32.2023.141
Ricorso (accolto per adesione): valutata la refertazione medica prodotta dall’A. in sede ricorsuale, il medico SMR ha ritenuto necessario procedere ad una rivalutazione completa del caso. Retrocessione atti per approfondimenti medici
7 giugno 2024Italiano14 min
in atto un accertamento e un monitoraggio pratico presso il centro di __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.141
JV/gm
Lugano
7 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1973, di formazione macellaio (con diploma) e da ultimo attivo quale
operaio delle __________, il 5/8 dicembre 2022 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per il tramite dell’assicurazione indennità giornaliera perdita
di guadagno per malattia, indicando quale danno alla salute “nervo sciatico”
ed un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (docc. 1-7 incarto AI).
Richiamato
l’incarto dall’assicurazione disoccupazione (docc. 41-43 incarto AI), l’incarto
dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia
(docc. 44-69 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI) ed il
questionario datore di lavoro (doc. 18 incarto AI), terminato l’intervento
tempestivo (docc. 14-17 e 21 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al
medico SMR (doc. 29 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale
del 30 agosto 2023 (doc. 30 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"
2.1 Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Radicolopatia algica L5 a destra
-
ernia discale paramediana destra
L4/5”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL attività abituale*
% IL attività adeguata*
Periodi
Doc.
100
100
25.07.2022-12.12.2022
100
0
13.12.2022-continua
Visita dr. __________
* prognosi stazionaria.*
1.2. Con
rapporto finale del 7 settembre 2023 il consulente in integrazione ha chiuso il
caso, non essendo date le condizioni per attuare misure di reintegrazione e
considerando l’assicurato direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite
Fatti
i normali canali di collocamento (doc. 32 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione dell’8 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, il confronto dei redditi operato su base statistica
determinando un grado d’invalidità non pensionabile del 3% (doc. 33 incarto
AI).
Con
osservazioni del 3 ottobre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione in punto alla valutazione medica e alle effettive possibilità di
reintegrazione professionale, prospettando l’invio di refertazione medica (doc.
35 incarto AI).
Con
decisione del 3 novembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,
l’assicurato non avendo prodotto entro l’ultimo termine concessogli la
refertazione medica prospettata (doc. 39 incarto AI).
1.4. L’assicurato,
rappresentato dal sindacato RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 3 novembre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita AI pari ad un grado d’invalidità del 50%, subordinatamente la
retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “disponga un
accertamento specialistico e multidisciplinare nelle specialità relative, con
lo scopo di verificare la diagnosi e l’influsso sulla capacità di lavoro
generale e residua. In esito ai suddetti accertamenti l’ufficio AI si pronunci
nuovamente sul diritto alle prestazioni […]” ed in via ancora più
subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “metta
in atto un accertamento e un monitoraggio pratico presso il centro di __________,
con lo scopo di verificare dal punto di vista pratico la resa lavorativa e in
quali settori e profili sia realizzabile. In seguito, si pronunci mediante
nuova decisione […]”.
Censura
sia la valutazione medica che quella economica, producendo varia documentazione.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente sia la valutazione
medica che quella economica, osservando come il ricorrente avesse manifestato
un mero dissenso soggettivo circa la prima e che quanto addotto in merito alla
valutazione economica nulla muta per rapporto al diritto ad una rendita.
In
ragione di ciò l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e,
di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con
scritti del 26 febbraio (VIII), del 19 aprile (XI) e del 7 maggio 2024 (XIII)
il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medico-assicurativa.
1.7. Con
scritto del 24 maggio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la
documentazione prodotta dall’insorgente al medico SMR e che quest’ultimo, con
annotazione del 22 maggio 2024, ha concluso che “in considerazione della
nuova documentazione presentata si rende necessaria una rivalutazione del caso
anche sulla base della documentazione dei controlli previsti prossimamente”.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti (XVIII+1).
1.8. Con
scritto del 4 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
formulata dall’Ufficio AI (XX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012;
STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
Considerandi
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto nella domanda di prestazioni del 5/8 dicembre 2022 RI 1 ha indicato
un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (cfr. supra consid. 1.1.),
ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto
successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto
che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.
1.
lett. b LAI).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre
se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita
viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se
il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4
In
concreto, vagliata la documentazione prodotta dal ricorrente in sede ricorsuale
(cfr. supra consid. 1.6.), nelle more del presente ricorso il medico SMR ha
ritenuto necessaria una rivalutazione del caso alla luce della nuova refertazione
e di quella che seguirà i previsti controlli medici, ragione per cui l’Ufficio
AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso (cfr.
supra consid. 1.7.), proposta condivisa dall’insorgente (cfr. supra consid.
1.8.).
Ritenuto
che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione
imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale
diritto a prestazioni AI, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non
accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa
dal ricorrente.
Per
quanto attiene alla valutazione economica, la stessa appare prematura, visto
che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente
acclarata.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,
cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e
137.
V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Patrocinato
in causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per
ripetibili, da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare
in fr. 1'500 (IVA inclusa) (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 3 novembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti