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Decisione

32.2023.19

Rendita limitata nel tempo riconosciuta dall'AI. Ricorso dell'assicurato che chiede l'erogazione di una rendita non limitata. Gravame accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti

5 luglio 2023Italiano9 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.19

rg/sc

Lugano

5 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 19 gennaio 2023,

accertata – dopo l’attuazione di provvedimenti di reinserimento – un’inabilità

lavorativa del 50% in ogni attività da gennaio 2020, l’Ufficio AI, confermando

il preavviso del 23 giugno 2022, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

rendita intera per il periodo 1. novembre 2019-30 aprile 2022.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava

al TCA l’assicurato rappresentato daRA 1. Istando per la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta in particolare l’’inizio

dell’inabilità lavorativa, la determinazione dei redditi da valido e da

invalido, postulando l’attribuzione di una rendita intera da gennaio 2020 a

marzo 2022 e di una rendita con grado del 64% da aprile 2022.

Dopo aver chiesto con la risposta

di causa la conferma della decisione impugnata, a seguito dello scritto 26

aprile 2023 dell’assicurato e della nuova refertazione da esso prodotta con

osservazioni 19 maggio 2023 l’Ufficio AI ha postulato la retrocessione degli

atti per ulteriori accertamenti e ciò sulla base del parere espresso dal medico

SMR (cfr. XVI-1) riguardo alla documentazione medica presente agli atti ed in

particolare dei rapporti medici prodotti nelle more ricorsuali.

Con scritto 1. giugno 2023

l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di retrocessione degli

atti.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Anche se il diritto alla rendita è in

casu sorto prima della modifica della LAI e dell’OAI in vigore dal 1. gennaio

2022, modifica che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705),

ritenuto però che – sia conformemente a quanto stabilito dall’autorità intimata

sia secondo quanto sostenuto dal ricorrente – la modifica del grado

d’invalidità è fatta interviene dopo il 31 dicembre 2021 (cfr. supra consid.

1.1), tornano applicabili le disposizioni LAI e OAI in vigore dal 1. gennaio

2022 (cfr. marg. 9102 CIRAI).

2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA,

è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in

caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4 Nel caso in disamina, alla

luce degli atti medici all’inserto (cfr. in particolare la refertazione medica

prodotta nelle more della presente procedura ricorsuale e riguardante la sfera

psichica (cfr. rapporto 8 luglio 2014 della Clinica __________ in doc. A/5;

rapporto 22 marzo 2023 del dr. __________ in doc. A/31 facente stato di una

instabilità psichica di lungo periodo) e delle considerazioni esposte dal

ricorrente, v’è effettivamente da ritenere che – onde addivenire ad un chiaro

giudizio sugli effettivi periodi di incapacità lavorativa che ha presentato

l’assicurato e di conseguenza sulla sua situazione invalidante – la fattispecie

vada ulteriormente indagata dal profilo medico, come rettamente indicato dal

medico SMR nella sua annotazione 9 maggio 2023 (cfr. XVI/1).

2.5 In STF 9C_243/2010 del

28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato.

In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.6 Giusta l'art. 69

cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500

vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Rappresentato da RA 1 e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare

giustificato fissare in fr. 1’800. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata

dal ricorrente diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La decisione del

19 gennaio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr.

1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda

d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

Considerandi

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti