32.2023.144
Ricorso (respinto) con il quale l’A. ha contestato l’inizio del diritto rendita e l’ammontare nominale. Basi di calcolo già note ad A. ed i calcoli corretti. Irricevibili domanda di revisione di tutte le precedenti decisioni e di risarcimento danni per torto morale
8 ottobre 2024Italiano55 min
fosse necessario, come pure avete volutamente sbagliato gli importi annuali iniziali
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.144
JV/sc
Lugano
8 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 7 novembre 2023
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1963 e da ultimo attivo quale ingegnere del genio civile, il 1. marzo
2007 ha presentato una domanda di prestazioni adducendo un’incapacità
lavorativa completa dal 29 luglio 2006 a motivo di un incidente della
circolazione occorsogli il 28 luglio 2006 (docc. 4, 5, 9 e 10 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 22 gennaio 2009 l’assicurato è stato
posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. luglio 2007 con un grado
d’invalidità del 50% (docc. 40 e 41 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Con
decisione del 18 novembre 2010 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita per la figlia (doc. 65 incarto AI). Il ricorso
interposto contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli a seguito del
ritiro dello stesso (STCA 32.2010.371 del 17 febbraio 2011).
1.3. Avviata
su richiesta dell’assicurato una procedura di revisione, con decisione 23
settembre 2014 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1. agosto 2013 con un grado d’invalidità del 75%, ridotta a mezza
rendita dal 1. ottobre 2013 con un grado d’invalidità del 55% e nuovamente
aumentata, a partire dal 1. agosto 2014, a rendita intera con un grado
d’invalidità del 75% (docc. 220, 223 e 224 incarto AI). Il ricorso interposto contro
suddetta decisione è stato stralciato dai ruoli a seguito del ritiro dello
stesso (STCA 32.2014.50 del 16 dicembre 2014).
1.4. Con
decisione del 17 aprile 2015 l’Ufficio AI ha ridotto in via di riconsiderazione
la rendita dell’assicurato, riconoscendogli il diritto ad una mezza rendita di fr.
978 dal 1. maggio 2015 a fronte di un grado d’invalidità del 58% (docc. 250-252
incarto AI). Il ricorso interposto contro tale decisione è stato stralciato dai
ruoli a seguito del ritiro dello stesso (STCA 32.2015.87 del 4 agosto 2015).
1.5. Venuto a
conoscenza del divorzio dell’assicurato (doc. 262 incarto AI), l’Ufficio AI ha
ricalcolato la rendita, procedendo alla ripartizione dei redditi coniugali
(splitting) e fissando con decisione del 27 novembre 2015 la mezza rendita a
mensili fr. 950 dal 1. ottobre 2015 (doc. 264 incarto AI).
La decisione
amministrativa è divenuta definitiva.
1.6. In data
5 marzo 2020 l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione il seguente scritto:
"
[…] da diversi mesi vi ho […]
chiesto […] revisione mia rendita AI base mensile dal 01.07.2007 in quanto […]
Fatti
i vostri calcoli iniziali […] sono sicuramente errati a me + mia figlia enorme
danno […], come potete […] verificare dagli allegati […] oppure anche scaricare
cliccando sul link riportato a seguire che riporta leggi in merito allo
splitting che avreste dovuto rispettare e mio NON A VOSTRO FAVORE!!!!
[…] la
somma dei redditi a partire dai miei anni 21 fino al 2005/6 per poi ottenere
con i corretti fattori la giusta media annua che a seguire dalla tabella indica
rendita mia + figlia di legge andava fatta senza lo splitting come avete fatto
voi da sempre e con prove sicure che posso in ogni momento presentare al TCA se
fosse necessario, come pure avete volutamente sbagliato gli importi annuali iniziali
duranti i miei anni scuola STFA e lavoro durante soli 2 mesi che appunto
andavano impostati con proporzioni secondo legge su 12 mesi!!!”.
L’Ufficio
AI ha considerato il succitato scritto alla stregua di una domanda di
revisione/riconsiderazione delle decisioni 4 marzo 2010, 23 settembre 2014, 27
ottobre 2014, 17 aprile 2015 e 27 novembre 2015 volto in sostanza a rivedere le
modalità di calcolo delle rendite versate.
Con
decisione del 2 aprile 2020 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda
del 5 marzo 2020 (doc. 314 incarto AI).
Il
ricorso interposto dall’assicurato contro tale decisione, nella misura in cui
ricevibile, è stato respinto dal TCA (STCA 32.2020.56 del 30 novembre 2020).
1.7. Al
termine della procedura di revisione della rendita avviata
dall’amministrazione, con decisione del 16 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha
confermato il diritto ad una mezza rendita con grado d’invalidità del 58% (doc.
357 incarto AI)
1.8. Con
scritto del 5 giugno 2022 l’assicurato ha chiesto la revisione della rendita
(doc. 373, pag. 1991 incarto AI), adducendo un peggioramento della situazione
valetudinaria (docc. 383, 389, 394 e 397 incarto AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (docc. 384 e 385 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto la documentazione medico-assicurativa pervenuta (in particolare il
rapporto medico del curante dr. ___________ (specialista in medicina interna)
del 22 agosto 2022, doc. 406 incarto AI) al medico SMR (doc. 407 incarto AI).
Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 31 agosto 2022 (doc. 424
incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
“________________”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità
lavorativa del 75% in ogni attività dal 1. agosto 2013 al 31 dicembre 2021
(doc. 172 incarto AI) e dell’80% dal 1. gennaio 2022 con prognosi lavorativa
stazionaria.
Con annotazione
del 10 luglio 2023 il medico SMR ha confermato quanto accertato nel rapporto
del 31 agosto 2022 (doc. 491 incarto AI).
1.9. Con
progetto di decisione del 22 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato l’aumento
da una mezza rendita ad una rendita intera dal 1. giugno 2022 (mese in cui è
stata richiesta la revisione della rendita) con grado d’invalidità dell’80%
(doc. 495 incarto AI).
Con
decisione del 7 novembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc.
502 e 503 incarto AI).
1.10. L’assicurato
ha interposto tempestivo “Ricorso avverso decisioni e basi di calcolo in
merito alle prestazioni di rendita AI del 7 novembre 2023 […] e
contestualmente avverso tutte le precedenti decisioni della rendita AI emesse a
partire dal 1. luglio 2007”, postulandone l’annullamento e che “vengono
decise le corrette rendite di invalidità alle quali aveva ed ha diritto il ricorrente,
a partire dal 1. luglio 2007”, subordinatamente che “viene ordinato alla
controparte di rivedere e di verificare tutti i calcoli emessi da sempre, in
merito pratica rendite invalidità”. Chiede anche un “corretto importo
per sicuro torto morale e per adeguato risarcimento dei molti danni arrecati a
causa dei regolari e manifesti errori”, istando per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e producendo diversi allegati.
Contesta
“tutte le rendite e/o calcoli precedenti”, chiedendo “di verificare le
situazioni elencate nel […] scritto […] del 2 settembre 2023”,
adducendo come “non sono stati in grande parte corretti i gradi di
invalidità decisi e facenti parte del calcolo per determinare l’ammontare della
rendita durante i vari periodi professionali da me ad oggi vissuti, sia in
merito al corretto inizio che avrebbe dovuto essere indicato nella decisione
qui contestata visto e considerato che la prima formale domanda fu presentata
già ad inizio 2020 […] e sia in merito al fatto […] che non poche
sentenze provano che deve essere di sicuro considerato il reddito indicato
nelle tabelle federali di statistica e non la media dei redditi percepiti negli
ultimi anni prima dell’infortunio come fu fatto nel mio caso con decisione del
2015 alla quale feci ricorso ma che poi ritirai su consiglio sbagliato ricevuto
da chi avrebbe dovuto fare i miei interessi […]”.
1.11. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la valutazione medica operata dal
medico SMR ed il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità dell’80%
dal 1. giugno 2022, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a
OAI, il ricorrente avendo presentato il formulario per la revisione della
rendita d’invalidità ad inizio giugno 2022 (doc. 383 incarto AI).
Circa
l’importo nominale della rendita intera, stabilito in mensili fr. 1'931 nel
2022 ed in mensili fr. 1'980 per il 2023, l’amministrazione ha rinviato alla
decisione impugnata e alle basi di calcolo ivi contenute.
In
merito alle basi di calcolo l’amministrazione ha rinviato agli atti
all’inserto, in particolare alla STCA 32.2020.56 e allo scritto del 27
settembre 2023 della Cassa cantonale di compensazione (di seguito: Cassa) inviato
all’insorgente.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.12. Con
scritti del 17, 25 e 27 febbraio 2024 l’insorgente ha prodotto “nuovi mezzi
di prova” a supporto della tesi secondo cui le precedenti decisioni sul
diritto alla rendita e l’ammontare nominale delle rendite a cui, a mente sua,
avrebbe avuto diritto, erano viziate da carenze istruttorie dell’amministrazione
(X, XII e XIV).
1.13. Con scritto
del 18 marzo 2024 l’Ufficio AI ha osservato come “la richiesta di rivedere
le precedenti decisioni esula dall’oggetto della presente causa e sulla
questione lo scrivente UAI rinvia alle considerazioni già espresse con sentenza
del TCA del 30 novembre 2020, inc. n. 32.2020.56, considerandi 2.2. e 2.3. riferiti
alla revisione processuale e riconsiderazione […]. […] tramite la
sentenza citata il TCA ha respinto il ricorso […] avverso alla decisione
[…] del 2 aprile 2020 […]. Con riferimento alla decisione […]
del 7 novembre 2023 concernente l’aumento del diritto alla rendita intera
con effetto dal 1. giugno 2022, lo scrivente UAI non rileva elementi che
giustificano una diversa valutazione del caso” (XVIII).
1.14. Con
scritti del 18 marzo, 26 marzo, 12 maggio e 25 giugno 2024 (XX+1/2, XXII+1,
XXIV e XXVI+1) l’insorgente ha prodotto diversa documentazione.
1.15. Con
scritto del 30 agosto 2024 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI, tra l’altro, di
fornire spiegazioni su come è stato determinato il reddito annuo medio
(XXVIII).
1.16. Con
scritto del 6 settembre 2024 l’Ufficio AI ha prodotto la seguente presa di
posizione della Cassa in punto alle modalità di calcolo del reddito annuo medio:
" In
sede di revisione […] l’assicurato è stato posto […] al beneficio di una
rendita intera […] dal 1° giugno 2022. Per determinare la prestazione […], la
Cassa a ritenuto che i parametri della precedente mezza rendita sono […]
determinanti anche per la fissazione della rendita intera, i cui elementi sono
parte integrante della decisione: scala delle rendite 44 (rendita completa),
reddito annuo medio determinante CHF 52'920 (stato 1.01.2023) e durata
contributiva computabile 23 anni. […]. Ciò premesso, è opportuno evidenziare
che l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita dal 1° luglio 2007,
stabilita sulla scala delle rendite 44 e di un reddito determinante di CHF
53'352.
Con sentenza del 24 luglio 2015, […] il Pretore […] ha
pronunciato lo scioglimento del divorzio [recte: matrimonio]. Conformemente
all’art. 31 LAVS, la Cassa è stata quindi chiamata […] a ridefinire il reddito
annuo medio a seguito della ripartizione dei redditi coniugali. La relativa
decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata notificata il 27
novembre 2015 avente effetto dal 1° ottobre 2015. Gli elementi di calcolo di
questa prestazione risultano quindi determinanti per l’attribuzione della
rendita intera AI con particolare riguardo alla quantificazione del reddito
annuo medio di CHF 52'920.
[…]
In concreto, […] il periodo contributivo completo per
la classe di età dell’assicurato (nato nel 1963) è di 23 anni, corrispondente
all’arco temporale dal 1° gennaio 1984 (1° gennaio susseguente il 20° anno di
età) al 31 dicembre 2006 (31 dicembre che precede il diritto alla rendita AI).
Durante questo periodo di contribuzione l’assicurato non presenta lacune
contributive, motivo per cui gli è stata riconosciuta la scala di rendita
(massima) 44.
Circa il reddito annuo medio (RAM) – oggetto di
contestazione – […] composto dalla somma risultante dai propri redditi da
attività lucrativa (sempre dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 2006), va
ricordato […] che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni
civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun coniuge,
segnatamente in caso di divorzio (art. 29quinquies cpv. 3
lett. c LAVS). Sottoposti a ripartizione sono […] solamente i redditi tra il 1°
gennaio che segue il 20° anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’evento assicurativo del coniuge che ha per primo diritto alla rendita
(art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS). […] i redditi conseguiti
nell’anno del matrimonio e dello scioglimento dello stesso (divorzio o decesso)
non sono ripartiti (art. 50b cpv. 3 OAVS).
Nella fattispecie, sottoposti a ripartizione sono
quindi i redditi dal 1995 (anno susseguente al matrimonio) fino al 31 dicembre
2006 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita AI). Dall’esame del
conto individuale […], tenuto pure conto del riparto dei redditi coniugali, la
Cassa è giunta ad un importo di CHF 807'769. La somma dei redditi da attività
lucrativa deve essere rivalutata e divisa per gli anni di contribuzione. Il
fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo evidenziate all’art. 51bis
OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, e varia a seconda
della prima registrazione sul conto individuale […] determinante per la
rendita. Nel presente caso, la prima registrazione determinante nel conto
individuale […] è avvenuta nel 1984. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore
di rivalutazione risulta essere 1.024. L’importo rivalutato va poi diviso per
il periodo effettivo di contribuzione (23 anni) e, in virtù dell’art. 33 OAI
(in vigore fino al 31 dicembre 2007), aumentato del 5%.
Infatti giusta l’art. 36 cpv. 3 LAI (in vigore fino al
31 dicembre 2007) se l’assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni
quando diventa invalido, il reddito medio dell’attività lucrativa è aumentato
di un supplemento percentuale.
Ne discende che la media dei redditi da attività
lucrativa, nel 2007, anno determinante, si fissa in CHF 37'761 (807'769 x 5% x
1.024 : 23 anni).
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto
all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito che
corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il
diritto alla rendita.
L’assicurato ha avuto una figlia nata nel 1995.
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1996 (anno
susseguente la nascita della figlia) al 31 dicembre 2006 (anno precedente
l’inizio del diritto alla rendita AI). L’accredito per compiti educativi
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero)
è determinata secondo la seguente formula (marg. 5487 DR):
(rendita di vecchiaia annua
minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione
computabile
Conseguentemente vanno […] computati 11 mezzi
accrediti. Nel 2007 gli accrediti ammontavano a CHF 9'513 (1'105 x 12 x 3 x 5.5
: 23 anni).
Alla luce di tutto quanto [precede, n.d.r.], il reddito
annuo medio (RAM) della rendita corrisponde, nel 2007, a CHF 47'736 (37'761 +
9'513 = 47'274, arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle
UFAS), mentre aggiornato allo stato attuale corrisponde a CHF 52'920.”
(XXIX+1/2).
1.17. Con ulteriore
scritto del 13 settembre 2024 l’Ufficio AI ha prodotto, anticipandola via email
(XXX+1/8), della corrispondenza intercorsa tra la Cassa e l’insorgente in punto
al calcolo della rendita d’invalidità nell’ambito di diverse procedure
pregresse (XXXI+1/8).
1.18. Con
scritto del 18 settembre 2024 il TCA ha inoltrato al ricorrente gli scritti del
6 e del 13 settembre 2024 dell’Ufficio AI, assegnandogli un termine di dieci
giorni per presentare osservazioni (XXXII), termine prorogato, su richiesta
(XXXIII), di cinque giorni (XXXIV)
1.19. Con
osservazioni del 7 ottobre 2024 il ricorrente ha in sostanza ribadito le
censure ricorsuali, allegando una lista delle precedenti decisioni
amministrative di cui chiede la revisione (XXXV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Per
quanto concerne la domanda di revisione di “tutte le precedenti decisioni
della rendita AI emesse a partire dal 1. luglio 2007”, ribadita anche con
le osservazioni del 7 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.19.), essa esula
dall’oggetto del contendere delimitato dalla decisione impugnata con la quale
nel caso concreto l’Ufficio AI ha statuito sul diritto alla rendita intera dal
1. giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.9.). Va in ogni caso osservato che questo
Tribunale non ha mai emanato sentenze di merito sul diritto a prestazioni dell’assicurato
(cfr. supra consid. 1.1.-1.6.). Siccome l’istanza di revisione ex art. 17 LPGA
pertiene le decisioni amministrative cresciute in giudicato, essa avrebbe
dovuto essere presentata all’Ufficio AI, non al TCA (in tema DTF 125 V 413;
Flückiger, BSK-ATSG, n. 3 e 5-13 ad art. 17 LPGA; Forster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 1 ad art. 17 LPGA).
Sotto
questo profilo, il ricorso è irricevibile.
nel merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2022 con grado d’invalidità
dell’80% per un importo nominale di mensili fr. 1'931 per il 2022 e di mensili
fr. 1'980 dal 2023.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra
prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore
della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”.
La Circolare sull’invalidità e sulla
rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022
(stato al 1. gennaio 2024), prevede alla cifra 9104 01/24 che “Le rendite
correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55
anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958
al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione
del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le
disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.
La
cifra 2002 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, con stato al 1. luglio 2024 e
afferente al gruppo d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto
“gruppo diritti acquisiti”), prevede che “Nel gruppo «diritti
acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore
è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le
subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”.
Secondo
la cifra 2003 della citata Circolare “In caso di modifica del grado
d’invalidità, la rendita d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo
«diritti
acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti
di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di
rendita, mezza rendita, un quarto di rendita). A queste rendite resta
integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre
2021 (v. anche N. 2006).”.
In
concreto, l’insorgente fa parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” (cfr.
supra consid. 1.1.) ed era al beneficio di una mezza rendita dal 1. maggio 2015
(cfr. supra consid. 1.4.). Ne consegue che, sebbene la decisione impugnata sia
stata emanata il 7 novembre 2023 e sia stato riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.9.), in applicazione
delle surriferite circolari alla fattispecie in esame torna applicabile il
diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta
procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
Considerandi
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche
di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in
cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva
già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità,
l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita,
dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al
più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui
la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a
partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la
decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente
errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
L’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo
per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.7
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8
In
concreto, ricevuta la domanda di revisione della rendita nel giugno 2022, al
fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha
sottoposto la documentazione pervenuta al medico SMR, il quale con rapporto
finale del 31 agosto 2022 ha accertato un’incapacità lavorativa del 75% dal 1.
maggio 2015 al 31 dicembre 2021 in ogni attività fino al 31 dicembre 2021 e
dell’80% dal 1. gennaio 2022, valutazione confermata anche dall’annotazione SMR
del 10 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.8.). Fondandosi su tale accertamento,
l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità pari ai gradi d’incapacità di
cui sopra (cosiddetto metodo percentuale), riconoscendo a RI 1 il diritto ad
una rendita intera dal 1. giugno 2022 e calcolandone l’ammontare nominale.
Per
quanto di rilevanza ai fini del giudizio, il ricorrente censura, da una parte,
l’inizio del diritto alla rendita (cfr. infra consid. 2.8.1.) e, dall’altra, il
calcolo dell’ammontare nominale della stessa (cfr. infra consid. 2.8.2.). Esula
dalla presente controversia l’istanza di revisione delle precedenti decisioni
amministrative (cfr. supra consid. 2.2.), mentre l’incapacità lavorativa ed il
grado d’invalidità determinato dall’amministrazione con la decisione impugnata
non necessitano di ulteriori approfondimenti, l’insorgente essendo stato posto
al beneficio di una rendita intera conformemente al diritto in vigore fino al
31.
dicembre 2021 (cfr. supra consid. 2.3.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se l’Ufficio AI abbia determinato correttamente
l’inizio del diritto alla rendita e l’ammontare nominale della stessa, dopo
attenta analisi della documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo per
metterne in dubbio le conclusioni.
2.8.1
Per
quanto attiene al contestato inizio del diritto alla rendita, in casu torna
applicabile l’art. 88bis OAI.
Come
accennato (cfr. supra consid. 2.6.), il capoverso 1 lett. a. del citato
disposto prevede che se in esito ad una procedura di revisione avviata su
richiesta dell’assicurato viene determinato un aumento della rendita corrente, tale
aumento ha effetto al più presto dal mese in cui la domanda di revisione è
stata inoltrata (in tema: STF 8C_878/2018 del 21 agosto 2019 consid. 4.4.2.2.
con rinvii dottrinali, 9C_421/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 2 e seg.; DTF
142.
V 547 consid. 3.1.; DTF 140 V 2 del 26 dicembre 2013 consid. 4.2, 5.1 e
5.4; Sentenza VV.2014.343/E dell’11 febbraio 2015 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Turgovia, consid. 4.2, in: TVR 2015 Nr. 34; Flückiger,
op. cit., n. 65 ad art. 17 LPGA; Hühni, Das Revisionsverfahren nach Art. 17
ATSG – klippenreich?, in: November-Tagung zum Sozialversicherungsrecht 2021,
pagg. 41, 51 e 52 e nota a pié di pagina 8; Ralph, Die Revision nach Art. 17
ATSG, in: JaSo 2012, pag. 158; Studhalter, Unfallbedingter Erwerbsausfall in
der IV, UV und (obligatorischen) BV / IV.-VI., in: HAVE 2005, pag. 113).
In
concreto, il ricorrente beneficiava di una mezza rendita dal 1. maggio 2015
(cfr. supra consid. 1.4.) e ha presentato la domanda di revisione della rendita
corrente nel giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.8.), ragione per cui, in
applicazione dei surriferiti dettami legislativi, giurisprudenziali e
dottrinali, il diritto alla rendita intera è insorto al più presto il 1. giugno
2022, come rettamente determinato dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.9.).
2.8.2
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.10., 2.3. e 2.8.), il ricorrente contesta
l’ammontare nominale della rendita determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che
“L’ammontare della rendita di invalidità calcolata nella ultima decisione
come pure tutte le rendite e/o calcoli precedenti non sono corrette in
quanto non rispettano numerosi articoli delle leggi federali […]” e che
“[…] non sono stati in grande parte corretti i gradi d’invalidità decisi e
facenti parte del calcolo per determinare l’ammontare della rendita durante i
vari periodi professionali da me ad oggi vissuti […]”, allegando al ricorso
copiosa documentazione.
Come
di vedrà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.8.2.4.), la censura
dell’insorgente non può essere condivisa.
2.8.2.1
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.
Le
rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito
annuo medio.
2.8.2.2
Periodo di contribuzione/scala di
rendita
Secondo
l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite
complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e
b. LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e
32.
OAI).
I
periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per
colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i
periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a.);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3
cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c.).
Infine,
secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una
persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a
o 2 LAVS durante più
di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il
contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter
cpv. 2 lettere b e c LAVS.
2.8.2.3
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato
(art. 29quater LAVS).
Esso
si compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);
- degli accrediti per compiti
educativi (lett. b.);
- degli accrediti per compiti
assistenziali (lett. c.).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS.
Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del
reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS,
art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul
conto individuale determinante per la rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1
LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno
conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto
alla rendita (lett. a.);
- una persona vedova ha diritto a
una rendita di vecchiaia (lett. b.);
- il matrimonio è stato sciolto
mediante divorzio (lett. c.).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il
compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali
entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29bis
cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per
compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno
esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per
determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3
LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato
presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al
genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.
52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.8.2.4
In
concreto, le parti convengono sul fatto che RI 1, nato nel 1963 (cfr. supra
consid. 1.1.), presenta un periodo contributivo completo – 23 anni – per la sua
classe d’età, come peraltro già comunicatogli contestualmente alle precedenti
procedure amministrative (a titolo esemplificativo vedasi doc. 314, pag. 1405
incarto AI). Ne consegue che, avendo l’assicurato diritto ad una rendita completa,
torna applicabile la scala di rendita 44 (cfr. Tabelle delle rendite intere,
scala 44, edite dall’UFAS, e reperibili in tedesco ed in francese sul portale
www.sozialversicherungen.admin.ch).
Quo
alle (altre) basi di calcolo, esse sono già state illustrate all’insorgente
prima dell’emanazione della decisione impugnata, come si evince dalla
corrispondenza prodotta in sede ricorsuale dall’Ufficio AI (cfr. supra consid.
1.17.), esposta in appresso.
Lo
scritto del 20 giugno 2013 della Cassa all’assicurato presenta il seguente
tenore (XXX 1, sottolineature del redattore):
" […]
Tutti i contributi da lei versati a seguito l’attuale diritto alla rendita
d’invalidità […] non saranno conteggiati in caso di aumento di grado
d’invalidità in quanto le basi di calcolo della rendita rimangono invariate.
[…] Lo splitting “suddivisione dei redditi in caso di divorzio”
comporterà il ricalcolo della sua attuale rendita d’invalidità a far
tempo dal mese successivo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio,
il nuovo importo sarà determinato in considerazione della ripartizione dei redditi
tra lei e la ex moglie per gli anni del matrimonio […]”.
Lo
scritto del 17 marzo 2014 della Cassa all’assicurato presenta il seguente
tenore (XXX 2, sottolineature del redattore):
" […]
La media dei redditi da un’attività lucrativa è ottenuta dalla somma
dei redditi dell’attività lucrativa dal 1. gennaio dell’anno del compimento
dei 21 anni di età sino al 31 dicembre dell’anno precedente l’evento assicurato
nel suo caso dal 1984 al 2006, rivalutata in funzione dell’indice
delle rendite, diviso il numero degli anni di contribuzione. […]
Alla media dell’attività lucrativa è poi aggiunta la media per
compiti educativi, sommando queste due medie si è infine stabilito il
reddito annuo medio determinante ai fini del calcolo della rendita.”
Dallo
scritto del 9 aprile 2014 della Cassa all’assicurato si evince che a
quest’ultimo è stato inviato “il calcolo della sua rendita invalidità”,
allegato alla missiva (XXX 3).
Lo
scritto del 17 gennaio 2020 della Cassa all’assicurato presenta il seguente
tenore (XXX 4):
"
[…] in merito alla ripartizione dei
redditi (splitting) […] [è] opportuno premettere che la ripartizione dei
redditi è messa in atto soltanto sui redditi da attività lucrativa sui quali
sono stati versati contributi. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante
gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a
ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se […] il matrimonio è
sciolto per divorzio (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS). Tuttavia i
redditi realizzati durante l’anno di matrimonio nonché durante l’anno dello
scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b
cpv. 3 OAVS). […] va inoltre ricordato che il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre
precedente l’insorgere dell’evento assicurato (art. 36 cpv. 2 LAI e 29bis
cpv. 1 LAVS).
Se trasponiamo quest’ultima normativa al suo caso […],
[…] il periodo contributivo di riferimento per il calcolo va dal 1°
gennaio 1984 (anno susseguente il compimento del 20° anno di età) al 31
dicembre 2006 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita AI). Quindi
[…] l’attuale rendita AI deve tener conto – poiché il matrimonio è stato
sciolto per divorzio – nel periodo sopraccitato della ripartizione dei
redditi come al seguente schema (cfr. estratto conto già in suo possesso):
[segue tabella riepilogativa dei redditi determinanti per il calcolo, n.d.r.].
Il conseguente ricalcolo è tuttavia già stato effettuato e mediante decisione
del 27 novembre 2015 la nuova rendita AI è stata fissata in fr. 950.- mensili a
decorrere dal 1° ottobre 2015. Nel 2019 […] è stata rivalutata fr. 958.-
mensili. Visto quanto precede, l’attuale sua rendita AI risulta corretta. […]”.
Con
scritti del 3 febbraio e 10 marzo 2023 la Cassa ha fornito all’assicurato ulteriori
precisazioni circa il cosiddetto splitting, gli accrediti per compiti educativi
ed il supplemento al reddito annuo medio (supplemento di carriera), confermando
la correttezza dei calcoli (XXX 5 e 6).
Lo
scritto del 4 maggio 2023 della Cassa all’assicurato presenta il seguente
tenore (XXX 7, sottolineature del redattore):
"
[…] le questioni fondamentali che
regolano il calcolo della sua rendita d’invalidità, in particolare le
modalità di calcolo applicabili (durata contributiva scala della rendita
applicabile, reddito annuo medio determinante), sono contemplate nelle
apposite leggi, e meglio la Legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI)
e la Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
[…] Per i beneficiari di prestazioni AVS/AI, in presenza di un matrimonio
sciolto per divorzio, la Cassa deve procedere immediatamente al ricalcolo della
prestazione erogata con la ripartizione dei redditi (artt. 36 cpv. 2 LAI, 29quinquies
cpv. 3 lett. c e 31 LAVS). Il nuovo importo così ottenuto decorre […] dal mese
successivo alla data in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. […] Nel
suo caso […] la Cassa si è pienamente attenuta a quanto sopra indicatole; a
questo proposito si rinvia alla decisione di rendita del 27 novembre 2015, allo
scritto del 17 gennaio 2020, alla decisione su domanda di
revisione/riconsiderazione del 2 aprile 2020 e alla sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 30 novembre 2020.”
Lo
scritto del 14 agosto 2023 della Cassa all’assicurato presenta il seguente
tenore (XXX 8):
"
[…] ci riferiamo alla sua richiesta
d’informazioni del 27 luglio 2023, i parametri da lei indicati si riferiscono
ad una rendita di vecchiaia o ad una rendita d’invalidità intera (grado
d’invalidità del 70% o più). Lei è al beneficio di una rendita d’invalidità al
58% (mezza rendita d’invalidità), scala 44 ed un reddito annuo medio pari a
52’920, l’importo da noi erogato pari a fr. 990.00 è corretto (come si evince
dall’allegato “Rendite complete mensili, scala 44”).”
La
corrispondenza sovraesposta dimostra che l’insorgente era stato reso edotto
sulle basi di calcolo in concreto applicabili per determinare l’ammontare
nominale della rendita, ragione per cui la presa di posizione della Cassa (cfr.
supra consid. 1.16.), ancorché esaustiva e corretta, si rende superflua ai fini
del giudizio.
L’amministrazione
ha dunque debitamente documentato il reddito annuo medio (in tal senso vedasi
anche XXIX 2).
Da
parte sua, il ricorrente – che censura in modo generico l’ammontare nominale
della rendita a motivo di asseriti errori di calcolo – ha prodotto con il
ricorso e nelle more della procedura copiosa documentazione comprendente, per
quanto di rilevanza, presunti accrediti, richieste di acconto, contratti e
corrispondenza relativa a progetti edilizi vari.
Per
costante giurisprudenza e prassi amministrativa, se – come nella fattispecie in
esame (cfr. supra consid. 1.8.) – nell’ambito di una revisione ex art. 17 LPGA
(da differenziare dal nuovo caso assicurativo) la rendita viene aumentata a
motivo del peggioramento dello stato valetudinario, per determinare il nuovo
importo si applicano le stesse basi di calcolo usate per la precedente rendita
(DTF 147 V 133 consid. 5.1-5.4 con riferimenti), come rettamente rilevato
dall’Ufficio AI e dalla Cassa (XXIX e XXIX 1, pag. 1).
Ne
consegue che, conformemente alla surriferita giurisprudenza, ai disposti di
legge topici (cfr. supra consid. 2.8.2.2. e 2.8.2.3.) ed in considerazione
della corrispondenza prodotta dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.17.), è
accertato che il reddito annuo medio nel 2023 a fr. 52'920, determinato sulle
medesime basi di calcolo del 2007 e aggiornati al 2023, a prescindere dalle –
generiche – contestazioni del ricorrente che, a scanso di equivoci, non ha mai
negato di aver ricevuto la corrispondenza sovraesposta (cfr. supra consid. 1.10
e 1.19).
Il
reddito annuo medio per il periodo 1. gennaio 2021 - 31 dicembre 2022 era di
fr. 51'624 (XXIX 2, pag. 6).
In
applicazione della citata scala 44, la rendita corrispondente al reddito annuo medio
accertato per il 2022 è di mensili fr. 1'931 dal 1. giugno al 31 dicembre 2022,
mentre a partire dal 1. gennaio 2023 essa è aumentata a mensili fr. 1'980 (cfr.
scala 44, versioni 11 e 12, reperibili in tedesco e francese sul portale www.sozialversicherungen.admin.ch).
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va di conseguenza confermata.
2.9
Il
ricorrente chiede un “corretto importo per sicuro torto morale e per
adeguato risarcimento dei molti danni arrecati a causa dei regolari e manifesti
errori” (cfr. supra consid. 1.10).
Per
l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori
privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli
organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati
illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o
dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette
una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le
procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA.
Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20
capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono
applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di
risarcimento di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio
AI e quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36
consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (STF 9C_231/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.; C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid.
1b; Forster, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 78 LPGA).
Nel
caso in esame, la decisione impugnata del 7 novembre 2023 avendo per oggetto esclusivamente
l’inizio del diritto alla rendita e l’ammontare nominale della stessa (cfr.
consid. 2.3.), l’eventuale richiesta di risarcimento formulata con il presente
gravame deve essere dichiarata irricevibile, non essendo stata emanata alcuna
decisione impugnabile fondata sull’art. 78 LPGA. A titolo abbondanziale, si
rileva che il ricorrente non ha sufficientemente sostanziato il danno e
tantomeno l’illiceità del comportamento dell’Ufficio AI, circostanze, queste,
che ostano all’applicazione dell’art. 78 LPGA (cfr. citata STF 9C_231/2009
consid. 5. con rinvii).
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal
1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
2.11
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.10.), il ricorrente ha chiesto l’assistenza
giudiziaria che, non essendo egli patrocinato in causa, va intesa quale
esenzione dalle tasse e spese processuali ex art. 3 cpv. 1 LAG.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2
e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo
va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04
del 20 settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario (STF 2C_849/2013
del 30 dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base
degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.2., 2.8.1., 2.8.2.4.
e 2.9., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
In
tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. La
domanda di risarcimento danni e di riparazione per torto morale è irricevibile.
4. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti