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Decisione

32.2023.16

Accolti i ricorsi contro decisione di soppressione della rendita e decisione di restituzione dell’importo versato in eccesso, emanate a seguito di una sorveglianza ex art. 43a LPGA. Rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti medici

21 agosto 2023Italiano50 min

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.16-17

FS

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 16 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 24 gennaio 2023 (inc. 32.2023.16) e del

27 gennaio 2023 (inc. 32.2023.17) emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1959, da ultimo

attivo quale gerente dell’esercizio pubblico __________, è stato posto a

beneficio di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 1993

(doc. 31 incarto AI), aumentata a tre quarti dal 1° gennaio 2004 (doc. 73

incarto AI) ed infine ridotta a mezza rendita dal 1° giugno 2008 (doc. 94

incarto AI), revisione, quest’ultima, avvenuta, per quanto qui d’interesse, a

seguito della domanda di riduzione del proprio grado d’invalidità al 50% presentata

dall’assicurato al fine di poter svolgere regolarmente, in misura del 50%,

l’attività di gerente nella quale si era nel frattempo riqualificato (docc.

75-77 incarto AI).

Il diritto alla mezza

rendita dell’assicurato è stato confermato nell’ambito delle successive

revisioni, con decisioni del 4 giugno 2010 (doc. 102 incarto AI), 17 maggio

2013 (doc. 129 incarto AI), 26 gennaio 2016 (doc. 146 incarto AI) e 7 luglio

2017(doc. 169 incarto AI).

1.2. A seguito di una segnalazione del

19 aprile 2021 da parte di una fonte cui è stato garantito l’anonimato, nel

periodo compreso fra il 6 maggio 2021 e il 25 maggio 2021 l’assicurato è stato

oggetto di una sorveglianza ex art. 43a LPGA ordinata dall’assicuratore

infortuni __________ (in seguito: __________), durante otto giorni non

consecutivi (doc. 651 incarto LAINF). Dalle risultanze di tale sorveglianza è

emerso come il signor RI 1 lavorasse a tempo pieno in qualità di gerente,

cameriere e barista presso la società __________. Questo nonostante egli

risultasse totalmente inabile al lavoro in seguito all’operazione 22 aprile

2022 alla spalla destra resasi necessaria a causa dell’infortunio occorso il 13

marzo 2021 (l’ultimo di una serie di 4 sinistri, che avevano giustificato

l’erogazione di indennità LAINF in maniera continuata dal mese di aprile del

2018), notificato all’assicuratore infortunio e sulla cui eziologia traumatica

quest’ultimo stava nel frattempo indagando (doc. 666 incarto LAINF).

Con decisione

15 giugno 2021 __________ ha pertanto sospeso l’erogazione delle prestazioni

assicurative LAINF a far tempo dal 1° marzo 2021 (doc. 666 incarto LAINF). Lo

stesso assicuratore infortuni ha inoltre presentato una denuncia penale in data

12 luglio 2021 nei confronti dell’assicurato, al fine di appurare se egli

avesse indotto __________ in errore sul proprio obbligo di pagamento ottenendo

prestazioni cui non aveva diritto (doc. 663 incarto LAINF).

In data 16

giugno 2022 __________ e RI 1 hanno sottoscritto una transazione per mezzo

della quale hanno posto fine alla vertenza amministrativa tramite la

restituzione a __________ da parte dell’assicurato di un importo pari a

20'727.35 corrispondente alle indennità giornaliere percepite a torto in

relazione ai sinistri del 22.04.2018, dell’8.12.2018 e del 16.09.2019, oltre

all’addebito all’assicurato delle spese di accertamento pari a CHF 12'227.30 (doc.

693 incarto LAINF).

In data 11

agosto 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha comunicato all’Ufficio

AI l’apertura del procedimento penale nei confronti di RI 1 per i reati di

ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto

sociale (art. 148a CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) (doc. 253 incarto

LFA).

Ottenuto

l’accesso agli atti dell’inchiesta penale, l’Ufficio AI, dopo essere venuto a

conoscenza delle risultanze della sorveglianza in data 17 novembre 2021 (doc.

258 incarto LFA), ha avviato d’ufficio il 18 febbraio 2022 una procedura di revisione

del diritto alla rendita dell’assicurato (doc. 189 incarto AI).

1.3. Esperiti gli accertamenti del caso,

con progetto di decisione 25 agosto 2022 l’UAI ha prospettato la soppressione

della rendita con effetto retroattivo dal 1° giugno 2021 e la restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente da tale data (doc. 741 incarto AI). Ciò

in forza delle risultanze della sorveglianza da cui è emerso come, in

contraddizione con quanto dichiarato dall’assicurato nel formulario – ovvero di

lavorare per 4.50 ore al giorno per 22.50 ore a settimana – e con quanto affermato

al servizio dell’ispettorato dell’AI in data 12 maggio 2012 di lavorare 7-8 ore

al giorno e di essere aiutato dalla moglie e dalla figlia, egli lavorasse tutto

il giorno senza l’aiuto di terzi presso la società __________. Dal punto di

vista medico, l’Ufficio AI ha invece fatto riferimento al rapporto 2 giugno

2022 del medico SMR dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologica il quale, dopo aver visionato la documentazione agli atti e le

immagini della sorveglianza avvenuta fra il 6 e il 25 maggio 2021, ha concluso

per un miglioramento dello stato di salute e per una piena capacità lavorativa

nell’attività di riferimento sicuramente dal 6 maggio 2021 (ovvero dall’inizio

della sorveglianza ex. art. 43 LPGA), sottolineando la convergenza della sua

valutazione con quella del dr. med. __________ svolta in ambito LAINF di data

10 dicembre 2021.

Con

osservazioni 22 settembre 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha avversato

il progetto di decisione chiedendo di non sopprimere la rendita d’invalidità,

contestando la forza probante dell’esito della sorveglianza svolta sull’arco di

appena otto giorni non consecutivi. Quanto allo stato di salute, il

patrocinatore ha contestato il valore probatorio tanto del rapporto medico 10

dicembre 2021 del dr. med. __________, sostenendo che lo stesso fosse

costellato di conclusioni di carattere soggettivo senza fondamento medico,

quanto la valutazione del 2 giugno 2022 dr. med. __________ in ragione del

fatto che egli fosse giunto a tale conclusione senza aver visitato il signor RI

1. Ha invece lamentato un peggioramento delle sue condizioni di salute, tanto

in ragione dei numerosi infortuni occorsigli dal 2016, quanto in ragione

dell’aggravamento della patologia della miastenia gravis.

1.4. Con decisione del 24 gennaio 2023,

l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita con effetto

retroattivo dal 1° giugno 2021, nonché la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite, rimandando ad un ulteriore successiva decisione

l’ordine di restituzione con il relativo ammontare soggetto a rimborso, ed ha

revocato nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

L’amministrazione si è riconfermata negli argomenti esposti nel progetto di

decisione. Ha inoltre sottoposto le osservazioni 22 settembre 2022

dell’assicurato al dr. med. __________ il quale, con rapporto finale del 12

gennaio 2023, su cui si fonda la decisione dell’Ufficio AI, ha ritenuto che le

stesse non fossero atte a modificare la sua precedente valutazione. Il medico

del SMR ha inoltre ribadito come le immagini della videosorveglianza, effettuata

su un arco temporale sufficientemente esteso, risultassero sufficienti a

desumere una sua piena abilità lavorativa nell’attività abituale e in altre

attività adeguate a far tempo dal 6 maggio 2021, senza che si rendesse necessaria

una visita clinica dell’assicurato.

1.5. Con tempestivo ricorso datato 16

febbraio 2023 (inc. 32.2023.16) l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha postulato l’annullamento della decisione 24 gennaio 2023; in via

subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per una

nuova decisione dopo aver svolto una perizia multidisciplinare; in via ancora

più subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per

una nuova decisione previo esame della sua effettiva idoneità lavorativa e/o

all’esecuzione di provvedimenti integrativi.

In primo luogo l’insorgente

contesta il fatto che il SMR, per giustificare la soppressione della rendita,

abbia fatto capo esclusivamente al rapporto di sorveglianza ex art. 43a LPGA ed

al referto medico 10 dicembre 2021 del dr. med. __________, sostenendo che gli

stessi non siano stati assunti in modo conforme all’art. 44 LPGA e non abbiano

indagato a sufficienza il suo stato di salute. Rileva inoltre come, con

riferimento al rapporto di visita dell’__________ ed il conseguente certificato

medico di data 12.01.2022 del dr. med. __________, prodotti con il ricorso

(doc. D), egli presenti una recrudescenza invalidante della patologia al

ginocchio destro. Si avvale altresì del rapporto medico 27 gennaio 2023 del dr.

med. __________ - anch’esso prodotto con il ricorso - il quale, tenuto conto

delle diverse patologie che lo affliggono, conclude per un’inabilità al lavoro

in misura del 100% probabilmente definitiva (doc E). Sostiene pertanto come

l’eventuale soppressione della sua rendita debba essere decisa, se del caso, in

esito ad una perizia eseguita in conformità dell’art. 44 LPGA, in assenza della

quale l’operato dell’amministrazione si ridurrebbe ad una valutazione diversa

di circostanze di fatto rimaste invariate. Ciò a maggior ragione in

considerazione dall’aggravamento della patologia della miastenia gravis, il cui

influsso sulla capacità lavorativa andrebbe indagato tenuto conto di tutte le altre

affezioni.

Egli ritiene

infine che l’Ufficio AI debba continuare a versargli la rendita, in ragione

della sua età e del fatto che è titolare della stessa da più di 15 anni,

fintanto che il suo potenziale di capacità lavorativa possa effettivamente

essere realizzato tramite l’introduzione di misure medico-riabilitative e/o

provvedimenti di integrazione professionale.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato la decisione impugnata, sostenendo di aver effettuato tutti

gli accertamenti necessari. Evidenzia come il rapporto di sorveglianza ed il

referto medico 10 dicembre 2021 del dr. med. __________, costituiscano degli

elementi di valutazione che, al pari degli altri documenti raccolti agli atti,

sono stati sottoposti al vaglio del medico SMR dr. med. __________. Quanto alla

nuova documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, l’Ufficio AI si avvale

della valutazione dello stesso medico SMR il quale, dopo averla esaminata, ha

ritenuto che la stessa modifichi solo transitoriamente la valutazione contenuta

nel rapporto finale 12 gennaio 2023.

Ad ogni modo

contesta che tale peggioramento abbia causato un’incapacità al guadagno di 3

mesi senza interruzione notevole giusta l’art. 88a OAI e che debba quindi

essere preso in considerazione.

Infine nega che

l’assicurato possa beneficiare dei provvedimenti di reintegrazione

professionale, avendo dimostrato di poter mettere a frutto la sua capacità

lavorativa presso l’esercizio pubblico della figlia.

1.7. Con osservazioni 22 maggio 2023 il ricorrente

ribadisce come l’Ufficio AI non potesse sopprimere la sua rendita senza

effettuare ulteriori accertamenti sul suo stato di salute. Egli evidenzia come

la problematica relativa al ginocchio non sia affatto risolta in modo

definitivo e duraturo. Sostiene quindi che dalla documentazione agli atti, in

particolare dal rapporto 27/30 gennaio 2023 del dr. med. __________, emerga un

quadro medico invalidante più aderente al suo reale stato di salute, come

confermato dal rapporto del suo medico curante dr. med. __________ del 4 aprile

2023 di tenore pressoché identico (doc. L).

Con

osservazioni 2 giugno 2023, l’amministazione ha rimandato a quanto già indicato

nella risposta di causa. Per quanto attiene all’aspetto medico rileva come le

considerazioni dell’assicurato siano state analizzate dal dr. med __________ il

quale, con annotazione 30 maggio 2023, annessa allo scritto di osservazioni e

di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto, ha ritenuto

come la stessa non modifichi, se non temporaneamente, la sua precedente

valutazione.

1.8. Con decisione del 27 gennaio 2023,

l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 9'810, importo

relativo alla rendita versata in eccesso dal 1° giugno 2021 al 31 gennaio 2023,

pari a fr. 13'096, una volta dedotti i versamenti rimasti in sospeso da

settembre 2022 a gennaio 2023 per fr. 3'286.

1.9. Con tempestivo ricorso datato 16

febbraio 2023 (inc. 32.2023.17), l’assicurato ha chiesto l’annullamento della

decisione di restituzione in ragione del fatto che la decisione 24 gennaio 2023

di soppressione della rendita, impugnata dall’assicurato, non fosse ancora cresciuta

in giudicato.

Con la risposta

di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la congiunzione con

la causa di soppressione della rendita. Ha evidenziato come la LPGA non preveda

alcun termine d’attesa tra l’emanazione della decisione di merito e la

decisione di restituzione. Ha poi rilevato come la giurisprudenza di questo

Tribunale abbia sempre ammesso l’emanazione di decisioni di restituzione prima

della crescita in giudicato della decisione di merito.

Con scritto

22 maggio 2023, l’insorgente ha dichiarato di non aver ulteriori mezzi di prova

da produrre e di aderire alla richiesta di congiunzione delle cause.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’art. 76 cpv. 1 LPAmm

disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca –

prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il

cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la

congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione

delle altre.

Nella concreta

evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che

sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste

una connessione tra le due pronunzie (soppressione retroattiva della rendita e

ordine di restituzione) si giustifica la congiunzione delle cause e l’emanazione

di una sola sentenza (DTF 128 V 124

consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30

maggio 2008).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha

soppresso la mezza rendita di invalidità dell’assicurato con effetto

retroattivo dal 1° giugno 2021 ed ha consecutivamente chiesto la restituzione

degli importi indebitamente versati da tale data.

2.3. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto

a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla

modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il

cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva

ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica

del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die

Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule -

«stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung

2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro,

qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung

«Sozialversicherungs- recht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021,

pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali,

in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS,

Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067,

p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision:

stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il

marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite

correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora

compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel

nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le

condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di

almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg.

no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile

nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo

determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.

Fatti

N. 5500 segg.; sottolineatura del redattore).”

Infine, il marg.

no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate

che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal

1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio

sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A

queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

Nel caso in

esame, siccome l’assicurato, nato il __________ 1959, aveva già compiuto 55

anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fino all’estinzione o

alla soppressione del diritto alla rendita determinante è il diritto in vigore

sino al 31 dicembre 2021. Va poi evidenziato che gli effetti della modifica del

diritto alla rendita (soppressione dal 1° giugno 2021) sono sorti prima del 1°

gennaio 2022, ragione per cui fa stato il diritto antecedente la modifica

legislativa.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Se il

grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Secondo l’art. 31 LAI,

in vigore sino al 31 dicembre 2021, che regola la riduzione o soppressione

della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita

consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale

aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto

se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

Considerandi

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

pag. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

L'art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di

modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione

necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il

suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;

Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della

soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in

applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5

Per quanto concerne l’aspetto

medico, nell’ambito delle Annotazioni da/per SMR di data 2 giugno 2022, il

medico del SMR dr. med. __________, ha rilevato che “Da un punto di vista ortopedico

e relativamente alle patologie di natura osteolegamentare emerse dalla lettura

della documentazione agli atti, rispetto alla situazione documentata alla base

della decisione determinante, tenendo presente le diagnosi pertinenti, dalla

visione delle immagini della sorveglianza avvenuta tra il 6 e il 25 maggio

2021, emerge un cambiamento dello stato di salute, cambiamento migliorativo.

Nello specifico

emerge un incremento del gradiente di tenuta e di forza espressa da entrambe

gli arti superiori nei movimenti attivi ed un incremento del gradiente di forza

e di unità di carico degli arti inferiori espresse nell’unità di tempo oltre un

miglioramento nella durata di carico nel mentre gli sforzi fisici anche onerosi

e prolungati negli intervalli cronologici agli arti superiori ed inferiori; si

assiste ad un miglioramento dei movimenti del rachide cervicale ed una

diminuzione dei tempi di recupero dopo sforzi massimali” (doc. 208 incarto

AI).

Egli ha quindi rilevato

che “si conviene pienamente con le valutazioni espresse dal dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica, all’interno del suo rapporto medico del

10.12.2021, di una capacità lavorativa completa nell’attività di riferimento a

partire dal 06.05.2021”, data quest’ultima in cui, sempre secondo secondo

il medico SMR “si assisteva con oggettività acclarata dalla visione delle

immagini della sorveglianza avvenuta fra il 6 e il 25 maggio 2021 all’avvenuto

miglioramento” (doc. 208 incarto AI).

In sede di osservazioni

al progetto di decisione, l’assicurato ha contestato le risultanze del rapporto

SMR, lamentando un peggioramento del suo stato di salute sia per i molteplici

infortuni ad entrambe le spalle sia per l’aggravarsi della miastenia gravis. Ha

quindi prodotto copiosa documentazione medica afferente alle note patologie di

cui è afflitto (miastenia gravis, ipostenia ai quattro arti, diplopia, sindrome

lombospondiligena da artropatia faccettaria lombosacrale, omalgia destra e

sinistra e dolore cronico al ginocchio destro in stato ad intervento chirurgico

del 1995).

Preso atto di queste censure,

l’amministrazione ha ritenuto necessario una presa di posizione da parte del

SMR, il quale per quanto riguarda la miastenia gravis si è rivolto al dr. med __________,

primario del servizio di neurologia presso l’Ospedale __________ avente in cura

il l’assicurato, che ha evidenziato con scritto di data 5 dicembre 2022 come “Il

signor RI 1 è affetto da una forma di miastenia a prevalente interessamento

oculare, con esordio clinico attorno al 2009. La probabilità che una forma

miastenica a prevalente interessamento oculare evolva, a distanza di più di 10

anni dall’esordio, ad una forma generalizzata è relativamente bassa (10-20%),

variabile a seconda delle casistiche ed in ogni caso non sicuramente

prevedibile”, osservando poi che “Finché la manifestazione rimane a

prevalenza oculare, i sintomi, per quanto fluttuanti e talora invalidanti per il

paziente, non ne limitano l’attività lavorativa, non rappresentando da soli una

causa di invalidità” (doc 227 incarto AI).

Con rapporto finale di data 12

gennaio 2023 il dr. med. __________, confrontandosi in modo puntuale con le

censure del ricorrente, ha quindi rilevato come “le risultanze emerse dalla

visione delle immagini della sorveglianza ex. art. 43 LPGA, precisamente tra le

date del 06.05.2022 e 25.05.2022, rispettivamente nell’arco di otto giorni,

risultano congrue e sufficienti per esperti della materia osteolegamentare, a

poter desumere secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il

grado di capacità lavorativa nell’attività di riferimento ed in un’attività

adeguata ed a identificare eventuali limitazioni funzionali.” Concludendo,

in merito alle diverse patologie di cui soffre l’assicurato, che “[…] le

disabilità funzionali non sono più discernibili le une dalle altre in quanto si

estrinsecano in un multiforme e variegato impedimento che costituisce la parte

integrante delle limitazioni, che non appaiono aderire al precedente stato

clinico documentato ma che dal maggio 2021 rispecchiano un oggettivo

adattamento delle limitazioni funzionali globali, permettendo al sig. RI 1 di

ritornare nuovamente abile all’attività di riferimento di gerente di bar in

misura completa ed abile in misura completa” (doc. 228 incarto AI).

In sede di ricorso

l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica dalla quale emerge che

egli si è sottoposto nel corso del mese di ottobre 2022 ad un intervento

chirurgico al ginocchio destro (doc. D).

Ha inoltre prodotto un

rapporto medico datato 27 gennaio 2023 del dr. med. __________, FMH in medicina

interna il quale, su incarico della __________, dopo aver visitato

l’assicurato, sulla base della seguente diagnosi: “- Miastenia

generalizzata. – Gonalgia destra cronica in esito di plurimi interventi

chirurgici (vedi sopra) – omalgia cronica bilaterale con perdita di funzione

parziale più marcata a destra in esito di numerosi interventi di ricostruzione

della cuffia dei rotatori bilaterale (3 interventi a destra, 1 intervento a

sinistra, vedi anche sopra)” lo ha ritenuto “inabile al lavoro in misura

del 100% a lungo termine, probabilmente in modo definitivo.” A proposito

del ginocchio destro il dr. med. __________ ha evidenziato “[…] lieve

versamento, Lachmann e Cassetto negativo, segni meniscali dubbi, limitazione

della flessione massimale dolente agli estremi, dolore alla digitopressione

alla rima articolare mediale; cammina con leggera zoppia a destra” (doc. E).

Confrontata con questa

nuova documentazione medica l’amministrazione si è rivolta al dr. med. __________,

ottenendo i necessari complementi alle informazioni a disposizione in merito

alle condizioni del ginocchio destro.

È in particolare emerso che RI

1, dopo essersi recato in data 9 agosto 2022 presso il Pronto soccorso dell’__________

lamentando un dolore al ginocchio destro ed in seguito ad un esame RM

effettuato in data 6 settembre 2022 che ha mostrato una lesione del menisco

mediale, si è sottoposto in data 1° ottobre 2022 ad un intervento artoscopico

di meniscectomia selettiva eseguito dal dr. med. __________. In data 31

dicembre 2022 l’assicurato è stato nuovamente valutato presso il pronto

soccorso dell’__________ a causa di una gonalgia invalidante dove è stata

riscontrata una tumefazione al ginocchio destro ed un ballottamento rotuleo con

un segno di Steinman I positivo per menisco mediale ed è stata certificata un’incapacità

lavorativa sino al 15 gennaio 2023 in misura del 100%. In data 12 gennaio 2023

è stato nuovamente valutato dal dr. med. __________ il quale, nel rapporto

medico di medesima data, ha riscontrato un ginocchio destro asciutto, non

dolente, non tumefatto ma con un importante ipotono muscolare, concludendo per

un’inabilità lavorativa al 50% fino al 5 febbraio 2023 (docc. 709 e 710 incarto

AI).

Esprimendosi in merito alla

nuova documentazione medica prodotta in sede di riscorso, il medico SMR ha rilevato

quanto segue: “Dalla lettura della nuova documentazione traspare un peggioramento

transitorio della funzionalità del ginocchio destro rispetto al buon andamento

oggettivato nei video della sorveglianza avvenuta tra il 6 maggio 2021 ed il 25

maggio 2021” (doc. 713 incarto AI). Confrontando il rapporto medico del 13

gennaio 2023 del dr. med. __________ con quello del 27 gennaio 2023 del dr.

med. __________, il medico SMR ha evidenziato che “le rilevanti differenze

nella semeiotica clinica che emergono dalla lettura dei due rapporti medici

lasciano presumere una condizione algico disfunzionale del ginocchio destro del

sig. RI 1 non altamente invalidante, in quanto altrimenti sarebbe sicuramente

emerso un quadro clinico preoccupante in entrambi gli esami obiettivi in una

finestra temporale di solo 14 giorni, considerata la vasta e trentennale

esperienza di cui gode il dr. med. __________ nella cura chirurgica delle

patologie del ginocchio”. Lo stesso dr. med. __________ ha per finire

Dispositivo

concluso con la seguente valutazione: “Per questi motivi si ritiene con un

grado di probabilità preponderante che il sig. RI 1 attualmente sia abile in

misura completa un’attività lavorativa sedentaria non onerosa dal punto di

vista fisico; nello specifico risulta esigibile in misura completa un lavoro di

ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati con dei cambi

di postura frequenti e gestione del tempo del lavoro intervallati da piccole

pause, dove eviti di lavorare accovacciato, eviti di salire e scendere le scale

frequentemente, eviti di utilizzare le spalle in maniera continuativa, eviti di

eseguire gesti che prevedono movimenti degli arti superiori al di sopra del

livello dell’orizzontale; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro

comoda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali e rotazionali senza

caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente.

Per quanto attiene invece

l’attività di riferimento di gestore di bar, persiste una inabilità del 50% con

il presumibile ripristino di capacità lavorativa completa una volta recuperata

l’ipotonia muscolare riscontrata dal Dr. __________ nel suo ultimo rapporto

medico del 13.01.2023, non essendo state riscontrate al ginocchio destro

problematiche valevoli di ulteriori approfondimenti radiologici e neppure

trattamenti di secondo livello.” (doc. 713 incarto AI).

Con osservazioni 22 maggio 2023

il ricorrente ha nuovamente invocato un peggioramento del suo stato di salute,

prevalendosi in particolare del rapporto medico 4 aprile 2023 del suo medico

curante dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e geriatria. Quest’ultima

ha indicato quale data dell’ultima consultazione il 16 marzo 2023, ponendo la

seguente diagnosi con ripercussione sull’attività lavorativa: miastenia,

sindrome ansioso-depressiva, gonalgia cronica in esito a plurimi interventi

chirurgici e omalgia cronica bilaterale con perdita funzionale destra maggiore

della sinistra, arrivando così a ritenere il paziente inabile al 100% in

maniera definitiva.

Con ulteriore annotazione

per/da SMR di data 30 maggio 2023 il dr. med. __________ ha confermato la sua

precedente valutazione, indicando in particolare che “[…] il rapporto medico

del dr. med __________ del 13.01.2023 non attesta minimamente la presunta

completa e duratura risoluzione delle problematiche al ginocchio destro, ma

offre informazioni su una clinica semeiotica non aderente ad uno stato algico

disfunzionale del ginocchio destro tale da determinare una incapacità lavorativa

futura in un’attività non onerosa dal punto di vista fisico […]. Infine

in nessuna forma ed in nessun luogo viene mai chiarito perché nonostante il dr.

med. __________, all’interno del suo rapporto medico del 27.01.2023, dopo due

settimane dalla visita del dr. med. __________, riscontrasse un quadro clinico

globale dello stato di salute del sig. RI 1 di forma severa e nonostante

fossero state formulate delle diagnosi di gonalgia destra cronica in esito di

plurimi interventi chirurgici ed un omalgia cronica bilaterale con perdita di

funzione più marcata a destra, all’interno della lista dei farmaci assunti su

base programmatica dal sig. RI 1 (e menzionati dal dr. __________ all’interno

del suo rapporto medico del 27.01.2023), non venga menzionata l’assunzione di

alcuna varietà farmacologica antinfiammatoria, analgesica del primo scalino o

del secondo scalino (neppure lasciata in riserva!) senza neppure che venga

raccomandata la prescrizione/assunzione almeno da parte del dr. med. __________”.

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che

l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Va inoltre ricordato che, secondo

costante giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente

ad una valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base

sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità

lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1

[= STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF

9C_491/2012 del 22 maggio 2013: “(…) Ein Observationsbericht

bildet für sich allein keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen

betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten

Person. Er kann diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu

Vermutungen geben. Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht

erst die ärztliche Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile

9C_343/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 4.1; 8C_272/2011 vom 11. November 2011 E.

7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1).

2.8. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l’amministrazione abbia vagliato in modo completo e accurato lo

stato di salute del ricorrente, non può, senza che prima vengano svolti

ulteriori approfondimenti, ritenere completamente probante il rapporto finale 12

gennaio 2023 del medico SMR dr. med. __________ posto a fondamento della

decisione impugnata e i suoi ulteriori complementi del 21 marzo e 30 maggio

2023.

Ora, è vero che il medico del

SMR, come evidenziato dal ricorrente, non ha effettuato una visita clinica

dell’assicurato. Questo Tribunale sottolinea che egli ha nondimeno fondato la

propria valutazione del 12 gennaio 2023 non solo sul materiale e sul rapporto

di osservazione, ma anche sull’insieme della documentazione medica del signor RI

1 presente agli atti. Il TCA rileva inoltre che la sua conclusione di un

miglioramento dello stato di salute dell’assicurato a far tempo dal 6 maggio 2021,

debitamente motivata, coincide poi con quella formulata dal dr. med. __________

in ambito LAINF il 10 dicembre 2021.

Questo Tribunale ritiene

tuttavia di non potersi pronunciare sulla soppressione della rendita prima che

vengano esperiti i necessari approfondimenti medici relativi al successivo peggioramento

delle condizioni valetudinarie di RI 1 emerso in particolare dalla refertazione

medica prodotta in sede di ricorso.

Va anzitutto rilevato per quanto

riguarda la patologia del ginocchio destro che, come visto, l’assicurato, dopo

essersi recato presso il pronto soccorso dell’__________ in data 9 agosto 2022,

è stato poi sottoposto ad un intervento artoscopico di meniscectomia selettiva

in data 1° ottobre 2022. Egli è poi stato valutato nuovamente in data 31

dicembre 2022 e finalmente in data 12 gennaio 2023 dal dr. med. __________.

A questo proposito, il dr. med. __________

del SMR ha evidenziato una difformità fra il quadro clinico emerso dal rapporto

medico del dr. med. __________ del 13 gennaio 2023 e quello esposto appena due

settimane più tardi, in data 27 gennaio 2023 dal dr. med. __________. Se il

primo ha riscontrato un ginocchio asciutto, non dolente, non tumefatto con

evidente ipotonia muscolare ed ha certificato una sua piena inabilità al lavoro

sino al 5 febbraio 2023, il secondo ha diagnosticato una gonalgia destra cronica

in esito di plurimi interventi chirurgici (di cui l’ultimo nel mese di ottobre

2022) arrivando a ritenere, in ragione delle numerose patologie presenti, un’inabilità

lavorativa al 100% probabilmente definitiva. Ad una valutazione pressoché

identica a quella del dr. med. __________ - pure in punto all’inabilità

lavorativa - è giunto il medico curante dr. med. __________ con il sopra citato

rapporto 4 aprile 2023. Se è vero che la gonalgia bilaterale è nota da tempo,

il fatto che due rapporti medici resi a distanza di due settimane l’uno

dall’altro giungano a conclusione tanto divergenti, non permette di giungere ad

un chiaro ed affidabile giudizio in merito alle conseguenze dell’intervento

chirurgico eseguito il 1 ottobre 2022 sulle condizioni del ginocchio destro.

A fronte di ciò non si possono

ritenere pienamente probanti le conclusioni cui giunge il dr. med. __________ il

quale, fondandosi unicamente su tale parziale e contraddittoria refertazione

medica, dopo aver descritto i limiti funzionali in seguito all’esacerbazione

della patologia del ginocchio destro, pone un giudizio di completa abilità in

un’attività lavorativa adeguata ed in misura del 50% nell’attività di

riferimento, con il presumibile ripristino della capacità lavorativa completa

una volta recuperata l’ipotonia muscolare riscontrata dal dr. med. __________

(non vi è tutta via agli atti alcuna indicazione che permetta di stabilire un

tale recupero).

In particolare, egli arriva a

definire l’abilità lavorativa presumendo, dalla lettura dei rapporti medici del

dr. med. __________ e del dr. med. __________, una condizione del ginocchio

destro “non altamente invalidante, in quanto altrimenti sarebbe sicuramente

emerso un quadro clinico preoccupante in entrambi gli esami obiettivi in una

finestra temporale di solo 14 giorni” ed evidenziando inoltre come non sia

stato chiarito per quale motivo, nonostante la diagnosi di gonalgia destra

cronica posta dal dr. med. __________, questi non abbia prescritto una terapia

farmacologia conseguente, mettendo in dubbio la fondatezza delle risultanze del

suo rapporto medico.

Le conclusioni del medico SMR,

fondate su tali premesse, non risultano essere sufficientemente suffragate da

riscontri clinici e diagnostici.

In ogni caso, nemmeno può essere

attribuito pieno valore probante ai rapporti medici del dr. med. Heitmann del

27 gennaio 2023 e della dr. med. __________ del 4 aprile 2023. Da parte sua, il

dr. med. __________ ha proceduto ad una visita clinica ed ha effettuato l’anamnesi

del paziente, nella quale tuttavia non figura nulla riguardo al miglioramento

dello stato di salute riscontrato dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________,

con le cui pertinenti argomentazione riguardanti il suo stato di salute egli

pertanto non si confronta. Inoltre nel suo rapporto il dr. med. __________ non

distingue fra incapacità lavorativa in attività lavorativa abituale e in quella

adeguata, non descrive i limiti funzionali del paziente, né indica da quando

avrebbe inizio l’inabilità lavorativa.

Analogo

discorso vale per il rapporto medico 4 aprile 2023 della dr. med. __________,

la quale risulta aver avuto l’ultimo consulto con il cliente in data 16 marzo 2023.

Nemmeno la sua valutazione contiene una chiara distinzione fra incapacità

lavorativa in attività lavorativa abituale e in quella adeguata, né descrive

precisamente i limiti funzionali del paziente.

Stante quanto sopra esposto,

questa Corte ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il

proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dal medico SMR dr. med. __________

in data 12 gennaio 2023 e nei suoi complementi del 21 marzo e del 30 maggio

2023, ma ritiene indispensabile un approfondimento degli aspetti relativi alla patologia

del ginocchio destro e della sua esacerbazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, ben potendo infatti un peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessato essere subentrato nel periodo precedente l’emanazione

della decisione impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220

con riferimenti), ritenuto che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in

casu il 24 gennaio 2023), quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr.

med. __________ del 27 gennaio 2023 e quello della dr. med. __________ del 4

aprile 2023 sono successivi, il primo di pochi giorni, il secondo di pochi mesi,

alla decisione impugnata.

Secondo questa Corte essi vanno

tuttavia presi in considerazione, in quando, visto il tempo breve intercorso

fra decisione impugnata e i referti in questione, oltre a quanto esposto nei

paragrafi precedenti, non si può escludere, ma appare anzi probabile, che si

riferiscano ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Essi

sono dunque suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione precedente la decisione del 24 gennaio 2023

(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

2.9. In STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si impone pertanto un rinvio degli atti all’amministrazione

affinché predisponga gli accertamenti peritali del caso, idonei a valutare la

ripercussione dell’insieme delle patologie dell’assicurato sulla sua capacità

lavorativa.

In esito alla

nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a

LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

Va qui infatti rilevato che,

come accertato anche dal SMR, l’assicurato soffre, fra le altre patologie, anche

di una miastenia gravis, per la quale è in cura presso il dr. med. __________.

Benché quest’ultimo abbia

rilevato come la stessa sia a prevalenza oculare e non rappresenti da sola una

causa di invalidità, nella valutazione medica del 27 gennaio 2023 del dr. __________,

e in quella del 4 aprile 2023 della dr. med. __________, tenendo in

considerazione le diverse patologie di cui soffre l’assicurato - fra le quali

entrambi elencano miastenia generalizzata oltre ad un’omalgia destra cronica

bilaterale con perdita di funzione parziale più marcata a destra - è stata

ritenuta un’inabilità lavorativa del 100%.

Spetterà quindi all’Ufficio AI,

nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali indispensabili per chiarire

l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato, prendere in considerazione

anche di questi aspetti, verificandone l’eventuale ripercussione sulla valutazione

dell’incapacità lavorativa e la sua evoluzione nel tempo, tenuto conto

dell’insieme delle patologie. Ciò posto, non si può tuttavia escludere, come

asserito dall’amministrazione, che l’aggravamento dello stato di salute del

signor RI 1 abbia causato un’incapacità al guadagno della durata di tre mesi

senza interruzione notevole ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

2.10. L’assicurato ritiene che l’Ufficio AI

non potrebbe sopprimere la rendita senza prima assicurarsi che il suo eventuale

potenziale di capacità lavorativa possa essere effettivamente realizzato

tramite l’introduzione di misure medico-riabilitative e/o a provvedimenti di

integrazione professionale.

Come esposto nella STCA

32.2021.104 del 14 febbraio 2002 consid. 2.11, conformemente alla

giurisprudenza, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una

rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che

di regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello

medico – e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi,

della riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente)

concretamente sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione

sul mercato del lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità

inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014

del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10).

Questo è segnatamente il

caso laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta o che

può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23 aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,

9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009

del 10 settembre 2010).

In una successiva sentenza

la Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso

che un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame

circa la necessità dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la

capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione

concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di

invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013

del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28

febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26

aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti).

Nella STF 9C_412/2014 del

20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che

tali casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove

l’assicurato è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente

profilo conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale

(cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti). In DTF 141 V 5

il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la

soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo

aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è

determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando

diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

Ai sensi della citata

giurisprudenza, nel caso in esame l’insorgente, il quale sia al momento

dell’emissione della decisione contestata (24 gennaio 2023) sia al momento in

cui la soppressione è divenuta effettiva (1° giugno 2021) aveva già compiuto i

55 anni e beneficiava da oltre 15 anni di una rendita, appartiene di

conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a

causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro

iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per

sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto

2021, consid. 4.2).

In concreto

l’amministrazione ha rilevato come, nonostante l’età avanzata e malgrado fosse

al beneficio da oltre 15 anni di una rendita, l’insorgente risultasse lavorare

presso il __________ ed ha pertanto ritenuto che egli fosse in grado di

concretizzare la propria capacità lavorativa senza l’ausilio di provvedimenti

d’integrazione professionale.

Ora, appurata la necessità

di procedere ad accertamenti d’ordine medico volti a definire la capacità

lavorativa sia nell’attività abituale che in altre attività in seguito al

possibile peggioramento delle condizioni di salute, spetterà

all’amministrazione stabilire sulla scorta dell’esito di tali esami,

l’esigibilità lavorativa dell’assicurato, tenuto conto in particolare necessità

o meno di introdurre provvedimenti integrativi ai sensi della citata

giurisprudenza.

2.11. Quanto

alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione

della capacità lavorativa nell’attività svolta e in un’attività adeguata deve

ancora essere compiutamente acclarata.

2.12. Stante la necessità di rinviare gli

atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e la resa di un nuovo

provvedimento in merito alla revisione del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.9),

la decisione 27 gennaio 2023 di restituzione delle rendite d’invalidità - versate

secondo l’amministrazione indebitamente dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2023

(cfr. consid. 1.5) - strettamente dipendente dalla conferma o meno della

soppressione della rendita (circostanza che, come visto sopra, dovrà essere

oggetto di opportuno approfondimento) appare prematura e va pertanto anch’essa

annullata.

2.13. Giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio

AI.

Rappresentato

da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. G LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare giustificato

fissare in fr. 2'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono accolti ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 24 gennaio

2023 di soppressione della rendita è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.9 e 2.10.

§§ La decisione di restituzione

del 27 gennaio 2023 è annullata ai sensi del considerando 2.12.

2. Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti