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Decisione

32.2023.15

Rifiuto del diritto a prestazioni in assenza dei requisiti minimi. Perizia pluridisciplinare. Valutazione economica non contestata. Conferma della decisione amministrativa. Assistenza giudiziaria accolta

3 luglio 2023Italiano87 min

giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.15

FC

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1974, da ultimo

attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, ha inoltrato una domanda di

prestazioni nel giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito nel

gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena).

Dopo aver riconosciuto dei

provvedimenti professionali, eseguiti i necessari accertamenti medici ed

economici, inclusa una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a

cura del __________ del 1° aprile 2021, seguita da complementi dell’11 marzo, del

14 aprile e del 6 ottobre 2022, con decisione 17 gennaio 2023, confermativa di

un progetto del 25 agosto 2022, l’Ufficio AI, ammesse inabilità lavorative variabili

successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile

2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale del 100% in

attività adeguate, ha respinto il diritto a prestazioni, avendo stabilito al

raggiungimento dell’anno di attesa (1° gennaio 2018) un grado di invalidità del

9%.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dall’avv. __________contesta la decisione, censurando

l’attendibilità della perizia __________ e, sostenendo di essere inabile in

misura completa, chiede l’attribuzione di una rendita intera e in via

subordinata l’annullamento della decisione e l’esperimento di ulteriori

accertamenti medici. Produce, oltre a documentazione già agli atti, nuove

certificazioni mediche.

Delle relative motivazioni si

dirà, per quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con

risposta del 9 marzo 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato

complemento peritale __________ del 7 marzo 2023 (comprensivo della presa di

posizione del perito reumatologo), ritenuto come alla perizia __________ e alle

valutazioni del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) debba essere conferito

pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.4. Con

osservazioni del 27 marzo 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha

confermato le proprie argomentazioni e allegato nuove certificazioni mediche.

L’Ufficio

AI ha prodotto un nuovo complemento peritale __________ e con osservazioni del 24

aprile 2023 si è riconfermato nelle sue allegazioni e conclusioni, ribadendo la

correttezza di quanto concluso sulla base della perizia bidisciplinare del __________.

Delle

relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario,

nel merito.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen

Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung

respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des

Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug

greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere

Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem

zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung.

Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese

wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte

prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich.

Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser

bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte

ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher

Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere

bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale

Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt

stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält.

Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung.

Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht

diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu

ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für

zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach

den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit

bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc

et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue

Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

. in caso di

insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31

dicembre 2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

. in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022. Con uno scritto del 7 settembre

2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto

transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del

diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato al TCA,

l’UFAS ha confermato che:

" (…) in

caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore

al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di

“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o

limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie

applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.

Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali

cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o

indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento

dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per

l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la

determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione

della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione

della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,

dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).

Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi

chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare

attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di

diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In

concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 22

giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc.

AI pag. 110). L’Ufficio AI ha stabilito inabilità lavorative variabili e intercorrenti

a far tempo dal gennaio 2017, con una ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020,

di un’abilità del 67% nella sua ultima attività lavorativa e del 100% in

attività adeguate. Considerato come dal confronto dei redditi risultava, al

gennaio 2018 (decorso l’anno di attesa ex art. 28 LAI), un grado d’invalidità

del 9% e, quindi, inferiore al grado minimo del 40%, con la decisione impugnata

l’amministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni.

Siccome,

quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero

in ogni caso sorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto

in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato

la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 17 gennaio 2023. Ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi

inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di

paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.

318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29

settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento

di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale

giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e

7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle

certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le

evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352;).

2.5. Nell’ambito dell’evasione della

richiesta di prestazioni del giugno 2017, acquisita la documentazione

dell’assicuratore malattia e infortuni e valutati i certificati dei curanti,

sulla base dell’indicazione del medico del SMR dr.ssa __________, l’Ufficio AI

ha predisposto l’esecuzione di una perizia bidisciplinare a cura del __________,

il quale, con referto 1° aprile 2021, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica

(dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________) ed effettuati i necessari

accertamenti, ha posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Discopatie

plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, oltre a quelle non

invalidanti di:

" Disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento

delta colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa

lombare).

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Esiti da allungamento del capo mediale del gastrocnemio a ds.

secondo __________ in sindrome da sovraccarico dell'avampiede ds. su brevità

dell'aponeurosi del gastrocnemio.

Obesità (peso 87,9 kg/statura 167 cm).

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri

aspetti emozionali (ICD-10 F43.23).

Problemi correlati all'occupazione ed alla disoccupazione (ICD-10

Z56).

Periodi di attesa di altro tipo per accertamenti e trattamenti

(ICD-10 Z75.2).”

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, i periti non hanno

evidenziato patologie di natura psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa,

ma solo una da lieve a moderata riduzione della flessibilità, ossia della

capacità di adottare comportamenti diversi in funzione della situazione, che

tuttavia poteva essere superata senza portare ad una riduzione né nell'orario né

nel rendimento. Quanto alle altre affezioni reumatologiche, l’assicurata doveva

osservare delle limitazioni quanto ai pesi da sollevare, l’uso di attrezzi di precisione

pesanti, la posizione nell’effettuare lavori, dovendo poter alternare le

posizioni corporee al bisogno. Hanno quindi concluso che a far tempo dal mese

di aprile 2020 (per i periodi di inabilità transitoria maggiore, cfr. in esteso

al consid. 2.6.1) nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle

pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una

riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di

lavoro. In un’attività leggera e rispettosa delle citate limitazioni la

capacità lavorativa era invece completa (doc. AI pag. 446). Con rapporto 8

aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR ha condiviso tali conclusioni (doc. AI

pag. 479).

Esprimendosi

su nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, il __________,

interpellato il dr. __________, con complemento peritale dell’11 marzo 2022 ha

confermato le conclusioni peritali (doc. AI pag. 556; cfr. in esteso al consid.

2.6.2). Di conseguenza anche la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del

14 marzo 2022 ha confermato pienamente le precedenti conclusioni dell’8 aprile

2021 (doc. AI pag. 555).

Dal

5 al 30 luglio 2021 l’assicurata si è sottoposta ad un accertamento presso il __________,

al termine del quale, nel rapporto del 24 agosto 2021, sono state poste le

seguenti conclusioni:

" In base a

quanto osservato e valutato in sede di accertamento e in relazione alle domande

poste dalla Consulente Al, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'accertamento ha evidenziato una situazione diversamente (più)

compromessa rispetto alle indicazioni medico-teoriche. Specificamente, l'A. ha

mantenuto la posizione eretta per brevi momenti (al massimo per 30-45 minuti),

non ha mai assunto quelle accovacciata e inginocchiata, non ha mai utilizzato

le scale e ha necessitato di un intervento estero per la movimentazione

sporadica di pesi all'incirca di 10 Kg. Si sono rese necessario anche pause

supplementari di breve durata. La stessa ha lamentato inoltre quotidianamente

dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e gonfiore),

nonostante non rientrino tra le diagnosi invalidanti, mentre quelli lombari,

invalidanti, sono stati segnatati, ma in modo meno marcato. È riuscita a

mantenere invece la posizione seduta anche oltre fora. A caratterizzare

l'intero percorso è stata ad ogni modo l'estrema attenzione portata sul danno

alla salute, in particolare l'esigenza di chiarire la problematica all'arto

inferiore destro e la paura di un peggioramento. A fronte della centralità di

tale problematica appaiono opportuni ulteriori analisi (anche perché l’impressione

è che l'A. necessiti di un simile chiarimento, per investire in un reale

percorso reintegrativo). Le risorse lavorative appaiono decisamente limitate.

L'A. ha dimostrato maggiori capacità di comprensione, memorizzazione e

applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali, semplici ed esecutivi,

senza ottenere tuttavia risultati sufficienti, in termini sia di tempi

realizzativi e di qualità del prodotto che di autonomia (anche la manualità

fine è apparsa limitata); in quelli amministrativi, di inventario o di conteggio

ha commesso numerosi errori, ripetuti, e ha necessitato di un sostegno continuo.

Anche le conoscenze linguistiche appaiono decisamente modeste. A conferma di

tale potenziale limitato si inseriscono capacità di ragionamento al di sotto della

media e una base scolastica scarsa. Attitudinalmente si è dimostrata comunque seria,

puntuale, attenta, concentrata e paziente. L'attività lavorativa potenziale sarebbe

dunque forzatamente pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva.

Malgrado la continuità con cui ha affronto i compiti, i ritmi

lavorativi sono risultati bassi (attribuibili sia. atte limitazioni fisiche che

alte risorse limitate). Le tempistiche esecutive sono apparse quindi ampiamente

dilatate. Il rendimento è di conseguenza allo stesso modo ampiamente ridotto,

quantificabile indicativamente con una metà tempo. La capacità lavorativa in

attività abituale definita medicalmente appare per contro difficilmente

immaginabile (alla luce anche della proposta rifiutata di stage adattati presso

il __________). Risulta comunque essenziale proporre dei periodi di prova a tempo

parziale all'interno del mercato lavorativo, in un contesto in cui

familiarizzare con il mansionario e sopperire all'insicurezza esecutiva, in

modo da verificare l'ampiezza della riduzione di rendimento. Il discorso

orientativo è stato ampiamente condizionato dall'attenzione particolare dell'A.

rispetto al danno alla salute. L'impressione è che allo stato attuale sia necessario

chiarire definitivamente la situazione relativa all’arto inferiore destro (problematica

ritenuta non invalidante, ma che rappresenterebbe ad ora il problema principale),

condizione senza la quale qualsiasi provvedimento professionale risulterebbe

verosimilmente infruttuoso. Ciononostante ha dichiarato di volere esercitare

un'attività lavorativa, purché rispettosa delle limitazioni fisiche e a tempo parziale,

anche se è apparsa reticente rispetto alla possibilità di un reale reinserimento.

L'unico settore, potenzialmente utile ai fini reintegrativi, a fronte delle relative

risorse lavorative e delle limitazioni fisiche, sarebbe quello industriale, in

mansioni grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio,

nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari). Eventuali futuri

tentativi reintegrativi devono essere sostenuti nella ricerca e

nell'introduzione al nuovo posto di lavoro (l'esperienza dell'A. è limitata

praticamente ad un unico settore).” (doc. AI pag. 512)

Tale

rapporto è stato inviato al __________, il quale, con complemento del 14 aprile

2022, si è confermato nelle sue conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa __________

del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 569 e 576; cfr. in esteso al consid.

2.6.2).

Con

rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dell’AI ha

osservato che, posto come in base al rapporto medico SMR l’assicurata risultava

tuttora abile in misura del 66% in attività abituale, “allo stesso tempo,

anche dopo la valutazione del periodo di accertamento al __________,

l’assicurata risulta abile in misura completa in attività adeguate e rispettose

dei limiti funzionali espressi in sede medica. Quali attività adeguate

potrebbero essere prese in considerazione delle attività in fabbrica tipo

attività di assemblaggio, attività d'imballaggio e attività di controllo. Si intendono

quindi le attività di tipo semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti

funzionali dati nella valutazione medico teorica”. Ha quindi concluso nel

senso che “non sussistono i presupposti per la messa in atto di

provvedimenti professionali intesi come riqualifica anche se sotto forma di

formazioni brevi. Risultano altresì esigibili formazioni ad hoc on the job per

introdurla nell'attività sopra indicate (attività in fabbrica). Non vi sono le

premesse per l'aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 579).

Alla

luce di questi riscontri, con progetto di decisione del 25 agosto 2022 l’amministrazione

ha proposto il rifiuto della domanda di prestazioni (doc. AI pag. 595).

L’assicurata

ha presentato le sue osservazioni, allegando nuovi documenti che sono stati sottoposti

al SAM, il quale, con complementi del 6 ottobre e 28 novembre 2022, acquisita

pure una nuova presa di posizione della dr.ssa __________ della Clinica __________,

ha concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della perizia

del 1° aprile 2021 (doc. AI pag. 647 e 664; cfr. in esteso al consid. 2.6.3). Parimenti

ha fatto, mediante una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022, anche la

dr.ssa __________ del SMR (doc. AI pag. 689).

Di

conseguenza, mediante decisione 17 gennaio 2023, l’Ufficio AI ha statuito:

" (…)

Esito degli accertamenti:

La sua domanda di prestazioni Al è stata presentata in data

22.06.2017. Dalla disamina degli atti presenti a dossier il Servizio Medico

Regionale (SMR) dell'Ufficio Al (UAI) ha potuto determinare le seguenti

incapacità lavorative, da considerare come riduzione

di rendimento:

Attività abituale, ausiliaria addetta alle pulizie delle

camere, della cucina e del servizio al tavolo:

- 100% dal 13.01.2017

- 33% dal 13.07.2017

- 100% dal 05.06.2019

- 33% dal 26.06.2019

- 100% dal 21.01.2020

- 33% dal 21.04.2020

Attività adeguate:

- 100% dal 13.01.2017

- 0% dal 13.07.2017

- 100% dal 05.06.2019

- 0% dal 26.06.2019

- 100% dal 21.01.2020

- 0% dal 21.04.2020

Giusta l'Art. 28 LAI, nel presente caso, l'anno d'attesa dopo il

quale insorgerebbe il diritto a prestazioni Al è raggiunto in data 01.01.2018.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale

indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF

126 V 75).

In assenza del danno alla salute, nell'abituale professione lei

avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 51'121.68.- (tabelle RSS,

valori federali, settore femminile, divisione economica 55-56).

Considerando una capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 46'479.03 (tabelle RSS, valori

federali, settore femminile, riduzione complessiva del 15%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR):

Confronto dei redditi:

Reddito da valido

CHF 51'121.68

Reddito da invalido CHF

46'479.03

Perdita di guadagno CHF

4'642.65

Grado d'invalidità = 9.08%

Al raggiungimento dell'anno d'attesa (01.01.2018 -Art. 28 LAI), il

grado d'invalidità riscontrato (9%) preclude la possibilità di riconoscerle una

rendita Al.

In considerazione dei periodi d'inabilità lavorativa riscontrati

dopo la scadenza dell'anno d'attesa e da ultima una capacità del 100% in

attività consone, a far capo dal 21.04.2020, non vi è alcun diritto ad una

rendita d'invalidità.

Per quanto attiene all'aspetto reintegrativo, dalla presa di

posizione espressa da una consulente del nostro Servizio Integrazione

Professionale (SIP), si evince che non vi sono i presupposti per l'applicazione

di misure reintegrative, per tramite dell'UAI.

Osservazioni al progetto di decisione

Contra la proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (DAI)

in data 25.08.2022 sono giunte all'incarto delle rimostranze di natura medica e

economica. Per quanto attiene all'aspetto clinico l’incarto è stato nuovamente

sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR) che, dopo aver ricevuto responso

dal __________

, ha confermato quanto appurato in precedenza.

Su tali basi, anche adoperando il valore economico suggerito

dall'allora Rappresentante Legale, __________, ovvero CHF 54'250.80 come

Reddito da valida (Rh), il grado d'invalidità riscontrato (a scopo prettamente

d'esercizio e non vincolante nella presente valutazione) del 14.33% preclude

nuovamente il diritto ad una rendita d'invalidità.

Per quanto attiene ai quesiti posti nelle sue rimostranze

20.09.2022 si segnala quanto segue:

1. non vi è alcuna garanzia circa una decisione Al entro due anni

dal deposito della domanda di prestazioni. L'attuale richiesta Al è stata

presentata il 22.06.2017 a seguito di un'incapacità lavorativa dovuta ad un

evento infortunistico, successivamente ritenuto malattia, senza dimenticare la

necessaria tempistica per l'organizzazione di un accertamento peritale (nel suo

caso bidisciplinare), ottenimento e relativa analisi del referto peritale e

ulteriori ritardi generati dalla situazione annessa alla problematica sanitaria

(Covid-19).

Considerandi

2.

Il rapporto del centro di formazione citato risulta inserito

agli atti in data 30.08.2021 ed è stato trasmesso al suo Rappresentante Legale,

oltre alla documentazione che compone il suo incarto, il 25.08.2022.

3.

Trattandosi di una valutazione dell'Assicuratore LAINF __________,

quindi esterne all'Ufficio Al (DAI), non è possibile prendere posizione al

riguardo.

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni è respinta.” (doc. AI pag. 693)

La ricorrente ha fatto pervenire

all’amministrazione ulteriore documentazione sulla quale è stata chiamata ad

esprimersi nuovamente la dr.ssa __________ del SMR il 7 febbraio 2023 (doc. AI

pag. 713).

L’assicurata insorge in questa

sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente

valutata, sulla base anche di nuova documentazione medica e di allegazioni di

cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr. consid. 2.6).

2.6

Dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato

di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la

perizia __________ del 1° aprile 2021 (confermata anche dai diversi complementi

peritali successivi), nella quale i periti si sono espressi su tutte le

patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione

messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate, ed è quindi da considerare

dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui

ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che seguono.

2.6.1

Come

anticipato al consid. 2.5, l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione

dell’assicurata, portatrice di diverse affezioni, soprattutto di natura

ortopedica a seguito di un infortunio nel gennaio 2017, dopo aver valutato la

documentazione prodotta e acquisita dall’assicuratore infortuni, ha ordinato

una valutazione bidisciplinare a cura del __________.

Nella

perizia del 1° aprile 2021 i periti hanno considerato tutta la documentazione

medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e hanno

precisato le ragioni per le quali al momento della perizia l’assicurata andava

considerata abile nella misura completa in un’attività adeguata e di 2/3 (67%) nella

sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.

I

periti del __________ hanno dapprima ricordato che successivamente ad una

caduta all’indietro nel gennaio 2017 l’assicurata lamentava dolori alla gamba e

alla schiena, che si irradiano fino alla colonna cervicale e si accompagnavano

a cefalea. Tale sintomatologia la portava ad avere difficoltà a camminare e a

dormire. l disturbi psichici venivano da lei riportati in relazione alla

difficoltà ad accettare i dolori e alle limitazioni che essi avevano portato

nella sua vita, pur cercando di accettarli.

Hanno quindi descritto

dettagliatamente l'anamnesi patologica, ricordato i trascorsi dell’assicurata,

già attiva come aiuto cucina/addetta alle pulizie, e che era stata dichiarata

inabile al lavoro al 100% a partire dal 13 gennaio 2017 a seguito del citato infortunio.

Vi era poi stata una breve ripresa lavorativa al 50% fallita con conseguente e nuova

incapacità lavorativa al 100% dal giugno 2017, non riprendendo quindi più il

lavoro. Aveva quindi inoltrato una domanda d'invalidità il 22 giugno 2017 a

seguito della problematica reumatologica intercorsa successivamente

all'infortunio sopraccitato, iniziando nel frattempo anche una presa a carico

psichiatrica.

Innanzitutto sul piano psichiatrico

l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa __________, psichiatra, la quale, effettuate

due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi (personale, sociale,

psicopatologica e professionale), la giornata tipo, la terapia assunta e le

constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli

esami psicologici effettuati nonché l'esame clinico secondo AMDP System, nel

suo rapporto al __________ del 1° aprile 2021 ha concluso non evidenziando

alcun elemento patologico. Quali diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa ha posto quelle di “Sindrome da disadattamento, con

prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23), Problemi

correlati all'occupazione e alla disoccupazione (ICD-10 Z56), Periodi di attesa

di altro tipo per accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2)”. Ha quindi

esposto che l’assicurata a livello psichiatrico non riportava antecedenti di

rilievo prima dell'infortunio, la presa a carico essendo stata motivata dalla

comparsa di una sintomatologia ansiosa-depressiva reattiva alla difficoltà

all'adattamento dei cambiamenti di vita in corso reattivi alla difficoltà di

non riuscire ad adattarsi ai disturbi ed alle limitazioni soggettivamente

percepite riguardanti la problematica reumatologica, oltre che gli adattamenti

successivamente agli interventi a cui era stata sottoposta per il controllo

della sintomatologia algica e le limitazioni lamentate. La specialista ha

sottolineato che la sintomatologia da disadattamento era insorta

secondariamente alla problematica fisica che aveva portato dopo l'infortunio ad

una protratta inabilità lavorativa e poi anche alla perdita del posto di

lavoro. L'incertezza rispetto al proprio futuro professionale, il doversi

appoggiare alla pubblica assistenza dopo la chiusura dell'infortunio, la perdita

del lavoro, avevano poi favorito il persistere di una sintomatologia che dalla

descrizione e dalla valutazione obbiettiva appariva nondimeno lieve, tanto che

i provvedimenti terapeutici si basavano essenzialmente su colloqui psicologici

di sostegno allo scopo di aiutarla ad accettare la situazione attuale. Secondo

la specialista, che concordava con le diagnosi poste dal Servizio Psicosociale

che la seguiva dall’agosto 2018, la sintomatologia evidenziata era d'intensità tale

da non soddisfare i criteri per la diagnosi di un episodio depressivo maggiore nemmeno

di grado lieve, ritenuto che “le ridotte risorse intrapsichiche portano l'A.

a veicolare l'espressione del proprio disagio psichico e delle preoccupazioni

in una percezione aumentata del dolore, tuttavia non sono emersi, durante la

valutazione peritale né dalla documentazione inviata dai curanti, la presenza

di conflitti intrapsichici o di ricerca di vantaggi primari che portino a

formulare la diagnosi di un disturbo somatoforme”. La descrizione della sua

quotidianità appariva inoltre connotata da una giornata scandita, essendo in grado

di distinguere le priorità, di mantenere gli impegni e avendo mostrato una volontà

a mantenere una propria autonomia. Quanto alle limitazioni evidenziate durante

la valutazione peritale, si evidenziava “una riduzione da lieve a moderata

della capacità di flessibilità mentre le altre aree di limitazioni secondo la

descrizione dello schema MINI ICF-APP non evidenziano alterazioni di natura significativa”.

In ogni caso le citate limitazioni potevano essere superate senza portare ad

una riduzione né nell'orario né nel rendimento. In effetti le risorse e i

deficit secondo lo schema MINI ICF-APP avevano permesso di evidenziare un grado

di disabilità “da lieve a

moderato” unicamente nel campo della “flessibilità”

(doc. AI pag. 433).

Per quanto riguardava la capacità

lavorativa nell’ultima attività di ausiliaria, secondo la perita “solo per i

motivi psichiatrici appare piena e completa a partire dal gennaio 2017, la

presa a carico psichiatrica è stata successiva, il disturbo da disadattamento

non ha portato limitazioni per quanto riguarda la capacità lavorativa”.

Anche in un'attività lavorativa adeguata “che tenga in considerazione la sua

formazione, la capacità lavorativa appare del 100% a partire dal 2017.

Un'attività adeguata dovrebbe soddisfare i requisiti delle esperienze

lavorative precedentemente apprese in quanto si tratta di una persona semplice

con un grado di scolarizzazione bassa e senza una formazione specifica”.

A tale valutazione, tratta sulla

base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari

l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che

tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014

del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a

tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, il __________ ha dapprima ricordato che

l’assicurata aveva subito il 13 gennaio 2017 un trauma diretto sulla schiena

con tumefazione dell'arto inferiore destro, in particolare del piede (con una

frattura trasversa del III metatarso) e che la risonanza magnetica della

colonna lombare del marzo 2017 aveva evidenziato una piccola ernia discale

L5-S1 contenuta in sede paramediana a destra a contatto con la radice di S1 omolaterale

con spondilartrosi da L4 a S1. Dopo essere stata seguita dal dr. __________ ed

eseguito fisioterapia, nel luglio 2018 era stata valutata dal dr. __________,

ortopedico che aveva riportato una guarigione della frattura non completa al

piede, dove clinicamente rimaneva un importante dolore nello spazio

intermetatarsale 11-111, tipico per un neurinoma di Morton, nonostante la risonanza

magnetica fosse negativa. Il 6 agosto 2018 era stata visitata presso la Clinica

ortopedica __________ a __________ dove era stata diagnosticata una sindrome

dolorosa cronica lombovertebrale e lomboradicolare in stato dopo caduta del 13

gennaio 2017. L'11 febbraio 2019 la dr.ssa __________, reumatologa, aveva posto

la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica con disfunzione segmentale al

passaggio lombosacrale

Il 19 settembre 2019 la dr.ssa __________,

neurologa, concludeva per la presenza di un quadro doloroso agli arti inferiori

a prevalenza sinistra, al quale si associava un deficit di forza ad entrambi

gli arti inferiori a prevalenza soggettiva ed un disturbo di sensibilità

tatto-algico a tutto l'arto inferiore sinistro fino all'emiaddome. Il 21

gennaio 2020 veniva sottoposta ad allungamento del capo mediale del

gastrocnemio secondo Baumann con approccio nel cavo popliteo.

La valutazione peritale è stata

affidata al reumatologo dr. __________, il quale, nel rapporto al __________

del 17 dicembre 2020, ha dapprima elencato nel dettaglio la documentazione agli

atti e la sintomatologia elencata dall’assicurata, descritta l’anamnesi

personale, famigliare, sociale e professionale e ha descritto l'esame

reumatologico. Ha quindi posto come diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quella di “discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”,

mentre tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha riportato

disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del

capo, appiattimento della colonna dorsale e lombare, con scoliosi

sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), decondizionamento e

sbilancio muscolare, esiti da allungamento del capo mediale gastrocnemio a destra

secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destra su brevità

dell'aponeurosi del gastrocnemio, obesità e sindrome algica generalizzata

aspecifica. Esprimendosi sulla valutazione clinica ha tra l’altro osservato che

“i disturbi dell’assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati

durante l’esame clinico funzionale peritale, non sono in gran parte spiegabili

con le alterazioni strutturali finora note. Vi è inoltre una chiara discrepanza

fra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori

riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull’arco delle 24 ore”.

Il perito ha elencato le limitazioni

funzionali e di carico da rispettare (limitazioni quanto ai pesi da sollevare,

l’uso di attrezzi di precisione pesanti, la posizione nell’effettuare lavori,

dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno) e

ha concluso per un'inabilità lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro,

dopo l'evento traumatico del 13 gennaio 2017 per la durata di sei mesi (sino al

12.

luglio 2017) e durante il periodo di ricovero presso la Clinica di __________

nel giugno 2019 ed a seguito dell'intervento chirurgico del gennaio 2020 per 3

mesi. All’infuori di tali periodi, l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato

di salute, era da considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, con rendimento massimo. Considerato come l’assicurata fosse

da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia (occupandosi della pulizia delle

camere, della cucina e del servizio ai tavoli), mettendo a confronto il

mansionario lavorativo con le risorse fisiche, il perito ha riconosciuto che si

trattava di un lavoro svolto sempre in piedi, con necessità di anteflessione e

torsione ripetitiva del tronco, per cui gli ha riconosciuto una diminuzione del

rendimento di 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore,

rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. Ha infine auspicato

un calo ponderale onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e le

articolazioni degli arti inferiori e l’introduzione di “una farmacoterapia

algomodulatoria centrale, tenendo conto della sindrome algica generalizzata

aspecifica” (doc. AI pag. 452).

Anche a tale approfondita e

dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e

valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui

non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità

lavorativa, va prestata adesione.

Il

__________ ha quindi concluso che nella sua ultima attività come ausiliaria

addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi

era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, mentre che in un’attività adatta la capacità era

completa. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, i

periti hanno concluso che nell'attività svolta la capacità lavorativa era dello

0% dal 13 gennaio 2017, di 2/3 (rispettivamente del 100% in attività adeguata) dal

13.

luglio 2017, dello 0% dal 5 giugno 2019, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal

26.

giugno 2019, dello 0% dal 21 gennaio 2020 e, quindi, di 2/3 (rispettivamente

del 100%) dal 21 aprile 2020 (doc. AI pag. 446).

A tali conclusioni, che sono

state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto dell’8 aprile 2021

(doc. AI pag. 479), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame

del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo

una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata

adesione.

Va pure osservato che la

valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria

strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato

correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto

alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante

(cfr. il DTF 125 V 351).

In

tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti

medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44

LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere

riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti,

nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali

solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei

considerandi che seguono.

2.6.2

Come verrà illustrato nel prosieguo,

le conclusioni del __________ non sono state smentite da censure motivate o da altra

documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o in grado di

comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Ora, il __________, nel complemento

peritale dell’11 marzo 2022, ha illustrato la nuova presa di posizione del dr. __________,

il quale

ha esposto nel dettaglio le

prese di posizione dei medici interpellati dall’assicurata, in particolare

della neurologa dr.ssa __________ del 10 novembre 2020 (che aveva diagnosticato

un dolore al piede destro di natura multifattoriale) e della TAC addominale realizzata

l’11 giugno 2021 (che non aveva evidenziato elementi patologici) e degli

specialisti della clinica ortopedica universitaria __________ a __________ (i

quali, visitata l’assicurata il 22 ottobre 2021, poste le diagnosi di “lombalgie

non specifiche in lieve spondiiartrosi L5/S1 bilaterale”, avevano osservato

che l’assicurata non era a benefìcio di un trattamento analgesico e non avevano

documentato deficit neurologici, e nemmeno neurocompressioni centrali o foraminali,

ma unicamente la presenza di lievi alterazioni degenerative lombari caudali,

concludendo affermando di non avere da offrire opzioni chirurgiche per migliorare

i sintomi della paziente). In merito alle certificazioni del dr. __________,

ortopedico, del 30 luglio 2020 e 1° luglio 2021, il dr. __________ ha

affermato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) L'1.7.2021

l’assicurata veniva valutata dallo specialista in chirurgia ortopedica Dr. __________

di __________, il quale scriveva al medico curante Dr. __________ di __________

di aver visto l'assicurata in tal data per una compressione radicolare su

protrusione discale L4-S1 e per un'iniziale gonartrosi a destra; giungeva alle

diagnosi di stato dopo allungamento capo mediale gastrocnemio a destra il

21.1.2020, di frattura della diafisi di M3, dopo infortunio sul lavoro il13.1.2017,

con lieve neuropatia sensitiva del peroneo superficiale, di lombalgia cronica,

di sindrome depressiva, il Dr. __________ citava il referto di una risonanza

magnetica della colonna lombare eseguita presso la clinica di __________ il

21.6.2021: "Non cedimenti somatici. Allineati i muri posteriori dei

metameri. A L2-L3, non ernie non conflitti radicolari. A L3-L4, protrusione

discale ad ampio raggio prevalente nel recesso laterale di destra in assenza di

significativi contatti radicolari. A L4-L5, protrusione discale ad ampio raggio

con riduzione in ampiezza dei neuroforami e del canale midollare e con contatti

radicolari fievi con le radici L5 bilateralmente specie a sinistra. Artropatia

interfaccettaria. A L5-S1, protrusione discale prevalente in sede mediana con

modesti contatti radicolari con le radici di S1 specie a destra. Artropatia

interfaccettaria. Collateralmente si segnala immagine similcistica alla testa

del pancreas di circa 9 mm riconoscibile nella sola sequenza T2 pesata in

coronale, a giudizio clinico eventuale controllo nel tempo in primis mediante

colangio RM. Conclusioni: Nel tratto L4-S1 si conferma il sospetto di protusione

discale con contatto radicolare come sopradescritto.", Inoltre una

radiografia del ginocchio destro eseguita in 3 pose e rotula assiale a destra

sempre realizzata il 21.6.2021, mostrante iniziali alterazioni degenerative

gonartrosiche con riduzione in ampiezza dello spazio articolare femorotibiate

al comparto interno e sclerosi della spongiosa subcondraie al piatto tibiale

mediale, con apposizioni osteofitosiche marginali rotulee posteriori, riduzione

di ampiezza dello spazio articolare femororotuleo specie al versante laterale,

modica sovraelevazione rotulea. Il Dr. __________ riteneva che i sintomi

lamentati dalla paziente fossero legati ad una compressione radicolare,

suggerendo di eseguire un'infiltrazione peridurale antalgica, affermava che la

sua paziente preferiva aspettare soprattutto per i problemi alla tiroide. (…)” (doc.

AI pag. 556)

Il

perito ha rilevato in sostanza l’assenza di nuove diagnosi e di elementi

patologici rilevanti, concludendo che la documentazione medica non era “in

grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti

nell'assicurata. Di conseguenza rimane pure valida la mia valutazione della

capacità lavorativa espressa in sede peritale" (doc. AI pag. 556).

A tale complemento, completo e

dettagliato, e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve

aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso

senza riserve dal SMR il 14 marzo 2022 (doc. AI pag. 555). In effetti le certificazioni

prodotte, oltre a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti,

non attestano alcuna inabilità lavorativa, ma si limitano essenzialmente a

descrivere ulteriori esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente

approfondite dai periti del __________.

Del resto, il __________ ha

confermato le sue conclusioni anche dopo aver preso visione del rapporto del 24

agosto 2021 del __________ (a conclusione del soggiorno dell’assicurata dal 5

al 30 luglio 2021), con il quale il consulente professionale aveva tra l’altro

descritto una situazione “diversamente (più) compromessa rispetto alle

indicazioni medico-teoriche”, avendo l’assicurata lamentato quotidianamente

soprattutto i dolori all’arto inferiore destro (necessità di sollevarlo e

gonfiore), e mostrato risorse lavorative “decisamente limitate”. Nel

rapporto erano inoltre indicati limiti nella capacità di comprensione,

memorizzazione e applicazione delle consegne nei compiti pratico-manuali,

semplici ed esecutivi, come anche nella manualità e nell’esecuzione di compiti amministrativi,

di inventario o di conteggio, modeste conoscenze linguistiche e limitate capacità

di ragionamento e una base scolastica scarsa. Era quindi ipotizzabile un'attività

lavorativa pratico-manuale, semplice, esecutiva e ripetitiva, pur dovendosi

attendere un rendimento ridotto, nel settore industriale, “in mansioni

grossolane da svolgersi soprattutto da seduta al banco (nell'assemblaggio,

nell’imballaggio o nell'utilizzo di semplici macchinari)” (doc. AI pag. 512;

cfr. in esteso al consid. 2.5).

In

merito, con complemento del 14 aprile 2022, corredato dalle prese di posizione

dei due periti, il SAM si è nuovamente confermato nelle conclusioni peritali

come segue:

" Presa di

posizione della Dr.ssa med. __________:

La valutazione non si esprime rispetto a una determinazione

"pratica" della capacità in termine di tempo e/o rendimento; le

limitazioni descritte sono anche rappresentate da fattori extra Al come la base

scolastica scarsa, l'inesperienza, gli stage adattati presso il __________

negli ambiti di competenza sono stati rifiutati per la paura dì aggravare la

situazione, sebbene il __________ consideri essenziale proporre periodi di

prova a tempo parziale all'interno del mercato del lavoro. Già nella perizia

psichiatrica si sottolineava che si trattava di una persona semplice, con un grado

di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica. Pertanto tale

valutazione non permette a livello psichiatrico di discostarsi dalla

valutazione medico teorica. "

Presa di posizione del Dr. med. __________;

"A riguardo di questa vostra sopraindicata assicurata, da me

sottoposta su vostro incarico a perizia reumatologica il 15.12.2020, con

redazione di un complemento peritale alla vostra attenzione del 28.2.2022,

sulla base di ulteriori atti medici prodotti, ho preso ora conoscenza del rapporto

trasmessomi riguardante un soggiorno dell'assicurata presso il centro __________

di __________ dal 5.7.2021 al 30.7.2021; rammento che si tratta di un periodo antecedente

la visita avvenuta presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica

universitaria __________ a __________ il 22.10.2021, allorché gli specialisti giungevano

alla diagnosi di lombalgie non specifiche in lieve spondilartrosi L5/S1, incontrando

un'assicurata non a benefìcio di un trattamento analgesico che a quel momento riferiva

un dolore di intensità 10 sulla scala del dolore da 0 a 10. Il centro di accertamento

professionale il 24.8.2021 riferisce che la signora RI 1 aveva in previsione un

ulteriore approfondimento dei suoi dolori all'arto inferiore destro, estremità

alla quale era stato eseguito un allungamento del capo mediale gastrocnemio a

destra secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destro su

brevità dell''aponeurosi del gastrocnemio; a riguardo va osservato che poco

prima di iniziare l'accertamento presso ii centro professionale a __________ il

5.7.2021, l'1.7.2021 la signora RI 1 era stata valutata dallo specialista in

chirurgia ortopedica, dedicato alla chirurgia del piede, Dr. __________ a __________;

lo specialista riteneva che i sintomi accusati fossero inerenti ad una compressione

radicolare, non ulteriormente specificata che però non veniva poi confermata

dal consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria __________ di

__________ il 22.10.2021 che sottolineava l'assenza, alla risonanza magnetica

della colonna lombare de! 22.10.2021, di neurocompressioni centrali o foraminali,

vedendo soltanto lievi alterazioni degenerative lombari caudali. Nel documento

del centro di accertamento professionale datato il 24. 8.2021, si osserva a più

riprese una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il periodo di

osservazione dal 5.7 al 30.7.2021 e le risorse profilate in ambito peritale reumatologico

dal sottoscritto il 5.12.2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici; ciò si

spiega con il fatto che i limiti funzionali e di carico da me profilati a

pagina 15 e 16 dello scritto peritale datato 17.12.2020, tengono unicamente

conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità.

Il 15.12.2020 avevo anche osservato (pagina 15) che i disturbi accusati

dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l'esame

clinico funzionale peritale, non erano in gran parte spiegabili con le

alterazioni strutturali note fino a quel momento, altrettanto sottolineavo la

presenza di una chiara discrepanza tra il fabbisogno analgesico quotidiano,

inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti,

sull'arco delle 24 ore, osservazione poi anche rinnovati al momento della visita

del 22.10.2021 presso il consultorio del rachide della clinica ortopedica universitaria

__________ a __________. Non deve essere ovviamente scotomizzata la diagnosi di

sindrome algica generalizzata aspecifica, valutata nel contesto della comorbidità

psichiatrica dalla specialista in psichiatria Dr.ssa __________, dato che il modo

come si è presentata l’assicurata durante il periodo di osservazione presso il centra

professionale di __________ è anche e soprattutto il risultato della patologia psichiatrica.”

(doc. AI pag. 569)

Queste

conclusioni sono state avallate dalla dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile

2022.

(doc. AI pag. 576) e anche questo TCA deve aderire.

A

prescindere dal fatto che è il medico, e non il consulente professionale, a doversi

esprimere sulle diagnosi invalidanti e sulla capacità medico teorica

dell’assicurato, va detto che la dr.ssa __________, psichiatra, ha con

pertinenza sottolineato come le limitazioni descritte fossero anche

rappresentate da fattori extra Al come la base scolastica scarsa,

l'inesperienza e dal fatto che, come descritto nella perizia psichiatrica,

l’assicurata fosse una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa,

senza una formazione specifica. Del resto, a ragione la dr.ssa __________,

nell’ambito del successivo complemento del __________ del 6 ottobre 2022 (doc.

AI pag. 646), ha pure sottolineato come il rapporto del __________ non conteneva

elementi che potessero modificare la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche

descritte nella perizia __________. Infatti, dallo stesso si evinceva che

l’assicurata era stata in grado di mantenere concentrazione e attenzione

adeguate, era stata puntuale, non aveva fatto assenze e inoltre aveva creato

relazioni sufficientemente adeguate interpersonali e svolto i compiti con

discreta autonomia e buona pazienza. Tali aspetti erano quindi compatibili con

lo status psichiatrico descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica

posta (doc. AI pag. 647).

Quanto

all’aspetto ortopedico, il perito dr. __________ ha rilevato come il periodo di

accertamento presso il __________ nel luglio 2021 fosse precedente la visita

avvenuta presso il consultorio della clinica ortopedica __________, e che poco

prima di tale accertamento professionale l’assicurata fosse stata valutata dal

dr. __________, chirurgo ortopedico (il quale aveva ritenuto che i sintomi accusati

fossero inerenti ad una compressione radicolare, non ulteriormente specificata

che però non veniva poi confermata dal consultorio del rachide della clinica __________).

Inoltre, secondo il perito emergeva dal documento del centro di accertamento

professionale una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il

periodo di osservazione e le risorse profilate e descritte nella perizia per il

__________ del 15 dicembre 2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici. Ciò

era spiegabile con il fatto che i limiti funzionali e di carico descritti nella

perizia tenevano conto solo degli handicap strutturalmente spiegabili, mentre

che “i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e

documentati durante l'esame clinico funzionale peritale, non erano in gran

parte spiegabili con le alterazioni strutturali note fino a quel momento”, dovendosi

sottolineare nuovamente “la presenza di una chiara discrepanza tra il

fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori

riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore”,

ritenuto che “il modo come si è presentata l’assicurata durante il periodo

di osservazione presso il centro professionale di __________ è anche e

soprattutto il risultato della patologia psichiatrica” (doc. AI pag. 569).

A

queste conclusioni, tratte dopo accurato esame dai periti che già avevano

peritato l’assicurata per il __________, questa Corte deve rinviare e aderire

senza riserve.

Sia

peraltro pure osservato che in ogni modo il consulente professionale dell’AI si

è espresso con valutazione del 6 maggio 2022, con la quale, tenendo conto di

tutti gli atti, incluso il rapporto a conclusione del periodo di accertamento

presso il __________ nel luglio 2021, ha concluso che l’assicurata, senza dover

intraprendere una riformazione specifica, poteva esercitare attività adeguate

semplici e ripetitive (come attività in fabbrica tipo di assemblaggio,

imballaggio o controllo) con un conseguente discapito economico del 9% (doc. AI

pag. 577 e 589; cfr. in esteso al consid. 2.5).

2.6.3

Nemmeno

le osservazioni presentate dall’assicurata al progetto di decisione del 25

agosto 2022, con le quali ha sostenuto di essere totalmente incapace di

esercitare un’attività lavorativa a dipendenza di varie affezioni e

l’incompletezza della perizia del SAM, a causa della mancata valutazione

neurologica, permettono di dipartirsi dalle conclusioni peritali.

L’assicurata

ha pure allegato nuova documentazione medica, fra i quali rapporti degli

specialisti della clinica __________ (del 12 settembre 2022 del dr. __________,

del 13 settembre 2022 della dr.ssa __________ e del 26 luglio 2022 dei dr.i __________

e __________; doc. AI pag. 615) e ad una certificazione di inabilità completa

del curante dr. __________ (doc. AI pag. 640).

Le

osservazioni dell’interessata, con gli allegati, sono stati sottoposti al __________,

il quale, con complemento del 6 ottobre 2022, ha esposto come segue per quanto

riguarda la sfera psichiatrica:

" sul piano

psichiatrico il rapporto del Centro __________ di __________ del 24.8.2021 non

contiene elementi che modifichino la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche

descritte nella perizia __________. Infatti, nello scritto citato si legge come

l'A. fosse stata in grado di mantenere una concentrazione, attenzione adeguate,

fosse stata puntuale, non ha fatto assenze e inoltre ha creato relazioni

sufficientemente adeguate interpersonali, svolgendo i compiti con discreta

autonomia e buona pazienza. Tali aspetti sono compatibili con lo status psichiatrico

descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica posta. Per quanto riguarda

la contestazione dello studio legale e notarile __________ che la valutazione

psichiatrica non si sia avvalsa di una testistica, essa non è stata ritenuta

indicata visto che già la sola sintomatologia presente permetteva di

diagnosticare una sindrome da disadattamento, diagnosi peraltro già posta dagli

specialisti curanti. L'avvocato menziona come test psicodiagnostici per la

credibilità della perizia psichiatrica il SIMS (Structured Inventory Malingered

Symptomatology) o il MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2

Restructured Form). II SIMS è un test che valuta la presenza di simulazione:

nel caso specifico non vi erano motivi per sospettare che l'assicurata stesse

simulando; per quanto riguarda il MMPI 2-RF, esso è composto da 338 item a

doppia alternativa di risposta ("Vero o Falso") che necessitano di

un'adeguata conoscenza della lingua italiana scritta. Nel caso in esame non vi

era quest'ultima premessa (come si legge anche nel rapporto __________ del 24.8.2022

l'Assicurata mostrava una comprensione sufficiente dell'italiano, esprimendosi

in modo succinto e semplice, mentre nella scrittura registravano parecchie

lacune grammaticali, sintattiche eccetera), oltre che come detto sopra non vi

erano motivi di approfondimento diagnostico in quanto sia il perito che i

curanti concordavamo sulla diagnosi presente.

Si ritiene quindi con queste specificazioni di aver risposto in

maniera esaustiva alle osservazioni poste dallo studio legale e notarile __________

sulla perizia psichiatrica.” (doc. AI pag. 644 e 647)

Sulla base della valutazione

della perita dr.ssa __________ quindi le censure mosse in fase di audizione non

modificavano la perizia psichiatrica compresa nella perizia __________ che veniva

confermata.

Per quanto riguarda invece le

affezioni reumatologiche, su indicazione del perito dr. __________,

l’Ufficio AI ha aggiornato il dossier con l’acquisizione anche di una nuova

presa di posizione del consultorio del piede della clinica __________, pervenuta

quindi in data 10 novembre 2022 – con la quale la dr.ssa __________ ha

segnalato che l'infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3, 3/4, non

aveva portato ad un miglioramento dei disturbi, e partiva quindi dal

presupposto che l’assicurata presentava una sindrome del dolore cronico di

origine multifattoriale, scartando un'eziologia esclusivamente ortopedica dei

disturbi al piede e alla gamba destra; doc. AI pag. 664 –, in merito alla quale

il dr. __________, con complemento al __________ del 28 novembre 2022, ha confermato

che la nuova documentazione non modificava le conclusioni della perizia __________

nemmeno dal punto di vista reumatologico, affermando:

" (…) in

merito alla vostra richiesta del 15.11.2022 di una presa di posizione sulla

ulteriore documentazione giunta in sede di audizione, riportiamo quanto segue

la presa di posizione del Dr. med. __________.

“ La ringrazio

per avermi trasmesso, come da me richiesto con il precedente scritto del

3.10.2022, l'ulteriore rapporto redatto dal consultorio del piede, per mano

della Dr.ssa __________, capoclinica presso la clinica ortopedica __________ a __________

(…)

Tenendo ora anche conto di

quest'ultimo scritto redatto dal consultorio della chirurgia del piede della

clinica __________ di __________, rileggendo lo scritto peritale redatto il

17.12.2020

dal sottoscritto dopo valutazione peritale del 15.12.2020, non

riconosco nuovi elementi oggettivi strutturali nel mio campo di specialità, in

grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche dell'assicurata e

quindi della sua capacità lavorativa.

In conclusione posso soltanto

ribadire quanto stabilito durante la valutazione peritale reumatologica del

15.12.2020.”

(doc. AI pag. 664)

Inoltre, con una dettagliata

annotazione del 1/7 dicembre 2022 (di ben 15 rispettivamente 6 pagine) la

dr.ssa __________, dopo aver elencato e commentato esaustivamente la

documentazione medica agli atti, ha risposto anche alla censura circa il mancato

approfondimento neurologico. Dopo aver ricordato gli esiti della MRI della

colonna lombare eseguita il 20 dicembre 2017 (che confermava la “presenza

di una faccettopatia e lesioni artrosiche (quindi patologie squisitamente

reumatologico-ortopediche) nel determinismo della sindrome pseudoradicolare”),

ha esposto, fra l’altro, quanto segue:

" (…) L'A è

affetta da Sindrome lombovertebrale cronica in presenza di protrusione discale

L4-L5 e piccola ernia discale in L5-S1 in sede mediana destra in esiti di infiltrazione

mirata periradicolare L4 senza miglioramenti soggettivi; in data 21.01.2020

allungamento del capo mediale del gastrocnemio secondo Baumann in sindrome da

sovraccarico dell'avampiede destro su brevità dell'aponeurosi gastrocnemica ed

esiti di infiltrazione diagnostica del neurinoma di Morton 2/3 e 3/4 del

13.09.2022: trattasi di patologie di carattere puramente

ortopedico-reumatologiche, senza risentimenti neurologici, come a più riprese

documentato da tutti i curanti.

Ricordo come il neurochirurgo curante Dr. __________ (19.07.2019)

evidenzi: Clinicamente deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui

talloni senza cedimenti, inclinazione dolente con distanza al suolo di oltre un

metro, inclinazione dolente, bending laterale ridotto di 20° con dolori, non

segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5, Lasègue negativo. Vi è una RM

lombare del 3.3.2017 con allineamento mantenuto, non riduzione degli spazi

intersomatici, discopatia Pfirrmann stadio l L4-L5 e L5-S1 con fissurazione

anulus fibrosus su entrambi i livelli e moderata protrusione L5-S1 ds. con contatto

con la radice di S1, moderata spondilartrosi L4-L5 e L5-S1 bilaterale. Valuta

che / dolori riferiti sono compatibili con le moderate alterazioni riscontrate,

presenta inoltre anche un'insufficienza pasturale con un decondizionamento

muscolare, per tale motivo

propone inizialmente un'infiltrazione delle faccette articolari

che la paziente non vuole eseguire in nessun caso e ritiene che l'unico

trattamento plausibile sia di proseguire con il rinforzo muscolare e la

fisioterapia. Il contatto con la radice di S1 non pare sintomatico non

mostrando un dolore radicolare nella gamba limitata al dermatoma.

** Questa documentazione esclude un interessamento neurologico

a livello clinico (deambulazione simmetrica, camminata sulle punte e sui

talloni senza cedimenti, non segno di Trendelenburg, forza arti inferiore M5,

Lasègue negativo) e strumentale (dolore riferito senza esatta distribuzione

metamerica algica rispetto al contatto della moderata protusione L5-S1 con la

radice di 81 riscontrata alla RM lombare). Depone per attribuire la

sintomatologia algica riferita dall'A come dovuta alle moderate alterazioni

riscontrate ed all'insufficienza pasturale con decondizionamento muscolare,

pertanto di interesse reumatologico-ortopedico.

(…)

** La Dr.ssa __________ all'esame clinico, peraltro blando,

riscontra l'assenza di segni radicolari, movimento delle anche liberi, ma

dolenti a sin., ipoestesia agli arti inferiori bilateralmente a prevalenza sin,

con livello sensitivo fino a metà addome (anche in questo caso non è rispettata

alcuna distribuzione metamerica dei disturbi algici riferiti dall'A) cammina

sulle punte dei piedi e sui talloni, riflessi simmetrici, segni radicolari

negativi. La Dr.ssa __________ pone l'accento sull'aspetto

reumatologico-ortopedico delle discopatie a livello L4-L5 e L5-S1 con soltanto

una possibile irritazione della radice L5 sin, in

assenza di risentimento neurologico obiettivato alla clinica,

come poco sopra precisato. Anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019

esclude segni di mielopatia.

Nel Rapporto medico della Clinica __________, __________, reparto

Neurochirurgia e Chirurgia della Schiena (06.08.2021), al Dr. med. __________,

specialista in medicina generale, __________.

(…)

Descrivono l'esame clinico: 44-enne in buono stato generale e

adiposo.

(…)

Consigliano per una continuazione con la terapia conservativa.

Attualmente la paziente assume come terapia antidolorifica del Dafalgan perché

afferma di avere intolleranza a tutta una seria di medicamenti. Per questo

consigliano ginnastica per stabilizzare la colonna o del fitness. In ogni caso

una riabilitazione stazionaria potrebbe essere indicata. Non prevedono

ulteriori controlli presso la loro unità. Qualora in futuro dovessero insorgere

nuovi aspetti sono pronti a rivedere la paziente.

** Sia alla clinica (può camminare sulle punte e sui talloni.

La motilità della colonna lombare è poco limitata. La distanza dita-pavimento è

di 10 cm. Vi è una cooperazione limitata alla visita clinica ma la forza bruta

è ovunque per lo meno M4 sotto intensi dichiarati dolori. La sensibilità di

entrambe le gambe distalmente è descritta come diminuita senza una

localizzazione dermatogena. La sensibilità dei glutei prossimale interna è

intatta. Lasègue bilateralmente positivo a 15°. ...l riflessi muscolari delle

estremità inferiori sono simmetrici e mediamente elicitabili. Babinski negativo

bilateralmente, consueta assenza di distribuzione metamerica) che alle indagini

strumentali riportate assenza di coinvolgimento neurologico ed indicazioni

neurochirurgiche.

Dal rapporto medico della neurologa curante Dr.sa __________

(10.11.2020) si apprende che la specialista non ha una spiegazione per il

soggettivo peggioramento della sensibilità che ritiene probabilmente essere

secondario al dolore e che non ha una causa

neurologica. Propone un approccio fisioterapico;

** Nessuna diagnosi ai sensi dell'ICD10 e nessuna spiegazione

neurologica dei disturbi patiti dall'A.

La retata di consultazione della Dr.ssa __________ (12.09.2022)

ripercorre in anamnesi lo sviluppo di lombosciatalgia con irradiazione del

dolore al piede destro e sinistro.

(…)

** Riscontro di neuroma di Morton per il quale la Dr.ssa __________

indirizza l'A alla Dr.ssa __________, specialista della chirurgia del piede,

consigliando una terapia farmacologica lasciando al curante di base la

prescrizione dei Tarmaci consigliati, l disturbi patiti dall'A sono legati una

sindrome dolorosa cronica multifattoriale con probabile

tendenza all'espansione dei sintomi funzionali. L'esame ENMG

risulta consono con l'età dell'A.

Circa il neuroma di Morton: si tratta di una patologia benigna

che scaturisce dall'ispessimento anomalo di uno dei nervi plantari che

transitano tra i metatarsi. Tra i fattori favorenti il neuroma di Morton,

meritano una citazione: l'abitudine a indossare scarpe troppo strette o col

tacco, i microtraumi e le sollecitazioni continue ai piedi derivanti

dalla pratica di determinati attività, e la presenza di

particolari deformità anatomiche (es: piedi piatti).

Oltre al dolore al piede, il neuroma di Morton è spesso causa

di altri sintomi locali, quali bruciore, formicolio e intorpidimento.

Di norma, il trattamento del neuroma di Morton è conservativo

(plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni ecc.); esiste però

anche una terapia chirurgica, che i medici adottano solo nel caso in cui i

rimedi conservativi si siano dimostrati inefficaci. Evitare di indossare scarpe

inadeguate aiuta sicuramente a ridurre il rischio di sviluppare il neuroma di

Morton.

Osservazioni

Agli atti era indicato un sospetto di neuropatia sensitiva del

nervo peroneo superficiale Ds in base alla visita della Dr.ssa __________ del

07.11.2019

Anche alla recente visita della neurologa Dr.ssa __________ del

12.09.2022

viene documentata la presenza di una sindrome dolorosa cronica

multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e

di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata

all'età, in assenza di altre mononeuropatie della gamba destra. Non è stata

riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori nel corso visita

bidisciplinare SAM. Infatti dalla perizia __________ si apprende: Può molto

spesso __________ fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso

camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Tutti

i curanti dell'A precisano, come sopra dettagliatamente esposto, che i disturbi

patiti dall'A non hanno nessun correlato anatomo-topografico neurologico (come

normalmente avviene) con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare

ed anzi più nel dettaglio la risonanza magnetica lombare documenta la presenza

di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza restringimenti centrali o

foraminali; anche la RMN cervico-dorsale eseguita il 4.11.2019 esclude segni di

mielopatia.

Conclusioni

In assenza pertanto di patologie di esclusivo interesse

neurologico di non vi sono motivi per procedere con ulteriori accertamenti

neurologici. Inoltre sulla scorta dei complementi peritali __________ del

11.03.2022, 14.04.2022 e 28.11.2022 si conferma il RAF SMR del 08.04.021.”

(doc. AI pag. 687)

Ora, a tali, complete e

dettagliate osservazioni della dr.ssa __________, che hanno preso attentamente

e approfonditamente posizione sulle varie certificazioni dei curanti, questo

Tribunale non può che aderire e rinviare. Il medico SMR ha confermato le

conclusioni dei periti __________, osservando come l’assicurata era affetta da

problematiche di carattere puramente ortopedico-reumatologico, senza

ripercussioni neurologiche. Quanto al neuroma di Morton, sulla base anche di

quanto attestato dalla dr.ssa __________, ha giustamente osservato che i

disturbi erano legati ad “una sindrome dolorosa cronica multifattoriale con

probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali”. Inoltre, il

neuroma di Morton era una patologia benigna con necessità di trattamento di

solito conservativo (plantari, fisioterapia, antinfiammatori, infiltrazioni

ecc.) o chirurgico solo nel caso di insuccesso dei trattamenti conservativi. Si

doveva quindi ammettere la presenza di una sindrome dolorosa cronica

multifattoriale con probabile tendenza all'espansione dei sintomi funzionali e

di una neuropatia sensoriale tibiale bilaterale, molto probabilmente legata

all'età, ricordato nondimeno che in sede di perizia del __________ non era

comunque stata riscontrata alcuna limitazione agli arti inferiori. La dr.ssa __________

ha pure ricordato che tutti i curanti avevano confermato che i disturbi dell’assicurata

non avevano alcun correlato anatomo-topografico neurologico (come normalmente avviene)

con le lesioni visualizzate alle MRI cervicale e lombare (la RM lombare

documentava la presenza di artrosi faccettaria L3-L4, L4-L5 e L5-S1 senza

restringimenti centrali o foraminali e la RMN cervico-dorsale del novembre 2019

escludeva segni di mielopatia) e a ragione ha quindi concluso che non vi erano patologie

di esclusivo interesse neurologico che necessitassero ulteriori accertamenti

neurologici (doc. AI pag. 687).

2.6.4

Tali precise conclusioni sono del

resto state confermate dal SMR nuovamente nell’annotazione del 7 febbraio 2023

in merito alla documentazione prodotta successivamente alla resa della

decisione del 17 gennaio 2023. In particolare l’assicurata ha prodotto uno

scritto del 10 gennaio 2023 del dr. __________, il quale ha ricordato i vari

disturbi, ormai cronicizzati, accusati dalla paziente successivamente all’infortunio

del gennaio 2017, con “dolori e grave difficoltà funzionale alla

colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati” e concluso

certificando un’inabilità lavorativa sino al 31 gennaio 2023 (doc. AI pag.

709). Ha inoltre fatto pervenire un rapporto del dr. __________ del 31 gennaio 2023

che ha attestato la presenza di “Dolore cronico non specificato ICD-11:

MG30.Z” su “Dolore dipendente dalla distanza percorsa a piedi nella

regione del piede destro che sale fino al ginocchio, Deficit sensoriale non

dermatomico nella parte inferiore della gamba e del piede destro (non

attribuibile a un dermatomo o a un nervo periferico), St.d. caduta con frattura

anamnestica del 111° metatarso in data 13.01.2017, St.d. operazione 2020 in

Ticino, ENMG 08/2022: neuropatia tibiale lieve bilaterale più probabilmente

legata all'età, nessuna chiara mononeuropatia, St.d. infiltrazione

intermetatarsale 2/3 e 3/4 senza effetto” (traduzione dal tedesco

effettuata dalla dr.ssa __________, doc. AI pag. 713) e ha concluso affermando

che la causa dei disturbi non era ancora chiara e che non potevano offrire alla

paziente altre opzioni di cura. Restava da valutare una terapia multimodale del

dolore in regime di ricovero e/o un cotrattamento psicosomatico con l'obiettivo

di migliorare il coping e l'autoefficacia (doc. AI pag. 710).

In merito, la dr.ssa __________

del SMR ha osservato che i disturbi citati dal curante erano stati già valutati

in svariate sedi essendo stati inquadrati nella nota “sindrome algica

generalizzata aspecifica”, indicata nella perizia bidisciplinare

dell’aprile 2021 quale diagnosi senza valenza invalidante, mentre non venivano poste

nuove diagnosi e/o variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente

valetudinario. Ha pure osservato che anche il curante aveva dichiarato che si

trattava di una situazione clinica soggettiva (quindi senza riscontro

obiettivo) di difficoltà, riferita dalla paziente stessa circa costanti dolori alla

colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati. In merito alla

certificazione del dr. __________, la stessa si limitava a ribadire “il

carattere soggettivo dei disturbi patiti dall’assicurata, senza un'esatta

distribuzione dermatomerica o riferibile ad un preciso nervo periferico”,

con i reperti dell’ENMG dell'agosto 2022 blandi e consoni con l'età dell'assicurata,

confermanti l’assenza di causa dei disturbi a riconferma della Sindrome algica

generalizzata aspecifica. Non ponendo quindi nuove diagnosi e non obiettivando variazioni

significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario, le precedenti

conclusioni andavano confermate (doc. AI pag. 713).

Tali conclusioni, fondate su un

attento e preciso esame del caso e della documentazione agli atti, meritano di

essere condivise, ove peraltro si rammenti il principio giurisprudenziale per

cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).

2.7

In

sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto quali nuove certificazioni il referto

del 20 ottobre 2022 dell'__________ (oltre a quello del 31 gennaio 2023 già

prodotto), un certificato del 9 aprile 2022 della dr.ssa __________ nonché certificati

del 10 gennaio e 3 febbraio 2023 del dr. __________ (doc.DD, FF, GG).

Tale

documentazione è quindi stata sottoposta al __________, il quale, interpellati

i due periti, con complemento peritale del 7 marzo 2023 ha concluso che la

documentazione non apportava nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le

conclusioni diagnostiche della perizia __________ e di conseguenza non erano

ipotizzabili modifiche delle risorse fisiche e psichiche dell’assicurata e

quindi della sua capacità lavorativa (doc. VII/1).

Analoghe conclusioni sono quindi

state formulate nuovamente dal __________ con scritto del 24 aprile 2023, in

merito a documentazione ulteriormente prodotta, segnatamente un referto del 17

marzo 2023 della dr.ssa __________ (consultorio del piede della clinica __________)

e un certificato del curante del 1° marzo 2023 (indicante che la paziente era

in sua cura dal 13 gennaio 2017 e che sussisteva un’incapacità lavorativa completa

dal 1° al 31 marzo 2023; doc. II). La dr.ssa __________ si è riferita ad una

consultazione telefonica avuta con l’assicurata il 14 marzo 2023 e ha posto le

diagnosi già note al __________. Per quanto riguardava il piede destro che

presentava un dolore cronico, ella ha riferito di aver spiegato all’assicurata

che si trattava di una sindrome del dolore neuropatico per la quale, oltre alla

terapia neurale, non vi erano opzioni di cura alternative, di conseguenza non

si prevedevano ulteriori controlli.

Il dr. __________, perito del __________,

ha in proposito osservato che “non riconosco nuovi elementi oggettivi in

grado di modificare le mie conclusioni diagnostiche inerenti al mio campo di

specialità; si riconfermano dunque anche le conclusioni peritali reumatologiche

trasmesse al servizio di accertamento medico il 17 dicembre 2020” (doc.

XIV/1).

Ora, va senza dubbio prestata

adesione alle conclusioni del __________, il quale, dopo attenta e motivata valutazione

ad opera dei periti in reumatologia e psichiatria che già avevano peritato

l’assicurata in occasione della perizia redatta il 1° aprile 2021, ha concluso che

nemmeno queste nuove certificazioni apportavano elementi idonei a modificarne

le conclusioni (doc. XVIII/1). Sia peraltro osservato che le certificazioni

prodotte dalla ricorrente si esauriscono in parte in attestazioni scarne e

immotivate (segnatamente quelle del dr. __________) e per il resto sono riferite

a diagnosi e disturbi già noti e ampiamente indagati nell’ambito della perizia del

__________ dell’aprile 2021 e dei successivi complementi. Inoltre, ad eccezione

di quelle del curante, le stesse non contengono alcuna attestazione di

inabilità lavorativa.

Quanto al fatto, sottolineato

dalla ricorrente, che i dolori le impedirebbero in sostanza di lavorare, va pure

osservato che in caso di patologie non completamente oggettivabili, vanno

valutati tanti altri fattori. A tal proposito occorre notare che tutti gli

specialisti che hanno visitato l’assicurata non hanno comunque valutato la

presenza di una sofferenza tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Come

del resto sottolineato dalla perita psichiatrica del __________, le limitazioni

descritte anche dai responsabili del __________ erano anche rappresentate da

fattori extra Al, come la base scolastica scarsa e l'inesperienza, ritenuto che

già nella perizia psichiatrica era stato sottolineato che si trattava di una

persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione

specifica (cfr. complemento peritale del 14 aprile 2022, doc. AI pag. 576).

Inoltre il perito dr. __________ ha pure rilevato la discrepanza tra le

lamentele e la terapia antidolorifica assunta, la paziente descrivendo un

problema di dolori, ma non assumendo nulla per i dolori.

Del resto non si può ignorare che

nessuna problematica psichiatrica è stata ritenuta invalidante dalla perita

psichiatrica e l’assicurata non risulta essere seguita da alcuno psichiatra o

quantomeno nessuna certificazione in tal senso è stata prodotta. Dagli

accertamenti peritali essa risulta presentare delle problematiche non

invalidanti, a conferma anche della presenza di patologie somatiche tutto

sommato blande.

Circa poi le critiche mosse alla

perizia, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che

determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle

diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va

detto che al __________, e in particolare al perito medico reumatologo,

pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e

contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottopostigli

per valutazione.

In definitiva, l’ampia

documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in

questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione

valetudinaria diversa da quella illustrata dal __________, osservato peraltro

che, ad eccezione egli scarni certificati (per lo più non motivati e corredati

da diagnosi) resi dal curante, l’ampia documentazione prodotta non contiene

alcuna attestazione di inabilità lavorativa.

Alla luce delle risultanze di cui

sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: il

17.

gennaio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

e riferimenti), senza che si renda necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

con rinvii). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi

concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire

dall’amministrazione, la sua richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo

accertamento medico va disattesa.

Occorre peraltro nuovamente

sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze

peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nella perizia e sufficientemente pertinenti per rimetterne in

causa le conclusioni (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si

avvera nel caso di specie.

Pertanto, visto quanto sopra,

ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 1° aprile 2021 - la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante -, e gli svariati successivi complementi nonché gli affidabili

pareri del medico SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006) e

richiamato pure il principio per cui l’assicurazione invalidità non è importante

la diagnosi, ma la conseguenza dei danni alla salute sulla capacità lavorativa (STF

9C_49/2012 consid. 6), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa,

fatta eccezione per i periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività

dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al

20.

aprile 2020, vada considerata abile in misura del 67% nella sua attività

abituale quale addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio

al tavolo, e nella misura completa in attività adeguate.

2.8

Per quel che concerne l’aspetto

economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla valutazione dell’Ufficio

AI va prestata integrale adesione.

Stante al gennaio 2018 (ossia

dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un’abilità

lavorativa completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha

proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi

correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 51'121.68 (pari al

reddito statistico desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile

nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione

economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, per il 2018, considerato

come l’assicurata era da tempo non attiva professionalmente) ad un reddito da

invalida di fr. 46'479.03 (determinato

partendo dai fr. 54'681.21 (fr. 4'371.- mensili, inclusa la tredicesima; STF

U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel

2018.

da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che

presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive

nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili

dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già

riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2018, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della

necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari), giungendo ad un grado d'invalidità del 9% (51'121.68 – 46'479.03.--

x 100 : 51'121.68) che non dà diritto a una rendita.

Tale calcolo, rimasto come detto

incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31

dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in

materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art.

25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i

salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo

all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati

salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF,

in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001

U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

Sia ancora osservato che tale

grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello

svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico,

richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233).

Anche per quanto riguarda la riduzione

del 15% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per

il fattore “attività leggere” (10%) e “svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico

(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma

anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla

salute.

Infine, con riferimento alla

censura ricorsuale riguardante l’età,

al momento determinante della

resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 138 V 457), l’assicurata, che è

nata il 1° febbraio 1974, aveva 49 anni.

Ora, il TF nella STF I 293/05 del

17.

luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che

un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa

residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa

rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a

disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita

di vecchiaia. Nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato

di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma

abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata

con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e

cardiologici), il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire

un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007,

l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc.

32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del

100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al

momento della decisione AI, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate

le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di

possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la STF

9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni).

Nella fattispecie, sulla scorta

della succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurata

può mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del

lavoro, considerato che ha ancora davanti a sé numerosi anni prima del

pensionamento; dall’altra che, come detto, ella può svolgere attività semplici

e ripetitive che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3).

Del resto, va rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato,

vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che non richiedono necessariamente la messa in atto

di particolari misure di reintegrazione professionale formazione né

un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).

Non vi sono dunque motivi per

scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la

valutazione economica.

2.9

In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 gennaio al 12 luglio

2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, considerata

dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa in attività adeguate a partire

dal 21 aprile 2020, con un conseguente grado di invalidità del 9%, l’assicurata

non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo

ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e

con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa

(art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2), ragione per cui non

le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità.

La decisione impugnata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

2.11

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le

condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF

9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata

e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale

(V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per

cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il

ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.

I requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi

adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF

8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio

2003.

consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo

carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.

500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti