32.2023.146
Richiesta di una rendita AI. Conferma dell'esito della perizia psichiatrica allestita in ambito amministrativo. Rinvio degli atti all'UAI poiché l'assicurata va ritenuta salariata e non casalinga
21 maggio 2024Italiano44 min
di totale incapacità lavorativa, emesse dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.146
cs
Lugano
21 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978, entrata in
Svizzera il __________ 2018, attualmente al beneficio dell’assistenza, l’11
giugno 2022 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI.
1.2. Dopo aver sottoposto l’assicurata
ad una perizia psichiatrica ad opera del __________, in seguito alla quale è
stata ritenuta inabile al lavoro al 60% in ogni tipo di attività lavorativa ed
inabile al 30% in mansioni domestiche, l’UAI ha allestito un’inchiesta
economica per le persone attive nell’economia domestica, che ha concluso per un
grado d’invalidità del 16.74%, arrotondato al 17%. Ritenuto lo statuto di
casalinga al 100%, l’amministrazione, con decisione del 13 novembre 2023,
preavvisata dal progetto del 3 ottobre 2023, ha respinto la richiesta di
prestazioni.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il
rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti. Contestualmente ha
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
La ricorrente, che richiama
l’intero incarto AI, contesta la qualifica di casalinga, ricordando di aver
lavorato da ultimo quale aiuto cuoca presso il ristorante di suo marito, fino
alla chiusura nel marzo 2021 in seguito all’aggressione subita dal proprio
coniuge che le ha causato una sindrome post traumatica da stress (ICD 10 F43.1)
per la quale è in cura presso la dr.ssa med. __________.
Ella sostiene che l’UAI non ha
tenuto conto che ha lavorato fino al sorgere della patologia ed evidenzia che
secondo la perizia è incapace al lavoro al 60% con possibilità di miglioramento
nell’arco di 10-12 mesi e che con dei provvedimenti professionali l’incapacità
lavorativa potrebbe essere limitata al 20%.
La ricorrente sottolinea come la curante
continua ad attestare un’incapacità lavorativa del 100%; per cui occorre
esaminare la possibilità di reinserirla nel mondo del lavoro, prendendo in
considerazione il corretto reddito da invalida ed applicando una riduzione
sociale confacente alla realtà.
1.4. Dopo aver chiesto (doc. IV) ed
ottenuto (doc. V), una proroga, con risposta del 2 febbraio 2024, cui ha
allegato l’intero incarto AI, l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso, affermando:
" (…)
4. In merito allo statuto si precisa che la
signora RI 1 è entrata in Svizzera il __________ 2018 dalla __________ per
“ricongiungimento familiare con attività lucrativa autorizzata” (cfr. permesso
di soggiorno, inc. AI, doc. 12), non ha svolto alcuna attività lucrativa
soggetta a pagamento di contributi dell’AVS (cfr. estratto del conto
individuale (CI) annesso) e dall’entrata risulta quale persona senza attività
lucrativa.
Prima di giungere in Ticino la ricorrente
ha vissuto a __________ con famiglia del marito (cfr. perizia del __________ citata,
inc. AI, doc. 34 a pag. 16 della perizia) e non ha svolto attività lavorative.
A luglio 2019 si è trasferita in Ticino con il coniuge, signor __________, il
quale ha successivamente avviato un’attività di bar/preparazione cibi (__________)
da novembre 2019/gennaio 2020 terminata a marzo del 2021.
L’assicurata risulta essere persona senza
attività lucrativa e, dall’entrata in Svizzera, non ha svolto alcuna attività
remunerata, né risulta avere cercato attività lavorative.
In merito all’attività a titolo gratuito
indicata e svolta presso l’esercizio pubblico del marito quale lavapiatti,
aiuto-cucina, la stessa è stata attuata per aiutare il coniuge, ha avuto durata
limitata con termine a marzo 2021 (in totale 1 anno e 3-4 mesi dall’apertura
alla cessazione, con chiusure dovute per la pandemia).
Considerato che l’inabilità lavorativa è
stata certificata da settembre 2021, rispetto agli elementi summenzionati, non
risulta che, in assenza del danno alla salute, l’assicurata avrebbe continuato
ad esercitare la citata attività, comunque non più esistente. Lo scrivente UAI
conferma, quindi, lo statuto di casalinga della signora RI 1. (…)” (doc. VI)
1.5. In data 4 marzo 2024 la ricorrente
ha prodotto l’elenco delle esecuzioni nei suoi confronti e un certificato della
dr.ssa med. __________ del 2 ottobre 2023 che attesta un’incapacità lavorativa
del 100% (doc. X).
1.6. Il 14 marzo 2024 l’Ufficio AI si è
riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XII). Lo scritto è
stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza il 20 marzo 2024 (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima
di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite
il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente
all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel caso in esame l’11 giugno
2022 l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI in seguito al
sorgere di un’incapacità lavorativa dovuta ad un danno alla salute dal mese di
settembre 2021 che ha provocato un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi
attività lavorativa. Ragione per cui il diritto alla rendita sarebbe dopo il 1°
gennaio 2022 (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata
invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In
concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia
psichiatrica del __________ del 16 febbraio 2023, ad opera del dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia e sottoscritta anche dalla dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 99 e seguenti incarto AI).
Il referto, allestito dopo una
procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base
delle visite effettuate presso di lui.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il dr. med. __________, dopo aver
visitato l’insorgente il 30 gennaio 2023 (dalle 9.30 alle 11.30) ed il 13
febbraio 2023 (dalle 14.40 alle 15.40), esaminati i rapporti medici agli atti e
descritta approfonditamente l’anamnesi (pag. 100-104 dell’incarto AI), ha
riportato gli esiti dei test effettuati ed ha proceduto alla valutazione
diagnostica (pag. 106-110 incarto AI), spiegando nel dettaglio le ragioni per
le quali ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di
sindrome post traumatica da stress (ICD10 F.41.1) e la diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro di tratti temperamentali di tipo
dipendente, ma che non raggiungono la dignità diagnostica di disturbo
personologico (pag. 110 incarto AI).
Dopo aver proceduto alla valutazione
psichiatrica e medico assicurativa (sintesi della storia personale
professionale e sanitaria dell’assicurata e descrizione della sua situazione
psichica, sociale e medica attuale; valutazione del percorso precedente di
terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione e discussione sulle
possibilità di guarigione; valutazione della coerenza e della plausibilità;
valutazione di capacità di risorse e problemi, descrizione di risorse e deficit
secondo schema Mini ICF-APP), ha stabilito che l’assicurata dal 13 settembre
2021, data della presa a carico della psichiatra curante, è capace al lavoro in
attività abituale al 40% (incapacità lavorativa del 60%), intesa quale
riduzione del rendimento e del tempo, “in lavoratrice considerata attiva in
qualità di aiuto cucina”. Il perito ha affermato che “non esiste a mio
avviso nell’attualità un’attività adeguata nella quale l’assicurata potrebbe
presentare una CL migliore di quella abituale (CL 40%, IL 60%), sempre a far
data 13.09.2021.”
Il dr. med. __________ ha poi
rilevato che “in attività domestica, l’assicurata presenta limitazioni, ma
più contenute (…) e la sua CL è da considerarsi al 70% (IL 30%).”
Il perito ha poi affermato che
utilizzando il farmaco Lamotrigina, con le modalità ivi descritte, si potrebbe
assistere “nell’arco di 10-12 mesi, ad un miglioramento della CL della
perizianda, in tutte le attività; quantificabile in un 20% (CL 60%, IL 40%).
(…) D’altro canto, la perizianda (soggetto senza qualifica professionale) pare
disporre di buone risorse residue (come anche confermato dalla curante), che
andrebbero rivitalizzate attraverso la partecipazione dapprima ad un corso
intensivo di lingua italiana e successivamente a corsi professionalizzanti di
base (ad esempio custode o di un corso di aiuto cucina con rilascio di
certificati di formazione pratica); tutto ciò potrebbe portare, nell’arco di
10-12 mesi ad una ripresa della CL dell’assicurata di un altro 20% (CL 80%, IL
20%).”
Infine il perito ha affermato: “opportuno,
poi, il sostegno al graduale inserimento lavorativo in attività adeguate che
abbia, almeno in una fase iniziale le caratteristiche seguenti; lo svolgimento
di compiti definiti, non troppo vari, che non comportino troppa responsabilità,
un luogo piccolo e abbastanza vicino a casa (ad esempio attività di custode in
una istituzione pubblica o privata, di piccole dimensioni o in un piccolo
ristorante). Necessario, inoltre, un contatto regolare fra la curante e i
responsabili del servizio reintegrazione professionale dell’UAI, per adattare
tempi e modi del progetto a seconda del suo andamento”.
Questo TCA non ha alcun motivo
per scostarsi dalla valutazione peritale, il cui esito è stato confermato dal
medico SMR, dr. med. __________, il 1° marzo 2023 (pag. 115 e seguenti incarto
AI).
Fatti
I referti prodotti dalla
ricorrente nelle more processuali si esauriscono in due semplici attestazioni
di totale incapacità lavorativa, emesse dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, il 23 novembre 2023 (doc. C) ed il 2 ottobre 2023
(doc. E2), senza alcuna spiegazione in merito e senza indicare alcunché circa
la diagnosi, la prognosi, l’anamnesi e senza apportare elementi medici
oggettivi atti a sovvertire il contenuto della perizia del __________.
Alla ricorrente va
ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF
9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza
dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il
paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023
consid. 3.3.2).
Inoltre, relativamente alla
diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In queste condizioni va
confermato che l’insorgente è completamente inabile in qualsiasi attività
lavorativa nella misura del 60% dal 13 settembre 2021, con possibilità di
miglioramento secondo quanto indicato dal perito.
2.6. Va ora esaminato se a giusta
ragione l’Ufficio AI ha ritenuto la ricorrente quale casalinga.
Nel caso
in cui l’assicurato svolge (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) soltanto a tempo parziale un'attività lucrativa o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui l'invalidità per questa attività
è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo
misto".
L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado
d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:
a. il grado
d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;
b. il grado
d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.
L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado
d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa:
a. il reddito
senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente
a un grado d'occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è
calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado
d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è
ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non
fosse divenuto invalido.
Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni
consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al
capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione
dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in
caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di
un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)
dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori
domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione
dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della
cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il
bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli
altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste
attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di
servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la
cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
occorre ogni volta chiedersi cosa avrebbe fatto la persona assicurata senza il
danno alla salute (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8 con rinvio alla
DTF 137 V 334, consid. 3.2).
Occorre
in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024,
consid. 8 con rinvio alla DTF 144 I 28, consid. 2.4).
Per
concretizzare la valutazione occorre prendere in considerazione la situazione
finanziaria dell’economia domestica, l’educazione dei figli, l’età della persona
assicurata, le sue qualifiche professionali, la sua formazione, le sue affinità
e la personalità dell'assicurato (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8
con rinvio alla DTF 137 V 334, consid. 3.2).
Occorre
pure accertare se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.
A
nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per
esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del
mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità
economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62
e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
In
una recente sentenza 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, concernente una rifugiata
eritrea nata nel 1973, arrivata in Svizzera nel luglio 2014 ed ammessa
provvisoriamente nel marzo 2016, che il Tribunale cantonale aveva ritenuto
salariata al 35% e casalinga al 65%, il Tribunale federale ha accertato che
l’interessata andava invece considerata solo quale salariata, affermando al
consid. 8:
" (…) En l'espèce, n'accordant pas ou
que peu de poids à la situation financière (précaire) et familiale (sans
obligation parentale contraignante) de la recourante, à sa volonté (constante)
exprimée de travailler à plein temps ou à l'augmentation progressive de son
taux d'occupation, qu'il avait pourtant dûment constatés, le tribunal cantonal
s'est finalement fondé sur les seuls critères de l'absence de connaissance du
français ainsi que de formation et le manque d'intégration pour retenir un
statut mixte de personne active à 35 % et de ménagère à 65 %. Sur la base de
cette appréciation, qui doit être qualifiée de sélective et d'arbitraire, des
faits (sur cette notion, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III
334 consid. 3.2.5 et les références), les premiers juges n'ont pas cherché
à déterminer ce que l'assurée aurait fait si elle avait été en bonne santé,
mais se sont bornés à entériner la situation effective, c'est-à-dire de retenir
le taux d'activité mis concrètement en valeur par la recourante alors qu'elle
était déjà atteinte dans sa santé, ce qui est contraire à l'évaluation hypothétique
exigée sous l'angle juridique. Il est certes possible que les difficultés
linguistiques et le manque d'intégration (critères au demeurant contestés)
ainsi que l'absence de formation aient pu influencer négativement la
possibilité d'augmenter le taux d'occupation. Ces éléments ne permettent
toutefois aucunement de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante
(cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 in fine) que, compte tenu de leur existence,
l'assurée se serait contentée de travailler à 35 % et de s'occuper de son
ménage pour le surplus, si elle était restée en bonne santé. Il convient dès
lors de reconnaître à la recourante un statut de personne active à plein
temps.”
2.8. Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha ritenuto la ricorrente quale casalinga.
L’assicurata
contesta tale valutazione, rilevando di aver da ultimo lavorato per il marito
nella sua attività di ristoratore.
In
concreto, dalle tavole processuali emerge che l’interessata, nata nel 1978, ha
frequentato le scuole dell’obbligo in __________ dal 1984 al 1989 (pag. 30
incarto AI).
In
seguito, mentre seguiva i corsi di scuola media, ha esercitato l’attività di
Considerandi
operaia in una fabbrica tessile tra i 14 ed i 16 anni (pag. 8 incarto AI) e poi
di contadina dai 16 anni al mese di novembre 2018 presso i suoi genitori in __________
(pag. 8 incarto AI e perizia pag. 102 incarto AI: “[…] L’assicurata ha
iniziato a lavorare durante le scuole medie (a 12-13 anni), nel campo tessile
“impacchettavo, confezionavo” capi di abbigliamento. “era pesante come lavoro;
un giorno era libero”; sarebbe stato svolto per tre anni; in seguito ha fatto
la contadina fino al matrimonio; il lavoro nell’agricoltura era gradito: “coltivavamo
uva, ulivi, pistacchi e noci”).
La
ricorrente, entrata in Svizzera, a __________, il __________ 2018, è coniugata
dal __________ 2019 (pag. 4 incarto AI) e nel 2019 è stata iscritta alla Cassa
di compensazione AVS quale persona senza attività lucrativa (pag. VI/1).
In
seguito, insieme al marito si è trasferita in Ticino (perizia, pag. 102 incarto
AI: “[…] “abbiamo visto in Internet un negozio in affitto e abbiamo pensato
ad avere una nostra attività, come ristoratori”. Il marito in precedenza
lavorava in una fabbrica con orari pesanti e questo: “non faceva bene a noi” e
si sono trasferiti in Ticino: “anche per stare insieme”. L’inizio dell’attività
risalirebbe all’estate di tre anni fa: “era un ristorante vegetariano, era un
lavoro che non avevo mai fatto; servizio bar, piatti differenti rispetto a
quelli a cui ero abituata”. Riferisce inoltre che il cognato sarebbe
proprietario di una fabbrica a __________ di alimenti vegetariani: “ma noi due
non siamo vegetariani e quando abbiamo visto il negozio vuoto, abbiamo pensato
di offrire ai clienti i prodotti vegetariani; l’attività: “che abbiamo aperto
con tanto entusiasmo e ci siamo dati da fare, ma poi è arrivato il Covid; era
tutto bello, specialmente la clientela, perché sono speciali; ci hanno voluto
bene; poi abbiamo avuto problemi con il padrone del negozio […]”).
Nella
richiesta di prestazioni la ricorrente ha precisato di aver svolto l’attività
di aiuto cucina da gennaio 2020 a marzo 2021, quando ha smesso a causa di
depressione, ansia, insonnia e incubi insorti in seguito all’aggressione subita
dal marito nel loro locale adibito a ristorante (cfr. pag. 8 incarto AI; pag.
103.
incarto AI: “[…] la video camera avrebbe registrato e la persona
coinvolte nell’aggressione: “era un tipo che veniva nel ristorante e all’inizio
ci aveva aiutato e aveva fatto da tramite quando abbiamo affittato il negozio”;
in seguito questa persona sarebbe stata fermata dalla Polizia, interrogato e
avrebbe detto che: “l’aveva incaricato il padrone di casa; c’è stato il
processo, che non è finito”. Il padrone di casa non si sarebbe presentato all’udienza
e anche l’aggressore avrebbe avuto un ictus e anche lui non avrebbe presenziato
al processo che: “abbiamo vinto; dovevamo ricevere un risarcimento, ma per ora
nessuna ha pagato”. Dal momento dell’aggressione non ha più lavorato perché:
“ho paura della gente, di stare a casa da sola e non voglio che mio marito vada
da qualche parte senza di me e non ho voglia di fare niente”).
Il 28
giugno 2022 la ricorrente, nel curriculum vitae, circa le ricerche di impiego,
ha affermato: “non ho potuto cercare lavoro, perché sono inabile per lavoro,
100%, solo ho potuto frequentare corso italiano A1 in settembre inizio A2”
(pag. 33 incarto AI).
Il 25
luglio 2022 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
precisato che l’insorgente, inabile al lavoro dal 13 settembre 2021 al 100% in
ogni attività, ha sviluppato un “grave stato depressivo reattivo a trauma
subito x aggressione grave subita dal marito (…)” e alla questione di
sapere di quali informazioni dispone circa la situazione personale dell’assicurata,
ha indicato: “aiuto cucina – cameriera” (pag. 38-39 incarto AI).
Il 22
settembre 2022, __________ della __________ (Canton __________), ha affermato
di essersi occupato dell’allestimento della contabilità “per l’attività di
indipendente del Signor __________ marito della Signora RI 1 e tengo a
precisare che la stessa ha, per il periodo di attività del marito era presente
aiutando il marito con una presenza al 100% [sic!] sul posto ma non aveva
nessun contratto. La sua attività era di aiuto al marito” (pag. 55 incarto
AI).
Il 30
settembre 2022 la __________, ditta del marito, ha indicato che l’assicurata ha
lavorato dal 19 novembre 2019 al 3 marzo 2021 e che ha cessato l’attività in
seguito all’infortunio del marito derivante dall’aggressione subita nel marzo
2021.
Ella lavorava 9 ore al giorno quale aiuto cucina-cameriera (pag. 59
incarto AI).
Va
qui abbondanzialmente rilevato che in una recensione del __________ del mese di
__________ su __________ figura: “Sono stata diverse volte con i miei figli in questo ristorantino...
L'atmosfera è semplice, i proprietari (una coppia) sono gentilissimi (…)” (sottolineatura del redattore;
__________, consultato il 7 maggio 2024).
Nell’ambito
della perizia la ricorrente, come visto, ha descritto la sua attività (“era
un ristorante vegetariano, era un lavoro che non avevo mai fatto: servizio bar,
piatti differenti rispetto a quelli a cui ero abituata (…) Noi abitavamo sopra
il ristorante e praticamente vivevamo nel negozio, anche domenica lavoravamo”).
Il
perito ha parlato con la curante, dr.ssa med. __________: “Dal punto di
vista psico-sociale mi ha riferito un buon funzionamento della sua assistita,
soprattutto quando ha vissuto a __________, dove il marito sarebbe stato
co-titolare, con il fratello, di un’azienda che produceva prodotti
vegani/vegetariani. Anche dopo l’arrivo in Ticino e l’inizio dell’attività di
ristorazione la situazione sociale e psicologica della paziente sarebbe stata
nella norma, sino all’insorgenza e alla crescente conflittualità con il padrone
dei muri del ristorante/negozio e della soprastante abitazione, esitata
nell’aggressione del 04.03.2021” (pag. 108 incarto AI) e “nel colloquio
telefonico con lo scrivente del 31.01.2023 segnala un lieve miglioramento della
sintomatologia, che ora parrebbe non impattare totalmente sulla CL della sua
paziente e auspica un intervento professionale degli uffici preposti dell’AI,
tale da favorire un suo graduale reinserimento lavorativo, anche in ragione
della giovane età della perizianda e dell’assenza, per ora, di evoluzione verso
la cronicizzazione del tratto psicopatologico che l’affligge” (pag. 109
incarto AI).
In
una nota del 13 giugno 2023 l’Ufficio AI ha rilevato che “contrariamente a
quanto indicato nel mandato per SMR del 24.10.2022, nonostante l’A. abbia
dichiarato di aver lavorato come aiuto cucina per il marito per 50-60 ore alla
settimana, non avendo pagato alcun contributo sociale e non essendo mai stata
iscritta come persona con attività lucrativa, si ritiene corretto considerare
la stessa casalinga al 100%” (doc. pag. 119 incarto AI) ed ha fatto
allestire un’inchiesta per economia domestica (pag. 119 incarto AI), dove,
circa la formazione scolastica e professionale, figura: “Aiuto cucina presso
il bar del marito, __________, Il locale a suo ricordo è stato aperto nel
periodo tra novembre 2019 e marzo 2021. La signora RI 1 afferma che era attiva
sette giorni su sette. Sono segnalati problemi, conflitti e aggressioni con il
locatore dello spazio, I coniugi a colloquio riferiscono che a loro insaputa il
ristorante non possedeva i permessi per l’attività gastronomica. È stata svolta
una denuncia per aggressione” (pag. 126 incarto AI).
Alla
questione “se non fosse intervenuto il danno alla salute, la persona
assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?”, figura: “per
quanto riguarda la valutazione dello status si rimanda alla nota all’incarto
del 13.06.2023” (pag. 126 incarto AI).
2.9
Come visto sopra, secondo la giurisprudenza,
per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da
sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica
o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale,
familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e
sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione
la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere
in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre
2006, consid. 4.1.).
Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le
dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura
amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre
quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella
avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
Questo
Tribunale, alla luce della giurisprudenza suesposta e delle tavole processuali,
per i motivi che seguono, in applicazione del principio della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), ritiene che l’assicurata, senza il
danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare.
L’insorgente,
sin dalla richiesta di prestazioni AI e senza cadere in contraddizione, ha
coerentemente affermato che, dopo aver lavorato dapprima quale operaia ed in
seguito quale contadina presso i suoi genitori in __________ fino al mese di
novembre 2018, dopo essere arrivata in Svizzera, a __________, ed esseri
iscritta nel 2019 quale persona senza attività lucrativa, ha aiutato suo marito
nella gestione di un’attività nell’ambito della ristorazione, a partire dal
mese di gennaio 2020 e fino alla chiusura, avvenuta nel marzo 2021, a causa dell’aggressione
da lui subita e apparentemente sfociata in un procedimento penale nei confronti
dei due presunti autori.
La
ricorrente, coniugata dal __________ 2019, senza figli, che non ha riferito
precedenti significative relazioni affettive (cfr. perizia __________, pag. 102
incarto AI) e che si trova in una situazione economica difficile, ha sempre
indicato che la causa della cessazione dell’attività lucrativa era il danno
alla salute e che senza di esso, avrebbe continuato a lavorare.
Questo
Tribunale non ignora che tra la chiusura dell’attività, il 3-4 marzo 2021 e
l’inizio dell’incapacità lavorativa, il 13 settembre 2021 (cfr. comunque
attestato del 23 novembre 2023 della dr.ssa med. __________ dove figura: “inizio
cura dal 18/8/21”), sono passati alcuni mesi nel corso dei quali
l’interessata non ha svolto alcuna attività e, apparentemente, neppure si è
data da fare per cercarla. Tuttavia, non va dimenticato che la medesima assicurata
ha precisato di non aver cercato il lavoro a causa dell’insorgere della
sindrome post traumatica da stress (ICD 10 F 41.1), attestata sia dalla
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sia dal perito
dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ed insorta
proprio a causa dell’aggressione subita dal marito nel mese di marzo 2021
(Perizia del __________, pag. 110-111 incarto AI).
Inoltre
dagli atti non emerge che in passato la ricorrente abbia mai svolto l’attività
di casalinga.
Quanto
alla circostanza che l’interessata ha esercitato l’attività in favore del
proprio coniuge a titolo gratuito e che non risulta il pagamento di contributi
sociali quale lavoratrice, va rilevato che questa ipotesi è prevista sia dalla
LAVS che dalla LAI.
Infatti,
secondo l’art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS, si ritiene che paghino contributi propri,
qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo,
gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non
riscuotono alcun salario in contanti.
Per
l’art. 28a cpv. 3 LAI, se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo
parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado
d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA.
Secondo
questo Tribunale, di conseguenza, gli elementi dell’incarto fanno concludere
che senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe lavorato (cfr. STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024, consid. 8).
Ne segue che la qualifica di
casalinga dell’assicurata non può essere confermata.
2.10
Alla luce di quanto sopra, la decisione
impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché completi
l’istruttoria considerando la ricorrente quale salariata.
L’amministrazione dovrà in
particolare sottoporre gli atti al consulente in integrazione per accertare le
attività nelle quali l’interessata può sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa residua, stabilire se sono possibili misure di reintegrazione, come
auspicato anche dalla curante, dr.ssa med. __________ (cfr. perizia, pag. 108
incarto AI) e procedere al calcolo dell’eventuale grado d’invalidità.
A questo scopo occorrerà pure tenere
conto delle conclusioni del perito, secondo cui “il trattamento
psicofarmacologico antidepressivo (a base di Fluoxetina e ora sospeso, su
consiglio del gastroenterologo), andrebbe ripristinato, introducendo, a mio
avviso un SNRI (ad esempio Venlafaxina, da utilizzare, se tollerato, a dosaggi
significativi); molecola meno impattante, a mio avviso, sulla funzionalità
gastroenterica rispetto all’SSRI, prescritto precedentemente, o ancor meglio
utilizzando Lamotrigina, in monoterapia, o con funzione di augmentatio
dell’SNRI e con ciò potremmo assistere, nell’arco di 10-12 mesi, ad un
miglioramento della CL della perizianda, in tutte le attività, quantificabile
in un 20% (CL 60%, IL 40%). Potrebbe inoltre essere utile un approccio
psicoterapeutico (…). D’altro canto, la perizianda (soggetto senza qualifica
professionale) pare disporre di buone risorse residue (come anche confermato
dalla curante), che andrebbe rivitalizzata attraverso la partecipazione dapprima
ad un corso intensivo di lingua italiana e successivamente a corsi
professionalizzanti di base (ad esempio custode o di un corso di aiuto cucina
con rilascio di certificati di formazione pratica); tutto ciò potrebbe portare,
nell’arco di 10-12 mesi ad una ripresa di CL dell’assicurata di un altro 20%
(CL 80%, IL 20%)” (pag. 114 incarto AI).
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso
(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V
281.
consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per
complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da
un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
formulata nel ricorso (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30
settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché
proceda come ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti