32.2023.16
Accolti i ricorsi contro decisione di soppressione della rendita e decisione di restituzione dell’importo versato in eccesso, emanate a seguito di una sorveglianza ex art. 43a LPGA. Rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti medici
21 agosto 2023Italiano50 min
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.16-17
FS
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 16 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 24 gennaio 2023 (inc. 32.2023.16) e del
27 gennaio 2023 (inc. 32.2023.17) emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, da ultimo
attivo quale gerente dell’esercizio pubblico __________, è stato posto a
beneficio di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 1993
(doc. 31 incarto AI), aumentata a tre quarti dal 1° gennaio 2004 (doc. 73
incarto AI) ed infine ridotta a mezza rendita dal 1° giugno 2008 (doc. 94
incarto AI), revisione, quest’ultima, avvenuta, per quanto qui d’interesse, a
seguito della domanda di riduzione del proprio grado d’invalidità al 50% presentata
dall’assicurato al fine di poter svolgere regolarmente, in misura del 50%,
l’attività di gerente nella quale si era nel frattempo riqualificato (docc.
75-77 incarto AI).
Il diritto alla mezza
rendita dell’assicurato è stato confermato nell’ambito delle successive
revisioni, con decisioni del 4 giugno 2010 (doc. 102 incarto AI), 17 maggio
2013 (doc. 129 incarto AI), 26 gennaio 2016 (doc. 146 incarto AI) e 7 luglio
2017(doc. 169 incarto AI).
1.2. A seguito di una segnalazione del
19 aprile 2021 da parte di una fonte cui è stato garantito l’anonimato, nel
periodo compreso fra il 6 maggio 2021 e il 25 maggio 2021 l’assicurato è stato
oggetto di una sorveglianza ex art. 43a LPGA ordinata dall’assicuratore
infortuni __________ (in seguito: __________), durante otto giorni non
consecutivi (doc. 651 incarto LAINF). Dalle risultanze di tale sorveglianza è
emerso come il signor RI 1 lavorasse a tempo pieno in qualità di gerente,
cameriere e barista presso la società __________. Questo nonostante egli
risultasse totalmente inabile al lavoro in seguito all’operazione 22 aprile
2022 alla spalla destra resasi necessaria a causa dell’infortunio occorso il 13
marzo 2021 (l’ultimo di una serie di 4 sinistri, che avevano giustificato
l’erogazione di indennità LAINF in maniera continuata dal mese di aprile del
2018), notificato all’assicuratore infortunio e sulla cui eziologia traumatica
quest’ultimo stava nel frattempo indagando (doc. 666 incarto LAINF).
Con decisione
15 giugno 2021 __________ ha pertanto sospeso l’erogazione delle prestazioni
assicurative LAINF a far tempo dal 1° marzo 2021 (doc. 666 incarto LAINF). Lo
stesso assicuratore infortuni ha inoltre presentato una denuncia penale in data
12 luglio 2021 nei confronti dell’assicurato, al fine di appurare se egli
avesse indotto __________ in errore sul proprio obbligo di pagamento ottenendo
prestazioni cui non aveva diritto (doc. 663 incarto LAINF).
In data 16
giugno 2022 __________ e RI 1 hanno sottoscritto una transazione per mezzo
della quale hanno posto fine alla vertenza amministrativa tramite la
restituzione a __________ da parte dell’assicurato di un importo pari a
20'727.35 corrispondente alle indennità giornaliere percepite a torto in
relazione ai sinistri del 22.04.2018, dell’8.12.2018 e del 16.09.2019, oltre
all’addebito all’assicurato delle spese di accertamento pari a CHF 12'227.30 (doc.
693 incarto LAINF).
In data 11
agosto 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha comunicato all’Ufficio
AI l’apertura del procedimento penale nei confronti di RI 1 per i reati di
ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto
sociale (art. 148a CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) (doc. 253 incarto
LFA).
Ottenuto
l’accesso agli atti dell’inchiesta penale, l’Ufficio AI, dopo essere venuto a
conoscenza delle risultanze della sorveglianza in data 17 novembre 2021 (doc.
258 incarto LFA), ha avviato d’ufficio il 18 febbraio 2022 una procedura di revisione
del diritto alla rendita dell’assicurato (doc. 189 incarto AI).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,
con progetto di decisione 25 agosto 2022 l’UAI ha prospettato la soppressione
della rendita con effetto retroattivo dal 1° giugno 2021 e la restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente da tale data (doc. 741 incarto AI). Ciò
in forza delle risultanze della sorveglianza da cui è emerso come, in
contraddizione con quanto dichiarato dall’assicurato nel formulario – ovvero di
lavorare per 4.50 ore al giorno per 22.50 ore a settimana – e con quanto affermato
al servizio dell’ispettorato dell’AI in data 12 maggio 2012 di lavorare 7-8 ore
al giorno e di essere aiutato dalla moglie e dalla figlia, egli lavorasse tutto
il giorno senza l’aiuto di terzi presso la società __________. Dal punto di
vista medico, l’Ufficio AI ha invece fatto riferimento al rapporto 2 giugno
2022 del medico SMR dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologica il quale, dopo aver visionato la documentazione agli atti e le
immagini della sorveglianza avvenuta fra il 6 e il 25 maggio 2021, ha concluso
per un miglioramento dello stato di salute e per una piena capacità lavorativa
nell’attività di riferimento sicuramente dal 6 maggio 2021 (ovvero dall’inizio
della sorveglianza ex. art. 43 LPGA), sottolineando la convergenza della sua
valutazione con quella del dr. med. __________ svolta in ambito LAINF di data
10 dicembre 2021.
Con
osservazioni 22 settembre 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha avversato
il progetto di decisione chiedendo di non sopprimere la rendita d’invalidità,
contestando la forza probante dell’esito della sorveglianza svolta sull’arco di
appena otto giorni non consecutivi. Quanto allo stato di salute, il
patrocinatore ha contestato il valore probatorio tanto del rapporto medico 10
dicembre 2021 del dr. med. __________, sostenendo che lo stesso fosse
costellato di conclusioni di carattere soggettivo senza fondamento medico,
quanto la valutazione del 2 giugno 2022 dr. med. __________ in ragione del
fatto che egli fosse giunto a tale conclusione senza aver visitato il signor RI
1. Ha invece lamentato un peggioramento delle sue condizioni di salute, tanto
in ragione dei numerosi infortuni occorsigli dal 2016, quanto in ragione
dell’aggravamento della patologia della miastenia gravis.
1.4. Con decisione del 24 gennaio 2023,
l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita con effetto
retroattivo dal 1° giugno 2021, nonché la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite, rimandando ad un ulteriore successiva decisione
l’ordine di restituzione con il relativo ammontare soggetto a rimborso, ed ha
revocato nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
L’amministrazione si è riconfermata negli argomenti esposti nel progetto di
decisione. Ha inoltre sottoposto le osservazioni 22 settembre 2022
dell’assicurato al dr. med. __________ il quale, con rapporto finale del 12
gennaio 2023, su cui si fonda la decisione dell’Ufficio AI, ha ritenuto che le
stesse non fossero atte a modificare la sua precedente valutazione. Il medico
del SMR ha inoltre ribadito come le immagini della videosorveglianza, effettuata
su un arco temporale sufficientemente esteso, risultassero sufficienti a
desumere una sua piena abilità lavorativa nell’attività abituale e in altre
attività adeguate a far tempo dal 6 maggio 2021, senza che si rendesse necessaria
una visita clinica dell’assicurato.
1.5. Con tempestivo ricorso datato 16
febbraio 2023 (inc. 32.2023.16) l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha postulato l’annullamento della decisione 24 gennaio 2023; in via
subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per una
nuova decisione dopo aver svolto una perizia multidisciplinare; in via ancora
più subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per
una nuova decisione previo esame della sua effettiva idoneità lavorativa e/o
all’esecuzione di provvedimenti integrativi.
In primo luogo l’insorgente
contesta il fatto che il SMR, per giustificare la soppressione della rendita,
abbia fatto capo esclusivamente al rapporto di sorveglianza ex art. 43a LPGA ed
al referto medico 10 dicembre 2021 del dr. med. __________, sostenendo che gli
stessi non siano stati assunti in modo conforme all’art. 44 LPGA e non abbiano
indagato a sufficienza il suo stato di salute. Rileva inoltre come, con
riferimento al rapporto di visita dell’__________ ed il conseguente certificato
medico di data 12.01.2022 del dr. med. __________, prodotti con il ricorso
(doc. D), egli presenti una recrudescenza invalidante della patologia al
ginocchio destro. Si avvale altresì del rapporto medico 27 gennaio 2023 del dr.
med. __________ - anch’esso prodotto con il ricorso - il quale, tenuto conto
delle diverse patologie che lo affliggono, conclude per un’inabilità al lavoro
in misura del 100% probabilmente definitiva (doc E). Sostiene pertanto come
l’eventuale soppressione della sua rendita debba essere decisa, se del caso, in
esito ad una perizia eseguita in conformità dell’art. 44 LPGA, in assenza della
quale l’operato dell’amministrazione si ridurrebbe ad una valutazione diversa
di circostanze di fatto rimaste invariate. Ciò a maggior ragione in
considerazione dall’aggravamento della patologia della miastenia gravis, il cui
influsso sulla capacità lavorativa andrebbe indagato tenuto conto di tutte le altre
affezioni.
Egli ritiene
infine che l’Ufficio AI debba continuare a versargli la rendita, in ragione
della sua età e del fatto che è titolare della stessa da più di 15 anni,
fintanto che il suo potenziale di capacità lavorativa possa effettivamente
essere realizzato tramite l’introduzione di misure medico-riabilitative e/o
provvedimenti di integrazione professionale.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato la decisione impugnata, sostenendo di aver effettuato tutti
gli accertamenti necessari. Evidenzia come il rapporto di sorveglianza ed il
referto medico 10 dicembre 2021 del dr. med. __________, costituiscano degli
elementi di valutazione che, al pari degli altri documenti raccolti agli atti,
sono stati sottoposti al vaglio del medico SMR dr. med. __________. Quanto alla
nuova documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, l’Ufficio AI si avvale
della valutazione dello stesso medico SMR il quale, dopo averla esaminata, ha
ritenuto che la stessa modifichi solo transitoriamente la valutazione contenuta
nel rapporto finale 12 gennaio 2023.
Ad ogni modo
contesta che tale peggioramento abbia causato un’incapacità al guadagno di 3
mesi senza interruzione notevole giusta l’art. 88a OAI e che debba quindi
essere preso in considerazione.
Infine nega che
l’assicurato possa beneficiare dei provvedimenti di reintegrazione
professionale, avendo dimostrato di poter mettere a frutto la sua capacità
lavorativa presso l’esercizio pubblico della figlia.
1.7. Con osservazioni 22 maggio 2023 il ricorrente
ribadisce come l’Ufficio AI non potesse sopprimere la sua rendita senza
effettuare ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. Egli evidenzia come
la problematica relativa al ginocchio non sia affatto risolta in modo
definitivo e duraturo. Sostiene quindi che dalla documentazione agli atti, in
particolare dal rapporto 27/30 gennaio 2023 del dr. med. __________, emerga un
quadro medico invalidante più aderente al suo reale stato di salute, come
confermato dal rapporto del suo medico curante dr. med. __________ del 4 aprile
2023 di tenore pressoché identico (doc. L).
Con
osservazioni 2 giugno 2023, l’amministazione ha rimandato a quanto già indicato
nella risposta di causa. Per quanto attiene all’aspetto medico rileva come le
considerazioni dell’assicurato siano state analizzate dal dr. med __________ il
quale, con annotazione 30 maggio 2023, annessa allo scritto di osservazioni e
di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto, ha ritenuto
come la stessa non modifichi, se non temporaneamente, la sua precedente
valutazione.
1.8. Con decisione del 27 gennaio 2023,
l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 9'810, importo
relativo alla rendita versata in eccesso dal 1° giugno 2021 al 31 gennaio 2023,
pari a fr. 13'096, una volta dedotti i versamenti rimasti in sospeso da
settembre 2022 a gennaio 2023 per fr. 3'286.
1.9. Con tempestivo ricorso datato 16
febbraio 2023 (inc. 32.2023.17), l’assicurato ha chiesto l’annullamento della
decisione di restituzione in ragione del fatto che la decisione 24 gennaio 2023
di soppressione della rendita, impugnata dall’assicurato, non fosse ancora cresciuta
in giudicato.
Con la risposta
di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la congiunzione con
la causa di soppressione della rendita. Ha evidenziato come la LPGA non preveda
alcun termine d’attesa tra l’emanazione della decisione di merito e la
decisione di restituzione. Ha poi rilevato come la giurisprudenza di questo
Tribunale abbia sempre ammesso l’emanazione di decisioni di restituzione prima
della crescita in giudicato della decisione di merito.
Con scritto
22 maggio 2023, l’insorgente ha dichiarato di non aver ulteriori mezzi di prova
da produrre e di aderire alla richiesta di congiunzione delle cause.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’art. 76 cpv. 1 LPAmm –
disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca –
prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione
delle altre.
Nella concreta
evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che
sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste
una connessione tra le due pronunzie (soppressione retroattiva della rendita e
ordine di restituzione) si giustifica la congiunzione delle cause e l’emanazione
di una sola sentenza (DTF 128 V 124
consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30
maggio 2008).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha
soppresso la mezza rendita di invalidità dell’assicurato con effetto
retroattivo dal 1° giugno 2021 ed ha consecutivamente chiesto la restituzione
degli importi indebitamente versati da tale data.
2.3. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto
a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla
modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il
cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva
ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica
del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die
Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule -
«stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung
2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung
«Sozialversicherungs- recht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021,
pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali,
in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS,
Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067,
p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision:
stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il
marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite
correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora
compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel
nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le
condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di
almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg.
no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.
Fatti
N. 5500 segg.; sottolineatura del redattore).”
Infine, il marg.
no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate
che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal
1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio
sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A
queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in
esame, siccome l’assicurato, nato il __________ 1959, aveva già compiuto 55
anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fino all’estinzione o
alla soppressione del diritto alla rendita determinante è il diritto in vigore
sino al 31 dicembre 2021. Va poi evidenziato che gli effetti della modifica del
diritto alla rendita (soppressione dal 1° giugno 2021) sono sorti prima del 1°
gennaio 2022, ragione per cui fa stato il diritto antecedente la modifica
legislativa.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Secondo l’art. 31 LAI,
in vigore sino al 31 dicembre 2021, che regola la riduzione o soppressione
della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita
consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale
aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto
se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
Considerandi
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
L'art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di
modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione
necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il
suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;
Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della
soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in
applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5
Per quanto concerne l’aspetto
medico, nell’ambito delle Annotazioni da/per SMR di data 2 giugno 2022, il
medico del SMR dr. med. __________, ha rilevato che “Da un punto di vista ortopedico
e relativamente alle patologie di natura osteolegamentare emerse dalla lettura
della documentazione agli atti, rispetto alla situazione documentata alla base
della decisione determinante, tenendo presente le diagnosi pertinenti, dalla
visione delle immagini della sorveglianza avvenuta tra il 6 e il 25 maggio
2021, emerge un cambiamento dello stato di salute, cambiamento migliorativo.
Nello specifico
emerge un incremento del gradiente di tenuta e di forza espressa da entrambe
gli arti superiori nei movimenti attivi ed un incremento del gradiente di forza
e di unità di carico degli arti inferiori espresse nell’unità di tempo oltre un
miglioramento nella durata di carico nel mentre gli sforzi fisici anche onerosi
e prolungati negli intervalli cronologici agli arti superiori ed inferiori; si
assiste ad un miglioramento dei movimenti del rachide cervicale ed una
diminuzione dei tempi di recupero dopo sforzi massimali” (doc. 208 incarto
AI).
Egli ha quindi rilevato
che “si conviene pienamente con le valutazioni espresse dal dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, all’interno del suo rapporto medico del
10.12.2021, di una capacità lavorativa completa nell’attività di riferimento a
partire dal 06.05.2021”, data quest’ultima in cui, sempre secondo secondo
il medico SMR “si assisteva con oggettività acclarata dalla visione delle
immagini della sorveglianza avvenuta fra il 6 e il 25 maggio 2021 all’avvenuto
miglioramento” (doc. 208 incarto AI).
In sede di osservazioni
al progetto di decisione, l’assicurato ha contestato le risultanze del rapporto
SMR, lamentando un peggioramento del suo stato di salute sia per i molteplici
infortuni ad entrambe le spalle sia per l’aggravarsi della miastenia gravis. Ha
quindi prodotto copiosa documentazione medica afferente alle note patologie di
cui è afflitto (miastenia gravis, ipostenia ai quattro arti, diplopia, sindrome
lombospondiligena da artropatia faccettaria lombosacrale, omalgia destra e
sinistra e dolore cronico al ginocchio destro in stato ad intervento chirurgico
del 1995).
Preso atto di queste censure,
l’amministrazione ha ritenuto necessario una presa di posizione da parte del
SMR, il quale per quanto riguarda la miastenia gravis si è rivolto al dr. med __________,
primario del servizio di neurologia presso l’Ospedale __________ avente in cura
il l’assicurato, che ha evidenziato con scritto di data 5 dicembre 2022 come “Il
signor RI 1 è affetto da una forma di miastenia a prevalente interessamento
oculare, con esordio clinico attorno al 2009. La probabilità che una forma
miastenica a prevalente interessamento oculare evolva, a distanza di più di 10
anni dall’esordio, ad una forma generalizzata è relativamente bassa (10-20%),
variabile a seconda delle casistiche ed in ogni caso non sicuramente
prevedibile”, osservando poi che “Finché la manifestazione rimane a
prevalenza oculare, i sintomi, per quanto fluttuanti e talora invalidanti per il
paziente, non ne limitano l’attività lavorativa, non rappresentando da soli una
causa di invalidità” (doc 227 incarto AI).
Con rapporto finale di data 12
gennaio 2023 il dr. med. __________, confrontandosi in modo puntuale con le
censure del ricorrente, ha quindi rilevato come “le risultanze emerse dalla
visione delle immagini della sorveglianza ex. art. 43 LPGA, precisamente tra le
date del 06.05.2022 e 25.05.2022, rispettivamente nell’arco di otto giorni,
risultano congrue e sufficienti per esperti della materia osteolegamentare, a
poter desumere secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il
grado di capacità lavorativa nell’attività di riferimento ed in un’attività
adeguata ed a identificare eventuali limitazioni funzionali.” Concludendo,
in merito alle diverse patologie di cui soffre l’assicurato, che “[…] le
disabilità funzionali non sono più discernibili le une dalle altre in quanto si
estrinsecano in un multiforme e variegato impedimento che costituisce la parte
integrante delle limitazioni, che non appaiono aderire al precedente stato
clinico documentato ma che dal maggio 2021 rispecchiano un oggettivo
adattamento delle limitazioni funzionali globali, permettendo al sig. RI 1 di
ritornare nuovamente abile all’attività di riferimento di gerente di bar in
misura completa ed abile in misura completa” (doc. 228 incarto AI).
In sede di ricorso
l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica dalla quale emerge che
egli si è sottoposto nel corso del mese di ottobre 2022 ad un intervento
chirurgico al ginocchio destro (doc. D).
Ha inoltre prodotto un
rapporto medico datato 27 gennaio 2023 del dr. med. __________, FMH in medicina
interna il quale, su incarico della __________, dopo aver visitato
l’assicurato, sulla base della seguente diagnosi: “- Miastenia
generalizzata. – Gonalgia destra cronica in esito di plurimi interventi
chirurgici (vedi sopra) – omalgia cronica bilaterale con perdita di funzione
parziale più marcata a destra in esito di numerosi interventi di ricostruzione
della cuffia dei rotatori bilaterale (3 interventi a destra, 1 intervento a
sinistra, vedi anche sopra)” lo ha ritenuto “inabile al lavoro in misura
del 100% a lungo termine, probabilmente in modo definitivo.” A proposito
del ginocchio destro il dr. med. __________ ha evidenziato “[…] lieve
versamento, Lachmann e Cassetto negativo, segni meniscali dubbi, limitazione
della flessione massimale dolente agli estremi, dolore alla digitopressione
alla rima articolare mediale; cammina con leggera zoppia a destra” (doc. E).
Confrontata con questa
nuova documentazione medica l’amministrazione si è rivolta al dr. med. __________,
ottenendo i necessari complementi alle informazioni a disposizione in merito
alle condizioni del ginocchio destro.
È in particolare emerso che RI
1, dopo essersi recato in data 9 agosto 2022 presso il Pronto soccorso dell’__________
lamentando un dolore al ginocchio destro ed in seguito ad un esame RM
effettuato in data 6 settembre 2022 che ha mostrato una lesione del menisco
mediale, si è sottoposto in data 1° ottobre 2022 ad un intervento artoscopico
di meniscectomia selettiva eseguito dal dr. med. __________. In data 31
dicembre 2022 l’assicurato è stato nuovamente valutato presso il pronto
soccorso dell’__________ a causa di una gonalgia invalidante dove è stata
riscontrata una tumefazione al ginocchio destro ed un ballottamento rotuleo con
un segno di Steinman I positivo per menisco mediale ed è stata certificata un’incapacità
lavorativa sino al 15 gennaio 2023 in misura del 100%. In data 12 gennaio 2023
è stato nuovamente valutato dal dr. med. __________ il quale, nel rapporto
medico di medesima data, ha riscontrato un ginocchio destro asciutto, non
dolente, non tumefatto ma con un importante ipotono muscolare, concludendo per
un’inabilità lavorativa al 50% fino al 5 febbraio 2023 (docc. 709 e 710 incarto
AI).
Esprimendosi in merito alla
nuova documentazione medica prodotta in sede di riscorso, il medico SMR ha rilevato
quanto segue: “Dalla lettura della nuova documentazione traspare un peggioramento
transitorio della funzionalità del ginocchio destro rispetto al buon andamento
oggettivato nei video della sorveglianza avvenuta tra il 6 maggio 2021 ed il 25
maggio 2021” (doc. 713 incarto AI). Confrontando il rapporto medico del 13
gennaio 2023 del dr. med. __________ con quello del 27 gennaio 2023 del dr.
med. __________, il medico SMR ha evidenziato che “le rilevanti differenze
nella semeiotica clinica che emergono dalla lettura dei due rapporti medici
lasciano presumere una condizione algico disfunzionale del ginocchio destro del
sig. RI 1 non altamente invalidante, in quanto altrimenti sarebbe sicuramente
emerso un quadro clinico preoccupante in entrambi gli esami obiettivi in una
finestra temporale di solo 14 giorni, considerata la vasta e trentennale
esperienza di cui gode il dr. med. __________ nella cura chirurgica delle
patologie del ginocchio”. Lo stesso dr. med. __________ ha per finire
Dispositivo
concluso con la seguente valutazione: “Per questi motivi si ritiene con un
grado di probabilità preponderante che il sig. RI 1 attualmente sia abile in
misura completa un’attività lavorativa sedentaria non onerosa dal punto di
vista fisico; nello specifico risulta esigibile in misura completa un lavoro di
ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati con dei cambi
di postura frequenti e gestione del tempo del lavoro intervallati da piccole
pause, dove eviti di lavorare accovacciato, eviti di salire e scendere le scale
frequentemente, eviti di utilizzare le spalle in maniera continuativa, eviti di
eseguire gesti che prevedono movimenti degli arti superiori al di sopra del
livello dell’orizzontale; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro
comoda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali e rotazionali senza
caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente.
Per quanto attiene invece
l’attività di riferimento di gestore di bar, persiste una inabilità del 50% con
il presumibile ripristino di capacità lavorativa completa una volta recuperata
l’ipotonia muscolare riscontrata dal Dr. __________ nel suo ultimo rapporto
medico del 13.01.2023, non essendo state riscontrate al ginocchio destro
problematiche valevoli di ulteriori approfondimenti radiologici e neppure
trattamenti di secondo livello.” (doc. 713 incarto AI).
Con osservazioni 22 maggio 2023
il ricorrente ha nuovamente invocato un peggioramento del suo stato di salute,
prevalendosi in particolare del rapporto medico 4 aprile 2023 del suo medico
curante dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e geriatria. Quest’ultima
ha indicato quale data dell’ultima consultazione il 16 marzo 2023, ponendo la
seguente diagnosi con ripercussione sull’attività lavorativa: miastenia,
sindrome ansioso-depressiva, gonalgia cronica in esito a plurimi interventi
chirurgici e omalgia cronica bilaterale con perdita funzionale destra maggiore
della sinistra, arrivando così a ritenere il paziente inabile al 100% in
maniera definitiva.
Con ulteriore annotazione
per/da SMR di data 30 maggio 2023 il dr. med. __________ ha confermato la sua
precedente valutazione, indicando in particolare che “[…] il rapporto medico
del dr. med __________ del 13.01.2023 non attesta minimamente la presunta
completa e duratura risoluzione delle problematiche al ginocchio destro, ma
offre informazioni su una clinica semeiotica non aderente ad uno stato algico
disfunzionale del ginocchio destro tale da determinare una incapacità lavorativa
futura in un’attività non onerosa dal punto di vista fisico […]. Infine
in nessuna forma ed in nessun luogo viene mai chiarito perché nonostante il dr.
med. __________, all’interno del suo rapporto medico del 27.01.2023, dopo due
settimane dalla visita del dr. med. __________, riscontrasse un quadro clinico
globale dello stato di salute del sig. RI 1 di forma severa e nonostante
fossero state formulate delle diagnosi di gonalgia destra cronica in esito di
plurimi interventi chirurgici ed un omalgia cronica bilaterale con perdita di
funzione più marcata a destra, all’interno della lista dei farmaci assunti su
base programmatica dal sig. RI 1 (e menzionati dal dr. __________ all’interno
del suo rapporto medico del 27.01.2023), non venga menzionata l’assunzione di
alcuna varietà farmacologica antinfiammatoria, analgesica del primo scalino o
del secondo scalino (neppure lasciata in riserva!) senza neppure che venga
raccomandata la prescrizione/assunzione almeno da parte del dr. med. __________”.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che
l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Va inoltre ricordato che, secondo
costante giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente
ad una valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1
[= STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF
9C_491/2012 del 22 maggio 2013: “(…) Ein Observationsbericht
bildet für sich allein keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen
betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten
Person. Er kann diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu
Vermutungen geben. Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht
erst die ärztliche Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile
9C_343/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 4.1; 8C_272/2011 vom 11. November 2011 E.
7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l’amministrazione abbia vagliato in modo completo e accurato lo
stato di salute del ricorrente, non può, senza che prima vengano svolti
ulteriori approfondimenti, ritenere completamente probante il rapporto finale 12
gennaio 2023 del medico SMR dr. med. __________ posto a fondamento della
decisione impugnata e i suoi ulteriori complementi del 21 marzo e 30 maggio
2023.
Ora, è vero che il medico del
SMR, come evidenziato dal ricorrente, non ha effettuato una visita clinica
dell’assicurato. Questo Tribunale sottolinea che egli ha nondimeno fondato la
propria valutazione del 12 gennaio 2023 non solo sul materiale e sul rapporto
di osservazione, ma anche sull’insieme della documentazione medica del signor RI
1 presente agli atti. Il TCA rileva inoltre che la sua conclusione di un
miglioramento dello stato di salute dell’assicurato a far tempo dal 6 maggio 2021,
debitamente motivata, coincide poi con quella formulata dal dr. med. __________
in ambito LAINF il 10 dicembre 2021.
Questo Tribunale ritiene
tuttavia di non potersi pronunciare sulla soppressione della rendita prima che
vengano esperiti i necessari approfondimenti medici relativi al successivo peggioramento
delle condizioni valetudinarie di RI 1 emerso in particolare dalla refertazione
medica prodotta in sede di ricorso.
Va anzitutto rilevato per quanto
riguarda la patologia del ginocchio destro che, come visto, l’assicurato, dopo
essersi recato presso il pronto soccorso dell’__________ in data 9 agosto 2022,
è stato poi sottoposto ad un intervento artoscopico di meniscectomia selettiva
in data 1° ottobre 2022. Egli è poi stato valutato nuovamente in data 31
dicembre 2022 e finalmente in data 12 gennaio 2023 dal dr. med. __________.
A questo proposito, il dr. med. __________
del SMR ha evidenziato una difformità fra il quadro clinico emerso dal rapporto
medico del dr. med. __________ del 13 gennaio 2023 e quello esposto appena due
settimane più tardi, in data 27 gennaio 2023 dal dr. med. __________. Se il
primo ha riscontrato un ginocchio asciutto, non dolente, non tumefatto con
evidente ipotonia muscolare ed ha certificato una sua piena inabilità al lavoro
sino al 5 febbraio 2023, il secondo ha diagnosticato una gonalgia destra cronica
in esito di plurimi interventi chirurgici (di cui l’ultimo nel mese di ottobre
2022) arrivando a ritenere, in ragione delle numerose patologie presenti, un’inabilità
lavorativa al 100% probabilmente definitiva. Ad una valutazione pressoché
identica a quella del dr. med. __________ - pure in punto all’inabilità
lavorativa - è giunto il medico curante dr. med. __________ con il sopra citato
rapporto 4 aprile 2023. Se è vero che la gonalgia bilaterale è nota da tempo,
il fatto che due rapporti medici resi a distanza di due settimane l’uno
dall’altro giungano a conclusione tanto divergenti, non permette di giungere ad
un chiaro ed affidabile giudizio in merito alle conseguenze dell’intervento
chirurgico eseguito il 1 ottobre 2022 sulle condizioni del ginocchio destro.
A fronte di ciò non si possono
ritenere pienamente probanti le conclusioni cui giunge il dr. med. __________ il
quale, fondandosi unicamente su tale parziale e contraddittoria refertazione
medica, dopo aver descritto i limiti funzionali in seguito all’esacerbazione
della patologia del ginocchio destro, pone un giudizio di completa abilità in
un’attività lavorativa adeguata ed in misura del 50% nell’attività di
riferimento, con il presumibile ripristino della capacità lavorativa completa
una volta recuperata l’ipotonia muscolare riscontrata dal dr. med. __________
(non vi è tutta via agli atti alcuna indicazione che permetta di stabilire un
tale recupero).
In particolare, egli arriva a
definire l’abilità lavorativa presumendo, dalla lettura dei rapporti medici del
dr. med. __________ e del dr. med. __________, una condizione del ginocchio
destro “non altamente invalidante, in quanto altrimenti sarebbe sicuramente
emerso un quadro clinico preoccupante in entrambi gli esami obiettivi in una
finestra temporale di solo 14 giorni” ed evidenziando inoltre come non sia
stato chiarito per quale motivo, nonostante la diagnosi di gonalgia destra
cronica posta dal dr. med. __________, questi non abbia prescritto una terapia
farmacologia conseguente, mettendo in dubbio la fondatezza delle risultanze del
suo rapporto medico.
Le conclusioni del medico SMR,
fondate su tali premesse, non risultano essere sufficientemente suffragate da
riscontri clinici e diagnostici.
In ogni caso, nemmeno può essere
attribuito pieno valore probante ai rapporti medici del dr. med. Heitmann del
27 gennaio 2023 e della dr. med. __________ del 4 aprile 2023. Da parte sua, il
dr. med. __________ ha proceduto ad una visita clinica ed ha effettuato l’anamnesi
del paziente, nella quale tuttavia non figura nulla riguardo al miglioramento
dello stato di salute riscontrato dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________,
con le cui pertinenti argomentazione riguardanti il suo stato di salute egli
pertanto non si confronta. Inoltre nel suo rapporto il dr. med. __________ non
distingue fra incapacità lavorativa in attività lavorativa abituale e in quella
adeguata, non descrive i limiti funzionali del paziente, né indica da quando
avrebbe inizio l’inabilità lavorativa.
Analogo
discorso vale per il rapporto medico 4 aprile 2023 della dr. med. __________,
la quale risulta aver avuto l’ultimo consulto con il cliente in data 16 marzo 2023.
Nemmeno la sua valutazione contiene una chiara distinzione fra incapacità
lavorativa in attività lavorativa abituale e in quella adeguata, né descrive
precisamente i limiti funzionali del paziente.
Stante quanto sopra esposto,
questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il
proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dal medico SMR dr. med. __________
in data 12 gennaio 2023 e nei suoi complementi del 21 marzo e del 30 maggio
2023, ma ritiene indispensabile un approfondimento degli aspetti relativi alla patologia
del ginocchio destro e della sua esacerbazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, ben potendo infatti un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessato essere subentrato nel periodo precedente l’emanazione
della decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220
con riferimenti), ritenuto che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in
casu il 24 gennaio 2023), quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr.
med. __________ del 27 gennaio 2023 e quello della dr. med. __________ del 4
aprile 2023 sono successivi, il primo di pochi giorni, il secondo di pochi mesi,
alla decisione impugnata.
Secondo questa Corte essi vanno
tuttavia presi in considerazione, in quando, visto il tempo breve intercorso
fra decisione impugnata e i referti in questione, oltre a quanto esposto nei
paragrafi precedenti, non si può escludere, ma appare anzi probabile, che si
riferiscano ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Essi
sono dunque suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento
retrospettivo della situazione precedente la decisione del 24 gennaio 2023
(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.9. In STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si impone pertanto un rinvio degli atti all’amministrazione
affinché predisponga gli accertamenti peritali del caso, idonei a valutare la
ripercussione dell’insieme delle patologie dell’assicurato sulla sua capacità
lavorativa.
In esito alla
nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a
LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.
Va qui infatti rilevato che,
come accertato anche dal SMR, l’assicurato soffre, fra le altre patologie, anche
di una miastenia gravis, per la quale è in cura presso il dr. med. __________.
Benché quest’ultimo abbia
rilevato come la stessa sia a prevalenza oculare e non rappresenti da sola una
causa di invalidità, nella valutazione medica del 27 gennaio 2023 del dr. __________,
e in quella del 4 aprile 2023 della dr. med. __________, tenendo in
considerazione le diverse patologie di cui soffre l’assicurato - fra le quali
entrambi elencano miastenia generalizzata oltre ad un’omalgia destra cronica
bilaterale con perdita di funzione parziale più marcata a destra - è stata
ritenuta un’inabilità lavorativa del 100%.
Spetterà quindi all’Ufficio AI,
nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali indispensabili per chiarire
l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato, prendere in considerazione
anche di questi aspetti, verificandone l’eventuale ripercussione sulla valutazione
dell’incapacità lavorativa e la sua evoluzione nel tempo, tenuto conto
dell’insieme delle patologie. Ciò posto, non si può tuttavia escludere, come
asserito dall’amministrazione, che l’aggravamento dello stato di salute del
signor RI 1 abbia causato un’incapacità al guadagno della durata di tre mesi
senza interruzione notevole ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.10. L’assicurato ritiene che l’Ufficio AI
non potrebbe sopprimere la rendita senza prima assicurarsi che il suo eventuale
potenziale di capacità lavorativa possa essere effettivamente realizzato
tramite l’introduzione di misure medico-riabilitative e/o a provvedimenti di
integrazione professionale.
Come esposto nella STCA
32.2021.104 del 14 febbraio 2002 consid. 2.11, conformemente alla
giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una
rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un
bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in
misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che
di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello
medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,
della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)
concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione
sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità
inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014
del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10).
Questo è segnatamente il
caso laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta o che
può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece
l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale
dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità
di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi
la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il
potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato
grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del
23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,
9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,
9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009
del 10 settembre 2010).
In una successiva sentenza
la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso
che un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame
circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la
capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione
concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di
invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013
del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28
febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26
aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).
Nella STF 9C_412/2014 del
20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che
tali casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove
l’assicurato è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente
profilo conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale
(cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti). In DTF 141 V 5
il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la
soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo
aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è
determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando
diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).
Ai sensi della citata
giurisprudenza, nel caso in esame l’insorgente, il quale sia al momento
dell’emissione della decisione contestata (24 gennaio 2023) sia al momento in
cui la soppressione è divenuta effettiva (1° giugno 2021) aveva già compiuto i
55 anni e beneficiava da oltre 15 anni di una rendita, appartiene di
conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a
causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro
iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per
sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto
2021, consid. 4.2).
In concreto
l’amministrazione ha rilevato come, nonostante l’età avanzata e malgrado fosse
al beneficio da oltre 15 anni di una rendita, l’insorgente risultasse lavorare
presso il __________ ed ha pertanto ritenuto che egli fosse in grado di
concretizzare la propria capacità lavorativa senza l’ausilio di provvedimenti
d’integrazione professionale.
Ora, appurata la necessità
di procedere ad accertamenti d’ordine medico volti a definire la capacità
lavorativa sia nell’attività abituale che in altre attività in seguito al
possibile peggioramento delle condizioni di salute, spetterà
all’amministrazione stabilire sulla scorta dell’esito di tali esami,
l’esigibilità lavorativa dell’assicurato, tenuto conto in particolare necessità
o meno di introdurre provvedimenti integrativi ai sensi della citata
giurisprudenza.
2.11. Quanto
alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione
della capacità lavorativa nell’attività svolta e in un’attività adeguata deve
ancora essere compiutamente acclarata.
2.12. Stante la necessità di rinviare gli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e la resa di un nuovo
provvedimento in merito alla revisione del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.9),
la decisione 27 gennaio 2023 di restituzione delle rendite d’invalidità - versate
secondo l’amministrazione indebitamente dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2023
(cfr. consid. 1.5) - strettamente dipendente dalla conferma o meno della
soppressione della rendita (circostanza che, come visto sopra, dovrà essere
oggetto di opportuno approfondimento) appare prematura e va pertanto anch’essa
annullata.
2.13. Giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio
AI.
Rappresentato
da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. G LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare giustificato
fissare in fr. 2'000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi
sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 24 gennaio
2023 di soppressione della rendita è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.9 e 2.10.
§§ La decisione di restituzione
del 27 gennaio 2023 è annullata ai sensi del considerando 2.12.
2. Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti