32.2023.18
Richiesta di rendita di invalidità respinta.Dal complemento della perizia pluridisciplinare risulta però la necessità,visto il tempo trascorso dalla perizia,di una rivalutazione complessiva del caso.TCA non concorda perciò con operato di UAI di rinviare atti x perizia di decorso,ma riesame integrale
24 luglio 2023Italiano52 min
fittizi e/o di simulazione, ma piuttosto è emersa nella valutazione testistica effettuata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.18
TB
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel luglio 2019 (doc. 2) RI 1,
1966, attivo come (web) product manager fino all'aprile 2018 quando è insorto
il danno alla salute, ha chiesto prestazioni dall'assicurazione invalidità
lamentando di essere inabile al lavoro al 100%.
Con progetto di decisione del 28 maggio 2020 (doc. 39) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni in
assenza di una incapacità lavorativa di almeno un anno (dal 23 aprile al 31
ottobre 2018).
1.2. Viste le osservazioni del 25 giugno
2020 (doc. 46) del dr. med. __________, suo medico curante, il 19 agosto 2020
(docc. 54 e 55) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno esperire una
perizia pluridisciplinare, sfociata nel rapporto peritale del 22 ottobre 2021
(doc. 87) avallato il 26 ottobre 2021 (doc. 88) dal medesimo SMR, che ha
stabilito un'inabilità lavorativa totale dal 23 aprile 2018 e un'inabilità del
20% dal 17 agosto 2018 tanto nell'attività abituale quanto in attività
adeguate.
Queste conclusioni sono state confermate dallo stesso dr. med. __________
dell'SMR (docc. 100, 105, 111 e 114) anche dopo avere esaminato la nuova
documentazione medica prodotta dall'assicurato vagliata pure, laddove
necessario, dai periti del Servizio Accertamento Medico (doc. 99).
Con il progetto di decisione del 31 maggio 2022 (doc. 115), che
annullava e sostituiva il progetto del 28 maggio 2020, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Dati i gradi
di inabilità lavorativa accertati nell'abituale attività e in attività adeguate
(100% dal 23 aprile 2018, 20% dal 17 agosto 2018, 100% dall'11 novembre 2021 e
20% dal 2 dicembre 2021), e calcolata una perdita di guadagno del 36,73%
considerando una capacità lavorativa dell'80% e una riduzione del reddito da
invalido del 10% per motivi personali (doc. 113), l'amministrazione ha concluso
che l'interessato non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua in attività alternative, perciò ha ritenuto che alle
inabilità lavorative nell'abituale professione corrispondeva una incapacità di
guadagno di pari entità.
1.3. Le osservazioni del 30 agosto 2022
(doc. 122) del dr. med. __________, così come la nuova documentazione medica
pervenuta all'Ufficio AI dopo l'allestimento della perizia pluridisciplinare,
sono state trasmesse al Servizio Accertamento Medico (doc. 126), che il 13
dicembre 2022 (doc. 137) ha allestito un complemento peritale, a seguito del
quale il 19 dicembre 2022 (doc. 138) il dr. __________ si è riconfermato nel
suo rapporto finale del 25 ottobre 2022 (recte: 26 ottobre 2021).
La decisione del 18 gennaio 2023 (doc. A1) che ne è seguita ha confermato
perciò il progetto di decisione.
1.4. Con ricorso del 20 febbraio 2023
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo
che la decisione sia annullata e che gli sia concessa una rendita di invalidità
per un'incapacità lavorativa del 70%.
Il ricorrente ha ripercorso brevemente in ordine cronologico il
suo iter professionale e i problemi di salute, rilevando che, come attestato
dai recenti referti dello psichiatra dr. med. __________ (doc A3) e dello
psicologo __________ (doc. A4), lo stato di salute non era minimamente
migliorato ma, "anzi, si sono ancor più evidenziati
quegli aspetti psichici già osservati, come disturbo della personalità, stati d'ansia,
senso di inadeguatezza, depressione, ossessività-compulsività, insonnia,
unitamente ai persistenti dolori fisici a livello delle spalle, delle anche,
della colonna vertebrale, delle ginocchia nonché a livello gastroenterologico."
(punto 9 pag. 6). L'assicurato ha osservato che per potere operare nel campo dei
problemi psicosomatici è indispensabile possedere delle conoscenze e delle
competenze mediche di alto livello che anche il perito che deve valutare le
considerazioni e le diagnosi effettuate deve garantire di avere. Pertanto, un
apprezzamento diverso dei periti deve essere argomentato e sostanziato in modo
adeguato ed esaustivo, ciò che in specie non è però avvenuto, rendendo quindi
inammissibili le conclusioni degli esperti intervenuti. La perizia del SAM, a
suo dire, non ossequierebbe i necessari parametri scientifici di conoscenza,
osservazione, analisi e valutazione. Il perito psichiatria, che ha visto l'interessato
per un paio d'ore, "non si è minimamente
sprecato nell'analizzare l'insieme dell'iter clinico, le diagnosi effettuate
dai medici curanti e i referti clinici nel loro insieme. Le sue conclusioni
sono prive di vera sostanza e appaiono quindi incomplete e inadeguate per
rappresentare il quadro clinico, a fronte di una patologia psicosomatica acuta
come quella sofferta dall'assicurato." (punto 11 pag. 8). Anche il
perito psicologo, che ha visitato il paziente per un'ora e 25 minuti, ha
effettuato soltanto due delle tre palette di test indicati per le patologie
psicosomatiche.
Lo psicologo/psicoterapeuta curante ha indicato altre tre diagnosi
oltre a quelle di sindrome somatoforme indifferenziata da dolore persistente
(ICD-10: F45.4), sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10: F41.2) e disturbo anancastico
di personalità (ICD-10: F60.5) (doc. A4).
Il ricorrente ha pure evidenziato che la perita internista avrebbe
mal interpretato un referto della neuropsicologa della Clinica __________ e che
le conclusioni a cui giunge il perito dr. __________ in merito alla terapia
farmacologica dimostrerebbero come egli non abbia le dovute conoscenze nel
campo della medicina psicosomatica, visto che i farmaci contro il dolore
cronico e somatoforme acuto, e contro l'insonnia, hanno ben poco beneficio e
successo.
Per l'insorgente, la brevità delle visite e dei test effettuati,
senza prendere in considerazione le diagnosi dei curanti e senza specifiche
preparazioni sui disturbi psicosomatici, fa sì che il SAM non ha rispettato i
criteri indicati dalla giurisprudenza e dalle linee guida in medicina
psicosomatica. Anche le osservazioni al progetto di decisione del 30 agosto
2022 e le precedenti del 25 giugno 2020 non sono state debitamente considerate
né dai periti né dall'SMR, se non da quest'ultimo evase con il commento che si tratta
"di un diverso apprezzamento del medico
curante.". Benché suo curante, le diagnosi e le osservazioni del
dr. __________ non potevano essere ignorate.
Per la patrocinatrice, il suo assistito non può essere considerato
abile al lavoro al 70%, benché l'assicurato stesso ritenga di conservare ancora
un'abilità lavorativa del 50% se nel giusto ambiente professionale, senza
eccessivo carico, stress e competizione. Egli deve essere messo nella
condizione di seguire un ritmo di vita a rilento, dove potersi prendere cura di
sé, seguire terapie mirate (psicoterapia e fisioterapia) e precise regole di
vita (riposo, no stress, giusta alimentazione, esercizi fisici morbidi). In
conclusione, a suo dire egli ha diritto a una rendita completa stante un'incapacità
lavorativa del 70%.
1.5. Chieste (docc. IV, VI, VIII) e
ottenute (docc. V, VII, IX) diverse proroghe per potere sottoporre ai periti (doc.
X/1) e all'SMR (doc. X/2) la nuova documentazione medica prodotta dal
ricorrente, nella risposta del 31 maggio 2023 (doc. X) l'Ufficio assicurazione
invalidità, rilevata dai pareri allegati la conferma della valutazione medica
peritale, ha chiesto comunque al TCA di rinviargli gli atti al fine di
procedere con un complemento peritale per il periodo posteriore alla perizia
pluridisciplinare del 25 ottobre 2021 non potendo escludere, visto il tempo
trascorso, un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato.
1.6. Il 14 giugno 2023 (doc. XII) l'insorgente
ha puntualizzato come, nuovamente, l'Ufficio AI e il SAM abbiano riconfermato
la loro valutazione senza fornire una sostanziale motivazione malgrado i
rapporti del dr. med. __________ e dello psicologo __________. Neppure è sufficiente
l'affermazione del perito psichiatra secondo cui si tratterebbe di un diverso
apprezzamento del medico curante. Quest'ultimo è infatti specialista in
medicina psicosomatica e sottovalutare le sue indicazioni solo perché è il
curante del ricorrente è superficiale e riduttivo, visto che il perito
psichiatra non ha mai sostanziato la sua diversa valutazione rispetto a quella
dei due curanti (psichiatra e psicoterapeuta), i quali hanno peraltro diagnosticato
anche altri disturbi.
Il ricorrente ha perciò ribadito la richiesta di allestire una
perizia da parte di un centro specializzato in psicosomatica.
La proposta dell'amministrazione non è invece stata condivisa dal
ricorrente, visto che egli ha contestato la decisione avente effetti
antecedenti e che si basa su un'errata e incompleta valutazione del suo stato
di salute. La nuova perizia specialistica prenderebbe in considerazione il suo
stato precedente e attuale.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità non ha attribuito all'assicurato
una rendita di invalidità, poiché ha ritenuto che egli non avrebbe potuto
meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative e
quindi ha concluso che alle inabilità lavorative nell'abituale attività del
100% dal 23 aprile 2018, del 20% dal 17 agosto 2018, di nuovo del 100% dall'11
novembre 2021 e nuovamente del 20% dal 2 dicembre 2021 corrisponde una
incapacità di guadagno della stessa entità.
2.2. Va
innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo
dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705). Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro
la decisione emanata dall'Ufficio AI il 18 gennaio 2023 - data che, di
principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si
applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono
realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2018 in poi), perciò le disposizioni
della LAI, OAI e LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31
dicembre 2021.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Al progetto del 28 maggio 2020 di
rifiuto di attribuire all'assicurato una rendita, il suo medico curante, dr.
med. __________, ha fatto presente i suoi i disturbi fisici e psichici, che
hanno portato il 19 agosto 2020 (docc. 54 e 55) il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale a ritenere indicata una valutazione peritale pluridisciplinare
(internistica: dr.ssa med. __________; neurologica: dr. med. __________; psichiatrica:
dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________), aleatoriamente affidata
il 18/22 febbraio 2021 (docc. 61 e 62) al Servizio Accertamento Medico di __________.
Nel suo referto peritale del 22 settembre 2021 (doc. 87) il SAM ha
riassunto gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2005
al 2021, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica,
sistemica), i disturbi soggettivi, la descrizione della giornata, le terapie in
atto.
Il 23 aprile 2021 la dr.ssa med. __________, FMH in medicina
interna, ha valutato le condizioni di salute dell'assicurato descrivendo nelle
constatazioni obiettive lo status, gli esami radiologici precedenti, gli esami
di laboratorio effettuati quello stesso giorno e gli esiti degli esami
psicodiagnostici eseguiti il 30 aprile 2021 dal perito psicologo e psicoterapeuta
__________.
La perita ha poi esposto le diagnosi soltanto senza influsso sulla
capacità lavorativa, non avendone riscontrate con influsso.
Dopo la valutazione medica, il medico del SAM ha risposto ai
quesiti peritali sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ritenendola piena,
dal profilo internistico, sia nell'attività precedentemente esercitata sia in
una attività adeguata.
Il rapporto del Servizio Accertamento Medico indica, poi, che il
ricorrente è stato valutato da altri specialisti (dal neurologo il 29 aprile
2021, dallo psichiatra il 19 maggio e il 2 giugno 2021 e dal reumatologo il 12
maggio 2021) e che le conclusioni peritali si fondano su una esauriente
discussione avvenuta il 20 ottobre 2021 alle ore 11.45, tramite teleconferenza,
tra questi periti e i medici periti del SAM. Segue l'esposizione della
valutazione medica integrativa contenente un riepilogo del decorso della
malattia e la motivazione delle attuali diagnosi e il riassunto delle
valutazioni specialistiche della patologia neurologica, psichiatrica e
reumatologica rese dai dr. __________, __________ e __________.
Quali diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa il Servizio Accertamento Medico ha indicato le diagnosi
reumatologiche e psichiatriche poste dai periti di Sindrome mista ansioso
depressiva (ICD-10: F41.2), Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10:
F45.4), Dorsalgie croniche: DD: di origine meccanica, nell'ambito della diagnosi
di sindrome del dolore cronico di origine funzionale-somatoforme, Coxalgie
cronico-recidivanti: stato dopo intervento per impingement femoro-acetabolare a
sinistra (2018), Gonalgie cronico-recidivanti: stato dopo intervento
artroscopico al ginocchio sinistro per asportazione di una cisti meniscale
(2015) con conseguente sviluppo di un processo algodistrofico trattato con
bifosfonati con buon risultato, Sindrome del dolore cronico di origine
funzionale-somatoforme.
Gli specialisti hanno poi elencato una decina di diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Secondo i periti, l'assicurato presentava delle limitazioni
funzionali dovute alla patologia reumatologica e alla malattia psichiatrica.
Il dr. med. __________ ha individuato una limitazione del 20%
della capacità lavorativa non per reali patologie reumatologiche, ma quale
riconoscimento di una sindrome del dolore cronico. Dal maggio a fine agosto
2018 l'assicurato andava considerato inabile al lavoro al 100% a seguito dell'intervento
all'anca sinistra. Dopodiché, egli avrebbe dovuto potere riacquistare una
capacità lavorativa di almeno l'80% per lo svolgimento della sua precedente
attività di product manager, lavorando sull'arco dell'intera giornata,
ma con la possibilità di effettuare delle pause. Per contro, per esercitare un'attività
fisicamente più pesante, l'assicurato presentava una maggiore limitazione
valutabile nel 50%, perciò avrebbe dovuto evitare lavori fisicamente pesanti che
implicavano importanti sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto
di pesi superiori ai 15 kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche,
movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco), così come lavori
che richiedevano di doversi continuamente inginocchiare o lavorare in posizione
inginocchiata.
Dal lato psichiatrico, il dr. med. __________ ha osservato che l'assicurato
non ha mostrato buone capacità di mentalizzazione e di verbalizzazione dei suoi
vissuti, circostanze ben emerse anche dalla valutazione testistica. Egli non ha
accettato e si è mal adattato ai cambiamenti funzionali che la malattia
somatica gli ha imposto, ciò che ha favorito il perpetrarsi e il rinforzarsi
dell'esperienza dolorosa. Lo psichiatra ha rilevato anche una generale tendenza
a identificarsi nei suoi deficit fino ad arrivare all'esagerazione nell'esposizione
dei sintomi, emersa pure dai test eseguiti dallo psicologo. Al momento della
perizia, la sintomatologia ansioso depressiva è apparsa lieve-moderata e il
perito ha ritenuto utile continuare la presa a carico psichiatrica integrata al
fine di prevenire eventuali peggioramenti.
Dal profilo internistico, v'erano fattori di stress quali il
dolore cronico e l'aspetto economico. Quali risorse, l'assicurato aveva
sicuramente una grande motivazione nel voler riprendere una attività
lavorativa, anche se a quel momento non riteneva possibile fare più di quello
che stava facendo (20-40%).
Fatti
I periti si sono pure pronunciati sulla coerenza mostrata dall'assicurato
durante le loro valutazioni.
Il neurologo ha ritenuto coerenti le descrizioni rese dal
peritando.
Il reumatologo ha sottolineato la complessa struttura psichica con
una tendenza alla cronicizzazione e alla somatizzazione dei suoi problemi,
riconoscendo comunque delle patologie meccaniche che potevano almeno in parte
avere spiegato i suoi dolori osteoarticolari.
Lo psichiatra ha rilevato, durante i suoi due colloqui di 45
minuti l'uno, di non avere mai avuto l'impressione che vi fossero dei sintomi
fittizi e/o di simulazione, ma piuttosto è emersa nella valutazione testistica effettuata
dallo psicologo la tendenza ad esagerare l'esposizione dei sintomi.
Per l'internista, l'entità dei dolori cronici riferiti dall'assicurato
era poco compatibile con l'assunzione giornaliera di analgesici.
Infine, nel rispondere ai quesiti sulla capacità lavorativa dell'assicurato,
gli specialisti che l'hanno peritato hanno giudicato che nella attività
precedentemente esercitata - sia da ultimo di collaboratore nell'accoglienza di
parenti in casa anziani sia prima di allora di product manager - detta
capacità era dell'80%, intesa come riduzione del rendimento (diminuzione della
capacità lavorativa del 20% per motivi reumatologici e del 20% per motivi
psichiatrici).
In un'attività adeguata che tenesse conto dei limiti
reumatologici, l'assicurato poteva raggiungere una capacità lavorativa
medico-teorica dell'80%, intesa come riduzione del rendimento (diminuzione
della capacità lavorativa del 20% per motivi reumatologici e del 20% per motivi
psichiatrici). Infatti, queste due incapacità lavorative andavano integrate
completamente, poiché entrambe consideravano una sindrome del dolore cronico
nel suo aspetto psicologico e somatico.
In merito all'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, il
SAM ha indicato che nell'attività abituale l'assicurato presentava un'incapacità
lavorativa totale dal 23 aprile 2018, ovvero quando ha smesso di lavorare per
motivi psichiatrici, mentre dal 15 maggio 2018 anche per motivi reumatologici,
che l'hanno portato all'operazione all'anca e a tre mesi di riabilitazione.
Dopodiché, dal 16 agosto 2018, nell'impiego abituale risultava abile all'80% in
modo continuativo (inabile per motivi reumatologici al 20% e psichiatrici al
20%, che andavano integrate), ma l'ultimo posto di lavoro, presso la __________,
non era più esigibile per motivi psichiatrici. V'è stata pure un'inabilità
lavorativa totale durante la degenza alla Clinica __________ dall'11 giugno al
4 luglio 2019.
Per gli esperti, i medesimi gradi di incapacità lavorativa
valevano anche in attività adatta.
Infine, sia il perito reumatologo sia l'esperto psichiatrico hanno
sottolineato l'importanza per l'assicurato di continuare a sottoporsi a tutte
le necessarie terapie sia sotto l'aspetto farmacologico sia fisiatrico
rispettivamente con la presa a carico psichiatrica integrata al fine di
prevenire eventuali peggioramenti. Il dr. __________ non ha inoltre ravveduto
delle controindicazioni né rischi particolari nel continuare con la terapia
proposta. Nessun provvedimento sanitario è invece stato consigliato dalla
perita internista, non avendo essa rilevato un'incapacità lavorativa.
Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 26 ottobre
2021 il dr. med. __________ ha riconosciuto le diagnosi poste dai periti, ha
indicato le limitazioni funzionali (carico massimo di 10 kg e necessità di
alternanza della postura al bisogno, tuttavia già inclusa nella valutazione
dell'incapacità lavorativa) e ha stabilito che l'incapacità lavorativa nell'attività
abituale di consulente era del 100% dal 23 aprile 2018 e del 20% dal 17 agosto
2018, ovvero tre mesi dopo l'operazione all'anca.
Sul rapporto medico della Clinica __________ del 13 dicembre 2021
(doc. 95), che riferiva della degenza dell'interessato dall'11 novembre al 1°
dicembre 2021, ha preso posizione il perito psichiatra, il quale il 21 gennaio
2022 (doc. 99) ha rilevato che non sono emerse informazioni rilevanti
sufficienti a modificare le sue conclusioni del 10 giugno 2021.
Il Servizio Accertamento Medico ha perciò integralmente confermato
il 27 gennaio 2022 (doc. 99) le conclusioni peritali del 22 ottobre 2021.
A sua volta, il 1° febbraio 2022 (doc. 100) l'SMR ha ritenuto
giustificate le inabilità lavorative indicate nel suo rapporto finale, eccetto
per il periodo di degenza in clinica, in cui l'incapacità dell'assicurato in
cui l'inabilità era totale.
Il dr. __________ ha poi preso posizione sul certificato del 28
marzo 2022 (doc. 104) del dr. __________, FMH chirurgia ortopedica e
traumatologia, che aveva in cura l'assicurato per dolori di intensità variabile
Considerandi
alla pianta di entrambi i piedi, trattati conservativamente con l'uso di
plantari, con la fisioterapia e l'agopuntura, senza però beneficio. Il 14
aprile 2022 (doc. 105) l'SMR ha riferito che non v'era un'indicazione di una
chiara ed obiettività strumentale radiologica a supporto, ma soltanto la
descrizione di algie polidistrettuali con indicazione di secondaria
limitazione.
Su altra documentazione ortopedica (doc. 108) egli ha osservato,
il 30 maggio 2022 (doc. 114), che non permetteva di modificare quanto già noto
ed emerso dalla perizia.
Il giorno seguente, il 31 maggio 2022 (doc. 115), l'Ufficio AI ha
emesso un nuovo progetto che annullava e sostituiva il precedente del 28 maggio
2020, riconoscendo nell'attività abituale e in attività adeguata un'inabilità
lavorativa del 100% dal 23 aprile 2018, del 20% dal 17 agosto 2018, del 100%
dall'11 novembre 2021 e del 20% dal 2 dicembre 2021, e concludendo che l'interessato
non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in
attività alternative, perciò ha ritenuto che ai gradi di inabilità lavorativa nell'abituale
attività corrispondeva un'incapacità di guadagno della medesima entità.
Su questo progetto ha preso posizione il 30 agosto 2022 (doc. 122)
il dr. med. __________, specialista in medicina psicosomatica e psicosociale
ASMPP, specialista in medicina interna generale FMH, AFC psicoterapia delegata
FMPP, medico curante dell'assicurato, formulando delle osservazioni anche nei
confronti della perizia psichiatrica. Egli ha altresì prodotto a supporto delle
sue contestazioni le Linee guida, in lingua tedesca e francese, della medicina
psicosomatica allestite dall'Accademia svizzera per la medicina psicosomatica e
psicosociale insieme alla Società svizzera per lo studio dei dolori.
Le sue osservazioni al progetto di decisione del 31 maggio 2022 e
questa documentazione sono state trasmesse dall'SMR (doc. 127) al Servizio Accertamento
Medico (doc. 128) per una valutazione. Nel suo complemento peritale del 13
dicembre 2022 (doc. 137), il SAM ha elencato la ventina di atti che gli sono
giunti dopo la redazione della perizia pluridisciplinare del 22 ottobre 2021 e
ha riportato per esteso le singole valutazioni specialistiche rese dai periti.
" Presa
di posizione del Dr. med. __________ del 17.11.2022
"
(…) in merito alla nuova
documentazione inviata in data 26 settembre 2022, le confermo che dopo attenta
analisi degli atti, non emergono informazioni rilevanti sufficienti a
modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 10 giugno
2021.
Ritengo che si tratti di un diverso
apprezzamento del medico curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che
l'A. pone nella manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato
dalla valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo
psicologo __________.
Trattandosi dunque di un diverso
apprezzamento, lascio a voi la decisione di una eventuale nuova rivalutazione.
(…).".
Presa di posizione del Dr. med. __________ dell'11.11.2022
"
(…) Per quanto concerne il
brevissimo rapporto del dr. __________ datato 28.03.2022, egli parla di dolori
alla pianta del piede dx più che del sx senza specificarne l'origine e la
natura. Consigliate delle terapie conservative. Parla inoltre di artro-mialgie
croniche polidistrettuali.
Vi sono poi un paio di rapporti del
prof. __________, specialista in ortopedia e chirurgia della mano a __________,
il quale riferisce pure di dolori plantari soprattutto in stazione eretta, di
natura perciò meccanica. La scintigrafia ossea eseguita il 19.04.2022 aveva
evidenziato delle leggere prese di contrasto di natura degenerativa e non
infiammatoria in sede intratarsale ed all'articolazione MTF I del piede dx.
Anch'egli propone degli approcci conservativi.
I rapporti dei colleghi ortopedici
non portano delle nuove diagnosi tali da modificare le conclusioni che avevo
espresso nella mia valutazione peritale del 17.05.2021. (…)".
Presa di posizione del dr. med. __________ del 15.11.2022
"
(…) Ho preso atto della lettera
del Dr. med. __________ del 30.08.2022. Da essa non risultano nuovi aspetti o
diagnosi neurologici. Non è necessaria una rivalutazione della consulenza
neurologica da me effettuata. (…)".
In quanto periti internisti del SAM riteniamo che in merito alle
limitazioni dovute alla sindrome somatoforme (considerato lo scritto del Dr.
med. __________ del 30.8.2022 che allega al suo rapporto le linee direttrice
della medicina psicosomatica), per quanto attiene il grado di gravità della
sindrome somatoforme e funzionale dell'A. questi disturbi siano perlopiù da
leggeri a moderati possibilmente migliorabili con misure concrete di
ottimizzazione del posto di lavoro. Le attività sociali e domestiche e
professionali sono perturbate, ma possibili con uno sforzo personale da parte
dell'A. Per quanto attiene il riconoscimento d'incapacità lavorativa vi sono,
nel caso dell'A., patologie dell'apparato muscolo-scheletrico che influiscono
in modo poco rilevante sull'attività lavorativa abituale (di tipo sedentaria e
leggera dal punto di vista degli sforzi fisici quindi ottimale) secondo il
reumatologo consulente. Per le patologie nella sfera psichica, le diagnosi
poste dal consulente psichiatra non confermano una comorbidità psichiatrica
rilevante. Per questo motivo la valutazione pluridisciplinare ha giudicato un'incapacità
lavorativa complessiva quantificabile nell'ordine del 20% in ogni attività
fisicamente leggera, intesa come riduzione del rendimento alfine di permettere
Dispositivo
all'A. le dovute pause e ritmi di lavoro più lenti. Per questi motivi in quanto
periti SAM concordiamo con le valutazioni e prese di posizione dei nostri
specialisti, le conclusioni della perizia SAM del 22.10.2021 vengono quindi
confermate integralmente.".
Il 19 dicembre 2022 (doc. 138) il dr. med. __________ dell'SMR ha
affermato che "Alla luce di quanto ricevuto
dal SAM riguardo alle ulteriori osservazioni
ricevute si convalida quanto già riportato nel RAF del 25.10.2022."
(recte: 26 ottobre 2021).
A ciò ha fatto
seguito, il 18 gennaio 2023, la decisione dell'Ufficio assicurazione
invalidità, che ha confermato integralmente il progetto del 31 maggio 2022.
L'amministrazione ha rilevato che la documentazione prodotta dall'assicurato
è stata sottoposta al Servizio medico Regionale il quale, stante la risposta
ricevuta dal Servizio Accertamento Medico il 13 dicembre 2022, non ha potuto
che convalidare le sue precedenti prese di posizione.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto tre referti dei suoi curanti.
Il primo è stato emesso il 6 gennaio 2023 (doc. A5) dal dr. med. __________,
FMH reumatologia, il quale si è pronunciato sui disturbi dell'assicurato alle
ginocchia e soprattutto alle anche.
Il secondo l'11 febbraio 2023 (doc. A4) da __________, psicologo
psicoterapeuta ATP/FSP/SITCC e Counseilor Professionale SGfB, che l'ha
seguito in qualità di psicologo-psicoterapeuta a frequenza variabile tra il
2016 e l'inizio del 2022. Egli ha esposto l'anamnesi, già nota, ricordando in
particolare come i molteplici disagi fisici e psicosomatici insorti da una
ventina d'anni, caratterizzati da dolori cronici, a tratti acuti, a diverse
strutture muscolo-scheletriche (spalle, anche, ginocchia, schiena), disturbi
del sonno e più recentemente disturbi gastrointestinali, ne hanno influenzato
la qualità di vita in maniera importante, con conseguenze negative sul piano
psicotimico. Tali disturbi, a carattere pervasivo, hanno anche condizionato la
possibilità di svolgere attività sportive e ricreative, frequentare amicizie e hanno
avuto un effetto limitante nelle relazioni affettive dell'assicurato.
Lo psicologo ha indicando quali erano i disagi lamentati ed
affrontati, quali disturbi gli cagionavano nella quotidianità e quali
conseguenze hanno avuto sul suo vissuto malgrado i tentativi di terapia
farmacologica, giacché la condizione psicotimica ha continuato a crescere
progressivamente fino a culminare nel ricovero di fine anno 2021. Nel corso
della sua presa a carico, per il curante è risultato sempre più evidente come i
disturbi somatici (dolore cronico, insonnia) e le conseguenti limitazioni delle
attività e della qualità di vita abbiano ingenerato una condizione di angoscia
e di deflessione dell'umore tali da assumere carattere di cronicità e di
modificazione della personalità.
La diagnosi era di Modificazione duratura della personalità per
sindrome da dolore cronico (ICD-10: F62.80), di Disturbo depressivo ricorrente,
con episodi di varia gravità (ICD-10: F33) e di Disturbi dell'inizio e del
mantenimento del sonno (ICD-10: G47).
A dire dello psicologo, malgrado la forte motivazione e i numerosi
tentativi terapeutici e di reinserimento professionale, la condizione
psicopatologica osservata appariva resistente al trattamento e molto invalidante.
Dato l'improbabile progresso delle condizioni somatiche, era difficilmente
ipotizzabile una evoluzione favorevole del quadro psicotimico e delle
condizioni esistenziali. Era evidente l'impossibilità di ritornare ad assumere
un'attività professionale a tempo pieno, di qualsiasi tipo. Era semmai
ipotizzabile un'attività al massimo a metà tempo, a basso sforzo fisico, stress
e responsabilità contenute, in ambiente supportivo e con la necessaria
flessibilità.
Il terzo referto è stato reso il 16 febbraio 2023 (doc. A3) dal curante
dr. med. __________, il quale ha osservato che la perizia pluridisciplinare è
basata su una serie di informazioni, ma manca una sintesi e le conclusioni
rimangono senza una chiara argomentazione e senza il debito approfondimento realmente
multidisciplinare.
Il curante ha poi rilevato che benché il perito psichiatra abbia confermato
il campo della diagnosi di Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10:
F45.4), ha però diagnosticato solo una Sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10:
F41.2), non modificando la sua diagnosi neanche dopo il ricovero dell'assicurato
alla Clinica __________, in cui è stato diagnosticato anche un Disturbo
anancastico di personalità (ICD-10: F60.5).
Anche lo psicologo __________ ha individuato altre diagnosi nel
suo referto, diverso e più completo della valutazione dello psichiatra.
Il medico ha poi rilevato che il dr. __________ non si è rivolto
né a lui, che ha compiuto una formazione complementare in medicina
psicosomatica e psicosociale, né allo psicologo curante per avere informazioni
sul paziente. I test che sono stati effettuati non dovevano essere volti soltanto
a validare l'ipotesi dello psichiatra, ma anche essere adeguati e pianificati
in modo da approfondire i campi della dissociazione, della personalità e dei
disturbi complessi. I due test svolti dal perito psicologo in meno di un'ora e
mezza erano incompleti per rappresentare il quadro psicosomatico del paziente e
non sono stati verificati con i test effettuati in precedenza alla Clinica __________
nel 2019. Per il medico curante, fondare la motivazione della propria diagnosi
sui risultati ottenuti dallo psicologo __________ è perciò riduttivo.
In conclusione, le patologie sofferte sia sul piano fisico sia
psichico corrispondono a una situazione di particolare e importante sofferenza
e disabilità che non può essere, tenuto conto della durata e dell'evoluzione
non favorevole dei disturbi, semplicemente minimizzata. Pertanto, quanto affermato
dal Dr. __________, ovvero che la sua valutazione consiste in un "diverso apprezzamento del medico curante, soprattutto
nell'intensità e nell'enfasi che l'A. pone nella manifestazione della
sintomatologia, così come ben evidenziato dalla valutazione testistica
psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo psicologo __________",
"è quindi per me inaccettabile e
inammissibile." (pag. 2).
L'Ufficio AI ha inviato al SAM questa nuova documentazione
ricorsuale per una valutazione.
Il Servizio Accertamento Medico ha informato l'amministrazione, il
30 maggio 2023 (doc. X/1), di avere messo a disposizione dei due consulenti
coinvolti nella perizia gli atti ricevuti, i quali gli hanno fatto pervenire la
loro presa di posizione e con cui si allineava.
Il 9 marzo 2023 (doc. X/1) il dr. med. __________, specialista FMH
medicina interna e malattie reumatiche, ha evidenziato che:
" (…) Nel
rapporto reumatologico redatto il 06.01.2023 dal dr. __________ vengono
descritti vari problemi muscolo-scheletrici, che non portano comunque nulla di
nuovo rispetto a quanto evidenziato nella mia perizia reumatologica del maggio
2021. A distanza però di quasi due anni dalla citata perizia non mi è possibile
affermare se nel frattempo siano insorti nuovi problemi di natura
ortopedico-reumatologica non precedentemente evidenziati. Dal citato rapporto
del dr. __________ non sembra comunque il caso. Le osservazioni espresse dal
dr. __________ non implicano una rivalutazione della residua capacità
lavorativa del signor RI 1, per lo meno sotto l'aspetto reumatologico.
(…)".
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è così
espresso il 14 marzo 2023 (doc. X/1):
" In merito
alla nuova documentazione inviata confermo che dopo attenta analisi, di nuovo
non emergono informazioni rilevanti sufficienti a modificare le conclusioni
contenute nella valutazione peritale del 10 giugno 2021.
Ribadisco che si tratta di un diverso apprezzamento del medico
curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che l'A. pone nella
manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato dalla
valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo
psicologo __________.
Inoltre, ritengo fuori contesto e quindi non commentabili le
considerazioni personali e dunque non cliniche, espresse dall'Avvocato ai punti
10 e 11; ritengo di aver motivato in maniera esaustiva le mie conclusioni.
Trattandosi dunque di un diverso apprezzamento, lascio a voi la
decisione di una eventuale rivalutazione a distanza di quasi tre anni.".
Viste queste valutazioni, la dr.ssa med. __________ del Servizio
Accertamento Medico, sempre unitamente alla dr.ssa med. __________, direttrice
medica di questo centro peritale, ha quindi affermato quanto segue:
" In
conclusione, visto il tempo trascorso e come affermato anche dal nostro
consulente Dr. med. __________, riteniamo necessaria una valutazione
complessiva del caso.".
Nelle sue annotazioni del 31 maggio 2023 (doc. X/2), allegate alla
risposta di causa dell'Ufficio AI insieme al dianzi esposto complemento del SAM
del 30 aprile 2022 (doc. X/1), il dr. __________ dell'SMR ha affermato che
"Alla luce delle osservazioni dei colleghi
del SAM si procederà a nuova valutazione di decorso neutrale specialistica al
fine di poter considerare una eventuale modifica delle patologie ed esigibilità
lavorativa se del caso intercorse dopo il SAM già effettuato del 2021.".
Sulla scorta di questa conclusione, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha chiesto al TCA il rinvio degli atti al fine di procedere con un
accertamento di decorso (doc. X), proposta che il ricorrente ha però rifiutato,
ribadendo la necessità di sottoporlo a una perizia in un centro specialistico
che consideri il suo stato di salute precedente la perizia pluridisciplinare e
attuale (doc. XII).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.
314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.
3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono
riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti
lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica
puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del
mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio
2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p.
43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità
di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa
situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti
e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere
afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non
fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano
ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire
gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale
sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi
per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi
somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe
affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale
federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una
rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In
tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento
raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di
carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori
positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata
al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso
e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,
le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il
contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni
fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in
precedenza, la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato
stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e
8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF
141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso di depressioni
da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V
418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se
la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve
essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita
AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La
prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se
nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro
coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della
vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza
di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto
che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale.
Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza
8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del
14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha pure confermato la giurisprudenza di cui
alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018
(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi
da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo
la DTF 141 V 281.
2.7. Nella presente fattispecie,
chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le
condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti questo
Tribunale non può confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del
SAM del 22 ottobre 2021 e quindi l'operato dell'amministrazione.
Il Servizio Medico Regionale ha predisposto nel 2020 una perizia
pluridisciplinare, che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico.
Gli specialisti reumatologo (dr. __________), neurologo (dr. __________)
e psichiatra (dr. __________) hanno visitato personalmente l'assicurato nella
primavera 2021 e hanno valutato le sue condizioni di salute, prendendo in
considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed effettuando
esami laddove ritenuto necessario.
I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati
nella perizia pluridisciplinare del 22 ottobre 2021 del Servizio Accertamento
Medico, che ha analizzato lo stato di salute dell'insorgente, dall'anamnesi ai
disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza
influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte
loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro in attività abituale e
adeguata.
I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono
giunti, hanno concluso che la valutazione percentuale della capacità lavorativa
globale medico-teorica dell'80% era determinata dalle patologie descritte in
ambito reumatologico e psichiatrico (riduzione del rendimento del 20% per
motivi reumatologici e del 20% per motivi psichiatrici, percentuali che andavano
integrate).
Sulla scorta delle loro considerazioni, sfociate nella perizia del
22 ottobre 2021, riprese dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del
26 ottobre 2021, confermato di volta in volta dal dr. med. __________ nelle sue
annotazioni che sono seguite dopo l'esame di ulteriore documentazione medica
prodotta dall'interessato, l'Ufficio AI ha emesso il 31 maggio 2022 un progetto
di decisione di rifiuto di una rendita di invalidità.
Questa conclusione è stata ribadita nella decisione impugnata
anche dopo che il Servizio Medico Regionale, preso atto delle conclusioni del
Servizio Accertamento Medico, che si è pronunciato il 13 dicembre 2022 sui
nuovi atti medici prodotti dall'assicurato e dal suo medico curante, il 19
dicembre 2022 si è riconfermato nel suo rapporto finale del 26 ottobre 2021.
2.8. A proposito di questa presa di
posizione del SAM, il TCA rileva che sebbene il perito psichiatra non abbia
modificato la sue conclusioni del 10 giugno 2021 non essendo emerse
informazioni rilevanti, ritenendo che si trattava di un diverso apprezzamento
del medico curante ha "lascio a voi la
decisione di una eventuale nuova rivalutazione." (sottolineatura
della redattrice).
Questa stessa presa di posizione il dr. med. __________ l'ha
tratta dopo avere esaminato i referti dell'11 febbraio 2023 dello psicologo e
psicoterapeuta __________ e del 16 febbraio 2023 del dr. med. __________, prodotti
con il ricorso.
Infatti, il 14 marzo 2023 il perito psichiatra ha dapprima affermato
che "Ribadisco che si tratta di un diverso
apprezzamento del medico curante, soprattutto nell'intensità e nell'enfasi che
l'A. pone nella manifestazione della sintomatologia, così come ben evidenziato
dalla valutazione testistica psicodiagnostica eseguita in sede peritale dallo
psicologo __________.". Poi ha concluso il proprio parere indicando
nuovamente che "Trattandosi dunque di un
diverso apprezzamento, lascio a voi la decisione di una eventuale nuova
rivalutazione a distanza di quasi tre anni." (l'evidenziatura
è della redattrice).
Sulla scorta di questo ulteriore parere, nel suo secondo
complemento peritale il Servizio Accertamento Medico, che si è allineato alle
valutazioni del reumatologo e dello psichiatra, dopo averle riportate per
esteso, il 30 maggio 2023 ha pertanto concluso che "visto il tempo trascorso e come affermato anche dal
nostro consulente Dr. med. __________, riteniamo necessaria una rivalutazione complessiva
del caso." (doc. X/1) (la sottolineatura è della redattrice).
Da parte sua, il Servizio Medico Regionale ha concluso che si
doveva procedere "a nuova valutazione di decorso
neutrale specialistica al fine di poter considerare una eventuale modifica
delle patologie ed esigibilità lavorative se del caso intercorse dopo [ndr: la
valutazione peritale del] il SAM già effettuato del 2021.".
È basandosi su questa conclusione che l'Ufficio assicurazione
invalidità ha poi proposto al TCA la retrocessione degli atti soltanto per
potere effettuare una perizia di decorso e quindi per esaminare lo stato
di salute del ricorrente posteriormente alla perizia pluridisciplinare del 25
ottobre 2021.
D'avviso della scrivente Corte, invece, il rinvio degli atti deve
sì avvenire, ma per riesaminare integralmente le condizioni di salute
dell'insorgente e quindi sin dalla domanda di prestazioni e non soltanto per il
periodo successivo alla prima valutazione peritale, come incomprensibilmente ritenuto
dall'SMR.
Ciò è d'altronde quanto lo stesso Servizio Accertamento Medico ha
concluso il 30 maggio 2023, dopo che i suoi due consulenti si sono pronunciati
sulla nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato e che il perito
psichiatra ha ribadito la possibilità, essendo ormai trascorsi due (e non tre)
anni dalla prima valutazione peritale, di una nuova rivalutazione e non
di decorso.
2.9. Di norma, l'incarto può
essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi
sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli
accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018; STCA
32.2017.129 del 3 aprile 2018).
Ricordato che determinante è il momento dell'emanazione della
decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle
assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017 consid. 3.2), questo Tribunale,
riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi
sulla capacità lavorativa del ricorrente con attinenza al suo stato di salute,
e di conseguenza sulla determinazione del grado di invalidità conformemente all'art.
28a cpv. 1 LAI e all'art. 16 LPGA, ritiene che l'intera situazione debba dunque
essere meglio chiarita e, semmai, ulteriormente indagata da specialisti del
ramo.
2.10. Alla luce di quanto ritenuto, si
giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione
per chiarire la capacità medico-teorica dell'insorgente dal 2018 in attività
abituale e adeguate mediante ulteriori accertamenti medici specialistici.
A seguito di tali verifiche, l'Ufficio assicurazione invalidità si
pronuncerà di nuovo sulla domanda di prestazioni del ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
2.11. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61
lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'amministrazione e
al ricorrente, vincente in causa e patrocinato da un legale, vanno attribuite
delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per procedere
come indicato al considerando 2.8.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà al
ricorrente l'importo di Fr. 1'700.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se
dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni