Lexipedia

Decisione

32.2023.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2023Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I periti si sono pure pronunciati sulla coerenza mostrata dall'assicurato

durante le loro valutazioni.

Il neurologo ha ritenuto coerenti le descrizioni rese dal

peritando.

Il reumatologo ha sottolineato la complessa struttura psichica con

una tendenza alla cronicizzazione e alla somatizzazione dei suoi problemi,

riconoscendo comunque delle patologie meccaniche che potevano almeno in parte

avere spiegato i suoi dolori osteoarticolari.

Lo psichiatra ha rilevato, durante i suoi due colloqui di 45

minuti l'uno, di non avere mai avuto l'impressione che vi fossero dei sintomi

fittizi e/o di simulazione, ma piuttosto è emersa nella valutazione testistica effettuata

dallo psicologo la tendenza ad esagerare l'esposizione dei sintomi.

Per l'internista, l'entità dei dolori cronici riferiti dall'assicurato

era poco compatibile con l'assunzione giornaliera di analgesici.

Infine, nel rispondere ai quesiti sulla capacità lavorativa dell'assicurato,

gli specialisti che l'hanno peritato hanno giudicato che nella attività

precedentemente esercitata - sia da ultimo di collaboratore nell'accoglienza di

parenti in casa anziani sia prima di allora di product manager - detta

capacità era dell'80%, intesa come riduzione del rendimento (diminuzione della

capacità lavorativa del 20% per motivi reumatologici e del 20% per motivi

psichiatrici).

In un'attività adeguata che tenesse conto dei limiti

reumatologici, l'assicurato poteva raggiungere una capacità lavorativa

medico-teorica dell'80%, intesa come riduzione del rendimento (diminuzione

della capacità lavorativa del 20% per motivi reumatologici e del 20% per motivi

psichiatrici). Infatti, queste due incapacità lavorative andavano integrate

completamente, poiché entrambe consideravano una sindrome del dolore cronico

nel suo aspetto psicologico e somatico.

In merito all'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, il

SAM ha indicato che nell'attività abituale l'assicurato presentava un'incapacità

lavorativa totale dal 23 aprile 2018, ovvero quando ha smesso di lavorare per

motivi psichiatrici, mentre dal 15 maggio 2018 anche per motivi reumatologici,

che l'hanno portato all'operazione all'anca e a tre mesi di riabilitazione.

Dopodiché, dal 16 agosto 2018, nell'impiego abituale risultava abile all'80% in

modo continuativo (inabile per motivi reumatologici al 20% e psichiatrici al

20%, che andavano integrate), ma l'ultimo posto di lavoro, presso la __________,

non era più esigibile per motivi psichiatrici. V'è stata pure un'inabilità

lavorativa totale durante la degenza alla Clinica __________ dall'11 giugno al

4 luglio 2019.

Per gli esperti, i medesimi gradi di incapacità lavorativa

valevano anche in attività adatta.

Infine, sia il perito reumatologo sia l'esperto psichiatrico hanno

sottolineato l'importanza per l'assicurato di continuare a sottoporsi a tutte

le necessarie terapie sia sotto l'aspetto farmacologico sia fisiatrico

rispettivamente con la presa a carico psichiatrica integrata al fine di

prevenire eventuali peggioramenti. Il dr. __________ non ha inoltre ravveduto

delle controindicazioni né rischi particolari nel continuare con la terapia

proposta. Nessun provvedimento sanitario è invece stato consigliato dalla

perita internista, non avendo essa rilevato un'incapacità lavorativa.

Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 26 ottobre

2021 il dr. med. __________ ha riconosciuto le diagnosi poste dai periti, ha

indicato le limitazioni funzionali (carico massimo di 10 kg e necessità di

alternanza della postura al bisogno, tuttavia già inclusa nella valutazione

dell'incapacità lavorativa) e ha stabilito che l'incapacità lavorativa nell'attività

abituale di consulente era del 100% dal 23 aprile 2018 e del 20% dal 17 agosto

2018, ovvero tre mesi dopo l'operazione all'anca.

Sul rapporto medico della Clinica __________ del 13 dicembre 2021

(doc. 95), che riferiva della degenza dell'interessato dall'11 novembre al 1°

dicembre 2021, ha preso posizione il perito psichiatra, il quale il 21 gennaio

2022 (doc. 99) ha rilevato che non sono emerse informazioni rilevanti

sufficienti a modificare le sue conclusioni del 10 giugno 2021.

Il Servizio Accertamento Medico ha perciò integralmente confermato

il 27 gennaio 2022 (doc. 99) le conclusioni peritali del 22 ottobre 2021.

A sua volta, il 1° febbraio 2022 (doc. 100) l'SMR ha ritenuto

giustificate le inabilità lavorative indicate nel suo rapporto finale, eccetto

per il periodo di degenza in clinica, in cui l'incapacità dell'assicurato in

cui l'inabilità era totale.

Il dr. __________ ha poi preso posizione sul certificato del 28

marzo 2022 (doc. 104) del dr. __________, FMH chirurgia ortopedica e

traumatologia, che aveva in cura l'assicurato per dolori di intensità variabile

alla pianta di entrambi i piedi, trattati conservativamente con l'uso di

plantari, con la fisioterapia e l'agopuntura, senza però beneficio. Il 14

aprile 2022 (doc. 105) l'SMR ha riferito che non v'era un'indicazione di una

chiara ed obiettività strumentale radiologica a supporto, ma soltanto la

descrizione di algie polidistrettuali con indicazione di secondaria

limitazione.

Su altra documentazione ortopedica (doc. 108) egli ha osservato,

il 30 maggio 2022 (doc. 114), che non permetteva di modificare quanto già noto

ed emerso dalla perizia.

Il giorno seguente, il 31 maggio 2022 (doc. 115), l'Ufficio AI ha

emesso un nuovo progetto che annullava e sostituiva il precedente del 28 maggio

2020, riconoscendo nell'attività abituale e in attività adeguata un'inabilità

lavorativa del 100% dal 23 aprile 2018, del 20% dal 17 agosto 2018, del 100%

dall'11 novembre 2021 e del 20% dal 2 dicembre 2021, e concludendo che l'interessato

non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in

attività alternative, perciò ha ritenuto che ai gradi di inabilità lavorativa nell'abituale

attività corrispondeva un'incapacità di guadagno della medesima entità.

Su questo progetto ha preso posizione il 30 agosto 2022 (doc. 122)

il dr. med. __________, specialista in medicina psicosomatica e psicosociale

ASMPP, specialista in medicina interna generale FMH, AFC psicoterapia delegata

FMPP, medico curante dell'assicurato, formulando delle osservazioni anche nei

confronti della perizia psichiatrica. Egli ha altresì prodotto a supporto delle

sue contestazioni le Linee guida, in lingua tedesca e francese, della medicina

psicosomatica allestite dall'Accademia svizzera per la medicina psicosomatica e

psicosociale insieme alla Società svizzera per lo studio dei dolori.

Le sue osservazioni al progetto di decisione del 31 maggio 2022 e

questa documentazione sono state trasmesse dall'SMR (doc. 127) al Servizio Accertamento

Medico (doc. 128) per una valutazione. Nel suo complemento peritale del 13

dicembre 2022 (doc. 137), il SAM ha elencato la ventina di atti che gli sono

giunti dopo la redazione della perizia pluridisciplinare del 22 ottobre 2021 e

ha riportato per esteso le singole valutazioni specialistiche rese dai periti.

" Presa

di posizione del Dr. med. __________ del 17.11.2022

"

(…) in merito alla nuova

documentazione inviata in data 26 settembre 2022, le confermo che dopo attenta

analisi degli atti, non emergono informazioni rilevanti sufficienti a

modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 10 giugno

2021.

Ritengo che si tratti di un diverso

apprezzamento del medico curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che

l'A. pone nella manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato

dalla valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo

psicologo __________.

Trattandosi dunque di un diverso

apprezzamento, lascio a voi la decisione di una eventuale nuova rivalutazione.

(…).".

Presa di posizione del Dr. med. __________ dell'11.11.2022

"

(…) Per quanto concerne il

brevissimo rapporto del dr. __________ datato 28.03.2022, egli parla di dolori

alla pianta del piede dx più che del sx senza specificarne l'origine e la

natura. Consigliate delle terapie conservative. Parla inoltre di artro-mialgie

croniche polidistrettuali.

Vi sono poi un paio di rapporti del

prof. __________, specialista in ortopedia e chirurgia della mano a __________,

il quale riferisce pure di dolori plantari soprattutto in stazione eretta, di

natura perciò meccanica. La scintigrafia ossea eseguita il 19.04.2022 aveva

evidenziato delle leggere prese di contrasto di natura degenerativa e non

infiammatoria in sede intratarsale ed all'articolazione MTF I del piede dx.

Anch'egli propone degli approcci conservativi.

I rapporti dei colleghi ortopedici

non portano delle nuove diagnosi tali da modificare le conclusioni che avevo

espresso nella mia valutazione peritale del 17.05.2021. (…)".

Presa di posizione del dr. med. __________ del 15.11.2022

"

(…) Ho preso atto della lettera

del Dr. med. __________ del 30.08.2022. Da essa non risultano nuovi aspetti o

diagnosi neurologici. Non è necessaria una rivalutazione della consulenza

neurologica da me effettuata. (…)".

In quanto periti internisti del SAM riteniamo che in merito alle

limitazioni dovute alla sindrome somatoforme (considerato lo scritto del Dr.

med. __________ del 30.8.2022 che allega al suo rapporto le linee direttrice

della medicina psicosomatica), per quanto attiene il grado di gravità della

sindrome somatoforme e funzionale dell'A. questi disturbi siano perlopiù da

leggeri a moderati possibilmente migliorabili con misure concrete di

ottimizzazione del posto di lavoro. Le attività sociali e domestiche e

professionali sono perturbate, ma possibili con uno sforzo personale da parte

dell'A. Per quanto attiene il riconoscimento d'incapacità lavorativa vi sono,

nel caso dell'A., patologie dell'apparato muscolo-scheletrico che influiscono

in modo poco rilevante sull'attività lavorativa abituale (di tipo sedentaria e

leggera dal punto di vista degli sforzi fisici quindi ottimale) secondo il

reumatologo consulente. Per le patologie nella sfera psichica, le diagnosi

poste dal consulente psichiatra non confermano una comorbidità psichiatrica

rilevante. Per questo motivo la valutazione pluridisciplinare ha giudicato un'incapacità

lavorativa complessiva quantificabile nell'ordine del 20% in ogni attività

fisicamente leggera, intesa come riduzione del rendimento alfine di permettere

all'A. le dovute pause e ritmi di lavoro più lenti. Per questi motivi in quanto

periti SAM concordiamo con le valutazioni e prese di posizione dei nostri

specialisti, le conclusioni della perizia SAM del 22.10.2021 vengono quindi

confermate integralmente.".

Il 19 dicembre 2022 (doc. 138) il dr. med. __________ dell'SMR ha

affermato che "Alla luce di quanto ricevuto

dal SAM riguardo alle ulteriori osservazioni

ricevute si convalida quanto già riportato nel RAF del 25.10.2022."

(recte: 26 ottobre 2021).

A ciò ha fatto

seguito, il 18 gennaio 2023, la decisione dell'Ufficio assicurazione

invalidità, che ha confermato integralmente il progetto del 31 maggio 2022.

L'amministrazione ha rilevato che la documentazione prodotta dall'assicurato

è stata sottoposta al Servizio medico Regionale il quale, stante la risposta

ricevuta dal Servizio Accertamento Medico il 13 dicembre 2022, non ha potuto

che convalidare le sue precedenti prese di posizione.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto tre referti dei suoi curanti.

Il primo è stato emesso il 6 gennaio 2023 (doc. A5) dal dr. med. __________,

FMH reumatologia, il quale si è pronunciato sui disturbi dell'assicurato alle

ginocchia e soprattutto alle anche.

Il secondo l'11 febbraio 2023 (doc. A4) da __________, psicologo

psicoterapeuta ATP/FSP/SITCC e Counseilor Professionale SGfB, che l'ha

seguito in qualità di psicologo-psicoterapeuta a frequenza variabile tra il

2016 e l'inizio del 2022. Egli ha esposto l'anamnesi, già nota, ricordando in

particolare come i molteplici disagi fisici e psicosomatici insorti da una

ventina d'anni, caratterizzati da dolori cronici, a tratti acuti, a diverse

strutture muscolo-scheletriche (spalle, anche, ginocchia, schiena), disturbi

del sonno e più recentemente disturbi gastrointestinali, ne hanno influenzato

la qualità di vita in maniera importante, con conseguenze negative sul piano

psicotimico. Tali disturbi, a carattere pervasivo, hanno anche condizionato la

possibilità di svolgere attività sportive e ricreative, frequentare amicizie e hanno

avuto un effetto limitante nelle relazioni affettive dell'assicurato.

Lo psicologo ha indicando quali erano i disagi lamentati ed

affrontati, quali disturbi gli cagionavano nella quotidianità e quali

conseguenze hanno avuto sul suo vissuto malgrado i tentativi di terapia

farmacologica, giacché la condizione psicotimica ha continuato a crescere

progressivamente fino a culminare nel ricovero di fine anno 2021. Nel corso

della sua presa a carico, per il curante è risultato sempre più evidente come i

disturbi somatici (dolore cronico, insonnia) e le conseguenti limitazioni delle

attività e della qualità di vita abbiano ingenerato una condizione di angoscia

e di deflessione dell'umore tali da assumere carattere di cronicità e di

modificazione della personalità.

La diagnosi era di Modificazione duratura della personalità per

sindrome da dolore cronico (ICD-10: F62.80), di Disturbo depressivo ricorrente,

con episodi di varia gravità (ICD-10: F33) e di Disturbi dell'inizio e del

mantenimento del sonno (ICD-10: G47).

A dire dello psicologo, malgrado la forte motivazione e i numerosi

tentativi terapeutici e di reinserimento professionale, la condizione

psicopatologica osservata appariva resistente al trattamento e molto invalidante.

Dato l'improbabile progresso delle condizioni somatiche, era difficilmente

ipotizzabile una evoluzione favorevole del quadro psicotimico e delle

condizioni esistenziali. Era evidente l'impossibilità di ritornare ad assumere

un'attività professionale a tempo pieno, di qualsiasi tipo. Era semmai

ipotizzabile un'attività al massimo a metà tempo, a basso sforzo fisico, stress

e responsabilità contenute, in ambiente supportivo e con la necessaria

flessibilità.

Il terzo referto è stato reso il 16 febbraio 2023 (doc. A3) dal curante

dr. med. __________, il quale ha osservato che la perizia pluridisciplinare è

basata su una serie di informazioni, ma manca una sintesi e le conclusioni

rimangono senza una chiara argomentazione e senza il debito approfondimento realmente

multidisciplinare.

Il curante ha poi rilevato che benché il perito psichiatra abbia confermato

il campo della diagnosi di Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10:

F45.4), ha però diagnosticato solo una Sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10:

F41.2), non modificando la sua diagnosi neanche dopo il ricovero dell'assicurato

alla Clinica __________, in cui è stato diagnosticato anche un Disturbo

anancastico di personalità (ICD-10: F60.5).

Anche lo psicologo __________ ha individuato altre diagnosi nel

suo referto, diverso e più completo della valutazione dello psichiatra.

Il medico ha poi rilevato che il dr. __________ non si è rivolto

né a lui, che ha compiuto una formazione complementare in medicina

psicosomatica e psicosociale, né allo psicologo curante per avere informazioni

sul paziente. I test che sono stati effettuati non dovevano essere volti soltanto

a validare l'ipotesi dello psichiatra, ma anche essere adeguati e pianificati

in modo da approfondire i campi della dissociazione, della personalità e dei

disturbi complessi. I due test svolti dal perito psicologo in meno di un'ora e

mezza erano incompleti per rappresentare il quadro psicosomatico del paziente e

non sono stati verificati con i test effettuati in precedenza alla Clinica __________

nel 2019. Per il medico curante, fondare la motivazione della propria diagnosi

sui risultati ottenuti dallo psicologo __________ è perciò riduttivo.

In conclusione, le patologie sofferte sia sul piano fisico sia

psichico corrispondono a una situazione di particolare e importante sofferenza

e disabilità che non può essere, tenuto conto della durata e dell'evoluzione

non favorevole dei disturbi, semplicemente minimizzata. Pertanto, quanto affermato

dal Dr. __________, ovvero che la sua valutazione consiste in un "diverso apprezzamento del medico curante, soprattutto

nell'intensità e nell'enfasi che l'A. pone nella manifestazione della

sintomatologia, così come ben evidenziato dalla valutazione testistica

psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo psicologo __________",

"è quindi per me inaccettabile e

inammissibile." (pag. 2).

L'Ufficio AI ha inviato al SAM questa nuova documentazione

ricorsuale per una valutazione.

Il Servizio Accertamento Medico ha informato l'amministrazione, il

30 maggio 2023 (doc. X/1), di avere messo a disposizione dei due consulenti

coinvolti nella perizia gli atti ricevuti, i quali gli hanno fatto pervenire la

loro presa di posizione e con cui si allineava.

Il 9 marzo 2023 (doc. X/1) il dr. med. __________, specialista FMH

medicina interna e malattie reumatiche, ha evidenziato che:

" (…) Nel

rapporto reumatologico redatto il 06.01.2023 dal dr. __________ vengono

descritti vari problemi muscolo-scheletrici, che non portano comunque nulla di

nuovo rispetto a quanto evidenziato nella mia perizia reumatologica del maggio

2021. A distanza però di quasi due anni dalla citata perizia non mi è possibile

affermare se nel frattempo siano insorti nuovi problemi di natura

ortopedico-reumatologica non precedentemente evidenziati. Dal citato rapporto

del dr. __________ non sembra comunque il caso. Le osservazioni espresse dal

dr. __________ non implicano una rivalutazione della residua capacità

lavorativa del signor RI 1, per lo meno sotto l'aspetto reumatologico.

(…)".

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è così

espresso il 14 marzo 2023 (doc. X/1):

" In merito

alla nuova documentazione inviata confermo che dopo attenta analisi, di nuovo

non emergono informazioni rilevanti sufficienti a modificare le conclusioni

contenute nella valutazione peritale del 10 giugno 2021.

Ribadisco che si tratta di un diverso apprezzamento del medico

curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che l'A. pone nella

manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato dalla

valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo

psicologo __________.

Inoltre, ritengo fuori contesto e quindi non commentabili le

considerazioni personali e dunque non cliniche, espresse dall'Avvocato ai punti

10 e 11; ritengo di aver motivato in maniera esaustiva le mie conclusioni.

Trattandosi dunque di un diverso apprezzamento, lascio a voi la

decisione di una eventuale rivalutazione a distanza di quasi tre anni.".

Viste queste valutazioni, la dr.ssa med. __________ del Servizio

Accertamento Medico, sempre unitamente alla dr.ssa med. __________, direttrice

medica di questo centro peritale, ha quindi affermato quanto segue:

" In

conclusione, visto il tempo trascorso e come affermato anche dal nostro

consulente Dr. med. __________, riteniamo necessaria una valutazione

complessiva del caso.".

Nelle sue annotazioni del 31 maggio 2023 (doc. X/2), allegate alla

risposta di causa dell'Ufficio AI insieme al dianzi esposto complemento del SAM

del 30 aprile 2022 (doc. X/1), il dr. __________ dell'SMR ha affermato che

"Alla luce delle osservazioni dei colleghi

del SAM si procederà a nuova valutazione di decorso neutrale specialistica al

fine di poter considerare una eventuale modifica delle patologie ed esigibilità

lavorativa se del caso intercorse dopo il SAM già effettuato del 2021.".

Sulla scorta di questa conclusione, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha chiesto al TCA il rinvio degli atti al fine di procedere con un

accertamento di decorso (doc. X), proposta che il ricorrente ha però rifiutato,

ribadendo la necessità di sottoporlo a una perizia in un centro specialistico

che consideri il suo stato di salute precedente la perizia pluridisciplinare e

attuale (doc. XII).

2.5. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.

314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Considerandi

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono

riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti

lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica

puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del

mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018 del 30 maggio

2018.

consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p.

43.

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant

été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents

pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una

rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In

tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento

raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di

carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori

positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il

contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni

fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in

precedenza, la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato

stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF

141.

V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso di depressioni

da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V

418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.

), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha pure confermato la giurisprudenza di cui

alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018

(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo

la DTF 141 V 281.

2.7

Nella presente fattispecie,

chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le

condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti questo

Tribunale non può confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del

SAM del 22 ottobre 2021 e quindi l'operato dell'amministrazione.

Il Servizio Medico Regionale ha predisposto nel 2020 una perizia

pluridisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.

Gli specialisti reumatologo (dr. __________), neurologo (dr. __________)

e psichiatra (dr. __________) hanno visitato personalmente l'assicurato nella

primavera 2021 e hanno valutato le sue condizioni di salute, prendendo in

considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed effettuando

esami laddove ritenuto necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia pluridisciplinare del 22 ottobre 2021 del Servizio Accertamento

Medico, che ha analizzato lo stato di salute dell'insorgente, dall'anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte

loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro in attività abituale e

adeguata.

I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono

giunti, hanno concluso che la valutazione percentuale della capacità lavorativa

globale medico-teorica dell'80% era determinata dalle patologie descritte in

ambito reumatologico e psichiatrico (riduzione del rendimento del 20% per

motivi reumatologici e del 20% per motivi psichiatrici, percentuali che andavano

integrate).

Sulla scorta delle loro considerazioni, sfociate nella perizia del

22.

ottobre 2021, riprese dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del

26.

ottobre 2021, confermato di volta in volta dal dr. med. __________ nelle sue

annotazioni che sono seguite dopo l'esame di ulteriore documentazione medica

prodotta dall'interessato, l'Ufficio AI ha emesso il 31 maggio 2022 un progetto

di decisione di rifiuto di una rendita di invalidità.

Questa conclusione è stata ribadita nella decisione impugnata

anche dopo che il Servizio Medico Regionale, preso atto delle conclusioni del

Servizio Accertamento Medico, che si è pronunciato il 13 dicembre 2022 sui

nuovi atti medici prodotti dall'assicurato e dal suo medico curante, il 19

dicembre 2022 si è riconfermato nel suo rapporto finale del 26 ottobre 2021.

2.8

A proposito di questa presa di

posizione del SAM, il TCA rileva che sebbene il perito psichiatra non abbia

modificato la sue conclusioni del 10 giugno 2021 non essendo emerse

informazioni rilevanti, ritenendo che si trattava di un diverso apprezzamento

del medico curante ha "lascio a voi la

decisione di una eventuale nuova rivalutazione." (sottolineatura

della redattrice).

Questa stessa presa di posizione il dr. med. __________ l'ha

tratta dopo avere esaminato i referti dell'11 febbraio 2023 dello psicologo e

psicoterapeuta __________ e del 16 febbraio 2023 del dr. med. __________, prodotti

con il ricorso.

Infatti, il 14 marzo 2023 il perito psichiatra ha dapprima affermato

che "Ribadisco che si tratta di un diverso

apprezzamento del medico curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che

l'A. pone nella manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato

dalla valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo

psicologo __________.". Poi ha concluso il proprio parere indicando

nuovamente che "Trattandosi dunque di un

diverso apprezzamento, lascio a voi la decisione di una eventuale nuova

rivalutazione a distanza di quasi tre anni." (l'evidenziatura

è della redattrice).

Sulla scorta di questo ulteriore parere, nel suo secondo

complemento peritale il Servizio Accertamento Medico, che si è allineato alle

valutazioni del reumatologo e dello psichiatra, dopo averle riportate per

esteso, il 30 maggio 2023 ha pertanto concluso che "visto il tempo trascorso e come affermato anche dal

nostro consulente Dr. med. __________, riteniamo necessaria una rivalutazione complessiva

del caso." (doc. X/1) (la sottolineatura è della redattrice).

Da parte sua, il Servizio Medico Regionale ha concluso che si

doveva procedere "a nuova valutazione di decorso

neutrale specialistica al fine di poter considerare una eventuale modifica

delle patologie ed esigibilità lavorative se del caso intercorse dopo [ndr: la

valutazione peritale del] il SAM già effettuato del 2021.".

È basandosi su questa conclusione che l'Ufficio assicurazione

invalidità ha poi proposto al TCA la retrocessione degli atti soltanto per

potere effettuare una perizia di decorso e quindi per esaminare lo stato

di salute del ricorrente posteriormente alla perizia pluridisciplinare del 25

ottobre 2021.

D'avviso della scrivente Corte, invece, il rinvio degli atti deve

sì avvenire, ma per riesaminare integralmente le condizioni di salute

dell'insorgente e quindi sin dalla domanda di prestazioni e non soltanto per il

periodo successivo alla prima valutazione peritale, come incomprensibilmente ritenuto

dall'SMR.

Ciò è d'altronde quanto lo stesso Servizio Accertamento Medico ha

concluso il 30 maggio 2023, dopo che i suoi due consulenti si sono pronunciati

sulla nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato e che il perito

psichiatra ha ribadito la possibilità, essendo ormai trascorsi due (e non tre)

anni dalla prima valutazione peritale, di una nuova rivalutazione e non

di decorso.

2.9

Di norma, l'incarto può

essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi

sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli

accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2021.13

del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018; STCA

32.2017.129

del 3 aprile 2018).

Ricordato che determinante è il momento dell'emanazione della

decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle

assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017 consid. 3.2), questo Tribunale,

riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi

sulla capacità lavorativa del ricorrente con attinenza al suo stato di salute,

e di conseguenza sulla determinazione del grado di invalidità conformemente all'art.

28a cpv. 1 LAI e all'art. 16 LPGA, ritiene che l'intera situazione debba dunque

essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente indagata da specialisti del

ramo.

2.10

Alla luce di quanto ritenuto, si

giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione

per chiarire la capacità medico-teorica dell'insorgente dal 2018 in attività

abituale e adeguate mediante ulteriori accertamenti medici specialistici.

A seguito di tali verifiche, l'Ufficio assicurazione invalidità si

pronuncerà di nuovo sulla domanda di prestazioni del ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61

lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'amministrazione e

al ricorrente, vincente in causa e patrocinato da un legale, vanno attribuite

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per procedere

come indicato al considerando 2.8.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà al

ricorrente l'importo di Fr. 1'700.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se

dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni