attiva quale gerente di ristorante (dal 1. giugno 2018
al 31 dicembre 2018) e successivamente casalinga, il 23 febbraio 2021 ha
presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo diversi periodi di
incapacità lavorativa (100% dal 10 agosto 2019 al 15 ottobre 2020; 75% dal 16
ottobre al 30 novembre 2020; 50% dal 1. dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e 100%
dal 5 febbraio al 18 marzo 2021) a seguito di un infortunio occorsole il 10
agosto 2019 (docc. 1-6, 10 e 17 incarto AI).
Sulla
base delle refertazioni mediche pervenute, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso
al medico SMR (doc. 19 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto
finale del 10 settembre 2021 (doc. 20 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"
Diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Trauma contusivo su caduta
accidentale alla spalla destra il 10.08.2019 con/su:
- contusione emitorace destro in
atto risolta
- capsulite retrattile spalla destra
post-traumatica (settembre 2020)
Cervicobrachialgia sinistra
Dipendenza da oppioidi assunti per
problematica algica lombare cronica”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL att. abituale*
% IL att. adeguata**
Mansioni consuete***
Periodi
Doc
100
100
100
10.08.2019-28.04.2021
50
0
20
29.04.2021-continua
Cert. dr. __________
* con riduzione rendimento e
prognosi incerta.
** con riduzione della presenza e
prognosi favorevole.
*** prognosi favorevole
1.2. Con
rapporto medico del 16 marzo 2022 il curante dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) ha comunicato di seguire l’assicurata dal 2021, di
non aver mai attestato incapacità lavorative per l’assicurata, formulando le
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome ansiosa
NAS (ICD-10; F41.9)” e “Disturbo da attacco di panico (ICD-10; F41.9)”
(doc. 29 incarto AI). Successivamente è pervenuta ulteriore refertazione medica
dal curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (docc. 39
e 40 incarto AI).
Con
rapporto del 12 aprile 2023 la consulente AI ha chiuso il mandato di
integrazione professionale, l’assicurata rifiutando una formazione breve per
motivi di salute (docc. 41 e 42 incarto AI).
Con
annotazione del 17 aprile 2023 il medico SMR ha chiesto l’aggiornamento degli
atti nel senso di approfondire le diagnosi psichiatriche con il dr. __________
(doc. 43 incarto AI).
Con
annotazione del 3 agosto 2023 il medico SMR ha confermato il suo precedente
rapporto (doc. 46 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 4 agosto 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, siccome la domanda di prestazioni era tardiva e sei mesi dopo
la presentazione della domanda l’assicurata presentava un grado d’invalidità
non pensionabile dell’11% (doc. 48 incarto AI).
Con
decisione del 31 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 55
incarto AI).
1.4. Il 29
novembre 2023 il dr. __________ ha inviato all’Ufficio AI un rapporto medico
nel quale attesta che “La psicopatologia e i dolori diffusi di cui soffre
limitano fortemente, oltre il 60%, la vita della sig.ra RI 1 sia lavorativa che
personale […]” (doc. 60 incarto AI).
Il 5
dicembre 2023 i medici SMR hanno fatto richiesta di una perizia
monodisciplinare esterna in ambito psichiatrico (doc. 62 incarto AI).
1.5. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. __________, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 31 ottobre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita d’invalidità “di almeno il 64%”, subordinatamente la
retrocessione degli atti “affinché vengano esperiti ulteriori e più
approfonditi esami medici”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, evidenziando come lo stesso
medico SMR, nel suo rapporto del 17 aprile 2023 avesse chiesto all’Ufficio AI
di “aggiornare gli atti con lo specialista curante” per un
approfondimento dell’affezione psichiatrica, richiesta a cui l’amministrazione
non ha dato seguito prima dell’emanazione della decisione impugnata.
Sulla
base del rapporto del 29 novembre 2023 del dr. __________ attestante
un’incapacità lavorativa del 60% in ogni attività, l’insorgente ha calcolato un
grado d’invalidità del 64% e quindi il diritto ad una rendita di pari
percentuale.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che non è stato dato seguito alla
richiesta dei medici SMR di sottoporre l’assicurata ad una valutazione peritale
psichiatrica prima dell’emanazione della decisione impugnata.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti.
1.7. Con
scritto del 16 gennaio 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla
proposta dell’Ufficio AI (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1).
Il
marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR [diritto,
n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
concreto l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 23 febbraio
2021 (cfr. supra consid. 1.1.). Incontestato è il fatto che la domanda di
prestazioni è tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ragione per cui
l’eventuale diritto ad una rendita è sorto al più presto sei mesi dopo, ossia
ad agosto 2021.
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
Considerandi
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa e condivisa dalla ricorrente.
In
effetti, nonostante l’esplicita richiesta dei medici SMR di approfondire le
diagnosi psichiatriche con il dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.), tale
approfondimento non è stato tempestivamente attuato, la richiesta di una
perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico essendo stata formulata solo
successivamente all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid.
1.3
e 1.4.).
Ritenuto
che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione
imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale
diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti
valetudinari del caso.
Quo
alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato sopra essa risulta
prematura.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 31
ottobre 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti