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Decisione

32.2023.2

Prima domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR. Conferma dei redditi da invalido e da valido

30 marzo 2023Italiano27 min

adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di esigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al

Source ti.ch

‘Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.2

BS

Lugano

30 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 15 dicembre 2022 emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1963, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, nel novembre 2019

ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di

un infortunio al ginocchio destro occorsole 17 maggio 2019 e preso a carico

dall’__________ (doc. 1 inc. AI, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

1.2. Terminata

l’istruttoria, sulla base degli atti medici richiamati dall’__________, con

progetto di decisione 6 settembre 2021 l’amministrazione ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2021 (dopo un

anno dall’insorgenza del danno alla salute ai sensi dell’art. 28 cpv.1 lett. b

LAI) sino al 31 luglio 2021, avendo la stessa in data 1° agosto 2021

riacquistato una piena abilità lavorativa (doc. 44).

Mediante

osservazioni 20 settembre 2021 l’allora rappresentante dell’assicurata ha rilevato

che la sua assistita presenta un’inabilità lavorativa del 100% dal 5 agosto al

30 settembre 2020, allegando i relativi certificati medici (doc. 52). Con

rapporto 15 marzo 2022 all’Ufficio AI il dr. __________, medico curante, ha attestato

un’inabilità lavorativa quale addetta alla pulizia del 100% dal 16 giugno 2019

(pagg. 188 – 193). Valutata la documentazione medica, tenuto conto delle

risultanze LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. __________ del SMR

(Servizio medico regionale dell’AI) ha riassunto le seguenti incapacità

lavorative in tutte le attività: 100% dal 16 luglio 2019, 65% dal 1° luglio

2019; nell’abituale attività: 0% dal 1° agosto 2021 e poi 100% dal 5 agosto

2021; in attività adeguate: 0% di inabilità dal 1° agosto 2021 (doc. 78).

Tenuto

poi conto del rapporto 13 ottobre 2022 del consulente in integrazione professionale

(consulente IP) e dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione

del 15 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una rendita

temporanea dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento ex art. 88a cpv. 1 LAI) (doc. 88; per le motivazioni cfr. doc.

87).

1.3. Contro

la decisione 15 dicembre 2022 l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA,

chiedendo (implicitamente) di essere posta al beneficio della rendita anche

dopo il 1° novembre 2021. Rileva in particolare di non essere ancora

fisicamente in grado di poter lavorare, preannunciando che si sottoporrà

prossimamente ad una visita medica.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata.

1.5. Con

scritto 2 febbraio 2023 l’assicurata ha prodotto la “perizia” 1° febbraio 2023

del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (VII)

1.6. Con

osservazioni 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 7 febbraio

2023 del medico SMR in merito al nuovo atto medico prodotto dall’insorgente, ha

confermato la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

1.7. Su

richiesta del TCA, il 2 febbraio 2023 l’amministrazione ha prodotto l’incarto

LAINF riguardante l’assicurata (VIII), alla quale questo Tribunale ha intimato

un termine per presentare osservazioni (X).

1.8. Con

lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostanzialmente ribadito la propria

posizione, evidenziando come, vista la sua età, non possa svolgere altre

attività se non quella abituale di donna delle pulizie (XI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso a partire

dal 31 ottobre 2021 la rendita spettante all’assicurata. Essa chiede di essere

posta al beneficio di una prestazione AI anche dopo il 1° novembre 2021. Incontestato

è il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021.

Va

qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita

(cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In

tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine,

secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto

applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a

tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel

caso concreto, siccome la nascita del diritto alla rendita e la relativa

soppressione sono avvenute prima del 1° gennaio 2022, determinante è il

diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso

del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Nel

caso concreto, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, tra

cui l’incarto LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. Panzera del SMR

ha indicato quali sono le affezioni invalidanti, essenzialmente dovute alle

conseguenze infortunistiche, e quelle senza influsso sulla capacità lavorativa

(extra-infortunistiche):

" 2.1 Diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Cod. infermità: 738 Codice danno funzionale: 10

Esisti di trauma distorsivo al ginocchio destro il 17.05.2009 con/su:

- distorsione LL1

ginocchio dx con meniscosi mediale e condropatie gravo IV alla femoro-tibiale

interna,

- artroscopia del

ginocchio destro del 25.05.2020: meniscectomia selettiva menisco mediale e

laterale + asportazione di (23.04.2020) in anestesia loco-regionale di

aponeurectomia selettiva

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Emicrania

Extrasistolica ventricolare” (pag. 210 inc. AI)

In

merito alle limitazioni funzionali il medico SMR ha rilevato: carico massimo

fino a 5 chili, necessità di alternanza della postura, nessuna difficoltà nello

svolgere lavori di precisione, necessità di pause supplementari, possibilità di

variare la postura secondo necessità, nessuna attività svolta in posizione

accovacciata od inginocchiata, nessuna attività su ponteggio o scale a pioli,

nessuna deambulazione su terreni scoscesi o accidentali.

Egli

ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in tutte le attività dal 16 luglio

2019 ed al 65% dal 1° luglio 2019, un’inabilità nell’abituale attività dello 0%

dal 1° agosto 2021 e del 100% dal 5 agosto 2021, ma una piena abilità in

attività adeguate dal 1° agosto 2021 (doc. 78).

Ora,

questo Tribunale non può che aderire alla surriferita valutazione del SMR,

ritenuto che agli atti non vi è alcuna documentazione medica che possa validamente

metterne in dubbio la fedefacenza. Va al riguardo rilevato che le

certificazioni d’inabilità lavorativa del dr. __________ (cfr. consid. 1.2)

riguardano unicamente l’abituale attività di ausiliaria di pulizia e non le

attività adeguate, le quali, come pertinentemente valutato dal SMR, sono

pienamente esigibili dal 1° agosto 2019.

Nemmeno

il rapporto 1° febbraio 2023 del dr. __________, prodotto con il ricorso, permette

di modificare la succitata conclusione.

In

quel documento lo specialista, diagnosticata una gonartrosi destra e rilevato

come la paziente utilizzi una stampella a sinistra e come la stessa riferisca

di non riuscire a camminare per più di 15-30 minuti, ha concluso:

" Ho spiegato alla paziente che

probabilmente il trauma ha semplicemente riacutizzato una situazione artrosica

già presente. Purtroppo l'evoluzione è stata quella di un progressivo

peggioramento della clinica dell'artrosi del ginocchio. Attualmente siamo in

presenza di un'artrosi del ginocchio fortemente sintomatica. La problematica

del quadricipite sembra essere su base antalgica così come quella della

lombalgia a destra dovuta alla viziosa deambulazione e non su una problematica

neurologica. Penso che l'unica soluzione proponibile per la paziente sia la

posa di una protesi totale del ginocchio. Concordo con il Dr. __________ che la

presenza di questo scarso reclutamento da parte della paziente del quadricipite

femorale potrebbe compromettere la riabilitazione e richiederà sicuramente una

riabilitazione più prolungata. Tuttavia non penso che con la fisioterapia,

visto il dolore riferito dalla paziente, si possa migliorare la situazione del

muscolo. Prima di optare per una soluzione chirurgica protesica potrebbe essere

utile una valutazione con una RM della schiena per escludere una compressione

radicolare che però la clinica non sembra avvalorare un'elettromiografia del

quadricipite femorale per escludere una problematica neurologica. Se queste

fossero escluse l'unica soluzione sarebbe la posa di una protesi totale del

ginocchio con successiva intensa fisioterapia per recuperare il quadricipite la

cui funzione è stata debilitata da questi quattro anni di zoppia. Non ho

previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione.” (doc. VI/1)

Oltre

ad indicare le terapie da eseguire e ritenere indicata – quale ultima ipotesi –

la posa di una protesi totale del ginocchio destro (intervento che poi non è

stato eseguito; cfr. riassunto cartella clinica del 24 gennaio 2022 dell’__________,

sub doc. C2), il dr. __________ – come evidenziato dallo stesso SMR nelle

annotazioni 7 febbraio 2023 (IX/1) – non apporta elementi che permettono di non

ritenere pienamente esigibile un’attività lucrativa adeguata e conforme alle

limitazioni fisiche. Non risultano inoltre presenti altre patologie che non

siano state esaminate dall’Ufficio AI.

Del

resto, anticipando quanto verrà detto più avanti (cfr. consid. 2.6.), anche con

una forte limitazione deambulatoria vi sono attività lucrative che l’assicurata

risulta in grado di svolgere.

Va

poi rilevato che con decisione 1° febbraio 2022, cresciuta in giudicato, anche

l’__________, stabilendo un grado d’invalidità del 2,98%, ha ritenuto nel 2021 l’assicurata

pienamente abile in “un’attività leggera, di precisione, raramente di media

intensità ed essenzialmente sedentaria senza necessità di pause aggiuntive”

(doc. 66).

Visto

quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR,

alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che l’assicurata dal 1° agosto 2021 è pienamente abile in

attività adeguate.

2.6. Con

lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostenuto che, vista la sua età, non potrebbe

svolgere altre attività se non quella abituale di donna delle pulizie – la

quale, come visto, è stata ritenuta medicalmente inesigibile – escludendo di

fatto la possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività ancorché adeguata (cfr.

consid. 1.7).

A tal riguardo occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in

maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità,

possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere

inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è

teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego

(STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28

maggio 2009 consid. 4.2.2).

Ai

sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto

della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene

esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di

un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista

medico.

Il

marg. 3050.3 CIGI (Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità) stabilisce

segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità

lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in

cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività

lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici

permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

In

particolare in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del

50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente

ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

In

un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in

cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti

funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di

attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Recentemente,

in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

In

una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

Da ultimo, con sentenza del 13

dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63 anni e

quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero

rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________

(inc. 32.2018.106 consid. 2.6).

Nel

caso di specie, il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 1°

ottobre 2021, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile al

lavoro al 100% in un lavoro leggero e adatto, osservando le limitazioni

fisiche. A quel momento l’insorgente, nata il __________ 1963, aveva 58 anni e

Fatti

7 mesi e le rimanevano oltre 6 anni per raggiungere l’età pensionabile che ora

è di 64 anni e 9 mesi (Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre

2021 dell’AVS), un numero maggiore di anni degli esempi succitati.

Pertanto,

alla luce della situazione concreta dell’assicurata (che

presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di esigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al

pensionamento, la ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del

lavoro in attività confacenti al suo stato di salute (cfr. pure STCA 32.2018.123

del 6 giugno 2019 consid. 2.9).

Per

quel che concerne l’esigibilità in attività adeguate va fatto riferimento al

rapporto 13 ottobre 2022 del consulente IP, dove sono state specificate diverse

professioni che l’assicurata potrebbe svolgere da seduta senza necessità di deambulare

(doc. 83). Va poi rilevato che la giurisprudenza federale

ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel

mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi

è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).

2.7. Occorre

ora esaminare la graduazione dell’invalidità nel 2021, anno del miglioramento

della capacità lavorativa, eseguita dall’Ufficio AI.

2.7.1. In

merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, occorre stabilire

quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1;

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella

decisione contestata, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI

ha preso in considerazione la media dei redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurata

relativi agli anni 2015 - 2018, per una media di fr. 48'057, così come risulta

dalla nota 5 settembre 2022 dell’Ispettore AI (doc. 81).

L’__________,

Considerandi

da parte sua, sulla base dei dati degli ex datori di lavoro ha fissato il

reddito senza invalidità in complessivi fr. 51'745 (cfr. tabella di calcolo 1°

febbraio 2022 a pag. 801 inc. AI).

Come

si vedrà in appresso, sia applicando il reddito da valido definito dall’AI sia

quello determinato dall’__________, l’assicurata non presenta in entrambi i

casi un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 2.7.3).

2.7.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la

loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso concreto, dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha

correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei

salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,

categoria 1, donne), procedendo poi ad una riduzione sociale del 20% giungendo

ad un importo di fr. 44’511 (cfr. anche tabella di calcolo del 5 settembre 2022

a pag. 215 inc. AI). L’__________, per contro, utilizzando gli stessi dati

statistici ha riconosciuto una riduzione del reddito del 10% per un importo

totale di fr. 50'203 (cfr. pag. 801 inc. AI).

2.7.3

Dal

raffronto dei redditi eseguito dall’Ufficio AI risulta un grado d’invalidità

del 7%, mentre secondo quello effettuato dall’assicuratore contro gli infortuni

il grado d’incapacità al guadagno è del 3%. In entrambi i casi, quindi, l’assicurata

non raggiunge il grado pensionabile minimo del 40%, motivo per cui dal 1°

ottobre 2021, tre mesi dopo il miglioramento (1° agosto 2021) ai sensi

dell’art. 88a cpv. 1 OAI, decade il diritto alla rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti