32.2023.143
Conferma della decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata reso verosimile una modifica dello stato di salute rilevante per il diritto alle prestazioni. Le refertazioni mediche presentate con il ricorso sono tardive. Istanza di assistenza giudiziaria respinta
3 luglio 2024Italiano22 min
dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.143
FS/JV
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 novembre 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1966, da ultima attiva quale venditrice, nel marzo 2017 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 9 incarto AI).
1.2.
Nell’ambito dell’istruttoria, l’amministrazione ha fatto esperire una
perizia pluridisciplinare a cura del __________. Con rapporto 22 maggio 2020 il
__________ ha valutato l’assicurata, dal 15 gennaio 2017, inabile al 100% in
qualsiasi attività. Dal 27 febbraio 2020 abile al 75% nell’abituale attività di
venditrice e in attività adeguate, nonché al 70% quale impiegata di ufficio o
per un’agenzia di viaggio (doc. 115). Questa valutazione è stata fatta propria
dal SMR con rapporto 26 maggio 2020 (doc. 156).
Con complemento del 22 luglio 2020
il __________ ha confermato, sulla base della presa di posizione del perito
reumatologo, l’inizio della parziale incapacità al lavoro con effetto dal 27
febbraio 2020, giorno della visita reumatologica (doc. 126) ed il 23 luglio
2020 il SMR ha dato il suo assenso a quanto riportato (doc. 124).
L’Ufficio AI ha poi disposto una
valutazione economica a cura del proprio consulente in integrazione
professionale (in seguito: consulente IP), il quale, escludendo l’adozione di
provvedimenti professionali, con rapporto 7 agosto 2020 ha ritenuto che
l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di attività
semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse (doc. 129).
Con progetto di decisione del 7
ottobre 2018 l’Ufficio AI ha quindi prospettato l’erogazione di una rendita
intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 (doc. 128).
Con osservazioni 7 settembre e 5
ottobre 2020 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha contestato la valutazione
medico-teorica (doc. 132 e 136). Allegata diversa nuova documentazione medica,
essa, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, ha chiesto un riesame
del progetto di decisione nel senso di riconoscere un’inabilità lavorativa
rispettivamente un grado d’invalidità tra il 50-60% sia nell’abituale attività
sia in attività adeguate.
Con rapporto 5 marzo 2021, il __________
ha ritenuto che la nuova documentazione inoltrata non fosse in grado di
modificare le valutazioni peritali (doc. 152).
Di conseguenza con decisione del 14
maggio 2021 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera temporanea.
1.3.
Per decisione 10 novembre 2023 (doc. 246 incarto AI), preavvisata il 20
settembre 2023 (doc.238 incarto AI), l’Ufficio AI, sulla scorta delle
annotazioni 14 settembre 2023 (doc. 237 incarto AI) e 6 novembre 2023 (doc. 245
incarto AI) del medico SMR, non è entrato in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni presentata il 28 luglio 2023 (doc. 219 incarto AI).
1.4.
Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata
dal RA 1, la quale, oltre ad istare per la concessione dell’assistenza
giudiziaria, ne postula l’annullamento ed il riconoscimento “di un grado di
invalidità del 100% sia per mansioni abituali sia per mansioni esigibili”.
A sostegno delle proprie testi ha prodotto ulteriore documentazione, in parte
già prodotta in sede amministrativa, la quale farebbe stato di un peggioramento
delle condizioni di salute rispetto alla precedente decisione cresciuta in
giudicato.
1.5.
Con scritto 15 gennaio 2024 il rappresentante dell’insorgente ha
trasmesso ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda di
assistenza giudiziaria (doc. VII +1/2).
1.6.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del
gravame evidenziando come la documentazione medica prodotta in sede
amministrativa fosse stata attentamente vagliata dal medico SMR, il quale non
ha riscontrato un peggioramento dello stato di salute e che quella prodotta
solo in sede di ricorso non possa essere tenuta in considerazione in quanto
tardiva.
1.7.
Il 29 gennaio 2024 l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto medico
reiterando le proprie domande ricorsuali.
1.8.
Con osservazioni 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha evidenziato come tale
referto fosse già stato vagliato dal medico SMR.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. L’oggetto del contendere deve essere
limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel
merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se
invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di
esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata
in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
Per tale
motivo, nella misura in cui in concreto viene chiesto non solo di esaminare se
a ragione o meno l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma anche
l’attribuzione di una rendita intera, il presente gravame s’appalesa
irricevibile.
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119
consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di
questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti).
A tal
proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio
2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di
crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su
ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis
STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle
assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia
ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne
determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che
essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.
Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di
riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che
non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti
(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se non vi
è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr.
10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in
re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V
116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF
130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF
9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).
Va ancora
rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI
(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid
1c/aa).
Più la
precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto
più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF
109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.
anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4.
Per costante giurisprudenza (STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio
2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64
consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento
a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella
nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi
di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti.
Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da
considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima
valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione
impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le
osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione.
Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di
massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova
domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.;
STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA
32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202
del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).
2.5.
2.5.1. Nell’ambito della procedura sfociata
nella decisione 14 maggio 2021, con cui l’assicurata è stata posta al beneficio
di una rendita intera temporanea, al fine di accertare il suo stato
valetudinario l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ (__________) di
allestire una perizia pluridisciplinare.
Dal rapporto datato 22 maggio 2020
(doc. 115) risulta che i periti, oltre ad aver proceduto ad una valutazione
internistica, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura
psichiatrica (dr. med. __________), oftalmologica (dr. med. __________) e
reumatologica (dr. med. __________).
Quali diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste: fibromialgia DD di
tipo primario o secondario; artropatia di tipo psoriasica HLD-B27 positiva con
manifestazioni oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite
dell’articolazione MCP I a destra; sindrome sicca bilateralmente, test di
Schirmer patologico. Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa.
Fatti
I periti hanno
escluso una patologia psichiatrica invalidante, confermando un danno alla
salute di natura reumatologica e oftalmologica.
Evidenziate le
ripercussioni funzionali delle succitate patologie, discussi gli aspetti della
personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e verificata la
coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente valutato
un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta alla
problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di
viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la
capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi
reumatologici ed oftalmologici, al 70%.
Nel descrivere
l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno in
particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal 15 gennaio 2017 sino
alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita da un’abilità del
75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in attività d’ufficio e
simili che necessitano l’uso prolungato del computer.
Con rapporti
26 maggio 2020 e 23 luglio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha confermato le
conclusioni peritali (doc. 116), le quali sono poi state ribadite nei
complementi 22 luglio 2021 (doc. 126 incarto AI), 3 marzo 2021, 10 dicembre
2020 e 13 gennaio 2021 (doc. 152 incarto AI).
2.5.2. Nell’ambito della nuova domanda, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio
AI il certificato 18 luglio 2023 del proprio curante dr. med __________, la
relazione medica 5 maggio 2023 a firma della dr.ssa __________, i certificati
1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________, la relazione
medica 24 maggio 2022 dell’Ospedale __________ di __________, il rapporto di
visita ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia
dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,
la valutazione clinica 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell’__________
e la valutazione ginecologica 6 dicembre 2021 della dr.ssa __________ (doc. 218
incarto AI).
Il medico
SMR dr. med. __________ ha ritenuto che tale documentazione non attesti nove
patologie e che quelle indicate rientrino nel contesto dell’artrite psoriasica
HLAB 27+, situazione clinica la cui influenza sulla capacità lavorativa era già
stata valutata nel rapporto finale 23 luglio 2020 e posta alla base della
decisione 14 maggio 2021. Ha inoltre evidenziato come dalla refertazione
prodotta non si evincesse “il grado di impedimento attuale presente e per
quali motivi” (doc. 237 incarto AI).
Non può in
effetti essere considerata un’attestazione medica facente validamente e in
maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione
accertata nell’ambito della precedente procedura sfociata nel riconoscimento
del diritto ad un quarto di rendita la certificazione 18 luglio 2023 del
curante dr. med __________. Tale referto, oltre a segnalare un peggioramento
delle condizioni cliniche e a proporre una lista di diagnosi che,
condivisibilmente, il medico SMR ha ritenuto rientrino nel contesto della nota
patologia dell’artrite psoriasica, nulla dice in merito alla conseguenza di
tali patologie sulla capacità lavorativa. Quanto alla relazione medica 5 maggio
2023 della dr.ssa __________, la stessa, riassunte le anamnesi, rileva
l’inefficacia della terapia a base di Humira, fissando una visita per il 26
maggio 2023 per la prescrizione di un piano terapeutico con un nuovo farmaco biologico,
senza indicare nuove diagnosi o esprimersi in merito alla capacità lavorativa.
Quanto ai certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________,
si tratta di richieste di aiuti domiciliari che nulla aggiungono al noto quadro
patologico. Parimenti nessun nuovo elemento rilevante ai fini della capacità
lavorativa dell’assicurata emerge dalla relazione medica 24 maggio 2022
dell’Ospedale __________ di __________, la quale si limita ad indicare
l’inserimento di un trattamento con farmaco biologico nell’ambito della nota
patologia reumatologica. La lettera ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio
di Ortopedia e Traumatologia dell’__________ si limita ad attestare come
l’assicurata sia stata visitata per una sintomatologia dolorosa al ginocchio
destro, alle spalle, alla mano destra e alle caviglie senza porre nuove
diagnosi o fare stato di un peggioramento con influenza sulla capacità
lavorativa. Quanto alla componente dermatologica, il rapporto 17 dicembre 2021
della dr.ssa med. __________ evidenzia un’onicopatia e una dermatite al cuoio
capelluto su malattia psoriasica consigliando una terapia con farmaci
biologici, mentre la lettera ambulatoriale 7 dicembre 2021 del Servizio di
Dermatologia dell’__________ evidenzia una lesione a livello del fianco
presente da alcuni anni e indica come le alterazioni ungueali riscontrate siano
da interpretare nel contesto della nota psoriasi, rimandando al giudizio del
dermatologo circa la necessità di un eventuale terapia biologica e prescrivendo
per la dermatite seborroica del cuoio capelluto l’utilizzo di Sebprox shampoo.
Considerandi
Da tali referti non si evince un peggioramento dello stato di salute né gli
stessi si esprimono sulla conseguenza di tali patologie sulla capacità
lavorativa. Stesso discorso vale per il rapporto medico 6 dicembre 2021 della
dr.ssa __________, la quale si limita a riferire di aver somministrato una
terapia con Valtrex a causa di piccole ulcere vulvari causate da Herpes Simplex
1.
Neppure
l’ulteriore valutazione 4 aprile 2023 del dr. med. __________, presentata in
sede di osservazioni al progetto di decisione 14 settembre 2023, come condivisibilmente
indicato dal medico SMR attesta nuova patologia o un peggioramento notevole
delle condizioni di salute, ma viene invece indicato come la paziente riferisca
la stabilità del quadro clinico con la persistenza di dolori a livello del
bacino.
Quanto alla documentazione prodotta dalla
ricorrente nell’ambito della procedura ricorsuale (doc. B1-7), va evidenziato
come non possono essere ritenuti nell’ambito della presente procedura, poiché
secondo la giurisprudenza federale, in una procedura giudiziaria di non entrata
in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese
in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014
consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012
del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017
consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid.
2.5
e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6).
Stante
quanto precede, secondo questo
Tribunale l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda della
ricorrente. Infatti l’insorgente, chiamata a dimostrare in sede amministrativa
che rispetto all’ultima decisione del 14 maggio 2021 vi è stato un
peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica
della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa
in attività adatta al suo stato di salute.
Nel contempo la documentazione medica
prodotta successivamente alla decisione contestata (doc. B1-7) va trasmessa
all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di
prestazioni.
2.6
Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va
respinto.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
2.8
Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’insorgente chiede di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può
essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le
condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF
9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso in esame
non può quindi essere chiesto il gratuito patrocinio, il RA 1 - rispettivamente
il responsabile __________ - non essendo (parificato ad) un avvocato patentato.
Può quindi essere
postulata solo l’assistenza giudiziaria intesa quale esenzione dalle tasse e
spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost; artt. 2 e
3.
cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6). Per valutare se un assicurato si trova
in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli
prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
Come
esposto al considerando 2.5.2., gli atti prodotti in sede amministrativa non
contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di
salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione 14 maggio 2021.
Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 10
novembre 2023 la stessa risultava già da un esame sommario tardiva e, come
tale, ininfluente ai fini del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso nella misura in cui
ricevibile è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
4. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti