32.2023.139
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Confermate conclusioni perizia pluridisciplinare SAM anche a fronte delle refertazioni dei curanti. Valutazione dell’inchiesta a domicilio confermata
27 marzo 2024Italiano34 min
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.139
FS
Lugano
27 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 7 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1966, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50% e
per la restante quota casalinga, il 12 gennaio 2018 ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI (doc. 11 incarto AI).
Acquisiti
agli atti il rapporto 8 maggio 2019 del SMR (doc. 79 incarto AI) ed il rapporto
14 maggio 2019 del Servizio di integrazione professionale (doc. 80 incarto AI),
con decisione 27 agosto 2019 (doc. 87 incarto AI), preavvisata il 16 maggio
2019 (doc. 82 incarto AI), l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza
rendita in virtù di un grado ai del 50% dal 1. agosto al 31 luglio 2019.
1.2.
A ricezione del rapporto 11 febbraio 2020 del dr. med. __________ dell’__________
(doc. 90 incarto AI), l’Ufficio AI ha considerato assolte le condizioni per
entrare nel merito di una nuova richiesta di prestazioni invitando l’assicurata
a compilare il formulario di richiesta (doc. 91 incarto AI), il quale è stato
inoltrato, debitamente compilato, il 31 marzo 2020 (doc. 92 incarto AI).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare la perizia
pluridisciplinare __________ del 21 dicembre 2022 in ambito internistico,
reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc. 146 incarto AI) con i
complementi 23 agosto 2023 (doc. 168 incarto AI) e 25 ottobre 2021 (doc. 176
incarto AI), il rapporto finale 29 dicembre 2022 del medico SMR (doc. 147
incarto AI) e la successiva annotazione 6 novembre 2023 (doc. 177 incarto AI),
il rapporto 9 gennaio 2023 della consulente in integrazione professionale __________
(doc. 148 incarto AI), nonché l’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica 3 maggio 2023 del consulente __________ (doc.
155 incarto AI), con decisione 7 novembre 2023 (doc. 178 incarto AI),
preavvisata il 10 maggio 2023 (doc. 158 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato
la domanda di prestazioni. In particolare, in considerazione di un’occupazione
del 50% quale salariata e del 50% quale casalinga, l’amministrazione ha
determinato un grado AI del 58% dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (da cui
il diritto ad una mezza rendita, la quale non è stata versata a causa della
tardività della domanda) e del 16% a far tempo dal 18 marzo 2020.
1.3.
Contro tale decisione RI 1 ha interposto ricorso il 6 dicembre 2023, poi
completato il 22 febbraio 2024. Chiede anzitutto l’assegnazione di un difensore
d’ufficio. Contesta quindi la valutazione medica operata dall’amministrazione
postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Sostiene che la
fibromialgia ed i problemi psichici di cui è affetta la rendano completamente
inabile a qualsiasi attività lucrativa, avvalendosi dei rapporti 1. giugno 2023
del dr. med. __________ e 31 maggio 2023 della dr.ssa med. __________.
1.4.
Il 7 dicembre 2023 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di
designazione di un avvocato d’ufficio.
1.5.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
ricorso evidenziando come la documentazione medica prodotta con il ricorso sia
già stata oggetto di una presa di posizione da parte degli specialisti del __________
interessati, i quali si sono confermati nelle rispettive valutazioni.
1.6.
Il 21 marzo 2024 è pervenuto un ulteriore certificato del curante dr.
med. __________.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurata il 11/18 febbraio 2020.
Va innanzitutto rilevato che
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche)
il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e
valido da tale data, prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite
il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il
31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28
cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal
1° gennaio 2022.”
La
presente procedura porta sulla reiezione della domanda di prestazioni inoltrata
(per il tramite del dr. med. _________) l’11/18 febbraio 2020; nel formulario
di richiesta di prestazioni per adulti successivamente inoltrato, l’assicurata
ha indicato un’incapacità lavorativa totale dal 16 agosto 2017 (doc. 92 incarto
AI). Pertanto, trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni
sarebbe nato sei mesi dopo, ossia il 1. agosto 2020 (art. 29 cpv. 1 LAI).
L’invalidità (teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo
l’asserito peggioramento, ovvero il mese di agosto 2018. Conseguentemente, sia
l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31
dicembre 2021, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 7 novembre
2023 (cfr. supra consid. 1.2).
Ne segue
che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre
2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha
precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia
domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5
cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo
giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività
lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle
mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione
dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario
(DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è
applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le
quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno
notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di
statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con
attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex
art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora
percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate
fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF
8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò
corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017
IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid.
2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con
effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis
cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del grado d’invalidità.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al
giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid.
3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va poi
evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth,
op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF
130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura.
Nella STF
I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo
avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi,
ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche
o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili
al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015
il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche
(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).
In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire
Considerandi
attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale
più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14.
dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una
limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni dell’11/18 febbraio 2020 (cfr.
supra consid. 1.2), al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare __________ in
ambito internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico, confluita nel
referto 21 dicembre 2022 (doc. 146 incarto AI).
Per quanto
attiene alla valutazione reumatologica il perito dr. med. __________,
FMH in reumatologia, dopo aver visitato la paziente, riassunti gli atti e
l’anamnesi, descritto l’esame clinico e presa visione degli esami radiografici
del 9 giugno 2020 e del 10 giugno 2020, nonché degli esami laboratoristici del
6.
ottobre 2021, ha posto quale diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statico-degenerative
della colonna lombare e stato dopo due interventi chirurgici con fenestrazione
interlaminare e sequestrectomia L4-L5 in data 13.11.2017, nonché
resequestrectomia L4-L5 più PLIF a questo livello da sin. Il 17.9.2019;
fibromialgia di tipo primario”. Quale diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa ha indicato una sindrome cervico-vertebrale su discopatia
C5-C6. Egli ha quindi valutato come il quadro algico descritto alla colonna
cervicale e alle spalle sia inquadrabile nell’ottica della patologia
fibromialgica piuttosto che in alterazioni degenerative. Quanto al quadro
algico lombare ha valutato che lo stesso condiziona una limitazione nei
movimenti della colonna lombare, senza mostrare segni di compromissione o
irritazione radicolare, in termini di deficit sensitivo o motorio e in presenza
di indagini strumentali che appaiono favorevoli. Lo specialista ha quindi
concluso per una capacità lavorativa nulla nell’attività abituale di cameriera
ai piani/ausiliaria di pulizie, dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (a causa
dell’intervento neurochirurgico di decompressione e re-sequestrectomia più TILF
L4-L5 da sin., presso l’Ospedale __________ di __________ ed il successivo
periodo di riabilitazione e convalescenza), seguita da una capacità lavorativa
del 50%. Quanto all’attività adeguata e di casalinga ha concluso per
un’incapacità totale dal 17 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (per le stesse
ragioni di cui sopra) e del 20% in seguito.
In merito
all’aspetto neurologico il perito dr. med. __________, FMH in
neurologia, visitata la paziente, riassunti gli atti e l’anamnesi, descritto
l’esame clinico, nella sua valutazione non ha formulato alcuna diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa, rilevando uno stato neurologico nella
norma. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato: “stato
dopo sequestrectomia L4-L5 sin. Il 13.11.2017 per ernia discale in parte
lussata con compressione della radice L5 sin. e recidiva di ernia discale L4-L5
con compressione L5 sin., intervento di decompressione e sequestrectomia nonché
TILF L4-L5 da sin. il 17.9.2019 con scomparsa di una sintomatologia algica
radicolare L5 sin. pre-intervento.”
Quanto alla
valutazione psichiatrica, il perito dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, visitata la paziente, riassunti gli atti e
l’anamnesi, descritto lo status secondo l’AMDP-System, presa visione dei test
psicologici e dei risultati degli esami laboratoristici di dosaggio terapeutico
dei farmaci del 6 ottobre 2021, non ha posto alcuna diagnosi con un influsso
sulla capacità lavorativa. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
ha indicato una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10; F45.4).
Per quanto
riguarda l’aspetto internistico, l’assicurata è stata visitata dalla
dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, la quale non ha posto
alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, giudicandola
pienamente abile in qualsiasi attività che non comporti il lavoro su altezze,
con macchinari pericolosi e su turni, ciò in considerazione della diagnosi di
diabete mellito di tipo 2.
2.8
Con
il ricorso l’insorgente contesta le risultanze peritali, prevalendosi, per
quanto attiene alla componente somatica, del certificato medico 1. giugno 2023
del proprio curante dr. med. __________, FMH in medicina interna, del seguente
tenore:
"
Seguo la paziente dal 13.05.2016.
Il calvario della paziente è iniziato in luglio 2017
con una sindrome lomboradicolare irritativa L5 a sinistra su un’ernia discale
L4/L5 lussata, e compressione della radice L5. Un blocco sacrale del 22.08.2017
non ha portato ad un beneficio duraturo.
Per tale ragione, la paziente è stata sottoposta ad una
fenestrazione interlaminare e sequestrectomia L4/L5 a sinistra all’ospedale __________
in data 13.11.2017.
Purtroppo quest’operazione non ha portato ad un
beneficio: la paziente ha subito lamentato dolori persistenti a livello lombare
bilateralmente.
In ottobre 2018 la radiculopatia L5 a sinistra si è
riesacerbata. Per una recidiva di ernia discale L4/L5 a sinistra con discopatia
severa L4/L5, la paziente è stata sottoposta ad una decompressione e
resequestrectomia più TLIF L4/L5 a sinistra in data 17.09.2019 all’__________.
Purtroppo anche questo intervento non ha portato ad un
beneficio e la paziente ha necessitato di due ricoveri a __________ e un
ricovero in Clinica __________, diagnosticando una fibromialgia in aggiunta.
Confermo che ho seguito tutto il tempo la paziente ed
inoltra, confermo che la stessa, non era in grado di svolgere attività
lavorativa.
Se lo fosse stata, avrebbe certamente lavorato al 100%.
Chiedo quindi di rivalutare completamente la vostra
decisione riguardante il diritto alla prestazione d’invalidità. (…)” (doc. A2)
La
ricorrente avversa inoltre la valutazione peritale psichiatrica, avvalendosi
del certificato medico 31 maggio 2023 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________,
la quale si è così espressa:
"
(…) La paziente viene seguita con
colloqui mensili dalla scrivente 12.04.2023 presso lo Studio __________ di __________
nell’ambito di una Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), la diagnosi
verrà eventualmente rivalutata con l’osservazione longitudinale nel corso della
presa a carico. Viene seguita all’interno dello studio dal 14.09.2020.
Allo stato attuale la paziente presenta una
dolorabilità diffusa nell’ambito della nota fibromialgia, principalmente agli
arti inferiori, che provoca una deflessione del tono dell’umore con
l’insorgenza di sentimenti di scarsa autostima. Emerge un’elevazzione della
sintomatologia ansiosa dovuta all’insorgenza di algie nell’esecuzione della
attività di vita quotidiana.
Per quanto riguarda la presa a carico con la scrivente
garantirò regolari colloqui psichiatrici di sostegno a cadenza mensile
associati ad una rivalutazione della terapia psicoattiva, ritengo che la
sintomatologia possa essere stabilizzata, ma che non sia possibile un pieno
recupero della capacità lavorativa.
La terapia psicoattiva attuale è la seguente:
Cymbalta 30 mg 2-0-0-0
Atarax 0-0-0-1
Saroten 25 mg 0-0-0-1
In considerazione di quanto descritto ritengo indicata
una rivalutazione del grado d’invalidità per una maggiore tutela delle
fragilità della paziente. (…)” (doc. A3)
Ora,
tali referti, già prodotti in sede di osservazioni, sono stati vagliati dagli
specialisti del __________ i quali con il complemento peritale del 23 agosto
2023.
hanno ritenuto che gli stessi non apportassero nuovi elementi di
pertinenza medica oltre a quelli già valutati nella perizia, confermandosi
nelle conclusioni contenute nel referto peritale (doc. 168 incarto AI).
In
particolare, il perito psichiatra dr. med. __________ si è pronunciato sul referto
31.
maggio 2023 della dr.ssa med. __________ osservando:
"
(…) dopo aver analizzato
attentamente i nuovi documenti le confermo che le informazioni non modificano
le conclusioni contenute nella mia valutazione del 04.11.2021. In particolare,
si osserva che la terapia è rimasta sostanzialmente invariata e che i dosaggi
farmacologici dei presunti farmaci assunti (compreso l’antidolorifico) al
prelievo del 06 ottobre 2021, erano tutti ben al di sotto del range terapeutico”
In
merito al referto 1. giugno 2023 del dr. med. __________ si è espresso il
perito reumatologo dr. med. __________, il quale ha ritenuto che:
"
Non vi sono quindi nuove
informazioni riguardanti l’aspetto muscolo-scheletrico. Nessun rapporto
specialistico né ortopedico né reumatologico.
In questo senso non ritengo di dover modificare né le
diagnosi da me espresse nella mia valutazione peritale del 14.10.2021 e nemmeno
le limitazioni funzionali e le capacità lavorative da me espresse in
quell’ambito.”
Questo Tribunale
condivide quanto osservato dai periti, considerato come i certificati dei
curanti prodotti dall’assicurata, oltre a non confrontarsi con le motivate
valutazioni peritali, non contengono una disamina circa le ripercussioni delle
patologie sulla capacità lavorativa ma si limitano ad una generica richiesta di
rivalutazione del grado d’invalidità, non apportando elementi atti a mettere in
dubbio le conclusioni di cui al referto pluridisciplinare 21 dicembre 2022.
Del resto,
va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2.) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710 del 20 marzo
2012.
consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i
rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Per le
medesime ragioni nulla muta al riguardo il certificato 20 marzo 2024 del dr.
med __________, prodotto nelle more della presente procedura il quale, sulla
falsariga dei precedenti referti, descritto il noto quadro patologico, indica
che l’assicurata “non è in grado di svolgere un lavoro”. Nemmeno risulta
determinante l’informazione fornita dal curante di aver indirizzato la paziente
ad un Centro del Dolore ed all’attenzione del reumatologo dr. med. __________,
non emergendo alcuna nuova potenziale diagnosi né alcuna nuova informazione in
merito alla capacità lavorativa dell’insorgente.
Tutto bene considerato, ricordato
il principio del libero apprezzamento delle
prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c
in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA
32.2022.39
del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), il TCA ritiene che i
certificati dei curanti non siano idonei ad insinuare dubbi circa l’esaustività
e correttezza delle conclusioni peritali. Ne consegue che la presa di posizione
degli specialisti del __________ secondo cui “non sono stati apportati nuovi
elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati e valutati nel loro
insieme nella perizia pluridisciplinare, che si è svolta in modo conforme alle
linee guida e di cui confermiamo le conclusioni” (doc. 168 incarto AI)
appare corretta.
Visto quanto precede, le
conclusioni della perizia pluridisciplinare vanno integralmente confermate.
2.9
In
merito alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga, effettuata
nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’emanazione della decisione 7
novembre 2023, il consulente __________, nell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica del 3 maggio 2023, sulla base
degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata ha stabilito un
grado d’invalidità nell’attività di casalinga del 16.05% (doc. 155 incarto AI).
L’insorgente,
pur non censurando espressamente e puntualmente la valutazione del consulente,
ha indicato di non essere d’accordo con “la decisione che afferma la mia incapacità
lavorativa al 16.05%” (ovvero il grado d’invalidità quale casalinga),
indicando di soffrire di “dolori continui anche nel fare le piccole cose
della quotidianità”.
Va
anzitutto ricordato che, per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità
di persone occupate nell'economia domestica, il TFA (ora: TF) ha già avuto modo
di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo
di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1;
AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143,
consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
A tal
proposito va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione dei parametri di cui alle direttive
(CIGI) attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori
abituali svolti dall’assicurata nell’ambito dell’economia domestica. Tale
aspetto non è del resto stato contestato.
Le
valutazioni del consulente __________ risultano inoltre conformi alle
circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite
dall’assicurata nell’ambito dell’inchiesta. Per quanto attiene in particolare ai
dolori lamentati, gli stessi sono stati riferiti nell’ambito dell’inchiesta (“L’assicurata
lamenta difficoltà nel cammino, portare pesi, fare le pulizie di casa. I
dolori, generalizzati, sono sempre presenti ma a fasi alterne, giorni maggiori,
giorni di minore intensità. (...)”) e sono stati tenuti in considerazione
dal consulente nella valutazione degli impedimenti nelle singole mansioni
domestiche, le quali sono del tutto affidabili e compatibili con quanto
accertato dal perito reumatologo, il quale ha stabilito un’inabilità medico
teorica del 20% nello svolgimento delle mansioni casalinghe (cfr. supra consid.
2.7.; cfr. anche DTF 128 V 93; STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018;
9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre
2019.
consid. 2.15).
Ne consegue
che la generica contestazione della ricorrente, la quale non indica in che
mansione e in quale misura le sue limitazioni sarebbero maggiori a quelle
valutate dal consulente __________, va respinta.
2.10
La
ricorrente non contesta la valutazione economica sulla base della quale
l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 58% dal 17 settembre 2019
al 17 marzo 2020 e del 16% a far tempo dal 18 marzo 2020, e questo Tribunale
non ha motivo per discostarsene.
2.11
Visto
quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va
respinto.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti