32.2023.2
Prima domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR. Conferma dei redditi da invalido e da valido
30 marzo 2023Italiano27 min
adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di esigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al
Source ti.ch
‘Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.2
BS
Lugano
30 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 15 dicembre 2022 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, nel novembre 2019
ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di
un infortunio al ginocchio destro occorsole 17 maggio 2019 e preso a carico
dall’__________ (doc. 1 inc. AI, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. Terminata
l’istruttoria, sulla base degli atti medici richiamati dall’__________, con
progetto di decisione 6 settembre 2021 l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2021 (dopo un
anno dall’insorgenza del danno alla salute ai sensi dell’art. 28 cpv.1 lett. b
LAI) sino al 31 luglio 2021, avendo la stessa in data 1° agosto 2021
riacquistato una piena abilità lavorativa (doc. 44).
Mediante
osservazioni 20 settembre 2021 l’allora rappresentante dell’assicurata ha rilevato
che la sua assistita presenta un’inabilità lavorativa del 100% dal 5 agosto al
30 settembre 2020, allegando i relativi certificati medici (doc. 52). Con
rapporto 15 marzo 2022 all’Ufficio AI il dr. __________, medico curante, ha attestato
un’inabilità lavorativa quale addetta alla pulizia del 100% dal 16 giugno 2019
(pagg. 188 – 193). Valutata la documentazione medica, tenuto conto delle
risultanze LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. __________ del SMR
(Servizio medico regionale dell’AI) ha riassunto le seguenti incapacità
lavorative in tutte le attività: 100% dal 16 luglio 2019, 65% dal 1° luglio
2019; nell’abituale attività: 0% dal 1° agosto 2021 e poi 100% dal 5 agosto
2021; in attività adeguate: 0% di inabilità dal 1° agosto 2021 (doc. 78).
Tenuto
poi conto del rapporto 13 ottobre 2022 del consulente in integrazione professionale
(consulente IP) e dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione
del 15 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una rendita
temporanea dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021 (tre mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 LAI) (doc. 88; per le motivazioni cfr. doc.
87).
1.3. Contro
la decisione 15 dicembre 2022 l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA,
chiedendo (implicitamente) di essere posta al beneficio della rendita anche
dopo il 1° novembre 2021. Rileva in particolare di non essere ancora
fisicamente in grado di poter lavorare, preannunciando che si sottoporrà
prossimamente ad una visita medica.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata.
1.5. Con
scritto 2 febbraio 2023 l’assicurata ha prodotto la “perizia” 1° febbraio 2023
del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (VII)
1.6. Con
osservazioni 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 7 febbraio
2023 del medico SMR in merito al nuovo atto medico prodotto dall’insorgente, ha
confermato la richiesta di reiezione del ricorso (IX).
1.7. Su
richiesta del TCA, il 2 febbraio 2023 l’amministrazione ha prodotto l’incarto
LAINF riguardante l’assicurata (VIII), alla quale questo Tribunale ha intimato
un termine per presentare osservazioni (X).
1.8. Con
lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostanzialmente ribadito la propria
posizione, evidenziando come, vista la sua età, non possa svolgere altre
attività se non quella abituale di donna delle pulizie (XI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso a partire
dal 31 ottobre 2021 la rendita spettante all’assicurata. Essa chiede di essere
posta al beneficio di una prestazione AI anche dopo il 1° novembre 2021. Incontestato
è il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021.
Va
qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita
(cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In
tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine,
secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto
applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a
tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel
caso concreto, siccome la nascita del diritto alla rendita e la relativa
soppressione sono avvenute prima del 1° gennaio 2022, determinante è il
diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso
del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nel
caso concreto, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, tra
cui l’incarto LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. Panzera del SMR
ha indicato quali sono le affezioni invalidanti, essenzialmente dovute alle
conseguenze infortunistiche, e quelle senza influsso sulla capacità lavorativa
(extra-infortunistiche):
" 2.1 Diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Cod. infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Esisti di trauma distorsivo al ginocchio destro il 17.05.2009 con/su:
- distorsione LL1
ginocchio dx con meniscosi mediale e condropatie gravo IV alla femoro-tibiale
interna,
- artroscopia del
ginocchio destro del 25.05.2020: meniscectomia selettiva menisco mediale e
laterale + asportazione di (23.04.2020) in anestesia loco-regionale di
aponeurectomia selettiva
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Emicrania
Extrasistolica ventricolare” (pag. 210 inc. AI)
In
merito alle limitazioni funzionali il medico SMR ha rilevato: carico massimo
fino a 5 chili, necessità di alternanza della postura, nessuna difficoltà nello
svolgere lavori di precisione, necessità di pause supplementari, possibilità di
variare la postura secondo necessità, nessuna attività svolta in posizione
accovacciata od inginocchiata, nessuna attività su ponteggio o scale a pioli,
nessuna deambulazione su terreni scoscesi o accidentali.
Egli
ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in tutte le attività dal 16 luglio
2019 ed al 65% dal 1° luglio 2019, un’inabilità nell’abituale attività dello 0%
dal 1° agosto 2021 e del 100% dal 5 agosto 2021, ma una piena abilità in
attività adeguate dal 1° agosto 2021 (doc. 78).
Ora,
questo Tribunale non può che aderire alla surriferita valutazione del SMR,
ritenuto che agli atti non vi è alcuna documentazione medica che possa validamente
metterne in dubbio la fedefacenza. Va al riguardo rilevato che le
certificazioni d’inabilità lavorativa del dr. __________ (cfr. consid. 1.2)
riguardano unicamente l’abituale attività di ausiliaria di pulizia e non le
attività adeguate, le quali, come pertinentemente valutato dal SMR, sono
pienamente esigibili dal 1° agosto 2019.
Nemmeno
il rapporto 1° febbraio 2023 del dr. __________, prodotto con il ricorso, permette
di modificare la succitata conclusione.
In
quel documento lo specialista, diagnosticata una gonartrosi destra e rilevato
come la paziente utilizzi una stampella a sinistra e come la stessa riferisca
di non riuscire a camminare per più di 15-30 minuti, ha concluso:
" Ho spiegato alla paziente che
probabilmente il trauma ha semplicemente riacutizzato una situazione artrosica
già presente. Purtroppo l'evoluzione è stata quella di un progressivo
peggioramento della clinica dell'artrosi del ginocchio. Attualmente siamo in
presenza di un'artrosi del ginocchio fortemente sintomatica. La problematica
del quadricipite sembra essere su base antalgica così come quella della
lombalgia a destra dovuta alla viziosa deambulazione e non su una problematica
neurologica. Penso che l'unica soluzione proponibile per la paziente sia la
posa di una protesi totale del ginocchio. Concordo con il Dr. __________ che la
presenza di questo scarso reclutamento da parte della paziente del quadricipite
femorale potrebbe compromettere la riabilitazione e richiederà sicuramente una
riabilitazione più prolungata. Tuttavia non penso che con la fisioterapia,
visto il dolore riferito dalla paziente, si possa migliorare la situazione del
muscolo. Prima di optare per una soluzione chirurgica protesica potrebbe essere
utile una valutazione con una RM della schiena per escludere una compressione
radicolare che però la clinica non sembra avvalorare un'elettromiografia del
quadricipite femorale per escludere una problematica neurologica. Se queste
fossero escluse l'unica soluzione sarebbe la posa di una protesi totale del
ginocchio con successiva intensa fisioterapia per recuperare il quadricipite la
cui funzione è stata debilitata da questi quattro anni di zoppia. Non ho
previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione.” (doc. VI/1)
Oltre
ad indicare le terapie da eseguire e ritenere indicata – quale ultima ipotesi –
la posa di una protesi totale del ginocchio destro (intervento che poi non è
stato eseguito; cfr. riassunto cartella clinica del 24 gennaio 2022 dell’__________,
sub doc. C2), il dr. __________ – come evidenziato dallo stesso SMR nelle
annotazioni 7 febbraio 2023 (IX/1) – non apporta elementi che permettono di non
ritenere pienamente esigibile un’attività lucrativa adeguata e conforme alle
limitazioni fisiche. Non risultano inoltre presenti altre patologie che non
siano state esaminate dall’Ufficio AI.
Del
resto, anticipando quanto verrà detto più avanti (cfr. consid. 2.6.), anche con
una forte limitazione deambulatoria vi sono attività lucrative che l’assicurata
risulta in grado di svolgere.
Va
poi rilevato che con decisione 1° febbraio 2022, cresciuta in giudicato, anche
l’__________, stabilendo un grado d’invalidità del 2,98%, ha ritenuto nel 2021 l’assicurata
pienamente abile in “un’attività leggera, di precisione, raramente di media
intensità ed essenzialmente sedentaria senza necessità di pause aggiuntive”
(doc. 66).
Visto
quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR,
alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), che l’assicurata dal 1° agosto 2021 è pienamente abile in
attività adeguate.
2.6. Con
lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostenuto che, vista la sua età, non potrebbe
svolgere altre attività se non quella abituale di donna delle pulizie – la
quale, come visto, è stata ritenuta medicalmente inesigibile – escludendo di
fatto la possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività ancorché adeguata (cfr.
consid. 1.7).
A tal riguardo occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in
maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità,
possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere
inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è
teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego
(STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28
maggio 2009 consid. 4.2.2).
Ai
sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto
della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene
esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di
un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista
medico.
Il
marg. 3050.3 CIGI (Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità) stabilisce
segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità
lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in
cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività
lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici
permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).
In
particolare in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha
ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del
50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente
ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.
In
un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora
ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in
cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti
funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di
attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
Recentemente,
in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia.
In
una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia.
Da ultimo, con sentenza del 13
dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63 anni e
quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero
rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________
(inc. 32.2018.106 consid. 2.6).
Nel
caso di specie, il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 1°
ottobre 2021, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile al
lavoro al 100% in un lavoro leggero e adatto, osservando le limitazioni
fisiche. A quel momento l’insorgente, nata il __________ 1963, aveva 58 anni e
Fatti
7 mesi e le rimanevano oltre 6 anni per raggiungere l’età pensionabile che ora
è di 64 anni e 9 mesi (Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre
2021 dell’AVS), un numero maggiore di anni degli esempi succitati.
Pertanto,
alla luce della situazione concreta dell’assicurata (che
presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di esigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al
pensionamento, la ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del
lavoro in attività confacenti al suo stato di salute (cfr. pure STCA 32.2018.123
del 6 giugno 2019 consid. 2.9).
Per
quel che concerne l’esigibilità in attività adeguate va fatto riferimento al
rapporto 13 ottobre 2022 del consulente IP, dove sono state specificate diverse
professioni che l’assicurata potrebbe svolgere da seduta senza necessità di deambulare
(doc. 83). Va poi rilevato che la giurisprudenza federale
ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel
mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi
è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).
2.7. Occorre
ora esaminare la graduazione dell’invalidità nel 2021, anno del miglioramento
della capacità lavorativa, eseguita dall’Ufficio AI.
2.7.1. In
merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, occorre stabilire
quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà
in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1;
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella
decisione contestata, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI
ha preso in considerazione la media dei redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurata
relativi agli anni 2015 - 2018, per una media di fr. 48'057, così come risulta
dalla nota 5 settembre 2022 dell’Ispettore AI (doc. 81).
L’__________,
Considerandi
da parte sua, sulla base dei dati degli ex datori di lavoro ha fissato il
reddito senza invalidità in complessivi fr. 51'745 (cfr. tabella di calcolo 1°
febbraio 2022 a pag. 801 inc. AI).
Come
si vedrà in appresso, sia applicando il reddito da valido definito dall’AI sia
quello determinato dall’__________, l’assicurata non presenta in entrambi i
casi un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 2.7.3).
2.7.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la
loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso concreto, dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha
correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei
salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,
categoria 1, donne), procedendo poi ad una riduzione sociale del 20% giungendo
ad un importo di fr. 44’511 (cfr. anche tabella di calcolo del 5 settembre 2022
a pag. 215 inc. AI). L’__________, per contro, utilizzando gli stessi dati
statistici ha riconosciuto una riduzione del reddito del 10% per un importo
totale di fr. 50'203 (cfr. pag. 801 inc. AI).
2.7.3
Dal
raffronto dei redditi eseguito dall’Ufficio AI risulta un grado d’invalidità
del 7%, mentre secondo quello effettuato dall’assicuratore contro gli infortuni
il grado d’incapacità al guadagno è del 3%. In entrambi i casi, quindi, l’assicurata
non raggiunge il grado pensionabile minimo del 40%, motivo per cui dal 1°
ottobre 2021, tre mesi dopo il miglioramento (1° agosto 2021) ai sensi
dell’art. 88a cpv. 1 OAI, decade il diritto alla rendita.
Ne
consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da
respingere.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti