32.2023.145
Assicurato caduto da un ponteggio, da un’altezza di 6.65 m, riportando un politrauma. Diritto ad una rendita di invalidità intera limitata nel tempo (dal 1° novembre 2018 al 30 novembre 2020). Decisione Ufficio AI confermata.
18 marzo 2024Italiano59 min
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.145
PC/sc
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato l’__________ 1969, di
professione “pittore ausiliario” e attivo dal 16 dicembre 2015 quale dipendente
a tempo pieno della __________, il 22 marzo 2028 ha inoltrato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione
professionale e rendita) a causa dei postumi di un infortunio professionale
("politrauma da caduta”) occorsogli il 27 novembre 2017 (doc. 1 incarto
LAI n° __________; di seguito: incarto LAI).
1.2. In ambito LAINF, esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’amministrazione, con decisione del
26 luglio 2023, confermata su opposizione il 19 settembre 2023, ha riconosciuto
a RI 1 una rendita di invalidità del 13% a decorrere dal 1° maggio 2022 e
un’indennità per menomazione dell’integrità (di seguito: IMI) complessiva del
34% per gli aspetti ortopedici e psichici (cfr. doc. 697 e 698 incarto LAINF
n.° __________; di seguito: incarto LAINF).
Il ricorso interposto il 20 ottobre 2023 dall’assicurato, patrocinato dall’avv.
RA 1, avverso la precitata decisione è stato respinto in data odierna da questo
Tribunale (cfr. STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024).
1.3. In ambito LAI, esperiti gli
accertamenti medici (in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto
LAINF) ed economici del caso, l’amministrazione, con decisione del 14 novembre
2023 (cfr. doc. A), preavvisata il 31 agosto 2023 (cfr. doc. C), ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di
invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020 (trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto
2020 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado
di invalidità del 9%. Nella medesima occasione l’amministrazione ha pure
precisato quanto segue: “(…) Dopo attenta disamina dell’iter scolastico e
socio-professionale, provvedimenti professionali non vengono ritenuti
applicabili dalla nostra consulente in integrazione professionale. Su esplicita
richiesta potrà tuttavia essere valutata l’adozione di un aiuto al
collocamento. (…)”.
1.4. Con tempestivo ricorso del 15
dicembre 2023, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata e che “una volta espletati gli ulteriori
accertamenti, dal profilo ortopedico, venga emessa una nuova decisione.”
(doc. I, pag. 3).
L’avv. RA 1 contesta
sostanzialmente l’operato dell’UAI, in particolare sottolineando quanto segue:
" (…)
9. La decisione su opposizione della __________
è stata oggetto di contestazione, poiché nella perizia multidisciplinare si
evidenziava l'importanza di considerare i limiti funzionali derivanti dalle
condizioni ortopediche nell'analisi dell'incapacità lavorativa. Questa decisione
non è ancora definitiva e l'Ufficio Al avrebbe dovuto aspettare l'esito del
procedimento, dato che le sue valutazioni si basano sulle conclusioni della __________.
10. Di conseguenza si chiede una nuova decisione, dopo i nuovi
accertamenti richiesti nell'ambito della procedura che oppone il ricorrente
alla __________. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3).
A suffragio delle proprie
argomentazioni, ha prodotto la lettera dell’8 marzo 2023 dell’UAI (del seguente
tenore: “in riferimento alle sue osservazioni del 03.03.2023 contro il
progetto di decisione del 24.01.2023, le comunichiamo di mantenere in sospeso
l'emanazione della decisione in attesa degli esiti della perizia pluridisciplinare
della __________”: cfr. doc. B) e ha chiesto il richiamo dell’incarto LAI
n. __________, dell’incarto LAINF n. 27.51159.17.2 e dell’incarto n. 35.2023.95
di questa Corte.
1.5. Nella risposta dell’8 gennaio 2024
l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
In data 15 gennaio 2024 l’amministrazione - dopo avere versato agli atti
l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del dr. med. __________, medico
fiduciario della __________ (doc. VI-1) - ha ribadito la propria posizione
(doc. VI).
1.6. Il 25 gennaio 2024 il patrocinatore
del ricorrente ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
- Si chiede il
richiamo della causa Inc. N. 35.2023.95 - __________ tuttora pendente presso
codesto Tribunale;
- Si allega la
lettera del sottoscritto legale del 22 gennaio 2024 prodotta nell'ambito nella
causa contro __________ sopra richiamata.
- Si ribadisce
che le argomentazioni presentate dall'ufficio AI si basano sugli accertamenti dell'__________
la cui decisione è stata contestata, per cui si chiede che l'istruttoria delle
due vertenze siano se del caso riunite o un eventuale decisione sia presa dopo
la conclusione della vertenza contro __________ essendo direttamente connessa
con la medesima. (…)” (doc. VIII)
1.7. Il doc. VIII è stato trasmesso, per
conoscenza, all’UAI (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità intera anche
successivamente al 30 novembre 2020 oppure se tale prestazione deve essere
soppressa.
Preliminarmente questa Corte
rileva che non è invece oggetto di contestazione la mancata adozione di
provvedimenti professionali, che esula quindi dalla presente vertenza.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°
gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31
dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata
secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.)”.
Nel caso in esame l’UAI ha
riconosciuto al ricorrente una rendita limitata nel tempo dal 1° novembre 2018
al 30 novembre 2020, ritenuto un successivo miglioramento della capacità
lavorativa.
Ne segue che al caso di specie
vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato
ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222;
STCA 32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.3).
2.4. Giova qui inoltre ricordare che,
per il futuro la rendita di invalidità è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione (art. 17 cpv. 1
LPGA).
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,
ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur
essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole
(DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato
di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
Nella recente STF 9C_445/2022 del
27 settembre 2023, il TF ha inoltre ribadito, al consid. 4.1, che “se i
fatti che giustificano il diritto alla rendita d’invalidità sono cambiati in
misura tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che
motivano una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla
base di uno stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare
riferimento a precedenti valutazioni dell’invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto
2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.
2.5. Per quel che concerne l’invalidità
psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio
della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI.
Nel Comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre le seguenti
indicazioni:
" Nel 2015
il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in
linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se
una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La
prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se
nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una
"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi
adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione
decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro
di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere
considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.”
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto
2018, consid. 2.6).
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha in
seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21
ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,
STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre
2022, consid. 2.4, STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6, STCA
32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.5 e STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio
2024, consid. 2.5).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie
affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a
medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse
godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi
concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del
18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Giova qui pure ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, a tal proposito è pure
utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,
l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le
perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve
essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012
del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;
Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di
diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle
organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto
tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del
carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;
cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30
luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.
2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).
2.7. Giova qui inoltre ricordare che,
per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità
e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid.
2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii giurisprudenziali
ivi citati; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.4).
2.8. Nella presente fattispecie con la
decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di
invalidità (grado di invalidità del 100%) dal 1° novembre 2018 (alla scadenza
dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 novembre 2020
(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a
partire dal 31 agosto 2020 ex art. 88a cpv. 1 OAI), ritenendolo inabile al
lavoro, nell’attività abituale di “pittore ausiliario” al 100% dal 27 novembre
2017 e continua rispettiva-mente, in attività adeguate, al 100% dal 27 novembre
2017 al 30 agosto 2020 e al 20% (presenza a tempo pieno con riduzione del
rendimento del 20% per motivi psichici) dal 31 agosto 2020 e continua.
Il rappresentante
dell’assicurato censura la decisione dell’UAI di limitare la rendita al 30
novembre 2020, visto che lo stato di salute del suo assistito non sarebbe
migliorato a decorrere dal 31 agosto 2020, contrariamente a quanto ritenuto
dall’amministrazione, in base a quanto indicato dal SMR, fondandosi sulla
documentazione medica contenuta nell’incarto LAINF. In ambito LAINF (e, di
riflesso, anche in questa sede) egli ha infatti fatto valere che il suo cliente
presenterebbe una capacità lavorativa residua in attività adeguate di gran
lunga inferiore all’80%, in quanto, dal profilo ortopedico, la
valutazione medica del 31 agosto 2020 del medico fiduciario (che ha fissato una
capacità lavorativa residua del 100%, presenza e rendimento, in attività
adeguate) non avrebbe tenuto debitamente conto di tutte le problematiche che
affliggono il suo cliente (in particolare, i dolori e le limitazioni funzionali
alla spalla e all’anca dal lato sinistro del corpo esacerbati nel corso della
primavera del 2021: cfr. doc. 520 incarto LAINF).
2.9.
2.9.1. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
rileva innanzitutto che l’UAI
ha acquisito agli atti l’incarto LAINF.
Esso contiene, dal profilo
oftalmologico, l’apprezzamento medico del 28 ottobre 2019 della dr.ssa med.
__________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia nonché medico
fiduciario dell’__________, giusta la quale RI 1 - affetto da una neuropatia
del nervo ottico a sinistra (riconducibile con verosimiglianza preponderante
all’infortunio) con una riduzione del visus e una limitazione del campo visivo
dell’occhio sinistro - presenta una capacità lavorativa residua del 100%
(presenza e rendimento) nell’attività abituale di aiuto carpentiere (doc. 321
incarto LAINF). Questa valutazione non è stata contestata dal patrocinatore
dell’insorgente.
Esso contiene pure la perizia
pluridisciplinare (in ambito psichiatrico, neurologico e neuropsicologico)
del 3 giugno 2023 ex art. 44 LPGA (doc. 681 incarto LAINF), giusta la quale RI 1
- affetto da sindrome affettiva organica (F06.3) di lieve entità (in relazione
causale con l’infortunio) e da elaborazione di sintomi fisici per ragioni
psicologiche (F68.0; non in relazione causale con l’infortunio secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante) - presenta una capacità
lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20%
per motivi psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti
indicati dal medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 4
settembre 2020 relativo alla visita medico __________ di chiusura del 31 agosto
2020, che ha peraltro confermato anche nell’apprezzamento del 5 novembre 2021:
cfr. doc. 420 e 567 incarto LAINF). Anche questa valutazione non è stata
contestata - a ragione - dal patrocinatore dell’insorgente.
Ciò premesso dall’incarto LAINF emerge, in particolare, quanto segue.
RI 1 è stato degente dal 21
aprile al 12 maggio 2020 presso la __________ di __________ (doc. 390, 391 e
413 incarto LAINF). Dal relativo rapporto di dimissione del 23 giugno 2020
(tradotto in italiano: doc. 413 incarto LAINF), si evince quanto segue:
" (…) Diagnosi
A. Infortunio del 27 novembre 2017: Caduta da impalcatura
(…)
B. Diagnosi
psichiatriche (5/2020) Consulenza psicosomatica, Clinica riabilitativa di __________:
B1 Lieve episodio depressivo secondo F32.0
Problemi alla dimissione
1. Lieve zoppia con scarico a sinistra
2. Dolori dipendenti dal carico dell'anca sinistra
3. Mobilità ridotta
della spalla sinistra (in particolare l'abduzione, circa fino all'altezza della
spalla)
4. Forza ridotta mano sinistra
5. Dolori facciali (molari e mandibola in alto a sinistra).
(…).
Capacità lavorativa/esigibilità e prospettiva di integrazione
Si è osservata una notevole esagerazione dei sintomi.
Si può presumere che con un buon impegno si possa ottenere una
prestazione migliore di quella dimostrata nei test di performance e nel
programma di trattamento. A causa dell'autolimitazione, non è stato possibile
ottenere i miglioramenti attesi in termini di funzionalità e resistenza. I
risultati dei test di performance fisica sono quindi solo parzialmente
utilizzabili per la valutazione della resistenza fisica ragionevolmente
esigibile.
La portata delle limitazioni fisiche dimostrate si spiega solo
parzialmente con í risultati patologici oggettivabili dell'esame clinico, della
diagnostica per immagini e con le diagnosi. La valutazione dell'esigibilità
si basa anche su considerazioni medico-teoriche, tenendo conto delle
osservazioni fatte durante i test di performance e nel programma di
trattamento. Da un punto di vista medico-teorico, non può essere giustificata
alcun'altra limitazione della resistenza fisica.
Non sono presenti disturbi psichici che possano giustificare una
riduzione delle prestazioni rilevante per il lavoro.
La valutazione dell'esigibilità di seguito riportata viene
effettuata dal punto di vista della causa dell'infortunio.
Esigibilità per l'attività professionale di imbianchino (contratto
quadro con l'agenzia di collocamento): Requisiti troppo elevati: lavoro pesante
Esigibilità per altre attività professionali: Lavoro leggero o
moderato.
Restrizioni speciali: carico alternato, spalla sinistra: senza
lavoro sopra l'altezza della spalla.
(…)” (doc. 413, pag. 1 e 2 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non
è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).
Nel rapporto del 4 settembre 2020
relativo alla visita medica del 31 agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF), il dr.
med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) Diagnosi
Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su
Frattura facciale multipla.
Frattura pluriframmentaria della parete laterale orbita sinistra.
Frattura del pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del
canale ottico.
Frattura del tetto dell'orbita con interessamento della ferita
anteriore.
Frattura della base cranica dell'osso spinoide con interessamento
del nervo ottico sinistro e con la frattura dell'osso zigomatico sinistro.
Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.
Rimozione del materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il
17.05.2019.
Frattura del tubercolo maggiore spalla sinistra.
Artroscopia, tenotomia, borsectomia e capsulotomia spalla sinistra
il 08.11.2018.
Frattura della clavicola sinistra.
Neuropatia del nervo ottico sinistro con probabilità preponderante
dovuta all'infortunio secondo la
dr.ssa med. __________, oculista __________ del 28.10.2019.
Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio sinistro.
Fratture costali I-III a sinistra.
Esiti di schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura
dell'ala iliaca sinistra trattata conservativamente e lesione del labbro.
Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.
Frattura lievemente dislocata della falange distale pollice
sinistro trattata conservativamente.
Diagnosi psichiatriche
Lieve episodio depressivo.
(…).
Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più
esigibile in misura completa.
Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del lavoro
e con una capacità lavorativa completa.
Esigibilità del lavoro
Attività sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi
più di 10 kg e attività ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò
sono escluse le camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi,
salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni. (…)” (doc.
420, pag. 4 e 5 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice
mentre il corsivo è della redattrice)
Il 21 ottobre 2020 il dr. med. __________,
Caposervizio del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di
Chirurgia dell’EOC, Ospedale regionale di Lugano, ha attestato quanto segue:
" (…) il
paziente ha beneficiato di un soggiorno riabilitativo preso la Clinica __________,
dal 21.04 al 12.05.2020, con purtroppo poco benefico dal punto di vista dei
dolori e della mobilità articolare. Effettivamente secondo il rapporto di __________,
il paziente non ha avuto nessun miglioramento dall’ammissione alla dimissione
dalla Clinica. È’ stata riscontrata anche una live depressione a seguito di una
consultazione psicosomatica. Il paziente presenta ormai dei dolori divenuti
cronici alla spalla sx come pure all’anca sx (…).
(…).
Permangono sempre questi dolori nella parte anteriore della spalla
per i quali non riesco a darmi una spiegazione.
(…).
Da parte mia non ho più veramente proposte terapeutiche per
cercare di migliorare lo stato clinico della spalla sx. (…). Sempre nella
lettera di __________ si suggerisce un’eventuale presa a carico da parte di uno
psicologo in modo che si possa migliorare l’umore del paziente e di conseguenza
anche lo stato clinico (…)” (doc. 449 incarto LAINF)
Il 14
aprile 2021 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) paziente
(…) lamenta un peggioramento dei dolori alla spalla sinistra da tre mesi. (…).
Vista questa recrudescenza di dolori alla spalla sx associata ad una
limitazione funzionale il paziente beneficerà di una artro-RM e lo rivedrò in
seguito per discutere i risultati.” (doc. 520 incarto LAINF)
L’artrografia della spalla
sinistra del 10 maggio 2021, confrontata con quella del 5 giugno 2019 (doc. 269
incarto LAINF), ha evidenziato solamente un “Probabile minimo delaminamento
del SSP” (doc. 514 incarto LAINF).
Il 9 giugno 2021 il dr. med. __________
ha informato l’assicurato che:
" L’artro-RM
non è risolutiva per spiegare questa riacutizzazione dei dolori alla spalla
sinistra. (…). Chiedo alla __________ se sono disponibili a coprire ancora 9
sedute di fisioterapia per lavorare sul deltoide a scopo antalgico e
antinfiammatorio. Prima di congedarlo il paziente mi riferisce di avere una
nuova riacutizzazione all’anca sx e (…) mi sono permesso di organizzare una
consultazione presso il Dr. __________, che lo segue già per questa patologia.
(…)”
(doc. 511 incarto LAINF)
Il 10 giugno 2021 il dr. med. __________,
Capoclinica del Servizio Ortopedia e Traumatologia del Dipartimento di
Chirurgia dell’__________, Ospedale __________, ha attestato quanto segue:
" (…).
Dolori cronici all’anca sinistra con lesione del labbro acetabolare anteriore
ed iniziale coxartrosi. (…). Dato il quadro clinico e della riesacerbazione dei
suoi dolori proponiamo al paziente una nuova infiltrazione con anestetico
locale e cortisone in caso questa fosse negativa o non dovesse avere grosso
beneficio sui dolori ridiscuteremo un eventuale intervento chirurgico alla
prossima visita. (…)” (doc. 522 incarto LAINF)
Il 12 luglio 2021 il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…). Dato
il poco beneficio tratto dall’infiltrazione spieghiamo al paziente che pur
andando ad intervenire chirurgicamente tramite l’impianto di una protesi totale
non siamo ancora sicuri che questo gesto possa togliere del tutto i dolori che
affliggono il signor RI 1. Pertanto rimettiamo la scelta dell’operazione
definitiva al paziente che ci riferisce di volerci pensare su e lo rivedremo a
settembre per monitorare un po’ l’andamento dei dolori e per pianificare
un’eventuale intervento qualora il paziente decidesse in tal senso. (…)” (doc.
552 incarto LAINF)
La RX dell’anca sinistra e la RX
del bacino del 14 settembre 2021 ha evidenziato quanto segue:
" (…)
Confronto con esame del 17 settembre 2019
A sinistra deformazione del tetto acetabolare del ciglio acetabolare
supero-esterno e del contorno della testa femorale, quadro sostanzialmente
stabile. A destra iniziale deformazione del ciglio acetabolare supero-esterno.”
(doc. 558 incarto LAINF)
Il 15 settembre 2021 il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…).
Discuto a lungo con il paziente e in considerazione del fatto che il beneficio
delle infiltrazioni precedentemente eseguite era rimasto sfumato preferisco
ripetere un’infiltrazione al fine di comprendere meglio se la problematica
principale sia effettivamente l’artrosi all’anca sinistra o una problematica a
livello della borsa trocanterica o muscolotendinea. (…). Qualora
l’infiltrazione dovesse risultare positiva valuteremo l’ipotesi di un
intervento a livello dell’anca stessa.” (doc. 553 incarto LAINF)
Il 1° ottobre 2021 il dr. med. __________
ha eseguito “una infiltrazione a livello della borsa trocanterica con
anestesia locale e cortisone con immediato beneficio.” (doc. 561 incarto
LAINF).
Il 5 novembre 2021 il dr. med. __________
ha confermato il precedente parere del 31 agosto 2020 (doc. 567 incarto LAINF.)
Il 23 novembre 2021 il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…).
Coxartrosi sintomatica sinistra (…). Il paziente giunge in controllo dopo circa
un mese e mezzo dall’infiltrazione all’anca sinistra che gli ha dato un
parziale beneficio dai dolori a livello dell’anca a sinistra. (…) Ridiscuto con
il paziente l’intervento chirurgico a livello dell’anca sinistra ma lui
preferisce attendere e continuare con un approccio conservativo con
fisioterapia di mobilizzazione. (…)” (doc. 591 incarto LAINF)
Nella parallela procedura LAINF
(inc. 35.2023.95), davanti al TCA, __________ ha versato agli atti
l’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 del PD. dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, giusta il
quale:
" (…)
1. Spalla sinistra.
Il dott. med. __________ consiglia una artro-risonanza della
spalla sinistra che era stata effettuata il 06.05.2021.
(…).
Nel suo apprezzamento per l'esigibilità il dott. med. __________
include anche tutte le diagnosi e i trattamenti antecedenti (vedi
apprezzamento). Nella nuova RM eseguita su richiesta del dott. med. __________,
infatti, si vede solo una piccola delaminazione del muscolo sovraspinato.
Questa delaminazione potrebbe creare problemi con l'abduzione e l'anteversione.
Tutto questo è già stato descritto da parte del dott. med. __________ e quindi
il suo apprezzamento prende in considerazione anche l'effetto di questa patologia
adesso documentata nella risonanza magnetica. Non trovo nuovi aspetti che
potrebbero cambiare la valutazione del collega. Nella sua esigibilità del
lavoro il dott. med. __________ descrive che attività sopra il livello
orizzontale della spalla sinistra con pesi di oltre 10 kg e attività ripetitive
sono escluse. Questo non cambia con la valutazione del dott. med. __________ e
la sua RM effettuata, in quanto la piccola lesione del tendine del muscolo
sovraspinato, non cambia il profilo d'esigibilità definito.
(…).
2. Anca sinistra
(…)
Nel suo apprezzamento medico del 30.08.2020 il dott. med. __________
descrive una minima limitazione della flessione dell'anca sinistra rispetto a
destra e non descrive un segno di impingement positivo che sarebbe tipico per una
lesione labbrale. Descrive una rotazione interna/esterna quasi simmetrica
bilateralmente, quindi a questo punto anche la descritta lesione labbrale e
l'inizio di una coxartrosi come descritto dal dott. med. __________ erano asintomatiche.
Sono già escluse anche le camminate di oltre un'ora e camminate su terreni
sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività che causano vibrazioni.
Questo anche a causa delta documentata lesione del labbro e inizio di un'artrosi.
Quindi in base alla documentazione in nostro possesso non trovo sufficienti
argomentazioni che possano cambiare la nostra valutazione dell'esigibilità del
lavoro per la capacità lavorativa. (…)” (doc. IX-1 inc. 35.2023.95 e doc. VI-1
della presente procedura)
2.9.2. Nella parallela procedura LAINF, con
STCA 35.2023.95 del 18 marzo 2024), al considerando 2.10, questa Corte,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione riassunta al precedente
considerando, ha ritenute corrette l’esigibilità (“Attività sopra il livello
orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10 kg e attività ripetitive sono
escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono escluse le camminate di più di
un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei ponteggi e attività
che causano vibrazioni”) e la capacità lavorativa residua del 100%
(presenza e rendimento) in attività adeguate stabilita, dal profilo
ortopedico, dal dr. med. __________ (nel citato rapporto del 4 settembre
2020: doc. 420 incarto LAINF) e confermata dal PD med. __________ (nel citato
parere del 14 dicembre 2023: doc. IX-1 e doc. VI-1 della presente procedura),
sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) la
valutazione del 4 settembre 2020 del dr. med. __________ è corroborata pure
dalle risultanze del citato rapporto di dimissione del 23 giugno 2020 della __________,
dove RI 1 è stato degente dal 21 aprile al 12 maggio 2020 (doc. 390, 391 e 413
incarto LAINF).
Il TCA non ignora i certificati medici, anche specialistici, che
figurano agli atti (cfr., in particolare, quelli citati al consid. 2.9).
Tuttavia nessun medico si esprime in merito alla esigibilità lavorativa ed alla
capacità lavorativa residua in attività adeguate e neppure attesta alcuna
inabilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico
dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale (aiuto carpentiere)
inesigibile (al pari quindi dei medici - anche specialisti - curanti e/o
consultati privatamente dal ricorrente) mentre ha ritenuto l’assicurato abile
al lavoro al 100% in attività adeguate.
Del resto, nemmeno in questa sede è stata versata agli atti
(ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a sollevare
dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023 consid.
4.1.2.) - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo
specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 4 settembre
2020 relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 31 agosto 2020
(doc. 420 incarto LAINF), con considerazioni puntuali e convincenti, con
espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure
dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della
capacità lavorativa residua in attività adeguate. Parimenti dicasi per
l’approfondito parere espresso dal PD dr. med. __________ il 14 dicembre 2023
(doc. IX-1), il quale, con considerazioni puntuali e convincenti (in
particolare, sottolineando l’ampiezza dell’esigibilità posta a suo tempo dal
dr. med. __________), ha confermato il suo precedente operato.
In questo contesto giova qui ricordare che questa Corte ha
assegnato alle parti il 10 novembre 2023 un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
Su richiesta del 22 novembre 2023 dell’avv. RA 1 (giustificata
“dal fatto che debbo raccogliere ulteriori informazioni presso i medici __________
e __________, che hanno in cura il ricorrente per i dolori tutt’ora presenti
all’anca e alla spalla”: cfr. doc. V), questa Corte ha prorogato di 15 giorni
il citato termine (doc. VI).
In data 11 dicembre 2023 l’avv. RA 1, sulla base della
documentazione medica già agli atti, ha chiesto l’esperimento di “una perizia
superpartes per le problematiche ortopediche lamentate dall’assicurato”
“interpellando anche i due medici sopra indicati” (n.d.r.: dr. med. __________
e __________; cfr. doc. VII).
Il 18 dicembre 2023 (doc. X) il TCA ha assegnato un nuovo termine
di 10 giorni all’avv. RA 1 per presentare osservazioni scritte
all’apprezzamento medico del 14 dicembre 2023 dal PD dr. med. __________ (doc.
IX-1) versato agli atti il 15 dicembre 2023 dall’__________ (doc. IX).
Su richiesta del 27 dicembre 2023 dell’avv. RA 1 (giustificata dal
fatto che “non mi sarà possibile presentare le osservazioni nel termine
indicato, dovendo effettuare alcune verifiche sulla base del nuovo rapporto
medico prodotto dalla __________”: cfr. doc. XI), questa Corte ha prorogato di
10 giorni il citato termine (doc. XII).
In data 22 gennaio 2024 l’avv. RA 1, sempre sulla base della
documentazione medica già agli atti, ha ribadito la richiesta di esperimento di
una “perizia sugli eventuali limiti ortopedici” sottolineando che le
“valutazioni effettuate di dott. __________ e __________ mantengono la loro
validità, considerato che il ricorrente continua a essere in cura presso di
loro” (doc. XIII).
A tutt’oggi il patrocinatore del ricorrente non ha quindi
presentato (ulteriore) documentazione medica, tantomeno specialistica, atta a
sollevare dubbi - nemmeno lievi (cfr. STF 8C_454/2023 del 19 dicembre 2023
consid. 4.1.2.) - circa la fondatezza degli approfonditi pareri del 4 settembre
2020 del dr. med. __________ (doc. 420 incarto LAINF) e del 14 dicembre 2023
del PD dr. med. __________ il 14 dicembre 2023.” (doc. IX-1)
A questo proposito occorre evidenziare che il principio
inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr.
sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati;
STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18
marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5 e STCA
35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid. 2.5.5).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di
scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico di __________ nel rapporto
del 4 settembre 2020 relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 31
agosto 2020 (doc. 420 incarto LAINF) e dell’apprezzamento medico del 14
dicembre 2023 del medico fiduciario, di cui si è già ampiamente detto al
consid. 2.9.
D’altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta il
ricorrente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno
subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa
espressa dal medico di __________ (e confermata dal medico fiduciario) risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti
assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori,
rispettivamente superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20
giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5;
35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022
consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6, rispettivamente, tra
le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18
maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6;
35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3; 35.2021.72 del 24 gennaio 2022
consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA
35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3 e la STCA 35.2022.64 del 20 marzo
2023, consid. 2.4.7).
2.10.1. Da ultimo, questa Corte non ignora la censura sollevata il
22 gennaio 2024 dall’avv. RA 1 del seguente tenore:
“(…) Inizialmente, abbiamo preso
conoscenza tramite il documento datato 15 dicembre 2023 della __________, che
confermava che il dott. __________ non era più impiegato presso __________ e
che era stato sostituito dal dott. __________, informazione di cui siamo venuti
a conoscenza solo in questa fase procedurale.
La __________ non fornisce
informazioni sulla tempistica della sostituzione, ossia se essa è avvenuta
prima o dopo i rapporti dei dott. __________ e __________, o se è stata
precedente o successiva alle decisioni formali.
Questa specificazione temporale
assume rilevanza poiché l'assicurato non ha avuto l'opportunità di esprimere la
propria posizione; l'opposizione e il ricorso si sono basati esclusivamente
sulla documentazione presente negli atti. Nel caso in cui il dott. __________
fosse stato assunto prima dell'avvio della procedura di ricorso, la __________
avrebbe dovuto informare tempestivamente l'assicurato e trasmettere il relativo
rapporto. (…)” (cfr. doc. XIII, pag. 1 e 2).
Tuttavia essa non è condivisibile.
Il TCA rileva infatti che, il 15 dicembre 2023, l’amministrazione
ha versato agli atti l’apprezzamento del 14 dicembre 2023 del PD dr. med. __________
(doc. IX-1), osservando quanto segue:
“(…) per non lasciare nulla al caso,
anche se l'assicurato, a differenza di quanto preannunciato, non ha prodotto
nessun rapporto dei curanti, __________, prima di prendere posizione, ha
nuovamente interpellato il proprio servizio medico.
Il dott. __________ ha lasciato __________
per cui il caso è stato attribuito a un altro medico e più precisamente al PD
dott. __________, pure specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, il
quale, preso atto dell'evoluzione, ha confermato le conclusioni del proprio
collega sia per quanto concerne l'esigibilità che il danno all'integrità. (…)”
(doc. IX)
In seguito, il 30 gennaio 2024, __________ ha pure puntualizzato
quanto segue:
“(…) il PD dott. __________ non è
stato assunto per sostituire il dott. __________ in quanto egli era già attivo
presso __________ prima della partenza di quest'ultimo. Giova precisare che i
casi vengono gestiti dall'amministrazione e non dal servizio medico che viene
interpellato in caso di bisogno.
La sottoscritta - visto quanto fatto
valere dall'assicurato il 22.11.2023 - per non lasciare nulla al caso - ha
deciso di chiedere una valutazione complementare al proprio servizio medico.
Considerandi
II caso è stato attribuito al PD
dott. __________, il quale, dopo avere analizzato la documentazione richiamata
dall'assicurato, ha confermato quanto valutato dal dott. __________ al momento
della visita di chiusura. (…)” (doc. XV).
Dal momento poi che l’apprezzamento medico in questione è del 14
dicembre 2023 (e, quindi, successivo all’avvio della procedura di ricorso) e
che l’avv. RA 1 (così invitato dal TCA: cfr. doc. X, XI e XII) ha potuto
presentare osservazioni scritte al citato documento con l’allegato del 22
gennaio 2024 (doc. XIII), secondo questa Corte, non è ravvisabile alcuna
violazione del diritto di essere sentito (cfr., a tal proposito, la STCA
35.2022.64
del 22 marzo 2023, consid. 2.2) dell’insorgente, sostanzialmente
fatta valere con la citata censura, che, pertanto, va disattesa.”
Al considerando 2.11 il TCA ha
poi concluso che RI 1 presenta una capacità lavorativa residua dell’80% (100%
presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi psichici) in attività
adeguate sulla base delle seguenti considerazioni:
" Va qui
ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti
ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si
troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008.
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene che sul mercato generale del
lavoro, in particolare nel settore industriale e commerciale, esistano delle
occupazioni rispettose delle limitazioni indicate dal dr. med. __________ (e
confermate dal PD dr. med. __________), che il ricorrente, nonostante il danno
alla salute infortunistico, sarebbe in grado di esercitare in misura dell’80%
(ovvero con una presenza del 100% e con una riduzione di rendimento del 20% per
motivi psichici).
Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.9 e 2.10), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,
pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER
BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 presenta una capacità lavorativa
residua dell’80% (100% presenza con riduzione del rendimento del 20% per motivi
psichici) in attività adeguate (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico fiduciario, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 31 agosto 2020 e
confermati nell’apprezzamento del 5 novembre 2021: cfr. doc. 420 e 567
rispettivamente ribaditi dal PD dr. med. __________ nell’apprezzamento del 14
dicembre 2023: cfr. doc. IX-1).”
2.9.3
Tornando al caso LAI, nel rapporto
finale del 23 agosto 2023 (doc. 75 incarto LAI), il medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in prevenzione e salute pubblica, ha evidenziato quanto segue:
" (…)
1.2
Situazione medica
Il 31.08.2020 il Dr. Med. __________ Specialista in chirurgia ortopedica
nell'ambito di una visita medica di chiusura per conto di __________ attesta:
Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più esigibile in
misura completa. Esigibilità per un'attività adatta sul mercato generale del
lavoro e con una capacità lavorativa completa. Esigibilità del lavoro Attività
sopra il livello orizzontale spalla sinistra con pesi più di 10 kg e attività
ripetitive sono escluse da questo profilo. Oltre a ciò sono escluse le
camminate di più di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei
ponteggi e attività che causano vibrazioni.
(…).
La dr.ssa __________ già nella valutazione
del 20.10.2021 valutava come la patologia psichiatrica dell'assicurato
incidesse al massimo per un 20% di IL. II 02.12.2022 la Dr. Med. __________
psichiatra curante attesta: IL 100% dal 02.04.2021 al 21.03.2022. II 14.12.2022
il Dr. Med. __________ psichiatra SMR attesta: In data 09.12.2022 ho contattato
telefonicamente l'assicurato. (…). L'assicurato descrive come attualmente la
sintomatologia attuale sia strettamente somatica: dolore alla spalla, che
riesce ad alzare solo parzialmente, dolore all'anca quando è fermo nella stessa
posizione o cammina per un certo tempo, indicativamente 30 minuti, deficit di
sensibilità. L'assicurato conferma che dal 21.03.2022 non ha una presa a carico
psichiatrica. Da una parte le difficoltà linguistiche, dall'altra il netto
miglioramento della sintomatologia psichiatrica, hanno portato l'assicurato e i
familiari ad interrompere le cure psichiatriche. Attualmente l'assicurato e la
figlia non sono in Ticino e alla mia richiesta di elencare i farmaci
attualmente assunti, la risposta è stata la seguente: Dafalgan 1 gr 1-1-0-1-0
Voltaren patch (applicazione locale su spalla e talvolta sull'anca) Algifor a
dosaggio imprecisato al bisogno. Su mia esplicita richiesta l'assicurato ha
confermato di non assumere psicofarmaci da tempo, sostanzialmente da quando ha
interrotto la terapia con la dr.ssa __________, attualmente non ricorda nemmeno
i nomi dei farmaci assunti in passato e non ha con sé alcuna confezione.
L'assicurato avrebbe in passato beneficiato di terapie analgesiche/antinfiammatorie
infiltrative soltanto temporaneamente. L'assicurato avrebbe valutato con i
medici curanti in passato l'utilità di un intervento chirurgico per risolvere i
problemi somatici ma di fronte alla mancata garanzia di guarigione dopo
l'intervento, avrebbe deciso di evitare la chirurgia. L'assicurato beneficia di
regolare fisioterapia. L'assicurato è iscritto in assistenza, non effettua
ricerche di lavoro in quanto il dr. Med. __________, medico generalista
curante, continua a certificare una IL del 100%, almeno fino al febbraio 2023.
Attualmente gli altri medici curanti presenti nella vita dell'assicurato sono
il dr. Med. __________ e il dr. Med. __________, medici ortopedici presso
l'ospedale Civico di Lugano. L'assicurato conferma che ha esposto ricorso
contro la decisione __________, il suo rappresentante legale è l'avv. RA 1. In
considerazione di quanto esposto, dell'evoluzione positiva del disturbo
psichiatrico e della assenza di terapie psichiatriche di qualsivoglia natura
nell'attuale, dal punto di vista medico psichiatrico occorre allinearsi alla
presa di posizione della dr.ssa __________ sia dal punto di vista diagnostico
che per quanto concerne la valutazione della CL dell'assicurato. La storia
clinica dell'assicurato essenzialmente invalida quanto certificato dalla dr.ssa
__________, ultimo medico psichiatra curante. Più esplicitamente l'assicurato è
affetto da un disturbo affettivo organico (F06.3) di lieve entità e da
elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0), come certificato
dalla dr.ssa __________. Tali diagnosi psichiatriche sono senza ripercussioni
sulla CL dell'assicurato. In considerazione della assenza di patologia
psichiatriche con ripercussioni sulla CL dell'assicurato è indicato
riattribuire il dossier al dr. Med. __________.
II 20.07.2023 S. Canetti addetta agli assicurati UAI annota:
Mediante progetto del 24.01.2023 è nostro intento accordare una rendita
limitata, sulla base del vostro rapporto medico finale SMR del 20.12.2022. Il
legale in data 06.03.2023 ci produce le sue osservazioni, comunicandoci altresì
che __________ ha ordinato una perizia pluridisciplinare. In data 17.07.2023
abbiamo acquisito agli atti l'aggiornamento __________, comprensivo della
perizia suindicata che conclude: la valutazione complessiva integrativa
ponderata dal profilo neurologico, neuropsicologico e psichiatrico giustifica
una diminuzione del rendimento quindi della produttività in misura del 20% in
un'attività confacente, che tenga conto di eventuali limitazioni dal profilo ortopedico.
2.1
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 938 Codice danno funzionale: 10
Infortunio del 27.11.2017: caduta da impalcatura con/su
. Frattura
facciale multipla.
. Frattura pluri-frammentaria della parete laterale orbita
sinistra.
. Frattura del
pavimento dell'orbita sinistra con interessamento del canale ottico.
. Frattura del
tetto dell'orbita con interessamento della ferita anteriore.
. Frattura della
base cranica dell'osso spiroide con interessamento del nervo ottico sinistro e
con la frattura dell'osso zigomatico sinistro.
. Trattamento chirurgico delle fratture il 05.12.2017.
. Rimozione del
materiale di osteosintesi zigomatico alveolare il 17.05.2019.
. Frattura del
tubercolo maggiore spalla sinistra.
. Artroscopia,
tenotomia, bursectomia e capsulotomia spalla sinistra il 08.11.2018.
. Frattura della
clavicola sinistra.
. Neuropatia del
nervo ottico sinistro con probabilità preponderante dovuta all'infortunio
secondo la dr.ssa Med. __________, oculista __________ del 28.10.2019.
. Riduzione del visus e limitazione del campo visivo occhio
sinistro.
. Fratture costali I-Ill a sinistra.
. Esiti di
schiacciamento polmonare con pneumotorace, frattura dell'ala iliaca sinistra
trattata conservativamente e lesione del labbro.
. Ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro.
. Frattura
lievemente dislocata della falange distale pollice sinistro trattata
conservativamente.
Sindrome affettiva organica (F 06.3) di lieve entità (nesso
causale naturale con l'infortunio dato).
2.2
Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0).
(nesso causale con l'infortunio non dato).”
Nella medesima occasione il
medico SMR - dopo avere indicato le “limitazioni funzionali” (carico
massimo: 10 Kg; nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno,
nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna necessità di
pause supplementari) e gli “ulteriori limiti e/o risorse” (“Esigibile
un'attività che non preveda di dover mantenere il braccio sinistro sopra il
livello orizzontale, il sollevamento di pesi superiori a 10 kg e attività
ripetitive con gli arti superiori. Oltre a ciò sono escluse le camminate di più
di un'ora, camminate su terreni sconnessi, salire le scale dei ponteggi e
attività che causano vibrazioni”: cfr. doc. 75, pag. 4 incarto LAI) ha
indicato nell’attività abituale di pittore ausiliario un’inabilità del 100% dal
27.
novembre 2017 e continua rispettivamente in attività adeguate del 100% dal
27.
novembre 2017 al 30 agosto 2020 e del 20% (intesa come riduzione del
rendimento) dal 31 agosto 2020 e continua, con prognosi stazionaria e senza
possibilità di variazioni con l’adozione di provvedimenti sanitari/terapie (doc.
75, pag. 5 e 6 incarto LAI).
2.9.4
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente
vagliata la documentazione medica riprodotta al considerando 2.9.1, questo Tribunale
- applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico
del settore delle assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (DTF
138.
V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - può fare proprie le conclusioni
del medico SMR, che si è sostanzialmente fondato sulla valutazione ortopedica
del dr. med. __________ e del PD med. __________ (confermata da questa Corte:
cfr. consid. 2.9.2) rispettivamente su una perizia pluridisciplinare (in ambito
psichiatrico, neurologico e neuropsicologico) ex art. 44 LPGA (doc. 681 incarto
LAINF) e su una valutazione oftalmologica, ambedue rimaste incontestate dal
patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 2.9.1).
In questo contesto giova qui ricordare che l’art. 59 cpv. 2bis LAI
stabilisce peraltro che i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Del resto, come visto al consid. 2.8, il patrocinatore del ricorrente ha peraltro
contestato la valutazione medica operata dall’am-ministrazione unicamente dal profilo
ortopedico, che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.9.2, è stata
confermata dal TCA.
Sulla scorta di quanto appena esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla
persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, inabile al 100% nell’attività
abituale di pittore ausiliario dal 27 novembre 2017 e continua, presenta una capacità
lavorativa dell’80% (100% presenza con riduzione di rendimento del 20% per soli
motivi psichici) dal 31 agosto 2020 e continua in attività adeguate al suo
stato di salute, ovvero rispettose dei citati limiti indicati dal medico SMR
nel proprio rapporto del 23 agosto 2023 (cfr. doc. 75, pag. 4 incarto LAI).
2.9.5
A fronte di una situazione
sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove.
In questo contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
L’incarto LAI (incluso l’incarto
LAINF) è stato versato con la risposta di causa (doc. IV).
2.10
Si tratta ora di valutare se le
conseguenze economiche del miglioramento della capacità di guadagno del
ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto siano tali da
giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità.
Nella decisione avversata l’UAI
ha quantificato, al momento della soppressione della rendita nel 2020, il
“reddito da valido” in fr. 57'808.00 secondo le indicazioni dell’ultimo datore
di lavoro (cfr., in particolare, doc. 3 e doc. 79 incarto LAI e doc. A) mentre
il “reddito da invalido” in fr. 68'953.09, facendo capo alla RSS 2020, tabella
TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 1, uomini.
A tale importo è poi stata applicata una decurtazione del 20% per tenere conto
della capacità lavorativa residua del 80% in attività adeguate, giungendo così
a fr. 55'162.47 rispettivamente una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle
limitazioni (“attività leggere”: cfr. doc. 79 incarto LAI e doc. A)
funzionali dipendenti dal danno alla salute, giungendo così ad un importo di
fr. 52’404.35.
Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da valido di fr. 57'808.00
e neppure quello da invalido di fr. 52'404.35, quanto piuttosto che il suo assistito
presenti una capacità lavorativa residua del 80% (100% presenza con riduzione
di rendimento del 20% per motivi psichici) in attività adeguata che, tuttavia,
come si è visto al consid. 2.9.4, è stata confermata dal TCA.
Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dal rappresentante
dell'insorgente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo
effettuato dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver motivo
di verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92
del 28 febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020,
consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid.
2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9; cfr. STCA 35.2023.65
del 29 gennaio 2024, consid. 2.9).
Questa Corte non può tuttavia esimersi dal ricordare che, la più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure
BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29
novembre 2021, consid. 2.11.4).
Occorre inoltre ricordare che le
limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo
2017.
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA
35.2022.64
del 23 marzo 2023, consid. 2.4.13).
Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 52'404.35, con il relativo
reddito da valido di fr. 57'808, si ottiene, nel 2020, un grado di
invalidità del 9% ([57'808 - 52'404.35] x 100 : 57’808 = 9.35% arrotondato al
9% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
2.11
La decisione dell’UAI che ha
confermato la soppressione, a fronte di un grado di invalidità del 9% - che non
raggiunge la soglia pensionabile del 40% e che ha subito una notevole modifica
(cfr. consid. 2.4: art. 17 cpv. 1 LPGA) - il diritto alla rendita intera di
invalidità dal 1° dicembre 2020 (ovvero trascorsi 3 mesi dall'oggettivato
miglioramento dello stato di salute a partire dal 31 agosto 2020 ex art. 88a
cpv. 1 OAI; cfr. consid. 2.4), va, di conseguenza, confermata.
2.12
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr.
500.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti