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Decisione

32.2023.146

Richiesta di una rendita AI. Conferma dell'esito della perizia psichiatrica allestita in ambito amministrativo. Rinvio degli atti all'UAI poiché l'assicurata va ritenuta salariata e non casalinga

21 maggio 2024Italiano44 min

di totale incapacità lavorativa, emesse dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.146

cs

Lugano

21 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1978, entrata in

Svizzera il __________ 2018, attualmente al beneficio dell’assistenza, l’11

giugno 2022 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI.

1.2. Dopo aver sottoposto l’assicurata

ad una perizia psichiatrica ad opera del __________, in seguito alla quale è

stata ritenuta inabile al lavoro al 60% in ogni tipo di attività lavorativa ed

inabile al 30% in mansioni domestiche, l’UAI ha allestito un’inchiesta

economica per le persone attive nell’economia domestica, che ha concluso per un

grado d’invalidità del 16.74%, arrotondato al 17%. Ritenuto lo statuto di

casalinga al 100%, l’amministrazione, con decisione del 13 novembre 2023,

preavvisata dal progetto del 3 ottobre 2023, ha respinto la richiesta di

prestazioni.

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il

rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti. Contestualmente ha

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

La ricorrente, che richiama

l’intero incarto AI, contesta la qualifica di casalinga, ricordando di aver

lavorato da ultimo quale aiuto cuoca presso il ristorante di suo marito, fino

alla chiusura nel marzo 2021 in seguito all’aggressione subita dal proprio

coniuge che le ha causato una sindrome post traumatica da stress (ICD 10 F43.1)

per la quale è in cura presso la dr.ssa med. __________.

Ella sostiene che l’UAI non ha

tenuto conto che ha lavorato fino al sorgere della patologia ed evidenzia che

secondo la perizia è incapace al lavoro al 60% con possibilità di miglioramento

nell’arco di 10-12 mesi e che con dei provvedimenti professionali l’incapacità

lavorativa potrebbe essere limitata al 20%.

La ricorrente sottolinea come la curante

continua ad attestare un’incapacità lavorativa del 100%; per cui occorre

esaminare la possibilità di reinserirla nel mondo del lavoro, prendendo in

considerazione il corretto reddito da invalida ed applicando una riduzione

sociale confacente alla realtà.

1.4. Dopo aver chiesto (doc. IV) ed

ottenuto (doc. V), una proroga, con risposta del 2 febbraio 2024, cui ha

allegato l’intero incarto AI, l’amministrazione propone la reiezione del

ricorso, affermando:

" (…)

4. In merito allo statuto si precisa che la

signora RI 1 è entrata in Svizzera il __________ 2018 dalla __________ per

“ricongiungimento familiare con attività lucrativa autorizzata” (cfr. permesso

di soggiorno, inc. AI, doc. 12), non ha svolto alcuna attività lucrativa

soggetta a pagamento di contributi dell’AVS (cfr. estratto del conto

individuale (CI) annesso) e dall’entrata risulta quale persona senza attività

lucrativa.

Prima di giungere in Ticino la ricorrente

ha vissuto a __________ con famiglia del marito (cfr. perizia del __________ citata,

inc. AI, doc. 34 a pag. 16 della perizia) e non ha svolto attività lavorative.

A luglio 2019 si è trasferita in Ticino con il coniuge, signor __________, il

quale ha successivamente avviato un’attività di bar/preparazione cibi (__________)

da novembre 2019/gennaio 2020 terminata a marzo del 2021.

L’assicurata risulta essere persona senza

attività lucrativa e, dall’entrata in Svizzera, non ha svolto alcuna attività

remunerata, né risulta avere cercato attività lavorative.

In merito all’attività a titolo gratuito

indicata e svolta presso l’esercizio pubblico del marito quale lavapiatti,

aiuto-cucina, la stessa è stata attuata per aiutare il coniuge, ha avuto durata

limitata con termine a marzo 2021 (in totale 1 anno e 3-4 mesi dall’apertura

alla cessazione, con chiusure dovute per la pandemia).

Considerato che l’inabilità lavorativa è

stata certificata da settembre 2021, rispetto agli elementi summenzionati, non

risulta che, in assenza del danno alla salute, l’assicurata avrebbe continuato

ad esercitare la citata attività, comunque non più esistente. Lo scrivente UAI

conferma, quindi, lo statuto di casalinga della signora RI 1. (…)” (doc. VI)

1.5. In data 4 marzo 2024 la ricorrente

ha prodotto l’elenco delle esecuzioni nei suoi confronti e un certificato della

dr.ssa med. __________ del 2 ottobre 2023 che attesta un’incapacità lavorativa

del 100% (doc. X).

1.6. Il 14 marzo 2024 l’Ufficio AI si è

riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XII). Lo scritto è

stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 20 marzo 2024 (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima

di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite

il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente

all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame l’11 giugno

2022 l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI in seguito al

sorgere di un’incapacità lavorativa dovuta ad un danno alla salute dal mese di

settembre 2021 che ha provocato un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi

attività lavorativa. Ragione per cui il diritto alla rendita sarebbe dopo il 1°

gennaio 2022 (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata

invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. In

concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia

psichiatrica del __________ del 16 febbraio 2023, ad opera del dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia e sottoscritta anche dalla dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 99 e seguenti incarto AI).

Il referto, allestito dopo una

procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base

delle visite effettuate presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med. __________, dopo aver

visitato l’insorgente il 30 gennaio 2023 (dalle 9.30 alle 11.30) ed il 13

febbraio 2023 (dalle 14.40 alle 15.40), esaminati i rapporti medici agli atti e

descritta approfonditamente l’anamnesi (pag. 100-104 dell’incarto AI), ha

riportato gli esiti dei test effettuati ed ha proceduto alla valutazione

diagnostica (pag. 106-110 incarto AI), spiegando nel dettaglio le ragioni per

le quali ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

sindrome post traumatica da stress (ICD10 F.41.1) e la diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro di tratti temperamentali di tipo

dipendente, ma che non raggiungono la dignità diagnostica di disturbo

personologico (pag. 110 incarto AI).

Dopo aver proceduto alla valutazione

psichiatrica e medico assicurativa (sintesi della storia personale

professionale e sanitaria dell’assicurata e descrizione della sua situazione

psichica, sociale e medica attuale; valutazione del percorso precedente di

terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione e discussione sulle

possibilità di guarigione; valutazione della coerenza e della plausibilità;

valutazione di capacità di risorse e problemi, descrizione di risorse e deficit

secondo schema Mini ICF-APP), ha stabilito che l’assicurata dal 13 settembre

2021, data della presa a carico della psichiatra curante, è capace al lavoro in

attività abituale al 40% (incapacità lavorativa del 60%), intesa quale

riduzione del rendimento e del tempo, “in lavoratrice considerata attiva in

qualità di aiuto cucina”. Il perito ha affermato che “non esiste a mio

avviso nell’attualità un’attività adeguata nella quale l’assicurata potrebbe

presentare una CL migliore di quella abituale (CL 40%, IL 60%), sempre a far

data 13.09.2021.”

Il dr. med. __________ ha poi

rilevato che “in attività domestica, l’assicurata presenta limitazioni, ma

più contenute (…) e la sua CL è da considerarsi al 70% (IL 30%).”

Il perito ha poi affermato che

utilizzando il farmaco Lamotrigina, con le modalità ivi descritte, si potrebbe

assistere “nell’arco di 10-12 mesi, ad un miglioramento della CL della

perizianda, in tutte le attività; quantificabile in un 20% (CL 60%, IL 40%).

(…) D’altro canto, la perizianda (soggetto senza qualifica professionale) pare

disporre di buone risorse residue (come anche confermato dalla curante), che

andrebbero rivitalizzate attraverso la partecipazione dapprima ad un corso

intensivo di lingua italiana e successivamente a corsi professionalizzanti di

base (ad esempio custode o di un corso di aiuto cucina con rilascio di

certificati di formazione pratica); tutto ciò potrebbe portare, nell’arco di

10-12 mesi ad una ripresa della CL dell’assicurata di un altro 20% (CL 80%, IL

20%).”

Infine il perito ha affermato: “opportuno,

poi, il sostegno al graduale inserimento lavorativo in attività adeguate che

abbia, almeno in una fase iniziale le caratteristiche seguenti; lo svolgimento

di compiti definiti, non troppo vari, che non comportino troppa responsabilità,

un luogo piccolo e abbastanza vicino a casa (ad esempio attività di custode in

una istituzione pubblica o privata, di piccole dimensioni o in un piccolo

ristorante). Necessario, inoltre, un contatto regolare fra la curante e i

responsabili del servizio reintegrazione professionale dell’UAI, per adattare

tempi e modi del progetto a seconda del suo andamento”.

Questo TCA non ha alcun motivo

per scostarsi dalla valutazione peritale, il cui esito è stato confermato dal

medico SMR, dr. med. __________, il 1° marzo 2023 (pag. 115 e seguenti incarto

AI).

Fatti

I referti prodotti dalla

ricorrente nelle more processuali si esauriscono in due semplici attestazioni

di totale incapacità lavorativa, emesse dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il 23 novembre 2023 (doc. C) ed il 2 ottobre 2023

(doc. E2), senza alcuna spiegazione in merito e senza indicare alcunché circa

la diagnosi, la prognosi, l’anamnesi e senza apportare elementi medici

oggettivi atti a sovvertire il contenuto della perizia del __________.

Alla ricorrente va

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza

dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il

paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023

consid. 3.3.2).

Inoltre, relativamente alla

diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In queste condizioni va

confermato che l’insorgente è completamente inabile in qualsiasi attività

lavorativa nella misura del 60% dal 13 settembre 2021, con possibilità di

miglioramento secondo quanto indicato dal perito.

2.6. Va ora esaminato se a giusta

ragione l’Ufficio AI ha ritenuto la ricorrente quale casalinga.

Nel caso

in cui l’assicurato svolge (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui l'invalidità per questa attività

è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,

l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI.

In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo

misto".

L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati

nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l'assistenza ai familiari.

Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado

d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:

a. il grado

d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado

d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado

d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa:

a. il reddito

senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente

a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è

calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado

d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è

ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non

fosse divenuto invalido.

Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni

consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al

capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17

gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in

caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di

un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione

dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

2.7. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

occorre ogni volta chiedersi cosa avrebbe fatto la persona assicurata senza il

danno alla salute (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8 con rinvio alla

DTF 137 V 334, consid. 3.2).

Occorre

in seguito verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o

meno esercitato un'attività lavorativa (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024,

consid. 8 con rinvio alla DTF 144 I 28, consid. 2.4).

Per

concretizzare la valutazione occorre prendere in considerazione la situazione

finanziaria dell’economia domestica, l’educazione dei figli, l’età della persona

assicurata, le sue qualifiche professionali, la sua formazione, le sue affinità

e la personalità dell'assicurato (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8

con rinvio alla DTF 137 V 334, consid. 3.2).

Occorre

pure accertare se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

A

nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per

esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del

mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità

economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62

e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

In

una recente sentenza 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, concernente una rifugiata

eritrea nata nel 1973, arrivata in Svizzera nel luglio 2014 ed ammessa

provvisoriamente nel marzo 2016, che il Tribunale cantonale aveva ritenuto

salariata al 35% e casalinga al 65%, il Tribunale federale ha accertato che

l’interessata andava invece considerata solo quale salariata, affermando al

consid. 8:

" (…) En l'espèce, n'accordant pas ou

que peu de poids à la situation financière (précaire) et familiale (sans

obligation parentale contraignante) de la recourante, à sa volonté (constante)

exprimée de travailler à plein temps ou à l'augmentation progressive de son

taux d'occupation, qu'il avait pourtant dûment constatés, le tribunal cantonal

s'est finalement fondé sur les seuls critères de l'absence de connaissance du

français ainsi que de formation et le manque d'intégration pour retenir un

statut mixte de personne active à 35 % et de ménagère à 65 %. Sur la base de

cette appréciation, qui doit être qualifiée de sélective et d'arbitraire, des

faits (sur cette notion, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III

334 consid. 3.2.5 et les références), les premiers juges n'ont pas cherché

à déterminer ce que l'assurée aurait fait si elle avait été en bonne santé,

mais se sont bornés à entériner la situation effective, c'est-à-dire de retenir

le taux d'activité mis concrètement en valeur par la recourante alors qu'elle

était déjà atteinte dans sa santé, ce qui est contraire à l'évaluation hypothétique

exigée sous l'angle juridique. Il est certes possible que les difficultés

linguistiques et le manque d'intégration (critères au demeurant contestés)

ainsi que l'absence de formation aient pu influencer négativement la

possibilité d'augmenter le taux d'occupation. Ces éléments ne permettent

toutefois aucunement de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante

(cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 in fine) que, compte tenu de leur existence,

l'assurée se serait contentée de travailler à 35 % et de s'occuper de son

ménage pour le surplus, si elle était restée en bonne santé. Il convient dès

lors de reconnaître à la recourante un statut de personne active à plein

temps.”

2.8. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha ritenuto la ricorrente quale casalinga.

L’assicurata

contesta tale valutazione, rilevando di aver da ultimo lavorato per il marito

nella sua attività di ristoratore.

In

concreto, dalle tavole processuali emerge che l’interessata, nata nel 1978, ha

frequentato le scuole dell’obbligo in __________ dal 1984 al 1989 (pag. 30

incarto AI).

In

seguito, mentre seguiva i corsi di scuola media, ha esercitato l’attività di

Considerandi

operaia in una fabbrica tessile tra i 14 ed i 16 anni (pag. 8 incarto AI) e poi

di contadina dai 16 anni al mese di novembre 2018 presso i suoi genitori in __________

(pag. 8 incarto AI e perizia pag. 102 incarto AI: “[…] L’assicurata ha

iniziato a lavorare durante le scuole medie (a 12-13 anni), nel campo tessile

“impacchettavo, confezionavo” capi di abbigliamento. “era pesante come lavoro;

un giorno era libero”; sarebbe stato svolto per tre anni; in seguito ha fatto

la contadina fino al matrimonio; il lavoro nell’agricoltura era gradito: “coltivavamo

uva, ulivi, pistacchi e noci”).

La

ricorrente, entrata in Svizzera, a __________, il __________ 2018, è coniugata

dal __________ 2019 (pag. 4 incarto AI) e nel 2019 è stata iscritta alla Cassa

di compensazione AVS quale persona senza attività lucrativa (pag. VI/1).

In

seguito, insieme al marito si è trasferita in Ticino (perizia, pag. 102 incarto

AI: “[…] “abbiamo visto in Internet un negozio in affitto e abbiamo pensato

ad avere una nostra attività, come ristoratori”. Il marito in precedenza

lavorava in una fabbrica con orari pesanti e questo: “non faceva bene a noi” e

si sono trasferiti in Ticino: “anche per stare insieme”. L’inizio dell’attività

risalirebbe all’estate di tre anni fa: “era un ristorante vegetariano, era un

lavoro che non avevo mai fatto; servizio bar, piatti differenti rispetto a

quelli a cui ero abituata”. Riferisce inoltre che il cognato sarebbe

proprietario di una fabbrica a __________ di alimenti vegetariani: “ma noi due

non siamo vegetariani e quando abbiamo visto il negozio vuoto, abbiamo pensato

di offrire ai clienti i prodotti vegetariani; l’attività: “che abbiamo aperto

con tanto entusiasmo e ci siamo dati da fare, ma poi è arrivato il Covid; era

tutto bello, specialmente la clientela, perché sono speciali; ci hanno voluto

bene; poi abbiamo avuto problemi con il padrone del negozio […]”).

Nella

richiesta di prestazioni la ricorrente ha precisato di aver svolto l’attività

di aiuto cucina da gennaio 2020 a marzo 2021, quando ha smesso a causa di

depressione, ansia, insonnia e incubi insorti in seguito all’aggressione subita

dal marito nel loro locale adibito a ristorante (cfr. pag. 8 incarto AI; pag.

103.

incarto AI: “[…] la video camera avrebbe registrato e la persona

coinvolte nell’aggressione: “era un tipo che veniva nel ristorante e all’inizio

ci aveva aiutato e aveva fatto da tramite quando abbiamo affittato il negozio”;

in seguito questa persona sarebbe stata fermata dalla Polizia, interrogato e

avrebbe detto che: “l’aveva incaricato il padrone di casa; c’è stato il

processo, che non è finito”. Il padrone di casa non si sarebbe presentato all’udienza

e anche l’aggressore avrebbe avuto un ictus e anche lui non avrebbe presenziato

al processo che: “abbiamo vinto; dovevamo ricevere un risarcimento, ma per ora

nessuna ha pagato”. Dal momento dell’aggressione non ha più lavorato perché:

“ho paura della gente, di stare a casa da sola e non voglio che mio marito vada

da qualche parte senza di me e non ho voglia di fare niente”).

Il 28

giugno 2022 la ricorrente, nel curriculum vitae, circa le ricerche di impiego,

ha affermato: “non ho potuto cercare lavoro, perché sono inabile per lavoro,

100%, solo ho potuto frequentare corso italiano A1 in settembre inizio A2”

(pag. 33 incarto AI).

Il 25

luglio 2022 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

precisato che l’insorgente, inabile al lavoro dal 13 settembre 2021 al 100% in

ogni attività, ha sviluppato un “grave stato depressivo reattivo a trauma

subito x aggressione grave subita dal marito (…)” e alla questione di

sapere di quali informazioni dispone circa la situazione personale dell’assicurata,

ha indicato: “aiuto cucina – cameriera” (pag. 38-39 incarto AI).

Il 22

settembre 2022, __________ della __________ (Canton __________), ha affermato

di essersi occupato dell’allestimento della contabilità “per l’attività di

indipendente del Signor __________ marito della Signora RI 1 e tengo a

precisare che la stessa ha, per il periodo di attività del marito era presente

aiutando il marito con una presenza al 100% [sic!] sul posto ma non aveva

nessun contratto. La sua attività era di aiuto al marito” (pag. 55 incarto

AI).

Il 30

settembre 2022 la __________, ditta del marito, ha indicato che l’assicurata ha

lavorato dal 19 novembre 2019 al 3 marzo 2021 e che ha cessato l’attività in

seguito all’infortunio del marito derivante dall’aggressione subita nel marzo

2021.

Ella lavorava 9 ore al giorno quale aiuto cucina-cameriera (pag. 59

incarto AI).

Va

qui abbondanzialmente rilevato che in una recensione del __________ del mese di

__________ su __________ figura: “Sono stata diverse volte con i miei figli in questo ristorantino...

L'atmosfera è semplice, i proprietari (una coppia) sono gentilissimi (…)” (sottolineatura del redattore;

__________, consultato il 7 maggio 2024).

Nell’ambito

della perizia la ricorrente, come visto, ha descritto la sua attività (“era

un ristorante vegetariano, era un lavoro che non avevo mai fatto: servizio bar,

piatti differenti rispetto a quelli a cui ero abituata (…) Noi abitavamo sopra

il ristorante e praticamente vivevamo nel negozio, anche domenica lavoravamo”).

Il

perito ha parlato con la curante, dr.ssa med. __________: “Dal punto di

vista psico-sociale mi ha riferito un buon funzionamento della sua assistita,

soprattutto quando ha vissuto a __________, dove il marito sarebbe stato

co-titolare, con il fratello, di un’azienda che produceva prodotti

vegani/vegetariani. Anche dopo l’arrivo in Ticino e l’inizio dell’attività di

ristorazione la situazione sociale e psicologica della paziente sarebbe stata

nella norma, sino all’insorgenza e alla crescente conflittualità con il padrone

dei muri del ristorante/negozio e della soprastante abitazione, esitata

nell’aggressione del 04.03.2021” (pag. 108 incarto AI) e “nel colloquio

telefonico con lo scrivente del 31.01.2023 segnala un lieve miglioramento della

sintomatologia, che ora parrebbe non impattare totalmente sulla CL della sua

paziente e auspica un intervento professionale degli uffici preposti dell’AI,

tale da favorire un suo graduale reinserimento lavorativo, anche in ragione

della giovane età della perizianda e dell’assenza, per ora, di evoluzione verso

la cronicizzazione del tratto psicopatologico che l’affligge” (pag. 109

incarto AI).

In

una nota del 13 giugno 2023 l’Ufficio AI ha rilevato che “contrariamente a

quanto indicato nel mandato per SMR del 24.10.2022, nonostante l’A. abbia

dichiarato di aver lavorato come aiuto cucina per il marito per 50-60 ore alla

settimana, non avendo pagato alcun contributo sociale e non essendo mai stata

iscritta come persona con attività lucrativa, si ritiene corretto considerare

la stessa casalinga al 100%” (doc. pag. 119 incarto AI) ed ha fatto

allestire un’inchiesta per economia domestica (pag. 119 incarto AI), dove,

circa la formazione scolastica e professionale, figura: “Aiuto cucina presso

il bar del marito, __________, Il locale a suo ricordo è stato aperto nel

periodo tra novembre 2019 e marzo 2021. La signora RI 1 afferma che era attiva

sette giorni su sette. Sono segnalati problemi, conflitti e aggressioni con il

locatore dello spazio, I coniugi a colloquio riferiscono che a loro insaputa il

ristorante non possedeva i permessi per l’attività gastronomica. È stata svolta

una denuncia per aggressione” (pag. 126 incarto AI).

Alla

questione “se non fosse intervenuto il danno alla salute, la persona

assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?”, figura: “per

quanto riguarda la valutazione dello status si rimanda alla nota all’incarto

del 13.06.2023” (pag. 126 incarto AI).

2.9

Come visto sopra, secondo la giurisprudenza,

per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da

sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica

o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale,

familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e

sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione

la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere

in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre

2006, consid. 4.1.).

Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le

dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura

amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre

quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella

avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

Questo

Tribunale, alla luce della giurisprudenza suesposta e delle tavole processuali,

per i motivi che seguono, in applicazione del principio della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), ritiene che l’assicurata, senza il

danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare.

L’insorgente,

sin dalla richiesta di prestazioni AI e senza cadere in contraddizione, ha

coerentemente affermato che, dopo aver lavorato dapprima quale operaia ed in

seguito quale contadina presso i suoi genitori in __________ fino al mese di

novembre 2018, dopo essere arrivata in Svizzera, a __________, ed esseri

iscritta nel 2019 quale persona senza attività lucrativa, ha aiutato suo marito

nella gestione di un’attività nell’ambito della ristorazione, a partire dal

mese di gennaio 2020 e fino alla chiusura, avvenuta nel marzo 2021, a causa dell’aggressione

da lui subita e apparentemente sfociata in un procedimento penale nei confronti

dei due presunti autori.

La

ricorrente, coniugata dal __________ 2019, senza figli, che non ha riferito

precedenti significative relazioni affettive (cfr. perizia __________, pag. 102

incarto AI) e che si trova in una situazione economica difficile, ha sempre

indicato che la causa della cessazione dell’attività lucrativa era il danno

alla salute e che senza di esso, avrebbe continuato a lavorare.

Questo

Tribunale non ignora che tra la chiusura dell’attività, il 3-4 marzo 2021 e

l’inizio dell’incapacità lavorativa, il 13 settembre 2021 (cfr. comunque

attestato del 23 novembre 2023 della dr.ssa med. __________ dove figura: “inizio

cura dal 18/8/21”), sono passati alcuni mesi nel corso dei quali

l’interessata non ha svolto alcuna attività e, apparentemente, neppure si è

data da fare per cercarla. Tuttavia, non va dimenticato che la medesima assicurata

ha precisato di non aver cercato il lavoro a causa dell’insorgere della

sindrome post traumatica da stress (ICD 10 F 41.1), attestata sia dalla

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sia dal perito

dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ed insorta

proprio a causa dell’aggressione subita dal marito nel mese di marzo 2021

(Perizia del __________, pag. 110-111 incarto AI).

Inoltre

dagli atti non emerge che in passato la ricorrente abbia mai svolto l’attività

di casalinga.

Quanto

alla circostanza che l’interessata ha esercitato l’attività in favore del

proprio coniuge a titolo gratuito e che non risulta il pagamento di contributi

sociali quale lavoratrice, va rilevato che questa ipotesi è prevista sia dalla

LAVS che dalla LAI.

Infatti,

secondo l’art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS, si ritiene che paghino contributi propri,

qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo,

gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non

riscuotono alcun salario in contanti.

Per

l’art. 28a cpv. 3 LAI, se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo

parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado

d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA.

Secondo

questo Tribunale, di conseguenza, gli elementi dell’incarto fanno concludere

che senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe lavorato (cfr. STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8).

Ne segue che la qualifica di

casalinga dell’assicurata non può essere confermata.

2.10

Alla luce di quanto sopra, la decisione

impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché completi

l’istruttoria considerando la ricorrente quale salariata.

L’amministrazione dovrà in

particolare sottoporre gli atti al consulente in integrazione per accertare le

attività nelle quali l’interessata può sfruttare al meglio la sua capacità

lavorativa residua, stabilire se sono possibili misure di reintegrazione, come

auspicato anche dalla curante, dr.ssa med. __________ (cfr. perizia, pag. 108

incarto AI) e procedere al calcolo dell’eventuale grado d’invalidità.

A questo scopo occorrerà pure tenere

conto delle conclusioni del perito, secondo cui “il trattamento

psicofarmacologico antidepressivo (a base di Fluoxetina e ora sospeso, su

consiglio del gastroenterologo), andrebbe ripristinato, introducendo, a mio

avviso un SNRI (ad esempio Venlafaxina, da utilizzare, se tollerato, a dosaggi

significativi); molecola meno impattante, a mio avviso, sulla funzionalità

gastroenterica rispetto all’SSRI, prescritto precedentemente, o ancor meglio

utilizzando Lamotrigina, in monoterapia, o con funzione di augmentatio

dell’SNRI e con ciò potremmo assistere, nell’arco di 10-12 mesi, ad un

miglioramento della CL della perizianda, in tutte le attività, quantificabile

in un 20% (CL 60%, IL 40%). Potrebbe inoltre essere utile un approccio

psicoterapeutico (…). D’altro canto, la perizianda (soggetto senza qualifica

professionale) pare disporre di buone risorse residue (come anche confermato

dalla curante), che andrebbe rivitalizzata attraverso la partecipazione dapprima

ad un corso intensivo di lingua italiana e successivamente a corsi

professionalizzanti di base (ad esempio custode o di un corso di aiuto cucina

con rilascio di certificati di formazione pratica); tutto ciò potrebbe portare,

nell’arco di 10-12 mesi ad una ripresa di CL dell’assicurata di un altro 20%

(CL 80%, IL 20%)” (pag. 114 incarto AI).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281.

consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da

un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

formulata nel ricorso (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30

settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come ai considerandi.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti