32.2023.15
Rifiuto del diritto a prestazioni in assenza dei requisiti minimi. Perizia pluridisciplinare. Valutazione economica non contestata. Conferma della decisione amministrativa. Assistenza giudiziaria accolta
3 luglio 2023Italiano87 min
giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc.
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.15
FC
Lugano
3 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1974, da ultimo
attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, ha inoltrato una domanda di
prestazioni nel giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito nel
gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena).
Dopo aver riconosciuto dei
provvedimenti professionali, eseguiti i necessari accertamenti medici ed
economici, inclusa una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a
cura del __________ del 1° aprile 2021, seguita da complementi dell’11 marzo, del
14 aprile e del 6 ottobre 2022, con decisione 17 gennaio 2023, confermativa di
un progetto del 25 agosto 2022, l’Ufficio AI, ammesse inabilità lavorative variabili
successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile
2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale del 100% in
attività adeguate, ha respinto il diritto a prestazioni, avendo stabilito al
raggiungimento dell’anno di attesa (1° gennaio 2018) un grado di invalidità del
9%.
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dall’avv. __________contesta la decisione, censurando
l’attendibilità della perizia __________ e, sostenendo di essere inabile in
misura completa, chiede l’attribuzione di una rendita intera e in via
subordinata l’annullamento della decisione e l’esperimento di ulteriori
accertamenti medici. Produce, oltre a documentazione già agli atti, nuove
certificazioni mediche.
Delle relative motivazioni si
dirà, per quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
risposta del 9 marzo 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato
complemento peritale __________ del 7 marzo 2023 (comprensivo della presa di
posizione del perito reumatologo), ritenuto come alla perizia __________ e alle
valutazioni del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) debba essere conferito
pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Con
osservazioni del 27 marzo 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha
confermato le proprie argomentazioni e allegato nuove certificazioni mediche.
L’Ufficio
AI ha prodotto un nuovo complemento peritale __________ e con osservazioni del 24
aprile 2023 si è riconfermato nelle sue allegazioni e conclusioni, ribadendo la
correttezza di quanto concluso sulla base della perizia bidisciplinare del __________.
Delle
relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario,
nel merito.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Nella DTF 148 V 162 consid.
3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il
diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen
Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung
respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des
Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug
greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere
Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem
zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung.
Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese
wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte
prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.
Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser
bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte
ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher
Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere
bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale
Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt
stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.
Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.
Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht
diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu
ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für
zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach
den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit
bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc
et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue
Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,
valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
. in caso di
insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31
dicembre 2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
. in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022. Con uno scritto del 7 settembre
2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto
transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del
diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato al TCA,
l’UFAS ha confermato che:
" (…) in
caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore
al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di
“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o
limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie
applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.
Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali
cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o
indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da
queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento
dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per
l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la
determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione
della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione
della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,
dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).
Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi
chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare
attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di
diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne
l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In
concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 22
giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc.
AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito inabilità lavorative variabili e intercorrenti
a far tempo dal gennaio 2017, con una ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020,
di un’abilità del 67% nella sua ultima attività lavorativa e del 100% in
attività adeguate. Considerato come dal confronto dei redditi risultava, al
gennaio 2018 (decorso l’anno di attesa ex art. 28 LAI), un grado d’invalidità
del 9% e, quindi, inferiore al grado minimo del 40%, con la decisione impugnata
l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni.
Siccome,
quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero
in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto
in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato
la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 17 gennaio 2023. Ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi
inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di
paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).
Al riguardo l’Alta Corte ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.
È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere
applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento
di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale
giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e
7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la
DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle
certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le
evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e
32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352;).
2.5. Nell’ambito dell’evasione della
richiesta di prestazioni del giugno 2017, acquisita la documentazione
dell’assicuratore malattia e infortuni e valutati i certificati dei curanti,
sulla base dell’indicazione del medico del SMR dr.ssa __________, l’Ufficio AI
ha predisposto l’esecuzione di una perizia bidisciplinare a cura del __________,
il quale, con referto 1° aprile 2021, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica
(dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________) ed effettuati i necessari
accertamenti, ha posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Discopatie
plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, oltre a quelle non
invalidanti di:
" Disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento
delta colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa
lombare).
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Esiti da allungamento del capo mediale del gastrocnemio a ds.
secondo __________ in sindrome da sovraccarico dell'avampiede ds. su brevità
dell'aponeurosi del gastrocnemio.
Obesità (peso 87,9 kg/statura 167 cm).
Sindrome algica generalizzata aspecifica.
Sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri
aspetti emozionali (ICD-10 F43.23).
Problemi correlati all'occupazione ed alla disoccupazione (ICD-10
Z56).
Periodi di attesa di altro tipo per accertamenti e trattamenti
(ICD-10 Z75.2).”
Dopo
aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, i periti non hanno
evidenziato patologie di natura psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa,
ma solo una da lieve a moderata riduzione della flessibilità, ossia della
capacità di adottare comportamenti diversi in funzione della situazione, che
tuttavia poteva essere superata senza portare ad una riduzione né nell'orario né
nel rendimento. Quanto alle altre affezioni reumatologiche, l’assicurata doveva
osservare delle limitazioni quanto ai pesi da sollevare, l’uso di attrezzi di precisione
pesanti, la posizione nell’effettuare lavori, dovendo poter alternare le
posizioni corporee al bisogno. Hanno quindi concluso che a far tempo dal mese
di aprile 2020 (per i periodi di inabilità transitoria maggiore, cfr. in esteso
al consid. 2.6.1) nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle
pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una
riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di
lavoro. In un’attività leggera e rispettosa delle citate limitazioni la
capacità lavorativa era invece completa (doc. AI pag. 446). Con rapporto 8
aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR ha condiviso tali conclusioni (doc. AI
pag. 479).
Esprimendosi
su nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, il __________,
interpellato il dr. __________, con complemento peritale dell’11 marzo 2022 ha
confermato le conclusioni peritali (doc. AI pag. 556; cfr. in esteso al consid.
2.6.2). Di conseguenza anche la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del
14 marzo 2022 ha confermato pienamente le precedenti conclusioni dell’8 aprile
2021 (doc. AI pag. 555).
Dal
5 al 30 luglio 2021 l’assicurata si è sottoposta ad un accertamento presso il __________,
al termine del quale, nel rapporto del 24 agosto 2021, sono state poste le
seguenti conclusioni:
" In base a
quanto osservato e valutato in sede di accertamento e in relazione alle domande
poste dalla Consulente Al, si esprimono le seguenti considerazioni.
L'accertamento ha evidenziato una situazione diversamente (più)
compromessa rispetto alle indicazioni medico-teoriche. Specificamente, l'A. ha
mantenuto la posizione eretta per brevi momenti (al massimo per 30-45 minuti),
non ha mai assunto quelle accovacciata e inginocchiata, non ha mai utilizzato
le scale e ha necessitato di un intervento estero per la movimentazione
sporadica di pesi all'incirca di 10 Kg. Si sono rese necessario anche pause
supplementari di breve durata. La stessa ha lamentato inoltre quotidianamente
dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e gonfiore),
nonostante non rientrino tra le diagnosi invalidanti, mentre quelli lombari,
invalidanti, sono stati segnatati, ma in modo meno marcato. È riuscita a
mantenere invece la posizione seduta anche oltre fora. A caratterizzare
l'intero percorso è stata ad ogni modo l'estrema attenzione portata sul danno
alla salute, in particolare l'esigenza di chiarire la problematica all'arto
inferiore destro e la paura di un peggioramento. A fronte della centralità di
tale problematica appaiono opportuni ulteriori analisi (anche perché l’impressione
è che l'A. necessiti di un simile chiarimento, per investire in un reale
percorso reintegrativo). Le risorse lavorative appaiono decisamente limitate.
L'A. ha dimostrato maggiori capacità di comprensione, memorizzazione e
applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali, semplici ed esecutivi,
senza ottenere tuttavia risultati sufficienti, in termini sia di tempi
realizzativi e di qualità del prodotto che di autonomia (anche la manualità
fine è apparsa limitata); in quelli amministrativi, di inventario o di conteggio
ha commesso numerosi errori, ripetuti, e ha necessitato di un sostegno continuo.
Anche le conoscenze linguistiche appaiono decisamente modeste. A conferma di
tale potenziale limitato si inseriscono capacità di ragionamento al di sotto della
media e una base scolastica scarsa. Attitudinalmente si è dimostrata comunque seria,
puntuale, attenta, concentrata e paziente. L'attività lavorativa potenziale sarebbe
dunque forzatamente pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva.
Malgrado la continuità con cui ha affronto i compiti, i ritmi
lavorativi sono risultati bassi (attribuibili sia. atte limitazioni fisiche che
alte risorse limitate). Le tempistiche esecutive sono apparse quindi ampiamente
dilatate. Il rendimento è di conseguenza allo stesso modo ampiamente ridotto,
quantificabile indicativamente con una metà tempo. La capacità lavorativa in
attività abituale definita medicalmente appare per contro difficilmente
immaginabile (alla luce anche della proposta rifiutata di stage adattati presso
il __________). Risulta comunque essenziale proporre dei periodi di prova a tempo
parziale all'interno del mercato lavorativo, in un contesto in cui
familiarizzare con il mansionario e sopperire all'insicurezza esecutiva, in
modo da verificare l'ampiezza della riduzione di rendimento. Il discorso
orientativo è stato ampiamente condizionato dall'attenzione particolare dell'A.
rispetto al danno alla salute. L'impressione è che allo stato attuale sia necessario
chiarire definitivamente la situazione relativa all’arto inferiore destro (problematica
ritenuta non invalidante, ma che rappresenterebbe ad ora il problema principale),
condizione senza la quale qualsiasi provvedimento professionale risulterebbe
verosimilmente infruttuoso. Ciononostante ha dichiarato di volere esercitare
un'attività lavorativa, purché rispettosa delle limitazioni fisiche e a tempo parziale,
anche se è apparsa reticente rispetto alla possibilità di un reale reinserimento.
L'unico settore, potenzialmente utile ai fini reintegrativi, a fronte delle relative
risorse lavorative e delle limitazioni fisiche, sarebbe quello industriale, in
mansioni grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio,
nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari). Eventuali futuri
tentativi reintegrativi devono essere sostenuti nella ricerca e
nell'introduzione al nuovo posto di lavoro (l'esperienza dell'A. è limitata
praticamente ad un unico settore).” (doc. AI pag. 512)
Tale
rapporto è stato inviato al __________, il quale, con complemento del 14 aprile
2022, si è confermato nelle sue conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa __________
del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 569 e 576; cfr. in esteso al consid.
2.6.2).
Con
rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dell’AI ha
osservato che, posto come in base al rapporto medico SMR l’assicurata risultava
tuttora abile in misura del 66% in attività abituale, “allo stesso tempo,
anche dopo la valutazione del periodo di accertamento al __________,
l’assicurata risulta abile in misura completa in attività adeguate e rispettose
dei limiti funzionali espressi in sede medica. Quali attività adeguate
potrebbero essere prese in considerazione delle attività in fabbrica tipo
attività di assemblaggio, attività d'imballaggio e attività di controllo. Si intendono
quindi le attività di tipo semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti
funzionali dati nella valutazione medico teorica”. Ha quindi concluso nel
senso che “non sussistono i presupposti per la messa in atto di
provvedimenti professionali intesi come riqualifica anche se sotto forma di
formazioni brevi. Risultano altresì esigibili formazioni ad hoc on the job per
introdurla nell'attività sopra indicate (attività in fabbrica). Non vi sono le
premesse per l'aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 579).
Alla
luce di questi riscontri, con progetto di decisione del 25 agosto 2022 l’amministrazione
ha proposto il rifiuto della domanda di prestazioni (doc. AI pag. 595).
L’assicurata
ha presentato le sue osservazioni, allegando nuovi documenti che sono stati sottoposti
al SAM, il quale, con complementi del 6 ottobre e 28 novembre 2022, acquisita
pure una nuova presa di posizione della dr.ssa __________ della Clinica __________,
ha concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della perizia
del 1° aprile 2021 (doc. AI pag. 647 e 664; cfr. in esteso al consid. 2.6.3). Parimenti
ha fatto, mediante una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022, anche la
dr.ssa __________ del SMR (doc. AI pag. 689).
Di
conseguenza, mediante decisione 17 gennaio 2023, l’Ufficio AI ha statuito:
" (…)
Esito degli accertamenti:
La sua domanda di prestazioni Al è stata presentata in data
22.06.2017. Dalla disamina degli atti presenti a dossier il Servizio Medico
Regionale (SMR) dell'Ufficio Al (UAI) ha potuto determinare le seguenti
incapacità lavorative, da considerare come riduzione
di rendimento:
Attività abituale, ausiliaria addetta alle pulizie delle
camere, della cucina e del servizio al tavolo:
- 100% dal 13.01.2017
- 33% dal 13.07.2017
- 100% dal 05.06.2019
- 33% dal 26.06.2019
- 100% dal 21.01.2020
- 33% dal 21.04.2020
Attività adeguate:
- 100% dal 13.01.2017
- 0% dal 13.07.2017
- 100% dal 05.06.2019
- 0% dal 26.06.2019
- 100% dal 21.01.2020
- 0% dal 21.04.2020
Giusta l'Art. 28 LAI, nel presente caso, l'anno d'attesa dopo il
quale insorgerebbe il diritto a prestazioni Al è raggiunto in data 01.01.2018.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale
indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006
nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del
25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF
126 V 75).
In assenza del danno alla salute, nell'abituale professione lei
avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 51'121.68.- (tabelle RSS,
valori federali, settore femminile, divisione economica 55-56).
Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 46'479.03 (tabelle RSS, valori
federali, settore femminile, riduzione complessiva del 15%).
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):
Confronto dei redditi:
Reddito da valido
CHF 51'121.68
Reddito da invalido CHF
46'479.03
Perdita di guadagno CHF
4'642.65
Grado d'invalidità = 9.08%
Al raggiungimento dell'anno d'attesa (01.01.2018 -Art. 28 LAI), il
grado d'invalidità riscontrato (9%) preclude la possibilità di riconoscerle una
rendita Al.
In considerazione dei periodi d'inabilità lavorativa riscontrati
dopo la scadenza dell'anno d'attesa e da ultima una capacità del 100% in
attività consone, a far capo dal 21.04.2020, non vi è alcun diritto ad una
rendita d'invalidità.
Per quanto attiene all'aspetto reintegrativo, dalla presa di
posizione espressa da una consulente del nostro Servizio Integrazione
Professionale (SIP), si evince che non vi sono i presupposti per l'applicazione
di misure reintegrative, per tramite dell'UAI.
Osservazioni al progetto di decisione
Contra la proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (DAI)
in data 25.08.2022 sono giunte all'incarto delle rimostranze di natura medica e
economica. Per quanto attiene all'aspetto clinico l’incarto è stato nuovamente
sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR) che, dopo aver ricevuto responso
dal __________
, ha confermato quanto appurato in precedenza.
Su tali basi, anche adoperando il valore economico suggerito
dall'allora Rappresentante Legale, __________, ovvero CHF 54'250.80 come
Reddito da valida (Rh), il grado d'invalidità riscontrato (a scopo prettamente
d'esercizio e non vincolante nella presente valutazione) del 14.33% preclude
nuovamente il diritto ad una rendita d'invalidità.
Per quanto attiene ai quesiti posti nelle sue rimostranze
20.09.2022 si segnala quanto segue:
1. non vi è alcuna garanzia circa una decisione Al entro due anni
dal deposito della domanda di prestazioni. L'attuale richiesta Al è stata
presentata il 22.06.2017 a seguito di un'incapacità lavorativa dovuta ad un
evento infortunistico, successivamente ritenuto malattia, senza dimenticare la
necessaria tempistica per l'organizzazione di un accertamento peritale (nel suo
caso bidisciplinare), ottenimento e relativa analisi del referto peritale e
ulteriori ritardi generati dalla situazione annessa alla problematica sanitaria
(Covid-19).
Considerandi
2.
Il rapporto del centro di formazione citato risulta inserito
agli atti in data 30.08.2021 ed è stato trasmesso al suo Rappresentante Legale,
oltre alla documentazione che compone il suo incarto, il 25.08.2022.
3.
Trattandosi di una valutazione dell'Assicuratore LAINF __________,
quindi esterne all'Ufficio Al (DAI), non è possibile prendere posizione al
riguardo.
Decidiamo pertanto
La richiesta di prestazioni è respinta.” (doc. AI pag. 693)
La ricorrente ha fatto pervenire
all’amministrazione ulteriore documentazione sulla quale è stata chiamata ad
esprimersi nuovamente la dr.ssa __________ del SMR il 7 febbraio 2023 (doc. AI
pag. 713).
L’assicurata insorge in questa
sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente
valutata, sulla base anche di nuova documentazione medica e di allegazioni di
cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr. consid. 2.6).
2.6
Dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato
di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la
perizia __________ del 1° aprile 2021 (confermata anche dai diversi complementi
peritali successivi), nella quale i periti si sono espressi su tutte le
patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate, ed è quindi da considerare
dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui
ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che seguono.
2.6.1
Come
anticipato al consid. 2.5, l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione
dell’assicurata, portatrice di diverse affezioni, soprattutto di natura
ortopedica a seguito di un infortunio nel gennaio 2017, dopo aver valutato la
documentazione prodotta e acquisita dall’assicuratore infortuni, ha ordinato
una valutazione bidisciplinare a cura del __________.
Nella
perizia del 1° aprile 2021 i periti hanno considerato tutta la documentazione
medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e hanno
precisato le ragioni per le quali al momento della perizia l’assicurata andava
considerata abile nella misura completa in un’attività adeguata e di 2/3 (67%) nella
sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.
I
periti del __________ hanno dapprima ricordato che successivamente ad una
caduta all’indietro nel gennaio 2017 l’assicurata lamentava dolori alla gamba e
alla schiena, che si irradiano fino alla colonna cervicale e si accompagnavano
a cefalea. Tale sintomatologia la portava ad avere difficoltà a camminare e a
dormire. l disturbi psichici venivano da lei riportati in relazione alla
difficoltà ad accettare i dolori e alle limitazioni che essi avevano portato
nella sua vita, pur cercando di accettarli.
Hanno quindi descritto
dettagliatamente l'anamnesi patologica, ricordato i trascorsi dell’assicurata,
già attiva come aiuto cucina/addetta alle pulizie, e che era stata dichiarata
inabile al lavoro al 100% a partire dal 13 gennaio 2017 a seguito del citato infortunio.
Vi era poi stata una breve ripresa lavorativa al 50% fallita con conseguente e nuova
incapacità lavorativa al 100% dal giugno 2017, non riprendendo quindi più il
lavoro. Aveva quindi inoltrato una domanda d'invalidità il 22 giugno 2017 a
seguito della problematica reumatologica intercorsa successivamente
all'infortunio sopraccitato, iniziando nel frattempo anche una presa a carico
psichiatrica.
Innanzitutto sul piano psichiatrico
l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, effettuate
due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi (personale, sociale,
psicopatologica e professionale), la giornata tipo, la terapia assunta e le
constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli
esami psicologici effettuati nonché l'esame clinico secondo AMDP System, nel
suo rapporto al __________ del 1° aprile 2021 ha concluso non evidenziando
alcun elemento patologico. Quali diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa ha posto quelle di “Sindrome da disadattamento, con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23), Problemi
correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD-10 Z56), Periodi di attesa
di altro tipo per accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2)”. Ha quindi
esposto che l’assicurata a livello psichiatrico non riportava antecedenti di
rilievo prima dell'infortunio, la presa a carico essendo stata motivata dalla
comparsa di una sintomatologia ansiosa-depressiva reattiva alla difficoltà
all'adattamento dei cambiamenti di vita in corso reattivi alla difficoltà di
non riuscire ad adattarsi ai disturbi ed alle limitazioni soggettivamente
percepite riguardanti la problematica reumatologica, oltre che gli adattamenti
successivamente agli interventi a cui era stata sottoposta per il controllo
della sintomatologia algica e le limitazioni lamentate. La specialista ha
sottolineato che la sintomatologia da disadattamento era insorta
secondariamente alla problematica fisica che aveva portato dopo l'infortunio ad
una protratta inabilità lavorativa e poi anche alla perdita del posto di
lavoro. L'incertezza rispetto al proprio futuro professionale, il doversi
appoggiare alla pubblica assistenza dopo la chiusura dell'infortunio, la perdita
del lavoro, avevano poi favorito il persistere di una sintomatologia che dalla
descrizione e dalla valutazione obbiettiva appariva nondimeno lieve, tanto che
i provvedimenti terapeutici si basavano essenzialmente su colloqui psicologici
di sostegno allo scopo di aiutarla ad accettare la situazione attuale. Secondo
la specialista, che concordava con le diagnosi poste dal Servizio Psicosociale
che la seguiva dall’agosto 2018, la sintomatologia evidenziata era d'intensità tale
da non soddisfare i criteri per la diagnosi di un episodio depressivo maggiore nemmeno
di grado lieve, ritenuto che “le ridotte risorse intrapsichiche portano l'A.
a veicolare l'espressione del proprio disagio psichico e delle preoccupazioni
in una percezione aumentata del dolore, tuttavia non sono emersi, durante la
valutazione peritale né dalla documentazione inviata dai curanti, la presenza
di conflitti intrapsichici o di ricerca di vantaggi primari che portino a
formulare la diagnosi di un disturbo somatoforme”. La descrizione della sua
quotidianità appariva inoltre connotata da una giornata scandita, essendo in grado
di distinguere le priorità, di mantenere gli impegni e avendo mostrato una volontà
a mantenere una propria autonomia. Quanto alle limitazioni evidenziate durante
la valutazione peritale, si evidenziava “una riduzione da lieve a moderata
della capacità di flessibilità mentre le altre aree di limitazioni secondo la
descrizione dello schema MINI ICF-APP non evidenziano alterazioni di natura significativa”.
In ogni caso le citate limitazioni potevano essere superate senza portare ad
una riduzione né nell'orario né nel rendimento. In effetti le risorse e i
deficit secondo lo schema MINI ICF-APP avevano permesso di evidenziare un grado
di disabilità “da lieve a
moderato” unicamente nel campo della “flessibilità”
(doc. AI pag. 433).
Per quanto riguardava la capacità
lavorativa nell’ultima attività di ausiliaria, secondo la perita “solo per i
motivi psichiatrici appare piena e completa a partire dal gennaio 2017, la
presa a carico psichiatrica è stata successiva, il disturbo da disadattamento
non ha portato limitazioni per quanto riguarda la capacità lavorativa”.
Anche in un'attività lavorativa adeguata “che tenga in considerazione la sua
formazione, la capacità lavorativa appare del 100% a partire dal 2017.
Un'attività adeguata dovrebbe soddisfare i requisiti delle esperienze
lavorative precedentemente apprese in quanto si tratta di una persona semplice
con un grado di scolarizzazione bassa e senza una formazione specifica”.
A tale valutazione, tratta sulla
base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non
ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari
l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che
tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014
del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a
tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.
Per quanto riguarda la
valutazione reumatologica, il __________ ha dapprima ricordato che
l’assicurata aveva subito il 13 gennaio 2017 un trauma diretto sulla schiena
con tumefazione dell'arto inferiore destro, in particolare del piede (con una
frattura trasversa del III metatarso) e che la risonanza magnetica della
colonna lombare del marzo 2017 aveva evidenziato una piccola ernia discale
L5-S1 contenuta in sede paramediana a destra a contatto con la radice di S1 omolaterale
con spondilartrosi da L4 a S1. Dopo essere stata seguita dal dr. __________ ed
eseguito fisioterapia, nel luglio 2018 era stata valutata dal dr. __________,
ortopedico che aveva riportato una guarigione della frattura non completa al
piede, dove clinicamente rimaneva un importante dolore nello spazio
intermetatarsale 11-111, tipico per un neurinoma di Morton, nonostante la risonanza
magnetica fosse negativa. Il 6 agosto 2018 era stata visitata presso la Clinica
ortopedica __________ a __________ dove era stata diagnosticata una sindrome
dolorosa cronica lombovertebrale e lomboradicolare in stato dopo caduta del 13
gennaio 2017. L'11 febbraio 2019 la dr.ssa __________, reumatologa, aveva posto
la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica con disfunzione segmentale al
passaggio lombosacrale
Il 19 settembre 2019 la dr.ssa __________,
neurologa, concludeva per la presenza di un quadro doloroso agli arti inferiori
a prevalenza sinistra, al quale si associava un deficit di forza ad entrambi
gli arti inferiori a prevalenza soggettiva ed un disturbo di sensibilità
tatto-algico a tutto l'arto inferiore sinistro fino all'emiaddome. Il 21
gennaio 2020 veniva sottoposta ad allungamento del capo mediale del
gastrocnemio secondo Baumann con approccio nel cavo popliteo.
La valutazione peritale è stata
affidata al reumatologo dr. __________, il quale, nel rapporto al __________
del 17 dicembre 2020, ha dapprima elencato nel dettaglio la documentazione agli
atti e la sintomatologia elencata dall’assicurata, descritta l’anamnesi
personale, famigliare, sociale e professionale e ha descritto l'esame
reumatologico. Ha quindi posto come diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quella di “discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”,
mentre tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha riportato
disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del
capo, appiattimento della colonna dorsale e lombare, con scoliosi
sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), decondizionamento e
sbilancio muscolare, esiti da allungamento del capo mediale gastrocnemio a destra
secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destra su brevità
dell'aponeurosi del gastrocnemio, obesità e sindrome algica generalizzata
aspecifica. Esprimendosi sulla valutazione clinica ha tra l’altro osservato che
“i disturbi dell’assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati
durante l’esame clinico funzionale peritale, non sono in gran parte spiegabili
con le alterazioni strutturali finora note. Vi è inoltre una chiara discrepanza
fra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori
riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull’arco delle 24 ore”.
Il perito ha elencato le limitazioni
funzionali e di carico da rispettare (limitazioni quanto ai pesi da sollevare,
l’uso di attrezzi di precisione pesanti, la posizione nell’effettuare lavori,
dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno) e
ha concluso per un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro,
dopo l'evento traumatico del 13 gennaio 2017 per la durata di sei mesi (sino al
12.
luglio 2017) e durante il periodo di ricovero presso la Clinica di __________
nel giugno 2019 ed a seguito dell'intervento chirurgico del gennaio 2020 per 3
mesi. All’infuori di tali periodi, l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato
di salute, era da considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, con rendimento massimo. Considerato come l’assicurata fosse
da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia (occupandosi della pulizia delle
camere, della cucina e del servizio ai tavoli), mettendo a confronto il
mansionario lavorativo con le risorse fisiche, il perito ha riconosciuto che si
trattava di un lavoro svolto sempre in piedi, con necessità di anteflessione e
torsione ripetitiva del tronco, per cui gli ha riconosciuto una diminuzione del
rendimento di 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore,
rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. Ha infine auspicato
un calo ponderale onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e le
articolazioni degli arti inferiori e l’introduzione di “una farmacoterapia
algomodulatoria centrale, tenendo conto della sindrome algica generalizzata
aspecifica” (doc. AI pag. 452).
Anche a tale approfondita e
dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e
valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui
non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità
lavorativa, va prestata adesione.
Il
__________ ha quindi concluso che nella sua ultima attività come ausiliaria
addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi
era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, mentre che in un’attività adatta la capacità era
completa. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, i
periti hanno concluso che nell'attività svolta la capacità lavorativa era dello
0% dal 13 gennaio 2017, di 2/3 (rispettivamente del 100% in attività adeguata) dal
13.
luglio 2017, dello 0% dal 5 giugno 2019, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal
26.
giugno 2019, dello 0% dal 21 gennaio 2020 e, quindi, di 2/3 (rispettivamente
del 100%) dal 21 aprile 2020 (doc. AI pag. 446).
A tali conclusioni, che sono
state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto dell’8 aprile 2021
(doc. AI pag. 479), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame
del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo
una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata
adesione.
Va pure osservato che la
valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria
strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato
correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto
alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante
(cfr. il DTF 125 V 351).
In
tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti
medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della
procedura amministrativa (art. 44
LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere
riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti,
nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.
470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).
Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a
conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si
dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o
direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere
aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A
tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di
perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;
8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017
consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali
solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei
considerandi che seguono.
2.6.2
Come verrà illustrato nel prosieguo,
le conclusioni del __________ non sono state smentite da censure motivate o da altra
documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o in grado di
comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Ora, il __________, nel complemento
peritale dell’11 marzo 2022, ha illustrato la nuova presa di posizione del dr. __________,
il quale
ha esposto nel dettaglio le
prese di posizione dei medici interpellati dall’assicurata, in particolare
della neurologa dr.ssa __________ del 10 novembre 2020 (che aveva diagnosticato
un dolore al piede destro di natura multifattoriale) e della TAC addominale realizzata
l’11 giugno 2021 (che non aveva evidenziato elementi patologici) e degli
specialisti della clinica ortopedica universitaria __________ a __________ (i
quali, visitata l’assicurata il 22 ottobre 2021, poste le diagnosi di “lombalgie
non specifiche in lieve spondiiartrosi L5/S1 bilaterale”, avevano osservato
che l’assicurata non era a benefìcio di un trattamento analgesico e non avevano
documentato deficit neurologici, e nemmeno neurocompressioni centrali o foraminali,
ma unicamente la presenza di lievi alterazioni degenerative lombari caudali,
concludendo affermando di non avere da offrire opzioni chirurgiche per migliorare
i sintomi della paziente). In merito alle certificazioni del dr. __________,
ortopedico, del 30 luglio 2020 e 1° luglio 2021, il dr. __________ ha
affermato, tra l’altro, quanto segue:
" (…) L'1.7.2021
l’assicurata veniva valutata dallo specialista in chirurgia ortopedica Dr. __________
di __________, il quale scriveva al medico curante Dr. __________ di __________
di aver visto l'assicurata in tal data per una compressione radicolare su
protrusione discale L4-S1 e per un'iniziale gonartrosi a destra; giungeva alle
diagnosi di stato dopo allungamento capo mediale gastrocnemio a destra il
21.1.2020, di frattura della diafisi di M3, dopo infortunio sul lavoro il13.1.2017,
con lieve neuropatia sensitiva del peroneo superficiale, di lombalgia cronica,
di sindrome depressiva, il Dr. __________ citava il referto di una risonanza
magnetica della colonna lombare eseguita presso la clinica di __________ il
21.6.2021: "Non cedimenti somatici. Allineati i muri posteriori dei
metameri. A L2-L3, non ernie non conflitti radicolari. A L3-L4, protrusione
discale ad ampio raggio prevalente nel recesso laterale di destra in assenza di
significativi contatti radicolari. A L4-L5, protrusione discale ad ampio raggio
con riduzione in ampiezza dei neuroforami e del canale midollare e con contatti
radicolari fievi con le radici L5 bilateralmente specie a sinistra. Artropatia
interfaccettaria. A L5-S1, protrusione discale prevalente in sede mediana con
modesti contatti radicolari con le radici di S1 specie a destra. Artropatia
interfaccettaria. Collateralmente si segnala immagine similcistica alla testa
del pancreas di circa 9 mm riconoscibile nella sola sequenza T2 pesata in
coronale, a giudizio clinico eventuale controllo nel tempo in primis mediante
colangio RM. Conclusioni: Nel tratto L4-S1 si conferma il sospetto di protusione
discale con contatto radicolare come sopradescritto.", Inoltre una
radiografia del ginocchio destro eseguita in 3 pose e rotula assiale a destra
sempre realizzata il 21.6.2021, mostrante iniziali alterazioni degenerative
gonartrosiche con riduzione in ampiezza dello spazio articolare femorotibiate
al comparto interno e sclerosi della spongiosa subcondraie al piatto tibiale
mediale, con apposizioni osteofitosiche marginali rotulee posteriori, riduzione
di ampiezza dello spazio articolare femororotuleo specie al versante laterale,
modica sovraelevazione rotulea. Il Dr. __________ riteneva che i sintomi
lamentati dalla paziente fossero legati ad una compressione radicolare,
suggerendo di eseguire un'infiltrazione peridurale antalgica, affermava che la
sua paziente preferiva aspettare soprattutto per i problemi alla tiroide. (…)” (doc.
AI pag. 556)
Il
perito ha rilevato in sostanza l’assenza di nuove diagnosi e di elementi
patologici rilevanti, concludendo che la documentazione medica non era “in
grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti
nell'assicurata. Di conseguenza rimane pure valida la mia valutazione della
capacità lavorativa espressa in sede peritale" (doc. AI pag. 556).
A tale complemento, completo e
dettagliato, e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve
aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso
senza riserve dal SMR il 14 marzo 2022 (doc. AI pag. 555). In effetti le certificazioni
prodotte, oltre a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti,
non attestano alcuna inabilità lavorativa, ma si limitano essenzialmente a
descrivere ulteriori esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente
approfondite dai periti del __________.
Del resto, il __________ ha
confermato le sue conclusioni anche dopo aver preso visione del rapporto del 24
agosto 2021 del __________ (a conclusione del soggiorno dell’assicurata dal 5
al 30 luglio 2021), con il quale il consulente professionale aveva tra l’altro
descritto una situazione “diversamente (più) compromessa rispetto alle
indicazioni medico-teoriche”, avendo l’assicurata lamentato quotidianamente
soprattutto i dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e
gonfiore), e mostrato risorse lavorative “decisamente limitate”. Nel
rapporto erano inoltre indicati limiti nella capacità di comprensione,
memorizzazione e applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali,
semplici ed esecutivi, come anche nella manualità e nell’esecuzione di compiti amministrativi,
di inventario o di conteggio, modeste conoscenze linguistiche e limitate capacità
di ragionamento e una base scolastica scarsa. Era quindi ipotizzabile un'attività
lavorativa pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva, pur dovendosi
attendere un rendimento ridotto, nel settore industriale, “in mansioni
grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio,
nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari)” (doc. AI pag. 512;
cfr. in esteso al consid. 2.5).
In
merito, con complemento del 14 aprile 2022, corredato dalle prese di posizione
dei due periti, il SAM si è nuovamente confermato nelle conclusioni peritali
come segue:
" Presa di
posizione della Dr.ssa med. __________:
La valutazione non si esprime rispetto a una determinazione
"pratica" della capacità in termine di tempo e/o rendimento; le
limitazioni descritte sono anche rappresentate da fattori extra Al come la base
scolastica scarsa, l'inesperienza, gli stage adattati presso il __________
negli ambiti di competenza sono stati rifiutati per la paura dì aggravare la
situazione, sebbene il __________ consideri essenziale proporre periodi di
prova a tempo parziale all'interno del mercato del lavoro. Già nella perizia
psichiatrica si sottolineava che si trattava di una persona semplice, con un grado
di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica. Pertanto tale
valutazione non permette a livello psichiatrico di discostarsi dalla
valutazione medico teorica. "
Presa di posizione del Dr. med. __________;
"A riguardo di questa vostra sopraindicata assicurata, da me
sottoposta su vostro incarico a perizia reumatologica il 15.12.2020, con
redazione di un complemento peritale alla vostra attenzione del 28.2.2022,
sulla base di ulteriori atti medici prodotti, ho preso ora conoscenza del rapporto
trasmessomi riguardante un soggiorno dell'assicurata presso il centro __________
di __________ dal 5.7.2021 al 30.7.2021; rammento che si tratta di un periodo antecedente
la visita avvenuta presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica
universitaria __________ a __________ il 22.10.2021, allorché gli specialisti giungevano
alla diagnosi di lombalgie non specifiche in lieve spondilartrosi L5/S1, incontrando
un'assicurata non a benefìcio di un trattamento analgesico che a quel momento riferiva
un dolore di intensità 10 sulla scala del dolore da 0 a 10. Il centro di accertamento
professionale il 24.8.2021 riferisce che la signora RI 1 aveva in previsione un
ulteriore approfondimento dei suoi dolori all'arto inferiore destro, estremità
alla quale era stato eseguito un allungamento del capo mediale gastrocnemio a
destra secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destro su
brevità dell''aponeurosi del gastrocnemio; a riguardo va osservato che poco
prima di iniziare l'accertamento presso ii centro professionale a __________ il
5.7.2021, l'1.7.2021 la signora RI 1 era stata valutata dallo specialista in
chirurgia ortopedica, dedicato alla chirurgia del piede, Dr. __________ a __________;
lo specialista riteneva che i sintomi accusati fossero inerenti ad una compressione
radicolare, non ulteriormente specificata che però non veniva poi confermata
dal consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria __________ di
__________ il 22.10.2021 che sottolineava l'assenza, alla risonanza magnetica
della colonna lombare de! 22.10.2021, di neurocompressioni centrali o foraminali,
vedendo soltanto lievi alterazioni degenerative lombari caudali. Nel documento
del centro di accertamento professionale datato il 24. 8.2021, si osserva a più
riprese una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il periodo di
osservazione dal 5.7 al 30.7.2021 e le risorse profilate in ambito peritale reumatologico
dal sottoscritto il 5.12.2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici; ciò si
spiega con il fatto che i limiti funzionali e di carico da me profilati a
pagina 15 e 16 dello scritto peritale datato 17.12.2020, tengono unicamente
conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità.
Il 15.12.2020 avevo anche osservato (pagina 15) che i disturbi accusati
dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l'esame
clinico funzionale peritale, non erano in gran parte spiegabili con le
alterazioni strutturali note fino a quel momento, altrettanto sottolineavo la
presenza di una chiara discrepanza tra il fabbisogno analgesico quotidiano,
inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti,
sull'arco delle 24 ore, osservazione poi anche rinnovati al momento della visita
del 22.10.2021 presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria
__________ a __________. Non deve essere ovviamente scotomizzata la diagnosi di
sindrome algica generalizzata aspecifica, valutata nel contesto della comorbidità
psichiatrica dalla specialista in psichiatria Dr.ssa __________, dato che il modo
come si è presentata l’assicurata durante il periodo di osservazione presso il centra
professionale di __________ è anche e soprattutto il risultato della patologia psichiatrica.”
(doc. AI pag. 569)
Queste
conclusioni sono state avallate dalla dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile
2022.
(doc. AI pag. 576) e anche questo TCA deve aderire.
A
prescindere dal fatto che è il medico, e non il consulente professionale, a doversi
esprimere sulle diagnosi invalidanti e sulla capacità medico teorica
dell’assicurato, va detto che la dr.ssa __________, psichiatra, ha con
pertinenza sottolineato come le limitazioni descritte fossero anche
rappresentate da fattori extra Al come la base scolastica scarsa,
l'inesperienza e dal fatto che, come descritto nella perizia psichiatrica,
l’assicurata fosse una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa,
senza una formazione specifica. Del resto, a ragione la dr.ssa __________,
nell’ambito del successivo complemento del __________ del 6 ottobre 2022 (doc.
AI pag. 646), ha pure sottolineato come il rapporto del __________ non conteneva
elementi che potessero modificare la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche
descritte nella perizia __________. Infatti, dallo stesso si evinceva che
l’assicurata era stata in grado di mantenere concentrazione e attenzione
adeguate, era stata puntuale, non aveva fatto assenze e inoltre aveva creato
relazioni sufficientemente adeguate interpersonali e svolto i compiti con
discreta autonomia e buona pazienza. Tali aspetti erano quindi compatibili con
lo status psichiatrico descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica
posta (doc. AI pag. 647).
Quanto
all’aspetto ortopedico, il perito dr. __________ ha rilevato come il periodo di
accertamento presso il __________ nel luglio 2021 fosse precedente la visita
avvenuta presso il consultorio della clinica ortopedica __________, e che poco
prima di tale accertamento professionale l’assicurata fosse stata valutata dal
dr. __________, chirurgo ortopedico (il quale aveva ritenuto che i sintomi accusati
fossero inerenti ad una compressione radicolare, non ulteriormente specificata
che però non veniva poi confermata dal consultorio del rachide della clinica __________).
Inoltre, secondo il perito emergeva dal documento del centro di accertamento
professionale una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il
periodo di osservazione e le risorse profilate e descritte nella perizia per il
__________ del 15 dicembre 2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici. Ciò
era spiegabile con il fatto che i limiti funzionali e di carico descritti nella
perizia tenevano conto solo degli handicap strutturalmente spiegabili, mentre
che “i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e
documentati durante l'esame clinico funzionale peritale, non erano in gran
parte spiegabili con le alterazioni strutturali note fino a quel momento”, dovendosi
sottolineare nuovamente “la presenza di una chiara discrepanza tra il
fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori
riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore”,
ritenuto che “il modo come si è presentata l’assicurata durante il periodo
di osservazione presso il centro professionale di __________ è anche e
soprattutto il risultato della patologia psichiatrica” (doc. AI pag. 569).
A
queste conclusioni, tratte dopo accurato esame dai periti che già avevano
peritato l’assicurata per il __________, questa Corte deve rinviare e aderire
senza riserve.
Sia
peraltro pure osservato che in ogni modo il consulente professionale dell’AI si
è espresso con valutazione del 6 maggio 2022, con la quale, tenendo conto di
tutti gli atti, incluso il rapporto a conclusione del periodo di accertamento
presso il __________ nel luglio 2021, ha concluso che l’assicurata, senza dover
intraprendere una riformazione specifica, poteva esercitare attività adeguate
semplici e ripetitive (come attività in fabbrica tipo di assemblaggio,
imballaggio o controllo) con un conseguente discapito economico del 9% (doc. AI
pag. 577 e 589; cfr. in esteso al consid. 2.5).
2.6.3
Nemmeno
le osservazioni presentate dall’assicurata al progetto di decisione del 25
agosto 2022, con le quali ha sostenuto di essere totalmente incapace di
esercitare un’attività lavorativa a dipendenza di varie affezioni e
l’incompletezza della perizia del SAM, a causa della mancata valutazione
neurologica, permettono di dipartirsi dalle conclusioni peritali.
L’assicurata
ha pure allegato nuova documentazione medica, fra i quali rapporti degli
specialisti della clinica __________ (del 12 settembre 2022 del dr. __________,
del 13 settembre 2022 della dr.ssa __________ e del 26 luglio 2022 dei dr.i __________
e __________; doc. AI pag. 615) e ad una certificazione di inabilità completa
del curante dr. __________ (doc. AI pag. 640).
Le
osservazioni dell’interessata, con gli allegati, sono stati sottoposti al __________,
il quale, con complemento del 6 ottobre 2022, ha esposto come segue per quanto
riguarda la sfera psichiatrica:
" sul piano
psichiatrico il rapporto del Centro __________ di __________ del 24.8.2021 non
contiene elementi che modifichino la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche
descritte nella perizia __________. Infatti, nello scritto citato si legge come
l'A. fosse stata in grado di mantenere una concentrazione, attenzione adeguate,
fosse stata puntuale, non ha fatto assenze e inoltre ha creato relazioni
sufficientemente adeguate interpersonali, svolgendo i compiti con discreta
autonomia e buona pazienza. Tali aspetti sono compatibili con lo status psichiatrico
descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica posta. Per quanto riguarda
la contestazione dello studio legale e notarile __________ che la valutazione
psichiatrica non si sia avvalsa di una testistica, essa non è stata ritenuta
indicata visto che già la sola sintomatologia presente permetteva di
diagnosticare una sindrome da disadattamento, diagnosi peraltro già posta dagli
specialisti curanti. L'avvocato menziona come test psicodiagnostici per la
credibilità della perizia psichiatrica il SIMS (Structured Inventory Malingered
Symptomatology) o il MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2
Restructured Form). II SIMS è un test che valuta la presenza di simulazione:
nel caso specifico non vi erano motivi per sospettare che l'assicurata stesse
simulando; per quanto riguarda il MMPI 2-RF, esso è composto da 338 item a
doppia alternativa di risposta ("Vero o Falso") che necessitano di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana scritta. Nel caso in esame non vi
era quest'ultima premessa (come si legge anche nel rapporto __________ del 24.8.2022
l'Assicurata mostrava una comprensione sufficiente dell'italiano, esprimendosi
in modo succinto e semplice, mentre nella scrittura registravano parecchie
lacune grammaticali, sintattiche eccetera), oltre che come detto sopra non vi
erano motivi di approfondimento diagnostico in quanto sia il perito che i
curanti concordavamo sulla diagnosi presente.
Si ritiene quindi con queste specificazioni di aver risposto in
maniera esaustiva alle osservazioni poste dallo studio legale e notarile __________
sulla perizia psichiatrica.” (doc. AI pag. 644 e 647)
Sulla base della valutazione
della perita dr.ssa __________ quindi le censure mosse in fase di audizione non
modificavano la perizia psichiatrica compresa nella perizia __________ che veniva
confermata.
Per quanto riguarda invece le
affezioni reumatologiche, su indicazione del perito dr. __________,
l’Ufficio AI ha aggiornato il dossier con l’acquisizione anche di una nuova
presa di posizione del consultorio del piede della clinica __________, pervenuta
quindi in data 10 novembre 2022 – con la quale la dr.ssa __________ ha
segnalato che l'infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3, 3/4, non
aveva portato ad un miglioramento dei disturbi, e partiva quindi dal
presupposto che l’assicurata presentava una sindrome del dolore cronico di
origine multifattoriale, scartando un'eziologia esclusivamente ortopedica dei
disturbi al piede e alla gamba destra; doc. AI pag. 664 –, in merito alla quale
il dr. __________, con complemento al __________ del 28 novembre 2022, ha confermato
che la nuova documentazione non modificava le conclusioni della perizia __________
nemmeno dal punto di vista reumatologico, affermando:
" (…) in
merito alla vostra richiesta del 15.11.2022 di una presa di posizione sulla
ulteriore documentazione giunta in sede di audizione, riportiamo quanto segue
la presa di posizione del Dr. med. __________.
“ La ringrazio
per avermi trasmesso, come da me richiesto con il precedente scritto del
3.10.2022, l'ulteriore rapporto redatto dal consultorio del piede, per mano
della Dr.ssa __________, capoclinica presso la clinica ortopedica __________ a __________
(…)
Tenendo ora anche conto di
quest'ultimo scritto redatto dal consultorio della chirurgia del piede della
clinica __________ di __________, rileggendo lo scritto peritale redatto il
17.12.2020
dal sottoscritto dopo valutazione peritale del 15.12.2020, non
riconosco nuovi elementi oggettivi strutturali nel mio campo di specialità, in
grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell'assicurata e
quindi della sua capacità lavorativa.
In conclusione posso soltanto
ribadire quanto stabilito durante la valutazione peritale reumatologica del
15.12.2020.”
(doc. AI pag. 664)
Inoltre, con una dettagliata
annotazione del 1/7 dicembre 2022 (di ben 15 rispettivamente 6 pagine) la
dr.ssa __________, dopo aver elencato e commentato esaustivamente la
documentazione medica agli atti, ha risposto anche alla censura circa il mancato
approfondimento neurologico. Dopo aver ricordato gli esiti della MRI della
colonna lombare eseguita il 20 dicembre 2017 (che confermava la “presenza
di una faccettopatia e lesioni artrosiche (quindi patologie squisitamente
reumatologico-ortopediche) nel determinismo della sindrome pseudoradicolare”),
ha esposto, fra l’altro, quanto segue:
" (…) L'A è
affetta da Sindrome lombovertebrale cronica in presenza di protrusione discale
L4-L5 e piccola ernia discale in L5-S1 in sede mediana destra in esiti di infiltrazione
mirata periradicolare L4 senza miglioramenti soggettivi; in data 21.01.2020
allungamento del capo mediale del gastrocnemio secondo Baumann in sindrome da
sovraccarico dell'avampiede destro su brevità dell'aponeurosi gastrocnemica ed
esiti di infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3 e 3/4 del
13.09.2022: trattasi di patologie di carattere puramente
ortopedico-reumatologiche, senza risentimenti neurologici, come a più riprese
documentato da tutti i curanti.
Ricordo come il neurochirurgo curante Dr. __________ (19.07.2019)
evidenzi: Clinicamente deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui
talloni senza cedimenti, inclinazione dolente con distanza al suolo di oltre un
metro, inclinazione dolente, bending laterale ridotto di 20° con dolori, non
segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5, Lasègue negativo. Vi è una RM
lombare del 3.3.2017 con allineamento mantenuto, non riduzione degli spazi
intersomatici, discopatia Pfirrmann stadio l L4-L5 e L5-S1 con fissurazione
anulus fibrosus su entrambi i livelli e moderata protrusione L5-S1 ds. con contatto
con la radice di S1, moderata spondilartrosi L4-L5 e L5-S1 bilaterale. Valuta
che / dolori riferiti sono compatibili con le moderate alterazioni riscontrate,
presenta inoltre anche un'insufficienza pasturale con un decondizionamento
muscolare, per tale motivo
propone inizialmente un'infiltrazione delle faccette articolari
che la paziente non vuole eseguire in nessun caso e ritiene che l'unico
trattamento plausibile sia di proseguire con il rinforzo muscolare e la
fisioterapia. Il contatto con la radice di S1 non pare sintomatico non
mostrando un dolore radicolare nella gamba limitata al dermatoma.
** Questa documentazione esclude un interessamento neurologico
a livello clinico (deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui
talloni senza cedimenti, non segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5,
Lasègue negativo) e strumentale (dolore riferito senza esatta distribuzione
metamerica algica rispetto al contatto della moderata protusione L5-S1 con la
radice di 81 riscontrata alla RM lombare). Depone per attribuire la
sintomatologia algica riferita dall'A come dovuta alle moderate alterazioni
riscontrate ed all'insufficienza pasturale con decondizionamento muscolare,
pertanto di interesse reumatologico-ortopedico.
(…)
** La Dr.ssa __________ all'esame clinico, peraltro blando,
riscontra l'assenza di segni radicolari, movimento delle anche liberi, ma
dolenti a sin., ipoestesia agli arti inferiori bilateralmente a prevalenza sin,
con livello sensitivo fino a metà addome (anche in questo caso non è rispettata
alcuna distribuzione metamerica dei disturbi algici riferiti dall'A) cammina
sulle punte dei piedi e sui talloni, riflessi simmetrici, segni radicolari
negativi. La Dr.ssa __________ pone l'accento sull'aspetto
reumatologico-ortopedico delle discopatie a livello L4-L5 e L5-S1 con soltanto
una possibile irritazione della radice L5 sin, in
assenza di risentimento neurologico obiettivato alla clinica,
come poco sopra precisato. Anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019
esclude segni di mielopatia.
Nel Rapporto medico della Clinica __________, __________, reparto
Neurochirurgia e Chirurgia della Schiena (06.08.2021), al Dr. med. __________,
specialista in medicina generale, __________.
(…)
Descrivono l'esame clinico: 44-enne in buono stato generale e
adiposo.
(…)
Consigliano per una continuazione con la terapia conservativa.
Attualmente la paziente assume come terapia antidolorifica del Dafalgan perché
afferma di avere intolleranza a tutta una seria di medicamenti. Per questo
consigliano ginnastica per stabilizzare la colonna o del fitness. In ogni caso
una riabilitazione stazionaria potrebbe essere indicata. Non prevedono
ulteriori controlli presso la loro unità. Qualora in futuro dovessero insorgere
nuovi aspetti sono pronti a rivedere la paziente.
** Sia alla clinica (può camminare sulle punte e sui talloni.
La motilità della colonna lombare è poco limitata. La distanza dita-pavimento è
di 10 cm. Vi è una cooperazione limitata alla visita clinica ma la forza bruta
è ovunque per lo meno M4 sotto intensi dichiarati dolori. La sensibilità di
entrambe le gambe distalmente è descritta come diminuita senza una
localizzazione dermatogena. La sensibilità dei glutei prossimale interna è
intatta. Lasègue bilateralmente positivo a 15°. ...l riflessi muscolari delle
estremità inferiori sono simmetrici e mediamente elicitabili. Babinski negativo
bilateralmente, consueta assenza di distribuzione metamerica) che alle indagini
strumentali riportate assenza di coinvolgimento neurologico ed indicazioni
neurochirurgiche.
Dal rapporto medico della neurologa curante Dr.sa __________
(10.11.2020) si apprende che la specialista non ha una spiegazione per il
soggettivo peggioramento della sensibilità che ritiene probabilmente essere
secondario al dolore e che non ha una causa
neurologica. Propone un approccio fisioterapico;
** Nessuna diagnosi ai sensi dell'ICD10 e nessuna spiegazione
neurologica dei disturbi patiti dall'A.
La retata di consultazione della Dr.ssa __________ (12.09.2022)
ripercorre in anamnesi lo sviluppo di lombosciatalgia con irradiazione del
dolore al piede destro e sinistro.
(…)
** Riscontro di neuroma di Morton per il quale la Dr.ssa __________
indirizza l'A alla Dr.ssa __________, specialista della chirurgia del piede,
consigliando una terapia farmacologica lasciando al curante di base la
prescrizione dei Tarmaci consigliati, l disturbi patiti dall'A sono legati una
sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile
tendenza all'espansione dei sintomi funzionali. L'esame ENMG
risulta consono con l'età dell'A.
Circa il neuroma di Morton: si tratta di una patologia benigna
che scaturisce dall'ispessimento anomalo di uno dei nervi plantari che
transitano tra i metatarsi. Tra i fattori favorenti il neuroma di Morton,
meritano una citazione: l'abitudine a indossare scarpe troppo strette o col
tacco, i microtraumi e le sollecitazioni continue ai piedi derivanti
dalla pratica di determinati attività, e la presenza di
particolari deformità anatomiche (es: piedi piatti).
Oltre al dolore al piede, il neuroma di Morton è spesso causa
di altri sintomi locali, quali bruciore, formicolio e intorpidimento.
Di norma, il trattamento del neuroma di Morton è conservativo
(plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni ecc.); esiste però
anche una terapia chirurgica, che i medici adottano solo nel caso in cui i
rimedi conservativi si siano dimostrati inefficaci. Evitare di indossare scarpe
inadeguate aiuta sicuramente a ridurre il rischio di sviluppare il neuroma di
Morton.
Osservazioni
Agli atti era indicato un sospetto di neuropatia sensitiva del
nervo peroneo superficiale Ds in base alla visita della Dr.ssa __________ del
07.11.2019
Anche alla recente visita della neurologa Dr.ssa __________ del
12.09.2022
viene documentata la presenza di una sindrome dolorosa cronica
multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e
di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata
all'età, in assenza di altre mononeuropatie della gamba destra. Non è stata
riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori nel corso visita
bidisciplinare SAM. Infatti dalla perizia __________ si apprende: Può molto
spesso __________ fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso
camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno
accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Tutti
i curanti dell'A precisano, come sopra dettagliatamente esposto, che i disturbi
patiti dall'A non hanno nessun correlato anatomo-topografico neurologico (come
normalmente avviene) con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare
ed anzi più nel dettaglio la risonanza magnetica lombare documenta la presenza
di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza restringimenti centrali o
foraminali; anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019 esclude segni di
mielopatia.
Conclusioni
In assenza pertanto di patologie di esclusivo interesse
neurologico di non vi sono motivi per procedere con ulteriori accertamenti
neurologici. Inoltre sulla scorta dei complementi peritali __________ del
11.03.2022, 14.04.2022 e 28.11.2022 si conferma il RAF SMR del 08.04.021.”
(doc. AI pag. 687)
Ora, a tali, complete e
dettagliate osservazioni della dr.ssa __________, che hanno preso attentamente
e approfonditamente posizione sulle varie certificazioni dei curanti, questo
Tribunale non può che aderire e rinviare. Il medico SMR ha confermato le
conclusioni dei periti __________, osservando come l’assicurata era affetta da
problematiche di carattere puramente ortopedico-reumatologico, senza
ripercussioni neurologiche. Quanto al neuroma di Morton, sulla base anche di
quanto attestato dalla dr.ssa __________, ha giustamente osservato che i
disturbi erano legati ad “una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con
probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali”. Inoltre, il
neuroma di Morton era una patologia benigna con necessità di trattamento di
solito conservativo (plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni
ecc.) o chirurgico solo nel caso di insuccesso dei trattamenti conservativi. Si
doveva quindi ammettere la presenza di una sindrome dolorosa cronica
multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e
di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata
all'età, ricordato nondimeno che in sede di perizia del __________ non era
comunque stata riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori. La dr.ssa __________
ha pure ricordato che tutti i curanti avevano confermato che i disturbi dell’assicurata
non avevano alcun correlato anatomo-topografico neurologico (come normalmente avviene)
con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare (la RM lombare
documentava la presenza di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza
restringimenti centrali o foraminali e la RMN cervico-dorsale del novembre 2019
escludeva segni di mielopatia) e a ragione ha quindi concluso che non vi erano patologie
di esclusivo interesse neurologico che necessitassero ulteriori accertamenti
neurologici (doc. AI pag. 687).
2.6.4
Tali precise conclusioni sono del
resto state confermate dal SMR nuovamente nell’annotazione del 7 febbraio 2023
in merito alla documentazione prodotta successivamente alla resa della
decisione del 17 gennaio 2023. In particolare l’assicurata ha prodotto uno
scritto del 10 gennaio 2023 del dr. __________, il quale ha ricordato i vari
disturbi, ormai cronicizzati, accusati dalla paziente successivamente all’infortunio
del gennaio 2017, con “dolori e grave difficoltà funzionale alla
colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati” e concluso
certificando un’inabilità lavorativa sino al 31 gennaio 2023 (doc. AI pag.
709). Ha inoltre fatto pervenire un rapporto del dr. __________ del 31 gennaio 2023
che ha attestato la presenza di “Dolore cronico non specificato ICD-11:
MG30.Z” su “Dolore dipendente dalla distanza percorsa a piedi nella
regione del piede destro che sale fino al ginocchio, Deficit sensoriale non
dermatomico nella parte inferiore della gamba e del piede destro (non
attribuibile a un dermatomo o a un nervo periferico), St.d. caduta con frattura
anamnestica del 111° metatarso in data 13.01.2017, St.d. operazione 2020 in
Ticino, ENMG 08/2022: neuropatia tibiale lieve bilaterale più probabilmente
legata all'età, nessuna chiara mononeuropatia, St.d. infiltrazione
intermetatarsale 2/3 e 3/4 senza effetto” (traduzione dal tedesco
effettuata dalla dr.ssa __________, doc. AI pag. 713) e ha concluso affermando
che la causa dei disturbi non era ancora chiara e che non potevano offrire alla
paziente altre opzioni di cura. Restava da valutare una terapia multimodale del
dolore in regime di ricovero e/o un cotrattamento psicosomatico con l'obiettivo
di migliorare il coping e l'autoefficacia (doc. AI pag. 710).
In merito, la dr.ssa __________
del SMR ha osservato che i disturbi citati dal curante erano stati già valutati
in svariate sedi essendo stati inquadrati nella nota “sindrome algica
generalizzata aspecifica”, indicata nella perizia bidisciplinare
dell’aprile 2021 quale diagnosi senza valenza invalidante, mentre non venivano poste
nuove diagnosi e/o variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente
valetudinario. Ha pure osservato che anche il curante aveva dichiarato che si
trattava di una situazione clinica soggettiva (quindi senza riscontro
obiettivo) di difficoltà, riferita dalla paziente stessa circa costanti dolori alla
colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati. In merito alla
certificazione del dr. __________, la stessa si limitava a ribadire “il
carattere soggettivo dei disturbi patiti dall’assicurata, senza un'esatta
distribuzione dermatomerica o riferibile ad un preciso nervo periferico”,
con i reperti dell’ENMG dell'agosto 2022 blandi e consoni con l'età dell'assicurata,
confermanti l’assenza di causa dei disturbi a riconferma della Sindrome algica
generalizzata aspecifica. Non ponendo quindi nuove diagnosi e non obiettivando variazioni
significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario, le precedenti
conclusioni andavano confermate (doc. AI pag. 713).
Tali conclusioni, fondate su un
attento e preciso esame del caso e della documentazione agli atti, meritano di
essere condivise, ove peraltro si rammenti il principio giurisprudenziale per
cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).
2.7
In
sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto quali nuove certificazioni il referto
del 20 ottobre 2022 dell'__________ (oltre a quello del 31 gennaio 2023 già
prodotto), un certificato del 9 aprile 2022 della dr.ssa __________ nonché certificati
del 10 gennaio e 3 febbraio 2023 del dr. __________ (doc.DD, FF, GG).
Tale
documentazione è quindi stata sottoposta al __________, il quale, interpellati
i due periti, con complemento peritale del 7 marzo 2023 ha concluso che la
documentazione non apportava nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le
conclusioni diagnostiche della perizia __________ e di conseguenza non erano
ipotizzabili modifiche delle risorse fisiche e psichiche dell’assicurata e
quindi della sua capacità lavorativa (doc. VII/1).
Analoghe conclusioni sono quindi
state formulate nuovamente dal __________ con scritto del 24 aprile 2023, in
merito a documentazione ulteriormente prodotta, segnatamente un referto del 17
marzo 2023 della dr.ssa __________ (consultorio del piede della clinica __________)
e un certificato del curante del 1° marzo 2023 (indicante che la paziente era
in sua cura dal 13 gennaio 2017 e che sussisteva un’incapacità lavorativa completa
dal 1° al 31 marzo 2023; doc. II). La dr.ssa __________ si è riferita ad una
consultazione telefonica avuta con l’assicurata il 14 marzo 2023 e ha posto le
diagnosi già note al __________. Per quanto riguardava il piede destro che
presentava un dolore cronico, ella ha riferito di aver spiegato all’assicurata
che si trattava di una sindrome del dolore neuropatico per la quale, oltre alla
terapia neurale, non vi erano opzioni di cura alternative, di conseguenza non
si prevedevano ulteriori controlli.
Il dr. __________, perito del __________,
ha in proposito osservato che “non riconosco nuovi elementi oggettivi in
grado di modificare le mie conclusioni diagnostiche inerenti al mio campo di
specialità; si riconfermano dunque anche le conclusioni peritali reumatologiche
trasmesse al servizio di accertamento medico il 17 dicembre 2020” (doc.
XIV/1).
Ora, va senza dubbio prestata
adesione alle conclusioni del __________, il quale, dopo attenta e motivata valutazione
ad opera dei periti in reumatologia e psichiatria che già avevano peritato
l’assicurata in occasione della perizia redatta il 1° aprile 2021, ha concluso che
nemmeno queste nuove certificazioni apportavano elementi idonei a modificarne
le conclusioni (doc. XVIII/1). Sia peraltro osservato che le certificazioni
prodotte dalla ricorrente si esauriscono in parte in attestazioni scarne e
immotivate (segnatamente quelle del dr. __________) e per il resto sono riferite
a diagnosi e disturbi già noti e ampiamente indagati nell’ambito della perizia del
__________ dell’aprile 2021 e dei successivi complementi. Inoltre, ad eccezione
di quelle del curante, le stesse non contengono alcuna attestazione di
inabilità lavorativa.
Quanto al fatto, sottolineato
dalla ricorrente, che i dolori le impedirebbero in sostanza di lavorare, va pure
osservato che in caso di patologie non completamente oggettivabili, vanno
valutati tanti altri fattori. A tal proposito occorre notare che tutti gli
specialisti che hanno visitato l’assicurata non hanno comunque valutato la
presenza di una sofferenza tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Come
del resto sottolineato dalla perita psichiatrica del __________, le limitazioni
descritte anche dai responsabili del __________ erano anche rappresentate da
fattori extra Al, come la base scolastica scarsa e l'inesperienza, ritenuto che
già nella perizia psichiatrica era stato sottolineato che si trattava di una
persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione
specifica (cfr. complemento peritale del 14 aprile 2022, doc. AI pag. 576).
Inoltre il perito dr. __________ ha pure rilevato la discrepanza tra le
lamentele e la terapia antidolorifica assunta, la paziente descrivendo un
problema di dolori, ma non assumendo nulla per i dolori.
Del resto non si può ignorare che
nessuna problematica psichiatrica è stata ritenuta invalidante dalla perita
psichiatrica e l’assicurata non risulta essere seguita da alcuno psichiatra o
quantomeno nessuna certificazione in tal senso è stata prodotta. Dagli
accertamenti peritali essa risulta presentare delle problematiche non
invalidanti, a conferma anche della presenza di patologie somatiche tutto
sommato blande.
Circa poi le critiche mosse alla
perizia, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che
determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle
diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va
detto che al __________, e in particolare al perito medico reumatologo,
pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e
contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottopostigli
per valutazione.
In definitiva, l’ampia
documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in
questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione
valetudinaria diversa da quella illustrata dal __________, osservato peraltro
che, ad eccezione egli scarni certificati (per lo più non motivati e corredati
da diagnosi) resi dal curante, l’ampia documentazione prodotta non contiene
alcuna attestazione di inabilità lavorativa.
Alla luce delle risultanze di cui
sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: il
17.
gennaio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
e riferimenti), senza che si renda necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti. Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1
con rinvii). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2.
Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi
concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire
dall’amministrazione, la sua richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo
accertamento medico va disattesa.
Occorre peraltro nuovamente
sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze
peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nella perizia e sufficientemente pertinenti per rimetterne in
causa le conclusioni (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si
avvera nel caso di specie.
Pertanto, visto quanto sopra,
ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 1° aprile 2021 - la quale
rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena
forza probante -, e gli svariati successivi complementi nonché gli affidabili
pareri del medico SMR (sul valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006) e
richiamato pure il principio per cui l’assicurazione invalidità non è importante
la diagnosi, ma la conseguenza dei danni alla salute sulla capacità lavorativa (STF
9C_49/2012 consid. 6), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati
dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di
vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa,
fatta eccezione per i periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività
dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al
20.
aprile 2020, vada considerata abile in misura del 67% nella sua attività
abituale quale addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio
al tavolo, e nella misura completa in attività adeguate.
2.8
Per quel che concerne l’aspetto
economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla valutazione dell’Ufficio
AI va prestata integrale adesione.
Stante al gennaio 2018 (ossia
dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un’abilità
lavorativa completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha
proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi
correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 51'121.68 (pari al
reddito statistico desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile
nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione
economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, per il 2018, considerato
come l’assicurata era da tempo non attiva professionalmente) ad un reddito da
invalida di fr. 46'479.03 (determinato
partendo dai fr. 54'681.21 (fr. 4'371.- mensili, inclusa la tredicesima; STF
U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel
2018.
da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che
presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive
nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili
dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già
riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2018, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della
necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari), giungendo ad un grado d'invalidità del 9% (51'121.68 – 46'479.03.--
x 100 : 51'121.68) che non dà diritto a una rendita.
Tale calcolo, rimasto come detto
incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31
dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in
materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art.
25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i
salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo
all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati
salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF,
in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001
U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).
Sia ancora osservato che tale
grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello
svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico,
richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233).
Anche per quanto riguarda la riduzione
del 15% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per
il fattore “attività leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico
(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma
anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla
salute.
Infine, con riferimento alla
censura ricorsuale riguardante l’età,
al momento determinante della
resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 138 V 457), l’assicurata, che è
nata il 1° febbraio 1974, aveva 49 anni.
Ora, il TF nella STF I 293/05 del
17.
luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che
un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa
rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a
disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita
di vecchiaia. Nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato
di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma
abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata
con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e
cardiologici), il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire
un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007,
l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc.
32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del
100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al
momento della decisione AI, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate
le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di
possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la STF
9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni).
Nella fattispecie, sulla scorta
della succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurata
può mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del
lavoro, considerato che ha ancora davanti a sé numerosi anni prima del
pensionamento; dall’altra che, come detto, ella può svolgere attività semplici
e ripetitive che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale
diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71
consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3).
Del resto, va rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato,
vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e che non richiedono necessariamente la messa in atto
di particolari misure di reintegrazione professionale formazione né
un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).
Non vi sono dunque motivi per
scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la
valutazione economica.
2.9
In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 gennaio al 12 luglio
2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, considerata
dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa in attività adeguate a partire
dal 21 aprile 2020, con un conseguente grado di invalidità del 9%, l’assicurata
non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo
ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e
con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa
(art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2), ragione per cui non
le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.
La decisione impugnata merita pertanto
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza
giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.
2.11
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le
condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF
9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata
e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale
(V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per
cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il
ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
I requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi
adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF
8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio
2003.
consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il
momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo
carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.
500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti