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Decisione

32.2023.145

Assicurato caduto da un ponteggio, da un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma. Diritto ad una rendita di invalidità intera limitata nel tempo (dal 1° novembre 2018 al 30 novembre 2020). Decisione Ufficio AI confermata.

18 marzo 2024Italiano59 min

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.145

PC/sc

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato l’__________ 1969, di

professione “pittore ausiliario” e attivo dal 16 dicembre 2015 quale dipendente

a tempo pieno della __________, il 22 marzo 2028 ha inoltrato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione

professionale e rendita) a causa dei postumi di un infortunio professionale

("politrauma da caduta”) occorsogli il 27 novembre 2017 (doc. 1 incarto

LAI n° __________; di seguito: incarto LAI).

1.2. In ambito LAINF, esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, l’amministrazione, con decisione del

26 luglio 2023, confermata su opposizione il 19 settembre 2023, ha riconosciuto

a RI 1 una rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° maggio 2022 e

un’indennità per menomazione dell’integrità (di seguito: IMI) complessiva del

34% per gli aspetti ortopedici e psichici (cfr. doc. 697 e 698 incarto LAINF

n.° __________; di seguito: incarto LAINF).

Il ricorso interposto il 20 ottobre 2023 dall’assicurato, patrocinato dall’avv.

RA 1, avverso la precitata decisione è stato respinto in data odierna da questo

Tribunale (cfr. STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024).

1.3. In ambito LAI, esperiti gli

accertamenti medici (in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto

LAINF) ed economici del caso, l’amministrazione, con decisione del 14 novembre

2023 (cfr. doc. A), preavvisata il 31 agosto 2023 (cfr. doc. C), ha

riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex

art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto

2020 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado

di invalidità del 9%. Nella medesima occasione l’amministrazione ha pure

precisato quanto segue: “(…) Dopo attenta disamina dell’iter scolastico e

socio-professionale, provvedimenti professionali non vengono ritenuti

applicabili dalla nostra consulente in integrazione professionale. Su esplicita

richiesta potrà tuttavia essere valutata l’adozione di un aiuto al

collocamento. (…)”.

1.4. Con tempestivo ricorso del 15

dicembre 2023, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e che “una volta espletati gli ulteriori

accertamenti, dal profilo ortopedico, venga emessa una nuova decisione.”

(doc. I, pag. 3).

L’avv. RA 1 contesta

sostanzialmente l’operato dell’UAI, in particolare sottolineando quanto segue:

" (…)

9. La decisione su opposizione della __________

è stata oggetto di contestazione, poiché nella perizia multidisciplinare si

evidenziava l'importanza di considerare i limiti funzionali derivanti dalle

condizioni ortopediche nell'analisi dell'incapacità lavorativa. Questa decisione

non è ancora definitiva e l'Ufficio Al avrebbe dovuto aspettare l'esito del

procedimento, dato che le sue valutazioni si basano sulle conclusioni della __________.

10. Di conseguenza si chiede una nuova decisione, dopo i nuovi

accertamenti richiesti nell'ambito della procedura che oppone il ricorrente

alla __________. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3).

A suffragio delle proprie

argomentazioni, ha prodotto la lettera dell’8 marzo 2023 dell’UAI (del seguente

tenore: “in riferimento alle sue osservazioni del 03.03.2023 contro il

progetto di decisione del 24.01.2023, le comunichiamo di mantenere in sospeso

l'emanazione della decisione in attesa degli esiti della perizia pluridisciplinare

della __________”: cfr. doc. B) e ha chiesto il richiamo dell’incarto LAI

n. __________, dell’incarto LAINF n. 27.51159.17.2 e dell’incarto n. 35.2023.95

di questa Corte.

1.5. Nella risposta dell’8 gennaio 2024

l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

In data 15 gennaio 2024 l’amministrazione - dopo avere versato agli atti

l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del dr. med. __________, medico

fiduciario della __________ (doc. VI-1) - ha ribadito la propria posizione

(doc. VI).

1.6. Il 25 gennaio 2024 il patrocinatore

del ricorrente ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

- Si chiede il

richiamo della causa Inc. N. 35.2023.95 - __________ tuttora pendente presso

codesto Tribunale;

- Si allega la

lettera del sottoscritto legale del 22 gennaio 2024 prodotta nell'ambito nella

causa contro __________ sopra richiamata.

- Si ribadisce

che le argomentazioni presentate dall'ufficio AI si basano sugli accertamenti dell'__________

la cui decisione è stata contestata, per cui si chiede che l'istruttoria delle

due vertenze siano se del caso riunite o un eventuale decisione sia presa dopo

la conclusione della vertenza contro __________ essendo direttamente connessa

con la medesima. (…)” (doc. VIII)

1.7. Il doc. VIII è stato trasmesso, per

conoscenza, all’UAI (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche

successivamente al 30 novembre 2020 oppure se tale prestazione deve essere

soppressa.

Preliminarmente questa Corte

rileva che non è invece oggetto di contestazione la mancata adozione di

provvedimenti professionali, che esula quindi dalla presente vertenza.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°

gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.)”.

Nel caso in esame l’UAI ha

riconosciuto al ricorrente una rendita limitata nel tempo dal 1° novembre 2018

al 30 novembre 2020, ritenuto un successivo miglioramento della capacità

lavorativa.

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato

ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità

di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222;

STCA 32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.3).

2.4. Giova qui inoltre ricordare che,

per il futuro la rendita di invalidità è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione (art. 17 cpv. 1

LPGA).

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,

ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur

essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole

(DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato

di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

Nella recente STF 9C_445/2022 del

27 settembre 2023, il TF ha inoltre ribadito, al consid. 4.1, che “se i

fatti che giustificano il diritto alla rendita d’invalidità sono cambiati in

misura tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che

motivano una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla

base di uno stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare

riferimento a precedenti valutazioni dell’invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto

2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.

2.5. Per quel che concerne l’invalidità

psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI.

Nel Comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre le seguenti

indicazioni:

" Nel 2015

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi

adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere

considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.”

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto

2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha in

seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,

STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.4, STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6, STCA

32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.5 e STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio

2024, consid. 2.5).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le

perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di

diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.

2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).

2.7. Giova qui inoltre ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità

e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.

2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii giurisprudenziali

ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4).

2.8. Nella presente fattispecie con la

decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di

invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 31 agosto 2020 ex art. 88a cpv. 1 OAI), ritenendolo inabile al

lavoro, nell’attività abituale di “pittore ausiliario” al 100% dal 27 novembre

2017 e continua rispettiva-mente, in attività adeguate, al 100% dal 27 novembre

2017 al 30 agosto 2020 e al 20% (presenza a tempo pieno con riduzione del

rendimento del 20% per motivi psichici) dal 31 agosto 2020 e continua.

Il rappresentante

dell’assicurato censura la decisione dell’UAI di limitare la rendita al 30

novembre 2020, visto che lo stato di salute del suo assistito non sarebbe

migliorato a decorrere dal 31 agosto 2020, contrariamente a quanto ritenuto

dall’amministrazione, in base a quanto indicato dal SMR, fondandosi sulla

documentazione medica contenuta nell’incarto LAINF. In ambito LAINF (e, di

riflesso, anche in questa sede) egli ha infatti fatto valere che il suo cliente

presenterebbe una capacità lavorativa residua in attività adeguate di gran

lunga inferiore all’80%, in quanto, dal profilo ortopedico, la

valutazione medica del 31 agosto 2020 del medico fiduciario (che ha fissato una

capacità lavorativa residua del 100%, presenza e rendimento, in attività

adeguate) non avrebbe tenuto debitamente conto di tutte le problematiche che

affliggono il suo cliente (in particolare, i dolori e le limitazioni funzionali

alla spalla e all’anca dal lato sinistro del corpo esacerbati nel corso della

primavera del 2021: cfr. doc. 520 incarto LAINF).

2.9.

2.9.1. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che l’UAI

ha acquisito agli atti l’incarto LAINF.

Esso contiene, dal profilo

oftalmologico, l’apprezzamento medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med.

__________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia nonché medico

fiduciario dell’__________, giusta la quale RI 1 - affetto da una neuropatia

del nervo ottico a sinistra (riconducibile con verosimiglianza preponderante

all’infortunio) con una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo

dell’occhio sinistro - presenta una capacità lavorativa residua del 100%

(presenza e rendimento) nell’attività abituale di aiuto carpentiere (doc. 321

incarto LAINF). Questa valutazione non è stata contestata dal patrocinatore

dell’insorgente.

Esso contiene pure la perizia

pluridisciplinare (in ambito psichiatrico, neurologico e neuropsicologico)

del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681 incarto LAINF), giusta la quale RI 1

- affetto da sindrome affettiva organica (F06.3) di lieve entità (in relazione

causale con l’infortunio) e da elaborazione di sintomi fisici per ragioni

psicologiche (F68.0; non in relazione causale con l’infortunio secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante) - presenta una capacità

lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20%

per motivi psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti

indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 4

settembre 2020 relativo alla visita medico __________ di chiusura del 31 agosto

2020, che ha peraltro confermato anche nell’apprezzamento del 5 novembre 2021:

cfr. doc. 420 e 567 incarto LAINF). Anche questa valutazione non è stata

contestata - a ragione - dal patrocinatore dell’insorgente.

Ciò premesso dall’incarto LAINF emerge, in particolare, quanto segue.

RI 1 è stato degente dal 21

aprile al 12 maggio 2020 presso la __________ di __________ (doc. 390, 391 e

413 incarto LAINF). Dal relativo rapporto di dimissione del 23 giugno 2020

(tradotto in italiano: doc. 413 incarto LAINF), si evince quanto segue:

" (…) Diagnosi

A. Infortunio del 27 novembre 2017: Caduta da impalcatura

(…)

B. Diagnosi

psichiatriche (5/2020) Consulenza psicosomatica, Clinica riabilitativa di __________:

B1 Lieve episodio depressivo secondo F32.0

Problemi alla dimissione

1. Lieve zoppia con scarico a sinistra

2. Dolori dipendenti dal carico dell'anca sinistra

3. Mobilità ridotta

della spalla sinistra (in particolare l'abduzione, circa fino all'altezza della

spalla)

4. Forza ridotta mano sinistra

5. Dolori facciali (molari e mandibola in alto a sinistra).

(…).

Capacità lavorativa/esigibilità e prospettiva di integrazione

Si è osservata una notevole esagerazione dei sintomi.

Si può presumere che con un buon impegno si possa ottenere una

prestazione migliore di quella dimostrata nei test di performance e nel

programma di trattamento. A causa dell'autolimitazione, non è stato possibile

ottenere i miglioramenti attesi in termini di funzionalità e resistenza. I

risultati dei test di performance fisica sono quindi solo parzialmente

utilizzabili per la valutazione della resistenza fisica ragionevolmente

esigibile.

La portata delle limitazioni fisiche dimostrate si spiega solo

parzialmente con í risultati patologici oggettivabili dell'esame clinico, della

diagnostica per immagini e con le diagnosi. La valutazione dell'esigibilità

si basa anche su considerazioni medico-teoriche, tenendo conto delle

osservazioni fatte durante i test di performance e nel programma di

trattamento. Da un punto di vista medico-teorico, non può essere giustificata

alcun'altra limitazione della resistenza fisica.

Non sono presenti disturbi psichici che possano giustificare una

riduzione delle prestazioni rilevante per il lavoro.

La valutazione dell'esigibilità di seguito riportata viene

effettuata dal punto di vista della causa dell'infortunio.

Esigibilità per l'attività professionale di imbianchino (contratto

quadro con l'agenzia di collocamento): Requisiti troppo elevati: lavoro pesante

Esigibilità per altre attività professionali: Lavoro leggero o

moderato.

Restrizioni speciali: carico alternato, spalla sinistra: senza

lavoro sopra l'altezza della spalla.

(…)” (doc. 413, pag. 1 e 2 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non

è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

Nel rapporto del 4 settembre 2020

relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF), il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Diagnosi

Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su

Frattura facciale multipla.

Frattura pluriframmentaria della parete laterale orbita sinistra.

Frattura del pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del

canale ottico.

Frattura del tetto dell'orbita con interessamento della ferita

anteriore.

Frattura della base cranica dell'osso spinoide con interessamento

del nervo ottico sinistro e con la frattura dell'osso zigomatico sinistro.

Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.

Rimozione del materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il

17.05.2019.

Frattura del tubercolo maggiore spalla sinistra.

Artroscopia, tenotomia, borsectomia e capsulotomia spalla sinistra

il 08.11.2018.

Frattura della clavicola sinistra.

Neuropatia del nervo ottico sinistro con probabilità preponderante

dovuta all'infortunio secondo la

dr.ssa med. __________, oculista __________ del 28.10.2019.

Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio sinistro.

Fratture costali I-III a sinistra.

Esiti di schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura

dell'ala iliaca sinistra trattata conservativamente e lesione del labbro.

Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.

Frattura lievemente dislocata della falange distale pollice

sinistro trattata conservativamente.

Diagnosi psichiatriche

Lieve episodio depressivo.

(…).

Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più

esigibile in misura completa.

Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del lavoro

e con una capacità lavorativa completa.

Esigibilità del lavoro

Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi

più di 10 kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò

sono escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi,

salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni. (…)” (doc.

420, pag. 4 e 5 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice

mentre il corsivo è della redattrice)

Il 21 ottobre 2020 il dr. med. __________,

Caposervizio del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di

Chirurgia dell’EOC, Ospedale regionale di Lugano, ha attestato quanto segue:

" (…) il

paziente ha beneficiato di un soggiorno riabilitativo preso la Clinica __________,

dal 21.04 al 12.05.2020, con purtroppo poco benefico dal punto di vista dei

dolori e della mobilità articolare. Effettivamente secondo il rapporto di __________,

il paziente non ha avuto nessun miglioramento dall’ammissione alla dimissione

dalla Clinica. È’ stata riscontrata anche una live depressione a seguito di una

consultazione psicosomatica. Il paziente presenta ormai dei dolori divenuti

cronici alla spalla sx come pure all’anca sx (…).

(…).

Permangono sempre questi dolori nella parte anteriore della spalla

per i quali non riesco a darmi una spiegazione.

(…).

Da parte mia non ho più veramente proposte terapeutiche per

cercare di migliorare lo stato clinico della spalla sx. (…). Sempre nella

lettera di __________ si suggerisce un’eventuale presa a carico da parte di uno

psicologo in modo che si possa migliorare l’umore del paziente e di conseguenza

anche lo stato clinico (…)” (doc. 449 incarto LAINF)

Il 14

aprile 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) paziente

(…) lamenta un peggioramento dei dolori alla spalla sinistra da tre mesi. (…).

Vista questa recrudescenza di dolori alla spalla sx associata ad una

limitazione funzionale il paziente beneficerà di una artro-RM e lo rivedrò in

seguito per discutere i risultati.” (doc. 520 incarto LAINF)

L’artrografia della spalla

sinistra del 10 maggio 2021, confrontata con quella del 5 giugno 2019 (doc. 269

incarto LAINF), ha evidenziato solamente un “Probabile minimo delaminamento

del SSP” (doc. 514 incarto LAINF).

Il 9 giugno 2021 il dr. med. __________

ha informato l’assicurato che:

" L’artro-RM

non è risolutiva per spiegare questa riacutizzazione dei dolori alla spalla

sinistra. (…). Chiedo alla __________ se sono disponibili a coprire ancora 9

sedute di fisioterapia per lavorare sul deltoide a scopo antalgico e

antinfiammatorio. Prima di congedarlo il paziente mi riferisce di avere una

nuova riacutizzazione all’anca sx e (…) mi sono permesso di organizzare una

consultazione presso il Dr. __________, che lo segue già per questa patologia.

(…)”

(doc. 511 incarto LAINF)

Il 10 giugno 2021 il dr. med. __________,

Capoclinica del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di

Chirurgia dell’__________, Ospedale __________, ha attestato quanto segue:

" (…).

Dolori cronici all’anca sinistra con lesione del labbro acetabolare anteriore

ed iniziale coxartrosi. (…). Dato il quadro clinico e della riesacerbazione dei

suoi dolori proponiamo al paziente una nuova infiltrazione con anestetico

locale e cortisone in caso questa fosse negativa o non dovesse avere grosso

beneficio sui dolori ridiscuteremo un eventuale intervento chirurgico alla

prossima visita. (…)” (doc. 522 incarto LAINF)

Il 12 luglio 2021 il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…). Dato

il poco beneficio tratto dall’infiltrazione spieghiamo al paziente che pur

andando ad intervenire chirurgicamente tramite l’impianto di una protesi totale

non siamo ancora sicuri che questo gesto possa togliere del tutto i dolori che

affliggono il signor RI 1. Pertanto rimettiamo la scelta dell’operazione

definitiva al paziente che ci riferisce di volerci pensare su e lo rivedremo a

settembre per monitorare un po’ l’andamento dei dolori e per pianificare

un’eventuale intervento qualora il paziente decidesse in tal senso. (…)” (doc.

552 incarto LAINF)

La RX dell’anca sinistra e la RX

del bacino del 14 settembre 2021 ha evidenziato quanto segue:

" (…)

Confronto con esame del 17 settembre 2019

A sinistra deformazione del tetto acetabolare del ciglio acetabolare

supero-esterno e del contorno della testa femorale, quadro sostanzialmente

stabile. A destra iniziale deformazione del ciglio acetabolare supero-esterno.”

(doc. 558 incarto LAINF)

Il 15 settembre 2021 il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…).

Discuto a lungo con il paziente e in considerazione del fatto che il beneficio

delle infiltrazioni precedentemente eseguite era rimasto sfumato preferisco

ripetere un’infiltrazione al fine di comprendere meglio se la problematica

principale sia effettivamente l’artrosi all’anca sinistra o una problematica a

livello della borsa trocanterica o muscolotendinea. (…). Qualora

l’infiltrazione dovesse risultare positiva valuteremo l’ipotesi di un

intervento a livello dell’anca stessa.” (doc. 553 incarto LAINF)

Il 1° ottobre 2021 il dr. med. __________

ha eseguito “una infiltrazione a livello della borsa trocanterica con

anestesia locale e cortisone con immediato beneficio.” (doc. 561 incarto

LAINF).

Il 5 novembre 2021 il dr. med. __________

ha confermato il precedente parere del 31 agosto 2020 (doc. 567 incarto LAINF.)

Il 23 novembre 2021 il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…).

Coxartrosi sintomatica sinistra (…). Il paziente giunge in controllo dopo circa

un mese e mezzo dall’infiltrazione all’anca sinistra che gli ha dato un

parziale beneficio dai dolori a livello dell’anca a sinistra. (…) Ridiscuto con

il paziente l’intervento chirurgico a livello dell’anca sinistra ma lui

preferisce attendere e continuare con un approccio conservativo con

fisioterapia di mobilizzazione. (…)” (doc. 591 incarto LAINF)

Nella parallela procedura LAINF

(inc. 35.2023.95), davanti al TCA, __________ ha versato agli atti

l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, giusta il

quale:

" (…)

1. Spalla sinistra.

Il dott. med. __________ consiglia una artro-risonanza della

spalla sinistra che era stata effettuata il 06.05.2021.

(…).

Nel suo apprezzamento per l'esigibilità il dott. med. __________

include anche tutte le diagnosi e i trattamenti antecedenti (vedi

apprezzamento). Nella nuova RM eseguita su richiesta del dott. med. __________,

infatti, si vede solo una piccola delaminazione del muscolo sovraspinato.

Questa delaminazione potrebbe creare problemi con l'abduzione e l'anteversione.

Tutto questo è già stato descritto da parte del dott. med. __________ e quindi

il suo apprezzamento prende in considerazione anche l'effetto di questa patologia

adesso documentata nella risonanza magnetica. Non trovo nuovi aspetti che

potrebbero cambiare la valutazione del collega. Nella sua esigibilità del

lavoro il dott. med. __________ descrive che attività sopra il livello

orizzontale della spalla sinistra con pesi di oltre 10 kg e attività ripetitive

sono escluse. Questo non cambia con la valutazione del dott. med. __________ e

la sua RM effettuata, in quanto la piccola lesione del tendine del muscolo

sovraspinato, non cambia il profilo d'esigibilità definito.

(…).

2. Anca sinistra

(…)

Nel suo apprezzamento medico del 30.08.2020 il dott. med. __________

descrive una minima limitazione della flessione dell'anca sinistra rispetto a

destra e non descrive un segno di impingement positivo che sarebbe tipico per una

lesione labbrale. Descrive una rotazione interna/esterna quasi simmetrica

bilateralmente, quindi a questo punto anche la descritta lesione labbrale e

l'inizio di una coxartrosi come descritto dal dott. med. __________ erano asintomatiche.

Sono già escluse anche le camminate di oltre un'ora e camminate su terreni

sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni.

Questo anche a causa delta documentata lesione del labbro e inizio di un'artrosi.

Quindi in base alla documentazione in nostro possesso non trovo sufficienti

argomentazioni che possano cambiare la nostra valutazione dell'esigibilità del

lavoro per la capacità lavorativa. (…)” (doc. IX-1 inc. 35.2023.95 e doc. VI-1

della presente procedura)

2.9.2. Nella parallela procedura LAINF, con

STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024), al considerando 2.10, questa Corte,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione riassunta al precedente

considerando, ha ritenute corrette l’esigibilità (“Attività sopra il livello

orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10 kg e attività ripetitive sono

escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono escluse le camminate di più di

un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività

che causano vibrazioni”) e la capacità lavorativa residua del 100%

(presenza e rendimento) in attività adeguate stabilita, dal profilo

ortopedico, dal dr. med. __________ (nel citato rapporto del 4 settembre

2020: doc. 420 incarto LAINF) e confermata dal PD med. __________ (nel citato

parere del 14 dicembre 2023: doc. IX-1 e doc. VI-1 della presente procedura),

sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) la

valutazione del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ è corroborata pure

dalle risultanze del citato rapporto di dimissione del 23 giugno 2020 della __________,

dove RI 1 è stato degente dal 21 aprile al 12 maggio 2020 (doc. 390, 391 e 413

incarto LAINF).

Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che

figurano agli atti (cfr., in particolare, quelli citati al consid. 2.9).

Tuttavia nessun medico si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla

capacità lavorativa residua in attività adeguate e neppure attesta alcuna

inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico

dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale (aiuto carpentiere)

inesigibile (al pari quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o

consultati privatamente dal ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile

al lavoro al 100% in attività adeguate.

Del resto, nemmeno in questa sede è stata versata agli atti

(ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare

dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid.

4.1.2.) - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 4 settembre

2020 relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 31 agosto 2020

(doc. 420 incarto LAINF), con considerazioni puntuali e convincenti, con

espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure

dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della

capacità lavorativa residua in attività adeguate. Parimenti dicasi per

l’approfondito parere espresso dal PD dr. med. __________ il 14 dicembre 2023

(doc. IX-1), il quale, con considerazioni puntuali e convincenti (in

particolare, sottolineando l’ampiezza dell’esigibilità posta a suo tempo dal

dr. med. __________), ha confermato il suo precedente operato.

In questo contesto giova qui ricordare che questa Corte ha

assegnato alle parti il 10 novembre 2023 un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

Su richiesta del 22 novembre 2023 dell’avv. RA 1 (giustificata

“dal fatto che debbo raccogliere ulteriori informazioni presso i medici __________

e __________, che hanno in cura il ricorrente per i dolori tutt’ora presenti

all’anca e alla spalla”: cfr. doc. V), questa Corte ha prorogato di 15 giorni

il citato termine (doc. VI).

In data 11 dicembre 2023 l’avv. RA 1, sulla base della

documentazione medica già agli atti, ha chiesto l’esperimento di “una perizia

superpartes per le problematiche ortopediche lamentate dall’assicurato”

“interpellando anche i due medici sopra indicati” (n.d.r.: dr. med. __________

e __________; cfr. doc. VII).

Il 18 dicembre 2023 (doc. X) il TCA ha assegnato un nuovo termine

di 10 giorni all’avv. RA 1 per presentare osservazioni scritte

all’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 dal PD dr. med. __________ (doc.

IX-1) versato agli atti il 15 dicembre 2023 dall’__________ (doc. IX).

Su richiesta del 27 dicembre 2023 dell’avv. RA 1 (giustificata dal

fatto che “non mi sarà possibile presentare le osservazioni nel termine

indicato, dovendo effettuare alcune verifiche sulla base del nuovo rapporto

medico prodotto dalla __________”: cfr. doc. XI), questa Corte ha prorogato di

10 giorni il citato termine (doc. XII).

In data 22 gennaio 2024 l’avv. RA 1, sempre sulla base della

documentazione medica già agli atti, ha ribadito la richiesta di esperimento di

una “perizia sugli eventuali limiti ortopedici” sottolineando che le

“valutazioni effettuate di dott. __________ e __________ mantengono la loro

validità, considerato che il ricorrente continua a essere in cura presso di

loro” (doc. XIII).

A tutt’oggi il patrocinatore del ricorrente non ha quindi

presentato (ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a

sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023

consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza degli approfonditi pareri del 4 settembre

2020 del dr. med. __________ (doc. 420 incarto LAINF) e del 14 dicembre 2023

del PD dr. med. __________ il 14 dicembre 2023.” (doc. IX-1)

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr.

sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati;

STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18

marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA

35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).

Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di

scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico di __________ nel rapporto

del 4 settembre 2020 relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 31

agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF) e dell’apprezzamento medico del 14

dicembre 2023 del medico fiduciario, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.9.

D’altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta il

ricorrente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno

subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa

espressa dal medico di __________ (e confermata dal medico fiduciario) risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori,

rispettivamente superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20

giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5;

35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022

consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6, rispettivamente, tra

le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18

maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6;

35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3; 35.2021.72 del 24 gennaio 2022

consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA

35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3 e la STCA 35.2022.64 del 20 marzo

2023, consid. 2.4.7).

2.10.1. Da ultimo, questa Corte non ignora la censura sollevata il

22 gennaio 2024 dall’avv. RA 1 del seguente tenore:

“(…) Inizialmente, abbiamo preso

conoscenza tramite il documento datato 15 dicembre 2023 della __________, che

confermava che il dott. __________ non era più impiegato presso __________ e

che era stato sostituito dal dott. __________, informazione di cui siamo venuti

a conoscenza solo in questa fase procedurale.

La __________ non fornisce

informazioni sulla tempistica della sostituzione, ossia se essa è avvenuta

prima o dopo i rapporti dei dott. __________ e __________, o se è stata

precedente o successiva alle decisioni formali.

Questa specificazione temporale

assume rilevanza poiché l'assicurato non ha avuto l'opportunità di esprimere la

propria posizione; l'opposizione e il ricorso si sono basati esclusivamente

sulla documentazione presente negli atti. Nel caso in cui il dott. __________

fosse stato assunto prima dell'avvio della procedura di ricorso, la __________

avrebbe dovuto informare tempestivamente l'assicurato e trasmettere il relativo

rapporto. (…)” (cfr. doc. XIII, pag. 1 e 2).

Tuttavia essa non è condivisibile.

Il TCA rileva infatti che, il 15 dicembre 2023, l’amministrazione

ha versato agli atti l’apprezzamento del 14 dicembre 2023 del PD dr. med. __________

(doc. IX-1), osservando quanto segue:

“(…) per non lasciare nulla al caso,

anche se l'assicurato, a differenza di quanto preannunciato, non ha prodotto

nessun rapporto dei curanti, __________, prima di prendere posizione, ha

nuovamente interpellato il proprio servizio medico.

Il dott. __________ ha lasciato __________

per cui il caso è stato attribuito a un altro medico e più precisamente al PD

dott. __________, pure specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il

quale, preso atto dell'evoluzione, ha confermato le conclusioni del proprio

collega sia per quanto concerne l'esigibilità che il danno all'integrità. (…)”

(doc. IX)

In seguito, il 30 gennaio 2024, __________ ha pure puntualizzato

quanto segue:

“(…) il PD dott. __________ non è

stato assunto per sostituire il dott. __________ in quanto egli era già attivo

presso __________ prima della partenza di quest'ultimo. Giova precisare che i

casi vengono gestiti dall'amministrazione e non dal servizio medico che viene

interpellato in caso di bisogno.

La sottoscritta - visto quanto fatto

valere dall'assicurato il 22.11.2023 - per non lasciare nulla al caso - ha

deciso di chiedere una valutazione complementare al proprio servizio medico.

Considerandi

II caso è stato attribuito al PD

dott. __________, il quale, dopo avere analizzato la documentazione richiamata

dall'assicurato, ha confermato quanto valutato dal dott. __________ al momento

della visita di chiusura. (…)” (doc. XV).

Dal momento poi che l’apprezzamento medico in questione è del 14

dicembre 2023 (e, quindi, successivo all’avvio della procedura di ricorso) e

che l’avv. RA 1 (così invitato dal TCA: cfr. doc. X, XI e XII) ha potuto

presentare osservazioni scritte al citato documento con l’allegato del 22

gennaio 2024 (doc. XIII), secondo questa Corte, non è ravvisabile alcuna

violazione del diritto di essere sentito (cfr., a tal proposito, la STCA

35.2022.64

del 22 marzo 2023, consid. 2.2) dell’insorgente, sostanzialmente

fatta valere con la citata censura, che, pertanto, va disattesa.”

Al considerando 2.11 il TCA ha

poi concluso che RI 1 presenta una capacità lavorativa residua dell’80% (100%

presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività

adeguate sulla base delle seguenti considerazioni:

" Va qui

ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro

equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti

ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si

troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto

2008.

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene che sul mercato generale del

lavoro, in particolare nel settore industriale e commerciale, esistano delle

occupazioni rispettose delle limitazioni indicate dal dr. med. __________ (e

confermate dal PD dr. med. __________), che il ricorrente, nonostante il danno

alla salute infortunistico, sarebbe in grado di esercitare in misura dell’80%

(ovvero con una presenza del 100% e con una riduzione di rendimento del 20% per

motivi psichici).

Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.9 e 2.10), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,

pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER

BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 presenta una capacità lavorativa

residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi

psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal

medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 31 agosto 2020 e

confermati nell’apprezzamento del 5 novembre 2021: cfr. doc. 420 e 567

rispettivamente ribaditi dal PD dr. med. __________ nell’apprezzamento del 14

dicembre 2023: cfr. doc. IX-1).”

2.9.3

Tornando al caso LAI, nel rapporto

finale del 23 agosto 2023 (doc. 75 incarto LAI), il medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in prevenzione e salute pubblica, ha evidenziato quanto segue:

" (…)

1.2

Situazione medica

Il 31.08.2020 il Dr. Med. __________ Specialista in chirurgia ortopedica

nell'ambito di una visita medica di chiusura per conto di __________ attesta:

Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più esigibile in

misura completa. Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del

lavoro e con una capacità lavorativa completa. Esigibilità del lavoro Attività

sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10 kg e attività

ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono escluse le

camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei

ponteggi e attività che causano vibrazioni.

(…).

La dr.ssa __________ già nella valutazione

del 20.10.2021 valutava come la patologia psichiatrica dell'assicurato

incidesse al massimo per un 20% di IL. II 02.12.2022 la Dr. Med. __________

psichiatra curante attesta: IL 100% dal 02.04.2021 al 21.03.2022. II 14.12.2022

il Dr. Med. __________ psichiatra SMR attesta: In data 09.12.2022 ho contattato

telefonicamente l'assicurato. (…). L'assicurato descrive come attualmente la

sintomatologia attuale sia strettamente somatica: dolore alla spalla, che

riesce ad alzare solo parzialmente, dolore all'anca quando è fermo nella stessa

posizione o cammina per un certo tempo, indicativamente 30 minuti, deficit di

sensibilità. L'assicurato conferma che dal 21.03.2022 non ha una presa a carico

psichiatrica. Da una parte le difficoltà linguistiche, dall'altra il netto

miglioramento della sintomatologia psichiatrica, hanno portato l'assicurato e i

familiari ad interrompere le cure psichiatriche. Attualmente l'assicurato e la

figlia non sono in Ticino e alla mia richiesta di elencare i farmaci

attualmente assunti, la risposta è stata la seguente: Dafalgan 1 gr 1-1-0-1-0

Voltaren patch (applicazione locale su spalla e talvolta sull'anca) Algifor a

dosaggio imprecisato al bisogno. Su mia esplicita richiesta l'assicurato ha

confermato di non assumere psicofarmaci da tempo, sostanzialmente da quando ha

interrotto la terapia con la dr.ssa __________, attualmente non ricorda nemmeno

i nomi dei farmaci assunti in passato e non ha con sé alcuna confezione.

L'assicurato avrebbe in passato beneficiato di terapie analgesiche/antinfiammatorie

infiltrative soltanto temporaneamente. L'assicurato avrebbe valutato con i

medici curanti in passato l'utilità di un intervento chirurgico per risolvere i

problemi somatici ma di fronte alla mancata garanzia di guarigione dopo

l'intervento, avrebbe deciso di evitare la chirurgia. L'assicurato beneficia di

regolare fisioterapia. L'assicurato è iscritto in assistenza, non effettua

ricerche di lavoro in quanto il dr. Med. __________, medico generalista

curante, continua a certificare una IL del 100%, almeno fino al febbraio 2023.

Attualmente gli altri medici curanti presenti nella vita dell'assicurato sono

il dr. Med. __________ e il dr. Med. __________, medici ortopedici presso

l'ospedale Civico di Lugano. L'assicurato conferma che ha esposto ricorso

contro la decisione __________, il suo rappresentante legale è l'avv. RA 1. In

considerazione di quanto esposto, dell'evoluzione positiva del disturbo

psichiatrico e della assenza di terapie psichiatriche di qualsivoglia natura

nell'attuale, dal punto di vista medico psichiatrico occorre allinearsi alla

presa di posizione della dr.ssa __________ sia dal punto di vista diagnostico

che per quanto concerne la valutazione della CL dell'assicurato. La storia

clinica dell'assicurato essenzialmente invalida quanto certificato dalla dr.ssa

__________, ultimo medico psichiatra curante. Più esplicitamente l'assicurato è

affetto da un disturbo affettivo organico (F06.3) di lieve entità e da

elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0), come certificato

dalla dr.ssa __________. Tali diagnosi psichiatriche sono senza ripercussioni

sulla CL dell'assicurato. In considerazione della assenza di patologia

psichiatriche con ripercussioni sulla CL dell'assicurato è indicato

riattribuire il dossier al dr. Med. __________.

II 20.07.2023 S. Canetti addetta agli assicurati UAI annota:

Mediante progetto del 24.01.2023 è nostro intento accordare una rendita

limitata, sulla base del vostro rapporto medico finale SMR del 20.12.2022. Il

legale in data 06.03.2023 ci produce le sue osservazioni, comunicandoci altresì

che __________ ha ordinato una perizia pluridisciplinare. In data 17.07.2023

abbiamo acquisito agli atti l'aggiornamento __________, comprensivo della

perizia suindicata che conclude: la valutazione complessiva integrativa

ponderata dal profilo neurologico, neuropsicologico e psichiatrico giustifica

una diminuzione del rendimento quindi della produttività in misura del 20% in

un'attività confacente, che tenga conto di eventuali limitazioni dal profilo ortopedico.

2.1

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 938 Codice danno funzionale: 10

Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su

. Frattura

facciale multipla.

. Frattura pluri-frammentaria della parete laterale orbita

sinistra.

. Frattura del

pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del canale ottico.

. Frattura del

tetto dell'orbita con interessamento della ferita anteriore.

. Frattura della

base cranica dell'osso spiroide con interessamento del nervo ottico sinistro e

con la frattura dell'osso zigomatico sinistro.

. Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.

. Rimozione del

materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il 17.05.2019.

. Frattura del

tubercolo maggiore spalla sinistra.

. Artroscopia,

tenotomia, bursectomia e capsulotomia spalla sinistra il 08.11.2018.

. Frattura della

clavicola sinistra.

. Neuropatia del

nervo ottico sinistro con probabilità preponderante dovuta all'infortunio

secondo la dr.ssa Med. __________, oculista __________ del 28.10.2019.

. Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio

sinistro.

. Fratture costali I-Ill a sinistra.

. Esiti di

schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura dell'ala iliaca sinistra

trattata conservativamente e lesione del labbro.

. Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.

. Frattura

lievemente dislocata della falange distale pollice sinistro trattata

conservativamente.

Sindrome affettiva organica (F 06.3) di lieve entità (nesso

causale naturale con l'infortunio dato).

2.2

Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0).

(nesso causale con l'infortunio non dato).”

Nella medesima occasione il

medico SMR - dopo avere indicato le “limitazioni funzionali” (carico

massimo: 10 Kg; nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno,

nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di

pause supplementari) e gli “ulteriori limiti e/o risorse” (“Esigibile

un'attività che non preveda di dover mantenere il braccio sinistro sopra il

livello orizzontale, il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e attività

ripetitive con gli arti superiori. Oltre a ciò sono escluse le camminate di più

di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei ponteggi e

attività che causano vibrazioni”: cfr. doc. 75, pag. 4 incarto LAI) ha

indicato nell’attività abituale di pittore ausiliario un’inabilità del 100% dal

27.

novembre 2017 e continua rispettivamente in attività adeguate del 100% dal

27.

novembre 2017 al 30 agosto 2020 e del 20% (intesa come riduzione del

rendimento) dal 31 agosto 2020 e continua, con prognosi stazionaria e senza

possibilità di variazioni con l’adozione di provvedimenti sanitari/terapie (doc.

75, pag. 5 e 6 incarto LAI).

2.9.4

Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente

vagliata la documentazione medica riprodotta al considerando 2.9.1, questo Tribunale

- applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico

del settore delle assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (DTF

138.

V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - può fare proprie le conclusioni

del medico SMR, che si è sostanzialmente fondato sulla valutazione ortopedica

del dr. med. __________ e del PD med. __________ (confermata da questa Corte:

cfr. consid. 2.9.2) rispettivamente su una perizia pluridisciplinare (in ambito

psichiatrico, neurologico e neuropsicologico) ex art. 44 LPGA (doc. 681 incarto

LAINF) e su una valutazione oftalmologica, ambedue rimaste incontestate dal

patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 2.9.1).

In questo contesto giova qui ricordare che l’art. 59 cpv. 2bis LAI

stabilisce peraltro che i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Del resto, come visto al consid. 2.8, il patrocinatore del ricorrente ha peraltro

contestato la valutazione medica operata dall’am-ministrazione unicamente dal profilo

ortopedico, che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.9.2, è stata

confermata dal TCA.

Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla

persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, inabile al 100% nell’attività

abituale di pittore ausiliario dal 27 novembre 2017 e continua, presenta una capacità

lavorativa dell’80% (100% presenza con riduzione di rendimento del 20% per soli

motivi psichici) dal 31 agosto 2020 e continua in attività adeguate al suo

stato di salute, ovvero rispettose dei citati limiti indicati dal medico SMR

nel proprio rapporto del 23 agosto 2023 (cfr. doc. 75, pag. 4 incarto LAI).

2.9.5

A fronte di una situazione

sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove.

In questo contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

L’incarto LAI (incluso l’incarto

LAINF) è stato versato con la risposta di causa (doc. IV).

2.10

Si tratta ora di valutare se le

conseguenze economiche del miglioramento della capacità di guadagno del

ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto siano tali da

giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità.

Nella decisione avversata l’UAI

ha quantificato, al momento della soppressione della rendita nel 2020, il

“reddito da valido” in fr. 57'808.00 secondo le indicazioni dell’ultimo datore

di lavoro (cfr., in particolare, doc. 3 e doc. 79 incarto LAI e doc. A) mentre

il “reddito da invalido” in fr. 68'953.09, facendo capo alla RSS 2020, tabella

TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini.

A tale importo è poi stata applicata una decurtazione del 20% per tenere conto

della capacità lavorativa residua del 80% in attività adeguate, giungendo così

a fr. 55'162.47 rispettivamente una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle

limitazioni (“attività leggere”: cfr. doc. 79 incarto LAI e doc. A)

funzionali dipendenti dal danno alla salute, giungendo così ad un importo di

fr. 52’404.35.

Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da valido di fr. 57'808.00

e neppure quello da invalido di fr. 52'404.35, quanto piuttosto che il suo assistito

presenti una capacità lavorativa residua del 80% (100% presenza con riduzione

di rendimento del 20% per motivi psichici) in attività adeguata che, tuttavia,

come si è visto al consid. 2.9.4, è stata confermata dal TCA.

Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dal rappresentante

dell'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo

effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver motivo

di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92

del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020,

consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid.

2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9; cfr. STCA 35.2023.65

del 29 gennaio 2024, consid. 2.9).

Questa Corte non può tuttavia esimersi dal ricordare che, la più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure

BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29

novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA

35.2022.64

del 23 marzo 2023, consid. 2.4.13).

Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 52'404.35, con il relativo

reddito da valido di fr. 57'808, si ottiene, nel 2020, un grado di

invalidità del 9% ([57'808 - 52'404.35] x 100 : 57’808 = 9.35% arrotondato al

9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

2.11

La decisione dell’UAI che ha

confermato la soppressione, a fronte di un grado di invalidità del 9% - che non

raggiunge la soglia pensionabile del 40% e che ha subito una notevole modifica

(cfr. consid. 2.4: art. 17 cpv. 1 LPGA) - il diritto alla rendita intera di

invalidità dal 1° dicembre 2020 (ovvero trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto 2020 ex art. 88a

cpv. 1 OAI; cfr. consid. 2.4), va, di conseguenza, confermata.

2.12

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti