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Decisione

32.2023.143

Conferma della decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata reso verosimile una modifica dello stato di salute rilevante per il diritto alle prestazioni. Le refertazioni mediche presentate con il ricorso sono tardive. Istanza di assistenza giudiziaria respinta

3 luglio 2024Italiano22 min

dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.143

FS/JV

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 novembre 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1966, da ultima attiva quale venditrice, nel marzo 2017 ha inoltrato una

domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 9 incarto AI).

1.2.

Nell’ambito dell’istruttoria, l’amministrazione ha fatto esperire una

perizia pluridisciplinare a cura del __________. Con rapporto 22 maggio 2020 il

__________ ha valutato l’assicurata, dal 15 gennaio 2017, inabile al 100% in

qualsiasi attività. Dal 27 febbraio 2020 abile al 75% nell’abituale attività di

venditrice e in attività adeguate, nonché al 70% quale impiegata di ufficio o

per un’agenzia di viaggio (doc. 115). Questa valutazione è stata fatta propria

dal SMR con rapporto 26 maggio 2020 (doc. 156).

Con complemento del 22 luglio 2020

il __________ ha confermato, sulla base della presa di posizione del perito

reumatologo, l’inizio della parziale incapacità al lavoro con effetto dal 27

febbraio 2020, giorno della visita reumatologica (doc. 126) ed il 23 luglio

2020 il SMR ha dato il suo assenso a quanto riportato (doc. 124).

L’Ufficio AI ha poi disposto una

valutazione economica a cura del proprio consulente in integrazione

professionale (in seguito: consulente IP), il quale, escludendo l’adozione di

provvedimenti professionali, con rapporto 7 agosto 2020 ha ritenuto che

l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di attività

semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse (doc. 129).

Con progetto di decisione del 7

ottobre 2018 l’Ufficio AI ha quindi prospettato l’erogazione di una rendita

intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 (doc. 128).

Con osservazioni 7 settembre e 5

ottobre 2020 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha contestato la valutazione

medico-teorica (doc. 132 e 136). Allegata diversa nuova documentazione medica,

essa, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, ha chiesto un riesame

del progetto di decisione nel senso di riconoscere un’inabilità lavorativa

rispettivamente un grado d’invalidità tra il 50-60% sia nell’abituale attività

sia in attività adeguate.

Con rapporto 5 marzo 2021, il __________

ha ritenuto che la nuova documentazione inoltrata non fosse in grado di

modificare le valutazioni peritali (doc. 152).

Di conseguenza con decisione del 14

maggio 2021 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera temporanea.

1.3.

Per decisione 10 novembre 2023 (doc. 246 incarto AI), preavvisata il 20

settembre 2023 (doc.238 incarto AI), l’Ufficio AI, sulla scorta delle

annotazioni 14 settembre 2023 (doc. 237 incarto AI) e 6 novembre 2023 (doc. 245

incarto AI) del medico SMR, non è entrato in materia sulla nuova richiesta di

prestazioni presentata il 28 luglio 2023 (doc. 219 incarto AI).

1.4.

Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata

dal RA 1, la quale, oltre ad istare per la concessione dell’assistenza

giudiziaria, ne postula l’annullamento ed il riconoscimento “di un grado di

invalidità del 100% sia per mansioni abituali sia per mansioni esigibili”.

A sostegno delle proprie testi ha prodotto ulteriore documentazione, in parte

già prodotta in sede amministrativa, la quale farebbe stato di un peggioramento

delle condizioni di salute rispetto alla precedente decisione cresciuta in

giudicato.

1.5.

Con scritto 15 gennaio 2024 il rappresentante dell’insorgente ha

trasmesso ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda di

assistenza giudiziaria (doc. VII +1/2).

1.6.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del

gravame evidenziando come la documentazione medica prodotta in sede

amministrativa fosse stata attentamente vagliata dal medico SMR, il quale non

ha riscontrato un peggioramento dello stato di salute e che quella prodotta

solo in sede di ricorso non possa essere tenuta in considerazione in quanto

tardiva.

1.7.

Il 29 gennaio 2024 l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto medico

reiterando le proprie domande ricorsuali.

1.8.

Con osservazioni 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha evidenziato come tale

referto fosse già stato vagliato dal medico SMR.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. L’oggetto del contendere deve essere

limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel

merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone

ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se

invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di

esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata

in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

Per tale

motivo, nella misura in cui in concreto viene chiesto non solo di esaminare se

a ragione o meno l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma anche

l’attribuzione di una rendita intera, il presente gravame s’appalesa

irricevibile.

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di

grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119

consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,

n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di

questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi

su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti).

A tal

proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio

2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di

crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su

ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis

STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle

assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia

ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne

determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che

essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.

Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di

riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che

non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti

(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non vi

è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr.

10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in

re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V

116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella DTF

130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF

9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Va ancora

rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI

(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e

2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid

1c/aa).

Più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4.

Per costante giurisprudenza (STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio

2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64

consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento

a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella

nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi

di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti.

Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da

considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima

valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione

impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le

osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione.

Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di

massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova

domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.;

STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA

32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202

del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).

2.5.

2.5.1. Nell’ambito della procedura sfociata

nella decisione 14 maggio 2021, con cui l’assicurata è stata posta al beneficio

di una rendita intera temporanea, al fine di accertare il suo stato

valetudinario l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ (__________) di

allestire una perizia pluridisciplinare.

Dal rapporto datato 22 maggio 2020

(doc. 115) risulta che i periti, oltre ad aver proceduto ad una valutazione

internistica, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura

psichiatrica (dr. med. __________), oftalmologica (dr. med. __________) e

reumatologica (dr. med. __________).

Quali diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste: fibromialgia DD di

tipo primario o secondario; artropatia di tipo psoriasica HLD-B27 positiva con

manifestazioni oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite

dell’articolazione MCP I a destra; sindrome sicca bilateralmente, test di

Schirmer patologico. Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa.

Fatti

I periti hanno

escluso una patologia psichiatrica invalidante, confermando un danno alla

salute di natura reumatologica e oftalmologica.

Evidenziate le

ripercussioni funzionali delle succitate patologie, discussi gli aspetti della

personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e verificata la

coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente valutato

un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta alla

problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di

viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la

capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi

reumatologici ed oftalmologici, al 70%.

Nel descrivere

l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno in

particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal 15 gennaio 2017 sino

alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita da un’abilità del

75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in attività d’ufficio e

simili che necessitano l’uso prolungato del computer.

Con rapporti

26 maggio 2020 e 23 luglio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha confermato le

conclusioni peritali (doc. 116), le quali sono poi state ribadite nei

complementi 22 luglio 2021 (doc. 126 incarto AI), 3 marzo 2021, 10 dicembre

2020 e 13 gennaio 2021 (doc. 152 incarto AI).

2.5.2. Nell’ambito della nuova domanda, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio

AI il certificato 18 luglio 2023 del proprio curante dr. med __________, la

relazione medica 5 maggio 2023 a firma della dr.ssa __________, i certificati

1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________, la relazione

medica 24 maggio 2022 dell’Ospedale __________ di __________, il rapporto di

visita ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia

dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________,

la valutazione clinica 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell’__________

e la valutazione ginecologica 6 dicembre 2021 della dr.ssa __________ (doc. 218

incarto AI).

Il medico

SMR dr. med. __________ ha ritenuto che tale documentazione non attesti nove

patologie e che quelle indicate rientrino nel contesto dell’artrite psoriasica

HLAB 27+, situazione clinica la cui influenza sulla capacità lavorativa era già

stata valutata nel rapporto finale 23 luglio 2020 e posta alla base della

decisione 14 maggio 2021. Ha inoltre evidenziato come dalla refertazione

prodotta non si evincesse “il grado di impedimento attuale presente e per

quali motivi” (doc. 237 incarto AI).

Non può in

effetti essere considerata un’attestazione medica facente validamente e in

maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione

accertata nell’ambito della precedente procedura sfociata nel riconoscimento

del diritto ad un quarto di rendita la certificazione 18 luglio 2023 del

curante dr. med __________. Tale referto, oltre a segnalare un peggioramento

delle condizioni cliniche e a proporre una lista di diagnosi che,

condivisibilmente, il medico SMR ha ritenuto rientrino nel contesto della nota

patologia dell’artrite psoriasica, nulla dice in merito alla conseguenza di

tali patologie sulla capacità lavorativa. Quanto alla relazione medica 5 maggio

2023 della dr.ssa __________, la stessa, riassunte le anamnesi, rileva

l’inefficacia della terapia a base di Humira, fissando una visita per il 26

maggio 2023 per la prescrizione di un piano terapeutico con un nuovo farmaco biologico,

senza indicare nuove diagnosi o esprimersi in merito alla capacità lavorativa.

Quanto ai certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________,

si tratta di richieste di aiuti domiciliari che nulla aggiungono al noto quadro

patologico. Parimenti nessun nuovo elemento rilevante ai fini della capacità

lavorativa dell’assicurata emerge dalla relazione medica 24 maggio 2022

dell’Ospedale __________ di __________, la quale si limita ad indicare

l’inserimento di un trattamento con farmaco biologico nell’ambito della nota

patologia reumatologica. La lettera ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio

di Ortopedia e Traumatologia dell’__________ si limita ad attestare come

l’assicurata sia stata visitata per una sintomatologia dolorosa al ginocchio

destro, alle spalle, alla mano destra e alle caviglie senza porre nuove

diagnosi o fare stato di un peggioramento con influenza sulla capacità

lavorativa. Quanto alla componente dermatologica, il rapporto 17 dicembre 2021

della dr.ssa med. __________ evidenzia un’onicopatia e una dermatite al cuoio

capelluto su malattia psoriasica consigliando una terapia con farmaci

biologici, mentre la lettera ambulatoriale 7 dicembre 2021 del Servizio di

Dermatologia dell’__________ evidenzia una lesione a livello del fianco

presente da alcuni anni e indica come le alterazioni ungueali riscontrate siano

da interpretare nel contesto della nota psoriasi, rimandando al giudizio del

dermatologo circa la necessità di un eventuale terapia biologica e prescrivendo

per la dermatite seborroica del cuoio capelluto l’utilizzo di Sebprox shampoo.

Considerandi

Da tali referti non si evince un peggioramento dello stato di salute né gli

stessi si esprimono sulla conseguenza di tali patologie sulla capacità

lavorativa. Stesso discorso vale per il rapporto medico 6 dicembre 2021 della

dr.ssa __________, la quale si limita a riferire di aver somministrato una

terapia con Valtrex a causa di piccole ulcere vulvari causate da Herpes Simplex

1.

Neppure

l’ulteriore valutazione 4 aprile 2023 del dr. med. __________, presentata in

sede di osservazioni al progetto di decisione 14 settembre 2023, come condivisibilmente

indicato dal medico SMR attesta nuova patologia o un peggioramento notevole

delle condizioni di salute, ma viene invece indicato come la paziente riferisca

la stabilità del quadro clinico con la persistenza di dolori a livello del

bacino.

Quanto alla documentazione prodotta dalla

ricorrente nell’ambito della procedura ricorsuale (doc. B1-7), va evidenziato

come non possono essere ritenuti nell’ambito della presente procedura, poiché

secondo la giurisprudenza federale, in una procedura giudiziaria di non entrata

in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese

in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014

consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012

del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017

consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid.

2.5

e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6).

Stante

quanto precede, secondo questo

Tribunale l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda della

ricorrente. Infatti l’insorgente, chiamata a dimostrare in sede amministrativa

che rispetto all’ultima decisione del 14 maggio 2021 vi è stato un

peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica

della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa

in attività adatta al suo stato di salute.

Nel contempo la documentazione medica

prodotta successivamente alla decisione contestata (doc. B1-7) va trasmessa

all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni.

2.6

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va

respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’insorgente chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le

condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF

9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel caso in esame

non può quindi essere chiesto il gratuito patrocinio, il RA 1 - rispettivamente

il responsabile __________ - non essendo (parificato ad) un avvocato patentato.

Può quindi essere

postulata solo l’assistenza giudiziaria intesa quale esenzione dalle tasse e

spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost; artt. 2 e

3.

cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6). Per valutare se un assicurato si trova

in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%

(cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli

prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

Come

esposto al considerando 2.5.2., gli atti prodotti in sede amministrativa non

contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di

salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione 14 maggio 2021.

Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 10

novembre 2023 la stessa risultava già da un esame sommario tardiva e, come

tale, ininfluente ai fini del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso nella misura in cui

ricevibile è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

4. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti