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Decisione

32.2023.141

Ricorso (accolto per adesione): valutata la refertazione medica prodotta dall’A. in sede ricorsuale, il medico SMR ha ritenuto necessario procedere ad una rivalutazione completa del caso. Retrocessione atti per approfondimenti medici

7 giugno 2024Italiano14 min

in atto un accertamento e un monitoraggio pratico presso il centro di __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.141

JV/gm

Lugano

7 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1973, di formazione macellaio (con diploma) e da ultimo attivo quale

operaio delle __________, il 5/8 dicembre 2022 ha presentato una domanda di

prestazioni AI per il tramite dell’assicurazione indennità giornaliera perdita

di guadagno per malattia, indicando quale danno alla salute “nervo sciatico”

ed un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (docc. 1-7 incarto AI).

Richiamato

l’incarto dall’assicurazione disoccupazione (docc. 41-43 incarto AI), l’incarto

dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia

(docc. 44-69 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI) ed il

questionario datore di lavoro (doc. 18 incarto AI), terminato l’intervento

tempestivo (docc. 14-17 e 21 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al

medico SMR (doc. 29 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale

del 30 agosto 2023 (doc. 30 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice

infermità: 738 Codice danno funzionale: 10

Radicolopatia algica L5 a destra

-

ernia discale paramediana destra

L4/5”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL attività abituale*

% IL attività adeguata*

Periodi

Doc.

100

100

25.07.2022-12.12.2022

100

0

13.12.2022-continua

Visita dr. __________

* prognosi stazionaria.*

1.2. Con

rapporto finale del 7 settembre 2023 il consulente in integrazione ha chiuso il

caso, non essendo date le condizioni per attuare misure di reintegrazione e

considerando l’assicurato direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite

Fatti

i normali canali di collocamento (doc. 32 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione dell’8 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, il confronto dei redditi operato su base statistica

determinando un grado d’invalidità non pensionabile del 3% (doc. 33 incarto

AI).

Con

osservazioni del 3 ottobre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione in punto alla valutazione medica e alle effettive possibilità di

reintegrazione professionale, prospettando l’invio di refertazione medica (doc.

35 incarto AI).

Con

decisione del 3 novembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,

l’assicurato non avendo prodotto entro l’ultimo termine concessogli la

refertazione medica prospettata (doc. 39 incarto AI).

1.4. L’assicurato,

rappresentato dal sindacato RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 3 novembre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento

di una rendita AI pari ad un grado d’invalidità del 50%, subordinatamente la

retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “disponga un

accertamento specialistico e multidisciplinare nelle specialità relative, con

lo scopo di verificare la diagnosi e l’influsso sulla capacità di lavoro

generale e residua. In esito ai suddetti accertamenti l’ufficio AI si pronunci

nuovamente sul diritto alle prestazioni […]” ed in via ancora più

subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “metta

in atto un accertamento e un monitoraggio pratico presso il centro di __________,

con lo scopo di verificare dal punto di vista pratico la resa lavorativa e in

quali settori e profili sia realizzabile. In seguito, si pronunci mediante

nuova decisione […]”.

Censura

sia la valutazione medica che quella economica, producendo varia documentazione.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente sia la valutazione

medica che quella economica, osservando come il ricorrente avesse manifestato

un mero dissenso soggettivo circa la prima e che quanto addotto in merito alla

valutazione economica nulla muta per rapporto al diritto ad una rendita.

In

ragione di ciò l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e,

di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con

scritti del 26 febbraio (VIII), del 19 aprile (XI) e del 7 maggio 2024 (XIII)

il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medico-assicurativa.

1.7. Con

scritto del 24 maggio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la

documentazione prodotta dall’insorgente al medico SMR e che quest’ultimo, con

annotazione del 22 maggio 2024, ha concluso che “in considerazione della

nuova documentazione presentata si rende necessaria una rivalutazione del caso

anche sulla base della documentazione dei controlli previsti prossimamente”.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti (XVIII+1).

1.8. Con

scritto del 4 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

formulata dall’Ufficio AI (XX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;

STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

Considerandi

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto nella domanda di prestazioni del 5/8 dicembre 2022 RI 1 ha indicato

un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (cfr. supra consid. 1.1.),

ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto

successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto

che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.

1.

lett. b LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre

se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita

viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se

il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4

In

concreto, vagliata la documentazione prodotta dal ricorrente in sede ricorsuale

(cfr. supra consid. 1.6.), nelle more del presente ricorso il medico SMR ha

ritenuto necessaria una rivalutazione del caso alla luce della nuova refertazione

e di quella che seguirà i previsti controlli medici, ragione per cui l’Ufficio

AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso (cfr.

supra consid. 1.7.), proposta condivisa dall’insorgente (cfr. supra consid.

1.8.).

Ritenuto

che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto a prestazioni AI, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non

accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa

dal ricorrente.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, la stessa appare prematura, visto

che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente

acclarata.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.5

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e

137.

V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Patrocinato

in causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per

ripetibili, da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare

in fr. 1'500 (IVA inclusa) (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 3 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti